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	<title>Imposte Saldo ed Accont | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Imposte Saldo ed Accont | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Saldi ed acconti, una guida essenziale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Saldi-ed-acconti-una-guida-essenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imposte Saldo ed Accont]]></category>
		<category><![CDATA[gestione della liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[normativa fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e acconto]]></category>
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					<description><![CDATA[Cos&#8217;è il Saldo e l&#8217;Acconto? Il saldo rappresenta il pagamento dell’imposta dovuta per l&#8217;anno fiscale precedente, dopo aver sottratto le ritenute e gli acconti già versati. Gli acconti sono pagamenti anticipati dell’imposta dovuta per l’anno fiscale in corso, basati generalmente sull&#8217;imposta dell&#8217;anno precedente. Il sistema è progettato per facilitare i contribuenti, distribuendo l&#8217;onere fiscale in [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Saldi-ed-acconti-una-guida-essenziale/">Saldi ed acconti, una guida essenziale</a> was first posted on Aprile 17, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Cos&#8217;è il Saldo e l&#8217;Acconto?</h2>
<p>Il <strong>saldo</strong> rappresenta il p<strong>agamento dell’imposta dovuta per l&#8217;anno fiscale precedente</strong>, dopo aver sottratto le ritenute e gli acconti già versati.</p>
<p>Gli <strong>acconti</strong> sono<strong> pagamenti anticipati</strong> dell’imposta dovuta per l’anno fiscale in corso, basati generalmente sull&#8217;imposta dell&#8217;anno precedente. Il sistema è progettato per facilitare i contribuenti, distribuendo l&#8217;onere fiscale in modo più uniforme durante l&#8217;anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Calcolo e Versamenti</h2>
<p>Il pagamento del saldo e del primo acconto è generalmente dovuto entro il<strong> 30 giugno</strong> dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento, mentre il secondo acconto deve essere versato entro il <strong>30 novembre.</strong> Tuttavia, le date possono variare a seconda di specifiche disposizioni normative o proroghe ufficiali.</p>
<p>Il calcolo degli acconti si basa solitamente su una percentuale dell’imposta dell’anno precedente, tipicamente il<strong> 100% per il primo acconto e il 40% per il secondo, per un totale del 140% dell&#8217;imposta annuale precedente</strong>, presumendo che i redditi restino costanti o aumentino. Se si prevede una diminuzione dei redditi, è possibile ridurre l&#8217;importo degli acconti, ma è necessaria cautela per evitare sanzioni per sottovalutazione.</p>
<h2></h2>
<h2>Vantaggi e Sfide</h2>
<p><strong>Vantaggi:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Gestione della liquidità:</strong> I contribuenti possono pianificare meglio le uscite, evitando di dover affrontare un unico grande pagamento.</li>
<li><strong>Prevedibilità:</strong> Sapere anticipatamente quando e quanto pagare aiuta nella pianificazione finanziaria.</li>
</ul>
<p><strong>Sfide:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Stima dei redditi:</strong> Per le imprese e i professionisti con redditi molto variabili, può essere difficile stimare accuratamente l&#8217;acconto.</li>
<li><strong>Sanzioni per errore di calcolo:</strong> Se gli acconti versati sono inferiori a quanto dovuto, possono essere applicate sanzioni e interessi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La gestione di saldi e acconti è una componente cruciale della pianificazione fiscale. Una comprensione approfondita del sistema non solo può prevenire spiacevoli sorprese, ma può anche offrire strategie per ottimizzare i pagamenti. È consigliabile consultare un esperto contabile per navigare le complessità del sistema fiscale e per personalizzare la strategia di pagamento in base alle specificità del proprio reddito annuale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Saldi-ed-acconti-una-guida-essenziale/">Saldi ed acconti, una guida essenziale</a> was first posted on Aprile 17, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Saldo ed Accont]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto crescita]]></category>
		<category><![CDATA[imposte al 30 settembre]]></category>
		<category><![CDATA[isa 2019]]></category>
		<category><![CDATA[proroga invio unico isa 30 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga versamento imposte 2019]]></category>
		<category><![CDATA[versamento imposte 30 settembre]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.  Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/">Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</a> was first posted on Luglio 17, 2019 at 9:01 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019. Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. </p>
<p> Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019. </p>
<p>Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. </p>
<p>In allegato alla presente mail, inviamo elenco delle spese deducibili dal redditi che potete produrre come persone fisiche, per le quali le dichiarazioni saranno lavorate tutte entro il 20. 07. </p>
<p>Per tutti i soggetti titolari di partita iva, bilanci e dichiarativi saranno depositati e lavorati nel mese di luglio, con data versamento delle imposte senza maggiorazione al 30. 09. 2019. </p>
<p> </p>
<p>Sintesi delle novità introdotte dal decreto crescita:</p>
<p>    sono stati riaperti i termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio;<br />
    è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità,<br />
    è stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva),<br />
    è stato spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,<br />
    sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata,<br />
    è stata prevista la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2019-decreto-crescita-convertito-ufficiale-la-proroga-al-30-settembre-per-il-versamento-delle-imposte/">Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte</a> was first posted on Luglio 17, 2019 at 9:01 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo redditometro, parte la sperimentazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-redditometro-parte-la-sperimentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Saldo ed Accont]]></category>
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					<description><![CDATA[Comunicato stampa Agenzia Entrate<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-redditometro-parte-la-sperimentazione/">Nuovo redditometro, parte la sperimentazione</a> was first posted on Novembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Prove generali per il nuovo redditometro</h2>
<p>E’ online “ReddiTest”, il software dell’Agenzia delle Entrate per sperimentare concretamente, in maniera dialogata con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato dalle famiglie italiane.</p>
<p>Il software pubblicato oggi sarà online, sul sito www.Agenziaentrate.gov.it, fino alla conclusione della fase di test, prevista per la fine di febbraio, e punta a migliorare l’attendibilità della “foto di famiglia” che sarà scattata dal nuovo strumento, e dal relativo programma, una volta a regime.</p>
<h2>Comunicato stampa</h2>
<p>Nuovo redditometro, parte la sperimentazione</p>
<p>“ReddiTest” online per categorie, ordini e sindacati</p>
<p>Il nuovo redditometro “prende le misure” &#8211; Da oggi, dunque, categorie, ordini e sindacati che partecipano alla sperimentazione potranno scaricare il software di acquisizione dei dati “ReddiTest” e inserire i casi pratici raccolti sul territorio, relativi a singole famiglie, con riferimento alle 7 categorie (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive, ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative) e, nel dettaglio, alle oltre 100 voci indicative di capacità di spesa che contribuiscono alla stima del reddito sulla base del nuovo modello di valorizzazione.</p>
<p>Il programma non effettua alcun calcolo o stima, essendo finalizzato alla semplice acquisizione degli esempi concreti sottoposti dai soggetti che partecipano alla sperimentazione.</p>
<p>I dati inseriti rimarranno anonimi e verranno usati esclusivamente per testare la coerenza del nuovo redditometro, che, una volta a regime, consentirà ai contribuenti di valutare autonomamente, in un’ottica di compliance, il grado di coerenza tra il reddito familiare dichiarato e la capacità di spesa e al Fisco di potenziare l’analisi del rischio evasione.</p>
<p>Redditometro al rodaggio su www.sose.it &#8211; Terminato l’inserimento, la procedura guida alla creazione del file da trasmettere alla Sose (Società per gli Studi di settore, partner dell’Agenzia delle Entrate per questa fase), tramite il portale www.sose.it, per la successiva elaborazione.</p>
<p>Per poter inviare i file, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito, rilasciate previa registrazione. Le elaborazioni effettuate saranno poi restituite all’associazione di categoria, ordine o organizzazione sindacale che ha effettuato l’invio.</p>
<p>Roma, 16 novembre 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-redditometro-parte-la-sperimentazione/">Nuovo redditometro, parte la sperimentazione</a> was first posted on Novembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicato Ministero dell&#8217;Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicato-ministero-dell-39economia-del-23112011-che-riduce-acconto-irpef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Saldo ed Accont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/comunicato-ministero-dell-39economia-del-23112011-che-riduce-acconto-irpef/</guid>

					<description><![CDATA[riduzione acconto irpef<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicato-ministero-dell-39economia-del-23112011-che-riduce-acconto-irpef/">Comunicato Ministero dell&#8217;Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef</a> was first posted on Novembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell&#8217;acconto IRPEF dovuto per il periodo d&#8217;imposta 2011 è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall&#8217;art. 55 del D. L. 78/2010, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183).</p>
<p>Tale ultima disposizione interviene sugli effetti finanziari del D.L.78/2010 portando a 3.050 milioni di euro le minori entrate previste nel bilancio dello Stato per effetto dello slittamento al 2012 di parte dell&#8217;acconto IRPEF.</p>
<h2>Si riduce acconto IRPEF 2011</h2>
<p>La riduzione dell&#8217;acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti.</p>
<p>Nel merito delle indicazioni fornite si precisa, inoltre, che qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell&#8217;acconto prevista, i sostituti d&#8217;imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011.</p>
<p>Nel caso in cui i sostituti d&#8217;imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.</p>
<p>Roma, 23 novembre 2011</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicato-ministero-dell-39economia-del-23112011-che-riduce-acconto-irpef/">Comunicato Ministero dell&#8217;Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef</a> was first posted on Novembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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