<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTERPELLO - Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/interpello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 08:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>INTERPELLO - Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interpelli Agenzia Entrate: guida completa e aggiornata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Interpelli-Agenzia-Entrate-guida-completa-e-aggiornata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interpelli Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPELLO]]></category>
		<category><![CDATA[interpello agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello disapplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello ordinario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29696</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;interpello è uno strumento fondamentale per i contribuenti che desiderano ottenere chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate in merito all&#8217;applicazione delle norme fiscali ad un caso concreto e personale. Si tratta di un&#8217;istanza formale che consente di acquisire un parere preventivo e vincolante da parte dell&#8217;Amministrazione finanziaria, garantendo maggiore certezza giuridica e riducendo il contenzioso tributario. Tipologie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Interpelli-Agenzia-Entrate-guida-completa-e-aggiornata/">Interpelli Agenzia Entrate: guida completa e aggiornata</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Interpelli-Agenzia-Entrate-guida-completa-e-aggiornata/">Interpelli Agenzia Entrate: guida completa e aggiornata</a> was first posted on Maggio 20, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:416">L&#8217;interpello è uno strumento fondamentale per i contribuenti che desiderano ottenere chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate in merito all&#8217;applicazione delle norme fiscali ad un caso concreto e personale. Si tratta di un&#8217;istanza formale che consente di acquisire un parere preventivo e vincolante da parte dell&#8217;Amministrazione finanziaria, garantendo maggiore certezza giuridica e riducendo il contenzioso tributario.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:416">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:28">Tipologie di interpello</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:59">L&#8217;ordinamento italiano prevede due tipologie di interpello:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-13:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:159"><strong>Interpello ordinario:</strong> rivolto a qualsiasi contribuente, permette di richiedere un parere su qualsiasi disposizione tributaria di incerta interpretazione.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Interpello disapplicativo:</strong> riservato ai contribuenti che intendono disapplicare norme antielusive, dimostrando che nel loro caso concreto non sussistono i presupposti per l&#8217;elusione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:44">Come presentare l&#8217;istanza di interpello</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:211">L&#8217;istanza di interpello deve essere presentata telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio &#8220;Telefisco Interpelli&#8221;. Il modulo online richiede l&#8217;inserimento di diverse informazioni, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-24:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:35">I dati anagrafici del richiedente</li>
<li data-sourcepos="19:1-19:55">La fattispecie concreta per cui si richiede il parere</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:43">Le norme tributarie oggetto di incertezza</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:39">I motivi che determinano l&#8217;incertezza</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:39">La soluzione interpretativa auspicata</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0">La documentazione probatoria</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="25:1-25:24">Termini di risposta</h2>
<p data-sourcepos="27:1-27:312">L&#8217;Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per rispondere all&#8217;istanza di interpello. Il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni in casi eccezionali. La risposta viene fornita mediante la pubblicazione di un provvedimento sul sito web dell&#8217;Agenzia, visibile al richiedente e all&#8217;Ufficio competente.</p>
<p data-sourcepos="27:1-27:312">
<h2 data-sourcepos="29:1-29:23">Effetti del parere</h2>
<p data-sourcepos="31:1-31:450">Il parere reso dall&#8217;Agenzia delle Entrate in sede di interpello ordinario ha natura vincolante per l&#8217;Amministrazione finanziaria e per il contribuente che lo ha richiesto, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto dell&#8217;istanza. Il parere reso in sede di interpello disapplicativo ha effetti vincolanti per entrambi i soggetti solo se le condizioni di disapplicazione delle norme antielusive sono effettivamente riscontrate nel caso concreto.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:450">
<h2 data-sourcepos="33:1-33:28">Casi di inammissibilità</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:330">L&#8217;istanza di interpello può essere dichiarata inammissibile se non presenta i requisiti formali previsti dalla normativa o se la fattispecie prospettata non è sufficientemente chiara e circostanziata. In tali casi, l&#8217;Agenzia delle Entrate notifica al contribuente il provvedimento di inammissibilità, motivandolo dettagliatamente.</p>
<p data-sourcepos="35:1-35:330">
<h2 data-sourcepos="37:1-37:29">Vantaggi dell&#8217;interpello</h2>
<p data-sourcepos="39:1-39:62">L&#8217;interpello offre ai contribuenti numerosi vantaggi, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="41:1-44:0">
<li data-sourcepos="41:1-41:186"><strong>Riduzione del contenzioso tributario:</strong> permette di risolvere dubbi interpretativi preventivamente, evitando possibili accertamenti fiscali e contenziosi con l&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li data-sourcepos="42:1-42:187"><strong>Maggiore certezza giuridica:</strong> fornisce un parere ufficiale e vincolante da parte dell&#8217;Amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente di operare in modo conforme alla legge.</li>
<li data-sourcepos="43:1-44:0"><strong>Pianificazione fiscale più efficace:</strong> permette di pianificare le proprie attività economiche e fiscali con maggiore tranquillità, conoscendo in anticipo l&#8217;interpretazione che l&#8217;Agenzia delle Entrate darà alle norme applicabili.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="45:1-45:29">Consulenza professionale</h2>
<p data-sourcepos="47:1-47:226">Vista la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto in diritto tributario per la predisposizione dell&#8217;istanza di interpello e per la valutazione della sua convenienza nel caso specifico.</p>
<p data-sourcepos="47:1-47:226">
<h2 data-sourcepos="49:1-49:18">Aggiornamenti</h2>
<p data-sourcepos="51:1-51:215">La disciplina degli interpelli è in continua evoluzione, pertanto è consigliabile consultare periodicamente il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate per rimanere aggiornati sulle ultime novità normative e procedurali.</p>
<p data-sourcepos="51:1-51:215">
<h2 data-sourcepos="53:1-53:16">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="55:1-55:445">L&#8217;interpello rappresenta un prezioso strumento per i contribuenti che desiderano interfacciarsi con l&#8217;Agenzia delle Entrate in modo trasparente e proattivo, ottenendo chiarimenti preventivi sulle norme fiscali e riducendo il rischio di contestazioni. L&#8217;utilizzo consapevole di tale strumento, coadiuvato da una consulenza professionale qualificata, può contribuire significativamente a migliorare la certezza del diritto e la compliance fiscale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Interpelli-Agenzia-Entrate-guida-completa-e-aggiornata/">Interpelli Agenzia Entrate: guida completa e aggiornata</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Interpelli-Agenzia-Entrate-guida-completa-e-aggiornata/">Interpelli Agenzia Entrate: guida completa e aggiornata</a> was first posted on Maggio 20, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patent Box nella tecnologia senza &#8220;Ruling&#8221;: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPELLO]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[ROYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[attività di ricerca e sviluppo software]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 11/E 7 aprile 2016 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[concessione in licenza software]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box 2017]]></category>
		<category><![CDATA[patent box cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[patent box nella tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[patent box ruling]]></category>
		<category><![CDATA[patent box software non registrati]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione 28/E del 9 marzo 2017 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[software coperto da copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Software license]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-fiscale al Patent Box nel settore della tecnologia (IT)</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/">Patent Box nella tecnologia senza “Ruling”: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/">Patent Box nella tecnologia senza &#8220;Ruling&#8221;: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</a> was first posted on Maggio 7, 2017 at 8:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’agevolazione fiscale del Patent Box ex art 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 risulta particolarmente interessante  per quei produttori che commercializzano i loro software tramite la licenza d’uso.  Con questa guida pratica vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi ottenibili con tale opzione fiscale agevolativa nel settore  della tecnologia, i suggerimenti pratici per ottenerli ed i chiarimenti sul punto forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 7 aprile 2016 e con la risoluzione 28/E del 9 marzo 2017.  </p>
<p>I vantaggi fiscali del Patent Box nella tecnologia</p>
<p>L’agevolazione del Patent Box ex articolo 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 (regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto e diretto di beni intangibili espressamente previsti), risulta davvero molto interessante per quei produttori che commercializzano i loro software tramite la licenza d’uso. In tal caso infatti, l&#8217;accesso ai bonus fiscali non sarebbe  subordinato al ruling con l&#8217;Agenzia delle Entrate, quindi la sua applicazione avverrebbe direttamente con la presentazione dell’istanza seguendo la corretta procedura e previe opportune valutazioni di natura fiscale-tributaria. </p>
<p>I quattro benefits rilevanti che il Patent Box attribuisce al settore IT sono:</p>
<p>1) il dimezzamento delle imposte sulle entrate ottenute in cambio della concessione in licenza del software (cd software license) se si investe in ricerca e sviluppo del bene intangibile;</p>
<p>2) l&#8217;ottenimento di vantaggi fiscali da investimenti che sono già stati effettuati nel corso del tempo oltre a quelli che saranno successivamente effettuati;</p>
<p>3) la cumulabilità con il credito d&#8217;imposta per ricerca e sviluppo (R&amp;S);</p>
<p>4) l&#8217;applicabilità dell’agevolazione fiscale al software coperto da copyright restando solo opzionale la registrazione presso gli enti competenti. In questo modo è sufficiente un’autocertificazione da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’azienda, o meglio validata da un esperto esterno, dove viene attestata la titolarità dei diritti e la presenza dei requisiti di creatività e originalità. </p>
<p>Ma a quanto ammonta realmente il risparmio fiscale ottenibile con il Patent Box? Scoprilo subito leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">divulgazione dedicata a come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a>! </p>
<p>Per attivare i bonus fiscali nel settore IT, occorre sottolineare i punti cardine fissati sotto il profilo tecnico dall’Agenzia delle Entrate anche alla luce dei chiarimenti forniti recentemente. </p>
<p>    la circolare 11/E del 7 aprile 2016 ha specificato che per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d. P. R. 28 dicembre 2000, n°445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate attestante della titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno;</p>
<p>    con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 9 marzo 2017 è stato precisato che sono ammesse al Patet Box le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright che si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore, purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore, rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tali prestazioni rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla norma. </p>
<p>NB Nonostante non sussista l’obbligo di registrazione del software, l’Azienda che opta per il Patent Box dovrà comunque predisporre per esso (e per ognuno dei software oggetto di interesse) una contabilità analitica che tenga traccia dei ricavi e dei costi da cui derivano i redditi agevolabili al fine di poter conservare la documentazione da presentare in caso di controlli. </p>
<p>Attenzione: sebbene sia solo facoltativa per attivare i bonus fiscali del Patent Box, la registrazione del software risulta comunque altamente consigliabile ed utile nel medio lungo periodo perché essa consentirebbe di:</p>
<p>a) attribuire una data certa alla creazione del software e di avere una tracciatura nel tempo relativa alla sua evoluzione anche con riferimento a tutti gli investimenti realizzati sul  bene immateriale;</p>
<p>b) evitare future possibili contestazioni, con la conseguente revoca dell’agevolazione Patent Box, fatte da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Se operate nel settore IT e desiderate ottenere gli imperdibili bonus fiscali del Patent Box, essere assistiti nella redazione dei contratti di licenza d’uso e ricevere consulenza specifica nelle fasi di registrazione del vostro software,</p>
<p>contattateci  subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/">Patent Box nella tecnologia senza “Ruling”: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati-i-suggerimenti-per-ottenerli-e-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-9-marzo-2017/">Patent Box nella tecnologia senza &#8220;Ruling&#8221;: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati</a> was first posted on Maggio 7, 2017 at 8:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/interpello-come-presentare-istanza-di-interpello-ordinario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPELLO]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle dogane]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[come presentare interpello]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto interpello]]></category>
		<category><![CDATA[interpello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/interpello-come-presentare-istanza-di-interpello-ordinario/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modalità ed iter</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/interpello-come-presentare-istanza-di-interpello-ordinario/">Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/interpello-come-presentare-istanza-di-interpello-ordinario/">Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario</a> was first posted on Marzo 25, 2017 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;istituto dell&#8217;interpello ordinario, inteso come la possibilità di adire il parere dell’Agenzia su una materia dubbia, proponendo una propria interpretazione inerente un caso concreto e personale, è disciplinato dall&#8217;articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, (cfr Statuto del contribuente). </p>
<p>Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario</p>
<p>L&#8217;istituto dell&#8217;interpello ordinario, inteso come la possibilità di adire il parere dell’Agenzia su una materia dubbia, proponendo una propria interpretazione inerente un caso concreto e personale, è disciplinato dall&#8217;articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, (cfr Statuto del contribuente). </p>
<p>L’interpello se frutto di una pianificazione fiscale può comportare un importante risparmio fiscale o addirittura motivare istanze di rimborso e tramutarsi in una generazione di liquidità. </p>
<p>L&#8217;istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso (intermediari abilitati, procuratori, et similia). L&#8217;istanza viene presentata  alla Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale. </p>
<p>L&#8217;istanza è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell&#8217;imposta di bollo, va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di mancata sottoscrizione, l&#8217;istanza si considera validamente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall&#8217;invito dell&#8217;ufficio, la regolarizza sottoscrivendola. </p>
<p>La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell&#8217;inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che &#8220;inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell&#8217;ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell&#8217;interpello”. </p>
<p>Termini, effetti e Silenzio Assenzo</p>
<p>La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell&#8217;istanza. </p>
<p>Se l&#8217;Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall&#8217;Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell&#8217;Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell&#8217;istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell&#8217;istanza, la risposta all&#8217;interpello non produce effetti vincolanti per l&#8217;Agenzia. </p>
<p>Nella procedura di interpello ordinario rientrano anche:</p>
<p>a)     le istanze finalizzate a ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l&#8217;interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 5, del Tuir)</p>
<p>b)    le istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull&#8217;accesso al consolidato mondiale (articolo 132 del Tuir)</p>
<p>c)     le istanze di cui all&#8217;articolo 113 del Tuir, mirate ad ottenere la disapplicazione del regime di cui all&#8217;articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell&#8217;ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993)</p>
<p>d)    le istanze di cui all&#8217;articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007, finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l&#8217;applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d&#8217;imposta previsto dal precedente comma 53. </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">CONTATTACI PER PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></a></p>
<p>
</p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">E PIANIFICARE RISPARMI DI IMPOSTA E RIMBORSI</a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/interpello-come-presentare-istanza-di-interpello-ordinario/">Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/interpello-come-presentare-istanza-di-interpello-ordinario/">Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario</a> was first posted on Marzo 25, 2017 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acquisto e cessione di opere d&#8217;arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d&#8217;impresa ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/acquisto-e-cessione-di-opere-darte-da-parte-di-aziende-come-vanno-contabilizzate-in-bilancio-e-quando-generano-reddito-dimpresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 10:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[INTERPELLO]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Rimanenze]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto opere d'arte aspetti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto opere d'arte da impresa]]></category>
		<category><![CDATA[art 102 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 109 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 2423-ter]]></category>
		<category><![CDATA[art 92 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione opere d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione sentenza n. 22021 del 2006]]></category>
		<category><![CDATA[cessione opere d'arte da impresa]]></category>
		<category><![CDATA[comitato consultivo norme antielusive]]></category>
		<category><![CDATA[contabilizzazione opere d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità acquisto opera d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità quadri]]></category>
		<category><![CDATA[opere d'arte ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere n. 29 del 2005 comitato antielusione]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[redditi d'impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/acquisto-e-cessione-di-opere-darte-da-parte-di-aziende-come-vanno-contabilizzate-in-bilancio-e-quando-generano-reddito-dimpresa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese,professionisti,  collezionisti e autori</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/acquisto-e-cessione-di-opere-darte-da-parte-di-aziende-come-vanno-contabilizzate-in-bilancio-e-quando-generano-reddito-dimpresa/">Acquisto e cessione di opere d’arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d’impresa ?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/acquisto-e-cessione-di-opere-darte-da-parte-di-aziende-come-vanno-contabilizzate-in-bilancio-e-quando-generano-reddito-dimpresa/">Acquisto e cessione di opere d&#8217;arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d&#8217;impresa ?</a> was first posted on Marzo 8, 2017 at 11:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se un&#8217;impresa acquista o vende opere d&#8217;arte, come dovrà inserire in Bilancio le stesse e, soprattutto, le relative spese e i guadagni rileveranno ai fini deducibilità e della imponibilità fiscale come redditi d&#8217;impresa? Se si quando?</p>
<p>La materia relativa all’acquisto e alla vendita degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione non risulta disciplinata da norme specifiche in ambito di redditi d’impresa, pertanto occorrerà procedere ad una ricostruzione dei principi applicabili attraverso le regole generali sull’imponibilità e la deducibilità dei componenti di reddito.</p>
<h2>Collocazione in bilancio delle opere artistiche</h2>
<p>Al fine di comprendere la contabilizzazione in bilancio dei beni in esame, malgrado la mancanza di espressi riferimenti in merito, occorrerà distinguere tra:</p>
<p>imprese che commercializzano le opere d&#8217;arte come attività prevalente/principale : in tal caso i beni artistici rientreranno nella valutazione delle rimanenze di magazzino, come beni merce la cui compravendita rappresenta l’attività principale dell’impresa e ai fini della valorizzazione sarà applicato il criterio relativo al costo specifico d’acquisto (costo storico)</p>
<p>imprese che detengono tali beni a scopo di trarne le pertinenti utilità nel lungo periodo cioè dispongono di tali beni in funzione della rappresentanza, lustro e all’importanza che tali risorse sono suscettibili di conferire nei luoghi di allocazione: qui, difettando l&#8217;attività tecnica commerciale di compravendita di tali opere, le stesse saranno indicate in bilancio tra le immobilizzazioni non ammortizzabili perché, al contrario di ciò che presuppone un piano di ammortamento, l’opera incrementa il suo valore con il passare del tempo in relazione alla sua unicità, alla notorietà dell’artista, a ritocchi di restauro e simili.</p>
<p>NB Ai fini della corretta rappresentazione contabile occorre allocare tali immobilizzazioni in modo specifico sotto una voce aggiuntiva, inserita in applicazione dell&#8217;art 2423-ter all&#8217;interno della struttura dei documenti che compongono il bilancio.</p>
<h2>Acquisto di opere d&#8217;arte e reddito d&#8217;impresa</h2>
<p>La questione relativa alla deducibilità dei costi di acquisizione degli oggetti d’arte non è stata risolta ancora in modo univoco in punto di reddito d’impresa. Occorrerà riprendere la precedente distinzione e quindi:</p>
<p>impresa che commercializza opere d&#8217;arte come attività principale: le relative spese d’acquisto saranno iscritte tra le rimanenze come bene merce e concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ex art 92 del TUIR rilevando nell&#8217;esercizio come variazione di quelle finali rispetto a quelle iniziali</p>
<p>impresa che non commercializza le opere d&#8217;arte come attività d&#8217;impresa: è qui che trattamento fiscale risulta non lineare In tale ipotesi per valutare la deducibilità dei costi delle opere d’arte, occorrerà verificare in primis il requisito dell’inerenza richiesto dall’art. 109 TUIR sulla base della natura del bene e del rapporto tra l’ammontare del costo storico e del volume d’affari dell’attività concretamente esercitata. Inoltre come sopra anticipato , data la particolare tipologia di beni, non potrà trovare applicazione l&#8217; art 2426 n 2) Codice Civile ( cespite non ammortizzabile)</p>
<p>NB ciò trova conferma in quanto asserito dal Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 : “l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir. ” Tale soluzione trova un granitico supporto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.</p>
<p>Tuttavia lo stesso comitato consultivo per le norme antielusione, con il successivo parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso in favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.</p>
<p>In realtà non si tratta di pareri contraddittori perché, secondo la prevalente dottrina formatasi sul punto, il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, varia in relazione al valore artistico del bene.</p>
<p>Gli oggetti d’arte con moderato valore artistico valutabili come semplici arredi sarebbero ammortizzabili e deducibili dal reddito d’impresa;</p>
<p>Le opere d&#8217;arte caratterizzate da ingente valore artistico non sono ammortizzabili;</p>
<p>Le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte costituirebbero spese di rappresentanza (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) solo se contraddistinte da finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico.</p>
<h2>Vendita di opere d&#8217;arte da parte dell&#8217;impresa</h2>
<p>Anche al fine di inquadrare il trattamento fiscale delle cessioni di opere artistiche da parte dell&#8217;impresa occorre focalizzare la distinzione tra quelle che sono oggetto di attività d&#8217;impresa e quelle che non lo sono :</p>
<ul>
<li>commercializzazione come attività d&#8217;impresa principale la cessione di tali beni produrrà ricavi ex art. 85 co. 1 del Tuir.</li>
<li>scambio di opere d&#8217;arte come attività non imprenditoriale: la cessione di tali beni in questo caso, genererà plusvalenze imponibili ex art. 86 co. 1 del Tuir (o minusvalenze deducibili). Determinate come differenza tra prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni medesimi.</li>
</ul>
<p>NB Se i beni siano posseduti da minimo tre esercizi, sarà possibile frazionare la plusvalenza in un massimo di cinque esercizi.</p>
<p>Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p><strong>Contattateci subito al <span style="color: #339966;"><a style="color: #339966;" href="tel:800192752">numero verde 800.19.27.52</a> !</span></strong></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/acquisto-e-cessione-di-opere-darte-da-parte-di-aziende-come-vanno-contabilizzate-in-bilancio-e-quando-generano-reddito-dimpresa/">Acquisto e cessione di opere d’arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d’impresa ?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/acquisto-e-cessione-di-opere-darte-da-parte-di-aziende-come-vanno-contabilizzate-in-bilancio-e-quando-generano-reddito-dimpresa/">Acquisto e cessione di opere d&#8217;arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d&#8217;impresa ?</a> was first posted on Marzo 8, 2017 at 11:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
