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	<title>Proprietà Intellettuale | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Proprietà Intellettuale | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale-tributaria alla tassazione dei compensi derivanti dalla cessione e concessione in licenza di un marchio d'impresa o collettivo da persona fisica a società<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/">Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</a> was first posted on Febbraio 4, 2018 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se si opta per l&#8217;interpretazione in linea con la relazione ministeriale all&#8217;articolo 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR), si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali, costituirebbero un “non reddito”, dunque sarebbero fiscalmente non imponibili. Ma quando esattamente questo accade in relazione al marchio d&#8217;impresa? E nel caso di marchio collettivo le royalties vanno dichiarate in Unico? Se si, come?</p>
<h2>Concessione in licenza non esclusiva di marchio d&#8217;impresa</h2>
<p>Se si opta per l&#8217;interpretazione in linea con la relazione ministeriale all&#8217;art 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR) si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali costituirebbero un “non reddito”.</p>
<p>Secondo la nostra ricostruzione favorevole alla detassazione, a supporto della citata relazione, la risoluzione n°33/E dell&#8217;agenzia delle Entrate che configura tali corrispettivi come redditi diversi, contempla un caso diverso dall&#8217;ipotesi in esame, cioè una concessione in licenza non esclusiva, invece, nel caso di specie si tratterebbe di concessione esclusiva perché la persona fisica non utilizzerebbe il marchio dopo averlo concesso in uso e lo attribuirebbe unicamente alla società in questione.</p>
<p>Inoltre dalla relazione governativa al TUIR si ricava quale indice sintomatico della attività d&#8217;impresa, la concessione non esclusiva, requisito che appunto non sussiste nel nostro caso.</p>
<p>Tale ragionamento fila riguardo all&#8217;ipotesi in cui oggetto di licenza appunto esclusiva, sia un marchio d&#8217;impresa.</p>
<p>Quindi: in caso di licenza esclusiva, (quando cioè l&#8217;uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza né a concederlo ad altri) del marchio d&#8217;impresa, i compensi ricevuti sarebbero fiscalmente non imponibili, considerando anche che la relazione governativa all&#8217;articolo 53 ricollega la licenza non esclusiva (e non quella esclusiva) all&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa.</p>
<p>Dunque il soggetto persona fisica in questione non dovrebbe pagare imposte nel caso di concessione in licenza esclusiva del marchio d&#8217;impresa alla società di capitali.</p>
<h2>Cosa accade invece nell&#8217;ipotesi di concessione in uso di un marchio collettivo?</h2>
<p>Per quanto riguarda il marchio collettivo, occorre evidenziare che per sua natura, tale tipologia di marchio a differenza di quello classico aziendale, si presta ad essere utilizzato simultaneamente da una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche. Dunque la sua concessione in uso si inserisce in generale nel quadro di una licenza “non esclusiva” perché nella prassi commerciale più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti e il titolare, si riserva la funzione effettiva di controllo e garanzia al rispetto del regolamento d&#8217;uso da parte dei soggetti utilizzatori. Sebbene il titolare possa essere un soggetto non imprenditore, in genere si tratta comunque di enti quindi consorzi e associazioni preposti alla funzione di garanzia e all&#8217;organizzazione unitaria e di coordinamento. Quindi si è in genere fuori dall&#8217;ipotesi di persona fisica agente al di fuori di attività d&#8217;impresa e risulta pertanto difficile configurare una detassazione delle royalty incassate per le stesse caratteristiche del marchio collettivo (lo stesso articolo 2570 codice civile parla di concessione dell&#8217;uso a “produttori e commercianti”), mentre sarebbero certamente qualificabili come un “non” reddito imponibile” le plusvalenze realizzate a seguito di cessione del marchio collettivo.</p>
<p>Dunque, la persona fisica che concede il licenza un marchio collettivo alla società di capitali non potrebbe, a rigor di logica, sottrarre alla tassazione le royalties cosi incassate, dovendole quindi dichiarare in Unico come redditi diversi ex lettera l, comma 1, dell&#8217;articolo 67 del TUIR nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A.</p>
<h2>Sintesi del nostro orientamento giuridico-tributario</h2>
<p>Le plusvalenze da cessione del marchio d&#8217;impresa e collettivo e le royalties da concessione in licenza esclusiva, ad eccezione di quelle da concessione in licenza del marchio collettivo, percepite dalla persona fisica agente al di fuori di attività di impresa e corrisposte dalla società di capitali (rispettivamente cessionaria e licenziataria), dovrebbero essere fiscalmente non imponibili.</p>
<p>Per pianificare la registrazione e la futura concessione in licenza di un marchio, sia esso di impresa o collettivo e godere del regime di detassazione fiscale,  contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-le-royalties-incassate-da-persona-fisica-a-titolo-di-concessione-in-licenza-del-marchio-a-societ224-di-capitali-sono-detassate-la-particolarit224-del-marchio-collettivo/">Licenza esclusiva e non esclusiva di marchio da privato: quando non scatta la tassazione?</a> was first posted on Febbraio 4, 2018 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Vademecum per professionisti ed aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche le  informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto. Tutte queste esigenze trovano la perfetta sintesi e soddisfazione nel marchio collettivo, che nello scenario del Made in Italy sposa divinamente il cosiddetto “enoturismo”, attirando  nel nostro Paese capitali esteri elevatissimi.  Vediamo perché questo Brand apre le porte a nuove opportunità di business e con incrementi in alcuni casi anche sensibili di fatturato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il connubio tra enogastronomia e turismo per la  rivalutazione del territorio: il Business dell’enoturismo</h2>
<p>Come noto, il fenomeno enogastronomico ha un inevitabile risvolto culturale che rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia : il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto.</p>
<p>Tutte queste esigenze sono perfettamente sintetizzate e soddisfatte dalla formula del marchio collettivo ex art 2570 cc e 11 CPI, che garantisce origine , qualità, provenienza e processi produttivi dei prodotti enologici abbinati ai cibi che lo indossano e  sposa divinamente la cultura della buona cucina nel ricercato abbinamento dei vini che ne esaltano sapore e pregio.</p>
<p>E’ per questi motivi che il marchio collettivo, oltre a creare un potentissimo business derivante dalla moltiplicazione esponenziale dei guadagni  e all’affermazione di una reputazione comune di successo delle imprese nell’esaltazione di un’immagine manageriale di spicco e differenziata, rappresenta anche  la formula perfetta per quel  fenomeno noto come “enoturismo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio collettivo ed enoturismo</h2>
<p>L’enoturismo, o turismo enologico, ha la sua radice etimologica nella  parola greca “oinos” (vino) e indica quella tipologia di turismo incentrata  sulla  cultura del vino che oscilla dalla valorizzazione delle risorse vitivinicole del luogo all’abbinamento di enologia, gastronomia e turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa cerca l’enoturista moderno nel nostro  Paese?</h2>
<p>La soddisfazione di questa particolare tipologia di turista che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa,   non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto : il suo interesse e la sua curiosità toccano anche gli elementi ad esso strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi e degustazioni  così come la  presenza di servizi complementari quali, ad esempio, il catering, lo sport, il relax e le soste attrezzate che fanno fare un “tuffo” nella dimensione paesaggistica del luogo.</p>
<p>L’Enoturista è quindi profondamente attratto e incuriosito  dalle visite alle cantine e ai vigneti dalle degustazioni guidate e il suo occhio non può non fermarsi davanti alla lettura del nome di un marchio collettivo che racchiude nel profumo , gusto, qualità origine e processi produttivi del vino che lo stesso certifica,  tutti i suoi sogni da straniero in una terra nuova, terra che potrà così  trasmettergli tutta la propria  familiarità e coccolarlo tra mille prelibatezze garantite da un Brand di eccellenza per il Made in Italy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi, per tutte le aziende e gli operatori del settore: &#8220;a buon intenditor, poche parole&#8221;!</p>
<p>Per registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo, per la redazione dei disciplinari e per l’attuazione della vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida  giuridico – fiscale al MCG (marchio collettivo geografico) nel settore vitivinicolo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La valorizzazione del marchio collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing  e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. Illustriamo una guida pratica utile a comprendere i vantaggi di questo innovativo Brand, come fare per crearlo e i fortissimi sgravi fiscali riservati alle imprese che investono in ricerca e innovazione del MCG. </p>
<p> La valorizzazione del marchio  collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. </p>
<p> Il “vestito “ tipico che il marchio collettivo indossa per le bottiglie di vino pregiato e di alta qualità Made in italy è il marchio collettivo geografico (MCG). </p>
<p> Il marchio collettivo geografico è disciplinato dall&#8217;art 11 co. 4 CPI il quale, in in deroga alla regola generale di cui all’art. 13 co. 1 CPI, prevede che “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. In sintesi il nostro ordinamento consente la registrazione come marchio collettivo del cd. Toponimo. </p>
<p> Perché registrare un MCG di vini  </p>
<p> I vantaggi legati a questa tipologia di Brand sono i seguenti:</p>
<p> garantire alti  standard qualitativi, la provenienza e la composizione del vino del nostro territorio;</p>
<p> proteggere la produzione vitivinicola da contraffazioni ed illecita, concorrenza in Italia ed all&#8217;estero;</p>
<p> incrementare la garanzia dei consumatori;</p>
<p> creare per le imprese un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato;</p>
<p>rafforzare la comunicazione e la politica di marketing degli imprenditori del settore; </p>
<p> investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box. </p>
<p> Flessibilità del MCG rispetto alle Denominazioni di Origine</p>
<p> La particolarità funzionale del il marchio collettivo geografico rispetto alle Denominazioni di Orgine è l&#8217;operatività del  controllo a livello privatistico e non pubblicistico, bypassando i limiti formali di accesso delle seconde. </p>
<p> Infatti, la differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione. </p>
<p> Ciò si traduce in un enorme vantaggio per gli operatori del settore che intendono investire in un Business differenziato e semplificato. Potrà farlo qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata. </p>
<p> MCG e Indicazioni geografiche a confronto</p>
<p> Marchio Collettivo: iter burocratico semplice, requisiti stabiliti dal titolare, anche per prodotti/servizi non agroalimentari, nessuna necessità di legame storico con territorio, controlli effettuati dal titolare;</p>
<p> Indicazioni Geografiche:  iter burocratico complesso, requisiti stabiliti dalla legge, solo per prodotti agroalimentari, necessita di legame storico, controlli effettuati da soggetti pubblici. </p>
<p> Cosa fare per creare il vostro MCG di vini</p>
<p> Gli interessati alla creazione di un marchio collettivo geografico di vini, dovranno procedere ai seguenti adempimenti:</p>
<p> la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione;</p>
<p> il deposito di un marchio con allegato un regolamento d&#8217;uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli;</p>
<p> la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente;</p>
<p> la concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni. </p>
<p> Ricerca e innovazione per un marchio collettivo Top per il vino e Bonus fiscali</p>
<p> E&#8217; chiaramente  essenziale  in questo ambito, investire in ricerca e innovazione per:</p>
<p> ottimizzare i processi di produzione;</p>
<p> selezionare le materie prime migliori;</p>
<p> implementare gli standard qualitativi dei prodotti. </p>
<p> A tal fine gli interessati potranno godere dei  bonus fiscali previsti dall&#8217;opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall&#8217;Investment Compact del 2015 che consente di detassare al 50% le royalty derivanti dalla concessione in licenza di questa tipologia di marchi e le plusvalenze incassate a seguito della cessione degli stessi. </p>
<p> Se operate nel settore vitivinicolo e desiderate creare un Brand vincente, attivando gli imperdibili Bonus fiscali del Patent Box, </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Patent Box nella tecnologia senza &#8220;Ruling&#8221;: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 06:11:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale al Patent Box nel settore della tecnologia (IT)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/">Patent Box nella tecnologia senza &#8220;Ruling&#8221;: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</a> was first posted on Maggio 7, 2017 at 8:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’agevolazione fiscale del Patent Box ex art 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 risulta particolarmente interessante  per quei produttori che commercializzano i loro software tramite la licenza d’uso.  Con questa guida pratica vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi ottenibili con tale opzione fiscale agevolativa nel settore  della tecnologia, i suggerimenti pratici per ottenerli ed i chiarimenti sul punto forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 7 aprile 2016 e con la risoluzione 28/E del 9 marzo 2017.  </p>
<p>I vantaggi fiscali del Patent Box nella tecnologia</p>
<p>L’agevolazione del Patent Box ex articolo 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 (regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto e diretto di beni intangibili espressamente previsti), risulta davvero molto interessante per quei produttori che commercializzano i loro software tramite la licenza d’uso. In tal caso infatti, l&#8217;accesso ai bonus fiscali non sarebbe  subordinato al ruling con l&#8217;Agenzia delle Entrate, quindi la sua applicazione avverrebbe direttamente con la presentazione dell’istanza seguendo la corretta procedura e previe opportune valutazioni di natura fiscale-tributaria. </p>
<p>I quattro benefits rilevanti che il Patent Box attribuisce al settore IT sono:</p>
<p>1) il dimezzamento delle imposte sulle entrate ottenute in cambio della concessione in licenza del software (cd software license) se si investe in ricerca e sviluppo del bene intangibile;</p>
<p>2) l&#8217;ottenimento di vantaggi fiscali da investimenti che sono già stati effettuati nel corso del tempo oltre a quelli che saranno successivamente effettuati;</p>
<p>3) la cumulabilità con il credito d&#8217;imposta per ricerca e sviluppo (R&amp;S);</p>
<p>4) l&#8217;applicabilità dell’agevolazione fiscale al software coperto da copyright restando solo opzionale la registrazione presso gli enti competenti. In questo modo è sufficiente un’autocertificazione da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’azienda, o meglio validata da un esperto esterno, dove viene attestata la titolarità dei diritti e la presenza dei requisiti di creatività e originalità. </p>
<p>Ma a quanto ammonta realmente il risparmio fiscale ottenibile con il Patent Box? Scoprilo subito leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">divulgazione dedicata a come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a>! </p>
<p>Per attivare i bonus fiscali nel settore IT, occorre sottolineare i punti cardine fissati sotto il profilo tecnico dall’Agenzia delle Entrate anche alla luce dei chiarimenti forniti recentemente. </p>
<p>    la circolare 11/E del 7 aprile 2016 ha specificato che per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d. P. R. 28 dicembre 2000, n°445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate attestante della titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno;</p>
<p>    con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 9 marzo 2017 è stato precisato che sono ammesse al Patet Box le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright che si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore, purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore, rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tali prestazioni rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla norma. </p>
<p>NB Nonostante non sussista l’obbligo di registrazione del software, l’Azienda che opta per il Patent Box dovrà comunque predisporre per esso (e per ognuno dei software oggetto di interesse) una contabilità analitica che tenga traccia dei ricavi e dei costi da cui derivano i redditi agevolabili al fine di poter conservare la documentazione da presentare in caso di controlli. </p>
<p>Attenzione: sebbene sia solo facoltativa per attivare i bonus fiscali del Patent Box, la registrazione del software risulta comunque altamente consigliabile ed utile nel medio lungo periodo perché essa consentirebbe di:</p>
<p>a) attribuire una data certa alla creazione del software e di avere una tracciatura nel tempo relativa alla sua evoluzione anche con riferimento a tutti gli investimenti realizzati sul  bene immateriale;</p>
<p>b) evitare future possibili contestazioni, con la conseguente revoca dell’agevolazione Patent Box, fatte da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Se operate nel settore IT e desiderate ottenere gli imperdibili bonus fiscali del Patent Box, essere assistiti nella redazione dei contratti di licenza d’uso e ricevere consulenza specifica nelle fasi di registrazione del vostro software,</p>
<p>contattateci  subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/">Patent Box nella tecnologia senza &#8220;Ruling&#8221;: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</a> was first posted on Maggio 7, 2017 at 8:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 05:37:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale  - giuridico - fiscale al marchio collettivo nel comparto enogastronomico<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/">Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</a> was first posted on Aprile 4, 2017 at 7:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli operatori del comparto enogastronomico  sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  l’insostituibile valore aggiunto che tale Brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ &#8216;aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l&#8217; “Italian sounding”. E’ stato questo il tema centrale della conferenza Stampa svoltasi lo scorso 19 gennaio alla Camera dei Deputati che ha svelato la strategia vincente per valorizzare il Made in Italy nel settore agroalimentare, vitivinicolo ed enogastronomico. Vediamo più da vicino  come e perchè. </p>
<p>Il successo del marchio collettivo nel comparto enogastronomico </p>
<p>Gli operatori del comparto enogastronomico sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  lo strategico valore aggiunto che tale brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ &#8216;aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per  un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l&#8217; “Italian sounding”. </p>
<p>E stato questo il tema centrale della Conferenza Stampa intitolata  &#8220;I Marchi e il Vino  &#8211; Creazione e tutela dei marchi del settore agroalimentare, in particolare per il vino, alla luce della nuova normativa europea&#8221; svoltasi a Roma il 19 gennaio 2017 presso la Camera dei Deputati, in occasione della quale  è stato affermato che  “per una tutela davvero efficace dei vini italiani, la strategia vincente è quella di unire la tutela di regime “pubblicistico” delle denominazioni, a quella di stampo “privatistico” che passa dalla registrazione dei marchi collettivi. &#8221; <br />
Il ragionamento è semplice: un marchio registrato, e in particolare il marchio collettivo oltre a presentare diversi vantaggi a livello legale, come appunto la tutela in mercati che non riconoscono le denominazioni di origine, è valida anche nei confronti di altri settori merceologici che, in qualche modo, utilizzando un certo nome, possono danneggiare la denominazione del vino.  </p>
<p>Il limite delle denominazioni di Origine rispetto al “collective trademark” è quello per il quale   le denominazioni di origine, del vino in primis, ma anche di tanti prodotti gastronomici, la cui tutela opera entro l’U. E. , spesso, sono prive di una  protezione legale a livello internazionale, perchè non sono riconosciute dalle regole del commercio di molti Paesi in cui l&#8217;Italia esporta. Questo è il motivo per il quale, è stato sottolineato in questo dibattito, è sempre più importante, nel mercato globale, investire in uno strumento come il marchio collettivo. </p>
<p>Cos’è e come funziona il marchio collettivo</p>
<p>E’ un marchio che non ha la funzione di contraddistinguere i prodotti di un singolo imprenditore , ma ha una funzione di garanzia qualitativa e assicura che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione all&#8217;origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto, natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate, e qualità, espressa nel regolamento d&#8217;uso e presuppone  un sistema di controllo strutturato e organizzato. </p>
<p>In base al combinato disposto degli arttt 2570 c. C. E 11 CPI , il titolare di un marchio collettivo è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. Restando proprietario del brand e conservandone il controllo, tale soggetto lo concede in uso al concessionario &#8211; utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità del prodotto, come precisati nel regolamento d&#8217;uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione ai sensi del comma 2 CPI). </p>
<p>E&#8217; dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d&#8217;impresa: il “licensing” ( “l&#8217;acquisizione dall&#8217;esterno di tecnologie”) cioè l&#8217;accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand. </p>
<p>Perchè registrare il marchio collettivo nel settore enogastronomico</p>
<p>Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:</p>
<p>    monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;</p>
<p>    acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l&#8217; espansione geografica e settoriale del brand;</p>
<p>    bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties con il Patent Box ex art 1 L. 190/2014  e quindi il dimezzamento delle imposte fiscali applicabili in regime ordinario, investendo in ricerca e innovazione del Brand   ;</p>
<p>Dall&#8217;altro lato, l&#8217;utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:</p>
<p>    sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo di un know how già sviluppato;</p>
<p>    implementazione dell&#8217;immagine imprenditoriale collocando la propria offerta nella fascia “alta” di mercato ;</p>
<p>    godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato;</p>
<p>    ottenere la detassazione dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto del brand attivando l&#8217;opzione Patent Box che in tal caso farebbe operare lo sgravio fiscale sul contributo economico. </p>
<p>Attenzione: per la  tutela del marchio collettivo, come sottolineato in Conferenza Stampa,  non servono accordi tra Stati, come avviene per le denominazioni, ma è &#8220;sufficiente&#8221; la registrazione del marchio, che consente una protezione anche in quei Paesi non riconoscono le denominazioni di origine. </p>
<p>Per giungere ad una legislazione omogenea sul punto   l&#8217;Italia che dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2424. </p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>    registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo;<br />
    essere assistiti passo passo nella redazione del regolamento d’uso e  disciplinare di produzione; <br />
    attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>contattateci al più  presto al numero verde 800. 19. 27. 52!  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/">Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</a> was first posted on Aprile 4, 2017 at 7:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Qual è il risparmio d’imposta  ottenibile  con il Patent Box dalle  aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-risparmio-dimposta-ottenibile-con-il-patent-box-dalle-aziende-che-concedono-in-licenza-i-software-o-li-utilizzano-in-modo-diretto-guida-in-pillole-per-attivare-i-bonus-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:37:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico -fiscale al Patent Box nel settore della tecnologia (IT)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-risparmio-dimposta-ottenibile-con-il-patent-box-dalle-aziende-che-concedono-in-licenza-i-software-o-li-utilizzano-in-modo-diretto-guida-in-pillole-per-attivare-i-bonus-fiscali/">Qual è il risparmio d’imposta  ottenibile  con il Patent Box dalle  aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa</a> was first posted on Marzo 31, 2017 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Calcoliamo con un caso pratico, il risparmio fiscale spettante ad un’azienda che commercializza software distribuendo la licenza d’uso  e decide di esercitare l’opzione Patent Box, ex art 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 (e successive modifiche), illustrando con una sintesi pratica, i vari step per attivare i bonus fiscali. </p>
<p>Il Caso</p>
<p>Un&#8217;azienda “Alfa”  produce e distribuisce software gestionali e soluzioni ERP (Enterprise resource planning) anche personalizzati per qualsiasi azienda, molti dei quali non registrati ed effettua investimenti in ricerca e innovazione.  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Quanto potrebbe risparmiare fiscalmente l&#8217;Azienda Alfa, se decidesse di esercitare l&#8217;opzione fiscale Patent Box?  </p>
<p>Analisi dei vari step per attivare il Patent Box</p>
<p>Primo step: individuazione dei beni rientranti nell’agevolazione fiscale Patent Box</p>
<p>In via preliminare, occorre effettuare un’ analisi dettagliata dell’attività aziendale al fine di individuare i  beni immateriali opzionabili con il Patent Box, accertando se, oltre ai software, l’attività commerciale sia titolare o licenziataria di atri asset immateriali inclusi nell’agevolazione fiscale (ad esempio marchi d’impresa o collettivi). A titolo semplificativo supponiamo che, in tale ipotesi gli intangible assets che possono accedere al beneficio fiscale siano i software prodotti dall’azienda, sia registrati che non registrati. </p>
<p>Perchè tali beni rientrano nell&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p>    sono di proprietà dell’azienda (anche se fossero stati acquistati in licenza, la stessa avrebbe potuto attivare comunque i benefici fiscali del Patent Box) ;</p>
<p>    hanno contribuito alla formazione del reddito d’impresa;</p>
<p>    sono stati effettuati investimenti in attività di ricerca e sviluppo (analisti, sviluppatori, attrezzature);</p>
<p>    per i software non registrati è stato autocertificato il copyright. </p>
<p>Secondo step: accertamento del tipo di utilizzo </p>
<p>In questo caso l’azienda valorizza il proprio bene immateriale tramite un tipo di utilizzo indiretto del software, attraverso la concessione in licenza  a terzi dello stesso  (licensing) senza perderne la proprietà. Questo significa che la stessa  incasserà, a titolo di corrispettivo,  royalties dalle aziende concessionarie cioè, ai fini del calcolo dei bonus fiscali, i canoni al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad essi connessi. </p>
<p>Terzo Step : verificare l’obbligatorietà del Ruling con l’Agenzia delle Entrate</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi in oggetto, il ruling cioè quella procedura in contraddittorio tra l’istante e l’Agenzia delle Entrate finalizzata a pervenire ad un accordo  per determinare la valorizzazione del bene intangibile e come calcolare i benefici del Patent Box, con riferimento all’ azienda presa in esame, non risulta  obbligatoria ma solo facoltativa  in quanto non si tratta di utilizzo diretto. </p>
<p>Quarto step:   calcolo del risparmio fiscale e  soluzione del caso</p>
<p>Supponiamo che l’azienda “Alfa”, sulla base delle royalties incassate  abbia ottenuto un reddito agevolabile pari ad € 400. 000 per l’anno d’imposta corrente. Avendo essa stessa prodotto il bene immateriale, senza sobbarcarsi spese per esternalizzazioni di creazione dei programmi , avrà un nexus ratio (cioè il coefficiente pari al rapporto tra costi qualificati e costi complessivi)  pari ad 1; ne consegue che, applicando la percentuale di detassazione in vigore dal 2017 , cioè l’aliquota del 50%, l’azienda otterrà uno sgravio fiscale della metà dell’importo previsto in regime ordinario, riducendo il prelievo fiscale ad € 200. 000. Essa pertanto, conseguirà  in totale, per il quinquennio di cui godrà irrevocabilmente per l’opzione Patent Box,  ben 1. 000. 000  € di risparmio  d’imposta! </p>
<p>
</p>
<p>Se operate nel settore IT e desiderate ottenere gli imperdibili bonus fiscali del Patent Box, essere assistiti nella redazione  dei contratti di licenza d’uso  e ricevere consulenza specifica nelle fasi di registrazione del vostro software ,</p>
<p>contattateci  subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-risparmio-dimposta-ottenibile-con-il-patent-box-dalle-aziende-che-concedono-in-licenza-i-software-o-li-utilizzano-in-modo-diretto-guida-in-pillole-per-attivare-i-bonus-fiscali/">Qual è il risparmio d’imposta  ottenibile  con il Patent Box dalle  aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa</a> was first posted on Marzo 31, 2017 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Licenze d&#8217;uso di software: consigli per la stesura del contratto di licenza ( software license)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenze-duso-di-software-consigli-per-la-stesura-del-contratto-di-licenza-software-license/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 08:28:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico – commerciale per software e programmi (settore IT) 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenze-duso-di-software-consigli-per-la-stesura-del-contratto-di-licenza-software-license/">Licenze d&#8217;uso di software: consigli per la stesura del contratto di licenza ( software license)</a> was first posted on Marzo 30, 2017 at 10:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il software può essere oggetto di utilizzo diretto dal suo autore oppure egli potrà decidere, come da prassi commerciale, di concederlo in licenza a terzi, rendendolo disponibile con le modalità che desidera, a più utenti, potendone così ricavare consistenti guadagni attraverso la corresponsione di royalties da parte dei soggetti licenziatari. Quali cautele bisogna osservare nella redazione del contratto di licenza (software license)?  </p>
<p>Il software può essere oggetto di utilizzo diretto dal suo autore oppure egli potrà decidere, come da prassi commerciale, di concederlo in licenza a terzi, rendendolo disponibile con le modalità che desidera, a più utenti, potendone così ricavare consistenti guadagni attraverso la corresponsione di royalties da parte dei soggetti licenziatari. Quali cautele bisogna osservare nella redazione del contratto di licenza (software license)? </p>
<p> Il contratto di licenza d’uso (noto anche come software license o end user license agreement, EULA) è il contratto con cui, normalmente, un software viene concesso in utilizzo a uno o più soggetti, che potranno dunque legittimamente eseguirlo ed applicarlo. </p>
<p> NB lo strumento giuridico costituito dalla software license è fondamentale:</p>
<p> · sia per il software che viene distribuito su larga scala a una molteplicità non definita di soggetti;</p>
<p> · sia in relazione al software sviluppato per uno o più soggetti specificatamente individuati. </p>
<p> Consigli  per la stesura del contratto di licenza </p>
<p> Nella redazione del contratto in oggetto occorre prestare particolare cautela alla definizione ed inserimento di clausole  che regolano la garanzia per i vizi del programma, anche in relazione alle future obbligazioni sia del licenziante sia del licenziatario, oltre alla dettagliata individuazione dei  diritti e delle facoltà che vengono concessi al licenziatario.   A tal fine è indubbiamente necessaria e irrinunciabile una collaborazione sinergica tra profili legali e profili informatici. </p>
<p> Per ricevere assistenza contrattuale nella redazione di contratti di licenza del vostro software e consulenza legale , fiscale e tributaria per ottenere il massimo risparmio d&#8217;imposta,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<p> </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenze-duso-di-software-consigli-per-la-stesura-del-contratto-di-licenza-software-license/">Licenze d&#8217;uso di software: consigli per la stesura del contratto di licenza ( software license)</a> was first posted on Marzo 30, 2017 at 10:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come si registra un software, quali sono i documenti  richiesti e  le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 07:56:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico –commerciale  per software e programmi (settore IT) 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-registra-un-software-quali-sono-i-documenti-richiesti-e-le-sanzioni-applicabili-ai-trasgressori-del-copyright/">Come si registra un software, quali sono i documenti  richiesti e  le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?</a> was first posted on Marzo 30, 2017 at 9:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole esaminiamo quali sono le forme di tutela di un software, chi può registrarlo e come e quali sono le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright, con particolare riferimento al  reato di pirateria. </p>
<p>I programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge Autore (Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”. </p>
<p>La protezione giuridica del software può attuarsi secondo  due modalità che nella prassi sono spesso congiunte:</p>
<p>    tutela come diritto d’autore (che richiede creatività e originalità per garantire formalmente  il  “copyright”  come “opera  dell&#8217;ingegno” )<br />
    tutela attraverso un brevetto per invenzione industriale (che richiede l&#8217; effetto tecnico innovativo e protegge il software come “metodo” )</p>
<p>In sintesi, la differenza essenziale tra la tutela brevettuale e quella mediante diritto d’autore è quella per la quale il brevetto consente lo sfruttamento della creazione relativamente al suo contenuto; il diritto d’autore, invece, protegge la forma dell’espressione creativa prescindendo dal contenuto che la stessa racchiude. </p>
<p>Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato  istituito un idoneo Registro denominato Pubblico Registro Software che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione. </p>
<p>A chi spettano i diritti di autore? </p>
<p>I diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera spettano all&#8217;autore del software cioè a chi ha creato il programma e gli stessi  durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; nell&#8217;ipotesi in cui,l’autore sia un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro. </p>
<p>Chi può registrare il programma e come? </p>
<p>La registrazione del programma è una prerogativa di chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi, cioè potrà essere effettuata quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. </p>
<p>Per la procedura di registrazione occorrerà inviare alla SIAE :</p>
<p>•    una copia del programma registrato su disco ottico (CD ROM-  DVD non riscrivibili);</p>
<p>•    il modulo 349 debitamente compilato e firmato in originale contenente la richiesta/dichiarazione di registrazione di programma;</p>
<p>•    una descrizione del programma. </p>
<p>NB L’esemplare del programma depositato, non potrà comunque essere consultato da nessuno. </p>
<p>La responsabilità civile e penale per i trasgressori del copyright </p>
<p>In base alla  tutela accordata dalla legge al software, utilizzare un programma software senza licenza e/o senza rispettare le limitazioni previste nel relativo contratto costituisce una violazione del diritto d&#8217;autore in capo al titolare del software e, di conseguenza, espone l&#8217;utilizzatore a responsabilità sia civili sia penali. </p>
<p>La responsabilità per le violazioni del diritto d&#8217;autore è dal punto di vista civile attribuibile alla  persona &#8211; fisica o giuridica &#8211; che ha materialmente copiato, distribuito o usufruito del programma software in modo illecito e, sotto il profilo penale  con l&#8217;introduzione del decreto legislativo n. 231 del 2001, del responsabile legale di tale persona giuridica a titolo personale (quale, per esempio, l&#8217;amministratore delegato di una società per azioni, il titolare di una ditta individuale o i dirigenti di una Pubblica Amministrazione). </p>
<p>Quali sanzioni si applicano a chi usa un software senza licenza e/o lo commercializza   ? </p>
<p>    Risarcimento civile: Il titolare del software può chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e  lucro cessante) connessi alla violazione del proprio diritto di sfruttamento commerciale del software  tutelato dal diritto d&#8217;autore;<br />
    sanzioni penali:  l’ art. 171 bis della legge 633/1941, così come introdotto dalla legge 248/2009  punisce con reclusione e multa fino a 15. 000 euro  non solo chi riproduce illecitamente software al fine di vendita, ma anche chi riproduce e utilizza software all&#8217;interno della propria organizzazione al fine di ottenere un vantaggio economico;<br />
    sanzione amministrativa: lLa legge prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale pari al doppio del valore di mercato del software. Legge n. 99 del 23 luglio 2009. : estende la responsabilità penale amministrativa di enti, associazioni e società, già regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, anche per i reati a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i reati per violazione di copyright previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d&#8217;autore n. 633 del 1941. </p>
<p>Che cos&#8217;è la &#8220;pirateria&#8221; del software? </p>
<p>La pirateria del software è la copia, la distribuzione o l&#8217;uso non autorizzato di software protetto da copyright abusandone senza la relativa licenza.  Può assumere le seguenti forme:</p>
<p>    copia non autorizzata di programmi software legittimamente acquistati, talvolta denominata &#8220;pirateria dell&#8217;utente finale&#8221;;<br />
    acquisizione di accesso illegale a software protetto, denominata anche &#8220;cracking&#8221;;<br />
    riproduzione e/o distribuzione di software contraffatto o comunque non autorizzato, in genere tramite Internet. </p>
<p>Per richiedere la protezione legale del vostro software, se desiderate essere guidati   nella registrazione dello stesso, per la redazione dei vostri contratti di licenza e per consulenza fiscale- tributaria,</p>
<p>contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>Start – Up innovative: requisiti richiesti e  come “aprire” con successo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/start-up-innovative-e-pmi-innovative-requisiti-richiesti-e-come-aprire-con-successo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 10:28:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - commerciale - fiscale - finanziaria  all'apertura e avvio di Start - Up  innovative 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/start-up-innovative-e-pmi-innovative-requisiti-richiesti-e-come-aprire-con-successo/">Start – Up innovative: requisiti richiesti e  come “aprire” con successo</a> was first posted on Marzo 16, 2017 at 11:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete per la testa idee innovative  e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d&#8217;affari!  </p>
<p>Se avete per la testa idee innovative  e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d&#8217;affari! </p>
<p> Un quadro legislativo organico per le Start – Up e PMI innovative  </p>
<p> Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante &#8220;Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, da ultimo modificata dal d. L. N. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 (Investment Compact), è stato disegnato nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, introducendo la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa e dell&#8217;incubatore certificato. </p>
<p> In particolare, al fine di sostenere in modo ancora più efficace la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, è stata prevista l&#8217;estensione di larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative  a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. </p>
<p> Ciò in linea con la promozione della crescita sostenibile e diffusione di una nuova cultura imprenditoriale che lavora a braccetto con il mondo della ricerca e dell’università e incline ad aprirsi a flussi internazionali di capitale umano e finanziario. </p>
<p> Cos&#8217;è la start up e i requisiti per avviare
</p>
<p> In economia, con il termine Startup si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un Business model ripetibile e scalabile che si delinea essenzialmente come organizzazione umana guidata da un particolare intento innovativo. </p>
<p> La “start-up innovativa” è tecnicamente una  società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. </p>
<p> Nel dettaglio, la Start up può assumere la forma giuridica di : </p>
<p> Srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto); </p>
<p> SpA;</p>
<p> Sapa;</p>
<p> Società cooperative. </p>
<p> Tra le condizioni richieste, la Start Up :</p>
<p> deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;</p>
<p> non deve essere stata costituita da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve svolgere attività di impresa;</p>
<p> il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;</p>
<p> non deve distribuire o aver distribuito utili;</p>
<p> non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. </p>
<p> L’impresa deve inoltre possedere tassativamente uno dei tre seguenti requisiti:</p>
<p> Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 % per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; </p>
<p> impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;</p>
<p> essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad industria, biotecnologie, semiconduttori, varietà vegetali. </p>
<p> Sezione speciale del Registro Imprese</p>
<p> Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati, al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza. </p>
<p> Incubatore certificato di imprese start-up innovative</p>
<p> Trattasi di una una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p> dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;</p>
<p> dispone di attrezzature adeguate all&#8217;attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;</p>
<p> e&#8217; amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;</p>
<p> ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;</p>
<p> ha adeguata e comprovata esperienza nell&#8217;attività di sostegno a start-up innovative. </p>
<p> Semplificazione dell&#8217;avvio con deroghe al diritto societario  </p>
<p> Per consentire di lanciare le start up secondo una logica più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S. R. L. , sono introdotte le seguenti facoltà:</p>
<p> facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c. D. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;</p>
<p> facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S. R. L. Istituti ammessi solo nelle S. P. A. , in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; </p>
<p> facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S. R. L. , consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta; </p>
<p> facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);</p>
<p> facoltà di emettere strumenti finanziari  forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. </p>
<p> Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online</p>
<p> Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). </p>
<p> Sostegno all’internazionalizzazione</p>
<p> Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. </p>
<p> Sottrazione alle procedure concorsuali della Start Up in crisi  </p>
<p> Il fenomeno della eventuale crisi aziendale è sottratto giuridicamente alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. </p>
<p> Step  da seguire per creare la vostra Start Up di successo</p>
<p> In primo luogo occorre trovare un mercato su misura tra prodotto e cliente, di cui va studiato il comportamento nel mondo reale. E&#8217; quindi necessario predisporre un Business Plan contenente gli obiettivi da raggiungere, le caratteristiche del mercato e dei concorrenti e le strategie da attuare; </p>
<p> costituire una società di capitali in una delle forme giuridiche sopra indicate </p>
<p> dichiarare l’inizio attività con la SCIA </p>
<p> Richiedere l’iscrizione alla sezione startup innovative presso il Registro delle imprese. </p>
<p> Attenzione : La start up innovativa è tenuta contestualmente all&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e alla presentazione della Scia al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale. </p>
<p> NB Il MISE garantisce che la procedura per costituire una Srl semplificata non prevede spese notarili a patto che si utilizzi un modello standard per l’atto. </p>
<p> Per avviare con successo  la vostra Start – Up innovativa,  </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/start-up-innovative-e-pmi-innovative-requisiti-richiesti-e-come-aprire-con-successo/">Start – Up innovative: requisiti richiesti e  come “aprire” con successo</a> was first posted on Marzo 16, 2017 at 11:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Arriva il  Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio &#8220;made in Italy&#8221;: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 18:09:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida al marchio collettivo per le aziende di make up e cosmetici<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/make-up-cosmetici-bio-e-made-in-italy-business-idea-di-successo-con-marchio-collettivo-e-patent-box/">Arriva il  Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio &#8220;made in Italy&#8221;: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 7:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale. L&#8217;’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative. E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up e cosmetica potessero venire allo scoperto, indossando un potente e strategico Brand “di proprietà”? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che, in combinazione con i bonus fiscali del Patent Box assicurerebbe un Business perfetto per questo settore così richiesto sul mercato mondiale. Ecco la guida pratica con interessanti spunti per un Business Plan di successo! </p>
<p> Le aziende cosmetiche  italiane : un&#8217; eccellenza nascosta con fatturati ultra miliardari</p>
<p> Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale,. Inoltre l&#8217;Italia si classifica come il quarto paese europeo per il consumo di prodotti di bellezza. Alcuni esempi di prodotti top nelle classifiche di fatturato sono mascara, liquid lipstick, fondotinta che da solo vale 214 milioni di euro per il made in Italy, BB cream e CC cream. </p>
<p> L&#8217;’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative. </p>
<p> Il settore cosmetico nell’ultimo decennio ha quindi registrato un incremento esponenziale, sfidando la crisi degli altri settori: le ragioni di questo grandissimo successo sono da imputare in primis alla qualità dei prodotti e alla scrupolosa normativa che regolamenta le produzioni, ma soprattutto all’eccellenza dei ricercatori e alla strategica individuazione aziendale di nuovi  i trend di creatività e di cultura del bello. </p>
<p> Successo dei prodotti cosmetici Bio</p>
<p> In questo scenario, nell&#8217;ottica di una valorizzazione sempre maggiore del Made in Italy spiccano anche i marchi di Make Up nel settore Green e Bio, che recepiscono perfettamente lo spostamento dell&#8217;attenzione del consumatore dal pack alla composizione dei prodotti conformi al rispetto ambientale e all’uso di ingredienti di derivazione naturale o a km zero (cioè la cui vendita avviene in un’area distante pochi chilometri da quella di produzione)</p>
<p> A tal proposito si evidenzia che le imprese biologiche stanno attraversando un periodo di profonda ristrutturazione e di adeguamento in relazione alle rapide evoluzioni di mercato e di politica, le quali impongono una maggiore efficacia competitiva e il raggiungimento di standard qualitativi e produttivi sempre più elevati. </p>
<p> Il marchio collettivo per valorizzare l&#8217;eccellenza italiana “nascosta”</p>
<p> E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up artists e cosmetica potessero venire allo scoperto, creando un business a livello nazionale e internazionale, indossando un potente e strategico Brand di proprietà? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che consentirebbe di:</p>
<p> accrescere la visibilità sul mercato delle aziende italiane; </p>
<p> valorizzare il made in Italy;</p>
<p> certificare il valore aggiunto alla qualità del prodotto;</p>
<p> tutelare maggiormente i consumatori; </p>
<p> ottenere enormi sgravi fiscali. </p>
<p> Con specifico riferimento alle aziende Bio, la differenziazione del proprio prodotto biologico tramite l’applicazione di marchi collettivi consentirebbero alle stesse di :</p>
<p> rafforzarsi in termini di immagine sul territorio;</p>
<p> rapportarsi in maniera adeguata con i diversi operatori della filiera;</p>
<p> essere competitive nei confronti delle altre produzioni estere;</p>
<p> inserirsi anche al di fuori dei tradizionali canali di mercato e, allo stesso tempo, posizionarsi su specifiche nicchie di consumo; </p>
<p> ottenere incentivi finanziari  oltre ai bonus fiscali. </p>
<p> NB Un marchio collettivo bio, conferirebbe “identità” al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza frenando, così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali</p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona il marchio collettivo</p>
<p> La dissociazione tra titolarità  del singolo imprenditore, di di un ente privato o pubblico o di una associazione (licenziante) e l&#8217;utilizzo plurimo da parte dei singoli imprenditori produttori o commercianti (licenziatari) i quali devono osservare le norme dettate dal regolamento d&#8217;uso e disciplinare di produzione, segna la distinzione fondamentale tra marchio collettivo e marchio di impresa o marca. La funzione tipica del marchio collettivo è fondamentalmente diversa da quella del marchio d’impresa: il marchio collettivo è diretto ad identificare e distinguere i prodotti, non in ragione della provenienza da una determinata impresa, ma in ragione delle caratteristiche e qualità stabilite preventivamente e esplicitamente dal titolare del marchio. </p>
<p> Business Plan per il marchio collettivo nel settore Make Up e Cosmetics  </p>
<p> Le aziende interessate ad incrementare esponenzialmente i fatturati ed emergere visibilmente nello scenario concorrenziale potranno intraprendere un percorso di valorizzazione attraverso la costituzione di un marchio collettivo. </p>
<p> A tal fine occorrerà:</p>
<p> A) in via preliminare , a livello di marketing effettuare un’analisi SWOT (analisi dei punti di forza/debolezza, vincoli/opportunità). Si tratta di un procedimento che fornisce informazioni fondamentali per la definizione di linee strategiche ed azioni di intervento mirate alla valorizzazione delle produzioni. </p>
<p> Con riferimento al settore biologico, la necessità di riconvertire lo stesso verso nuovi obiettivi che non siano semplicemente l’incremento della produttività ma che si colleghino al potenziamento della qualità, al recupero del territorio e alla valorizzazione commerciale del prodotto, richiede la realizzazione di linee strategiche ben precise. </p>
<p> B) Sotto il profilo giuridico/ commerciale, definire:</p>
<p> un organismo di gestione, ossia il titolare del marchio; </p>
<p> un regolamento d&#8217;uso e disciplinare di produzione, che specifichino la descrizione delle caratteristiche del prodotto/i e delle particolarità che lo contraddistinguono e le modalità di lavorazione;</p>
<p> i punti critici del processo in cui attivare forme di autocontrollo e controllo;</p>
<p> un organismo di controllo esterno; </p>
<p> delle procedure di omologazione e delle procedure di controllo. </p>
<p> Attenzione Nel caso poi in cui il titolare del marchio sia un ente pubblico, è necessario prevedere la costituzione di una legge istitutiva del marchio; un regolamento d’uso del marchio, riportante le nome che tutelano l’uso del marchio collettivo. </p>
<p> Patent Box in aiuto alla ricerca e innovazione cosmetica  </p>
<p> Il settore cosmetico è quindi quello nel quale ogni prodotto richiede una tecnologia su misura, materie prime differenti, innovazioni e impianti specifici, uno scenario insomma che, quando il prodotto indossa un marchio collettivo ( o anche d&#8217;impresa), calza a pennello con i presupposti di applicazione del bonus fiscale ottenibile attraverso l&#8217;esercizio dell&#8217; opzione Patent Box ex art 1 L. 190/2014, agevolazione fiscale che consente di detassare il 50% dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale. E se l&#8217;azienda cosmetica risiede all&#8217;estero? No problem, potrà comunque godere delle agevolazioni fiscali sopra indicate se ha in Italia una SO (stabile organizzazione) a condizione che nel Paese di residenza viga un accordo contro la doppia imposizione. </p>
<p> Per registrare il vostro marchio collettivo ed attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52 !   </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/make-up-cosmetici-bio-e-made-in-italy-business-idea-di-successo-con-marchio-collettivo-e-patent-box/">Arriva il  Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio &#8220;made in Italy&#8221;: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 7:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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