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	<title>Istanza di adesione all’avviso di accertamento | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Istanza di adesione all’avviso di accertamento | Commercialista.it</title>
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		<title>Qual è la differenza tra accertamento con adesione ed acquiescenza e come vanno pagate le imposte? Quali sono le tre opzioni consigliabili al contribuente che riceve un avviso di accertamento ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-differenza-tra-accertamento-con-adesione-ed-acquiescenza-e-come-vanno-pagate-le-imposte-quali-sono-le-tre-opzioni-consigliabili-al-contribuente-che-riceve-un-avviso-di-accertamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACQUIESCENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
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		<category><![CDATA[Istanza di adesione all’avviso di accertamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all’accertamento con adesione e all’ acquiescenza 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-differenza-tra-accertamento-con-adesione-ed-acquiescenza-e-come-vanno-pagate-le-imposte-quali-sono-le-tre-opzioni-consigliabili-al-contribuente-che-riceve-un-avviso-di-accertamento/">Qual è la differenza tra accertamento con adesione ed acquiescenza e come vanno pagate le imposte? Quali sono le tre opzioni consigliabili al contribuente che riceve un avviso di accertamento ?</a> was first posted on Aprile 5, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acquiescenza all&#8217;avviso di accertamento, proprio come  l&#8217;accertamento con adesione, costituisce uno strumento stragiudiziale di definizione del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso determinando un  abbattimento delle sanzioni. Con questa guida pratica analizziamo il diverso funzionamento tra i due istituti tributari, come versare le imposte in tali casi e quali sono le tre strade percorribili dal contribuente che si vede recapitare un avviso di accertamento.  </p>
<p>L&#8217;acquiescenza all&#8217;avviso di accertamento, proprio come l&#8217;accertamento con adesione, costituisce uno strumento di definizione stragiudiziale del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso, ottenendo  un abbattimento del carico sanzionatorio. </p>
<p>Evidenziamo in sintesi qual è  la sostanziale  differenza tra i due istituti: </p>
<p>A)    L&#8217;accertamento con adesione ( concordato)  disciplinato  dagli artt. 1 e ss. Del D. Lgs. 218/97 (in vigore dal 1/8/1997) prevede un’attività  di contraddittorio con l&#8217;Ufficio finanziario, finalizzata a  rimodulare la pretesa fiscale, relativa alle imposte sui redditi, all&#8217;IVA e alle altre imposte indirette, sulla base di elementi difensivi mediante i quali “patteggiare” una  diversa base imponibile. L’effetto che si ottiene è la diminuzione   delle sanzioni tributarie ad 1/3 del minimo edittale ; secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 3, D. Lgs. N. 218/97, successivamente alla definizione dell’accertamento, quest’ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, non è più impugnabile dal contribuente, nè modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio. </p>
<p>La procedura di accertamento con adesione può essere attivata secondo due diverse modalità a seconda che:</p>
<p>1)      sia l’Amministrazione finanziaria a  formulare al soggetto passivo d’imposta, un  invito espresso ex articolo 5, D. Lgs. 218/1997;</p>
<p>2)       sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D. Lgs. 218/1997. </p>
<p>B)    L&#8217;acquiescenza all&#8217;accertamento, prevista dall&#8217;art. 15 del citato Decreto Legislativo costituisce la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell&#8217;atto di accertamento quindi, in pratica  viene attuato lo “scambio” tra una  completa  &#8220;ammissione di colpa&#8221; fiscale e l’alleggerimento  del carico sanzionatorio. </p>
<p>Tecnicamente l’ atto di acquiescenza è quell’atto mediante il quale il contribuente, sussistendo  determinate condizioni, accetta  l&#8217;avviso di accertamento, o anche il Pvc (processo verbale di costatazione contenente le violazioni fiscali i relativi addebiti rilevati a seguito dei controlli e  verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza),  rinunciando di conseguenza  all&#8217;impugnazione  dell’atto impositivo (rispettivamente immediata e differita)  ed ottiene così  in contropartita  la riduzione delle sanzioni ,  che andranno  pagate entro i termini previsti per la proposizione del ricorso introduttivo potendo scegliere anche il pagamento rateale dei tributi constatati o accertati. </p>
<p>In questo modo, il soggetto passivo d’imposta evita aprioristicamente di sobbarcarsi  i costi onerosi del ricorso ed “attiva” nell’ immediatezza la riduzione ad 1/3 del carico sanzionatorio che invece avrebbe dovuto essere applicato pagando le imposte così come accertate dall’amministrazione finanziaria.  </p>
<p>Quindi, in entrambi i casi la riduzione delle sanzioni , a seguito delle recenti modifiche , è stata equiparata fissandola nella misura di 1/3. </p>
<p>A quali condizioni il contribuente può ottenere tramite acquiescenza l’abbattimento del carico sanzionatorio? </p>
<p>A tal fine il contribuente dovrà: </p>
<p>    rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento;<br />
    rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;<br />
    pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell&#8217;atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. </p>
<p>Come vanno pagate  le imposte accertate con acquiescenza? </p>
<p>Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23. </p>
<p>Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. </p>
<p>Attenzione:  Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. </p>
<p>E’ possibile definire con acquiescenza anche gli atti di contestazione che irrogano solo sanzioni? </p>
<p>La risposta al quesito è positiva. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata. </p>
<p>Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all&#8217;articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative). </p>
<p>Quali sono quindi le tre scelte alternative per un contribuente che riceve un avviso di accertamento? </p>
<p>1.       Presentare domanda di accertamento con adesione, ottenendo in tal modo la sospensione del  termine per il ricorso per 90 giorni. Tale possibilità opera quando in precedenza non sia stato notificato l’invito di cui all’art. 5 del DLgs. N. 218/97. </p>
<p>NB in alcuni casi consigliamo di allegare all’istanza un vero e proprio ricorso, in qualità di memorie difensive! </p>
<p>2.       Atto di acquiescenza all’accertamento, versando (entro il termine per il ricorso) l’intera somma dovuta a titolo di imposta e le sanzioni ridotte a 1/3, rinunciando così all’instaurazione del giudizio tramite ricorso; </p>
<p>3.       Definire a 1/3 solo le sanzioni di cui all’art. 17 del DLgs. N. 472/97 e saldarle entro il termine fissato per il ricorso, riservando il processo unicamente alle imposte. </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate ricevere serenamente un parere o consulenza fiscale  sulle  fasi di  accertamento con adesione o acquiescenza, e per fissare un appuntamento Skype in conference call, contattateci al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52   ! </p>
<p>NB Per richiedere  un esito di fattibilità gratuito inerente la stesura di memorie difensive o di un fac simile di ricorso tributario, visitate il sito <a href="http://www. Facsimilericorso. It/">www. Facsimilericorso. It</a> o inviateci la documentazione a <a href="mailto:facsimilericorso@networkfiscale. Com">facsimilericorso@networkfiscale. Com</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-differenza-tra-accertamento-con-adesione-ed-acquiescenza-e-come-vanno-pagate-le-imposte-quali-sono-le-tre-opzioni-consigliabili-al-contribuente-che-riceve-un-avviso-di-accertamento/">Qual è la differenza tra accertamento con adesione ed acquiescenza e come vanno pagate le imposte? Quali sono le tre opzioni consigliabili al contribuente che riceve un avviso di accertamento ?</a> was first posted on Aprile 5, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Istanza di adesione all’avviso di accertamento: Computo dei termini</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento-computo-dei-termini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 08:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza di adesione all’avviso di accertamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all’adesione all’avviso di accertamento<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento-computo-dei-termini/">Istanza di adesione all’avviso di accertamento: Computo dei termini</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’istanza di adesione, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 218/1997, all’avviso di accertamento notificato è uno tra gli strumenti deflattivi del contenzioso maggiormente utilizzato dai contribuenti e dagli operatori del settore. Rappresenta diversi aspetti rilevanti, dalla riduzione delle sanzioni ad un 1/3 del minimo edittale, alla apertura di un contraddittorio che se “saputo” gestire, ove sono presenti certi margini. Può conferire la possibilità di evitare l’alea del contenzioso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura di attivazione</h2>
<p>La procedura è attivabile attraverso due diverse modalità, a seconda se a proporla sia l’Amministrazione finanziaria con invito espresso ex articolo 5, D. Lgs. 218/1997, ovvero se sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D. Lgs. 218/1997.</p>
<p>L’istanza di accertamento può essere avanzata dal contribuente nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni o verifiche, oppure ancora nell’ipotesi in cui sia stato notificato un atto impositivo non preceduto da un invito da parte dall’Ufficio, ipotesi in cui il contribuente può formulare istanza di adesione in carta libera prima della impugnazione dell’atto. Si Vis Pacem Para Bellum, in alcuni casi consigliamo di allegare all’istanza un vero e proprio ricorso, in qualità di memorie difensive…</p>
<p>L’istanza deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’avviso, mediante consegna diretta o a mezzo posta tramite raccomandata.</p>
<p>Il momento della notifica dell’istanza si rivela di notevole importanza atteso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D. Lgs. 218/1997, il termine per l’impugnazione e quello per il pagamento dell’imposta accertata vengono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, ragion per cui diviene rilevante individuare con estrema certezza il giorno in cui l’istanza di accertamento con adesione possa ritenersi effettivamente proposta, la sospensione interrompe soltanto i termini per impugnare l’atto (i 60gg).</p>
<p>Ed è proprio su tale argomento che si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3335 dell’8 febbraio 2017, ha offerto importanti chiarimenti in relazione al “momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione”.</p>
<p>La questione trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. D), D. P. R. 600/1973, inerente la contestazione di maggiori ricavi nei confronti di una società che decideva, dunque, di presentare, a mezzo del servizio postale, mediante busta raccomandata, due distinte istanze di accertamento con adesione entrambe risultate oggetto di rigetto: la prima poiché priva di sottoscrizione; la seconda, spedita il 10 novembre e pervenuta al protocollo dell’ufficio il 12 novembre, in quanto tardiva.</p>
<p>Il ricorso avverso il predetto atto impositivo innanzi alla CTP veniva dunque anch’esso respinto per intempestività.</p>
<p>Diversamente, il giudice regionale ha ritenuto di dover accogliere l’appello della contribuente, ritenendo applicabile alla presentazione dell’accertamento con adesione il disposto dell’articolo 20 D. Lgs. 546/1992 circa la possibilità di invio mediante plico raccomandato e il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni in base al quale vale la data di invio quale data di presentazione, motivo per cui nel caso di specie doveva ritenersi tempestiva l’istanza di accertamento, con conseguente applicabilità della sospensione di 90 giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo.</p>
<p>Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che però ha confermato la decisione del giudice regionale rilevando che “la natura recettizia delle istanze, cui la difesa erariale ancora le proprie argomentazioni, non interferisce – secondo la giurisprudenza di questa corte (v. Ad es. Sez. 5 n. 7920 del 2003, n. 10476 del 2003 e n. 12447 del 2004, in tema di termine di decadenza da rimborso di tasse di concessione governativa) – con la diversa problematica del se, quando non sia precluso dalla legge l’invio mediante lettera raccomandata, debba guardarsi all’invio di questa per l’impedimento di una decadenza a carico dell’istante”.</p>
<p>In altri termini, posto che la spedizione a mezzo posta raccomandata in busta chiusa anziché in plico aperto costituisce semplice irregolarità, ove il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, i termini stabiliti per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti risultano osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, con specifico riferimento agli atti impeditivi delle decadenze, l’effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario.</p>
<p>Con la sentenza in commento viene, dunque, definitivamente chiarito che, in tema di istanze di accertamento con adesione, la data di spedizione dell’istanza risulta essere il “momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione” da cui, com’è noto, deriva l’effetto sospensivo del termine per la proposizione del ricorso introduttivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento-computo-dei-termini/">Istanza di adesione all’avviso di accertamento: Computo dei termini</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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