<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I SETTORI DI ATTIVITÀ &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/i-settori-di-attivita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 07:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>I SETTORI DI ATTIVITÀ &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ONLUS: i settori di attività</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ONLUS-i-settori-di-attivita-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I SETTORI DI ATTIVITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus cosa fa]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus Esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus famose]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus Roma]]></category>
		<category><![CDATA[onlus settori di attività]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS significato]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS sinonimo]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus stipendio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30918</guid>

					<description><![CDATA[In questo articolo vediamo i principali settori di attività nei quali queste organizzazioni possono operare.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ONLUS-i-settori-di-attivita-2/">ONLUS: i settori di attività</a> was first posted on Ottobre 18, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <strong>ONLUS</strong> (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) rappresentano un importante pilastro del terzo settore in Italia. Sono enti che operano senza scopo di lucro, con l&#8217;obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale in settori definiti dalla legge. Le ONLUS godono di particolari vantaggi fiscali, in cambio di un vincolo sulla loro attività e sulla destinazione del patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Assistenza sociale e sanitaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno dei principali settori di intervento delle ONLUS è quello dell&#8217;<strong>assistenza sociale e sanitaria</strong>. Le organizzazioni operano a sostegno di persone in difficoltà, offrendo servizi di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Assistenza sanitaria</strong>: ad esempio, ONLUS che forniscono cure mediche gratuite o a basso costo per persone indigenti o in condizioni di marginalità.</li>
<li><strong>Assistenza sociale</strong>: sostegno a famiglie in difficoltà economiche, anziani, disabili o persone senza fissa dimora, spesso attraverso la distribuzione di beni di prima necessità o servizi di accompagnamento e sostegno psicologico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Beneficenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ONLUS possono operare nel settore della <strong>beneficenza</strong>, organizzando iniziative per raccogliere fondi o distribuire beni a persone o comunità in difficoltà. Queste attività sono spesso rivolte a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Popolazioni colpite da calamità naturali</strong> o da situazioni di emergenza.</li>
<li><strong>Paesi in via di sviluppo</strong>, attraverso programmi di cooperazione internazionale volti a garantire l’accesso a cibo, acqua potabile, educazione e salute.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Istruzione e formazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il settore <strong>educativo</strong> è un altro ambito centrale per molte ONLUS. Queste organizzazioni possono fornire servizi di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Istruzione primaria e secondaria</strong>: sostenendo scuole in aree povere o promuovendo borse di studio per studenti svantaggiati.</li>
<li><strong>Formazione professionale</strong>: per aiutare persone in difficoltà a sviluppare competenze che le rendano competitive nel mercato del lavoro, in particolare disoccupati o giovani a rischio di esclusione sociale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tutela dei diritti civili</h2>
<p style="text-align: justify;">Molte ONLUS operano anche nel campo della <strong>tutela dei diritti civili</strong>, promuovendo l&#8217;uguaglianza e contrastando ogni forma di discriminazione. Le attività in questo ambito includono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Promozione dei diritti umani</strong>: campagne di sensibilizzazione contro la discriminazione basata su genere, etnia, orientamento sessuale o disabilità.</li>
<li><strong>Assistenza legale</strong>: supporto legale gratuito o a basso costo per persone che non possono permettersi un avvocato, come migranti, rifugiati o vittime di ingiustizie.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ricerca scientifica di particolare interesse sociale</h2>
<p style="text-align: justify;">Alcune ONLUS operano nel settore della <strong>ricerca scientifica</strong>, purché quest&#8217;ultima abbia un interesse diretto per il miglioramento delle condizioni di vita della collettività. Questo include:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ricerca medica</strong>: finalizzata alla prevenzione e cura di malattie gravi o rare.</li>
<li><strong>Innovazione tecnologica per il sociale</strong>: sviluppo di tecnologie per migliorare la qualità della vita di persone svantaggiate, come dispositivi per la mobilità dei disabili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tutela dell&#8217;ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ONLUS possono operare anche nel campo della <strong>tutela dell&#8217;ambiente</strong> e della <strong>valorizzazione del patrimonio artistico e culturale</strong>. Tra le attività principali ci sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Progetti di sostenibilità ambientale</strong>: iniziative per la conservazione delle risorse naturali, il contrasto al cambiamento climatico e la promozione di comportamenti ecologici tra i cittadini.</li>
<li><strong>Valorizzazione del patrimonio culturale</strong>: progetti che mirano a conservare e promuovere il patrimonio storico e artistico del paese, come il restauro di monumenti o la gestione di musei.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Attività sportive dilettantistiche</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ONLUS possono promuovere anche le <strong>attività sportive dilettantistiche</strong> come strumento di inclusione sociale e miglioramento della salute. Questo settore include:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Progetti sportivi per giovani e disabili</strong>: che mirano a coinvolgere persone svantaggiate o a rischio di emarginazione attraverso lo sport.</li>
<li><strong>Eventi sportivi benefici</strong>: organizzazione di gare o competizioni con scopi benefici, i cui proventi vengono destinati ad altre attività sociali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ONLUS coprono una vasta gamma di settori, tutti accomunati dall&#8217;obiettivo di migliorare le condizioni di vita di individui e comunità in difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;">Le attività spaziano dall’assistenza sanitaria e sociale alla tutela dei diritti civili, dalla ricerca scientifica alla promozione dello sport e dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie alla loro natura non lucrativa e ai vantaggi fiscali di cui godono, queste organizzazioni rappresentano un importante motore di solidarietà e sviluppo nel panorama sociale italiano.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ONLUS-i-settori-di-attivita-2/">ONLUS: i settori di attività</a> was first posted on Ottobre 18, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-i-settori-di-attivit-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[I SETTORI DI ATTIVITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/onlus-i-settori-di-attivit-192/</guid>

					<description><![CDATA[L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-i-settori-di-attivit-192/">ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ</a> was first posted on Gennaio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. </p>
<p>Onlus: I Settori di attività</p>
<p>L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse. </p>
<p>La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività &#8211; riportati nel paragrafo precedente &#8211; in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta. </p>
<p>In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nel- l’art. 3, comma 189, lett. A) della legge delega n. 662 del 1996. </p>
<p>Ai fini dell’esatta  individuazione  dell’ambito  di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente. </p>
<p>1. 4 Finalità di solidarietà sociale</p>
<p>L’art. 10, comma 1, lett. B), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. </p>
<p>I commi  2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano  il concetto  di solidarietà sociale, dettando  precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett. A), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997. </p>
<p>In particolare  i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:</p>
<p>“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie  nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promo- zione della cultura e dell’arte e della  tutela  dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:</p>
<p>a) persone svantaggiate  in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;</p>
<p>b) componenti collettività estere, limitatamente  agli aiuti umanitari. </p>
<p>“3. Le finalità  di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie  dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nel- le condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. ”. </p>
<p>Il successivo  comma  4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:</p>
<p>“4. A prescindere  dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza  sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno</p>
<p>1939, n. 1089, ivi comprese  le biblioteche  e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e del- l’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta diretta- mente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. ”. </p>
<p>In sostanza  i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:</p>
<p> 1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate al- le condizioni dei destinatari;</p>
<p>2)   settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si considerano  immanenti, per espressa previsione normativa. </p>
<p>1)  Settori per i quali  le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari. </p>
<p>Tali settori  sono  i seguenti:</p>
<p>– assistenza sanitaria;</p>
<p>– istruzione;</p>
<p>– formazione;</p>
<p>– sport dilettantistico;  </p>
<p>– promozione della cultura e dell’arte;</p>
<p>– tutela dei diritti civili. </p>
<p>Il comma  2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia di- retta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione. </p>
<p>Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:</p>
<p>a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;</p>
<p>b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. </p>
<p>In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero  dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado  e dei loro affini entro il secondo grado. </p>
<p>Viene, tuttavia,  precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio  fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione. </p>
<p>Nozione di persone svantaggiate</p>
<p>La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo in- teso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente  invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. </p>
<p>Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:</p>
<p>– disabili  fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;</p>
<p>– tossico-dipendenti;</p>
<p>– alcolisti;</p>
<p>– indigenti;</p>
<p>– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;</p>
<p>– minori abbandonati,  orfani o in situazioni di disadattamento  o devianza;</p>
<p>– profughi;</p>
<p>– immigrati non abbienti. </p>
<p> </p>
<p>2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale</p>
<p>Si tratta di settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere  dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:</p>
<p>– attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;</p>
<p>– beneficenza;</p>
<p>– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al- la legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;</p>
<p>– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, eser- citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;</p>
<p>– attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;</p>
<p>– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. </p>
<p>Il fine solidaristico  è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative. </p>
<p>Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende  per- seguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa. </p>
<p>Promozione della cultura e dell’arte</p>
<p>L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. </p>
<p>Il comma  2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari. </p>
<p>In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato,  per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche,  sociali o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. </p>
<p>Tuttavia, il comma  4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate  inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”. </p>
<p>Si evidenzia  che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti. </p>
<p>Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. </p>
<p>Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo  il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari  degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:</p>
<p>1)  Legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”. </p>
<p>2)  Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi. </p>
<p>3)   Legge 1  dicembre  1997, n. 420, Fond.   Rossini  Festival  &#8211; Fond.   Ravenna</p>
<p>Manifestazioni. </p>
<p>4)  Legge 26 luglio 1984, n. 414 &#8211; “Società di cultura la Biennale di Venezia”. </p>
<p> </p>
<p>Si evidenzia  che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 248  del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella. </p>
<p>Si fa presente che la suddetta  tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale  dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta  Ufficiale n. 229  del 1 ottobre 1997. </p>
<p>Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi. </p>
<p>Attività di ricerca scientifica</p>
<p>Per quanto  riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà es- sere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/onlus-i-settori-di-attivit-192/">ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ</a> was first posted on Gennaio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
