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	<title>OSTEOPATI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>OSTEOPATI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Guida all&#8217;apertura della partita IVA per osteopati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-all-apertura-della-partita-IVA-per-osteopati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OSTEOPATI]]></category>
		<category><![CDATA[Adempimenti fiscali osteopati]]></category>
		<category><![CDATA[Codice ATECO 86.90.30]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi previdenziali osteopati]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione redditi osteopati]]></category>
		<category><![CDATA[Fatturazione osteopati]]></category>
		<category><![CDATA[IVA osteopati]]></category>
		<category><![CDATA[Partita IVA osteopati]]></category>
		<category><![CDATA[Regime fiscale osteopati]]></category>
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					<description><![CDATA[Aprire una partita IVA è un passaggio essenziale per esercitare legalmente l'attività di osteopata come libero professionista.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-all-apertura-della-partita-IVA-per-osteopati/">Guida all&#8217;apertura della partita IVA per osteopati</a> was first posted on Settembre 18, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aprire una partita IVA è un passaggio essenziale per esercitare legalmente l&#8217;attività di osteopata come libero professionista. Questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie per iniziare, inclusi i requisiti legali, le scelte fiscali disponibili e gli adempimenti obbligatori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Quando è Necessario Aprire la Partita IVA?</h2>
<p style="text-align: justify;">Se intendi esercitare la professione di osteopata in modo abituale e continuativo, è obbligatorio aprire una partita IVA. Questo vale anche se lavori come libero professionista, senza un contratto di lavoro dipendente presso una struttura sanitaria. La partita IVA ti consente di emettere fatture e di gestire correttamente gli aspetti fiscali e previdenziali della tua attività.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Codice ATECO e Attività</h2>
<p style="text-align: justify;">Per un osteopata, il codice ATECO più appropriato è:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>86.90.30</strong> – <strong>Attività di osteopatia</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questo codice include la pratica dell’osteopatia e tutte le attività correlate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scelta del Regime Fiscale</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta del regime fiscale è cruciale per determinare come verranno tassati i tuoi redditi e quali saranno gli adempimenti contabili:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Regime Forfettario</strong>: Se i tuoi ricavi annuali non superano i <strong>85.000 euro</strong>, puoi optare per il <strong>regime forfettario</strong>. Questo regime prevede una tassazione semplificata con un’imposta sostitutiva sul reddito ridotto del <strong>78%</strong> (coefficiente di redditività per i professionisti), che viene tassato al <strong>15%</strong> (o al <strong>5%</strong> per i primi cinque anni di attività). Non è necessario applicare l’IVA sulle fatture emesse né effettuare liquidazioni IVA periodiche.</li>
<li><strong>Regime Ordinario</strong>: Se superi la soglia di <strong>85.000 euro</strong> di ricavi o se hai spese elevate, puoi optare per il <strong>regime ordinario</strong>. In questo caso, sarai soggetto all’IRPEF sulle basi imponibili reali, e dovrai applicare e versare l’IVA al <strong>22%</strong> sulle fatture emesse. Sarà necessario gestire la contabilità in modo dettagliato e presentare dichiarazioni IVA e redditi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Contributi Previdenziali: Iscrizione alla Gestione Separata INPS</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli osteopati, se non iscritti a una cassa previdenziale specifica, devono iscriversi alla <strong>Gestione Separata INPS</strong>. Questa iscrizione prevede il pagamento dei contributi previdenziali calcolati sul reddito imponibile, con un’aliquota contributiva del <strong>26,23%</strong> per il 2024. La contribuzione alla Gestione Separata INPS è obbligatoria per i liberi professionisti senza altri obblighi previdenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Adempimenti Fiscali e Contabili</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta aperta la partita IVA, dovrai gestire vari <strong>adempimenti fiscali</strong> e contabili:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Fatturazione</strong>: In base al regime fiscale scelto, le fatture possono richiedere diverse modalità di applicazione dell’IVA. Nel regime forfettario, non applicherai l’IVA e non effettuerai ritenute d’acconto. Nel regime ordinario, dovrai applicare l&#8217;IVA e, se richiesto, la ritenuta d’acconto per i clienti che agiscono come sostituti d’imposta.</li>
<li><strong>Dichiarazione dei Redditi</strong>: La dichiarazione annuale deve essere effettuata tramite il <strong>Modello Redditi Persone Fisiche</strong>. Se operi nel regime ordinario, dovrai anche presentare la dichiarazione IVA annuale e gestire le liquidazioni periodiche dell&#8217;IVA.</li>
<li><strong>Acconti e Saldi</strong>: Sarai tenuto a versare <strong>acconti</strong> (giugno e novembre) e <strong>saldi</strong> (giugno dell’anno successivo) delle imposte e dei contributi, secondo le scadenze stabilite.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Costi di Apertura e Gestione</h2>
<p style="text-align: justify;">Aprire la partita IVA è gratuito, ma ci sono costi associati alla <strong>gestione fiscale</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Costi del Commercialista</strong>: Se scegli di affidarti a un commercialista per gestire la contabilità e le dichiarazioni fiscali, i costi annuali possono variare da <strong>300 a 1.000 euro</strong>, a seconda della complessità dell’attività e dei servizi richiesti.</li>
<li><strong>Assicurazione Professionale</strong>: Considera di stipulare un’<strong>assicurazione professionale</strong> per coprire eventuali responsabilità professionali e rischi legati all’esercizio dell’attività.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Regolamenti e Normative Professionali</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli osteopati devono anche conformarsi alle normative e ai regolamenti professionali specifici per la loro attività. Assicurati di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rispettare le Normative Regionali</strong>: Verifica le disposizioni regionali che regolano l’esercizio della professione di osteopata, inclusi eventuali requisiti formativi o abilitativi.</li>
<li><strong>Aggiornare la Formazione Professionale</strong>: Mantieni aggiornate le tue competenze professionali attraverso corsi di formazione continua, come richiesto dalle normative del settore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Aprire una partita IVA come osteopata richiede una pianificazione attenta e una conoscenza approfondita delle normative fiscali e previdenziali. Scegliere il regime fiscale più adatto, gestire correttamente gli adempimenti contabili e rispettare le normative professionali sono passi fondamentali per avviare e gestire con successo la tua attività.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-all-apertura-della-partita-IVA-per-osteopati/">Guida all&#8217;apertura della partita IVA per osteopati</a> was first posted on Settembre 18, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commerciati-al-dettaglio-e-allingrosso-quando-conviene-il-regime-di-iva-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
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		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[Iva per Cassa]]></category>
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		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art 18 comma 5 dpr 600/73]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 66 Tuir]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva per cassa 2017]]></category>
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		<category><![CDATA[regime iva per cassa con opzione comma 5]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla convenienza del  regime IVA per cassa  2017 per i commercianti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commerciati-al-dettaglio-e-allingrosso-quando-conviene-il-regime-di-iva-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo/">Commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.</a> was first posted on Febbraio 24, 2017 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 ex art 18 D. P. R. 600/1973 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica ( principio che invece caratterizza il regime contabile ordinario). Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? Distinguiamo tra commercianti all&#8217;ingrosso e artigiani da un lato o comunque chi ha clienti “ritardatari” nei pagamenti e commercianti al dettaglio/minuto, in particolare settore abbigliamento, alimentare, bar, ristoranti, parrucchieri e in genere i contribuenti che incassano corrispettivi giornalieri,dall&#8217;altro. La soluzione con i casi pratici e l&#8217;“opzione semplificata comma 5”. </p>
<p> Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall&#8217;art 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest&#8217;ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario. Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? </p>
<p> Se fosse applicato il criterio della competenza che assoggetta ad imposizione fiscale i redditi a prescindere dai pagamenti incassati, si produrrebbero  gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari. </p>
<p> Ed è qui che l&#8217;innovativa iva per cassa si rivela vantaggiosa perché in via “rivoluzionaria” i commercianti all&#8217;ingrosso e artigiani potranno in sostanza posticipare l’imposizione fiscale rispetto alle fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe. </p>
<p> Il discorso si ribalta invece per  i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici servizi e per coloro che hanno i corrispettivi giornalieri e cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo (bar, parrucchieri, ecc. ) ma pagano con piccole dilazioni i propri fornitori. </p>
<p> In tali casi è evidente che il regime per cassa in regime semplificato ex art 18 con rilevazione degli incassi e pagamenti non si rivelerebbe particolarmente conveniente in quanto implicante : </p>
<p> maggiori adempimenti e costi amministrativi;</p>
<p> problematiche emergenti a seguito di pagamenti e incassi. </p>
<p> Esempio  un ristorante nel mese di dicembre 2017 acquista merce per un importo pari a 30. 000 euro per coprire gli “eventi” relativi alle feste di fine anno. Dato che il pagamento delle fatture d&#8217;acquisto avverrà molto probabilmente agli inizi del 2018, ma gli incassi avverranno nel 2017, la tassazione fiscale colpirebbe immediatamente i relativi importi. </p>
<p> Quesito Quale sarebbe in tal caso il regime maggiormente conveniente per questi contribuenti, continuando ad usufruire del criterio iva per cassa (cioè tassazione su ciò che è stato effettivamente pagato o incassato) ma riducendo ulteriormente gli oneri contabili? </p>
<p> La soluzione : Il  metodo della registrazione o metodo “opzione comma 5” , la “panacea” per i commercialisti e una soluzione vantaggiosa per bar, ristoranti, commercianti al minuto di alimentari o abbigliamento</p>
<p> Le imprese minori che devono determinare il reddito in base al nuovo regime di cassa di cui all’art. 66 TUIR, (ad es. Soggetti di cui all’art. 22 D. P. R. N. 633/72) aderendo al “regime delle registrazioni” ex art. 18, comma 5, del D. P. R. 600/1973 vincolante almeno per un triennio , potranno  limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, senza effettuare alcuna annotazione cronologica  delle date di incasso e di pagamento. </p>
<p> Trattasi dell&#8217;opzione “comma 5” al quale si ricollega la presunzione  che la data di registrazione dei documenti coincida con la manifestazione finanziaria delle operazioni. (“ juris et de jure” cioè presunzione assoluta che non ammette prova contraria)</p>
<p> In altre parole , registrazione contabile del documento equivale all’incasso o pagamento dello stesso delineando un regime di cassa “virtuale” </p>
<p> Ratio: semplificare l&#8217;attuazione pratica del regime di contabilità semplificata per cassa riducendo gli adempimenti contabili necessari per la sua applicazione e fornire una sorta di “panacea” per i  professionisti che devono assistere gli imprenditori titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato per cassa. </p>
<p> I contribuenti ai quali giova di più il regime per cassa “virtuale”  </p>
<p> I vantaggi maggiori di questo regime riguarda in particolare i contribuenti  ex art 22 del D. P. R. N. 633/72 (commercianti al minuto ed attività assimilate) e quindi:</p>
<p> commercianti al minuto;</p>
<p> commercianti ambulanti;</p>
<p> commercianti che effettuano cessioni tramite distributori automatici;</p>
<p> pubblici esercizi (bar);</p>
<p> ristoranti, alberghi ed attività paralberghiere. </p>
<p> NB tale regime potrebbe invece non risultare “particolarmente” vantaggioso per commercianti all’ingrosso ed artigiani ma è comunque necessario valutare caso per caso ,modalità e tempistiche di incasso dei corrispettivi e/o fatture. </p>
<p>  Attenzione  salvo diversa interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, tale opzione sembra ridurre  i problemi connessi al principio di competenza (es. Competenza delle provvigioni per agenti/rappresentanti di commercio, individuazione del momento di ultimazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi, momento di consegna del bene, ratei e risconti). </p>
<p> Esempio pratico sull&#8217;opzione comma 5 :</p>
<p> Quesito  </p>
<p> Come si produrranno con l&#8217;opzione comma 5  le stampe dei registri Iva vendite e acquisti in caso di emissione di una fattura per cessione di beni nel 2017 con incasso nel 2018? </p>
<p> Soluzione L&#8217;Iva è dovuta tenendo conto che il regime per cassa segue il momento della registrazione (e non viceversa). La fattura (emessa o ricevuta) registrata nel 2017 si considererà (per presunzione, indipendentemente dalla data dell&#8217;effettiva riscossione/pagamento) incassata o pagata nel 2017 per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. </p>
<p> Conclusione </p>
<p> Per i contribuenti sopra indicati l&#8217;opzione comma 5 sarà più conveniente: </p>
<p> del regime di semplificata &#8220;per cassa&#8221; (con rilevazione degli incassi e pagamenti);</p>
<p> del regime di contabilità ordinaria (con vincolo annuale), previa opzione che verrà esercitata nella dichiarazione IVA 2018 (relativa all&#8217;anno 2017). </p>
<p> Riferimenti normativi:</p>
<p> Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;</p>
<p> D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66;</p>
<p> D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18, comma 5. </p>
<p> NB L’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecita un intervento di modifica del nuovo regime Iva per cassa in  contabilità semplificata al fine di renderlo opzionale ( e non più una scelta obbligata ). </p>
<p>
</p>
<p>Se desiderate essere  assistiti o collaborare con un nostro consulente,</p>
<p>contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52!  </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Osteopati: come aprire la partita iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/osteopati-come-aprire-la-partita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[OSTEOPATI]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli Osteopati che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS. Osteopati: guida fiscale e previdenziale per aprire [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/osteopati-come-aprire-la-partita-iva/">Osteopati: come aprire la partita iva</a> was first posted on Febbraio 3, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli Osteopati che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.</p>
<h2>Osteopati: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva</h2>
<p>Gli Osteopati che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.</p>
<h2>Aspetti Previdenziali</h2>
<p>La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.</p>
<p>A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.</p>
<p>Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.</p>
<h2>Aspetti Fiscali</h2>
<p>La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.</p>
<p>Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.</p>
<p>Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.</p>
<p>Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.</p>
<p>Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.</p>
<p>Potete scegliere due pacchetti di assistenza:</p>
<p>a)     Finalizzato alla Scelta del regime</p>
<p>b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale</p>
<p>c)     a + b</p>
<p>Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.</p>
<p><strong>Sintesi e Vademecum</strong></p>
<h2>Apertura partita IVA</h2>
<p>Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).</p>
<p>Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.</p>
<p>Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.<br />
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA. </strong></span></p>
<h2>Iscrizione Gestione Separata INPS</h2>
<p>La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.<br />
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.<br />
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.</p>
<p>Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).<br />
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.</p>
<p>Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/osteopati-come-aprire-la-partita-iva/">Osteopati: come aprire la partita iva</a> was first posted on Febbraio 3, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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