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	<title>INPS Circolari &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>INPS Circolari &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Scadenze contributive per autonomi e imprese: versamenti INPS e INAIL</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-contributive-per-autonomi-e-imprese-versamenti-INPS-e-INAIL/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[INAIL Contributi ed Incentivi alle PMI 2013 - 2014]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[come calcolare INPS e INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi INPS e INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[INPS e INAIL mappa concettuale]]></category>
		<category><![CDATA[INPS e INAIL quando si paga]]></category>
		<category><![CDATA[INPS e INAIL regime forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[INPS e INAIL sono la stessa cosa]]></category>
		<category><![CDATA[Posizione INPS e INAIL dove si trova]]></category>
		<category><![CDATA[Riassunto Differenza tra malattia INPS e INAIL]]></category>
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					<description><![CDATA[In questo articolo, esploreremo le scadenze più rilevanti e le modalità di adempimento per autonomi e imprese.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-contributive-per-autonomi-e-imprese-versamenti-INPS-e-INAIL/">Scadenze contributive per autonomi e imprese: versamenti INPS e INAIL</a> was first posted on Novembre 13, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La corretta gestione delle scadenze contributive è fondamentale per autonomi e imprese, non solo per garantire il rispetto delle normative vigenti, ma anche per evitare sanzioni e interessi. Le principali istituzioni previdenziali e assicurative in Italia, l&#8217;<strong>INPS</strong> (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e l&#8217;<strong>INAIL</strong> (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), hanno fissato specifiche scadenze per i versamenti contributivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Contributi INPS</h2>
<p>L&#8217;INPS gestisce la previdenza sociale in Italia e raccoglie i contributi per le pensioni, la disoccupazione e altri servizi. Gli autonomi e le imprese devono effettuare versamenti periodici, il cui calendario è determinato da vari fattori, tra cui la tipologia di attività e il regime fiscale adottato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Scadenze Principali per gli Autonomi</h4>
<ul>
<li><strong>Versamenti Mensili</strong>: Gli autonomi devono versare i contributi previdenziali in modo mensile, entro il <strong>16 del mese successivo</strong> a quello di riferimento. Ad esempio, il contributo di gennaio deve essere versato entro il 16 febbraio.</li>
<li><strong>Versamenti Trimestrali</strong>: Alcuni professionisti, come i liberi professionisti con cassa professionale, potrebbero avere scadenze diverse, con versamenti trimestrali. In questo caso, i contributi devono essere versati entro il <strong>16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio</strong> dell’anno successivo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Scadenze per le Imprese</h4>
<p>Le imprese che occupano dipendenti devono effettuare i versamenti INPS mensili per i contributi previdenziali e assistenziali. Le scadenze sono le seguenti:</p>
<ul>
<li><strong>Versamenti Mensili</strong>: I datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali entro il <strong>16 del mese successivo</strong> alla retribuzione erogata. Ad esempio, il versamento per i salari di gennaio deve essere effettuato entro il 16 febbraio.</li>
<li><strong>Dichiarazione e Versamento Unico</strong>: Le imprese possono utilizzare il modello <strong>F24</strong> per effettuare il versamento. È importante assicurarsi che la dichiarazione dei redditi sia correttamente compilata, poiché eventuali errori possono comportare ritardi e sanzioni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Contributi INAIL</h2>
<p>L’INAIL si occupa della protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Anche in questo caso, i versamenti devono essere effettuati in base a scadenze specifiche.</p>
<h4>Scadenze per le Imprese</h4>
<ul>
<li><strong>Versamenti Annuali</strong>: Le imprese devono versare i contributi INAIL annualmente, entro il <strong>16 febbraio dell&#8217;anno successivo</strong> a quello di riferimento. Ad esempio, i contributi per l’anno 2023 devono essere versati entro il 16 febbraio 2024.</li>
<li><strong>Scadenze Flessibili per Nuove Imprese</strong>: Le nuove imprese possono beneficiare di scadenze flessibili, consentendo loro di posticipare il pagamento dei contributi fino a 6 mesi dalla data di inizio attività, a condizione di presentare la domanda corretta all&#8217;INAIL.</li>
</ul>
<h4>Scadenze per i Liberi Professionisti</h4>
<p>I liberi professionisti che operano con il regime della <strong>gestione separata</strong> INPS sono tenuti a versare i contributi previdenziali secondo le seguenti scadenze:</p>
<ul>
<li><strong>Versamenti Trimestrali</strong>: Le scadenze sono fissate per il <strong>16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio</strong> dell’anno successivo, sulla base del reddito percepito.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Importanza della Tempestività nei Versamenti</strong></p>
<p>Il rispetto delle scadenze contributive è essenziale per evitare sanzioni pecuniarie e interessi di mora. La legge prevede penalità per il ritardo nei versamenti, che possono aumentare nel tempo e gravare notevolmente sulle finanze di autonomi e imprese. Inoltre, i contributi non versati possono influire sulla pensione e sui diritti a prestazioni sociali, rendendo fondamentale mantenere una gestione attenta delle scadenze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di Versamento</h2>
<p>I versamenti possono essere effettuati in diversi modi:</p>
<ul>
<li><strong>Online</strong>: Attraverso il portale dell&#8217;INPS e dell&#8217;INAIL, dove è possibile utilizzare i servizi telematici per i pagamenti.</li>
<li><strong>Modello F24</strong>: Utilizzando il modello F24, i contribuenti possono effettuare pagamenti unificati per INPS e INAIL, semplificando la gestione delle scadenze.</li>
<li><strong>Sportelli BANCARI</strong>: È possibile effettuare i versamenti presso le banche convenzionate con l’INPS e l’INAIL, seguendo le istruzioni fornite.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La corretta gestione delle scadenze contributive per autonomi e imprese è fondamentale per garantire il rispetto delle normative fiscali e previdenziali. Essere informati sulle scadenze INPS e INAIL, sulle modalità di versamento e sull’importanza della tempestività nei pagamenti è essenziale per evitare sanzioni e per garantire una protezione sociale adeguata.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-contributive-per-autonomi-e-imprese-versamenti-INPS-e-INAIL/">Scadenze contributive per autonomi e imprese: versamenti INPS e INAIL</a> was first posted on Novembre 13, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione separata e contribuzione per i liberi professionisti in Italia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Gestione-separata-e-contribuzione-per-i-liberi-professionisti-in-Italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE SEPARATA]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[La Gestione Separata è un regime previdenziale essenziale per i liberi professionisti e per altre categorie di lavoratori autonomi in Italia. Creato per garantire una copertura previdenziale a coloro che non sono iscritti ad altri enti previdenziali specifici, il sistema della Gestione Separata ha subito vari aggiornamenti e modifiche nel corso degli anni. Cos&#8217;è la [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Gestione-separata-e-contribuzione-per-i-liberi-professionisti-in-Italia/">Gestione separata e contribuzione per i liberi professionisti in Italia</a> was first posted on Agosto 9, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Gestione Separata</strong> è un regime previdenziale essenziale per i liberi professionisti e per altre categorie di lavoratori autonomi in Italia. Creato per garantire una copertura previdenziale a coloro che non sono iscritti ad altri enti previdenziali specifici, il sistema della Gestione Separata ha subito vari aggiornamenti e modifiche nel corso degli anni.</p>
<h2>Cos&#8217;è la Gestione Separata</h2>
<p>La <strong>Gestione Separata</strong> è un fondo previdenziale istituito presso l&#8217;<strong>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)</strong> per garantire la copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che non rientrano in altre categorie previdenziali specifiche, come i liberi professionisti non iscritti agli ordini professionali e i collaboratori coordinati e continuativi.</p>
<h3>Storia e Evoluzione</h3>
<p>La Gestione Separata è stata istituita nel 1995 con la legge 335/1995 come parte della riforma previdenziale. È stata introdotta per rispondere alla crescente varietà delle forme di lavoro autonomo e per garantire che anche questi lavoratori potessero beneficiare di una copertura pensionistica e di altri diritti previdenziali.</p>
<h3>Beneficiari della Gestione Separata</h3>
<p>Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata:</p>
<ul>
<li><strong>Liberi professionisti non iscritti ad ordini professionali</strong>: Coloro che esercitano attività professionali in modo autonomo senza essere iscritti ad un ente previdenziale specifico.</li>
<li><strong>Collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co)</strong>: Lavoratori che prestano attività di collaborazione continuativa, anche se non sono considerati lavoratori subordinati.</li>
<li><strong>Altri lavoratori autonomi</strong>: Inclusi coloro che non hanno un ente previdenziale proprio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Contribuzione alla Gestione Separata</h2>
<p>La contribuzione alla Gestione Separata è un aspetto cruciale per garantire i diritti previdenziali dei liberi professionisti e dei collaboratori. Le regole di contribuzione possono variare e sono soggette a modifiche annuali.</p>
<h3>Aliquote Contributive</h3>
<p>Le aliquote contributive per la Gestione Separata sono stabilite annualmente e possono essere soggette a variazioni. Attualmente, le principali aliquote sono:</p>
<ul>
<li><strong>25%</strong>: Applicabile ai liberi professionisti non iscritti ad altri enti previdenziali e ai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte di reddito eccedente una certa soglia (ad esempio, il reddito annuale di riferimento).</li>
<li><strong>0%</strong>: Alcune categorie di reddito potrebbero essere esenti dalla contribuzione se non superano una soglia minima.</li>
</ul>
<h3>Modalità di Calcolo e Versamento</h3>
<p>Il calcolo dei contributi si basa sul reddito professionale netto dichiarato dal lavoratore. I contributi devono essere versati in base alla percentuale stabilita sulla base imponibile. Il versamento dei contributi alla Gestione Separata viene effettuato attraverso il modello F24, che consente di pagare le imposte e i contributi previdenziali.</p>
<h3>Agevolazioni e Riduzioni</h3>
<p>Esistono alcune <strong>agevolazioni e riduzioni</strong> per i contributi della Gestione Separata, come ad esempio per le nuove attività professionali o per i lavoratori con redditi inferiori a determinate soglie. È importante verificare annualmente le disposizioni fiscali e previdenziali aggiornate per beneficiare di eventuali agevolazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni e Diritti Previdenziali</h2>
<p>La Gestione Separata offre diverse prestazioni e diritti previdenziali ai suoi iscritti, che variano a seconda della contribuzione e delle normative in vigore.</p>
<h3>Pensione di Vecchiaia</h3>
<p>Gli iscritti alla Gestione Separata possono accedere alla <strong>pensione di vecchiaia</strong> una volta raggiunti i requisiti minimi di contribuzione e di età. La pensione viene calcolata in base ai contributi versati e alla durata della contribuzione.</p>
<h3>Pensione di Invalidità</h3>
<p>È prevista una <strong>pensione di invalidità</strong> per coloro che, a causa di malattia o infortunio, non sono più in grado di svolgere attività lavorativa. I requisiti per accedere a questa prestazione includono una determinata durata di contribuzione e un grado di invalidità riconosciuto.</p>
<h3>Indennità di Maternità e Malattia</h3>
<p>Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata sono previste indennità di maternità e malattia, che offrono un sostegno economico in caso di eventi che impediscono l&#8217;attività lavorativa. I requisiti e l&#8217;importo delle indennità sono regolati dalle normative vigenti.</p>
<h3>Altre Prestazioni</h3>
<p>La Gestione Separata può offrire altre prestazioni, come <strong>indennità di disoccupazione</strong> e <strong>prestazioni per eventi particolari</strong>, in base alla normativa e alle disposizioni specifiche in vigore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Adempimenti Fiscali e Previdenziali</h2>
<p>I liberi professionisti e i collaboratori devono gestire correttamente gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi alla Gestione Separata per evitare sanzioni e garantire la regolarità della propria posizione previdenziale.</p>
<h3>Dichiarazione dei Redditi</h3>
<p>I liberi professionisti devono dichiarare i loro redditi attraverso la <strong>Dichiarazione dei Redditi</strong> (Modello Redditi PF). È essenziale includere il reddito derivante dall’attività professionale e calcolare i contributi previdenziali da versare.</p>
<h3>Versamento dei Contributi</h3>
<p>Il <strong>versamento dei contributi</strong> alla Gestione Separata deve avvenire tramite il modello F24, con scadenze trimestrali o annuali, a seconda della modalità di pagamento scelta. È importante rispettare le scadenze per evitare interessi e sanzioni.</p>
<h3>Documentazione e Certificazioni</h3>
<p>Gli iscritti alla Gestione Separata devono mantenere una <strong>documentazione dettagliata</strong> riguardante i redditi percepiti e i contributi versati. Inoltre, devono richiedere e conservare le <strong>certificazioni</strong> di avvenuto pagamento e di contribuzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aggiornamenti Normativi e Recenti Modifiche</h2>
<p>Le normative relative alla Gestione Separata sono soggette a modifiche e aggiornamenti periodici. È fondamentale per i liberi professionisti e i collaboratori essere aggiornati sulle novità legislative e sulle modifiche alle aliquote contributive.</p>
<h3>Modifiche Recenti</h3>
<p>Recentemente, sono state introdotte modifiche alle aliquote contributive e ai requisiti di accesso alle prestazioni. Ad esempio, modifiche nelle aliquote contributive possono riflettere le esigenze di bilancio dell&#8217;INPS e le politiche economiche del governo.</p>
<h3>Consultazione di Fonti Affidabili</h3>
<p>Per rimanere aggiornati, è consigliabile consultare fonti affidabili come <strong>Fiscooggi.it</strong> e <strong>Commercialista.it</strong>, che offrono aggiornamenti e guide sulle normative previdenziali e fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La Gestione Separata rappresenta un elemento cruciale del sistema previdenziale italiano per i liberi professionisti e i collaboratori. Garantire una corretta contribuzione e rispettare gli adempimenti fiscali è essenziale per beneficiare delle prestazioni previdenziali e per mantenere la regolarità della propria posizione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Gestione-separata-e-contribuzione-per-i-liberi-professionisti-in-Italia/">Gestione separata e contribuzione per i liberi professionisti in Italia</a> was first posted on Agosto 9, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come emettere fattura, determinare il proprio reddito, il carico contributivo ed il netto finanziario per gli iscritti alla Gestione Separata INPS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-emettere-fattura-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-per-gli-iscritti-alla-Gestione-Separata-INPS/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 11:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Come emettere Fattura per gli iscritti alla Gestione Separata]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli iscritti alla Gestione Separata INPS, comunemente denominati &#8220;lavoratori autonomi&#8221;, sono tenuti ad assolvere autonomamente una serie di obblighi fiscali e previdenziali. Tra questi, assumono particolare importanza l&#8217;emissione delle fatture, la determinazione del proprio reddito, il calcolo del carico contributivo e la gestione del netto finanziario. In questo articolo, ci proponiamo di fornire una guida [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-emettere-fattura-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-per-gli-iscritti-alla-Gestione-Separata-INPS/">Come emettere fattura, determinare il proprio reddito, il carico contributivo ed il netto finanziario per gli iscritti alla Gestione Separata INPS</a> was first posted on Maggio 9, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:355">Gli iscritti alla Gestione Separata INPS, comunemente denominati &#8220;lavoratori autonomi&#8221;, sono tenuti ad assolvere autonomamente una serie di obblighi fiscali e previdenziali. Tra questi, assumono particolare importanza l&#8217;emissione delle fatture, la determinazione del proprio reddito, il calcolo del carico contributivo e la gestione del netto finanziario.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:140">In questo articolo, ci proponiamo di fornire una guida completa e dettagliata su come adempiere a tali obblighi in modo corretto e autonomo.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:140">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:31">Emissione delle fatture</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:219">L&#8217;emissione di fatture regolari è un obbligo fondamentale per tutti i lavoratori autonomi. La fattura rappresenta il documento contabile che attesta l&#8217;avvenuta cessione di beni o servizi e documenta il relativo importo.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:30"><strong>Come emettere una fattura:</strong></p>
<ul data-sourcepos="15:1-28:0">
<li data-sourcepos="15:1-15:199"><strong>Utilizzare un software di fatturazione:</strong> Esistono diverse soluzioni software, sia gratuite che a pagamento, che permettono di emettere fatture in modo semplice e conforme alle normative vigenti.</li>
<li data-sourcepos="16:1-25:27"><strong>Inserire i dati correttamente:</strong> La fattura deve contenere una serie di informazioni obbligatorie, tra cui:
<ul data-sourcepos="17:5-25:27">
<li data-sourcepos="17:5-17:80">I dati del cedente/prestatore (nome, cognome, partita IVA, regime fiscale)</li>
<li data-sourcepos="18:5-18:86">I dati del cessionario/committente (nome, cognome, ragione sociale, partita IVA)</li>
<li data-sourcepos="19:5-19:33">Data e numero della fattura</li>
<li data-sourcepos="20:5-20:64">Descrizione dettagliata dei beni o servizi ceduti/prestati</li>
<li data-sourcepos="21:5-21:24">Importo imponibile</li>
<li data-sourcepos="22:5-22:28">Aliquota IVA applicata</li>
<li data-sourcepos="23:5-23:39">Imposta sul valore aggiunto (IVA)</li>
<li data-sourcepos="24:5-24:27">Importo totale dovuto</li>
<li data-sourcepos="25:5-25:27">Modalità di pagamento</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Numerare le fatture in modo progressivo</strong></p>
<p>Ogni fattura deve avere un numero univoco e progressivo.</p>
<p><strong>Conservare le fatture</strong></p>
<p>Le fatture emesse devono essere conservate per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="29:1-29:34">Determinazione del reddito</h2>
<p data-sourcepos="31:1-31:181">Il reddito imponibile da dichiarare per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS è dato dalla differenza tra i <strong>ricavi</strong> conseguiti e i <strong>componenti deducibili</strong>.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:181">
<h2 data-sourcepos="33:1-33:11">Ricavi</h2>
<ul data-sourcepos="35:1-37:0">
<li data-sourcepos="35:1-35:136">I ricavi derivano da tutte le attività svolte dal lavoratore autonomo, sia in forma di cessione di beni che di prestazione di servizi.</li>
<li data-sourcepos="36:1-37:0">È importante annotare accuratamente tutti i ricavi percepiti, conservando la documentazione probatoria (fatture, ricevute, estratti conto, etc.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="38:1-38:26">Componenti deducibili</h2>
<ul data-sourcepos="40:1-48:0">
<li data-sourcepos="40:1-40:90">I componenti deducibili sono i costi e le spese sostenuti per la produzione del reddito.</li>
<li data-sourcepos="41:1-46:18">Tra i componenti deducibili più comuni figurano:
<ul data-sourcepos="42:5-46:18">
<li data-sourcepos="42:5-42:62">Spese per l&#8217;ufficio (affitto, utenze, cancelleria, etc.)</li>
<li data-sourcepos="43:5-43:71">Spese per il personale (stipendi, contributi previdenziali, etc.)</li>
<li data-sourcepos="44:5-44:71">Spese per beni strumentali (acquisto di computer, software, etc.)</li>
<li data-sourcepos="45:5-45:37">Spese per trasporti e trasferte</li>
<li data-sourcepos="46:5-46:18">Ammortamenti</li>
</ul>
</li>
<li data-sourcepos="47:1-48:0">È fondamentale conservare la documentazione che attesta il sostenimento dei componenti deducibili (fatture, scontrini, ricevute, etc.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="49:1-49:23">Reddito imponibile</h2>
<ul data-sourcepos="51:1-52:0">
<li data-sourcepos="51:1-52:0">Una volta determinati i ricavi e i componenti deducibili, si può calcolare il reddito imponibile con la seguente formula:</li>
</ul>
<p data-sourcepos="53:1-53:55"><strong>Reddito imponibile = Ricavi &#8211; Componenti deducibili</strong></p>
<p data-sourcepos="53:1-53:55">
<h2 data-sourcepos="55:1-55:39">Calcolo del carico contributivo</h2>
<p data-sourcepos="57:1-57:206">I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS sono tenuti al versamento di contributi previdenziali obbligatori. L&#8217;aliquota contributiva è attualmente pari al <strong>26,23%</strong> del reddito imponibile.</p>
<p data-sourcepos="57:1-57:206">
<h2 data-sourcepos="59:1-59:41">Calcolo del contributo previdenziale</h2>
<ul data-sourcepos="61:1-62:0">
<li data-sourcepos="61:1-62:0">Il contributo previdenziale si calcola con la seguente formula:</li>
</ul>
<p data-sourcepos="63:1-63:58"><strong>Contributo previdenziale = Reddito imponibile x 26,23%</strong></p>
<p data-sourcepos="63:1-63:58">
<h2 data-sourcepos="65:1-65:44">Determinazione del netto finanziario</h2>
<p data-sourcepos="67:1-67:177">Il netto finanziario rappresenta la differenza tra il reddito incassato e le spese sostenute per l&#8217;attività lavorativa, comprensivo del pagamento delle imposte e dei contributi.</p>
<p data-sourcepos="67:1-67:177">
<h2 data-sourcepos="3:1-3:43">Adempimenti fiscali e previdenziali</h2>
<p data-sourcepos="5:1-5:135">Gli iscritti alla Gestione Separata INPS sono tenuti ad assolvere autonomamente una serie di obblighi fiscali e previdenziali, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="7:1-11:0">
<li data-sourcepos="7:1-7:163"><strong>Presentare la dichiarazione dei redditi:</strong> La dichiarazione dei redditi deve essere presentata annualmente all&#8217;Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:137"><strong>Versare le imposte:</strong> Le imposte dovute devono essere versate all&#8217;Agenzia delle Entrate, in base al piano di rateizzazione approvato.</li>
<li data-sourcepos="9:1-9:126"><strong>Versare i contributi previdenziali:</strong> I contributi previdenziali devono essere versati all&#8217;INPS, entro i termini previsti.</li>
<li data-sourcepos="10:1-11:0"><strong>Conservare la documentazione:</strong> È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai ricavi, ai componenti deducibili, alle fatture emesse, ai pagamenti delle imposte e dei contributi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="12:1-12:22">Consigli utili</h2>
<ul data-sourcepos="14:1-17:0">
<li data-sourcepos="14:1-14:183"><strong>Organizzare l&#8217;amministrazione:</strong> È importante organizzare in modo efficiente l&#8217;amministrazione della propria attività, tenendo un registro dei ricavi, delle spese e dei pagamenti.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:176"><strong>Avvalersi di un professionista:</strong> In caso di dubbi o difficoltà, è consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista esperto in materia fiscale e previdenziale.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Rimanere informati:</strong> È importante rimanere informati sulle normative fiscali e previdenziali vigenti, che possono subire modifiche nel tempo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:19">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:361">Assolvere gli obblighi fiscali e previdenziali in modo corretto e puntuale è fondamentale per tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Seguendo le indicazioni contenute in questo articolo e avvalendosi, se necessario, di un professionista, è possibile gestire autonomamente la propria fiscalità e previdenza in modo efficiente e sicuro.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-emettere-fattura-determinare-il-proprio-reddito-il-carico-contributivo-ed-il-netto-finanziario-per-gli-iscritti-alla-Gestione-Separata-INPS/">Come emettere fattura, determinare il proprio reddito, il carico contributivo ed il netto finanziario per gli iscritti alla Gestione Separata INPS</a> was first posted on Maggio 9, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-ordinario-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[covid19]]></category>
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		<category><![CDATA[italia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il messaggio n. 1287 emanato dall’INPS fornisce delle prime linee guida riguardo la prestazione di assegno ordinario.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-ordinario-covid-19/">ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. </p>
<p>L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. </p>
<p>La prestazione spetta ai lavoratori in forza presso datori di lavoro aderenti, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti. </p>
<p>I beneficiari dell’assegno ordinario si suddividono in due categorie, infatti per il Fondo di integrazione salariale (FIS) abbiamo: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; e i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività. </p>
<p>Per quanto concerne invece i Fondi di solidarietà di settore sono possibili beneficiari i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.  </p>
<p>Le novità: Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata introdotta una disciplina semplificata, nella quale non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del tetto contributivo aziendale e non si tiene conto dei seguenti limiti:</p>
<p>·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);</p>
<p>·      limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;</p>
<p>·      limite di 1/3 delle ore lavorabili. </p>
<p>Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste e come per la disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. </p>
<p>Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell&#8217;attività lavorativa. </p>
<p>La domanda: deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www. Inps. It, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. </p>
<p>Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. </p>
<p>Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. </p>
<p>Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. </p>
<p>Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. </p>
<p>Modalità di accesso: per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale. </p>
<p>Modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-ordinario-covid-19/">ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NAZIONALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-covid-19-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
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		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Il messaggio n. 1287 dell’INPS, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse  misure  a  sostegno  dei  lavoratori,  delle  famiglie  e delle  imprese,  con  il  presente messaggio  fornisce  una  prima  sintetica  illustrazione  relativa  alle  prestazioni  di  Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-covid-19-nazionale/">CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NAZIONALE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 10:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato. </p>
<p>La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato. </p>
<p>Possono fare domanda alla CIGO con causale “COVID-19 nazionale”:</p>
<p>·      imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell&#8217;energia, acqua e gas; </p>
<p>·      cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;</p>
<p>·      imprese dell&#8217;industria boschiva, forestale e del tabacco;</p>
<p>·      cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</p>
<p>·      imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;</p>
<p>·      imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;</p>
<p>·      imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;</p>
<p>·      imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;</p>
<p>·      imprese addette all&#8217;armamento ferroviario;</p>
<p>·      imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;</p>
<p>·      imprese industriali e artigiane dell&#8217;edilizia e affini. </p>
<p>La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. </p>
<p>Le aziende non devono fornire alcuna prova sulla transitorietà dell’evento e sulla ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, non devono dimostrare l’esistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori. Di conseguenza, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. </p>
<p>Le novità: Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, infatti non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto dei limiti previsti dalla normativa originaria, quali:</p>
<p>·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile;</p>
<p>·      limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;</p>
<p>·      limite di 1/3 delle ore lavorabili;</p>
<p>·      i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;</p>
<p>·      non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. </p>
<p>Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria e accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. </p>
<p>Erogazione della prestazione: Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. </p>
<p>Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga. </p>
<p>I Beneficiari della Cassa integrazione in deroga sono tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. </p>
<p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico, idatori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. </p>
<p>Requisiti: Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, mentre per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. </p>
<p>Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. </p>
<p>Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”: </p>
<p>·      il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;</p>
<p>·      la lista dei beneficiari. </p>
<p>Modalità di pagamento Esclusivamente pagamento diretto e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-covid-19-nazionale/">CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NAZIONALE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 10:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione Guadagni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
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		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
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		<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
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		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nuove causali]]></category>
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					<description><![CDATA[L’avviso n. 1118 dell’INPS del 12 Marzo 2020 specifica le modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e14 del decreto legge n.9/2020 aggiungendo le nuove causali “Covid-19 d.l. n.9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS – d.l. n.9/2020”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/">Cassa Integrazione Guadagni</a> was first posted on Marzo 13, 2020 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data. </p>
<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.  Al momento, si rende necessario fornire indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. L. N. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.  </p>
<p>L’Istituto monitora costantemente il continuo succedersi dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto e, pertanto, si fa riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio. </p>
<p>Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi: </p>
<p>a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1; </p>
<p>b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive o plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei già detti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa. </p>
<p>Termine di presentazione: In deroga all’art. 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all&#8217;assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all&#8217;ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. </p>
<p>Modalità di presentazione: La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www. Inps. It nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità. E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”. </p>
<p>Modalità di presentazione: L’art. 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’art. 13. In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 – individuate nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità di cui al precedente paragrafo, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. L. N. 9/2020”. </p>
<p> Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/">Cassa Integrazione Guadagni</a> was first posted on Marzo 13, 2020 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo d&#8217;Integrazione Salariale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-dintegrazione-salariale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti dallo stato]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fondo integrazione salariale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/fondo-dintegrazione-salariale/</guid>

					<description><![CDATA[In questo momento estremamente delicato, vi esponiamo il funzionamento del F.I.S. e i requisiti per ottenerlo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-dintegrazione-salariale/">Fondo d&#8217;Integrazione Salariale</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 9:08 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 e forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.  La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all&#8217;esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione. </p>
<p>I Fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 e forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. <br />
La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione. </p>
<p>Cosa è: Il Fondo d’Integrazione salariale, disciplinato dal D. I. N. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G. U. N. 74 del 30/03/2016, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D. Lgs 148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. </p>
<p>Il Fondo ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d’impresa &#8211; che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell&#8217;ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. </p>
<p>Il F. I. S. Ha lo scopo di attuare interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria (ad eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (ad eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.  In particolare, il fondo eroga:</p>
<p>      l&#8217;assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;<br />
     l&#8217;assegno ordinario, in aggiunta all&#8217;assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. </p>
<p>I trattamenti d’integrazione salariale erogati dal Fondo devono essere autorizzati dalla Sede INPS competente in relazione all&#8217;unità produttiva; in caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica. </p>
<p>A chi spettano le prestazioni: Sono destinatari delle prestazioni del Fondo d’integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.  Si sottolinea che i suddetti lavoratori devono avere, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda. </p>
<p>Quando spettano: L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.  Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate, e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. </p>
<p>Quanto spetta: Sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l&#8217;industria. Durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare. </p>
<p>Durata: La durata della prestazione è differente a seconda della prestazione richiesta. Nello specifico:</p>
<p>a) l’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile;</p>
<p>b) l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria che della cassa integrazione straordinaria, fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. </p>
<p>DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.  Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. </p>
<p>Pertanto a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:</p>
<p>·        36 mesi di assegno di solidarietà;</p>
<p>·        24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;</p>
<p>·        24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
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		<item>
		<title>La naspi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<category><![CDATA[campo di applicazione della NASPI]]></category>
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		<category><![CDATA[termini di presentazione naspi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi della Naspi in merito al campo di applicazione, alla  durata, all’importo dell’indennità e come viene  calcolata.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/">La naspi</a> was first posted on Febbraio 22, 2019 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 38 della costituzione stabilisce il diritto per il lavoratore ad avere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso (tra gli altri) di disoccupazione involontaria; il legislatore prevede quindi una forma di tutela nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi senza lavoro e di conseguenza privo delle fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. </p>
<p>La naspi </p>
<p>Analisi della Naspi in merito al campo di applicazione, alla  durata, all’importo dell’indennità e come viene calcolata. </p>
<p>L’articolo 38 della costituzione stabilisce il diritto per il lavoratore ad avere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso (tra gli altri) di disoccupazione involontaria; il legislatore prevede quindi una forma di tutela nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi senza lavoro e di conseguenza privo delle fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. </p>
<p>Dal 01. 05. 2018 per effetto del d. Lgs 22/2015 di attuazione del Jobs Act, opera la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego la cd NASPI, che ha sostituito l’ASPI e la mini Aspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatasi dalla predetta data; anche questa forma assicurativa fa capo all’INPS nell’ambito della Gestione delle prestazioni temporanee. </p>
<p>L’ASPI prima e ora la NASPI prendono il posto delle principale indennità per la copertura della perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro: in particolare la NASPI sostituisce a tutti gli effetti:</p>
<p>·         la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;</p>
<p>·         la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;</p>
<p>·         la disoccupazione speciale edile;</p>
<p>·         la mobilità. </p>
<p>IL CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p>La NASPI interviene nei casi di disoccupazione, cioè di cessazione del rapporto di lavoro, che comporta lo stato di disoccupazione del soggetto interessato: essa interviene in tutti i casi di licenziamento sia individuale, compresi anche i casi di licenziamento disciplinare, che collettivo. La NASPI resta invece esclusa nei casi di licenziamento per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) ad eccezione delle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino). </p>
<p>Sono considerate dimissioni per giusta causa le dimissioni determinate da:</p>
<p>·         mancato pagamento della retribuzione;</p>
<p>·         aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;</p>
<p>·         modifiche che comportano un peggioramento delle condizioni lavorative;</p>
<p>·         dal cd mobbing;</p>
<p>·         dalle rilevanti variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessazione a terzi dell’azienda;</p>
<p>·         dal trasferimento immotivato ( spostamento del lavoratore da una sede all’altra, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive);</p>
<p>·         dal comportamento ingiurioso posto in essere nei confronti del lavoratore da parte del suo superiore gerarchico. </p>
<p>La NASPI interviene anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:</p>
<p>·         accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica cd. Agevolata propostagli dal datore di lavoro;</p>
<p>·         esito positivo della conciliazione obbligatoria prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;</p>
<p>·         rifiuto del dipendente al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda che però dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;</p>
<p>La NASPI si applica alla generalità dei settori produttivi e comprende tutti i lavoratori subordinati sia con un contratto a tempo indeterminato, sia con un contratto a termine compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che hanno stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata; sono invece esclusi i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e gli operai agricoli assunti a tempo determinato od indeterminato che continuano a beneficiare della disoccupazione agricola anche speciale. </p>
<p>I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI</p>
<p>Per poter accedere alla NASPI ci sono alcuni requisiti importanti che devono essere soddisfatti:</p>
<p>·         stato di disoccupazione involontario che deriva dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro; la presentazione della domanda per la NASPI, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e viene trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;</p>
<p>·         almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione. Oltre ai contributi obbligatori sono considerati utili anche i contributi figurativi per maternità obbligatoria, per congedo parentale in caso di assenza per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare; non sono considerati utili invece i periodi di malattia o infortunio sul lavoro nel caso in cui non ci sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, CIG e CIGS a zero ore e  periodi di aspettativa per motivi politici o sindacali;</p>
<p>·         almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione; ci sono però dei casi in cui l’arco dei 30 giorni può essere ampliato come in caso di malattia ed infortunio sul lavoro, CIG CIGS a zero ore, assenza per congedi o permessi 104 , congedo obbligatorio di maternità, congedo parentale periodi di assenza per maternità obbligatoria. </p>
<p>LA MISURA DELL’INDENNITA’</p>
<p>Una volta che si sono verificati i presupposti oggettivi (stato di disoccupazione) e soggettivi (requisito contributivo e lavorativo), la NASPI eroga un’apposita indennità mensile; durante questo periodo al disoccupato spetta la contribuzione figurativa con determinate limitazioni di computo. L’importo dell’indennità su base mensile, varia a seconda che la retribuzione mensile sia inferiore o superiore ad una certa soglia, soggetta a rivalutazione annuale; per il 20190 in particolare è previsto che in caso di retribuzione pari od inferiore a € 1. 221,24 l’importo dell’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media mensile, se invece la retribuzione è superiore a 1. 221,24 l’indennità sarà pari al 75% di tale importo più una somma pari al 25% del differenziale  tra la retribuzione media mensile e il predetto importo; in ogni caso l’importo della NASPI non potrà superare € 1. 328,76 al mese. In ogni caso a partire dal 91 giorno l’importo di riduce del 3% ogni mese. </p>
<p>La retribuzione mensile da prendere in considerazione è quella imponibile ai fini previdenziale degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. </p>
<p>La NASPI generalmente viene corrisposta mensilmente ma il lavoratore avrà la possibilità di scegliere che gli venga erogata in un’unica rata: egli potrà richiedere che il trattamento NASPI spettante e non ancora erogato a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa o di un’impresa individuale; se però in seguito il lavoratore instaura un rapporto di lavoro prima della scadenza della NASPI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. </p>
<p>LA DURATA DELL’INDENNITA’</p>
<p>La durata della NASPI dipende dall’anzianità lavorativa del soggetto interessato ed è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione degli ultimi 4  anni; la durata dell’indennità erogata nell’ambito della NASPI, dipende dalla contribuzione maturata dal lavoratore nei 4 anni che precedono la perdita dell’occupazione, esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di prestazioni di disoccupazione: ad esempio un lavoratore che ha lavorato continuativamente per 4 anni ha diritto a due anni di disoccupazione (104 settimane). </p>
<p>LA PROCEDURA E LA DECORRENZA </p>
<p>L’indennità di disoccupazione è concessa su domanda dell’interessato da presentare per via telematica, a pena di decadenza, all’INPS, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’indennità sarà corrisposta:</p>
<p>·         dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;</p>
<p>·         dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui questa venga presentata successivamente all’ottavo giorno. </p>
<p>Nel caso in cui venga impugnato il recesso datoriale o in caso di vertenza sindacale, la decorrenza della NASPI può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, fermo restando la necessità della sua verifica una volta emesso il verdetto definitivo. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/">La naspi</a> was first posted on Febbraio 22, 2019 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>S.R.L e socio lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[contributi socio dipendente SRL]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 31 marzo n.78]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente e socio SRL]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commercianti INPS]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata INPS]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[legge 662/1996]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[socio d’opera]]></category>
		<category><![CDATA[socio lavoratore dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Socio lavoratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[socio prestatore d’opera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</guid>

					<description><![CDATA[Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio</p>
<p>S. R. L e socio lavoratore dipendente</p>
<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale? </p>
<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. </p>
<p>La SRL si può costruire per contratto o, dal 1993, anche per atto unilaterale; il capitale sociale minimo ammonta a € 10. 000,00, (sulla base dell’art. 2463, 2° comma) anche se può essere determinato in misura inferiore a € 10. 000,00 ma deve essere pari almeno ad 1€. In questo caso i conferimenti dovranno essere fatti in denaro e versati per intero alle persone a cui viene affidata l’amministrazione ed una somma pari ad 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale fintanto che il patrimonio netto della società non raggiungerà la soglia di € 10. 000,00. </p>
<p>Per poter costituire una SRL è necessario un atto costitutivo per atto pubblico che dovrà contenere alcune indicazioni fondamentali sulla società come ad esempio l’ammontare del capitale sociale, la denominazione, l’oggetto sociale e lo statuto sulle regole sociali (rappresentanza, funzionamento, amministrazione)</p>
<p> Generalmente un socio SRL non può essere assunto anche come dipendente della società stessa ma in determinate condizioni l’assunzione è ammessa solo se ricorrono alcune condizioni e cioè il socio:</p>
<p>·         non deve essere un membro dell’organo amministrativo o anche se ne fa parte, non deve interferire con le decisioni da prendere;</p>
<p>·         non è un socio di maggioranza o che ha una partecipazione qualificata; in questi casi infatti potrebbe comunque interferire con i poteri dell’organo ammnistrativo pur non essendo un amministratore;</p>
<p>·         non è l’amministratore unico della società perchè non ci sarebbe il requisito della subordinazione in quanto non soggetto ad alcun potere di direzione e controllo e sarebbe come se l’amministratore unico si autoassumesse. </p>
<p>E’altrettanto impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente se partecipa al capitale sociale in misura tale da assicurargli la maggioranza o nel caso in cui possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni dell’assemblea</p>
<p>Occorre fare una distinzione tra “socio prestatore d’opera” e “socio lavoratore dipendente”: il socio d’opera o prestatore d’opera, è colui che diventa socio perché conferisce la propria attività lavorativa che sarà oggetto di valutazione economica; è legato alla società in merito al rapporto ed agli obblighi dal contratto societario e non da un rapporto di lavoro dipendente quindi il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e di conseguenza l’esclusione dalla società sulla base dell’art. 2286 del Codice Civile. L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate: l’apporto della prestazione d’opera o di servizi potrà essere garantita anche da fideiussione o da assicurazione.  In questo caso ,invece di denaro o beni materiali il socio immette nella SRL il proprio lavoro che gli dà comunque la qualità di socio come prestatore d’opera. In genere è buona prassi concordare un conferimento per un periodo limitato nel tempo, evitando l’obbligo, per il socio d’opera di prestate l’attività lavorativa per sempre. </p>
<p>Il socio lavoratore dipendente è il socio che presta l’attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro dipendente (subordinato) distinto dal contratto societario e percepisce tanto di busta paga e tassazione applicata sullo stipendio.  La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la contemporanea qualifica di socio e di dipendente ma devono sussistere alcuni elementi fondamentali che sono stabiliti dall’art. 2094 del c. C. E sono:</p>
<p>·         sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro: il lavoratore dovrà assoggettarsi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; siamo di fronte all’etero-direzione e cioè alla dipendenza assoluta da un soggetto diverso, ovvero dipendente dal consiglio di amministrazione/amministratore. </p>
<p>·         continuità della prestazione lavorativa cioè una l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro, può anche essere  discontinua, come nel part time verticale, purchè tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro;</p>
<p>·         collaborazione offerta all’impresa in cambio del pagamento di una retribuzione, quindi ci dovrà essere un inserimento continuo e sistematico del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. </p>
<p> Il socio dipendente di una SRL ha gli stessi diritti e doveri sia di un socio che di un dipendente: potrà votare in assemblea o partecipare agli utili, proporzionalmente alla quota di partecipazione goduta; se viene assunto come dipendente dalla società, avrà anche il diritto di godere di ferie e permessi e dovrà essere iscritto all’Inps fino a quando la società versa i contributi, avrà così diritto all’indennità di disoccupazione, a quella di malattia, maternità obbligatoria o facoltativa e al congedo parentale. </p>
<p>Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’INPS, è iscrivibile il socio che esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale pur non avendo la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore. ; questo principio è stabilito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 che ridefinisce i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nella gestione Commercianti ed introduce l’iscrivibilità della figura di un socio SRL, in presenza dei requisiti indicati in precedenza. Questa disposizione si applica anche nei confronti del socio unico di una SRL che ha quindi l’obbligo assicurativo, se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di gestione) con abitualità e prevalenza, a prescindere del numero dei dipendenti assunti nell’impresa; nel caso in cui il socio non gestisce autonomamente il proprio lavoro ma è soggetto ad etero- direzione da parte del Consiglio di amministrazione, in termini di rispetto degli orari stabiliti, giustificazione assenze, sanzioni disciplinari ecc. , il suo lavoro sarà inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò accade anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione pur essendo egli stesso un amministratore ma subisce le decisioni di una maggioranza contraria. </p>
<p>Nel caso di una SRL senza dipendenti, nei settori commercio e servizi, almeno uno dei soci dovrà iscriversi alla gestione INPS Commercianti salvo il caso in cui un socio è iscritto ad un’altra copertura previdenziale obbligatoria, diversa dalla Gestione Separata, perché svolge un’attività lavorativa in modo prevalente rispetto a quella svolta nella società; l’iscrizione obbligatoria deriva dall’impossibilità di svolgere un’attività senza dipendenti e senza soci lavoratori. </p>
<p>Se invece un socio è anche amministratore è obbligato ad iscriversi alla gestione INPS commercianti; se sono presenti dipendenti all’interno della società, l’INPS potrebbe contestare l’attività direttiva ed organizzativa svolta dal socio, obbligandolo all’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti. In questo caso per evitare l’iscrizione bisognerà dimostrare che l’attività di coordinamento è svolta da professionisti esterni o che almeno uno dei dipendenti svolga questa attività. L’INPS procederà a verificare che l’inquadramento del dipendente corrisponda ad una declaratoria che consente l’attività di gestione e coordinamento e se effettivamente il dipendente svolge quella mansione. </p>
<p>Il decreto legge 31 marzo n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito poi in legge n. 122 del 30 Luglio 2010, relativo all’interpretazione dell’art. 1, c. 208, legge 662/96, stabilisce “il principio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’attività prevalente del soggetto che svolge contemporaneamente più attività autonome”. </p>
<p>L’articolo 1 della legge 662/1996 prevede che se i soggetti esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti all’assicurazione prevista per l’attività prevalente da essi esercitata. L’INPS però a tal proposito ha precisato che per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, si intendono quelle che hanno natura imprenditoriale escludendo quelle che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS</p>
<p> Questo principio trova quindi applicazione per attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dai coltivatori diretti, escludendo i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata; se un socio è allo stesso tempo lavoratore e amministratore di una SRL ci sarà la doppia imposizione contributiva: iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione INPS Commercianti. </p>
<p>Occorre distinguere tra attività amministrativa e lavorativa: l’amministrazione prevede mansioni gestionale ed organizzative dei fattori di produzione, richiede capacità imprenditoriali con funzioni di rappresentanza e di carattere decisionale; l’attività di lavoratore/socio lavoratore è integrata nell’organico aziendale, quindi è inserita all’interno del sistema di produzione/erogazione servizi insieme alle altre figure quali le risorse umane e i quadri/dirigenti. Nel caso in cui ci siano sia il socio che svolge attività di direzione e organizzazione, sia risorse umane esterne con funzione di coordinamento, gli unici elementi su cui potremo basare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione sono l’abitualità o l’occasionalità dell’attività. </p>
<p>L’INPS ha inoltre chiarito che in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, non è rilevante la prevalenza ma l’abitualità e la professionalità: può definirsi abituale anche un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come nel caso ad esempio della gestione immobiliare, la vendita di merce online, se però viene effettuata con regolarità e ripetizione nel tempo. </p>
<p>Occorre precisare che la Società a responsabilità limitata è una società di capitali quindi in virtù di questo, delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il loro patrimonio personale; se ci sono debiti societari, ne risponde solo la SRL con il suo capitale e il patrimonio personale del socio/lavoratore non potrà essere preso in considerazione così come il suo stipendio come dipendente della società. L’INPS però potrebbe contestare l’assunzione come lavoratore subordinato perché potrebbe sospettare che abbia come motivo quello di ottenere agevolazioni contributive anche nel caso in cui sussistano le condizioni vere e proprie del lavoro subordinato; per evitare questo, si rende necessario che il lavoratore sia effettivamente soggetto a eterodirezione da parte dell’organo amministrativo della SRL e quindi sia a tutti gli effetti in uno stato di subordinazione. </p>
<p>I soci della SRL che sono anche dipendenti devono iscriversi all’INAIL, ma devono iscriversi anche i soci che, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali od opere non manuali di sovraintendenza al lavoro altrui; non è invece soggetto all’iscrizione il socio addetto alla semplice supervisione del lavoro altrui. Per opera manuale si intende un’attività manuale in senso stresso nella quale il socio è a stretto contatto con apparecchi e macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro</p>
<p>In una società senza dipendenti, almeno un socio sicuramente svolgerà attività quindi almeno un socio sarà soggetto all’INAIL. </p>
<p>Il socio lavoratore, essendo assunto in qualità di dipendente, potrà essere licenziato: trovano applicazione le stesse norme previste per i lavoratori quindi occorrerà rispettare i termini di preavviso, versare il TFR maturato e, essendo iscritto all’INPS, avrà diritto anche all’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento, anche per giusta causa, o in caso di dimissioni solo per giusta causa. </p>
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		<title>Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-sud-per-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-meridione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 11:55:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida per poter usufruire delle agevolazioni in caso di assunzione a tempo indeterminato nelle regioni del meridione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-sud-per-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-meridione/">Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione</a> was first posted on Ottobre 1, 2018 at 1:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2018 riconferma anche per il 2018 l’agevolazione per le assunzioni al Sud, definendolo “Incentivo occupazione mezzogiorno”: l’incentivo è stato istituito dall’ANPAL attraverso la disponibilità dei fondi comunitari confluiti nel Piano operativo nazionale (PON) “sistemi di politiche attive per l’occupazione SPAO, con una somma complessiva di 502 milioni. I dettagli per poter presentare domanda e usufruire del Bonus sono indicati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018. </p>
<p>​ </p>
<p> </p>
<p>Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione</p>
<p>Guida per poter usufruire delle agevolazioni in caso di assunzione a tempo indeterminato nelle regioni del meridione
</p>
<p>La legge di bilancio 2018 riconferma anche per il 2018 l’agevolazione per le assunzioni al Sud, definendolo “Incentivo occupazione mezzogiorno”: l’incentivo è stato istituito dall’ANPAL attraverso la disponibilità dei fondi comunitari confluiti nel Piano operativo nazionale (PON) “sistemi di politiche attive per l’occupazione SPAO, con una somma complessiva di 502 milioni. I dettagli per poter presentare domanda e usufruire del Bonus sono indicati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018. </p>
<p> </p>
<p>L’ambito territoriale di applicazione del beneficio riguarda le regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata (considerate regioni meno sviluppate), la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise (definite regioni in transizione) e, secondo le disposizioni dell’art. 2, i datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), possono, nel corso del 2018, assumere a tempo indeterminato, soggetti di età compresa tra i 16 e i 34 anni, (intesi come 34 e 364 giorni), e lavoratori con 35 anni (in questo caso non è previsto un limite massimo) privi di impegno regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, cioè coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (8000 per il lavoro subordinato e 4000 per il lavoro autonomo). </p>
<p>I lavoratori dovranno risultare disoccupati ai sensi dell’articolo 19 D. Lgs n. 150/2015 cioè dovranno aver confermato ai servizi per l’impiego la loro disponibilità ad un’occupazione o ad una misura di politica attiva offerta dal centro per l’impiego: questo principio viene ribadito dalla circolare n. 49/2018 che ricorda che la disponibilità deve essere dichiarata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previste dall’articolo 13. </p>
<p>La caratteristica del Bonus Sud è che non si richiede al lavoratore di aver avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma di essere un soggetto disoccupato ed immediatamente disponibile ad una nuova occupazione; la nozione di rapporto di lavoro regolarmente retribuito si riferisce ai profili e alla durata della remunerazione e non al regolare pagamento dei contributi. La circolare INPS 49/2018 stabilisce che, tranne nei casi di trasformazione di contratto a tempo determinato, il lavoratore non deve essere stato in forza presso lo stesso datore di lavoro con un altro rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti: questa regola invece è esclusa nel caso in cui il lavoratore sia stato alle dipendenze di altra impresa collegata, controllata o riferibile allo stesso proprietario anche per interposta persona, quindi se il lavoratore disoccupato, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha avuto nei sei mesi precedenti un altro rapporto anche di natura autonoma, l’agevolazione prevista fino a 8060 euro, potrà essere riconosciuta. </p>
<p>L’assunzione potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche parziale o con contratto di apprendistato professionalizzante, mentre a differenza delle disposizioni precedenti, non si parla di contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi. </p>
<p> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, il beneficio contributivo è ammissibile e si ottiene per un massimo di 12 mesi che sono comprensivi dei periodi di lavoro in cui il lavoratore è a disposizione in attesa di essere mandato in missione; per le assunzioni a tempo parziale non si potrà andare sotto la soglia prevista dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in caso contrario avremo una violazione della normativa che, in caso di controllo, porterebbe alla revoca del beneficio sulla base di ciò che prevede l’art. 1 comma 1175, legge 296/2006. </p>
<p>Per l’apprendistato professionalizzante, si fa fa riferimento alla qualificazione del giovane tra i 18 e i 29 anni ma anche all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i percettori di indennità di mobilità e per i titolari di un trattamento di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL)¸inoltre la circolare 49 INPS specifica che il bonus spetta anche ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, dove la contrattazione collettiva prevede l’apprendistato, anche a tempo determinato (es. Settore cinematografico e audiovisivo) ma anche alle cooperative di produzione e lavoro che sottoscrivono con il socio lavoratore un ulteriore rapporto di lavoro subordinato. </p>
<p>L’incentivo non viene invece riconosciuto per i contratti di lavoro domestico, per i contratti occasionali, che in ogni caso non danno mai luogo ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti di lavoro intermittente che, pur essendo a tempo indeterminato, sono legati a prestazioni discontinue e non stabili che dipendono dalla “chiamata” da parte del datore di lavoro. L’agevolazione non è riconosciuta in caso di apprendistato di primo livello e per quello di alta formazione e ricerca; il beneficio spetta al lavoratore per un solo rapporto: dopo la prima concessione non sono ammissibili nuove autorizzazioni né per il datore di lavoro né per altri beneficiari a prescindere dalla durata residua del beneficio. </p>
<p>L’incentivo è strettamente legato alla sede di lavoro che dovrà essere in una delle regioni precedentemente citate; esso è completamente slegato alla residenza del lavoratore o alla sede legale dell’impresa, però cessa di essere riconosciuto nel momento in cui la sede di lavoro viene trasferita verso un ambito territoriale non coperto da incentivo. In caso di trasferta o distacco del lavoratore, l’incentivo non si perde a patto che sussistano i requisiti obbligatori previsti dall’art. 30 D. Lgs. N. 276/2003 e cioè la temporaneità e l’interesse del distaccante, sui quali in sede di controllo viene prestata particolare attenzione. </p>
<p>L’articolo 5 stabilisce che l’ammontare massimo dell’incentivo è di 8060 Euro per ogni assunzione a tempo indeterminato e pieno (con il part time è tutto in proporzione) effettuata nel corso del 2018, essa vale per un periodo di 12 mesi e si riferisce alla contribuzione a carico del datore di lavoro con esclusione di premi, contributi INAIL e contribuzione minore</p>
<p>Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3 comma 15 legge 297/1982 finalizzato al finanziamento delle aliquote contributive del Fondo Pensione dei dipendenti nella misura dello 0,50 % della retribuzione imponibile, rientra nell’agevolazione in quanto è una contribuzione previdenziale che grava sul datore di lavoro; la soglia massima di esonero è pari a 671,66 Euro al mese che su base giornaliera per i rapporti instaurati nel corso del mese sarà di euro 21,66. </p>
<p>I datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo, sono tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal fatto che siano o meno imprenditori, come gli studi professionali, le associazioni o le fondazioni comprese le società cooperative di produzione e lavoro che, dopo il rapporto associativo stipulano con lo stesso soggetto un ulteriore rapporto di natura subordinata sulla base dell’art. 1 legge 142/2001. L’incentivo viene riconosciuto tramite conguaglio nelle denunce presentate mensilmente all’INPS e va fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020, oltre questa data non potrà essere recuperato. </p>
<p>La sospensione del periodo di godimento dell’agevolazione non è possibile, tranne in caso di assenza per maternità obbligatoria: in questo caso avremo un differimento temporale della fruizione dell’incentivo che dovrà in ogni caso essere goduto entro la data indicata in precedenza; per l’apprendistato professionalizzante, il beneficio trova applicazione soltanto nel periodo formativo per un massimo di dodici mesi, e per un rapporto iniziato nel 2018 con la conseguenza che se il periodo formativo ha una durata inferiore ai 12 mesi, il beneficio verrà ridotto in proporzione: per esempio se il periodo formativo dura sei mesi, l’incentivo avrà un tetto massimo pari a 4030 euro. Al termine del periodo formativo, nulla sarà dovuto in caso di consolidamento del rapporto anche se compreso nei 12 mesi della fruizione. </p>
<p>Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro dovrà rispettare alcuni requisiti fondamentali: innanzitutto dovrà essere in regola con la contribuzione e con le disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, non dovrà aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative, dovrà inoltre rispettare gli accordi e i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, se esistenti, territoriali o aziendali. Inoltre l’agevolazione non verrà concessa nel caso in cui l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva o nel caso in cui sia stato violato un diritto di precedenza: il beneficio non viene riconosciuto anche nel caso in cui sono in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che i lavoratori assunti siano lavoratori ad un livello superiore rispetto a quelli sospesi o siano destinati ad una unità produttiva diversa. </p>
<p>L’incentivo non viene riconosciuto se ad essere assunti sono lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo. Inoltre non verrà riconosciuto in caso di invio tardivo della comunicazione telematica, per il periodo che intercorre tra l’assunzione e la tardiva comunicazione. </p>
<p>L’articolo 6 affronta il tema degli aiuti di Stato: l’agevolazione rientra nel de minimis tranne il caso in cui ci sia un incremento netto dell’occupazione. Questa condizione non trova applicazione nel momento in cui la riduzione di personale è dovuta, nei dodici mesi precedenti, a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. </p>
<p>L’INPS provvederà a revocare l’incentivo se viene sforato il tetto massimo fissato dalla normativa sugli aiuti di Stato e applicherà le sanzioni civili di legge; in presenza di un incremento occupazionale netto, si può sforare il limite del de minimis ma l’importo non potrà superare le c. D intensità di aiuto che è fissata al 50% dei costi ammissibili. Per quanto riguarda l’incremento occupazionale netto richiesto quando si vuole usufruire dell’incentivo oltre il de minimis occorrerà confrontare il numero medio di unità lavoro anno nell’anno precedente l’assunzione con il numero medio di unità lavoro anno dell’anno successivo all’assunzione. L’incentivo dovrà essere valutato non rispetto alla singola unità produttiva, ma facendo riferimento al complesso aziendale e si terranno in considerazione tutte le tipologie a tempo determinato e indeterminato e la verifica dell’incremento dovrà essere effettuata ogni mese in riferimento ad ogni singola assunzione per la quale si richiede il beneficio. </p>
<p>L’articolo 10 fissa la procedura per l’ammissione all’incentivo: bisogna innanzitutto presentare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS in via telematica, attraverso il modulo Omez disponibile all’interno dell’applicativo DiresCo, che si può trovare nel sito INPS con i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare o relativi alla trasformazione di un contratto a tempo determinato; nel modulo dovranno essere indicati il luogo e la provincia di esecuzione dell’attività lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva del rateo di tredicesima e di eventuale quattordicesima, la misura dell’aliquota contributiva che può essere oggetto di sgravio e l’indicazione se si intende o meno usufruire dello sgravio contributivo previsto dal comma 100 art. 1 legge 205/2017. </p>
<p>Una volta inviata l’istanza, l’INPS consulterà gli archivi informatici dell’Anpal per verificare una serie di dati relativi all’assunzione e allo stato di disoccupazione del lavoratore; calcolerà inoltre l’importo del beneficio sulla base dell’aliquota indicata dal datore di lavoro e verificherà la copertura finanziaria dell’incentivo richiesto. Accertati i requisiti procederà poi alla comunicazione dell’avvenuta prenotazione dell’importo riferito all’incentivo. In caso di mancata accoglienza per carenza di fondi, l’istanza di prenotazione telematica conserva la propria validità per trenta giorni durante i quali se si libereranno risorse, la domanda sarà automaticamente accolta, in caso contrario trascorsi i 30 giorni l’istanza perderà efficacia ma potrà successivamente essere ripresentata. </p>
<p>Una volta approvato l’incentivo si dovrà procedere all’assunzione del lavoratore e confermare la prenotazione del beneficio, a pena di decadenza, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di prenotazione pervenuta in via telematica dall’INPS. La domanda non potrà essere accettata se i dati sono diversi da quelli indicati nell’istanza di prenotazione con particolare riferimento ai codici fiscali delle parti contraenti e alla tipologia contrattuale per il quale si richiede il beneficio. Le istanze vengono lavorate dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione.   </p>
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