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	<title>Diritto dei Consumatori &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Diritto dei Consumatori &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contratto-preliminare-per-lacquisto-di-un-immobile-da-costruire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[chi deve pagare la fideiussione per l’acquisto di]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia fideiussoria]]></category>
		<category><![CDATA[Polizza fideiussoria e acquisto immobili]]></category>
		<category><![CDATA[quando va rilasciata la polizza fideiussoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Le nuove tutele per l’acquirente: quando deve essere consegnata la polizza fideiussoria?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contratto-preliminare-per-lacquisto-di-un-immobile-da-costruire/">Contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire</a> was first posted on Febbraio 3, 2022 at 8:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 impone al costruttore l’obbligo di consegnare all’acquirente una “polizza fideiussoria”.</p>
<p>Ecco una sintesi sulle modalità e condizioni di rilascio della garanzia, alla luce delle più recenti modifiche legislative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le fonti normative</h2>
<p>La polizza fideiussoria è obbligo introdotto e disciplinato con il decreto legislativo n. 122/2005.</p>
<p>Il decreto ha previsto anche altre tutele per l’acquirente quali la polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.</p>
<p>Questi strumenti posti a tutela dell’acquirente sono disciplinati da un doppio regime normativo. Agli acquirenti d’immobili il cui titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato:</p>
<p>&#8211;       a partire dalla data del 16 marzo 2019, si applica il D. Lgs. 122/2005 come modificato dal dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14;</p>
<p>&#8211;       prima del 16 marzo 2019 si applica il D. Lgs. 122/2005 ante riforma.</p>
<p>Chi acquista deve guardare la data del titolo abilitativo della costruzione per capire a quali norme fare riferimento. Le due normative prevedono entrambe le stesse tutele, ma solo la recente del 2019 ha introdotto maggiori garanzie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Vi proponiamo un’analisi che tiene conto del doppio regime normativo.</h3>
<h2>Perché la polizza fideiussoria?</h2>
<p>Quando si acquista un immobile in costruzione, può capitare che, a costruzione ultimata, il costruttore (impresa o cooperativa) fallisca prima della stipula dell’atto di compravendita che trasferisce la proprietà.</p>
<p>La crisi del costruttore non è un problema per le banche che lo hanno finanziato, ad esempio, per l’acquisto del terreno. Quest’ultime grazie all’ipoteca, iscritta sul fabbricato in corso di costruzione, con la messa in vendita forzata dell’immobile, hanno il diritto di recuperare per prime l’importo finanziato.</p>
<p>Meno fortunato l’acquirente. Privo di specifiche garanzie sull’immobile, come l’ipoteca che garantisce il recupero immediato e prioritario degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo, l’acquirente dovrebbe intraprendere azioni giudiziarie spesso lunghe e non risolutive.</p>
<p>La legge tutela l’acquirente, contraente debole, introducendo l’obbligo della polizza di fideiussione come strumento alternativo per il sicuro recupero degli acconti versati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Che cos’è la polizza fideiussoria?</h2>
<p>La polizza fideiussoria o fideiussione assicurativa è un contratto tra il costruttore e la banca o società assicurativa. Beneficiario è l’acquirente.</p>
<p>La banca, al verificarsi dei presupposti di operatività della polizza, su richiesta scritta dell’acquirente è obbligata a restituirgli le somme fino a quel momento pagate, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rimborso all’acquirente delle spese sostenute per la restituzione del capitale e il pagamento dei relativi interessi.</p>
<p>L’acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria perché essa è per legge un obbligo a carico del costruttore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando l’acquirente può azionare la polizza fideiussoria?</h2>
<p>Dipende dal regime normativo applicabile in base al titolo abilitativo edilizio.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Data titolo abilitativo edilizio</td>
<td>Normativa</p>
<p>applicabile</td>
<td>Presupposti di operatività della Polizza fideiussoria</td>
</tr>
<tr>
<td>dal 16 marzo 2019 in poi</td>
<td>Dlgs. 122/2005</p>
<p>post riforma 2019</td>
<td>1. Crisi del costruttore</p>
<p>2. Recesso dal contratto preliminare per mancata consegna della c. D. “polizza decennale postuma” *</td>
</tr>
<tr>
<td>21 luglio 2005 &#8211; 15 marzo 2019</td>
<td>Dlgs. 122/2005</td>
<td>1. Crisi del costruttore</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*La polizza decennale postuma garantisce il risarcimento dei danni materiali dell’immobile derivanti da rovina o da gravi difetti costruttivi per dieci anni dall’acquisto.</p>
<p>La riforma del 2019 ha esteso il perimetro di operatività della polizza fideiussoria. Da un lato ha reso obbligatorio il rilascio della polizza decennale postuma al momento della stipula dell’atto di compravendita, a pena di recesso dal contratto preliminare o di nullità del contratto definitivo. Dall’altro, anche in caso di recesso per mancata consegna della polizza decennale postuma, il consumatore può attivare la polizza fideiussoria per il recupero delle somme versate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per quali soggetti e immobili sussiste l’obbligo di polizza fideiussoria?</h2>
<p>La garanzia è obbligatoria per tutti i contratti finalizzati al trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile (inclusi quindi contratti di leasing ma anche di vendita o preliminari di vendita).</p>
<p>I contratti devono intercorrere tra tali soggetti relativamente ai seguenti immobili:</p>
<p>1.     Soggetti: quando a vendere/ promettere di vendere sia un costruttore (sia persona fisica che società, anche cooperativa) e ad acquistare/promettere di acquistare sia una persona fisica. Non si applica quindi se a vendere sia un privato o se ad acquistare sia una società.</p>
<p>2.     Immobili: “immobili da costruire” ossia di immobili per i quali è stato richiesto il permesso di costruire ma:</p>
<p>&#8211;      sono ancora da edificare;</p>
<p>&#8211;      oppure c’è la costruzione ma non risulta ultimata con le finiture per cui non è possibile l’invio della segnalazione certificata di agibilità a norma dell’art. 24 D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.</p>
<p>Può trattarsi di fabbricati di tipo residenziale (appartamenti), ma anche commerciale (negozi), produttivo (laboratori).</p>
<p>Sono conseguentemente esclusi dalla disciplina di tutela i contratti (vendita su carta) aventi per oggetto edifici per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire. In tal caso, quindi meglio non versare alcun importo per “prenotare” l’immobile ancora da costruire. è bene pretendere di stipulare il preliminare di vendita e versare i primi acconti solo dopo l’avvenuta richiesta del titolo edilizio, così da poter godere delle tutele previste dal dlgs. 122/2005.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando deve essere prestata la garanzia fideiussoria?</h2>
<p>In caso di contratto preliminare di compravendita, il costruttore all’atto della stipula del preliminare dovrà consegnare all’acquirente la fideiussione, rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato.</p>
<h3>La fideiussione può essere rilasciata:</h3>
<p>&#8211;       di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;</p>
<p>&#8211;      oppure a contenuto progressivo, volta cioè a garantire gli importi che nel corso del rapporto vengono via via effettivamente riscossi dal costruttore, entro il limite massimo, che deve essere specificato nella polizza fideiussoria, costituito dall’intero importo che il costruttore potrà incassare prima del trasferimento della proprietà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali voci copre la polizza fideiussoria?</h2>
<p>La garanzia dovrà coprire le somme che il costruttore riscuote prima del trasferimento della proprietà:</p>
<p>&#8211; le somme che il costruttore abbia già riscosso al momento della stipula del contratto preliminare;</p>
<p>&#8211; le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare, ma prima dell’atto definitivo di compravendita che trasferisce la proprietà.</p>
<p>La garanzia non riguarderà invece somme che il costruttore è destinato a riscuotere solo dopo la stipula dell’atto definitivo.</p>
<p>Sono inoltre escluse: le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (in generale una banca); i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Polizza fideiussoria ed efficacia.</h2>
<p>La sua efficacia cessa con il trasferimento della proprietà del bene.</p>
<p>La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: l’acquirente si rivolgerà subito alla banca o alla compagnia di assicurazione, senza tentare prima di recuperare il proprio credito presso il costruttore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa succede se il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria?</h2>
<p>La sanzione prevista dal legislatore nel caso in cui il costruttore ometta di rilasciare la polizza fideiussoria è la nullità relativa del contratto che, peraltro, può essere fatta valere solo dall’acquirente tutelato.</p>
<p>Posto che l’acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria, l’eventuale rinuncia da parte dell’acquirente alla garanzia fideiussoria non salva il contratto così stipulato dalla sanzione di nullità.</p>
<p>La sanzione della nullità deve ritenersi applicabile anche quando la garanzia fideiussoria non presenti tutte le caratteristiche prescritte dalla legge, ad esempio nel caso di polizza rilasciata senza la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.</p>
<p>La sanzione però non tutela effettivamente l’acquirente. Quando non viene prestata la polizza fideiussoria, anche se l’acquirente potrà chiedere la nullità del contratto, non potrà né acquisire la proprietà del bene né recuperare quanto già versato. Il legislatore non ha introdotto sanzioni di carattere penale a maggior efficacia deterrente.</p>
<p>L’obbligo dell’intervento del notaio per la stipula dei contratti relativi gli immobili da costruire il cui titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato a partire dal 16 marzo 2019 fa ormai escludere nella pratica l’eventualità di un preliminare concluso senza rilascio della fideiussione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contratto-preliminare-per-lacquisto-di-un-immobile-da-costruire/">Contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire</a> was first posted on Febbraio 3, 2022 at 8:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-novit224-del-governo-aggiornate-al-9-gennaio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 17:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Green pass lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Le novità per i luoghi di lavoro, gli uffici, le attività commerciali e i mezzi di trasporto.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-novit224-del-governo-aggiornate-al-9-gennaio-2022/">COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022</a> was first posted on Gennaio 13, 2022 at 6:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il recentissimo decreto legge n. 1/2022, entrato in vigore l’8 gennaio 2022 ha modificato il decreto legge n. 44/2021 e ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età (anche in data successiva all’entrata in vigore della nuova normativa).   L’obbligo ha un limite temporale: dal 1° febbraio al 15 giugno 2022, salvo proroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali saranno le conseguenze per i lavoratori, datori di lavoro e imprese?</h2>
<h3>L’esenzione dall’obbligo vaccinale.</h3>
<p>L&#8217;infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione. Inoltre, si può essere esentati in presenza di condizioni cliniche/patologie documentabili dal medico di base o dal medico vaccinatore. Preferibile, in questi casi trasmettere la relativa documentazione all’Azienda sanitaria locale.</p>
<p>Infatti, per la violazione dell’obbligo vaccinale il Ministero della Salute applica una sanzione amministrativa tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione che, a sua volta, accerterà i motivi di esenzione mediante le Aziende sanitarie competenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le novità sul luogo di lavoro.</h2>
<p>I lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e del settore privato, accedono al luogo di lavoro solo se muniti di super green pass da avvenuta vaccinazione o da avvenuta guarigione.</p>
<p>Per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni non è previsto l’obbligo vaccinale. Essi accedono con green pass base, quindi ad esito di tampone negativo. Il green pass base resta valido per tutta la giornata lavorativa, anche se durante la stessa scadano le 48/72 ore di efficacia del tampone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Come dovrà comportarsi il datore di lavoro?</h3>
<p>Per il datore di lavoro la parola d’ordine è verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.</p>
<p>Ammettere a lavoro un lavoratore privo del super green pass espone a sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1. 000 euro. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di reiterata violazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali le conseguenze per il lavoratore?</h2>
<p>I lavoratori privi del super green pass hanno il divieto di accedere ai luoghi di lavoro. Se vi accedono sprovvisti:</p>
<p>&#8211;       si considerano assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione. Non vanno però incontro a sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a quando esibiscono la certificazione;</p>
<p>&#8211;       possono subire la sanzione pecuniaria da 600 a 1. 500 euro, raddoppiata in caso di più violazioni (oltre alle sanzioni disciplinari del proprio settore);</p>
<p>&#8211;       in tutte le imprese, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, potranno essere sospesi e sostituiti, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p>I lavoratori esentati dalla vaccinazione o la cui vaccinazione per condizioni cliniche è differita, potranno essere adibiti a nuove mansioni che si svolgano con modalità idonee a ridurre il rischio di contagio (se necessario anche diverse).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sino a quando resterà l’obbligo vaccinale?</h2>
<p>L’obbligo scatta dal 1°febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022.</p>
<p>I lavoratori over 50 devono provvedere alla vaccinazione dal 1° febbraio e dopo 15 giorni dal vaccino, termine necessario per immunizzarsi, cioè a partire dal 15 febbraio, dovranno esibire il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.</p>
<p>Il Ministero monitorerà l’adempimento dell’obbligo vaccinale con verifiche periodiche dei dati acquisiti a mezzo Sistema tessera sanitaria.   Tutti i cittadini ultra 50 che dal 1° febbraio non abbiano:</p>
<p>&#8211;       iniziato il ciclo primario;</p>
<p>&#8211;       completato il ciclo primario;</p>
<p>&#8211;       effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario</p>
<p>potranno essere segnalati dal Ministero della salute all’Agenzia delle entrate – Riscossione per l’irrogazione della sanzione amministrativa di 100 euro. La sanzione è estesa a tutti gli altri soggetti per i quali è già stato introdotto l’obbligo vaccinale (quali i sanitari, il personale della scuola, della polizia, della difesa e degli istituti penitenziari).</p>
<p>L’interessato ha 10 giorni di tempo per dimostrare al fisco i validi motivi di esenzione e di averli trasmessi (contemporaneamente o in precedenza) all’Azienda sanitaria competente (alla quale il fisco può – a campione-  chiedere conferma).  In caso contrario l’Agenzia delle entrate – Riscossione emetterà avviso di addebito immediatamente esecutivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ci sono alternative alla sostituzione del lavoratore?</h2>
<p>Il provvedimento non dedica alcun articolo allo smart working. Il lavoro agile è però soluzione prospettata e suggerita dalla circolare 5 gennaio del Ministero del Lavoro e della Pubblica amministrazione, vista la nuova proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.</p>
<p>Estensione senza limite di età dell&#8217;obbligo vaccinale al personale accademico.</p>
<p>Da gennaio 2022 non soltanto il personale scolastico, ma anche tutto il personale docente e non delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e negli istituti tecnici superiori dovrà vaccinarsi. Queste categorie di lavoratori potranno accedere solo tramite super green pass. Qui l’obbligo non ha limite di età né durata temporale (invece prevista per gli ultra 50 sino al 15 giugno 2022).</p>
<p>Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass e i controlli restano a campione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le nuove regole sul green pass base: l’estensione.</h2>
<p>Il decreto n. 1/2022 ha esteso fino al 31 marzo 2022 l’uso del green pass base per l’accesso ad alcuni servizi. In particolare:</p>
<p>&#8211;       dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) e colloqui in presenza con detenuti;</p>
<p>&#8211;       dal 1°febbraio 2022 per i pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali (esclusi alimentari e farmacie e ulteriori servizi essenziali alla persona, che saranno individuati con apposito dpcm).</p>
<p>Il green pass rafforzato.  Ecco un riepilogo dei servizi e attività per i quali è obbligatorio  dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:</p>
<p>&#8211; alberghi/terme e servizi di ristorazione interni;</p>
<p>&#8211; fiere, sagre, convegni e congressi;</p>
<p>&#8211; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;</p>
<p>&#8211; bar e ristoranti, anche all’aperto</p>
<p>&#8211; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;</p>
<p>&#8211; piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;</p>
<p>&#8211; centri culturali e ricreativi per le attività all&#8217;aperto.</p>
<p>&#8211; mezzi di trasporto, anche locale o regionale (sui mezzi è obbligatoria anche la mascherina FFP2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, contattaci!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-novit224-del-governo-aggiornate-al-9-gennaio-2022/">COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022</a> was first posted on Gennaio 13, 2022 at 6:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[中国和意大利的律师，法律咨询]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialista.it]]></category>
		<category><![CDATA[LeFonti Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Professionale Anno 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</guid>

					<description><![CDATA[Bis dell'affermazione del 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall&#8217;Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.</p>
<p>Il Team di Commercialista.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 13:58:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/">Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Decreto Legge n. 18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</h2>
<p>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione</p>
<p>Il Decreto “Marzo” o “Cura Italia” ai sensi dell’articolo 56 ha riconosciuto l’epidemia da COVID-19  come  evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 ha stabilito che le micro, piccole e medie imprese tramite comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 TUB del d. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.</p>
<h2>seguenti misure di sostegno finanziario:</h2>
<p>a)     per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p>
<p>b)     per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p>
<p>c)     per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>
<p>La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 56 del D. L. 18/2020 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.</p>
<p>Possono beneficiare delle misure in oggetto le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/">Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 15:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
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					<description><![CDATA[Per aziende colpite su tutto il territorio nazionale da emergenza coronavirus - covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/">Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 4:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’istanza rispetta la vigente normativa emanata del Governo in tema di emergenza coronavirus – Covid-19 e quanto disciplinato da ABI con accordi di parte, onde chiedere in modo appropriato e puntuale agli istituti di credito o società di leasing, la sospensione dei pagamenti di Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing per aziende danneggiate (minor fatturato/minor incassi…) in tutto il territorio nazionale per le quote capitale, saranno da pagare solo gli interessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fac simile istanza sospensione pagamenti finanziamenti imprese</h2>
<p>L’istanza rispetta la vigente normativa emanata del Governo in tema di emergenza coronavirus – Covid-19 e quanto disciplinato da ABI con accordi di parte, onde chiedere in modo appropriato e puntuale agli istituti di credito o società di leasing, la sospensione dei pagamenti di Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing per aziende danneggiate (minor fatturato/minor incassi…) in tutto il territorio nazionale per le quote capitale, saranno da pagare solo gli interessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Parte iniziale parziale a solo titolo dimostrativo</h3>
<p>“Banca _______,</p>
<p>c. A. Resp. Le filiale di _________</p>
<p>Gent. Ma/o ______, cortesemente, come da accordi telefonici, onde evitare di subire danni irreversibili alla nostra azienda, siamo a richiedere con urgenza e tempestività applicazione delle misure inserite nel comunicato ABI (cfr addendum) che alleghiamo per tutti i finanziamenti e/o prestiti in essere tra la nostra azienda ed il vostro istituto stipulati a data antecedente il 31. 01. 2020&#8243;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere alle banche la sospensione dei Prestiti e Finanziamenti alle aziende colpite da emergenza Covid-19per un anno</p>
<p>29,90€ 27,00€</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fac-simile-istanza-da-inviare-tramite-pec-per-chiedere-agli-istituti-di-credito-la-sospensione-dei-prestiti-finanziamenti-e-canoni-di-leasing/">Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 4:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modulo-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[aggiornato al 10.03.2020 per tutto il territorio nazionale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modulo-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/">Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti</a> was first posted on Marzo 10, 2020 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Fonte Ministero degli interni) scarica il modulo in allegato per spostamenti su tutto il territorio nazionale conforme alle disposizione del Decreto del 9. 03. 2020 (dpcm &#8211; 09032020 Coronavirus &#8211; Covis-19) (Fonte Ministero degli interni) scarica il modulo in allegato per spostamenti su tutto il territorio nazionale conforme alle disposizione del Decreto del 9. 03. 2020 (dpcm &#8211; 09032020 Coronavirus &#8211; Covid-19)</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modulo-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/">Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti</a> was first posted on Marzo 10, 2020 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
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		<category><![CDATA[finanziamenti per coltivare piante aromatiche]]></category>
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		<category><![CDATA[tabella A parte II-bis DPR 633/1972]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale-fiscale alle cessioni di erbe aromatiche e aliquote IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/">Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 10:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica “multiuso” vediamo insieme quali sono i benefici delle erbe aromatiche per il nostro palato e il nostro benessere ed alcune curiosità culinarie con i consigli commerciali per chi intende avviare un’attività nel settore e le nuove aliquote IVA aggiornate al Sistema Armonizzato Europeo, per consentire ai commercianti al dettaglio di “resettare” in modo corretto i registratori di cassa ed evitare di perdersi grossi risparmi fiscali e amplificare la competitività sul mercato!</p>
<h2></h2>
<h2>Le proprietà delle erbe aromatiche in cucina e per la nostra salute</h2>
<p>Le erbe aromatiche come sono piante officinali cioè specie vegetali dotate di particolari principi attivi utili per l’organismo, contenenti sostanze biochimiche di particolare sapore e odore particolarmente valorizzate anche in cucina, come condimenti o per la produzione di liquore. Sono inoltre apprezzate nel commercio per la produzione di profumi, oli essenziali e preparati salutistici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per la nostra salute sono amati…</h2>
<p>Rosmarino e basilico per il loro potere anti-infiammatorio;<br />
cumino e salvia per la loro efficacia contro la demenza;<br />
pepe di cayenna e cannella per la loro capacità di aiutare a combattere l&#8217;obesità;</p>
<p>coriandolo e cannella per i loro poteri regolatori del glucosio;<br />
noce moscata, foglie di alloro e zafferano per i loro effetti calmanti;<br />
curcuma per proprietà che contribuiscono a combattere il cancro;</p>
<p>origano per il suo potere antifungineo;<br />
aglio, semi di senape e cicoria per il loro benefici al sistema cardio-circolatorio;<br />
basilico e timo per la loro capacità di proteggere la pelle;</p>
<p>curcuma, basilico, cannella, timo, zafferano e zenzero per il loro potere immunostimolante;<br />
coriandolo, rosmarino, pepe di Caienna, peperoncino e pepe nero per la loro capacità di ostacolare la depressione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per il nostro palato…grigliate con sapore e prevenzione!</h2>
<p>Le erbe aromatiche, tra colore e sapore, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  infatti contengono  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l&#8217;aggiunta di calorie; queste erbe sono anche termogeniche, quindi accellerano il metabolismo, un toccasana per la nostra linea!</p>
<p>In particolare, non tutti sanno che chi ama cuocere alla griglia qualsiasi tipo di carne come hamburger, bistecche, pollo, agnello, maiale, grazie all’utilizzo di erbe aromatiche può drasticamente ridurre l&#8217;esposizione a sostanze nocive che si formano durante il processo di cottura come le amine eterocicliche (HCAs) che sono cancerogene.</p>
<p>Le tre spezie o erbe aromatiche che aggiunte alla carne prima della cottura riducono il rischio di contrarre cancro del 40% sono:</p>
<ul>
<li>il rosmarino che è il più forte protettore contro l&#8217;HCAs;</li>
<li>la curcuma che è la spezia gialla molto usata nella senape;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Business delle erbe aromatiche: i consigli per l’imprenditoria</h2>
<p>Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l&#8217;azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.</p>
<h2></h2>
<h2>Finanziamenti per l’impresa che commercializza erbe aromatiche</h2>
<p>Il commercio delle erbe aromatiche può  beneficiare di aiuti in ambito di Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) per la diversificazione dell&#8217;attività agricola o per la realizzazione di progetti di trasformazione aziendale di prodotti agricoli.</p>
<h2></h2>
<h2>Nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche</h2>
<p>Con la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche e nel dettaglio sono state apportate le seguenti variazioni alle previgenti aliquote:</p>
<p>A) Erbe aromatiche fresche</p>
<ul>
<li>basilico;</li>
<li>rosmarino;</li>
<li>salvia;</li>
</ul>
<p>I prodotti citati, quando destinati all’alimentazione, vengono inseriti nella parte della tabella del Dpr relativo, per i quali è prevista l’aliquota IVA del 5% in luogo della precedente al 4%;</p>
<p>N. B.  La nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.</p>
<p>B) Erbe in pianta: nella medesima tabella vengono inserite anche le corrispondenti piante delle erbe aromatiche, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l&#8217;aliquota era al 10% e adesso scontano l’aliquota dimezzata al 5%;</p>
<p>C) Origano in rametti o sgranato viene inquadrato tra i prodotti con aliquota IVA al 5% che sostituisce la precedente l’Iva ordinaria del 22%;</p>
<p>D) Preparati per risotto: qui è stata elevata  dal 4% al 10% l&#8217;aliquota applicabile.</p>
<p>Imprenditori agricoli:<br />
Nei casi di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA, l’attuale percentuale di compensazione resta invariata al 4%: quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>E l’IVA per i surgelati?</h2>
<p>Attenzione: l&#8217;IVA al 5% è applicabile anche per basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato come chiarito  dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°18/E del 14/02/2017.</p>
<p>In sintesi, i commercianti al minuto, qualora non l’avessero già fatto dovranno provvedere ad aggiornare  i registratori di cassa per adeguarli al nuovo regime IVA europeo armonizzato rispetto alle erbe aromatiche, in alcuni casi con un altissimo potenziale per la redditività del commercio  ed i consumatori in taluni casi potranno conseguire un notevole risparmio economico e d’imposta a tutto vantaggio per il palato, la salute e la bellezza!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Istruzioni per emissione fatture</h2>
<p>Riepilogando, i fornitori e commercianti di erbe aromatiche dovranno emettere le seguenti fatture:</p>
<p>a) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche fresche (al posto di quella al 4%);</p>
<p>b) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche in  pianta (al posto di quella al 10%) anche se surgelate;</p>
<p>c) fattura con aliquota IVA  al 5% per origano in rametti e sgranato (al posto di quella al 22%);</p>
<p>d) fattura con aliquota IVA  al 10 % per preparati per risotto (al posto di quella al 4%);</p>
<p>e) fattura con aliquota IVA fissa al 4% se imprenditori agricoli in regime speciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per richiedere:</h2>
<ul>
<li>una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;</li>
<li>un parere tributario in materia IVA;</li>
<li>la presentazione di una istanza di interpello;</li>
<li>un Checkup Fiscale,</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-le-erbe-aromatiche-istruzioni-pratiche-per-avviare-lattivit224-e-aggiornare-i-registratori-di-cassa-al-sistema-armonizzato-europeo/">Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 10:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Vademecum per professionisti ed aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche le  informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto. Tutte queste esigenze trovano la perfetta sintesi e soddisfazione nel marchio collettivo, che nello scenario del Made in Italy sposa divinamente il cosiddetto “enoturismo”, attirando  nel nostro Paese capitali esteri elevatissimi.  Vediamo perché questo Brand apre le porte a nuove opportunità di business e con incrementi in alcuni casi anche sensibili di fatturato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il connubio tra enogastronomia e turismo per la  rivalutazione del territorio: il Business dell’enoturismo</h2>
<p>Come noto, il fenomeno enogastronomico ha un inevitabile risvolto culturale che rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia : il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto.</p>
<p>Tutte queste esigenze sono perfettamente sintetizzate e soddisfatte dalla formula del marchio collettivo ex art 2570 cc e 11 CPI, che garantisce origine , qualità, provenienza e processi produttivi dei prodotti enologici abbinati ai cibi che lo indossano e  sposa divinamente la cultura della buona cucina nel ricercato abbinamento dei vini che ne esaltano sapore e pregio.</p>
<p>E’ per questi motivi che il marchio collettivo, oltre a creare un potentissimo business derivante dalla moltiplicazione esponenziale dei guadagni  e all’affermazione di una reputazione comune di successo delle imprese nell’esaltazione di un’immagine manageriale di spicco e differenziata, rappresenta anche  la formula perfetta per quel  fenomeno noto come “enoturismo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio collettivo ed enoturismo</h2>
<p>L’enoturismo, o turismo enologico, ha la sua radice etimologica nella  parola greca “oinos” (vino) e indica quella tipologia di turismo incentrata  sulla  cultura del vino che oscilla dalla valorizzazione delle risorse vitivinicole del luogo all’abbinamento di enologia, gastronomia e turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa cerca l’enoturista moderno nel nostro  Paese?</h2>
<p>La soddisfazione di questa particolare tipologia di turista che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa,   non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto : il suo interesse e la sua curiosità toccano anche gli elementi ad esso strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi e degustazioni  così come la  presenza di servizi complementari quali, ad esempio, il catering, lo sport, il relax e le soste attrezzate che fanno fare un “tuffo” nella dimensione paesaggistica del luogo.</p>
<p>L’Enoturista è quindi profondamente attratto e incuriosito  dalle visite alle cantine e ai vigneti dalle degustazioni guidate e il suo occhio non può non fermarsi davanti alla lettura del nome di un marchio collettivo che racchiude nel profumo , gusto, qualità origine e processi produttivi del vino che lo stesso certifica,  tutti i suoi sogni da straniero in una terra nuova, terra che potrà così  trasmettergli tutta la propria  familiarità e coccolarlo tra mille prelibatezze garantite da un Brand di eccellenza per il Made in Italy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi, per tutte le aziende e gli operatori del settore: &#8220;a buon intenditor, poche parole&#8221;!</p>
<p>Per registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo, per la redazione dei disciplinari e per l’attuazione della vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 16:05:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida  giuridico – fiscale al MCG (marchio collettivo geografico) nel settore vitivinicolo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La valorizzazione del marchio collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing  e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. Illustriamo una guida pratica utile a comprendere i vantaggi di questo innovativo Brand, come fare per crearlo e i fortissimi sgravi fiscali riservati alle imprese che investono in ricerca e innovazione del MCG. </p>
<p> La valorizzazione del marchio  collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. </p>
<p> Il “vestito “ tipico che il marchio collettivo indossa per le bottiglie di vino pregiato e di alta qualità Made in italy è il marchio collettivo geografico (MCG). </p>
<p> Il marchio collettivo geografico è disciplinato dall&#8217;art 11 co. 4 CPI il quale, in in deroga alla regola generale di cui all’art. 13 co. 1 CPI, prevede che “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. In sintesi il nostro ordinamento consente la registrazione come marchio collettivo del cd. Toponimo. </p>
<p> Perché registrare un MCG di vini  </p>
<p> I vantaggi legati a questa tipologia di Brand sono i seguenti:</p>
<p> garantire alti  standard qualitativi, la provenienza e la composizione del vino del nostro territorio;</p>
<p> proteggere la produzione vitivinicola da contraffazioni ed illecita, concorrenza in Italia ed all&#8217;estero;</p>
<p> incrementare la garanzia dei consumatori;</p>
<p> creare per le imprese un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato;</p>
<p>rafforzare la comunicazione e la politica di marketing degli imprenditori del settore; </p>
<p> investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box. </p>
<p> Flessibilità del MCG rispetto alle Denominazioni di Origine</p>
<p> La particolarità funzionale del il marchio collettivo geografico rispetto alle Denominazioni di Orgine è l&#8217;operatività del  controllo a livello privatistico e non pubblicistico, bypassando i limiti formali di accesso delle seconde. </p>
<p> Infatti, la differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione. </p>
<p> Ciò si traduce in un enorme vantaggio per gli operatori del settore che intendono investire in un Business differenziato e semplificato. Potrà farlo qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata. </p>
<p> MCG e Indicazioni geografiche a confronto</p>
<p> Marchio Collettivo: iter burocratico semplice, requisiti stabiliti dal titolare, anche per prodotti/servizi non agroalimentari, nessuna necessità di legame storico con territorio, controlli effettuati dal titolare;</p>
<p> Indicazioni Geografiche:  iter burocratico complesso, requisiti stabiliti dalla legge, solo per prodotti agroalimentari, necessita di legame storico, controlli effettuati da soggetti pubblici. </p>
<p> Cosa fare per creare il vostro MCG di vini</p>
<p> Gli interessati alla creazione di un marchio collettivo geografico di vini, dovranno procedere ai seguenti adempimenti:</p>
<p> la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione;</p>
<p> il deposito di un marchio con allegato un regolamento d&#8217;uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli;</p>
<p> la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente;</p>
<p> la concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni. </p>
<p> Ricerca e innovazione per un marchio collettivo Top per il vino e Bonus fiscali</p>
<p> E&#8217; chiaramente  essenziale  in questo ambito, investire in ricerca e innovazione per:</p>
<p> ottimizzare i processi di produzione;</p>
<p> selezionare le materie prime migliori;</p>
<p> implementare gli standard qualitativi dei prodotti. </p>
<p> A tal fine gli interessati potranno godere dei  bonus fiscali previsti dall&#8217;opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall&#8217;Investment Compact del 2015 che consente di detassare al 50% le royalty derivanti dalla concessione in licenza di questa tipologia di marchi e le plusvalenze incassate a seguito della cessione degli stessi. </p>
<p> Se operate nel settore vitivinicolo e desiderate creare un Brand vincente, attivando gli imperdibili Bonus fiscali del Patent Box, </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[tabella A parte II-bis DPR 633/1972]]></category>
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					<description><![CDATA[Aliquota IVA agevolata zenzero e derivati 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/">Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!</a> was first posted on Novembre 19, 2017 at 11:45 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida esaminiamo i vantaggi dello zenzero per la salute e per le nostre tasche! Scopriamo insieme la nuova aliquota agevolata IVA.</p>
<p>Aliquota IVA zenzero e derivati 2017</p>
<p>Come noto, la domanda dello  zenzero sul mercato ha raggiunto negli ultimi anni vette elevate, inserendosi nello scenario di un commercio stabile: al netto di fluttuazioni nei volumi, i prezzi rimangono piuttosto costanti e la porta principale d&#8217;ingresso in Europa di questa spezia/erba aromatica è il Porto di Rotterdam.</p>
<h2>Perché lo zenzero sta avendo così successo sul mercato? I benefici per la nostra salute</h2>
<p>Lo zenzero è una spezia ottima da inserire quotidianamente nella nostra dieta per favorire il benessere dell&#8217;organismo e con preziosi effetti rivitalizzanti, perché presenta una molteplicità di benefici che la scienza medica sta progressivamente approfondendo e sperimentando.</p>
<h2>Ecco un elenco sintetico dei vantaggi dello zenzero per la nostra salute:</h2>
<ul>
<li>proprietà antidolorifiche;</li>
<li>proprietà antinfiammatorie;</li>
<li>proprietà antiossidanti;</li>
<li>proprietà sedative della nausea;</li>
<li>proprietà antidiabete;</li>
<li>proprietà digestive;</li>
<li>proprietà anticolesterolo;</li>
<li>proprietà antibatteriche;</li>
<li>proprietà antinfettive.</li>
</ul>
<h2>Nuova Aliquota IVA per lo zenzero: il risparmio fiscale aumenta la competitività</h2>
<p>Fino a poco tempo fa l’aliquota ordinaria prevista per lo zenzero e suoi derivati (zingerone e shogaoli) era fissata al 10% con percentuale di compensazione al 4%. Tuttavia, trattandosi di erba aromatica, allo zenzero si applica l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 che estende la sua operatività alla categoria di appartenenza dello zenzero. Quindi è scattata da luglio 2016 l’aliquota uniforme IVA del 5% prevista dal n°1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633 espressamente stabilita per il basilico, salvia e le “altre erbe aromatiche”. Nella medesima tabella vengono inserite infatti anche le corrispondenti piante delle erbe, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l’aliquota era al 10%.</p>
<p>Ciò significa che la tassazione del valore aggiunto di questa erba è stata dimezzata con ampissimi riflessi positivi sulle transazioni commerciali dato che il risparmio d’imposta ottenibile grazie a questa aliquota agevolata consentirà progressivamente anche di aumentare la competitività.</p>
<p>Attenzione: ne deriva che dall’estate 2016 (dal 23 luglio esattamente) i commercianti al minuto avrebbero dovuto provvedere ad adeguare i registratori di cassa inserendo l’aliquota del 5% anche per lo zenzero e, qualora non lo abbiano ancora fatto, è arrivato il momento!</p>
<p>NB Nel caso di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del Dpr 633/724, la percentuale di compensazione rimane fissata al 4%: ciò comporta che applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.</p>
<p><strong>Per richiedere: </strong></p>
<p>una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;</p>
<p>un parere tributario in materia IVA;<br />
la presentazione di una istanza di interpello;</p>
<p>un checkup Fiscale,</p>
<p>ricevendo assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia,  contattaci al  NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-nuova-aliquota-iva-per-cessioni-di-zenzero-e-derivati-adeguate-i-registratori-di-cassa/">Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!</a> was first posted on Novembre 19, 2017 at 11:45 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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