<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modello EAS &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/modello-eas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 12:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Modello EAS &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-EAS-Quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modello EAS]]></category>
		<category><![CDATA[enti no profit]]></category>
		<category><![CDATA[modello EAS]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29864</guid>

					<description><![CDATA[Il Modello EAS (Entrate Aiuti e Sovvenzioni) è un documento telematico obbligatorio per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali di natura associativa. Serve per comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali. Quando deve essere inviato: Entro il 31 marzo di ogni anno: per tutte le associazioni e [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-EAS-Quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato</a> was first posted on Giugno 11, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="avatar-gutter ng-tns-c4289292106-61 ng-star-inserted">
<div class="resize-observable">Il Modello EAS (Entrate Aiuti e Sovvenzioni) è un documento telematico obbligatorio per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali di natura associativa. Serve per comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali.</div>
<div></div>
</div>
<div class="response-container-content ng-tns-c4289292106-61">
<div class="response-content ng-tns-c4289292106-61">
<div class="markdown markdown-main-panel" dir="ltr">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:31">Quando deve essere inviato:</h2>
<ul data-sourcepos="9:1-11:0">
<li data-sourcepos="9:1-9:182"><strong>Entro il 31 marzo di ogni anno:</strong> per tutte le associazioni e gli enti già costituiti, per comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati dichiarati nel precedente modello EAS.</li>
<li data-sourcepos="10:1-11:0"><strong>Entro 60 giorni dalla data di costituzione:</strong> per le nuove associazioni e gli enti appena costituiti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="12:1-12:22">Chi deve inviarlo:</h2>
<ul data-sourcepos="14:1-16:0">
<li data-sourcepos="14:1-14:154"><strong>Le associazioni senza scopo di lucro:</strong> ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, associazioni di volontariato, etc.</li>
<li data-sourcepos="15:1-16:0"><strong>Gli enti non commerciali di natura associativa:</strong> ad esempio, fondazioni, ONLUS, enti ecclesiastici, etc.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="17:1-17:29">Come deve essere inviato:</h2>
<p data-sourcepos="19:1-19:78">Il Modello EAS deve essere inviato esclusivamente per via telematica, tramite:</p>
<ul data-sourcepos="21:1-23:0">
<li data-sourcepos="21:1-21:105"><strong>Fisconline:</strong> il servizio telematico dell&#8217;Agenzia delle Entrate accessibile con SPID, CNS o Entratel.</li>
<li data-sourcepos="22:1-23:0"><strong>Entratel:</strong> il servizio telematico dell&#8217;Agenzia delle Entrate accessibile solo con CNS.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="24:1-24:124"><strong>In alternativa, l&#8217;invio può essere effettuato tramite un intermediario abilitato, ad esempio un Caf o un commercialista.</strong></p>
<p data-sourcepos="24:1-24:124">
<h2 data-sourcepos="26:1-26:39">Cosa deve contenere il Modello EAS:</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:65">Il Modello EAS deve contenere una serie di informazioni, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="30:1-36:0">
<li data-sourcepos="30:1-30:89"><strong>Dati anagrafici dell&#8217;associazione o ente:</strong> denominazione, sede, codice fiscale, etc.</li>
<li data-sourcepos="31:1-31:68"><strong>Dati relativi ai soci:</strong> numero, quote associative versate, etc.</li>
<li data-sourcepos="32:1-32:92"><strong>Dati relativi alle attività svolte:</strong> attività istituzionali, attività commerciali, etc.</li>
<li data-sourcepos="33:1-33:152"><strong>Dati relativi ai ricavi e alle spese:</strong> proventi da quote associative, sponsorizzazioni, contributi, etc.; costi per il personale, le attività, etc.</li>
<li data-sourcepos="34:1-34:62"><strong>Dati relativi al patrimonio:</strong> immobili, beni mobili, etc.</li>
<li data-sourcepos="35:1-36:0"><strong>Eventuali altri dati rilevanti ai fini fiscali.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="37:1-37:61">Sanzioni per l&#8217;omesso o irregolare invio del Modello EAS:</h2>
<p data-sourcepos="39:1-39:147">L&#8217;omesso o irregolare invio del Modello EAS comporta l&#8217;applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro.</p>
<p data-sourcepos="39:1-39:147">
<h2 data-sourcepos="41:1-41:47">Casi di esonero dall&#8217;invio del Modello EAS:</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:78">Alcune associazioni e enti sono esonerati dall&#8217;invio del Modello EAS, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="45:1-48:0">
<li data-sourcepos="45:1-45:85"><strong>Le associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 25.000 euro.</strong></li>
<li data-sourcepos="46:1-46:15"><strong>Le ONLUS.</strong></li>
<li data-sourcepos="47:1-48:0"><strong>Gli enti ecclesiastici.</strong></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-EAS-Quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato</a> was first posted on Giugno 11, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello EAS ETS scadenza il 31.03.2020 per variazioni dello statuto avvenute nel 2019</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-ets-scadenza-il-31032020-per-variazioni-dello-statuto-avvenute-nel-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Modello EAS]]></category>
		<category><![CDATA[31 marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[EAS]]></category>
		<category><![CDATA[enti del terzo settore]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/modello-eas-ets-scadenza-il-31032020-per-variazioni-dello-statuto-avvenute-nel-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Adempimento importante per gli enti del terzo settore<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-ets-scadenza-il-31032020-per-variazioni-dello-statuto-avvenute-nel-2019/">Modello EAS ETS scadenza il 31.03.2020 per variazioni dello statuto avvenute nel 2019</a> was first posted on Marzo 9, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ fissato al 31 marzo 2020 il termine per l’invio del modello EAS. </p>
<p>L’obbligo di invio è rivolto a tutti gli enti del terzo settore che nel corso dell’anno 2019 hanno variato i proprio i dati. </p>
<p>E’ fissato al 31 marzo 2020 il termine per l’invio del modello EAS. </p>
<p>L’obbligo di invio è rivolto a tutti gli enti del terzo settore che nel corso dell’anno 2019 hanno variato i proprio i dati. </p>
<p>Vi preghiamo pertanto di comunicarci quanto prima, e comunque non oltre il 20 marzo, eventuali variazioni effettuate, di qualsiasi tipo; in modo tale che una volta ricevuti i dati variati possiamo procedere all’invio telematico del modello. </p>
<p>E’ gradito responso anche nel caso in cui non siano state effettuate variazioni. </p>
<p> </p>
<p>Costo per l’invio: €150,00, scontato ad €90,00 per i soli clienti dello studio. </p>
<p> </p>
<p>Grazie e cordialità,</p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contatta il nostro numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<p>
</p>
<p>COMMERCIALISTA. IT S. R. L. &#8211; C. F. &amp; P. IVA 12059071006 &#8211; VIA BOEZIO N°4/C, ROMA</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-ets-scadenza-il-31032020-per-variazioni-dello-statuto-avvenute-nel-2019/">Modello EAS ETS scadenza il 31.03.2020 per variazioni dello statuto avvenute nel 2019</a> was first posted on Marzo 9, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 20:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Modello EAS]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[chi deve inviare modello eas]]></category>
		<category><![CDATA[come compilare modello eas]]></category>
		<category><![CDATA[come inviare modello eas]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[enti non profit]]></category>
		<category><![CDATA[esonero]]></category>
		<category><![CDATA[modello EAS]]></category>
		<category><![CDATA[odv]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza 31 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/</guid>

					<description><![CDATA[Guida agli adempimenti per APS, ODV, ASD e SSD<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In tutta Italia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate attraverso avvisi di accertamento, disconoscono in modo retroattivo agli enti, non profit rei di aver omesso la presentazione del modello EAS, le agevolazioni previste dall’articolo 148 del D. P. R. N. 917 del 1986, comma da 1 a 9, dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991, con richiamo nella sfera commerciale e tassazione piena della totalità delle entrate dell’ente.</p>
<h2>Pertanto, a buon intenditor poche parole. Gli enti non commerciali di tipo associativo:</h2>
<p>1)  Associazioni di Promozione Sociale APS);</p>
<p>2)  Organismi Di Volontariato (ODV);</p>
<p>3)  Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD);</p>
<p>4)  Società Sportivo Dilettantistiche (SSD);</p>
<p>devono inviare il modello EAS telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.</p>
<p>Soprattutto per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua versione integrale, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni.</p>
<p>Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.</p>
<p>In proposito occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:</p>
<p>“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.</p>
<p>Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.</p>
<p>Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.</p>
<h2>Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)</h2>
<p>Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.</p>
<p>Nella tabella che segue si propongono le differenti soluzioni che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Caso</td>
<td>Obbligo di ripresentazione del modello</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 10. 000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo di modifica in euro 30. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione anche solo per euro 1. 000</td>
<td>Sì</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)</h2>
<p>Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.   Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Caso</td>
<td>Obbligo di ripresentazione del modello</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 20. 000,00 e nell’esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 30. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10. 000,00 e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15. 000</td>
<td>NO</td>
</tr>
<tr>
<td>Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2></h2>
<h2>Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24)</h2>
<p>Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello. Va peraltro osservato come l’ipotesi di “esonero” dall’obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il “numero degli associati dell’ente” abbia risolto all’origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell’ente “con riferimento alla data di presentazione del modello” quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato “con riferimento all’ultimo esercizio chiuso”. Tale discrasia è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 45/E/2009 ha ricondotto il momento di individuazione del dato “all’ultimo esercizio chiuso” anche con riferimento al numero degli associati.</p>
<h2>Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)</h2>
<p>Infine, le istruzioni citano le informazioni contenute nei punti 30) e 31) del modello EAS. Per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.</p>
<p>In considerazione della precisa elencazione fornita dalle istruzioni alla compilazione del modello, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle modificazioni “anagrafiche” dei dati relativi all’ente e ai suoi rappresentanti, è quindi da ritenere che le variazioni intervenute in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle “dichiarazioni” del contribuente e cioè i punti 1 e 38) richiedono la ripresentazione dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modello-eas-quando-da-chi-e-come-deve-essere-inviato-per-dormire-sereni/">Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS &#8211; ASD- SSD: MODELLO EAS CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-modello-eas-chiarimenti-in-merito-allapplicabilit-192-dellistituto-della-remissione-in-bonis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Modello EAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/aps-asd-ssd-modello-eas-chiarimenti-in-merito-allapplicabilit-192-dellistituto-della-remissione-in-bonis/</guid>

					<description><![CDATA[Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis: 1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;  2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.    RISOLUZIONE N.   110/E     Direzione Centrale Normativa  [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-modello-eas-chiarimenti-in-merito-allapplicabilit-192-dellistituto-della-remissione-in-bonis/">APS &#8211; ASD- SSD: MODELLO EAS CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS</a> was first posted on Dicembre 18, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis: 1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;  2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.   </p>
<p>RISOLUZIONE N.   110/E     Direzione Centrale Normativa  Roma, 12 DICEMBRE 2012            </p>
<p>OGGETTO: Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis.       </p>
<p>Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis: </p>
<p>1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;  </p>
<p>2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.   </p>
<p>L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che applicano, in presenza dei requisiti richiesti, le disposizioni di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,  e  all’articolo  4,  quarto comma,  secondo  periodo,  e  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (Modello EAS) approvato  con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  del  2 settembre 2009. 2       </p>
<p>Il comma 2 dello stesso articolo 30 ha previsto che con il medesimo provvedimento fossero stabiliti “i tempi e le modalità di trasmissione del modello”. Con specifico riferimento ai termini di presentazione del Modello EAS, il richiamato  provvedimento  del  2  settembre  2009  aveva  stabilito  che  il  modello avrebbe dovuto essere presentato: &#8211; per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del citato D. L. N. 185 del 2008, entro il 30 ottobre 2009; &#8211; per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del citato D. L. N. 185, entro sessanta  giorni  dalla  data  di costituzione  e,  qualora  il  termine  del  sessantesimo giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, entro quest’ultima data. </p>
<p>In forza dell’articolo 1, comma 1, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n.   225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e della tabella allegata allo stesso decreto-legge, i termini per la presentazione del modello EAS, stabiliti dal provvedimento del 2 settembre 2009 e modificati dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2011. </p>
<p>Con circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, par. 2. 1, è stato precisato che, per effetto dell’anzidetta proroga, i nuovi termini per la presentazione del modello EAS sono i seguenti: &#8211;    entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D. L. N. 185 del 2008 (29 novembre 2008); &#8211;    entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso D. L. N. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla data di costituzione fosse scaduto prima del 31 marzo 2011; &#8211;    entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva. </p>
<p>L’articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.   44,  ha  introdotto  l’istituto  della remissione   in   bonis,   al   fine   di   evitare   che   mere   dimenticanze   relative   a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Ai sensi dell’anzidetta disposizione, infatti, “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione  ovvero  ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: </p>
<p>a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;  </p>
<p>b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; </p>
<p>c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”. </p>
<p>La relazione  illustrativa  al D. L.   n. 16 del  2012, nell’individuare,  a titolo esemplificativo,  alcune  fattispecie  alle  quali  l’istituto  della  remissione  in  bonis risulta applicabile, ha espressamente richiamato l’omesso invio del Modello EAS. </p>
<p>Tanto premesso, in ordine alle questioni sollevate, si formulano le seguenti risposte.    </p>
<p>1) Enti che  non hanno inviato il Modello EAS  La circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, recante i primi chiarimenti in merito alla remissione in bonis, al paragrafo 1. 3. 1, ha precisato che per beneficiare di tale istituto gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine   di   presentazione   della   prima   dichiarazione   utile   (ossia,   la   prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). La stessa circolare n. 38, al successivo paragrafo 1. 4. , ha chiarito che l’istituto in commento trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D. L. N. 16 del 2012) fosse scaduto il termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  utile,  ma  non  fosse  ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012). </p>
<p>Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al medesimo paragrafo 1. 4, ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine  entro  il  quale  sanare  l’adempimento  omesso  nonché  in  attuazione  dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.   Pertanto, conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la citata circolare n. 38, si conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio   del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D. L. N. 16 del 2012. </p>
<p>Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, con riferimento ad enti costituiti in epoche diverse, le scadenze  per fruire della remissione in bonis (mediante la presentazione del Modello EAS e il contestuale versamento della sanzione prevista).   </p>
<p>2) Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini  Relativamente  al  quesito  sub  2),  si fa  presente  che  i  soggetti  che  hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente  comunicati  (v. Punto 3. 3 del provvedimento 2 settembre  2009, 6    citato) – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D. L. N. 16 del 2012, devono versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00 entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati. Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello Eas, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.   </p>
<p>Da ultimo, si ricorda che, come precisato con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, il versamento della sanzione in parola va effettuato mediante Modello F24 utilizzando  il codice tributo 8114. Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA” (ad esempio, nel caso n. 2, andrà indicato “2011”). </p>
<p><a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/ENTI%20NON%20PROFIT/EAS%20RIS+110E+DEL+12+DICEMBRE+2012. Pdf">SCARICA IL DOWNLOAD ED ACCEDI AI CASI</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-modello-eas-chiarimenti-in-merito-allapplicabilit-192-dellistituto-della-remissione-in-bonis/">APS &#8211; ASD- SSD: MODELLO EAS CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS</a> was first posted on Dicembre 18, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
