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	<title>Fonti di Energia Rinnovabili notizie e riflessi fiscali | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Fonti di Energia Rinnovabili notizie e riflessi fiscali | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Calcolo imposta di registro su cessione crediti da fonti di energia rinnovabili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Calcolo-imposta-di-registro-su-cessione-crediti-da-fonti-di-energia-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 15:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonti di Energia Rinnovabili notizie e riflessi fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;imposta di registro grava sulla cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili, come quelli derivanti da: Impianti fotovoltaici: la cessione del &#8220;bonus fotovoltaico&#8221;, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito d&#8217;imposta per l&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico, è soggetta ad imposta di registro. Impianti eolici: la cessione dei crediti relativi all&#8217;installazione [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Calcolo-imposta-di-registro-su-cessione-crediti-da-fonti-di-energia-rinnovabili/">Calcolo imposta di registro su cessione crediti da fonti di energia rinnovabili</a> was first posted on Maggio 17, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:112">L&#8217;imposta di registro grava sulla cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili, come quelli derivanti da:</p>
<ul data-sourcepos="7:1-10:0">
<li data-sourcepos="7:1-7:214"><strong>Impianti fotovoltaici:</strong> la cessione del &#8220;bonus fotovoltaico&#8221;, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito d&#8217;imposta per l&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico, è soggetta ad imposta di registro.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:127"><strong>Impianti eolici:</strong> la cessione dei crediti relativi all&#8217;installazione di impianti eolici è soggetta ad imposta di registro.</li>
<li data-sourcepos="9:1-10:0"><strong>Altri impianti da fonti rinnovabili:</strong> la cessione dei crediti derivanti da altri impianti da fonti rinnovabili, come impianti a biomassa o geotermici, è generalmente soggetta ad imposta di registro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="11:1-11:30">Aliquota e base imponibile</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:209">L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta di registro per la cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili è dello <strong>0,50%</strong>, applicata sulla <strong>base imponibile</strong> che coincide con il <strong>valore nominale dei crediti ceduti</strong>.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:209">
<h2 data-sourcepos="15:1-15:21">Casi di esenzione</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:112">L&#8217;imposta di registro non si applica alla cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili nei seguenti casi:</p>
<ul data-sourcepos="19:1-22:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:178"><strong>Cessione tra familiari:</strong> la cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili tra familiari in linea retta (genitori, figli) o tra coniugi è esente da imposta di registro.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:161"><strong>Cessione a titolo gratuito:</strong> la cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili a titolo gratuito (senza corrispettivo) è esente da imposta di registro.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>Cessione a soggetti ONLUS:</strong> la cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili a favore di enti senza scopo di lucro (ONLUS) è esente da imposta di registro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:25">Modalità di pagamento</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:108">L&#8217;imposta di registro sulla cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili deve essere pagata mediante:</p>
<ul data-sourcepos="27:1-29:0">
<li data-sourcepos="27:1-27:135"><strong>Modello F24:</strong> l&#8217;importo dell&#8217;imposta di registro può essere versato utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo &#8220;693&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="28:1-29:0"><strong>Marca da bollo:</strong> se il valore dei crediti ceduti è inferiore a 2.000 euro, l&#8217;imposta di registro può essere pagata mediante apposita marca da bollo da apporre sul contratto di cessione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="30:1-30:43">Regime di favore per le cessioni a ESCO</h2>
<p data-sourcepos="32:1-32:205">Per le cessioni di crediti da fonti di energia rinnovabili a favore di ESCO (Energy Service Company), è previsto un regime di favore che consente di applicare un&#8217;imposta di registro ridotta allo <strong>0,25%</strong>.</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:226">Per fruire di questo regime di favore, è necessario che la cessione avvenga nell&#8217;ambito di un contratto di fornitura di servizi energetici che includa anche l&#8217;installazione e la manutenzione dell&#8217;impianto da fonti rinnovabili.</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:226">
<h2 data-sourcepos="36:1-36:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="38:1-38:279">Il calcolo dell&#8217;imposta di registro sulla cessione di crediti da fonti di energia rinnovabili è relativamente semplice. Tuttavia, è consigliabile consultare un professionista per verificare se sussistono i presupposti per l&#8217;applicazione di eventuali esenzioni o regimi di favore.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Calcolo-imposta-di-registro-su-cessione-crediti-da-fonti-di-energia-rinnovabili/">Calcolo imposta di registro su cessione crediti da fonti di energia rinnovabili</a> was first posted on Maggio 17, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-e-ristrutturazioni-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma-Bonus 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-e-ristrutturazioni-edilizia/">Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica</a> was first posted on Gennaio 27, 2017 at 7:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l&#8217;”Ecobonus”, l&#8217;agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, elevabile fino al 75% per i condomini, con un&#8217;importante novità: possibilità di rimborsi immediati e in un&#8217;unica soluzione e non più dilazionati in 10 anni. Vediamo insieme cos&#8217;è l&#8217;Ecobonus, quando opera, chi può ottenerlo e quali vantaggi produce.  </p>
<p>
</p>
<p>Obbligatorietà dell&#8217;attestato di prestazione energetica (APE), interventi di riqualificazione energetica e agevolazioni fiscali immediate con l&#8217;Ecobonus </p>
<p>La disciplina in materia (Decreto legislativo n°192 del 2005 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2002/91/CE e integrato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 &#8211; Linee guida nazionali per la certificazione energetica), ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione del c. D. Attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica, ACE) per gli edifici che comportino un consumo energetico. La certificazione energetica serve a far fronte a sprechi, incentivare ad aumentare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo il consumo energetico e recuperare eventuali costi di ristrutturazione o adeguamento dell’edificio in brevissimo tempo, tutelando anche l&#8217;ambiente . </p>
<p>Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica? </p>
<p>Trattasi di una serie di interventi effettuati su un edificio esistente, allo scopo di migliorarne la classe energetica di appartenenza. </p>
<p>A titolo esemplificativo, questi interventi sono essenzialmente tre:</p>
<p>a) isolamento termico che consente di riscaldare o rinfrescare gli ambienti con un minor consumo di energia (gas ed elettricità);</p>
<p>b) sistemi per alimentare la produzione di energia e ridurre il fabbisogno energetico di un&#8217;abitazione: pannelli fotovoltaici, impianti solari termici;</p>
<p>Ottimizzazione dell’impianto di riscalda mento (ad esempio sostituzione di caldaie). </p>
<p>Ecobonus 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica in un&#8217;unica soluzione! </p>
<p>Tra le novità previste dal Bonus “casa” della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’Ecobonus al 65% per 5 anni, dal 2017 al 2021. </p>
<p>La detrazione Ecobonus è una detrazione di imposta lorda sull&#8217;IRPEF in caso di contribuenti privati e sull&#8217;IRES in caso di società. Inoltre, per gli interventi sui condomini il bonus 2017 è elevato fino al 75%. </p>
<p>Questo è il punto di arrivo di un progetto governativo al quale si lavorava da tempo, per consentire al privato di fruire immediatamente del predetto sconto fiscale per gli interventi di efficientazione energetica, quindi direttamente sul prezzo dei lavori anziché come rimborso frammentato in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. </p>
<p>Quali sono le spese ammesse al beneficio fiscale Ecobonus? </p>
<p>L&#8217;Ecobonus è un&#8217;agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. </p>
<p>La detrazione IRPEF o IRES Ecobonus operano al 65% per la riqualificazione energetica e al 50% per il bonus ristrutturazioni edili. </p>
<p>Andando nel dettaglio, sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all&#8217;interno dell&#8217;edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. </p>
<p>Ecobonus equivale quindi a meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica. </p>
<p>Il tetto spesa massimo Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:</p>
<p>1) Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti: € 100. 000;</p>
<p>2) Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi: € 60. 000;</p>
<p>3) Installazione di pannelli solari: € 60. 000;</p>
<p>4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: € 30. 000. </p>
<p>A chi spetta la detrazione fiscale? </p>
<p>La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. </p>
<p>Nel dettaglio essa spetta a:</p>
<p>a) persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d&#8217;uso l’immobile;</p>
<p>b) titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;</p>
<p>c) contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull&#8217;IRES;</p>
<p>d) associazioni tra professionisti;</p>
<p>e) enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;</p>
<p>N. B.  La detrazione IRPEF Ecobonus per le spese di risparmio energetico si estende anche ai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;agevolazione i quali sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, salvo in caso di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. </p>
<p>Sconto maggiorato fino al 75% per gli interventi sui condomini</p>
<p>Se gli interventi di riqualificazione energetica vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al70%;</p>
<p>Se nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale raggiungendo una media prefissata, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%. </p>
<p>Un&#8217;altra novità: la cedibilità dell&#8217;Ecobonus</p>
<p>Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito fiscale derivante dall’Ecobonus, quindi direttamente alle imprese e fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, sopperendo così all&#8217;eventuale mancanza di disponibilità economica immediata per effettuare gli interventi. </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed essere assistiti con professionalità ed efficienzaper ottenere serenamente il vostro Ecobonus, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Energie Rinnovabili: Trattamento Fiscale del contratto di Cessione Crediti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/energie-rinnovabili-trattamento-fiscale-del-contratto-di-cessione-crediti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/energie-rinnovabili-trattamento-fiscale-del-contratto-di-cessione-crediti/</guid>

					<description><![CDATA[Come calcolare, versare e chiedere a rimborso l'imposta di registro sulla cessione dei crediti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/energie-rinnovabili-trattamento-fiscale-del-contratto-di-cessione-crediti/">Energie Rinnovabili: Trattamento Fiscale del contratto di Cessione Crediti</a> was first posted on Maggio 9, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante risoluzione che chiarisce il metodo di calcolo delle imposte degli atti (registro, catastale ed ipotecaria) applicabili in materia di energie rinnovabili al  contratto  di cessione  di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing.  </p>
<p>
</p>
<p>RISOLUZIONE N. 95/E  Roma, 17 ottobre 2012 </p>
<p>OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR) Con l&#8217;interpello specificato in oggetto, concernente l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è stato esposto il seguente   </p>
<p>QUESITO    </p>
<p>La società interpellante ALFA s. R. L. Svolge attività di produzione di energia elettrica da fonti di energie rinnovabili. Nel 2011, ha realizzato un campo fotovoltaico ‘a terra’ ed ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE s. P. A. ) una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, spettanti per la produzione di energia elettrica che sarà prodotta dal medesimo impianto. Successivamente, la società ha ceduto l’impianto realizzato a BETA s. P. A. , stipulando, nel contempo, un contratto di locazione finanziaria per la durata di 18 anni.      </p>
<p>A garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, ALFA si  è  impegnata  a  cedere  a  BETA,  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti vantati da ALFA nei confronti del GSE. Dovendo procedere alla stipula del contratto, la società istante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE. </p>
<p>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE</p>
<p>La società istante ritiene che, in sede di registrazione del contratto di cessione dei crediti, non possa essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.   131  (di  seguito  TUR),  in  quanto  la  base imponibile non è determinata né è determinabile a priori. </p>
<p>La società fa presente, infatti, che l’ammontare dei crediti oggetto di cessione si   determina   moltiplicando   la   produzione   energetica   mensile   per   la   tariffa riconosciuta dal GSE, e che la quantità di energia prodotta varia in ragione della produttività dell’impianto e, dunque, delle condizioni atmosferiche, delle caratteristiche tecniche e dell’usura dei componenti tecnologici installati. </p>
<p>Tenuto conto che la base imponibile “non è determinata né determinabile”, la società istante ritiene che in sede di registrazione del contratto di cessione debba essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.          </p>
<p>PARERE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE    </p>
<p>Il quesito proposto con la presente istanza di interpello riguarda la corretta disciplina  applicabile,  ai  fini  delle  imposte  indirette,  al  contratto  di cessione  di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing. Appare  utile  ricordare  che,  con  riferimento  a  tale  problematica,  questa Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278.   </p>
<p>Con la richiamata risoluzione, è stato chiarito che la cessione di crediti è un negozio  dotato  di  una  propria  causa  giuridica  in  quanto  svolge  un’autonoma funzione economico-sociale che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing. </p>
<p>In  sostanza,  le  cause  giuridiche  che  caratterizzano,  rispettivamente,  il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica  ragione  economico-sociale  e,  pertanto,  la   tassazione  applicabile  a tali operazioni deve essere definita autonomamente. Con riferimento all’atto di cessione di crediti, nella richiamata risoluzione è stato chiarito che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, detto contratto può dar luogo a: &#8211;    operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell’IVA tra le operazioni esenti, ex articolo 10, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; &#8211;    operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.   In particolare, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 3), del DPR n. 633 del 1972, se effettuate dietro     corrispettivo, “… le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, …”. </p>
<p>La circostanza che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria. </p>
<p>Tale contratto risulta, pertanto, escluso dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. In considerazione del principio di alternatività Iva-Registro di cui all’articolo  40 del TUR, trova, quindi, applicazione l’imposta di registro.   </p>
<p>In  particolare,  l’articolo  6  della  Tariffa,  parte  prima,  allegata  al  TUR, stabilisce la tassazione con l’aliquota dello 0,50 % per le “cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze …… ”. Con la richiamata  risoluzione  4 luglio  2008, n. 278, è stato chiarito  che l’imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50 % si applica ai contratti di cessione di crediti, ancorché stipulati a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un precedente o contestuale rapporto di debito. </p>
<p>Con riferimento al quesito in esame, si rileva che la società interpellante, per garantire il pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, si è impegnata a cedere a BETA i crediti vantati nei confronti del GSE. L’effettivo  ammontare  di tale  credito  non risulta,  tuttavia,  determinato  al momento di conclusione del contratto, in quanto, come rilevato dalla società istante, la tariffa incentivante che sarà effettivamente corrisposta dal GSE potrà variare in ragione dell’energia prodotta dall’impianto. Tenuto conto che nella fattispecie in esame l’importo dei crediti ceduti  non è determinato   al   momento   della   registrazione   dell’atto   di   cessione,   per   la     determinazione dell’imposta dovuta si ritengono applicabili le modalità di tassazione previste dall’articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a prezzo indeterminato. Tale articolo dispone che “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso  dopo  la  determinazione  definitiva  del  corrispettivo,  da  denunciare  a norma dell’articolo 19”. Analogamente, la base imponibile dell’atto di cessione dei crediti in esame deve  essere  determinata  sulla  base  del  ‘valore  dei  crediti  dichiarato’  in  via presuntiva  dalla  parte,  salvo  conguaglio  o  rimborso  dopo  la  determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi. </p>
<p>In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell’atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l’intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, quale ad esempio la produttività dell’impianto come evidenziata nel business plan. Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare superi il valore dichiarato. In tal caso, i contribuenti, essendo tenuti ad un ulteriore versamento dell’imposta, dovranno effettuare una denuncia, ai sensi dell’articolo 19 del TUR. Tale disposizione stabilisce, infatti, che il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati dalle parti contraenti, entro 20 giorni, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. </p>
<p>Diversamente, se le somme effettivamente erogate dal GSE risultano inferiori all’ammontare dei crediti dichiarato in sede di registrazione dell’atto di cessione, i contribuenti   avranno   diritto,   ai   sensi   del   citato   articolo   35,   al   rimborso dell’eccedenza di imposta versata.   </p>
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