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	<title>Rateizzazioni - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Rateizzazioni - Commercialista.it</title>
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		<title>È possibile cancellare legalmente i debiti con Fisco e INPS? Guida aggiornata 2025 per imprese e contribuenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-possibile-cancellare-legalmente-i-debiti-con-Fisco-e-INPS-Guida-aggiornata-2025-per-imprese-e-contribuenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 03:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In Italia migliaia di contribuenti – sia persone fisiche che imprese – si trovano schiacciati dal peso dei debiti con il Fisco (Agenzia delle Entrate) e con gli enti previdenziali, primo fra tutti l’INPS. Spesso questi debiti nascono per difficoltà economiche, errori di gestione, mancate dilazioni o crisi aziendali. Ma è possibile liberarsi legalmente da [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="571" data-end="996">In Italia migliaia di contribuenti – sia persone fisiche che imprese – si trovano schiacciati dal peso dei debiti con il Fisco (<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home" target="_blank" rel="noopener">Agenzia delle Entrate</a>) e con gli enti previdenziali, primo fra tutti l’<a href="https://www.inps.it/" target="_blank" rel="noopener">INPS</a>. Spesso questi debiti nascono per difficoltà economiche, errori di gestione, mancate dilazioni o crisi aziendali. Ma è possibile <strong data-start="904" data-end="945">liberarsi legalmente da questi debiti</strong>, “stracciarli” come si dice nel linguaggio comune?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="998" data-end="1441">Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto <strong data-start="1046" data-end="1074">misure di alleggerimento</strong> per chi è in difficoltà: dalla “rottamazione” delle cartelle esattoriali, fino all’<strong data-start="1158" data-end="1185">esdebitazione integrale</strong> per le persone sovraindebitate. Il quadro normativo si è ulteriormente evoluto con la riforma della crisi d’impresa e con gli interventi della giurisprudenza, offrendo diverse strade per <strong data-start="1373" data-end="1394">azzerare i debiti</strong> in modo <strong data-start="1403" data-end="1440">legale, trasparente e senza frodi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1443" data-end="1811">Questo articolo approfondisce tutte le opzioni aggiornate al 2025, i requisiti, le sentenze rilevanti, i casi concreti, e come un contribuente può uscire definitivamente dal tunnel del debito. Analizzeremo le situazioni ammissibili, i limiti imposti dalla legge e le possibili strategie per <strong data-start="1734" data-end="1755">ripartire da zero</strong>, anche con debiti previdenziali e tributari importanti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1443" data-end="1811"><strong>Rottamazione e stralcio</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="295" data-end="718">Una delle misure più efficaci e popolari introdotte negli ultimi anni è la <strong data-start="370" data-end="413">rottamazione delle cartelle esattoriali</strong>. Con questo strumento, previsto da diverse leggi a partire dal 2016 (DL 193/2016), i contribuenti possono estinguere i propri debiti fiscali <strong data-start="555" data-end="600">senza pagare sanzioni e interessi di mora</strong>. L’ultima versione operativa al 2025 è la cosiddetta <strong data-start="654" data-end="677">Rottamazione-quater</strong>, prorogata dalla Legge di Bilancio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="720" data-end="1077">Cosa significa in concreto? Se hai una cartella esattoriale affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) tra il <strong data-start="849" data-end="888">1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022</strong>, puoi chiedere di aderire alla definizione agevolata e pagare solo l’importo originario, esclusi sanzioni e interessi. È inoltre possibile rateizzare il pagamento fino a 18 rate in 5 anni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1079" data-end="1151">Ma attenzione: non tutti i debiti sono inclusi. Sono esclusi ad esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1153" data-end="1252">
<li data-start="1153" data-end="1170">
<p data-start="1155" data-end="1170">I dazi doganali</p>
</li>
<li data-start="1171" data-end="1222">
<p data-start="1173" data-end="1222">Le multe stradali (solo parzialmente rottamabili)</p>
</li>
<li data-start="1223" data-end="1252">
<p data-start="1225" data-end="1252">I debiti da condanne penali</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1254" data-end="1612">Un altro strumento utile è lo <strong data-start="1284" data-end="1323">stralcio automatico dei mini-debiti</strong>, introdotto con la Legge di Bilancio 2023 e confermato nel 2024. Prevede la <strong data-start="1400" data-end="1428">cancellazione automatica</strong> dei debiti inferiori a <strong data-start="1452" data-end="1466">1.000 euro</strong> relativi al periodo 2000–2015 per i soggetti con ISEE basso o enti locali che aderiscono. Non serve alcuna domanda, la cancellazione è d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1614" data-end="1839">Queste misure sono importanti per ridurre il debito accumulato, ma <strong data-start="1684" data-end="1707">non risolvono tutto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1614" data-end="1839">Serve valutare caso per caso e spesso integrarle con strumenti come la composizione della crisi o la legge sul sovraindebitamento.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1614" data-end="1839"><strong>Debiti con l’INPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="280" data-end="692">I debiti verso l’INPS riguardano principalmente contributi previdenziali non versati, interessi e sanzioni. A differenza dei debiti fiscali, questi sono <strong data-start="433" data-end="462">particolarmente sensibili</strong>, perché legati alla tutela pensionistica e assistenziale del contribuente. Tuttavia, anche questi debiti <strong data-start="568" data-end="607">possono essere stralciati o ridotti</strong>, in presenza di determinate condizioni e strumenti previsti dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="694" data-end="1076">Una prima possibilità è data proprio dalla <strong data-start="737" data-end="780">rottamazione delle cartelle esattoriali</strong>, che include anche i crediti INPS affidati alla riscossione. In questo caso, si possono cancellare <strong data-start="880" data-end="904">interessi e sanzioni</strong>, mantenendo l’obbligo di pagare il solo contributo dovuto. È una misura particolarmente utile per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1078" data-end="1494">Ma c’è di più: per i contribuenti in grave crisi economica, è possibile accedere alla procedura di <strong data-start="1177" data-end="1236">composizione negoziata della crisi o sovraindebitamento</strong>, previste dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 e successivi aggiornamenti). In questi casi, anche i debiti INPS possono essere <strong data-start="1366" data-end="1407">ristrutturati o addirittura annullati</strong>, previa approvazione del tribunale o dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1496" data-end="1704">Una sentenza storica in tal senso è la <strong data-start="1535" data-end="1562">Cassazione n. 4218/2020</strong>, che ha stabilito come l’esdebitazione possa estendersi anche ai debiti previdenziali, nel rispetto del principio di par condicio creditorum.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1706" data-end="1955"><strong data-start="1709" data-end="1724">Attenzione:</strong> anche se cancellati o ridotti, i contributi INPS non versati <strong data-start="1786" data-end="1855">possono incidere negativamente sull’importo della pensione futura</strong>. È quindi fondamentale valutare attentamente, con un professionista, l’impatto della cancellazione.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-32885 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/sezione-centrale-di-una-donna-che-usa-una-calcolatrice-ufficio.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Legge sul sovraindebitamento</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="297" data-end="632">Dal 2012, l’Italia ha introdotto la possibilità per i soggetti non fallibili (come persone fisiche, piccoli imprenditori, artigiani, professionisti e pensionati) di accedere a un <strong data-start="476" data-end="526">percorso legale per cancellare i propri debiti</strong>: la Legge 3/2012, oggi confluita nel <strong data-start="564" data-end="614">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</strong> (D.Lgs. 14/2019).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="634" data-end="1162">La vera svolta arriva con l’art. 283 del Codice: la possibilità per il debitore meritevole, che si trova in stato di sovraindebitamento, di ottenere <strong data-start="783" data-end="809">l’esdebitazione totale</strong> anche <strong data-start="816" data-end="838">senza pagare nulla</strong> (cosiddetta “esdebitazione del debitore incapiente”). È riservata a chi non ha beni mobili o immobili di valore e un reddito insufficiente a soddisfare i creditori. L’effetto è sorprendente: si cancellano <strong data-start="1044" data-end="1114">tutti i debiti, compresi quelli verso Agenzia delle Entrate e INPS</strong>, dando al contribuente una vera seconda chance.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1164" data-end="1183">Le condizioni sono:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1185" data-end="1323">
<li data-start="1185" data-end="1237">
<p data-start="1187" data-end="1237">Stato di sovraindebitamento non imputabile a frodi</p>
</li>
<li data-start="1238" data-end="1267">
<p data-start="1240" data-end="1267">Buona fede e collaborazione</p>
</li>
<li data-start="1268" data-end="1323">
<p data-start="1270" data-end="1323">Assenza di procedure pendenti o recenti esdebitazioni</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1325" data-end="1567">Il procedimento si attiva con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e l’approvazione del giudice. Una volta accolta la richiesta, <strong data-start="1480" data-end="1533">nessun creditore può più agire contro il debitore</strong> e tutti i debiti vengono estinti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1569" data-end="1805">In alternativa, chi ha anche un piccolo patrimonio o reddito può presentare un <strong data-start="1651" data-end="1676">Piano del Consumatore</strong> o un <strong data-start="1682" data-end="1724">Accordo di ristrutturazione del debito</strong>, che prevede una parziale restituzione sostenibile con successiva esdebitazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1807" data-end="1923">Questa è oggi <strong data-start="1821" data-end="1886">una delle vie più efficaci per cancellare debiti INPS e Fisco</strong>, con effetti definitivi e tutelanti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1807" data-end="1923"><strong> Differenze e impatti sui debiti fiscali e INPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="429" data-end="993">Con l’entrata in vigore del <strong data-start="457" data-end="507">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</strong>, il termine “fallimento” è stato sostituito dalla <strong data-start="558" data-end="585">liquidazione giudiziale</strong>. Si tratta di una procedura <strong data-start="614" data-end="640">riservata alle imprese</strong> con determinati requisiti dimensionali (ricavi &gt; €200.000, debiti &gt; €500.000 ecc.) e mira alla vendita dell’attivo per soddisfare i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="429" data-end="993">In questo caso, i debiti con Fisco e INPS rientrano nella procedura, ma spesso non vengono integralmente soddisfatti. Tuttavia, l&#8217;imprenditore può ottenere l’esdebitazione residua a fine procedura.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="995" data-end="1359">Per i soggetti <strong data-start="1010" data-end="1027">non fallibili</strong> (es. piccoli imprenditori, consumatori, pensionati), è invece disponibile la <strong data-start="1105" data-end="1148">liquidazione controllata del patrimonio</strong>, che funziona in modo simile ma con un approccio più “leggero” e flessibile. Anche qui, dopo aver liquidato i beni, il debitore può chiedere l’<strong data-start="1292" data-end="1316">esdebitazione finale</strong>, cioè la cancellazione dei debiti residui.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1361" data-end="1627">Infine, la <strong data-start="1372" data-end="1398">composizione negoziata</strong> e il <strong data-start="1404" data-end="1429">Piano del Consumatore</strong> sono procedure più “conservative” e flessibili. Non richiedono la liquidazione dei beni e permettono al debitore di <strong data-start="1546" data-end="1573">ristrutturare il debito</strong> secondo un piano sostenibile approvato dal tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1629" data-end="1857">Attenzione: <strong data-start="1644" data-end="1711">non tutte le posizioni INPS e fiscali sono trattabili alla pari</strong>. Ad esempio, l’IVA e le ritenute previdenziali possono avere un trattamento più rigido e richiedono sempre un’attenta valutazione tecnico-legale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1859" data-end="2042">Quindi: <strong data-start="1870" data-end="1928">sì, i debiti con INPS e Fisco possono essere annullati</strong>, ma solo scegliendo la procedura giusta, in base al tipo di soggetto, al patrimonio e alla situazione reddituale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1859" data-end="2042"><strong>Sentenze e casi concreti</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="416" data-end="714">Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha progressivamente riconosciuto che anche i debiti verso enti pubblici – come <strong data-start="541" data-end="573">Agenzia delle Entrate e INPS</strong> – <strong data-start="576" data-end="619">possono essere oggetto di esdebitazione</strong> in caso di sovraindebitamento, purché ricorrano le condizioni previste dal Codice della Crisi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="716" data-end="1178">Una <strong data-start="720" data-end="745">sentenza fondamentale</strong> è la <strong data-start="751" data-end="778">Cassazione n. 4218/2020</strong>, che ha affermato il principio secondo cui l’esdebitazione può essere concessa <strong data-start="858" data-end="915">anche in presenza di debiti tributari e previdenziali</strong>, compresi quelli derivanti da cartelle esattoriali, se il debitore è incapiente o ha seguito le procedure previste. Il giudice ha ritenuto prevalente il diritto del soggetto a ripartire da zero, in coerenza con l’art. 2740 c.c. e il principio di dignità sociale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1180" data-end="1211">Altri precedenti significativi:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1213" data-end="1654">
<li data-start="1213" data-end="1339">
<p data-start="1215" data-end="1339"><strong data-start="1215" data-end="1244">Tribunale di Verona, 2022</strong>: esdebitazione concessa a un ex artigiano con oltre €180.000 di debiti INPS e Agenzia Entrate.</p>
</li>
<li data-start="1340" data-end="1445">
<p data-start="1342" data-end="1445"><strong data-start="1342" data-end="1371">Tribunale di Milano, 2023</strong>: approvato piano del consumatore con stralcio del 95% dei debiti fiscali.</p>
</li>
<li data-start="1446" data-end="1654">
<p data-start="1448" data-end="1654"><strong data-start="1448" data-end="1491">Corte Costituzionale, sent. n. 245/2019</strong>: legittimato il principio per cui anche lo Stato può subire una perdita, se giustificata da un interesse costituzionalmente tutelato (tutela del debitore civile).</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1656" data-end="1847">Questi precedenti dimostrano che <strong data-start="1692" data-end="1786">il sistema giuridico italiano oggi consente realmente la cancellazione dei debiti pubblici</strong>, incluso INPS, nei casi di reale difficoltà e meritevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1849" data-end="2004">La chiave è agire <strong data-start="1870" data-end="1889">con trasparenza</strong>, seguendo le procedure con un OCC e con il supporto di un professionista esperto in diritto della crisi e fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1849" data-end="2004"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-32886 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-1024x768.jpg" alt="" width="696" height="522" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-1024x768.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-300x225.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-768x576.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-1536x1152.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-560x420.jpg 560w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-80x60.jpg 80w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-150x113.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-600x450.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-696x522.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-1068x801.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette-265x198.jpg 265w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/l-uomo-sta-facendo-l-audit-delle-spese-domestiche-usando-una-calcolatrice-e-un-quaderno-un-sacco-di-ricevute-e-bollette.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1849" data-end="2004"><strong> I vantaggi per le imprese</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="351" data-end="711">Per una PMI oberata da debiti verso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, la possibilità di <strong data-start="439" data-end="479">stracciare o ristrutturare il debito</strong> rappresenta un’occasione concreta per <strong data-start="518" data-end="548">sopravvivere e rilanciarsi</strong> sul mercato. Troppe aziende infatti, pur avendo un core business valido, sono schiacciate da un passato di cartelle esattoriali, sanzioni e contributi non pagati.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="713" data-end="799">Ecco i principali benefici che un&#8217;impresa ottiene liberandosi dei debiti pubblici:</h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="801" data-end="2021">
<li data-start="801" data-end="1044">
<p data-start="804" data-end="1044"><strong data-start="804" data-end="841">Ripartenza fiscale e contributiva</strong><br data-start="841" data-end="844" />L’annullamento dei debiti pregressi permette all’impresa di ripartire pulita, evitando pignoramenti, blocchi dei conti e ipoteche. Si riacquisisce così piena <strong data-start="1005" data-end="1043">operatività bancaria e commerciale</strong>.</p>
</li>
<li data-start="1046" data-end="1250">
<p data-start="1049" data-end="1250"><strong data-start="1049" data-end="1082">Accesso al credito e ai bandi</strong><br data-start="1082" data-end="1085" />Senza carichi pendenti in Equitalia o all’INPS, l’azienda può finalmente accedere a <strong data-start="1172" data-end="1220">finanziamenti, agevolazioni e fondi pubblici</strong>, spesso preclusi ai debitori.</p>
</li>
<li data-start="1252" data-end="1438">
<p data-start="1255" data-end="1438"><strong data-start="1255" data-end="1298">Cancellazione delle iscrizioni negative</strong><br data-start="1298" data-end="1301" />La chiusura della procedura comporta la <strong data-start="1344" data-end="1385">rimozione delle segnalazioni negative</strong> in Centrale Rischi o nei registri della riscossione.</p>
</li>
<li data-start="1440" data-end="1636">
<p data-start="1443" data-end="1636"><strong data-start="1443" data-end="1463">Benefici fiscali</strong><br data-start="1463" data-end="1466" />Le perdite registrate possono essere <strong data-start="1506" data-end="1545">utilizzate per compensazioni future</strong>, e in alcuni casi è possibile ottenere un trattamento agevolato su eventuali nuovi debiti.</p>
</li>
<li data-start="1638" data-end="1819">
<p data-start="1641" data-end="1819"><strong data-start="1641" data-end="1678">Protezione del patrimonio residuo</strong><br data-start="1678" data-end="1681" />Grazie alla liquidazione controllata o al piano di rientro, è possibile <strong data-start="1756" data-end="1793">preservare gli asset fondamentali</strong> per l’attività d’impresa.</p>
</li>
<li data-start="1821" data-end="2021">
<p data-start="1824" data-end="2021"><strong data-start="1824" data-end="1861">Sollievo psicologico e gestionale</strong><br data-start="1861" data-end="1864" />Uscire dal tunnel dei debiti consente all’imprenditore di <strong data-start="1925" data-end="1947">ritrovare serenità</strong>, riacquistare il controllo della propria attività e investire sul futuro.</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="2023" data-end="2198">Attenzione: la cancellazione dei debiti deve sempre avvenire attraverso <strong data-start="2098" data-end="2130">procedure formali e regolate</strong>, pena l’inefficacia o, peggio, sanzioni per insolvenza fraudolenta.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2023" data-end="2198"><strong> Guida operativa</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="322" data-end="605">Per molte imprese italiane, la strada verso lo stralcio dei debiti inizia con la <strong data-start="403" data-end="479">valutazione approfondita della propria situazione economico-patrimoniale</strong>. Nessuna procedura funziona senza una diagnosi precisa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="322" data-end="605">Ecco i <strong data-start="543" data-end="568">passaggi fondamentali</strong> da seguire per iniziare il processo:</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="607" data-end="654">1. <strong data-start="615" data-end="654">Verifica della situazione debitoria</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="655" data-end="719">Richiedi un estratto integrale della posizione debitoria presso:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="721" data-end="874">
<li data-start="721" data-end="778">
<p data-start="723" data-end="778">Agenzia delle Entrate – Riscossione (estratto di ruolo)</p>
</li>
<li data-start="779" data-end="816">
<p data-start="781" data-end="816">INPS (estratto contributivo e DURC)</p>
</li>
<li data-start="817" data-end="874">
<p data-start="819" data-end="874">Eventuali altri enti (Camere di Commercio, INAIL, ecc.)</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="876" data-end="969">È importante anche valutare la presenza di <strong data-start="919" data-end="968">ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi</strong>.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="971" data-end="1005">2. <strong data-start="979" data-end="1005">Analisi di solvibilità</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1006" data-end="1064">Con l’aiuto di un commercialista o consulente OCC, valuta:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1066" data-end="1246">
<li data-start="1066" data-end="1121">
<p data-start="1068" data-end="1121">L’eventuale stato di insolvenza o crisi irreversibile</p>
</li>
<li data-start="1122" data-end="1170">
<p data-start="1124" data-end="1170">La sostenibilità di eventuali piani di rientro</p>
</li>
<li data-start="1171" data-end="1246">
<p data-start="1173" data-end="1246">Il patrimonio disponibile da liquidare (immobili, cespiti, crediti, ecc.)</p>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1248" data-end="1293">3. <strong data-start="1256" data-end="1293">Scelta della procedura più adatta</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1294" data-end="1370">In base al tipo di impresa e al livello di indebitamento, si può optare per:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1372" data-end="1607">
<li data-start="1372" data-end="1444">
<p data-start="1374" data-end="1444"><strong data-start="1374" data-end="1400">Composizione negoziata</strong> (per imprese in crisi, ma ancora operative)</p>
</li>
<li data-start="1445" data-end="1528">
<p data-start="1447" data-end="1528"><strong data-start="1447" data-end="1490">Liquidazione controllata del patrimonio</strong> (se non si può proseguire l’attività)</p>
</li>
<li data-start="1529" data-end="1607">
<p data-start="1531" data-end="1607"><strong data-start="1531" data-end="1576">Piano di ristrutturazione o esdebitazione</strong> (per imprenditori individuali)</p>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1609" data-end="1648">4. <strong data-start="1617" data-end="1648">Nomina OCC o advisor legale</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1649" data-end="1795">Un professionista abilitato guiderà l’intero processo, dalla redazione dell’istanza alla gestione dei creditori e alla presentazione in tribunale.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1797" data-end="1852">5. <strong data-start="1805" data-end="1852">Approvazione del piano o della liquidazione</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1853" data-end="1976">Il tribunale valuta la fattibilità e concede la cancellazione totale o parziale dei debiti, compresi quelli verso lo Stato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1978" data-end="2165"><strong data-start="1981" data-end="2001">Nota importante:</strong> più si attende, più i debiti crescono per effetto di interessi, aggravi e azioni esecutive. <strong data-start="2094" data-end="2165">Prima si agisce, più si salvano patrimonio e reputazione aziendale.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="198" data-end="262"><strong>Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="264" data-end="647">In un’Italia in cui sempre più imprese e professionisti si trovano a convivere con debiti insostenibili, spesso verso lo Stato, <strong data-start="392" data-end="501">la cancellazione legale dei debiti fiscali e contributivi è una possibilità concreta, reale e accessibile</strong>. Non si tratta di scorciatoie, ma di strumenti normativi pensati per dare una seconda possibilità a chi si trova in crisi, senza frodi né truffe.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="649" data-end="963">Le <strong data-start="652" data-end="681">procedure di rottamazione</strong>, <strong data-start="683" data-end="706">stralcio automatico</strong>, <strong data-start="708" data-end="730">sovraindebitamento</strong>, <strong data-start="732" data-end="760">liquidazione controllata</strong> e <strong data-start="763" data-end="804">esdebitazione del debitore incapiente</strong> sono oggi parte integrante di un sistema moderno che cerca di bilanciare la tutela dei creditori con il diritto alla dignità economica e sociale del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="965" data-end="1263">Tutto questo, come abbiamo visto, <strong data-start="999" data-end="1061">vale anche per i debiti verso INPS e Agenzia delle Entrate</strong>, spesso i più difficili da gestire. A patto di rispettare i requisiti e affidarsi a professionisti esperti, è davvero possibile <strong data-start="1190" data-end="1262">ripulire la propria posizione, salvare l’impresa o ripartire da zero</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1265" data-end="1502">Il consiglio finale è non aspettare. Ogni mese di ritardo aggrava la situazione e riduce le opzioni disponibili. Agisci oggi e valuta con un commercialista esperto o un OCC quale strada può liberarti dai debiti una volta per tutte.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-possibile-cancellare-legalmente-i-debiti-con-Fisco-e-INPS-Guida-aggiornata-2025-per-imprese-e-contribuenti/">È possibile cancellare legalmente i debiti con Fisco e INPS? Guida aggiornata 2025 per imprese e contribuenti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-possibile-cancellare-legalmente-i-debiti-con-Fisco-e-INPS-Guida-aggiornata-2025-per-imprese-e-contribuenti/">È possibile cancellare legalmente i debiti con Fisco e INPS? Guida aggiornata 2025 per imprese e contribuenti</a> was first posted on Giugno 26, 2025 at 5:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassi INPS e sanzioni dal 11 Giugno 2025: nuove opportunità di risparmio fiscale con la Circolare 100/2025</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassi-INPS-e-sanzioni-dal-11-Giugno-2025-nuove-opportunita-di-risparmio-fiscale-con-la-Circolare-1002025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 04:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento Operoso]]></category>
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		<category><![CDATA[calcolo interessi INPS]]></category>
		<category><![CDATA[Circolare INPS 100 2025]]></category>
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		<category><![CDATA[ravvedimento operoso INPS 2025]]></category>
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		<category><![CDATA[tasso interessi INPS 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2025 di ridurre i tassi di interesse di riferimento, l’INPS ha immediatamente aggiornato i propri parametri. A partire dall’11 giugno 2025, il tasso di interesse per le dilazioni e le rateazioni dei debiti contributivi INPS scende all’8,15%, un valore decisamente inferiore rispetto ai periodi precedenti. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassi-INPS-e-sanzioni-dal-11-Giugno-2025-nuove-opportunita-di-risparmio-fiscale-con-la-Circolare-1002025/">Tassi INPS e sanzioni dal 11 Giugno 2025: nuove opportunità di risparmio fiscale con la Circolare 100/2025</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassi-INPS-e-sanzioni-dal-11-Giugno-2025-nuove-opportunita-di-risparmio-fiscale-con-la-Circolare-1002025/">Tassi INPS e sanzioni dal 11 Giugno 2025: nuove opportunità di risparmio fiscale con la Circolare 100/2025</a> was first posted on Giugno 12, 2025 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="312" data-end="988">Con la decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2025 di ridurre i tassi di interesse di riferimento, l’<a href="https://www.inps.it/" target="_blank" rel="noopener">INPS</a> ha immediatamente aggiornato i propri parametri. A partire dall’11 giugno 2025, il tasso di interesse per le dilazioni e le rateazioni dei debiti contributivi INPS scende all’8,15%, un valore decisamente inferiore rispetto ai periodi precedenti. Parallelamente, anche le sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento si abbassano, attestandosi al 7,65%. Il riferimento ufficiale per queste modifiche è la <strong data-start="839" data-end="873">Circolare INPS n. 100 del 2025</strong>, pubblicata in linea con gli ultimi aggiornamenti normativi e in armonia con il nuovo scenario economico europeo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="990" data-end="1391">Ma cosa significa tutto questo, concretamente, per i contribuenti, le imprese e i professionisti? E quali strategie fiscali si possono mettere in atto per sfruttare al meglio questa variazione? In questo articolo esploreremo in dettaglio le novità introdotte, i riferimenti normativi e giurisprudenziali, e soprattutto i vantaggi reali e legali di un&#8217;adeguata pianificazione dei debiti previdenziali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1393" data-end="1609">Comprendere e sfruttare correttamente i nuovi tassi può fare la differenza tra un bilancio in equilibrio e una situazione finanziaria difficile. Per questo, è fondamentale restare aggiornati e agire di conseguenza.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1393" data-end="1609"><strong> Circolare 100/2025</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="265" data-end="832">La <strong data-start="268" data-end="302">Circolare INPS n. 100 del 2025</strong> chiarisce con precisione il nuovo tasso di interesse per le dilazioni e le rateazioni dei debiti previdenziali. A partire dal <strong data-start="429" data-end="447">23 aprile 2025</strong>, per tutte le domande di rateazione presentate da quella data in avanti, l’interesse annuo applicato per la regolarizzazione rateale dei debiti riferiti a contributi e sanzioni civili sarà dell’<strong data-start="642" data-end="650">8,5%</strong>. Questo valore è stabilito in conformità all’<strong data-start="696" data-end="761">articolo 2, comma 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338</strong>, convertito con modificazioni dalla <strong data-start="798" data-end="831">legge 7 dicembre 1989, n. 389</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="834" data-end="1103">È importante sottolineare che i <strong data-start="866" data-end="915">piani di ammortamento già emessi e notificati</strong> prima dell’entrata in vigore della nuova misura <strong data-start="964" data-end="997">non subiranno alcuna modifica</strong>: resteranno quindi ancorati al tasso precedente, evitando così qualsiasi ricalcolo o impatto retroattivo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1105" data-end="1587">Diverso è invece il discorso per le <strong data-start="1141" data-end="1216">autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi</strong>. In questi casi, il tasso di interesse applicabile scende all’<strong data-start="1279" data-end="1288">8,15%</strong> annuo, e sarà operativo <strong data-start="1313" data-end="1378">a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025</strong>. Questo abbassamento, seppur contenuto, rappresenta un segnale importante verso un alleggerimento degli oneri finanziari per le imprese e i contribuenti, in linea con le recenti politiche monetarie della BCE.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1589" data-end="1712">Un&#8217;informazione di grande rilevanza per chi intende rientrare in regola con i versamenti in modo pianificato e sostenibile.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1589" data-end="1712"><strong>Sanzioni civili INPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="336" data-end="808">Con l’adeguamento dei tassi seguito alla decisione della BCE, anche le <strong data-start="407" data-end="431">sanzioni civili INPS</strong> subiscono un aggiornamento a partire dall’<strong data-start="474" data-end="492">11 giugno 2025</strong>. In caso di <strong data-start="505" data-end="538">mancato o ritardato pagamento</strong> dei contributi o premi, come previsto dalla <strong data-start="583" data-end="644">lettera a), comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000</strong>, la nuova sanzione civile è fissata al <strong data-start="684" data-end="699">7,65% annuo</strong>, calcolata come somma tra il tasso base del <strong data-start="744" data-end="753">2,15%</strong> e la maggiorazione fissa di <strong data-start="782" data-end="807">5,5 punti percentuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="810" data-end="1347">Tuttavia, una novità di grande rilievo è stata introdotta dall’art. 30, comma 1, lettera a) del D.L. 19/2024, che prevede un’innovativa forma di ravvedimento operoso agevolato. Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e spontaneamente, ovvero prima di qualsiasi accertamento o richiesta formale da parte degli enti, la sanzione non include la maggiorazione: sarà quindi pari al solo 2,15% annuo, con un risparmio evidente per chi agisce tempestivamente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1349" data-end="1906">Anche per i casi di <strong data-start="1369" data-end="1394">evasione contributiva</strong> (art. 116, comma 8, lett. b), si confermano sanzioni fino al <strong data-start="1456" data-end="1469">30% annuo</strong>, nel limite massimo del <strong data-start="1494" data-end="1520">60% dell’importo evaso</strong>. Tuttavia, il D.L. 19/2024 (art. 30, comma 1, lett. b) introduce un’importante mitigazione: se la denuncia è effettuata spontaneamente entro <strong data-start="1662" data-end="1673">12 mesi</strong> e il pagamento avviene <strong data-start="1697" data-end="1716">entro 30 giorni</strong>, la sanzione viene equiparata all’omissione (7,65%). Se invece il pagamento avviene <strong data-start="1801" data-end="1820">entro 90 giorni</strong>, la sanzione sarà pari al <strong data-start="1847" data-end="1862">9,65% annuo</strong>, includendo una maggiorazione di 7,5 punti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1908" data-end="2133">Per le violazioni meno gravi, disciplinate dal comma 10 dell’art. 116, le <strong data-start="1982" data-end="2039">sanzioni civili saranno pari ai soli interessi legali</strong>, con nuove disposizioni in vigore nel corso del 2025 che meritano un approfondimento a parte.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-32851 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-1024x576.jpg" alt="" width="696" height="392" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-1024x576.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-300x169.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-768x432.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-1536x864.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-747x420.jpg 747w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-150x84.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-600x338.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-696x392.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti-1068x601.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/donna-che-lavora-con-le-finanze-sul-tavolo-soldi-documenti.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Procedure concorsuali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="329" data-end="796">Un aspetto fondamentale delle nuove disposizioni INPS riguarda la gestione delle <strong data-start="410" data-end="466">sanzioni civili in presenza di procedure concorsuali</strong>, cioè in quei casi in cui il debitore è coinvolto in fallimenti, concordati o altre situazioni di crisi d’impresa. In tali contesti, la <strong data-start="603" data-end="633">Circolare INPS n. 100/2025</strong> conferma l’applicazione di un regime ridotto per il calcolo delle sanzioni, come previsto dalla <strong data-start="730" data-end="795">lettera a), comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="798" data-end="1343">A partire dall’<strong data-start="813" data-end="831">11 giugno 2025</strong>, per le ipotesi di <strong data-start="851" data-end="877">omissione contributiva</strong>, la sanzione civile viene determinata sulla base del <strong data-start="931" data-end="938">TUR</strong> – ossia il <strong data-start="950" data-end="1036">tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema</strong>, noto anche come tasso BCE. In caso invece di <strong data-start="1083" data-end="1095">evasione</strong>, la sanzione sarà calcolata al <strong data-start="1127" data-end="1168">TUR maggiorato di 2 punti percentuali</strong>. Questo approccio differenziato riconosce la maggiore gravità dell’evasione rispetto alla semplice omissione e consente comunque una mitigazione rispetto al regime ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1345" data-end="1826">È rilevante osservare che, a seguito della recente decisione della <strong data-start="1412" data-end="1456">Banca Centrale Europea del 5 giugno 2025</strong>, il TUR (ex tasso ufficiale di riferimento) è stato fissato al <strong data-start="1520" data-end="1535">2,15% annuo</strong>, un valore attualmente <strong data-start="1559" data-end="1588">superiore al tasso legale</strong>, che dal 1° gennaio 2025 è pari al 2%. Pertanto, il parametro da utilizzare ai fini del calcolo delle sanzioni civili in ambito concorsuale <strong data-start="1729" data-end="1770">diventa ufficialmente il TUR al 2,15%</strong>, garantendo maggiore certezza e uniformità applicativa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1828" data-end="2075">Questo aggiornamento rappresenta un importante punto di riferimento per professionisti, curatori e consulenti che assistono aziende in crisi, e che devono correttamente determinare le pendenze contributive all’interno di una procedura concorsuale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1828" data-end="2075"><strong>Tasso legale al 2% nel 2025</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="286" data-end="795">Un altro tassello fondamentale del nuovo assetto normativo e contributivo è rappresentato dall’<strong data-start="381" data-end="428">aggiornamento del tasso di interesse legale</strong>, che dal <strong data-start="438" data-end="457">1° gennaio 2025</strong> è stato fissato al <strong data-start="477" data-end="489">2% annuo</strong> con il <strong data-start="497" data-end="533">Decreto MEF del 10 dicembre 2024</strong>. La <strong data-start="538" data-end="580">Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025</strong> ha fornito chiarimenti esaustivi su come tale tasso impatti su diversi ambiti, dai <strong data-start="664" data-end="703">ritardi nei versamenti contributivi</strong> fino al <strong data-start="712" data-end="794">calcolo degli interessi legati alle prestazioni previdenziali e pensionistiche</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="797" data-end="853">Riduzione delle sanzioni e implicazioni contributive</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="855" data-end="1350">La normativa prevede, grazie all’<strong data-start="888" data-end="931">art. 116, comma 15 della Legge 388/2000</strong>, che in alcuni casi – come nelle omissioni contributive <strong data-start="988" data-end="1021">non aggravate da dolo o frode</strong> – le <strong data-start="1027" data-end="1086">sanzioni civili siano sostituite dagli interessi legali</strong>. Ciò significa che, se i contributi dovuti vengono <strong data-start="1138" data-end="1172">regolarmente pagati per intero</strong>, il contribuente sarà soggetto <strong data-start="1204" data-end="1237">solo al 2% annuo di interessi</strong>, anziché a sanzioni più elevate. Una condizione che consente un notevole risparmio in termini di esborso finale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1352" data-end="1650">Inoltre, questo <strong data-start="1368" data-end="1391">tasso legale del 2%</strong> si applicherà a <strong data-start="1408" data-end="1473">tutti i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2025</strong>. Per i debiti contributivi maturati in precedenza, continueranno ad applicarsi i tassi in vigore nel periodo di riferimento, secondo le tabelle ufficiali fornite dall’Istituto.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1652" data-end="1717">Impatto sulle controversie e sulle prestazioni pensionistiche</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1719" data-end="2053">Dal <strong data-start="1723" data-end="1744">1° settembre 2024</strong>, in caso di <strong data-start="1757" data-end="1786">controversie contributive</strong> dovute a incertezze giuridiche o amministrative, l’INPS applicherà il tasso legale del 2% a condizione che i contributi siano versati nei termini indicati. Questo approccio più morbido riconosce le difficoltà interpretative che a volte sorgono nell’ambito normativo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2055" data-end="2350">Infine, il nuovo tasso incide anche sul versante <strong data-start="2104" data-end="2137">previdenziale e pensionistico</strong>: per tutte le somme <strong data-start="2158" data-end="2211">liquidate dall’INPS dal 1° gennaio 2025 in avanti, </strong>tra cui <strong data-start="2222" data-end="2262">trattamenti pensionistici, TFR e TFS, </strong>l’interesse da applicare sarà il <strong data-start="2298" data-end="2310">2% annuo</strong>, sostituendo quindi i tassi precedenti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2055" data-end="2350"><strong>Come sfruttare i nuovi tassi INPS</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="294" data-end="850">L’aggiornamento dei tassi di interesse e delle sanzioni civili INPS a partire da giugno 2025 rappresenta un’opportunità concreta per aziende, professionisti e contribuenti di <strong data-start="469" data-end="505">ottimizzare i costi contributivi</strong> in modo del tutto legale. L’abbassamento dei tassi – sia per le dilazioni (8,5%) che per i differimenti (8,15%), fino alla riduzione drastica delle sanzioni tramite il nuovo ravvedimento operoso (2,15%) – consente di <strong data-start="723" data-end="785">rientrare dai debiti previdenziali in modo più sostenibile</strong>, evitando sanzioni elevate e migliorando il cash flow aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="852" data-end="1368">Una prima strategia consiste nell’attivarsi tempestivamente con la <strong data-start="919" data-end="961">presentazione di domande di rateazione</strong> o <strong data-start="964" data-end="980">differimento</strong>, specialmente per i debiti sorti dopo aprile 2025, per beneficiare dei nuovi tassi ridotti. Inoltre, per chi ha ritardi o omissioni pregresse, la <strong data-start="1127" data-end="1160">nuova finestra dei 120 giorni</strong> prevista dal D.L. 19/2024 permette, con un versamento spontaneo, di abbattere le sanzioni al livello minimo del 2,15%. Questa misura, se ben sfruttata, può tradursi in un <strong data-start="1332" data-end="1367">risparmio fiscale significativo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1370" data-end="1746">Anche le imprese in crisi possono trarre vantaggio dalla disciplina aggiornata delle <strong data-start="1455" data-end="1480">procedure concorsuali</strong>, che consente l’applicazione del TUR (2,15%) o di tassi maggiorati di soli 2 punti in caso di evasione. È quindi fondamentale, anche in ambito concorsuale, un’attenta pianificazione della gestione del debito contributivo, magari supportata da un consulente esperto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1748" data-end="2085">Infine, l’applicazione del <strong data-start="1775" data-end="1797">tasso legale al 2%</strong> in molte situazioni (prestazioni INPS, controversie, sanzioni ridotte) rende conveniente sanare le posizioni irregolari prima che maturino accertamenti. In tutti questi scenari, il <strong data-start="1979" data-end="2009">risparmio è reale e lecito</strong>, purché accompagnato da <strong data-start="2034" data-end="2084">una corretta strategia fiscale e previdenziale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2055" data-end="2350"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-32481 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/accessori-per-il-lavoro-d-ufficio-e-le-imprese-composizione-sul-tavolo.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2055" data-end="2350"><strong>Caso pratico</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="313" data-end="555">Per comprendere meglio l’impatto delle nuove disposizioni INPS, consideriamo un <strong data-start="393" data-end="409">caso pratico</strong> molto comune: un’azienda con un debito contributivo di <strong data-start="465" data-end="480">50.000 euro</strong>, che intende regolarizzare la posizione mediante <strong data-start="530" data-end="554">rateazione ordinaria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="557" data-end="1060">Fino a prima della circolare INPS 100/2025, il tasso di interesse sulle dilazioni era attestato intorno al <strong data-start="664" data-end="677">10% annuo</strong>. Su un piano di ammortamento triennale, l’importo complessivo degli interessi si aggirava sui <strong data-start="772" data-end="792">7.500 euro circa</strong>. Con il nuovo tasso sceso all’<strong data-start="823" data-end="837">8,5% annuo</strong>, lo stesso piano, a parità di rate e tempistiche, comporterebbe <strong data-start="902" data-end="944">interessi totali intorno ai 6.375 euro</strong>: un risparmio secco di circa <strong data-start="974" data-end="988">1.125 euro</strong>, senza contare l’impatto positivo sul rating fiscale e sulla liquidità.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1062" data-end="1604">Se invece l’azienda dovesse differire il pagamento di alcuni contributi a partire da maggio 2025, il tasso sarebbe ulteriormente ridotto all’<strong data-start="1203" data-end="1212">8,15%</strong>, con un risparmio ancora maggiore. Ancora più vantaggiosa risulta la strada del <strong data-start="1293" data-end="1334">ravvedimento operoso entro 120 giorni</strong>, in cui pagando spontaneamente in un’unica soluzione, le <strong data-start="1395" data-end="1449">sanzioni verrebbero calcolate sul solo 2,15% annuo</strong>. Su una sanzione originaria di 5.000 euro, ad esempio, l’importo ridotto ammonterebbe a <strong data-start="1538" data-end="1563">soli 1.075 euro circa</strong>, con un <strong data-start="1572" data-end="1603">abbattimento di quasi l’80%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1606" data-end="1895">Questo caso dimostra come una corretta gestione fiscale, informata e tempestiva, possa trasformare un debito oneroso in un’operazione sostenibile. Lo strumento normativo è disponibile: occorre solo <strong data-start="1804" data-end="1837">saperlo usare nel modo giusto</strong>, meglio se con la consulenza di uno studio specializzato.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1606" data-end="1895"><strong>Come supportare imprese e contribuenti</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="361" data-end="812">Nel contesto di continui aggiornamenti normativi e tassi variabili, come quelli previsti dalla <strong data-start="456" data-end="483">Circolare INPS 100/2025</strong> e dal <strong data-start="490" data-end="506">D.L. 19/2024</strong>, il ruolo del <strong data-start="521" data-end="564">consulente fiscale e del commercialista</strong> diventa sempre più cruciale. L’abbassamento dei tassi di interesse e delle sanzioni civili rappresenta un’ottima occasione per le aziende, ma solo se accompagnata da <strong data-start="731" data-end="767">una valutazione tecnica accurata</strong> e da una gestione tempestiva delle scadenze.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="814" data-end="1185">Il consulente è chiamato a verificare in modo puntuale la <strong data-start="872" data-end="908">situazione debitoria del cliente</strong>, selezionando la procedura più conveniente: dalla rateazione standard alla richiesta di differimento, fino all’utilizzo strategico del nuovo <strong data-start="1050" data-end="1101">ravvedimento operoso agevolato entro 120 giorni</strong>, spesso sconosciuto ai contribuenti ma di grande efficacia in termini di risparmio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1187" data-end="1572">Inoltre, è fondamentale monitorare con attenzione le <strong data-start="1240" data-end="1282">tempistiche di scadenza dei contributi</strong>, individuare eventuali elementi di rischio in fase di accertamento ed evitare l’automatismo delle sanzioni più elevate. Un supporto tempestivo consente non solo di <strong data-start="1447" data-end="1480">limitare l’aggravio economico</strong>, ma anche di <strong data-start="1494" data-end="1528">evitare contenziosi con l’INPS</strong>, sempre più onerosi e complessi da gestire.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1574" data-end="1982">Per i professionisti che operano in ambito fallimentare o concorsuale, conoscere i nuovi parametri legati al <strong data-start="1683" data-end="1709">TUR e ai tassi ridotti</strong> consente di negoziare più efficacemente con l’ente e di pianificare in modo trasparente e sostenibile i piani di rientro. In definitiva, solo un <strong data-start="1855" data-end="1905">approccio consulenziale proattivo e aggiornato</strong> permette di cogliere a pieno le opportunità offerte dalle riforme INPS 2025.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1574" data-end="1982"><strong>Strumenti e risorse utili</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="301" data-end="701">Per affrontare con efficienza le novità introdotte dall’INPS in tema di tassi e sanzioni, è fondamentale dotarsi di <strong data-start="417" data-end="451">strumenti operativi aggiornati</strong> e fare riferimento alle <strong data-start="476" data-end="509">fonti istituzionali ufficiali</strong>. La Circolare INPS n. 100/2025, in combinazione con la Circolare n. 1/2025 e il D.L. 19/2024, costituisce il perno normativo su cui basare ogni valutazione e intervento, ma da sola non basta.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="703" data-end="1143">Sul sito istituzionale dell’<strong data-start="731" data-end="739">INPS</strong> sono disponibili strumenti per la <strong data-start="774" data-end="813">simulazione dei piani di rateazione</strong>, utili per valutare il peso finanziario dell’interesse dell’8,5% o dell’8,15% su diverse tempistiche. Inoltre, le <strong data-start="928" data-end="978">sezioni “Pagamenti” e “Cassetto Previdenziale”</strong> permettono di visualizzare in tempo reale la situazione debitoria e di inoltrare richieste di rateazione online, semplificando i tempi e migliorando la trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1145" data-end="1615">Per chi intende usufruire del <strong data-start="1175" data-end="1222">nuovo ravvedimento operoso entro 120 giorni</strong>, è cruciale tenere nota della data di scadenza originaria e assicurarsi che il pagamento avvenga <strong data-start="1320" data-end="1371">prima di eventuali notifiche da parte dell’ente</strong>: solo in questo caso si può beneficiare della sanzione al 2,15%. In questi casi, l’assistenza di un professionista abilitato è consigliata, soprattutto per calcolare con precisione gli interessi e accertarsi dell’ammissibilità della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1617" data-end="1896">Infine, è possibile consultare periodicamente le <strong data-start="1666" data-end="1678">FAQ INPS</strong> e gli aggiornamenti pubblicati nella sezione “Messaggi e Circolari”, dove spesso vengono chiariti dubbi interpretativi e forniti <strong data-start="1808" data-end="1831">chiarimenti tecnici</strong>, in risposta a quesiti frequenti dei consulenti e delle aziende.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="165" data-end="250"><strong data-start="168" data-end="250">Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="252" data-end="793">Le modifiche introdotte a partire dall’<strong data-start="291" data-end="309">11 giugno 2025</strong> in materia di <strong data-start="324" data-end="369">tassi di interesse e sanzioni civili INPS</strong> rappresentano un passo importante verso un sistema contributivo più equo, razionale e vicino alla realtà economica del Paese. L’allineamento ai nuovi valori stabiliti dalla BCE e l’introduzione di meccanismi premiali come il <strong data-start="595" data-end="629">ravvedimento operoso agevolato</strong> offrono a imprese, professionisti e lavoratori autonomi l’opportunità di <strong data-start="703" data-end="769">regolarizzare la propria posizione fiscale in modo vantaggioso</strong> e completamente legale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="795" data-end="1152">Mai come oggi, essere aggiornati e pronti ad agire in tempi rapidi può tradursi in un <strong data-start="881" data-end="913">concreto risparmio economico</strong>. Interessi più bassi, sanzioni ridotte e procedure più flessibili sono strumenti preziosi, ma occorre saperli utilizzare al meglio, con il supporto di <strong data-start="1065" data-end="1087">consulenti esperti</strong> in grado di trasformare la normativa in <strong data-start="1128" data-end="1151">strategie operative</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1154" data-end="1508">Il nostro consiglio è di <strong data-start="1179" data-end="1236">verificare con tempestività la propria posizione INPS</strong>, valutare le opportunità offerte dai nuovi strumenti di rateazione e ravvedimento e, soprattutto, costruire un piano di azione coerente con la propria situazione contributiva. Pianificazione e prevenzione restano le chiavi per una <strong data-start="1468" data-end="1507">gestione fiscale sana e sostenibile</strong>.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassi-INPS-e-sanzioni-dal-11-Giugno-2025-nuove-opportunita-di-risparmio-fiscale-con-la-Circolare-1002025/">Tassi INPS e sanzioni dal 11 Giugno 2025: nuove opportunità di risparmio fiscale con la Circolare 100/2025</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassi-INPS-e-sanzioni-dal-11-Giugno-2025-nuove-opportunita-di-risparmio-fiscale-con-la-Circolare-1002025/">Tassi INPS e sanzioni dal 11 Giugno 2025: nuove opportunità di risparmio fiscale con la Circolare 100/2025</a> was first posted on Giugno 12, 2025 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Nuova Chance per la Rottamazione 4 (Quater): Come Rientrare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-Chance-per-la-Rottamazione-4-Quater-Come-Rientrare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 11:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate-riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[milleproroghe]]></category>
		<category><![CDATA[quater]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva l’emendamento al Decreto-Legge n. 202/2024 (Milleproroghe 2025), che passa ora alla Camera per la conversione in legge entro il 25 febbraio, sancendo ufficialmente la possibilità di riammissione alla Rottamazione-Quater per i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata a causa di irregolarità nei pagamenti. Questa misura rappresenta una [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Senato della Repubblica</strong> ha approvato in via definitiva l’emendamento al <strong>Decreto-Legge n. 202/2024 (Milleproroghe 2025)</strong>, che passa ora alla Camera per la conversione in legge entro il 25 febbraio, sancendo ufficialmente la possibilità di riammissione alla <strong>Rottamazione-Quater</strong> per i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata a causa di irregolarità nei pagamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa misura rappresenta una concreta boccata d’ossigeno per migliaia di cittadini e imprese che, nonostante l’iniziale adesione alla sanatoria fiscale prevista dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), si sono trovati fuori dal beneficio a seguito di difficoltà finanziarie o semplici errori nella gestione delle scadenze.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><em>Chi riguarda?</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Il perimetro della riammissione è chiaramente delimitato: riguarda esclusivamente coloro che, <strong>alla data del 31 dicembre 2024</strong>, risultano <strong>decaduti per</strong> <strong>mancato, insufficiente o tardivo versamento</strong> delle rate previste dal piano di pagamento</p>
<p style="text-align: justify;"><u>Tuttavia, è bene sottolineare che tale possibilità di rientro non riguarderà i contribuenti che salteranno la rata del 28 febbraio 2025, sebbene sia prevista una tolleranza di cinque giorni, fino al 5 marzo. Pertanto, chi vuole mantenere il diritto all’agevolazione deve rispettare scrupolosamente le scadenze, evitando nuovi ritardi</u>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo provvedimento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle procedure di riscossione, sempre più volte all’equilibrio tra esigenze del Fisco e difficoltà economiche dei cittadini. Comprendere bene i termini e i passaggi operativi è fondamentale per non perdere questa importante opportunità.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><em>Come e quando?</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Per aderire alla nuova finestra di rientro nella Rottamazione Quater, i contribuenti dovranno presentare una specifica domanda telematica sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro il termine perentorio del <strong>30 aprile 2025</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale istanza andrà compilata utilizzando esclusivamente i moduli che l’Agenzia metterà a disposizione online, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta presentata la domanda di rientro nella Rottamazione Quater, l’Agenzia delle Entrate Riscossione provvederà ad inviare ai contribuenti l’esito e il dettaglio delle somme dovute. Questa comunicazione arriverà entro il <strong>30 giugno 2025</strong> e conterrà informazioni fondamentali: l’importo complessivo da versare, il calcolo delle singole rate e le date di scadenza di ciascun pagamento.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><em>Scadenze pagamenti</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta ricevuta la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, i contribuenti dovranno effettuare il primo pagamento entro il termine perentorio del 31 luglio 2025. Questa data rappresenta uno spartiacque fondamentale: il mancato versamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio della Rottamazione Quater e la riattivazione dei normali meccanismi di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti avranno due opzioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, per chi ha la possibilità di estinguere l’intero debito in una sola volta. Questa scelta consente di chiudere rapidamente la posizione debitoria e di evitare il rischio di dimenticanze future.</li>
<li>Pagamento rateale, suddiviso in dieci rate. Dopo la prima scadenza del 31 luglio, le successive rate saranno così calendarizzate: 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"><em>Opportunità e Vantaggi</em></h2>
<p style="text-align: justify;">La riapertura dei termini per la Rottamazione Quater rappresenta senza dubbio un&#8217;opportunità preziosa per tutti quei contribuenti che, a causa di difficoltà economiche o semplici dimenticanze, erano decaduti dal piano agevolato. Tuttavia, questa possibilità non deve essere sottovalutata: il rispetto delle scadenze e una corretta pianificazione dei pagamenti sono elementi fondamentali per evitare di perdere nuovamente i benefici fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo consiglio pratico è quello di attivarsi immediatamente ed effettuare una verifica accurata della propria situazione debitoria.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><em>Rottamazione-Quinquies? </em></h2>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito su una possibile <strong>Rottamazione 5 (Quinquies)</strong>, ovvero una nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, dopo le quattro già varate negli ultimi anni. Il Governo ha espresso una certa cautela, sottolineando la necessità di evitare facili illusioni e mantenere un equilibrio tra le esigenze dei contribuenti e quelle di finanza pubblica. Tuttavia, pur non confermando ufficialmente l’avvio di una nuova misura, <strong>non ha escluso</strong> la possibilità di un’ulteriore apertura in futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa posizione lascia intendere che il Governo potrebbe valutare <strong>una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali</strong> (quella che in molti già chiamano <strong>Rottamazione-Quinquies</strong>) nei prossimi mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ipotesi sarebbe quella di <strong>un intervento strutturato</strong>, che vada oltre il recupero dei decaduti della Rottamazione-Quater (già riaperta con il Milleproroghe) e si configuri come <strong>una nuova pace fiscale</strong> per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dopo il <strong>2022</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-Chance-per-la-Rottamazione-4-Quater-Come-Rientrare/">Nuova Chance per la Rottamazione 4 (Quater): Come Rientrare</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-Chance-per-la-Rottamazione-4-Quater-Come-Rientrare/">Nuova Chance per la Rottamazione 4 (Quater): Come Rientrare</a> was first posted on Febbraio 18, 2025 at 12:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Piani di rateizzazione con l&#8217;Agenzia delle Entrate: come funzionano e come richiederli</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Piani-di-rateizzazione-con-l-Agenzia-delle-Entrate-come-funzionano-e-come-richiederli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 12:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate Agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate Agenzia delle entrate-Riscossione Saldare anticipatamente rateizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate rateizzazione online]]></category>
		<category><![CDATA[Dopo quante rate non pagate decade la rateizzazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Rateizzazione Agenzia entrate-Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzazione avviso bonario]]></category>
		<category><![CDATA[simulatore calcolo rate agenzia entrate-riscossione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando un contribuente non è in grado di pagare in un’unica soluzione le imposte dovute, l’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Piani-di-rateizzazione-con-l-Agenzia-delle-Entrate-come-funzionano-e-come-richiederli/">Piani di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate: come funzionano e come richiederli</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Piani-di-rateizzazione-con-l-Agenzia-delle-Entrate-come-funzionano-e-come-richiederli/">Piani di rateizzazione con l&#8217;Agenzia delle Entrate: come funzionano e come richiederli</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando un contribuente non è in grado di pagare in un’unica soluzione le imposte dovute, l’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di richiedere un piano di <strong>rateizzazione</strong>. Questo strumento consente di saldare il debito fiscale in modo più gestibile, suddividendo l’importo dovuto in rate mensili. Vediamo come funziona, chi può richiederlo e quali sono le modalità di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Quando è Possibile Richiedere la Rateizzazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La rateizzazione con l&#8217;Agenzia delle Entrate può essere richiesta nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Cartelle esattoriali</strong>: se hai ricevuto una cartella di pagamento da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) e non riesci a pagare l’intero importo entro i termini, puoi richiedere una dilazione.</li>
<li><strong>Avvisi bonari o accertamenti</strong>: se ti viene notificato un avviso di accertamento o un avviso bonario, puoi chiedere la rateizzazione delle somme dovute.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La rateizzazione è particolarmente utile per chi ha temporanee difficoltà economiche e preferisce diluire nel tempo il pagamento del debito fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tipologie di Rateizzazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia delle Entrate offre due principali modalità di rateizzazione:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Rateizzazione ordinaria</strong>:
<ul>
<li>È applicabile per debiti fino a 120.000 euro.</li>
<li>Consente di suddividere l’importo fino a 72 rate mensili.</li>
<li>Per importi inferiori ai 60.000 euro, non è richiesta la presentazione di documentazione che dimostri la situazione economica.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Rateizzazione straordinaria</strong>:
<ul>
<li>È riservata ai debiti superiori a 120.000 euro.</li>
<li>Consente di pagare in un massimo di 120 rate mensili.</li>
<li>Per accedere a questo tipo di rateizzazione, è necessario presentare una certificazione che dimostri una situazione economica di grave difficoltà.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Richiedere la Rateizzazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di rateizzazione può essere effettuata online, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure presso gli sportelli fisici. Ecco i passaggi principali:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Verifica dell&#8217;importo dovuto</strong>: accedi alla tua area riservata sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate per verificare il debito e scaricare la cartella o l’avviso di accertamento.</li>
<li><strong>Compilazione della richiesta</strong>: per debiti fino a 120.000 euro, puoi compilare il modulo di richiesta direttamente online. Per debiti superiori, sarà necessario allegare la documentazione economico-finanziaria che attesti la difficoltà economica.</li>
<li><strong>Conferma della rateizzazione</strong>: una volta inviata la richiesta, l’Agenzia esaminerà la domanda e comunicherà l’esito entro un periodo stabilito. Se la richiesta viene accettata, riceverai un piano con le scadenze e l’importo delle rate.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Durata e Importo delle Rate</h2>
<p style="text-align: justify;">Il numero delle rate concesse varia in base all’importo del debito e alle condizioni economiche del richiedente. Solitamente, la rateizzazione è concessa per periodi che vanno da 6 a 10 anni, con rate di importo fisso. Le rate sono maggiorate di un interesse legale, che viene calcolato sulla base del tasso stabilito annualmente dallo Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si verifica un miglioramento della situazione finanziaria, è possibile procedere al <strong>pagamento anticipato</strong> delle rate residue, senza alcuna penale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Succede in Caso di Mancato Pagamento</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato pagamento di una rata entro i termini previsti, il piano di rateizzazione potrebbe essere revocato, e il debito residuo diventerebbe immediatamente esigibile. Generalmente, la revoca scatta dopo il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.</p>
<p style="text-align: justify;">È quindi fondamentale rispettare le scadenze, o eventualmente comunicare per tempo all’Agenzia delle Entrate eventuali difficoltà, in modo da trovare una soluzione alternativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi della Rateizzazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Optare per un piano di rateizzazione presenta numerosi vantaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Gestione semplificata del debito</strong>: invece di affrontare il pagamento in un’unica soluzione, puoi diluire l’importo nel tempo.</li>
<li><strong>Mantenimento della regolarità fiscale</strong>: evitando di accumulare debiti non pagati, si rimane in regola con il Fisco.</li>
<li><strong>Interessi contenuti</strong>: gli interessi applicati alle rate sono generalmente più bassi rispetto a quelli previsti da altre forme di finanziamento o mutui.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">I piani di rateizzazione con l&#8217;Agenzia delle Entrate sono uno strumento prezioso per chi si trova in difficoltà nel saldare i propri debiti fiscali. Scegliere questa opzione permette di mantenere una buona gestione delle finanze personali o aziendali, evitando di incorrere in sanzioni o procedure esecutive.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Piani-di-rateizzazione-con-l-Agenzia-delle-Entrate-come-funzionano-e-come-richiederli/">Piani di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate: come funzionano e come richiederli</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Piani-di-rateizzazione-con-l-Agenzia-delle-Entrate-come-funzionano-e-come-richiederli/">Piani di rateizzazione con l&#8217;Agenzia delle Entrate: come funzionano e come richiederli</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamento delle rate e rottamazione delle cartelle: come attivare l&#8217;addebito diretto sul conto corrente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-rate-e-rottamazione-delle-cartelle-come-attivare-l-addebito-diretto-sul-conto-corrente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Addebito diretto]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Domiciliazione bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il contribuente può oggi gestire in modo più comodo e sicuro i propri pagamenti rateizzati e le definizioni agevolate con l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione, grazie alla possibilità di attivare l&#8217;addebito diretto sul conto corrente. Questa modalità di pagamento automatizzata consente di evitare ritardi e dimenticanze, assicurando che ogni rata venga versata puntualmente. &#160; Attivazione dell&#8217;Addebito Diretto: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-rate-e-rottamazione-delle-cartelle-come-attivare-l-addebito-diretto-sul-conto-corrente/">Pagamento delle rate e rottamazione delle cartelle: come attivare l’addebito diretto sul conto corrente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-rate-e-rottamazione-delle-cartelle-come-attivare-l-addebito-diretto-sul-conto-corrente/">Pagamento delle rate e rottamazione delle cartelle: come attivare l&#8217;addebito diretto sul conto corrente</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il contribuente può oggi gestire in modo più comodo e sicuro i propri pagamenti rateizzati e le definizioni agevolate con l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione, grazie alla possibilità di attivare l&#8217;addebito diretto sul conto corrente. Questa modalità di pagamento automatizzata consente di evitare ritardi e dimenticanze, assicurando che ogni rata venga versata puntualmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Attivazione dell&#8217;Addebito Diretto: Vantaggi e Procedura Online</h2>
<p>L&#8217;attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) è un&#8217;opzione disponibile per i contribuenti che desiderano domiciliare i pagamenti delle rate relative a piani di rateizzazione o a definizioni agevolate, come la rottamazione delle cartelle.</p>
<p>La richiesta può essere facilmente presentata <strong>online</strong>, attraverso l&#8217;<strong>area riservata del sito ufficiale dell&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione</strong>, evitando così la necessità di recarsi fisicamente allo sportello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come Inoltrare la Richiesta Online</h2>
<p>Per accedere ai servizi online, il contribuente deve autenticarsi con le credenziali SPID, CIE o CNS (gli intermediari fiscali possono utilizzare le credenziali dell&#8217;Agenzia delle Entrate). <strong>Una volta nell&#8217;area riservata, è possibile selezionare tra i servizi “Attiva/revoca mandato Sdd piani di rateizzazione” e “Attiva/revoca mandato Sdd piani di Definizione agevolata”, a seconda del tipo di debito da domiciliare</strong>.</p>
<p>Il contribuente può visualizzare un riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e procedere con la compilazione della domanda per ciascun piano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Informazioni e Dati Necessari per la Richiesta</h2>
<p>Durante la compilazione della domanda, è necessario inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni relative alla richiesta.</p>
<p>Successivamente, bisogna specificare gli estremi del conto corrente su cui verranno addebitate le rate, inserendo il codice IBAN. È fondamentale dichiarare di essere il titolare del conto o di essere autorizzato ad operare su di esso. Se il conto corrente appartiene a una persona diversa dal contribuente, è obbligatorio fornire i dati del titolare del conto e allegare una &#8220;Dichiarazione di consenso all’addebito&#8221; firmata, insieme a un documento di riconoscimento del titolare.</p>
<p>Una volta inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di conferma dell&#8217;avvenuta presa in carico. Successivamente, una seconda e-mail notificherà l&#8217;esito della richiesta e l&#8217;eventuale attivazione del servizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tempistiche e Operatività degli Addebiti</h2>
<p>Per i piani di rateizzazione, l&#8217;<strong>addebito diretto diventa operativo a partire dalla rata in scadenza successiva ai 30 giorni dalla presentazione della richiesta.</strong> Per le definizioni agevolate, come la rottamazione delle cartelle, l&#8217;addebito è valido dalla rata indicata nella e-mail di conferma. <strong>Se la conferma non arriva entro 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, il contribuente dovrà provvedere al pagamento tramite altre modalità, con l&#8217;addebito automatico che inizierà dalla rata successiva.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come Revocare l&#8217;Addebito Diretto</h2>
<p>Il contribuente può anche richiedere la revoca del mandato di addebito diretto utilizzando gli stessi servizi online. Durante la compilazione, <strong>basta selezionare l&#8217;opzione “Revoca mandato” per i piani di rateizzazione o “Revoca” per la definizione agevolata.</strong></p>
<p>Il sistema invierà <strong>automaticamente</strong> una e-mail di conferma della presa in carico della richiesta di revoca.</p>
<p>Questa flessibilità permette al contribuente di mantenere il controllo completo sui propri pagamenti, garantendo al tempo stesso la sicurezza e la puntualità dei versamenti.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-rate-e-rottamazione-delle-cartelle-come-attivare-l-addebito-diretto-sul-conto-corrente/">Pagamento delle rate e rottamazione delle cartelle: come attivare l’addebito diretto sul conto corrente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-rate-e-rottamazione-delle-cartelle-come-attivare-l-addebito-diretto-sul-conto-corrente/">Pagamento delle rate e rottamazione delle cartelle: come attivare l&#8217;addebito diretto sul conto corrente</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per l&#8217;addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 08:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Addebito in conto]]></category>
		<category><![CDATA[Deleghe di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi telematici Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Versamenti ricorrenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Queste nuove disposizioni sono cruciali per garantire una gestione più efficiente e sicura dei pagamenti da parte di contribuenti e intermediari.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l’addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l&#8217;addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 10:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un recente provvedimento ha stabilito le istruzioni sull&#8217;addebito in conto per i versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi effettuati tramite i servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Queste nuove disposizioni sono cruciali per garantire una gestione più efficiente e sicura dei pagamenti da parte di contribuenti e intermediari.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Autorizzazione e Modalità di Addebito</h2>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti e gli intermediari possono disporre i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi con l&#8217;addebito delle somme su un apposito conto presso banche, Poste Italiane Spa, e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l&#8217;Agenzia. Questo è possibile tramite un<strong>&#8216;autorizzazione preventiva</strong>, come previsto dall&#8217;articolo 17 del Dlgs n. 1/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia del 26 luglio 2024 delinea i criteri e le modalità applicative dell&#8217;addebito in conto dell&#8217;I24 con scadenze future.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Procedura di Addebito</h2>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni scadenza, l&#8217;Agenzia delle Entrate invia le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, <strong>richiedendo l&#8217;addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute tramite il servizio &#8220;I24&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data di invio della delega stessa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo termine è fondamentale per la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni, come nel caso delle comunicazioni di irregolarità, che possono essere previste in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Utilizzo e Compensazione dei Crediti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplina anche l&#8217;utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti devono essere disponibili sia alla data di invio delle deleghe sia alla data di scadenza indicata nelle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Dal momento dell&#8217;invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, salvo annullamento della delega di pagamento.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Annullamento delle Deleghe</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le modalità applicative dell&#8217;addebito dell&#8217;I24 con scadenze future, è possibile richiedere l&#8217;annullamento di una o più deleghe fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell&#8217;I24, sempre tramite i servizi telematici dell&#8217;Agenzia. Se non sussiste più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per modifica o decadenza del piano di rateazione, questa circostanza non comporta automaticamente l&#8217;annullamento delle deleghe di pagamento. Queste devono essere annullate dal contribuente attraverso l&#8217;apposita procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell&#8217;I24.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Verifica dell&#8217;Attività del Conto di Addebito</h2>
<p style="text-align: justify;">È essenziale che il conto di addebito risulti attivo sia al momento dell&#8217;invio delle deleghe, sia al momento del pagamento. Inoltre, l&#8217;intermediario deve essere convenzionato con l&#8217;Agenzia anche al momento dell&#8217;addebito del saldo esposto in ogni singola delega.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa verifica è fondamentale per garantire la correttezza e l&#8217;efficacia del processo di addebito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con queste nuove disposizioni, l&#8217;Agenzia delle Entrate mira a migliorare la gestione dei versamenti di imposte e contributi, fornendo criteri chiari e modalità operative precise per contribuenti e intermediari.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l’addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l&#8217;addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 10:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Saldo ed Accont]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto crescita]]></category>
		<category><![CDATA[imposte al 30 settembre]]></category>
		<category><![CDATA[isa 2019]]></category>
		<category><![CDATA[proroga invio unico isa 30 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga versamento imposte 2019]]></category>
		<category><![CDATA[versamento imposte 30 settembre]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.  Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/">Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/">Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</a> was first posted on Luglio 17, 2019 at 9:01 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019. Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. </p>
<p> Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019. </p>
<p>Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. </p>
<p>In allegato alla presente mail, inviamo elenco delle spese deducibili dal redditi che potete produrre come persone fisiche, per le quali le dichiarazioni saranno lavorate tutte entro il 20. 07. </p>
<p>Per tutti i soggetti titolari di partita iva, bilanci e dichiarativi saranno depositati e lavorati nel mese di luglio, con data versamento delle imposte senza maggiorazione al 30. 09. 2019. </p>
<p> </p>
<p>Sintesi delle novità introdotte dal decreto crescita:</p>
<p>    sono stati riaperti i termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio;<br />
    è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità,<br />
    è stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva),<br />
    è stato spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,<br />
    sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata,<br />
    è stata prevista la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/">Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/">Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</a> was first posted on Luglio 17, 2019 at 9:01 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell&#8217;impresa con la Banca?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-rateizzabili-le-sopravvenienze-attive-conseguenti-a-transazione-dellimpresa-con-la-banca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 08:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art 86 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 88 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[insussistenze attive]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[rateizzazione indennizzi]]></category>
		<category><![CDATA[sopravvenienze attive]]></category>
		<category><![CDATA[sopravvenienze attive non rateizzabili]]></category>
		<category><![CDATA[sopravvenienze attive non tassabili]]></category>
		<category><![CDATA[stralcio debiti sopravvenienze attive]]></category>
		<category><![CDATA[transazione bancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/sono-rateizzabili-le-sopravvenienze-attive-conseguenti-a-transazione-dellimpresa-con-la-banca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale alla rateizzazione delle sopravvenienze attive</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-rateizzabili-le-sopravvenienze-attive-conseguenti-a-transazione-dellimpresa-con-la-banca/">Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell’impresa con la Banca?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-rateizzabili-le-sopravvenienze-attive-conseguenti-a-transazione-dellimpresa-con-la-banca/">Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell&#8217;impresa con la Banca?</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 10:46 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ rateizzabile a norma dell&#8217;articolo 88 del TUIR (Dpr 917/1986), la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa a seguito di un transazione stragiudiziale con un Istituto di Credito?</p>
<p><strong>Quesito</strong></p>
<p>E’ rateizzabile, a norma dell&#8217;articolo 88 del TUIR (Dpr 917/1986) la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa a seguito di un transazione stragiudiziale intervenuta con un Istituto di Credito?</p>
<p><strong>Analisi normativa</strong></p>
<p>Le sopravvenienze attive sono componenti straordinari positivi di reddito, rilevano cioè in funzione di accadimenti aziendali che non sono direttamente imputabili all&#8217;oggetto sociale dell&#8217;azienda.</p>
<p>Esse derivano in sostanza da costi ed oneri sostenuti in esercizi precedenti e vengono meno in un determinato esercizio: il loro trattamento fiscale è disciplinato dall’articolo 88 del TUIR.  Secondo tale norma “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.</p>
<p>Esempio: una sopravvenienza attiva potrà essere dovuta a maggiori accantonamenti del necessario (cioè stanziamento di costi in bilancio troppo alti e pertanto, eliminando la parte dei costi eccedente quella che interessa, si fa &#8220;sopravvenire l&#8217;attivo&#8221;), o anche l&#8217;incasso di crediti girati a perdita perché di dubbio incasso (stralcio dalla contabilità).</p>
<p>In base all’articolo 88 TUIR, possiamo nel dettaglio individuare le seguenti tipologie di sopravvenienze attive:</p>
<ul>
<li>i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti. Quindi se il ricavo o il provento viene conseguito a fronte di spese, perdite o oneri che non sono stati dedotti in precedenti esercizi in quanto non deducibili, la relativa sopravvenienza non viene tassata;</li>
<li>i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;</li>
<li>i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;</li>
<li>la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Si tratta in pratica delle cosiddette “insussistenze attive”.</li>
</ul>
<p>Anche qui si applica la regola per la quale se il ricavo viene conseguito a fronte di costi non deducibili, esso sfugge a tassazione.</p>
<p>L’articolo 88 del TUIR precisa inoltre che sono considerate sopravvenienze attive anche:</p>
<ul>
<li>le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali.  N. B.  In tal caso il risarcimento che eccede l’importo iscritto in precedenti bilanci, pur costituendo una sopravvenienza attiva, può essere rateizzato esattamente come una plusvalenza;</li>
<li>i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità esclusi;<br />
i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;</li>
</ul>
<p>i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.</p>
<p>Non sono considerate sopravvenienze attive:</p>
<ul>
<li>i versamenti dei soci in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale. (Anche nel caso in cui essi sono effettuati in misura non proporzionale alle quote di partecipazione della società);</li>
<li>la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.</li>
</ul>
<p>Attenzione: regole particolari si applicano in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di procedure estere equivalenti.</p>
<p><strong>Soluzione</strong></p>
<p>L’articolo 88 del TUIR consente di rateizzare le indennità, di cui alla lettera b) del comma 1 dell&#8217;articolo 86, nell’ipotesi particolare in cui le stesse vengano conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Questo significa che è consentito rateizzare i maggiori indennizzi, rispetto a quelli già contabilizzati in esercizi precedenti come plusvalenze, percepiti dal risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali. Nelle altre ipotesi, come quella relativa al caso prospettato in cui si tratta di somme relative ad una transazione stragiudiziale di un debito, non sussiste il presupposto per l’applicabilità della norma citata quindi il contribuente non potrà rateizzare la sopravvenienza attiva realizzata.</p>
<p>Per avviare la vostra attività, attuare la vostra progettualità d’impresa e scegliere il regime fiscale più conveniente;</p>
<p>oppure per richiedere:</p>
<ul>
<li>la nostra contabilità in Cloud attiva in tutt’Italia;</li>
<li>assistenza tributaria specializzata;</li>
<li>consulenza legale;</li>
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<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-rateizzabili-le-sopravvenienze-attive-conseguenti-a-transazione-dellimpresa-con-la-banca/">Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell’impresa con la Banca?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sono-rateizzabili-le-sopravvenienze-attive-conseguenti-a-transazione-dellimpresa-con-la-banca/">Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell&#8217;impresa con la Banca?</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 10:46 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-azienda-con-quadro-sintetico-dei-vari-casi-da-persona-fisica-non-imprenditore-da-soggetto-in-regime-di-impresa-e-da-societ224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 13:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico – fiscale  2017 alla cessione  di azienda</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-azienda-con-quadro-sintetico-dei-vari-casi-da-persona-fisica-non-imprenditore-da-soggetto-in-regime-di-impresa-e-da-societ224/">Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-azienda-con-quadro-sintetico-dei-vari-casi-da-persona-fisica-non-imprenditore-da-soggetto-in-regime-di-impresa-e-da-societ224/">Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)</a> was first posted on Marzo 22, 2017 at 2:20 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il trasferimento d&#8217;azienda mediante cessione determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR) il cui trattamento fiscale si differenzia in funzione di diversi regimi di tassazione (ordinario, differito o separato) applicabili. Ecco una guida che li analizza in breve, tracciando un quadro sintetico dei vari casi (cessione da persona fisica non imprenditore, cessione da soggetto in regime di impresa e cessione da  società).   </p>
<p> Il trasferimento d&#8217;azienda mediante cessione determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR). </p>
<p> NB Il valore della plusvalenza è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il valore contabile dei beni ceduti. Se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza deve essere iscritta dall’acquirente nell’avviamento. </p>
<p> Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione di azienda  </p>
<p> Il trattamento fiscale dell&#8217;eventuale plusvalenza emergente si differenzia in funzione di diversi regimi di tassazione (ordinario, differito o separato) applicabili :</p>
<p> a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società;</p>
<p> in base al periodo di possesso dell’azienda ceduta. </p>
<p> A) In regime ordinario la plusvalenza è tassata interamente nell’esercizio di realizzazione della stessa;</p>
<p> B) Con il regime differito o rateizzato su opzione del cedente, la plusvalenza viene frazionata in quote costanti con una rateazione massima di 5 anni, se l’azienda o il ramo ceduto sono stati detenuti per almeno tre anni prima della cessione. </p>
<p> C) L’imprenditore individuale, in deroga al regime di tassazione ordinario ovvero alla rateizzazione, può assoggettare a tassazione separata ex art articolo 17, comma 1 lettera g del Tuir, le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni. Secondo tale regime, l’imposta non è calcolata direttamente dal contribuente in autotassazione, ma liquidata a conguaglio dall’Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare mediante apposita cartella esattoriale. </p>
<p> Istruzioni per la tassazione separata  </p>
<p> Il cedente che opta per tale regime opzionale dovrà provvedere alla apposita compilazione del quadro RM di Unico; </p>
<p> occorre, comunque, versare in sede di modello Unico, un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile. </p>
<p> Attenzione : la tassazione separata non necessariamente risulta più conveniente rispetto a quella ordinaria, ragion per cui è necessario effettuare una valutazione specifica in relazione al singolo caso. </p>
<p> NB Tale opzione non è esercitabile dalle società, in capo alle quali l’unica possibilità alternativa al regime ordinario è quella di “spalmare” la plusvalenza in cinque periodi d’imposta compreso quello in cui avviene la cessione. </p>
<p> La plusvalenza non è imponibile ai fini IRAP. </p>
<p> Quadro sintetico della qualificazione reddituale e tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda</p>
<p> A) Cessione di azienda da persona fisica non in regime d’impresa: plusvalenze tassate come redditi diversi ai sensi art. 67 Tuir :</p>
<p> B) Cessione da persona fisica in regime d’impresa di aziende :  </p>
<p> possedute da meno di tre anni: plusvalenze tassate come reddito d&#8217;impresa con regime ordinario ;</p>
<p> possedute da almeno 3 anni : plusvalenze tassate come redditi d’impresa &#8211; tassazione rateizzata ;</p>
<p> possedute da più di 5 anni : plusvalenze tassate come reddito d’impresa &#8211; tassazione separata o rateizzata. </p>
<p> C) Cessione operata da società (di persone e di capitali) di aziende :  </p>
<p> possedute da meno di tre anni : plusvalenze tassate come redditi d&#8217;impresa in regime ordinario; </p>
<p> possedute da almeno 3 anni : plusvalenze tassate come reddito d’impresa &#8211; tassazione rateizzata. </p>
<p> Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione d&#8217;azienda e scegliere correttamente il regime fiscale più conveniente nel caso specifico,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52.!  </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-azienda-con-quadro-sintetico-dei-vari-casi-da-persona-fisica-non-imprenditore-da-soggetto-in-regime-di-impresa-e-da-societ224/">Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-azienda-con-quadro-sintetico-dei-vari-casi-da-persona-fisica-non-imprenditore-da-soggetto-in-regime-di-impresa-e-da-societ224/">Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)</a> was first posted on Marzo 22, 2017 at 2:20 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all&#8217;85% per gli interventi di  messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sismabonus-2017-agevolazione-fiscale-fino-all85-per-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza-degli-edifici-a-rischio-sismico-anche-per-le-zone-a-rischio-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 11:58:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale all' Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma Bonus nella legge di stabilità  2017:  chi può ottenere le  detrazioni  Irpef e Ires fino all’85% e quando</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2017, nell&#8217;ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza  degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico. La novità più importante introdotta è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Delle spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto. Vediamo quando, dove e a chi spetta questo importante beneficio fiscale. </p>
<p> Adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare in Italia: arriva il Sismabonus  </p>
<p> La legge di bilancio 2017, nell&#8217;ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico. </p>
<p> La novità più importante del Sisma bonus 2017 è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Per le spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto, effettuate sulle case, immobili delle attività produttive e condomini, nelle zone ad alto rischio sismico. Inoltre, la possibilità di usufruire del Bonus viene estesa anche alle seconde case e alle zone a rischio 3 (zone nelle quali, in base alla classificazione sismica del territorio possono verificarsi forti terremoti ma rari). </p>
<p> Aliquote di detrazione del Sismabonus  </p>
<p> La detrazione Irpef partirà dal 50% e potrà salire nel caso in cui l’edificio venga migliorato di due classi di rischio. Nello specifico, è previsto che lo sconto possa aumentare al 70% o all’80% per le case e dal 75% all’85% per i condomini e l’importo massimo per il quale si può richiederei il Sisma bonus è di € 96. 000. </p>
<p> Per quali interventi e dove è previsto lo sconto d&#8217;imposta  </p>
<p> In buona sostanza deve trattarsi di interventi antisismici su edifici ricadenti in zone ritenute ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2) e anche in zone 3 , appositamente individuate con una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003. </p>
<p> Classificazione zone a rischio sismico </p>
<p> Zona 1 &#8211; Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g. ];</p>
<p> Zona 2 &#8211; Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], che include 2. 345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;</p>
<p> Zona 3 &#8211; Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti;</p>
<p> Zona 4 &#8211; Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici. (non inclusa nell&#8217;agevolazione). </p>
<p> Distinzione applicativa per il funzionamento del Sismabonus sotto il profilo temporale  </p>
<p> Sisma bonus 2017 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per le abitazioni e attività produttive, spetta una detrazione pari al 50% su 96. 000 € di spesa massima da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese;</p>
<p>a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è prevista l&#8217;estensione della predetta detrazione  anche alla zona sismica 3. </p>
<p> A beneficiare del Sismabonus saranno anche le seconde case, i condomìni anche se incapienti, e gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici. </p>
<p> Il Sismabonus quindi viene in soccorso, oltre che per la sicurezza delle private abitazioni, ogni qualvolta si tratti di costruzioni adibite ad attività produttive, quindi quelle destinate all’esercizio di attività commerciali (negozi, laboratori etc. ) ovvero anche a quelle professionali. Sarebbero quindi incluse anche quelle rurali. </p>
<p> Percentuali del Sismabonus condomini 2017: </p>
<p> Riguardo agli edifici condominiali, per una riduzione di 1 classe di rischio spetta una detrazione del 75%, per 2 classi 85%. Il limite massimo di spesa è di 96. 000 € e vi rientrano anche spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. </p>
<p> Destinatari del Sismabonus  </p>
<p> La “legge-base” (art. 16-bis TUIR) indica quali possibili destinatari dell’agevolazione, coloro che possiedono l’unità immobiliare a titolo di proprietà ovvero che la detengono ad altro titolo (ad esempio, in conseguenza di un contratto di locazione, comodato o di abitazione o un diritto di usufrutto). </p>
<p> Agli effetti delle imposte, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il Bonus, a certe condizioni, anche al  “familiare convivente” (non possessore o detentore dell’immobile) consentendogli la detrazione di imposta per spese da lui sostenute per l’intervento edilizio sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge. </p>
<p> Le novità introdotte dal Sismabonus in pillole</p>
<p> detrazione applicabile anche alle seconde case e alle attività produttive;</p>
<p> estensione del diritto al Bonus anche per chi si trova in zona sismica 3;</p>
<p> detrazione in 5 anni e non più 10;</p>
<p> possibilità di chiedere il bonus per interventi di classificazione e verifica sismica;</p>
<p> estensione dell’agevolazione ai condomini. </p>
<p> Se desiderate mettere in sicurezza i vostri immobili con il Sismabonus ed essere assistiti con serenità e professionalità, </p>
<p> contattateci al NUMERO VERDE 800192752!  </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sismabonus-2017-agevolazione-fiscale-fino-all85-per-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza-degli-edifici-a-rischio-sismico-anche-per-le-zone-a-rischio-3/">Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all’85% per gli interventi di  messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sismabonus-2017-agevolazione-fiscale-fino-all85-per-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza-degli-edifici-a-rischio-sismico-anche-per-le-zone-a-rischio-3/">Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all&#8217;85% per gli interventi di  messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”</a> was first posted on Gennaio 28, 2017 at 12:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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