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	<title>Ivie | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Ivie | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILE DA COSTRUIRE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Ivie]]></category>
		<category><![CDATA[REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLI]]></category>
		<category><![CDATA[Casa di proprietà ISEE]]></category>
		<category><![CDATA[Casa di proprietà significato]]></category>
		<category><![CDATA[Case di proprietà in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Percentuale proprietari di casa in Europa]]></category>
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		<category><![CDATA[Quanti italiani hanno la seconda casa]]></category>
		<category><![CDATA[Quanti italiani vivono in affitto]]></category>
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					<description><![CDATA[Essere proprietari di immobili in Italia comporta una serie di obblighi fiscali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Essere proprietari di immobili in Italia comporta una serie di obblighi fiscali. Le <strong>imposte sulla casa</strong> e le proprietà immobiliari variano in base a diversi fattori, come la destinazione d&#8217;uso dell’immobile (prima casa, seconda casa, immobili commerciali), il valore catastale e la residenza. Questo articolo fornisce una panoramica delle principali tasse immobiliari che i proprietari devono conoscere e pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IMU: Imposta Municipale Unica</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>IMU (Imposta Municipale Unica)</strong> è una delle imposte più importanti sugli immobili in Italia. Si applica principalmente alle <strong>seconde case</strong> e agli immobili non destinati ad abitazione principale, come le case vacanza o gli immobili affittati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco i punti salienti sull&#8217;IMU:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione per la prima casa</strong>: La maggior parte delle abitazioni principali, ovvero quelle in cui il proprietario risiede stabilmente e ha la residenza anagrafica, è esente dall&#8217;IMU. Fanno eccezione le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), che restano soggette al pagamento.</li>
<li><strong>Aliquote</strong>: Le aliquote IMU variano da comune a comune, ma la legge stabilisce un&#8217;aliquota base dell’0,76%, che può essere aumentata o ridotta entro certi limiti dal comune. Le aliquote per le seconde case tendono ad essere più alte rispetto a quelle per la prima casa.</li>
<li><strong>Calcolo dell&#8217;IMU</strong>: L’imposta si calcola sulla base della <strong>rendita catastale</strong> rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Successivamente, si applica l’aliquota stabilita dal comune.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">TARI: Tassa sui Rifiuti</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>TARI (Tassa sui Rifiuti)</strong> è un&#8217;imposta destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ogni immobile, sia abitato che non, è soggetto a questa tassa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Calcolo della TARI</strong>: Il calcolo della TARI dipende dalla superficie dell&#8217;immobile e dal numero di occupanti. I comuni possono applicare tariffe diverse in base alla destinazione d’uso (abitativa o commerciale) e alla quantità di rifiuti prodotti.</li>
<li><strong>Esenzioni e riduzioni</strong>: Alcuni comuni prevedono agevolazioni o esenzioni per immobili non abitati, oppure per situazioni specifiche come abitazioni con un solo occupante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">TASI: Tributo per i Servizi Indivisibili (Abrogato dal 2020)</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>TASI</strong> era un’imposta che serviva a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili dei comuni (come illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, ecc.). Tuttavia, dal 2020, la TASI è stata abrogata e accorpata all’IMU, semplificando il sistema fiscale sugli immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sull’Acquisto di Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si acquista un immobile, oltre al prezzo di compravendita, è necessario considerare anche le <strong>imposte sull’acquisto</strong>, che variano in base alla natura dell’acquirente (privato o impresa) e al tipo di immobile.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta di Registro</strong>:
<ul>
<li>Se l’acquirente è un privato e l’immobile è acquistato da un altro privato o da un’impresa che non applica IVA, si paga un’<strong>imposta di registro</strong> proporzionale.</li>
<li><strong>Prima casa</strong>: L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è agevolata e pari al 2% del valore catastale dell’immobile.</li>
<li><strong>Seconda casa</strong>: Per le seconde case, l’imposta di registro sale al 9%.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>IVA</strong>:
<ul>
<li>Se l’immobile è acquistato da un’impresa (ad esempio una società di costruzioni) e l’acquisto è soggetto a IVA, l’aliquota è:
<ul>
<li>4% per la prima casa;</li>
<li>10% per la seconda casa;</li>
<li>22% per gli immobili di lusso.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Imposte ipotecaria e catastale</strong>:
<ul>
<li>Oltre all&#8217;imposta di registro o IVA, sull&#8217;acquisto di un immobile si pagano anche le <strong>imposte ipotecaria</strong> e <strong>catastale</strong>, generalmente fisse (50 euro ciascuna per la prima casa e 100 euro ciascuna per altri immobili).</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IRPEF e Redditi da Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Se possiedi una proprietà e la metti in affitto, i redditi che ottieni da questa attività devono essere dichiarati e sono soggetti a <strong>IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)</strong>. Tuttavia, esistono due regimi di tassazione tra cui scegliere:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione ordinaria</strong>: In questo regime, i redditi da locazione vengono sommati agli altri redditi del contribuente e tassati secondo le aliquote progressive dell’IRPEF. Si può dedurre un 5% del reddito imponibile per tenere conto delle spese di manutenzione.</li>
<li><strong>Cedolare secca</strong>: È un regime fiscale alternativo per gli affitti abitativi, che prevede un’imposta sostitutiva fissa del 21% sul canone di locazione (ridotta al 10% per contratti a canone concordato). Con la cedolare secca, non si applicano ulteriori imposte (registro, bollo, IRPEF), ma non è possibile dedurre alcuna spesa.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sulla Vendita di Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">La vendita di una casa può comportare il pagamento di <strong>imposte sulla plusvalenza</strong>. Se si vende un immobile entro cinque anni dall&#8217;acquisto, il guadagno ottenuto (la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto) è tassabile come reddito da capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono alcune eccezioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Prima casa</strong>: Se la casa venduta è stata adibita a prima abitazione per la maggior parte del tempo in cui l’hai posseduta, non si paga alcuna imposta sulla plusvalenza.</li>
<li><strong>Immobili ricevuti in eredità</strong>: In questo caso, le plusvalenze non sono tassabili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Le imposte sulla casa e le proprietà immobiliari sono un aspetto cruciale della gestione patrimoniale. È importante conoscere tutte le tasse previste, dalle imposte sull&#8217;acquisto e detenzione fino a quelle sulla vendita. Per evitare errori e ottimizzare la propria situazione fiscale, è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un esperto fiscale, che può aiutare a pianificare e gestire al meglio gli obblighi fiscali legati agli immobili.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>IVIE: guida alla tassazione degli immobili all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVIE-guida-alla-tassazione-degli-immobili-all-estero-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ivie]]></category>
		<category><![CDATA[Come non pagare IVIE]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio calcolo IVIE]]></category>
		<category><![CDATA[IVIE 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IVIE 2024 quando si paga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivie Agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ivie cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[IVIE immobili estero]]></category>
		<category><![CDATA[IVIE tassa incostituzionale]]></category>
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					<description><![CDATA[L'IVIE è un tributo introdotto per monitorare e regolare la situazione patrimoniale dei cittadini italiani con beni immobili fuori dai confini nazionali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVIE-guida-alla-tassazione-degli-immobili-all-estero-2/">IVIE: guida alla tassazione degli immobili all&#8217;estero</a> was first posted on Ottobre 7, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<p style="text-align: justify;">La tassazione degli immobili situati all&#8217;estero può risultare complessa per i contribuenti italiani, soprattutto in un contesto di crescente internazionalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;IVIE, Imposta sul Valore degli Immobili all&#8217;Estero, è un tributo introdotto per monitorare e regolare la situazione patrimoniale dei cittadini italiani con beni immobili fuori dai confini nazionali.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo, esploreremo le principali caratteristiche dell&#8217;IVIE, come funziona e cosa devono sapere i contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;IVIE?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IVIE è un&#8217;imposta che <strong>si applica agli immobili posseduti da residenti in Italia che si trovano all&#8217;estero</strong>. È stata introdotta dalla Legge n. 214/2011 e ha come obiettivo quello di garantire che i cittadini italiani dichiarino correttamente i loro beni all&#8217;estero, contribuendo così al sistema fiscale nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chi deve pagare l&#8217;IVIE?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IVIE <strong>deve essere pagata dai cittadini italiani residenti nel territorio italiano che possiedono beni immobili all&#8217;estero.</strong> Questo vale sia per i singoli individui che per le società. È importante notare che l&#8217;imposta si applica indipendentemente dall&#8217;uso del bene, sia che si tratti di una casa vacanze, di un immobile affittato o di un bene non utilizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come si calcola l&#8217;IVIE?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il calcolo dell&#8217;IVIE<strong> si basa sul valore catastale dell&#8217;immobile, convertito in euro</strong>. Se il valore catastale non è disponibile, si può utilizzare il valore di mercato. La tassa è fissata al 0,76% del valore degli immobili, ma può essere ridotto a 0,4% per gli immobili adibiti a prima casa. È importante anche considerare che l&#8217;IVIE è dovuta in proporzione alla quota di possesso dell&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Dichiarazione e scadenze</h2>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione dell&#8217;IVIE deve essere <strong>effettuata tramite il modello Unico o il modello 730, a seconda della situazione fiscale del contribuente</strong>. La scadenza per il pagamento è generalmente fissata al 16 giugno dell&#8217;anno successivo a quello in cui è dovuta l&#8217;imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Crediti d&#8217;imposta e doppia imposizione</h2>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti possono beneficiare di crediti d&#8217;imposta nel caso in cui l&#8217;immobile all&#8217;estero sia soggetto a tassazione nel Paese in cui si trova. Questo evita la doppia imposizione, permettendo ai contribuenti di detrarre l&#8217;imposta pagata all&#8217;estero dall&#8217;IVIE dovuta in Italia, fino a un massimo del 50% dell&#8217;importo.</p>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
<h2 style="text-align: justify;">Conseguenze della non dichiarazione</h2>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale rispettare le norme relative all&#8217;IVIE, poiché la mancata dichiarazione può comportare sanzioni significative. Le autorità fiscali italiane sono attive nel monitoraggio delle posizioni patrimoniali all&#8217;estero e possono intraprendere azioni nei confronti dei contribuenti inadempienti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IVIE rappresenta un aspetto importante della tassazione per gli italiani che possiedono immobili all&#8217;estero. Essere informati sulle regole, i calcoli e le scadenze può aiutare i contribuenti a evitare sanzioni e a gestire meglio la propria situazione patrimoniale. Consultare un professionista del settore fiscale può essere utile per navigare nella complessità della tassazione internazionale e per garantire una corretta aderenza alle normative vigenti.</p>
</div>
</div>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVIE-guida-alla-tassazione-degli-immobili-all-estero-2/">IVIE: guida alla tassazione degli immobili all&#8217;estero</a> was first posted on Ottobre 7, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI  IMMOBILI ALL’ESTERO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ivie-guida-alla-tassazione-degli-immobili-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ivie]]></category>
		<category><![CDATA[TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO]]></category>
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					<description><![CDATA[Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ivie-guida-alla-tassazione-degli-immobili-allestero/">IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI  IMMOBILI ALL’ESTERO</a> was first posted on Marzo 29, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).</p>
<h2>Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero</h2>
<p>Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).</p>
<p>Sono tenuti al pagamento dell’imposta:</p>
<ul>
<li> i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo</li>
<li> i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi</li>
<li> i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali</li>
<li> i  locatari,  per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione  finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).</li>
</ul>
<p>L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).</p>
<h2>LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI</h2>
<p>L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.  Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.</p>
<p>Per  calcolare  il  limite  che  dà  diritto  all’esenzione,  si  deve  fare  riferimento  all’imposta  determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.</p>
<p>Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.  Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.</p>
<p>Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata  (articolo  165  del Tuir),  si  detrae  dall’imposta  dovuta  in  Italia  per  quegli  immobili,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.</p>
<h2>IL VALORE DELL’IMMOBILE</h2>
<p>Il  valore  dell’immobile  da  prendere  in  considerazione  per  il  calcolo  dell’imposta  è  costituito,  general- mente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.  Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.  In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile</p>
<p>Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nel- la  dichiarazione  di  successione  o  nell’atto  registrato  o  in  altri  atti  previsti  dagli  ordinamenti  esteri  con finalità analoghe.  Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo  che  garantisce  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  il  valore  è  prioritariamente  quello  catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale.</p>
<p>Tale  criterio  vale  anche  per  gli  immobili  che  sono  pervenuti per successione o donazione.</p>
<p>In  mancanza  del  valore  catastale,  si  deve  fare  riferimento  al  costo  risultante  dall’atto  di  acquisto  e,  in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.</p>
<h2>LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE</h2>
<p>Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  l’importo  di  200  euro,  rapportato  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale l’immobile è destinato a tale uso.</p>
<h2>LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI</h2>
<p>Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.  Infine,  per  gli  anni  2012  e  2013,  oltre  all’importo  di  200  euro,  è  prevista  un’ulteriore  detrazione  di  50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni.</p>
<p>è necessario, però, che il figlio dimori abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.</p>
<p>L’importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.</p>
<h2>IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E LE MODALITà DI DICHIARAZIONE</h2>
<p>Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ivie-guida-alla-tassazione-degli-immobili-allestero/">IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI  IMMOBILI ALL’ESTERO</a> was first posted on Marzo 29, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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