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	<title>DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>DURC per lavori pubblici: obblighi e requisiti per partecipare a gare d&#8217;appalto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-per-lavori-pubblici-obblighi-e-requisiti-per-partecipare-a-gare-d-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[DURC di congruità esempio]]></category>
		<category><![CDATA[DURC di congruità lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Durc on line]]></category>
		<category><![CDATA[Esenzione DURC tra enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa DURC Enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligo DURC per pagamento fatture privati]]></category>
		<category><![CDATA[Quando non è obbligatorio il DURC]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta DURC pubbliche amministrazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Il DURC, è un certificato essenziale per le aziende che desiderano partecipare a gare d'appalto e svolgere lavori pubblici in Italia. <hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-per-lavori-pubblici-obblighi-e-requisiti-per-partecipare-a-gare-d-appalto/">DURC per lavori pubblici: obblighi e requisiti per partecipare a gare d&#8217;appalto</a> was first posted on Ottobre 29, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p style="text-align: justify;">Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, comunemente noto come DURC, è un certificato essenziale per le aziende che desiderano partecipare a gare d&#8217;appalto e svolgere lavori pubblici in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua funzione principale è quella di <strong>attestare la regolarità della posizione contributiva e assicurativa delle imprese nei confronti di INPS</strong> (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) <strong>e INAIL</strong> (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Di seguito, esploreremo gli obblighi legati al DURC e come questi influenzano la partecipazione a progetti di lavori pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il DURC?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il DURC è un documento che certifica la regolarità contributiva di un’azienda. In particolare, verifica che il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi di pagamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative. È un requisito fondamentale per le imprese che operano nel settore pubblico e per coloro che partecipano a gare d’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obbligo di Presentazione del DURC</h2>
<p style="text-align: justify;">Per partecipare a gare d&#8217;appalto o eseguire lavori pubblici, le aziende devono presentare un DURC valido. Questo obbligo è previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e dalle norme regionali o locali in materia di lavori pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Deve Controllare il DURC?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il DURC deve attestare che l&#8217;azienda:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ha regolarità nei pagamenti delle contribuzioni previdenziali e assistenziali.</strong></li>
<li><strong>Ha assolto agli obblighi assicurativi presso INAIL per la tutela dei propri dipendenti.</strong></li>
<li><strong>È in regola con eventuali contributi dovuti alle Casse edili, se pertinente.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Durata e Validità del DURC</h2>
<p style="text-align: justify;">Il DURC ha una validità di <strong>120 giorni</strong> dalla data di emissione. Pertanto, è importante che le imprese verifichino la validità del documento prima di presentare un’offerta in gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di DURC scaduto, l’azienda non potrà partecipare alla gara o procedere con i lavori pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Richiedere il DURC</h2>
<p style="text-align: justify;">La richiesta del DURC può essere effettuata online attraverso i portali di INPS e INAIL. È possibile ottenere il documento in diverse modalità:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Autenticazione online</strong>: tramite il sito web di INPS o INAIL, utilizzando le credenziali di accesso.</li>
<li><strong>Richiesta tramite intermediari</strong>: aziende possono anche avvalersi di professionisti abilitati per ottenere il DURC.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conseguenze di un DURC Irregolare</h2>
<p style="text-align: justify;">Un DURC irregolare può comportare <strong>gravi conseguenze per l&#8217;azienda, inclusa l&#8217;esclusione dalle gare d&#8217;appalto.</strong> In caso di irregolarità, è fondamentale agire rapidamente per sanare la situazione, effettuando i pagamenti dovuti e recuperando la regolarità contributiva.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni per i Lavori Pubblici</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assenza di un DURC regolare può portare a <strong>sanzioni amministrative e all’interruzione dei lavori.</strong> Inoltre, gli enti pubblici possono annullare contratti e appalti assegnati a imprese con DURC irregolari.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il DURC è un documento cruciale per le imprese che operano nel settore pubblico, rappresentando una garanzia di regolarità nei confronti delle autorità. La sua presentazione è obbligatoria per partecipare a gare d’appalto e per eseguire lavori pubblici, rendendolo un elemento fondamentale nella gestione delle attività aziendali. Per le imprese, mantenere un DURC valido è non solo un obbligo legale, ma anche un&#8217;opportunità per dimostrare serietà e affidabilità nel mercato.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-per-lavori-pubblici-obblighi-e-requisiti-per-partecipare-a-gare-d-appalto/">DURC per lavori pubblici: obblighi e requisiti per partecipare a gare d&#8217;appalto</a> was first posted on Ottobre 29, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento fondamentale per le imprese che operano in Italia. Attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, Casse Edili) e consente di partecipare a gare d&#8217;appalto, ottenere finanziamenti pubblici e godere di agevolazioni normative e contributive. Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:50">Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento fondamentale per le imprese che operano in Italia. Attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, Casse Edili) e consente di partecipare a gare d&#8217;appalto, ottenere finanziamenti pubblici e godere di agevolazioni normative e contributive.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:58">Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2 (D.L. n. 19/2024), il DURC ha assunto un&#8217;importanza ancora maggiore, diventando requisito necessario per l&#8217;accesso a numerosi benefici normativi e contributivi.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:58">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:25">Cosa contiene il DURC</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:32">Il DURC riporta i seguenti dati:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-15:1">
<li data-sourcepos="13:1-13:92"><strong>Dati anagrafici dell&#8217;impresa:</strong> denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:92"><strong>Situazione contributiva:</strong> stato dei pagamenti dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:1"><strong>Eventuali irregolarità:</strong> segnalazione di eventuali pendenze o inadempimenti contributivi.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Validità del documento:</strong> il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:27">Come richiedere il DURC</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:230">Il DURC può essere richiesto online tramite il servizio &#8220;Durc On Line&#8221; dell&#8217;INPS, accessibile con SPID o CNS. La richiesta può essere effettuata dall&#8217;impresa stessa, da un suo legale rappresentante o da un intermediario abilitato.</p>
<p data-sourcepos="22:1-22:43">Per richiedere il DURC online è necessario:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-30:0">
<li data-sourcepos="24:1-24:48">Accedere al servizio &#8220;Durc On Line&#8221; dell&#8217;INPS.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:81">Selezionare il tipo di DURC richiesto (ordinario, per SOA, per subappaltatori).</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:42">Inserire i dati anagrafici dell&#8217;impresa.</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:40">Selezionare il periodo di riferimento.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:50">Indicare l&#8217;indirizzo PEC a cui ricevere il DURC.</li>
<li data-sourcepos="29:1-30:0">Confermare la richiesta.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="31:1-31:75">Il DURC viene generato in formato PDF e inviato all&#8217;indirizzo PEC indicato.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:75">
<h2 data-sourcepos="33:1-33:2">Casi particolari</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:64">Esistono alcune casistiche particolari per il rilascio del DURC:</p>
<ul data-sourcepos="37:1-40:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:141"><strong>Imprese neocostituite:</strong> le imprese neocostituite possono richiedere un DURC provvisorio, in attesa dell&#8217;iscrizione all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:221"><strong>Imprese in concordato o amministrazione controllata:</strong> le imprese in concordato o amministrazione controllata possono richiedere un DURC con riserva, che evidenzia la situazione di difficoltà finanziaria dell&#8217;impresa.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Imprese morose:</strong> le imprese morose con i pagamenti dei contributi non possono ottenere il DURC.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="41:1-41:43">Modifiche introdotte dal Decreto PNRR 2</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:77">Il Decreto PNRR 2 ha introdotto alcune importanti modifiche relative al DURC:</p>
<ul data-sourcepos="45:1-46:12">
<li data-sourcepos="45:1-45:262"><strong>Accesso ai benefici normativi e contributivi:</strong> il DURC è diventato requisito necessario per l&#8217;accesso a numerosi benefici normativi e contributivi, tra cui gli incentivi per l&#8217;assunzione di lavoratori, i contributi a fondo perduto e le agevolazioni fiscali.</li>
<li data-sourcepos="46:1-46:12"><strong>Verifica delle violazioni in materia di sicurezza:</strong> il DURC ora contiene anche la verifica delle eventuali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le imprese con violazioni gravi non potranno ottenere il DURC o ne avranno uno con riserva.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="48:1-48:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:253">Il DURC è un documento essenziale per le imprese che operano in Italia. Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2, la sua importanza è ulteriormente cresciuta, diventando requisito necessario per l&#8217;accesso a una vasta gamma di benefici e agevolazioni.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DURC: ESTESA LA DURATA E L’AMBITO SOGGETTIVO &#8211; OGGETTIVO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-estesa-la-durata-e-lambito-soggettivo-oggettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/durc-estesa-la-durata-e-lambito-soggettivo-oggettivo/</guid>

					<description><![CDATA[Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.   Durc: Estesa la Durata e l’ambito Soggettivo &#8211; Oggettivo Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-estesa-la-durata-e-lambito-soggettivo-oggettivo/">DURC: ESTESA LA DURATA E L’AMBITO SOGGETTIVO &#8211; OGGETTIVO</a> was first posted on Settembre 2, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.  </p>
<p>Durc: Estesa la Durata e l’ambito Soggettivo &#8211; Oggettivo</p>
<p>Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura. </p>
<p> </p>
<p>Durata</p>
<p>Il Decreto del Fare ha esteso la durata del Durc a 1201 (centoventi) giorni sia per contratti di fornitura, di servizi ed opere negli appalti pubblici che nel privato. La nuova durata vale anche per usufruire di benefici , normativi, contributivi che finanaziari, sia in ambito nazionale che europeo. </p>
<p>Fermo restando, che  dopo la stipula del contratto il Durc deve essere richiesto ogni 120 giorni, fatta eccezione per il saldo finale, operazione per la quale è sempre richiesto un nuovo Durc “dedicato”. </p>
<p> </p>
<p>Estensione Soggettiva</p>
<p>L’obbligo di aquisire il Durc è stato esteso all’intera gamma (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, etc. )di soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici e non più solo alle stazioni appaltanti pubbliche. </p>
<p> </p>
<p>Estensione Oggettiva</p>
<p>E’ consentito l’uso del Durc acquisito nella prima fase dell’appalto pubblico anche per aggiudicazione e stipulazione del contrattononchè per i  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. In altri termini , un Durc acquisito d’ufficio nella fase iniziale di un appalto è valido anche per un contratto/ appalto pubblico diverso da quello dante origine alla generazione ed acquisizione del certificato. </p>
<p> </p>
<p> </p>
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<p> </p>
<p>Per casi urgenti o chiarimenti contattaci al </p>
<p> </p>
<p>nostro numero verde 800. 19. 27. 52 </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-estesa-la-durata-e-lambito-soggettivo-oggettivo/">DURC: ESTESA LA DURATA E L’AMBITO SOGGETTIVO &#8211; OGGETTIVO</a> was first posted on Settembre 2, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall&#8217;art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-non-autocertificabilit-224-modifiche-apportate-dall-39art-15-della-l-n-183-2011-al-dpr-n-445-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/durc-non-autocertificabilit-224-modifiche-apportate-dall-39art-15-della-l-n-183-2011-al-dpr-n-445-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Nota n° 6 del 26 gennaio 2012 INPS - INAIL<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-non-autocertificabilit-224-modifiche-apportate-dall-39art-15-della-l-n-183-2011-al-dpr-n-445-2000/">DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall&#8217;art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.</a> was first posted on Gennaio 30, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nota n° 6 del 26 gennaio 2012 </p>
<p>DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL Ufficio Entrate </p>
<p>DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS <br />
Prot. INAIL. 60010. 26/01/2012. 0000573</p>
<p>Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall&#8217;art. 15 della L. N. 183/2011 al DPR n. 445/2000. </p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D. P. R. N. 445/2000 dalla L. N. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con la nota del 16. 1. 2012per la non autocertificabilità del DURC.  </p>
<p>Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D. P. R. N. 445/2000, ha chiarito che l&#8217;articolo 44-bis &#8220;stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione&#8221;, confermando il precedente orientamento espresso in materia.   </p>
<p>Nota n° 6 del 26 gennaio 2012 </p>
<p>DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL Ufficio Entrate </p>
<p>DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS <br />
Prot. INAIL. 60010. 26/01/2012. 0000573</p>
<p>Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall&#8217;art. 15 della L. N. 183/2011 al DPR n. 445/2000. </p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D. P. R. N. 445/2000 dalla L. N. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con la nota del 16. 1. 2012per la non autocertificabilità del DURC.  </p>
<p>Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D. P. R. N. 445/2000, ha chiarito che l&#8217;articolo 44-bis &#8220;stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione&#8221;, confermando il precedente orientamento espresso in materia. </p>
<p>Di conseguenza, l&#8217;inammissibilità dell&#8217;autocertificazione comporta l&#8217;esclusione del DURC dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 40, comma 02, del D. P. R. N. 445/2000 secondo cui &#8220;Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». &#8220;. </p>
<p>Pertanto, l&#8217;attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.  </p>
<p>Nel richiamare i contenuti della citata nota, d&#8217;intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla &#8220;possibilità, da parte della P. A. Di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P. A. Con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni&#8221;. </p>
<p>Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all&#8217;articolo 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso &#8220;all&#8217;Amministrazione concedente, prima dell&#8217;inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività&#8221;. In tale caso, l&#8217;Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l&#8217;autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.  </p>
<p>D&#8217;intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l&#8217;obbligo di acquisire d&#8217;ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti<a href="http://www. Inail. It/Portale/appmanager/portale/desktop? _nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844. Jsp#nota3">3</a> e che le fattispecie in cui è consentito all&#8217;impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. <a href="http://www. Inail. It/Portale/appmanager/portale/desktop? _nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&amp;nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844. Jsp#nota4">4</a>Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell&#8217;articolo 71, del D. P. R. N. 445/2000, tramite l&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio del DURC da parte dell&#8217;Amministrazione che le riceve.  </p>
<p>Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie: <br />
&#8211; appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi <br />
&#8211; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto <br />
&#8211; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni </p>
<p>dal 13 febbraio p. V. Potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.  </p>
<p>Le imprese interessate, attraverso l&#8217;apposita funzione di consultazione disponibile sull&#8217;applicativo <a href="http://www. Sportellounicoprevidenziale. It/">www. Sportellounicoprevidenziale. It</a>, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell&#8217;Amministrazione procedente ed il suo iter.  </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-non-autocertificabilit-224-modifiche-apportate-dall-39art-15-della-l-n-183-2011-al-dpr-n-445-2000/">DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall&#8217;art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.</a> was first posted on Gennaio 30, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DURC: arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-arriva-la-sperimentazione-della-verifica-della-congruit-224-del-costo-della-monodopera-per-tutto-il-2012-poi-obbligatoria-dal-1-176-gennaio-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Documento unico regolarità contributiva<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-arriva-la-sperimentazione-della-verifica-della-congruit-224-del-costo-della-monodopera-per-tutto-il-2012-poi-obbligatoria-dal-1-176-gennaio-2013/">DURC: arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013</a> was first posted on Dicembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con delibera del 16 novembre 2011 il Comitato della Bilateralità ha convenuto che dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio.</p>
<p>Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.</p>
<h2>D.U.R.C. Arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013</h2>
<p>Il 16 novembre 2011 il Comitato della Bilateralità formato da Ance, Anaepa Confartigianatp, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci &#8211; PL, Aniem, Fenea-UIL, Filca-CISI e Fillea-CGIL ha firmato la delibera n. 1 in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva).</p>
<p>In particolare, sono state concordati i seguenti atti:</p>
<p>a) dal prossimo 1 gennaio le Casse Edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l&#8217;elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio;</p>
<p>b) dal mese di aprile 2012 le Casse Edili dovranno attivare un &#8220;contatore di congruità&#8221; che consenta la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell&#8217;imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere;</p>
<p>c) dal mese di aprile 2012 tutte le Casse Edili dovranno attivare una fase sperimentale di verifica di congruità, utilizzando il &#8220;contatore&#8221;, non collegata al rilascio del DURC;</p>
<p>d) nel mese di luglio 2012 il Comitato di Bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, al fine di adottare eventuali azioni correttive alle procedure operative;</p>
<p>e) dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l&#8217;obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, pena la irricevibilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell&#8217;impresa alla BNI;</p>
<p>f) dal mese di ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell&#8217;opera, secondo quanto previsto dall&#8217;Avviso Comune del 23 ottobre 2010, fermo restando che dall&#8217;1 gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.</p>
<p>Le parti componenti il Comitato di Bilateralità hanno affidato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie per l&#8217;applicazione dell&#8217;accordo e a segnalare alle parti eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi alle indicazioni da parte degli Enti territoriali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/durc-arriva-la-sperimentazione-della-verifica-della-congruit-224-del-costo-della-monodopera-per-tutto-il-2012-poi-obbligatoria-dal-1-176-gennaio-2013/">DURC: arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013</a> was first posted on Dicembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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