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	<title>ISTANZA SOSPENSIONE GIUDIZIALE | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ISTANZA SOSPENSIONE GIUDIZIALE | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Istanza di sospensione giudiziale: guida completa e aggiornata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Istanza-di-sospensione-giudiziale-guida-completa-e-aggiornata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ISTANZA SOSPENSIONE GIUDIZIALE]]></category>
		<category><![CDATA[Costi dell'istanza di sospensione giudiziale]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza di Sospensione Giudiziale]]></category>
		<category><![CDATA[Sospensione cautelare]]></category>
		<category><![CDATA[Termini per la presentazione del ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;istanza di sospensione giudiziale è un rimedio giuridico a disposizione del contribuente per ottenere la temporanea sospensione della riscossione coattiva di cartelle esattoriali. Si tratta di uno strumento importante per tutelare i diritti del contribuente in caso di gravi e comprovati motivi che potrebbero pregiudicare seriamente la sua situazione economica. In che casi è possibile [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Istanza-di-sospensione-giudiziale-guida-completa-e-aggiornata/">Istanza di sospensione giudiziale: guida completa e aggiornata</a> was first posted on Giugno 4, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:52">L&#8217;<strong>istanza di sospensione giudiziale</strong> è un rimedio giuridico a disposizione del contribuente per ottenere la temporanea sospensione della riscossione coattiva di cartelle esattoriali. Si tratta di uno strumento importante per tutelare i diritti del contribuente in caso di gravi e comprovati motivi che potrebbero pregiudicare seriamente la sua situazione economica.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:52">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:2">In che casi è possibile richiedere la sospensione giudiziale?</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:84">La sospensione giudiziale può essere richiesta in presenza di specifiche condizioni:</p>
<ul data-sourcepos="9:1-10:275">
<li data-sourcepos="9:1-9:181"><strong>Fumus boni iuris</strong>: il contribuente deve dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, ovvero che il ricorso contro la cartella esattoriale ha buone probabilità di essere accolto.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:275"><strong>Periculum in mora</strong>: il contribuente deve dimostrare il pericolo di un danno grave e irreparabile se la riscossione coattiva dovesse aver luogo. In altre parole, deve provare che il pagamento immediato della somma richiesta potrebbe causargli un pregiudizio significativo che non potrebbe essere risarcito in seguito con l&#8217;accoglimento del ricorso.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="12:1-12:55">Come presentare l&#8217;istanza di sospensione giudiziale</h2>
<p data-sourcepos="14:1-14:368">L&#8217;istanza di sospensione giudiziale deve essere presentata al giudice competente, in genere la Commissione tributaria o il giudice ordinario, a seconda del tipo di cartella esattoriale impugnata. Il ricorso deve essere redatto da un professionista abilitato, come un avvocato o un dottore commercialista, e deve contenere una serie di informazioni essenziali, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="16:1-21:0">
<li data-sourcepos="16:1-16:37">I dati anagrafici del contribuente;</li>
<li data-sourcepos="17:1-17:41">Gli estremi della cartella esattoriale;</li>
<li data-sourcepos="18:1-18:29">Le motivazioni del ricorso;</li>
<li data-sourcepos="19:1-19:44">Le prove a sostegno delle proprie ragioni;</li>
<li data-sourcepos="20:1-21:0">La richiesta di sospensione giudiziale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="22:1-22:45">Il procedimento di sospensione giudiziale</h2>
<p data-sourcepos="24:1-24:169">Il giudice, ricevuta l&#8217;istanza, fissa un&#8217;udienza per discutere il ricorso. Nel corso dell&#8217;udienza, il contribuente e l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente creditore) avranno la possibilità di esporre le proprie argomentazioni. Il giudice, valutate le prove e le deduzioni di entrambe le parti, deciderà se accogliere o respingere la richiesta di sospensione giudiziale.</p>
<p data-sourcepos="26:1-26:187"><strong>E&#8217; importante precisare che la sospensione giudiziale non è automatica e il giudice potrebbe non accoglierla se ritiene che le condizioni per la sua concessione non siano soddisfatte.</strong></p>
<p data-sourcepos="26:1-26:187">
<h2 data-sourcepos="28:1-28:25">Sospensione cautelare</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:308">Oltre alla sospensione giudiziale, in alcuni casi è possibile richiedere al giudice una <strong>sospensione cautelare</strong>. Si tratta di una misura temporanea d&#8217;urgenza che può essere concessa anche prima dell&#8217;udienza di discussione del ricorso, in presenza di gravi e imminenti pericoli di danno per il contribuente.</p>
<p data-sourcepos="30:1-30:308">
<h2 data-sourcepos="32:1-32:44">Termini per la presentazione del ricorso</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:219">I termini per la presentazione del ricorso contro le cartelle esattoriali e per la richiesta di sospensione giudiziale variano a seconda del tipo di cartella. In generale, è consigliabile rivolgersi ad un professionista per tutelare al meglio i propri diritti e per conoscere i termini precisi entro cui presentare il ricorso.</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:219">
<h2 data-sourcepos="36:1-36:48">Costi dell&#8217;istanza di sospensione giudiziale</h2>
<p data-sourcepos="38:1-38:272">I costi per la presentazione dell&#8217;istanza di sospensione giudiziale variano a seconda del professionista a cui ci si rivolge e della complessità della pratica. In generale, è consigliabile richiedere un preventivo preventivo per avere una stima precisa delle spese legali.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Istanza-di-sospensione-giudiziale-guida-completa-e-aggiornata/">Istanza di sospensione giudiziale: guida completa e aggiornata</a> was first posted on Giugno 4, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istanza di Sospensione Giudiziale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[ISTANZA SOSPENSIONE GIUDIZIALE]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/istanza-di-sospensione-giudiziale/</guid>

					<description><![CDATA[Come difendersi dalla Agenzia delle Entrate<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/">Istanza di Sospensione Giudiziale</a> was first posted on Marzo 9, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. </p>
<p>
</p>
<p>Istanza di Sospensione Giudiziale</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. </p>
<p>L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado). </p>
<p>Motivazione</p>
<p>L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato. </p>
<p>N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole. </p>
<p>Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito. </p>
<p>Presentazione</p>
<p>Può essere:</p>
<p>a)     inserita nel ricorso;</p>
<p>b)    in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio. </p>
<p> </p>
<p>Decisione</p>
<p>La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. </p>
<p>La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata. </p>
<p> </p>
<p>ECCEZIONALE UDIENZA</p>
<p>Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione. </p>
<p>In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia. </p>
<p> </p>
<p>Istanza di Sospensione Giudiziale</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. </p>
<p>L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado). </p>
<p>Motivazione</p>
<p>L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato. </p>
<p>N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole. </p>
<p>Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito. </p>
<p>Presentazione</p>
<p>Può essere:</p>
<p>c)     inserita nel ricorso;</p>
<p>d)    in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio. </p>
<p> </p>
<p>Decisione</p>
<p>La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. </p>
<p>La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata. </p>
<p> </p>
<p>ECCEZIONALE UDIENZA</p>
<p>Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione. </p>
<p>In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia. </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Assistenza tributaria in ogni fase del contenzioso (contraddittorio, mediazione, ricorso) </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   presentare una istanza di interpello </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   un checkup Fiscale </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Parere Tributario</p>
<p>
</p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-sospensione-giudiziale/">Istanza di Sospensione Giudiziale</a> was first posted on Marzo 9, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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