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	<title>Abitazione Principale - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Abitazione Principale - Commercialista.it</title>
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		<title>Agevolazioni fiscali sull&#8217;abitazione principale: una panoramica</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/29344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le agevolazioni fiscali dedicate all&#8217;abitazione principale si articolano in diversi ambiti, ognuno dei quali merita un&#8217;attenzione particolare. Tra le misure più rilevanti, troviamo detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, bonus per l&#8217;efficienza energetica, riduzioni sull&#8217;IMU, e l&#8217;esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti per determinate categorie di cittadini. Ciascuna di queste agevolazioni si applica [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le agevolazioni fiscali dedicate all&#8217;abitazione principale si articolano in diversi ambiti, ognuno dei quali merita un&#8217;attenzione particolare. Tra le misure più rilevanti, troviamo detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, bonus per l&#8217;efficienza energetica, riduzioni sull&#8217;IMU, e l&#8217;esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti per determinate categorie di cittadini. Ciascuna di queste agevolazioni si applica seguendo criteri specifici e può portare a un significativo risparmio economico per i nuclei familiari.</p>
<p>Uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dal <strong>Bonus Ristrutturazioni</strong>, che consente di detrarre dalle tasse una percentuale delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione dell&#8217;abitazione principale.</p>
<p>Allo stesso modo, il <strong>Bonus Energetico</strong> offre vantaggi fiscali per chi decide di migliorare l&#8217;efficienza energetica della propria casa, attraverso l&#8217;installazione di pannelli solari, la sostituzione di infissi, o l&#8217;acquisto di caldaie a condensazione.</p>
<p>Non meno importante è il discorso relativo all&#8217;IMU, l&#8217;Imposta Municipale Propria, che non viene applicata sull&#8217;abitazione principale ad eccezione di alcune categorie di immobili di lusso. Questa esenzione rappresenta un notevole alleggerimento del carico fiscale per molti cittadini, rendendo più accessibile la proprietà immobiliare come diritto alla casa.</p>
<p>Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, in alcune situazioni, come per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta, è possibile ottenere riduzioni significative o l&#8217;annullamento totale di questo onere, a patto di rispettare determinati requisiti.</p>
<p>È importante sottolineare che, per usufruire di queste agevolazioni, i contribuenti devono adempiere a specifiche procedure burocratiche, presentando la documentazione necessaria e rispettando le scadenze previste dalla legge. La conoscenza approfondita delle varie opportunità e dei relativi requisiti è, quindi, fondamentale per poter beneficiare appieno di questi incentivi fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come Accedere alle Agevolazioni Fiscali</h2>
<p>Per accedere alle agevolazioni fiscali sull&#8217;abitazione principale, è fondamentale seguire con attenzione i passaggi richiesti dalla normativa vigente, evitando errori che potrebbero compromettere l&#8217;ottenimento dei benefici. Di seguito, vengono illustrati i passi principali per usufruire delle diverse agevolazioni.</p>
<p><strong>1. Documentazione:</strong> La base di ogni pratica fiscale è la corretta documentazione. Per le detrazioni legate a ristrutturazioni o miglioramenti energetici, è necessario conservare fatture e ricevute che attestino le spese sostenute, oltre ai dati identificativi dell&#8217;impresa che ha effettuato i lavori.</p>
<p><strong>2. Pagamenti Tracciabili:</strong> Le spese relative alle agevolazioni devono essere effettuate attraverso metodi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari specifici, che permettono di dimostrare l&#8217;effettiva destinazione dei fondi per gli interventi agevolati.</p>
<p><strong>3. Comunicazione all&#8217;Enea:</strong> Per alcune agevolazioni, come il bonus per l&#8217;efficienza energetica, è necessario inviare una comunicazione specifica all&#8217;Enea, l&#8217;Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l&#8217;Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.</p>
<p><strong>4. Dichiarazione dei Redditi:</strong> Le agevolazioni fiscali vanno indicate nella dichiarazione dei redditi annuale, inserendo i dettagli delle spese sostenute nelle sezioni dedicate, al fine di ottenere le detrazioni spettanti.</p>
<p><strong>5. Attenzione ai Limiti di Spesa:</strong> Ogni agevolazione fiscale prevede un limite massimo di spesa ammissibile, oltre il quale la detrazione non è più applicabile. È quindi essenziale pianificare attentamente gli interventi, per massimizzare il risparmio fiscale.</p>
<p>Seguire queste indicazioni permette non solo di ottenere un risparmio fiscale significativo ma anche di contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e alla diffusione di pratiche sostenibili. La complessità delle procedure richiede una buona dose di attenzione e, in alcuni casi, potrebbe essere utile affidarsi a professionisti del settore per la gestione delle pratiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Concludendo, le agevolazioni fiscali relative all&#8217;abitazione principale offrono ai cittadini italiani una preziosa opportunità di risparmio, contribuendo al contempo a promuovere pratiche di ristrutturazione sostenibile e l&#8217;efficienza energetica. Tuttavia, per navigare con successo nel complesso panorama delle normative fiscali, è fondamentale armarsi di informazioni corrette e aggiornate, prestando attenzione ai requisiti specifici e alle scadenze per l&#8217;accesso ai vari bonus. In questo contesto, l&#8217;assistenza di professionisti qualificati può rappresentare un valore aggiunto non trascurabile, garantendo la corretta applicazione delle normative e la massimizzazione dei benefici economici.</p>
<p>Ricordiamo che l&#8217;obiettivo di queste misure fiscali non è soltanto quello di alleggerire il carico tributario sui contribuenti ma anche di incentivare comportamenti virtuosi, come il miglioramento dell&#8217;efficienza energetica degli edifici e la valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>agevolazioni fiscali,abitazione principale,Bonus ristrutturazioni,efficienza energetica,IMU,detrazioni fiscali,risparmio energetico,sostenibilità ambientale,bonusenergetico,ristrutturazione edilizia</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/29344/">Agevolazioni fiscali sull’abitazione principale: una panoramica</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/29344/">Agevolazioni fiscali sull&#8217;abitazione principale: una panoramica</a> was first posted on Aprile 4, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale pignoramenti Equitalia 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica analizziamo come funziona il pignoramento, quali beni sono pignorabili e quali invece il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è il pignoramento</h2>
<p>Come noto, se decorrono 60 giorni dalla notifica legittima della cartella esattoriale ed il contribuente non ha provveduto al pagamento del debito erariale, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito fiscale. Per i debiti fino ad € 1. 000 alle azioni cautelari ed esecutive non si potrà procedere prima che siano trascorsi di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.</p>
<p>Il pignoramento è il primo vero e proprio atto esecutivo che l’ente di riscossione avvia al fine di vincolare determinati beni del debitore in funzione del soddisfacimento del credito Equitalia. E’ regolato dall’articolo 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e può essere avviato come procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, ovvero, come espropriazione dei beni come atto in forza di precetto o titolo esecutivo</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di pignoramento</h2>
<p>In sintesi occorre distinguere tra:</p>
<p>pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili;<br />
pignoramento presso terzi dei crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi;<br />
pignoramento di stipendi e pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura</h2>
<p>L’ufficiale giudiziario per conto dell’Agente di Riscossione che rappresenta gli enti creditori, redige un verbale che oltre a contenere l’ingiunzione e l’obbligo di astensione da parte del debitore a disporre dei beni patrimoniale oggetto del pignoramento, contiene anche:</p>
<p>l’invito di iscrivere la propria residenza presso la sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza dell’iscrizione, le notifiche verranno eseguite presso la cancelleria del giudice;<br />
la procedura con tutte le informazioni per evitare il pignoramento dei beni. L’esecuzione forzata può essere infatti evitata depositando una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori;</p>
<p>l&#8217;elenco e descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione dimostrabili rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Beni limitatamente pignorabili e beni impignorabili</h2>
<p>a) Beni immobili</p>
<p>Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se la proprietà immobiliare ha tutte le seguenti caratteristiche:</p>
<p>è l’unico immobile di proprietà del debitore;<br />
è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;<br />
non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Regole:</p>
<p>1) prima del pignoramento dei beni immobili è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;</p>
<p>2) prima dell’ipoteca, è sempre necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni;</p>
<p>Attenzione: la casa di proprietà non è pignorabile se il debito complessivo è inferiore ad € 120. 000 e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore ad € 120. 000;</p>
<p>N. B.  Non si può mai pignorare la casa, anche se il debito supera i 120. 000 € se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).</p>
<p>b) Macchinari aziendali e beni strumentali</p>
<p>Fermo restando che si considerano strumentali non solo i classici macchinari o le classiche attrezzature aziendali, ma anche eventuali immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore, in un’azienda, per i debiti con Equitalia, possono essere pignorati gli strumenti, gli oggetti, i libri strumentali all’esercizio dell’impresa, professione, arte o mestiere del debitore, anche se costituito in forma di società, solo nel limite di un quinto (e se mancano altri beni da pignorare). Questo limite vale anche per i capannoni.</p>
<p>c) Stipendio e pensione</p>
<p>In banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;<br />
sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, questo può essere pignorato fino ad un massimo di un quinto;<br />
per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro). In banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino ad € 1. 344,21: il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.</p>
<p>d) Auto</p>
<p>Il fermo auto non è legittimo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro (bene strumentale) e il contribuente è un imprenditore o un professionista.</p>
<p>e) Cose mobili assolutamente impignorabili (articolo 514 codice procedura civile)</p>
<p>Tra i beni impignorabili rientrano le cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili.</p>
<p>Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco)</p>
<p>f) Beni e patrimoni cointestati</p>
<p>Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà, se questa è divisibile altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debito.</p>
<p>g) Crediti impignorabili (articolo 545 codice di procedura civile)</p>
<p>h) Crediti alimentari;</p>
<p>i) Sussidi di grazia e sostentamento poveri.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accertamenti dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell&#8217;immobile:come difendersi.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 17:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida all'applicazione del prezzo-valore e applicabilità del  valore catastale in caso di assegnazione di beni immobili  ai soci</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/">Accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell’immobile:come difendersi.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/">Accertamenti dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell&#8217;immobile:come difendersi.</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 6:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Se una società  immobiliare che decide di estinguersi applica il meccanismo del prezzo valore sugli immobili assegnati, cioè opti nell&#8217;atto notarile per il più vantaggioso valore catastale sul quale pagare l&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;8 per cento, l&#8217;Agenzia delle Entrate, potrà ex post accertare nei confronti del solo socio assegnatario il maggior valore secondo i criteri ordinari, assogettandolo “ a sorpresa” ad una tassazione più onerosa? Scopriamo insieme come difendersi dal Fisco in questi casi. </p>
<p> Il doppio beneficio fiscale: assegnazione agevolata + applicazione del “prezzo valore”</p>
<p> All&#8217;interno del regime agevolato dell&#8217;assegnazione dei beni immobili ai soci (non strumentali e ad uso abitativo con relative pertinenze) è possibile optare per un ulteriore prezioso strumento fiscale che genera un risparmio lecito d&#8217;imposta addizionale : il meccanismo del prezzo valore che consente sostanzialmente di utilizzare ai fini della tassazione  in luogo del valore normale del bene (corrispondente a quello di mercato ) il valore catastale in genere di importo inferiore rispetto al primo , con una maggiore convenienza fiscale. </p>
<p> Quesito pratico</p>
<p> Se una società immobiliare che decide di estinguersi applica il meccanismo del prezzo valore sugli immobili assegnati, cioè opti nell&#8217;atto notarile per il più vantaggioso valore catastale sul quale pagare l&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;8 per cento, l&#8217;Agenzia delle Entrate, potrà ex post accertare nei confronti del solo socio assegnatario il maggior valore secondo i criteri ordinari, assogettandolo “ a sorpresa” ad una tassazione più onerosa? </p>
<p> Soluzione del caso  </p>
<p> Posto che. Nelle ipotesi in cui in sede di assegnazione di beni immobili ai soci, si aderisca all&#8217;opzione del prezzo valore, non trovano applicazione le norme sull&#8217;accertamento induttivo previste dall&#8217;art. 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, considerando che poi i soci non venderanno gli immobili assegnati, la determinazione dell&#8217;imponibile in capo a questi ultimi sarà vincolata sul valore optato dalla società. Pertanto le verifiche relative dell&#8217;amministrazione finanziaria non potranno essere effettuate nei confronti di entrambe le parti del negozio traslativo e dunque, neanche, una volta estinta la società, rispetto al singolo socio assegnatario. </p>
<p> Ratio della tutela del contribuente</p>
<p> Questo significa in altre parole che l&#8217; Agenzia delle Entrate non potrà applicare solo per i soci il valore normale (ben più alto) in base a tabelle Omi (osservatorio del mercato immobiliare) ai fini impositivi. In caso contrario infatti verrebbe ad essere vanificato l&#8217;obiettivo della norma e l&#8217;operazione nel suo complesso vedrebbe annullata la convenienza fiscale che ne connota la ratio. Quindi l&#8217;opzione per il valore catastale, efficace tanto ai fini delle imposte dirette quanto di quelle indirette, non consentirà  di accertare valori maggiori, rispetto al differenziale tra il valore catastale e il costo fiscale, né rispetto alla società assegnante, né rispetto al socio assegnatario che godranno entrambi di un risparmio addizionale di imposta. </p>
<p> Quindi al quesito non può  che rispondersi negativamente :</p>
<p> Se desideri farti assistere o collaborare con un nostro consulente per conseguire risparmio lecito di imposta ed essere guidato step by step in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752  </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/">Accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell’immobile:come difendersi.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accertamenti-dellagenzia-dellentrate-in-caso-di-applicazione-del-prezzo-valore-verso-il-singolo-socio-assegnatario-dellimmobile/">Accertamenti dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell&#8217;immobile:come difendersi.</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 6:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sistema del  “Prezzo &#8211; Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l&#8217;“agevolazione nell&#8217;agevolazione”?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida all'applicazione del prezzo-valore e applicabilità del valore catastale in caso di assegnazione di beni immobili  ai soci</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consentente di realizzare un consistente risparmio d&#8217;imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell&#8217;agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell&#8217;agevolazione”. </p>
<p> Il sistema del “prezzo-valore”</p>
<p> Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consente di realizzare un consistente e  risparmio d&#8217;imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di  assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell&#8217;agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell&#8217;agevolazione”. </p>
<p> Assegnazione agevolata dei beni ai soci e Benefits fiscali  </p>
<p> La tassazione agevolata con imposta sostitutiva delle  plusvalenze derivanti dall’assegnazione (o dalle cessioni) di beni ai soci, rappresenta una delle più interessanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016. </p>
<p> Questa opzione fiscale, disciplinata dall’art. 1, commi 115-120, delle Legge citata, si pone l&#8217;obiettivo di rendere più conveniente l’estromissione dall&#8217;attivo patrimoniale di società di persona e società di capitali, dei beni non strumentali all’attività d’impresa. (vedi precedenti divulgazioni)</p>
<p> I relativi benefits fiscali hanno un fortissimo impatto anche sulle imposte indirette, eventualmente dovute a seguito della cessione/assegnazione, quali l’imposta di registro e le imposte ipocatastali. </p>
<p> La norma in esame prevede che le plusvalenze in questione siano  tassate con imposta sostitutiva dell’Ires/Irpef e dell’Irap. Con aliquota pari all’8% per le sole società operative (cioè per le società che non risultino società di comodo in base alla normativa vigente)</p>
<p> Applicabilità del valore catastale alle ipotesi di assegnazione di beni con il sistema del “prezzo valore” : un&#8217;agevolazione nell&#8217;agevolazione   </p>
<p> In caso di assegnazione, la plusvalenza, da tassare con imposta sostitutiva, è pari alla differenza tra valore normale del bene, determinato secondo le regole dettate dall’art. 9 del Tuir, e il costo fiscale del bene. Il concetto di plusvalenza civilisticamente evoca una differenza positiva tra il valore normale dei beni assegnati e costo non ammortizzato dei beni assegnati. </p>
<p> Tuttavia per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la norma consente di determinare il valore normale con le regole previste per il calcolo del valore catastale ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. P. R. 131/1986 cioè con il sistema analogo a quello del cosiddetto “prezzo valore” operante in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43. Quindi, in sintesi. è possibile utilizzare in luogo del valore normale (valore venale in comune commercio) il valore catastale dell&#8217;immobile. </p>
<p> Infatti a decorrere dal primo gennaio 2006, è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito o comunque valore di mercato indicato nell’atto. </p>
<p> Questa previsione rappresenta un beneficio aggiuntivo rispetto a quello già previsto dall&#8217;opzione dell&#8217;assegnazione agevolata, in quanto solitamente il valore catastale degli immobili è inferiore a quello “normale” (che nei trasferimenti a titolo oneroso equivale  al corrispettivo pattuito e indicato nell&#8217;atto)  </p>
<p> L&#8217;operatività del sistema del prezzo &#8211; valore anche per le assegnazione di beni ai soci deriva dal suo ambito oggettivo di applicazione che comprende oltre alle “cessioni” in senso tecnico anche agli altri atti traslativi della proprietà (oltre che quelli traslativi e costitutivi di diritti parziari di godimento) dunque anche le ipotesi di estromissione di beni immobili in assegnazione al soggetto persona fisica come quelli rientranti nel regime dell&#8217;assegnazione agevolata. </p>
<p> Nello specifico il meccanismo del prezzo valore si applica ai trasferimenti soggetti ad imposta di Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell&#8217;esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e a cessioni effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di &#8220;persone fisiche&#8221; e purché soggette a imposta di Registro (non IVA). </p>
<p> Quadro delle imposte degli atti (Registro, Ipotecaria &amp; Catastale) in caso di assegnazione di beni immobili ai soci  </p>
<p> Ai sensi del DPR n. 131 del 1986, articolo 4 lettera a) della tariffa allegata, quando l’assegnazione dei beni ai soci non è soggetta ad Iva è soggetta a registro nella misura ordinaria, ridotta alla metà per l’agevolazione in punto di assegnazione , con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. </p>
<p> Con riferimento ai beni immobili di natura residenziale di conseguenza risulteranno applicabili a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario:</p>
<p> il prezzo valore;</p>
<p> le agevolazioni prima casa;</p>
<p> l’agevolazione dell’1% (per le società di trading immobiliare). </p>
<p> NB Si ricorda ancora che, per non essere assoggettati ad accertamenti &#8220;induttivi&#8221; non è sufficiente indicare nel contratto un qualsiasi prezzo simulato anche se superiore al valore catastale, ma occorre indicare il reale &#8220;corrispettivo pattuito&#8221;</p>
<p> Base imponibile del bene nel regime di assegnazione agevolata di beni ai soci  </p>
<p> In conclusione, ai fini del calcolo della plusvalenza che godrà dell&#8217;agevolazione grazie all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sostitutiva, la base imponibile in caso di assegnazione di beni ai soci, potrà essere costituita alternativamente dal:</p>
<p> valore normale del bene immobile ( valore di mercato) al netto del costo fiscale;</p>
<p> valore catastale ( prezzo-valore) al netto del costo fiscale ( in genere più vantaggioso e produttivo di un risparmio addizionale d&#8217;imposta)</p>
<p> Come ottenere il “beneficio nel beneficio”   </p>
<p> Per utilizzare il valore catastale sarà necessaria l’esplicita richiesta del beneficio al notaio ,che risulti opportunamente dall&#8217;atto di assegnazione (ocessione dell’immobile)</p>
<p> Quindi, in linea di principio,ai fini e per effetto del  beneficio fiscale del prezzo – valore, il contribuente:  </p>
<p> indicherà il “prezzo” reale pattuito ( o cmq il valore di mercato in caso di assegnazione )</p>
<p> otterrà una riduzione degli onorari notarili al 30%;</p>
<p> pagherà le imposte solo sul valore dell&#8217;immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale &#8220;valutazione automatica”</p>
<p> non avrà un  reddito tassabile determinato sulla base della “spesa” effettuata per l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile  </p>
<p> non si esporrà ad eventuali verifiche dell&#8217;Agenzia delle Entrate in quanto gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi ex art 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 non potranno  essere effettuati. </p>
<p> NB Nella logica dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci, le agevolazioni non vengono meno nel caso in cui valore catastale o il valore normale  siano inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi, in tale circostanza, la necessità di assolvere l’imposta sostitutiva. </p>
<p>
</p>
<p> Se desideri farti assistere o collaborare con un nostro consulente per conseguire risparmio lecito di imposta ed essere guidato step by step in tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale,  </p>
<p> contattaci al numero verde 800192752  </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/">Sistema del  “Prezzo – Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l’“agevolazione nell’agevolazione”?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/">Sistema del  “Prezzo &#8211; Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l&#8217;“agevolazione nell&#8217;agevolazione”?</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 4:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Bonus ristrutturazione edilizia confermato al 50%. Tempo fino al 31 dicembre 2017 per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-ristrutturazione-edilizia-confermato-al-50-tempo-fino-al-31-dicembre-2017-per-ottenere-lagevolazione-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 09:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale all' Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma Bonus nella legge di stabilità  2017:  chi può ottenere le  detrazioni  Irpef e Ires fino all’85% e quando.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Con la  legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell&#8217;11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell&#8217;ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%.  Si tratta di un&#8217;’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa ! In particolare, l&#8217;agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Individuiamo insieme i soggetti che possono chiedere il Bonus, per quali spese e tipi di lavori . </p>
<p> Bonus ristrutturazione edilizia nella Finanziaria 2017</p>
<p> Con la  legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell&#8217;11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell&#8217;ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%. </p>
<p> Si tratta di un&#8217;’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa! </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni prevede al suo interno anche l&#8217;accessorio  Bonus Mobili, con la possibilità di detrarre le spese di acquisto di mobili al 50%. </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni viene concesso per un massimo di spesa di 96. 000 euro ad unità immobiliare e il rimborso della spesa sostenuta è ripartito ratealmente in 10 anni. </p>
<p> In particolare, l&#8217;agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. </p>
<p> Per  quantificare la spesa sostenuta faranno fede i bonifici effettuati dal richiedente l&#8217; agevolazione per ogni unità immobiliare. </p>
<p> Chi sono i  beneficiari? Non solo il proprietario dell&#8217;immobile. </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni 2017 con detrazione al 50% può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia. :</p>
<p> Inoltre, per godere dello sconto Irpef non è necessario essere proprietari  dell’immobile perché il beneficio è concesso anche al titolare dei diritti di godimento e a coloro che ne sosterranno le spese. </p>
<p> Nel dettaglio lo sconto d&#8217;imposta si rivolge ai seguenti soggetti: </p>
<p> proprietari o nudi proprietari;</p>
<p> titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);</p>
<p> locatari o comodatari;</p>
<p> soci di cooperative divise e indivise;</p>
<p> imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;</p>
<p> soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. </p>
<p> Attenzione : Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita – altrimenti noto come compromesso &#8211; chi ha acquistato l’immobile può usufruire del Bonus ristrutturazioni 2017 se:</p>
<p> è stato immesso nel possesso dell’immobile;</p>
<p> esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;</p>
<p> è stato regolarmente registrato il compromesso. </p>
<p> Occorre evidenziare che il Bonus può essere richiesto:</p>
<p> anche da chi esegue in proprio i lavori sull’immobile relativamente alle spese sostenute per l’acquisto del materiale; </p>
<p> anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. </p>
<p> Per quali lavori di ristrutturazione si può chiedere il Bonus? Le spese ammesse all’agevolazione. </p>
<p> Il Bonus ristrutturazioni 2017 Irpef può essere richiesto per un&#8217;ampia gamma di lavori di ristrutturazione :</p>
<p> interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;</p>
<p> interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;</p>
<p> interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;</p>
<p> lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);</p>
<p> interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc. );</p>
<p> interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;</p>
<p> interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;</p>
<p> interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;</p>
<p> interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;</p>
<p> riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);</p>
<p> installazione di apparecchi di rilevazione di gas;</p>
<p> monitoraggio di vetri anti-infortunio;</p>
<p> installazione corrimano. </p>
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		<title>ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da  Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/abitazione-principale-come-tutelarla-da-equitalia-e-dagli-altri-enti-di-accertamento-e-riscossione-sia-a-livello-locale-che-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida per difendere la propria abitazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore.   Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso  all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.</p>
<p>Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore.   Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso  all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.</p>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Come detto il debitore deve avere come unico immobile l’abitazione principale, inoltre,  è basilare che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.</p>
<h2>Estensione del grado di tutela alle pertinenze</h2>
<p>La stessa Equitalia con nota mese di luglio 2013 ha chiarito che il grado di tutela di estende anche alle pertinenza della abitazione principale (box, garage, cantina, etc. ) incluse quelle accatastate autonomamente.</p>
<h2>Esclusioni</h2>
<p>Sono escluse dalla tutela in oggetto le abitazioni di lusso ed i fabbricati con classe catastale A/8 ed A/9.</p>
<p>Negli altri casi (non abitazione prinpale ad unicum del debitore e non appartenenza classe A/8 ed A/9) l’espropriazioni immobiliare è concessa se l’importo complessivo del credito vantato supera la soglia di €. 120. 000 (centoventimilaeuro). Ciodetto, la richiamata azione esecutiva, può essere avviata solo se in precedenza si è scritta ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dalla stessa (iscrizione  ipoteca) senza che il debito sia stato estinto.</p>
<p>Per ricevere assistenza ed un <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">primo contatto clicca qui</a></p>
<p>Per casi urgenti o chiarimenti contattaci al</p>
<p>nostro numero verde 800. 19. 27. 52</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/abitazione-principale-come-tutelarla-da-equitalia-e-dagli-altri-enti-di-accertamento-e-riscossione-sia-a-livello-locale-che-nazionale/">ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da  Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/abitazione-principale-come-tutelarla-da-equitalia-e-dagli-altri-enti-di-accertamento-e-riscossione-sia-a-livello-locale-che-nazionale/">ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da  Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale</a> was first posted on Aprile 24, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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