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	<title>IRAP | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>IRAP | Commercialista.it</title>
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		<title>Come trasformare una SCARL in una SRL?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-trasformare-una-SCARL-in-una-SRL/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) in una società a responsabilità limitata ordinaria (SRL) è una procedura complessa che richiede l&#8217;attenta osservanza di specifici requisiti normativi. Tale operazione può risultare strategica per ampliare l&#8217;oggetto sociale e incrementare le opportunità di crescita e profitto. In questo articolo analizzeremo i motivi e i [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-trasformare-una-SCARL-in-una-SRL/">Come trasformare una SCARL in una SRL?</a> was first posted on Gennaio 10, 2025 at 11:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) in una società a responsabilità limitata ordinaria (SRL) è una procedura complessa che richiede l&#8217;attenta osservanza di specifici requisiti normativi. Tale operazione può risultare strategica per ampliare l&#8217;oggetto sociale e incrementare le opportunità di crescita e profitto.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo analizzeremo i motivi e i vantaggi della trasformazione, i requisiti normativi necessari, le procedure da seguire passo dopo passo e per fine gli adempimenti fiscali e burocratici correlati.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è una SCARL?</h2>
<p style="text-align: justify;">Una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) è un tipo di società caratterizzato da uno scopo mutualistico, ossia volto a coordinare e agevolare l&#8217;attività economica dei soci, piuttosto che generare direttamente un profitto. Le SCARL sono spesso utilizzate per la gestione di consorzi tra imprese che collaborano su progetti comuni o per la gestione di servizi condivisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la SRL ordinaria è una società con scopo lucrativo, focalizzata sulla realizzazione di utili per i soci. La trasformazione da SCARL a SRL avviene quindi quando si intende passare da una gestione mutualistica a una gestione orientata al profitto.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Motivazioni e vantaggi</h2>
<p style="text-align: justify;">La decisione di trasformare una SCARL in una SRL ordinaria può derivare da diverse esigenze strategiche e operative.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1. Superamento dello scopo mutualistico:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La SCARL è vincolata a un’attività di supporto e coordinamento tra i soci, limitando le possibilità di generare profitti diretti. La SRL ordinaria, invece, permette un&#8217;operatività a scopo di lucro, rendendo possibile la distribuzione degli utili ai soci.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. Maggiore flessibilità operativa:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La SRL consente di ampliare l&#8217;oggetto sociale, facilitando l&#8217;accesso a nuove opportunità di business che potrebbero essere precluse a una società consortile.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3. Accesso a finanziamenti e investimenti:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Una SRL ordinaria risulta spesso più attrattiva per investitori e istituti di credito, grazie alla possibilità di distribuire dividendi e alla maggiore trasparenza nella gestione societaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>4. Riduzione di vincoli normativi specifici:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le SCARL devono rispettare regole specifiche in termini di mutualità e destinazione degli utili, mentre la SRL ordinaria gode di maggiore libertà nella gestione dei profitti e delle risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi vantaggi rendono la trasformazione una scelta strategica per le imprese che intendono crescere e ampliare il proprio raggio d&#8217;azione.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Requisiti normativi</h2>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) in una società a responsabilità limitata ordinaria (SRL) è disciplinata dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 2498 e seguenti, che regolano le trasformazioni societarie.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Unanimità o quorum deliberativo</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione deve essere deliberata dall&#8217;assemblea dei soci con il consenso di tutti i partecipanti, salvo diversa disposizione statutaria che preveda un quorum deliberativo inferiore. L&#8217;atto costitutivo della SCARL deve essere esaminato attentamente per verificare le modalità di approvazione della modifica.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Verifica dell&#8217;oggetto sociale</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto sociale deve essere aggiornato e modificato, poiché una SRL ordinaria ha scopi di lucro, mentre la SCARL è destinata a finalità mutualistiche. L’atto di trasformazione dovrà quindi adeguare lo statuto eliminando ogni riferimento alla mutualità.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Capitale sociale minimo</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per trasformarsi in SRL ordinaria, la società deve disporre di un capitale sociale minimo di <strong>10.000 euro</strong> (o 1 euro per una SRL semplificata). È fondamentale che il capitale sia interamente versato o che eventuali obblighi di conferimento siano stati rispettati.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Situazione patrimoniale aggiornata</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La legge richiede la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata, simile a un bilancio straordinario, che dimostri la capacità finanziaria della società di operare come SRL. Tale documento deve essere redatto da un professionista abilitato e approvato dall&#8217;assemblea.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">
<h3><strong>Assenza di vincoli o pendenze</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La SCARL non deve avere debiti o contenziosi pendenti che possano compromettere la continuità aziendale. Eventuali passività devono essere regolarizzate prima della trasformazione.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-31600 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-1024x661.jpg" alt="" width="696" height="449" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-1024x661.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-300x194.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-768x496.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-1536x991.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-651x420.jpg 651w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-150x97.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-600x387.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-696x449.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view-1068x689.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/family-safety-concept-with-wooden-figures-people-cubes-model-house-side-view.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Procedure per la trasformazione da SCARL a SRL</h2>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione di una SCARL in una SRL ordinaria richiede il rispetto di una serie di passaggi formali e legali. Di seguito, la procedura dettagliata:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1. Convocazione dell&#8217;assemblea straordinaria</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo passo è la convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria dei soci con un ordine del giorno specifico per deliberare la trasformazione. La convocazione deve essere formalmente comunicata secondo quanto previsto dallo statuto sociale, con indicazione chiara dell&#8217;intento di modificare la forma giuridica della società.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. Redazione e approvazione del progetto di trasformazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Deve essere predisposto un progetto di trasformazione che includa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nuovo statuto aggiornato con l&#8217;eliminazione delle finalità mutualistiche e l&#8217;inserimento dell&#8217;attività lucrativa.</li>
<li>Modifica della denominazione sociale (se necessario).</li>
<li>Definizione del capitale sociale minimo (almeno 10.000 euro).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il progetto deve essere approvato con il quorum previsto dallo statuto o, in sua assenza, all&#8217;unanimità.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3. Relazione del revisore e situazione patrimoniale aggiornata</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">È obbligatorio redigere una situazione patrimoniale aggiornata, equivalente a un bilancio straordinario.<br />
Un revisore legale o un professionista abilitato deve attestare la congruità del capitale sociale e verificare la regolarità contabile della situazione patrimoniale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>4. Atto notarile di trasformazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Una volta approvata la trasformazione, è necessario formalizzare il passaggio con un <strong>atto pubblico notarile</strong>.<br />
L&#8217;atto deve contenere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La delibera di trasformazione.</li>
<li>Il nuovo statuto sociale.</li>
<li>La situazione patrimoniale aggiornata.</li>
<li>Le dichiarazioni di conformità agli obblighi fiscali.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>5. Deposito al Registro delle Imprese</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto di trasformazione, corredato dai documenti necessari, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese competente entro <strong>30 giorni</strong> dalla firma notarile, per ottenere la registrazione ufficiale della nuova SRL.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Adempimenti fiscali e burocratici post-trasformazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta completata la trasformazione della SCARL in una SRL ordinaria, è necessario adempiere a una serie di obblighi fiscali e burocratici per regolarizzare la nuova veste giuridica della società.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Aggiornamento del codice ATECO e oggetto sociale:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Dopo la trasformazione, il codice ATECO dell’attività economica svolta potrebbe dover essere aggiornato per rispecchiare il nuovo scopo lucrativo della società. L&#8217;oggetto sociale deve essere modificato ufficialmente nel Registro delle Imprese e nella visura camerale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">È necessario aggiornare la posizione fiscale della società presso l&#8217;<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/" target="_blank" rel="noopener">Agenzia delle Entrate</a>, comunicando la variazione della forma giuridica e verificando che la partita IVA rimanga invariata (nella maggior parte dei casi la partita IVA può restare la stessa).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Obblighi contabili e dichiarativi:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Con il passaggio a SRL ordinaria, la società sarà obbligata a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Adottare una contabilità ordinaria.</li>
<li>Tenere i libri sociali obbligatori (Libro Soci, Libro delle Assemblee, Libro del Consiglio di Amministrazione, se presente).</li>
<li>Presentare il bilancio d’esercizio annuale secondo le regole del Codice Civile per le SRL.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Variazioni INPS e INAIL:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione deve essere comunicata anche agli enti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL), aggiornando le posizioni contributive in base al nuovo inquadramento societario e ai soci lavoratori o amministratori.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Comunicazioni ai fornitori e istituti di credito:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per garantire la continuità operativa, è fondamentale informare fornitori, clienti e banche del cambiamento societario, inviando una comunicazione formale con il nuovo statuto e la visura aggiornata.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Eventuale iscrizione al VIES:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se la SRL intende operare a livello internazionale nell’Unione Europea, potrebbe essere necessario richiedere l’iscrizione al<a href="https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_it.htm#inline-nav-1" target="_blank" rel="noopener"> VIES</a> (VAT Information Exchange System) per la validazione della partita IVA ai fini intracomunitari.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-31601 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/corporate-business-people-with-papers.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi fiscali della trasformazione da SCARL a SRL</h2>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) in una SRL ordinaria può comportare diversi benefici fiscali significativi, rendendo l&#8217;operazione non solo strategica per motivi operativi, ma anche vantaggiosa dal punto di vista tributario.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tassazione sugli utili più vantaggiosa</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Con il passaggio a SRL ordinaria, la tassazione degli utili diventa più flessibile rispetto alla SCARL.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES (Imposta sul Reddito delle Società):</strong> aliquota del <strong>24%</strong> sugli utili netti.</li>
<li><strong>IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive):</strong> in genere al <strong>3,9%</strong>, ma con possibili riduzioni in base al settore e alla regione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel caso della SCARL, invece, la destinazione mutualistica e il vincolo sulla ripartizione degli utili riducono le possibilità di sfruttare appieno i benefici fiscali tipici di un&#8217;attività lucrativa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Detraibilità delle spese e costi aziendali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Una SRL ordinaria consente la deducibilità di numerosi costi aziendali, inclusi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Compensi agli amministratori.</li>
<li>Spese di rappresentanza e marketing.</li>
<li>Costi di formazione e consulenza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questa possibilità di detrazione riduce l&#8217;imponibile fiscale, portando a un risparmio d’imposta significativo.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Regime di tassazione dei dividendi più conveniente</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La SRL permette di distribuire gli utili ai soci con una tassazione più favorevole rispetto alla SCARL.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tassazione agevolata sui dividendi distribuiti: generalmente una ritenuta a titolo d&#8217;imposta del <strong>26%</strong>.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Possibilità di pianificazione fiscale più ampia</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Essendo una SRL un&#8217;entità a scopo di lucro, si possono adottare strategie di pianificazione fiscale più strutturate, come:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Utilizzo di holding per la gestione dei dividendi.</li>
<li>Possibilità di creare riserve di utili tassate in modo differito.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Esempi pratici</h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere meglio i benefici fiscali della trasformazione, vediamo alcuni esempi concreti:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Esempio 1: Tassazione sugli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Una SCARL con un utile di <strong>100.000 euro</strong> è vincolata a non distribuire gli utili ai soci, utilizzando il profitto per scopi mutualistici o riserve indivisibili. In caso di trasformazione in SRL, la società può distribuire gli utili ai soci dopo aver applicato l&#8217;IRES del <strong>24%</strong> e l&#8217;IRAP del <strong>3,9%</strong>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Utile lordo: <strong>100.000 euro</strong></li>
<li>IRES (24%): <strong>24.000 euro</strong></li>
<li>IRAP (3,9%): <strong>3.900 euro</strong></li>
<li>Utile netto distribuibile: <strong>72.100 euro</strong><br />
Se distribuito ai soci, questi ultimi saranno tassati con una ritenuta del <strong>26%</strong>, pari a <strong>18.746 euro</strong>, risultando in un utile netto complessivo per i soci di <strong>53.354 euro</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggio:</strong> Possibilità di distribuire l’utile ai soci, consentendo una remunerazione diretta dell&#8217;investimento.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Esempio 2: Detraibilità dei costi aziendali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Una SCARL con <strong>50.000 euro</strong> di costi per consulenze, spese di rappresentanza e formazione dei dipendenti può dedurre solo parzialmente tali spese, in quanto non direttamente collegate all&#8217;attività mutualistica.<br />
Convertendosi in SRL, l&#8217;intera somma può essere dedotta, riducendo così l’imponibile fiscale.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fatturato: <strong>200.000 euro</strong></li>
<li>Costi detraibili: <strong>50.000 euro</strong></li>
<li>Imponibile netto: <strong>150.000 euro</strong> (prima della detrazione fiscale)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con una SRL, il risparmio fiscale (24% IRES su 50.000 euro di costi deducibili) sarà di <strong>12.000 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggio:</strong> Riduzione dell&#8217;imponibile fiscale grazie alla piena deducibilità dei costi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Esempio 3: Pianificazione fiscale con riserve e holding</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Una SRL può scegliere di <strong>non distribuire gli utili immediatamente</strong>, ma di accantonarli in una riserva di utili tassata.<br />
Se una società genera <strong>200.000 euro</strong> di utili e decide di accantonarne <strong>100.000 euro</strong> come riserva:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>IRES sul totale (<strong>24%</strong>): <strong>48.000 euro</strong></li>
<li>Nessun pagamento aggiuntivo sui dividendi accantonati fino alla loro distribuzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, creando una <strong>holding</strong>, gli utili possono essere trasferiti con un regime di tassazione agevolato, limitando la tassazione al <strong>5%</strong> dell&#8217;utile trasferito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggio:</strong> Flessibilità nella distribuzione degli utili e ottimizzazione fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico 4: Risparmio fiscale nella distribuzione degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un’impresa consortile SCARL, con un utile netto di <strong>150.000 euro</strong>, non può distribuire tale somma ai soci, essendo vincolata alla destinazione mutualistica. Tuttavia, trasformandosi in una SRL ordinaria, la società può distribuire legalmente gli utili ai propri soci con un significativo risparmio fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario pre-trasformazione (SCARL)</strong>:</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Utile netto: <strong>150.000 euro</strong></li>
<li>Vincolo mutualistico: gli utili devono essere reinvestiti o accantonati.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario post-trasformazione (SRL)</strong>:</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Utile netto: <strong>150.000 euro</strong></li>
<li>IRES (24%): <strong>36.000 euro</strong></li>
<li>IRAP (3,9%): <strong>5.850 euro</strong></li>
<li>Utile netto distribuibile: <strong>108.150 euro</strong></li>
<li>Tassazione sui dividendi ai soci (26%): <strong>28.119 euro</strong></li>
<li>Utile effettivamente percepito dai soci: <strong>80.031 euro</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Risultato:</strong> Dopo la trasformazione, i soci possono finalmente beneficiare direttamente degli utili aziendali, con una tassazione controllata e vantaggiosa rispetto al vincolo della SCARL che impediva la distribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggio:</strong> Accesso ai profitti per i soci e migliore pianificazione della remunerazione del capitale investito.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) in una società a responsabilità limitata ordinaria (SRL) rappresenta una scelta strategica vantaggiosa per molte realtà imprenditoriali. Questa operazione permette di superare i limiti dello scopo mutualistico, consentendo di operare a fini di lucro con maggiore libertà gestionale e fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista fiscale, la SRL ordinaria offre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione più flessibile e favorevole sugli utili.</strong></li>
<li><strong>Detraibilità completa dei costi aziendali.</strong></li>
<li><strong>Distribuzione degli utili ai soci con una tassazione ridotta.</strong></li>
<li><strong>Possibilità di pianificazione fiscale più ampia, anche con holding.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i vantaggi burocratici e operativi, come la possibilità di accedere più facilmente a finanziamenti e investitori, rendono la trasformazione uno strumento utile per chi vuole espandere la propria attività. Tuttavia, è fondamentale seguire attentamente tutte le procedure normative e fiscali per evitare sanzioni o contestazioni future.</p>
<p style="text-align: justify;">Se stai valutando la trasformazione della tua SCARL in una SRL ordinaria, contatta il nostro team di professionisti. Siamo pronti ad assisterti in ogni fase del processo, garantendo il massimo supporto per tutti gli aspetti fiscali e normativi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-trasformare-una-SCARL-in-una-SRL/">Come trasformare una SCARL in una SRL?</a> was first posted on Gennaio 10, 2025 at 11:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differenze tra IRES e IRAP: guida fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Differenze-tra-IRES-e-IRAP-guida-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo IRES e IRAP Excel]]></category>
		<category><![CDATA[irap cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP e IRES aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[IRES e IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IRES e IRAP aliquote 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IRES e IRAP come si calcolano]]></category>
		<category><![CDATA[IRES e IRAP quando si pagano]]></category>
		<category><![CDATA[ires irap riassunto]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
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					<description><![CDATA[L'IRES e l'IRAP sono due imposte chiave nel sistema fiscale italiano, con differenze notevoli in applicazione e calcolo, fondamentali per aziende e professionisti.
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Differenze-tra-IRES-e-IRAP-guida-fiscale/">Differenze tra IRES e IRAP: guida fiscale</a> was first posted on Novembre 8, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e l&#8217;IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) sono due imposte fondamentali nel panorama fiscale italiano, ma presentano differenze significative in termini di applicazione, calcolo e obiettivi. Comprendere queste differenze è cruciale per aziende e professionisti che operano in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Soggetti Passivi</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES</strong>: Si applica alle società di capitali (come S.p.A. e S.r.l.) e ad altre entità giuridiche, comprese le cooperative. Sono soggetti passivi anche le società di persone se scelgono di optare per l&#8217;IRES invece dell&#8217;IRPEF.</li>
<li><strong>IRAP</strong>: Questa imposta colpisce le attività produttive, indipendentemente dalla forma giuridica. È dovuta da imprese, liberi professionisti e enti che svolgono attività economiche nel territorio italiano.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Base Imponibile</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES</strong>: La base imponibile è rappresentata dal reddito d&#8217;impresa, calcolato come differenza tra ricavi e costi deducibili secondo le norme fiscali. Le società possono dedurre vari costi, come ammortamenti e spese per il personale.</li>
<li><strong>IRAP</strong>: La base imponibile è calcolata sulla produzione di valore, non sul reddito, e include ricavi e costi, ma esclude alcune voci come le spese per il personale e i costi di interesse passivo. Questo aspetto la differenzia notevolmente dall&#8217;IRES e ha generato critiche da parte degli imprenditori, poiché non considera la capacità contributiva delle aziende​.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aliquote</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES</strong>: L&#8217;aliquota standard è attualmente fissata al 24%. Tuttavia, esistono anche aliquote ridotte per alcune categorie di società.</li>
<li><strong>IRAP</strong>: L&#8217;aliquota base è generalmente del 3,9%, ma può variare a seconda delle regioni e delle specifiche attività. Per alcune categorie, come le banche e le assicurazioni, l&#8217;aliquota può arrivare fino al 4,65%​.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Versamento e Liquidazione</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES</strong>: Le società devono effettuare un acconto e un saldo annuale. Gli acconti sono generalmente versati in due rate, mentre il saldo è dovuto entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</li>
<li><strong>IRAP</strong>: Anche per l&#8217;IRAP è previsto un sistema di acconti e saldo, ma le modalità possono differire a seconda delle regioni. Le imprese devono prestare attenzione alle scadenze specifiche e agli eventuali cambiamenti normativi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Critiche e Prospettive Future</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IRAP è spesso criticata per il suo legame poco chiaro con la capacità contributiva, in quanto colpisce il fatturato piuttosto che il reddito. Ci sono state proposte di riforma e discussioni sulla sua abolizione o revisione, ma al momento rimane una componente essenziale del sistema fiscale italiano​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, le differenze tra IRES e IRAP sono significative e influenzano direttamente la gestione fiscale delle imprese. Mentre l&#8217;IRES si basa sul reddito d&#8217;impresa e prevede una tassazione più vicina alla capacità contributiva, l&#8217;IRAP si concentra sulle attività produttive, creando un contesto più complesso per gli imprenditori. È fondamentale che le aziende si informino e si preparino adeguatamente per gestire questi obblighi fiscali.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Differenze-tra-IRES-e-IRAP-guida-fiscale/">Differenze tra IRES e IRAP: guida fiscale</a> was first posted on Novembre 8, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRAP negli enti sportivi dilettantistici</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IRAP-negli-enti-sportivi-dilettantistici-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP BASE IMPONIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[ASD senza partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Base imponibile IRAP SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità IRAP compensi sportivi dilettanti]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP ASD 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP SSD 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IRES ASD 398 Dichiarazione redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Regime fiscale società sportive dilettantistiche]]></category>
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					<description><![CDATA[L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive è un tributo di competenza regionale che colpisce le attività produttive esercitate nel territorio italiano.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IRAP-negli-enti-sportivi-dilettantistici-2/">IRAP negli enti sportivi dilettantistici</a> was first posted on Ottobre 23, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è un tributo di competenza regionale che colpisce le attività produttive esercitate nel territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli enti sportivi dilettantistici, come le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), si trovano a dover affrontare questa imposta, che può influenzare significativamente la loro gestione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chi è Soggetto all&#8217;IRAP</h2>
<p style="text-align: justify;">In generale, l’IRAP <strong>si applica alle persone giuridiche che esercitano un&#8217;attività economica.</strong> Pertanto, le ASD e le SSD, nonostante non siano a scopo di lucro, <strong>possono essere soggette a IRAP se svolgono attività commerciali o se superano determinate soglie di fatturato</strong>. Tuttavia, la normativa prevede specifiche esenzioni e agevolazioni che possono essere applicate a queste organizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Attività Soggette a Imposta</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli enti sportivi dilettantistici devono prestare attenzione alle diverse attività svolte, poiché non tutte sono necessariamente soggette a IRAP. Le attività commerciali, come la vendita di biglietti per eventi sportivi, merchandising e attività pubblicitarie, rientrano tra quelle tassabili. Al contrario, le attività puramente dilettantistiche e quelle finalizzate alla promozione sociale possono godere di esenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Base Imponibile e Aliquote</h2>
<p style="text-align: justify;">La base imponibile per il calcolo dell&#8217;IRAP è costituita dal valore della produzione netta, che si ottiene sottraendo dai ricavi le spese deducibili. <strong>Le aliquote IRAP possono variare a seconda della regione e del tipo di ente, ma generalmente si attestano intorno al 3,9% per le società e le associazioni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Deduzioni e Agevolazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">È importante per gli enti sportivi dilettantistici informarsi sulle deduzioni e le agevolazioni fiscali disponibili. Ad esempio, è possibile dedurre i costi relativi alle attività commerciali, ai salari e ai contributi previdenziali per il personale impiegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, le organizzazioni che non superano determinati limiti di fatturato possono beneficiare di un regime agevolato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Adempimenti Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a rispettare precisi adempimenti fiscali, tra cui la presentazione della dichiarazione IRAP. È essenziale mantenere una contabilità accurata e documentare tutte le spese e i ricavi per garantire una corretta gestione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IRAP rappresenta una questione importante per le ASD e le SSD, in quanto può avere un impatto significativo sulla loro sostenibilità economica.</p>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale che questi enti siano consapevoli delle normative fiscali, delle esenzioni disponibili e degli adempimenti necessari per evitare sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Una corretta pianificazione fiscale non solo aiuta a ottimizzare i costi, ma contribuisce anche a garantire un servizio di qualità nelle attività sportive e sociali.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IRAP-negli-enti-sportivi-dilettantistici-2/">IRAP negli enti sportivi dilettantistici</a> was first posted on Ottobre 23, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esenzione IRAP 2024: cosa cambia e come approfittarne</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IRAP-2024-cosa-cambia-e-come-approfittarne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP BASE IMPONIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Attività agricole IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP Normativa regionale]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP Riduzioni IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Liberi professionisti IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Novità IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Piccole imprese esenzione IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura richiesta esenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Requisiti esenzione IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up innovative esenzione IRAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30696</guid>

					<description><![CDATA[L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è una tassa che grava sulle attività produttive, ed è calcolata sul valore della produzione netta delle imprese e dei professionisti. Con l&#8217;approssimarsi del 2024, è importante per le imprese e i liberi professionisti essere aggiornati sulle novità relative all&#8217;esenzione dell&#8217;IRAP. Questo articolo esplorerà le principali modifiche e novità [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IRAP-2024-cosa-cambia-e-come-approfittarne/">Esenzione IRAP 2024: cosa cambia e come approfittarne</a> was first posted on Ottobre 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’<strong>IRAP</strong> (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è una tassa che grava sulle attività produttive, ed è calcolata sul valore della produzione netta delle imprese e dei professionisti. Con l&#8217;approssimarsi del 2024, è importante per le imprese e i liberi professionisti essere aggiornati sulle novità relative all&#8217;esenzione dell&#8217;IRAP. Questo articolo esplorerà le principali modifiche e novità per il 2024, le categorie che possono beneficiare delle esenzioni e le modalità per accedere a tali agevolazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità per l&#8217;Esenzione IRAP 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, sono state introdotte alcune novità significative riguardanti l&#8217;esenzione dell&#8217;IRAP, che hanno l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale su specifiche categorie di contribuenti e promuovere la crescita delle piccole e medie imprese. Le principali novità sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione Totale per le Piccole Imprese e i Liberi Professionisti</strong>: Per il 2024, è prevista l’<strong>esenzione totale dell&#8217;IRAP</strong> per le piccole imprese e i liberi professionisti che non superano determinati limiti di fatturato e di reddito. Questo provvedimento è stato introdotto per incentivare l&#8217;autoimprenditorialità e sostenere le attività economiche che operano su piccola scala, offrendo un sollievo fiscale significativo.</li>
<li><strong>Semplificazione per le Start-Up Innovative</strong>: Le start-up innovative, che soddisfano determinati requisiti previsti dalla legge, possono beneficiare di un’esenzione totale dall’IRAP per il primo periodo di imposta e di una riduzione significativa dell’imposta per i periodi successivi. Questa misura è destinata a stimolare l&#8217;innovazione e la crescita delle nuove imprese tecnologiche.</li>
<li><strong>Sostegno alle Imprese Locali e alle Attività Agricole</strong>: Alcune regioni hanno introdotto misure di <strong>esenzione parziale o totale</strong> per le imprese che operano in settori strategici o in aree svantaggiate. Ad esempio, le imprese agricole e le aziende che contribuiscono alla conservazione dell&#8217;ambiente possono beneficiare di agevolazioni IRAP specifiche.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Categorie di Contribuenti Esenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Le esenzioni IRAP per il 2024 si applicano a diverse categorie di contribuenti. Tra i principali beneficiari troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Liberi Professionisti</strong>: I liberi professionisti che operano in forma individuale, come avvocati, commercialisti e medici, possono essere esentati dall’IRAP se il loro reddito annuo non supera un determinato limite, fissato a <strong>50.000 €</strong>. Questo limite può variare a seconda delle disposizioni regionali e delle specifiche categorie professionali.</li>
<li><strong>Piccole e Medie Imprese</strong>: Le imprese che rientrano nella categoria delle piccole e medie, con ricavi inferiori a <strong>10 milioni di euro</strong>, possono beneficiare dell’esenzione completa. È importante che le imprese verifichino i requisiti specifici previsti dalla normativa per assicurarsi di rientrare nella categoria esente.</li>
<li><strong>Start-Up Innovative</strong>: Le start-up che rispettano i requisiti previsti dalla legge sulle start-up innovative, come l’investimento in ricerca e sviluppo, l’adozione di modelli di business innovativi e la presenza di determinati parametri tecnici e finanziari, possono ottenere un’esenzione totale per i primi tre anni di attività e riduzioni per i successivi.</li>
<li><strong>Attività Agricole</strong>: Le imprese agricole e quelle operanti nel settore agroalimentare possono beneficiare di esenzioni parziali o totali, a seconda delle normative regionali e delle specifiche attività svolte. Queste esenzioni sono finalizzate a sostenere il settore primario e a garantire la sostenibilità delle attività agricole.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Procedura per Richiedere l’Esenzione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per beneficiare dell’esenzione IRAP, i contribuenti devono seguire una serie di passaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Verifica dei Requisiti</strong>: È fondamentale verificare i requisiti per l’esenzione, inclusi i limiti di reddito e fatturato, e accertarsi di rientrare nella categoria di beneficiari prevista dalla normativa.</li>
<li><strong>Compilazione della Dichiarazione IRAP</strong>: Anche se si beneficia dell’esenzione, è necessario compilare e presentare la dichiarazione IRAP annuale. Nella dichiarazione, è fondamentale indicare chiaramente l’applicazione dell’esenzione e fornire la documentazione necessaria che giustifichi la richiesta.</li>
<li><strong>Richiesta di Esenzione Regionale</strong>: In alcuni casi, potrebbe essere necessario presentare una richiesta specifica presso l’ufficio competente della propria regione, che verificherà la sussistenza dei requisiti e concederà l’esenzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni e Controlli</h2>
<p style="text-align: justify;">È importante essere consapevoli delle sanzioni applicabili in caso di errori o omissioni nella dichiarazione. La mancata dichiarazione dell’IRAP o la dichiarazione errata delle informazioni può comportare sanzioni amministrative e interessi moratori. Per evitare problematiche, è consigliabile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Verificare le Normative Locali</strong>: Le normative IRAP possono variare a seconda delle regioni, quindi è essenziale essere aggiornati sulle disposizioni locali e regionali.</li>
<li><strong>Consultare un Professionista Fiscale</strong>: Rivolgersi a un consulente fiscale esperto può aiutare a garantire che la dichiarazione sia compilata correttamente e che tutte le agevolazioni e le esenzioni siano correttamente applicate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni Fiscali e Pianificazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’esenzione dell’IRAP rappresenta un’opportunità significativa per ridurre il carico fiscale e ottimizzare le risorse economiche per le imprese e i professionisti. È importante pianificare attentamente le proprie attività e strategie fiscali, considerando le esenzioni disponibili e utilizzandole in modo efficace per ottenere il massimo vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, le modifiche normative possono avere impatti significativi sulla pianificazione fiscale e sulle decisioni aziendali. Mantenere una buona comunicazione con il proprio consulente fiscale e rimanere aggiornati sulle novità legislative può contribuire a una gestione più efficiente e vantaggiosa delle proprie obbligazioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’esenzione IRAP per il 2024 offre importanti opportunità per le piccole imprese, i liberi professionisti e le start-up innovative. Conoscere le novità normative, verificare i requisiti di esenzione e seguire correttamente le procedure di dichiarazione è fondamentale per beneficiare appieno di queste agevolazioni. Assicurarsi di rispettare le scadenze e consultare esperti fiscali può fare la differenza nella gestione efficiente delle imposte e nella pianificazione strategica per il futuro.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Esenzione-IRAP-2024-cosa-cambia-e-come-approfittarne/">Esenzione IRAP 2024: cosa cambia e come approfittarne</a> was first posted on Ottobre 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRAP per i professionisti con abitazione ad uso promiscuo: guida e novità 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IRAP-per-i-professionisti-con-abitazione-ad-uso-promiscuo-guida-e-novita-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 15:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[No IRAP abitazione uso promiscuo professionisti senza dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Abitazione ad uso promiscuo]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo IRAP abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Costi deducibili IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Deduzione spese abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione irap]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Normative IRAP professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione fiscale IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti e IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Regole regionali IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Uso promiscuo immobile IRAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30699</guid>

					<description><![CDATA[Che Cos&#8217;è l&#8217;Abitazione ad Uso Promiscuo? Un’abitazione ad uso promiscuo è una situazione in cui un immobile viene utilizzato sia per scopi abitativi sia per l’esercizio di un’attività professionale. Ad esempio, un professionista che lavora da casa e utilizza una parte dell’abitazione come studio professionale. Questo tipo di utilizzo può avere implicazioni fiscali, in particolare [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IRAP-per-i-professionisti-con-abitazione-ad-uso-promiscuo-guida-e-novita-2024/">IRAP per i professionisti con abitazione ad uso promiscuo: guida e novità 2024</a> was first posted on Settembre 20, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Che Cos&#8217;è l&#8217;Abitazione ad Uso Promiscuo?</h2>
<p style="text-align: justify;">Un’abitazione ad uso promiscuo è una situazione in cui un immobile viene utilizzato sia per scopi abitativi sia per l’esercizio di un’attività professionale. Ad esempio, un professionista che lavora da casa e utilizza una parte dell’abitazione come studio professionale. Questo tipo di utilizzo può avere implicazioni fiscali, in particolare per quanto riguarda l&#8217;IRAP.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Impatto dell’IRAP su Professionisti con Abitazione ad Uso Promiscuo</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i professionisti, l&#8217;IRAP si applica principalmente alle attività produttive che generano un valore aggiunto. Tuttavia, la situazione può variare se parte dell’abitazione è utilizzata per attività professionali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Base Imponibile IRAP</strong>: La base imponibile dell’IRAP per i professionisti è calcolata sulla differenza tra i ricavi e i costi. Quando un’abitazione viene utilizzata per l’attività professionale, parte del valore della produzione netta dell&#8217;attività potrebbe derivare dall’uso di beni e spazi personali. La parte dell’abitazione utilizzata per l’attività può essere inclusa nel calcolo della base imponibile, ma solo nella misura in cui si tratta di beni strumentali per l’attività.</li>
<li><strong>Determinazione del Reddito</strong>: Per i professionisti, l’IRAP è calcolata su un reddito che include i proventi dell’attività professionale e le spese deducibili. Se l’abitazione ad uso promiscuo include spazi utilizzati per la professione, il valore di questi spazi può influenzare il calcolo del reddito imponibile. È importante che i professionisti determinino la porzione dell&#8217;abitazione dedicata all&#8217;attività professionale per applicare correttamente l’imposta.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Esenzioni e Agevolazioni IRAP per Abitazioni ad Uso Promiscuo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, sono previsti alcuni cambiamenti e chiarimenti per l’applicazione dell’IRAP ai professionisti con abitazione ad uso promiscuo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione per Professionisti con Reddito Inferiore a Soglie Stabilite</strong>: I professionisti con un reddito annuale inferiore a una determinata soglia possono essere esenti dall’IRAP. Questa soglia, fissata per il 2024, è di <strong>50.000 €</strong>. Se il reddito annuo del professionista non supera tale limite, non è dovuta l&#8217;IRAP, indipendentemente dall’uso promiscuo dell’abitazione.</li>
<li><strong>Deduzione dei Costi Relativi all’Abitazione</strong>: I costi relativi alla parte dell’abitazione utilizzata per l’attività professionale possono essere dedotti dalla base imponibile IRAP, ma solo nella misura in cui sono direttamente collegati all’attività. Questo include spese per arredamento, manutenzione e utenze proporzionalmente utilizzate per l’attività.</li>
<li><strong>Regole Regionali Specifiche</strong>: Alcune regioni potrebbero introdurre norme locali per applicare esenzioni o agevolazioni supplementari. È fondamentale verificare le disposizioni regionali per capire eventuali ulteriori benefici o limitazioni.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Procedura di Calcolo e Dichiarazione dell’IRAP</h2>
<p style="text-align: justify;">Per calcolare correttamente l’IRAP, i professionisti con abitazione ad uso promiscuo devono seguire i seguenti passaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Determinazione della Parte Professionale dell’Abitazione</strong>: Stabilire la percentuale dell’abitazione utilizzata per l’attività professionale. Questo può essere fatto attraverso una stima della superficie dedicata all’attività rispetto alla superficie totale dell’immobile.</li>
<li><strong>Calcolo dei Costi Deductibili</strong>: I costi legati alla parte dell’abitazione usata per l’attività professionale devono essere documentati e dedotti dalla base imponibile. È importante mantenere una registrazione dettagliata di tali spese.</li>
<li><strong>Compilazione della Dichiarazione IRAP</strong>: La dichiarazione deve includere i dettagli sull’uso promiscuo dell’abitazione e i costi dedotti. È consigliabile utilizzare il modello ufficiale fornito dall’Agenzia delle Entrate e, se necessario, consultare un consulente fiscale per garantire la correttezza della dichiarazione.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni per Errori e Omessi Adempimenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli errori nella dichiarazione IRAP o l’omessa dichiarazione dell’imposta possono comportare sanzioni amministrative. È essenziale presentare la dichiarazione correttamente e entro i termini previsti. Le sanzioni possono variare in base alla gravità dell&#8217;errore e alla tempistica della correzione. È possibile evitare sanzioni utilizzando il <strong>ravvedimento operoso</strong> per correggere eventuali errori o omissioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Consigli per la Pianificazione Fiscale</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i professionisti con abitazione ad uso promiscuo, una pianificazione fiscale attenta può ottimizzare il carico fiscale e sfruttare le opportunità di risparmio. È consigliabile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Consultare un Esperto Fiscale</strong>: Rivolgersi a un consulente fiscale esperto può aiutare a interpretare correttamente le norme e a calcolare l&#8217;IRAP in modo accurato.</li>
<li><strong>Documentare Adeguatamente le Spese</strong>: Mantenere una registrazione dettagliata delle spese relative all’uso professionale dell’abitazione per garantire che tutte le deduzioni siano giustificate e correttamente applicate.</li>
<li><strong>Monitorare le Novità Normative</strong>: Essere aggiornati sulle modifiche legislative e sulle disposizioni regionali può garantire che si stiano sfruttando tutte le opportunità di esenzione e agevolazione disponibili.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>IRAP</strong> per i professionisti con abitazione ad uso promiscuo presenta diverse sfide e opportunità. Con le novità per il 2024, è fondamentale comprendere come le norme si applicano specificamente alla propria situazione e adottare le strategie giuste per una corretta gestione fiscale. Verificare le esenzioni, calcolare correttamente la base imponibile e mantenere una documentazione accurata sono passi chiave per ottimizzare la propria posizione fiscale e beneficiare delle agevolazioni disponibili.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IRAP-per-i-professionisti-con-abitazione-ad-uso-promiscuo-guida-e-novita-2024/">IRAP per i professionisti con abitazione ad uso promiscuo: guida e novità 2024</a> was first posted on Settembre 20, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Se la segretaria è “a distanza” o “virtuale” il professionista paga l’IRAP?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/se-la-segretaria-232-a-distanza-o-virtuale-il-professionista-paga-lirap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 06:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing Contabile - Esternalizzare la Contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione n.9477 2017]]></category>
		<category><![CDATA[d.lgs 446 1997 art 2]]></category>
		<category><![CDATA[esternalizzare la contabilità]]></category>
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		<category><![CDATA[irap outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing per professionisti]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica all’outsourcing per professionisti ed imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/se-la-segretaria-232-a-distanza-o-virtuale-il-professionista-paga-lirap/">Se la segretaria è “a distanza” o “virtuale” il professionista paga l’IRAP?</a> was first posted on Maggio 16, 2017 at 8:01 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un professionista per l’organizzazione del proprio studio si avvale di un servizio di segreteria e telefonia esternalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di outsourcing. In sostanza, ricorre alla cosiddetta “segretaria virtuale”. In tal caso il contribuente sarà tenuto o no al versamento dell’IRAP? </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un professionista per l’organizzazione del proprio studio si avvale di un servizio di segreteria e telefonia esternalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di outsourcing. In sostanza, ricorre  alla cosiddetta “segretaria virtuale”. In tal caso il contribuente sarà tenuto o no al versamento dell’IRAP? </p>
<p>Attenzione: per scoprire subito perché scegliere l’Outsourcing esternalizzando le vostre attività di supporto al Core Business, leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/outsourcing-per-professionisti-ed-imprese-perch233-sceglierlo-esternalizzando-le-attivit224-di-supporto-al-core-business-2">guida dedicata all&#8217;Outsourcing per professionisti ed imprese</a>! </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Cos’è l’IRAP</p>
<p>IRAP è l’acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive il cui riferimento normativo fondamentale in materia è il Decreto Legislativo n°446/1997. Dall’articolo 2 del citato Decreto si ricava che i presupposti dell’imposta nel caso dell’IRAP sono essenzialmente tre:</p>
<p>    esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata;<br />
    attività di produzione e scambio di beni e servizi;<br />
    attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato. </p>
<p>La peculiarità dell’IRAP è che tale imposta non colpisce le classiche <a href="http://www. Informazionefiscale. It/Reddito-e-patrimonio-qual-e-la-differenza">grandezze economiche oggetto di imposizione fiscale ovvero reddito, patrimonio o consumo</a> ma ha ad oggetto il “valore della produzione netta”, rappresentato dal valore aggiunto della produzione. Esso è costituito dalla <a href="http://www. Informazionefiscale. It/conto-economico-bilancio-di-esercizio-art-2425">differenza tra voce A e voce B dello schema di conto economico obbligatorio previsto dal codice civile</a> al netto degli ammortamenti. </p>
<p>Soluzione della Cassazione</p>
<p>La Corte di Cassazione con sentenza n°9477/2017 ha chiarito se nell’ipotesi in cui il servizio di segreteria fornito al professionista con contratto di collaborazione esterna debba o meno ritenersi sussistente quel requisito, rilevante come uno dei presupposti perché scatti l’obbligo di versamento IRAP, che consiste nella sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna. </p>
<p>In particolare la Suprema Corte ha precisato quanto segue:</p>
<p>1) per potersi applicare la norma è necessario che la specifica capacità contributiva del professionista sia estesa e rafforzata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente. Ne consegue che, nonostante il contribuente non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni e autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non esclude di per sé la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni;</p>
<p>2) l’auto-organizzazione del professionista è quindi un elemento essenziale per il versamento dell’imposta, ma non sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa;</p>
<p>3) in particolare il presupposto ex articolo 2 del Decreto Legislativo n°446/1997 di un’autonoma struttura organizzativa &#8220;esterna&#8221; ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’&#8221;id quod plerumque accidit&#8221;, il minimo indispensabile per l’esercizio dell&#8217;attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l&#8217;assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti”(Casazione n°22468 del 04/11/2015); </p>
<p>4) quindi se la collaborazione è continuativa e rilevante, il fatto che il professionista si avvalga di tali servizi con un contratto di outsourcing (e non a mezzo di contratto di lavoro dipendente), non rileva ai fini del versamento dell’imposta;</p>
<p>5) anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma considerevole e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall&#8217;articolo 2, comma 1, del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, non rilevando che la struttura posta a supporto e consolidamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in forza di un contratto di fornitura (Cassazione 28/04/2010 n°101. 5 05 &#8211; 02/2015 n°2099). </p>
<p>Conclusione </p>
<p>Ne consegue che nonostante il professionista non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni ed autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non è ostativo alla ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni. Se, dunque, tali prestazioni di servizi in outsourcing hanno carattere continuativo e rilevante, il professionista è tenuto a versare l’IRAP (l’Imposta sul Reddito per le Attività Produttive), rientrando la fattispecie nell’ipotesi di cui all’articolo 2 del d. Lgs. N°446/1997. </p>
<p> </p>
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		<title>Com&#8217;è tassata la cessione di ramo d&#8217;azienda e come funzionano gli obblighi Iva della “parte” venduta ? Le istruzioni “in pillole” per cedente e cessionario.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 09:35:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale  cessione ramo  di azienda 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario/">Com&#8217;è tassata la cessione di ramo d&#8217;azienda e come funzionano gli obblighi Iva della “parte” venduta ? Le istruzioni “in pillole” per cedente e cessionario.</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 10:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica illustriamo in pillole il trattamento fiscale che si applica alle ipotesi di cessione di ramo di azienda quindi quali imposte vanno pagate, con un focus di taglio operativo dedicato alle modalità di assolvimento degli obblighi Iva facenti capo al ramo ceduto, con le relative istruzioni. </p>
<p>Quando viene venduto un ramo dell&#8217;azienda, il conseguente trattamento fiscale è analogo a quello previsto per la cessione di azienda. </p>
<p> In sintesi:</p>
<p> la cessione a titolo oneroso del ramo genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF ed IRES. La plusvalenza da trasferimento di azienda, pur rientrando nella categoria dei redditi d’impresa ( eccetto l&#8217;ipotesi di passaggio da persona fisica non imprenditore) , non e’ invece soggetta ad IRAP;</p>
<p> trattasi di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, a prescindere dal soggetto che cede l’azienda (imprenditore individuale, societa’) in quanto tale operazione non rileva come cessione di beni (art. 2, c. 3, lett. B, D. P. R. N. 633/1972);</p>
<p> in base al principio dell’alternativita’ Iva/imposta di registro, e’ dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale con un&#8217;aliquota del 3% (eccetto per i beni immobili) applicata sul valore corrente dell’azienda o il valore venale in comune commercio; </p>
<p> L&#8217;acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all&#8217;azienda dalla data in cui ha effetto la cessione. </p>
<p> Istruzioni adempimento obblighi Iva per cedente e cessionario</p>
<p> La prassi ministeriale (ris. 14. 7. 1993, n. 523166; circ. 15. 5. 1997, n. 137/E; circ. 9. 6. 1998, n. 144/E; ris. 29. 7. 1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:</p>
<p> A) se l&#8217;operazione riguarda un ramo d&#8217;azienda non gestito con contabilità separata o comunque che non comporta la cessione del credito o del debito Iva:</p>
<p> il cedente ( venditore del ramo) dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione;</p>
<p> il cessionario (acquirente del ramo) includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive;</p>
<p> B) se l&#8217;operazione riguarda un&#8217;azienda o un ramo d&#8217;azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito Iva:</p>
<p> il cessionario dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all&#8217;azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all&#8217;azienda ceduta effettuate dal cedente fino all&#8217;ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un&#8217;apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale;</p>
<p> Il plafond Iva relativo agli acquisti in sospensione d&#8217;imposta per le esportazioni si trasferisce all&#8217;acquirente di un&#8217;azienda o di un ramo d&#8217;azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all&#8217;attività ceduta (ris. 15. 1. 1996, n. 16/E);</p>
<p> Nel caso in cui l&#8217;azienda ceduta sia l&#8217;unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l&#8217;azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D. P. R. N. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell&#8217;attività (art. 35, D. P. R. N. 633/1972). </p>
<p> Per richiedere una vantaggiosa consulenza fiscale – tributaria, pianificare in modo efficace ed efficiente le vostre operazioni di cessione di ramo di azienda o di azienda e ricevere assistenza legale in fase contrattuale o giudiziaria,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario/">Com&#8217;è tassata la cessione di ramo d&#8217;azienda e come funzionano gli obblighi Iva della “parte” venduta ? Le istruzioni “in pillole” per cedente e cessionario.</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 10:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/">Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:46 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d&#8217;arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati? </p>
<p> Quesito</p>
<p> Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d&#8217;arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> La vendita di opere d&#8217;arte, preventivamente acquistate, mediante canali telematici in modo occasionale (ebay, aste on line, ecc. )  configurerebbe un’attività di carattere imprenditoriale commerciale con le relative conseguenze dal punto di vista fiscale. I proventi generati da tali operazioni, sebbene sporadiche, di compravendita, non sarebbero tassabili come redditi d&#8217;impresa ma, in quanto sorrette da un intento speculativo configurerebbero reddito diverso derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente (in quanto ivi ricomprese anche quelle legate all’intermediazione nella circolazione dei beni ex art. 2195 Cod. Civ. ). Si è quindi in presenza di operazioni di natura commerciale “occasionali” da ricondurre nel disposto dell’art. 67, lett i) del Tuir. </p>
<p> Si evidenzia al riguardo che, per la Corte di Cassazione e la prassi dell’amministrazione finanziaria, affinché ricorra la figura dell&#8217;imprenditore commerciale non è necessario che “la funzione organizzativa dell&#8217;imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest&#8217;ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. E&#8217;, poi, del tutto irrilevante che l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi l&#8217;esecuzione di una serie coordinata di atti economici”. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Il collezionista privato che investe capitali, al fine di svolgere attività di vendita on line ,ad esempio su e – bay o aste on line, di oggetti di antiquariato o d&#8217;arte, anche acquistati a distanza di un considerevole lasso di tempo rispetto alla operazione di cessione, disponendo di un apparato organizzativo “virtuale” sarà soggetto passibile di imposta per il Fisco e ed i proventi incassati anche se “occasionalmente “ saranno tassati come redditi diversi ex art 67 lettera i) del tuir. </p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>Vendita di opere d&#8217;arte ricevute in eredità o donazione:  il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni  incassati? Se si, quando?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-opere-darte-ricevute-in-eredit224-o-donazione-il-collezionista-deve-pagare-le-imposte-sui-guadagni-incassati-se-si-quando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-opere-darte-ricevute-in-eredit224-o-donazione-il-collezionista-deve-pagare-le-imposte-sui-guadagni-incassati-se-si-quando/">Vendita di opere d&#8217;arte ricevute in eredità o donazione:  il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni  incassati? Se si, quando?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:05 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La vendita di beni d&#8217;antiquariato o altre opere d&#8217;arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d&#8217;arte privato, costituisce reddito d&#8217;impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando  il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco  per il recupero delle imposte non versate?   </p>
<p> Quesito </p>
<p> La vendita di beni d&#8217;antiquariato o altre opere d&#8217;arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d&#8217;arte privato, costituisce reddito d&#8217;impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando  il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco  per il recupero delle imposte non versate? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> In linea preliminare, ai fini di un corretto inquadramento del trattamento fiscale applicabile , occorre delineare una distinzione tra : </p>
<p> vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un soggetto privato, qualificabile come “collezionista” svolta in modo occasionale, non sorretta da uno scopo speculativo quindi non volto alla realizzazione di un profitto. Se quindi il collezionista si limita ad operare come “mercante d’arte”, i corrispettivi incassati non saranno  passibili di tassazione come nell&#8217;ipotesi in cui un privato venda opere d’arte ricevute in successione o donazione. L&#8217;irrilevanza fiscale ricorre indipendentemente dall’ammontare degli introiti, sia nel caso di vendita ”in blocco” con un unico atto, sia se “frammentata” in tempi diversi anche nei confronti di più acquirenti sempre a condizione che manchi sistematicità ed una seppur  minima organizzazione imprenditoriale. </p>
<p> cessione di opere artistiche integrante invece un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi ed esercitata in maniera organizzata (cioè attraverso una struttura “eteroorganizzata”), economica (cioè con modalità che consentono quantomeno la copertura dei costi) e professionale (ossia in maniera abituale e non occasionale), i relativi  proventi potrebbero essere tassabili ex art. 55 del TUIR come redditi d’impresa. </p>
<p> NB in tal caso, se il Fisco volesse qualificare l’attività come imprenditoriale sarebbe tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2082 c. C. </p>
<p> Attenzione :  né il numero delle operazioni compiute, né l’ammontare delle stesse risultano essere rilevanti ai fini dell&#8217;assoggettamento a tassazione dei proventi realizzati, perché ciò che rileva sono il modus operandi e le finalità concretamente perseguite. </p>
<p> Questo significa che gli  obblighi relativi agli adempimenti di natura formale (contabili e fiscali) scattano se l&#8217;attività è posta in essere  in via professionale ed abituale: ne rappresentano elementi sintomatici la regolarità, la sistematicità e la ripetitività con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Il collezionista privato che vende con operazioni “isolate” opere artistiche ricevute in successione o donazione non dovrà dichiarare i relativi proventi ( anche se elevati) come redditi d&#8217;impresa quindi potrà fondatamente ricorrere avverso eventuali avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate riferiti a tali entrate reddituali. </p>
<p> Non è qualificabile come imprenditore commerciale chi acquista e/o vende opere d’arte oppure oggetti d’antiquariato per incrementare la propria collezione al fine di goderne liberamente senza essere mosso dalla finalità principale di realizzarne un guadagno. </p>
<p> Lo stesso principio si applica nel caso di dismissione di una collezione, ancorché realizzata in più atti effettuati in tempi diversi. La stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione  n. 5/2001, ha escluso che la rivendita di beni ricevuti a titolo di liberalità possa qualificarsi come attività commerciale sia pure occasionale in base al presupposto che non sia ravvisabile “l&#8217;elemento dell&#8217;intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”. </p>
<p> NB  L&#8217;esclusione della tassazione non viene meno se un’operazione possa generare un profitto qualora questo non fosse originariamente voluto e se, soprattutto, il soggetto agente non risulti dotato di un’organizzazione imprenditoriale. </p>
<p> La risposta al quesito è supportata dalla giurisprudenza tributaria nei seguenti termini:“La compravendita di opere d’arte di un collezionista non configura attività d’impresa e quindi non è soggetta a tassazione”. Così ha statuito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con la sentenza n. 826/31/16 del 21/01/2016 ha escluso, con riferimento ad un contribuente pensionato destinatario degli avvisi di accertamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate per il recupero Irpef, Iva, Irap e contributi Inps, la parallela realizzazione di attività imprenditoriale, difettando i requisiti ex art 2082 del c. C. Che presuppongono a tal fine la professionalità e la specifica organizzazione economica. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
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		<title>Bonus fiscali 2017 agricoltori  “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-2017-agricoltori-under-40-abolizione-irpef-e-finanziamenti-per-il-made-in-italy-il-business-del-ritorno-alla-terra-in-primo-piano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alle agevolazioni fiscali agricoltura 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-2017-agricoltori-under-40-abolizione-irpef-e-finanziamenti-per-il-made-in-italy-il-business-del-ritorno-alla-terra-in-primo-piano/">Bonus fiscali 2017 agricoltori  “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 4:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica  per chi desidera aprire un&#8217;attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra”. </p>
<p> La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica  per chi desidera aprire un&#8217;attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra” </p>
<p> 1) Bonus agricoltori 2017: cos&#8217;è e come funziona  </p>
<p> Trattasi di una misura agevolativa per IAP imprenditori agricoli professionali e CD giovani coltivatori diretti. Il bonus che può essere richiesto dal 1 gennaio 2017  ha una durata di  5 anni e prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps nel settore agricoltura. Nel dettaglio la Legge di Bilancio 2017 all&#8217; art. 1 commi 344 e 345 legge di bilancio 2017 ha previsto per gli iscritti alla previdenza agricola, una deroga alle ordinarie regole di versamento contributivo Inps quanto alle modalità di accreditamento dei contributi presso l’AGO, assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Questo sistema si traduce quindi in un forte bonus assunzioni nel settore di riferimento, di grande spessore e funzionalità. </p>
<p> A chi spetta il bonus INPS? </p>
<p> I destinatari del bonus sono i giovani agricoli autonomi che avviano l’attività o si iscrivono alla Gestione previdenziale agricola dell’INPS nel corso del 2017. In particolare: </p>
<p> IAP cioè giovani imprenditori agricoli professionali i cd. Di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;</p>
<p> IAP iscritti nel corso del 2016 ma solo se gestiscono l&#8217;attività in zone montane o in aree di crisi;</p>
<p> CD giovani coltivatori diretti entro i 40 anni d’età iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;</p>
<p> CD coltivatori diretti iscritti nell&#8217;anno 2016, solo se la loro attività è svolta in aree di crisi o montane. </p>
<p> Come opera l&#8217;esonero contributi INPS? </p>
<p> La misura agevolativa prevede lo gravio contributivo dalla durata di 5 anni, di cui:</p>
<p> Esonero contributivo al 100% per i primi tre anni;</p>
<p> Esonero contributivo al 66% per il quarto anno;</p>
<p> Esonero contributivo al 50% per il quinto anno;</p>
<p> 2) Abolizione IRPEF agricola 2017</p>
<p> La legge di stabilità, per incentivare il settore agricolo e risollevarlo dalla crisi economica valorizzandone tutte le potenzialità, ha disposto il taglio dell’Irpef agricola 2017, con la cancellazione di tale imposta diretta sulle rendite catastali delle imprese agricole;</p>
<p> Dopo l’abolizione dell’IMU agricola e dell’IRAP agricola, giunte con la scorsa Manovra, arriva una nuova misura diretta a sgravare il carico fiscale per gli agricoltori ottenendo un grossissimo risparmio sui terreni che globalmente potrebbe toccare 1,3 miliardi di euro in 2 anni, di cui 134 milioni solo con quest&#8217;ultima misura agevolativa. </p>
<p> A chi spetta l&#8217;esonero IRPEF e come funziona? </p>
<p> La riduzione progressiva dell&#8217;IRPEF agricola spetta ai coltivatori diretti e agli IAP, imprenditori agricoli professionali. Lo sgravio fiscale per i terreni agricoli avverrà in modo graduale con decorrenza dalla dichiarazione  2018 e opererà con una riduzione progressiva in 3 anni. </p>
<p> In sintesi, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef con fortissimo risparmio fiscale nel settore agevolato in oggetto</p>
<p> 3) Finanziamenti per il Made in Italy </p>
<p> Un’altra importante agevolazione inserita nella legge di Bilancio consiste nello stanziamento di 100 milioni di euro per la valorizzazione del “Made in Italy” in una prospettiva volta ad incrementare in modo esponenziale  la  competitività di mercato  nell’esportazione dei nostri prodotti. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra impresa agricola e attivare in tempo tutti i bonus fiscali agricoltura 2017,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52. </p>
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