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	<title>Hotel | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Hotel | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
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					<description><![CDATA[Vademecum per professionisti ed aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche le  informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto. Tutte queste esigenze trovano la perfetta sintesi e soddisfazione nel marchio collettivo, che nello scenario del Made in Italy sposa divinamente il cosiddetto “enoturismo”, attirando  nel nostro Paese capitali esteri elevatissimi.  Vediamo perché questo Brand apre le porte a nuove opportunità di business e con incrementi in alcuni casi anche sensibili di fatturato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il connubio tra enogastronomia e turismo per la  rivalutazione del territorio: il Business dell’enoturismo</h2>
<p>Come noto, il fenomeno enogastronomico ha un inevitabile risvolto culturale che rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia : il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto.</p>
<p>Tutte queste esigenze sono perfettamente sintetizzate e soddisfatte dalla formula del marchio collettivo ex art 2570 cc e 11 CPI, che garantisce origine , qualità, provenienza e processi produttivi dei prodotti enologici abbinati ai cibi che lo indossano e  sposa divinamente la cultura della buona cucina nel ricercato abbinamento dei vini che ne esaltano sapore e pregio.</p>
<p>E’ per questi motivi che il marchio collettivo, oltre a creare un potentissimo business derivante dalla moltiplicazione esponenziale dei guadagni  e all’affermazione di una reputazione comune di successo delle imprese nell’esaltazione di un’immagine manageriale di spicco e differenziata, rappresenta anche  la formula perfetta per quel  fenomeno noto come “enoturismo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio collettivo ed enoturismo</h2>
<p>L’enoturismo, o turismo enologico, ha la sua radice etimologica nella  parola greca “oinos” (vino) e indica quella tipologia di turismo incentrata  sulla  cultura del vino che oscilla dalla valorizzazione delle risorse vitivinicole del luogo all’abbinamento di enologia, gastronomia e turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa cerca l’enoturista moderno nel nostro  Paese?</h2>
<p>La soddisfazione di questa particolare tipologia di turista che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa,   non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto : il suo interesse e la sua curiosità toccano anche gli elementi ad esso strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi e degustazioni  così come la  presenza di servizi complementari quali, ad esempio, il catering, lo sport, il relax e le soste attrezzate che fanno fare un “tuffo” nella dimensione paesaggistica del luogo.</p>
<p>L’Enoturista è quindi profondamente attratto e incuriosito  dalle visite alle cantine e ai vigneti dalle degustazioni guidate e il suo occhio non può non fermarsi davanti alla lettura del nome di un marchio collettivo che racchiude nel profumo , gusto, qualità origine e processi produttivi del vino che lo stesso certifica,  tutti i suoi sogni da straniero in una terra nuova, terra che potrà così  trasmettergli tutta la propria  familiarità e coccolarlo tra mille prelibatezze garantite da un Brand di eccellenza per il Made in Italy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi, per tutte le aziende e gli operatori del settore: &#8220;a buon intenditor, poche parole&#8221;!</p>
<p>Per registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo, per la redazione dei disciplinari e per l’attuazione della vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Cene, pranzi e soggiorni di lavoro gratis presso hotel/ristoranti: guida alla detrazione fino al 100% per le aziende</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-fiscali-fino-al-100-per-le-aziende-su-spese-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-in-hotelristoranti-cosa-fare-per-ottenerli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
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					<description><![CDATA[Con questa guida pratica spieghiamo come farlo senza sbagliare, illustrando anche una tabella aggiornata al 2017 per quelle spese del settore assimilabili alle spese di rappresentanza.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-fiscali-fino-al-100-per-le-aziende-su-spese-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-in-hotelristoranti-cosa-fare-per-ottenerli/">Cene, pranzi e soggiorni di lavoro gratis presso hotel/ristoranti: guida alla detrazione fino al 100% per le aziende</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutte le imprese sanno che per sviluppare e potenziare il proprio Business coltivando rapporti professionali e concludendo affari al di là dei limiti geografici e in una location gradevole, hanno a disposizione una grossissima opportunità per ottenere un fruttuoso risparmio d’imposta sulle spese per alberghi/ristoranti: infatti rispettando le istruzioni e i requisiti richiesti potranno addirittura azzerare il carico fiscale sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno/meeting/pranzi e cene di lavoro/convegni e aggiornamento professionale. Con questa guida pratica spieghiamo come farlo senza sbagliare, illustrando anche una tabella aggiornata al 2017 per quelle spese del settore assimilabili alle spese di rappresentanza.</p>
<p>Non tutte le imprese sanno che per sviluppare e potenziare il proprio Business coltivando rapporti professionali e concludendo affari al di là dei limiti geografici ed in una location gradevole, hanno a disposizione una grossissima opportunità per ottenere un fruttuoso risparmio d’imposta sulle spese per alberghi/ristoranti: infatti rispettando le istruzioni e i requisiti richiesti potranno azzerare il carico fiscale sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno/meeting/pranzi e cene di lavoro/convegni e aggiornamento professionale.</p>
<p>Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente  gli <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/Employee-benefits/tag/costo-deducibile">&#8220;Employee Benefits&#8221;: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti! </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese per alberghi e ristoranti somministrazioni bevande, alimenti e trasferte</h2>
<p>A) Imprese in regime ordinario e società</p>
<p>Detraibilità spese per alberghi e ristoranti</p>
<p>La detraibilità IVA, come per i professionisti copre il 100% delle suddette spese sempre a condizione che sia rispettato il requisito di inerenza siano documentate con fattura.</p>
<p>Deducibilità spese per alberghi e ristoranti</p>
<p>Ai fini della deducibilità l’articolo 109 del comma 5 TUIR fissa la percentuale di detrazione al 7% senza previsione (a differenza di quanto previsto per i professionisti) di un tetto massimo entro il quale applicarla.</p>
<p>B) Imprese in regime forfettario</p>
<p>A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato  forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione di tali spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza</h2>
<p>Le spese di rappresentanza sono quelle spese sostenute dall’impresa per consolidare l’immagine positiva e prestigiosa dell’attività, tramite soggetti collegati all’impresa, alla professione o all’arte di beni e servizi a titolo gratuito per finalità promozionali e la deducibilità delle stesse è subordinata ad un  ritorno economico, anche solo potenziale, della spesa effettuata.</p>
<p>Le spese sostenute dalle aziende per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 108 comma 2 TUIR per le imprese ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.</p>
<p>Istruzioni 2017 per la deducibilità di spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza per le imprese</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Limite ricavi di pertinenza</td>
<td>Aliquote di deducibilità</td>
<td>Plafond</td>
</tr>
<tr>
<td>Fino a 10 milioni</td>
<td>1,5 %</td>
<td>150. 000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td>oltre 10 milioni e fino a 50 milioni</td>
<td>0,6 %</td>
<td>150. 000 euro+240. 000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Oltre 50 milioni</td>
<td>0,1%</td>
<td>390. 000 euro +0. 4% per l’eccedenza</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Se desiderate:</p>
<p>attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;<br />
richiedere un parere tributario in materia IVA;<br />
ottenere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia per Hotel e Ristoranti,</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale 2017 alla detraibilità IVA e deducibilità spese alberghi/ristoranti per professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/">Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:17 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I professionisti al pari delle imprese possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Con questa guida operativa illustriamo come ottenere il bonus fiscale per le varie tipologie di spese del settore, specificando nel dettaglio le istruzioni pratiche da seguire per non commettere errori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I professionisti, al pari delle imprese, possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente gli <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/Employee-benefits/tag/costo-deducibile">&#8220;Employee Benefits&#8221;: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti! </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di spesa</h2>
<p>Occorre in primis catalogare le spese in questione in tre diverse categorie, per poter individuarne nello specifico la deducibilità e detraibilità nei vari casi e per ciascuna tipologia di contribuente:</p>
<p>1) spese per alberghi e ristoranti per somministrazioni di bevande e alimenti e trasferte;</p>
<p>2) spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale;</p>
<p>3) spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti</h2>
<p>La detraibilità Iva delle spese sostenute dai professionisti per ristoranti e alberghi nel 2017 è consentita  per un importo pari al 100% del costo sostenuto, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>inerenza allo svolgimento dell’attività;</li>
<li>documentazione esclusivamente da fattura.</li>
</ul>
<p>N. B. La documentazione della spesa con ricevuta fiscale non consente di usufruire del beneficio fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti</h2>
<p>a) In applicazione del comma 5 dell’articolo 54 TUIR la percentuale di deducibilità massima è fissata al 75% ed in ogni caso, per un importo massimo pari al 2% del fatturato (Plafond di deducibilità);</p>
<p>b) le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Istruzioni</h2>
<p><strong>Punto a)</strong></p>
<p>Se il 75% delle spese è minore o uguale del 2% dei compensi, si deduce il 75% delle spese per alberghi e ristoranti;<br />
Se invece il 75% delle spese è maggiore del 2% dei compensi→ si deduce un importo pari al 2% dei compensi.</p>
<p><strong>Per calcolare l’importo dei compensi occorre sommare:</strong></p>
<ul>
<li>i compensi effettivamente percepiti;</li>
<li>gli interessi di mora e dilazione;</li>
<li>i proventi sostitutivi di reddito;</li>
<li>gli eventuali maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.</li>
</ul>
<p><strong>Punto b)</strong></p>
<p>Le prestazioni che il committente imprenditore o professionista acquista direttamente per un altro professionista non sono compensi per il professionista beneficiario (novità del Dlgs 174/2014).</p>
<p>Tali spese sono integralmente deducibili, in quanto già comprese nel costo della prestazione a condizione che:</p>
<p>il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a sé stesso ma con l’indicazione del professionista;<br />
sono inerenti l’attività di impresa, arte o professione.</p>
<p>B) Professionisti e titolari di partita IVA in regime forfettario</p>
<p>A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione in cambio di una decurtazione del reddito, fissata per i professionisti al 22% (viene, cioè, tassato il 78% dei compensi): in sintesi nessun beneficio fiscale per le spese di viaggio, alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande, né per quelle di carburante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti per partecipazioni e convegni o corsi di aggiornamento professionale</h2>
<p>Tali spese non rientrano nella categoria  di spese per alberghi e ristoranti in senso stretto quindi andranno applicate regole precise sulla detraibilità IVA e sulla deducibilità, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la <a href="http://www. Agenziaentrate. Gov. It/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2008/settembre+2008/circolare+53+del+05+09+2008/circ_53E_05092008. Pdf">circolare numero 53/E/2008</a> e cioè:</p>
<p>a) deducibilità al 50% del costo sostenuto;</p>
<p>N. B. Le eventuali spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto.</p>
<p>b) in misura pari al 75%, nel limite del 2% dei compensi annui, se sostenute per attività professionale in trasferta;</p>
<p>c) in misura pari al 75%, nel limite dell’1% dei compensi annui, se sostenute per rappresentanza;</p>
<p>d) in misura pari al 75%, sul 50% del loro ammontare, se sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza</h2>
<p>Le spese sostenute per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 45 comma 5 TUIR per i professionisti ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.</p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;<br />
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		<title>Commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commerciati-al-dettaglio-e-allingrosso-quando-conviene-il-regime-di-iva-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:35:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida alla convenienza del  regime IVA per cassa  2017 per i commercianti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commerciati-al-dettaglio-e-allingrosso-quando-conviene-il-regime-di-iva-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo/">Commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.</a> was first posted on Febbraio 24, 2017 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 ex art 18 D. P. R. 600/1973 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica ( principio che invece caratterizza il regime contabile ordinario). Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? Distinguiamo tra commercianti all&#8217;ingrosso e artigiani da un lato o comunque chi ha clienti “ritardatari” nei pagamenti e commercianti al dettaglio/minuto, in particolare settore abbigliamento, alimentare, bar, ristoranti, parrucchieri e in genere i contribuenti che incassano corrispettivi giornalieri,dall&#8217;altro. La soluzione con i casi pratici e l&#8217;“opzione semplificata comma 5”. </p>
<p> Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall&#8217;art 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest&#8217;ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario. Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? </p>
<p> Se fosse applicato il criterio della competenza che assoggetta ad imposizione fiscale i redditi a prescindere dai pagamenti incassati, si produrrebbero  gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari. </p>
<p> Ed è qui che l&#8217;innovativa iva per cassa si rivela vantaggiosa perché in via “rivoluzionaria” i commercianti all&#8217;ingrosso e artigiani potranno in sostanza posticipare l’imposizione fiscale rispetto alle fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe. </p>
<p> Il discorso si ribalta invece per  i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici servizi e per coloro che hanno i corrispettivi giornalieri e cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo (bar, parrucchieri, ecc. ) ma pagano con piccole dilazioni i propri fornitori. </p>
<p> In tali casi è evidente che il regime per cassa in regime semplificato ex art 18 con rilevazione degli incassi e pagamenti non si rivelerebbe particolarmente conveniente in quanto implicante : </p>
<p> maggiori adempimenti e costi amministrativi;</p>
<p> problematiche emergenti a seguito di pagamenti e incassi. </p>
<p> Esempio  un ristorante nel mese di dicembre 2017 acquista merce per un importo pari a 30. 000 euro per coprire gli “eventi” relativi alle feste di fine anno. Dato che il pagamento delle fatture d&#8217;acquisto avverrà molto probabilmente agli inizi del 2018, ma gli incassi avverranno nel 2017, la tassazione fiscale colpirebbe immediatamente i relativi importi. </p>
<p> Quesito Quale sarebbe in tal caso il regime maggiormente conveniente per questi contribuenti, continuando ad usufruire del criterio iva per cassa (cioè tassazione su ciò che è stato effettivamente pagato o incassato) ma riducendo ulteriormente gli oneri contabili? </p>
<p> La soluzione : Il  metodo della registrazione o metodo “opzione comma 5” , la “panacea” per i commercialisti e una soluzione vantaggiosa per bar, ristoranti, commercianti al minuto di alimentari o abbigliamento</p>
<p> Le imprese minori che devono determinare il reddito in base al nuovo regime di cassa di cui all’art. 66 TUIR, (ad es. Soggetti di cui all’art. 22 D. P. R. N. 633/72) aderendo al “regime delle registrazioni” ex art. 18, comma 5, del D. P. R. 600/1973 vincolante almeno per un triennio , potranno  limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, senza effettuare alcuna annotazione cronologica  delle date di incasso e di pagamento. </p>
<p> Trattasi dell&#8217;opzione “comma 5” al quale si ricollega la presunzione  che la data di registrazione dei documenti coincida con la manifestazione finanziaria delle operazioni. (“ juris et de jure” cioè presunzione assoluta che non ammette prova contraria)</p>
<p> In altre parole , registrazione contabile del documento equivale all’incasso o pagamento dello stesso delineando un regime di cassa “virtuale” </p>
<p> Ratio: semplificare l&#8217;attuazione pratica del regime di contabilità semplificata per cassa riducendo gli adempimenti contabili necessari per la sua applicazione e fornire una sorta di “panacea” per i  professionisti che devono assistere gli imprenditori titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato per cassa. </p>
<p> I contribuenti ai quali giova di più il regime per cassa “virtuale”  </p>
<p> I vantaggi maggiori di questo regime riguarda in particolare i contribuenti  ex art 22 del D. P. R. N. 633/72 (commercianti al minuto ed attività assimilate) e quindi:</p>
<p> commercianti al minuto;</p>
<p> commercianti ambulanti;</p>
<p> commercianti che effettuano cessioni tramite distributori automatici;</p>
<p> pubblici esercizi (bar);</p>
<p> ristoranti, alberghi ed attività paralberghiere. </p>
<p> NB tale regime potrebbe invece non risultare “particolarmente” vantaggioso per commercianti all’ingrosso ed artigiani ma è comunque necessario valutare caso per caso ,modalità e tempistiche di incasso dei corrispettivi e/o fatture. </p>
<p>  Attenzione  salvo diversa interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, tale opzione sembra ridurre  i problemi connessi al principio di competenza (es. Competenza delle provvigioni per agenti/rappresentanti di commercio, individuazione del momento di ultimazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi, momento di consegna del bene, ratei e risconti). </p>
<p> Esempio pratico sull&#8217;opzione comma 5 :</p>
<p> Quesito  </p>
<p> Come si produrranno con l&#8217;opzione comma 5  le stampe dei registri Iva vendite e acquisti in caso di emissione di una fattura per cessione di beni nel 2017 con incasso nel 2018? </p>
<p> Soluzione L&#8217;Iva è dovuta tenendo conto che il regime per cassa segue il momento della registrazione (e non viceversa). La fattura (emessa o ricevuta) registrata nel 2017 si considererà (per presunzione, indipendentemente dalla data dell&#8217;effettiva riscossione/pagamento) incassata o pagata nel 2017 per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. </p>
<p> Conclusione </p>
<p> Per i contribuenti sopra indicati l&#8217;opzione comma 5 sarà più conveniente: </p>
<p> del regime di semplificata &#8220;per cassa&#8221; (con rilevazione degli incassi e pagamenti);</p>
<p> del regime di contabilità ordinaria (con vincolo annuale), previa opzione che verrà esercitata nella dichiarazione IVA 2018 (relativa all&#8217;anno 2017). </p>
<p> Riferimenti normativi:</p>
<p> Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;</p>
<p> D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66;</p>
<p> D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18, comma 5. </p>
<p> NB L’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecita un intervento di modifica del nuovo regime Iva per cassa in  contabilità semplificata al fine di renderlo opzionale ( e non più una scelta obbligata ). </p>
<p>
</p>
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		<title>Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-e-ristrutturazioni-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma-Bonus 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-e-ristrutturazioni-edilizia/">Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica</a> was first posted on Gennaio 27, 2017 at 7:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l&#8217;”Ecobonus”, l&#8217;agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, elevabile fino al 75% per i condomini, con un&#8217;importante novità: possibilità di rimborsi immediati e in un&#8217;unica soluzione e non più dilazionati in 10 anni. Vediamo insieme cos&#8217;è l&#8217;Ecobonus, quando opera, chi può ottenerlo e quali vantaggi produce.  </p>
<p>
</p>
<p>Obbligatorietà dell&#8217;attestato di prestazione energetica (APE), interventi di riqualificazione energetica e agevolazioni fiscali immediate con l&#8217;Ecobonus </p>
<p>La disciplina in materia (Decreto legislativo n°192 del 2005 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2002/91/CE e integrato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 &#8211; Linee guida nazionali per la certificazione energetica), ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione del c. D. Attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica, ACE) per gli edifici che comportino un consumo energetico. La certificazione energetica serve a far fronte a sprechi, incentivare ad aumentare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo il consumo energetico e recuperare eventuali costi di ristrutturazione o adeguamento dell’edificio in brevissimo tempo, tutelando anche l&#8217;ambiente . </p>
<p>Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica? </p>
<p>Trattasi di una serie di interventi effettuati su un edificio esistente, allo scopo di migliorarne la classe energetica di appartenenza. </p>
<p>A titolo esemplificativo, questi interventi sono essenzialmente tre:</p>
<p>a) isolamento termico che consente di riscaldare o rinfrescare gli ambienti con un minor consumo di energia (gas ed elettricità);</p>
<p>b) sistemi per alimentare la produzione di energia e ridurre il fabbisogno energetico di un&#8217;abitazione: pannelli fotovoltaici, impianti solari termici;</p>
<p>Ottimizzazione dell’impianto di riscalda mento (ad esempio sostituzione di caldaie). </p>
<p>Ecobonus 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica in un&#8217;unica soluzione! </p>
<p>Tra le novità previste dal Bonus “casa” della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’Ecobonus al 65% per 5 anni, dal 2017 al 2021. </p>
<p>La detrazione Ecobonus è una detrazione di imposta lorda sull&#8217;IRPEF in caso di contribuenti privati e sull&#8217;IRES in caso di società. Inoltre, per gli interventi sui condomini il bonus 2017 è elevato fino al 75%. </p>
<p>Questo è il punto di arrivo di un progetto governativo al quale si lavorava da tempo, per consentire al privato di fruire immediatamente del predetto sconto fiscale per gli interventi di efficientazione energetica, quindi direttamente sul prezzo dei lavori anziché come rimborso frammentato in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. </p>
<p>Quali sono le spese ammesse al beneficio fiscale Ecobonus? </p>
<p>L&#8217;Ecobonus è un&#8217;agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. </p>
<p>La detrazione IRPEF o IRES Ecobonus operano al 65% per la riqualificazione energetica e al 50% per il bonus ristrutturazioni edili. </p>
<p>Andando nel dettaglio, sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all&#8217;interno dell&#8217;edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. </p>
<p>Ecobonus equivale quindi a meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica. </p>
<p>Il tetto spesa massimo Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:</p>
<p>1) Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti: € 100. 000;</p>
<p>2) Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi: € 60. 000;</p>
<p>3) Installazione di pannelli solari: € 60. 000;</p>
<p>4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: € 30. 000. </p>
<p>A chi spetta la detrazione fiscale? </p>
<p>La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. </p>
<p>Nel dettaglio essa spetta a:</p>
<p>a) persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d&#8217;uso l’immobile;</p>
<p>b) titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;</p>
<p>c) contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull&#8217;IRES;</p>
<p>d) associazioni tra professionisti;</p>
<p>e) enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;</p>
<p>N. B.  La detrazione IRPEF Ecobonus per le spese di risparmio energetico si estende anche ai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;agevolazione i quali sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, salvo in caso di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. </p>
<p>Sconto maggiorato fino al 75% per gli interventi sui condomini</p>
<p>Se gli interventi di riqualificazione energetica vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al70%;</p>
<p>Se nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale raggiungendo una media prefissata, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%. </p>
<p>Un&#8217;altra novità: la cedibilità dell&#8217;Ecobonus</p>
<p>Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito fiscale derivante dall’Ecobonus, quindi direttamente alle imprese e fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, sopperendo così all&#8217;eventuale mancanza di disponibilità economica immediata per effettuare gli interventi. </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed essere assistiti con professionalità ed efficienzaper ottenere serenamente il vostro Ecobonus, </p>
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<p></p>
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		<title>Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/employee-benefits-soggiorni-in-albergo-regalati-ai-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 21:55:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[soggiorni hotel regalati ai dipendenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla piena deducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/employee-benefits-soggiorni-in-albergo-regalati-ai-dipendenti/">Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</a> was first posted on Aprile 7, 2016 at 11:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riscuote sempre maggiore interesse da parte delle azienda l’investimento di risorse a beneficio dei propri dipendenti. Trattasi degli “Emplyees Benefits” elargiti da decenni nel mondo economico anglosassone, frutto della ratio: che il dipendente è risorsa umana e non cavia o prodotto da spremere, risorsa umana formata dall’azienda, a monte di investimenti sostenuti, un capitale da tutelare e “premiare” con ore in palestra, ore in medici e consulenti (commercialisti e/o avvocati,),  architetti, soggiorni, et similia…assume pertanto importanza il riflesso fiscale ai fini delle imposte dirette ed indirette, in capo alla azienda eroganti ed al soggetto beneficiario. </p>
<p>Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</p>
<p>Guida alla piena deducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA</p>
<p>Riscuote sempre maggiore interesse da parte delle azienda l’investimento di risorse a beneficio dei propri dipendenti. Trattasi degli “Emplyees Benefits” elargiti da decenni nel mondo economico anglosassone, frutto della ratio: che il dipendente è risorsa umana e non cavia o prodotto da spremere, risorsa umana formata dall’azienda, a monte di investimenti sostenuti, un capitale da tutelare e “premiare” con ore in palestra, ore in medici e consulenti (commercialisti e/o avvocati,),  architetti, soggiorni, et similia…assume pertanto importanza il riflesso fiscale ai fini delle imposte dirette ed indirette, in capo alla azienda eroganti ed al soggetto beneficiario. </p>
<p>Materia disciplinata da:</p>
<p>1.                      articolo 100 comma 1° DPR n. 917/1986;</p>
<p>2.                      articolo 19 DPR n. 633/1972;</p>
<p>3.                      Circolare AE 25E del 2010;</p>
<p>4.                      Risoluzione 34E  del 2004. </p>
<p>CASO: Un amministratore delegato  di una Srl con costo annuo per risorse umane pari ad un ammontare di € 1. 000. 000 chiede il trattamento fiscale per soggiorni premio a dipendenti per un ammontare di € 4. 000. </p>
<p> </p>
<p>Deducibilità del Costo</p>
<p>Ai sensi dell’articolo 100, 1° comma, è totalmente deducibile fino al limite del costo indicato nel dichiarativo delle spese del personale (norma errata e vetusta), nel concreto in ipotesi di S. R. L. In regime di contabile ordinaria, quadro dichiarativo RF, per chiarezza dei dati  si fa riferimento alla lettera  B9 articolo 2425 del C. C. In merito alla riclassificazione del conto economico dei bilanci delle S. R. L. Depositato in C. C. I. A. A. Per l’anno di riferimento, quale dato che successivamente affluisce in unico in modo criptico. </p>
<p>Esempio di plafond di azienda che quale totale dei costi in conto economico imputabili in bilancio  voce B9 (salari, contributi, inail, tfr maturato nell’anno…)  anno 2015 = € 1. 000. 000*5‰= € 5. 000,00 PLAFOND COSTI DEDUCIBILI EMPLOYEE BENEFIT 2015. In merito al quesito sollevato dall’amministratore della S. R. L. La quota destinata all’acquisto di soggiorni premio è totalmente deducibile. </p>
<p> </p>
<p>Detraibilità dell’IVA</p>
<p>Dal 1° gennaio 2008 l’IVA è detraibile, purché si dimostri che rientri nel disposto dell’articolo 100, 1° comma del Tuir, così facendo viene  rispettato a nostro avviso il principio dell’inerenza.   Altrimenti, si inquadra come spesa di rappresentanza ed è indetraibile, ma si recupera come costo deducibile (IVA INDETRAIBILE = COSTO DEDUCIBILE ai fini della base imponibile IRES ed IRAP). </p>
<p>N. B. La <a href="http://www. Altalex. Com/documents/news/2008/09/13/prestazioni-alberghiere-e-di-ristorazione-il-nuovo-regime-di-detraibilita-iva">Circolare 53/E – 05/09/2008</a> dell’Agenzia Entrate precisa, come detto all&#8217;inizio, che la detraibilità non è comunque ammessa per quelle spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza (se superiori ad € 25,82) che, infatti, in quanto tali rientrano tuttora sotto la invariata lettera h) del medesimoarticolo 19-bis1 del decreto Iva e non erano contemplate nella precedente lettera e) (confronta anche Assonime Circolare 55/2008 del 21/10/2008). </p>
<p> </p>
<p>Etratto Circolare AE 25 2010</p>
<p><img decoding="async" src="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Fileticket=EbXaFDuzdCg%253d&amp;portalid=232" alt="LinkClick. Aspx? Fileticket=EbXaFDuzdCg%253d&amp;portalid=232" /></p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Fileticket=d2_ehWh8j58%253d&amp;portalid=232" alt="LinkClick. Aspx? Fileticket=d2_ehWh8j58%253d&amp;portalid=232" /></p>
<p> </p>
<p>Convenzione tra Committente e soggetto erogatore del Servizio</p>
<p>Deve essere stipulata una convenzione con esplicito riferimento nelle premesse che “la Committente nelle proprie policy intende adottare politiche ed azioni volte ad erogare benfici per la cultura ed il benessere delle proprie risorse umana (dipendenti) nel rispetto dell’orientamento internazionale degli employee benefits e dell’articolo 100, 1° comma del DPR n. 917/1986”. </p>
<p>Con esplicito riferimento a quanto indicato nel paragrafo successivo in merito ai “pagamenti”. </p>
<p>Con esplicito riferimento che il rapporto va regolato con emissione di fattura alla Committente. </p>
<p> </p>
<p>Pagamenti ed imputabilità dei benefici sul reddito della risorsa umana </p>
<p>I pagamenti li deve effettuare la committente all’azienda che eroga il servizio. La risorsa umana non deve avere pecunia in mano, altrimenti gli aumenta base imponibile IRPEF. </p>
<p>Estratto risoluzione 34E del 2010</p>
<p><img decoding="async" src="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Fileticket=uJuFsZq5MIg%253d&amp;portalid=232" alt="LinkClick. Aspx? Fileticket=uJuFsZq5MIg%253d&amp;portalid=232" /></p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza o un parere chiamaci<br />
            </a></p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p> al  NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/employee-benefits-soggiorni-in-albergo-regalati-ai-dipendenti/">Employee benefits: Soggiorni in albergo regalati ai dipendenti</a> was first posted on Aprile 7, 2016 at 11:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GUIDA FISCALE PER LE SPESE ALBERGHIERE, DEI RISTORANTI, BED AND BREAKFAST E GUEST HOUSE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-per-le-spese-alberghiere-dei-ristoranti-bed-and-breakfast-e-guest-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi e Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi, Hotel, Affittacamere e B&B]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilità dell'IVA sostenute per Alberghi e Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[bed and breafast]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto b&amp]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista specializzato alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista specializzato ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[costo ristorante deducibile]]></category>
		<category><![CDATA[fattura ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[iva ristorante detraibile]]></category>
		<category><![CDATA[principio inerenza]]></category>
		<category><![CDATA[spese ristorante deducibili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/guida-fiscale-per-le-spese-alberghiere-dei-ristoranti-bed-and-breakfast-e-guest-house/</guid>

					<description><![CDATA[Come gestire le spese in alberghi e ristoranti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-per-le-spese-alberghiere-dei-ristoranti-bed-and-breakfast-e-guest-house/">GUIDA FISCALE PER LE SPESE ALBERGHIERE, DEI RISTORANTI, BED AND BREAKFAST E GUEST HOUSE</a> was first posted on Gennaio 22, 2016 at 1:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Con l’articolo 83, comma 28 bis e seguenti del D. L.   112/2008, il legislatore ha sancito che se rispettato il PRINCIPIO DI INERENZA della spesa con il tipo di attività esercitato (esempio pranzi di affari, spese sostenute dai dipendenti in trasferta, spese per mense aziendali) e se in possesso della fattura, le spese per i ristoranti e gli alberghi sono ai fini IVA completamente detraibili ed ai fini IRES deducibili al 75%. </p>
<p> </p>
<p>Guida Fiscale per le spese alberghiere, dei ristoranti, bed and breakfast e guest house</p>
<p>Con l’articolo 83, comma 28 bis e seguenti del D. L.   112/2008, il legislatore ha sancito che se rispettato il PRINCIPIO DI INERENZA della spesa con il tipo di attività esercitato (esempio pranzi di affari, spese sostenute dai dipendenti in trasferta, spese per mense aziendali) e se in possesso della fattura, le spese per i ristoranti e gli alberghi sono ai fini IVA completamente detraibili ed ai fini IRES deducibili al 75%. </p>
<p>Infatti la norma stabilisce quanto segue:</p>
<p>28-bis. All&#8217;articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: &#8220;a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell&#8217;impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali&#8221; sono soppresse. </p>
<p>28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 settembre 2008. </p>
<p>28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: </p>
<p>a) all&#8217;articolo 109, comma 5, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. &#8220;; </p>
<p>b) all&#8217;articolo 54, comma 5, il primo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell&#8217;ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta&#8221;. </p>
<p>28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d&#8217;imposta, l&#8217;imposta del periodo precedente e&#8217; determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.  </p>
<p></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%205%20sx. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%205%20sx. Jpg" /></p>
<p>CONTATTACI PER ASSISTENZA ED UN PRIMO APPUNTAMENTO</p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/BUTTOM/CONTATTACI. Gif" alt="CONTATTACI. Gif" /></a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-per-le-spese-alberghiere-dei-ristoranti-bed-and-breakfast-e-guest-house/">GUIDA FISCALE PER LE SPESE ALBERGHIERE, DEI RISTORANTI, BED AND BREAKFAST E GUEST HOUSE</a> was first posted on Gennaio 22, 2016 at 1:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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