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	<title>IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale | Commercialista.it</title>
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		<title>Appalti: abrogata la solidarietà ai fini IVA – implicazioni e nuove normative</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Appalti-abrogata-la-solidarieta-ai-fini-IVA-%e2%80%93-implicazioni-e-nuove-normative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABROGATA RESPONSABILITA' IVA]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[La solidarietà ai fini IVA è un meccanismo attraverso il quale il committente di un appalto è ritenuto responsabile per il pagamento dell'IVA dovuta dall’appaltatore.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Appalti-abrogata-la-solidarieta-ai-fini-IVA-%e2%80%93-implicazioni-e-nuove-normative/">Appalti: abrogata la solidarietà ai fini IVA – implicazioni e nuove normative</a> was first posted on Settembre 16, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Cos’è la Solidarietà ai Fini IVA?</h3>
<p style="text-align: justify;">La solidarietà ai fini IVA è un meccanismo attraverso il quale il committente di un appalto è ritenuto responsabile per il pagamento dell&#8217;IVA dovuta dall’appaltatore. In altre parole, se l’appaltatore non adempie ai suoi obblighi fiscali e non versa l’IVA dovuta, il committente può essere chiamato a rispondere per l’importo non pagato.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo sistema di responsabilità solidale aveva come obiettivo principale quello di garantire il corretto versamento dell&#8217;IVA e combattere l’evasione fiscale nel settore degli appalti, rendendo il committente un co-responsabile della liquidazione dell’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">L’Abrogazione della Solidarietà ai Fini IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Recentemente, la normativa italiana ha previsto l’abrogazione della solidarietà ai fini IVA. Questa modifica è stata introdotta per semplificare e chiarire le responsabilità fiscali nel settore degli appalti, con l&#8217;intento di alleggerire il carico burocratico e ridurre i contenziosi tra committenti e appaltatori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Principali Novità</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Responsabilità Fiscale Diretta</strong>: Con l’abrogazione della solidarietà, il committente non sarà più responsabile per l’IVA non versata dall’appaltatore. La responsabilità per il pagamento dell&#8217;IVA sarà completamente a carico dell’appaltatore, che dovrà adempiere ai suoi obblighi fiscali in maniera autonoma.</li>
<li><strong>Semplificazione e Chiarezza</strong>: La rimozione di questo meccanismo mira a semplificare il sistema fiscale e ridurre le controversie tra le parti coinvolte negli appalti. In precedenza, le dispute sul pagamento dell’IVA potevano coinvolgere sia il committente sia l’appaltatore, causando complicazioni e ritardi.</li>
<li><strong>Controlli e Adempimenti</strong>: La nuova normativa prevede un inasprimento dei controlli sull’appaltatore, al fine di garantire che l’IVA venga versata correttamente. Saranno introdotti strumenti più efficaci per monitorare la compliance fiscale degli appaltatori e prevenire fenomeni di evasione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni per le Imprese</h2>
<h4 style="text-align: justify;">Per i Committenti</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Liberazione dalla Responsabilità</strong>: I committenti non saranno più tenuti a garantire il pagamento dell’IVA per conto degli appaltatori. Questo può ridurre il rischio di contenziosi fiscali e responsabilità in caso di inadempienze da parte degli appaltatori.</li>
<li><strong>Rivalutazione dei Contratti</strong>: I contratti di appalto dovranno essere riveduti per riflettere la nuova responsabilità fiscale. È consigliabile inserire clausole specifiche che chiariscano le responsabilità fiscali dell’appaltatore e i meccanismi di verifica dell’adempimento.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;">Per gli Appaltatori</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Maggiore Responsabilità</strong>: Gli appaltatori dovranno garantire il corretto versamento dell’IVA senza poter contare su alcuna forma di solidarietà da parte del committente. È fondamentale mantenere una gestione fiscale accurata e rispettare gli obblighi di liquidazione dell’IVA.</li>
<li><strong>Rischio di Sanzioni</strong>: Con l&#8217;aumento dei controlli, gli appaltatori sono esposti a un maggior rischio di sanzioni in caso di inadempienze fiscali. È essenziale implementare sistemi di controllo interno e verificare regolarmente le pratiche fiscali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Nuove Pratiche e Raccomandazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;abrogazione della solidarietà ai fini IVA, è fondamentale che le imprese adottino le seguenti pratiche:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Aggiornamento Normativo</strong>: Le imprese devono rimanere aggiornate sulle modifiche normative e comprendere come queste influenzano i loro obblighi fiscali. La consulenza con esperti fiscali è consigliata per garantire la conformità alle nuove disposizioni.</li>
<li><strong>Revisione dei Processi Contrattuali</strong>: Rivedere e aggiornare i contratti di appalto per assicurarsi che riflettano le nuove responsabilità e le pratiche di gestione fiscale. È utile includere clausole che specificano le responsabilità di ciascuna parte in relazione al pagamento dell&#8217;IVA.</li>
<li><strong>Formazione e Sensibilizzazione</strong>: Investire nella formazione del personale e nella sensibilizzazione riguardo le nuove normative fiscali. Assicurarsi che i responsabili fiscali e contabili siano ben informati sulle modifiche e sui loro effetti operativi.</li>
<li><strong>Implementazione di Sistemi di Controllo</strong>: Gli appaltatori devono rafforzare i loro sistemi di controllo interno per evitare errori nella gestione dell&#8217;IVA e per garantire la corretta liquidazione dell’imposta.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L’abrogazione della solidarietà ai fini IVA rappresenta una significativa evoluzione della normativa fiscale italiana nel settore degli appalti. Sebbene la modifica possa sembrare un cambiamento positivo per i committenti, essa comporta nuove responsabilità e sfide per gli appaltatori. È essenziale che entrambe le parti comprendano appieno le implicazioni della normativa e adottino le misure necessarie per garantire la conformità fiscale e ridurre i rischi associati.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Appalti-abrogata-la-solidarieta-ai-fini-IVA-%e2%80%93-implicazioni-e-nuove-normative/">Appalti: abrogata la solidarietà ai fini IVA – implicazioni e nuove normative</a> was first posted on Settembre 16, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVA intracomunitaria e operazioni estere</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-intracomunitaria-e-operazioni-estere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti intracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni intracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[IVA intracomunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni estere]]></category>
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					<description><![CDATA[L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un aspetto centrale della fiscalità, con regole complesse che variano non solo all&#8217;interno dei singoli Stati membri dell&#8217;Unione Europea (UE), ma anche a livello internazionale. Quando si tratta di operazioni estere, in particolare quelle intracomunitarie, la gestione dell&#8217;IVA assume una dimensione ancora più complessa. Questo articolo esplorerà in dettaglio [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-intracomunitaria-e-operazioni-estere/">IVA intracomunitaria e operazioni estere</a> was first posted on Agosto 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un aspetto centrale della fiscalità, con regole complesse che variano non solo all&#8217;interno dei singoli Stati membri dell&#8217;Unione Europea (UE), ma anche a livello internazionale. Quando si tratta di operazioni estere, in particolare quelle intracomunitarie, la gestione dell&#8217;IVA assume una dimensione ancora più complessa. Questo articolo esplorerà in dettaglio il funzionamento dell&#8217;IVA intracomunitaria e le implicazioni fiscali delle operazioni estere, offrendo una guida esaustiva per imprese e professionisti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos&#8217;è l&#8217;IVA Intracomunitaria?</h2>
<p>L&#8217;IVA intracomunitaria si applica alle operazioni di vendita di beni e servizi tra i paesi membri dell&#8217;Unione Europea. Il concetto di IVA intracomunitaria è stato introdotto per facilitare il commercio all&#8217;interno dell&#8217;UE, eliminando le barriere fiscali e semplificando il regime IVA per le transazioni transfrontaliere.</p>
<p>Quando un&#8217;azienda vende beni o fornisce servizi a un&#8217;altra azienda in un diverso Stato membro dell&#8217;UE, queste operazioni sono esenti dall&#8217;IVA nel paese di origine, ma sono soggette all&#8217;IVA nel paese di destinazione. Questo principio si basa sul meccanismo dell&#8217;inversione contabile (reverse charge), che trasferisce l&#8217;obbligo di pagamento dell&#8217;IVA dal fornitore al cliente.</p>
<h4>1.1. Il Funzionamento dell&#8217;Inversione Contabile</h4>
<p>L&#8217;inversione contabile è un meccanismo che si applica alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti passivi d’imposta (ossia le imprese e i professionisti). In pratica, il venditore emette una fattura senza applicare l&#8217;IVA, indicando che l&#8217;operazione è intracomunitaria. Il compratore, a sua volta, contabilizza l&#8217;IVA nel proprio Stato membro e provvede a versarla secondo le norme locali.</p>
<p>Questo sistema ha due obiettivi principali:</p>
<ul>
<li><strong>Evitare la doppia imposizione</strong>: garantire che l&#8217;IVA sia applicata solo nel paese in cui avviene il consumo effettivo.</li>
<li><strong>Semplificare gli scambi commerciali</strong>: ridurre la burocrazia e gli adempimenti fiscali per le imprese che operano a livello internazionale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Natura delle Operazioni Intracomunitarie</h2>
<p>Le operazioni intracomunitarie possono essere suddivise principalmente in due categorie: le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari. È importante comprendere come funzionano entrambe queste categorie per una corretta gestione dell&#8217;IVA.</p>
<h4>2.1. Cessioni Intracomunitarie</h4>
<p>Le cessioni intracomunitarie si riferiscono alla vendita di beni da un&#8217;impresa stabilita in uno Stato membro a un&#8217;impresa situata in un altro Stato membro dell&#8217;UE. Tali cessioni sono esenti da IVA nel paese di origine, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni:</p>
<ul>
<li>Entrambe le parti coinvolte devono essere soggetti passivi IVA e registrati nel sistema VIES (VAT Information Exchange System).</li>
<li>I beni devono essere fisicamente trasportati da uno Stato membro all&#8217;altro.</li>
<li>L&#8217;acquirente deve fornire al venditore il proprio numero di partita IVA intracomunitaria.</li>
</ul>
<p>Il venditore emette una fattura senza IVA, indicando che si tratta di una cessione intracomunitaria, e riporta questa operazione nel modello Intrastat, che raccoglie informazioni sugli scambi intracomunitari.</p>
<h4>2.2. Acquisti Intracomunitari</h4>
<p>Gli acquisti intracomunitari avvengono quando un&#8217;azienda acquista beni da un&#8217;altra impresa situata in un altro Stato membro dell&#8217;UE. In questo caso, è l&#8217;acquirente a dover dichiarare e versare l&#8217;IVA nel proprio Stato membro, applicando l&#8217;inversione contabile.</p>
<p>L&#8217;acquirente è tenuto a:</p>
<ul>
<li>Auto-fatturarsi, cioè emettere una fattura per sé stesso, indicando l&#8217;IVA dovuta nel proprio paese.</li>
<li>Annotare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, garantendo così la corretta contabilizzazione dell&#8217;IVA.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Prestazioni di Servizi Intracomunitari</h2>
<p>Oltre alla cessione di beni, l&#8217;IVA intracomunitaria si applica anche alle prestazioni di servizi. La regola generale per le prestazioni di servizi intracomunitari è che l&#8217;IVA deve essere applicata nel paese in cui il cliente utilizza i servizi, con alcune eccezioni.</p>
<h4>3.1. Servizi B2B (Business-to-Business)</h4>
<p>Nel caso di transazioni B2B, dove sia il prestatore del servizio che il cliente sono soggetti passivi d&#8217;imposta, l&#8217;IVA è applicata secondo il principio del “reverse charge”. Il prestatore emette una fattura senza IVA e il cliente, situato in un altro Stato membro, è responsabile del pagamento dell&#8217;IVA nel proprio paese.</p>
<h4>3.2. Servizi B2C (Business-to-Consumer)</h4>
<p>Per i servizi resi ai consumatori finali (B2C), l&#8217;IVA viene solitamente applicata nel paese in cui il prestatore del servizio è stabilito, con alcune eccezioni relative a specifici tipi di servizi, come quelli digitali, dove l&#8217;IVA è dovuta nel paese del consumatore.</p>
<h2></h2>
<h2>Adempimenti Fiscali: Modello Intrastat e Dichiarazioni</h2>
<p>Le imprese che effettuano operazioni intracomunitarie sono soggette a specifici obblighi dichiarativi. Uno dei principali adempimenti è la presentazione del modello Intrastat.</p>
<h4>4.1. Il Modello Intrastat</h4>
<p>Il modello Intrastat è una dichiarazione che deve essere presentata dalle imprese che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni e/o prestazioni di servizi. Questo modello consente alle autorità fiscali di monitorare i flussi commerciali all&#8217;interno dell&#8217;UE e di prevenire l&#8217;evasione fiscale.</p>
<p>La frequenza della presentazione del modello Intrastat dipende dal volume delle operazioni intracomunitarie:</p>
<ul>
<li><strong>Mensile</strong>: obbligatorio per chi supera determinati limiti di valore nelle operazioni.</li>
<li><strong>Trimestrale</strong>: per chi non supera tali limiti.</li>
</ul>
<p>Il modello Intrastat richiede l&#8217;indicazione di informazioni dettagliate su ogni operazione intracomunitaria, come il valore della transazione, il codice del bene o del servizio, e il numero di partita IVA del partner commerciale.</p>
<h4>4.2. Dichiarazione IVA e Comunicazioni Esterometro</h4>
<p>Oltre al modello Intrastat, le operazioni intracomunitarie devono essere riportate nella dichiarazione IVA annuale. Inoltre, dal 2019, le operazioni estere che non rientrano nel sistema Intrastat devono essere comunicate attraverso l&#8217;Esterometro, un adempimento che serve a tracciare le operazioni con soggetti non residenti nell&#8217;UE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Operazioni Extra-UE: Importazioni ed Esportazioni</h2>
<p>Oltre alle operazioni intracomunitarie, le imprese devono gestire anche le operazioni con paesi extra-UE, che seguono regole diverse in materia di IVA.</p>
<h4>5.1. Importazioni</h4>
<p>L&#8217;importazione di beni da paesi extra-UE è soggetta all&#8217;IVA nel paese di destinazione, ossia dove i beni vengono immessi in consumo. L&#8217;IVA viene generalmente pagata al momento dello sdoganamento, insieme a eventuali dazi doganali. L&#8217;importatore può successivamente detrarre l&#8217;IVA pagata come credito d&#8217;imposta, se utilizzata nell&#8217;ambito della sua attività economica.</p>
<h4>5.2. Esportazioni</h4>
<p>Le esportazioni verso paesi extra-UE sono esenti da IVA nel paese di origine. Tuttavia, l&#8217;esportatore deve essere in grado di fornire prove adeguate che i beni sono stati effettivamente spediti fuori dall&#8217;UE. Le esportazioni esenti da IVA consentono all&#8217;esportatore di mantenere la competitività sui mercati internazionali, poiché il prezzo finale non include l&#8217;IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Nuove Regole per il Commercio Elettronico (e-commerce)</h2>
<p>Con l&#8217;aumento del commercio elettronico, l&#8217;UE ha introdotto nuove regole per l&#8217;IVA, che mirano a garantire una tassazione equa e a ridurre le frodi. A partire dal 1° luglio 2021, le nuove normative prevedono un&#8217;estensione del sistema OSS (One Stop Shop) per semplificare la gestione dell&#8217;IVA per le vendite a distanza.</p>
<h4>6.1. Il Regime OSS (One Stop Shop)</h4>
<p>Il regime OSS consente alle imprese di dichiarare e versare l&#8217;IVA dovuta su tutte le vendite a distanza effettuate verso consumatori finali in altri Stati membri dell&#8217;UE attraverso un&#8217;unica dichiarazione elettronica, evitando così la necessità di registrarsi ai fini IVA in ciascun paese di destinazione. Questo regime si applica alle vendite di beni e servizi, comprese le prestazioni digitali.</p>
<h4>6.2. Soglia Unica per le Vendite a Distanza</h4>
<p>Una delle principali novità introdotte riguarda l&#8217;introduzione di una soglia unica di 10.000 euro per tutte le vendite a distanza all&#8217;interno dell&#8217;UE. Se un&#8217;impresa supera questa soglia, è obbligata ad applicare l&#8217;IVA del paese di destinazione e a utilizzare il regime OSS per la dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Frodi IVA e il Ruolo del Sistema VIES</h2>
<p>Le operazioni intracomunitarie sono particolarmente vulnerabili alle frodi IVA, come il &#8220;carosello&#8221; (o &#8220;vat carousel&#8221;), una pratica fraudolenta che sfrutta la complessità delle norme intracomunitarie per evadere l&#8217;IVA. Per combattere queste frodi, l&#8217;UE ha implementato vari strumenti, tra cui il sistema VIES.</p>
<h4>7.1. Il Sistema VIES (VAT Information Exchange System)</h4>
<p>Il VIES è un sistema elettronico che consente alle autorità fiscali degli Stati membri di scambiare informazioni sui soggetti registrati ai fini IVA e di verificare la validità dei numeri di partita IVA intracomunitaria. Questo strumento è fondamentale per prevenire le frodi IVA e garantire la correttezza delle operazioni intracomunitarie.</p>
<h4>7.2. Controlli e Sanzioni</h4>
<p>Le autorità fiscali effettuano controlli regolari sulle operazioni intracomunitarie, utilizzando i dati raccolti attraverso il VIES e il modello Intrastat. Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme IVA possono essere severe, includendo ammende pecuniarie e, in casi gravi, azioni legali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Implicazioni Fiscali per le Imprese</h2>
<p>La corretta gestione dell&#8217;IVA intracomunitaria e delle operazioni estere è cruciale per le imprese che operano a livello internazionale. Oltre a garantire la conformità fiscale, una gestione efficiente dell&#8217;IVA può avere un impatto significativo sulla competitività e sulla redditività di un&#8217;azienda.</p>
<h4>8.1. Pianificazione Fiscale</h4>
<p>Le imprese devono pianificare attentamente le loro operazioni intracomunitarie e internazionali per ottimizzare il carico fiscale e minimizzare i rischi di non conformità. Questo include la scelta della struttura aziendale più efficiente, l&#8217;analisi delle implicazioni fiscali delle transazioni internazionali e la gestione accurata degli adempimenti IVA.</p>
<h4>8.2. Consulenza Fiscale e Supporto</h4>
<p>Data la complessità delle normative IVA, molte imprese scelgono di avvalersi di consulenti fiscali specializzati per gestire le operazioni intracomunitarie e internazionali. Un consulente esperto può fornire supporto nella redazione delle dichiarazioni IVA, nella presentazione del modello Intrastat e nella gestione delle relazioni con le autorità fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Futuro dell&#8217;IVA Intracomunitaria: Prospettive e Sfide</h2>
<p>L&#8217;IVA intracomunitaria è destinata a evolversi ulteriormente nei prossimi anni, con l&#8217;UE che sta già lavorando a nuove riforme per migliorare la trasparenza e l&#8217;efficienza del sistema fiscale. Queste riforme mirano a ridurre le frodi IVA, semplificare la normativa e adattarla alle esigenze del commercio digitale.</p>
<h4>9.1. La Riforma del Sistema di IVA Unificata</h4>
<p>Una delle principali sfide future riguarda l&#8217;implementazione di un sistema di IVA unificata a livello europeo, che potrebbe sostituire l&#8217;attuale sistema basato su transazioni intracomunitarie esenti da IVA. Questo nuovo sistema, noto come &#8220;destinazione unica&#8221;, prevede che l&#8217;IVA sia versata direttamente nel paese di consumo finale, riducendo così le opportunità di frode.</p>
<h4>9.2. Impatto della Digitalizzazione</h4>
<p>La digitalizzazione del commercio e la crescente importanza dell&#8217;e-commerce rappresentano sfide e opportunità per la gestione dell&#8217;IVA. Le nuove regole per il commercio elettronico e l&#8217;introduzione del regime OSS sono solo i primi passi verso un sistema fiscale più moderno e adattato alle esigenze del mercato globale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Gestire l&#8217;IVA intracomunitaria e le operazioni estere richiede una conoscenza approfondita delle normative fiscali e un&#8217;attenzione costante agli adempimenti burocratici. Le imprese che operano a livello internazionale devono essere pronte a fronteggiare un ambiente normativo in continua evoluzione, adottando strategie di pianificazione fiscale efficaci e avvalendosi del supporto di esperti quando necessario.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-intracomunitaria-e-operazioni-estere/">IVA intracomunitaria e operazioni estere</a> was first posted on Agosto 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidazione periodica IVA: guida completa ai versamenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Liquidazione-periodica-IVA-guida-completa-ai-versamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[IVA a credito]]></category>
		<category><![CDATA[IVA a debito]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione periodica IVA]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
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		<category><![CDATA[versamenti modello F24]]></category>
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					<description><![CDATA[La liquidazione periodica IVA è un adempimento fondamentale per le aziende che applicano il regime IVA ordinario o il regime forfettario. Con questa procedura, il contribuente determina l&#8217;ammontare dell&#8217;IVA da versare all&#8217;Erario o da recuperare, in base alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. Periodicità La periodicità della liquidazione periodica varia a seconda del regime [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Liquidazione-periodica-IVA-guida-completa-ai-versamenti/">Liquidazione periodica IVA: guida completa ai versamenti</a> was first posted on Marzo 29, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:308">La liquidazione periodica IVA è un<strong> adempimento fondamentale</strong> per le aziende che applicano il regime IVA ordinario o il regime forfettario. Con questa procedura, il contribuente determina l&#8217;ammontare dell&#8217;IVA da versare all&#8217;Erario o da recuperare, in base alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:308">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:15">Periodicità</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:84">La periodicità della liquidazione periodica varia a seconda del regime IVA adottato:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-13:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:58"><strong>Regime IVA ordinario:</strong> mensile, trimestrale o annuale</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Regime forfettario:</strong> trimestrale</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:20">Calcolo dell&#8217;IVA</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:45">Per calcolare l&#8217;IVA da versare, è necessario:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-20:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:84">Determinare l&#8217;IVA a debito, ossia l&#8217;IVA addebitata ai clienti sulle fatture emesse</li>
<li data-sourcepos="19:1-20:0">Determinare l&#8217;IVA a credito, ossia l&#8217;IVA versata sui beni e servizi acquistati</li>
</ul>
<p data-sourcepos="21:1-21:77">L&#8217;IVA da versare è pari alla differenza tra l&#8217;IVA a debito e l&#8217;IVA a credito.</p>
<h2 data-sourcepos="21:1-21:77"></h2>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:14">Versamenti</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:152">I versamenti dell&#8217;IVA devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento può essere eseguito tramite:</p>
<ul data-sourcepos="27:1-30:0">
<li data-sourcepos="27:1-27:13">Modello F24</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:29">Bonifico bancario o postale</li>
<li data-sourcepos="29:1-30:0">MAV</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="31:1-31:27">Liquidazione IVA online</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:96">La liquidazione IVA può essere effettuata online<strong> tramite il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</strong></p>
<p data-sourcepos="33:1-33:96">
<h2 data-sourcepos="35:1-35:20">Casi particolari</h2>
<p data-sourcepos="37:1-37:244">Esistono alcuni casi particolari in cui la liquidazione periodica IVA può essere semplificata o addirittura non dovuta. Ad esempio, i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti IVA non sono tenuti a presentare la liquidazione periodica.</p>
<h2 data-sourcepos="37:1-37:244"></h2>
<h2 data-sourcepos="39:1-39:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="41:1-41:199">La liquidazione periodica IVA è un adempimento importante che richiede attenzione e precisione. Per evitare errori e sanzioni, è consigliabile affidarsi a un commercialista o a un consulente fiscale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Liquidazione-periodica-IVA-guida-completa-ai-versamenti/">Liquidazione periodica IVA: guida completa ai versamenti</a> was first posted on Marzo 29, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Professionista-forfettario-e-Socio-di-SRL-Quando-e-possibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[controllo diretto e indiretto]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[professionista]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[socio srl]]></category>
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					<description><![CDATA[La compatibilità tra l’essere socio di SRL e possedere una Partita IVA forfettaria è spesso al centro di dubbi. Negli anni, infatti, questo regime fiscale ha subito diverse modifiche proprio in relazione ai soggetti che hanno partecipazioni societarie. Ciò ha generato non poche perplessità tra chi si appresta a scegliere il regime forfettario per la [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Professionista-forfettario-e-Socio-di-SRL-Quando-e-possibile/">Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?</a> was first posted on Marzo 22, 2024 at 12:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compatibilità tra l’essere socio di SRL e possedere una Partita IVA forfettaria è spesso al centro di dubbi. Negli anni, infatti, questo regime fiscale ha subito diverse modifiche proprio in relazione ai soggetti che hanno partecipazioni societarie.</p>
<p>Ciò ha generato non poche perplessità tra chi si appresta a scegliere il regime forfettario per la propria Partita IVA.</p>
<p>La domanda che spesso ci si pone è:<strong> &#8220;Posso, contemporaneamente, essere socio di SRL e possedere  Partita IVA professionista in regime forfettario?&#8221;</strong></p>
<p><strong><u>Questione n. 1 &#8211; Esercizio della professione</u></strong></p>
<p>Il CNDCEC, con il pronto ordine n. 149 del 19 settembre 2022, ha chiarito che lo status di socio di minoranza di società di capitali è sempre compatibile con l&#8217;esercizio della professione, a meno che non si accerti che l&#8217;iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società.</p>
<p>Pertanto, la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l&#8217;utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all&#8217;iscritto all&#8217;albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc. rende incompatibile l&#8217;attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l&#8217;influenza dell&#8217;iscritto sui detti soggetti e l&#8217;interesse economico dello stesso.</p>
<p><strong><u>Questione n. 2 &#8211; Applicazione del regime forfettario</u></strong></p>
<p>Per ciò che attiene la permanenza nel regime forfettario, i contribuenti che desiderano applicare il regime agevolato per le partite Iva individuali non devono:</p>
<ul>
<li>Essere soci di società di persone;</li>
<li>Controllare, direttamente o indirettamente, SRL che svolgono la stessa attività economica esercitata individualmente.</li>
</ul>
<p>Per cui, il contribuente potrà continuare ad operare in regime forfettario solo se:</p>
<p>&#8211; non detiene quote di controllo in SRL;</p>
<p>&#8211; detiene quote di controllo in SRL ma l’attività economica svolta dalla società è del tutto diversa da quella riconducibile alla partita Iva individuale del professionista.</p>
<p><u>Come chiarito dalla circolare n. 9/2019 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, p</u><u>er la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.</u></p>
<p>Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso di partecipazione, da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario, al 50% in una società a responsabilità limitata perché risulta integrato il numero 2) del  primo comma del citato articolo 2359 del Codice Civile.</p>
<p>Il controllo indiretto è specificato al secondo comma, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente detiene una partecipazione pari al 50% in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente), perché risulta integrato il combinato disposto di cui al primo comma, numero 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del Codice Civile.</p>
<p><strong>Conclusione</strong></p>
<p><strong><em>Sì, si può essere professionisti con partita Iva in regime forfettario e contemporaneamente soci di SRL ma solo se</em></strong>:</p>
<ul>
<li><strong>si detiene una quota di capitale sociale di minoranza;</strong></li>
<li><strong>non si controlla, né direttamente né indirettamente, la Società.</strong></li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Professionista-forfettario-e-Socio-di-SRL-Quando-e-possibile/">Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?</a> was first posted on Marzo 22, 2024 at 12:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVA sul gas domestico: Come incide sulla bolletta e suggerimenti per risparmiare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-sul-gas-domestico-Come-incide-sulla-bolletta-e-suggerimenti-per-risparmiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 09:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali gas]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus gas domestico]]></category>
		<category><![CDATA[Come ridurre i costi del gas]]></category>
		<category><![CDATA[Confronto tariffe gas]]></category>
		<category><![CDATA[Costi fissi gas e IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza energetica in casa]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi risparmio gas]]></category>
		<category><![CDATA[Isolamento termico abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[IVA sul gas domestico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione IVA energia]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione impianti gas]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione consumo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio bolletta gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie risparmio energetic]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe gas più convenienti]]></category>
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					<description><![CDATA[IVA sul gas domestico: Come incide sulla bolletta e suggerimenti per risparmiare<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-sul-gas-domestico-Come-incide-sulla-bolletta-e-suggerimenti-per-risparmiare/">IVA sul gas domestico: Come incide sulla bolletta e suggerimenti per risparmiare</a> was first posted on Febbraio 9, 2024 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Introduzione</h2>
<p>Nel contesto economico attuale, la gestione delle spese domestiche rappresenta una sfida quotidiana per milioni di famiglie. Una delle voci di spesa più significative è senza dubbio quella relativa ai consumi energetici, in particolare il gas domestico. L&#8217;IVA applicata sul gas può incidere notevolmente sulla bolletta finale, rendendo ancora più pressante la necessità di adottare strategie efficaci per ottimizzare i consumi e ridurre i costi. In questo articolo, esploreremo come l&#8217;IVA incide sulla bolletta del gas e forniremo suggerimenti pratici per alleggerire questo onere, attraverso la comprensione delle dinamiche fiscali e l&#8217;adozione di comportamenti mirati al risparmio.</p>
<h2>L&#8217;Impatto dell&#8217;IVA sulla Bolletta del Gas</h2>
<p>L&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) applicata al gas domestico è una componente fissa delle bollette energetiche in Italia, influenzando direttamente l&#8217;ammontare della spesa sostenuta dalle famiglie. Il tasso di IVA sul gas, definito dalla normativa fiscale vigente, può variare in base a specifici criteri, come il tipo di uso (domestico o aziendale) e, in alcuni casi, il livello di consumo. <strong>Dal 1° gennaio 2024</strong> l’IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è tornata all’aliquota “ordinaria”, ovvero: <strong>10% per gli usi civili entro i 480 Smc/anno; 22% per tutti i casi restanti</strong>.</p>
<h2>Suggerimenti per Risparmiare sulla Bolletta del Gas</h2>
<p>Per fronteggiare l&#8217;incidenza dell&#8217;IVA e i relativi costi sulla bolletta del gas, esistono diverse strategie che le famiglie possono adottare per ridurre i consumi e ottimizzare le spese. Ecco alcuni suggerimenti pratici:</p>
<ol>
<li><strong>Rivisitazione dei Consumi</strong>: Analizzare i propri pattern di consumo e identificare eventuali sprechi è il primo passo verso il risparmio. L&#8217;utilizzo consapevole del gas, evitando sprechi e ottimizzando l&#8217;uso degli apparecchi gasdotto, può fare la differenza.</li>
<li><strong>Manutenzione degli Impianti</strong>: Una corretta e regolare manutenzione degli impianti di riscaldamento e degli elettrodomestici a gas contribuisce a mantenere l&#8217;efficienza energetica, riducendo i consumi.</li>
<li><strong>Isolamento dell&#8217;Abitazione</strong>: Migliorare l&#8217;isolamento termico della propria abitazione può significare richiedere meno energia per il riscaldamento, con un conseguente risparmio sulla bolletta del gas.</li>
<li><strong>Tariffe e Offerte</strong>: Confrontare le tariffe del gas offerte dai diversi fornitori può portare alla scelta di un&#8217;offerta più vantaggiosa e adatta alle proprie esigenze di consumo, con tariffe fisse o variabili che possono incidere sul costo finale.</li>
<li><strong>Bonus e Agevolazioni Fiscali</strong>: Informarsi su eventuali bonus gas e agevolazioni fiscali disponibili può offrire ulteriori opportunità di risparmio. Il governo e le autorità locali spesso introducono misure di sostegno per le famiglie a basso reddito o per incentivare l&#8217;efficienza energetica.</li>
</ol>
<p>Adottando queste strategie, è possibile non solo ridurre l&#8217;importo della bolletta del gas ma anche contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso la riduzione dei consumi energetici. La chiave sta nel combinare un approccio consapevole al consumo con la ricerca attiva delle migliori soluzioni di risparmio disponibili sul mercato.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La gestione oculata delle spese legate al consumo di gas domestico rappresenta un elemento cruciale nel bilancio familiare, specialmente in un periodo caratterizzato da fluttuazioni dei prezzi energetici e da una crescente attenzione verso le tematiche di sostenibilità ambientale. Comprendere l&#8217;impatto dell&#8217;IVA sulla bolletta del gas e mettere in atto strategie efficaci per ottimizzare i consumi può tradursi in un risparmio tangibile, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione dell&#8217;impronta ecologica domestica.</p>
<p>L&#8217;adozione di un approccio consapevole e informato, insieme all&#8217;utilizzo di tecnologie più efficienti e alla scelta di tariffe energetiche vantaggiose, sono passi fondamentali verso un consumo di gas più sostenibile e economico. Inoltre, l&#8217;accesso a bonus e incentivi fiscali rappresenta un&#8217;ulteriore opportunità per alleggerire il peso delle bollette energetiche sulle famiglie italiane.</p>
<p>In conclusione, affrontare la questione del risparmio energetico richiede un impegno congiunto da parte dei consumatori, dei fornitori di energia e delle istituzioni, mirato a promuovere pratiche di consumo responsabile e a incentivare l&#8217;adozione di soluzioni volte alla riduzione dei consumi e al rispetto dell&#8217;ambiente. Solo attraverso un approccio collettivo e coordinato sarà possibile affrontare efficacemente le sfide poste dall&#8217;incidenza dell&#8217;IVA sul gas domestico e dalle esigenze di sostenibilità energetica.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-sul-gas-domestico-Come-incide-sulla-bolletta-e-suggerimenti-per-risparmiare/">IVA sul gas domestico: Come incide sulla bolletta e suggerimenti per risparmiare</a> was first posted on Febbraio 9, 2024 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La c.d. cancellazione del debito: presupposti e profili pratico-operativi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-c-d-cancellazione-del-debito-presupposti-e-profili-pratico-operativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 08:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione del debito]]></category>
		<category><![CDATA[Come cancellare i debiti con l’Agenzia delle entrate cancellazione cartelle esattoriali quali debiti si possono cancellare]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[guida giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[inisigibilità]]></category>
		<category><![CDATA[presupposti e profili cancellazione del debito]]></category>
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					<description><![CDATA[Premessa Il presente elaborato si propone umilmente di avvicinare la figura del ‘giurista’ alla comunità nel cercare di affrontare questioni di fatto e di diritto che interessano l’intera pluralità di individui nella quotidianità della vita. Spesso, infatti, si delinea una marcata separazione tra lo specialista tecnico del diritto e coloro la cui vita è totalmente [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-c-d-cancellazione-del-debito-presupposti-e-profili-pratico-operativi/">La c.d. cancellazione del debito: presupposti e profili pratico-operativi</a> was first posted on Agosto 10, 2023 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Premessa</h2>
<p>Il presente elaborato si propone umilmente di avvicinare la figura del ‘giurista’ alla comunità nel cercare di affrontare questioni di fatto e di diritto che interessano l’intera pluralità di individui nella quotidianità della vita.</p>
<p>Spesso, infatti, si delinea una marcata separazione tra lo specialista tecnico del diritto e coloro la cui vita è totalmente &#8211; o quasi &#8211; dominata dalla regola giuridica che comunemente e tecnicamente chiamiamo ‘norma’.<br />
Si ritiene indispensabile colmare questo gap conoscitivo inevitabile e cercare di inserire la figura del ‘tecnico avvocato’ o, più in generale, ‘giurista’ nel quotidiano vivere anche e soprattutto cercando un confronto ed una dialettica costruttiva con chi non possiede un background giuridico ma necessità inevitabilmente di un supporto quotidiano nel gestire i rapporti intersoggettivi tra privati e con enti pubblici.</p>
<p>L’ordine delle questioni giuridiche trattate è volutamente e consapevolmente casuale senza<br />
l’ambizione di una trattazione sistematica, soffermandoci su questioni giuridiche tra loro totalmente differenti e appartenenti ad una varietà di ambiti: dal diritto civile al diritto penale, passando attraverso il diritto costituzionale, il diritto amministrativo ed il diritto ambientale.</p>
<p>L’elaborato assume, quindi, una prospettiva trasversale, indagando e soffermandosi su questioni che attengono e sarebbero classificabili negli ambiti del diritto più distanti e distinti tra loro ma che trovano un minimo comune denominatore nel fatto che il giurista si trova e si troverà spesso ad affrontare casi e situazioni differenti e tra loro distanti nell’ambito ma non nell’approccio che sarà sempre e comunque improntato su due direzioni: una direzione squisitamente ‘teorica’ ed una direzione ‘indispensabilmente’ pratico-operativa.<br />
La realtà di tutti i giorni è governata dalla norma ma è il ‘giurista’, genericamente inteso, che deve svolgere una specifica e vera e propria missione: portare la norma a conoscenza della pluralità di individui che fanno parte della comunità e far conoscere gli strumenti di tutela dei diritti di cui ciascun individuo è – talvolta inconsapevolmente – titolare e dei doveri che sullo stesso incombono.</p>
<p>Se è, infatti, vero che la condotta di ciascun individuo deve conformarsi alla ‘norma’ e alla regola che il nostro ordinamento giuridico impone, occorre che tale norma sia recepibile, comprensibile e, quindi, applicabile in concreto con una evidente necessità che abbia tre caratteri fondamentali ed essenziali: sia una norma valida, giusta ma, soprattutto, efficace.<br />
Quando il diritto del singolo o della collettività viene leso – momento che definiamo patologico e che si contrappone al momento fisiologico, trattandosi di una sua talvolta inevitabile degenerazione &#8211; vi è la necessità che l’individuo conosca quali strumenti di tutela debbano essere azionati per ottenere un ristoro ovvero un risarcimento ovvero, più genericamente, una tutela dell’integrità della propria sfera giuridico-patrimoniale che è stata – o si assume essere stata &#8211; violata.</p>
<p>È, quindi, necessario utilizzare un linguaggio più accessibile alla pluralità di individui che, pur mantenendo il suo indispensabile tecnicismo, si faccia e si renda alla portata di chiunque. Questo è l’auspicio: il diritto viva nella realtà, viva tra gli uomini e da questi sia conosciuto perché la conoscenza della norma è presupposto indispensabile per poter agevolmente affrontare quotidianamente la vita nella sua problematicità e nelle questioni che di volta in volta ciascuno è chiamato inevitabilmente ad affrontare.</p>
<h2>La c.d. cancellazione del debito</h2>
<p>Nel merito, ci si soffermerà nel presente contributo su un tema che potenzialmente potrebbe riguardare una pluralità di soggetti che versino in situazioni di c.d. inesigibilità del complessivo debito esattoriale risultante dall’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).<br />
In particolare, il comma 253 della Legge di bilancio 2023 ha modificato i termini ed i casi (art. 1, comma 684 – bis, della Legge n. 190/2014) nei quali l’Agente della riscossione può comunicare all’Ente creditore l’inesigibilità del debito esattoriale affinché lo stesso proceda al suo annullamento.</p>
<h2>
L’inesigibilità del debito esattoriale</h2>
<p>L’Agente della Riscossione può comunicare, in qualsiasi momento, l’inesigibilità, dopo aver<br />
verificato che il debitore si trovi in almeno una delle seguenti ipotesi. Di che cosa si tratta quando si parla di ‘inesigibilità?</p>
<p style="text-align: center"><em>&#8211; assenza di beni del debitore, risultante alla data dell&#039;accesso al</em><br />
<em>sistema informativo del Ministero dell&#8217; economia e delle finanze in</em><br />
<em>qualunque momento effettuato dall&#8217; agente della riscossione; (art.</em><br />
<em>1, comma 253, lettera b);</em></p>
<p style="text-align: center"><em>&#8211; rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti</em><br />
<em>alla data dell&#8217; accesso di cui alla lettera b) e l&#8217; importo complessivo</em><br />
<em>del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (art. 1, comma 253, lettera f).</em></p>
<p>Il discarico, ex art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023, è, dunque, un diritto imprescindibile<br />
la cui ratio legis ed il cui fondamento presidiano, senz’altro, anche il diritto alla vita del<br />
contribuente, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito e tutelato.</p>
<h2>Intervento pratico-operativo</h2>
<p>Valutati opportunamente i presupposti di diritto, occorrerà prendere in esame case by case la concreta situazione in esame al fine di analizzare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie poc’anzi esaminata.<br />
Ci si domanderà se la situazione in esame sia o meno gravemente compromessa, in quanto il debito esattoriale è insostenibile per l’istante che rientra nelle ipotesi di legge appena descritte;<br />
Si accerterà se il soggetto versi o meno in una oggettiva difficoltà economica caratterizzata dal fatto che i beni del contribuente sono gravati da ipoteche e da problematiche catastali che li rendono indisponibili a qualsiasi transazione, riducendone ulteriormente il valore economico.</p>
<p>Pertanto, si valuterà se la situazione patrimoniale in esame sia o meno equiparabile all’assenza di beni aggredibili;<br />
Pertanto, il consulente tecnico chiamato a studiare la questione specifica sottopostagli, valuterà la situazione patrimoniale e reddituale e se la stessa consenta o meno una forma di pagamento all’Agente della riscossione e se fosse o meno sostenibile un’eventuale adesione alla rottamazione quater (Legge n. 197/2022).</p>
<h2>
Conclusioni</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.</p>
<p>Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e<br />
prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.</p>
<p>Alla prossima!<br />
Cagliari, 9 agosto 2023</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-c-d-cancellazione-del-debito-presupposti-e-profili-pratico-operativi/">La c.d. cancellazione del debito: presupposti e profili pratico-operativi</a> was first posted on Agosto 10, 2023 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aliquote iva zenzero e curcuma</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aliquote-iva-zenzero-e-curcuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[La nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%. L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aliquote-iva-zenzero-e-curcuma/">Aliquote iva zenzero e curcuma</a> was first posted on Febbraio 1, 2022 at 9:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122</h2>
<p>La nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%. L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma. ​</p>
<p>Le erbe aromatiche sono piante officinali conosciute e apprezzate sin dall’antichità, dotate di peculiari  principi attivi utili per l’organismo. Esse grazie alle loro componenti biochimiche si prestano per molteplici usi, particolarmente apprezzate per il loro sapore e odore in ambito culinario, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  essendo ricche di  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l&#8217;aggiunta di calorie; molte erbe aromatiche sono termogeniche, quindi accelerano il metabolismo.</p>
<p>In particolare abbiamo due spezie provenienti dall’Asia considerate un vero tesoro per la nostra salute. Lo zenzero e la curcuma.</p>
<h2>Lo zenzero</h2>
<p>Lo zenzero è una pianta erbacea delle Zingiberazeae originaria dell’Estremo Oriente. Coltivata da sempre in tutta la fascia tropicale e subtropicale, è provvista di rizoma carnoso e densamente ramificato dal quale si ripartono sia lunghi fusti sterili e cavi, formati da foglie lanceolate inguainanti, sia corti scapi fertili, portanti fiori giallo-verdastri con macchie porporine. Il frutto è una capsula divisa da setti in tre logge.</p>
<p>Il rizoma è la parte della pianta ricercata e commercializzata, in essa sono presenti i principi attivi della pianta: l’ olio essenziale, composto in prevalenza da zingiberene, gingeroli e shogaoli ( principali responsabili del sapore pungente) resine e mucillagini, e presenta in modo più pronunciato il sapore e l’aroma tipico che lo vedono ampiamente utilizzato come spezia, specie in forma essiccata e polverizzata, o fresco in fette sottili.</p>
<p>Il rixoma essiccato  è impiegato come spezia in cucina e nella preparazione di bibite ( come il famoso ginger ale).</p>
<p>Ha proprietà stimolanti la digestione (stomachico), stimolanti la circolazione periferica, antinfiammatorie e antiossidanti, possiede una evidente azione antinausea, antiemetica, antiepiretica e antinfiammatoria. Lo zenzero è propriamente considerato un antiinfiammatorio naturale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La curcuma</h2>
<p>La curcuma è una pianta della famiglia delle Zingiberaceae, come lo zenzero, comunemente nota come  zafferano(impropriamente)  d’India, dato che la pianta ha avuto il suo primo nascere in Cina. Una pianta, può raggiungere il metro di altezza, ed è facilmente riconoscibile grazie alle sue foglie (larghe) e ai suoi fiori (gialli). Estratta,  la radice è di forma cilindrica e di colore arancione. Grazie a questa vivacità cromatica, la pianta è considerata simbolo di ricchezza, di abbondanza e di buon augurio. Il potere colorante dei rizomi di curcuma è divenuto fonte di ispirazione per usi diversi. La tintura delle stoffe, la colorazione della carta, e il make up delle donne indiane. Similmente allo zenzero ha proprietà antinfiammatorie. Questa spezia può infatti dare una mano al nostro organismo nel ridurre i meccanismi infiammatori. Svolge inoltre un importante funzione depurativa, supportando il nostro corpo nel processo di espulsione delle tossine, ed incrementando la produzione della bile. La curcuma contiene una sostanza nota come lipopolisaccaride, capace di contribuire a stimolare il sistema immunitario.</p>
<p>La curcuma è inoltre un noto elemento antiossidante e antitumorale, cicatrizzante e digestiva. Tra le sue altre proprietà, spiccano quella di stabilizzatore glicemico, antibatterico, antistaminico, immunostimolante, seboregolatore, lenitivo, e protettore cardiovascolare. Insomma, un vero e proprio portento per il nostro organismo, ben noto anche ai più appassionati di cucina, è un ingrediente di base per la preparazione del masala, noto in occidente con il nome di curry;</p>
<p>può essere utilizzata per la preparazione di tisane,  bevande e distillati o come spezia di condimento.</p>
<p>Da secoli, la curcuma è un elemento fondamentale della cucina orientale e araba. E’</p>
<p>Depurativa, disinfettante e antinfiammatoria, la curcuma ha un ruolo fondamentale nella medicina tradizionale indiana e cinese e nelle terapie ayurvediche</p>
<p>Molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che utilizzare la curcuma come condimento nell’alimentazione può ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Ciò è molto importante in quanto mantenere al proprio posto il colesterolo previene molte malattie dell’apparato cardiovascolare.</p>
<p>Questo si deve anche alle proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche della spezia che lo rafforzano, formando così una squadra vincente. Infatti, un sistema immunitario forte e che funziona bene riduce le probabilità di contrarre influenza, raffreddore e tosse.</p>
<p>Come agente antisettico e antibatterico naturale, la spezia può essere usata come disinfettante naturale. In caso di tagli o scottature, potete cospargere sulla ferita della polvere di curcuma per accelerarne il processo di guarigione.</p>
<p>Lo zenzero e la curcuma sono  relativamente nuovi per il mercato italiano, fino a pochi anni fa rappresentavano un prodotto di nicchia, ora saliti alla ribalta grazie alla diffusione e la conoscenza delle importanti proprietà salutari di queste piante. Lo zenzero è sulla lista delle sostanze “genericamente considerate sicure” dalla FDA statunitense. Il primo produttore di zenzero resta la Cina, infatti la maggior parte dello zenzero delle nostre tavole è cinese. Il picco di vendite coincide con il periodo invernale dell’emisfero nord perché il suo consumo aumenta per via delle basse temperature e viene utilizzato per prevenire l’influenza. Periodo che coincide con il capodanno cinese con il conseguente aumento dei prezzi. Nei paesi originari lo zenzero cresce perennemente durante tutto l’anno e viene utilizzato anche come pianta puramente ornamentale. In queste zone caratterizzate dal clima caldo umido e piovoso , condizioni difficilmente riscontrabili in ambienti aperti sul nostro territorio, a meno che non sia nel sud Italia caratterizzato da un clima mite più adatto a questo tipo di coltivazioni.</p>
<p>Tuttavia l’aumento di domanda di questi prodotti anche nel nostro Paese ha portato ad una produzione in ambienti tutelati per la crescita delle piante. Secondo un rapporto sui consumi dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1, pubblicato a soli sei mesi dal precedente. Lo studio ha monitorato per un anno le caratteristiche nutrizionali di oltre 40 mila prodotti alimentari di largo consumo tra cibi a lunga conservazione, alimenti refrigerati, surgelati e bevande, oltre ad aver analizzato le tendenze di consumo degli italiani.</p>
<p>Secondo il rapporto, gli alimenti acquistati dagli italiani hanno mediamente una tendenza a un progressivo miglioramento della qualità nutrizionale.</p>
<p>L’ingrediente “benefico” dell’anno 2017 è senza dubbio lo zenzero, che in 12 mesi ha visto raddoppiare le vendite di prodotti in cui è presente (+108%). Stiamo parlando di prodotti come tisane, cioccolata, yogurt, succhi e persino zuppe e panettoni.</p>
<p>Il produttore italiano ha la possibilità di effettuare una produzione di qualità rispetto a quella cinese. Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l&#8217;azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.</p>
<p>Da questo punto di vista vi è anche l’aiuto fiscale infatti la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%.</p>
<p>L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aliquote-iva-zenzero-e-curcuma/">Aliquote iva zenzero e curcuma</a> was first posted on Febbraio 1, 2022 at 9:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-dei-medici-guida-fiscale-come-contrattualizzare-la-prestazione-ed-emettere-fattura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 11:04:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Quadro normativo civilistico e fiscale, con particolare attenzione ai fini Iva alle operazione esenti ed a quelle imponibili<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-dei-medici-guida-fiscale-come-contrattualizzare-la-prestazione-ed-emettere-fattura/">Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 1:04 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.  Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.</p>
<h2>Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quadro normativo civilistico e fiscale, con particolare attenzione ai fini Iva alle operazione esenti ed a quelle imponibili</h2>
<p>Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.</p>
<p>Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Profilo fiscale: trattamento Iva delle prestazioni sanitarie</h2>
<p>In ambito d’imposte indirette, la materia delle prestazioni sanitarie è disciplinata dal l’articolo 10, comma primo, punto n. 18 del DPR n. 633 del 1972 (decreto Iva):-“1. Sono esenti dall’imposta:…18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”. In sostanza si rinvia al legislatore del fascio, la materia medico sanitaria è evoluta ma in 3500 anni di storia si basa sugli stessi principi ed attori: diagnosi, cura e riabilitazione della persona da parte del medico che eroga la prestazione, rapporto diretto, personale tra dottore e paziente. Per tali motivi il decreto Iva (del 72’) a tutt’oggi trova fondamento sul richiamato regio decreto, copiandone pari pari il testo e calibrando su di esso il regime delle esenzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni medico sanitarie esenti da Iva</h2>
<p>Sono esenti da Iva:</p>
<p>1)    le prestazioni effettuate da medici, chirurghi ed odontoiatri;</p>
<p>2)    le prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;</p>
<p>3)    le certificazioni varie, le prestazioni mediche di chirurgia estetica quando rispondono a finalità terapeutiche, di medicina sportiva e del lavoro;</p>
<p>4)    le prestazioni rese da laboratori radiologici e di analisi mediche e di ricerche cliniche;</p>
<p>5)    le visite mediche di natura fiscale per conto dell’Inps o dell’Inail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono altresì esenti da Iva le prestazioni effettuate dai seguenti operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie:</h2>
<p>1)    infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico;</p>
<p>2)    podologo, fisioterapista (o massofisioterapista con formazione triennale), logopedista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale;</p>
<p>3)    tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica;</p>
<p>4)    tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, igienista dentale, dietista;</p>
<p>5)    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.</p>
<p>Prestazioni medico sanitarie imponibili iva (non esenti)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono imponibili e pertanto devono essere assoggettate ad Iva:</h2>
<p>1)    le prestazioni svolte per corsi di formazione;</p>
<p>2)    i certificati legali fatti alle assicurazioni;</p>
<p>3)    le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;</p>
<p>4)    le consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;</p>
<p>5)    le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;</p>
<p>6)    le prestazioni rese da chiropratici.</p>
<p>FOCUS 1: Prestazioni di ricovero e cura esenti Iva, ai sensi dell’articolo 10 comma 1, n. 19 del DPR n.  633 del 72. Sono le prestazioni rese sia in via ambulatoriale che a ricoverati, da parte dei seguenti soggetti: società di mutuo soccorso con personalità giuridica e stabilimenti termali; enti ospedalieri, case di cura e cliniche che sulla base delle convenzioni stipulate con le regioni, applicano tariffe corrispondenti a quelle praticate dagli enti pubblici. Le prestazioni sanitarie rese da case di cura non convenzionate sono imponibili Iva, a nulla rileva che i pazienti possono essere rimborsati dalle regioni in base a specifiche tariffe.</p>
<p>FOCUS 2: Alcune nozioni su ricovero e cura fini della individuazione della corretta fattispecie esente da Iva. Trattasi di alloggio, assistenza, diagnosi e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto. Questo aspetto assume importanza in quanto le prestazioni matrice ricettiva (es. Stanza singola, televisore, etc. ) sono prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. L’erogazione di questi servizi è soggetta all’applicazione di un aliquota agevolata del 10%. Questo se tale servizio è reso a soggetti ricoverati, salvo che le stesse siano indispensabili per realizzare gli scopi terapeutici del soggetto ricoverato. Le stesse prestazioni scontano aliquota IVA ordinaria se rese a soggetti non ricoverati (cfr. Agli accompagnatori).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni sanitarie: come emettere fattura</h2>
<p>I medici e tutti coloro che svolgono prestazioni sanitarie sono tenuti nel rispetto del DPR n. 633 del 1972 ad emettere la fattura per lo svolgimento delle seguenti operazioni:</p>
<p>1)    prestazioni professionali, tipiche dell’attività medica, in regime di esenzione Iva;</p>
<p>2)    cessione di beni acquistati nell’esercizio dell’attività (es. Vendita di un ecografo, di computer et similia,  tali cessioni sono esenti ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies se per essi non è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto ma imputata come costo deducibile, in caso contrario, la cessione è soggetta ad aliquota Iva ordinaria del 22%; se l’Iva su acquisti è stata detratta solo in parte, si dovrà emettere fattura parte in esenzione e parte con aliquota ordinaria);</p>
<p>3)    prestazioni di servizi che non sono propriamente tipiche della normale attività esercitata, quali perizie legali, consulenze ad assicurazioni, certificati assicurativi, messa a disposizione a colleghi di studio e di attrezzature e corsi (si applica Iva ordinaria).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La fattura: quando emetterla ed elementi essenziali</h2>
<p>La Fattura per le prestazioni sanitarie, ai sensi del DPR n. 633 del 1972,  deve essere sempre emessa ed è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nei confronti di privato, di impresa o di ente. La fattura può assumere varie forme: per i medici ha forma di parcella o fattura immediata.</p>
<p>FOCUS 3: Il mantra del decreto Iva:-“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”. Per le prestazioni sanitarie rese dal medico si deve emettere fatture al momento dell’incasso del corrispettivo. L’incasso è percepito, solitamente, al momento in cui la prestazione è completata, tuttavia, la fattura può essere emessa anche in un momento precedente. Inoltre, nel caso in cui si verifichi un pagamento anticipato totale o parziale del corrispettivo prima di tale termine, la fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso, limitatamente all’importo incassato.</p>
<p>FOCUS 4: E’ necessario prestare la massima attenzione al momento in cui deve essere emessa la fattura, onde evitare  di commettere irregolarità contabili. Spesso, infatti, riscontriamo il versamento in banca di somme incassate mentre le corrispondenti fatture vengono emesse solo dopo alcuni giorni ed a volte anche di importo diverso. Comportamento che in sede di controlli potrebbe essere contestato e soggetto a sanzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I dati obbligatori da indicare nella fattura per prestazioni sanitarie dei medici sono:</h2>
<p>·      la data di emissione;</p>
<p>·      il numero progressivo per anno solare;</p>
<p>·      il nome e cognome (in caso di impresa individuale), denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata la prestazione;</p>
<p>·      il numero di partita IVA del cliente o il codice fiscale se questi non agisce nell’esercizio d’impresa arte o professione;</p>
<p>·      la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto delle prestazioni;</p>
<p>·      l’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con indicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633 del 1972 in caso di esenzione o dell’aliquota Iva da applicare in caso di assoggettamento ad Iva della prestazione;</p>
<p>·      il numero e data degli eventuali DDT (documenti di trasporto) in caso di emissione di fattura differita.</p>
<p>Inoltre, non è obbligatorio, ma è opportuno, indicare l’eventuale ritenuta d’acconto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Numero di copie per emissione cartacea</h2>
<p>La fattura cartacea deve essere sempre emessa in duplice esemplare. Una copia deve essere consegnata al cliente mentre l’altra deve essere archiviata preso lo studio. Nulla vieta l’emissione di più copie: è opportuno però indicare, con l’ausilio di un timbro, la dicitura “copia per uso interno”. Per l’emissione di copie conformi alle originali va applicata la marca da bollo (2 euro) ed occorre indicare la dicitura “copia conforme all’originale” (nel caso in cui il cliente smarrisca la fattura).</p>
<p>Chi opta per emissione della fattura elettronica è esonerato da quanto indicato in tema di copie e conservazione del documento cartaceo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Numerazione progressiva ed ordinata della fattura</h2>
<p>Le fatture per prestazioni sanitarie dei medici devono essere numerate progressivamente per anno solare. E’ consentito avere più serie di numerazioni: è il caso tipico di chi ha più studi medici, o ambulatori.</p>
<p>FOCUS 4: per i medici di famiglia che operano in regime di convenzione con le ASL non è obbligatoria l’emissione della fattura in quanto il prospetto di liquidazione mensile emesso dall’ASL sostituisce a tutti gli effetti la fattura. Tuttavia, siccome tali prospetti vanno numerati progressivamente tra le fatture e ciò potrebbe generare confusione nella numerazione, si consiglia di emettere la normale fattura allegando ad essa il prospetto rilasciato dall’ASL.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Natura della prestazione sanitaria</h2>
<p>è fatto obbligo indicare e descrivere sulla fattura la natura, la qualità e la quantità della prestazione, ed è necessario che la descrizione dell’operazione in fattura sia chiara e specifica. Il medico è tenuto a descrivere il tipo di prestazione che effettua al paziente.</p>
<p>Alcuni esempi di dicitura delle prestazioni eseguite possono essere:</p>
<p>“Prestazione medica effettuata come da preventivo allegato” o “Prestazione medica come da cartella clinica allegata” infine, “Prestazione medica come da piano di cura allegato”</p>
<p>Stessa regola vale anche per le fatture emesse dal medico nei confronti di colleghi per prestazioni svolte nelle loro sedi. Ad esempio, è possibile utilizzare una descrizione che abbia come oggetto la giornata di lavoro indicheremo allora “sostituzione presso il vostro studio”.</p>
<p>Oppure una descrizione basata sul numero delle ore di lavoro svolte.</p>
<p>Naturalmente, in questi casi la stipula di un contratto scritto tra medici è fondamentale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Base imponibile della fattura del medico</h2>
<p>Per quanto riguarda il valore della prestazione bisogna indicare a parte anche eventuali sconti e abbuoni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ritenuta d’acconto</h2>
<p>Se il medico emette fatture nei confronti di altri professionisti, imprese o cliniche e/o enti, viene assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%.</p>
<p>Ritenuta che è opportuno sia evidenziata sulla parcella (anche se non obbligatorio), sul totale della prestazione.</p>
<p>In pratica dal compenso spettante il cliente trattiene la ritenuta a titolo d’acconto d’imposta che verserà per conto del medico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Imposta di bollo</h2>
<p>L’imposta di bollo, attraverso l’applicazione di una marca da € 2,00 deve essere applicata dai medici che effettuano operazioni esenti Iva.</p>
<p>L’imposta di bollo è dovuta se la fattura supera l’importo di € 77,47 e deve essere applicata in calce alla fattura originale. Quella consegnata al paziente.</p>
<p>Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta entrambe le parti (medico e paziente): quindi sono entrambi sanzionabili in caso di omesso pagamento dell’imposta anche se è il soggetto emittente che è tenuto alla applicazione della marca da bollo. Infatti l’obbligo di applicare il bollo è a carico del medico.</p>
<p>In alcuni casi, il professionista sceglie di non addebitare al cliente l’importo dell’imposta di bollo. Apponendolo  a proprie spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Liquidazioni iva</h2>
<p>I medici sono obbligati alla computo della liquidazione Iva mensile e/o trimestrale anche qualora abbiano effettuato solo operazioni esenti. E’ un adempimento obbligatorio. Sono esonerati solo coloro che hanno fatto richiesta di esonero degli adempimenti Iva.</p>
<p>Questo ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72.</p>
<p>FOCUS 5: L’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche deve essere versata, se a debito, mensilmente o trimestralmente. Spesso i medici sono a credito Iva, con il modello TR, una sorta di dichiarazione Iva trimestrale già durante l’esercizio in cui è maturato può essere usato a compensazione in F24.</p>
<p>Per eseguire e versare l’Iva dovuta, con cadenza trimestrale, è necessario aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad € 400. 000. L’opzione ha validità per almeno un triennio e sugli importi da versare nei primi tre trimestri è dovuto un interesse dell’1% (tali interesse non è deducibile dal reddito). Non vi è più alcun obbligo di effettuare, anche se è opportuno, le annotazioni sui registri Iva delle liquidazioni eseguite. Qualora il professionista superi il limite di € 400. 000 nel corso dell’anno sarà obbligato alle liquidazioni mensili dall’anno successivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esonero da fattura elettronica per i medici anno 2020</h2>
<p>Sono esonerati dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica i medici che per il solo anno 2020 inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Trattasi di facoltà, il medico può scegliere di aderire alla fatturazione elettronica.</p>
<p>Per i medici, quindi, per l’anno 2020 vi è l’esonero dall’emissione della Fattura Elettronica, se vi è l’invio dei dati al sistema StS. Resta, quindi, l’obbligo di Fatturazione Elettronica per i dati non inclusi. Al contrario, rimane comunque l’obbligo di ricezione delle Fatture Elettroniche passive. L’esonero non riguarda, dunque, il ciclo passivo.</p>
<p>In sostanza, devono essere trasmessi in modalità telematica al SdI le fatture di acquisto ricevute dai fornitori dei medici e degli infermieri. Così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfettari già esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni sanitari dei medici: consulenza diretta al risparmio lecito di imposta e contributi</h2>
<p>Se sei un medico ed hai un reddito alto e pensi di pagare molto in imposte e contributi, chiamaci, assistiamo da anni diversi tuoi colleghi su tutto il territorio nazionale, per far conseguire loro il risparmio lecito d’imposta, per gestire società che erogano servizi professionali in campo medico sanitario, per tutelare il patrimonio immobiliare.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-dei-medici-guida-fiscale-come-contrattualizzare-la-prestazione-ed-emettere-fattura/">Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 1:04 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Scadenze fiscali al 30.04.2019 con due importanti proroghe</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scadenze-fiscali-al-30042019-con-due-importanti-proroghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità in Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[TASSA DI VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni uniche]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[esterometro]]></category>
		<category><![CDATA[lipe Iv trimestre]]></category>
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		<category><![CDATA[spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[tassa vidimazione libri sociali]]></category>
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					<description><![CDATA[Tra gli adempimenti del mese sono la certificazione unica e il versamento del saldo IVA quelli più importanti da tenere a mente.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scadenze-fiscali-al-30042019-con-due-importanti-proroghe/">Scadenze fiscali al 30.04.2019 con due importanti proroghe</a> was first posted on Marzo 5, 2019 at 1:57 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La scadenza del modello CU del 7 marzo 2019 riguarda esclusivamente i redditi lavoratori dipendenti. Potranno essere trasmesse con il modello 770 le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e che non rientrano nel modello 730 precompilato.  Altra data importante è quella del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA ma anche per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. </p>
<p>La scadenza del modello CU del 7 marzo 2019 riguarda esclusivamente i redditi lavoratori dipendenti. Potranno essere trasmesse con il modello 770 le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e che non rientrano nel modello 730 precompilato. </p>
<p>Altra data importante è quella del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA ma anche per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. </p>
<p>Non bisognerà inviare l’esterometro del mese di febbraio la cui scadenza, che sarebbe stata fissata alla fine del mese, è stata oggetto di proroga al 30 aprile 2019 (anche per i dati delle fatture del mese di gennaio). </p>
<p>Ma facciamo ora il punto di tutte le scadenze fiscali di marzo 2019, con l’elenco completo di tasse e imposte da versare nonché delle comunicazioni e degli adempimenti previsti per imprese, professionisti e società. </p>
<p>Scadenze fiscali 7 marzo 2019: invio certificazione unica (CU 2019)</p>
<p>Sarà la scadenza per l’invio della certificazione unica il primo appuntamento di marzo 2019. Entro il 7 marzo sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di CU 2019 contenente i dati dei redditi relativi all’anno d’imposta 2018. </p>
<p>Si ricorda che la scadenza per l’invio telematico delle CU 2019 con i compensi erogati a lavoratori autonomi è fissata al 31 ottobre,termine ultimo per la trasmissione del modello 770/2018. </p>
<p>Ulteriore data da ricordare sarà inoltre quella del 1° aprile 2019, termine ultimo per la consegna della certificazione unica al percipiente. </p>
<p>Scadenze fiscali 18 marzo 2019: versamento saldo IVA</p>
<p>Da segnare in rosso sul calendario è la scadenza del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale. </p>
<p>Il versamento dovrà essere utilizzato mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6099 &#8211; “Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”</p>
<p>Il saldo IVA 2019 potrà essere versato anche beneficiando della rateizzazione fino a 9 rate entro novembre: l’importo dell’imposta a debito dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ognuna delle rate successive alla prima. </p>
<p>I contribuenti hanno inoltre la possibilità di differire il versamento Iva alla data di scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, ovvero al 30 giugno 2019: in questo caso l’importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo alla scadenza del saldo Iva del 18 marzo 2019. </p>
<p>Il termine di presentazione della stessa rimane invariato al 30. 04. 2019. </p>
<p>Scadenze fiscali 18 marzo 2019: tassa vidimazione libri sociali</p>
<p>Sempre entro la scadenza del 18 marzo 2019 sarà necessario effettuare il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. </p>
<p>I soggetti interessati alla scadenza sono le società di capitali, per le quali è previsto l’obbligo di versamento di un importo commisurato al capitale sociale e così stabilito:</p>
<p>    euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad euro 516. 456,90;<br />
    euro 516,46 se il capitale sociale è maggiore ad euro 516. 456,90. </p>
<p>In caso di variazione del capitale dopo il 1° gennaio, l’importo della tassa di vidimazione dei libri sociali varia soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo. </p>
<p>Scadenze fiscali 18 marzo 2019: adempimenti periodici IVA, INPS e Irpef<br />
Agli adempimenti di cui sopra si unisce anche la scadenza di quelli periodici, prevista sempre il 18 marzo 2019, che riguarda i contribuenti titolari di partita IVA. </p>
<p>Per quanto riguarda Irpef e adempimenti Inps, il 18 marzo 2019 dovrà essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi Inps relativi al mese di febbraio 2019. </p>
<p>Il versamento Irpef riguarda le ritenute alla fonte operate su:</p>
<p>    redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;<br />
    redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 02/2019. </p>
<p>I contributi Inps dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di febbraio 2019 potranno essere pagati con lo stesso modello F24. </p>
<p>I contribuenti con liquidazione Iva mensile dovranno versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio 2019 utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6002. </p>
<p>Ricordiamo inoltre che la scadenza del 18 marzo è anche quella entro la quale i contribuenti con liquidazione IVA mensile dovranno emettere le fatture elettroniche relative alle operazioni del mese di febbraio, beneficiando della disapplicazione delle sanzioni.  </p>
<p>
</p>
<p>Riportiamo inoltre di seguito il quadro aggiornato delle scadenze fiscali prorogate: </p>
<p>    comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al quarto trimestre 2018: il nuovo termine è fissato al 10. 04. 2019;<br />
    comunicazioni dati fatture (cosiddetto spesometro): il nuovo termine è stato fissato al 30. 04. 2019;<br />
    comunicazioni dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia dei mesi di gennaio e febbraio 2019 (cioè il famigerato “esterometro”): il nuovo termine è stato fissato al 30. 04. 2019;<br />
    vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e Laptop: il nuovo termine per il versamento dell’IVA slitta al 16. 05. 2019, i dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 dovranno, essere comunicati al Fisco entro il 31. 05. 2019</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scadenze-fiscali-al-30042019-con-due-importanti-proroghe/">Scadenze fiscali al 30.04.2019 con due importanti proroghe</a> was first posted on Marzo 5, 2019 at 1:57 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità semplificata 2017]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità semplificata di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese minori]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[perdite fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[principio di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[principio di competenza]]></category>
		<category><![CDATA[registro IVA]]></category>
		<category><![CDATA[riforma della disciplina contabile e fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Regime contabile semplificato per cassa: cos’è e come funziona<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/">Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</a> was first posted on Ottobre 29, 2018 at 4:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti che è stata inserita nella legge di bilancio per il 2017 è la riforma della disciplina contabile e fiscale che ha avuto un notevole impatto per le imprese di piccole dimensioni: si tratta di una riforma che riguarda le imprese che adottano la contabilità semplificata e che prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa cosi come previsto per i redditi da lavoro autonomo.  </p>
<p>Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</p>
<p>Regime contabile semplificato per cassa: cos’è e come funziona</p>
<p>Una delle novità più rilevanti che è stata inserita nella legge di bilancio per il 2017 è la riforma della disciplina contabile e fiscale che ha avuto un notevole impatto per le imprese di piccole dimensioni: si tratta di una riforma che riguarda le imprese che adottano la contabilità semplificata e che prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa cosi come previsto per i redditi da lavoro autonomo. Sono state apportate modifiche agli articoli: 66 del T. U. I. R (imposte dirette); &#8211; 5-bis del D. Lgs. 446/1997 (Irap); &#8211; 18 del D. P. R. 600/1973 (obblighi contabili). </p>
<p>Le contabilità semplificate per cassa sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti: il reddito della contabilità semplificata per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati a prescindere dalla competenza economica; i soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di perone che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che determinano il loro reddito sulla base dell’articolo 66 del Tuir, quindi si tratta di quei soggetti che nell’anno precedente (primo a cui si applica il nuovo regime) hanno un ammontare di ricavi non superiore a 400. 000 € per le imprese che hanno ad oggetto prestazione di servizi e 700. 000 per le altre attività. </p>
<p>Ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese; restano in vigore le regole di determinazione ed imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti, avremo quindi un regime misto cassa/competenza. </p>
<p>Con la legge di stabilità dello scorso anno è stata introdotta una novità assoluta per artigiani e commercianti che operano con il regime di contabilità semplificata che è rappresentata dall’introduzione del criterio di “equità fiscale”, per cui le imprese minori determinano il reddito da assoggettate ad imposizione fiscale facendo riferimento solo a ciò che hanno effettivamente incassato; per poter determinare il reddito avremo un regime misto cassa/competenza, derogando al criterio della competenza i ricavi percepiti e le spese sostenute a favore di un criterio di cassa e mantenendo invece il criterio di competenza per tutti gli altri elementi positivi e negativi di reddito come plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, leasing, accantonamenti. </p>
<p>Inizialmente i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgevano attività commerciale ed artigianale determinavano il reddito secondo il principio della competenza economica a prescindere dal momento dell’effettivo incasso della fattura; questa circostanza poteva creare gravi differenze nel ciclo finanziario di questi contribuenti soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelavano ritardatari, quindi  per cercare di ovviare a tutto questo, la legge di stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito può essere determinato secondo il “principio (regime) di cassa” quindi come abbiamo detto in precedenza il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato, come nel caso dei professionisti, a prescindere dalla relativa competenza economica. </p>
<p>Il regime di contabilità ordinaria semplificata si estende di anno in anno se non vengono superati i limiti di 400. 000/700. 000 di cui al comma 1 dell’articolo 18 e il contribuente ha la facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione avrà effetto dal momento in cui inizia il periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata e fino alla sua revoca, e in ogni caso per il periodo stesso ed i due successivi. Il principio di cassa può essere derogato tramite una speciale opzione scegliendo un regime che prevede che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento. Il contribuente avrà quindi la possibilità previa opzione vincolante per almeno un triennio, di tenere i registri IVA senza operare le annotazioni relative ad incassi e pagamenti ma indicando separatamente le operazioni non soggette ad Iva. </p>
<p>Le imprese minori avranno 3 possibilità di tenere la contabilità di cassa: </p>
<p>·         istituire i registi IVA, ove obbligatori e in aggiunta appositi registri degli incassi e dei pagamenti dove annotare in ordine cronologico costi e ricavi;</p>
<p>·         usare i registri IVA, anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione IVA ed effettuando allo stesso tempo le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;</p>
<p>·         usare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito prevedendo una specifica opzione che consenta loro di non annotare incassi e pagamenti; in questo caso avremo una presunzione assoluta  secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. </p>
<p>Il regime contabile che può essere usato da un contribuente titolare di partita IVA non è altro che l’insieme delle regole che ne disciplinano il funzionamento contabile e fiscale; oggi i titolari di partita IVA possono avvalersi di tre differenti regimi contabili, così come indicato nella seguente tabella: </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>REGIME CONTABILE</p>
</td>
<td>
<p>LIMITE RICAVI ATTIVITA’ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI</p>
</td>
<td>
<p>LIMITE RICAVI DI ALTRE ATTIVITA’</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime semplificato delle imprese minori</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &lt; € 400. 000</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &lt; € 700. 000 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime contabile ordinario</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &gt; €400. 000</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi &gt; € 700. 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Regime contabile forfettario (agevolato)</p>
</td>
<td>
<p>Ricavi max. € 30. 000 </p>
</td>
<td>
<p>Ricavi max. € 50. 000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Per il regime forfettario sono comunque previsti diversi limiti di ricavo collegati al codice Ateco dell’attività svolta. </p>
<p>Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi dei tre nuovi metodi previsti dal nuovo articolo 18 del d. P. R. 600/1973:</p>
<p>·         Registro degli incassi e pagamenti (RIP);</p>
<p>·         Registri IVA integrati (RII)</p>
<p>·         Registri IVA con opzione comma 5. </p>
<p>Il calcolo del reddito semplificato sulla base del registro incassi e pagamenti è il metodo più complesso perché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, rendendo questa contabilità molto più vicina a quella del regime ordinario piuttosto che a quella del regime semplificato ma potrebbe essere comunque vantaggioso adottarlo per i contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa. </p>
<p>Il sistema di calcolo secondo i registri IVA integrati prevede che, come per i professionisti, i costi fuori campo IVA, oltre alle fatture emesse e ricevute, dovranno essere annotati; alla fine dell’esercizio occorre annotare le fatture (già registrate ai fini IVA), per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ulteriori due valori. </p>
<p>Il calcolo del reddito semplificato in base al metodo della registrazione o metodo opzione comma 5 è sicuramente quello più adatto per i dettaglianti cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo come bar, parrucchieri ma pagano con piccole dilazioni i loro fornitori: il nuovo articolo 18 d. P. R. 600/1973 prevede che previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni che non sono soggette a registrazioni ai fini della suddetta imposta, in tal caso per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coinciderà con quella del relativo incasso o pagamento. </p>
<p>La riforma in esame non ha però previsto la riformulazione del regime delle perdite fiscali che restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare senza la possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi: la disciplina delle perdite comporta che le imprese minori, sia individuali che società di persone, ed i lavoratori autonomi che nel 2017 hanno rilevato una perdita, dovranno tenere conto sia delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni sia delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese individuali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno optato per la contabilità ordinaria. </p>
<p>Nel primo caso, le imprese e coloro che svolgono arti e professioni in contabilità semplificata, potranno usare nel modello redditi 2018 le eventuali perdite che hanno prodotto a riduzione del reddito complessivo sino a concorrenza di quest’ultimo in una logica di compensazione orizzontale cioè la perdita potrà essere portata a riduzione degli altri redditi prodotti dallo stesso contribuente nello stesso periodo di imposta anche in relazione ad altre categorie reddituali effettuando la diretta riduzione del reddito complessivo. La parte eccedente della perdita rispetto agli altri redditi non potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi e di conseguenza la differenza andrà definitivamente persa. Ad esempio se una persona fisica ha un reddito da lavoratore subordinato ma allo stesso tempo esercita un’attività d’impresa in regime di contabilità semplificata e come reddito da lavoro subordinato ha € 12. 000 mentre come reddito d’impresa o di partecipazione ha -€20. 000, il reddito complessivo sarà rappresentato dalla somma algebrica delle due tipologie di reddito e la differenza negativa pari ad € 6. 000 rappresenta una perdita che non potrà essere riportata fiscalmente a nuovo. </p>
<p>Se il contribuente adotta la contabilità ordinaria, il regime delle perdite è completamente differente perché le regole prevedono che se il risultato fiscale dell’esercizio dà luogo ad una perdita, essa potrà essere compensata esclusivamente con gli altri redditi della stessa natura e l’eventuale eccedenza potrà essere riportata negli esercizi successivi per essere compensata con redditi della stessa categoria. </p>
<p>Se la perdita avviene nei primi tre periodi d’imposta di una nuova attività potrà essere compensata senza alcun limite temporale, in tutti gli altri casi invece dal quarto esercizio, o se si tratta di prosecuzione di attività d’impresa preesistente, entro il quinto anno successivo alla sua formazione. </p>
<p>Con la contabilità ordinaria, la compensazione o l’imputazione della perdita d’impresa in diminuzione di altri redditi della stessa natura conseguiti nell’anno di imposta e in caso di incapienza viene riconosciuta la possibilità di riportare la perdita fiscale residua nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto per poterla compensare con futuri redditi sino a concorrenza degli stessi. </p>
<p>La nuova normativa introduce il nuovo 2° comma dell’articolo 18 del d. P. R. 600/73 istituendo due nuovi registri contabili obbligatori su cui annotare ricavi incassati e costi pagati; le registrazioni contabili dovranno essere eseguite secondo il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati e per ciascuna operazione dovranno contemporaneamente indicare l’importo dell’incasso, le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento o a cui è stato fatto il pagamento e gli estremi del documento pagato o incassato. </p>
<p>La nuova normativa consente anche un ulteriore possibilità e cioè quella di optare per almeno tre anni ad un regime particolare in cui la registrazione contabile del documento equivale all’incasso o al pagamento dello stesso; questa opzione ovviamente semplifica parecchio il meccanismo di funzionamento del nuovo regime delle contabilità semplificate per cassa 2017. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contabilit224-semplificata-per-cassa-obblighi-e-registri-contabili/">Contabilità semplificata per cassa: obblighi e registri contabili</a> was first posted on Ottobre 29, 2018 at 4:49 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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