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	<title>Ravvedimento Operoso Guida e Sintesi per la regolarizzazione dei pagamenti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Ravvedimento Operoso Guida e Sintesi per la regolarizzazione dei pagamenti &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Ravvedimento operoso 2024</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ravvedimento Operoso Guida e Sintesi per la regolarizzazione dei pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali, beneficiando di riduzioni sulle sanzioni e degli interessi moratori. Questa procedura è particolarmente utile per chi desidera correggere errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali e negli adempimenti senza dover affrontare le sanzioni più severe previste dalla normativa. Nel 2024, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-operoso-2024/">Ravvedimento operoso 2024</a> was first posted on Settembre 24, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>ravvedimento operoso</strong> è uno strumento che consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali, beneficiando di riduzioni sulle sanzioni e degli interessi moratori. Questa procedura è particolarmente utile per chi desidera correggere errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali e negli adempimenti senza dover affrontare le sanzioni più severe previste dalla normativa. Nel 2024, il ravvedimento operoso ha subito alcune modifiche e aggiornamenti significativi. Questo articolo esplorerà le principali novità, le modalità di utilizzo e le opportunità offerte dal ravvedimento operoso per il 2024.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è il Ravvedimento Operoso?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ravvedimento operoso è un istituto previsto dalla normativa fiscale italiana che permette ai contribuenti di correggere le irregolarità e le omissioni nei pagamenti e nelle dichiarazioni fiscali, ottenendo una riduzione delle sanzioni e degli interessi. L’obiettivo è incentivare la regolarizzazione spontanea e ridurre il contenzioso fiscale.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Novità e Aggiornamenti per il 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, sono state introdotte alcune modifiche rilevanti al ravvedimento operoso:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Nuovi Termini di Presentazione</strong>: I termini per effettuare il ravvedimento operoso sono stati aggiornati. Ora è possibile usufruire delle agevolazioni previste anche se si interviene oltre i termini precedentemente stabiliti, ma con modalità e percentuali di riduzione delle sanzioni diverse.</li>
<li><strong>Aumento delle Percentuali di Riduzione</strong>: Sono state introdotte nuove percentuali di riduzione delle sanzioni per i ravvedimenti effettuati entro determinati termini. Questo incoraggia una tempestiva regolarizzazione delle violazioni.</li>
<li><strong>Modifiche alle Sanzioni</strong>: Le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso sono state riviste, con una maggiore differenziazione in base al tipo di violazione e al momento della regolarizzazione.</li>
<li><strong>Facilitazioni per Piccole e Medie Imprese</strong>: Sono previsti incentivi specifici per le piccole e medie imprese che decidono di regolarizzare le proprie posizioni fiscali tramite ravvedimento operoso.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di Utilizzo del Ravvedimento Operoso</h2>
<p style="text-align: justify;">Per usufruire del ravvedimento operoso, i contribuenti devono seguire una serie di passaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Identificazione dell’Irregolarità</strong>: Verificare e identificare le violazioni o le omissioni nella dichiarazione fiscale o nei pagamenti.</li>
<li><strong>Calcolo delle Sanzioni e degli Interessi</strong>: Calcolare l’importo dovuto, comprendente l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi moratori.</li>
<li><strong>Presentazione della Dichiarazione Integrativa</strong>: In caso di omissioni o errori nella dichiarazione, è necessario presentare una dichiarazione integrativa corretta.</li>
<li><strong>Pagamento dell’Importo Dovuto</strong>: Effettuare il pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni ridotte e degli interessi. Il pagamento può essere effettuato tramite il modello F24.</li>
<li><strong>Presentazione della Richiesta di Ravvedimento</strong>: Inviare la richiesta di ravvedimento operoso utilizzando il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Percentuali di Riduzione delle Sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le percentuali di riduzione delle sanzioni variano a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ravvedimento Breve</strong>: Se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la riduzione delle sanzioni è pari al <strong>1/10</strong> dell’importo originario.</li>
<li><strong>Ravvedimento Intermedio</strong>: Se il ravvedimento avviene tra il 16° e il 90° giorno dalla scadenza, la riduzione delle sanzioni è pari al <strong>1/9</strong>.</li>
<li><strong>Ravvedimento Lungo</strong>: Se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza, la riduzione delle sanzioni è pari al <strong>1/8</strong>.</li>
<li><strong>Ravvedimento Ultra-Lungo</strong>: Se il ravvedimento avviene tra 1 e 2 anni dalla scadenza, la riduzione è pari al <strong>1/7</strong>.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi del Ravvedimento Operoso</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ravvedimento operoso offre numerosi vantaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione delle Sanzioni</strong>: Permette di ridurre notevolmente le sanzioni rispetto a quelle ordinarie previste per le violazioni fiscali.</li>
<li><strong>Evitamento del Contenzioso</strong>: Consente di evitare procedimenti di accertamento e contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.</li>
<li><strong>Miglioramento della Compliance</strong>: Favorisce una regolare conformità fiscale e contribuisce a mantenere buoni rapporti con l’amministrazione fiscale.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>ravvedimento operoso</strong> rappresenta una preziosa opportunità per i contribuenti che desiderano regolarizzare le proprie posizioni fiscali in modo vantaggioso e senza affrontare sanzioni eccessive. Con le novità introdotte nel 2024, è fondamentale conoscere le nuove regole e approfittare delle facilitazioni per ottimizzare la propria compliance fiscale. È consigliabile consultare esperti fiscali per una corretta applicazione delle normative e per garantire una regolarizzazione efficace delle irregolarità.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-operoso-2024/">Ravvedimento operoso 2024</a> was first posted on Settembre 24, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Luisa Vinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento Operoso Guida e Sintesi per la regolarizzazione dei pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[come si calcola il ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo 472]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
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		<category><![CDATA[ravvedimento sanzione ridotta]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni ravvedimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> was first posted on Maggio 2, 2019 at 3:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo un&#8217;utilissima guida fiscale alla comprensione ed uso del ravvedimento operoso, cos&#8217;è, come funziona e come si calcola. Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l&#8217;anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi. </p>
<p> </p>
<p>Tutto ciò che si deve sapere sul ravvedimento operoso </p>
<p>Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni</p>
<p>Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l&#8217;anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi. </p>
<p> </p>
<p>Chi può beneficiarne </p>
<p>Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:</p>
<p>    la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;<br />
    non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;<br />
    non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore. </p>
<p>Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall&#8217;Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). </p>
<p>In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l&#8217;inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. </p>
<p> </p>
<p>Come avviene la regolarizzazione</p>
<p>Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:</p>
<p>    dell’imposta dovuta;<br />
    degli interessi, calcolati al tasso legale annuo (0,80% dal 1° gennaio 2019) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;<br />
    della sanzione in misura ridotta. </p>
<p>La sanzione ridotta, nei vari casi di ravvedimento che seguono, ammonta a:</p>
<p>    ravvedimento breve &#8211; 1/10 di quella ordinaria (1,50%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;<br />
    ravvedimento intermedio &#8211; a 1/9 del minimo (1,67%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento lungo &#8211; a 1/8 del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è avvenuta la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento lunghissimo &#8211; a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore; oppure a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento su p. V. C. &#8211; a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell&#8217;articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l&#8217;emissione dello scontrino fiscale;<br />
    a 1/10 del minimo (10 o 12%) di quella prevista per l&#8217;omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l&#8217;omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. </p>
<p>Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. </p>
<p>Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). </p>
<p>Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint). In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,1%). </p>
<p>Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). </p>
<p> </p>
<p>Modalità di versamento </p>
<p>Per i versamenti occorre utilizzare:<br />
• il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l&#8217;IVA, l&#8217;IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni;<br />
• il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l&#8217;imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;<br />
• il modello F23, per gli altri tributi indiretti. </p>
<p>Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d&#8217;imposta sommandoli al tributo. </p>
<p>Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento. </p>
<p>Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E&#8217;, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d&#8217;imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc. ). </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> was first posted on Maggio 2, 2019 at 3:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVISSIMO, BREVE E LUNGO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ravvedimento-operoso-brevissimo-breve-e-lungo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento Operoso Guida e Sintesi per la regolarizzazione dei pagamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento… Ravvedimento operoso Brevissimo ,  Breve e Lungo L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ravvedimento-operoso-brevissimo-breve-e-lungo/">RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVISSIMO, BREVE E LUNGO</a> was first posted on Ottobre 31, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…</p>
<p>Ravvedimento operoso Brevissimo ,  Breve e Lungo</p>
<p>L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…</p>
<p> </p>
<p>·        dell’imposta dovuta;</p>
<p>·        degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;</p>
<p>·        della sanzione in misura ridotta. </p>
<p>Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:</p>
<p>·        allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza<a>[1]</a> (ravvedimento brevissimo calcolato su 1/15 della sanzione del 30% dell’importo dovuto).  </p>
<p>·        al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve calcolato su 1/10 della sanzione del 30% dell’importo dovuto);</p>
<p>·        al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo calcolato su 1/8 della sanzione del 30% dell’importo dovuto) </p>
<p></p>
<p><a>[1]</a> l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ravvedimento-operoso-brevissimo-breve-e-lungo/">RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVISSIMO, BREVE E LUNGO</a> was first posted on Ottobre 31, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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