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	<title>Diritto Cinese | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Diritto Cinese | Commercialista.it</title>
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		<title>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong diritto e leggi]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[HK Labor Law<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rubrica-legale-dell-39avv-lifang-dong-contratto-di-lavoro-in-base-alla-legislazione-di-hong-kong/">Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong.</a> was first posted on Marzo 31, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong</h2>
<p><strong>Sig. Zhen:</strong> Buongiorno Avv. Dong! Sono un ragazzo di nazionalità cinese residente in Italia da qualche anno.</p>
<p>Sono giunto a Milano per motivi di lavoro. Attualmente faccio parte di un&#8217;organizzazione che opera nell&#8217;ambito della finanza a livello internazionale.</p>
<p>L&#8217;impresa dove lavoro ha una filiale a Hong Kong dove mi vogliono trasferire.</p>
<p>Gli serve una persona che parli il cinese e abbia esperienza nel campo dunque hanno pensato a me. Per me questa costituisce una grande opportunità di lavoro dato che mi vogliono assumere con contratto a tempo “continuo”.</p>
<p>Vorrei sapere cosa prevede questa forma contrattuale in base al diritto di Hong Kong e se questo tipo di contratto può essere paragonato al contratto indeterminato dell&#8217;ordinamento giuridico italiano.</p>
<p><strong>Avv. Dong:</strong> Salve Sig. Zhen! Mi complimento con lei per la sua nuova offerta di lavoro. Sicuramente si tratta di una grande occasione, so che il mercato di Hong Kong è in continua crescita. La disciplina del lavoro a Hong Kong è dettata dall&#8217;Ordinanza numero 57 la quale prevede, come Lei diceva, il “continuous contract”, in base al quale il dipendente lavora in modo continuo per lo stesso datore di lavoro durante un periodo minimo di quattro settimane, che costituiscono la durata del contratto.</p>
<p>La durata viene stabilita dalle parti e una volta scaduto il contratto di lavoro, le parti possono determinare una proroga. Dunque vediamo che più che paragonarlo al contratto indeterminato, il continuous contract è paragonabile ad un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.</p>
<p><strong>Sig. Zhen:</strong> Nel contratto che mi è stato proposto le ferie non sono remunerate, cosa dice la normativa al riguardo?</p>
<p><strong>Avv. Dong:</strong> Il diritto del lavoro di Hong Kong prevede al meno un giorno di riposo a settimana. Riguardo ai giorni di riposo o di festività, le parti possono liberamente convenire di remunerare o meno i giorni di riposo, ai sensi dell&#8217;ordinanza 57.</p>
<p>In merito alle ferie invece, la normativa prevede che il lavoratore venga remunerato durante il periodo di ferie se questo ha prestato lavoro presso la stessa società per almeno tre mesi.</p>
<p>Questo implica che nei primi mesi di lavoro, se lei decide di andare in ferie, queste non saranno remunerate.</p>
<p>Tuttavia, Le consiglio di verificare la durata del suo contratto, se la durata è superiore a tre mesi la remunerazione delle ferie deve essere inserita nel suo contratto.</p>
<p>La informo inoltre che Lei ha diritto ad assentarsi in caso di malattia e che i giorni in cui ha usufruito del permesso per malattia, la società ha l&#8217;obbligo di remunerarla.</p>
<p>Per ulteriori informazioni e per verificare la validità del contratto di lavoro proposto Le consiglio di contattare un legale specializzato nel diritto di Hong Kong che possa seguirla.</p>
<p><strong>Nota:</strong> il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rubrica-legale-dell-39avv-lifang-dong-contratto-di-lavoro-in-base-alla-legislazione-di-hong-kong/">Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong.</a> was first posted on Marzo 31, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Cinese Commercio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Rubrica Legale dell'Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rubrica-legale-dell-39avv-lifang-dong-la-responsabilit-224-dai-vizi-del-prodotto-oem/">Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM</a> was first posted on Marzo 5, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM</h2>
<p><strong>Sig. Francesco:</strong> Buongiorno, Avvocato Dong! Sono direttore di una società italiana di prodotti alimentari con grande diffusione in Cina.</p>
<p>Tuttavia, a causa della crisi, circa un anno fa, abbiamo affidato ad un’impresa cinese la produzione dei nostri prodotti e fino a qualche giorno fa è andato tutto per il meglio. Tuttavia, di recente una consumatrice dei nostri prodotti ha subito dei gravi danni fisici a causa di un vizio dei generi alimentari da noi realizzati, e, per questo, ha agito in tribunale per chiedere il risarcimento.</p>
<p>A mio avviso, non abbiamo alcuna responsabilità per l&#8217;accaduto proprio perché il prodotto è stato lavorato dalla società cinese.</p>
<p>In ogni caso, dovremo presentarci in tribunale e dare delle spiegazioni. Può dirmi qualcosa di più sulla mia posizione in base alla legge cinese?</p>
<p><strong>Avv. Dong:</strong> Buongiorno Sig. Francesco!</p>
<p>Direi che la Sua storia è un tipico evento di responsabilità dai vizi del prodotto OEM. L’articolo 43 della Legge cinese sulla Qualità del Prodotto prevede che, se si subisce un danno personale o patrimoniale a causa dei difetti dei prodotti, la vittima può richiedere il risarcimento dei danni sia ai produttori sia ai venditori.</p>
<p>Se la responsabilità è dei produttori e il risarcimento viene pagato dai venditori, questi ultimi hanno il diritto di regresso nei confronti dei produttori; se, invece, la responsabilità è dei venditori e la compensazione viene pagata dai produttori, questi ultimi hanno il diritto di regresso nei confronti dei venditori. L’articolo 40 della Legge dispone che il venditore è responsabile per la riparazione, sostituzione, restituzione e risarcimento dei danni subiti dai consumatori nei seguenti casi:</p>
<p>(1) quando non è possibile utilizzare i prodotti per l&#8217;uso a cui sono destinati e il venditore non ha dato spiegazioni illustrative;</p>
<p>(2) quando la qualità dei prodotti oppure le confezioni non sono conformi agli standard indicati nelle spiegazioni illustrative;</p>
<p>(3) quando la qualità dei prodotti non coincide con quella specificata nelle istruzioni per l&#8217;uso o con la qualità dei campioni previsti.</p>
<p>Dopo l’effettuazione della riparazione sostituzione, restituzione o risarcimento dei danni da parte del venditore, secondo le disposizioni del comma precedente, questo ultimo ha diritto di regresso nei confronti dei produttori o fornitori, se quest’ultimi sono responsabili, salvi i casi in cui le parti abbiano concluso un patto contrario.</p>
<p>Secondo il diritto cinese, per “produttore” si intende qualsiasi soggetto, che indica la denominazione sociale, numero di registrazione,  marchio, nome e cognome o altri segni distintivi sul prodotto o sulla confezione, che possa identificare la società, l&#8217;ente o la persona fisica produttrice si assumerà la responsabilità per vizi sulla qualità del prodotto. Se il prodotto difettoso o la confezione sia contraddistinto solo dalla denominazione sociale del committente o del mandatario, allora la responsabilità sarà assunta solo dal committente o dal mandatario; diversamente se entrambe le parti indichino le loro denominazioni sociali sul prodotto, allora entrambi le parti si assumeranno la responsabilità solidale.</p>
<p>Alla luce delle disposizioni predette, benché la Sua società non produca l’articolo direttamente, ma apponga semplicemente il proprio marchio sul prodotto, rientrerà nel concetto di “produttore”.</p>
<p>In ogni caso, non essendo la Sua società ad aver causato i difetti che hanno provocato il danno, Le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato al fine di difendere i Suoi diritti.</p>
<p><strong>Nota:</strong> il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rubrica-legale-dell-39avv-lifang-dong-la-responsabilit-224-dai-vizi-del-prodotto-oem/">Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM</a> was first posted on Marzo 5, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: il Conferimento Societario con Beni non Monetari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Diritto Cinese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rubrica-legale-dell-39avv-lifang-dong-il-conferimento-societario-con-beni-non-monetari/">Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: il Conferimento Societario con Beni non Monetari</a> was first posted on Febbraio 3, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Signor Zhang:</strong> Buongiorno, Avvocato Dong! Sono un cinese residente in Italia da tanti anni. Di recente ho comprato un brevetto da una società italiana e vorrei costituire una società a responsabilità limitata in Cina.</p>
<p>Posso effettuare i conferimenti con questo brevetto? Se si, potrebbe fornirmi una piccola spiegazione introduttiva?</p>
<h2>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: il Conferimento Societario con Beni non Monetari Signor Zhang:</h2>
<p><strong>Avv. Dong:</strong> Buongiorno, Signor Zhang! Per realizzare la promozione dell’industria cinese, il governo cinese pone una grande attenzione alla valorizzazione della tecnologia, e, pertanto, alla creazione di riferimenti giuridici idonei.</p>
<p>Infatti, secondo il diritto societario cinese attuale, i soci possono effettuare i conferimenti in danaro, in natura o sotto forma di proprietà intellettuale, di diritto d’uso della terra o sotto forma di altri beni non monetari, il cui valore possa essere stimato in danaro.</p>
<p>Tali conferimenti potranno essere trasferiti secondo quanto previsto dalla legge, salvo che leggi o regolamenti amministrativi stabiliscano che non possano valere come conferimento di capitale.</p>
<p>Il brevetto da Lei menzionato è compreso all’interno di tale casistica, purché soddisfi i seguenti requisiti:</p>
<p>a) il brevetto deve essere stimabile in danaro;</p>
<p>b) il brevetto deve essere trasferito legalmente;</p>
<p>c) il brevetto, affinché sia effettuato conferimento, deve essere legale.</p>
<p>Si ricordi che, dei beni non in danaro oggetto di conferimento deve farsi stima e verifica, considerando che questi non debbano essere stimati né in eccesso né difetto.</p>
<p>Qualora leggi o regolamenti amministrativi contengano disposizioni sulla stima del valore, si applica quanto da essi previsto e si dovranno, inoltre, espletare le procedure di trasferimento dei diritti di proprietà secondo legge.</p>
<p>Comunque, in caso di conferimenti non in danaro, i soci dovranno fare attenzione a tali norme, altrimenti potrebbero perdere il proprio titolo di soci, assumendo persino delle responsabilità. Per quanto riguarda il conferimento con beni non monetari, il 16 febbraio 2011, sono state emanate disposizioni supplementari con il Terzo Regolamento Sul Diritto Societario della Repubblica Popolare Cinese della Suprema Corte.</p>
<p>L’articolo 9 di tale Regolamento dispone che, in caso di conferimento non in danaro, se non si verifichi la stima secondo la legge, la società, gli altri soci o il creditore della società, dovranno adire il Tribunale Popolare affinchè si attesti che i soci non abbiano effettuato i conferimenti, e, a sua volta, il Tribunale Popolare dovrà affidare ad una società qualificata la stima dei beni conferiti.</p>
<p>Se la stima è palesemente inferiore a quanto stabilito dallo statuto, il Tribunale Popolare dichiarerà che il socio non ha effettuato completamente il conferimento.</p>
<p>L’articolo 10 dispone, inoltre, che in caso di conferimento di diritti d’uso d’immobile o altri diritti intellettuali aventi necessità d’iscrizione di diritto, se essi sono conferiti alla società da utilizzarli senza effettuare le procedure di trasferimento di diritto, il Tribunale Popolare ordinerà all’interessato di effettuare il trasferimento del diritto entro un periodo determinato, qualora la società, gli altri soci o i creditori della società adiscano il Tribunale Popolare per denunciare il mancato conferimento.</p>
<p>Se in questo stesso periodo indicato, i soci verifichino che, invece, il trasferimento è avvenuto, il Tribunale Popolare accerterà il dovere di conferimento.</p>
<p>Qualora il socio ripeta il suo diritto di socio dal momento in cui i beni sono stati conferiti alla società, il Tribunale Popolare dovrà supportarlo.</p>
<p>Se, invece, i soci abbiano effettuato la procedura di trasferimento di diritto senza conferire i beni alla società di fatto, il Tribunale Popolare dovrà confermare la richiesta della società o degli gli altri soci a cui il conferente deve consegnare i beni.</p>
<p>Il socio non avrà diritto fino a quando i beni non verranno consegnati alla società.</p>
<p><strong>Nota</strong>: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rubrica-legale-dell-39avv-lifang-dong-il-conferimento-societario-con-beni-non-monetari/">Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: il Conferimento Societario con Beni non Monetari</a> was first posted on Febbraio 3, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Diritto Cinese: la Giurisdizione nel Contratto Stipulato con una Parte Straniera</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-cinese-la-giurisdizione-nel-contratto-stipulato-con-una-parte-straniera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Cinese]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Diritto Cinese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-cinese-la-giurisdizione-nel-contratto-stipulato-con-una-parte-straniera/">Diritto Cinese: la Giurisdizione nel Contratto Stipulato con una Parte Straniera</a> was first posted on Gennaio 27, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sig. Liu:</strong> Avv. Dong, buongiorno! Sono direttore di una società commerciale cinese e leggo spesso i suoi utili articoli.</p>
<p>In virtù della natura del mio business, infatti, mi trovo spesso a concludere vari tipi di contratti commerciali e di servizi con clientela straniera.</p>
<p>A tal proposito, potrebbe darmi un piccola spiegazione della legge cinese applicabile ai contratti stipulati con una parte straniera?</p>
<h2>Rubrica Legale dell&#8217;Avv. Lifang Dong: la Giurisdizione nel Contratto Stipulato con una Parte Straniera</h2>
<p><strong>Avv. Dong:</strong> Sig. Liu, buongiorno! Innanzitutto, la stipula di un contratto è fondamentale nell&#8217;attività commerciale con clientela straniera.</p>
<p>Per questo è importante che adotti opportune cautele nel concludere tale tipo di contratto al fine di tutelare adeguatamente il Suo interesse.</p>
<p>Il contratto stipulato con una parte straniera è caratterizzato da un criterio di collegamento con almeno un fattore &#8220;straniero&#8221;, determinante la legge applicabile al contratto. Per fattore straniero s&#8217;intende che una delle parti del contratto, l’oggetto, la stipulazione, la modificazione o l&#8217;estinzione del contratto è legata ad un fattore straniero.</p>
<p>Se insorge una controversia tra le parti, la giurisdizione sarà determinata, in assenza di clausole contrattuali, dai principi di legge applicabile.</p>
<p>Diversamente, se le parti hanno inserito convenzionalmente le clausole per la determinazione della giurisdizione, allora, saranno tali clausole a determinare il foro competente alla risoluzione della controversia insorta.</p>
<p>La clausola sulla giurisdizione è incisiva, perché, come spesso accade, le sentenze sono molto differenti da corte a corte, persino per lo stesso caso.</p>
<p>Dunque, sarà necessario capire la natura del contratto per determinare la legge applicabile e analizzare attentamente la clausola della giurisdizione contrattuale sia nella fase di redazione sia nella fase di stipula di un contratto con una parte straniera.</p>
<h2>Giurisdizione nel contratto stipulato con una parte straniera</h2>
<p>Per quanto riguarda la giurisdizione nel contratto stipulato con una parte straniera, la legge cinese ha distinto sei criteri di attribuzione della competenza:</p>
<p>1. Principio di territorialità, per il quale la giurisdizione è determinata in virtù del domicilio, della residenza della parte o del luogo dell’oggetto contrattuale;</p>
<p>2. Principio di personalità, per il quale la giurisdizione dipende dalla nazionalità della parte. Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei paesi nel mondo applica il principio di territorialità, il principio di personalità è considerato come criterio supplementare rispetto al principio della territorialità al fine di tutelare gli interessi dei propri cittadini.</p>
<p>3. Principio del foro del convenuto, per cui, secondo l’articolo 243 del Codice di Procedura Civile Cinese, se il convenuto non eccepisce il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, la competenza è della Corte di fronte al quale il convenuto è comparso;4. Principio di competenza, per cui, secondo la legge cinese, i casi ordinari spettano al Tribunale di livello Base; i casi più importanti spettano al Tribunale di livello Intermedio; mentre il Tribunale di livello Superiore ha la competenza per quei casi aventi rilevanza territoriale; infine, la Corte Popolare Suprema ha la competenza per quei casi aventi rilevanza nazionale e quelli in virtù della sua discrezione;</p>
<p>5. Principio di esclusività, per cui la legge impone che una serie di casi spettino al tribunale cinese in maniera determinata ed esclusiva;</p>
<p>6. Principio convenzionale, per cui, secondo l’articolo 242 del Codice di Procedura Civile, le parti possono con accordo scritto scegliere, tra le corti possibili, quella adatta alla risoluzione della controversia contrattuale o patrimoniale insorta e caratterizzata da fattore straniero. Se le parti scelgono la corte cinese, sarà allora necessario osservare il principio di esclusione e competenza.</p>
<p><strong>Nota</strong>: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-cinese-la-giurisdizione-nel-contratto-stipulato-con-una-parte-straniera/">Diritto Cinese: la Giurisdizione nel Contratto Stipulato con una Parte Straniera</a> was first posted on Gennaio 27, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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