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	<title>Legge di stabilita 2015 - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Legge di stabilita 2015 - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Luisa Vinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> was first posted on Maggio 2, 2019 at 3:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo un&#8217;utilissima guida fiscale alla comprensione ed uso del ravvedimento operoso, cos&#8217;è, come funziona e come si calcola. Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l&#8217;anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi. </p>
<p> </p>
<p>Tutto ciò che si deve sapere sul ravvedimento operoso </p>
<p>Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni</p>
<p>Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l&#8217;anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi. </p>
<p> </p>
<p>Chi può beneficiarne </p>
<p>Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:</p>
<p>    la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;<br />
    non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;<br />
    non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore. </p>
<p>Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall&#8217;Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). </p>
<p>In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l&#8217;inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. </p>
<p> </p>
<p>Come avviene la regolarizzazione</p>
<p>Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:</p>
<p>    dell’imposta dovuta;<br />
    degli interessi, calcolati al tasso legale annuo (0,80% dal 1° gennaio 2019) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;<br />
    della sanzione in misura ridotta. </p>
<p>La sanzione ridotta, nei vari casi di ravvedimento che seguono, ammonta a:</p>
<p>    ravvedimento breve &#8211; 1/10 di quella ordinaria (1,50%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;<br />
    ravvedimento intermedio &#8211; a 1/9 del minimo (1,67%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento lungo &#8211; a 1/8 del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è avvenuta la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento lunghissimo &#8211; a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore; oppure a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento su p. V. C. &#8211; a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell&#8217;articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l&#8217;emissione dello scontrino fiscale;<br />
    a 1/10 del minimo (10 o 12%) di quella prevista per l&#8217;omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l&#8217;omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. </p>
<p>Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. </p>
<p>Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). </p>
<p>Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint). In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,1%). </p>
<p>Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). </p>
<p> </p>
<p>Modalità di versamento </p>
<p>Per i versamenti occorre utilizzare:<br />
• il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l&#8217;IVA, l&#8217;IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni;<br />
• il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l&#8217;imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;<br />
• il modello F23, per gli altri tributi indiretti. </p>
<p>Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d&#8217;imposta sommandoli al tributo. </p>
<p>Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento. </p>
<p>Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E&#8217;, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d&#8217;imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc. ). </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> was first posted on Maggio 2, 2019 at 3:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Luisa Vinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto 122/2017]]></category>
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		<category><![CDATA[deducibilità buoni pasto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 (Decreto MISE)</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</a> was first posted on Marzo 1, 2019 at 5:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il buono pasto è un mezzo sostitutivo di pagamento dal valore compreso tra i €2 e i €10 utilizzabile esclusivamente per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari. è considerato dalla legge un servizio alternativo alla mensa per il personale nonostante spetti anche ai lavoratori subordinati part-time. </p>
<p>Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette. </p>
<p>La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 (Decreto MISE). Complessa è la disciplina fiscale riferita alle imposte dirette. </p>
<p>Il buono pasto è un mezzo sostitutivo di pagamento dal valore compreso tra i €2 e i €10 utilizzabile esclusivamente per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari. è considerato dalla legge un servizio alternativo alla mensa per il personale nonostante spetti anche ai lavoratori subordinati part-time. </p>
<p> </p>
<p>A chi spettano i buoni pasto? </p>
<p>Possono essere corrisposti da imprese pubbliche e private, da professionisti e da imprenditori individuali ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale e a chi ha instaurato un rapporto di collaborazione (come i co. Co. Co. ). I datori di lavoro sono obbligati ad erogarli solo nei casi in cui sono previsti dai contratti collettivi, dalla contrattazione di secondo livello o individuale, e quando il dipendente durante la pausa lavoro non abbia il tempo di raggiungere l’abitazione prima che termini la pausa (sentenza della Cassazione n. 22702/2014). </p>
<p>I buoni sono utilizzabili solo dal titolare, non sono cedibili né commercializzabili né convertibili in denaro. Infatti, si possono utilizzare solo per l’intero valore facciale senza ricevere il resto in denaro. </p>
<p> </p>
<p>Novità apportate dal Decreto MISE. </p>
<p>A partire dal 10 settembre 2017, grazie al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, sono state apportate alcune modifiche in materia di buoni pasto. è ora possibile utilizzare i buoni pasto non solo al ristorante o al supermercato, ma anche in agriturismi e in esercizi che vendono prodotti locali. Come per tutte le cose vi è, anche in questo caso, un graduale passaggio dai buoni cartacei ai buoni elettronici con aumento della fascia di esenzione da €5. 29 a €7 per il datore che li eroga in formato elettronico. Inoltre, a seguito di tale decreto possono essere utilizzati esclusivamente dal lavoratore, durante l’orario di lavoro e fino a un cumulo di 8 buoni per singola spesa. </p>
<p> </p>
<p>Deducibilità ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires). </p>
<p>Per quanto concerne le imposte dirette, il datore di lavoro può dedurre i costi dei buoni pasto al 100% essendo riconducibili alla voce di costo di Bilancio inerente i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (voce B/ del Conto Economico). Le ditte individuali e i lavoratori autonomi generalmente considerati possono dedurre fino al 75% di tali spese sostenute. Per i liberi professionisti il limite del 75% non deve superare però il 2% del fatturato. </p>
<p>Per evitare che la deducibilità del costo dei buoni pasto venga contestata in fase di accertamento, si consiglia comunque di farsi rilasciare la fattura per ogni pasto consumato. </p>
<p>Per il lavoratore, invece, la tassazione cambia a seconda che si tratti di buoni cartacei o elettronici. </p>
<p>L’articolo 51, comma 2 del TUIR stabilisce che i buoni cartacei non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se l’importo complessivo giornaliero non supera i €5,90; questo significa che soltanto l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito imponibile fiscale e quindi è soggetta a Irpef. </p>
<p> La legge di stabilità 2015 ha elevato, a partire dal 01/07/2015, la soglia di esenzione dal reddito a €7 giornalieri per i buoni pasto erogati in formato elettronico. Anche in questo caso, solo l’eccedenza è soggetta a tassazione. La detassazione e decontribuzione nasce sempre dal fatto che dietro l’erogazione del buono pasto si cela sempre un servizio di mensa. </p>
<p>Per ricevere assistenza sulla materia esaminata in questo articolo al n. 800. 19. 27. 52 contattate direttamente l’autrice</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</a> was first posted on Marzo 1, 2019 at 5:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida  giuridico – fiscale al MCG (marchio collettivo geografico) nel settore vitivinicolo</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">“In vino veritas” per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La valorizzazione del marchio collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing  e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. Illustriamo una guida pratica utile a comprendere i vantaggi di questo innovativo Brand, come fare per crearlo e i fortissimi sgravi fiscali riservati alle imprese che investono in ricerca e innovazione del MCG. </p>
<p> La valorizzazione del marchio  collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. </p>
<p> Il “vestito “ tipico che il marchio collettivo indossa per le bottiglie di vino pregiato e di alta qualità Made in italy è il marchio collettivo geografico (MCG). </p>
<p> Il marchio collettivo geografico è disciplinato dall&#8217;art 11 co. 4 CPI il quale, in in deroga alla regola generale di cui all’art. 13 co. 1 CPI, prevede che “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. In sintesi il nostro ordinamento consente la registrazione come marchio collettivo del cd. Toponimo. </p>
<p> Perché registrare un MCG di vini  </p>
<p> I vantaggi legati a questa tipologia di Brand sono i seguenti:</p>
<p> garantire alti  standard qualitativi, la provenienza e la composizione del vino del nostro territorio;</p>
<p> proteggere la produzione vitivinicola da contraffazioni ed illecita, concorrenza in Italia ed all&#8217;estero;</p>
<p> incrementare la garanzia dei consumatori;</p>
<p> creare per le imprese un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato;</p>
<p>rafforzare la comunicazione e la politica di marketing degli imprenditori del settore; </p>
<p> investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box. </p>
<p> Flessibilità del MCG rispetto alle Denominazioni di Origine</p>
<p> La particolarità funzionale del il marchio collettivo geografico rispetto alle Denominazioni di Orgine è l&#8217;operatività del  controllo a livello privatistico e non pubblicistico, bypassando i limiti formali di accesso delle seconde. </p>
<p> Infatti, la differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione. </p>
<p> Ciò si traduce in un enorme vantaggio per gli operatori del settore che intendono investire in un Business differenziato e semplificato. Potrà farlo qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata. </p>
<p> MCG e Indicazioni geografiche a confronto</p>
<p> Marchio Collettivo: iter burocratico semplice, requisiti stabiliti dal titolare, anche per prodotti/servizi non agroalimentari, nessuna necessità di legame storico con territorio, controlli effettuati dal titolare;</p>
<p> Indicazioni Geografiche:  iter burocratico complesso, requisiti stabiliti dalla legge, solo per prodotti agroalimentari, necessita di legame storico, controlli effettuati da soggetti pubblici. </p>
<p> Cosa fare per creare il vostro MCG di vini</p>
<p> Gli interessati alla creazione di un marchio collettivo geografico di vini, dovranno procedere ai seguenti adempimenti:</p>
<p> la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione;</p>
<p> il deposito di un marchio con allegato un regolamento d&#8217;uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli;</p>
<p> la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente;</p>
<p> la concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni. </p>
<p> Ricerca e innovazione per un marchio collettivo Top per il vino e Bonus fiscali</p>
<p> E&#8217; chiaramente  essenziale  in questo ambito, investire in ricerca e innovazione per:</p>
<p> ottimizzare i processi di produzione;</p>
<p> selezionare le materie prime migliori;</p>
<p> implementare gli standard qualitativi dei prodotti. </p>
<p> A tal fine gli interessati potranno godere dei  bonus fiscali previsti dall&#8217;opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall&#8217;Investment Compact del 2015 che consente di detassare al 50% le royalty derivanti dalla concessione in licenza di questa tipologia di marchi e le plusvalenze incassate a seguito della cessione degli stessi. </p>
<p> Se operate nel settore vitivinicolo e desiderate creare un Brand vincente, attivando gli imperdibili Bonus fiscali del Patent Box, </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">“In vino veritas” per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:13:06 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[art 38-bis co 10 D.P.R. 633/1972]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale modello TR Split Payment 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/">Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/">Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:13 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le operazioni effettuate in regime di scissione dei pagamenti “Split Payment” rientrano nelle ipotesi in cui l’art 38-bis comma 10 DPR 633/1972 prevede il rimborso IVA prioritario che risulta particolarmente vantaggioso perché DM 2015 ha eliminato, rispetto a tali operazioni i limiti applicabili alle operazioni soggette al reverse charge. Vediamo più da vicino le differenze tra questi due meccanismi fiscali/contabili e come ed entro quali termini richiedere i rimborsi dei crediti IVA o la compensazione nelle ipotesi di Split Payment. </p>
<p>L’articolo 38-bis, comma 10 del D. P. R. 633/1972, prevede la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria in alcuni casi tra cui per le operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), cioè le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P. A. (D. M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D. M. 20 febbraio 2015). 
</p>
<p>In pratica, entro tre mesi dalla richiesta i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro, possono ottenere in via prioritaria il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi contributi e premi) presentando il modello TR. </p>
<p>Crediti IVA a rimborso “no limits” </p>
<p>NB Relativamente alle operazioni in regime di scissione dei pagamenti ai fini IVA, il recupero dell’imposta sul valore aggiunto in regime prioritario risulta ancora più vantaggiosa rispetto alle operazioni in reverse charge (inversione contabile), in quanto non trovano applicazione le condizioni alternativamente prescritte in queste ultime ipotesi e cioè:</p>
<p>    esercizio dell’attività da almeno 3 anni;<br />
    eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore ad € 10. 000 in caso di rimborso annuale ed € 3. 000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;<br />
    eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. </p>
<p>Focus sulla differenza tra Reverse Charge e Split Payment </p>
<p>    Entrambi questi congegni fiscali/contabili sono accomunati dalla finalità precipua di trasferire l’IVA in “mani più sicure”, arginando la prassi evasiva dei fornitori o venditori di non dichiarare/versare l’IVA fatturata ai clienti. </p>
<p>Mettiamo a confronto il funzionamento di entrambi:</p>
<p>A) nel caso di Reverse Charge si attua  l’inversione dell&#8217;obbligo di contabilizzazione dell&#8217;IVA, ordinariamente a debito del fornitore della prestazione,  che viene traslato sull&#8217;acquirente per cui l&#8217;emissione della fattura avviene senza IVA, con obbligo, a carico dell&#8217;acquirente, di riportare l&#8217;operazione sia come imponibile (nell&#8217;apposito quadro della dichiarazione) sia come normale acquisto detraibile;</p>
<p>B) nello Split Payment la PA (cessionaria o committente) paga l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato e successivamente versa  la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore. </p>
<p>Scadenze: la presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:</p>
<p>    1° trimestre: entro 30/04/2017;<br />
    2° trimestre: entro 31/07/2017;<br />
    3° trimestre: entro 31/10/2017. </p>
<p>Attenzione: i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2017, (gennaio, febbraio e marzo) devono presentare il modello TR debitamente compilato entro il 30 aprile 2017 (ex articolo 8 del DPR 542/1999). </p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un checkup Fiscale;<br />
    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
<p>e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito  al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52! </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/">Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/">Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:13 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come funziona lo Split Payment e quali sono le novità della manovra correttiva 2017: proroga, estensione alle prestazioni dei professionisti ed alle società quotate</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-lo-split-payment-e-quali-sono-le-novit224-della-manovra-correttiva-2017-proroga-estensione-alle-prestazioni-dei-professionisti-e-alle-societ224-quotate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:09:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale-contabile Split Payment 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-lo-split-payment-e-quali-sono-le-novit224-della-manovra-correttiva-2017-proroga-estensione-alle-prestazioni-dei-professionisti-e-alle-societ224-quotate/">Come funziona lo Split Payment e quali sono le novità della manovra correttiva 2017: proroga, estensione alle prestazioni dei professionisti ed alle società quotate</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-lo-split-payment-e-quali-sono-le-novit224-della-manovra-correttiva-2017-proroga-estensione-alle-prestazioni-dei-professionisti-e-alle-societ224-quotate/">Come funziona lo Split Payment e quali sono le novità della manovra correttiva 2017: proroga, estensione alle prestazioni dei professionisti ed alle società quotate</a> was first posted on Aprile 12, 2017 at 2:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Split” significa etimologicamente “spaccare/rompere” e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un&#8217;operazione di scissione dei pagamenti. Con questa guida operativa illustriamo in pratica come funziona questo meccanismo fiscale “rivoluzionario” con le istruzioni contabili/fiscali da osservare e le novità contenute nel DEF (documento di Economia e Finanza) 2017 in punto di proroga ed estensione applicativa dello Split Payment.  </p>
<p>Lo Split Payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è una rivoluzione nel mondo del valore aggiunto: Split significa etimologicamente “spaccare/rompere” e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un&#8217;operazione di scissione dei pagamenti: in sostanza il fornitore della pubblica amministrazione emette fattura senza incassare l’IVA, che viene versata al fisco direttamente dalla pubblica amministrazione: in pratica tutti i fornitori della pubblica amministrazione, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di IVA, incasseranno solo l’imponibile. </p>
<p>L’operazione sarà  quindi finanziariamente scandita in due fasi: </p>
<p>    in un primo momento la PA (cessionaria o committente) versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato;<br />
    successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore. </p>
<p>Si attua così la scissione tra:</p>
<p>a) il pagamento del corrispettivo;</p>
<p>b) il pagamento della relativa imposta.  </p>
<p>Istruzioni contabili/fiscali     </p>
<p>Attenzione:</p>
<p>A) I fornitori soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello Split Payment:</p>
<p>    devono emettere la fattura avendo, però, cura di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”;<br />
    sono inoltre tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi, senza però computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.  </p>
<p>B) le Pubbliche Amministrazioni, non soggetti passivi IVA, destinatarie di fatture che riportano l’annotazione “scissione dei pagamenti” sono tenute, in luogo dei loro fornitori, a versare l’IVA all’Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale la stessa è diventata esigibile. </p>
<p>Operazioni escluse dalla &#8220;scissione IVA&#8221;</p>
<p>L’applicazione dello Split Payment è attualmente esclusa per:</p>
<p>    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge o inversione contabile);<br />
    le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;<br />
    le operazioni con riferimento alle quali l’IVA non viene separatamente indicata in fattura;</p>
<p>N. B. Bruxelles ha autorizzato l’Italia ad utilizzare lo split payment fino al 31 dicembre 2017. </p>
<p>DEF 2017: proroga ed estensione anche alle quotate</p>
<p>Con la manovra correttiva contenuta nel  DEF  2017 (documento di economia e Finanza) il Governo chiede la proroga fino al 31 dicembre 2020 e lo Split Payment viene esteso oltre che a tutte le PA, alle società controllate e alle società quotate che attualmente pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali ed alle operazioni poste in essere dai professionisti. </p>
<p>In particolare, per effetto dell’ampliamento, rientrano dello Split Payment:</p>
<p>    tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;<br />
    le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;</p>
<p>    le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;<br />
    le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;<br />
    le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti). </p>
<p>Attenzione: tali novità  troveranno applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1°luglio 2017. </p>
<p>N. B.  ONDE CONTRASTARE L&#8217;IMPATTO NEGATIVO DELLO SPLYT PAYMENT (mancato pagamento dell&#8217;IVA da parte degli enti pubblici! ) Il nostro Network lavora abitualmente i modelli TR (con scadenza trimestrale) con cui consentire alle aziende di compensare (o chiedere a rimborso) l&#8217;IVA maturata nel periodo di riferimento direttamente con modello F24!   </p>
<p>Per comprendere i meccanismi del modello TR, leggere le <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-presentare-il-modello-TR-per-compensare-il-credito-IVA-trimestrale-o-chiederlo-a-rimborso-Studio-commercialista-esperto">divulgazioni pubblicate su area dedicata</a>   </p>
<p> Per richiedere:</p>
<p>    servizio di compilazione modello TR per  rimborso o compensazione IVA;<br />
    un Check Up fiscale;</p>
<p>    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
<p>ottenendo  assistenza tributaria specializzata, con riservatezza,  efficienza ed efficacia,  </p>
<p>chiamaci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-lo-split-payment-e-quali-sono-le-novit224-della-manovra-correttiva-2017-proroga-estensione-alle-prestazioni-dei-professionisti-e-alle-societ224-quotate/">Come funziona lo Split Payment e quali sono le novità della manovra correttiva 2017: proroga, estensione alle prestazioni dei professionisti ed alle società quotate</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-lo-split-payment-e-quali-sono-le-novit224-della-manovra-correttiva-2017-proroga-estensione-alle-prestazioni-dei-professionisti-e-alle-societ224-quotate/">Come funziona lo Split Payment e quali sono le novità della manovra correttiva 2017: proroga, estensione alle prestazioni dei professionisti ed alle società quotate</a> was first posted on Aprile 12, 2017 at 2:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Start – Up innovative: requisiti richiesti e  come “aprire” con successo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 10:28:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico - commerciale - fiscale - finanziaria  all'apertura e avvio di Start - Up  innovative 2017</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete per la testa idee innovative  e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d&#8217;affari!  </p>
<p>Se avete per la testa idee innovative  e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d&#8217;affari! </p>
<p> Un quadro legislativo organico per le Start – Up e PMI innovative  </p>
<p> Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante &#8220;Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, da ultimo modificata dal d. L. N. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 (Investment Compact), è stato disegnato nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, introducendo la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa e dell&#8217;incubatore certificato. </p>
<p> In particolare, al fine di sostenere in modo ancora più efficace la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, è stata prevista l&#8217;estensione di larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative  a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. </p>
<p> Ciò in linea con la promozione della crescita sostenibile e diffusione di una nuova cultura imprenditoriale che lavora a braccetto con il mondo della ricerca e dell’università e incline ad aprirsi a flussi internazionali di capitale umano e finanziario. </p>
<p> Cos&#8217;è la start up e i requisiti per avviare
</p>
<p> In economia, con il termine Startup si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un Business model ripetibile e scalabile che si delinea essenzialmente come organizzazione umana guidata da un particolare intento innovativo. </p>
<p> La “start-up innovativa” è tecnicamente una  società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. </p>
<p> Nel dettaglio, la Start up può assumere la forma giuridica di : </p>
<p> Srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto); </p>
<p> SpA;</p>
<p> Sapa;</p>
<p> Società cooperative. </p>
<p> Tra le condizioni richieste, la Start Up :</p>
<p> deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;</p>
<p> non deve essere stata costituita da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve svolgere attività di impresa;</p>
<p> il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;</p>
<p> non deve distribuire o aver distribuito utili;</p>
<p> non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. </p>
<p> L’impresa deve inoltre possedere tassativamente uno dei tre seguenti requisiti:</p>
<p> Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 % per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; </p>
<p> impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;</p>
<p> essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad industria, biotecnologie, semiconduttori, varietà vegetali. </p>
<p> Sezione speciale del Registro Imprese</p>
<p> Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati, al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza. </p>
<p> Incubatore certificato di imprese start-up innovative</p>
<p> Trattasi di una una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p> dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;</p>
<p> dispone di attrezzature adeguate all&#8217;attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;</p>
<p> e&#8217; amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;</p>
<p> ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;</p>
<p> ha adeguata e comprovata esperienza nell&#8217;attività di sostegno a start-up innovative. </p>
<p> Semplificazione dell&#8217;avvio con deroghe al diritto societario  </p>
<p> Per consentire di lanciare le start up secondo una logica più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S. R. L. , sono introdotte le seguenti facoltà:</p>
<p> facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c. D. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;</p>
<p> facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S. R. L. Istituti ammessi solo nelle S. P. A. , in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; </p>
<p> facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S. R. L. , consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta; </p>
<p> facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);</p>
<p> facoltà di emettere strumenti finanziari  forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. </p>
<p> Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online</p>
<p> Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). </p>
<p> Sostegno all’internazionalizzazione</p>
<p> Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. </p>
<p> Sottrazione alle procedure concorsuali della Start Up in crisi  </p>
<p> Il fenomeno della eventuale crisi aziendale è sottratto giuridicamente alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. </p>
<p> Step  da seguire per creare la vostra Start Up di successo</p>
<p> In primo luogo occorre trovare un mercato su misura tra prodotto e cliente, di cui va studiato il comportamento nel mondo reale. E&#8217; quindi necessario predisporre un Business Plan contenente gli obiettivi da raggiungere, le caratteristiche del mercato e dei concorrenti e le strategie da attuare; </p>
<p> costituire una società di capitali in una delle forme giuridiche sopra indicate </p>
<p> dichiarare l’inizio attività con la SCIA </p>
<p> Richiedere l’iscrizione alla sezione startup innovative presso il Registro delle imprese. </p>
<p> Attenzione : La start up innovativa è tenuta contestualmente all&#8217;iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e alla presentazione della Scia al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale. </p>
<p> NB Il MISE garantisce che la procedura per costituire una Srl semplificata non prevede spese notarili a patto che si utilizzi un modello standard per l’atto. </p>
<p> Per avviare con successo  la vostra Start – Up innovativa,  </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/start-up-innovative-e-pmi-innovative-requisiti-richiesti-e-come-aprire-con-successo/">Start – Up innovative: requisiti richiesti e  come “aprire” con successo</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/start-up-innovative-e-pmi-innovative-requisiti-richiesti-e-come-aprire-con-successo/">Start – Up innovative: requisiti richiesti e  come “aprire” con successo</a> was first posted on Marzo 16, 2017 at 11:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Arriva il  Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio &#8220;made in Italy&#8221;: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 18:09:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida al marchio collettivo per le aziende di make up e cosmetici</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale. L&#8217;’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative. E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up e cosmetica potessero venire allo scoperto, indossando un potente e strategico Brand “di proprietà”? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che, in combinazione con i bonus fiscali del Patent Box assicurerebbe un Business perfetto per questo settore così richiesto sul mercato mondiale. Ecco la guida pratica con interessanti spunti per un Business Plan di successo! </p>
<p> Le aziende cosmetiche  italiane : un&#8217; eccellenza nascosta con fatturati ultra miliardari</p>
<p> Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale,. Inoltre l&#8217;Italia si classifica come il quarto paese europeo per il consumo di prodotti di bellezza. Alcuni esempi di prodotti top nelle classifiche di fatturato sono mascara, liquid lipstick, fondotinta che da solo vale 214 milioni di euro per il made in Italy, BB cream e CC cream. </p>
<p> L&#8217;’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative. </p>
<p> Il settore cosmetico nell’ultimo decennio ha quindi registrato un incremento esponenziale, sfidando la crisi degli altri settori: le ragioni di questo grandissimo successo sono da imputare in primis alla qualità dei prodotti e alla scrupolosa normativa che regolamenta le produzioni, ma soprattutto all’eccellenza dei ricercatori e alla strategica individuazione aziendale di nuovi  i trend di creatività e di cultura del bello. </p>
<p> Successo dei prodotti cosmetici Bio</p>
<p> In questo scenario, nell&#8217;ottica di una valorizzazione sempre maggiore del Made in Italy spiccano anche i marchi di Make Up nel settore Green e Bio, che recepiscono perfettamente lo spostamento dell&#8217;attenzione del consumatore dal pack alla composizione dei prodotti conformi al rispetto ambientale e all’uso di ingredienti di derivazione naturale o a km zero (cioè la cui vendita avviene in un’area distante pochi chilometri da quella di produzione)</p>
<p> A tal proposito si evidenzia che le imprese biologiche stanno attraversando un periodo di profonda ristrutturazione e di adeguamento in relazione alle rapide evoluzioni di mercato e di politica, le quali impongono una maggiore efficacia competitiva e il raggiungimento di standard qualitativi e produttivi sempre più elevati. </p>
<p> Il marchio collettivo per valorizzare l&#8217;eccellenza italiana “nascosta”</p>
<p> E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up artists e cosmetica potessero venire allo scoperto, creando un business a livello nazionale e internazionale, indossando un potente e strategico Brand di proprietà? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che consentirebbe di:</p>
<p> accrescere la visibilità sul mercato delle aziende italiane; </p>
<p> valorizzare il made in Italy;</p>
<p> certificare il valore aggiunto alla qualità del prodotto;</p>
<p> tutelare maggiormente i consumatori; </p>
<p> ottenere enormi sgravi fiscali. </p>
<p> Con specifico riferimento alle aziende Bio, la differenziazione del proprio prodotto biologico tramite l’applicazione di marchi collettivi consentirebbero alle stesse di :</p>
<p> rafforzarsi in termini di immagine sul territorio;</p>
<p> rapportarsi in maniera adeguata con i diversi operatori della filiera;</p>
<p> essere competitive nei confronti delle altre produzioni estere;</p>
<p> inserirsi anche al di fuori dei tradizionali canali di mercato e, allo stesso tempo, posizionarsi su specifiche nicchie di consumo; </p>
<p> ottenere incentivi finanziari  oltre ai bonus fiscali. </p>
<p> NB Un marchio collettivo bio, conferirebbe “identità” al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza frenando, così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali</p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona il marchio collettivo</p>
<p> La dissociazione tra titolarità  del singolo imprenditore, di di un ente privato o pubblico o di una associazione (licenziante) e l&#8217;utilizzo plurimo da parte dei singoli imprenditori produttori o commercianti (licenziatari) i quali devono osservare le norme dettate dal regolamento d&#8217;uso e disciplinare di produzione, segna la distinzione fondamentale tra marchio collettivo e marchio di impresa o marca. La funzione tipica del marchio collettivo è fondamentalmente diversa da quella del marchio d’impresa: il marchio collettivo è diretto ad identificare e distinguere i prodotti, non in ragione della provenienza da una determinata impresa, ma in ragione delle caratteristiche e qualità stabilite preventivamente e esplicitamente dal titolare del marchio. </p>
<p> Business Plan per il marchio collettivo nel settore Make Up e Cosmetics  </p>
<p> Le aziende interessate ad incrementare esponenzialmente i fatturati ed emergere visibilmente nello scenario concorrenziale potranno intraprendere un percorso di valorizzazione attraverso la costituzione di un marchio collettivo. </p>
<p> A tal fine occorrerà:</p>
<p> A) in via preliminare , a livello di marketing effettuare un’analisi SWOT (analisi dei punti di forza/debolezza, vincoli/opportunità). Si tratta di un procedimento che fornisce informazioni fondamentali per la definizione di linee strategiche ed azioni di intervento mirate alla valorizzazione delle produzioni. </p>
<p> Con riferimento al settore biologico, la necessità di riconvertire lo stesso verso nuovi obiettivi che non siano semplicemente l’incremento della produttività ma che si colleghino al potenziamento della qualità, al recupero del territorio e alla valorizzazione commerciale del prodotto, richiede la realizzazione di linee strategiche ben precise. </p>
<p> B) Sotto il profilo giuridico/ commerciale, definire:</p>
<p> un organismo di gestione, ossia il titolare del marchio; </p>
<p> un regolamento d&#8217;uso e disciplinare di produzione, che specifichino la descrizione delle caratteristiche del prodotto/i e delle particolarità che lo contraddistinguono e le modalità di lavorazione;</p>
<p> i punti critici del processo in cui attivare forme di autocontrollo e controllo;</p>
<p> un organismo di controllo esterno; </p>
<p> delle procedure di omologazione e delle procedure di controllo. </p>
<p> Attenzione Nel caso poi in cui il titolare del marchio sia un ente pubblico, è necessario prevedere la costituzione di una legge istitutiva del marchio; un regolamento d’uso del marchio, riportante le nome che tutelano l’uso del marchio collettivo. </p>
<p> Patent Box in aiuto alla ricerca e innovazione cosmetica  </p>
<p> Il settore cosmetico è quindi quello nel quale ogni prodotto richiede una tecnologia su misura, materie prime differenti, innovazioni e impianti specifici, uno scenario insomma che, quando il prodotto indossa un marchio collettivo ( o anche d&#8217;impresa), calza a pennello con i presupposti di applicazione del bonus fiscale ottenibile attraverso l&#8217;esercizio dell&#8217; opzione Patent Box ex art 1 L. 190/2014, agevolazione fiscale che consente di detassare il 50% dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale. E se l&#8217;azienda cosmetica risiede all&#8217;estero? No problem, potrà comunque godere delle agevolazioni fiscali sopra indicate se ha in Italia una SO (stabile organizzazione) a condizione che nel Paese di residenza viga un accordo contro la doppia imposizione. </p>
<p> Per registrare il vostro marchio collettivo ed attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52 !   </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/make-up-cosmetici-bio-e-made-in-italy-business-idea-di-successo-con-marchio-collettivo-e-patent-box/">Arriva il  Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio “made in Italy”: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/make-up-cosmetici-bio-e-made-in-italy-business-idea-di-successo-con-marchio-collettivo-e-patent-box/">Arriva il  Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio &#8220;made in Italy&#8221;: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 7:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:04:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita E &#8211; Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita e &#8211; commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva? </p>
<p> Analisi del caso e disciplina applicabile  </p>
<p> Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc. </p>
<p> E – Commerce indiretto</p>
<p> Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. </p>
<p> IVA nel commercio elettronico indiretto</p>
<p> Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696. </p>
<p> Il regime fiscale forfettario  </p>
<p> Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un&#8217; imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell&#8217;IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L&#8217;opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici. </p>
<p> E &#8211; Commerce in regime forfettario  </p>
<p> Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un&#8217;attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%. </p>
<p> Modello Intrastat</p>
<p> Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. </p>
<p> Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari. </p>
<p> I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate. </p>
<p> Focus del caso:la circolare 36/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate  </p>
<p> Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all&#8217;obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993). </p>
<p> NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;</p>
<p> Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l&#8217;operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”</p>
<p> Soglie monetarie e obbligo di identificazione  </p>
<p> La disciplina identificata con riferimento all&#8217;ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest&#8217;ultimo un soggetto passivo cioè un&#8217;altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l&#8217;e commerce. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere fiscale- tributario oppure se desiderate aprire con successo la vostra e – commerce  con  assistenza step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
</p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E – Commerce UE in regime forfettario: si applicano l’IVA ed il modello Intrastat?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il successo del “Patent Box” nel settore alimentare: progetto d&#8217;impresa di una Srl e calcolo del risparmio d&#8217;imposta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-massimizzare-i-bonus-fiscali-del-patent-box-nel-settore-alimentare-esempio-di-un-progetto-dimpresa-di-una-srl-e-calcolo-del-risparmio-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutte le aziende che operano nel settore alimentare, titolari di un marchio d&#8217;impresa o collettivo o di altri “intangible assets” come know how, brevetti o che desiderano acquistarli in licenza, sanno che per fare della creatività e innovazione sul mercato il proprio punto di forza e ottenere un grossissimo risparmio fiscale, possono puntare sul Patent Box, un nuovo regime opzionale fiscale per lo sfruttamento dei beni immateriali che rappresenta, agli occhi di tanti imprenditori,  una misura strutturale per il rilancio delle aziende, fortemente strategica, che premia anche piccole e medie imprese. Esaminiamo l&#8217;esempio di un progetto per una Srl che può consentire di sfruttare al massimo il beneficio fiscale con marchi d&#8217;impresa e collettivi e calcoliamo il complessivo risparmio d&#8217;imposta ottenibile.  </p>
<p> </p>
<p>Non tutte le aziende alimentari sanno che. Il “Patent Box”</p>
<p>Non tutte le aziende che operano nel settore alimentare, titolari di un marchio d&#8217;impresa o collettivo o di altri “intangible assets” come know how, brevetti o che desiderano acquistarli in licenza, sanno che per fare della creatività e innovazione sul mercato il proprio punto di forza e ottenere un grossissimo risparmio fiscale, possono puntare sul Patent Box. </p>
<p>Si tratta del nuovo regime opzionale fiscale per lo sfruttamento dei beni immateriali, che premia quelle imprese che mettono a frutto tali assets, quella che moltissimi imprenditori, nel corso di convegni e rassegna stampa hanno recentemente definito “una misura strutturale per il rilancio delle imprese, fortemente strategica che permette alle aziende di valorizzare dei beni che prima non erano messi a sistema, come marchi e brevetti, know-how, disegni e modelli, anche per le piccole e medie imprese protagoniste del tessuto industriale”</p>
<p>Quando opera l&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p>Le modalità con le quali un’azienda può percepire un reddito da beni immateriali, sul quale applicare i bonus fiscali dell&#8217;opzione sono tre:</p>
<p>    Utilizzo diretto (commercializzazione di prodotti o servizi che incorporano beni immateriali);<br />
    Utilizzo indiretto (concessione in licenza a terzi dell’utilizzo di tali beni);<br />
    Cessione (vendita della proprietà e dell&#8217;utilizzo dei beni immateriali). </p>
<p>Quanto si risparmia sulle imposte? </p>
<p>Con il Patent Box, il 50% (dal 2017) della quota parte di reddito agevolabile prodotto dal marchio o da altro bene immateriale calcolato anche sulla base delle spese in ricerca e innovazione, viene dedotto dalla base imponibile. </p>
<p>L&#8217;opzione consente in pratica di dimezzare la percentuale di tassazione sugli intangible assets, che passa dal 31,4% al 16%. </p>
<p>Con riferimento all&#8217;IRES che a decorrere dal 2017 viene ridotta al 24%, si giungerebbe ad un&#8217;aliquota d&#8217;imposta del 12% . </p>
<p>Questo beneficio fiscale durerà automaticamente per cinque anni (oltre ad essere rinnovabile alla scadenza) se si esercita correttamente l&#8217;opzione Patent Box ! </p>
<p>Esempio di un progetto d&#8217;impresa per sfruttare al meglio i bonus fiscali: la scelta del marchio collettivo</p>
<p>Esaminiamo ora l&#8217;esempio di un progetto che consentirebbe all&#8217;impresa di ottenere il massimo beneficio fiscale, combinando in modo ottimale le due modalità di utilizzo e i profitti derivanti da due tipologie di Brand. </p>
<p>Un&#8217; impresa che chiamiamo Alfa, operante nel settore del confezionamento di prodotti alimentari, costituita in forma Srl è titolare di due marchi d&#8217;impresa e commercializza direttamente i relativi prodotti. </p>
<p>Si tratta di due linee di prodotto, linea “x” pasta, linea “y” formaggi, ciascuna contraddistinta da un Brand specifico, della quale la società è proprietaria. In un secondo momento l&#8217;azienda decide di creare e registrare un marchio collettivo relativo al prodotto “salumi” linea “z” che le farà conseguire guadagni elevatissimi derivanti dalle royalty ottenute dalla concessione in licenza alla società utilizzatrice “Delta”, in quanto si tratta di un marchio differenziale di qualità e garanzia che incrementerà anche il feedback positivo dell&#8217;immagine imprenditoriale di entrambe le società. </p>
<p>Complessivamente, quindi, le entrate della società Alfa, derivanti dai beni immateriali si realizzano attraverso lo sfruttamento diretto dei due marchi d&#8217;impresa dei prodotti messi in vendita e dallo sfruttamento tipicamente indiretto del marchio collettivo. </p>
<p>Per godere dell&#8217;agevolazione fiscale del Patent Box, l’azienda svolgerà attività di sviluppo e mantenimento di questi beni immateriali, nel caso specifico potrà commissionare l&#8217;attività di research e innovation ad un ente di ricerca e investire in marketing, promozione, sponsorizzazioni eventi fieristici nelle località strategiche per i marchi dei prodotti x, y e z. </p>
<p>Successivamente, per ragioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e per migliorare la performance economica e finanziaria dell&#8217;impresa, viene proposta la separazione delle due linee di prodotto relative ai marchi d&#8217;impresa in due ragioni sociali distinte e, pertanto viene deliberata una scissione parziale della società Alfa. </p>
<p>Al termine si avrà come risultato finale, da un lato, la società scissa che tuttavia manterrà la proprietà delle prima linea x e quindi continuerà a realizzare e commercializzare prodotti di pasta (marchio d&#8217;impresa), conservando anche la proprietà del marchio collettivo dei salumi ,linea z e, dall&#8217;altro, la società beneficiaria scorporata “Beta” alla quale sarà concessa in licenza la linea Y (formaggi). </p>
<p>Ne deriva che la società Alfa incasserà da un lato i guadagni relativi al prodotti venduti con il marchio pasta (utilizzo diretto) e dall&#8217;altro le royalty relative al marchio collettivo da parte della società Delta, (come in precedenza) alle quali si aggiungeranno le royalty corrisposte dalla  società Beta per la licenza del marchio relativo alla linea y formaggi (utilizzo indiretto). </p>
<p>Affinché l’azienda scissa Alfa possa godere di tutti i bonus fiscali relativi a entrambe le modalità di sfruttamento, dovrà semplicemente continuare ad effettuare le attività di research e innovation dirette al mantenimento ed accrescimento del valore di tutti e tre i marchi, potendole commissionare a enti di ricerca Università o anche a Start up, e sostenere i costi per la comunicazione, la promozione, le sponsorizzazioni e la partecipazione ad eventi e fiere del settore. Quanto all&#8217;utilizzo indiretto, è opportuno che il valore delle royalties da corrisponderesia in linea con le medie di mercato nel quadro della libera concorrenza. </p>
<p>Calcoliamo il risparmio fiscale complessivo della società Alfa</p>
<p>Ora, considerando i seguenti dati relativi all&#8217;esercizio 2017, proviamo a fare una stima dei bonus fiscali totali dei quali la società Alfa andrà a beneficiare</p>
<p>1) marchio d&#8217;impresa linea “x” pasta</p>
<p>    reddito agevolabile = contributo economico netto = 100. 000 €<br />
    spese qualificate = 4. 000 €<br />
    spese complessive = 5. 200 €</p>
<p>2) marchio d&#8217;impresa linea “y” formaggi</p>
<p>    reddito agevolabile = royalty netta = 200. 000 €;<br />
    spese qualificate = 5000 €;<br />
    spese complessive = 6500 €. </p>
<p>3) marchio collettivo linea “z” salumi</p>
<p>    reddito agevolabile = royalty netta = 600. 000 €;<br />
    spese qualificate = 8000 €;<br />
    spese complessive = 10. 400 €. </p>
<p>Quota totale reddito da marchi detassata</p>
<p>{[100. 000 x (4. 000 + 30% / 5. 200)] + [200. 000 x ( 5. 000 +30% / 6. 500 )] + [600. 000 x (8000+ 30 % /10. 400)]}x 50% = 450. 000 € sottratti a tassazione = variazione in diminuzione Unico 2018. </p>
<p>Questo significa che nel corso del primo quinquennio di durata dell&#8217;opzione la società Alfa risparmierà sui redditi derivanti dai tre marchi un totale € 2. 250. 0000 € a fronte di elevatissimi guadagni e della moltiplicazione delle quote di mercato acquisite. </p>
<p>Per attivare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa nel settore alimentare, registrare un marchio d’impresa e/o collettivo e conseguire tutti i possibili bonus fiscali del Patent Box,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!  </p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-massimizzare-i-bonus-fiscali-del-patent-box-nel-settore-alimentare-esempio-di-un-progetto-dimpresa-di-una-srl-e-calcolo-del-risparmio-dimposta/">Il successo del “Patent Box” nel settore alimentare: progetto d’impresa di una Srl e calcolo del risparmio d’imposta</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-massimizzare-i-bonus-fiscali-del-patent-box-nel-settore-alimentare-esempio-di-un-progetto-dimpresa-di-una-srl-e-calcolo-del-risparmio-dimposta/">Il successo del “Patent Box” nel settore alimentare: progetto d&#8217;impresa di una Srl e calcolo del risparmio d&#8217;imposta</a> was first posted on Gennaio 23, 2017 at 12:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l&#8217;uso.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-nel-settore-agroalimentare-con-il-marchio-collettivo-geografico-mcg-risparmiando-tantissimo-dal-punto-di-vista-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 11:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/proprieta-intellettuale/come-fare-business-nel-settore-agroalimentare-con-il-marchio-collettivo-geografico-mcg-risparmiando-tantissimo-dal-punto-di-vista-fiscale/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-nel-settore-agroalimentare-con-il-marchio-collettivo-geografico-mcg-risparmiando-tantissimo-dal-punto-di-vista-fiscale/">Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l’uso.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-nel-settore-agroalimentare-con-il-marchio-collettivo-geografico-mcg-risparmiando-tantissimo-dal-punto-di-vista-fiscale/">Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l&#8217;uso.</a> was first posted on Gennaio 21, 2017 at 12:37 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete un&#8217;impresa che opera nel settore agroalimentare e desiderate costruire un Business di successo con il marchio collettivo geografico (MCG) collocandovi in modo innovativo sulle vette più alte del mercato e realizzando al contempo un elevatissimo risparmio fiscale?  Scoprite subito come fare con la nostra guida pratica!</p>
<h2>Il Boom del marchio collettivo nell&#8217;agroalimentare</h2>
<p>Per il settore agroalimentare è l&#8217;era del “Boom” del marchio collettivo (disciplinato dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (Codice della Proprietà Industriale) e dal regolamento 2424/2015), un brand di qualità che presenta mille marce in più rispetto al classico marchio aziendale,garantendo origine, natura e qualità dei prodotti che lo “indossano”.</p>
<p>Marchio collettivo significa in altre parole incrementare la garanzia dei consumatori e creare per le imprese che se ne avvalgono un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato. Inoltre, investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box.</p>
<p>Per misurare il risparmio fiscale ottenibile con questa opzione fiscale agevolativa, leggete subito la <a href="https://www.commercialista.it/guida-e-vademecum-fiscale-tributaria/patent-box-per-i-titolari-di-reddito-dimpresa-bonus-fiscale-con-abbattimento-delle-imposte-fino-al-100-2/" target="_blank" rel="noopener">divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box</a>!</p>
<h2>Il prestigio e la redditività del marchio collettivo geografico (MCG) per le vostre imprese: un&#8217;opportunità unica</h2>
<p>In particolare, la necessità delle aziende in questo settore di rendere “esclusivi” e competitivi i propri prodotti, ha determinato un ricorso massiccio al marchio collettivo geografico (MCG) attraverso il quale si garantisce che più prodotti, appartenenti a produttori differenti, ma comunque accomunati dall’origine territoriale, possiedano delle specifiche e omogenee proprietà organolettiche, in virtù dell&#8217;area geografica di provenienza. Questa è una possibilità che, in deroga al Codice della Proprietà Industriale, è concessa al marchio collettivo; infatti, solo questo e non il classico marchio d&#8217;impresa, potrebbe consistere in un segno contenente l&#8217;indicazione geografica. Lo conferma l&#8217;articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale che prevede il divieto all&#8217;utilizzo del solo toponimo là dove sia meramente descrittivo della provenienza geografica del prodotto o servizio.</p>
<p>Per scoprire tutti i vantaggi ottenibili grazie al marchio collettivo, leggete la guida dedicata a <a href="https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/perch233-il-marchio-collettivo-232-un-super-indicatore-di-valore-economico-caratteri-e-funzione/" target="_blank" rel="noopener">perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato</a>.</p>
<h2>Elasticità e flessibilità di utilizzo del marchio collettivo geografico rispetto alle denominazioni di origine e medesimo livello di tutela</h2>
<p>Da sottolineare quanto sia elastica la spendibilità di questo marchio, dato che la richiesta può provenire da qualunque persona fisica o giuridica, soggetto privato o pubblico, di diritto nazionale o internazionale (associazioni, cooperative o consorzi), quindi non esiste il limite che esso sia di proprietà necessariamente di un imprenditore. Questo perché l&#8217;utilizzo del brand è concesso in uso o licenza dal titolare alle imprese produttrici e/o commercianti. (dissociazione permanente tra titolarità e utilizzo nel funzionamento dei marchi collettivi).</p>
<p>Per quanto riguarda i profili di tutela, il D. Lgs. N°131/2010 modificando l’articolo 30 C. P. I., ha attribuito alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche un livello di protezione in linea con quello previsto dai Regolamenti comunitari su DOP e IGP. In particolare, la norma citata stabilisce che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ricevano tutela anche nelle ipotesi di sfruttamento indebito della loro reputazione. (casi in cui un terzo trae vantaggio dalla reputazione della zona tipica al fine di vendere i propri prodotti più facilmente).</p>
<p>La differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione.</p>
<p>Quindi questo rappresenta una eccezionale occasione per tutti i soggetti che desiderano fare business con il marchio collettivo geografico, nel quale il controllo opera a livello privatistico e non pubblicistico, superando le ristrettezze legate ai limiti formali di accesso relative alle affini tipologie di marchi che designano l&#8217;origine geografica dei prodotti.</p>
<h2>Disciplinare di produzione e vantaggi dei controlli</h2>
<p>La domanda di registrazione del MCG, è corredata dal cd. Disciplinare di produzione, contenente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione. Il rispetto di tale disciplinare costituisce, nel regolamento d’uso, che immancabilmente deve essere allegato alla stessa domanda, una imprescindibile condizione di accesso degli operatori interessati.</p>
<p>è inoltre preferibile che i controlli, indicati nel regolamento, siano effettuati non direttamente dal titolare del marchio, bensì, per ragioni di trasparenza, da un organismo terzo e indipendente che occorre strutturare giuridicamente con molta attenzione.</p>
<p>Utilizzare un MCG equivale quindi a diventare protagonisti nel settore alimentare distinguendosi per unicità e qualità, grazie in primis al costante monitoraggio in termini di controlli sugli standard previsti.</p>
<p>Inoltre questo Brand, creando uno strategico elemento comune nella reputazione delle imprese, aumenta la valorizzazione nei rapporti tra le stesse, perché genera una segmentazione tra prodotti del marchio collettivo e gli altri, aumentandone la competizione interna.</p>
<h2>Centralità delle attività di research e innovation e bonus fiscali per gli investimenti</h2>
<p>E&#8217; quindi molto importante in questo ambito investire in ricerca e innovazione per ottimizzare i processi di produzione, selezionare le materie prime migliori e implementare gli standard qualitativi dei prodotti ed è qui che corre in aiuto il Patent Box assicurando elevatissimi sgravi fiscali anche alle imprese del settore.</p>
<p>Quindi marchio collettivo geografico equivale a proficui profitti (distinguendosi qualitativamente dai classici marchi) e bonus fiscali previsti dall&#8217;opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall&#8217;Investment Compact del 2015.</p>
<p>Se operate nel settore agroalimentare e desiderate creare un brand vincente, registrare un marchio collettivo e attivare gli insostituibili bonus fiscali del Patent Box,</p>
<p>Contattateci subito al <span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="tel:800192752" target="_blank" rel="noopener">NUMERO VERDE 800192752</a></strong></span> oppure <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=Articolo Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l'uso." target="_blank" rel="noopener">compilate il questionario</a>!</p>
<p>Vi aspettiamo per assistervi con la massima professionalità, cortesia ed efficienza!</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-nel-settore-agroalimentare-con-il-marchio-collettivo-geografico-mcg-risparmiando-tantissimo-dal-punto-di-vista-fiscale/">Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l’uso.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-nel-settore-agroalimentare-con-il-marchio-collettivo-geografico-mcg-risparmiando-tantissimo-dal-punto-di-vista-fiscale/">Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l&#8217;uso.</a> was first posted on Gennaio 21, 2017 at 12:37 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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