<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diritto del Lavoro &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/diritto-del-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 11:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Diritto del Lavoro &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028: aumenti, welfare e innovazione nel nuovo contratto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/CCNL-Miniere-e-Metallurgia-2025-2028-aumenti-welfare-e-innovazione-nel-nuovo-contratto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 03:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti CCNL attività minerarie]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL 2025-2028 Assorisorse]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL lavoratori siti produttivi minerari]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL metallurgia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL miniere 2025]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione personale miniere]]></category>
		<category><![CDATA[contratto attività estrattive 2025]]></category>
		<category><![CDATA[contributi previdenza complementare CCNL]]></category>
		<category><![CDATA[DEI metallurgia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione continua contratto miniere]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale CCNL]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile metallurgia]]></category>
		<category><![CDATA[novità contrattuali miniere]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi minimi retributivi miniere]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio CCNL attività minerarie]]></category>
		<category><![CDATA[premi produttività agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo contratto miniere]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle retributive CCNL]]></category>
		<category><![CDATA[welfare CCNL metallurgia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=33225</guid>

					<description><![CDATA[Il nuovo CCNL per il settore Miniere e Metallurgia, firmato il 17 luglio 2025, rappresenta un&#8217;importante svolta contrattuale per migliaia di lavoratori del comparto minerario e metallurgico italiano. In vigore dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2028, il rinnovo introduce rilevanti novità retributive, normative e di welfare, puntando su una modernizzazione dei rapporti di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/CCNL-Miniere-e-Metallurgia-2025-2028-aumenti-welfare-e-innovazione-nel-nuovo-contratto/">CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028: aumenti, welfare e innovazione nel nuovo contratto</a> was first posted on Agosto 24, 2025 at 5:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="446" data-end="1120">Il nuovo <strong data-start="455" data-end="500">CCNL per il settore Miniere e Metallurgia</strong>, firmato il 17 luglio 2025, rappresenta un&#8217;importante svolta contrattuale per migliaia di lavoratori del comparto minerario e metallurgico italiano. In vigore dal <strong data-start="664" data-end="699">1° aprile 2025 al 31 marzo 2028</strong>, il rinnovo introduce rilevanti <strong data-start="732" data-end="778">novità retributive, normative e di welfare</strong>, puntando su una modernizzazione dei rapporti di lavoro e su un rafforzamento delle tutele per i lavoratori. L’accordo, siglato da <strong data-start="910" data-end="927">Assomineraria</strong> e dalle organizzazioni sindacali <strong data-start="961" data-end="995">Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil</strong>, interessa oltre <strong data-start="1013" data-end="1030">6.000 addetti</strong> impiegati nelle attività estrattive di risorse minerarie e nella lavorazione dei metalli.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1122" data-end="1580">Tra i punti di maggiore impatto del nuovo CCNL troviamo: <strong data-start="1179" data-end="1217">incrementi salariali significativi</strong>, una rivisitazione della classificazione del personale, <strong data-start="1274" data-end="1329">più diritti in materia di conciliazione vita-lavoro</strong>, <strong data-start="1331" data-end="1362">sostegno alla genitorialità</strong> e misure specifiche per la <strong data-start="1390" data-end="1413">formazione continua</strong>. Ma non solo: le parti sociali hanno anche concordato un nuovo <strong data-start="1477" data-end="1513">sistema di relazioni industriali</strong> che punta su partecipazione, sostenibilità e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1582" data-end="1950">In questo articolo approfondiremo tutti i dettagli del rinnovo: dai <strong data-start="1650" data-end="1678">nuovi minimi retributivi</strong> suddivisi per livelli, alle <strong data-start="1707" data-end="1730">novità contrattuali</strong>, fino agli strumenti introdotti per favorire <strong data-start="1776" data-end="1814">produttività e benessere aziendale</strong>, con un’attenzione particolare alle <strong data-start="1851" data-end="1889">opportunità fiscali e contributive</strong> che il contratto potrebbe generare per aziende e lavoratori.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Rinnovo del CCNL</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="466" data-end="964">Firmato <strong data-start="474" data-end="494">l’11 luglio 2025</strong> a Roma presso il <strong data-start="512" data-end="541">Centro Congressi del CNEL</strong>, l’accordo di rinnovo del <strong data-start="568" data-end="638">Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Attività Minerarie</strong> è stato sottoscritto da <strong data-start="663" data-end="705">Assorisorse (aderente a Confindustria)</strong> e dalle organizzazioni sindacali <strong data-start="739" data-end="780">Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil</strong>. Questo CCNL interessa circa <strong data-start="810" data-end="830">1.050 lavoratori</strong>, attivi in <strong data-start="842" data-end="864">70 siti produttivi</strong> distribuiti in <strong data-start="880" data-end="905">otto regioni italiane</strong>, ed è valido dal <strong data-start="923" data-end="963">1° aprile 2025 fino al 31 marzo 2028</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="966" data-end="1453">Il rinnovo giunge in un momento delicato per il comparto dei <strong data-start="1027" data-end="1051">minerali industriali</strong>, che sta affrontando una fase di <strong data-start="1085" data-end="1135">profonda crisi dovuta a tre fattori principali</strong>: la <strong data-start="1140" data-end="1177">contrazione della domanda interna</strong>, l’<strong data-start="1181" data-end="1231">aumento della concorrenza estera a basso costo</strong> e un <strong data-start="1237" data-end="1279">quadro normativo incerto e frammentato</strong>. Questo scenario ha reso necessario un contratto innovativo, capace di dare risposte concrete sia sul piano <strong data-start="1388" data-end="1403">retributivo</strong> che su quello <strong data-start="1418" data-end="1435">organizzativo</strong> e di <strong data-start="1441" data-end="1452">welfare</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1958">Proprio per questo, l’intesa è il risultato di un <strong data-start="1505" data-end="1529">percorso partecipato</strong>, in cui le parti sociali hanno posto al centro il <strong data-start="1580" data-end="1609">valore del capitale umano</strong>, con particolare attenzione alla <strong data-start="1643" data-end="1665">qualità del lavoro</strong>, al <strong data-start="1670" data-end="1697">benessere organizzativo</strong>, all’<strong data-start="1703" data-end="1730">innovazione tecnologica</strong> e alla <strong data-start="1738" data-end="1761">formazione continua</strong>. Il contratto rinnova l’impegno verso una <strong data-start="1804" data-end="1831">transizione sostenibile</strong> dell’industria estrattiva e metallurgica, rafforzando al tempo stesso <strong data-start="1902" data-end="1930">diritti, salari e tutele</strong> per i lavoratori coinvolti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1958"><strong>Novità economiche e retributive</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="429" data-end="849">Uno degli elementi centrali del nuovo <strong data-start="467" data-end="504">CCNL Attività Minerarie 2025-2028</strong> è l’adeguamento economico previsto per tutti i livelli di inquadramento. Il contratto introduce infatti <strong data-start="609" data-end="649">quattro tranche di aumenti salariali</strong>, con decorrenze fissate a <strong data-start="676" data-end="734">dicembre 2025, marzo 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028</strong>, che garantiranno un <strong data-start="756" data-end="790">incremento complessivo mensile</strong> compreso tra <strong data-start="804" data-end="828">171 e 374 euro lordi</strong>, in base al livello.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="851" data-end="1185">Ecco alcuni esempi concreti: il livello <strong data-start="891" data-end="897">1S</strong>, che rappresenta il vertice delle qualifiche, passerà da un minimo di <strong data-start="968" data-end="1001">3.037,90 euro (novembre 2025)</strong> a <strong data-start="1004" data-end="1036">3.412,16 euro (gennaio 2028)</strong>. Anche i livelli più bassi, come il livello <strong data-start="1081" data-end="1086">8</strong>, beneficeranno di un aumento, salendo da <strong data-start="1128" data-end="1161">1.705,38 euro a 1.876,49 euro</strong> nell’arco del triennio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1187" data-end="1250">Di seguito la tabella dei nuovi minimi retributivi mensili:</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1187" data-end="1250"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-33226 size-full" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148.png" alt="" width="987" height="562" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148.png 987w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148-300x171.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148-768x437.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148-738x420.png 738w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148-150x85.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148-600x342.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/Immagine-2025-07-22-204148-696x396.png 696w" sizes="(max-width: 987px) 100vw, 987px" /></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2222" data-end="2287">Sul fronte del <strong data-start="2237" data-end="2258">welfare aziendale</strong>, il nuovo contratto prevede:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2289" data-end="2858">
<li data-start="2289" data-end="2429">
<p data-start="2291" data-end="2429"><strong data-start="2291" data-end="2319">Previdenza complementare</strong>: il contributo aziendale sale al <strong data-start="2353" data-end="2359">4%</strong>, comprensivo dello <strong data-start="2379" data-end="2428">0,2% destinato alla copertura per premorienza</strong>;</p>
</li>
<li data-start="2430" data-end="2560">
<p data-start="2432" data-end="2560"><strong data-start="2432" data-end="2454">Sanità integrativa</strong>: il costo del piano base sarà <strong data-start="2485" data-end="2522">interamente a carico dell’azienda</strong>, ma limitatamente al solo lavoratore;</p>
</li>
<li data-start="2561" data-end="2689">
<p data-start="2563" data-end="2689"><strong data-start="2563" data-end="2600">Contrattazione di secondo livello</strong>: viene rafforzata e confermata come strumento fondamentale per favorire la produttività;</p>
</li>
<li data-start="2690" data-end="2858">
<p data-start="2692" data-end="2858"><strong data-start="2692" data-end="2702">Quadri</strong>: previsto un <strong data-start="2716" data-end="2762">aumento mensile specifico di 20 euro lordi</strong>, in riconoscimento dell’evoluzione tecnologica e del ruolo professionale sempre più strategico.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2860" data-end="3024">Infine, per monitorare le evoluzioni del settore, viene istituito un <strong data-start="2929" data-end="2967">Osservatorio di Settore permanente</strong>, utile anche in vista del prossimo rinnovo contrattuale.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-33227 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/experienced-worker-is-working-metal-factory-using-special-machine-tool.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="371" data-end="440"><strong>Lavoro agile, IA e inclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="442" data-end="930">Il nuovo <strong data-start="451" data-end="491">CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028</strong> si distingue anche per un forte orientamento al futuro e all’<strong data-start="553" data-end="590">innovazione sociale e tecnologica</strong>. In risposta ai cambiamenti del mercato del lavoro e all’impatto crescente delle tecnologie digitali, le parti firmatarie hanno previsto l’istituzione di <strong data-start="745" data-end="773">tavoli tecnici nazionali</strong> su temi strategici come l’<strong data-start="800" data-end="828">Intelligenza Artificiale</strong>, il <strong data-start="833" data-end="849">lavoro agile</strong>, la <strong data-start="854" data-end="903">revisione della classificazione del personale</strong> e la <strong data-start="909" data-end="929">parità di genere</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="932" data-end="1411">Nel dettaglio, per quanto riguarda l’<strong data-start="969" data-end="975">IA</strong>, si è convenuto sulla necessità di avviare una profonda riflessione sull’<strong data-start="1049" data-end="1078">organizzazione del lavoro</strong> alla luce delle trasformazioni introdotte da algoritmi, automazione e tecnologie predittive. Verrà quindi creata una <strong data-start="1196" data-end="1245">Commissione nazionale con esperti del settore</strong>, incaricata di definire <strong data-start="1270" data-end="1303">regole contrattuali condivise</strong> per governare in modo equo l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi aziendali e sulle mansioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1413" data-end="1610">Ampio spazio è dato anche al tema della <strong data-start="1453" data-end="1495">digitalizzazione dei diritti sindacali</strong>, con il potenziamento delle tutele anche in modalità telematica.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1413" data-end="1610">Sono inoltre previste due Commissioni permanenti:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1612" data-end="1863">
<li data-start="1612" data-end="1721">
<p data-start="1614" data-end="1721">una per la <strong data-start="1625" data-end="1674">revisione della classificazione del personale</strong>, in funzione delle nuove competenze richieste;</p>
</li>
<li data-start="1722" data-end="1863">
<p data-start="1724" data-end="1863">una per l’<strong data-start="1734" data-end="1767">Osservatorio Pari Opportunità</strong>, che integrerà i principi <strong data-start="1794" data-end="1801">ESG</strong> (ambientali, sociali e di governance) nei processi aziendali.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1865" data-end="2252">Particolare attenzione viene riservata anche alla <strong data-start="1915" data-end="1941">gestione degli appalti</strong>: il contratto rafforza le <strong data-start="1968" data-end="2015">tutele per i lavoratori delle ditte esterne</strong>, promuove <strong data-start="2026" data-end="2076">politiche DE&amp;I (Diversity, Equity &amp; Inclusion)</strong> e si adegua ai modelli organizzativi inclusivi previsti dai <strong data-start="2137" data-end="2155">D.Lgs. 81/2008</strong> (tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e <strong data-start="2203" data-end="2215">624/1996</strong> (consultazione in ambito minerario).</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1865" data-end="2252"><strong>Nuove priorità contrattuali</strong></h2>
<article class="text-token-text-primary w-full" dir="auto" data-testid="conversation-turn-12" data-scroll-anchor="false">
<div class="text-base my-auto mx-auto [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[72rem]:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="10b897ee-d5f5-4bd6-905b-1afd39eb4ea1" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light">
<p style="text-align: justify;" data-start="352" data-end="779">Un altro asse centrale del rinnovo del <strong data-start="391" data-end="431">CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028</strong> è rappresentato dalla <strong data-start="454" data-end="477">formazione continua</strong>, dalla <strong data-start="485" data-end="509">transizione digitale</strong> e dalla <strong data-start="518" data-end="546">sostenibilità ambientale</strong>. Le parti sociali hanno riconosciuto che il futuro del comparto passa necessariamente per l’<strong data-start="639" data-end="673">aggiornamento delle competenze</strong>, l’adozione di <strong data-start="689" data-end="714">tecnologie innovative</strong> e l’integrazione dei <strong data-start="736" data-end="752">principi ESG</strong> nei modelli organizzativi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="781" data-end="1230">Il contratto prevede il potenziamento dei <strong data-start="823" data-end="855">percorsi formativi aziendali</strong>, con focus su <strong data-start="870" data-end="894">sicurezza sul lavoro</strong>, <strong data-start="896" data-end="914">tecnologie 4.0</strong>, <strong data-start="916" data-end="931">automazione</strong>, <strong data-start="933" data-end="961">intelligenza artificiale</strong>, <strong data-start="963" data-end="1008">digitalizzazione dei processi industriali</strong> e competenze trasversali. L’obiettivo è quello di accompagnare i lavoratori nel processo di <strong data-start="1101" data-end="1135">riqualificazione professionale</strong>, affinché possano affrontare le trasformazioni produttive senza subire ricadute occupazionali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1232" data-end="1688">Inoltre, il CCNL incoraggia le imprese del settore a investire in <strong data-start="1298" data-end="1338">progetti di sostenibilità ambientale</strong>, anche in linea con le <strong data-start="1362" data-end="1408">politiche europee per la decarbonizzazione</strong> e le <strong data-start="1414" data-end="1449">strategie di economia circolare</strong>. In quest’ottica, sono previsti <strong data-start="1482" data-end="1534">incentivi alla contrattazione di secondo livello</strong> per promuovere accordi su temi come il <strong data-start="1574" data-end="1598">risparmio energetico</strong>, la <strong data-start="1603" data-end="1640">riduzione dell’impatto ambientale</strong> e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1690" data-end="1937">Infine, particolare attenzione è riservata al <strong data-start="1736" data-end="1804">coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi di innovazione</strong>, con l’obiettivo di sviluppare una cultura industriale moderna, partecipativa e orientata alla <strong data-start="1900" data-end="1936">responsabilità sociale d’impresa</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="356" data-end="428"><strong>Vantaggi fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="430" data-end="938">Il rinnovo del <strong data-start="445" data-end="485">CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028</strong> non si limita a migliorare le condizioni contrattuali, ma apre anche interessanti opportunità in termini <strong data-start="591" data-end="617">fiscali e contributivi</strong> sia per le aziende sia per i lavoratori. Le novità introdotte, infatti, possono essere pienamente valorizzate attraverso una <strong data-start="743" data-end="774">gestione fiscale strategica</strong> dei nuovi istituti previsti, in particolare sul fronte del <strong data-start="834" data-end="855">welfare aziendale</strong>, della <strong data-start="863" data-end="891">previdenza complementare</strong> e della <strong data-start="900" data-end="937">contrattazione di secondo livello</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="940" data-end="1482">Uno degli strumenti più vantaggiosi è la possibilità per le imprese di <strong data-start="1011" data-end="1087">dedurre integralmente i contributi versati alla previdenza complementare</strong> (fino al limite di € 5.164,57 annui per ciascun dipendente), compresi gli aumenti previsti dal nuovo contratto, che portano la quota aziendale al <strong data-start="1234" data-end="1240">4%</strong>. Analogamente, i costi sostenuti per la <strong data-start="1281" data-end="1313">sanità integrativa aziendale</strong> possono beneficiare di <strong data-start="1337" data-end="1371">esoneri fiscali e contributivi</strong>, purché gestiti tramite fondi sanitari collettivi conformi alla normativa vigente (ex art. 51, comma 2, TUIR).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1484" data-end="1927">Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dai <strong data-start="1532" data-end="1557">premi di produttività</strong> erogati nell’ambito della <strong data-start="1584" data-end="1621">contrattazione di secondo livello</strong>. Se strutturati correttamente, questi possono godere di un&#8217;imposizione agevolata al <strong data-start="1706" data-end="1735">5% di imposta sostitutiva</strong>, anziché l’ordinaria aliquota IRPEF, oltre a essere <strong data-start="1788" data-end="1833">parzialmente esenti da contribuzione INPS</strong>, incentivando così accordi aziendali su obiettivi di efficienza, sostenibilità e innovazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1929" data-end="2245">Infine, per i lavoratori, l&#8217;accesso potenziato a strumenti di <strong data-start="1991" data-end="2015">welfare contrattuale</strong> rappresenta un&#8217;opportunità per ottenere benefici <strong data-start="2065" data-end="2102">non monetari esenti da tassazione</strong>, come buoni spesa, rimborsi scolastici, trasporti pubblici e servizi per la famiglia, in un’ottica di <strong data-start="2205" data-end="2244">aumento del potere d’acquisto reale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1929" data-end="2245"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33228 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/arc-welding-steel-construction-site.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="341" data-end="436"><strong>Obblighi e suggerimenti operativi </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="438" data-end="883">Con l’entrata in vigore del nuovo <strong data-start="472" data-end="522">CCNL per le Attività Minerarie e Metallurgiche</strong> dal <strong data-start="527" data-end="545">1° aprile 2025</strong>, le aziende interessate devono avviare una <strong data-start="589" data-end="626">pianificazione operativa accurata</strong> per recepire tutte le novità contrattuali. Le implicazioni riguardano non solo gli aspetti retributivi, ma anche l’organizzazione del lavoro, la gestione documentale, i rapporti con le rappresentanze sindacali e la revisione dei sistemi gestionali interni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="885" data-end="1369">Dal punto di vista <strong data-start="904" data-end="922">amministrativo</strong>, sarà fondamentale aggiornare <strong data-start="953" data-end="989">i software paghe e gestionali HR</strong> per adeguare i nuovi <strong data-start="1011" data-end="1033">minimi retributivi</strong>, le <strong data-start="1038" data-end="1069">quattro tranches di aumento</strong>, il <strong data-start="1074" data-end="1108">contributo previdenziale al 4%</strong> e le modifiche legate a <strong data-start="1133" data-end="1166">quadri e welfare contrattuale</strong>. L’aggiornamento delle <strong data-start="1190" data-end="1204">buste paga</strong> e dei <strong data-start="1211" data-end="1223">cedolini</strong> dovrà essere puntuale, con particolare attenzione ai nuovi <strong data-start="1283" data-end="1327">criteri di classificazione del personale</strong>, su cui sono già attivi i tavoli tecnici.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1371" data-end="1873">Le aziende dovranno anche prevedere l’adeguamento dei <strong data-start="1425" data-end="1448">regolamenti interni</strong> in relazione al <strong data-start="1465" data-end="1481">lavoro agile</strong>, alla <strong data-start="1488" data-end="1510">salute e sicurezza</strong> secondo i D.Lgs. 81/2008 e 624/1996, e alla <strong data-start="1555" data-end="1581">gestione degli appalti</strong>, alla luce delle nuove tutele per i lavoratori esterni. In parallelo, sarà opportuno intensificare il dialogo con le <strong data-start="1699" data-end="1733">RSU e i sindacati territoriali</strong>, anche per sfruttare le potenzialità della <strong data-start="1777" data-end="1814">contrattazione di secondo livello</strong> e accedere ai <strong data-start="1829" data-end="1872">benefici fiscali sui premi di risultato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1875" data-end="2171">Infine, per garantire la conformità e prevenire errori o contenziosi, è altamente consigliabile <strong data-start="1971" data-end="2057">affidarsi a un consulente del lavoro esperto del settore estrattivo e metallurgico</strong>, in grado di assistere l’azienda nel processo di implementazione integrata delle nuove disposizioni contrattuali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="334" data-end="380"><strong>Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="382" data-end="961">Il rinnovo del <strong data-start="397" data-end="437">CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028</strong> rappresenta molto più di un semplice aggiornamento retributivo: è una <strong data-start="508" data-end="578">risposta strutturata alle sfide economiche, tecnologiche e sociali</strong> che il comparto estrattivo italiano sta affrontando. In un contesto di forte incertezza e pressione competitiva, l’accordo siglato da Assorisorse e dalle sigle sindacali introduce misure concrete per valorizzare il lavoro, <strong data-start="802" data-end="837">rafforzare il potere d’acquisto</strong>, sostenere l’<strong data-start="851" data-end="878">innovazione tecnologica</strong> e promuovere una <strong data-start="896" data-end="960">cultura aziendale più inclusiva, partecipativa e sostenibile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="963" data-end="1588">Gli <strong data-start="967" data-end="1018">aumenti salariali articolati in quattro tranche</strong>, i <strong data-start="1022" data-end="1050">nuovi minimi retributivi</strong>, le <strong data-start="1055" data-end="1086">politiche di welfare estese</strong>, i <strong data-start="1090" data-end="1125">diritti sindacali digitalizzati</strong> e la nascita di <strong data-start="1142" data-end="1191">Commissioni tecniche e Osservatori permanenti</strong> sono tutti strumenti pensati per accompagnare la trasformazione del settore con equilibrio e lungimiranza. La presenza di temi chiave come <strong data-start="1331" data-end="1359">intelligenza artificiale</strong>, <strong data-start="1361" data-end="1385">transizione digitale</strong>, <strong data-start="1387" data-end="1410">formazione continua</strong> e <strong data-start="1413" data-end="1441">sostenibilità ambientale</strong> dimostra la volontà di costruire un contratto proiettato nel futuro, capace di rispondere ai bisogni di un mercato del lavoro sempre più dinamico.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1590" data-end="1980">Per aziende e professionisti del settore, conoscere a fondo le novità del CCNL significa <strong data-start="1679" data-end="1703">prepararsi per tempo</strong>, sfruttare le <strong data-start="1718" data-end="1756">opportunità fiscali e contributive</strong> e garantire un&#8217;applicazione coerente e vantaggiosa delle nuove norme. Per i lavoratori, invece, si apre una nuova fase in cui <strong data-start="1883" data-end="1927">diritti, tutele e sviluppo professionale</strong> trovano finalmente un equilibrio moderno e concreto.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/CCNL-Miniere-e-Metallurgia-2025-2028-aumenti-welfare-e-innovazione-nel-nuovo-contratto/">CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028: aumenti, welfare e innovazione nel nuovo contratto</a> was first posted on Agosto 24, 2025 at 5:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contributo NASpI: Recupero Uniemens per i lavoratori extra</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contributo-NASpI-Recupero-Uniemens-per-i-lavoratori-extra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 13:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[NaspI]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[40%]]></category>
		<category><![CDATA[codice L810 Uniemens]]></category>
		<category><![CDATA[come recuperare contributi INPS]]></category>
		<category><![CDATA[contributo NASpI recupero Uniemens]]></category>
		<category><![CDATA[errori contributo NASpI]]></category>
		<category><![CDATA[flusso Uniemens correzione contributi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori extra NASpI]]></category>
		<category><![CDATA[recupero contributo 1]]></category>
		<category><![CDATA[recupero contributo addizionale NASpI]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso contributo NASpI]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso INPS per aziende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=32049</guid>

					<description><![CDATA[Il Contributo NASpI è un obbligo per i datori di lavoro che cessano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Tuttavia, negli ultimi mesi si è discusso della possibilità di recuperare il contributo NASpI tramite Uniemens, specialmente per alcune categorie di lavoratori extra, come i lavoratori stagionali e [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contributo-NASpI-Recupero-Uniemens-per-i-lavoratori-extra/">Contributo NASpI: Recupero Uniemens per i lavoratori extra</a> was first posted on Marzo 18, 2025 at 2:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="94" data-end="640">Il <strong data-start="97" data-end="117">Contributo NASpI</strong> è un obbligo per i datori di lavoro che cessano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Tuttavia, negli ultimi mesi si è discusso della possibilità di <strong data-start="332" data-end="383">recuperare il contributo NASpI tramite Uniemens</strong>, specialmente per alcune categorie di lavoratori extra, come i lavoratori stagionali e quelli assunti con contratti a termine. Questo tema è di grande rilevanza per le imprese, che potrebbero vedersi restituire somme versate all&#8217;INPS in maniera indebita.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="642" data-end="960">Nel presente articolo analizzeremo <strong data-start="677" data-end="731">le condizioni per il recupero del contributo NASpI</strong>, le istruzioni fornite dall&#8217;INPS attraverso il sistema Uniemens e le implicazioni pratiche per i datori di lavoro. Inoltre, faremo chiarezza sui riferimenti normativi e sulle eventuali limitazioni applicabili a tale procedura.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="642" data-end="960">Cos&#8217;è il contributo NASpI</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="1018" data-end="1307">Il <strong data-start="1021" data-end="1041">contributo NASpI</strong> è una somma che i datori di lavoro sono tenuti a versare all’<a href="https://www.inps.it/it/it.html" target="_blank" rel="noopener">INPS</a> in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L&#8217;importo è calcolato sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e varia a seconda della durata del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1309" data-end="1480">L’articolo 2, comma 31, della <strong data-start="1339" data-end="1359">Legge n. 92/2012</strong> (la cosiddetta &#8220;Riforma Fornero&#8221;) ha introdotto il contributo NASpI, stabilendo che i datori di lavoro devono versare:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1481" data-end="1733">
<li data-start="1481" data-end="1600"><strong data-start="1483" data-end="1535">Una quota pari al 41% della retribuzione mensile</strong> per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.</li>
<li data-start="1601" data-end="1733"><strong data-start="1603" data-end="1647">Un contributo addizionale pari all&#8217;1,40%</strong> della retribuzione imponibile per i contratti a tempo determinato, salvo eccezioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1735" data-end="2063">Questo contributo serve a finanziare la <strong data-start="1775" data-end="1828">Nuova Assicurazione Sociale per l&#8217;Impiego (NASpI)</strong>, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego. Tuttavia, esistono alcune <strong data-start="1960" data-end="1992">eccezioni e casi particolari</strong> in cui il contributo può essere <strong data-start="2025" data-end="2039">recuperato</strong> dal datore di lavoro.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1735" data-end="2063">Recupero del contributo NASpI</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="78" data-end="354">Il recupero del contributo NASpI è possibile in specifici casi in cui il versamento risulti <strong data-start="174" data-end="188">non dovuto</strong>. L&#8217;INPS ha chiarito che il rimborso può essere effettuato direttamente tramite <strong data-start="268" data-end="280">Uniemens</strong>, il sistema utilizzato per la comunicazione delle denunce contributive.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="356" data-end="441">Le principali casistiche che permettono il recupero del contributo NASpI includono:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="443" data-end="1703">
<li data-start="443" data-end="798">
<h3 data-start="446" data-end="528"><strong data-start="446" data-end="526">Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti</strong></h3>
<ul data-start="532" data-end="798">
<li data-start="532" data-end="708">Se il contratto a termine è stato attivato per sostituire un lavoratore assente (ad esempio per maternità o malattia di lunga durata), il contributo NASpI <strong data-start="689" data-end="705">non è dovuto</strong>.</li>
<li data-start="712" data-end="798">Se erroneamente versato, può essere recuperato tramite <strong data-start="769" data-end="795">conguaglio in Uniemens</strong>.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="800" data-end="1123">
<h3 data-start="803" data-end="853"><strong data-start="803" data-end="851">Lavoratori stagionali di determinati settori</strong></h3>
<ul data-start="857" data-end="1123">
<li data-start="857" data-end="1042">Alcuni contratti di lavoro stagionale sono <strong data-start="902" data-end="933">esenti dal contributo NASpI</strong>. Se il datore di lavoro ha comunque effettuato il versamento, può richiedere il rimborso tramite Uniemens.</li>
<li data-start="1046" data-end="1123">È fondamentale verificare se il CCNL applicato rientra tra quelli esenti.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1125" data-end="1434">
<h3 data-start="1128" data-end="1155"><strong data-start="1128" data-end="1153">Errori nei versamenti</strong></h3>
<ul data-start="1159" data-end="1434">
<li data-start="1159" data-end="1321">Se il datore di lavoro ha <strong data-start="1187" data-end="1203">erroneamente</strong> calcolato o versato un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, può recuperare la differenza attraverso Uniemens.</li>
<li data-start="1325" data-end="1434">L&#8217;errore può derivare da una <strong data-start="1356" data-end="1378">doppia imposizione</strong> o da una <strong data-start="1388" data-end="1431">cattiva interpretazione della normativa</strong>.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1436" data-end="1703">
<h3 data-start="1439" data-end="1509"><strong data-start="1439" data-end="1507">Contratti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato</strong></h3>
<ul data-start="1513" data-end="1703">
<li data-start="1513" data-end="1703">Quando un contratto a termine viene <strong data-start="1551" data-end="1604">trasformato in un contratto a tempo indeterminato</strong>, l’azienda ha diritto al recupero del contributo addizionale dell&#8217;1,40% precedentemente versato.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1705" data-end="1997">L&#8217;INPS ha stabilito che il recupero del contributo NASpI deve avvenire attraverso il sistema Uniemens, presentando le <strong data-start="1823" data-end="1861">correzioni nei flussi contributivi</strong>. Questo meccanismo consente al datore di lavoro di compensare i contributi indebiti senza dover attendere rimborsi diretti dall&#8217;INPS.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1705" data-end="1997">Come effettuare il recupero del contributo</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="72" data-end="422">Per recuperare il <strong data-start="90" data-end="110">contributo NASpI</strong> erroneamente versato, il datore di lavoro deve utilizzare il sistema <strong data-start="180" data-end="192">Uniemens</strong>, seguendo una procedura specifica stabilita dall’INPS. L’operazione consiste nell’invio di un <strong data-start="287" data-end="311">flusso di variazione</strong> che permette di compensare l&#8217;importo erroneamente versato con i contributi dovuti per il periodo successivo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="424" data-end="469"><strong data-start="429" data-end="467">Passaggi operativi per il recupero</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="474" data-end="501"><strong data-start="474" data-end="499">Identificare l&#8217;errore</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul data-start="505" data-end="750">
<li data-start="505" data-end="629">Il datore di lavoro deve verificare le denunce contributive già inviate e individuare l&#8217;eventuale versamento non dovuto.</li>
<li data-start="633" data-end="750">È possibile utilizzare il <strong data-start="661" data-end="692">cassetto previdenziale INPS</strong> per controllare i dettagli delle contribuzioni versate.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="755" data-end="805"><strong data-start="755" data-end="803">Predisporre il flusso Uniemens di correzione</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul data-start="809" data-end="1136">
<li data-start="809" data-end="1002">Nel flusso Uniemens successivo, il datore di lavoro deve inserire la correzione nel <strong data-start="895" data-end="935">quadro V1, sezione &lt;CausaleACredito&gt;</strong>, specificando il codice corretto per il recupero del contributo.</li>
<li data-start="1006" data-end="1136">L’INPS ha fornito specifiche istruzioni tecniche per l’inserimento dei dati, disponibili nel manuale di compilazione Uniemens.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1141" data-end="1175"><strong data-start="1141" data-end="1173">Compensazione del contributo</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul data-start="1179" data-end="1415">
<li data-start="1179" data-end="1285">L&#8217;importo recuperato viene compensato direttamente con i contributi dovuti nel periodo di riferimento.</li>
<li data-start="1289" data-end="1415">Se l’importo da recuperare è superiore ai contributi dovuti, il credito residuo può essere utilizzato nei mesi successivi.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1420" data-end="1465"><strong data-start="1420" data-end="1463">Verifica e controllo da parte dell’INPS</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul data-start="1469" data-end="1799">
<li data-start="1469" data-end="1677">L’INPS può effettuare controlli sui recuperi richiesti, pertanto è consigliabile conservare tutta la documentazione giustificativa, come contratti di lavoro e comunicazioni relative al rapporto di lavoro.</li>
<li data-start="1681" data-end="1799">In caso di errore nella compilazione del flusso Uniemens, l’INPS potrebbe rigettare la richiesta di compensazione.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1801" data-end="1833"><strong data-start="1806" data-end="1831">Tempi per il recupero</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1834" data-end="2098">Il recupero deve avvenire entro i <strong data-start="1868" data-end="1908">termini di prescrizione contributiva</strong>, che solitamente è di <strong data-start="1931" data-end="1941">5 anni</strong>. Superato questo periodo, l&#8217;azienda perde il diritto alla compensazione e dovrà richiedere un eventuale rimborso attraverso un&#8217;istanza specifica all&#8217;INPS.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-32050 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-1024x576.jpg" alt="" width="696" height="392" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-1024x576.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-300x169.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-768x432.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-1536x864.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-747x420.jpg 747w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-150x84.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-600x338.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-696x392.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table-1068x601.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/woman-dropping-banknotes-into-jar-with-rolled-banknotes-table-papers-money-table.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Codici da utilizzare in Uniemens</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="81" data-end="354">L’INPS ha fornito specifiche indicazioni sui <strong data-start="126" data-end="162">codici da utilizzare in Uniemens</strong> per il recupero del contributo NASpI. Questi codici servono a identificare la natura della compensazione e garantire che il credito venga correttamente riconosciuto nel flusso contributivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="356" data-end="396"><strong data-start="361" data-end="394">Principali codici di recupero</strong></h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="398" data-end="1416">
<li data-start="398" data-end="600">
<p data-start="401" data-end="460"><strong data-start="401" data-end="458">Per il recupero del contributo NASpI non dovuto (41%)</strong></p>
<ul data-start="464" data-end="600">
<li data-start="464" data-end="492"><strong data-start="466" data-end="490">Codice causale: L026</strong></li>
<li data-start="496" data-end="600">Questo codice deve essere inserito nel <strong data-start="537" data-end="577">quadro V1, sezione &lt;CausaleACredito&gt;</strong> del flusso Uniemens.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="602" data-end="908">
<p data-start="605" data-end="709"><strong data-start="605" data-end="707">Per il recupero del contributo addizionale (1,40%) nei contratti trasformati a tempo indeterminato</strong></p>
<ul data-start="713" data-end="908">
<li data-start="713" data-end="741"><strong data-start="715" data-end="739">Codice causale: L031</strong></li>
<li data-start="745" data-end="908">Questo codice si applica ai contratti a termine convertiti in contratti a tempo indeterminato, permettendo di recuperare il contributo precedentemente versato.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="910" data-end="1169">
<p data-start="913" data-end="987"><strong data-start="913" data-end="985">Per il recupero del contributo NASpI nei contratti stagionali esenti</strong></p>
<ul data-start="991" data-end="1169">
<li data-start="991" data-end="1019"><strong data-start="993" data-end="1017">Codice causale: L065</strong></li>
<li data-start="1023" data-end="1169">Da utilizzare nel caso in cui il datore di lavoro abbia versato il contributo NASpI per un contratto stagionale che rientra tra quelli esenti.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1171" data-end="1416">
<p data-start="1174" data-end="1218"><strong data-start="1174" data-end="1216">Per la correzione di versamenti errati</strong></p>
<ul data-start="1222" data-end="1416">
<li data-start="1222" data-end="1250"><strong data-start="1224" data-end="1248">Codice causale: L006</strong></li>
<li data-start="1254" data-end="1416">Questo codice viene utilizzato per segnalare errori di versamento e correggere situazioni in cui il datore di lavoro ha pagato un importo superiore al dovuto.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1418" data-end="1453"><strong data-start="1423" data-end="1451">Normativa di riferimento</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1548">Il recupero del contributo NASpI tramite Uniemens è regolato da diverse normative, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1550" data-end="2036">
<li data-start="1550" data-end="1659"><strong data-start="1552" data-end="1590">Legge n. 92/2012, art. 2, comma 31</strong> – Introduzione del contributo NASpI a carico dei datori di lavoro.</li>
<li data-start="1660" data-end="1789"><strong data-start="1662" data-end="1692">Circolare INPS n. 121/2019</strong> – Chiarimenti sul recupero del contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto.</li>
<li data-start="1790" data-end="1908"><strong data-start="1792" data-end="1823">Messaggio INPS n. 2761/2021</strong> – Istruzioni operative per il recupero del contributo NASpI nei casi di esenzione.</li>
<li data-start="1909" data-end="2036"><strong data-start="1911" data-end="1940">Circolare INPS n. 40/2023</strong> – Specifiche sulle modalità di correzione dei flussi Uniemens e codici causali da utilizzare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2038" data-end="2327">Queste normative forniscono le linee guida ufficiali per i datori di lavoro e gli intermediari che gestiscono il recupero dei contributi NASpI. È sempre consigliabile <strong data-start="2205" data-end="2245">consultare il cassetto previdenziale</strong> per verificare eventuali aggiornamenti e nuove disposizioni da parte dell’INPS.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2038" data-end="2327">Contributo NASpI per versamenti errati</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="80" data-end="419">L&#8217;INPS ha chiarito che i <strong data-start="105" data-end="188">datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI</strong> a partire da <strong data-start="202" data-end="218">gennaio 2020</strong> possono procedere al recupero dell’importo attraverso il <strong data-start="276" data-end="295">flusso Uniemens</strong>. Per effettuare la correzione, devono utilizzare il <strong data-start="348" data-end="373">codice causale &#8220;L810&#8221;</strong>, rispettando i termini stabiliti dall’INPS.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="421" data-end="455"><strong data-start="426" data-end="453">Termini per il recupero</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="456" data-end="813">Secondo le istruzioni fornite dall’INPS, i datori di lavoro possono recuperare il contributo addizionale entro <strong data-start="567" data-end="633">tre mesi dalla pubblicazione del messaggio ufficiale dell’INPS</strong>. Trascorso questo periodo, la possibilità di recupero tramite Uniemens potrebbe non essere più disponibile, e sarebbe necessario avviare un’istanza di rimborso formale all’INPS.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="815" data-end="869"><strong data-start="819" data-end="867">Modalità di compilazione del flusso Uniemens</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="871" data-end="1029">Per effettuare correttamente il recupero del contributo NASpI versato erroneamente, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens nel seguente modo:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1031" data-end="1316">
<li data-start="1031" data-end="1063"><strong data-start="1033" data-end="1052">Codice Causale:</strong> <code data-start="1053" data-end="1061">"L810"</code></li>
<li data-start="1064" data-end="1166"><strong data-start="1066" data-end="1094">Motivo utilizzo causale:</strong> <code data-start="1095" data-end="1100">"N"</code> (indica che il recupero riguarda contributi versati in eccesso)</li>
<li data-start="1167" data-end="1240"><strong data-start="1169" data-end="1198">Anno/Mese di riferimento:</strong> Periodo per cui si richiede il recupero</li>
<li data-start="1241" data-end="1316"><strong data-start="1243" data-end="1269">Importo da recuperare:</strong> Somma della contribuzione versata in eccesso</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1318" data-end="1677">Se il contributo NASpI è stato versato per lavoratori che <strong data-start="1376" data-end="1401">non sono più in forza</strong>, il datore di lavoro dovrà inviare un <strong data-start="1440" data-end="1470">flusso di regolarizzazione</strong> riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore in azienda. Questo passaggio è fondamentale per garantire che la correzione venga accettata dall’INPS e che il credito venga riconosciuto correttamente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1318" data-end="1677"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31933 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/money-saving-jar-arrangement.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1318" data-end="1677">Contributo Addizionale NASpI</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="83" data-end="430">Il <strong data-start="86" data-end="118">contributo addizionale NASpI</strong> è un importo extra che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a <strong data-start="200" data-end="221">tempo determinato</strong>. È stato introdotto con l’<strong data-start="248" data-end="307">articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92</strong> (Riforma Fornero) con lo scopo di <strong data-start="342" data-end="392">disincentivare l’abuso dei contratti a termine</strong> e promuovere l’occupazione stabile.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="432" data-end="490"><strong data-start="436" data-end="488">Modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="492" data-end="890">Successivamente, la normativa è stata modificata dalla <strong data-start="547" data-end="581">Legge 27 dicembre 2019, n. 160</strong> (Legge di Bilancio 2020), che ha introdotto delle <strong data-start="632" data-end="645">eccezioni</strong> all’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI. In particolare, ha stabilito che <strong data-start="739" data-end="797">il contributo e i relativi incrementi non si applicano</strong> ai contratti stipulati con alcune categorie di lavoratori, tra cui i <strong data-start="867" data-end="887">lavoratori extra</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="892" data-end="1142">I lavoratori extra sono coloro che vengono assunti per <strong data-start="947" data-end="974">servizi di breve durata</strong> in alcuni settori specifici, in particolare nel comparto <strong data-start="1032" data-end="1066">turistico e della ristorazione</strong>. La normativa esenta dal contributo addizionale NASpI i seguenti settori:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1144" data-end="1319">
<li data-start="1144" data-end="1225"><strong data-start="1146" data-end="1181">Mense e ristorazione collettiva</strong> → <strong data-start="1184" data-end="1223">Codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05</strong></li>
<li data-start="1226" data-end="1319"><strong data-start="1228" data-end="1264">Catering per eventi e banqueting</strong> → <strong data-start="1267" data-end="1317">Codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1321" data-end="1674">Queste attività rientrano nei <strong data-start="1351" data-end="1402">Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)</strong> del <strong data-start="1407" data-end="1486">Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi</strong>. Per questo motivo, i datori di lavoro operanti in questi settori <strong data-start="1553" data-end="1614">non sono tenuti a versare il contributo addizionale NASpI</strong> per i contratti a termine stipulati con lavoratori extra.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1321" data-end="1674">L’esclusione dei &#8220;lavoratori extra&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="65" data-end="323">L’esclusione dal contributo NASpI per i <strong data-start="105" data-end="125">lavoratori extra</strong> è regolata da precise disposizioni normative. Secondo <strong data-start="180" data-end="264">l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</strong>, rientrano in questa categoria i dipendenti assunti per:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="325" data-end="596">
<li data-start="325" data-end="493"><strong data-start="328" data-end="385">Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni</strong> nel settore del <strong data-start="402" data-end="437">turismo e dei pubblici esercizi</strong>, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.</li>
<li data-start="494" data-end="596"><strong data-start="497" data-end="527">Lavoro portuale temporaneo</strong>, regolato dall’<strong data-start="543" data-end="593">articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84</strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="598" data-end="950">Per questi contratti, le aziende sono comunque <strong data-start="645" data-end="761">obbligate a comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività</strong>. Questa comunicazione deve essere effettuata attraverso il sistema <strong data-start="829" data-end="839">UniLav</strong> o i portali telematici delle Regioni, in modo da garantire la tracciabilità e la regolarità dell’assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="952" data-end="1310">Grazie a questa normativa, i datori di lavoro che impiegano <strong data-start="1012" data-end="1032">lavoratori extra</strong> non sono tenuti a versare il <strong data-start="1062" data-end="1094">contributo addizionale NASpI</strong> (pari all&#8217;1,40% della retribuzione imponibile). Se il contributo è stato <strong data-start="1168" data-end="1192">erroneamente versato</strong>, è possibile recuperarlo tramite <strong data-start="1226" data-end="1238">Uniemens</strong>, utilizzando il codice <strong data-start="1262" data-end="1272">&#8220;L810&#8221;</strong> entro i termini previsti dall’INPS.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="952" data-end="1310">Procedura</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="90" data-end="329">I datori di lavoro che hanno <strong data-start="119" data-end="175">erroneamente versato il contributo addizionale NASpI</strong> per i <strong data-start="182" data-end="202">lavoratori extra</strong> possono procedere con il <strong data-start="228" data-end="240">recupero</strong> attraverso il sistema <strong data-start="263" data-end="275">Uniemens</strong>, seguendo una precisa procedura indicata dall’INPS.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="331" data-end="383"><strong data-start="336" data-end="381">Passaggi per il recupero tramite Uniemens</strong></h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="385" data-end="1923">
<li data-start="385" data-end="755">
<p data-start="388" data-end="414"><strong data-start="388" data-end="412">Verifica dell’errore</strong></p>
<ul data-start="418" data-end="755">
<li data-start="418" data-end="638">Il datore di lavoro deve controllare se ha versato il contributo NASpI per <strong data-start="495" data-end="542">contratti di durata inferiore ai tre giorni</strong> nel settore del <strong data-start="559" data-end="594">turismo e dei pubblici esercizi</strong>, o per il <strong data-start="605" data-end="635">lavoro portuale temporaneo</strong>.</li>
<li data-start="642" data-end="755">La verifica può essere effettuata tramite il <strong data-start="689" data-end="720">cassetto previdenziale INPS</strong> e i flussi Uniemens già inviati.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="757" data-end="1194">
<p data-start="760" data-end="814"><strong data-start="760" data-end="812">Compilazione del flusso Uniemens per il recupero</strong></p>
<ul data-start="818" data-end="1194">
<li data-start="818" data-end="923"><strong data-start="820" data-end="839">Codice Causale:</strong> <code data-start="840" data-end="848">"L810"</code> (specifico per il recupero del contributo NASpI per i lavoratori extra).</li>
<li data-start="927" data-end="1020"><strong data-start="929" data-end="957">Motivo utilizzo causale:</strong> <code data-start="958" data-end="963">"N"</code> (indica il recupero di un importo versato in eccesso).</li>
<li data-start="1024" data-end="1101"><strong data-start="1026" data-end="1055">Anno/Mese di riferimento:</strong> il periodo per cui si richiede il rimborso.</li>
<li data-start="1105" data-end="1194"><strong data-start="1107" data-end="1133">Importo da recuperare:</strong> l’importo della contribuzione NASpI versata indebitamente.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1196" data-end="1546">
<p data-start="1199" data-end="1263"><strong data-start="1199" data-end="1261">Flusso di regolarizzazione per lavoratori non più in forza</strong></p>
<ul data-start="1267" data-end="1546">
<li data-start="1267" data-end="1441">Se il <strong data-start="1275" data-end="1314">lavoratore extra non è più in forza</strong>, il datore di lavoro deve inviare un <strong data-start="1352" data-end="1382">flusso di regolarizzazione</strong> riferito all’<strong data-start="1396" data-end="1438">ultimo mese di attività del lavoratore</strong>.</li>
<li data-start="1445" data-end="1546">Questo assicura che l’INPS possa riconoscere il credito anche per rapporti di lavoro già cessati.</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1548" data-end="1923">
<p data-start="1551" data-end="1593"><strong data-start="1551" data-end="1591">Monitoraggio e conferma del recupero</strong></p>
<ul data-start="1597" data-end="1923">
<li data-start="1597" data-end="1742">Dopo l’invio del flusso Uniemens, il datore di lavoro deve verificare il corretto recepimento della richiesta nel <strong data-start="1713" data-end="1739">cassetto previdenziale</strong>.</li>
<li data-start="1746" data-end="1923">In caso di <strong data-start="1759" data-end="1806">errori o mancato riconoscimento del credito</strong>, è possibile contattare la sede INPS competente per richiedere chiarimenti o presentare una richiesta di supporto.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1925" data-end="1959"><strong data-start="1930" data-end="1957">Scadenze e prescrizione</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1960" data-end="2224">
<li data-start="1960" data-end="2097">Il recupero deve avvenire <strong data-start="1988" data-end="2045">entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio INPS</strong> che autorizza il rimborso per i lavoratori extra.</li>
<li data-start="2098" data-end="2224">Trascorso questo termine, sarà necessario presentare un’istanza di rimborso all’INPS, con tempi di lavorazione più lunghi.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="952" data-end="1310">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="23" data-end="620">Il <strong data-start="26" data-end="76">recupero del contributo NASpI tramite Uniemens</strong> rappresenta un&#8217;importante opportunità per i datori di lavoro che hanno <strong data-start="148" data-end="198">versato erroneamente il contributo addizionale</strong>, specialmente nei settori del <strong data-start="229" data-end="283">turismo, ristorazione e lavoro portuale temporaneo</strong>. Grazie alle istruzioni fornite dall’INPS e all’uso corretto dei codici causali Uniemens (come il <strong data-start="382" data-end="390">L810</strong> per i lavoratori extra e il <strong data-start="419" data-end="427">L031</strong> per la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato), le aziende possono compensare le somme versate in eccesso, riducendo il costo del lavoro e ottimizzando la gestione previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="622" data-end="1085">Tuttavia, per ottenere il rimborso con successo, è fondamentale:</p>
<ul>
<li><strong data-start="691" data-end="752">Verificare se il contributo NASpI è effettivamente dovuto</strong> prima del versamento.</li>
<li><strong data-start="779" data-end="804">Agire tempestivamente</strong>, rispettando i tempi di recupero previsti (entro 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio INPS).</li>
<li><strong data-start="906" data-end="952">Compilare correttamente il flusso Uniemens</strong>, utilizzando il codice causale appropriato.</li>
<li><strong data-start="1001" data-end="1041">Monitorare il cassetto previdenziale</strong> per controllare lo stato della richiesta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1087" data-end="1314">In caso di dubbi o problematiche nel processo di recupero, è sempre consigliabile <strong data-start="1169" data-end="1232">rivolgersi a un consulente del lavoro o a un commercialista</strong> per evitare errori e assicurarsi che l&#8217;INPS riconosca correttamente il credito.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1316" data-end="1570">Conoscere queste procedure non solo permette di <strong data-start="1364" data-end="1395">recuperare somme non dovute</strong>, ma aiuta anche le aziende a <strong data-start="1425" data-end="1490">gestire in modo più efficiente la contribuzione previdenziale</strong>, ottimizzando i costi e garantendo il pieno rispetto della normativa vigente.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contributo-NASpI-Recupero-Uniemens-per-i-lavoratori-extra/">Contributo NASpI: Recupero Uniemens per i lavoratori extra</a> was first posted on Marzo 18, 2025 at 2:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tutela delle opere d’arte: diritto d’autore e protezione del patrimonio culturale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-tutela-delle-opere-d-arte-diritto-d-autore-e-protezione-del-patrimonio-culturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opere d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[casi giuridici diritto d’autore]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione opere d’arte]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d’autore arte]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di seguito artisti]]></category>
		<category><![CDATA[NFT e diritto d’autore]]></category>
		<category><![CDATA[normativa beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[protezione patrimonio culturale]]></category>
		<category><![CDATA[riproduzione opere d’arte pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[traffico illecito opere d’arte]]></category>
		<category><![CDATA[tutela opere d’arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=31739</guid>

					<description><![CDATA[L’arte è un’espressione fondamentale della cultura e dell’identità di un popolo, ma la sua protezione giuridica è spesso complessa e articolata. Da un lato, il diritto d&#8217;autore garantisce ai creatori il riconoscimento e la remunerazione per le proprie opere; dall’altro, la tutela del patrimonio culturale assicura che le opere di particolare rilevanza storica o artistica [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-tutela-delle-opere-d-arte-diritto-d-autore-e-protezione-del-patrimonio-culturale/">La tutela delle opere d’arte: diritto d’autore e protezione del patrimonio culturale</a> was first posted on Febbraio 10, 2025 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’arte è un’espressione fondamentale della cultura e dell’identità di un popolo, ma la sua protezione giuridica è spesso complessa e articolata. Da un lato, il <strong>diritto d&#8217;autore</strong> garantisce ai creatori il riconoscimento e la remunerazione per le proprie opere; dall’altro, la <strong>tutela del patrimonio culturale</strong> assicura che le opere di particolare rilevanza storica o artistica siano conservate e accessibili alla collettività. Ma come si intrecciano questi due aspetti? E quali sono le normative che regolano la protezione delle opere d&#8217;arte?</p>
<p style="text-align: justify;">Questo articolo analizzerà il quadro normativo esistente, le principali differenze tra le due forme di tutela e le implicazioni pratiche per artisti, collezionisti e istituzioni culturali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Diritto d’autore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>diritto d’autore</strong> tutela le opere d’arte garantendo ai creatori il pieno controllo sulla riproduzione, distribuzione e utilizzo economico delle loro creazioni. In Italia, questa protezione è regolata dalla <strong>Legge 22 aprile 1941, n. 633</strong>, che stabilisce che un&#8217;opera d’arte originale è automaticamente protetta dal momento della sua creazione, senza bisogno di registrazione. La tutela dura per tutta la vita dell’autore e fino a <strong>70 anni dopo la sua morte</strong>, dopodiché l&#8217;opera entra nel pubblico dominio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i diritti riconosciuti agli artisti rientrano:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Diritto morale</strong></h3>
<p>L’autore ha sempre il diritto di essere riconosciuto come creatore dell’opera e può opporsi a qualsiasi modifica che ne alteri il significato.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Diritto patrimoniale</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’artista può sfruttare economicamente la propria opera concedendone l’uso tramite licenze o vendendone i diritti.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Diritto di seguito</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Gli artisti visivi beneficiano di una percentuale sulle rivendite successive dell’opera (art. 144 Legge 633/1941).</p>
<p style="text-align: justify;">Le problematiche più comuni in questo ambito riguardano la violazione del diritto d’autore, con copie non autorizzate, utilizzo illecito delle opere su internet e mancanza di riconoscimento degli artisti emergenti. Inoltre, con la digitalizzazione e gli NFT, si stanno aprendo nuove sfide per la protezione del diritto d’autore nell’arte contemporanea.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Tutela del patrimonio culturale</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre alla protezione garantita dal diritto d&#8217;autore, le opere d&#8217;arte di particolare interesse storico, archeologico o artistico possono rientrare nella tutela del <strong>patrimonio culturale</strong>. In Italia, questa materia è disciplinata dal <strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)</strong>, che stabilisce norme stringenti per la conservazione, la circolazione e l’alienazione di opere d&#8217;arte considerate di interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che un’opera viene dichiarata <strong>bene culturale</strong>, il suo proprietario è soggetto a diverse limitazioni:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Vincolo di conservazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opera deve essere mantenuta in condizioni adeguate e non può essere modificata senza autorizzazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Limitazioni alla circolazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per esportare un’opera fuori dall’Italia, è necessaria l’autorizzazione del Ministero della Cultura. Le opere di oltre 70 anni e di autore non vivente possono essere bloccate all’esportazione se ritenute di eccezionale interesse.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Diritto di prelazione dello Stato</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se un&#8217;opera dichiarata di interesse culturale viene messa in vendita, lo Stato ha il diritto di acquistarla alle stesse condizioni del miglior offerente.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa normativa si scontra spesso con gli interessi di collezionisti e mercanti d’arte, i quali possono trovarsi di fronte a restrizioni che limitano la libertà di disporre delle proprie opere. Inoltre, la classificazione di un’opera come <strong>bene culturale</strong> può avere un impatto significativo sul suo valore di mercato.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Intersezioni e conflitti</h2>
<p style="text-align: justify;">Sebbene il <strong>diritto d&#8217;autore</strong> e la <strong>tutela del patrimonio culturale</strong> abbiano obiettivi distinti, esistono situazioni in cui le due discipline si sovrappongono, generando conflitti normativi. Il principale punto di tensione riguarda la gestione dei diritti economici e della libera circolazione delle opere d&#8217;arte.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio concreto è il caso di opere contemporanee che, pur essendo ancora protette dal diritto d&#8217;autore, vengono dichiarate <strong>beni culturali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa situazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> L&#8217;autore o i suoi eredi mantengono i <strong>diritti patrimoniali</strong>, ma non possono liberamente esportare o vendere l&#8217;opera senza autorizzazione.</li>
<li>Le opere possono essere soggette a <strong>vincoli di restauro e conservazione</strong>, limitando eventuali modifiche o interventi da parte dell&#8217;artista stesso.</li>
<li> I musei e le istituzioni culturali potrebbero voler esporre o digitalizzare un’opera tutelata come bene culturale, ma senza il consenso dell’autore, ciò potrebbe costituire una violazione del diritto d&#8217;autore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un altro problema riguarda la riproduzione delle opere d&#8217;arte storiche. Ad esempio, molte opere di artisti del passato (Michelangelo, Caravaggio, Leonardo da Vinci) sono di pubblico dominio, ma la loro riproduzione può essere soggetta a restrizioni se l&#8217;opera è conservata in un museo statale. La <strong>giurisprudenza italiana</strong> ha confermato che anche la semplice fotografia di un&#8217;opera d’arte può richiedere l’autorizzazione dell’ente che la custodisce, per evitare sfruttamenti commerciali non autorizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste sovrapposizioni rendono fondamentale un bilanciamento tra il <strong>diritto degli autori a gestire le proprie creazioni</strong> e il <strong>dovere dello Stato di proteggere il patrimonio culturale</strong> a beneficio della collettività.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31740 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/woman-s-hand-sketching-sculpture-canvas.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Il ruolo delle istituzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le istituzioni pubbliche giocano un ruolo fondamentale nella tutela delle opere d’arte, sia dal punto di vista del <strong>diritto d&#8217;autore</strong> sia per la <strong>protezione del patrimonio culturale</strong>. In Italia, gli organi principali coinvolti in questa materia sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Ministero della Cultura (MiC)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Gestisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, emettendo vincoli sulle opere di rilevanza storica.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Soprintendenze per i beni culturali</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si occupano della catalogazione, conservazione e autorizzazione alla vendita o all’esportazione delle opere tutelate.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Protegge i diritti d&#8217;autore delle opere artistiche, garantendo la gestione delle royalties e il rispetto delle normative sulla riproduzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aspetto critico è la protezione delle opere d’arte dal commercio illecito e dal traffico internazionale. Secondo la Convenzione UNESCO del 1970, ratificata dall&#8217;Italia, gli Stati devono prevenire l’esportazione illegale e favorire la restituzione dei beni culturali trafugati. Tuttavia, la lotta al traffico d&#8217;arte rimane complessa, con frequenti sequestri di opere esportate illegalmente e battaglie legali per la loro restituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro tema di rilievo è la <strong>digitalizzazione del patrimonio artistico</strong>: le istituzioni stanno promuovendo la creazione di archivi digitali per consentire la fruizione delle opere senza comprometterne l&#8217;integrità fisica. Tuttavia, anche qui sorgono questioni legate ai diritti d’autore e all’uso commerciale delle immagini digitalizzate.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Casi giuridici famosi</h2>
<p style="text-align: justify;">La tutela delle opere d&#8217;arte ha dato luogo a numerosi casi giudiziari, spesso caratterizzati da conflitti tra il diritto d&#8217;autore e la protezione del patrimonio culturale. Uno dei più noti è la disputa sulla <strong>“Testa di Ade”</strong>, una scultura del IV secolo a.C. trafugata illegalmente dall’Italia e venduta al Getty Museum di Los Angeles. Dopo una lunga battaglia legale, il bene è stato restituito all’Italia nel 2017, segnando un&#8217;importante vittoria contro il traffico illecito di opere d&#8217;arte.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro caso emblematico riguarda il <strong>&#8220;Diritto di seguito&#8221;</strong> applicato alle opere di Amedeo Modigliani. Nel 2015, i discendenti dell’artista hanno intentato una causa contro una casa d’aste per non aver riconosciuto loro una percentuale sulla vendita di un suo dipinto. Il tribunale ha confermato che il diritto di seguito è valido anche nelle transazioni internazionali, garantendo così un maggiore riconoscimento economico agli eredi degli artisti.</p>
<p style="text-align: justify;">In ambito contemporaneo, il caso di <strong>Banksy e il diritto d&#8217;autore</strong> è molto discusso. Poiché l&#8217;artista mantiene l&#8217;anonimato, la protezione legale delle sue opere è stata contestata in più occasioni. Nel 2020, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha revocato un marchio registrato da Banksy su una sua opera, sostenendo che l’artista non avesse dimostrato di voler effettivamente utilizzare il marchio per fini commerciali. Questo ha sollevato importanti interrogativi sulla protezione delle opere di street art.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi casi dimostrano come la tutela giuridica dell’arte sia un tema complesso, che coinvolge diritto d’autore, beni culturali e il mercato internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31741 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-1024x574.jpg" alt="" width="696" height="390" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-1024x574.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-300x168.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-768x430.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-1536x861.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-749x420.jpg 749w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-150x84.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-600x336.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-696x390.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing-1068x599.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/girl-with-balloon-banksy-style-drawing.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Il diritto d&#8217;autore nell’arte digitale</h2>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni, la digitalizzazione dell&#8217;arte ha sollevato nuove sfide in materia di diritto d&#8217;autore, soprattutto con la diffusione degli <strong>NFT (Non-Funible Tokens)</strong> . Un NFT è un certificato digitale basato su tecnologia blockchain che attesta l&#8217;autenticità e la proprietà di un&#8217;opera digitale, che può essere un&#8217;immagine, un video o un&#8217;opera d&#8217;arte generata digitalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista legale, la vendita di un NFT <strong>non trasferisce automaticamente il diritto d&#8217;autore</strong> sull&#8217;opera, a meno che non venga espressamente specificato nel contratto. Questo significa che chi acquista un NFT <strong>possiede solo il token digitale</strong> e non ha diritto di riprodurre, distribuire o modificare l&#8217;opera senza il consenso dell&#8217;autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso più famoso in questo ambito è la vendita dell&#8217;NFT <strong>&#8220;Everydays: The First 5000 Days&#8221;</strong> dell&#8217;artista Beeple, acquistato nel 2021 per <strong>69 milioni di dollari</strong> . L&#8217;acquirente ha ottenuto la proprietà del token, ma non i diritti d&#8217;autore sull&#8217;opera. Questo ha creato confusione tra collezionisti e investitori, portando alla necessità di una regolamentazione più chiara.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia e in Europa, la legislazione sugli NFT è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, la normativa vigente sul diritto d&#8217;autore (Legge 633/1941) si applica anche alle opere digitali, e quindi gli artisti mantengono il controllo sulle proprie creazioni indipendentemente dalla loro tokenizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema principale è la <strong>violazione del diritto d&#8217;autore</strong> attraverso la creazione di NFT non autorizzati. Sono emersi casi in cui opere di artisti famosi sono state convertite in NFT e vendute senza il loro consenso, rendendo necessario un intervento normativo per proteggere i creatori.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il ruolo dell&#8217;Unione Europea</h2>
<p style="text-align: justify;">L’Unione Europea ha un ruolo sempre più centrale nella tutela delle opere d’arte, sia dal punto di vista del <strong>diritto d&#8217;autore</strong> sia per la <strong>protezione del patrimonio culturale</strong>. Le principali iniziative europee riguardano la <strong>regolamentazione della circolazione delle opere d’arte, la lotta al traffico illecito e la digitalizzazione del patrimonio artistico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli strumenti più importanti è il <strong>Regolamento (UE) 2019/880</strong>, che impone controlli più rigorosi sull&#8217;importazione di beni culturali nell&#8217;UE, per prevenire il commercio di opere d’arte trafugate da zone di conflitto o esportate illegalmente. Questo regolamento si affianca alla Direttiva 2014/60/UE, che disciplina la <strong>restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti</strong> tra Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di diritto d’autore, la <strong>Direttiva 2019/790/UE sul diritto d&#8217;autore nel mercato digitale</strong> ha introdotto nuove norme sulla riproduzione e l’utilizzo delle opere online, con particolare attenzione alle piattaforme digitali. Questa direttiva impone, ad esempio, che i musei e le istituzioni culturali possano digitalizzare opere protette solo con il consenso degli autori o dei detentori dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra iniziativa fondamentale è il <strong>progetto Europeana</strong>, un archivio digitale promosso dall&#8217;UE che raccoglie milioni di immagini, testi e documenti sul patrimonio culturale europeo. Questo progetto punta a rendere le opere più accessibili, ma solleva anche questioni legate al diritto d&#8217;autore sulle riproduzioni digitali.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a queste normative, l’UE sta cercando di bilanciare la protezione del patrimonio culturale con la libertà di mercato e la necessità di adattarsi alle nuove tecnologie. Tuttavia, rimangono ancora molte sfide, soprattutto nella gestione dei diritti digitali e nella lotta contro il traffico illecito di opere d’arte.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Casi reali</h2>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il caso &#8220;Fotografie di beni culturali&#8221; e il diritto alla riproduzione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un caso significativo è stato quello riguardante la <strong>riproduzione fotografica delle opere d’arte conservate nei musei italiani</strong>. Secondo la normativa italiana, in particolare l’<strong>articolo 107 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004)</strong>, le immagini di opere d’arte di proprietà pubblica <strong>non possono essere utilizzate a fini commerciali senza autorizzazione</strong> dell&#8217;ente che le custodisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa norma è stata al centro di un contenzioso tra il Ministero della Cultura e Wikipedia Italia, quando quest&#8217;ultima ha pubblicato immagini di opere custodite nei musei italiani senza autorizzazione. Il Ministero ha richiesto la rimozione delle immagini, sostenendo che la riproduzione di beni culturali di proprietà dello Stato rientra nella tutela del patrimonio culturale, anche se l’opera è di pubblico dominio. Questo caso ha sollevato un acceso dibattito sulla <strong>libertà di panorama</strong> e sull’accessibilità digitale delle opere d’arte.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il caso Modigliani e il diritto di seguito</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nel 2015, i discendenti di <strong>Amedeo Modigliani</strong> hanno avviato una causa contro una casa d’aste internazionale per il mancato pagamento del <strong>diritto di seguito</strong> su un’opera venduta all’estero. Secondo l&#8217;<strong>articolo 144 della Legge 633/1941</strong>, gli artisti (o i loro eredi) hanno diritto a una percentuale sulle rivendite delle loro opere, anche dopo la prima vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia è nata perché alcune case d&#8217;asta hanno cercato di eludere questo obbligo sostenendo che la legge italiana non si applica alle vendite effettuate in altri paesi. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che il <strong>diritto di seguito è valido a livello europeo</strong>, rafforzando così la tutela economica degli artisti e dei loro eredi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Il caso Klimt e la restituzione delle opere trafugate dai nazisti</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un caso celebre a livello internazionale riguarda il dipinto <strong>&#8220;Ritratto di Adele Bloch-Bauer&#8221;</strong> di Gustav Klimt, confiscato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente esposto in un museo austriaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2006, dopo una lunga battaglia legale, l’opera è stata restituita agli eredi della famiglia Bloch-Bauer grazie all’<strong>applicazione della Convenzione dell’UNESCO del 1970 e delle normative UE sulla restituzione di opere trafugate</strong>. Il caso ha segnato un importante precedente per la restituzione di opere d’arte confiscate in periodi di guerra e ha rafforzato la consapevolezza sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il caso Banksy: diritto d&#8217;autore e street art</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Uno dei casi più controversi legati al diritto d&#8217;autore nell&#8217;arte riguarda <strong>Banksy</strong>, il famoso street artist anonimo. Nel 2020, l&#8217;<strong>Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)</strong> ha annullato un marchio registrato dall’artista per una delle sue opere più celebri, <strong>&#8220;Flower Thrower&#8221;</strong>, sostenendo che Banksy non poteva rivendicare un diritto esclusivo su di essa senza rivelare la propria identità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema nasce dal fatto che la street art è spesso realizzata su spazi pubblici e, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere considerata <strong>&#8220;opere di pubblico dominio&#8221;</strong>. Tuttavia, Banksy ha sempre cercato di proteggere i propri lavori registrando i diritti su di essi tramite la società &#8220;Pest Control&#8221;. Questo caso ha sollevato un dibattito su come tutelare le opere di artisti anonimi e sulla possibilità di far valere il diritto d’autore in queste situazioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;">La tutela delle opere d’arte si muove tra il diritto d&#8217;autore e la protezione del patrimonio culturale, due principi che spesso si intrecciano e generano conflitti. Gli artisti devono poter beneficiare dei loro diritti, mentre lo Stato ha il compito di preservare il valore storico delle opere.</p>
<p style="text-align: justify;">I casi analizzati mostrano come la normativa bilanci questi interessi, regolando la riproduzione delle opere pubbliche, garantendo il diritto di seguito agli artisti e contrastando il traffico illecito di beni culturali. La digitalizzazione e gli NFT pongono nuove sfide, rendendo necessario un continuo adattamento delle leggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il futuro della tutela artistica dipenderà dalla capacità di garantire sia la protezione dei diritti d&#8217;autore sia l’accessibilità del patrimonio culturale per la collettività.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-tutela-delle-opere-d-arte-diritto-d-autore-e-protezione-del-patrimonio-culturale/">La tutela delle opere d’arte: diritto d’autore e protezione del patrimonio culturale</a> was first posted on Febbraio 10, 2025 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imponibilità IVA sul distacco dei dipendenti: le novità dal 2025 e come prepararsi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imponibilita-IVA-sul-distacco-dei-dipendenti-le-novita-dal-2025-e-come-prepararsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[distacco dipendenti e transfer pricing]]></category>
		<category><![CDATA[distacco dipendenti normativa IVA]]></category>
		<category><![CDATA[distacco e somministrazione differenze]]></category>
		<category><![CDATA[distacco infragruppo IVA]]></category>
		<category><![CDATA[implicazioni fiscali distacco dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[imponibilità IVA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[IVA distacco dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[IVA su rimborsi distacco]]></category>
		<category><![CDATA[novità fiscali 2025]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza Corte di Giustizia IVA distacco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=31643</guid>

					<description><![CDATA[A partire dal 1° gennaio 2025, le regole fiscali relative al distacco dei dipendenti subiranno una modifica significativa, in particolare per quanto riguarda la trattazione IVA. Questa novità normativa, nata in seguito a una sentenza della Corte di Giustizia UE, stabilisce che anche i costi vivi del distacco dei lavoratori saranno soggetti a IVA. Il [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imponibilita-IVA-sul-distacco-dei-dipendenti-le-novita-dal-2025-e-come-prepararsi/">Imponibilità IVA sul distacco dei dipendenti: le novità dal 2025 e come prepararsi</a> was first posted on Gennaio 20, 2025 at 10:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partire dal 1° gennaio 2025, le regole fiscali relative al distacco dei dipendenti subiranno una modifica significativa, in particolare per quanto riguarda la <strong>trattazione IVA</strong>. Questa novità normativa, nata in seguito a una sentenza della Corte di Giustizia UE, stabilisce che anche i costi vivi del distacco dei lavoratori saranno soggetti a IVA. Il cambiamento rappresenta un&#8217;importante evoluzione nell’approccio fiscale e avrà un forte impatto sulle imprese, sia italiane che multinazionali, che fanno ricorso a questa pratica per gestire le proprie risorse umane.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo esplorerà nel dettaglio cosa sia il distacco di dipendenti, quali sono le sue differenze rispetto alla somministrazione di lavoro, il quadro normativo di riferimento, i nuovi aspetti fiscali, le implicazioni per le imprese e il ruolo del transfer pricing in questo contesto. La comprensione di queste dinamiche è essenziale per prepararsi al cambiamento e affrontare le nuove sfide con consapevolezza e strategie adeguate.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è il distacco di dipendenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>distacco dei dipendenti</strong> è una pratica utilizzata da molte aziende per trasferire temporaneamente uno o più lavoratori presso un’altra organizzazione o sede, senza che il rapporto di lavoro venga interrotto o modificato. Il lavoratore distaccato continua infatti a essere alle dipendenze e sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro originario (distaccante), ma presta la propria attività in favore di un altro soggetto (distaccatario).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa modalità operativa trova la sua principale utilità in situazioni in cui un’impresa abbia necessità di personale qualificato per un progetto specifico, senza procedere con un’assunzione diretta. Il distacco si caratterizza per tre elementi fondamentali:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Temporaneità</strong>: Il distacco ha una durata limitata e non definitiva.</li>
<li><strong>Interesse del datore di lavoro</strong>: Deve essere presente un interesse oggettivo del distaccante nel rendere il lavoratore disponibile ad un’altra azienda o sede.</li>
<li><strong>Mantenimento del rapporto di lavoro originario</strong>: Il contratto di lavoro non viene modificato e gli obblighi retributivi e previdenziali restano in capo al datore di lavoro originario.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Differenze tra distacco e somministrazione di lavoro</h2>
<p style="text-align: justify;">Il distacco dei dipendenti viene spesso confuso con la <strong>somministrazione di lavoro</strong>, ma le due fattispecie giuridiche sono profondamente diverse, sia sul piano normativo che fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>somministrazione di lavoro</strong> prevede l&#8217;intervento di un soggetto terzo, un’agenzia autorizzata (somministratore), che assume i lavoratori per metterli a disposizione di altre aziende (utilizzatori). In questo caso, il rapporto di lavoro esiste tra il somministratore e il lavoratore, mentre l&#8217;azienda utilizzatrice beneficia della prestazione lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le differenze principali sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Natura del rapporto</strong>: Nel distacco, il rapporto di lavoro rimane invariato, mentre nella somministrazione il lavoratore è assunto dall’agenzia.</li>
<li><strong>Interesse del datore di lavoro</strong>: Il distacco è giustificato dall’interesse del datore di lavoro originario, mentre nella somministrazione l’interesse è esclusivamente dell’azienda utilizzatrice.</li>
<li><strong>Aspetti fiscali e contrattuali</strong>: Il distacco, in passato, era considerato un semplice rimborso di costi senza IVA, mentre la somministrazione è sempre stata soggetta a IVA.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Normativa di riferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">In Italia, il <strong>distacco di dipendenti</strong> è disciplinato dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). Tale normativa definisce i requisiti e le condizioni che devono essere rispettati per configurare correttamente il distacco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>datore di lavoro distaccante</strong> deve:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dimostrare l’interesse legittimo a trasferire temporaneamente il lavoratore presso il distaccatario.</li>
<li>Garantire che il lavoratore distaccato mantenga gli stessi diritti retributivi e previdenziali previsti dal contratto di lavoro originario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La disciplina IVA applicabile al distacco è stata, fino ad oggi, regolata in base al principio secondo cui i <strong>rimborsi dei costi vivi</strong> (stipendi, contributi previdenziali, ecc.) non configuravano una prestazione di servizi imponibile, a condizione che non vi fosse un ricarico o un margine di profitto. Tuttavia, questa interpretazione è stata messa in discussione dalla Corte di Giustizia UE.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31644 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/team-business-people-working-with-new-startup-project.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Aspetti fiscali del distacco di dipendenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Fino a oggi, il trattamento fiscale del distacco di dipendenti è stato regolato secondo il principio per cui i <strong>rimborsi dei costi vivi</strong> (retribuzioni, contributi previdenziali e altri oneri legati al lavoratore) non configuravano una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, a condizione che non fosse applicato un ricarico o un margine di profitto da parte del datore di lavoro distaccante. Questo approccio si basava sull’idea che il rimborso rappresentasse un mero trasferimento di costi tra le parti, senza un’effettiva &#8220;prestazione economica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza nella causa C-94/19, ha ribaltato questa interpretazione. La Corte ha infatti stabilito che il distacco, anche quando avviene senza alcun margine di profitto, costituisce una <strong>prestazione di servizi imponibile IVA</strong>. Questo perché il lavoratore distaccato produce un beneficio diretto per il distaccatario, e pertanto l’operazione deve essere trattata come economicamente rilevante. In altre parole, il rimborso dei costi del personale distaccato non è più considerato &#8220;neutro&#8221; ai fini fiscali, ma genera l’obbligo di applicare l’IVA. Questo cambiamento si applicherà in Italia a partire dal 1° gennaio 2025.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa cambia dal 1° Gennaio 2025</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal <strong>1° gennaio 2025</strong>, tutte le operazioni di distacco dei dipendenti, indipendentemente dall&#8217;assenza di un ricarico o margine di profitto, saranno soggette all’<strong>imponibilità IVA</strong>. Ciò significa che anche il mero rimborso dei costi vivi (stipendi, contributi previdenziali, ecc.) trasferiti dal distaccante al distaccatario sarà gravato dall’IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo cambiamento avrà implicazioni importanti per le imprese italiane e multinazionali. In particolare, le aziende operanti in settori con <strong>IVA indetraibile</strong> – come sanità, educazione o servizi finanziari – si troveranno a dover sostenere un aumento effettivo dei costi legati al distacco, poiché l&#8217;IVA versata non potrà essere recuperata. Inoltre, le imprese dovranno adeguare i propri contratti di distacco, definendo con maggiore precisione chi tra distaccante e distaccatario dovrà farsi carico dell’imposta, per evitare contenziosi. Sarà necessario anche rivedere i processi amministrativi e contabili per assicurare la corretta fatturazione e registrazione delle operazioni ai fini IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa modifica normativa richiede una preparazione puntuale da parte delle imprese, che dovranno analizzare l&#8217;impatto economico del nuovo regime fiscale e valutare soluzioni operative per minimizzarne gli effetti negativi.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni per le aziende</h2>
<p style="text-align: justify;">Le nuove regole sull’imponibilità IVA dei costi di distacco avranno un impatto significativo su diversi aspetti della gestione aziendale, in particolare per le imprese che fanno ampio uso di questa pratica per ragioni organizzative, operative o strategiche. Dal 1° gennaio 2025, infatti, il trattamento fiscale del distacco dei dipendenti comporterà un incremento degli oneri per molte aziende, oltre a una necessità di riorganizzazione amministrativa e contrattuale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Aumento dei costi per le imprese</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Uno degli impatti più evidenti riguarda l’aumento dei costi legati al distacco. Per le aziende che operano in settori in cui l’IVA è completamente o parzialmente indetraibile – come sanità, istruzione, servizi finanziari e assicurativi – l’imponibilità IVA sui rimborsi dei costi vivi del personale rappresenterà un aggravio diretto e non recuperabile. Questo porterà a una riduzione dei margini operativi e richiederà una pianificazione finanziaria più accurata per assorbire l’aumento dei costi. Ad esempio, un’impresa ospedaliera che ricorre spesso al distacco di personale qualificato potrebbe trovarsi a dover sostenere una spesa IVA aggiuntiva che incide direttamente sul bilancio.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Necessità di rivedere i contratti</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le imprese dovranno rivedere i contratti di distacco in essere, prestando particolare attenzione alla clausola sui rimborsi. La nuova normativa impone di specificare chiaramente la suddivisione dei costi tra distaccante e distaccatario, nonché il trattamento dell’IVA. In assenza di un’adeguata revisione, possono sorgere contenziosi tra le parti, con il rischio di dover sostenere ulteriori costi o sanzioni in caso di errata applicazione delle regole fiscali. La negoziazione contrattuale dovrà includere anche la responsabilità sull’eventuale versamento dell’IVA, in particolare nei casi in cui il distacco avvenga tra soggetti infragruppo o tra Paesi diversi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Adeguamenti amministrativi e contabili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista operativo, le aziende saranno chiamate a implementare modifiche nei loro sistemi di fatturazione e contabilità. Sarà fondamentale identificare chiaramente i costi del personale distaccato come <strong>operazioni soggette a IVA</strong>, garantendo la corretta emissione delle fatture e il rispetto delle nuove normative. I dipartimenti amministrativi e contabili dovranno aggiornare i propri processi e adottare strumenti gestionali più avanzati per gestire in modo automatizzato la nuova complessità fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Impatto sui distacchi internazionali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per le multinazionali o le imprese che operano su scala globale, le nuove regole rappresentano una sfida aggiuntiva. Nei casi di <strong>distacco transnazionale</strong>, sarà necessario coordinare il trattamento fiscale tra i diversi regimi IVA dei Paesi coinvolti, evitando doppie imposizioni o violazioni delle normative locali. Questo potrebbe comportare un aumento del carico amministrativo e la necessità di affidarsi a consulenti fiscali esperti per gestire al meglio le complessità normative.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ripercussioni sui distacchi infragruppo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Anche i distacchi tra società appartenenti allo stesso gruppo saranno soggetti alle nuove regole. Nonostante i legami stretti tra le società infragruppo, i rimborsi dei costi per il personale distaccato continueranno a configurarsi come prestazioni di servizi imponibili IVA. Questo richiede una maggiore attenzione alla documentazione e alla compliance fiscale, soprattutto per evitare che i rimborsi possano essere contestati nell’ambito di verifiche sul <strong>transfer pricing</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Rischio di contenziosi e sanzioni</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le imprese che non si adegueranno tempestivamente alla nuova normativa rischiano di incorrere in errori fiscali che potrebbero portare a <strong>contenziosi con l’Agenzia delle Entrate</strong>. In particolare, un’errata applicazione dell’IVA sui costi di distacco potrebbe comportare accertamenti fiscali, sanzioni amministrative e l’obbligo di versare l’imposta non corrisposta, con un conseguente aggravio economico.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, l’imponibilità IVA sui costi di distacco rappresenta un cambiamento epocale che richiede alle aziende un’attenta pianificazione e un adeguamento tempestivo. Solo con un approccio strutturato e proattivo sarà possibile ridurre l’impatto economico e garantire la compliance con le nuove regole.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31645 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/top-view-payroll-concept-with-money.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Il ruolo del transfer pricing nel distacco dei dipendenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il distacco di dipendenti tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale introduce inevitabilmente questioni legate al <strong>transfer pricing</strong>, ossia alla determinazione dei prezzi di trasferimento nelle transazioni tra soggetti correlati. Queste operazioni devono rispettare il <strong>principio di libera concorrenza</strong> (arm&#8217;s length principle), secondo il quale le condizioni economiche applicate tra le società del gruppo devono essere equivalenti a quelle che sarebbero state concordate tra soggetti indipendenti in un contesto di mercato.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Distacchi infragruppo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nei distacchi infragruppo, il datore di lavoro distaccante (che sostiene i costi per il lavoratore, inclusi stipendio, contributi e altre spese accessorie) trasferisce tali costi alla società distaccataria mediante un rimborso. Con l’introduzione dell’imponibilità IVA su tali rimborsi dal 1° gennaio 2025, sarà necessario non solo applicare correttamente l’imposta, ma anche verificare che il valore del rimborso sia coerente con il principio di libera concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il transfer pricing diventa cruciale, in particolare, nei seguenti casi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Distacchi con ricarico</strong>: Se il distaccante applica un ricarico sul rimborso dei costi (ad esempio, per coprire spese amministrative o per ottenere un profitto), è fondamentale dimostrare che il margine applicato sia conforme alle prassi di mercato e non eccessivo.</li>
<li><strong>Distacchi senza ricarico</strong>: Anche in assenza di un ricarico, l’autorità fiscale potrebbe esaminare se i costi rimborsati corrispondano effettivamente a quelli sostenuti e se vi siano eventuali elementi non dichiarati che possano alterare il principio di libera concorrenza.</li>
<li><strong>Distacchi parziali</strong>: Quando il lavoratore distaccato presta attività sia per la società distaccante sia per quella distaccataria, il rimborso deve essere adeguatamente ripartito in proporzione al tempo o alle attività svolte, per evitare contestazioni fiscali.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Documentazione necessaria per i distacchi infragruppo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un aspetto fondamentale della gestione del transfer pricing nei distacchi è la predisposizione di una <strong>documentazione appropriata</strong> che dimostri la correttezza economica e fiscale delle operazioni. Secondo la normativa italiana sul transfer pricing (art. 110, comma 7 del TUIR e Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018), le imprese devono fornire documentazione adeguata a supporto delle transazioni infragruppo. Questo include:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Contratti di distacco</strong>: Devono essere redatti con chiarezza, specificando la durata del distacco, i costi sostenuti, le modalità di rimborso e l’eventuale ricarico applicato.</li>
<li><strong>Analisi comparativa</strong>: Deve essere condotta un’analisi per confrontare le condizioni economiche applicate nel distacco con quelle che si applicherebbero tra soggetti indipendenti. Questa analisi può includere il confronto con benchmark di mercato.</li>
<li><strong>Allocazione dei costi</strong>: È necessario dimostrare che i costi rimborsati siano effettivamente legati al personale distaccato e che siano stati suddivisi in modo corretto in caso di attività condivise.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Rischi di contestazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">In assenza di una documentazione chiara e completa, il rischio per le aziende è quello di subire <strong>rettifiche fiscali</strong> da parte delle autorità, con potenziali conseguenze quali:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Imputazione di redditi aggiuntivi</strong>: In caso di ricarichi eccessivi o non giustificati, il Fisco potrebbe considerare parte del rimborso come un margine di profitto non dichiarato.</li>
<li><strong>Doppia imposizione fiscale</strong>: Le autorità di due diversi Paesi potrebbero tassare la stessa operazione in modo divergente, causando un aumento del carico fiscale complessivo per il gruppo multinazionale.</li>
<li><strong>Applicazione di sanzioni</strong>: Rettifiche sui prezzi di trasferimento potrebbero portare all’applicazione di sanzioni amministrative e fiscali.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Strategie per una corretta gestione del transfer pricing</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per gestire correttamente il transfer pricing nei distacchi di dipendenti, le imprese devono adottare un approccio strategico, che include:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Pianificazione preventiva</strong>: Definire con chiarezza le modalità di determinazione dei costi e dei ricarichi prima dell’attivazione del distacco.</li>
<li><strong>Conformità alle linee guida OCSE</strong>: Seguire i principi stabiliti dalle Linee Guida OCSE sul transfer pricing, che rappresentano il riferimento internazionale per le transazioni infragruppo.</li>
<li><strong>Monitoraggio continuo</strong>: Verificare regolarmente che le condizioni economiche applicate ai distacchi siano coerenti con i benchmark di mercato e che le normative fiscali dei Paesi coinvolti siano rispettate.</li>
<li><strong>Consulenza specializzata</strong>: Affidarsi a esperti in fiscalità internazionale e transfer pricing per evitare errori interpretativi e ridurre al minimo i rischi di contestazioni.</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Come prepararsi alle nuove regole</h2>
<p style="text-align: justify;">Per affrontare al meglio i cambiamenti normativi, le aziende possono adottare alcune strategie operative:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Audit interno dei contratti di distacco</strong>: Verificare che i contratti esistenti siano conformi alle nuove regole e rinegoziarli se necessario.</li>
<li><strong>Pianificazione fiscale</strong>: Analizzare l’impatto dell’IVA sui costi aziendali e individuare soluzioni per minimizzare l’effetto economico.</li>
<li><strong>Aggiornamento dei sistemi contabili</strong>: Implementare strumenti gestionali che permettano una corretta gestione della nuova normativa IVA.</li>
<li><strong>Consulenza specializzata</strong>: Affidarsi a esperti di fiscalità e transfer pricing per garantire la conformità normativa e ottimizzare la gestione dei distacchi.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;">L’introduzione dell’imponibilità IVA sui costi di distacco dei dipendenti rappresenta un cambiamento epocale per le imprese italiane e internazionali, con implicazioni significative sia sotto il profilo fiscale che operativo. A partire dal 1° gennaio 2025, il distacco sarà ufficialmente considerato una <strong>prestazione di servizi imponibile IVA</strong>, con un impatto diretto sui costi aziendali, sulle modalità di gestione contrattuale e sulle procedure amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa nuova regolamentazione non solo richiede alle aziende di adeguare i contratti di distacco e i sistemi contabili, ma obbliga anche a rivedere i modelli organizzativi e le strategie di gestione del personale, soprattutto nei settori con IVA indetraibile o in contesti internazionali complessi. Per le imprese multinazionali, la combinazione tra distacco e normative sul transfer pricing rappresenta un ulteriore livello di complessità che necessita di un approccio strutturato, supportato da analisi comparativa e documentazione dettagliata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le difficoltà, le aziende possono trasformare questa sfida in un’opportunità per migliorare la gestione fiscale e organizzativa, investendo in pianificazione, strumenti tecnologici avanzati e consulenza specialistica. Il ruolo dei consulenti fiscali diventa centrale per analizzare l’impatto economico delle nuove regole, garantire la conformità normativa e individuare soluzioni efficaci per minimizzare i costi.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il successo nella gestione di questa transizione dipenderà dalla capacità delle imprese di prepararsi con largo anticipo, adottando un approccio proattivo e strutturato. Le nuove regole non devono essere viste solo come un obbligo normativo, ma anche come uno stimolo a migliorare la trasparenza, l’efficienza e la competitività nel contesto di un panorama fiscale sempre più complesso e globalizzato.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imponibilita-IVA-sul-distacco-dei-dipendenti-le-novita-dal-2025-e-come-prepararsi/">Imponibilità IVA sul distacco dei dipendenti: le novità dal 2025 e come prepararsi</a> was first posted on Gennaio 20, 2025 at 10:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incentivi per l&#8217;Assunzione di Giovani con Disabilità nel Terzo Settore: Tutto Quello che C&#8217;è da Sapere</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/30454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni persone disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus ed incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni assunzioni disabili 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzione disabile procedura]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzione disabile senza obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzione disabili agevolazioni INPS 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzione invalidi civili agevolazioni Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2024 obbligo assunzione disabili legge 68/99]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni disabili agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani con disabilità Incentivi assunzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30454</guid>

					<description><![CDATA[Il DPCM del 27 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024, ha finalmente delineato le modalità per accedere ai contributi previsti dal Fondo istituito dall&#8217;art. 28 del Decreto Lavoro (DL 48/2023). Questo Fondo è destinato a supportare l&#8217;inserimento professionale di giovani under 35 con disabilità, coinvolgendoli nelle attività di enti del Terzo [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/30454/">Incentivi per l&#8217;Assunzione di Giovani con Disabilità nel Terzo Settore: Tutto Quello che C&#8217;è da Sapere</a> was first posted on Agosto 28, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-[20px] text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto whitespace-normal" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="5ed1b9c6-2099-4ba8-a57f-70580038e3c7">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Il DPCM del 27 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024, ha finalmente delineato le modalità per accedere ai contributi previsti dal Fondo istituito dall&#8217;art. 28 del Decreto Lavoro (DL 48/2023). Questo Fondo è destinato a supportare l&#8217;inserimento professionale di giovani under 35 con disabilità, coinvolgendoli nelle attività di enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Obiettivi e Destinatari del Fondo</h2>
<p>Il Fondo è stato creato con l&#8217;obiettivo di valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità, favorendo il loro inserimento nelle attività statutarie e imprenditoriali degli enti del Terzo settore. Tra i destinatari dei contributi figurano enti come le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritte all&#8217;anagrafe specifica.</p>
<p>L&#8217;incentivo è rivolto a coloro che assumono giovani disabili under 35 con contratti a tempo indeterminato, oppure trasformano contratti a termine in contratti permanenti, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Dettagli dell&#8217;Incentivo Economico</h2>
<p>Il contributo economico offerto dal Fondo si compone di due parti: un importo una tantum di 12.000 euro per ogni assunzione o conversione di contratto, e un ulteriore contributo di 1.000 euro mensili fino al 30 settembre 2024. In caso di cessazione anticipata del contratto, il contributo mensile verrà interrotto.</p>
<p><strong> Per le assunzioni effettuate a settembre 2024, è previsto lo stesso trattamento economico, con l&#8217;erogazione del contributo una tantum e della quota mensile relativa a quel mese. Il pagamento avverrà in un&#8217;unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.</strong></p>
<p>Questo incentivo è cumulabile con altre agevolazioni previste per l&#8217;assunzione di persone con disabilità, aumentando così il supporto finanziario disponibile per i datori di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come Presentare la Domanda</h2>
<p><strong>Le domande per accedere a questi contributi devono essere inviate all&#8217;INPS tramite il portale telematico dal 2 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024. </strong></p>
<p>Sarà necessario allegare una dichiarazione sostitutiva che includa informazioni come i dati identificativi dell&#8217;ente richiedente, il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, i dettagli del legale rappresentante e delle persone con disabilità assunte, oltre alla dichiarazione di regolarità contributiva e l&#8217;IBAN per l&#8217;accredito del contributo.</p>
<p>Una volta valutate le domande, l&#8217;INPS pubblicherà l&#8217;elenco dei beneficiari sul proprio sito istituzionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Importanza dell&#8217;Iniziativa</h2>
<p>Questa iniziativa rappresenta un&#8217;importante opportunità per favorire l&#8217;integrazione professionale dei giovani con disabilità, offrendo al contempo un sostegno economico significativo agli enti del Terzo settore.</p>
<p>Grazie a queste agevolazioni, si spera di incentivare ulteriormente le assunzioni e la stabilizzazione del lavoro per una categoria spesso svantaggiata nel mercato del lavoro.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/30454/">Incentivi per l&#8217;Assunzione di Giovani con Disabilità nel Terzo Settore: Tutto Quello che C&#8217;è da Sapere</a> was first posted on Agosto 28, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[malattia professionale]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</guid>

					<description><![CDATA[L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da &#8220;coronavirus&#8221; occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni. </p>
<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:</p>
<p>·        la causa violenta;</p>
<p>·        la lesione;</p>
<p>·        l’occasione di lavoro. </p>
<p>Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. </p>
<p>L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale. </p>
<p>Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. </p>
<p>Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi. </p>
<p>La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria. </p>
<p>Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro. </p>
<p>L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie. </p>
<p>Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. </p>
<p>
</p>
<p>Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci">form di contatto</a><a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci"> </a></p>
<p> </p>
<p>Siamo i fondatori del metodo “Risparmio lecito d’imposta” ed abbiamo descritto i nostri casi reali sul nostro libro, pubblicato ed acquistabile su<a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731"> </a><a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">Amazon al </a><a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">seguente link. </a></p>
<p> </p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/">Studio Professionale dell’anno da “Le Fonti Awards</a></p>
<p> </p>
<p></p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[art. 26 dl 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza domiciliare fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza attiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/articolo-26-decreto-cura-italia/</guid>

					<description><![CDATA[Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. </p>
<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>La  sorveglianza attiva sulla base della lettera h) si applica agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa mentre la lettera i) prevede che gli individui che hanno fatto ingresso in Italia, provenienti da zone identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità come zone a rischio epidemiologico, devono obbligatoriamente comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza fiduciaria attiva. </p>
<p>Per il periodo trascorso in quarantena il medico provvede a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria esaminata in precedenza; gli eventuali certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia”, sono validi anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, redatto dall’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>In deroga alle vigenti disposizioni gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli istituti previdenziali connessi alla tutela della malattia, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni  di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa previsto e nel caso in cui da questo monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa gli stessi enti provvederanno a non prendere in considerazione altre domande. </p>
<p>In ogni caso se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19,  il certificato viene redatto dal medico curante tramite i canali telematici senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bando Isi 2018</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/bando-isi-2018/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi del bando ISI INAIL con riferimento ai fondi disponibili, i soggetti destinatari, le spese ammissibili e non e l’importo massimo coperto dal finanziamento a fondo perduto.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-2018/">Bando Isi 2018</a> was first posted on Marzo 27, 2019 at 5:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 s. M. I e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali e provinciali, finanzia investimenti da parte delle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinato anche a chi intende eseguire progetti di bonifica dell’amianto. </p>
<p>Bando Isi 2018</p>
<p>Analisi del bando ISI INAIL con riferimento ai fondi disponibili, i soggetti destinatari, le spese ammissibili e non e l’importo massimo coperto dal finanziamento a fondo perduto. </p>
<p>L’INAIL in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 s. M. I e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali e provinciali, finanzia investimenti da parte delle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinato anche a chi intende eseguire progetti di bonifica dell’amianto. </p>
<p>OBIETTIVI DELL’AVVISO</p>
<p>L’INAIL tramite gli avvisi pubblici ha l’obiettivo di:</p>
<p>·         incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;</p>
<p>·         incentivare le micro imprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, all&#8217;acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione, assicurando al tempo stesso un miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. </p>
<p>FONDI A DISPOSIZIONE</p>
<p>Tramite l’avviso pubblico ISI 2018, l’INAIL mette a disposizione € 369. 726. 206,00 suddivisi in cinque diversi assi di finanziamento che si differenziano in base ai destinatari:</p>
<p>·         Asse 1 (ISI generalista) € 182. 308. 344,00 ripartiti a loro volta in:</p>
<p>·               &#8211; asse 1. 1 € 180. 308. 344,00 per i progetti di investimento;</p>
<p>·               &#8211; asse 1. 2 € 2. 000. 000,00 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;</p>
<p>·         Asse 2 (ISI tematica) € 45. 000. 000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);</p>
<p>·         Asse 3 (ISI amianto) € 97. 4147. 862,00 per i progetti di bonifica di materiali contenenti amianto;</p>
<p>·         Asse 4 (ISI Micro e Piccole imprese) € 10. 000. 000,00, per i progetti per le piccole e medie imprese operanti in specifici settori dei attività (Ateco 2007 A03. 1 (attività di pesca), C13 (industrie tessili), C14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia), C15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili);</p>
<p>·         Asse 5 (ISI agricoltura) € 35. 000. 000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli così suddivisi:</p>
<p>·                &#8211; asse 5. 1 € 30. 000. 000,00 per la generalità delle imprese agricole;</p>
<p>·                &#8211; asse 5. 2 € 5. 000. 000,00 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. </p>
<p>I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande; il finanziamento inoltre è in conto capitale e viene calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA; per gli Assi 1, compresi i sub assi 1. 1 e 1. 2, 2 e 3 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato in base all’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo concesso è pari ad € 130. 000,00 mente quello minimo ammissibile è pari ad € 5. 000,00; nelle imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1. 2) non è fissato nessun limite di finanziamento. In riferimento all’Asse 4 invece è concesso un finanziamento in conto capitale della misura del 65% che viene calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili; il finanziamento massimo erogabile è € 50. 000,00 mentre quello minimo è €2. 000,00. </p>
<p>Per l’Asse 5 compresi anche sub Asse 5. 1 e 5. 2, è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5. 1 (generalità delle imprese agricole) e 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5. 2 (giovani agricoltori) calcolato sull’importo delle spese che vengono ritenute ammissibili e comunque non superiore a € 60. 000,00 e non inferiore ad € 1. 000,00. </p>
<p>SOGGETTI DESTINATARI</p>
<p>In riferimento all’Asse 1, compresi i sub Assi 1. 1 e 1. 2, i soggetti destinatari del bando sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte nel registro imprese o all’albo delle imprese artigiane da cui però restano escluse le micro e piccole imprese, anche individuali, che operano nel settore della pesca e tessile-confezione-articoli in pelle e calzature che quindi hanno codici ATECO A. 03. 1 C13,C14 E C15 ma sono escluse anche le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. </p>
<p>Per l’Asse 2 i soggetti destinatari sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionali iscritte al Registro imprese o all’albo delle imprese artigiane e gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dal bando. Sono escluse le micro e piccole imprese anche individuali che operano nei settori della pesca e tessile-confezione-articoli in pelle e calzature e quelle che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. </p>
<p>Per l’Asse 3 i destinatari sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte al Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane escluse le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. </p>
<p>Per l’Asse 4 i destinatari sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti, che operano nel settore della Pesca e tessile-confezionamento-articoli in pelle e calzature. </p>
<p>L’Asse 5 si riferisce solo ed esclusivamente alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese o nell’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico  ma anche della qualifica di imprenditore agricolo sulla base dell’articolo 2135 del codice civile (è imprenditore agricolo colui che svolge una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse) e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:</p>
<p>·         impresa individuale;</p>
<p>·         società agricola;</p>
<p>·         società cooperativa. </p>
<p>Le imprese destinatarie dell’Asse 5. 2 (giovani agricoltori) devono avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come indicato dall’avviso. </p>
<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
<p>Le domande possono essere presentate in modalità telematica a partire dall’undici aprile e fino alle ore 18:00 del 302 maggio 2019, tramite le seguenti fasi:</p>
<p>·         accesso alla procedura online e compilazione della domanda;</p>
<p>·         invio della domanda online;</p>
<p>·         conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento della procedura. </p>
<p>All’interno del sito INAIL le imprese avranno a disposizione un’apposita procedura informatica che consentirà loro, tramite un percorso guidato, di inserire la domanda. </p>
<p>SPESE FINANZIABILI</p>
<p>Le spese finanziabili sono le seguenti:</p>
<p>·         macchinari ed attrezzature, dispositivi vari (nuovi di fabbrica) come ad esempio piattaforma aeree, carrelli, elevatori, movimentatori e sollevatori telescopici (muletti, merli, ragni, gru leggere, gru a struttura limitata), robot/robot collaborativi, sistemi automatici di alimentazione;</p>
<p>·         impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri;</p>
<p>·         rimozione eternit (smaltimento amianto);</p>
<p>·         pavimentazione (antiscivolo, antisdrucciolo);</p>
<p>·         trattori agricoli e macchine agricole forestali. </p>
<p>Vengono ammesse al finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza e le eventuali spese tecniche; le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o il titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate. Le spese ammesse a finanziamento, devono essere riferite a progetti non realizzati e non i corso di realizzazione alla data del 30 maggio 2019. </p>
<p>SPESE NON FINANZIABILI</p>
<p>Le spese che non sono ammesse al finanziamento sono:</p>
<p>·         acquisto di beni usati;</p>
<p>·         automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili;</p>
<p>·         impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro o altre misure mirate alla salvaguardia dell’ambiente;</p>
<p>·         hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;</p>
<p>·         Mobili ed arredi;</p>
<p>·         interventi che saranno realizzati in locali diversi da quelli nei quali viene esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;</p>
<p>·         attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente;</p>
<p>·         progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione al contributo;</p>
<p>·         manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, attrezzature, macchine e mezzi d’opera;</p>
<p>·         acquisto tramite locazione finanziaria (leasing);</p>
<p>·         smaltimento esclusivo dell’amianto (lo smaltimento viene ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientra in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nella quale è compresa la rimozione dell’amianto come coperture, coibentazioni;</p>
<p>·         acquisto di macchinari o apprestamenti necessari per l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività aziendale;</p>
<p>·         ogni altra spesa che non viene riferita ai progetti. </p>
<p>Le domande possono essere a partire dall’undici aprile e fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2019. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bando-isi-2018/">Bando Isi 2018</a> was first posted on Marzo 27, 2019 at 5:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La naspi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[campo di applicazione della NASPI]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[durata indennità di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Naspi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[naspi INPS]]></category>
		<category><![CDATA[naspi requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[termini di presentazione naspi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/la-naspi/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi della Naspi in merito al campo di applicazione, alla  durata, all’importo dell’indennità e come viene  calcolata.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/">La naspi</a> was first posted on Febbraio 22, 2019 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 38 della costituzione stabilisce il diritto per il lavoratore ad avere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso (tra gli altri) di disoccupazione involontaria; il legislatore prevede quindi una forma di tutela nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi senza lavoro e di conseguenza privo delle fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. </p>
<p>La naspi </p>
<p>Analisi della Naspi in merito al campo di applicazione, alla  durata, all’importo dell’indennità e come viene calcolata. </p>
<p>L’articolo 38 della costituzione stabilisce il diritto per il lavoratore ad avere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso (tra gli altri) di disoccupazione involontaria; il legislatore prevede quindi una forma di tutela nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi senza lavoro e di conseguenza privo delle fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. </p>
<p>Dal 01. 05. 2018 per effetto del d. Lgs 22/2015 di attuazione del Jobs Act, opera la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego la cd NASPI, che ha sostituito l’ASPI e la mini Aspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatasi dalla predetta data; anche questa forma assicurativa fa capo all’INPS nell’ambito della Gestione delle prestazioni temporanee. </p>
<p>L’ASPI prima e ora la NASPI prendono il posto delle principale indennità per la copertura della perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro: in particolare la NASPI sostituisce a tutti gli effetti:</p>
<p>·         la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;</p>
<p>·         la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;</p>
<p>·         la disoccupazione speciale edile;</p>
<p>·         la mobilità. </p>
<p>IL CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p>La NASPI interviene nei casi di disoccupazione, cioè di cessazione del rapporto di lavoro, che comporta lo stato di disoccupazione del soggetto interessato: essa interviene in tutti i casi di licenziamento sia individuale, compresi anche i casi di licenziamento disciplinare, che collettivo. La NASPI resta invece esclusa nei casi di licenziamento per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) ad eccezione delle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino). </p>
<p>Sono considerate dimissioni per giusta causa le dimissioni determinate da:</p>
<p>·         mancato pagamento della retribuzione;</p>
<p>·         aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;</p>
<p>·         modifiche che comportano un peggioramento delle condizioni lavorative;</p>
<p>·         dal cd mobbing;</p>
<p>·         dalle rilevanti variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessazione a terzi dell’azienda;</p>
<p>·         dal trasferimento immotivato ( spostamento del lavoratore da una sede all’altra, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive);</p>
<p>·         dal comportamento ingiurioso posto in essere nei confronti del lavoratore da parte del suo superiore gerarchico. </p>
<p>La NASPI interviene anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:</p>
<p>·         accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica cd. Agevolata propostagli dal datore di lavoro;</p>
<p>·         esito positivo della conciliazione obbligatoria prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;</p>
<p>·         rifiuto del dipendente al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda che però dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;</p>
<p>La NASPI si applica alla generalità dei settori produttivi e comprende tutti i lavoratori subordinati sia con un contratto a tempo indeterminato, sia con un contratto a termine compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che hanno stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata; sono invece esclusi i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e gli operai agricoli assunti a tempo determinato od indeterminato che continuano a beneficiare della disoccupazione agricola anche speciale. </p>
<p>I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI</p>
<p>Per poter accedere alla NASPI ci sono alcuni requisiti importanti che devono essere soddisfatti:</p>
<p>·         stato di disoccupazione involontario che deriva dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro; la presentazione della domanda per la NASPI, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e viene trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;</p>
<p>·         almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione. Oltre ai contributi obbligatori sono considerati utili anche i contributi figurativi per maternità obbligatoria, per congedo parentale in caso di assenza per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare; non sono considerati utili invece i periodi di malattia o infortunio sul lavoro nel caso in cui non ci sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, CIG e CIGS a zero ore e  periodi di aspettativa per motivi politici o sindacali;</p>
<p>·         almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione; ci sono però dei casi in cui l’arco dei 30 giorni può essere ampliato come in caso di malattia ed infortunio sul lavoro, CIG CIGS a zero ore, assenza per congedi o permessi 104 , congedo obbligatorio di maternità, congedo parentale periodi di assenza per maternità obbligatoria. </p>
<p>LA MISURA DELL’INDENNITA’</p>
<p>Una volta che si sono verificati i presupposti oggettivi (stato di disoccupazione) e soggettivi (requisito contributivo e lavorativo), la NASPI eroga un’apposita indennità mensile; durante questo periodo al disoccupato spetta la contribuzione figurativa con determinate limitazioni di computo. L’importo dell’indennità su base mensile, varia a seconda che la retribuzione mensile sia inferiore o superiore ad una certa soglia, soggetta a rivalutazione annuale; per il 20190 in particolare è previsto che in caso di retribuzione pari od inferiore a € 1. 221,24 l’importo dell’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media mensile, se invece la retribuzione è superiore a 1. 221,24 l’indennità sarà pari al 75% di tale importo più una somma pari al 25% del differenziale  tra la retribuzione media mensile e il predetto importo; in ogni caso l’importo della NASPI non potrà superare € 1. 328,76 al mese. In ogni caso a partire dal 91 giorno l’importo di riduce del 3% ogni mese. </p>
<p>La retribuzione mensile da prendere in considerazione è quella imponibile ai fini previdenziale degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. </p>
<p>La NASPI generalmente viene corrisposta mensilmente ma il lavoratore avrà la possibilità di scegliere che gli venga erogata in un’unica rata: egli potrà richiedere che il trattamento NASPI spettante e non ancora erogato a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa o di un’impresa individuale; se però in seguito il lavoratore instaura un rapporto di lavoro prima della scadenza della NASPI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. </p>
<p>LA DURATA DELL’INDENNITA’</p>
<p>La durata della NASPI dipende dall’anzianità lavorativa del soggetto interessato ed è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione degli ultimi 4  anni; la durata dell’indennità erogata nell’ambito della NASPI, dipende dalla contribuzione maturata dal lavoratore nei 4 anni che precedono la perdita dell’occupazione, esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di prestazioni di disoccupazione: ad esempio un lavoratore che ha lavorato continuativamente per 4 anni ha diritto a due anni di disoccupazione (104 settimane). </p>
<p>LA PROCEDURA E LA DECORRENZA </p>
<p>L’indennità di disoccupazione è concessa su domanda dell’interessato da presentare per via telematica, a pena di decadenza, all’INPS, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’indennità sarà corrisposta:</p>
<p>·         dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;</p>
<p>·         dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui questa venga presentata successivamente all’ottavo giorno. </p>
<p>Nel caso in cui venga impugnato il recesso datoriale o in caso di vertenza sindacale, la decorrenza della NASPI può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, fermo restando la necessità della sua verifica una volta emesso il verdetto definitivo. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/">La naspi</a> was first posted on Febbraio 22, 2019 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tirocini regione Sardegna</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tirocini-regione-sardegna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 15:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[aspal]]></category>
		<category><![CDATA[durata tirocinio]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida tirocini sardegna 2018]]></category>
		<category><![CDATA[soggetto ospitante]]></category>
		<category><![CDATA[soggetto promotore]]></category>
		<category><![CDATA[stages]]></category>
		<category><![CDATA[tirocinante]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini regione sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini regione sardegna 2018 retribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini sardegna 2019]]></category>
		<category><![CDATA[tirocinio regione sardegna requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[www.sardegnalavoro.it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/tirocini-regione-sardegna/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi dei tirocini formativi extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo attivabili nella regione Sardegna.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tirocini-regione-sardegna/">Tirocini regione Sardegna</a> was first posted on Gennaio 29, 2019 at 4:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il tirocinio formativo è misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante ed il tirocinante, è finalizzato ad acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali è necessario un periodo formativo ed inoltre il tirocinante non potrà effettuare più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale. </p>
<p>La regione Sardegna disciplina i tirocini formativi grazie alle disposizioni dell’accordo Stato regioni del 25. 05. 2017, dalla Regione Sardegna con la DGR 34/7 del 03. 07. 2018 e il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1838 ASPAL/ del 09. 10. 2018. </p>
<p>Tirocini regione Sardegna</p>
<p>Analisi dei tirocini formativi extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo attivabili nella regione Sardegna. </p>
<p>Il tirocinio formativo è misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante ed il tirocinante, è finalizzato ad acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali è necessario un periodo formativo ed inoltre il tirocinante non potrà effettuare più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale. </p>
<p>La regione Sardegna disciplina i tirocini formativi grazie alle disposizioni dell’accordo Stato regioni del 25. 05. 2017, dalla Regione Sardegna con la DGR 34/7 del 03. 07. 2018 e il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1838 ASPAL/ del 09. 10. 2018. </p>
<p>L’attivazione e la gestione dei tirocini, in cui l’Aspal svolge il ruolo di soggetto promotore, è effettuata attraverso la procedura online presente sul sito www. Sardegnalavoro. It e secondo le disposizioni ed indicazioni impartite dall’accordo Stato Regioni citato in precedenza. </p>
<p>I tirocini possono essere svolti da persone di età non inferiore ai 16 anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione scolastica e per poterli attivare è necessaria la collaborazione tra tre soggetti: soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante; il soggetto promotore è l’Aspal a cui è affidato il compito di promuovere, attivare, gestire e monitorare i tirocini di propria competenza; a tal fine, attraverso i centri per l’impiego della regione autonoma della Sardegna , l’ASPAL provvede a:</p>
<p>·         erogare un servizio di informazione e promozione dei tirocini;</p>
<p>·         contribuisce a predisporre il progetto di tirocinio tramite l’utilizzo del sistema appositamente dedicato sul sito www. Sardegnalavoro. It e con il supporto degli operatori dei centri per l’impiego;</p>
<p>·         individua un tutor come responsabile del tirocinio;</p>
<p>·         assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso i terzi con un apposita ed idonea compagnia assicuratrice;</p>
<p>·         promuove il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio;</p>
<p>·         rilascia l’attestato di svolgimento del tirocinio pubblicandolo sul portale www. Sardegnalavoro. It nell’area personale del tirocinante. </p>
<p>Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato che ha sede legale o sede operativa in Sardegna con cui viene attivato il tirocinio e presso il quale il tirocinante svolge il suo percorso; il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa stabilita dalla legge 68/99 e ss. Mm. Ii. Relativa ai diritti dei lavoratori disabili. Il soggetto ospitante potrà realizzare un solo tirocinio a favore dello stesso tirocinante. </p>
<p>Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale definito PFI che viene concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. </p>
<p>Il PFI definisce gli obiettivi formativi da raggiungere grazie al tirocinio e le modalità con cui lo stesso deve essere attuato; il tirocinante dovrà essere formato e non dovrà svolgere in autonomia attività di responsabilità o che possono arrecare un danno a sé stesso o agli altri. </p>
<p>I tirocini sono rivolti a:</p>
<p>·         soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore o terziaria;</p>
<p>·         lavoratori che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p>
<p>·         lavoratori a rischio disoccupazione;</p>
<p>·         soggetti già occupati che sono alla ricerca di altra occupazione;</p>
<p>·         soggetti disabili (articolo 1, comma 1, legge 68/99) e svantaggiati (legge 381/1991). </p>
<p>I requisiti per poter accedere al tirocinio devono essere posseduti nel momento in cui viene predisposto il progetto di tirocinio e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dello stesso; </p>
<p>Per poter procedere all’attivazione dei tirocini promossi dall’ASPAL si può utilizzare solo la procedura on line disponibile sul sito www. Sardegnalavoro. It: si dovrà procedere alla registrazione del soggetto ospitante direttamente sul portale, il soggetto ospitante dovrà poi presentare richiesta di accreditamento per le comunicazioni oblbligatorie presso il centro per l’impiego di competenza ed in seguito il tirocinante dovrà iscriversi al portale Sardegna lavoro dove dichiarerà l’immediata disponibilità e dovrà sottoscrivere un patto di servizio personalizzato proposto dal centro per l’impiego di competenza. Nel caso di soggetti già occupati e che sono alla ricerca di altra occupazione non è previsto il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. </p>
<p>Per ogni progetto di tirocinio dovrà essere stipulata un’apposita convenzione tra il Soggetto ospitante e il soggetto promotore: la convenzione regola i rapporti tra i due soggetti, vincolando le parti al rispetto dei reciproci impegni che vengono definiti nella stessa; la convenzione in particolare deve contenere:</p>
<p>·         l’indicazione dei soggetti firmatari e del tirocinante;</p>
<p>·         il codice progetto;</p>
<p>·         i contenuti di carattere generale che devono essere presenti nel progetti di tirocinio;</p>
<p>·         gli obblighi del soggetto ospitante e quelli del soggetto promotore. </p>
<p>La convenzione viene stipulata tra con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con un suo delegato. </p>
<p>Il progetto di tirocinio contiene tutti gli elementi necessari per lo svolgimento del tirocinio e disciplina i rapporti tra il soggetto ospitante, il soggetto promotore e il tirocinante. </p>
<p>Nel progetto di tirocinio in particolare devono essere indicati:</p>
<p>·         la figura professionale di riferimento e le corrispondenti aree di attività;</p>
<p>·         la durata del tirocinio;</p>
<p>·         l’orario di accesso ai locali del soggetto ospitante;</p>
<p>·         la sede di svolgimento del tirocinio;</p>
<p>·         la polizza assicurativa di RCT;</p>
<p>·         il Tutor;</p>
<p>·         il responsabile aziendale di sicurezza;</p>
<p>·         l’indennità spettante al tirocinante. </p>
<p>Nel progetto sono indicate le generalità del tirocinante e del soggetto ospitante che dovranno dichiarare in forma di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa fissata per l’attivazione dei tirocini, queste dichiarazioni sono soggette a controlli ai sensi del D. P. R 28 dicembre 2000 n. 445. Il codice penale e le leggi speciali in materia prevedono sanzioni nei confronti di coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso e questo comporta il decadere del beneficio conseguito. </p>
<p>Il tirocinio non potrà iniziare prima che l’ASPAL abbia comunicato la sua approvazione con l’indicazione della data d’inizio e di termine che non potranno essere modificate. Una volta avviato il tirocinio potranno essere apportate solo le modifiche consentite dalla procedura informatizzata dal portale www. Sardegnalavoro. It seguendo le modalità previste dai manuali operativi; le modifiche inoltre dovranno essere predisposte in accordo tra il soggetto ospitante, il soggetto promotore e il tirocinante e la loro operatività avrà valore dal momento in cui ci sarà una notifica da parte dell’ASPAL. </p>
<p>I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria presso il Sil, prevista dall’articolo 9-bis, c. 2 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; in particolare le sezioni Sil dedicate al tirocinio, prevedono che siano indicati:</p>
<p>·         il profilo professionale ISTAT CP2011;</p>
<p>·         la figura professionale di riferimento tra quelle incluse nel repertorio delle figure professionali della Sardegna;</p>
<p>·         le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;</p>
<p>·         gli obiettivi formativi;</p>
<p>·         le modalità di svolgimento del tirocinio;</p>
<p>·         le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale del repertorio;</p>
<p>·         il tutor progettista del soggetto promotore ha il compito di verificare la compatibilità del progetto di tirocinio con le indicazioni contenute nell’articolo 7 “incompatibilità e divieti” della DGR 34/7 del 03. 07. 2018. </p>
<p>Nella sezione modalità di svolgimento del tirocinio presente al SIL è opportuno indicare come dovranno essere organizzate le attività da affidare al tirocinante e gli strumenti che verranno usati durante il tirocinio così come le eventuali attività esterne ed i moduli formativi previsti. </p>
<p>La durata dei tirocini d’inserimento o reinserimento lavorativo non può essere inferiore ai 2 mesi e non può essere superiore ai 12 mesi comprensiva di proroga o rinnovo mentre per i soggetti disabili la durata può arrivare fino a 24 mesi; mentre la durata minima di due mesi può essere ridotta in caso di attività stagionali per le quali la durata minima è ridotta ad un mese. La durata effettiva del tirocinio deve essere comunque indicata nel PFI e deve essere adeguata agli obiettivi predisposti; al momento sono attivabili tirocini della durata di 6 mesi prorogabili o rinnovabili. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di maternità o malattia di lunga durata intendendosi per tali quelle che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari e potrà essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale sella durata di almeno 15 giorni solari. </p>
<p>In caso di interruzione del tirocinio il tirocinante dovrà dare apposita comunicazione scritta al Tutor del soggetto ospitante ed al tutor del soggetto promotore ed a sua volta il tirocinio potrà essere interrotto dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. </p>
<p>Il PFI dovrà indicare le ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a svolgere sempre in riferimento alle attività oggetto del percorso normativo ed ha comunque diritto ad un periodo di riposo proporzionato all’impregno svolto. L’orario del tirocinio non può superare l’80% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante anche se per il momento la durata di tutti i tirocini è di 30 ore settimanali ed ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore nelle 24 ore e ad un giorno di riposo settimanale che generalmente coincide con la domenica. Oltre al riposo settimanale il tirocinante ha diritto a 2 giornate di riposo compensativo al mese per garantire il recupero delle energie psicofisiche che dovranno essere concordate con il proprio tutor interno e coincidono generalmente con i periodi di chiusura del soggetto ospitante. </p>
<p>Per la partecipazione al tirocinio è prevista un’indennità mensile che non può essere inferiore ad € 400,00 lordi mensili anche se è sempre facoltà del soggetto ospitante aumentare l’indennità con ulteriori risorse; la congruità dell’indennità deve essere valutata dal Tutor del soggetto promotore in fase di predisposizione del progetto ed è a carico del soggetto ospitante se non viene indicato diversamente nella convenzione o nel progetto di tirocinio. </p>
<p>Nel progetto di tirocinio devono essere indicati due tutor:</p>
<p>·         il tutor del soggetto promotore;</p>
<p>·         il tutor del soggetto ospitante;</p>
<p>il tutor del soggetto promotore, fornisce un supporto al soggetto ospitante ed al tirocinante nella predisposizione e nella gestione del progetto e promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio. Il soggetto ospitante dovrà indicare un tutor che ha la funzione di agevolare il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, guidarlo ed accompagnarlo in modo da consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed il tutor potrà essere individuato tra i lavoratori dell’azienda che sono in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate. </p>
<p>Il tirocinante dovrà compilare il libretto delle presenze che è disponibile online alla data di inizio del tirocinio nelle aree personali del tirocinante e del soggetto ospitante; in caso di assenza del tirocinante sarà il tutor a compilarlo e alla fine di ogni mese il soggetto ospitante dovrà provvedere a chiudere on line il libretto. </p>
<p>Al termine del tirocinio, entro 15 giorni, il soggetto ospitante ed il tirocinante devono compilare oltre al libretto anche le relazioni finali del tirocinante e del soggetto ospitante ed inviare il tutto secondo le indicazioni riportate nel portale dedicato. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta l’impossibilità di attivare ulteriori tirocini a favore del soggetto inadempiente ed erogare il saldo di indennità ed è inoltre indispensabile per il pagamento della polizza assicurativa RC relativa a ciascun tirocinante. </p>
<p>Una volta terminato il tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI e del dossier individuale, rilascia al tirocinante l’attestazione finale dei risultati che viene pubblicata nell’area personale del tirocinante e alla quale è allegata la relazione finale del soggetto ospitante: l’attestazione documenta le attività effettivamente svolte e le competenze acquisite indicando anche il totale delle ore e delle giornate effettivamente svolte. </p>
<p>Tutte queste disposizioni si applicano ai tirocini da attivare sul territorio regionale a partire dal 01. 10. 2018. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tirocini-regione-sardegna/">Tirocini regione Sardegna</a> was first posted on Gennaio 29, 2019 at 4:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
