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	<title>Fisco Editoria TV Internet &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Fisco Editoria TV Internet &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Cinema e diritti cinematografici: guida completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cinema-e-diritti-cinematografici-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto cinematografico]]></category>
		<category><![CDATA[diritti cinematografici]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
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					<description><![CDATA[Il mondo del cinema è un&#8217;industria complessa che si basa su una serie di diritti e accordi che regolano la produzione, la distribuzione e la fruizione di opere cinematografiche. Conoscere i diritti cinematografici è fondamentale per chiunque operi nel settore, dagli autori ai produttori, dai distributori agli esercenti cinematografici. Cosa sono i diritti cinematografici? I [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cinema-e-diritti-cinematografici-guida-completa/">Cinema e diritti cinematografici: guida completa</a> was first posted on Giugno 21, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:48">Il mondo del cinema è un&#8217;industria complessa che si basa su una serie di diritti e accordi che regolano la produzione, la distribuzione e la fruizione di opere cinematografiche. Conoscere i diritti cinematografici è fondamentale per chiunque operi nel settore, dagli autori ai produttori, dai distributori agli esercenti cinematografici.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:48">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:33">Cosa sono i diritti cinematografici?</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:138">I diritti cinematografici sono i diritti esclusivi di sfruttamento di un&#8217;opera cinematografica. Questi diritti possono essere suddivisi in diverse categorie, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-13:79">
<li data-sourcepos="11:1-11:256"><strong>Diritti di autore:</strong> Sono i diritti spettanti all&#8217;autore dell&#8217;opera originale, come il soggetto, la sceneggiatura e i dialoghi. Questi diritti includono il diritto di riproduzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, elaborazione e traduzione.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:214"><strong>Diritti connessi:</strong> Sono i diritti spettanti a soggetti diversi dall&#8217;autore, come il produttore, il regista e gli attori. Questi diritti includono il diritto di distribuzione, noleggio e proiezione in pubblico.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:79"><strong>Diritti di sfruttamento commerciale:</strong> Sono i diritti di utilizzare l&#8217;opera cinematografica per scopi commerciali, come la vendita di DVD, Blu-ray, merchandising e la messa in onda in televisione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="15:1-15:44">Acquisizione dei diritti cinematografici</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:76">I diritti cinematografici possono essere acquisiti in diversi modi, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="19:1-22:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:174"><strong>Opzione:</strong> L&#8217;opzione dà al potenziale acquirente il diritto di acquistare i diritti cinematografici dell&#8217;opera a un prezzo predeterminato entro un certo periodo di tempo.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:162"><strong>Licenza:</strong> La licenza concede all&#8217;acquirente il diritto di sfruttare l&#8217;opera cinematografica per un periodo di tempo specifico e in un determinato territorio.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>Cessione:</strong> La cessione trasferisce all&#8217;acquirente la proprietà dei diritti cinematografici dell&#8217;opera in modo definitivo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:29">Contratti cinematografici</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:75">I diritti cinematografici sono regolati da una serie di contratti, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="27:1-27:27">
<li data-sourcepos="27:1-27:27"><strong>Contratto di opzione:</strong> Stabilisce i termini e le condizioni dell&#8217;opzione, come il prezzo di esercizio, la durata e le modalità di esercizio.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:151"><strong>Contratto di licenza:</strong> Definisce i diritti concessi all&#8217;acquirente, la durata della licenza, il territorio di sfruttamento e il canone di licenza.</li>
<li data-sourcepos="29:1-30:0"><strong>Contratto di cessione:</strong> Trasferisce la proprietà dei diritti cinematografici all&#8217;acquirente e ne stabilisce il prezzo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="31:1-31:16">Legislazione</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:118">La disciplina dei diritti cinematografici è contenuta in diverse norme, a livello nazionale e internazionale, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="35:1-37:0">
<li data-sourcepos="35:1-35:118"><strong>Legge sul diritto d&#8217;autore (L. 633/1941):</strong> disciplina i diritti spettanti all&#8217;autore di un&#8217;opera cinematografica.</li>
<li data-sourcepos="36:1-37:0"><strong>Accordi internazionali sul diritto d&#8217;autore:</strong> come la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e la Direttiva europea sul diritto d&#8217;autore e sui diritti connessi nella società dell&#8217;informazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="38:1-38:38">Tutela dei diritti cinematografici</h2>
<p data-sourcepos="40:1-40:10">I titolari di diritti cinematografici possono tutelare i propri diritti in caso di violazione attraverso diverse azioni, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="42:1-45:0">
<li data-sourcepos="42:1-42:67"><strong>Azione inibitoria:</strong> Per far cessare la violazione del diritto.</li>
<li data-sourcepos="43:1-43:111"><strong>Azione di risarcimento del danno:</strong> Per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione.</li>
<li data-sourcepos="44:1-45:0"><strong>Sequestro:</strong> Per impedire la diffusione o lo sfruttamento illegale dell&#8217;opera cinematografica.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="46:1-46:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="48:1-48:304">Il mondo dei diritti cinematografici è complesso e in continua evoluzione. Conoscere i propri diritti e le modalità per tutelarli è fondamentale per chiunque operi nel settore cinematografico. In caso di dubbi o incertezze, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia di diritto d&#8217;autore.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cinema-e-diritti-cinematografici-guida-completa/">Cinema e diritti cinematografici: guida completa</a> was first posted on Giugno 21, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editoria: trattamento Iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Editoria-trattamento-Iva-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iva editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Libri (cartacei e digitali)]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiani e periodici]]></category>
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					<description><![CDATA[Il trattamento dell&#8217;Iva nel settore editoriale è caratterizzato da un regime speciale, disciplinato dall&#8217;articolo 74 del Decreto Presidenziale n. 633/1972 (DPR 633/72) e da successive modifiche e integrazioni. Tale regime prevede l&#8217;applicazione di un&#8217;aliquota Iva ridotta al 4% per la cessione di alcuni prodotti editoriali, a fronte di specifiche condizioni e adempimenti. Prodotti editoriali beneficiari [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Editoria-trattamento-Iva-2/">Editoria: trattamento Iva</a> was first posted on Giugno 20, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:66">Il trattamento dell&#8217;Iva nel settore editoriale è caratterizzato da un regime speciale, disciplinato dall&#8217;articolo 74 del Decreto Presidenziale n. 633/1972 (DPR 633/72) e da successive modifiche e integrazioni. Tale regime prevede l&#8217;applicazione di un&#8217;aliquota Iva ridotta al 4% per la cessione di alcuni prodotti editoriali, a fronte di specifiche condizioni e adempimenti.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:66">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:35">Prodotti editoriali beneficiari</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:10">L&#8217;aliquota Iva ridotta del 4% si applica a:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-13:83">
<li data-sourcepos="11:1-11:123"><strong>Libri:</strong> Sono inclusi libri di qualsiasi genere, cartacei o digitali, con contenuto educativo, culturale o scientifico.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:155"><strong>Quotidiani e periodici:</strong> Si tratta di pubblicazioni periodiche stampate, con cadenza almeno settimanale, aventi carattere prevalentemente informativo.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:83"><strong>Pubblicazioni d&#8217;arte:</strong> Sono incluse le monografie illustrate relative all&#8217;arte e all&#8217;archeologia, nonché i cataloghi di mostre d&#8217;arte.</li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0"><strong>Pubblicazioni scolastiche:</strong> Comprendono libri scolastici, atlanti, dizionari e altri materiali didattici destinati agli studenti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:14">Esclusioni</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:40">L&#8217;aliquota Iva ridotta non si applica a:</p>
<ul data-sourcepos="20:1-23:0">
<li data-sourcepos="20:1-20:149"><strong>Pubblicazioni pubblicitarie:</strong> Sono escluse le pubblicazioni aventi carattere prevalentemente pubblicitario, come brochure, volantini e depliant.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:189"><strong>Pubblicazioni pornografiche:</strong> Non beneficiano dell&#8217;aliquota ridotta le pubblicazioni che, per contenuto e immagini, presentano carattere osceno o comunque contrario alla morale comune.</li>
<li data-sourcepos="22:1-23:0"><strong>Cataloghi diversi da quelli di informazione libraria:</strong> Sono esclusi i cataloghi di prodotti commerciali, ad eccezione di quelli che forniscono informazioni bibliografiche e culturali sui libri.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="24:1-24:19">Regime monofase</h2>
<p data-sourcepos="26:1-26:159">Il regime speciale dell&#8217;editoria è caratterizzato dall&#8217;applicazione del regime &#8220;monofase&#8221;. Ciò significa che l&#8217;Iva viene assolta una sola volta, all&#8217;atto della cessione dei prodotti editoriali da parte dell&#8217;editore. Le successive cessioni, effettuate da librai, edicolanti e altri rivenditori, sono esenti da Iva.</p>
<p data-sourcepos="26:1-26:159">
<h2 data-sourcepos="28:1-28:30">Forfetizzazione delle rese</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:376">Per semplificare gli adempimenti Iva degli editori, il DPR 633/72 prevede un sistema di forfetizzazione delle rese. In sostanza, l&#8217;editore può applicare l&#8217;Iva solo sulle copie effettivamente vendute, anziché su tutte quelle stampate. La percentuale di resa forfettizzata varia a seconda del tipo di prodotto editoriale e viene stabilita annualmente dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p data-sourcepos="30:1-30:376">
<h2 data-sourcepos="32:1-32:25">Obblighi dell&#8217;editore</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:66">L&#8217;editore che applica il regime speciale dell&#8217;editoria è tenuto a:</p>
<ul data-sourcepos="36:1-37:30">
<li data-sourcepos="36:1-36:100">Registrare le cessioni dei prodotti editoriali con annotazioni separate nelle scritture contabili;</li>
<li data-sourcepos="37:1-37:30">Conservare la documentazione che giustifica l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota Iva ridotta (ad esempio, fatture di acquisto della carta e delle altre materie prime);</li>
<li data-sourcepos="38:1-39:0">Presentare la dichiarazione annuale Iva, indicando separatamente le operazioni effettuate con il regime speciale dell&#8217;editoria.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="40:1-40:12">Sanzioni</h2>
<p data-sourcepos="42:1-42:134">In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal regime speciale dell&#8217;editoria, l&#8217;editore può incorrere in sanzioni amministrative.</p>
<p data-sourcepos="42:1-42:134">
<h2 data-sourcepos="44:1-44:21">Modifiche recenti</h2>
<p data-sourcepos="46:1-46:352">Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è stata introdotta una riduzione temporanea dell&#8217;aliquota Iva al 4% per la cessione di libri stampati, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Tale riduzione si applica anche ai libri digitali, a condizione che siano dotati di sistemi di protezione che ne impediscano la copia illegale.</p>
<p data-sourcepos="46:1-46:352">
<h2 data-sourcepos="48:1-48:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:357">Il trattamento dell&#8217;Iva nel settore editoriale è complesso e richiede una conoscenza approfondita della normativa vigente. Gli editori che intendono applicare il regime speciale dell&#8217;editoria sono tenuti a osservare una serie di adempimenti specifici. In caso di dubbi o incertezze, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia fiscale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Editoria-trattamento-Iva-2/">Editoria: trattamento Iva</a> was first posted on Giugno 20, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[中国和意大利的律师，法律咨询]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialista.it]]></category>
		<category><![CDATA[LeFonti Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Professionale Anno 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</guid>

					<description><![CDATA[Bis dell'affermazione del 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall&#8217;Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.</p>
<p>Il Team di Commercialista.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[30%.]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ARTICOLO 190]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI DIGITALI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/</guid>

					<description><![CDATA[Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>SERVIZI DIGITALI E CREDITO D’IMPOSTA, COSA PREVEDE IL DECRETO RILANCIO</h2>
<p>Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.</p>
<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>Le spese ammissibili</h2>
<p>Il testo della norma fornisce un elenco delle spese ammissibili: “servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività”.</p>
<p>Il credito è riconosciuto nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, non sarà cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea. Inoltre sarà possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, mentre il modello F24 andrà presentato in via telematica, pena lo scarto dello stesso.</p>
<h2>Come richiederlo?</h2>
<p>Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con DPCM, emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<h2>Approfondimenti</h2>
<p>Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure per sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici che investono nei servizi digitali. Tra queste disposizioni, il credito d&#8217;imposta rappresenta un incentivo significativo per favorire l&#8217;adozione di soluzioni digitali nell&#8217;ambito dell&#8217;editoria. Ecco una panoramica delle principali disposizioni del decreto:</p>
<h3>Credito d&#8217;Imposta per i Servizi Digitali</h3>
<ul>
<li>Definizione e beneficiari: L&#8217;articolo 190 del Decreto Rilancio prevede un credito d&#8217;imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2019 per i servizi digitali. Possono beneficiarne le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.</li>
<li>Presentazione dell&#8217;istanza: Per ottenere il credito d&#8217;imposta, le imprese dovranno presentare un&#8217;istanza diretta al Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I dettagli sulle modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).</li>
<li>Spese ammissibili: Le spese ammissibili includono i servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate digitali, nonché i servizi di information technology per la gestione della connettività.</li>
<li>Importo del credito d&#8217;imposta: Il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura massima di 8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, che costituisce il tetto di spesa.</li>
<li>Utilizzo e dichiarazione del credito: Il credito d&#8217;imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, mentre la dichiarazione F24 dovrà essere presentata in via telematica per evitare il suo scarto.</li>
</ul>
<h3>Procedure e Aggiornamenti</h3>
<p>Definizione delle modalità: Le modalità di presentazione dell&#8217;istanza saranno definite tramite un DPCM, che sarà emanato entro trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<p>È importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni normative e fare riferimento al testo ufficiale del Decreto Rilancio per conoscere tutti i dettagli e gli adempimenti necessari per beneficiare di questa agevolazione fiscale. Le misure previste dal decreto rappresentano un&#8217;opportunità per le imprese editrici di quotidiani e periodici di adattarsi alla trasformazione digitale e promuovere la sostenibilità economica nel settore dell&#8217;editoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assistenza-diretta-a-fronteggiare-la-crisi-di-liquidit224-legata-al-coronavirus-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Come aiutare le imprese a fronteggiare e superare la crisi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assistenza-diretta-a-fronteggiare-la-crisi-di-liquidit224-legata-al-coronavirus-covid-19/">Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:48 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covi-19</h2>
<p>L’emergenza Coronavirus – Covid-19, deve essere fronteggiata in modo tempestivo dalle aziende, deve essere determinato in Via immediata il fabbisogno finanziario di breve periodo (da 1 a 5 mesi) e di medio (fine sei mesi – fine anno), il calcolo del fabbisogno finanziario indica quanti soldi occorrono per tenere l’azienda in piedi, quanti assorbimenti di liquidità subisce l’azienda. Il servizio è diretto a valutare l’impatto della crisi e drenare liquidità pro norma, attraverso richieste lecite al sistema bancario (es. Sospensione dei pagamenti per un anno delle quote capitali), il ricorso agli ammortizzatori sociali (in modo diretto o indiretto), agevolazioni fiscali e/o rinvio dei pagamenti pro norma, l’assistenza è rivolta a livello:</p>
<p>A.      finanziario (sistema Banca – Abi – Casa deposito e prestiti);</p>
<p>B.      fiscale;</p>
<p>C.      gestione degli ammortizzatori sociali per le risorse umane dell’azienda.</p>
<h2>E’ fondamentale determinare il fabbisogno finanziario per ogni azienda:</h2>
<p>·       al 31. 03. 2020;</p>
<p>·       al 30. 04. 2020;</p>
<p>·       al 31. 05. 2020;</p>
<p>·       alla data del 31. 07. 2020 (prevista nel primo dpcm come fine stimata dell’emergenza nazionale);</p>
<p>·       al 30. 09. 2020;</p>
<p>·       al 31. 12. 2020.</p>
<h2>Il servizio di assistenza diretto a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covi-19 è rivolto ad:</h2>
<p>a)     aziende di piccole, medie e grandi dimensioni (ss, sas snc, cooperative, srl, spa);</p>
<p>b)    ditte individuali commercianti ed artigiani;</p>
<p>c)     enti del Terzo Settore (SSD, ASD, ODV, Assocazioni di categoria, APS);</p>
<p>d)    commercialisti e tributaristi (formazione);</p>
<p>e)     consulenti e professionisti di qualsiasi categoria;</p>
<p>f)     consulenti senz’albo;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assistenza-diretta-a-fronteggiare-la-crisi-di-liquidit224-legata-al-coronavirus-covid-19/">Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:48 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>“Bonus pubblicità” per professionisti e imprese: quando e quanto potrete risparmiare sul Fisco?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-pubblicit224-per-professionisti-e-imprese-quando-e-quanto-potrete-risparmiare-su-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito di imposta - Tax Credit]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale al credito d’imposta su spese di pubblicità per professionisti e imprese (“Manovra Bis”)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-pubblicit224-per-professionisti-e-imprese-quando-e-quanto-potrete-risparmiare-su-fisco/">“Bonus pubblicità” per professionisti e imprese: quando e quanto potrete risparmiare sul Fisco?</a> was first posted on Giugno 1, 2017 at 3:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete professionisti o aziende e desiderate investire in pubblicità per incrementare il vostro Business? Con la “Manovra bis” arriva l’agevolazione fiscale che vi consentirà di risparmiare notevolmente su spese di placement relative a media anche digitali. Scopriamo “in anteprima” quando e quanto potrete risparmiare sul Fisco!</p>
<p>La Manovra correttiva 2017 (Manovra bis), con un emendamento approvato in Commissione alla Camera e destinato ad approvazione definitiva, da un lato ha previsto con operatività dal 2018 il bonus pubblicità, un vantaggiosissimo credito d’imposta per le spese di pubblicità sostenute da imprese, lavoratori autonomi e professionisti e, dall’altro, ha disciplinato validi incentivi idonei a sostenere il settore dell’editoria consentendo così di incrementarne le entrate finanziarie.</p>
<h2>Quando opera il bonus fiscale</h2>
<p>Chi deciderà di pubblicizzare la propria azienda o il proprio studio professionale mediante strategiche campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, digitali, comprese quindi le campagne pubblicitarie su carta stampata, radio anche digitali e Tv anche web di valore incrementale di almeno l’1% sull’anno precedente, godrà di un credito d’imposta al 75% &#8211; elevato al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative &#8211; con l’applicazione di un il tetto massimo stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Informazioni più precise riguardo agli investimenti coperti dal beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo, la documentazione richiesta ed i controlli, saranno dettagliate in un decreto ministeriale attuativo di prossima emanazione.</p>
<p>N. B. Trattasi di un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.</p>
<p>Attenzione: la spesa in pubblicità a cui si applica il credito dev’essere incrementale rispetto a investimenti analoghi, effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, di una somma pari almeno all’1%.</p>
<h2>Come si calcola</h2>
<p>Il bonus si applica sull’ammontare della differenza degli investimenti pubblicitari effettuati l’anno precedente sempre sugli stessi mezzi di comunicazione, a condizione come sopra precisato, che gli investimenti incrementali siano almeno dell1%.</p>
<p>Esempio: se nel 2017 l’azienda Gamma ha sostenuto spese pubblicitarie in TV pari a 50. 000 €, per poter godere dell’agevolazione sarà necessario che nel 2018 l’azienda investa 51. 000 €.  Il credito di imposta sarà calcolato sui 1000 € aggiuntivi di spesa applicando l’aliquota agevolata del 75% oppure quella ancora più vantaggiosa del 90% nell’ipotesi in cui l’azienda Gamma fosse una Start-up innovativa, o una microimpresa o una piccola o media impresa.</p>
<p>La manovra prevede anche un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, che sarà istituito con decreto ministeriale, per favorire la realizzazione di progetti innovativi.</p>
<h2>Da quando è attivabile il bonus fiscale</h2>
<p>Il credito di imposta sarà usufruibile dal 1° gennaio 2018 e il limite massimo di spesa sarà stabilito con un decreto ad hoc.</p>
<p>Se desiderate:</p>
<ul>
<li>essere assistiti per attivare i bonus pubblicità e tutte le possibili agevolazioni fiscali per massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta;</li>
<li>registrare un marchio d’impresa o collettivo;</li>
<li>richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets,</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-pubblicit224-per-professionisti-e-imprese-quando-e-quanto-potrete-risparmiare-su-fisco/">“Bonus pubblicità” per professionisti e imprese: quando e quanto potrete risparmiare sul Fisco?</a> was first posted on Giugno 1, 2017 at 3:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editoria: Trattamento Iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/editoria-trattamento-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alla corretta applicazione dell'iva nel settore editoriale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/editoria-trattamento-iva/">Editoria: Trattamento Iva</a> was first posted on Aprile 7, 2017 at 10:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’editoria, si applica un regime particolare, chiamato monofase che prevede come unico soggetto passivo l’editore. Il consumatore che acquista prodotti editoriali versa un’aliquota agevolata del 4% che a monte della catena è stata già assolta dall’editore.  </p>
<p> </p>
<p>Editoria: Trattamento Iva</p>
<p>Nell’editoria, si applica un regime particolare, chiamato monofase che prevede come unico soggetto passivo l’editore. Il consumatore che acquista prodotti editoriali<a href="https://www. Commercialista. It#_ftn1">[1]</a> versa una aliquota agevolata del 4% che a monte della catena è stata già assolta dall’editore. </p>
<p>In sintesi, per la cessione di tutti i prodotti editoriali, escluse le pubblicazioni pornografiche e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, nonché per l&#8217;acquisizione della carta e delle prestazioni di servizio relative alla loro produzione, l&#8217;Iva si applica con l&#8217;aliquota ridotta del 4 per cento. </p>
<p>
IVA monofase</p>
<p>Come detto, il settore dell&#8217;editoria è caratterizzato da un sistema particolare, che si distingue nettamente sia dal metodo ordinario sia da quelli forfetari, in quanto, in deroga al principio generale che vede l&#8217;Iva applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o del servizio fino al consumo, l&#8217;imposta diventa &#8220;monofase&#8221;, corrisposta, cioè, una sola volta e da un solo soggetto: l&#8217;editore. </p>
<p>E&#8217; quest&#8217;ultimo, quindi, l&#8217;unico soggetto passivo d&#8217;imposta per la commercializzazione dei prodotti editoriali. Tutti gli altri soggetti che intervengono nei successivi passaggi (distributori, commercianti e rivenditori), fino alla vendita all&#8217;acquirente finale, restano fuori dall&#8217;imposta, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale. A loro, tuttavia, non è preclusa la detrazione dell&#8217;Iva pagata per l&#8217;acquisto dei beni, diversi dai prodotti editoriali, utilizzati nello svolgimento dell&#8217;attività di commercializzazione di questi ultimi. La possibilità della detrazione<a href="https://www. Commercialista. It#_ftn2">[2]</a> pur in assenza di &#8220;operazioni imponibili&#8221; deriva dalle espresse previsioni degli articoli 7, comma 3, del Dm 9/4/93 (ma a condizione che venga utilizzato il &#8220;registro degli acquisti&#8221;), e 19, comma 3, lettera e), del Dpr 633/1972. </p>
<p> </p>
<p>Contratto Estimatorio</p>
<p>E&#8217; utile ricordare che, per il settore dell&#8217;editoria, l&#8217;articolo 1556 c. C. Prevede il &#8220;contratto estimatorio&#8221;, una forma particolare di contratto che in un certo qual senso dà una giustificazione alla volontà del legislatore di stabilire il sistema monofase al posto di quello plurifase. </p>
<p>Ai sensi del citato articolo del codice civile, l&#8217;editore affida al rivenditore il prodotto editoriale, restandone proprietario fino al momento in cui lo stesso non venga ceduto all&#8217;acquirente finale, riscuotendone il prezzo, evidentemente al netto del corrispettivo spettante al rivenditore medesimo. <br />
I prodotti rimasti invenduti vengono restituiti dal rivenditore all&#8217;editore senza che il passaggio faccia insorgere alcuna operazione imponibile. </p>
<p>
Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, pertanto, l&#8217;unica cessione vera e propria (quella soggetta a Iva) si realizza tra l&#8217;editore e l&#8217;acquirente finale, mentre il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali che locali), pur svolgendo un&#8217;attività essenziale per la vendita del bene, non sono giuridicamente (e fiscalmente, ai fini Iva) parti della compravendita. </p>
<p>
Giuridicamente, quindi, in editoria la vendita è sempre &#8220;diretta&#8221; tra editore e consumatore finale, una caratteristica che, come si anticipava, giustifica l&#8217;applicazione dell&#8217;Iva esclusivamente da parte dell&#8217;editore e l&#8217;esclusione di tutti gli altri soggetti. </p>
<p></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It#_ftnref1">[1]</a> giornali e notiziari quotidiani, fumetti, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica. </p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It#_ftnref2">[2]</a> Un altro importante aspetto riguarda il rimborso del credito IVA vantato o la compensazione con debiti INPS e tributari. </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></td>
<td>
             </p>
<p>PER RICHIEDERE ASSISTENZA <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p> CHIAMACI </p>
<p>
            </p>
<p>AL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/editoria-trattamento-iva/">Editoria: Trattamento Iva</a> was first posted on Aprile 7, 2017 at 10:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-trattamento-fiscale-irpef-e-iva-dei-redditi-derivanti-dallutilizzazione-economica-delle-opere-dellingegno-tutelate-dal-diritto-di-autore-e-come-vanno-indicati-in-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
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		<category><![CDATA[art 12 L 633/ 1941]]></category>
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		<category><![CDATA[tassazione royalties persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento fiscale diritti d'autore]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-trattamento-fiscale-irpef-e-iva-dei-redditi-derivanti-dallutilizzazione-economica-delle-opere-dellingegno-tutelate-dal-diritto-di-autore-e-come-vanno-indicati-in-unico/">Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 7:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa analizziamo come vanno tassati ai fini IRPEF e IVA quei redditi generati  dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno riguardanti scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, sia per all&#8217;autore che per le persone fisiche diverse dall&#8217;autore, illustrando come indicarli nel modello Unico 2017. </p>
<p> Concessione in licenza di opere dell&#8217;ingegno</p>
<p> Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale  (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), attraverso il “licensing” (concessione in licenza) può decidere di attribuire a terzi lo sfruttamento economico della propria opera, ottenendo come corrispettivo economico canoni periodici (royalties). Quindi l’autore – licenziante  dell’opera resta proprietario della stessa e il terzo licenziatario potrà utilizzare l’opera a fini commerciali e/o di lucro. </p>
<p> Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore di opere dell&#8217;ingegno è disciplinato dalla Legge n. 633/1941, la quale prevede diritto esclusivo dello stesso di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, ex art articolo 12 della citata legge. </p>
<p> Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale diritto ha una triplice declinazione:</p>
<p> Diritto di pubblicizzare l’opera;</p>
<p> Diritto di utilizzare economicamente l’opera;</p>
<p> Diritto di rivendicare la paternità dell’opera. </p>
<p> Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali disponibili, e dunque possono formare oggetto di cessione, a differenza del diritto di paternità dell’opera che, marcato dal carattere personale, non può mai essere negoziato. </p>
<p> Tassazione fiscale ai fini IRPEF</p>
<p> I proventi percepiti dall’autore dell’opera, a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86). La peculiarità del trattamento fiscale di tali compensi rispetto ai principi generali applicabili ai redditi di lavoro autonomo è quella per la quale, ai fini delle imposte dirette (IRPEF) vengono tassati nel periodo d’imposta i compensi percepiti per lo sfruttamento economico delle opere d’ingegno ridotti delle deduzioni forfettarie, di cui all’articolo 54, comma 8, del DPR n. 917/86. </p>
<p> I compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, percepiti da persone fisiche diverse dagli autori sono qualificati e tassati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86. </p>
<p> Disciplina IVA</p>
<p> Per quanto riguarda il funzionamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972, in base al quale: “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”. </p>
<p> NB Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà quindi essere riportata l’indicazione: “Operazione fuori campo Iva ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972”. </p>
<p> Ritenute di acconto</p>
<p> royalty pagate a soggetti residenti: sulla parte imponibile (compenso percepito al netto della deduzione forfettaria spettante) all’atto del pagamento dovrà essere operata una ritenuta d’acconto Irpef del 20% o, nel caso di reddito assimilato, con l’aliquota Irpef secondo lo scaglione di reddito. </p>
<p> royalty pagate a soggetti non residenti : in tal caso si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (la ritenuta verrà applicata al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. </p>
<p> Come si indicano i compensi in Unico PF</p>
<p> 1) L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore dovrà dichiarare tali compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Unico P. F. , al rigo RL25. Su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:</p>
<p> del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;</p>
<p> del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni. </p>
<p> L’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29. </p>
<p> 2) Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, dovranno dichiarare i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL. In questo caso il compenso deve essere riportato già al netto della deduzione forfettaria spettante. Nessuna deduzione si applica gli acquirenti a titolo gratuito. </p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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