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	<title>Lavoro e Diritto &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Sicurezza sul lavoro e macchinari datati: le nuove indicazioni INL nella circolare n. 2668 del 2025</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Sicurezza-sul-lavoro-e-macchinari-datati-le-nuove-indicazioni-INL-nella-circolare-n-2668-del-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel 2025 si riafferma con forza il tema della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai macchinari datati e agli obblighi dei datori di lavoro. A riaccendere i riflettori su questi aspetti è la circolare INL n. 2668 del 6 marzo 2025, che fornisce importanti precisazioni operative su modalità di accertamento delle violazioni, criteri sanzionatori, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Sicurezza-sul-lavoro-e-macchinari-datati-le-nuove-indicazioni-INL-nella-circolare-n-2668-del-2025/">Sicurezza sul lavoro e macchinari datati: le nuove indicazioni INL nella circolare n. 2668 del 2025</a> was first posted on Marzo 21, 2025 at 2:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="441" data-end="1039">Nel 2025 si riafferma con forza il tema della <strong data-start="487" data-end="511">sicurezza sul lavoro</strong>, con particolare attenzione ai <strong data-start="543" data-end="564">macchinari datati</strong> e agli <strong data-start="572" data-end="605">obblighi dei datori di lavoro</strong>. A riaccendere i riflettori su questi aspetti è la <strong data-start="657" data-end="699">circolare INL n. 2668 del 6 marzo 2025</strong>, che fornisce importanti precisazioni operative su <strong data-start="751" data-end="796">modalità di accertamento delle violazioni</strong>, <strong data-start="798" data-end="822">criteri sanzionatori</strong>, e <strong data-start="826" data-end="867">utilizzo di attrezzature non conformi</strong> ai requisiti minimi di sicurezza. L’obiettivo è quello di rafforzare la cultura della prevenzione e chiarire responsabilità e limiti per evitare fraintendimenti normativi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1041" data-end="1464">In particolare, l’<a href="https://www.ispettorato.gov.it/" target="_blank" rel="noopener">Ispettorato Nazionale del Lavoro</a> pone l’attenzione sui <strong data-start="1114" data-end="1153">macchinari costruiti prima del 1996</strong>, ovvero prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine (Direttiva 89/392/CEE, poi confluita nella 2006/42/CE). Molti di questi strumenti sono ancora utilizzati nei reparti produttivi di PMI italiane e pongono il problema dell’adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal <strong data-start="1445" data-end="1463">D.Lgs. 81/2008</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1466" data-end="1861">L’INL chiarisce anche come comportarsi in sede ispettiva: quali parametri seguire per valutare una violazione, come quantificare le sanzioni, e quali obblighi gravano sul datore di lavoro. Si tratta di un cambio di passo importante, che punta a <strong data-start="1711" data-end="1784">fare chiarezza in un ambito spesso oggetto di interpretazioni diverse</strong> e che coinvolge direttamente la gestione del rischio nelle aziende italiane.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1466" data-end="1861">La circolare INL 2668/2025</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="243" data-end="930">La <strong data-start="246" data-end="284">circolare n. 2668 del 6 marzo 2025</strong> dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta un documento di indirizzo fondamentale per tutti gli operatori del settore sicurezza e per i datori di lavoro. Il testo mira a uniformare i comportamenti degli ispettori durante le attività di controllo e a offrire <strong data-start="550" data-end="571">criteri oggettivi</strong> per la valutazione delle <strong data-start="597" data-end="635">violazioni in materia di sicurezza</strong>, in particolare in relazione all’<strong data-start="669" data-end="715">uso di attrezzature di lavoro non conformi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="243" data-end="930">La circolare si inserisce nel quadro normativo del <strong data-start="768" data-end="786">D.Lgs. 81/2008</strong> (Testo Unico sulla Sicurezza) e si propone di <strong data-start="833" data-end="860">evitare discrezionalità</strong> nelle verifiche, offrendo un approccio tecnico-giuridico più preciso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="932" data-end="1440">Uno degli aspetti centrali del documento riguarda la distinzione tra <strong data-start="1001" data-end="1033">violazioni gravi e non gravi</strong>, concetto che influisce direttamente sull’<strong data-start="1076" data-end="1107">applicazione delle sanzioni</strong>. L’INL specifica che la gravità della violazione va valutata <strong data-start="1169" data-end="1222">in funzione del rischio residuo per il lavoratore</strong>, considerando l’insieme delle misure adottate dal datore di lavoro. Per esempio, un macchinario datato può risultare ancora utilizzabile se correttamente manutenuto e integrato con dispositivi di sicurezza aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1442" data-end="1795">La circolare richiama anche l’obbligo, da parte degli ispettori, di fornire <strong data-start="1518" data-end="1570">motivazioni dettagliate nei verbali di ispezione</strong>, con riferimento sia alla norma violata che al rischio effettivamente riscontrato. Questo punto è cruciale perché riduce il margine di ambiguità in sede di contenzioso e rafforza la trasparenza dell’intero sistema ispettivo.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1442" data-end="1795">Macchinari ante 1996</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="221" data-end="783">Uno dei punti chiave affrontati nella circolare INL 2668/2025 riguarda l’utilizzo dei <strong data-start="307" data-end="346">macchinari costruiti prima del 1996</strong>, ovvero prima dell’entrata in vigore della <strong data-start="390" data-end="423">Direttiva Macchine 89/392/CEE</strong> (recepita in Italia con il D.P.R. 459/1996), oggi confluita nella <strong data-start="490" data-end="514">Direttiva 2006/42/CE</strong>. Queste attrezzature, spesso ancora in uso in molti contesti produttivi, non sono soggette all’obbligo di marcatura CE, ma devono comunque rispettare i <strong data-start="667" data-end="700">requisiti minimi di sicurezza</strong> imposti dal <strong data-start="713" data-end="746">Titolo III del D.Lgs. 81/2008</strong>, in particolare dall’<strong data-start="768" data-end="782">Allegato V</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="785" data-end="1264">L’INL chiarisce che <strong data-start="805" data-end="892">la vetustà del macchinario non è di per sé sufficiente a configurare una violazione</strong>: ciò che conta è la sua conformità ai requisiti di sicurezza applicabili. Questo significa che un’attrezzatura costruita prima del 1996 può essere legittimamente utilizzata, a patto che il datore di lavoro ne garantisca <strong data-start="1113" data-end="1148">la piena efficienza e sicurezza</strong> attraverso interventi di manutenzione, dispositivi aggiuntivi di protezione, e adeguata formazione degli operatori.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1266" data-end="1700">È importante sottolineare che in caso di ispezione, il datore di lavoro deve essere in grado di <strong data-start="1362" data-end="1425">dimostrare le misure adottate per la tutela della sicurezza</strong>, comprese eventuali verifiche tecniche, certificazioni interne o perizie asseverate. Il principio cardine è la <strong data-start="1537" data-end="1574">valutazione del rischio effettivo</strong>: anche un macchinario non marchiato CE può essere considerato sicuro se il rischio residuo è stato minimizzato e documentato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1702" data-end="1899">Questo approccio mira a evitare sanzioni pretestuose, ma responsabilizza i datori di lavoro a mantenere elevati standard di sicurezza, indipendentemente dall’anno di costruzione delle attrezzature.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-32092 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-1024x684.jpg" alt="" width="696" height="465" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-1024x684.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-768x513.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-1536x1026.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-629x420.jpg 629w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-600x401.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-696x465.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/combine-machine-service-mechanic-repairing-motor-outdoors.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Verifiche ispettive</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="280" data-end="751">Una delle novità più rilevanti introdotte dalla circolare riguarda le modalità con cui gli <strong data-start="371" data-end="441">ispettori del lavoro devono accertare e verbalizzare le violazioni</strong> in materia di sicurezza. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea l’importanza di adottare <strong data-start="538" data-end="579">criteri tecnici, oggettivi e coerenti</strong> per valutare ogni situazione. L’obiettivo è garantire un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disparità interpretative tra diverse sedi ispettive.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="753" data-end="1243">Nel caso specifico dei <strong data-start="776" data-end="797">macchinari datati</strong>, gli ispettori dovranno valutare la presenza o meno dei <strong data-start="854" data-end="918">requisiti minimi previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008</strong>. Non è sufficiente rilevare l’assenza della marcatura CE o il fatto che il macchinario sia stato costruito prima del 1996: ciò che va accertato è se il macchinario presenta <strong data-start="1092" data-end="1147">caratteristiche tecniche e dispositivi di sicurezza</strong> tali da minimizzare il rischio per l’operatore. In caso contrario, si configura una violazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1245" data-end="1705">La circolare specifica inoltre che ogni accertamento deve essere accompagnato da una <strong data-start="1330" data-end="1357">motivazione dettagliata</strong> nel verbale: l’ispettore deve indicare <strong data-start="1397" data-end="1428">quale norma è stata violata</strong>, <strong data-start="1430" data-end="1476">quale rischio concreto è stato riscontrato</strong>, e <strong data-start="1480" data-end="1554">perché le misure adottate dall’azienda sono state giudicate inadeguate</strong>. Questo approccio documentale consente non solo una maggiore trasparenza, ma anche una più solida difesa per entrambe le parti in caso di contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1707" data-end="1911">Infine, viene raccomandata la <strong data-start="1737" data-end="1789">collaborazione tra ispettori e tecnici delle ASL</strong>, in modo da integrare competenze normative e tecniche per una valutazione completa e coerente delle situazioni aziendali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1707" data-end="1911">Sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="286" data-end="621">La circolare INL 2668/2025 introduce una maggiore chiarezza anche sul fronte sanzionatorio. Le sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro possono variare <strong data-start="456" data-end="472">notevolmente</strong> in base alla gravità dell’infrazione, all’eventuale recidiva e all’effettivo pericolo per i lavoratori.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="286" data-end="621">In particolare, l’Ispettorato distingue tra:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="623" data-end="928">
<li data-start="623" data-end="706"><strong data-start="625" data-end="647">Violazioni formali</strong> (ad esempio, carenza documentale o formazione incompleta);</li>
<li data-start="707" data-end="810"><strong data-start="709" data-end="735">Sostanziali</strong> (mancanza di dispositivi di sicurezza, utilizzo di macchinari pericolosi);</li>
<li data-start="811" data-end="928"><strong data-start="813" data-end="845">Violazioni gravi e imminenti</strong>, che giustificano anche <strong data-start="870" data-end="927">provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="930" data-end="1210">Le sanzioni pecuniarie per violazioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 possono arrivare anche a <strong data-start="1027" data-end="1076">6.400 euro per ciascun lavoratore interessato</strong>, oltre ad eventuali responsabilità penali, in particolare quando si accerta la <strong data-start="1156" data-end="1209">colpa del datore di lavoro per omessa prevenzione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1212" data-end="1355">Per <strong data-start="1216" data-end="1249">evitare o ridurre le sanzioni</strong>, la circolare ribadisce l’importanza dell’<strong data-start="1292" data-end="1315">approccio proattivo</strong> del datore di lavoro.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1212" data-end="1355">Questo significa:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1357" data-end="1686">
<li data-start="1357" data-end="1430">effettuare <strong data-start="1370" data-end="1403">verifiche tecniche periodiche</strong> sulle attrezzature datate;</li>
<li data-start="1431" data-end="1480">aggiornare la <strong data-start="1447" data-end="1479">valutazione dei rischi (DVR)</strong>;</li>
<li data-start="1481" data-end="1557">dotare i macchinari obsoleti di <strong data-start="1515" data-end="1556">dispositivi di protezione integrativi</strong>;</li>
<li data-start="1558" data-end="1636">documentare ogni intervento migliorativo (anche attraverso perizie giurate);</li>
<li data-start="1637" data-end="1686">mantenere <strong data-start="1649" data-end="1685">tracciabilità delle manutenzioni</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1688" data-end="1955">Inoltre, la <strong data-start="1700" data-end="1741">collaborazione con consulenti tecnici</strong> può rivelarsi decisiva per dimostrare la buona fede e l’impegno dell’azienda nella prevenzione, fattori che possono incidere nella <strong data-start="1873" data-end="1903">modulazione delle sanzioni</strong> o nella concessione di <strong data-start="1927" data-end="1954">tempi per l’adeguamento</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1688" data-end="1955">Casi pratici e ricadute sulle PMI</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="291" data-end="773">Le <strong data-start="294" data-end="330">piccole e medie imprese italiane</strong>, in particolare nei settori manifatturiero, metalmeccanico e agricolo, rappresentano il segmento più esposto alle novità introdotte dalla circolare INL 2668/2025. Questo perché molte di esse continuano ad utilizzare <strong data-start="547" data-end="587">macchinari acquistati prima del 1996</strong>, perfettamente funzionanti, ma non marcati CE. Fino ad oggi, in assenza di direttive univoche, spesso si sono trovate in balia di interpretazioni ispettive diverse da regione a regione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="775" data-end="1220">Con le nuove indicazioni, l’INL fornisce finalmente una <strong data-start="831" data-end="856">linea guida nazionale</strong>: non è più il solo anno di costruzione a determinare la sanzionabilità di un’attrezzatura, bensì il <strong data-start="957" data-end="987">livello di rischio residuo</strong> in base alle condizioni di utilizzo. Questo rappresenta un sollievo per molti imprenditori, ma impone anche un <strong data-start="1099" data-end="1122">cambio di mentalità</strong>: non basta che il macchinario “funzioni”, è necessario documentare che <strong data-start="1194" data-end="1219">funzioni in sicurezza</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1222" data-end="1315">Facciamo un esempio concreto: un tornio industriale del 1990 può ancora essere utilizzato se:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1317" data-end="1564">
<li data-start="1317" data-end="1366">è stato sottoposto a <strong data-start="1340" data-end="1365">manutenzione regolare</strong>;</li>
<li data-start="1367" data-end="1423">sono presenti <strong data-start="1383" data-end="1422">carterature e protezioni aggiuntive</strong>;</li>
<li data-start="1424" data-end="1477">l’operatore è <strong data-start="1440" data-end="1451">formato</strong> e consapevole dei rischi;</li>
<li data-start="1478" data-end="1564">l’azienda ha aggiornato il <strong data-start="1507" data-end="1514">DVR</strong> con la valutazione specifica su quel macchinario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1566" data-end="1771">Al contrario, l’uso di un’attrezzatura datata priva di qualsiasi intervento correttivo o documentazione, può portare a <strong data-start="1685" data-end="1724">sanzioni, sospensione dell’attività</strong> e responsabilità penale in caso di infortunio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1773" data-end="1945">Questa circolare, quindi, può essere letta anche come un’opportunità: adeguarsi oggi significa <strong data-start="1868" data-end="1897">prevenire problemi domani</strong> e aumentare il valore complessivo dell’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1773" data-end="1945"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-32093 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-1024x731.jpg" alt="" width="696" height="497" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-1024x731.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-300x214.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-768x548.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-1536x1097.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-588x420.jpg 588w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-150x107.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-600x428.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-696x497.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-1068x763.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones-100x70.jpg 100w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/front-view-protective-glasses-with-hard-hat-headphones.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1773" data-end="1945">Responsabilità del datore di lavoro</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="295" data-end="736">Nel quadro delineato dalla circolare INL 2668/2025, viene ulteriormente rafforzata la responsabilità del <strong data-start="400" data-end="420">datore di lavoro</strong> quale principale garante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di utilizzo di attrezzature non conformi o obsolete, non è sufficiente sostenere l’assenza di alternative o la mancanza di fondi per la sostituzione: la legge pretende un comportamento attivo e diligente nella <strong data-start="711" data-end="735">gestione del rischio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="738" data-end="1179">Secondo il <strong data-start="749" data-end="767">D.Lgs. 81/2008</strong>, il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di fornire attrezzature sicure, ma anche di aggiornare costantemente la <strong data-start="883" data-end="909">valutazione dei rischi</strong>, adottare le <strong data-start="923" data-end="958">misure tecniche e organizzative</strong> necessarie, e garantire <strong data-start="983" data-end="1021">formazione specifica ai lavoratori</strong>. L’inosservanza di questi obblighi può portare a <strong data-start="1071" data-end="1115">sanzioni amministrative, civili e penali</strong>, con aggravanti in caso di infortunio o malattia professionale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1181" data-end="1401">Tuttavia, la circolare riconosce che ci sono anche <strong data-start="1232" data-end="1286">spazi per una difesa consapevole e ben documentata</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1181" data-end="1401">In sede ispettiva o giudiziaria, il datore di lavoro può ridurre o evitare la responsabilità dimostrando di aver:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1403" data-end="1705">
<li data-start="1403" data-end="1461">attuato <strong data-start="1413" data-end="1460">tutti gli interventi tecnicamente possibili</strong>;</li>
<li data-start="1462" data-end="1534">incaricato <strong data-start="1475" data-end="1505">professionisti qualificati</strong> per verifiche e adeguamenti;</li>
<li data-start="1535" data-end="1631">aggiornato la <strong data-start="1551" data-end="1577">documentazione tecnica</strong> (DVR, verbali di manutenzione, istruzioni operative);</li>
<li data-start="1632" data-end="1705">adottato <strong data-start="1643" data-end="1666">misure compensative</strong> rispetto alle carenze del macchinario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1707" data-end="1942">In sostanza, è la <strong data-start="1725" data-end="1747">diligenza concreta</strong> nell’attività preventiva a fare la differenza. La circolare spinge in questa direzione, tutelando chi si impegna davvero nella sicurezza, anche senza poter sostituire ogni attrezzatura obsoleta.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1707" data-end="1942">Come adeguarsi alla normativa</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="313" data-end="688">Alla luce delle indicazioni della circolare INL 2668/2025, le aziende – in particolare le PMI – devono impostare un <strong data-start="429" data-end="477">percorso di adeguamento chiaro e tracciabile</strong> per mettersi al riparo da violazioni, sanzioni e responsabilità penali. Il principio guida è quello della <strong data-start="584" data-end="606">prevenzione attiva</strong>: intervenire prima che il problema emerga, non dopo un’ispezione o un infortunio.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="690" data-end="764">Ecco una <strong data-start="699" data-end="723">strategia in 5 passi</strong> consigliata per adeguarsi correttamente:</h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="766" data-end="1808">
<li data-start="766" data-end="947">
<p data-start="769" data-end="947"><strong data-start="769" data-end="808">Mappatura delle attrezzature datate</strong>: identificare tutti i macchinari costruiti prima del 1996, verificando la loro documentazione tecnica e le condizioni attuali di utilizzo.</p>
</li>
<li data-start="949" data-end="1158">
<p data-start="952" data-end="1158"><strong data-start="952" data-end="988">Valutazione dei rischi specifici</strong>: aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo l’analisi puntuale delle attrezzature non marcate CE, con l’eventuale supporto di consulenti tecnici.</p>
</li>
<li data-start="1160" data-end="1374">
<p data-start="1163" data-end="1374"><strong data-start="1163" data-end="1199">Interventi di messa in sicurezza</strong>: installare protezioni aggiuntive, sistemi di arresto d’emergenza, segnaletica, e adeguare la postazione di lavoro secondo quanto previsto dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.</p>
</li>
<li data-start="1376" data-end="1586">
<p data-start="1379" data-end="1586"><strong data-start="1379" data-end="1418">Formazione mirata per gli operatori</strong>: istruire i lavoratori sull’uso sicuro delle attrezzature, con focus su rischi specifici, comportamenti corretti e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).</p>
</li>
<li data-start="1588" data-end="1808">
<p data-start="1591" data-end="1808"><strong data-start="1591" data-end="1625">Documentazione e tracciabilità</strong>: conservare ogni intervento tecnico o formativo effettuato, comprese eventuali perizie asseverate o check-list di conformità. Questi documenti saranno fondamentali in sede ispettiva.</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1810" data-end="2046">Attuare questi passaggi permette non solo di <strong data-start="1855" data-end="1877">prevenire sanzioni</strong>, ma anche di migliorare la sicurezza generale e la <strong data-start="1929" data-end="1957">reputazione dell’impresa</strong>, elemento sempre più rilevante nel rapporto con clienti, stakeholder e appalti pubblici.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1810" data-end="2046">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="333" data-end="923">La circolare INL n. 2668/2025 rappresenta un passaggio importante nel percorso verso una <strong data-start="422" data-end="454">maggiore chiarezza normativa</strong> in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto in riferimento all’utilizzo di <strong data-start="534" data-end="555">macchinari datati</strong>. Non si tratta di un irrigidimento sanzionatorio, ma di un <strong data-start="615" data-end="678">invito esplicito all’adeguamento consapevole e responsabile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="333" data-end="923">Le aziende non sono obbligate a rottamare le attrezzature non marcate CE, ma devono dimostrare – con dati e documenti – che quelle attrezzature sono utilizzate in modo sicuro, grazie a manutenzioni, aggiornamenti tecnici e formazione adeguata.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="925" data-end="1289">Per le PMI, questa è un’opportunità per <strong data-start="965" data-end="1007">migliorare i propri standard operativi</strong>, rafforzare la cultura della sicurezza e valorizzare il proprio impegno anche verso clienti e partner commerciali. In un contesto dove la <strong data-start="1146" data-end="1171">reputazione aziendale</strong> gioca un ruolo sempre più strategico, essere in regola con le norme può diventare anche un <strong data-start="1263" data-end="1288">vantaggio competitivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1291" data-end="1618">Adeguarsi oggi significa evitare sanzioni, blocchi produttivi, o peggio, infortuni sul lavoro. Ma significa anche rendere l’ambiente di lavoro più efficiente, stabile e sostenibile. Un datore di lavoro che investe nella sicurezza non solo tutela la salute dei propri dipendenti, ma <strong data-start="1573" data-end="1617">rafforza il futuro della propria impresa</strong>.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Sicurezza-sul-lavoro-e-macchinari-datati-le-nuove-indicazioni-INL-nella-circolare-n-2668-del-2025/">Sicurezza sul lavoro e macchinari datati: le nuove indicazioni INL nella circolare n. 2668 del 2025</a> was first posted on Marzo 21, 2025 at 2:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natura, origine, importanza ed esempio del questionario I-Profile per le risorse umane</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Natura-origine-importanza-ed-esempio-del-questionario-I-Profile-per-le-risorse-umane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Caratteristiche comportamentali]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione delle performance]]></category>
		<category><![CDATA[Idoneità ruolo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Questionario I-Profile]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Selezione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo competenze]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione competenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Il questionario I-Profile valuta competenze, attitudini e comportamenti per determinare l'idoneità di un individuo in un ruolo aziendale specifico nelle risorse umane.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Natura-origine-importanza-ed-esempio-del-questionario-I-Profile-per-le-risorse-umane/">Natura, origine, importanza ed esempio del questionario I-Profile per le risorse umane</a> was first posted on Settembre 19, 2024 at 9:29 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il questionario I-Profile</strong> è uno strumento utilizzato nel contesto delle risorse umane per valutare le competenze, le attitudini e le caratteristiche comportamentali di un individuo, al fine di comprenderne meglio l&#8217;idoneità rispetto a un determinato ruolo aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">In un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo, le aziende sono alla ricerca di metodi più efficaci per selezionare, gestire e sviluppare il personale, e l’I-Profile si è affermato come uno strumento valido e innovativo per questi scopi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Origine del Questionario I-Profile</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;I-Profile nasce dalla combinazione di diverse discipline, tra cui la psicologia del lavoro, la gestione delle risorse umane e l’analisi del comportamento organizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sviluppato originariamente da esperti del settore HR e psicologi, il suo scopo è fornire alle aziende una visione accurata e strutturata dei tratti distintivi di ciascun dipendente o candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua concezione è basata sulla teoria che un&#8217;adeguata comprensione delle capacità e delle attitudini individuali permetta di gestire meglio i talenti, assegnare le mansioni corrette e sviluppare piani di formazione personalizzati. L&#8217;I-Profile si ispira a test psicometrici consolidati, con un approccio più mirato al contesto aziendale e alle esigenze delle organizzazioni moderne.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Importanza del Questionario I-Profile nelle Risorse Umane</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;importanza del questionario I-Profile risiede nel suo ruolo chiave nel processo di <strong>recruiting</strong>, <strong>gestione delle performance</strong> e <strong>sviluppo del personale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco alcuni dei principali benefici:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Migliore Selezione del Personale</strong>: Con il questionario, le aziende possono identificare i candidati che presentano competenze e attitudini compatibili con i requisiti specifici del ruolo. Questo riduce i margini di errore nelle assunzioni, migliorando l&#8217;efficienza dei processi di selezione.</li>
<li><strong>Sviluppo e Formazione Personalizzata</strong>: L&#8217;I-Profile fornisce una mappa dettagliata delle aree di forza e di miglioramento di un individuo. Questo permette di creare piani di formazione personalizzati e di promuovere un miglioramento continuo delle competenze.</li>
<li><strong>Gestione delle Performance</strong>: Le aziende possono utilizzare i risultati dell&#8217;I-Profile per monitorare le performance e identificare i gap nelle competenze, definendo obiettivi di sviluppo e piani di crescita per ciascun dipendente.</li>
<li><strong>Cultura Aziendale e Team Building</strong>: Attraverso l&#8217;I-Profile, i manager possono avere una comprensione approfondita delle dinamiche di gruppo, facilitando così la costruzione di team più efficaci, dove i membri si completano a vicenda.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esempio di Applicazione del Questionario I-Profile</h2>
<p style="text-align: justify;">Immaginiamo un&#8217;azienda nel settore tecnologico che deve assumere un project manager per un progetto di grande portata. Dopo aver analizzato i candidati attraverso il questionario I-Profile, si nota che un individuo in particolare possiede elevate competenze di leadership, gestione del tempo e problem solving, tutte qualità fondamentali per il ruolo in questione. Tuttavia, lo stesso profilo evidenzia una certa difficoltà nella gestione dello stress. Grazie a queste informazioni, l’azienda può decidere di investire in un programma di coaching o formazione per aiutare il dipendente a sviluppare migliori capacità di gestione dello stress, migliorando così la sua efficacia nel lungo termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro esempio di utilizzo dell’I-Profile può essere durante una fase di ristrutturazione aziendale, dove l&#8217;obiettivo è riqualificare il personale esistente e riallocare le risorse umane in modo più efficiente. Attraverso il questionario, i dirigenti possono identificare i dipendenti con il miglior potenziale per assumere nuovi ruoli, garantendo così una transizione più fluida e una distribuzione ottimale delle competenze all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il questionario I-Profile si è affermato come uno strumento indispensabile per la gestione efficace delle risorse umane, grazie alla sua capacità di fornire una visione completa e dettagliata delle caratteristiche comportamentali e delle competenze di un individuo. Sia in fase di selezione del personale che di gestione delle performance e sviluppo delle competenze, l’I-Profile consente alle aziende di prendere decisioni più informate e strategiche, garantendo così una migliore gestione del capitale umano.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Natura-origine-importanza-ed-esempio-del-questionario-I-Profile-per-le-risorse-umane/">Natura, origine, importanza ed esempio del questionario I-Profile per le risorse umane</a> was first posted on Settembre 19, 2024 at 9:29 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health Benefits Aziendali: trattamento fiscale e contributivo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Health-Benefits-Aziendali-trattamento-fiscale-e-contributivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[benefici per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[benefici per risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[healt benefits aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;offerta di health benefits alle risorse umane rappresenta una delle strategie più efficaci per migliorare il benessere e la produttività delle risorse umane. Questi benefici possono includere assicurazioni sanitarie, servizi di telemedicina, consulenze psicologiche, programmi di benessere e molto altro. Tuttavia, è fondamentale comprendere il trattamento fiscale e contributivo di questi benefici sia per l&#8217;azienda [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Health-Benefits-Aziendali-trattamento-fiscale-e-contributivo/">Health Benefits Aziendali: trattamento fiscale e contributivo</a> was first posted on Luglio 15, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;offerta di<strong> health benefits</strong> alle risorse umane rappresenta una delle strategie più efficaci per migliorare il benessere e la produttività delle risorse umane.</p>
<p>Questi benefici possono includere assicurazioni sanitarie, servizi di telemedicina, consulenze psicologiche, programmi di benessere e molto altro. Tuttavia, è fondamentale comprendere il trattamento fiscale e contributivo di questi benefici sia per l&#8217;azienda che per le risorse umane.</p>
<p>Questo articolo esamina in dettaglio le normative fiscali e contributive, fornendo un quadro completo per aziende e risorse umane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Premessa</h2>
<p>I health benefits aziendali non solo migliorano il benessere delle risorse umane, ma possono anche ridurre l&#8217;assenteismo e aumentare la fidelizzazione dei dipendenti. Tuttavia, per sfruttare appieno questi benefici, è necessario conoscere il trattamento fiscale e contributivo applicabile.</p>
<p>Questo articolo esplorerà le implicazioni fiscali e contributive per l&#8217;azienda erogante e per le risorse umane beneficiarie, basandosi su normative aggiornate e linee guida delle autorità fiscali italiane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Trattamento Fiscale e Contributivo per l&#8217;Azienda</h2>
<h4>Detassazione dei Benefici</h4>
<ol>
<li><strong>Esenzione Fiscale</strong></li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Secondo l&#8217;articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i benefits concessi nell&#8217;ambito del welfare aziendale, inclusi i health benefits, possono essere esclusi dalla base imponibile IRPEF fino a un certo limite. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto nuovi limiti di esenzione a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e 1.000 euro per gli altri​.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Contributi Previdenziali</strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>I health benefits sono generalmente esenti anche dai contributi previdenziali, purché rispettino i limiti di esenzione stabiliti dalla normativa. Questo rappresenta un vantaggio significativo per le aziende, riducendo il costo del lavoro senza penalizzare le risorse umane beneficiarie​.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Implementazione e Documentazione</h2>
<ol>
<li><strong>Procedure Aziendali</strong>
<ul>
<li>Le aziende devono adottare un regolamento interno che definisca chiaramente le modalità di accesso ai health benefits e le relative procedure di richiesta e utilizzo. Questo regolamento dovrebbe essere comunicato chiaramente a tutte le risorse umane per garantire trasparenza e accessibilità.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Raccolta Documentazione</strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>È essenziale raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa all&#8217;erogazione dei benefits, inclusi i certificati medici e le richieste formali delle risorse umane. Questo aiuta a dimostrare la natura non speculativa dei benefici e a garantire il rispetto delle normative fiscali e contributive.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Trattamento Fiscale e Contributivo per la Risorsa Umana</h2>
<h4>Esenzione IRPEF</h4>
<ol>
<li><strong>Non Imponibilità</strong>
<ul>
<li>I health benefits concessi nell&#8217;ambito del welfare aziendale non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF delle risorse umane beneficiarie, entro i limiti stabiliti dalla normativa.</li>
<li>Questo significa che i dipendenti non pagano tasse su questi benefici, incrementando il loro valore reale.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Detassazione Specifica</strong>
<ul>
<li>Benefici specifici come consulenze mediche e periodi di riposo dedicati alla gestione della salute possono essere inclusi nei piani di welfare aziendale senza alcuna imposizione fiscale aggiuntiva, a condizione che rispettino i limiti di esenzione previsti​.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi Contributivi</h2>
<ol>
<li><strong>Esonero Contributivo</strong>
<ul>
<li>I benefits concessi nell&#8217;ambito del welfare aziendale, inclusi i health benefits, sono esenti dai contributi previdenziali. Questo significa che le risorse umane ricevono il valore pieno del beneficio senza ulteriori deduzioni.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Assenza di Imponibilità</strong>
<ul>
<li>In assenza di superamento dei limiti di esenzione, i health benefits non generano imponibilità contributiva, permettendo così ai beneficiari di godere di tali servizi senza oneri aggiuntivi.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esempi di Health Benefits e loro implementazione</h2>
<h4><strong>Assicurazioni Sanitarie</strong></h4>
<p>Le aziende possono offrire polizze di assicurazione sanitaria che coprono una vasta gamma di servizi medici, incluse visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri ospedalieri. Queste polizze possono essere estese anche ai familiari delle risorse umane, migliorando così il benessere complessivo del nucleo familiare.</p>
<h4><strong>Servizi di Telemedicina</strong></h4>
<p>La telemedicina permette alle risorse umane di consultare medici specialisti da remoto, riducendo la necessità di permessi per visite mediche e migliorando l&#8217;accesso alle cure. Aziende come OKaring hanno implementato soluzioni di telemedicina per i propri dipendenti, facilitando l&#8217;accesso a consulenze mediche ovunque si trovino.</p>
<h4><strong>Consulenze Psicologiche</strong></h4>
<p>L&#8217;inclusione di servizi di supporto psicologico nel piano di welfare aziendale è essenziale per affrontare problemi di salute mentale, che possono avere un impatto significativo sulla produttività e sul benessere delle risorse umane. Questi servizi possono essere offerti sia in presenza che tramite piattaforme online.</p>
<h4><strong>Programmi di Benessere</strong></h4>
<p>I programmi di benessere possono includere attività fisiche, corsi di mindfulness, consulenze nutrizionali e altre iniziative volte a migliorare la salute fisica e mentale delle risorse umane. Questi programmi aiutano a creare un ambiente di lavoro più sano e produttivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Riferimenti Normativi</h2>
<ol>
<li><strong>Articolo 51 del TUIR</strong>
<ul>
<li>Questo articolo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi regola il trattamento fiscale dei benefit aziendali, specificando quali sono esenti da tassazione e entro quali limiti.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Legge di Bilancio 2024</strong>
<ul>
<li>La recente legge ha introdotto nuovi limiti di esenzione per i benefici del welfare aziendale, aggiornando le soglie di detassazione per le risorse umane beneficiarie.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Decreto Anticipi (DL 145/2023)</strong>
<ul>
<li>Questo decreto ha fornito ulteriori chiarimenti e misure fiscali applicabili al welfare aziendale, integrando le disposizioni della Legge di Bilancio 2024.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>I health benefits rappresentano una componente essenziale dei piani di welfare aziendale, offrendo supporto specifico alle risorse umane e migliorando il loro benessere generale.</p>
<p>La corretta implementazione e gestione di questi benefici, in conformità con le normative fiscali e contributive, permette alle aziende di creare un ambiente di lavoro più sano e produttivo.</p>
<p>Le aziende dovrebbero adottare regolamenti chiari e mantenere una documentazione dettagliata per garantire il rispetto delle normative e massimizzare i vantaggi di questi programmi.</p>
<p>Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare risorse come.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Health-Benefits-Aziendali-trattamento-fiscale-e-contributivo/">Health Benefits Aziendali: trattamento fiscale e contributivo</a> was first posted on Luglio 15, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I diversi contratti di lavoro in Italia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/I-diversi-contratti-di-lavoro-in-Italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti dei lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro parasubordinato]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi di contratto]]></category>
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					<description><![CDATA[Il panorama dei contratti di lavoro in Italia è piuttosto complesso e variegato, con diverse tipologie che si differenziano per modalità di svolgimento del lavoro, tutele e diritti dei lavoratori. Per orientarsi al meglio è fondamentale conoscere le caratteristiche principali di ogni contratto. In questo articolo, forniremo una panoramica aggiornata al 2024 sui principali contratti [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/I-diversi-contratti-di-lavoro-in-Italia/">I diversi contratti di lavoro in Italia</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:45">Il panorama dei contratti di lavoro in Italia è piuttosto complesso e variegato, con diverse tipologie che si differenziano per modalità di svolgimento del lavoro, tutele e diritti dei lavoratori. Per orientarsi al meglio è fondamentale conoscere le caratteristiche principali di ogni contratto. In questo articolo, forniremo una panoramica aggiornata al 2024 sui principali contratti di lavoro in Italia, evidenziandone le peculiarità e le differenze.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:45">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:48">Lavoro subordinato e lavoro parasubordinato</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:76">La prima distinzione fondamentale riguarda la natura del rapporto di lavoro:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-11:380">
<li data-sourcepos="11:1-11:380"><strong>Lavoro subordinato:</strong> il lavoratore presta la sua attività alle dipendenze del datore di lavoro, sotto la sua direzione e controllo. Si caratterizza per la subordinazione gerarchica e la continuità della prestazione lavorativa. I contratti di lavoro subordinato possono essere a tempo indeterminato, determinato, part-time, intermittente, di apprendistato, di somministrazione e a chiamata.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Lavoro parasubordinato:</strong> il lavoratore mantiene una certa autonomia rispetto al committente, pur essendoci un vincolo di collaborazione. Si distingue dal lavoro autonomo per la presenza di elementi di subordinazione, come l&#8217;obbligo di rendiconto e la soggezione a direttive. I principali contratti di lavoro parasubordinato sono il lavoro autonomo con partita IVA e le collaborazioni coordinate e continuative.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:60">Contratti di lavoro subordinato: le diverse tipologie</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:82">All&#8217;interno del lavoro subordinato, si distinguono diverse tipologie di contratto:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-20:1">
<li data-sourcepos="18:1-18:249"><strong>Contratto a tempo indeterminato:</strong> la forma contrattuale più diffusa, che non prevede una scadenza specifica del rapporto di lavoro. Garantisce maggiore stabilità al lavoratore, con tutele più ampie in termini di licenziamento, ferie e malattia.</li>
<li data-sourcepos="19:1-19:218"><strong>Contratto a tempo determinato:</strong> ha una durata prestabilita, al termine della quale il rapporto di lavoro cessa automaticamente. Può essere rinnovato solo per specifiche esigenze aziendali e con determinati limiti.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:1"><strong>Contratto di lavoro part-time:</strong> prevede un orario di lavoro inferiore a quello full-time, con diverse modalità di ripartizione delle ore lavorative.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:170"><strong>Contratto di lavoro intermittente:</strong> caratterizzato da periodi di lavoro alternati a periodi di inattività, con retribuzione basata sulle ore effettivamente lavorate.</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:155"><strong>Contratto di apprendistato:</strong> finalizzato all&#8217;acquisizione di una specifica professionalità, con durata variabile in base al livello di qualificazione.</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:184"><strong>Contratto di somministrazione:</strong> il lavoratore viene assunto da un&#8217;agenzia di lavoro interinale, che lo mette a disposizione di un&#8217;impresa utilizzatrice per un periodo determinato.</li>
<li data-sourcepos="24:1-25:0"><strong>Contratto a chiamata:</strong> il lavoratore si impegna a rendere la sua prestazione solo quando viene chiamato dal datore di lavoro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="26:1-26:56">Aspetti da considerare nella scelta del contratto</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:196">La scelta del tipo di contratto di lavoro dipende da diverse variabili, tra cui le esigenze del lavoratore, le caratteristiche del lavoro e le normative vigenti. È importante valutare attentamente:</p>
<ul data-sourcepos="30:1-34:0">
<li data-sourcepos="30:1-30:144"><strong>Stabilità:</strong> il contratto a tempo indeterminato offre maggiore stabilità, mentre il contratto a tempo determinato può essere più flessibile.</li>
<li data-sourcepos="31:1-31:139"><strong>Tutele:</strong> i contratti di lavoro subordinato garantiscono generalmente tutele più ampie rispetto ai contratti di lavoro parasubordinato.</li>
<li data-sourcepos="32:1-32:167"><strong>Orario di lavoro:</strong> il contratto part-time può essere adatto a chi cerca un impegno lavorativo ridotto, mentre il contratto a chiamata offre maggiore flessibilità.</li>
<li data-sourcepos="33:1-34:0"><strong>Retribuzione:</strong> la retribuzione varia in base al tipo di contratto, al settore lavorativo e alle qualifiche del lavoratore.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="35:1-35:18">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="37:1-37:255">Conoscere i diversi tipi di contratto di lavoro è fondamentale per fare scelte consapevoli e tutelare i propri diritti. In caso di dubbi o necessità di approfondimento, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o a un&#8217;organizzazione sindacale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contratto di Cointeressenza agli Utili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contratto-di-Cointeressenza-agli-Utili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 14:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[cointeressenza]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratore]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
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					<description><![CDATA[Il contratto di cointeressenza agli utili rappresenta uno strumento giuridico-economico di grande rilevanza nel contesto imprenditoriale italiano. Questo tipo di accordo, regolato dagli articoli 2554 e seguenti del Codice Civile, consente a più soggetti di collaborare per condividere i profitti derivanti da una specifica attività economica. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le caratteristiche, i [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contratto-di-Cointeressenza-agli-Utili/">Contratto di Cointeressenza agli Utili</a> was first posted on Maggio 17, 2024 at 4:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contratto di cointeressenza agli utili rappresenta uno strumento giuridico-economico di grande rilevanza nel contesto imprenditoriale italiano. Questo tipo di accordo, regolato dagli articoli 2554 e seguenti del Codice Civile, consente a più soggetti di collaborare per condividere i profitti derivanti da una specifica attività economica. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le caratteristiche, i vantaggi, le implicazioni legali e fiscali, nonché gli scenari pratici in cui tale contratto può essere applicato con successo, facendo una distinzione tra cointeressenza propria e impropria.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Definizione e Caratteristiche Principali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di cointeressenza agli utili è un accordo attraverso il quale uno o più imprenditori coinvolgono un collaboratore esterno nella partecipazione agli utili della propria impresa. Questo tipo di contratto presenta alcune peculiarità che lo distinguono da altre forme contrattuali:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Partecipazione agli Utili:</strong> Il collaboratore ha diritto a una quota degli utili netti dell&#8217;impresa, calcolati secondo le modalità stabilite nel contratto. Questa partecipazione agli utili è solitamente espressa in termini percentuali e può variare in base ai risultati economici dell&#8217;attività.</li>
<li><strong>Rapporto di Lavoro Autonomo:</strong> Solitamente, il collaboratore che sottoscrive un contratto di cointeressenza agli utili non è considerato un dipendente, ma piuttosto un lavoratore autonomo o un libero professionista. Questo consente una maggiore flessibilità nel definire le condizioni di collaborazione.</li>
<li><strong>Adattabilità:</strong> Le clausole del contratto possono essere adattate alle esigenze specifiche delle parti coinvolte, permettendo di stabilire modalità di calcolo degli utili, periodi di pagamento e altri dettagli operativi secondo le necessità.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Distinzione tra Cointeressenza Propria e Impropria</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale distinguere tra cointeressenza propria e impropria, due varianti del contratto che presentano differenze significative:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Cointeressenza Propria:</strong> In questo caso, il collaboratore non partecipa solo agli utili dell&#8217;impresa, ma anche alle perdite, seppure in misura limitata e specificata nel contratto. Il collaboratore diventa quindi un vero e proprio socio, condividendo con l&#8217;imprenditore sia i rischi sia i benefici dell&#8217;attività economica.</li>
<li><strong>Cointeressenza Impropria:</strong> In questa variante, il collaboratore partecipa esclusivamente agli utili, senza alcuna responsabilità per le perdite. Questo tipo di cointeressenza è più simile a una forma di incentivazione e non comporta l&#8217;assunzione di rischi da parte del collaboratore. È particolarmente utile quando si desidera motivare il collaboratore senza esporlo a rischi finanziari.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi del Contratto di Cointeressenza agli Utili</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adozione di un contratto di cointeressenza agli utili può offrire molteplici benefici, sia per l&#8217;imprenditore sia per il collaboratore:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Incentivazione e Motivazione:</strong> La prospettiva di partecipare agli utili dell&#8217;impresa rappresenta un potente incentivo per il collaboratore, spingendolo a lavorare con maggiore impegno e dedizione per contribuire al successo dell&#8217;attività. Questo può tradursi in un incremento della produttività e nella qualità del lavoro svolto.</li>
<li><strong>Flessibilità Contrattuale:</strong> A differenza dei contratti di lavoro subordinato, il contratto di cointeressenza agli utili offre una maggiore flessibilità nella definizione delle condizioni di collaborazione. Le parti possono stabilire clausole personalizzate in base alle specifiche esigenze e obiettivi dell&#8217;attività economica.</li>
<li><strong>Risparmio sui Costi Fissi:</strong> L&#8217;imprenditore non è tenuto a pagare uno stipendio fisso al collaboratore, il cui compenso è strettamente legato ai risultati economici dell&#8217;impresa. Questo può rappresentare un vantaggio significativo, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni che desiderano contenere i costi operativi.</li>
<li><strong>Condivisione del Rischio:</strong> Il collaboratore condivide il rischio legato alla variabilità degli utili. Questo crea un senso di collaborazione e partnership tra le parti, favorendo una maggiore coesione e sinergia all&#8217;interno dell&#8217;impresa.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Implicazioni Legali e Fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">La stipulazione di un contratto di cointeressenza agli utili comporta alcune implicazioni legali e fiscali che devono essere attentamente considerate per garantire la validità e l&#8217;efficacia dell&#8217;accordo:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Forma Scritta:</strong> Sebbene il Codice Civile non richieda espressamente la forma scritta per la validità del contratto di cointeressenza, è fortemente consigliabile redigere l&#8217;accordo in forma scritta. Questo permette di delineare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti, la percentuale di partecipazione agli utili, le modalità di calcolo degli stessi e altri dettagli rilevanti.</li>
<li><strong>Durata del Contratto:</strong> Le parti possono stabilire una durata determinata o indeterminata per il contratto di cointeressenza agli utili. È possibile prevedere clausole di recesso anticipato, che consentano a una delle parti di terminare l&#8217;accordo prima della scadenza pattuita, rispettando eventuali periodi di preavviso.</li>
<li><strong>Obblighi Fiscali:</strong> Entrambi i soggetti coinvolti nel contratto devono adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente. In particolare, l&#8217;imprenditore deve dichiarare i redditi derivanti dall&#8217;attività economica, mentre il collaboratore deve dichiarare la quota di utili percepita. È importante considerare le eventuali implicazioni fiscali relative alla tipologia di reddito e alla sua tassazione.</li>
<li><strong>Regolamentazione delle Controversie:</strong> È consigliabile includere nel contratto clausole che regolino le modalità di risoluzione delle eventuali controversie, ad esempio attraverso l&#8217;arbitrato o la mediazione. Questo può contribuire a prevenire lunghi e costosi contenziosi legali.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Scenari Pratici di Applicazione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di cointeressenza agli utili trova applicazione in una varietà di contesti imprenditoriali e professionali. Alcuni esempi pratici includono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Start-up e Imprese Innovative:</strong> Le start-up e le imprese innovative spesso utilizzano questo tipo di contratto per coinvolgere talenti esterni e professionisti con competenze specifiche, incentivandoli a contribuire attivamente al successo dell&#8217;impresa.</li>
<li><strong>Settore Agroalimentare:</strong> Nel settore agroalimentare, gli agricoltori possono stipulare contratti di cointeressenza con commercianti o distributori, condividendo gli utili derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli.</li>
<li><strong>Studi Professionali:</strong> Gli studi professionali (ad esempio studi legali o studi di consulenza) possono utilizzare contratti di cointeressenza per coinvolgere collaboratori esterni in progetti specifici, condividendo gli utili derivanti dalle prestazioni professionali.</li>
<li><strong>Attività Commerciali e Artigianali:</strong> Le piccole attività commerciali e artigianali possono beneficiare della cointeressenza agli utili per incentivare i collaboratori a migliorare le vendite e la qualità dei servizi offerti.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di cointeressenza agli utili rappresenta un efficace strumento di collaborazione e incentivazione all’interno delle dinamiche aziendali. Grazie alla sua flessibilità e ai vantaggi economici che può offrire, costituisce una valida alternativa ai tradizionali rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia, per garantire un’efficace applicazione e prevenire controversie, è fondamentale che il contratto sia redatto con precisione, rispettando tutte le norme giuridiche e fiscali applicabili.</p>
<p style="text-align: justify;">In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, la cointeressenza agli utili può contribuire a creare sinergie positive tra imprenditori e collaboratori, favorendo la crescita e la sostenibilità delle imprese. Per questo motivo, è uno strumento che merita attenzione e approfondimento da parte di tutti gli operatori economici interessati a sviluppare modelli di collaborazione innovativi e proficui.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Imprenditore in crisi:  la svolta verso la Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d&#8217;Impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imprenditore-in-crisi-la-svolta-verso-la-Composizione-Negoziata-per-la-Soluzione-delle-Crisi-d-Impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato Roberto pusceddu]]></category>
		<category><![CDATA[composizione negoziata]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI]]></category>
		<category><![CDATA[crisi impresa]]></category>
		<category><![CDATA[roberto pusceddu]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale roberto pusceddu e partners]]></category>
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					<description><![CDATA[Premessa Con il D.L. 118/2021 (convertito nella Legge 21/10/2021, n.147) è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’istituto modificato ed integrato con nuove disposizioni normative è stato poi introdotto all’interno del Codice delle Crisi entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 (D.Lgs 12/01/2019, n. 14 così [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imprenditore-in-crisi-la-svolta-verso-la-Composizione-Negoziata-per-la-Soluzione-delle-Crisi-d-Impresa/">Imprenditore in crisi:  la svolta verso la Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d&#8217;Impresa</a> was first posted on Dicembre 15, 2023 at 10:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Premessa</h2>
<p>Con il D.L. 118/2021 (convertito nella Legge 21/10/2021, n.147) è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’istituto modificato ed integrato con nuove disposizioni normative è stato poi introdotto all’interno del Codice delle Crisi entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 (D.Lgs 12/01/2019, n. 14 così come modificato dal D.Lgs 17/06/2022, n. 83).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Che cos’è la Composizione Negoziata</h2>
<p>L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un Esperto, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.</p>
<p>Questo nuovo istituto rappresenta un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestioni delle crisi basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali. Con la composizione negoziata si è spostato il baricentro del trattamento satisfattivo sull’impresa consentendo di comprendere una crisi come una complessa operazione economica che può avere soluzione in sede contrattuale con una ampia autonomia negoziale a vantaggio della preservazione del valore di impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando è plausibile il ricorso alla Composizione Negoziata</h2>
<p>L’impresa può ricorrere alla Composizione Negoziata quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento aziendale. Il ricorso alla Composizione Negoziata è esclusivamente volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso, riservato, di natura stragiudiziale e non concorsuale. Quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa con l’avvio della Composizione negoziata, si procede alla nomina di un Esperto chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. L’operatività procedurale consente alle aziende percorsi più accessibili, più rapidi e meno costosi utilizzabili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può accedere al servizio</h2>
<p>Tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di presentazione dell’Istanza di Composizione Negoziata</h2>
<p>L’istanza di accesso alla Composizione Negoziata per la nomina di un Esperto indipendente è presentata al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell’impresa tramite una piattaforma telematica nazionale <a href="http://www.composizionenegoziata.camcom.it/"><strong>www.composizionenegoziata.camcom.it</strong></a> che contiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.</p>
<p>La piattaforma contiene anche un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una check list (lista di controllo) particolareggiata, che contiene le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. All’istanza deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla norma (art. 17, comma 3, D.Lgs 14/2019) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica. Per presentare l’istanza l’imprenditore deve essere dotato di un dispositivo di firma digitale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nomina dell’Esperto nella Composizione Negoziata</h2>
<p>L’Esperto è nominato da una Commissione, che dura in carica due anni, è costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, ed è formata da tre componenti: un Magistrato designato dal presidente della sezione in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione; un membro designato dal Presidente della CCIAA sede della commissione; un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione. La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.</p>
<p>Per <strong>Impresa Minore</strong> si intende l&#8217;impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall&#8217;inizio dell&#8217;attività se di durata inferiore;</li>
<li>ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall&#8217;inizio dell&#8217;attività se di durata inferiore;</li>
<li>un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ruolo e Funzioni dell’Esperto nella Composizione Negoziata</h2>
<p>Le funzioni dell’Esperto sono descritte nel secondo comma dell’art. 12 del D.Lgs 14/2019. I compiti principali sono quelli di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi o di insolvenza in cui versa l’impresa.</p>
<p>L’Esperto deve essere un soggetto terzo e indipendente, che non assiste l’imprenditore né si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Compito principale è quello di agevolare le trattative con i soggetti rilevanti per il risanamento dell’impresa, primi tra tutti i creditori aziendali. L’Esperto deve, quindi, coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna di esse. Dopo avere inquadrato con sufficiente chiarezza il proprio ruolo e aver tracciato con altrettanta precisione i confini tra le sue funzioni e quelle degli eventuali consulenti dell’impresa può esercitare la propria opera agevolando attraverso una sapiente opera di mediazione, le trattative tra l’imprenditore (e i suoi advisors) e i creditori e altre controparti rilevanti per superare la situazione di crisi in cui versa l’azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Vantaggi e Agevolazioni della Composizione Negoziata</strong></h2>
<p><strong><em>Misure Protettive</em></strong></p>
<p>L’imprenditore dal momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, nelle modalità e termini stabiliti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs 14/2019, può chiedere l’applicazione delle misure protettive del suo patrimonio. I creditori in questo modo non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa né tantomeno sono inibiti i pagamenti. L’imprenditore può chiedere altresì al Tribunale competente per territorio l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.</p>
<p><strong><em>Misure Premiali</em></strong></p>
<p>La composizione negoziata prevede le seguenti agevolazioni:</p>
<ul>
<li>riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari;</li>
<li>riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;</li>
<li>riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell&#8217;istanza;</li>
<li>concessione da parte dell’Agenzia Entrate di un piano di ammortamento fino a massimo di n. 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;</li>
<li>estensione al contratto o all’accordo conclusi in esito al buon fine delle soluzioni della Composizione Negoziata, art. 23, comma 1, lettere a) e c), delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR all’art. 88 comma 4-ter (non “tassazione” delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione dei debiti raggiunta con la Composizione Negoziata) e dall’art. 101, comma 5 (deducibilità delle perdite su crediti in esito alla Composizione Negoziata) a condizione che il contratto e l’accordo siano pubblicati nel Registro delle Imprese.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esito della Composizione Negoziata</h2>
<p>La procedura si conclude con il deposito nella Piattaforma Telematica della relazione finale con la quale l’Esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. La soluzioni positive previste dalla Composizione Negoziata sono le seguenti (art. 23 comma 1):</p>
<ol>
<li>a)  conclusione di un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se, secondo quanto esposto dall’Esperto nella relazione finale, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;</li>
<li>b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;</li>
<li>c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto i cui effetti precludono l’assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per le Imprese Minori o sotto soglia:</h2>
<ol>
<li>a) conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi con continuità aziendale;</li>
<li>b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;</li>
<li>c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto, la cui pubblicazione del Registro delle Imprese consente la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalle misure premiali di cui agli articoli 88, comma 4ter e 101, comma 5 del TUIR a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Diritti di Segreteria per l’avvio della procedura di Composizione Negoziata</h2>
<p>Per la presentazione dell&#8217;istanza di nomina dell’Esperto è dovuto un diritto di segreteria pari a € 252,00. L&#8217;istanza è altresì soggetta all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00. Durante la fase di compilazione da parte del rappresentante legale dell&#8217;impresa, la piattaforma telematica di composizione negoziata consentirà l&#8217;accesso diretto al Servizio online pagamenti PagoPA. Utilizzando lo strumento di pagamento online, dovranno essere compilati i campi come segue: Servizio: composizione negoziata &#8211; Causale: Istanza Ineg_0000000xxx (riportare il numero dell&#8217;istanza) &#8211; <strong>importo: € 268,00</strong>. Il rappresentante legale dell&#8217;impresa deve prestare inoltre attenzione alla compilazione dei campi &#8220;dati anagrafici del pagante&#8221;, che dovranno riportare il codice fiscale dell&#8217;impresa che ha presentato l&#8217;istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all&#8217;istanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Compenso per l’Esperto</h2>
<p>L’Esperto ha diritto ad un compenso così come determinato dall’art. 25ter del decreto, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in misura percentuale secondo fasce a scaglioni calcolate sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice e possono variare anche in base al numero dei creditori e delle parti interessati che partecipano alle trattative. Gli importi dei compensi non potranno comunque scendere sotto i 4.000,00 Euro o superare i 400.000,00 mila Euro.</p>
<p>I compensi possono anche raddoppiare in caso di esito positivo della composizione negoziata e conclusione di un contratto con i creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni, di una convenzione di moratoria o di un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto. Un aumento del 100% scatta anche quando non si arriva a una soluzione e si chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p>In caso di mancato accordo tra l’Esperto e il debitore o altre parti interessate, il compenso è liquidato dalla Commissione Regionale o dal Segretario Generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel caso di istanze presentate da imprese minori o sotto soglia.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imprenditore-in-crisi-la-svolta-verso-la-Composizione-Negoziata-per-la-Soluzione-delle-Crisi-d-Impresa/">Imprenditore in crisi:  la svolta verso la Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d&#8217;Impresa</a> was first posted on Dicembre 15, 2023 at 10:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando l’imprenditore è responsabile per la legge italiana?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Quando-imprenditore-e-responsabile-per-la-legge-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[reati societari]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela imprenditore]]></category>
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					<description><![CDATA[Premessa Nel presente contributo ci si soffermerà sulla responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile richiamando le pronunce giurisprudenziali in materia e svolgendo le conseguenti considerazioni sul caso in esame e sui profili di responsabilità penale che coinvolgono coloro che ricoprono posizioni apicali all’interno di un’impresa. La responsabilità dell’imprenditore. In materia di responsabilità dell’imprenditore ex [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Quando-imprenditore-e-responsabile-per-la-legge-italiana/">Quando l’imprenditore è responsabile per la legge italiana?</a> was first posted on Novembre 17, 2023 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify"><strong>Premessa</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Nel presente contributo ci si soffermerà sulla responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile richiamando le pronunce giurisprudenziali in materia e svolgendo le conseguenti considerazioni sul caso in esame e sui profili di responsabilità penale che coinvolgono coloro che ricoprono posizioni apicali all’interno di un’impresa.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>La responsabilità dell’imprenditore.</strong></h2>
<p style="text-align: justify">In materia di <strong>responsabilità dell’imprenditore </strong>ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l’ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, n.2403</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Infortuni sui luoghi di lavoro: responsabilità dell’imprenditore</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni</strong> avvenuti sui luoghi di lavoro a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza deriva o da norme specifiche o, in assenza di queste, dalla norma di portata generale di cui all’art. 2087 c.c., che rappresenta una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, che trova come tale applicazione a tutte le ipotesi non espressamente disciplinate.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Corte appello Firenze sez. lav., 28/06/2021, n.330</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore</strong></h2>
<p style="text-align: justify">In ordine alla responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’<strong>integrità psicofisica del lavoratore</strong> si fa riferimento a norme specifiche o, in mancanza a quanto disposto dall’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità psico -fisica dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro -imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico -fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto, della concreta realtà aziendale, del tipo di lavorazione e del connesso rischio.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, n.17576</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul luogo di lavoro</strong></h2>
<p style="text-align: justify">In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell’evento.</p>
<p style="text-align: justify">(Nella specie, relativa all’<strong>infortunio occorso al dipendente</strong> di un’impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell’altezza di circa tre metri posto all’interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell’intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, n.11116</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Bancarotta fraudolenta: configurabilità e casistica</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>mancata giustificazione della destinazione d</strong>ata al residuo di cassa non rinvenuto al momento della redazione dell’inventario, concorre alla formazione della prova della responsabilità dell’imprenditore fallito. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti.</p>
<p style="text-align: justify">Del resto, in riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli imprenditori di una ditta dichiarata fallita hanno l’obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all’adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell’occultamento.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Corte appello Ancona, 22/04/2021, n.715</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c.</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo.</p>
<p style="text-align: justify">(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell’impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l’innalzamento verso l’alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l’uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, n.15112</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>La responsabilità dell’imprenditore</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La<strong> responsabilità dell’imprenditore</strong>, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati.</p>
<p style="text-align: justify">Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l’obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo.</p>
<p style="text-align: justify">(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell’impresa appaltatrice).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione civile sez. lav., 23/05/2019, n.14066</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Omesso versamento di ritenute</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Va esclusa la responsabilità dell’imprenditore per il <strong>mancato versamento delle ritenute fiscali</strong> solo in presenza di una crisi economica a lui non imputabile, e solo quando siano state adottate tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi (nella specie, la Corte ha rinviato al giudice del merito per un approfondimento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che l’imprenditore aveva giustificato il mancato versamento con la volontà di utilizzare il denaro per pagare i dipendenti).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.6737</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Responsabilità dell’imprenditore per eccessivo lavoro imposto ai lavoratori</strong></h2>
<p style="text-align: justify">In tema di <strong>responsabilità dell’imprenditore</strong>, ex art. 2087 c.c., per l’<strong>eccessivo carico di lavoro</strong> imposto al lavoratore, è irrilevante l’assenza di doglianze o di sollecitazioni mosse da quest’ultimo, né, ai fini della prova liberatoria, è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify">(Nella specie, il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato inserito nel servizio di pronta disponibilità, in violazione reiterata e sistematica dei limiti posti dall’art. 18 del d.P.R. n. 270 del 1987 e dalla contrattazione collettiva del comparto sanità).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cassazione civile sez. lav., 08/06/2017, n.14313</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Responsabilità dell’imprenditore per atti compiuti da terzi interposti</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Affinché l’imprenditore possa essere tenuto a rispondere dell’atto concorrenziale del terzo occorre che questo atto, pur se realizzato senza la sua personale diretta partecipazione, sia tuttavia riconducibile geneticamente alla sua volontà, nel senso che sia stato compiuto su sua ispirazione e/o nel suo interesse e non nell’interesse autonomo del terzo che lo ha materialmente eseguito.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tribunale Parma, 05/04/2017, n.525</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Temporanea crisi aziendale e responsabilità dell’imprenditore</strong></h2>
<p style="text-align: justify">L’<strong>ammissione al godimento del contributo salariale</strong> presuppone una situazione di temporanea crisi aziendale, non riconducibile a responsabilità dell’imprenditore e rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente.</p>
<p style="text-align: justify">La normativa di settore – ossia l’art. 1, l. n. 164 del 1975, applicabile ratione temporis – nel riferirsi a “situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabile all’imprenditore o agli operai” implica l’assoluta estraneità dell’evento rispetto alla sfera psichica e causale dei soggetti interessati, per i profili sia della prevedibilità dell’evento stesso sia della responsabilità, con sostanziale riconduzione dell’applicazione della norma a situazioni di forza maggiore.</p>
<p style="text-align: justify">A ciò consegue che i fatti dai quali sia derivata una contrazione o una sospensione dell’attività d’impresa debbono risultare estranei anche alla sfera di responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore, al quale possa ricondursi, a titolo risarcitorio, la <strong>responsabilità dell’evento</strong> interruttivo e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli. Inoltre, trattandosi di istituto che opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, è retto da regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 17/11/2015, n.2416</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Omessa ordinaria diligenza</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.</p>
<p style="text-align: justify">Accanto alla responsabilità di carattere civilistico, vi sono anche situazioni che coinvolgono l’imprenditore e che hanno rilievo penale. L’attività imprenditoriale comporta dei rischi, anche a livello penale. Ecco i principali rischi penali dell’imprenditore ed i controlli preventivi utili per evitarli.</p>
<p style="text-align: justify">Quali sono le condotte dell’amministratore e del <em>management</em> societario che presentano dei rischi di “<em>sconfinamento</em>” nel diritto penale?</p>
<p style="text-align: justify">I reati che possono essere commessi dagli imprenditori (o dai c.d. “colletti bianchi”) si caratterizzano generalmente per l’assenza di una condotta violenta e per la categoria dei danneggiati o persone offese: consumatori, azionisti, concorrenti, investitori, dipendenti d’azienda e così via.</p>
<p style="text-align: justify">Trattasi di rischi penali che si possono verificare prevalentemente nel campo economico, politico e professionale, che perseguono uno scopo di lucro.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Rischi dell’imprenditori in sede fallimentare</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Ci si riferisce ai <a href="https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-penale/reati-fallimentari-bancarotta/"><strong>reati fallimentari</strong></a> disciplinati dalla L. n. 267/1942. Presupposto è che il soggetto sia un imprenditore commerciale o una società o un soggetto che rappresenti la società stessa (es. amministratore).</p>
<p style="text-align: justify">Il reato più conosciuto è la <strong>bancarotta</strong> nelle sue forme semplice, fraudolenta, documentale, patrimoniale, documentale e preferenziale. Si realizza la bancarotta ad esempio nel caso in cui l’imprenditore utilizza il patrimonio sociale per spese personali o in operazioni manifestamente imprudenti.</p>
<p style="text-align: justify">Il reato si configura altresì nel caso in cui l’imprenditore distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni o falsifica i libri o altre scritture contabili.</p>
<p style="text-align: justify">Un’altra ipotesi di reato è il <a href="https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-penale/reati-fallimentari-bancarotta/reati-del-fallito/"><strong>ricorso abusivo al credito</strong></a> che si verifica quando l’imprenditore ricorre al credito dissimulando il proprio dissesto. L’imprenditore risponde del reato di omessa dichiarazione dei beni se redige un inventario non fedele alla realtà.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>I reati societari</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Altra categoria di reati che possono essere commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale sono <strong>i <a href="https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-tributario-dimpresa/reati-societari/">reati societari</a></strong>, collocati nel codice civile dall’art. 2621.</p>
<p style="text-align: justify">Si pensi al reato di <strong>false comunicazioni sociali</strong> che si realizza ad esempio quando gli amministratori espongono nei bilanci fatti non corrispondenti al vero o, viceversa, omettono informazioni obbligatorie per conseguire un ingiusto profitto.</p>
<p style="text-align: justify">Se l’amministratore restituisce, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera dall’obbligo di eseguirli, risponde del reato di <strong>indebita restituzione dei conferimenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">L’<strong>aggiotaggio</strong> si configura, invece, quando taluno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate per provocare una sensibile alterazione di strumenti non quotati (art. 2637 c.c.).</p>
<p style="text-align: justify">Rientrano nella categoria dei reati societari anche alcune fattispecie disciplinate nel T.U.F.: si pensi al delitto di <strong>insider trading</strong> che reprime il compimento di operazioni su strumenti finanziari mediante informazioni privilegiate possedute in ragione della partecipazione al capitale di una società.<strong> </strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>I rischi penali dell’imprenditore in sede tributaria</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Possono altresì emergere profili di responsabilità penale per l’imprenditore se costui commette violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.</p>
<p style="text-align: justify">Si fa riferimento ai c.d. <a href="https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-penale/reati-tributari/"><strong>reati tributari</strong></a> di cui al D.lgs n. 74/2000. Elemento comune a questi reati è lo scopo di evadere l’IVA e le imposte sui redditi.</p>
<p style="text-align: justify">Si pensi all’imprenditore che, avvalendosi di mezzi fraudolenti, nelle dichiarazioni annuali dichiari di aver percepito ricavi (elementi attivi) inferiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti o, viceversa, esponga dei costi in realtà mai sostenuti (dichiarazione fraudolenta mediante artifici, art. 3).</p>
<p style="text-align: justify">Colui che, invece, non presenta una dichiarazione annuale relativa alle predette imposte, pur essendovi obbligato, risponde del reato di omessa dichiarazione (art. 5), purché l’imposta evasa sia superiore ad una determinata soglia.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>I reati contro la pubblica amministrazione</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Tra i delitti che possono essere commessi dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività vi sono alcuni <strong>delitti contro la pubblica amministrazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si pensi a colui che dà o promette denaro ad un pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318, 319 c.p.).</p>
<p style="text-align: justify">Si configura la responsabilità anche in capo a colui che dà o promette denaro, indotto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 319 quater co. 2 c.p.)</p>
<p style="text-align: justify">
<h2 style="text-align: justify"><strong>Tutela del diritto d’autore</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Il nostro ordinamento offre una tutela penale al <strong>c.d. know-how</strong>: la fattispecie di cui all’art. 623 c.p. sanziona, infatti, la rivelazione o l’uso di informazioni segrete su scoperte scientifiche, invenzioni e applicazioni industriali, compiute in violazione di un rapporto fiduciario di natura professionale. Il know-how rappresenta senz’altro una risorsa fondamentale da cui può dipendere la capacità di un’impresa di restare sul mercato. Si pensi ad esempio al complesso di conoscenze ed esperienze tecniche, o ai disegni tecnici e di progettazione.</p>
<p style="text-align: justify">Non rientrano, invece, nella nozione di segreto industriale le c.d. strategie di marketing o gli strumenti promozionali.</p>
<p style="text-align: justify">La legge n. 633/1941 disciplina il <strong>diritto d’autore </strong>tutelando il diritto di chiunque voglia trarre profitto dalla propria opera. L’art. 171 reprime, dunque, la condotta di colui che pubblica o riproduce un’opera d’ingegno altrui. Tra i beni tutelati dalla norma rientrano anche i software, banche dati, file musicali, immagini, opere musicali, cinematografiche o letterarie.</p>
<p style="text-align: justify">Costituisce reato l’utilizzo di programmi software senza licenza.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Privacy e GDPR</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Non meno rilevanti sono i delitti in tema di <strong>violazione della privacy</strong>. Le fattispecie di reato previste dalla normativa europea e italiana in materia di <a href="https://www.avvocatoporetti.it/aree-attivita/diritto-tributario-dimpresa/privacy-e-gdpr/">protezione dati personali</a> sono le seguenti:</p>
<p style="text-align: justify">– Trattamento illecito di dati;<br />
– Comunicazione e diffusione illecita di dati personali;<br />
– Acquisizione fraudolenta di dati personali;<br />
– Interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante;<br />
– Inosservanza di provvedimenti del Garante;<br />
– Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori. Sul punto, si pensi all’imprenditore che utilizzi impianti audiovisivi dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori installati illegittimamente.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Sicurezza sul lavoro</strong></h2>
<p style="text-align: justify">L’imprenditore è altresì tenuto a garantire la <strong>salute e la sicurezza su lavoro (D.lgs n. 81/2008).</strong> È pertanto necessario che le imprese siano dotate di un adeguato sistema di prevenzione degli infortuni.</p>
<p style="text-align: justify">Le fattispecie di reato imputabili all’imprenditore sono l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e <a href="https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-civile-del-lavoro/diritto-del-lavoro/infortuni-sul-lavoro/">sicurezza sul lavoro</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ciascuna impresa deve redigere il c.d. DVR: il documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro che identifica e valuta i rischi, indica le misure di prevenzione e di protezione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi stessi. Costituisce reato anche la mancata compilazione del DVR.</p>
<p style="text-align: justify">Recentemente la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità per il delitto di lesione personale colposa in capo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione a fronte di un infortunio occorso ad un alunno all’interno di una scuola che in sede di elaborazione del Dvr aveva omesso di valutare la specifica situazione di rischio relativa all’infortunio accaduto e di far adottare misure adeguate di prevenzione e di protezione. (<strong>Cass. pen. Sez. IV, 04/04/2019, n. 37766).</strong></p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Rischi penali dell’imprenditore per la tutela dell’ambiente</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Non è infrequente che l’attività imprenditoriale comporti dei rischi per la <a href="https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-tributario-dimpresa/reati-societari/i-reati-ambientali/"><strong>tutela e la salvaguardia dell’ambiente</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">A garanzia del bene ambiente, il codice penale prevede alcune fattispecie di reato (dolose e colpose), quali l’inquinamento ambientale (che si verifica in caso di deterioramento delle acque, dell’aria, di un ecosistema, della flora o della fauna), la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico o l’abbandono di materiale ad alta radioattività.</p>
<p style="text-align: justify">L’imprenditore deve altresì organizzare la propria impresa in modo da prevenire la commissione di <strong>delitti contro l’incolumità</strong>. Si pensi, infatti, al delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, alla contraffazione di sostanze alimentari rese pericolose per la salute pubblica, al commercio di sostanze alimentari contraffatte o nocive o di medicinali guasti.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Riciclaggio e autoriciclaggio</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Risponde del delitto di <strong>riciclaggio</strong> l’imprenditore che trasferisce denaro proveniente da altro delitto o che compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni. Si configura, invece, il delitto di <strong>autoriciclaggio</strong> nel caso in cui l’imprenditore, che abbia commesso o concorso a commettere un delitto, impiega/trasferisce/sostituisce denaro o altri beni in attività economiche, finanziare, imprenditoriali o speculative. Si pensi a colui che commette una truffa da cui ricava una somma ingente di denaro e utilizzi tale somma nella propria attività imprenditoriale attraverso operazioni in grado di ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.</p>
<p style="text-align: justify">
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Quando-imprenditore-e-responsabile-per-la-legge-italiana/">Quando l’imprenditore è responsabile per la legge italiana?</a> was first posted on Novembre 17, 2023 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Smart working 2022</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/smart-working-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[smart working 2022 privati]]></category>
		<category><![CDATA[smart working cosa cambia dal 1° settembre]]></category>
		<category><![CDATA[smart working la nuova comunicazione semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[Smart working ultimissime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/smart-working-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alle novità dal 1° settembre!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/smart-working-2022/">Smart working 2022</a> was first posted on Settembre 6, 2022 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La pandemia legata al COVID-19 ha messo in luce come, per poter lavorare, la presenza fissa in un luogo, e per un dato numero di ore, siano assunti superabili e superati.</p>
<p>Negli ultimi due anni ad oggi, l’esigenza di tutelare la salute pubblica e, al tempo stesso, garantire la produttività di tutti i settori, ha sancito un ampio e diffuso uso del lavoro agile.</p>
<p>Cosa cambia dal 1° settembre 2022? Ecco i nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro.</p>
<h2>La pandemia e lo smart working</h2>
<p>Nella prima fase della pandemia lo smart working ha avuto un largo impiego, complice lo stesso Governo che, per garantire la massima tutela della salute pubblica, ne ha notevolmente agevolato l’applicazione, semplificando la procedura di accesso allo strumento e scoraggiando il lavoro in presenza se non quando strettamente necessario.</p>
<p>La modalità semplificata di accesso allo smart working durante la pandemia</p>
<p>Durante la pandemia le aziende potevano accedere in modalità semplificata, ossia inviando una semplice comunicazione di dati al Ministero del lavoro, senza necessità di redigere l’accordo tra i lavoratori e l’azienda, previsto dalla normativa sul lavoro agile (art. 19 e 21 della l. N. 81/2017).</p>
<h2>Cosa cambia dal 1° settembre</h2>
<p>Con il decreto del Ministero del Lavoro n. 149 dello scorso 26 agosto 2022, è stato reintrodotto l’obbligo di accordo individuale tra i lavoratori e l’azienda, da sottoscrivere a prescindere dalla presenza o meno di un accordo collettivo.</p>
<p>Quindi, resta la possibilità di ricorrere allo smart working. Tale modalità di lavoro potrà essere fruita ma solo a seguito della stipula dell’accordo.</p>
<p>L’accordo individuale dovrà essere coerente con quanto disposto dalla Legge, dai contenuti previsti dal Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e, dalla contrattazione collettiva ove presente.</p>
<h2>La nuova semplificazione</h2>
<p>L’accordo stipulato con i lavoratori dovrà essere comunicato al Ministero del lavoro, ma non è più richiesto di allegare l’accordo.</p>
<p>Tale accordo dovrà comunque essere stipulato e conservato in azienda per almeno 5 anni, ed esibito in caso di controllo da parte degli enti competenti.</p>
<p>Come avviene la nuova comunicazione semplificata</p>
<p>Entro 5 giorni dall’avvio del lavoro agile, i datori inviano la comunicazione, specificando:</p>
<p>&#8211;  i nominativi dei lavoratori;</p>
<p>&#8211;  la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.</p>
<p>La comunicazione dovrà essere inviata via telematica, tramite i servizi online del Ministero del Lavoro.</p>
<p>Il facsimile di comunicazione è reperibile sul sito del Ministero e si potrà compilarlo dopo aver eseguito l’accesso tramite autenticazione Spid.</p>
<p>Il Ministero prevede la possibilità di inviare una singola comunicazione ovvero, in alternativa, una comunicazione massiva.</p>
<p>Il termine per inviare la comunicazione è di 5 giorni dall’avvio del lavoro agile. Via eccezionale, solo in questa prima fase della nuova modalità semplificata, la comunicazione potrà essere inviata entro il 1° novembre 2022.</p>
<p>Gli accordi antecedenti al 1° settembre 2022</p>
<p>Se l’azienda e lavoratore hanno precedentemente concordato il lavoro agile e l’azienda ha già provveduto alla comunicazione telematica ordinaria entro il 31 agosto 2022, non sarà necessario effettuare alcuna nuova comunicazione, a meno che non si tratti di un eventuale accordo sottoscritto a termine che si intende prorogare dal 1° settembre.</p>
<h2>Le sanzioni</h2>
<p>Se il lavoro agile è attivato con violazione delle modalità previste o non è comunicato fuori termini, la sanzione è dai 100 ai 500€.</p>
<p>Smart working e lavoratori fragili</p>
<p>Il Ministro del Lavoro Orlando ha proposto un emendamento al decreto Aiuti bis (D. L. N. 115/2022),  per la proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto al lavoro agile, senza obbligo di accordo individuale, per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14.</p>
<p>L’emendamento sarà presentato in sede di conversione del Decreto Aiuti bis in Senato, la cui data di conversione è prevista entro l’8 ottobre 2022.</p>
<h2>Il modulo di comunicazione semplificata</h2>
<p>Con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line.</p>
<p>Di seguito, mettiamo a disposizione dei lettori il fac simile di comunicazione.</p>
<p>Per ogni dubbio e approfondimento, non esitare a contattare i nostri consulenti!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/smart-working-2022/">Smart working 2022</a> was first posted on Settembre 6, 2022 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>I contributi previdenziali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-contributi-previdenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[contributi INPS socio lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali chi li paga]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenziali forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa sono i contributi previdenziali]]></category>
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					<description><![CDATA[Alcuni casi di esonero e di riduzione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-contributi-previdenziali/">I contributi previdenziali</a> was first posted on Agosto 24, 2022 at 9:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si inizia un lavoro, sia come autonomo che come dipendente, è obbligatorio versare i contributi ad un ente previdenziale per assicurare il lavoratore contro eventi che possono renderlo non idoneo alla prestazione lavorativa, per un evento come la malattia, la maternità, la disoccupazione. I contributi accumulati, inoltre, vengono poi restituiti durante il periodo di pensione.</p>
<p>Non ci si può esimere dall’obbligo contributivo, salvi i casi di esonero e riduzione previsti dalla legge.</p>
<h2>I contributi previdenziali.</h2>
<p>In Italia, tutti i lavoratori sono tenuti a pagare i contributi previdenziali per il reddito accumulato. L’obbligo di contribuzione grava sul lavoratore e sul datore di lavoro.</p>
<p>Per il lavoratore dipendente, i contributi dovuti sono versati all’Inps. I contributi vengono calcolati sull&#8217;ammontare lordo dello stipendio e vengono pagati per 2/3 dal lavoratore e per 1/3 dal datore di lavoro. è il datore di lavoro che provvede al pagamento all’Inps, sia dei contributi a suo carico, sia di quelli a carico del lavoratore, trattenuti dalla sua busta paga.</p>
<p>Il lavoratore autonomo libero professionista deve versare i contributi alla cassa previdenziale della propria categoria oppure, se inesistente, dovrà iscriversi all’apposito fondo pensionistico rappresentato dalla Gestione separata INPS.</p>
<p>Gli autonomi artigiani o commercianti, devono iscriversi all&#8217;apposita Gestione speciale INPS, la cassa previdenziale rivolta agli imprenditori individuali del settore.</p>
<p>I contributi sono versati, in prima persona, dal lavoratore autonomo, entro determinate scadenze.   L&#8217;ammontare di contributi varia in base alla categoria di attività.</p>
<p>Chi ha la partita Iva versa i contributi previdenziali anche per i lavoratori dipendenti, se presenti.</p>
<h2>Casi di riduzione parziale.</h2>
<p>Nei casi previsti, la legge stabilisce una riduzione dei contributi dovuti. Di seguito un elenco esemplificativo.</p>
<p>1.  La decontribuzione Sud per le nuove assunzioni di dipendenti.</p>
<p>La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo &#8220;Decontribuzione sud&#8221;.  Si tratta di un esonero parziale della contribuzione datoriale, per il quale assume rilevanza la sede in cui risulta occupato il lavoratore. Infatti, i datori di lavoro privati richiedono la decontribuzione per tutti i lavoratori con sede di lavoro nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). La sede di lavoro, come da circolare INPS n. 122/2020, è individuata con riferimento all’unità operativa nella quale risultano denunciati, nel flusso Uniemens, i lavoratori.</p>
<h2>La decontribuzione Sud non include i premi e contributi INAIL.</h2>
<p>L’esonero spetta nella misura del 30% dal 2021 al 2025, del 20% negli anni 2026 e 2027 e del 10% negli anni 2028 e 2029.</p>
<p>Come si richiede? I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps (circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90).</p>
<p>La fruizione delle agevolazioni è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>
<p>L’esonero è al momento concesso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.</p>
<p>2.  Esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione Covid-19.</p>
<p>L’esonero è stato riconosciuto per tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo, che:</p>
<p>&#8211;  non avevano richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021;</p>
<p>&#8211;  né usufruito dei trattamenti CIG con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.</p>
<p>Lo sgravio contributivo era richiedibile all’INPS sino al 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.   Le riduzioni contributive 2022 per artigiani e commercianti.</p>
<p>Con la circolare INPS 8 febbraio 2022, n. 22 l’Istituto indica gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.</p>
<p>Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.</p>
<p>Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.</p>
<p>La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al servizio online.</p>
<p>4.  Le riduzioni contributive per gli aderenti al regime forfettario.</p>
<p>Pagare i contributi INPS in misura ridotta del 35%, rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta, è una facoltà che viene concessa solo agli artigiani e commercianti che applicano ai fini fiscali il regime forfettario. Non è estensibile:</p>
<p>&#8211; ai professionisti senza cassa, iscritti alla Gestione separata INPS</p>
<p>&#8211; ai professionisti iscritti a Casse provate.</p>
<p>La domanda può essere presentata sul sito dell’INPS. Circa i termini entro i quali comunicare la scelta all’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto di previdenza:</p>
<p>· i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non devono replicare la domanda;</p>
<p>· coloro che invece hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime contributivo agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.</p>
<p>5. La riduzione per i pensionati con più di 65 anni.</p>
<p>Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.</p>
<p>6.   Esonero lavoratori dipendenti dello 0,8% sui contributi previdenziali</p>
<p>La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l&#8217;invalidità, la vecchiaia e i superstiti   (IVS) a carico del lavoratore.</p>
<p>Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1°   gennaio &#8211; 31 dicembre 2022.</p>
<p>L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l&#8217;importo mensile di 2. 692  euro, maggiorato del rateo di tredicesima.</p>
<p>Tenuto conto dell&#8217;eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’esonero contributivo. Il caso dei soci amministratori.</h2>
<h2>Un caso di esonero dal versamento dei contributi Inps riguarda i soci amministratori.</h2>
<p>La doppia iscrizione sia alla gestione Separata che alla gestione Commercianti o Artigiani, è inevitabile per coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta all’iscrizione presso la gestione separata INPS.</p>
<p>In particolare, se si è contemporaneamente socio e amministratore di società a responsabilità limitata, vi è l’obbligo di doppia iscrizione, sia alla gestione commercianti, per l’attività svolta nell’impresa come socio-lavoratore, che alla gestione separata, per l’incarico di amministratore.</p>
<p>Però, se il lavoratore svolge due attività, non sempre è obbligato a versare doppia contribuzione. Detto obbligo non sussiste se il socio amministratore non partecipa direttamente all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.</p>
<h2>La circolare Inps</h2>
<p>La circolare Inps (circolare Inps n. 84 del 10/06/2021), sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. N. 7476 del 16 luglio 2020), ha espressamente recepito, con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020, i più recenti orientamenti giurisprudenziali, a partire da quelli richiamati dal Ministero del lavoro, (Cass. N. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), statuendo per i soci di società commerciali, il requisito soggettivo della &#8220;partecipazione personale al lavoro aziendale&#8221;, quale la condizione essenziale perché sorga l&#8217;obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti. Mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale”.</p>
<p>Gli utili, derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, quindi non possono formare la base imponibile per il calcolo dei contributi alle sezioni artigiani/commercianti, dal cui pagamento il socio amministratore è esonerato.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-contributi-previdenziali/">I contributi previdenziali</a> was first posted on Agosto 24, 2022 at 9:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Società benefit: guida agli adempimenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/societ224-benefit-guida-agli-adempimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[cosa significa diventare società benefit]]></category>
		<category><![CDATA[quali società possono diventare società benefit]]></category>
		<category><![CDATA[società benefit 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Società benefit obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[società benefit vantaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/societ224-benefit-guida-agli-adempimenti/</guid>

					<description><![CDATA[Quali sono gli adempimenti per diventare e mantenere lo status di società benefit. Perché diventare società benefit?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/societ224-benefit-guida-agli-adempimenti/">Società benefit: guida agli adempimenti</a> was first posted on Maggio 12, 2022 at 3:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le società benefit (SB) sono state introdotte dalla legge n. 208/2015 (Commi 376-384). Per soddisfare i requisiti di trasparenza richiesti dalla legge, sono tenute ad “obblighi di reportistica”: redigere la Relazione benefit da allegare al bilancio e pubblicarla sul sito aziendale.</p>
<h3>Breve guida operativa destinata alle Società Benefit italiane, utile ad approfondire questi aspetti e i vantaggi di diventare SB.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è la società benefit (SB)</h2>
<p>Le SB sono società a duplice scopo. Nell’esercizio della loro attività economica oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune. Il beneficio comune è l’obiettivo consistente nel generare un impatto positivo (o la riduzione di effetti negativi) in una o più delle seguenti categorie: 1. Ambiente (in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi); 2. Governo di impresa (trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate per il raggiungimento del beneficio comune); 3. Lavoratori (relazioni con i dipendenti, retribuzioni, benefit, formazione, qualità dell’ambiente di lavoro in termini di comunicazione interna, crescita personale e sicurezza); 4. Comunità (relazioni con fornitori, comunità locali in cui l’azienda opera, donazioni).</p>
<p>Per approfondire cosa significa essere SB, cos’è, come scegliere e perseguire il fine comune, consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.</p>
<p>Qui, in sintesi ricordiamo che la SB non è un nuovo genere societario, ma una innovativa veste giuridica che i tipi societari, previsti dalla legge (società di persone, di capitali e le cooperative), possono assumere per svolgere la loro attività economica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come si diventa SB</h2>
<p>Per legge, le società già costituite/costituende che intendono assumere la qualifica di SB devono intervenire nel proprio statuto. A tal fine:</p>
<p>1. Indicare nell’oggetto sociale il beneficio comune che si è scelto di perseguire;</p>
<p>2. Gestire la società in modo da bilanciare lo scopo di lucro con la finalità di beneficio comune;</p>
<p>3. Individuare il responsabile/i addetti a svolgere i compiti connessi a garantire il perseguimento del beneficio comune;</p>
<p>4. Introdurre un&#8217;apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale (Relazione Benefit) concernente il perseguimento del beneficio comune.</p>
<p>Per l’applicazione della normativa sulle SB, invece, non è obbligatorio modificare la propria denominazione sociale, ma è consigliabile farlo per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.</p>
<p>è sempre utile una consulenza professionale per avere la certezza di redigere i documenti in modo corretto e per il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti alla crescita del proprio business.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Relazione benefit.</h2>
<p>La SB è una forma giuridica caratterizzata da elevati livelli di trasparenza. Trasparenza significa informare sugli impatti sociali e ambientali generati dall’azienda. La Relazione Benefit è lo strumento fondamentale per garantire la trasparenza del proprio operato sia all’interno che verso l’esterno.</p>
<p>La Relazione è annuale e deve essere allegata al bilancio d’esercizio. Se la società ha un sito web, la legge ammette la sua pubblicazione online.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Relazione benefit è un dovere extra finanziario perché:</h2>
<p>&#8211; descrive gli obiettivi di beneficio comune, le azioni adottate per attuarli e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune;</p>
<p>&#8211; contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB, per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune, per rendere noti i benefici prodotti, in termini socio ambientali, nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e comunità;</p>
<p>&#8211; una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.</p>
<p>Lo standard per la valutazione di impatto è il B Impact Assessment (BIA) sviluppato a partire dal 2006 da B Lab, ente statunitense. Il BIA è uno strumento disponibile gratuitamente, anche in italiano, ed è già stato adottato da oltre 70. 000 aziende nel mondo. Possono essere usati altri standard, purché soddisfino i requisiti di correttezza, trasparenza e completezza.</p>
<p>Da notare che la legge ha attribuito ad un soggetto terzo, non la valutazione in sé (compiuta dall’azienda stessa) ma solo l’elaborazione degli standard che la SB dovrà utilizzare per auto valutare la propria attività.</p>
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<h2>Se la Relazione benefit viene omessa?</h2>
<p>La legge si limita a descrivere il suo contenuto (art. L. Comma 382), senza prevedere sanzioni. L’omissione potrebbe configurare inadempimento degli amministratori ai propri doveri, con applicabilità della disciplina civilistica prevista per ogni tipo societario.</p>
<p>Le uniche sanzioni espresse dalla Legge SB riguardano il mancato perseguimento del beneficio comune: le Società Benefit sono soggette alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e al controllo da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.</p>
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<h2>I vantaggi.</h2>
<p>La SB è una società che coniuga il profitto all’attenzione verso l’ambiente, la comunità e i lavoratori. Si è rilevato che alcuni imprenditori hanno assunto la veste di SB come formalizzazione ufficiale di una missione e policy aziendale da sempre perseguita. Altre imprese “tradizionali” hanno deciso di ampliare il proprio orizzonte imprenditoriale con un approccio manageriale etico.</p>
<p>Infatti, anche se assumere la qualità di SB non ha un beneficio economico diretto, ma è un investimento perché:</p>
<p>&#8211; attrae nuovi investitori (gli investitori sono molto sensibili alla sostenibilità economica, sociale e ambientale);</p>
<p>&#8211; consente di entrare nel network delle SB con le quali avviare partnership interessanti;</p>
<p>&#8211; innalza la qualità delle proprie performance all’esterno, mediante l’assunzione dell’impegno a produrre effetti positivi verso la comunità, i lavoratori e l’ambiente;</p>
<p>&#8211; le politiche di welfare aziendale generano maggiore soddisfazione e lealtà dei propri dipendenti e consentono un risparmio fiscale perché i costi dei servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa;</p>
<p>&#8211; permette di entrare in contatto con giovani talenti, per i quali le SB hanno una componente valoriale maggiore;</p>
<p>&#8211; l’art. 95 comma 13 del nuovo codice degli appalti prevede, tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.</p>
<p>Per le spese di costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,  è possibile usufruire di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione.  L&#8217;importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro.  Il credito d&#8217;imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e l&#8217;istanza potrà essere presentata dal 19 maggio 2022 al 15 giugno 2022, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico.</p>
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<p>Vuoi costituire una società benefit? Il miglior modo per iniziare è informarsi.</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/societ224-benefit-guida-agli-adempimenti/">Società benefit: guida agli adempimenti</a> was first posted on Maggio 12, 2022 at 3:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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