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	<title>FORZA MAGGIORE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>FORZA MAGGIORE &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Cause di forza maggiore: esenzione da sanzioni per contribuenti morosi in credito con la pubblica amministrazione inadempienti nei pagamenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cause-di-forza-maggiore-esenzione-da-sanzioni-per-contribuenti-morosi-in-credito-con-la-pubblica-amministrazione-inadempienti-nei-pagamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FORZA MAGGIORE]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni ai contribuenti morosi in credito]]></category>
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					<description><![CDATA[La questione dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti nei pagamenti è purtroppo frequente e complessa. In tali situazioni, i contribuenti, pur trovandosi in una condizione di morosità involontaria, rischiano di incorrere in sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e dei contributi. Tuttavia, il quadro normativo italiano prevede [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cause-di-forza-maggiore-esenzione-da-sanzioni-per-contribuenti-morosi-in-credito-con-la-pubblica-amministrazione-inadempienti-nei-pagamenti/">Cause di forza maggiore: esenzione da sanzioni per contribuenti morosi in credito con la pubblica amministrazione inadempienti nei pagamenti</a> was first posted on Maggio 28, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:356">La questione dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti nei pagamenti è purtroppo frequente e complessa. In tali situazioni, i contribuenti, pur trovandosi in una condizione di morosità involontaria, rischiano di incorrere in sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e dei contributi.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:329">Tuttavia, il quadro normativo italiano prevede la possibilità di invocare le cause di forza maggiore per ottenere l&#8217;esenzione da tali sanzioni. In questo articolo, approfondiremo i requisiti e le modalità per applicare tale principio, offrendo una panoramica aggiornata sulla giurisprudenza e le disposizioni legislative vigenti.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:329">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:41">Cosa sono le cause di forza maggiore?</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:355">Le cause di forza maggiore sono eventi imprevedibili, irresistibili e incolpevoli che, secondo la legge, possono giustificare l&#8217;inadempimento di un&#8217;obbligazione. In materia di riscossione delle imposte e dei contributi, l&#8217;articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 472/1997 stabilisce che &#8220;non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore&#8221;.</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:355">
<h2 data-sourcepos="13:1-13:60">Requisiti per l&#8217;esenzione da sanzioni per forza maggiore</h2>
<p data-sourcepos="15:1-15:149">Per poter beneficiare dell&#8217;esenzione da sanzioni per forza maggiore, il contribuente deve dimostrare la sussistenza di tre imprescindibili requisiti:</p>
<ol data-sourcepos="17:1-22:0">
<li data-sourcepos="17:1-18:0">
<p data-sourcepos="17:4-17:252"><strong>Imprevedibilità:</strong> L&#8217;evento che ha causato il ritardo o l&#8217;omesso pagamento deve essere stato imprevedibile al momento della scadenza del pagamento. In altre parole, il contribuente non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere e prevenire l&#8217;evento.</p>
</li>
<li data-sourcepos="19:1-20:0">
<p data-sourcepos="19:4-19:272"><strong>Irresistibilità:</strong> L&#8217;evento deve essere stato irresistibile, ovvero impossibile da superare o da evitare con le normali diligenze. Il contribuente deve aver fatto tutto il possibile per adempiere al proprio obbligo, ma senza riuscirci a causa dell&#8217;evento eccezionale.</p>
</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0">
<p data-sourcepos="21:4-21:268"><strong>Incolpevolezza:</strong> Il contribuente non deve aver avuto alcuna colpa nella causazione o nel verificarsi dell&#8217;evento di forza maggiore. In altre parole, il ritardo o l&#8217;omesso pagamento non deve essere imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia del contribuente.</p>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:37">Esempi di cause di forza maggiore</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:111">Tra i tipici esempi di eventi che possono configurare una causa di forza maggiore in materia fiscale rientrano:</p>
<ul data-sourcepos="27:1-32:0">
<li data-sourcepos="27:1-27:51">Calamità naturali (terremoti, alluvioni, incendi)</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:16">Eventi bellici</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:32">Scioperi generali e prolungati</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:51">Gravi malattie del contribuente o di un familiare</li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0">Errori gravi da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="33:1-33:57">Onere della prova e accertamento della forza maggiore</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:268">L&#8217;onere della prova circa la sussistenza delle cause di forza maggiore grava sul contribuente. Il contribuente dovrà fornire documentazione idonea a dimostrare che il ritardo o l&#8217;omesso pagamento è stato causato da un evento imprevedibile, irresistibile e incolpevole.</p>
<p data-sourcepos="37:1-37:228">L&#8217;accertamento della forza maggiore può avvenire in sede amministrativa, attraverso un&#8217;istanza presentata all&#8217;Agenzia delle Entrate o all&#8217;ente preposto alla riscossione, oppure in sede contenziosa, dinanzi al giudice tributario.</p>
<p data-sourcepos="37:1-37:228">
<h2 data-sourcepos="39:1-39:44">Giurisprudenza e orientamenti in materia</h2>
<p data-sourcepos="41:1-41:215">La giurisprudenza ha fornito negli anni importanti chiarimenti in materia di forza maggiore e di esenzione da sanzioni per i contribuenti morosi in credito con la pubblica amministrazione inadempiente nei pagamenti.</p>
<p data-sourcepos="43:1-43:315">In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che &#8220;il ritardo nel pagamento delle imposte può essere giustificato da causa di forza maggiore, quando questo sia determinato da un evento che il contribuente non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere e superare con le normali diligenze&#8221; (Cass. n. 17027/2023).</p>
<p data-sourcepos="45:1-45:443">Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità di forza maggiore anche in caso di mancato pagamento di tributi derivanti da crediti vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il contribuente si trova in una situazione di &#8220;doppia ingiustizia&#8221;: da un lato, è tenuto al pagamento delle imposte; dall&#8217;altro, non può incassare i propri crediti dalla pubblica amministrazione inadempiente.</p>
<p data-sourcepos="45:1-45:443">
<h2 class="" data-sourcepos="1:1-1:49">Disposizioni legislative e normative rilevanti</h2>
<p data-sourcepos="3:1-3:63">Oltre all&#8217;articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 472/1997, diverse altre disposizioni legislative e normative sono pertinenti al tema delle cause di forza maggiore e dell&#8217;esenzione da sanzioni per i contribuenti morosi in credito con la pubblica amministrazione inadempiente nei pagamenti. Tra le più importanti:</p>
<ul data-sourcepos="5:1-5:34">
<li data-sourcepos="5:1-5:34"><strong>Articolo 125 del Codice Civile:</strong> Stabilisce che &#8220;l&#8217;obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, è divenuta impossibile la prestazione dovuta&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="6:1-6:157"><strong>Articolo 1353 del Codice Civile:</strong> Prevede la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto in caso di &#8220;inadempimento grave&#8221; di una delle parti.</li>
<li data-sourcepos="7:1-7:213"><strong>Articolo 3 della Legge n. 241/1990:</strong> Stabilisce che &#8220;il termine di prescrizione e quello di decadenza non decorrono nei confronti del cittadino che non ha conoscenza del fatto per causa non imputabile a lui&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="8:1-9:0"><strong>Provvedimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate:</strong> L&#8217;Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari e direttive che forniscono chiarimenti e indicazioni operative in materia di cause di forza maggiore e di esenzione da sanzioni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="10:1-10:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="12:1-12:309">La possibilità di invocare le cause di forza maggiore per ottenere l&#8217;esenzione da sanzioni per i contribuenti morosi in credito con la pubblica amministrazione inadempiente nei pagamenti rappresenta un importante strumento di tutela per i contribuenti che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà.</p>
<p data-sourcepos="14:1-14:289">Tuttavia, è fondamentale che il contribuente sia in grado di dimostrare in modo rigoroso la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. In caso di dubbi o incertezze, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia di diritto tributario.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ELIMINATE LE SANZIONI AI CONTRIBUENTI MOROSI IN CREDITO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INADEMPIENTE NEL PAGAMENTO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cause-di-forza-maggiore-eliminate-le-sanzioni-ai-contribuenti-morosi-in-credito-con-la-pubblica-amministrazione-inadempiente-nel-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[FORZA MAGGIORE]]></category>
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					<description><![CDATA[Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cause-di-forza-maggiore-eliminate-le-sanzioni-ai-contribuenti-morosi-in-credito-con-la-pubblica-amministrazione-inadempiente-nel-pagamento/">CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ELIMINATE LE SANZIONI AI CONTRIBUENTI MOROSI IN CREDITO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INADEMPIENTE NEL PAGAMENTO</a> was first posted on Marzo 13, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012. </p>
<p>Cause di Forza Maggiore: Eliminate le sanzioni ai contribuenti morosi in credito con la Pubblica Amministrazione inadempiente nel pagamento</p>
<p>  <br />
Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012. </p>
<p>  <br />
Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una “causa di forza maggiore” può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commesse di una amministrazione pubblica (in questo caso la Regione Campania). Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del D. Lgs n. 472/1997 e ricalcano quanto osservato dalla recente giurisprudenza di merito: “quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse”. </p>
<p> <br />
La Commissione Tributaria Regionale di Roma evidenzia inoltre che, poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la “punizione” indiscriminata dell&#8217;incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di coatta incapacità economica. </p>
<p>Lo stesso Ministero delle Finanze, si legge nella Sentenza del C. T. R. Roma, ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili. Tale giustificazione rende giustificabile il mancato o ritardato pagamento delle imposte Irpef, Irap, Ires e Iva che hanno portato all&#8217;irrogazione delle sanzioni.  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cause-di-forza-maggiore-eliminate-le-sanzioni-ai-contribuenti-morosi-in-credito-con-la-pubblica-amministrazione-inadempiente-nel-pagamento/">CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ELIMINATE LE SANZIONI AI CONTRIBUENTI MOROSI IN CREDITO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INADEMPIENTE NEL PAGAMENTO</a> was first posted on Marzo 13, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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