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	<title>ONLUS &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ONLUS &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Requisiti per la qualificazione delle Onlus</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Requisiti-per-la-qualificazione-delle-Onlus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Finalità di solidarietà sociale]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS REQUISITI]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente rispettare determinati requisiti di natura strutturale, organizzativa e gestionale. Requisiti statutari [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Requisiti-per-la-qualificazione-delle-Onlus/">Requisiti per la qualificazione delle Onlus</a> was first posted on Giugno 13, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:80">Le <strong>Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)</strong> rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente <strong>rispettare determinati requisiti di natura strutturale, organizzativa e gestionale</strong>.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:80">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:23">Requisiti statutari</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:42">Lo statuto dell&#8217;ente deve necessariamente:</p>
<ul data-sourcepos="9:1-9:40">
<li data-sourcepos="9:1-9:40"><strong>Definire in modo chiaro e univoco le finalità di solidarietà sociale che l&#8217;ente intende perseguire.</strong> Le finalità devono essere specifiche, concrete e coerenti con i settori di attività ammessi per le ONLUS.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:242"><strong>Stabilire che i proventi dell&#8217;ente debbano essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale.</strong> È vietato la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai propri associati, fondatori o aderenti.</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:28"><strong>Prevedere la devoluzione del patrimonio dell&#8217;ente, in caso di scioglimento, ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità.</strong></li>
<li data-sourcepos="12:1-12:218"><strong>Stabilire le modalità di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali.</strong> I membri degli organi sociali non possono ricevere compensi per il loro lavoro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.</li>
<li data-sourcepos="13:1-14:0"><strong>Prevedere l&#8217;obbligo di tenuta di una contabilità regolare e di redazione di un bilancio annuale.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="15:1-15:27">Requisiti organizzativi</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:12">L&#8217;ente deve:</p>
<ul data-sourcepos="19:1-20:149">
<li data-sourcepos="19:1-19:255"><strong>Avere una struttura organizzativa idonea al perseguimento delle proprie finalità.</strong> La struttura organizzativa deve essere adeguata alle dimensioni e alla complessità dell&#8217;ente e deve essere in grado di garantire un&#8217;efficiente gestione delle attività.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:149"><strong>Essere dotato di un organo di amministrazione composto da un numero minimo di membri.</strong> Il numero minimo di membri dell&#8217;organo di amministrazione varia a seconda della forma giuridica dell&#8217;ente.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:119"><strong>Avere un rappresentante legale.</strong> Il rappresentante legale può essere una persona fisica o un&#8217;altra organizzazione.</li>
<li data-sourcepos="22:1-23:0"><strong>Avere sede in Italia.</strong> La sede dell&#8217;ente deve essere situata nel territorio dello Stato italiano.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="24:1-24:24">Requisiti gestionali</h2>
<p data-sourcepos="26:1-26:12">L&#8217;ente deve:</p>
<ul data-sourcepos="28:1-31:0">
<li data-sourcepos="28:1-28:172"><strong>Gestire le proprie attività in modo trasparente, efficiente ed efficace.</strong> La gestione dell&#8217;ente deve essere basata su principi di trasparenza, efficienza ed efficacia.</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:211"><strong>Tenere una contabilità regolare e redigere un bilancio annuale.</strong> La contabilità dell&#8217;ente deve essere conforme alle disposizioni di legge e il bilancio annuale deve essere redatto in modo chiaro e completo.</li>
<li data-sourcepos="30:1-31:0"><strong>Sottoporsi a controlli da parte degli organi competenti.</strong> Gli organi competenti al controllo delle ONLUS sono l&#8217;Agenzia delle Entrate e gli enti locali.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="32:1-32:144"><strong>Oltre ai requisiti sopraelencati, le ONLUS devono anche rispettare alcuni obblighi di comunicazione.</strong> In particolare, le ONLUS sono tenute a:</p>
<ul data-sourcepos="34:1-34:104">
<li data-sourcepos="34:1-34:104"><strong>Pubblicare sul proprio sito web o su un altro sito web facilmente accessibile al pubblico lo statuto, il bilancio annuale e le altre informazioni previste dalla normativa.</strong></li>
<li data-sourcepos="35:1-36:0"><strong>Presentare all&#8217;Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale delle ONLUS.</strong></li>
</ul>
<p data-sourcepos="37:1-37:190"><strong>Il rispetto di tutti i requisiti e obblighi sopraelencati è fondamentale per poter mantenere la qualificazione di ONLUS e per beneficiare delle relative agevolazioni fiscali e normative.</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Requisiti-per-la-qualificazione-delle-Onlus/">Requisiti per la qualificazione delle Onlus</a> was first posted on Giugno 13, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONLUS: I settori di attività</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ONLUS-I-settori-di-attivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenza sociale e socio-sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarietà sociale]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente svolgere le proprie attività in uno o più dei seguenti settori [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ONLUS-I-settori-di-attivita/">ONLUS: I settori di attività</a> was first posted on Giugno 12, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:112">Le <strong>Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)</strong> rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente svolgere le proprie attività in uno o più dei seguenti <strong>settori di attività</strong>:</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:112">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:23">Assistenza sociale e socio-sanitaria</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:107">Comprende l&#8217;erogazione di servizi e interventi a favore di persone in stato di bisogno, fragilità o disagio, con l&#8217;obiettivo di promuovere il loro benessere e la loro autonomia. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="9:1-14:0">
<li data-sourcepos="9:1-9:40">Assistenza a minori, anziani, disabili</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:39">Sostegno a persone senza fissa dimora</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:37">Interventi di reinserimento sociale</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:52">Servizi di tutela dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza</li>
<li data-sourcepos="13:1-14:0">Attività di prevenzione e riabilitazione</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="15:1-15:27">Assistenza sanitaria</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:168">Comprende la realizzazione di attività e servizi sanitari, sia direttamente che in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="19:1-24:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:51">Gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:65">Erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali e domiciliari</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:35">Servizi di assistenza domiciliare</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:51">Attività di prevenzione e promozione della salute</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0">Sostegno a persone con malattie rare o croniche</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="25:1-25:18">Beneficenza</h2>
<p data-sourcepos="27:1-27:190">Comprende la raccolta di fondi e la loro erogazione a favore di soggetti in stato di bisogno o per il perseguimento di finalità di interesse sociale. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="29:1-33:0">
<li data-sourcepos="29:1-29:72">Raccolta di fondi per progetti di sviluppo in paesi in via di sviluppo</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:60">Erogazione di aiuti a persone colpite da calamità naturali</li>
<li data-sourcepos="31:1-31:82">Sostegno a enti e organizzazioni che operano in settori di particolare fragilità</li>
<li data-sourcepos="32:1-33:0">Finanziamento di borse di studio o di progetti di ricerca scientifica</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="34:1-34:17">Istruzione</h2>
<p data-sourcepos="36:1-36:181">Comprende la realizzazione di attività e servizi finalizzati alla formazione e all&#8217;educazione, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="38:1-38:21">
<li data-sourcepos="38:1-38:21">Gestione di scuole, asili nido e centri di formazione</li>
<li data-sourcepos="39:1-39:65">Realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale</li>
<li data-sourcepos="40:1-40:48">Attività di educazione non formale e informale</li>
<li data-sourcepos="41:1-42:0">Sostegno a studenti e ricercatori</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="43:1-43:17">Formazione</h2>
<p data-sourcepos="45:1-45:186">Comprende la realizzazione di attività e servizi finalizzati all&#8217;acquisizione di competenze e conoscenze, sia in ambito lavorativo che personale. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="47:1-51:0">
<li data-sourcepos="47:1-47:38">Corsi di aggiornamento professionale</li>
<li data-sourcepos="48:1-48:56">Attività di formazione per il reinserimento lavorativo</li>
<li data-sourcepos="49:1-49:55">Seminari e convegni su tematiche di interesse sociale</li>
<li data-sourcepos="50:1-51:0">Progetti di educazione alla cittadinanza e all&#8217;intercultura</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="52:1-52:28">Sport dilettantistico</h2>
<p data-sourcepos="54:1-54:196">Comprende la promozione e la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico, con particolare attenzione ai giovani e ai soggetti svantaggiati. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="56:1-60:0">
<li data-sourcepos="56:1-56:45">Gestione di società e associazioni sportive</li>
<li data-sourcepos="57:1-57:52">Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive</li>
<li data-sourcepos="58:1-58:52">Attività di formazione per istruttori e allenatori</li>
<li data-sourcepos="59:1-60:0">Sostegno a giovani atleti e squadre sportive</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="61:1-61:85">Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d&#8217;interesse artistico e storico</h2>
<p data-sourcepos="63:1-63:157">Comprende la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="65:1-69:0">
<li data-sourcepos="65:1-65:45">Restauro e valorizzazione di beni culturali</li>
<li data-sourcepos="66:1-66:51">Organizzazione di mostre, eventi e visite guidate</li>
<li data-sourcepos="67:1-67:48">Attività di educazione al patrimonio culturale</li>
<li data-sourcepos="68:1-69:0">Ricerca e studi sul patrimonio artistico e storico</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="70:1-70:62">Tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema</h2>
<p data-sourcepos="72:1-72:128">Comprende la tutela, la promozione e la valorizzazione dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="74:1-78:0">
<li data-sourcepos="74:1-74:58">Interventi di salvaguardia e riqualificazione ambientale</li>
<li data-sourcepos="75:1-75:62">Educazione ambientale e sensibilizzazione sui temi ecologici</li>
<li data-sourcepos="76:1-76:41">Promozione di stili di vita sostenibili</li>
<li data-sourcepos="77:1-78:0">Ricerca e studi sull&#8217;ambiente e l&#8217;ecosistema</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="79:1-79:26">Ricerca scientifica</h2>
<p data-sourcepos="81:1-81:132">Comprende la realizzazione di attività di ricerca scientifica in svariati campi del sapere. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="83:1-87:0">
<li data-sourcepos="83:1-83:38">Finanziamento di progetti di ricerca</li>
<li data-sourcepos="84:1-84:33">Borse di studio per ricercatori</li>
<li data-sourcepos="85:1-85:39">Organizzazione di convegni e seminari</li>
<li data-sourcepos="86:1-87:0">Pubblicazione di articoli scientifici</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="" data-sourcepos="1:1-1:32">Tutela dei diritti civili</h2>
<p data-sourcepos="3:1-3:114">Comprende la promozione e la difesa dei diritti civili, politici, sociali e culturali di tutti i cittadini. Rientrano in questo settore, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="5:1-6:61">
<li data-sourcepos="5:1-5:65">Attività di sensibilizzazione e informazione sui diritti civili</li>
<li data-sourcepos="6:1-6:61">Assistenza legale e supporto a persone vittime di discriminazioni o violazioni dei diritti</li>
<li data-sourcepos="7:1-7:56">Promozione di campagne di sensibilizzazione e advocacy</li>
<li data-sourcepos="8:1-9:0">Ricerca e studi sui temi dei diritti civili</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p data-sourcepos="10:1-10:25"><strong>È importante sottolineare che questa elencazione non è esaustiva.</strong> Esistono infatti numerose altre attività che possono essere svolte dalle ONLUS nell&#8217;ambito dei settori sopraelencati. L&#8217;importante è che le attività siano effettivamente finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che siano svolte in modo trasparente, efficiente ed efficace.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ONLUS-I-settori-di-attivita/">ONLUS: I settori di attività</a> was first posted on Giugno 12, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bando per il potenziamento del volontariato nel Mezzogiorno</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Bando-per-il-potenziamento-del-volontariato-nel-Mezzogiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 07:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus ed incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[ZES]]></category>
		<category><![CDATA[bandi onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi per associazioni di promozione sociale 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi Terzo settore 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bando volontariato 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bando Volontariato Fondazione CON IL SUD Volontariato Italia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi a fondo perduto per associazioni di volontariato 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi a fondo perduto per associazioni di volontariato 2024]]></category>
		<category><![CDATA[contributi a fondo perduto sud italia]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi ODV 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29462</guid>

					<description><![CDATA[Bando dedicato alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale del Sud Italia, con lo scopo principale di promuovere e rafforzare le attività di volontariato in queste regioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Bando-per-il-potenziamento-del-volontariato-nel-Mezzogiorno/">Bando per il potenziamento del volontariato nel Mezzogiorno</a> was first posted on Aprile 18, 2024 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questo bando è dedicato alle<strong> Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale del Sud Italia</strong>, con lo scopo principale di promuovere e rafforzare le attività di volontariato in queste regioni. L&#8217;obiettivo è di sviluppare<strong> progetti di utilità sociale che abbiano impatti duraturi sulla comunità</strong>, stimolando la cittadinanza attiva e l&#8217;inclusione sociale, con un focus particolare sull&#8217;engagement giovanile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può beneficiare?</h2>
<p>Le organizzazioni idonee sono quelle iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e stabilite <strong>prima del 1° gennaio 2022</strong>, con <strong>sede legale e/o operativa</strong> in una delle regioni meridionali:<strong> Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di interventi ammissibili:</h2>
<p>Le associazioni possono implementare iniziative che:</p>
<ul>
<li>Coinvolgano nuovi volontari, soprattutto giovani, in attività sia occasionali sia continuative.</li>
<li>Promuovano valori come accoglienza, solidarietà, e sviluppo di reti relazionali, tutti cruciali per il rafforzamento del tessuto civico e sociale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Queste iniziative devono essere mirate a generare benefici tangibili e duraturi per le comunità locali, migliorando così la qualità della vita e promuovendo una partecipazione sociale attiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Dotazione finanziaria:</h2>
<p>Il bando mette a disposizione un <strong>fondo di 3 milioni di euro</strong> per sostenere i progetti selezionati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Scadenza per la presentazione delle domande:</h2>
<p>Le organizzazioni interessate devono inviare le loro proposte <strong>entro il 9 maggio 2024, ore 13:00.</strong></p>
<p>Questo è un&#8217;occasione eccezionale per le organizzazioni del terzo settore nel Mezzogiorno di avere un impatto significativo sulla loro comunità, promuovendo l&#8217;azione volontaria e il benessere collettivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.commercialista.it/?attachment_id=29463">Scarica la sintesi del bando</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Bando-per-il-potenziamento-del-volontariato-nel-Mezzogiorno/">Bando per il potenziamento del volontariato nel Mezzogiorno</a> was first posted on Aprile 18, 2024 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli obblighi fiscali delle associazioni non profit</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Gli-obblighi-fiscali-delle-associazioni-non-profit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni No Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Conformità normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità No Profit]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali]]></category>
		<category><![CDATA[Deduzioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Donazioni e Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Impatto Sociale e Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP e Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[IVA e No Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Legge sul Mecenatismo]]></category>
		<category><![CDATA[Obblighi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaggi Fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli obblighi fiscali delle associazioni non profit<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Gli-obblighi-fiscali-delle-associazioni-non-profit/">Gli obblighi fiscali delle associazioni non profit</a> was first posted on Febbraio 22, 2024 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mondo sempre più dinamico e competitivo delle associazioni no profit, comprendere e adempiere agli obblighi fiscali rappresenta una pietra miliare per garantire non solo la conformità con le normative vigenti ma anche la sostenibilità e la crescita futura dell&#8217;organizzazione.</p>
<p>Mentre queste entità operano su principi di <strong>non lucratività</strong>, ciò non le esenta dall&#8217;osservanza di specifiche disposizioni fiscali che, se trascurate, possono tradursi in sanzioni e in una minore efficienza nell&#8217;impiego delle risorse disponibili.</p>
<p>L&#8217;articolo si propone di navigare attraverso la complessità degli obblighi fiscali delle associazioni no profit, offrendo una guida chiara su come rimanere in regola, ottimizzare la gestione delle tasse e, di conseguenza, massimizzare i benefici e le opportunità disponibili per queste importanti realtà del tessuto sociale ed economico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Gli Obblighi Fiscali di Base per le Associazioni No Profit</h2>
<p>Le associazioni no profit si trovano ad affrontare una serie di obblighi fiscali che sono fondamentali per mantenere il loro status di entità esente da fini di lucro.</p>
<p>Primo fra tutti, è essenziale che queste organizzazioni <strong>mantengano una chiara separazione tra le attività commerciali, se presenti, e quelle no profit, al fine di preservare i benefici fiscali concessi dalla legge.</strong> La tenuta di una contabilità accurata e trasparente è un altro pilastro su cui si fonda la corretta gestione fiscale, permettendo di documentare in modo inequivocabile la destinazione degli introiti e delle spese.</p>
<p>Un obbligo imprescindibile riguarda la<strong> presentazione della dichiarazione dei redditi annuale</strong>, attraverso cui l&#8217;associazione rende conto delle operazioni economiche effettuate, distinguendo tra entrate legate alle attività istituzionali, esenti da imposte, e quelle derivanti da eventuali attività commerciali, soggette a tassazione.</p>
<p>È importante notare che, sebbene le associazioni no profit godano di specifici regimi fiscali agevolati, esse <strong>sono tenute al pagamento dell&#8217;IVA, dell&#8217;IRAP e, in certi casi, dell&#8217;imposta sui redditi, in relazione alle attività commerciali svolte</strong>.</p>
<p>Infine, non va trascurata la necessità di adempiere agli obblighi contributivi e previdenziali per i dipendenti, inclusi i versamenti delle ritenute alla fonte e i contributi sociali, che rappresentano aspetti cruciali della gestione fiscale responsabile di un&#8217;associazione no profit.</p>
<h2>I Vantaggi Fiscali Specifici per le Associazioni No Profit</h2>
<p>Nel dettaglio, le associazioni no profit possono accedere a una serie di <strong>vantaggi fiscali</strong> che mirano a supportare la loro attività e missione sociale. Tra questi, spiccano le<strong> esenzioni IVA su determinate operazioni, i regimi fiscali agevolati per le donazioni ricevute e la possibilità di applicare l&#8217;aliquota ridotta per l&#8217;Imposta sulle Società (IRES) sulle entrate derivanti da attività commerciali non principali, purché reinvestite a supporto degli obiettivi no profit dell&#8217;ente.</strong></p>
<p>Un aspetto fondamentale è la <strong>legge sul mecenatismo</strong>, che prevede <strong>detrazioni</strong> o <strong>deduzioni fiscali</strong> per gli individui o le aziende che effettuano donazioni a favore delle associazioni no profit. Questo incentivo non solo favorisce l&#8217;ingresso di risorse finanziarie nell&#8217;organizzazione ma stimola anche una cultura del sostegno alla comunità e al terzo settore.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;IVA, le associazioni no profit possono beneficiare di esenzioni specifiche per le attività di particolare rilevanza sociale, educativa, culturale e sportiva.</p>
<p>Tali esenzioni sono pensate per alleggerire il carico fiscale sulle operazioni direttamente connesse alla realizzazione degli scopi statutari, promuovendo così le iniziative di interesse generale.</p>
<p>Importante è anche la gestione delle imposte sui redditi derivanti da eventuali attività commerciali. Le associazioni no profit che mantengono tali attività in una misura limitata e ben integrata nella loro missione possono beneficiare di regimi fiscali agevolati, a condizione che i profitti siano interamente reinvestiti a sostegno delle attività istituzionali.</p>
<p>La conoscenza approfondita di questi vantaggi fiscali, unita a una gestione oculata e proattiva, permette alle associazioni no profit di massimizzare le loro risorse a favore della comunità, rafforzando al contempo la loro sostenibilità finanziaria e operativa.</p>
<h2>Affrontare le Sfide e le Novità Normative</h2>
<p>Nell&#8217;ambito fiscale, le associazioni no profit devono stare al passo con le continue evoluzioni legislative che possono influenzare direttamente i loro obblighi e i vantaggi fiscali.</p>
<p>Questa necessità si traduce in una sfida costante ma essenziale per mantenere la conformità e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge. La vigilanza normativa, pertanto, diventa un aspetto cruciale della gestione fiscale, richiedendo un aggiornamento continuo e una capacità di interpretazione delle nuove disposizioni.</p>
<p>Una strategia efficace per navigare in questo panorama in costante cambiamento include la <strong>formazione di un team interno o la collaborazione con consulenti esterni specializzati in materia fiscale e legale per le no profit.</strong> Questi professionisti possono offrire una guida preziosa nella decifrazione delle complessità normative, assicurando che l&#8217;<strong>associazione non solo eviti penalità per mancata conformità ma anche ottimizzi la propria posizione fiscale in base alle ultime leggi.</strong></p>
<p>Inoltre, l<a href="https://xn--contabilitincloud-xob.com/"><strong>&#8216;adozione di tecnologie dedicate alla gestione contabile e fiscale</strong> </a>può rappresentare un fattore di successo per le associazioni no profit.</p>
<p>Software specifici per il settore possono automatizzare molti degli adempimenti fiscali, riducendo il rischio di errori e permettendo un monitoraggio costante della situazione finanziaria e fiscale dell&#8217;ente.</p>
<p>Infine, è fondamentale per le associazioni no profit coltivare una <strong>cultura della trasparenza e della responsabilità.</strong> La comunicazione chiara e onesta riguardo la gestione delle finanze e l&#8217;adempimento degli obblighi fiscali non solo rafforza la fiducia dei donatori, dei volontari e della comunità ma anche garantisce un rapporto solido con le autorità fiscali.</p>
<p>La <strong>capacità di adattarsi alle novità normative e di affrontare le sfide con preparazione e proattività</strong> è dunque un pilastro fondamentale per la sostenibilità a lungo termine delle associazioni no profit, permettendo loro di concentrarsi sul raggiungimento dei loro obiettivi sociali con la certezza di operare in piena conformità fiscale.</p>
<p>Concludendo questa panoramica sugli obblighi fiscali delle associazioni no profit e le strategie per una gestione ottimale, è importante ricordare l&#8217;importanza di rimanere informati e proattivi in questo ambito. La fiscalità, pur rappresentando una sfida, offre anche numerose opportunità per le organizzazioni che sanno navigarla con saggezza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Gli-obblighi-fiscali-delle-associazioni-non-profit/">Gli obblighi fiscali delle associazioni non profit</a> was first posted on Febbraio 22, 2024 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ad ASD-ONLUS: guida fiscale 2017 alla deduzione/detrazione per imprese e privati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ad-asd-onlus-guida-fiscale-2017-alla-deduzionedetrazione-per-imprese-e-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
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		<category><![CDATA[art 14 dl 35 2005]]></category>
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		<category><![CDATA[pianificazione fiscale no profit]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale deducibilità/detraibilità erogazioni liberali ASD-ONLUS 2017 per imprese e privati<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ad-asd-onlus-guida-fiscale-2017-alla-deduzionedetrazione-per-imprese-e-privati/">Donazioni ad ASD-ONLUS: guida fiscale 2017 alla deduzione/detrazione per imprese e privati</a> was first posted on Maggio 22, 2017 at 9:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017? </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017? </p>
<p>Analisi normativa </p>
<p>Come noto, attraverso il c. D. “Fundraising” cioè l’attività di raccolta di fondi, le ONLUS raccolgono destinazioni liberali da reinvestire per sviluppare le finalità di utilità sociale dell’associazione. </p>
<p>Inoltre, come nel caso di specie, può accadere che un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e che sia in possesso dei requisiti previsti ex lege, acquisti anche la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). </p>
<p>Occorre distinguere le agevolazioni fiscali previste dal legislatore in materia per i soggetti che decidono di finanziare il no profit, a seconda che si tratti di persona fisica o impresa ed in funzione della natura della donazione che può avere ad oggetto:</p>
<p>    denaro;<br />
    costi di personale per servizi;<br />
     merci. </p>
<p>EROGAZIONI IN DENARO</p>
<p>Agevolazioni fiscali per persone fisiche  </p>
<p>Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR) possono optare alternativamente tra:</p>
<p>a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005); </p>
<p>N. B. Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;</p>
<p>Attenzione: per le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) si applica la deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100. 000 €, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. </p>
<p>b) la detrazione dall’IRPEF del 26% calcolata sul limite massimo di 30. 000 € che consente di realizzare un risparmio fiscale fino a 7. 800 €;</p>
<p>N. B nel calcolo dei 30. 000 € occorre computare anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”. </p>
<p>Attenzione: In entrambe le ipotesi, presupposto fondamentale per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito sarà sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. </p>
<p>Agevolazioni fiscali per imprese e società</p>
<p>Le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES) potranno optare alternativamente tra:</p>
<p>a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005);</p>
<p>b) la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30. 000 € (articolo 100 TUIR comma 2 lettera h). </p>
<p>E se l’ASD non ha i requisiti della ONLUS in che misura opera la detrazione? <br />
L’articolo 78, comma 1, TUIR prevede che i soggetti passivi IRES possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), TUIR. </p>
<p>EROGAZIONI COSTI DI PERSONALE</p>
<p>Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi” (Lettera h) ed i) del comma 2 dell’articolo 100 del TUIR. , che non hanno subito modifiche per effetto della legge n°96/2012. </p>
<p>EROGAZIONI BENI-MERCE</p>
<p>Le erogazioni liberali consistenti in “cessioni gratuite di merce” che le ONLUS possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) godono del regime fiscale agevolato previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del d. Lgs. N°460/1997. In particolare, il comma 2 stabilisce che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del TUIR. E, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’IRES o con l’IRPEF. I medesimi principi si applicano in caso di donazione di beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato. </p>
<p>N. B. Ai fini dell’IVA queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’articolo 10 del D. P. R. 633/1972, perché rientranti nella fattispecie di cui al numero 4 dell’articolo 2 dello stesso D. P. R. Da esso richiamata (i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa). L’agevolazione opera se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50. 00 € (fino al 2014 il limite era circa la metà) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’IVA relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’articolo 19 del d. P. R. 633/1972. </p>
<p>La legge di stabilità 2016 ha elevato a 15. 000 € (in precedenza fissato a 5. 164,57 €) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 cioè quella relativa alla cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. </p>
<p>Attenzione: l’inosservanza degli obblighi contabili da parte del soggetto che riceve l’erogazione comporta per il soggetto beneficiario la perdita della deduzione fiscale! </p>
<p>Soluzione</p>
<p>L’impresa potrà optare per la deducibilità delle liberalità in denaro erogate in favore dell’ASD/ONLUS, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui come previsto dall’articolo 14 comma 1 D. L. N°35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005, sottraendo così l’importo ottenuto a tassazione. </p>
<p>Se desiderate:</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un ente no profit che vuole intestarsi un marchio deve pagare  l&#8217;imposta di registro?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/un-ente-no-profit-che-vuole-intestarsi-un-marchio-deve-pagare-limposta-di-registro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[Interpelli Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[REGIME AGEVOLATO]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni onlus imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni senza scopo di lucro aspetti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 38 2011 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto no profit]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale ordinanza 181 2005]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione imposta di bollo associazioni no profit]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione imposta di bollo cooperative sociali]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione imposta di bollo e di registro onlus]]></category>
		<category><![CDATA[legge 266/91 art 8]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione modifica statuto associazione agenzi]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione ministeriale 194/E 21 dicembre 2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/adempimenti-fiscali/un-ente-no-profit-che-vuole-intestarsi-un-marchio-deve-pagare-limposta-di-registro/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale-tributaria all' applicazione dell'imposta di registro, di bollo e tasse di concessione governativa  per gli enti no profit: come “difendersi” dal Fisco<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/un-ente-no-profit-che-vuole-intestarsi-un-marchio-deve-pagare-limposta-di-registro/">Un ente no profit che vuole intestarsi un marchio deve pagare  l&#8217;imposta di registro?</a> was first posted on Febbraio 9, 2017 at 11:43 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico è tenuta al versamento dell&#8217;imposta di registro e di bollo? Illustriamo una breve guida tributaria che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti e disporre di un valido strumento per l&#8217;esercizio dei propri diritti nei confronti dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, in sede di registrazione di atti costitutivi, modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate. </p>
<p> Il caso</p>
<p> Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico per bambini con disabilità neuromotorie, decide di registrare un marchio per tutelare la propria attività no profit e valorizzarla per la diffusione sul territorio. </p>
<p> In tal caso dovrà versare l&#8217;imposta di registro e gli agli oneri accessori previsti a livello fiscale? </p>
<p> Prima di provare a rispondere al quesito, forniamo alle associazioni interessate una guida pratica per conoscere i propri benefits fiscali sul punto e tutelarsi verso l&#8217;Agenzia delle Entrate. </p>
<p> Una guida tributaria per il no profit sull&#8217;imposta di registro, di bollo e tasse di concessione governativa, utile a “difendersi” dal Fisco  </p>
<p> La legge sul volontariato 266/1991 prevede con riferimento all&#8217;imposta di registro, un particolare regime agevolativo rivolto alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e provinciali, fermo restando che le OdV iscritte sono considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 8, DLgs. N. 460/97. </p>
<p> Illustriamo quindi una breve guida che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti in punto di imposta di registro e di bollo  e  disporre di un valido strumento per l&#8217;esercizio dei propri diritti nei confronti dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, a fronte di eventuali rifiuti opposti dagli uffici dell&#8217;Agenzia delle Entrate in sede di registrazione di atti costitutivi , modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate. </p>
<p> Le leggi e i documenti da indicare per dissipare i “dubbi” degli uffici fiscali  </p>
<p> Il comma 1, articolo 8, della legge 266/91 prevede che gli atti costitutivi delle suddette organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall&#8217;imposta di bollo e di registro. Quindi, l&#8217;agevolazione concerne non solo la registrazione dell&#8217;atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell&#8217;attività tipica dell&#8217;associazione di volontariato;</p>
<p>successivamente, su tale argomento, l&#8217;Amministrazione Finanziaria si è espressa con Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 confermando tale esenzione e in particolare che nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell&#8217;imposta di registro, dovrà essere eseguita senza il pagamento dell&#8217;imposta&#8221;;</p>
<p>la Risoluzione Ministeriale del Ministero delle Finanze n. Di protocollo 300028 del 29 maggio 1993 è successivamente intervenuta, sempre sul merito di tale questione, in risposta a un preciso quesito di un&#8217;associazione di volontariato si espressa nei medesimi termini di cui sopra;</p>
<p> Inoltre su tale agevolazione, riguardante l&#8217;imposta di registro, incidentalmente, la Risoluzione Ministeriale n. 194/E del 21 dicembre 2000 ha stabilito che : &#8220;. Il legislatore per le associazioni di volontariato d cui alla legge 266 del 1991, ha previsto l&#8217;esenzione dell&#8217;imposta in funzione delle finalità dell&#8217;atto e quindi. Conferma la specialità del regime agevolativi previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano&#8221;;</p>
<p>ancora, anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 181 del 4 maggio 2005, ha ribadito nell&#8217;estensione dell&#8217;ordinanza (in margine ad altro argomento) il diritto per le associazioni di volontariato all&#8217;esenzione da imposta di registro. </p>
<p> L&#8217;agevolazione fiscale si può chiedere prima dell&#8217;iscrizione al Registro di volontariato? </p>
<p> La circolare 38 -2011 dell&#8217;Agenzia delle Entrate ad ulteriore supporto dell&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro per le ONLUS, al paragrafo 1, pagine 3 e 4, ha definitivamente chiarito, ponendosi come importante documento di prassi, che  l&#8217;agevolazione va concessa immediatamente alla costituzione dell&#8217;organizzazione di volontariato anche se, ovviamente, all&#8217;atto di costituzione la stessa non è ancor iscritta al Registro del Volontariato. L&#8217;esonero dall&#8217;imposta di registro è quindi usufruibile prima dell&#8217;iscrizione negli appositi registri ma occorrerà la tempestiva comunicazione all&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell&#8217;atto costitutivo, circa l&#8217;avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato&#8221;. </p>
<p> Imposta di bollo</p>
<p> Quanto sopra descritto sopra vale anche rispetto all&#8217;imposta di bollo che non dovrà essere pagata. </p>
<p> Documenti di riferimento a supporto dell&#8217;agevolazione fiscale  </p>
<p> Risoluzione Ministeriale del 7 ottobre 1994 numero di Prot. 10-218;</p>
<p> La Risoluzione Ministeriale del 5 giugno 1995 protocollo 138;</p>
<p> Articolo 17 del D. Lvo 460/97;</p>
<p> Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall&#8217;imposta di bollo in modo assoluto, dopo l&#8217;articolo 27, è aggiunto in fine, il seguente: &#8220;Art. 27-bis &#8211; 1. Atti, documenti, istanze contratti, nonché copie anche se dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)&#8221;. </p>
<p> Esempio: l&#8217;imposta di bollo non sarà dovuta da una ONLUS in caso di apertura di un conto corrente bancario intestato all&#8217;associazione </p>
<p> Esonero dal pagamento delle Tasse di CC. GG. (tasse di concessione governativa) e dei bolli per le domande di marchio da parte degli enti no profit</p>
<p> Le agevolazioni relative all&#8217;esonero dal pagamento di tasse di concessione governativa e bolli  si applicano alle:  </p>
<p> ONLUS &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. N. 460/1997, articolo 10, iscritte, ai sensi dell&#8217;art. 11 dello stesso decreto,  nell&#8217;anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze &#8211; Agenzia Regionale delle Entrate;</p>
<p> Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche;</p>
<p> Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell&#8217;apposito registro tenuto dalla Regione. </p>
<p> Ratio delle agevolazioni fiscali in punto di marchi  </p>
<p> Nella ordinanza collegiale del Tribunale di Roma 19/12/2014 che si è pronunciata sulla legittimità del marchio di un&#8217;associazione e sulla qualificazione giuridica delle Associazioni/Fondazioni sotto il profilo della tutela dei segni distintivi, si afferma che “tali funzioni risiedono nell&#8217;esigenza che, in un&#8217;economia di mercato concorrenziale, siano resi possibili l&#8217;individuazione e il riconoscimento delle realtà imprenditoriali presso tutti coloro che vi operano, anche a diverso livello” dunque anche non lucrativo. </p>
<p> Nel caso di specie si tratta di un brand non connesso ad erogazione di servizi tipicamente aziendali, ma ad un&#8217;attività di utilità sociale (socio educativo e ludica per bambini affetti da disabilità) dunque intrecciata funzionalmente ai fini statutari: quindi, il valore dell&#8217;atto di registrazione del marchio risulta privo di quel valore negoziale &#8211; economico o di affari incorporato nel documento che l&#8217;imposta di registro mira tipicamente a percuotere  </p>
<p> E&#8217; quindi configurabile una palese asimmetria tra il trattamento del marchio ai fini commerciali e le implicazioni di ordine economico, finanziario e fiscali di un brand registrato da una ONLUS. </p>
<p> Spunti per l&#8217;autotutela tributaria. </p>
<p> Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura la risoluzione del 6 giugno 1994 numero prot. 166 e la risoluzione n. 164 del 23 luglio 1996 che ribadiscono l&#8217;esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> Dunque tornando al nostro caso, la registrazione del marchio dell&#8217;ONLUS potrebbe essere logicamente inquadrato come atto relativo allo svolgimento dell&#8217;attività di solidarietà sociale che caratterizza lo scopo istituzionale dell&#8217;ente, dunque lo stesso dovrebbe essere fuori dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;imposta di registro a norma dell&#8217;art 8 L 266/1991. </p>
<p> Quindi la ONLUS non dovrebbe essere tenuta al pagamento dell&#8217;imposta di registro. </p>
<p> Al massimo l&#8217;onere che potrebbe essere eventualmente  richiesto, corrisponderebbe ad una  imposta di registro in misura fissa. </p>
<p>
</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/un-ente-no-profit-che-vuole-intestarsi-un-marchio-deve-pagare-limposta-di-registro/">Un ente no profit che vuole intestarsi un marchio deve pagare  l&#8217;imposta di registro?</a> was first posted on Febbraio 9, 2017 at 11:43 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 20:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
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					<description><![CDATA[Come e che deve inviare la domanda<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/">5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico. </p>
<p>5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</p>
<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico. </p>
<p>Elenco dei soggetti che possono avere usufruire del 5 per mille:</p>
<p>1.       sostegno degli enti del volontariato:</p>
<p>    ODV &#8211; Organizzazioni Di Volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;</p>
<p>    Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);</p>
<p>    Cooperative sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;</p>
<p>    ONG &#8211; Organizzazioni Non Governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);</p>
<p>    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;</p>
<p>    APS &#8211; Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;</p>
<p>    APS &#8211; Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);</p>
<p>• le Associazioni e Fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997;</p>
<p>2.       finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;</p>
<p>3.       finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;</p>
<p>4.       sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;</p>
<p>5.       sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. </p>
<p>Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. </p>
<p>Tabella riepilogativa</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/5%20per%20mille. Png? Ver=2016-04-12-233045-717" alt="5%20per%20mille. Png? Ver=2016-04-12-233045-717" />
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a>per iscriverti all&#8217;elenco dei beneficiari al 5 per mille <br />
            </a></p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p>CHIAMA IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/">5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONLUS: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE  DELLE ONLUS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-requisiti-per-la-qualificazione-delle-onlus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Come ottenere l'agevolazione ONLUS<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-requisiti-per-la-qualificazione-delle-onlus/">ONLUS: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE  DELLE ONLUS</a> was first posted on Marzo 30, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare  i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente  gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. </p>
<p>
</p>
<p> ONLUS: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE  DELLE ONLUS</p>
<p>1. 1 Tipologie di enti</p>
<p>L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare  i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente  gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. </p>
<p>In particolare la citata disposizione alla lett. A) esclude dall’ambito dei soggetti qualificabili  come  ONLUS “gli  enti  pubblici  e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”. </p>
<p>In attuazione  dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo n. 460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua positivamente  i soggetti  che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo  che, ricorrendone  i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni,  i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica”. </p>
<p>Il comma  10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone che “Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative,  gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218,  i partiti e i movimenti  politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di la- voro e di categoria”. </p>
<p>Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica  di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente  esclusi dal regime tributario  delle organizzazioni  non lucrative  di utilità sociale  gli  enti pubblici. Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti  in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facoltà di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere  ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. </p>
<p>Si può in sintesi tracciare  il seguente quadro riassuntivo. </p>
<p>Soggetti ammessi</p>
<p>I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti:</p>
<p>– associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;</p>
<p>– comitati;</p>
<p>– fondazioni;</p>
<p>– società cooperative;</p>
<p>– altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. </p>
<p>La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di ONLUS. </p>
<p>Soggetti esclusi</p>
<p>I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono  i seguenti:</p>
<p>– enti pubblici;</p>
<p>– società commerciali, diverse da quelle cooperative;</p>
<p>– enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;</p>
<p>– partiti e movimenti politici;</p>
<p>– organizzazioni sindacali;</p>
<p>– associazioni di datori di lavoro;</p>
<p>– associazioni di categoria. </p>
<p> </p>
<p>Enti non residenti</p>
<p>I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indicati nel comma 1 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un’espressa esclusione normativa in tal senso. Infatti, le disposizioni contenute  nella Sez. II del decreto legislativo n. 460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. Atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata,  contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi nazionali (es. Per il limite del compenso  massimo dei componenti  gli organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente  del collegio sindacale delle società per azioni), non possono  che riferirsi esclusivamente ad enti residenti. </p>
<p>Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe  di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame (es. Esclusività dell’attività nei settori art. 10, comma 1, lett. A). </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Studioferretti. Org"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti nella gestione della tua associazione chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-requisiti-per-la-qualificazione-delle-onlus/">ONLUS: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE  DELLE ONLUS</a> was first posted on Marzo 30, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-i-settori-di-attivit-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[I SETTORI DI ATTIVITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
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					<description><![CDATA[L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-i-settori-di-attivit-192/">ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ</a> was first posted on Gennaio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. </p>
<p>Onlus: I Settori di attività</p>
<p>L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. </p>
<p>La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività &#8211; riportati nel paragrafo precedente &#8211; in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta. </p>
<p>In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nel- l’art. 3, comma 189, lett. A) della legge delega n. 662 del 1996. </p>
<p>Ai fini dell’esatta  individuazione  dell’ambito  di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente. </p>
<p>1. 4 Finalità di solidarietà sociale</p>
<p>L’art. 10, comma 1, lett. B), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. </p>
<p>I commi  2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano  il concetto  di solidarietà sociale, dettando  precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett. A), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997. </p>
<p>In particolare  i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:</p>
<p>“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie  nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promo- zione della cultura e dell’arte e della  tutela  dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:</p>
<p>a) persone svantaggiate  in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;</p>
<p>b) componenti collettività estere, limitatamente  agli aiuti umanitari. </p>
<p>“3. Le finalità  di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie  dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nel- le condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. ”. </p>
<p>Il successivo  comma  4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:</p>
<p>“4. A prescindere  dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza  sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno</p>
<p>1939, n. 1089, ivi comprese  le biblioteche  e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e del- l’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta diretta- mente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. ”. </p>
<p>In sostanza  i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:</p>
<p> 1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate al- le condizioni dei destinatari;</p>
<p>2)   settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si considerano  immanenti, per espressa previsione normativa. </p>
<p>1)  Settori per i quali  le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari. </p>
<p>Tali settori  sono  i seguenti:</p>
<p>– assistenza sanitaria;</p>
<p>– istruzione;</p>
<p>– formazione;</p>
<p>– sport dilettantistico;  </p>
<p>– promozione della cultura e dell’arte;</p>
<p>– tutela dei diritti civili. </p>
<p>Il comma  2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia di- retta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione. </p>
<p>Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:</p>
<p>a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;</p>
<p>b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. </p>
<p>In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero  dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado  e dei loro affini entro il secondo grado. </p>
<p>Viene, tuttavia,  precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio  fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione. </p>
<p>Nozione di persone svantaggiate</p>
<p>La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo in- teso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente  invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. </p>
<p>Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:</p>
<p>– disabili  fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;</p>
<p>– tossico-dipendenti;</p>
<p>– alcolisti;</p>
<p>– indigenti;</p>
<p>– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;</p>
<p>– minori abbandonati,  orfani o in situazioni di disadattamento  o devianza;</p>
<p>– profughi;</p>
<p>– immigrati non abbienti. </p>
<p> </p>
<p>2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale</p>
<p>Si tratta di settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere  dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:</p>
<p>– attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;</p>
<p>– beneficenza;</p>
<p>– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al- la legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;</p>
<p>– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, eser- citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;</p>
<p>– attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;</p>
<p>– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. </p>
<p>Il fine solidaristico  è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative. </p>
<p>Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende  per- seguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa. </p>
<p>Promozione della cultura e dell’arte</p>
<p>L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. </p>
<p>Il comma  2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari. </p>
<p>In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato,  per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche,  sociali o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. </p>
<p>Tuttavia, il comma  4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate  inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”. </p>
<p>Si evidenzia  che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti. </p>
<p>Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. </p>
<p>Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo  il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari  degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:</p>
<p>1)  Legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”. </p>
<p>2)  Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi. </p>
<p>3)   Legge 1  dicembre  1997, n. 420, Fond.   Rossini  Festival  &#8211; Fond.   Ravenna</p>
<p>Manifestazioni. </p>
<p>4)  Legge 26 luglio 1984, n. 414 &#8211; “Società di cultura la Biennale di Venezia”. </p>
<p> </p>
<p>Si evidenzia  che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 248  del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella. </p>
<p>Si fa presente che la suddetta  tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale  dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta  Ufficiale n. 229  del 1 ottobre 1997. </p>
<p>Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi. </p>
<p>Attività di ricerca scientifica</p>
<p>Per quanto  riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà es- sere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-i-settori-di-attivit-192/">ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ</a> was first posted on Gennaio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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