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	<title>Posizione Assegnatario persona fisica | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Posizione Assegnatario persona fisica | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Assegnazione beni immobili: riflessi fiscali per il socio assegnatario</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-per-il-socio-assegnatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posizione Assegnatario persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione beni immobili]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[reddito imponibile]]></category>
		<category><![CDATA[socio assegnatario]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;assegnazione di beni immobili da parte di società ai propri soci comporta significative implicazioni fiscali anche per il socio che riceve il bene. Vediamo nel dettaglio quali sono: Reddito imponibile Per il socio assegnatario, il valore normale del bene immobile ricevuto configura un reddito imponibile ai fini dell&#8217;IRPEF. Tale reddito deve essere dichiarato nella categoria [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-per-il-socio-assegnatario/">Assegnazione beni immobili: riflessi fiscali per il socio assegnatario</a> was first posted on Aprile 23, 2024 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:187">L&#8217;assegnazione di beni immobili da parte di società ai propri soci comporta <strong>significative implicazioni fiscali</strong> anche per il socio che riceve il bene. Vediamo nel dettaglio quali sono:</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:187">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:23">Reddito imponibile</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:252">Per il socio assegnatario, il valore normale del bene immobile ricevuto configura un <strong>reddito imponibile</strong> ai fini dell&#8217;IRPEF. Tale reddito deve essere dichiarato nella <strong>categoria redditi diversi</strong> del modello 730 o del Reddito Unico Persone Fisiche.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:252">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:23">Imposta da versare</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:292">L&#8217;imposta da versare sul reddito derivante dall&#8217;assegnazione del bene immobile è pari all&#8217;aliquota IRPEF applicata al reddito imponibile, che varia in base allo <strong>scaglione di reddito</strong> del socio. Ad esempio, per un reddito imponibile di 20.000 euro, l&#8217;aliquota IRPEF ordinaria è pari al 23%.</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:292">
<h2 data-sourcepos="13:1-13:21">Regime di favore</h2>
<p data-sourcepos="15:1-15:291">Per i soci che ricevono beni immobili da società <strong>a titolo di liquidazione quota</strong> (cioè in occasione della cessazione della partecipazione in società), è previsto un <strong>regime di favore</strong> che consente di applicare l&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;8% sulla plusvalenza derivante dall&#8217;assegnazione.</p>
<p data-sourcepos="15:1-15:291">
<h2 data-sourcepos="17:1-17:38">Requisiti per il regime di favore</h2>
<p data-sourcepos="19:1-19:115">Per beneficiare del regime di favore, è necessario che siano soddisfatte alcune <strong>condizioni specifiche</strong>, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="21:1-24:0">
<li data-sourcepos="21:1-21:109">Il socio deve aver <strong>detenuto la partecipazione in società per almeno un anno</strong> dalla data di assegnazione.</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:108">Il socio deve mantenere la <strong>proprietà del bene immobile per almeno tre anni</strong> dalla data di assegnazione.</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0">Il bene immobile deve essere utilizzato dal socio per <strong>esercizio di attività d&#8217;impresa o lavoro autonomo</strong>.</li>
</ul>
<h1></h1>
<h1 data-sourcepos="25:1-25:24">Adempimenti formali</h1>
<p data-sourcepos="27:1-27:84">Il socio assegnatario è tenuto ad adempiere ad alcuni <strong>obblighi formali</strong>, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="29:1-32:0">
<li data-sourcepos="29:1-29:114"><strong>Presentare la dichiarazione dei redditi</strong> includendo il reddito derivante dall&#8217;assegnazione del bene immobile.</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:56"><strong>Versare l&#8217;imposta dovuta</strong> entro i termini previsti.</li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0"><strong>Conservare la documentazione</strong> relativa all&#8217;assegnazione del bene immobile.</li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-per-il-socio-assegnatario/">Assegnazione beni immobili: riflessi fiscali per il socio assegnatario</a> was first posted on Aprile 23, 2024 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione di beni &#8220;non proporzionale&#8221; alle quote societarie. Guida ai meccanismi di riequilibrio con caso pratico e risparmio d&#8217;imposta fino al 100% per il socio assegnatario.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-proporzionale-alle-quote-dei-beni-ai-soci-guida-alla-corretta-pianificazione-caso-pratico-e-risparmio-dimposta-fino-al-100-per-il-socio-assegnatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 15:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Posizione Assegnatario persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[art 2445 cc]]></category>
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		<category><![CDATA[assegnazione agevolata ai soci 2017]]></category>
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		<category><![CDATA[assegnazione beni ai soci tassazione in capo al so]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione di beni non proporzionale alle quote]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto assegnazione immobili]]></category>
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		<category><![CDATA[risparmio lecito di imposta]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale all'assegnazione dei beni immobili al socio persona fisica 2017 nelle società di capitali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-proporzionale-alle-quote-dei-beni-ai-soci-guida-alla-corretta-pianificazione-caso-pratico-e-risparmio-dimposta-fino-al-100-per-il-socio-assegnatario/">Assegnazione di beni &#8220;non proporzionale&#8221; alle quote societarie. Guida ai meccanismi di riequilibrio con caso pratico e risparmio d&#8217;imposta fino al 100% per il socio assegnatario.</a> was first posted on Febbraio 16, 2017 at 4:26 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In linea di principio l&#8217;operazione di assegnazione di beni ai soci, che consente di assoggettare a tassazione premiale l&#8217;estromissione degli asset societari dall&#8217;attivo patrimoniale con imposta sostitutiva ad aliquota agevolata ( 8%), dovrebbe rispettare  le quote di partecipazione dei soci assegnatari. Tuttavia nella prassi è difficile che ciò accada subito e in misura esatta. Cosa fare allora per ripristinare l&#8217;equilibrio sociale in caso di assegnazione non proporzionale? Esaminiamo un caso pratico e accertiamo quanto può risparmiare fiscalmente il socio assegnatario del bene con rimborso di capitale.   </p>
<p>Come si pianifica l&#8217;assegnazione  di beni ai soci  &#8220;proporzionale  alle quote&#8221; </p>
<p> In linea di principio l&#8217;operazione di assegnazione di beni ai soci che consente di assoggettare a tassazione premiale l&#8217;estromissione degli asset societari dall&#8217;attivo patrimoniale con imposta sostitutiva ad aliquota agevolata ( 8%), dovrebbe rispettare  le quote di partecipazione dei soci assegnatari. Tuttavia nella prassi è difficile che ciò accada subito e in misura esatta. </p>
<p> Per ripristinare l&#8217;equilibrio societario “alterato” dalle asimmetrie generate dalle operazioni traslative dei beni immobili da società di capitali, sarà possibile : </p>
<p> per l&#8217;assegnazione da società in liquidazione (ipotesi naturale) assegnare anche poste del passivo a taluni soci per conguagliare il diverso valore dei beni dell&#8217;attivo; </p>
<p> in caso di assegnazione per l&#8217;impresa in normale funzionamento, eseguire una assegnazione di capitale non proporzionale cui consegue la variazione delle quote di partecipazione dei soci alla società. ( assegnazione in sede di riduzione di capitale sociale);</p>
<p> Nella seconda opzione, occorre che la scelta di una riduzione non proporzionale del capitale sia assunta all&#8217;unanimità dei soci per superare il contrario disposto dell&#8217;articolo 2482-quater del codice civile (applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza). </p>
<p> In sintesi è legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell&#8217;ipotesi di riduzione reale ( volontaria) che in quella per perdite (obbligatoria), deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in modo “asimmetrico” le percentuali di partecipazione dei singoli soci. </p>
<p> In alternativa è necessario che il socio che si vede assegnato un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario. </p>
<p> Il caso pratico di una Srl</p>
<p> La società Omega Srl detiene due beni immobili che chiamiamo A e B iscritti nell&#8217;attivo patrimoniale rispettivamente con il valore di 50 e di 30 e intende assegnarli rispettivamente ai soci Tizio e Sempronio partecipanti ciascuno al capitale sociale per il 50%. Posta la mancanza di passività, il netto patrimoniale ammonta a 80. Se la società procedesse all&#8217;assegnazione a Tizio dell&#8217;immobile A e a Caio dell&#8217;immobile B non ci sarà in partenza proporzione rispetto alle quote detenute. Come si può riequilibrare l&#8217;operazione di assegnazione? Il socio Tizio potrà eseguire un versamento in conto capitale per l&#8217;importo di 20 ( pari allo scarto tra i due valori immobiliari). In tal modo attraverso tale versamento , il socio Caio riceverà da un lato l&#8217;immobile per 30 e in misura addizionale liquidità per 20 per un totale di 50 , importo esattamente corrispondente a quanto ricevuto in assegnazione (per il solo immobile) da Tizio. Si otterrà così un&#8217;assegnazione proporzionalmente corretta. </p>
<p> Risparmio fiscale fino al 100% per il socio assegnatario con rimborso di capitale</p>
<p> NB Se l’assegnazione immobili venga posta in essere a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non maturerà alcun reddito tassabile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari al valore (anche catastale) del bene assegnato, non si annulli. Il socio non realizzerà una nuova materia imponibile in quanto riceverà in restituzione in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. In altri termini il differenziale tra valore attuale dell&#8217;immobile e costo fiscale della partecipazione rilevante quale eccedenza tassabile, non sussisterà e, anche qualora si realizzasse parzialmente e in misura ridotta, il prelievo in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società con imposta sostitutiva. </p>
<p> Per farti assistere o collaborare con un nostro consulente e conseguire risparmio lecito di imposta in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale, </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-proporzionale-alle-quote-dei-beni-ai-soci-guida-alla-corretta-pianificazione-caso-pratico-e-risparmio-dimposta-fino-al-100-per-il-socio-assegnatario/">Assegnazione di beni &#8220;non proporzionale&#8221; alle quote societarie. Guida ai meccanismi di riequilibrio con caso pratico e risparmio d&#8217;imposta fino al 100% per il socio assegnatario.</a> was first posted on Febbraio 16, 2017 at 4:26 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accertamenti dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell&#8217;immobile:come difendersi.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 17:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazioni al socio in natura]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
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		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
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		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Posizione Assegnatario persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA CASA]]></category>
		<category><![CDATA[TASSAZIONE IMMOBILI]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento analitico induttivo come difendersi]]></category>
		<category><![CDATA[art 38 dpr 600 1973]]></category>
		<category><![CDATA[art 52]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 47 dpr 917/1986]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione beni ai soci tassazione in capo al so]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione immobili socio persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte assegnatario immobile società]]></category>
		<category><![CDATA[come si calcola il prezzo valore]]></category>
		<category><![CDATA[comma 4]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto assegnazione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 131/1986]]></category>
		<category><![CDATA[legge stabilità 2017 assegnazione beni ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[società immobiliare vantaggi fiscali 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/</guid>

					<description><![CDATA[Guida all'applicazione del prezzo-valore e applicabilità del  valore catastale in caso di assegnazione di beni immobili  ai soci<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/">Accertamenti dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell&#8217;immobile:come difendersi.</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 6:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Se una società  immobiliare che decide di estinguersi applica il meccanismo del prezzo valore sugli immobili assegnati, cioè opti nell&#8217;atto notarile per il più vantaggioso valore catastale sul quale pagare l&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;8 per cento, l&#8217;Agenzia delle Entrate, potrà ex post accertare nei confronti del solo socio assegnatario il maggior valore secondo i criteri ordinari, assogettandolo “ a sorpresa” ad una tassazione più onerosa? Scopriamo insieme come difendersi dal Fisco in questi casi. </p>
<p> Il doppio beneficio fiscale: assegnazione agevolata + applicazione del “prezzo valore”</p>
<p> All&#8217;interno del regime agevolato dell&#8217;assegnazione dei beni immobili ai soci (non strumentali e ad uso abitativo con relative pertinenze) è possibile optare per un ulteriore prezioso strumento fiscale che genera un risparmio lecito d&#8217;imposta addizionale : il meccanismo del prezzo valore che consente sostanzialmente di utilizzare ai fini della tassazione  in luogo del valore normale del bene (corrispondente a quello di mercato ) il valore catastale in genere di importo inferiore rispetto al primo , con una maggiore convenienza fiscale. </p>
<p> Quesito pratico</p>
<p> Se una società immobiliare che decide di estinguersi applica il meccanismo del prezzo valore sugli immobili assegnati, cioè opti nell&#8217;atto notarile per il più vantaggioso valore catastale sul quale pagare l&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;8 per cento, l&#8217;Agenzia delle Entrate, potrà ex post accertare nei confronti del solo socio assegnatario il maggior valore secondo i criteri ordinari, assogettandolo “ a sorpresa” ad una tassazione più onerosa? </p>
<p> Soluzione del caso  </p>
<p> Posto che. Nelle ipotesi in cui in sede di assegnazione di beni immobili ai soci, si aderisca all&#8217;opzione del prezzo valore, non trovano applicazione le norme sull&#8217;accertamento induttivo previste dall&#8217;art. 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, considerando che poi i soci non venderanno gli immobili assegnati, la determinazione dell&#8217;imponibile in capo a questi ultimi sarà vincolata sul valore optato dalla società. Pertanto le verifiche relative dell&#8217;amministrazione finanziaria non potranno essere effettuate nei confronti di entrambe le parti del negozio traslativo e dunque, neanche, una volta estinta la società, rispetto al singolo socio assegnatario. </p>
<p> Ratio della tutela del contribuente</p>
<p> Questo significa in altre parole che l&#8217; Agenzia delle Entrate non potrà applicare solo per i soci il valore normale (ben più alto) in base a tabelle Omi (osservatorio del mercato immobiliare) ai fini impositivi. In caso contrario infatti verrebbe ad essere vanificato l&#8217;obiettivo della norma e l&#8217;operazione nel suo complesso vedrebbe annullata la convenienza fiscale che ne connota la ratio. Quindi l&#8217;opzione per il valore catastale, efficace tanto ai fini delle imposte dirette quanto di quelle indirette, non consentirà  di accertare valori maggiori, rispetto al differenziale tra il valore catastale e il costo fiscale, né rispetto alla società assegnante, né rispetto al socio assegnatario che godranno entrambi di un risparmio addizionale di imposta. </p>
<p> Quindi al quesito non può  che rispondersi negativamente :</p>
<p> Se desideri farti assistere o collaborare con un nostro consulente per conseguire risparmio lecito di imposta ed essere guidato step by step in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/">Accertamenti dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell&#8217;immobile:come difendersi.</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 6:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema del  “Prezzo &#8211; Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l&#8217;“agevolazione nell&#8217;agevolazione”?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all'applicazione del prezzo-valore e applicabilità del valore catastale in caso di assegnazione di beni immobili  ai soci<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/">Sistema del  “Prezzo &#8211; Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l&#8217;“agevolazione nell&#8217;agevolazione”?</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 4:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consentente di realizzare un consistente risparmio d&#8217;imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell&#8217;agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell&#8217;agevolazione”. </p>
<p> Il sistema del “prezzo-valore”</p>
<p> Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consente di realizzare un consistente e  risparmio d&#8217;imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di  assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell&#8217;agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell&#8217;agevolazione”. </p>
<p> Assegnazione agevolata dei beni ai soci e Benefits fiscali  </p>
<p> La tassazione agevolata con imposta sostitutiva delle  plusvalenze derivanti dall’assegnazione (o dalle cessioni) di beni ai soci, rappresenta una delle più interessanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016. </p>
<p> Questa opzione fiscale, disciplinata dall’art. 1, commi 115-120, delle Legge citata, si pone l&#8217;obiettivo di rendere più conveniente l’estromissione dall&#8217;attivo patrimoniale di società di persona e società di capitali, dei beni non strumentali all’attività d’impresa. (vedi precedenti divulgazioni)</p>
<p> I relativi benefits fiscali hanno un fortissimo impatto anche sulle imposte indirette, eventualmente dovute a seguito della cessione/assegnazione, quali l’imposta di registro e le imposte ipocatastali. </p>
<p> La norma in esame prevede che le plusvalenze in questione siano  tassate con imposta sostitutiva dell’Ires/Irpef e dell’Irap. Con aliquota pari all’8% per le sole società operative (cioè per le società che non risultino società di comodo in base alla normativa vigente)</p>
<p> Applicabilità del valore catastale alle ipotesi di assegnazione di beni con il sistema del “prezzo valore” : un&#8217;agevolazione nell&#8217;agevolazione   </p>
<p> In caso di assegnazione, la plusvalenza, da tassare con imposta sostitutiva, è pari alla differenza tra valore normale del bene, determinato secondo le regole dettate dall’art. 9 del Tuir, e il costo fiscale del bene. Il concetto di plusvalenza civilisticamente evoca una differenza positiva tra il valore normale dei beni assegnati e costo non ammortizzato dei beni assegnati. </p>
<p> Tuttavia per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la norma consente di determinare il valore normale con le regole previste per il calcolo del valore catastale ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. P. R. 131/1986 cioè con il sistema analogo a quello del cosiddetto “prezzo valore” operante in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43. Quindi, in sintesi. è possibile utilizzare in luogo del valore normale (valore venale in comune commercio) il valore catastale dell&#8217;immobile. </p>
<p> Infatti a decorrere dal primo gennaio 2006, è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito o comunque valore di mercato indicato nell’atto. </p>
<p> Questa previsione rappresenta un beneficio aggiuntivo rispetto a quello già previsto dall&#8217;opzione dell&#8217;assegnazione agevolata, in quanto solitamente il valore catastale degli immobili è inferiore a quello “normale” (che nei trasferimenti a titolo oneroso equivale  al corrispettivo pattuito e indicato nell&#8217;atto)  </p>
<p> L&#8217;operatività del sistema del prezzo &#8211; valore anche per le assegnazione di beni ai soci deriva dal suo ambito oggettivo di applicazione che comprende oltre alle “cessioni” in senso tecnico anche agli altri atti traslativi della proprietà (oltre che quelli traslativi e costitutivi di diritti parziari di godimento) dunque anche le ipotesi di estromissione di beni immobili in assegnazione al soggetto persona fisica come quelli rientranti nel regime dell&#8217;assegnazione agevolata. </p>
<p> Nello specifico il meccanismo del prezzo valore si applica ai trasferimenti soggetti ad imposta di Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell&#8217;esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e a cessioni effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di &#8220;persone fisiche&#8221; e purché soggette a imposta di Registro (non IVA). </p>
<p> Quadro delle imposte degli atti (Registro, Ipotecaria &amp; Catastale) in caso di assegnazione di beni immobili ai soci  </p>
<p> Ai sensi del DPR n. 131 del 1986, articolo 4 lettera a) della tariffa allegata, quando l’assegnazione dei beni ai soci non è soggetta ad Iva è soggetta a registro nella misura ordinaria, ridotta alla metà per l’agevolazione in punto di assegnazione , con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. </p>
<p> Con riferimento ai beni immobili di natura residenziale di conseguenza risulteranno applicabili a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario:</p>
<p> il prezzo valore;</p>
<p> le agevolazioni prima casa;</p>
<p> l’agevolazione dell’1% (per le società di trading immobiliare). </p>
<p> NB Si ricorda ancora che, per non essere assoggettati ad accertamenti &#8220;induttivi&#8221; non è sufficiente indicare nel contratto un qualsiasi prezzo simulato anche se superiore al valore catastale, ma occorre indicare il reale &#8220;corrispettivo pattuito&#8221;</p>
<p> Base imponibile del bene nel regime di assegnazione agevolata di beni ai soci  </p>
<p> In conclusione, ai fini del calcolo della plusvalenza che godrà dell&#8217;agevolazione grazie all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sostitutiva, la base imponibile in caso di assegnazione di beni ai soci, potrà essere costituita alternativamente dal:</p>
<p> valore normale del bene immobile ( valore di mercato) al netto del costo fiscale;</p>
<p> valore catastale ( prezzo-valore) al netto del costo fiscale ( in genere più vantaggioso e produttivo di un risparmio addizionale d&#8217;imposta)</p>
<p> Come ottenere il “beneficio nel beneficio”   </p>
<p> Per utilizzare il valore catastale sarà necessaria l’esplicita richiesta del beneficio al notaio ,che risulti opportunamente dall&#8217;atto di assegnazione (ocessione dell’immobile)</p>
<p> Quindi, in linea di principio,ai fini e per effetto del  beneficio fiscale del prezzo – valore, il contribuente:  </p>
<p> indicherà il “prezzo” reale pattuito ( o cmq il valore di mercato in caso di assegnazione )</p>
<p> otterrà una riduzione degli onorari notarili al 30%;</p>
<p> pagherà le imposte solo sul valore dell&#8217;immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale &#8220;valutazione automatica”</p>
<p> non avrà un  reddito tassabile determinato sulla base della “spesa” effettuata per l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile  </p>
<p> non si esporrà ad eventuali verifiche dell&#8217;Agenzia delle Entrate in quanto gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi ex art 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 non potranno  essere effettuati. </p>
<p> NB Nella logica dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci, le agevolazioni non vengono meno nel caso in cui valore catastale o il valore normale  siano inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi, in tale circostanza, la necessità di assolvere l’imposta sostitutiva. </p>
<p>
</p>
<p> Se desideri farti assistere o collaborare con un nostro consulente per conseguire risparmio lecito di imposta ed essere guidato step by step in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752  </p>
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		<title>Come pianificare correttamente l&#8217;assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, qual è il beneficio fiscale per il socio assegnatario persona fisica e di quali  “documenti alla mano” munirsi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pianificare-correttamente-lassegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-qual-232-il-beneficio-fiscale-per-il-socio-assegnatario-persona-fisica-e-di-quali-documenti-alla-mano-munirsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 17:58:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'assegnazione dei beni immobili al socio persona fisica 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pianificare-correttamente-lassegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-qual-232-il-beneficio-fiscale-per-il-socio-assegnatario-persona-fisica-e-di-quali-documenti-alla-mano-munirsi/">Come pianificare correttamente l&#8217;assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, qual è il beneficio fiscale per il socio assegnatario persona fisica e di quali  “documenti alla mano” munirsi</a> was first posted on Febbraio 14, 2017 at 6:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei  confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale; tuttavia tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette (articolo 47 DPR 917/1986). Con questa guida illustriamo le cautele e le accortezze da adottare sotto il duplice profilo contabile e fiscale, di quali documenti occorre munirsi per esercitare l&#8217;opzione agevolativa e, in particolare qual è beneficio fiscale realmente ottenibile dal socio assegnatario persona fisica. </p>
<p> Convenienza fiscale dell&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile per il socio persona fisica  </p>
<p> Se da un lato l’assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei  confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale, tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette ((articolo 47 DPR 917/1986). </p>
<p> Assegnazione “contro” utili o assegnazione “contro” capitale.  Come effettuare la scelta? </p>
<p> Con l&#8217;assegnazione di beni la società, sostanziamente attribuisce al socio valori espressi nell&#8217;attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto. Sulla base della posta del netto effettivamente assegnata si potranno prospettare le seguenti situazioni:  </p>
<p> erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili)</p>
<p> restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale)  </p>
<p> riduzione del capitale sociale quando è diminuita questa ultima posta. </p>
<p> NB Non si tratta di una scelta discrezionale o aleatoria perché occorrerà in linea di principio seguire un certo ordine: in primis vanno esternalizzate le poste del netto meno vincolate, quindi si partirà dalle riserve di utili per arrivare a quelle di capitale e infine al capitale sociale.  </p>
<p> Inoltre occorre delineare una fondamentale distinzione per comprendere il funzionamento reale del meccanismo fiscale agevolativo  </p>
<p> Se l’assegnazione di un bene in natura ha come contropartita la distribuzione di utili, essa produrrà un reddito imponibile in capo al socio assegnatario, corrispondente all&#8217;eccedenza rispetto al valore del bene assegnato, con relativo assorbimento di liquidità per versamento delle imposte;  </p>
<p> Tale presupposto di reddito (eventuale eccedenza) andrà calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale del bene in capo alla società. </p>
<p> Nell&#8217;ipotesi in cui invece l&#8217;assegnazione si realizzi mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere solo parzialmente e in misura ridotta o addirittura inesistente ;</p>
<p> In tal caso, il  reddito  da tassare (eccedenza) andrà calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. </p>
<p> Qual è il beneficio fiscale ottenibile dal socio persona fisica assegnatario e perché si realizza? </p>
<p> NB Con l&#8217;opzione agevolata dell&#8217;aliquota sostitutiva, il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare ridotto rispetto a quello che risulterebbe in regime ordinario cioè  non agevolato, in quanto, sia che si agisca sugli utili che sul capitale, occorrerà computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società. </p>
<p> In altre parole, il prelievo tributario in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato totalmente o parzialmente da quanto pagato dalla società a tale titolo, realizzando un fortissimo risparmio lecito di imposta con la  garanzia del non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p> Pianificazione fiscale e “documenti alla mano” per ottenere il beneficio fiscale  </p>
<p> Questo ”tax saving” sarà reale e tangibile, a condizione che l&#8217;operazione, ante attuazione, venga pianificata nel dettaglio procedendo ad una serie di accertamenti complessi quali l&#8217; analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. )</p>
<p> Sul punto, conformemente a quanto emerge dalla circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 26E del 1°giugno 2016, confermando quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016 , occorrerà come documentazione alla mano:  </p>
<p> l&#8217; ultimo bilancio a sezioni contrapposte;</p>
<p> la visura catastale dell’immobile;</p>
<p> l&#8217;eventuale ultimo bilancio depositato in CCIAA con allegati (nota integrativa, verbale assemblea ed eventuale relazione del Revisore);</p>
<p> In sintesi, con le opportune cautele e accortezze tributarie:</p>
<p> i soci persone fisiche , entro il 30. 09. 2017  potranno  ottenere attraverso l’assegnazione la proprietà dei immobili non strumentali (e beni mobili registrati) una imperdibile  detassazione fino all’80%, considerando sia le minori imposte degli atti (registro, catastali ed ipotecaria) che la eventuale detassazione sull’assegnazione stessa dell&#8217;immobile in presenza dei requisiti prescritti;   </p>
<p> la società che assegna il bene potrà a sua volta godere di una ulteriore agevolazione fiscale con l&#8217;applicazione delle norme correttamente individuate. </p>
<p> Per farti assistere o collaborare con un nostro consulente e conseguire risparmio lecito di imposta in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752 </p></p>
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		<title>Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci 2017. Nuovi termini di scadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione e guida pratica  alle condizioni di accesso</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-2017-nuovi-termini-di-scadenza-per-lesercizio-dellopzione-e-guida-pratica-alle-condizioni-di-accesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:31:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'assegnazione dei beni immobili ai soci  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-agevolata-di-beni-immobili-ai-soci-2017-nuovi-termini-di-scadenza-per-lesercizio-dellopzione-e-guida-pratica-alle-condizioni-di-accesso/">Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci 2017. Nuovi termini di scadenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione e guida pratica  alle condizioni di accesso</a> was first posted on Febbraio 14, 2017 at 4:31 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con lo strumento opzionale dell&#8217;assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, i contribuenti potranno godere di un  sistema fiscale sostitutivo di favore (comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47)  rispetto a quello ordinario (commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 ), sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, generante un potenziale elevatissimo di risparmio lecito d&#8217;imposta. Con questa guida illustriamo in pillole cosa accade a livello pratico con l&#8217;opzione agevolativa, fino a quando l&#8217;opzione potrà essere esercitata, il termine ultimo di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e le condizioni di accesso ai benefits fiscali. </p>
<p> Che succede in caso di assegnazione agevolata di beni immobili al socio persona fisica? </p>
<p> Lo strumento opzionale agevolativo dell&#8217;assegnazione di beni ai soci introdotto dalla legge di Stabilità 2016, consiste in un&#8217;operazione con cui una società di persone o di capitali trasferisce il diritto reale dell&#8217;asset aziendale al socio assegnatario, consentendo in sostanza la fuoriuscita della res dal regime di impresa, con conseguente assoggettamento ad un regime di tassazione di favore  (comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47)  rispetto a quello ordinario che invece non troverà applicazione (commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986). </p>
<p> In sintesi, i contribuenti godranno di un  sistema fiscale sostitutivo sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, generante un potenziale elevatissimo di risparmio lecito d&#8217;imposta. </p>
<p> Nel dettaglio, le società di persone e di capitali  in base al “tris” di opzioni normativamente previste, potranno assegnare oppure cedere beni ai soci in via agevolata, o ancora trasformarsi in società semplice, beneficiando di specifiche riduzioni del carico fiscale sotto il duplice profilo delle imposte dirette ed indirette. </p>
<p> Nella prassi, questo meccanismo risulta particolarmente appetibile per una moltitudine di società operanti nel settore delle costruzioni e gestione immobiliare che intendono estromettere dall&#8217;attivo dello stato patrimoniale beni i quali, ante regime agevolativo, non venivano smobilizzati per eccessiva onerosità dell’operazione “tradizionale” (cessione o trasformazione).  </p>
<p>Aliquote sostitutive di agevolazione 
</p>
<p>
Nello specifico, le aliquote dell&#8217;assegnazione agevolata dei beni ai soci sono tre:</p>
<p> 8% applicabile alla generalità dei casi:</p>
<p> 10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti;</p>
<p> 13% per le riserve in sospensione d&#8217;imposta. </p>
<p>Proroga del regime agevolato e termini di versamento</p>
<p> La legge di bilancio 2017 all&#8217;art. 1 commi  565-566 ha previsto la  proroga per l’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci che opererà retroattivamente con decorrenza dal 1 ottobre 2016 con termine di scadenza fissato, pro tempore, al 30 settembre 2017. </p>
<p> I relativi versamenti rateali dell&#8217;imposta sostitutiva saranno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ( assegnazione) ed entro il 16 giugno 2018 (cessione). </p>
<p> A quali condizioni si può accedere al regime opzionale? </p>
<p> Resta ferma la necessaria sussistenza delle condizioni già previste dal comma 115 della legge 208/2015 e in particolare:</p>
<p> – operazioni di  assegnazione ( o cessione) effettuate  entro il 30 settembre 2017;</p>
<p> – regolare iscrizione degli assegnatari e cessionari nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero entro il 31 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015;</p>
<p> – oggetto dell’agevolazione sono immobili diversi  da quelli strumentali per destinazione disciplinati questi ultimi dall&#8217;art. 43 comma 2 primo periodo TUIR (DPR 917/1986) oppure beni mobili iscritti in pubblici registri, comunque non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa. </p>
<p> NB Risultano inoltre invariati i seguenti punti:  </p>
<p> le modalità di individuazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva (comma116) costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ( o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché le aliquote già stabilite per tale imposta;</p>
<p> i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile (comma 117);</p>
<p> le disposizioni fiscali inerenti i soci assegnatari o i soci delle società trasformate (comma 118);</p>
<p> le agevolazioni fiscali inerenti le imposte indirette cui sono soggetti gli atti di assegnazione e cessione (comma 119). </p>
<p> Per farti assistere o collaborare con un nostro consulente e conseguire risparmio lecito di imposta in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazioni al socio in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Posizione Assegnatario persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 47 del del D.P.R. n. 917/1986]]></category>
		<category><![CDATA[assegnatario socio persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione beni ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione immobili socio persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte assegnatario immobile società]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto assegnazione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale assegnazione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[imposte assegnatario]]></category>
		<category><![CDATA[reddito assegnatario]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio lecito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[saving tax]]></category>
		<category><![CDATA[società di costruzioni assegnataria di immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/">Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</a> was first posted on Aprile 17, 2016 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio. </p>
<p>Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1. 2</p>
<p>
</p>
<p>Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta</p>
<p>
</p>
<p>Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio (analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. ) affinché possano essere globali e non parziali, esse riguardano la moltitudine di società di costruzioni, gestione immobiliare e non solo che hanno in pancia (attività dello stato patrimoniale) tali beni e per vari motivi o per eccessiva onerosità dell’operazione (fino ad oggi. ) non li hanno estromessi dalla società “trasferendone la proprietà” ai soci persone fisiche. </p>
<p>Ante agevolazione in oggetto, entrata in vigore il 01. 01. 2016 con termine 30. 09. 2016, le vie per trasferire la proprietà di beni mobili ed immobili in capo ai soci persone fisiche erano principalmente due.   1) Cessione  2) Trasformazione. Ambedue non saranno trattate in questa divulgazione perché quasi sempre obsolete ed onerose, infatti, le assegnazioni quando impostate bene, godono di un fortissimo risparmio lecito di imposta ed assicurazione dal non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p> </p>
<p>Posizione fiscale del socio Assegnatario di bene immobile o mobile</p>
<p>N. B. La cessione e la trasformazione hanno il vantaggio che non generano in capo al socio alcun reddito imponibile, ma il limite che tutta la tassazione viene sostenuta dalla società assegnante, ed ambedue i soggetti (assegnatario e società) possono essere esposti a verifiche. Al contrario, l’assegnazione di beni immobili può risultare fiscalmente libera nei confronti del socio persona fisica assegnatario, in applicazione del regime agevolativo in esame,  con il solo sostenimento delle imposte degli atti e la tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale. </p>
<p>La legge di stabilità a fissa il perimetro dell’agevolazione stabilendo che nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 (regime di tassazione ordinario), restano dunque applicabili il comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47. </p>
<p>La norma disciplina che se l’assegnazione di un bene in natura (esempio un ufficio o una casa) avvenga a fronte della distribuzione di utili potrebbe far conseguire un reddito imponibile in capo al socio assegnatario persona fisica  pari  alla  eccedenza  rispetto  al  valore  del  bene  assegnato;  mentre  qualora  si dovesse  realizzare mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere in misura ridotta o addirittura essere inesistente. </p>
<p>Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito (eventuale eccedenza) va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società. </p>
<p>Nel  caso  invece  di  distribuzione  di  capitale  e/o  riserve  di  capitale  il  reddito  da tassare (eccedenza) va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. </p>
<p>Nella nuova disciplina il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare inferiore rispetto a quello emergente in regime non agevolato, in quanto sia nell’uno (si agisce sugli utili) che nell’altro caso (si opera sul capitale), va effettuato dovendosi computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società. </p>
<p>Il prelievo in capo al socio risulterà dunque solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società a tale titolo. </p>
<p>L’assegnazione di beni può generare un diverso impatto fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla stessa. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione nelle società di persone</p>
<p>Nelle società di persone (S. N. C. , S. A. S. ) si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale. </p>
<p>Nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio. Infatti, gli utili risulteranno già tassati per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’articolo 5 del D. P. R. N. 917/1986. </p>
<p>Nella fattispecie in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione nelle società di capitali</p>
<p>L’assegnazione nelle società di capitali (S. R. L, S. A. Pa. , S. P. A. ) può assumere rilevanza fiscale per il socio persona fisica a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione stessa di trasferimento della proprietà. </p>
<p>Se l’assegnazione di beni mobili o immobili fosse posta in essere:</p>
<p>a)     a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe generare un reddito di capitale per il socio (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva. </p>
<p>b)    a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari  al  valore  (anche  catastale)  del  bene  assegnato,  non  si  annulli,  perché  risulterà  ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire e in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale. </p>
<p>c)     a fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni. </p>
<p> </p>
<p>Rispetto  al  socio  persona  fisica  non  emergeranno  differenze  sia  che  si  proceda  con distribuzione  di  utili  che  mediante  rimborso  di  capitale:  l’eccedenza  in  entrambi  i  casi  farà conseguire un reddito di capitali. </p>
<p></p>
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<tbody>
<tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
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