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	<title>Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot | Commercialista.it</title>
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		<title>L&#8217;Esenzione IVA sulle new slot</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-Esenzione-IVA-sulle-new-slot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 07:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione IVA slot machine]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco giochi d'azzardo Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[Normative IVA gioco d'azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione new slot]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;Esenzione IVA sulle New Slot L&#8217;imposizione fiscale sul gioco d&#8217;azzardo in Italia ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, mirati a regolare un settore molto redditizio ma anche complesso dal punto di vista normativo. Le slot machine, conosciute anche come &#8220;new slot&#8221;, rappresentano una categoria significativa in questo settore. Recentemente, è emerso un dibattito [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-Esenzione-IVA-sulle-new-slot/">L&#8217;Esenzione IVA sulle new slot</a> was first posted on Aprile 16, 2024 at 9:57 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;Esenzione IVA sulle New Slot</h2>
<p>L&#8217;imposizione fiscale sul gioco d&#8217;azzardo in Italia ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, mirati a regolare un settore molto redditizio ma anche complesso dal punto di vista normativo. Le slot machine, conosciute anche come &#8220;new slot&#8221;, rappresentano una categoria significativa in questo settore. Recentemente, è emerso un dibattito sull&#8217;applicazione dell&#8217;IVA a questi dispositivi, con particolare attenzione alle normative che potrebbero esentare le new slot dall&#8217;IVA in determinate condizioni. Questo articolo esplora le norme attuali e le implicazioni fiscali di tale esenzione, fornendo uno sguardo dettagliato su come le leggi influenzano i gestori e gli utenti finali di queste macchine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Contesto Normativo dell&#8217;IVA sulle Slot Machine</h2>
<p>In Italia, il regime fiscale applicabile alle slot machine, o &#8220;new slot&#8221;, è stato oggetto di interpretazioni legali e modifiche legislative che hanno influenzato sia i gestori che i giocatori. Tradizionalmente, le new slot sono soggette a un <strong>regime fiscale speciale che prevede l&#8217;imposizione di una tassa sui giochi piuttosto che l&#8217;applicazione dell&#8217;IVA.</strong> Questo perché si considera l&#8217;IVA non applicabile in quanto i ricavi generati sono ritenuti prestazioni di servizi di intrattenimento, escluse dall&#8217;ambito dell&#8217;IVA secondo le normative europee e italiane.</p>
<p>Nel 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che le operazioni relative alle new slot <strong>non sono soggette a IVA</strong>, stabilendo un precedente importante. La decisione è basata sull&#8217;interpretazione che tali attività sono servizi di puro intrattenimento e non vendite di beni o servizi tradizionali. Questo ha significativamente ridotto il carico fiscale sui gestori di queste macchine, influenzando la loro distribuzione e gestione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Implicazioni dell&#8217;Esenzione IVA sulle Operazioni delle New Slot</h2>
<p>L&#8217;esenzione dell&#8217;IVA sulle new slot ha diverse implicazioni significative per il settore del gioco d&#8217;azzardo:</p>
<ol>
<li><strong>Riduzione del Carico Fiscale</strong>: I gestori di slot machine beneficiano direttamente di una riduzione del carico fiscale, poiché non devono versare l&#8217;IVA sulle somme raccolte. Questo può migliorare la loro liquidità e permettere reinvestimenti nel business o in tecnologie più avanzate.</li>
<li><strong>Impatto sui Ricavi Statali</strong>: Nonostante la riduzione dell&#8217;IVA possa sembrare una perdita per i ricavi statali, lo Stato compensa attraverso altre forme di tassazione specifiche per il settore del gioco, come le imposte sui giochi e le tasse sui ricavi.</li>
<li><strong>Conformità e Complessità Amministrativa</strong>: La gestione della tassazione delle slot machine richiede una comprensione accurata delle leggi e regolamenti vigenti. Gli operatori devono rimanere aggiornati sulle normative fiscali per evitare sanzioni e per assicurare una corretta dichiarazione dei ricavi.</li>
<li><strong>Effetti sul Mercato</strong>: L&#8217;esenzione IVA può anche influenzare la competitività del mercato delle slot machine. Con costi operativi potenzialmente più bassi, i gestori possono offrire migliori payout o investire in marketing e promozioni per attirare più giocatori.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Futuro dell&#8217;IVA e delle New Slot</h2>
<p>Guardando al futuro, l&#8217;esenzione IVA sulle new slot potrebbe essere soggetta a <strong>revisioni</strong>, in risposta alle dinamiche economiche e alle pressioni dell&#8217;Unione Europea per armonizzare le politiche fiscali relative al gioco d&#8217;azzardo. Le decisioni future potrebbero influenzare non solo il carico fiscale dei gestori ma anche l&#8217;attrattiva del gioco d&#8217;azzardo legale in Italia.</p>
<p>È fondamentale per i gestori di slot machine e per i policymaker monitorare continuamente l&#8217;evoluzione delle normative per adattarsi efficacemente e sfruttare le opportunità nel rispetto del quadro legale.</p>
<p>Inoltre, il settore potrebbe vedere una crescente <strong>digitalizzazione</strong> e l&#8217;introduzione di nuove tecnologie che potrebbero cambiare il modo in cui le tasse sono calcolate e raccolte, rendendo il processo più efficiente e trasparente. Questi sviluppi potrebbero portare a nuove sfide normative e a opportunità per il settore.</p>
<p>Concludendo, l&#8217;esenzione IVA per le slot machine rappresenta un aspetto chiave che definisce l&#8217;operatività e la competitività del settore dei giochi in Italia, un tema che richiede un&#8217;attenta osservazione e adattamento strategico da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-Esenzione-IVA-sulle-new-slot/">L&#8217;Esenzione IVA sulle new slot</a> was first posted on Aprile 16, 2024 at 9:57 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/new-slot-rapporti-concessionario-gestore-ed-esercente-per-esenzione-iva-e-calcolo-del-preu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi d'azzardo consulenza fiscale e legale]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi e Scommesse Slot Machines]]></category>
		<category><![CDATA[apparecchio installato esercizio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo preu]]></category>
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		<category><![CDATA[guida contabile e fiscale slot e vlt]]></category>
		<category><![CDATA[new slot]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio slot machines]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida contabile e fiscale alle slot e vlt: Iva - Giochi e scommesse - Esenzione – Calcolo PREU<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/new-slot-rapporti-concessionario-gestore-ed-esercente-per-esenzione-iva-e-calcolo-del-preu/">New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</a> was first posted on Maggio 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità.</p>
<h2>Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.</h2>
<p>Sent. N. 63 del 20 aprile 2009 (ud. Del 6 aprile 2009) della Comm. Trib. Prov. , Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione – Calcolo PREU</h2>
<p>Massime &#8211; Le  New  Slot,  prima  di  essere  installate,  devono  essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa  in  esercizio  rilasciati dall&#8217;Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  In materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede il concorso di  tre  soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate 21/E del 13 maggio 2005, viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato d&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore  ed  esercente, viene perciò a configurarsi  come  uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.</p>
<p>La  norma dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi derivanti dada attività di raccolta  delle  giocate.   Pertanto,  l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente. Risultando collegata da un nesso funzionale a  quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può  che  rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.</p>
<h2>Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di  Cadore  in data  10. 07. 2008  la  Società  (.), titolare  di  esercizio  pubblico  di bar/rivendita  tabacchi e giornali  dotata  di n.14 apparecchi da intrattenimento (comunemente  detti  Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di accertamento notificato in data  12. 02. 2008  con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005  afferenti le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli  apparecchi  di intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria, trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività  di  gestore,  sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; ***** S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16. 05. 2007, contesta alla ricorrente l&#8217;omesso assoggettamento  ad  IVA ordinaria  del  20%  dei  corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; ***** S. R. L. &#8220;, società  gestrice degli apparecchi di  intrattenimento,  per  l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi accessori prestati  dalla stessa  per  complessivi Euro 20. 332,40 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 4. 066,48, che l&#8217;Ufficio procede a recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1. 016,50.</p>
<p>La ricorrente impugna  l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del  TULPS 18. 06. 1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L.30. 12. 2004  n. 311,  anche  alla  luce  dei chiarimenti forniti con circolare  n.   21/E  dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale  alla  fonte  mediante  il PREU  (prelievo  unico  erariale) del 13,5% sull&#8217;intero ammontare delle giocate. Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario della rete oltre che con il gestore degli apparecchi l&#8217;attività dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo di applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia  al  gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai  terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo  che  deriverebbe  all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle  spese e del maggiori danni patiti per l&#8217;illegittima azione intrapresa  anche  alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell&#8217;Agenzia richiamata.    L&#8217;Ufficio si costituisce in giudizio con memoria  depositata in data 07. 08. 2008, replicando che il rapporto tra  ***** S. R. L. E la società è di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Si oppone all&#8217;accoglimento del ricorso e alla  richiesta  sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.  All&#8217;udienza di trattazione dell&#8217;istanza di  sospensione le parti insistevano sulle rispettive richieste ed il Collegio, con ordinanza  n. 148/02/2008  respingeva  l&#8217;istanza nel presupposto che l&#8217;avviso di accertamento non è atto per sua natura esecutivo e che  pertanto il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno.    All&#8217;udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30. 04. 2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata  attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente, cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra gestore  ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura della  locazione, custodia  ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime   IVA  dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati  &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare  nuovamente la materia  mettendo al bando i videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110  c. 6  TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le stesse vengono  successivamente  installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi in conformità con la disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta  delle  giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale  viene  effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata  (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di  Euro  11,50</p>
<p>&#8211; sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30</p>
<p>&#8211; per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente,  Euro  10,20,  cosicché  la  somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta  pertanto  evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate  21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di  tale  soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed  esercente,  viene  perciò  a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che molto spesso sono  stati  congegnati  secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.311  (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui all&#8217;art. 10,  1c. , n.6  del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U. Delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggetti va dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal proposito la circolare dell&#8217;Agenzia  delle Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R. 633/1972,  si applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma  6  del  TULPS. , anche relativamente  ai  rapporti  tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Per  quanto  riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della  raccolta, l&#8217;A. A. M. S. , ritiene che, dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per  i concessionari stessi, la raccolta delle giocate: l&#8217;esercente ed il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c.497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo il riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate, tant&#8217;è che la stessa circolare  ha  successivamente  a  precisare che &#8220;In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l&#8217;importo stabilito nella misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell&#8217;attività di gioco, comprensivo   del   compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo  stesso  concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche  dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i  propri  ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che non costituiscono  documenti fiscali in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono tutti i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con sentenza n.319/07 in data 04.10.2007 e la I Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste ragioni concernenti la non agevole interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di  dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.       P. Q. M. &#8211; La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.</p>
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		<title>Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Newslot: Calcolo del Preu<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/">Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</a> was first posted on Agosto 13, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema del gioco e calcolo del PREU: L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore. Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p><strong>Sent. N. 61 del 6 aprile 2009 (ud. 16 marzo 2009) della Comm. Trib. Prov. Di Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</strong></p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione</h2>
<h2>Massima</h2>
<p>L&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,il gestore e l&#8217;esercente, terzo raccoglitore.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA,  ai  sensi  del richiamato art. 10, co. 1, nr. 6, del DPR 633/1972. La norma di cui all&#8217;art. 1, co. 497, della L. 311/2004 ha esentato dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate.</p>
<h2>Fatto e Diritto</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 01.07.2008 la Società (. ) titolare di esercizio pubblico di bar nel quale sono installati alcuni apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di  accertamento notificato  in  data  06.02.2008 con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omesso assoggettamento ad IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005 dei compensi percepiti per le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di  intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,   trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; *****S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 06.02.2007, contesta  alla  ricorrente l&#8217;omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; *****S. R. L. &#8220;, società  gestrice  degli apparecchi di intrattenimento, per l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi  accessori prestati  dalla  stessa per complessivi  Euro  11. 863,54 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 2. 376,70, che l&#8217;Ufficio procede  a  recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per  pari  importo di Euro 2. 377,00.</p>
<p>La ricorrente impugna l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L. 30. 12. 2004  n.   311, anche  alla  luce  dei chiarimenti fomiti con circolare n. 21/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi  attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull&#8217;intero  ammontare delle giocate.</p>
<p>Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario  della rete oltre che con il gestore degli apparecchi  l&#8217;attività  dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo  di  applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa  sopra  richiamata, che fa espresso riferimento, quanto al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo che deriverebbe all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle spese anche in ragione dell&#8217;ingiustificato comportamento  tenuto dall&#8217;Ufficio in sede di accertamento con adesione.</p>
<p>L&#8217;Ufficio si è costituito in giudizio con  memoria  depositata  in  data 14. 10. 2008, replicando che il rapporto  tra   ***** S. R. L. e la società ricorrente è di natura meramente commerciale ed è del tutto  estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Poiché detto compenso afferisce al corrispettivo dell&#8217;obbligo di custodia degli apparecchi ed al godimento del diritto di esclusiva esso, anche alla luce della richiamata  circolare,  non rientra tra le operazioni esenti che attengono esclusivamente al rapporto tra concessionario ed esercente.</p>
<p>Conclude opponendosi all&#8217;accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.</p>
<p>Il collegio,  con ordinanza in  data   01. 12. 2008 sospendeva il provvedimento impugnato ritenendo sussistente il fumus  boni  iuris  della impugnazione proposta fissando l&#8217;udienza di discussione al 16. 03. 2009.</p>
<p>All&#8217;udienza  di  discussione del  merito  le  parti   insistevano   per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di  apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente,  cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra  gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione  in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura  della  locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110 c.6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di  denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del  A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatane della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere Installate, devono  essere  provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le  stesse vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00, sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50, sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30, per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che  molto  spesso sono  stati  congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30. 12. 2004 n. 311 (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui  all&#8217;art. 10, 1c.n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26. 10. 1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi de intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U.</p>
<p>Delle Leggi di Pubblica Sicurezze di cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del  richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal  proposito la circolare dell&#8217;Agenzia delle  Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA  di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R.   633/1972, si  applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma 6 del TULPS. , anche  relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi  incaricati della raccolta stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della raccolta,  l&#8217;A. A. M. S.   ritiene  che,  dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per i concessionari stessi, la raccolta  delle  giocate:  l&#8217;esercente   ed   il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c. 497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate,  tant&#8217;è  che  la  stessa circolare ha successivamente a precisare  che &#8220;in tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini  IVA  l&#8217;importo  stabilito nella  misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione per la prestazione  dell&#8217;attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri  ricavi quali risultanti  dalle distinte d  incasso che non costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuore Sez. III, con sentenza n. 319/07  in  data 04. 10. 2007 e la  I  Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49/08 in data 07. 10. 2008.</p>
<p>P. Q. M. &#8211; Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste  ragioni concernente la non agevole  interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenzione-iva-calcolo-ricavi-netti-gestore-esercente-misure-cautelari-come-l-39ipoteca-ed-il-sequestro-conservativo/">Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l&#8217;ipoteca ed il sequestro conservativo</a> was first posted on Agosto 13, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Esenzione Iva slot e vlt guida fiscale e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati per la raccolta delle giocate delle slot machine sono esenti da IVA anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente.</p>
<p>E&#8217; onere dell&#8217;Ufficio provare l&#8217;esistenza di una pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quella strettamente funzionale alla raccolta delle giocate.</p>
<h2>Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Bologna Sezione VI, Sentenza 11-04-2011, n. 44 Giuochi e scommesse</h2>
<p>IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)</p>
<h2>Esenzioni</h2>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SESTA SEZIONE</p>
<p>riunita con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>SUSI LUCIA &#8211; Presidente MALFATTI LUCIA &#8211; Relatore SCATA&#8217; SALVATORE &#8211; Giudice ha emesso la seguente SENTENZA &#8211; sul ricorso n. 1084/10 depositato il 29/03/2010 &#8211; avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (. ) IVA + IRPEF + IRAP 2004 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA proposto dal ricorrente:  ********</p>
<p>Fatto &#8211; Diritto P. Q. M.  Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</p>
<p>In data 29. 03. 2010 il sig.   ******** ricorre contro l&#8217;avviso di accertamento relative ad IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali anno 2004. Attraverso l&#8217;avviso di accertamento impugnato, l&#8217;Agenzia delle Entrate determinava una maggior imposta IVA di Euro 653,00, di cui Euro 589,44 relativa a compensi che il ricorrente aveva esposto come corrispettivi esenti ex art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973e quanto a Euro 62,53 per detrazione indebita su fatture considerate non inerenti.</p>
<p>Il ricorrente nulla eccepisce in merito alle situazioni afferenti i costi ritenuti non inerenti, mentre rigetta completamene l&#8217;assoggettamento ad IVA dei corrispettivi dichiarati esenti. A seguito di un controllo effettuato nei confronti della società Te. Esercente l&#8217;attività di montaggio e riparazione apparecchiature elettriche, l&#8217;Ufficio appurava che la stessa aveva installato apparecchi da trattenimento e gioco di abilità di cui all&#8217;art. 110, co. 6, del TULPS presso la ditta Co. Esercente attività di bar e caffè.</p>
<p>Il controllo si incentrava sulla qualificazione fiscale, ai fini IVA, dei corrispettivi riconosciuti dal gestore degli apparecchi da gioco (TE. ) all&#8217;esercente verificato. Queste prestazioni non sono state fatturate, perché considerate come operazioni relative alla raccolta delle giocate e quindi esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973.</p>
<p>Nella fattispecie i soggetti coinvolti sono tre: &#8211; il Concessionario della rete, titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco; &#8211; il Gestore e proprietario degli apparecchi; &#8211; l&#8217;esercente ovvero il bar in cui materialmente sono ubicate le c. D. New slot (gli apparecchi da gioco).</p>
<p>La raccolta delle giocate compete al Concessionario che può avvalersi della. Collaborazione del gestore e/o dell&#8217;esercente. Il responsabile della raccolta resta il Concessionario e solo in capo a lui ricade l&#8217;esenzione dell&#8217;imposta.</p>
<p>Quindi l&#8217;esenzione si applica ai rapporti in cui è parte il Concessionario, mentre è prevista l&#8217;imponibilità per i rapporti tra il gestore degli apparecchi e i servizi prestati dall&#8217;esercente e per i rapporti tra il gestore ed i consumatori finali.</p>
<p>Dall&#8217;esame della documentazione acquisita da TE. , i rapporti tra gestore ed esercente sono regolati da un accordo commerciale in virtù del quale l&#8217;esercente riceve una percentuale del 50% del ricavato netto e si obbliga a mettere a disposizione lo spazio nel proprio esercizio per l&#8217;installazione degli apparecchi. A parere dell&#8217;Ufficio il 50% del ricavato altro non è che il corrispettivo delle obbligazioni di fare e di non fare assunte dallo stesso nei confronti del gestore.</p>
<p>Quindi la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una prestazione di servizi e in quanto tale è assoggettabile alla disciplina dell&#8217;imponibilità.</p>
<p>Osserva la parte che l&#8217;art.  1 comma 497 della Legge 311/2004 ha stabilito che l&#8217;esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche in relazione ai rapporti posti in essere tra i.</p>
<p>Concessionari per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta delle giocate.</p>
<p>Di conseguenza è applicabile l&#8217;art. 10 primo comma punto 6 del DPR 633/1972 che dispone l&#8217;esenzione IVA.</p>
<p>La parte rileva che il prelievo unico erariale (PREU) al quale il contribuente ha regolarmente adempiuto sostituisce negli apparecchi che distribuiscono vincite sia l&#8217;imposta sugli intrattenimenti che l&#8217;IVA; contrariamente a quanto indicato nell&#8217;avviso di accertamento, il Concessionario non è l&#8217;esclusivo titolare del nulla osta per l&#8217;anno 2004, ma, come indicato nella Circolare 21/E del 13/05/2005, per un certo periodo il titolare del nulla osta era il proprietario dei giochi. Per quanto sopra esposto la parte chiede che venga annullato l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Controdeduce la Direzione Provinciale di Bologna la quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.</p>
<p>L&#8217;Ufficio sostiene che, tra il gestore e gli esercenti dei locali, sono in essere dei veri e propri accordi per la prestazione di servizi, il cui compenso è parametrato agli incassi netti dei giochi. Ne deriva che la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una mera prestazione di servizi ed, in quanto tale, imponibile ai fini IVA ai sensi dell&#8217;art.  3 del D. P. R. 633/72. Orbene il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e la normativa di riferimento, osserva quanto segue.</p>
<p>La tesi dell&#8217;Ufficio, secondo cui gli introiti dell&#8217;esercente sarebbero il risultato economico dei &#8220;corrispettivi delle obbligazioni di fare e di non fare&#8221;, va respinta.</p>
<p>L&#8217;esercente custodisce le macchinette di proprietà del gestore, ne segnala i guasti, ha il divieto di concessione in sub-utilizzo, si obbliga à non installare, per tutta la durata del contratto, apparecchi propri o di ditte concorrenti, ecc. Effettuate le giocate da parte dei clienti, parte dell&#8217;incasso complessivo è versato, in esenzione IVA, dal gestore ai Monopoli di Stato a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU), la parte restante dell&#8217;incasso resta al gestore, che ne corrisponde il 50% all&#8217;esercente, che registra tale corrispettivo in contabilità come esente IVA. Le obbligazioni assunte dall&#8217;esercente nel contratto con il gestore, lungi dall&#8217;essere, ulteriori e distinte rispetto alla causa del rapporto asserito come principale, ne costituiscono una componente essenziale: senza la collocazione delle macchinette, di proprietà del gestore, negli esercizi commerciali aperti al pubblico, di proprietà dell&#8217;esercente, e senza l&#8217;operatività di quest&#8217;ultimo, non vi sarebbe alcuna attività di raccolta delle giocate e nulla verrebbe di conseguenza versato ai Monopoli a titolo di PREU.</p>
<p>Secondo la Ctr di Venezia &#8211; Mestre con la sentenza n. 38/1/10, i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da IVA, anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall&#8217;esercente. Tale sentenza si è allineata alla giurisprudenza prevalente in materia.</p>
<p>Il contratto che intercorre fra gestore ed esercente viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere. Il Collegio rileva inoltre che, nella fattispecie, l&#8217;Agenzia non prova l&#8217;esistenza della lamentata pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quelle strettamente funzionali alla raccolta delle giocate, poste a carico dell&#8217;esercente e a giustificazione dei suoi compensi.</p>
<p>Né tantomeno prova che le somme percepite dall&#8217;esercente eccedano le soglie riconosciute dalla legge (art. 1 comma 497 L. 331/2004). Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che i corrispettivi incassati dall&#8217;esercente siano esenti da IVA ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973, in quanto originati dall&#8217;attività di raccolta delle giocate, per la parte che è strumentalmente affidata, all&#8217;esercente.</p>
<p>In ordine agli altri rilievi ai fini IRPEF, IRAP e contributi previdenziali contenuti nell&#8217;avviso impugnato, il Collegio rileva che la parte ha fatto acquiescenza a tali rilievi e pertanto vengono confermati i recuperi a tassazione. Il Collegio, in relazione alla pluralità dei rilievi e rilevata la difficoltà interpretativa della materia e la diversità di opinioni giurisprudenziali, stabilisce l&#8217;equa compensazione delle spese di lite.</p>
<p>La Commissione  P. Q. M.  Accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;accertamento per la parte afferente l&#8217;IVA, riconoscendo l&#8217;esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Spese compensate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/slot-machines-esenti-iva-i-compensi-corrisposti-dal-gestore-a-terzi-esercenti-incaricati-della-raccolta-delle-giocate/">Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate</a> was first posted on Febbraio 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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