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	<title>DOMINI INTERNET O NOMI A DOMINIO | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>DOMINI INTERNET O NOMI A DOMINIO | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Come mantenere in regola le vendite sull&#8217;e-commerce</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-mantenere-in-regola-le-vendite-sull-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOMINI INTERNET O NOMI A DOMINIO]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mantenere le vendite online in regola]]></category>
		<category><![CDATA[normativa vendita ecommerce]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel panorama dinamico dell&#8217;e-commerce, la conformità alle normative è fondamentale per il successo a lungo termine di qualsiasi attività commerciale online. Navigare tra le leggi e i regolamenti complessi può essere un&#8217;impresa impegnativa, ma è essenziale per evitare sanzioni, proteggere la reputazione del tuo marchio e garantire una customer experience positiva. Conoscere le normative applicabili [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-mantenere-in-regola-le-vendite-sull-e-commerce/">Come mantenere in regola le vendite sull&#8217;e-commerce</a> was first posted on Maggio 3, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:365">Nel panorama dinamico dell&#8217;e-commerce, la conformità alle normative è fondamentale per il successo a lungo termine di qualsiasi attività commerciale online. Navigare tra le leggi e i regolamenti complessi può essere un&#8217;impresa impegnativa, ma è essenziale per evitare sanzioni, proteggere la reputazione del tuo marchio e garantire una customer experience positiva.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:365">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:42">Conoscere le normative applicabili</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:318">Il primo passo per rimanere conformi è comprendere le normative che si applicano alla tua attività di e-commerce. Queste normative possono variare a seconda della tua posizione, dei prodotti che vendi e del modello di business che utilizzi. Alcune delle leggi e dei regolamenti più importanti da considerare includono:</p>
<ul data-sourcepos="9:1-13:0">
<li data-sourcepos="9:1-9:185"><strong>Legge sulla tutela dei consumatori:</strong> questa legge protegge i diritti dei consumatori che effettuano acquisti online, garantendo loro il diritto di recesso, rimborsi e sostituzioni.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:129"><strong>Legge sulla privacy dei dati:</strong> questa legge regola la raccolta, l&#8217;utilizzo e la divulgazione dei dati personali dei clienti.</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:188"><strong>Leggi fiscali:</strong> le vendite online sono soggette a imposte sia a livello locale che federale. È importante comprendere le leggi fiscali applicabili e presentare le tasse correttamente.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Leggi sulla proprietà intellettuale:</strong> questa legge protegge marchi, copyright e altri beni immateriali. È importante evitare di vendere prodotti contraffatti o di violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:41">Implementare le pratiche migliori</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:161">Oltre a conoscere le normative applicabili, è importante implementare le pratiche migliori per mantenere la conformità. Alcune delle migliori pratiche includono:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-22:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:234"><strong>Creare politiche chiare e concise:</strong> le tue politiche dovrebbero descrivere i tuoi termini e condizioni di vendita, la tua politica di reso e rimborso, la tua politica sulla privacy e la tua politica sulla proprietà intellettuale.</li>
<li data-sourcepos="19:1-19:135"><strong>Ottenere i consensi necessari:</strong> assicurati di ottenere il consenso dei clienti per raccogliere e utilizzare i loro dati personali.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:164"><strong>Proteggere i dati dei clienti:</strong> implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati dei clienti da accessi non autorizzati, divulgazioni o perdite.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>Aggiornare le politiche e le procedure:</strong> le normative e le migliori pratiche cambiano nel tempo. Assicurati di aggiornare le tue politiche e procedure di conseguenza.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:26">Rimanere informati</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:234">Il panorama normativo è in continua evoluzione, quindi è importante rimanere informati sugli ultimi sviluppi. Puoi farlo iscrivendoti a newsletter del settore, partecipando a webinar e conferenze e leggendo articoli e blog pertinenti.</p>
<p data-sourcepos="25:1-25:234">
<h2 data-sourcepos="27:1-27:43">Richiedere consulenza professionale</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:300">Se non sei sicuro di come conformarti alle normative applicabili, è consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto commerciale o un consulente specializzato in e-commerce. Possono aiutarti a valutare la tua situazione, identificare i rischi e sviluppare un piano per garantire la conformità.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:300">
<h2 data-sourcepos="31:1-31:43">Utilizzare strumenti di automazione</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:253">Esistono diversi strumenti di automazione che possono aiutarti a rimanere conforme alle normative. Questi strumenti possono aiutarti a raccogliere e gestire i consensi dei clienti, proteggere i dati dei clienti e aggiornare le tue politiche e procedure.</p>
<p data-sourcepos="35:1-35:302"><strong>Conformarsi alle normative per l&#8217;e-commerce può sembrare un&#8217;impresa impegnativa, ma è essenziale per il successo a lungo termine della tua attività. Seguendo i passaggi sopra descritti, puoi ridurre il rischio di sanzioni, proteggere la tua reputazione e garantire una customer experience positiva.</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-mantenere-in-regola-le-vendite-sull-e-commerce/">Come mantenere in regola le vendite sull&#8217;e-commerce</a> was first posted on Maggio 3, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.0 Non titolare di partita IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[2.1 SVILUPPATORE FREELANCE GUIDA]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete in testa buone idee e  state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217;e commerce  ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217; e commerce  (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per  potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce  (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona l&#8217;e – commerce  </p>
<p> L&#8217; e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore  carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine. </p>
<p> Tipi di e – commerce  </p>
<p> Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente </p>
<p> B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l&#8217; azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale; </p>
<p> B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende </p>
<p> Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa? </p>
<p>Vendita online occasionale come free lance</p>
<p> Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d&#8217;acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  </p>
<p> NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d&#8217;impresa. </p>
<p> Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio. </p>
<p> E- commerce come professionista con partita IVA</p>
<p> Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l&#8217;obbligo di aprire  Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione  </p>
<p> I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti. </p>
<p> Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano. </p>
<p> Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”</p>
<p>     E-Commerce come imprenditore o società </p>
<p> Se si desidera avviare un&#8217;e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo). </p>
<p> Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali  adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l&#8217;impresa: </p>
<p> SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. </p>
<p> ComUnica, comunicazione unica che attiva l&#8217;iscrizione presso tutti gli enti preposti:  </p>
<p> il Comune dove ha sede l’attività;</p>
<p> l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;</p>
<p> il Registro Imprese;</p>
<p> l’INPS. </p>
<p> NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)</p>
<p> Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa. </p>
<p> NB  la giurisprudenza tributaria ha chiarito che  «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa. </p>
<p> Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale. </p>
<p> Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l&#8217;  l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi. </p>
<p> il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi. </p>
<p> Le società pagheranno l&#8217;IRES con F24. E l&#8217;IRAP</p>
<p> Quanto costa? </p>
<p> I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio. </p>
<p> NB per attivare lo “spazio  web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per   soluzioni low-cost cioè acquistare  pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra e – commerce e ricevere assistenza serenamente step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa dal punto di vista commerciale, legale, fiscale, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!   </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d&#8217;impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/proprieta-intellettuale/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del patent box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/">Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d&#8217;impresa</a> was first posted on Dicembre 20, 2016 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo. Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la &#8220;Brand Identity&#8221; è senza dubbio registrare un nome a dominio “Domain Name System” (DNS). Esso è pratica il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet: con questa guida pratica vediamo insieme come e perché esso rappresenta per le imprese un prezioso ed imprescindibile strumento per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, migliorando in particolare nel caso di marchi collettivi, la sua visibilità e garantendo cospicui guadagni. </p>
<p>
</p>
<p>Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo.  Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la &#8220;Brand Identity&#8221; è senza dubbio registrare un nome a dominio. 
</p>
<p>Cos&#8217;è un nome a dominio e a cosa serve</p>
<p>Il nome a dominio, “Domain Name System” (DNS), giuridicamente inquadrabile nella disciplina degli articoli 6,7,8,9 codice civile, e nell&#8217;ipotesi di uso commerciale del brand dagli articoli 2569 e seguenti del Codice Civile e dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs 30/2005), è tecnicamente un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete (host) in indirizzi IP(Internet Protocol address) e viceversa. </p>
<p>In pratica è il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet. Serve quindi aprendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web. </p>
<p>I “domain name” nel mercato attuale sono diventati veri e propri identificatori delle imprese e, nel caso di marchi collettivi, identificatori di qualità dei prodotti nel web. </p>
<p>I brand, in particolare, non possono prescindere da una visibilità sulla rete per garantire cospicui guadagni. </p>
<p>Registrare il proprio marchio come nome a dominio consente di utilizzare il brand nel cyberspazio traendone profitti esponenzialmente elevati ed al contempo, tenendo conto della globalità della sfera di influenza di internet, imbattersi in potenziali conflitti con persone o imprese che dispongono legittimamente o abusivamente di marchi identici o simili per diversi o analoghi prodotti in paesi differenti. </p>
<p>Infatti, la titolarità di un marchio collettivo e degli altri tipi di marchi, non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio, motivo per il quale è importante attivarsi per ottenerne tempestivamente l&#8217;assegnazione. </p>
<p>L&#8217;iter di assegnazione del nome a dominio avviene in base ai principi stabiliti dall&#8217;autorità competente (che per esempio per i domini a suffisso “. It” è “Registro. It”). Tale autorità interagisce con i fornitori di servizi (“registrar”) con i quali ha concluso il previo contratto, quindi non registra direttamente domini per conto degli utenti finali. Al momento della richiesta di registrazione, il nome a dominio viene assegnato sulla base di un mero criterio di priorità temporale, seguendo l’ordine cronologico delle richieste di registrazione (regola del “first come, first served”). Pertanto spetterà al soggetto che intenda far valere la titolarità su quel determinato nome a dominio, attivarsi per ottenerne il recupero. </p>
<p>I nomi di dominio, oltre a essere potenti canali di business possono dar luogo, se utilizzati senza le dovute competenze e cautele, al fenomeno illecito del cybersquatting, esponendosi all’ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio, o addirittura al pagamento dei danni o di multe molto elevate. </p>
<p>Per saperne di più leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/guida-alla-registrazione-del-marchio-come-nome-a-dominio-e-tutela-dal-cybersquatting-1">guida pratica dedicata alla registrazione dei nomi a dominio e tutela dal cybersquatting</a>! </p>
<p>Perché registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio collettivo o ad altro brand</p>
<p>Ottenere la registrazione come nome a dominio del proprio brand ha un triplice vantaggio:</p>
<p>1) assicurarsi una visibilità sulla rete creando un business “globale” di successo per la “nicchia” di riferimento, intesa come segmento del mercato non ancora “aggredito” dalla concorrenza;</p>
<p>2) tutelarsi contro il rischio dell&#8217;utilizzo abusivo di terzi del proprio brand su internet;</p>
<p>3) monetizzare il marchio registrato come “domain name” attraverso il licensing e la cessione, incrementando così i propri guadagni. </p>
<p>Perché il nome a dominio è una formula di successo per il marchio collettivo</p>
<p>Utilizzare il marchio collettivo in internet registrando il corrispondente “domain main” è un&#8217;ottima garanzia di funzionamento e successo dello stesso. </p>
<p>Il motivo è molto semplice: ciò consente di valorizzare “origin” “product process”e “quality” del prodotto nel cyberspazio, in un&#8217;ottica di business spinto oltre i confini geografici di registrazione territoriale, moltiplicando in modo esponenziale le quote di mercato già di per sé acquisibili grazie al &#8220;collective trademark&#8221;. </p>
<p>Di riflesso, il problema del cybersquatting assume qui una valenza notevolmente più estesa, in quanto l&#8217;utilizzo di nomi a dominio identici andrebbe a svuotare la tutela potenziata tipica di questi “marchi di categoria”, con un effetto a cascata negativo rispetto all&#8217;intera area del mercato, all&#8217;interno della quale un determinato marchio collettivo si è affermato. </p>
<p>E&#8217; evidente quindi che la tematica dei nomi a dominio assume una particolare e delicata rilevanza per il marchio collettivo, in relazione al quale non si può prescindere dalla competenza di esperti nello specifico settore. </p>
<p> </p>
<p>Per registrare il vostro marchio d&#8217;impresa e collettivo e tutelarlo sul web, contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-nomi-a-dominio-come-strumento-di-tutela-e-chiave-di-successo-del-brand-nel-web-il-business-vincente-del-marchio-collettivo-sulla-rete/">Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d&#8217;impresa</a> was first posted on Dicembre 20, 2016 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal &#8220;cybersquatting&#8221;</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/mini-guida-pratica-per-lanciare-e-tutelare-i-propri-brand-sul-web-con-i-nomi-a-dominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINI INTERNET O NOMI A DOMINIO]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/mini-guida-pratica-per-lanciare-e-tutelare-i-propri-brand-sul-web-con-i-nomi-a-dominio/">Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal &#8220;cybersquatting&#8221;</a> was first posted on Dicembre 19, 2016 at 4:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come &#8220;indentificatori&#8221; delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui. Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio dal cybersquatting con i quesiti più richiesti. </p>
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<p>I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come &#8220;indentificatori&#8221; delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo, per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui.  </p>
<p>Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio con i quesiti più richiesti. </p>
<p>Com&#8217;è composto un nome a dominio? </p>
<p>Un nome a dominio è costituito da una serie di caratteri alfanumerici, seguita da un punto e da un’estensione. L’estensione è una stringa di caratteri (ad esempio. It) corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto. </p>
<p>Dove va inoltrata la richiesta di registrazione e come viene esaminata la domanda? </p>
<p>La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite i “registrars”, organismi specifici accreditati che effettuano un esame meramente formale della domanda senza unaricerca di anteriorità in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri. </p>
<p>Quanto dura la registrazione di un nome a dominio. It oppure. Eu? </p>
<p>La durata è di un anno, rinnovabile alla scadenza. </p>
<p>Chi può registrare un nome a dominio. It oppure. Eu? </p>
<p>La registrazione di un nome a dominio può essere chiesta da qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia e (nel caso dei nomi a dominio. It) anche nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera. </p>
<p>Come ottenere il recupero del proprio nome a dominio abusivamente acquisito da terzi? </p>
<p>Esistono procedure per il recupero di un nome a dominio, dette procedure di riassegnazione, gestite da organismi nazionali ed internazionali, che consentono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi. L’esito negativo di una procedura di riassegnazione non impediscel’instaurazione di un procedimento giudiziario, che potrebbe avere esito totalmente diverso e con il quale attivare anche pretese risarcitorie. </p>
<p>Cosa succede in caso di utilizzo di un nome a dominio che riproduca un marchio anteriormente registrato da altri? </p>
<p>Tale comportamento illecito integra la fattispecie della contraffazione del marchio, in quanto il nome a dominio, considerato dalla giurisprudenza come segno distintivo atipico, comporta l’immediato vantaggio, per l’utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando indebitamente la notorietà del segno. </p>
<p>E&#8217; tutelato il nome a dominio usato rispetto ad un marchio registrato posteriormente con identica denominazione? </p>
<p>Si, attraverso il diritto a preuso. Il titolare del marchio registrato successivamente al nome a dominio altrui, non potrà pretendere la rinuncia al dominio o la cessazione del suo utilizzo. </p>
<p>I diritti su un marchio in genere prevalgono su quelli vantati su un nome a dominio,a condizione che i diritti sul marchio siano anteriori all’uso che altri ne fanno. </p>
<p>Per la tutela dei nomi a dominio è, in pratica, sempre consigliabile una registrazione del marchio che sia contestuale o antecedente a quella del dominio stesso ed in ogni caso anteriore ad ogni successiva registrazione di domini simili. </p>
<p>Cos&#8217;è il cybersquatting? </p>
<p>E&#8217; un neologismo italiano di origine anglosassone che indica l&#8217;occupazione abusiva in ambito digitale cioè il fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui (specialmente nomi di personaggi famosi), al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare. </p>
<p>In pratica il cybersquatter (l&#8217;utilizzatore abusivo) strumentalizza il nome a dominio corrispondente al marchio altrui, per realizzare uno o più siti web che imitano l’originale, al fine di trarre in inganno i consumatori, vendendo loro merce contraffatta. Tale fenomeno riguarda in particolare il settore dell’abbigliamento e dei prodotti elettronici. </p>
<p>Nel nostro Paese la giurisprudenza, sulla scia delle Corti statunitensi, lo qualifica come atto di concorrenza sleale, nel caso in cui i servizi offerti da un soggetto siano assimilabili a quelli forniti dalla controparte e si possa instaurare il rischio di confusione nei consumatori. </p>
<p>Cos&#8217;è il “toposquatting”? </p>
<p>Noto anche come “dirottamento di URL”, è una forma particolarmente evoluta e maliziosa di cybersquatting consistente nella registrazione in malafede di un “domain name” quasi del tutto analogo ad un marchio noto e celebre, ma contenente un refuso in grado di deviare un enorme flusso di utenti della rete, strumentalizzando gli errori di battitura/digitazione commessi digitando un URL nel browser. (per esempio DINSEY. COM invece che DISNEY. COM. ). </p>
<p>Qual è la disciplina contabile del marchio registrato come nome a dominio? </p>
<p>In caso in cui il dominio rappresenti anche il marchio (registrato come tale), la condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità, cioè sia tale da poterlo distinguere dall&#8217;azienda di cui fa parte. Il dominio, registrato come marchio può essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali e può essere ammortizzato. Fiscalmente le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 dei costi sostenuti. </p>
<p>Per scoprire subito come potenziare la vostra &#8220;Brand Identity&#8221; con i nomi a dominio, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/brand-identity-i-nomi-a-dominio-come-chiave-di-tutela-e-successo-nel-web-dei-marchi-collettivi-e-dimpresa-1">divulgazione dedicata ai nomi a dominio come chiave di tutela e successo dei marchi d&#8217;impresa e collettivi nel web</a>! </p>
<p>Per valorizzare in rete il proprio marchio collettivo o altri brand  è quindi estremamente preziosa la consulenza di un soggetto esperto nella valutazione della redditività del domain name e nella verifica dei presupposti di tutela contro fenomeni di cybersquatting. </p>
<p>Per essere assistiti o collaborare con un nostro consulente, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/mini-guida-pratica-per-lanciare-e-tutelare-i-propri-brand-sul-web-con-i-nomi-a-dominio/">Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal &#8220;cybersquatting&#8221;</a> was first posted on Dicembre 19, 2016 at 4:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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