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	<title>esenzione iva | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>esenzione iva | Commercialista.it</title>
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		<title>L&#8217;Esenzione IVA sulle new slot</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-Esenzione-IVA-sulle-new-slot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 07:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Esenzione IVA sulle New Slot L&#8217;imposizione fiscale sul gioco d&#8217;azzardo in Italia ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, mirati a regolare un settore molto redditizio ma anche complesso dal punto di vista normativo. Le slot machine, conosciute anche come &#8220;new slot&#8221;, rappresentano una categoria significativa in questo settore. Recentemente, è emerso un dibattito [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-Esenzione-IVA-sulle-new-slot/">L&#8217;Esenzione IVA sulle new slot</a> was first posted on Aprile 16, 2024 at 9:57 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;Esenzione IVA sulle New Slot</h2>
<p>L&#8217;imposizione fiscale sul gioco d&#8217;azzardo in Italia ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, mirati a regolare un settore molto redditizio ma anche complesso dal punto di vista normativo. Le slot machine, conosciute anche come &#8220;new slot&#8221;, rappresentano una categoria significativa in questo settore. Recentemente, è emerso un dibattito sull&#8217;applicazione dell&#8217;IVA a questi dispositivi, con particolare attenzione alle normative che potrebbero esentare le new slot dall&#8217;IVA in determinate condizioni. Questo articolo esplora le norme attuali e le implicazioni fiscali di tale esenzione, fornendo uno sguardo dettagliato su come le leggi influenzano i gestori e gli utenti finali di queste macchine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Contesto Normativo dell&#8217;IVA sulle Slot Machine</h2>
<p>In Italia, il regime fiscale applicabile alle slot machine, o &#8220;new slot&#8221;, è stato oggetto di interpretazioni legali e modifiche legislative che hanno influenzato sia i gestori che i giocatori. Tradizionalmente, le new slot sono soggette a un <strong>regime fiscale speciale che prevede l&#8217;imposizione di una tassa sui giochi piuttosto che l&#8217;applicazione dell&#8217;IVA.</strong> Questo perché si considera l&#8217;IVA non applicabile in quanto i ricavi generati sono ritenuti prestazioni di servizi di intrattenimento, escluse dall&#8217;ambito dell&#8217;IVA secondo le normative europee e italiane.</p>
<p>Nel 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che le operazioni relative alle new slot <strong>non sono soggette a IVA</strong>, stabilendo un precedente importante. La decisione è basata sull&#8217;interpretazione che tali attività sono servizi di puro intrattenimento e non vendite di beni o servizi tradizionali. Questo ha significativamente ridotto il carico fiscale sui gestori di queste macchine, influenzando la loro distribuzione e gestione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Implicazioni dell&#8217;Esenzione IVA sulle Operazioni delle New Slot</h2>
<p>L&#8217;esenzione dell&#8217;IVA sulle new slot ha diverse implicazioni significative per il settore del gioco d&#8217;azzardo:</p>
<ol>
<li><strong>Riduzione del Carico Fiscale</strong>: I gestori di slot machine beneficiano direttamente di una riduzione del carico fiscale, poiché non devono versare l&#8217;IVA sulle somme raccolte. Questo può migliorare la loro liquidità e permettere reinvestimenti nel business o in tecnologie più avanzate.</li>
<li><strong>Impatto sui Ricavi Statali</strong>: Nonostante la riduzione dell&#8217;IVA possa sembrare una perdita per i ricavi statali, lo Stato compensa attraverso altre forme di tassazione specifiche per il settore del gioco, come le imposte sui giochi e le tasse sui ricavi.</li>
<li><strong>Conformità e Complessità Amministrativa</strong>: La gestione della tassazione delle slot machine richiede una comprensione accurata delle leggi e regolamenti vigenti. Gli operatori devono rimanere aggiornati sulle normative fiscali per evitare sanzioni e per assicurare una corretta dichiarazione dei ricavi.</li>
<li><strong>Effetti sul Mercato</strong>: L&#8217;esenzione IVA può anche influenzare la competitività del mercato delle slot machine. Con costi operativi potenzialmente più bassi, i gestori possono offrire migliori payout o investire in marketing e promozioni per attirare più giocatori.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Futuro dell&#8217;IVA e delle New Slot</h2>
<p>Guardando al futuro, l&#8217;esenzione IVA sulle new slot potrebbe essere soggetta a <strong>revisioni</strong>, in risposta alle dinamiche economiche e alle pressioni dell&#8217;Unione Europea per armonizzare le politiche fiscali relative al gioco d&#8217;azzardo. Le decisioni future potrebbero influenzare non solo il carico fiscale dei gestori ma anche l&#8217;attrattiva del gioco d&#8217;azzardo legale in Italia.</p>
<p>È fondamentale per i gestori di slot machine e per i policymaker monitorare continuamente l&#8217;evoluzione delle normative per adattarsi efficacemente e sfruttare le opportunità nel rispetto del quadro legale.</p>
<p>Inoltre, il settore potrebbe vedere una crescente <strong>digitalizzazione</strong> e l&#8217;introduzione di nuove tecnologie che potrebbero cambiare il modo in cui le tasse sono calcolate e raccolte, rendendo il processo più efficiente e trasparente. Questi sviluppi potrebbero portare a nuove sfide normative e a opportunità per il settore.</p>
<p>Concludendo, l&#8217;esenzione IVA per le slot machine rappresenta un aspetto chiave che definisce l&#8217;operatività e la competitività del settore dei giochi in Italia, un tema che richiede un&#8217;attenta osservazione e adattamento strategico da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-Esenzione-IVA-sulle-new-slot/">L&#8217;Esenzione IVA sulle new slot</a> was first posted on Aprile 16, 2024 at 9:57 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale/contabile/fiscale SLOT MACHINE e VIDEOLOTTERY 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete gestori di giochi d’azzardo e a seguito dei rincari fiscali introdotti dalla “Manovrina” state pensando di cedere ad altri la vostra azienda? Seguite questa guida per scoprire le modalità alternative per farlo e misurarne la convenienza fiscale!  </p>
<p>Come noto, con la Manovra bis (Dl 50/2017) è stato previsto un incremento della tassazione a carico del settore dei giochi d’azzardo (in particolare il rialzo dal 17,5% al 19% il PREU  &#8211; prelievo erariale unico &#8211; sulle new slot e dal 5,5% al 6% quello sulle Videolottery, la necessità incessante di investire capitali ingenti per la sostituzione di apparecchi obsolescenti con l&#8217;avvento delle nuove slot “da remoto” nonché il taglio del 30% degli apparecchi) che ha indotto diversi operatori di SLOT e VLT a valutare oculatamente l’opportunità di mettere sul mercato la propria azienda per salvarne il patrimonio e poi buttarsi magari in una nuova attività imprenditoriale. </p>
<p>Risulta a tal proposito sempre più frequente la tendenza degli operatori del settore a trasferire le proprie aziende in favore di grandi e strutturati concessionari di rete, predisposti ad investire, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento sul mercato. </p>
<p>Info utili per i potenziali acquirenti: per scoprire come funziona l’IVA nei rapporti negoziali relativi alle Slot, leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/giochi-dazzardo/Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot/modalit224-operative-iva-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti">guida dedicata all&#8217;IVA in materia di giochi e scommesse</a>! </p>
<p>Come fare per trasferire l’azienda </p>
<p>Se siete interessati a questa possibilità, potrete scegliere essenzialmente tra due modalità alternative per “vendere” (con le relative sottotipologie):</p>
<p>A) LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETà DI GESTIONE</p>
<p>Trattasi dell’operazione più complessa (rispetto alle successive), determinante il trasferimento della titolarità delle società, comprensiva di tutte le poste patrimoniali attive e passive, in capo al cessionario con un corrispettivo determinato dal valore attribuito all’azienda (sostanzialmente relativo ai beni immobilizzati ed all’avviamento) aumentato delle attività a breve (fondi cassa e crediti) e diminuito delle passività esistenti alla data del trasferimento (fornitori, concessionari di riferimento, banche erario, etc). Dal punto di vista fiscale il cedente assoggetterà a tassazione il reddito da capitale derivato dal delta tra il corrispettivo di cessione ed il valore nominale delle quote, con una aliquota differenziata a seconda della natura qualificata (49,72) o no (26%) della partecipazione partecipazioni. </p>
<p>Attenzione: approfittate di questi ultimi giorni per ridurre o azzerare i plusvalori generati dalla cessione di quote attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata!  Per attivare subito l’affrancamento cliccate sulla nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancare-quote-e-terreni-tutte-le-faq-sulla-rivalutazione-per-chiarire-i-vostri-dubbi">guida dedicata alla rivalutazione con tutte le FAQ per chiarire i vostri dubbi</a>. </p>
<p>Scegliete la semplicità e la convenienza della cessione di quote di Srl  dal commercialista: leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Contenzioso/cessione-quote-sociali/la-cessione-di-quote-di-srl-pi249-semplice-e-conveniente-quella-dal-commercialista-guida-alla-procedura-ed-ai-documenti-per-attivarla">guida dedicata alla cessione di quote di Srl senza notaio</a>! </p>
<p>B) LA CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA trasferendola totalmente o parzialmente a terzi. </p>
<p>Le nostre guide. </p>
<p>    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabella-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari-1">Cessione e conferimento di azienda 2017 a confronto per misurare il risparmio d&#8217;imposta</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario-1">Istruzioni in pillole tassazione della cessione di ramo d&#8217;azienda</a>. </p>
<p>
</p>
<p>ATTENZIONE: in entrambi i casi (sia cessione di quote che di azienda) risulta imprescindibile ai fini di una proficua trattativa, la valutazione dell’azienda, che presuppone una approfondita analisi attraverso “due diligence” di tutti i componenti economici e patrimoniali della stessa e dei contratti e dei rapporti commerciali esistenti. </p>
<p>“In una trattativa di acquisizione e/o di cessione, avere a disposizione sia un certo tipo di informazioni che la corretta chiave di lettura delle stesse in tempi utili, consente di determinare il giusto valore economico e tutelare i propri investimenti&#8221;.  <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti">Dott. Alessio Ferretti</a></p>
<p>Per scoprite ora il nostro portale dedicato alla DUE DILIGENCE, <a href="http://www. Duediligence. It/">cliccate qui</a>! </p>
<p>N. B. Preliminarmente risulta altamente consigliato agli operatori di sottoscrivere, ad avvio della trattativa, un dettagliato accordo di riservatezza (Nda cioè non-disclosure agreement, per evitare il rischio di diffusione di dati e notizie riservate. Una volta definito il valore si procederà alla stesura del relativo preliminare di cessione, contenente anche modalità e termini del trasferimento, oltre che le opportune clausole a tutela dei contraenti. </p>
<p> </p>
<p>Per pianificare con successo le vostre operazioni di cessione di quote, cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda individuando, dietro mandato, anche potenziali acquirenti, nonché valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step, e per affrancare, se siete ancora in termini, i plusvalori delle quote sociali,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui  <a href="http://www. Duediligence. It/Contatti">cliccate qui</a>,</p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>Siamo esperti in due diligence fiscale, contabile, finanziaria, legale e del lavoro, i nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEWSLOT VLT AWP: Come impostare l&#8217;impianto contabile per prevenire e detonare le verifiche fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/newslot-vlt-awp-raffica-di-avvisi-di-accertamento-ai-gestori-per-annualit-192-a-decorrere-dal-2008-come-prevenire-e-difendersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 20:19:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale e contabile per gestori di newslot e vlt<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/newslot-vlt-awp-raffica-di-avvisi-di-accertamento-ai-gestori-per-annualit-192-a-decorrere-dal-2008-come-prevenire-e-difendersi/">NEWSLOT VLT AWP: Come impostare l&#8217;impianto contabile per prevenire e detonare le verifiche fiscali</a> was first posted on Maggio 9, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno centinaia di Gestori di apparecchi da gioco (newslot, vlt) lecito di cui all’articolo 110 del TULPS, Comma 6 lettera A, ricevono controlli ed avvisi di accertamento ai fini Irpef, Ires, IVA ed Irap, chiamaci per assisterti o collaborare con il tuo consulente…</p>
<p> </p>
<p>NEWSLOT VLT AWP: Come impostare l’impianto contabile per prevenire e detonare le verifiche fiscali</p>
<p>Ogni anno molte azienda di gestione, noleggio e manutenzione di apparecchi da gioco lecito (newslot, vlt) di cui all’articolo 110 del TULPS, Comma 6 lettera A, in tutta la penisola ricevono controlli ed avvisi di accertamento ai fini Irpef, Ires, IVA ed Irap, chiamaci per pianificare e tutelarti. </p>
<p>L’Agenzia delle Entrate vuole passare al tappeto impianti contabili, contratti, le dichiarazioni dei redditi e conti correnti dei Gestori di Newslot, Slot, VLT ed AWP con l’obiettivo, ove tali aziende non avessero le spalle coperte di procedere con indagini analitico induttive ed estendere l’accertamento sia alle annualità successive sia alla compagine societaria (altre società e/o persone fisiche). </p>
<p>Il Gestore avveduto ha già adottato per tempo i dovuti provvedimenti, chi è in ritardo può contattare il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro. </p>
<p>Il nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:</p>
<p>    La validità e correttezza giuridico fiscale (entrando a titolo esemplificati sia nel merito dei compensi che dei vari profili critici IVA) dei contratti di servizio, somministrazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al Gestore (Esercente, Provider, Fornitore di Servizi, Leasing, Locazioni, etc…);<br />
    Revisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali del gestore ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate, sia per i Grandi Contribuenti che per Aziende con Fatturato non inferiore al mezzo milione di Euro;<br />
    Fornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot (es: Spesometro) onde consentire al Gestore di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva;<br />
    Esaminare ai fini IVA i rapporti tra Gestore ed Esercente, sanando situazioni non conformi al dettato del DPR 633/72 per i quali da anni siamo esperti in materia;<br />
    Esaminare ai Fini IVA fattispecie inerenti istanze di rimborso e dichiarazioni integrative per certificazione del credito di imposta per IVA indetraibile non dedotta negli anni;<br />
    Verificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza e sostenibilità per il gestore sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti;<br />
    Pianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace,Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie;<br />
    Fornire assistenza periodica per la formazione del personaleche compone il desk amministrativo del Gestore (Assistenti, segretarie, impiegati contabili, etc. );<br />
    Fornire ove richiesto il più evoluto impianto contabile in Cloud che consente ai Gestori di avere la situazione finanziaria,reddituale, patrimoniale ed economica costantemente monitorata ed aggiornata in tempo reale (Formula Bilancio in tempo reale). </p>
<p> </p>
<p>Affidati a professionisti esperti per pianificare, tutelare, evolvere e risparmiare a fronte di futuri controlli, aumentando in modo sensibile sia i flussi di cassa a disposizione, sia il grado di competitività della tua azienda. </p>
<p></p>
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<p></p>
</td>
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		<title>New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot]]></category>
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		<category><![CDATA[Giochi d'azzardo consulenza fiscale e legale]]></category>
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		<category><![CDATA[guida contabile e fiscale slot e vlt]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida contabile e fiscale alle slot e vlt: Iva - Giochi e scommesse - Esenzione – Calcolo PREU<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/new-slot-rapporti-concessionario-gestore-ed-esercente-per-esenzione-iva-e-calcolo-del-preu/">New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</a> was first posted on Maggio 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità.</p>
<h2>Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.</h2>
<p>Sent. N. 63 del 20 aprile 2009 (ud. Del 6 aprile 2009) della Comm. Trib. Prov. , Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione – Calcolo PREU</h2>
<p>Massime &#8211; Le  New  Slot,  prima  di  essere  installate,  devono  essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa  in  esercizio  rilasciati dall&#8217;Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  In materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede il concorso di  tre  soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate 21/E del 13 maggio 2005, viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato d&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore  ed  esercente, viene perciò a configurarsi  come  uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.</p>
<p>La  norma dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi derivanti dada attività di raccolta  delle  giocate.   Pertanto,  l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente. Risultando collegata da un nesso funzionale a  quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può  che  rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.</p>
<h2>Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di  Cadore  in data  10. 07. 2008  la  Società  (.), titolare  di  esercizio  pubblico  di bar/rivendita  tabacchi e giornali  dotata  di n.14 apparecchi da intrattenimento (comunemente  detti  Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di accertamento notificato in data  12. 02. 2008  con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005  afferenti le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli  apparecchi  di intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria, trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività  di  gestore,  sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; ***** S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16. 05. 2007, contesta alla ricorrente l&#8217;omesso assoggettamento  ad  IVA ordinaria  del  20%  dei  corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; ***** S. R. L. &#8220;, società  gestrice degli apparecchi di  intrattenimento,  per  l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi accessori prestati  dalla stessa  per  complessivi Euro 20. 332,40 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 4. 066,48, che l&#8217;Ufficio procede a recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1. 016,50.</p>
<p>La ricorrente impugna  l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del  TULPS 18. 06. 1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L.30. 12. 2004  n. 311,  anche  alla  luce  dei chiarimenti forniti con circolare  n.   21/E  dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale  alla  fonte  mediante  il PREU  (prelievo  unico  erariale) del 13,5% sull&#8217;intero ammontare delle giocate. Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario della rete oltre che con il gestore degli apparecchi l&#8217;attività dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo di applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia  al  gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai  terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo  che  deriverebbe  all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle  spese e del maggiori danni patiti per l&#8217;illegittima azione intrapresa  anche  alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell&#8217;Agenzia richiamata.    L&#8217;Ufficio si costituisce in giudizio con memoria  depositata in data 07. 08. 2008, replicando che il rapporto tra  ***** S. R. L. E la società è di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Si oppone all&#8217;accoglimento del ricorso e alla  richiesta  sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.  All&#8217;udienza di trattazione dell&#8217;istanza di  sospensione le parti insistevano sulle rispettive richieste ed il Collegio, con ordinanza  n. 148/02/2008  respingeva  l&#8217;istanza nel presupposto che l&#8217;avviso di accertamento non è atto per sua natura esecutivo e che  pertanto il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno.    All&#8217;udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30. 04. 2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata  attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente, cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra gestore  ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura della  locazione, custodia  ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime   IVA  dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati  &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare  nuovamente la materia  mettendo al bando i videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110  c. 6  TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le stesse vengono  successivamente  installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi in conformità con la disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta  delle  giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale  viene  effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata  (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di  Euro  11,50</p>
<p>&#8211; sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30</p>
<p>&#8211; per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente,  Euro  10,20,  cosicché  la  somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta  pertanto  evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate  21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di  tale  soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed  esercente,  viene  perciò  a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che molto spesso sono  stati  congegnati  secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.311  (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui all&#8217;art. 10,  1c. , n.6  del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U. Delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggetti va dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal proposito la circolare dell&#8217;Agenzia  delle Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R. 633/1972,  si applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma  6  del  TULPS. , anche relativamente  ai  rapporti  tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Per  quanto  riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della  raccolta, l&#8217;A. A. M. S. , ritiene che, dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per  i concessionari stessi, la raccolta delle giocate: l&#8217;esercente ed il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c.497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo il riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate, tant&#8217;è che la stessa circolare  ha  successivamente  a  precisare che &#8220;In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l&#8217;importo stabilito nella misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell&#8217;attività di gioco, comprensivo   del   compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo  stesso  concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche  dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i  propri  ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che non costituiscono  documenti fiscali in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono tutti i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con sentenza n.319/07 in data 04.10.2007 e la I Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste ragioni concernenti la non agevole interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di  dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.       P. Q. M. &#8211; La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.</p>
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		<item>
		<title>Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Newslot: Calcolo del Preu<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/">Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</a> was first posted on Agosto 13, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema del gioco e calcolo del PREU: L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore. Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p><strong>Sent. N. 61 del 6 aprile 2009 (ud. 16 marzo 2009) della Comm. Trib. Prov. Di Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</strong></p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione</h2>
<h2>Massima</h2>
<p>L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA,  ai  sensi  del richiamato art. 10, co. 1, nr. 6, del DPR 633/1972. La norma di cui all&#8217;art. 1, co. 497, della L. 311/2004 ha esentato dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate.</p>
<h2>Fatto e Diritto</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 01.07.2008 la Società (. ) titolare di esercizio pubblico di bar nel quale sono installati alcuni apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di  accertamento notificato  in  data  06.02.2008 con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omesso assoggettamento ad IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005 dei compensi percepiti per le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di  intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,   trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; *****S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 06.02.2007, contesta  alla  ricorrente l&#8217;omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; *****S. R. L. &#8220;, società  gestrice  degli apparecchi di intrattenimento, per l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi  accessori prestati  dalla  stessa per complessivi  Euro  11. 863,54 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 2. 376,70, che l&#8217;Ufficio procede  a  recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per  pari  importo di Euro 2. 377,00.</p>
<p>La ricorrente impugna l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L. 30. 12. 2004  n.   311, anche  alla  luce  dei chiarimenti fomiti con circolare n. 21/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi  attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull&#8217;intero  ammontare delle giocate.</p>
<p>Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario  della rete oltre che con il gestore degli apparecchi  l&#8217;attività  dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo  di  applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa  sopra  richiamata, che fa espresso riferimento, quanto al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo che deriverebbe all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle spese anche in ragione dell&#8217;ingiustificato comportamento  tenuto dall&#8217;Ufficio in sede di accertamento con adesione.</p>
<p>L&#8217;Ufficio si è costituito in giudizio con  memoria  depositata  in  data 14. 10. 2008, replicando che il rapporto  tra   ***** S. R. L. e la società ricorrente è di natura meramente commerciale ed è del tutto  estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Poiché detto compenso afferisce al corrispettivo dell&#8217;obbligo di custodia degli apparecchi ed al godimento del diritto di esclusiva esso, anche alla luce della richiamata  circolare,  non rientra tra le operazioni esenti che attengono esclusivamente al rapporto tra concessionario ed esercente.</p>
<p>Conclude opponendosi all&#8217;accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.</p>
<p>Il collegio,  con ordinanza in  data   01. 12. 2008 sospendeva il provvedimento impugnato ritenendo sussistente il fumus  boni  iuris  della impugnazione proposta fissando l&#8217;udienza di discussione al 16. 03. 2009.</p>
<p>All&#8217;udienza  di  discussione del  merito  le  parti   insistevano   per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di  apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente,  cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra  gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione  in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura  della  locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110 c.6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di  denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del  A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatane della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere Installate, devono  essere  provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le  stesse vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00, sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50, sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30, per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che  molto  spesso sono  stati  congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30. 12. 2004 n. 311 (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui  all&#8217;art. 10, 1c.n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26. 10. 1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi de intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U.</p>
<p>Delle Leggi di Pubblica Sicurezze di cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del  richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal  proposito la circolare dell&#8217;Agenzia delle  Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA  di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R.   633/1972, si  applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma 6 del TULPS. , anche  relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi  incaricati della raccolta stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della raccolta,  l&#8217;A. A. M. S.   ritiene  che,  dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per i concessionari stessi, la raccolta  delle  giocate:  l&#8217;esercente   ed   il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c. 497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate,  tant&#8217;è  che  la  stessa circolare ha successivamente a precisare  che &#8220;in tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini  IVA  l&#8217;importo  stabilito nella  misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione per la prestazione  dell&#8217;attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri  ricavi quali risultanti  dalle distinte d  incasso che non costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuore Sez. III, con sentenza n. 319/07  in  data 04. 10. 2007 e la  I  Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49/08 in data 07. 10. 2008.</p>
<p>P. Q. M. &#8211; Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste  ragioni concernente la non agevole  interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.</p>
<table style="width: 100%; height: 26px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<td style="height: 26px;"></td>
<td style="height: 26px;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/">Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</a> was first posted on Agosto 13, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nozione Fiscale delle Slot Machines e delle Newslot ai sensi dell&#8217;articolo 110, comma 6, del Tulps  e della Circolare  n. 21/E del 13 maggio 2005 Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nozione-fiscale-delle-slot-machines-e-delle-newslot-ai-sensi-dell-39articolo-110-comma-6-del-tulps-e-della-circolare-n-21-e-del-13-maggio-2005-agenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi d'azzardo consulenza fiscale e legale]]></category>
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					<description><![CDATA[Circ. n. 21/E del 13 maggio 2005 Agenzia delle Entrate<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nozione-fiscale-delle-slot-machines-e-delle-newslot-ai-sensi-dell-39articolo-110-comma-6-del-tulps-e-della-circolare-n-21-e-del-13-maggio-2005-agenzia-delle-entrate/">Nozione Fiscale delle Slot Machines e delle Newslot ai sensi dell&#8217;articolo 110, comma 6, del Tulps  e della Circolare  n. 21/E del 13 maggio 2005 Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Marzo 11, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;attuale formulazione l&#8217;art. 110, comma 6, del Tulps  dispone:  &#8220;Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,  come  tali  idonei  per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l&#8217;introduzione di moneta metallica, nei quali gli  elementi  di  abilità  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all&#8217;elemento aleatorio, il  costo  della  partita  non  supera  50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette  e  tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a  50  euro,  erogate  dalla  macchina  subito  dopo  la  sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.  </p>
<p>Apparecchi e congegni art. 110, comma 6, del Tulps      </p>
<p>L&#8217;art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  (Tulps), di cui al R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto  dall&#8217;art.   22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 6 considera apparecchi e congegni per il gioco lecito quegli  apparecchi  che,  nel  rispetto  dei limiti  e  delle   condizioni   fissati   normativamente,   consentono   la corresponsione di vincite in denaro.     </p>
<p>L&#8217;art. 39, comma 6, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L.   24  novembre  2003,  n.   326,  nel  riordinare  la disciplina degli apparecchi con vincite in denaro, ha  apportato  modifiche al testo dell&#8217;art. 110, comma 6, del Tulps introdotto dall&#8217;art. 22 della L. N. 289 citata.     </p>
<p>Nell&#8217;attuale formulazione l&#8217;art. 110, comma 6, del Tulps  dispone:  &#8220;Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,  come  tali  idonei  per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l&#8217;introduzione di moneta metallica, nei quali gli  elementi  di  abilità  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all&#8217;elemento aleatorio, il  costo  della  partita  non  supera  50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette  e  tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a  50  euro,  erogate  dalla  macchina  subito  dopo  la  sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. </p>
<p>In tal caso le  vincite computate dall&#8217;apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14. 000 partite, devono risultare non  inferiori  al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non  possono riprodurre il gioco del poker o comunque  anche  in  parte  le  sue  regole fondamentali&#8221;.     </p>
<p>In forza del testo vigente  dell&#8217;art.   110,  comma  6,  del  Tulps  gli apparecchi e congegni che corrispondono vincite in denaro devono  possedere i seguenti requisiti:        </p>
<p>&#8211; si attivano solo con l&#8217;introduzione di moneta metallica;       </p>
<p>&#8211; gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all&#8217;elemento aleatorio;       </p>
<p>&#8211; il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;       </p>
<p>&#8211; la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi;       </p>
<p>&#8211;  distribuiscono  vincite  in  monete  metalliche  subito  dopo   la conclusione della partita ciascuna di valore non superiore a 50 euro;       </p>
<p>&#8211; le vincite  computate  dall&#8217;apparecchio  o  congegno  in  modo  non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14. 000 partite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;      </p>
<p>&#8211; non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.   </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nozione-fiscale-delle-slot-machines-e-delle-newslot-ai-sensi-dell-39articolo-110-comma-6-del-tulps-e-della-circolare-n-21-e-del-13-maggio-2005-agenzia-delle-entrate/">Nozione Fiscale delle Slot Machines e delle Newslot ai sensi dell&#8217;articolo 110, comma 6, del Tulps  e della Circolare  n. 21/E del 13 maggio 2005 Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Marzo 11, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[esercente esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[gestore esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni accessorie]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta denaro]]></category>
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					<description><![CDATA[Esenzione Iva slot e vlt guida fiscale e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati per la raccolta delle giocate delle slot machine sono esenti da IVA anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente.</p>
<p>E&#8217; onere dell&#8217;Ufficio provare l&#8217;esistenza di una pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quella strettamente funzionale alla raccolta delle giocate.</p>
<h2>Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Bologna Sezione VI, Sentenza 11-04-2011, n. 44 Giuochi e scommesse</h2>
<p>IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)</p>
<h2>Esenzioni</h2>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SESTA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>SUSI LUCIA &#8211; Presidente MALFATTI LUCIA &#8211; Relatore SCATA&#8217; SALVATORE &#8211; Giudice ha emesso la seguente SENTENZA &#8211; sul ricorso n. 1084/10 depositato il 29/03/2010 &#8211; avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (. ) IVA + IRPEF + IRAP 2004 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA proposto dal ricorrente:  ********</p>
<p>Fatto &#8211; Diritto P. Q. M.  Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>In data 29. 03. 2010 il sig.   ******** ricorre contro l&#8217;avviso di accertamento relative ad IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali anno 2004. Attraverso l&#8217;avviso di accertamento impugnato, l&#8217;Agenzia delle Entrate determinava una maggior imposta IVA di Euro 653,00, di cui Euro 589,44 relativa a compensi che il ricorrente aveva esposto come corrispettivi esenti ex art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973e quanto a Euro 62,53 per detrazione indebita su fatture considerate non inerenti.</p>
<p>Il ricorrente nulla eccepisce in merito alle situazioni afferenti i costi ritenuti non inerenti, mentre rigetta completamene l&#8217;assoggettamento ad IVA dei corrispettivi dichiarati esenti. A seguito di un controllo effettuato nei confronti della società Te. Esercente l&#8217;attività di montaggio e riparazione apparecchiature elettriche, l&#8217;Ufficio appurava che la stessa aveva installato apparecchi da trattenimento e gioco di abilità di cui all&#8217;art. 110, co. 6, del TULPS presso la ditta Co. Esercente attività di bar e caffè.</p>
<p>Il controllo si incentrava sulla qualificazione fiscale, ai fini IVA, dei corrispettivi riconosciuti dal gestore degli apparecchi da gioco (TE. ) all&#8217;esercente verificato. Queste prestazioni non sono state fatturate, perché considerate come operazioni relative alla raccolta delle giocate e quindi esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973.</p>
<p>Nella fattispecie i soggetti coinvolti sono tre: &#8211; il Concessionario della rete, titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco; &#8211; il Gestore e proprietario degli apparecchi; &#8211; l&#8217;esercente ovvero il bar in cui materialmente sono ubicate le c. D. New slot (gli apparecchi da gioco).</p>
<p>La raccolta delle giocate compete al Concessionario che può avvalersi della. Collaborazione del gestore e/o dell&#8217;esercente. Il responsabile della raccolta resta il Concessionario e solo in capo a lui ricade l&#8217;esenzione dell&#8217;imposta.</p>
<p>Quindi l&#8217;esenzione si applica ai rapporti in cui è parte il Concessionario, mentre è prevista l&#8217;imponibilità per i rapporti tra il gestore degli apparecchi e i servizi prestati dall&#8217;esercente e per i rapporti tra il gestore ed i consumatori finali.</p>
<p>Dall&#8217;esame della documentazione acquisita da TE. , i rapporti tra gestore ed esercente sono regolati da un accordo commerciale in virtù del quale l&#8217;esercente riceve una percentuale del 50% del ricavato netto e si obbliga a mettere a disposizione lo spazio nel proprio esercizio per l&#8217;installazione degli apparecchi. A parere dell&#8217;Ufficio il 50% del ricavato altro non è che il corrispettivo delle obbligazioni di fare e di non fare assunte dallo stesso nei confronti del gestore.</p>
<p>Quindi la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una prestazione di servizi e in quanto tale è assoggettabile alla disciplina dell&#8217;imponibilità.</p>
<p>Osserva la parte che l&#8217;art.  1 comma 497 della Legge 311/2004 ha stabilito che l&#8217;esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche in relazione ai rapporti posti in essere tra i.</p>
<p>Concessionari per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta delle giocate.</p>
<p>Di conseguenza è applicabile l&#8217;art. 10 primo comma punto 6 del DPR 633/1972 che dispone l&#8217;esenzione IVA.</p>
<p>La parte rileva che il prelievo unico erariale (PREU) al quale il contribuente ha regolarmente adempiuto sostituisce negli apparecchi che distribuiscono vincite sia l&#8217;imposta sugli intrattenimenti che l&#8217;IVA; contrariamente a quanto indicato nell&#8217;avviso di accertamento, il Concessionario non è l&#8217;esclusivo titolare del nulla osta per l&#8217;anno 2004, ma, come indicato nella Circolare 21/E del 13/05/2005, per un certo periodo il titolare del nulla osta era il proprietario dei giochi. Per quanto sopra esposto la parte chiede che venga annullato l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Controdeduce la Direzione Provinciale di Bologna la quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.</p>
<p>L&#8217;Ufficio sostiene che, tra il gestore e gli esercenti dei locali, sono in essere dei veri e propri accordi per la prestazione di servizi, il cui compenso è parametrato agli incassi netti dei giochi. Ne deriva che la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una mera prestazione di servizi ed, in quanto tale, imponibile ai fini IVA ai sensi dell&#8217;art.  3 del D. P. R. 633/72. Orbene il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e la normativa di riferimento, osserva quanto segue.</p>
<p>La tesi dell&#8217;Ufficio, secondo cui gli introiti dell&#8217;esercente sarebbero il risultato economico dei &#8220;corrispettivi delle obbligazioni di fare e di non fare&#8221;, va respinta.</p>
<p>L&#8217;esercente custodisce le macchinette di proprietà del gestore, ne segnala i guasti, ha il divieto di concessione in sub-utilizzo, si obbliga à non installare, per tutta la durata del contratto, apparecchi propri o di ditte concorrenti, ecc. Effettuate le giocate da parte dei clienti, parte dell&#8217;incasso complessivo è versato, in esenzione IVA, dal gestore ai Monopoli di Stato a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU), la parte restante dell&#8217;incasso resta al gestore, che ne corrisponde il 50% all&#8217;esercente, che registra tale corrispettivo in contabilità come esente IVA. Le obbligazioni assunte dall&#8217;esercente nel contratto con il gestore, lungi dall&#8217;essere, ulteriori e distinte rispetto alla causa del rapporto asserito come principale, ne costituiscono una componente essenziale: senza la collocazione delle macchinette, di proprietà del gestore, negli esercizi commerciali aperti al pubblico, di proprietà dell&#8217;esercente, e senza l&#8217;operatività di quest&#8217;ultimo, non vi sarebbe alcuna attività di raccolta delle giocate e nulla verrebbe di conseguenza versato ai Monopoli a titolo di PREU.</p>
<p>Secondo la Ctr di Venezia &#8211; Mestre con la sentenza n. 38/1/10, i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da IVA, anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente. Tale sentenza si è allineata alla giurisprudenza prevalente in materia.</p>
<p>Il contratto che intercorre fra gestore ed esercente viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere. Il Collegio rileva inoltre che, nella fattispecie, l&#8217;Agenzia non prova l&#8217;esistenza della lamentata pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quelle strettamente funzionali alla raccolta delle giocate, poste a carico dell&#8217;esercente e a giustificazione dei suoi compensi.</p>
<p>Né tantomeno prova che le somme percepite dall&#8217;esercente eccedano le soglie riconosciute dalla legge (art. 1 comma 497 L. 331/2004). Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che i corrispettivi incassati dall&#8217;esercente siano esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973, in quanto originati dall&#8217;attività di raccolta delle giocate, per la parte che è strumentalmente affidata, all&#8217;esercente.</p>
<p>In ordine agli altri rilievi ai fini IRPEF, IRAP e contributi previdenziali contenuti nell&#8217;avviso impugnato, il Collegio rileva che la parte ha fatto acquiescenza a tali rilievi e pertanto vengono confermati i recuperi a tassazione. Il Collegio, in relazione alla pluralità dei rilievi e rilevata la difficoltà interpretativa della materia e la diversità di opinioni giurisprudenziali, stabilisce l&#8217;equa compensazione delle spese di lite.</p>
<p>La Commissione  P. Q. M.  Accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;IVA, riconoscendo l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Spese compensate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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