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	<title>Dichiarazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Dichiarazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Modello 730: guida completa e istruzioni per la compilazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-730-guida-completa-e-istruzioni-per-la-compilazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[730 precompilato]]></category>
		<category><![CDATA[730 precompilato 2024]]></category>
		<category><![CDATA[730 precompilato Accedi]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate 730]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate 730 precompilato]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzioni 730 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730 pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizza 730 precompilato]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Modello 730 è uno degli strumenti più utilizzati dai contribuenti italiani per la dichiarazione dei redditi.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-730-guida-completa-e-istruzioni-per-la-compilazione/">Modello 730: guida completa e istruzioni per la compilazione</a> was first posted on Novembre 12, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Modello 730</strong> è uno degli strumenti più utilizzati dai contribuenti italiani per la dichiarazione dei redditi. È destinato principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati, poiché permette di ottenere rimborsi fiscali in modo rapido e semplice o di pagare eventuali imposte a debito attraverso trattenute in busta paga o sulla pensione. In questo articolo vedremo chi può utilizzarlo, quali sono le novità principali e come compilare correttamente il Modello 730.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">A Chi è Rivolto il Modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Modello 730 può essere utilizzato da diversi soggetti, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Lavoratori dipendenti</strong>;</li>
<li><strong>Pensionati</strong>;</li>
<li><strong>Soci di cooperative</strong>;</li>
<li><strong>Sacerdoti della Chiesa cattolica</strong>;</li>
<li><strong>Lavoratori italiani all’estero</strong> iscritti all’AIRE.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non possono utilizzare il Modello 730 coloro che hanno redditi da lavoro autonomo con partita IVA, i quali dovranno invece utilizzare il <strong>Modello Redditi PF</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi del Modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno dei principali vantaggi del Modello 730 è che il contribuente non deve calcolare l’importo dell’imposta da pagare, poiché questo viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, eventuali rimborsi o trattenute a debito vengono gestiti direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), senza che il contribuente debba preoccuparsi di versamenti o riscossioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Le Novità del Modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">Ogni anno, l’Agenzia delle Entrate introduce aggiornamenti e modifiche al Modello 730, sia per adeguarlo alle nuove normative fiscali, sia per semplificarne l&#8217;uso. Tra le principali novità recenti, troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Nuove detrazioni fiscali</strong> per interventi di efficientamento energetico, bonus ristrutturazioni e bonus facciate;</li>
<li><strong>Modifiche alle detrazioni per figli a carico</strong> e altre spese familiari;</li>
<li><strong>Inserimento automatico di dati</strong> già conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, come spese sanitarie, universitarie e contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Compilare il Modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">La compilazione del Modello 730 può avvenire in diversi modi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>730 precompilato</strong>: È disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati relativi ai redditi, alle detrazioni e alle deduzioni fiscali già noti all’amministrazione fiscale vengono inseriti automaticamente. Il contribuente può accettare i dati, modificarli o integrarli, se necessario.</li>
<li><strong>730 ordinario</strong>: Può essere compilato in autonomia o con l’aiuto di un intermediario abilitato, come un CAF o un commercialista.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sezioni Principali del Modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Modello 730 è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna delle quali riguarda un aspetto specifico del reddito o delle detrazioni:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Dati del contribuente</strong>: In questa sezione si inseriscono i dati anagrafici e il codice fiscale. Se la dichiarazione viene presentata dal coniuge o da un familiare in caso di decesso, è necessario indicare i dati del dichiarante e del contribuente.</li>
<li><strong>Quadro C: Redditi di lavoro dipendente e assimilati</strong>: Qui vanno indicati i redditi da lavoro dipendente, pensione, collaborazioni occasionali, borse di studio e altri redditi assimilati.</li>
<li><strong>Quadro D: Redditi di capitale e altri redditi</strong>: In questa sezione vanno indicati i redditi di capitale, come dividendi, interessi e rendite finanziarie. Vanno inoltre riportati eventuali redditi derivanti da locazioni di immobili.</li>
<li><strong>Quadro E: Oneri e spese</strong>: Una delle sezioni più importanti per il contribuente. Qui si inseriscono le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali, come:
<ul>
<li><strong>Spese sanitarie</strong>;</li>
<li><strong>Interessi passivi sui mutui</strong>;</li>
<li><strong>Spese di istruzione</strong>;</li>
<li><strong>Contributi previdenziali</strong>;</li>
<li><strong>Spese per ristrutturazioni edilizie</strong> e interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus, Superbonus, ecc.).</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Quadro F: Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati</strong>: Qui si inseriscono eventuali ritenute d’acconto già subite, acconti versati durante l’anno o eccedenze di imposta derivanti da anni precedenti.</li>
<li><strong>Quadro G: Crediti d&#8217;imposta</strong>: Se hai diritto a un credito d&#8217;imposta (ad esempio, per redditi prodotti all&#8217;estero), è in questa sezione che va indicato.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Presentare il Modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">La presentazione del Modello 730 può avvenire in diversi modi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Online</strong>: Tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio &#8220;730 precompilato&#8221;. L&#8217;accesso può avvenire tramite SPID, CIE o CNS.</li>
<li><strong>CAF o intermediari abilitati</strong>: I CAF e i commercialisti offrono assistenza nella compilazione e presentazione del Modello 730.</li>
<li><strong>Datore di lavoro o ente pensionistico</strong>: Se il tuo datore di lavoro o ente pensionistico svolge la funzione di sostituto d’imposta, può anche occuparsi della presentazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Termini di Scadenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>termine di scadenza</strong> per la presentazione del Modello 730 generalmente è fissato al <strong>30 settembre</strong> di ogni anno, sia per chi lo presenta autonomamente online sia per chi si avvale di intermediari.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Fare Dopo la Presentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Dopo la presentazione del Modello 730, l’Agenzia delle Entrate verifica i dati e, se non ci sono anomalie, conferma il rimborso (se dovuto) o applica la trattenuta fiscale. Il rimborso arriva direttamente nella busta paga o nella pensione, solitamente entro pochi mesi dalla presentazione della dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, invece, è dovuto un pagamento, l’importo verrà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in rate mensili, a seconda del debito complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Modello 730 è uno strumento fondamentale per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati in Italia. Grazie alla sua semplicità e al supporto di sistemi come il 730 precompilato, è possibile gestire le proprie imposte in modo rapido e con meno rischi di errori.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-730-guida-completa-e-istruzioni-per-la-compilazione/">Modello 730: guida completa e istruzioni per la compilazione</a> was first posted on Novembre 12, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semplificazioni nella trasmissione dati sanitari: dall&#8217;Invio mensile al semestrale dei dati spese sanitarie per la dichiarazione precompilata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Semplificazioni-nella-trasmissione-dati-sanitari-dall-Invio-mensile-al-semestrale-dei-dati-spese-sanitarie-per-la-dichiarazione-precompilata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 16:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Spese detraibili]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Sistema Tessera sanitaria 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Invio dati Tessera Sanitaria 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[A partire dal 1° gennaio 2024, le modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie subiranno un'importante semplificazione.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Semplificazioni-nella-trasmissione-dati-sanitari-dall-Invio-mensile-al-semestrale-dei-dati-spese-sanitarie-per-la-dichiarazione-precompilata/">Semplificazioni nella trasmissione dati sanitari: dall&#8217;Invio mensile al semestrale dei dati spese sanitarie per la dichiarazione precompilata</a> was first posted on Novembre 1, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 1° gennaio 2024, le modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie subiranno un&#8217;importante semplificazione. Infatti, il decreto legislativo n. 175 del 2023 stabilisce il <strong>passaggio dall&#8217;invio mensile al semestrale dei dati sulle spese sanitarie.</strong> Questa novità si applica alle informazioni necessarie per la preparazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Nuovo Sistema di Trasmissione</h2>
<p>Con il nuovo sistema, i soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie <strong>potranno inviare i dati due volte l&#8217;anno invece di dodici</strong>. Questo cambiamento mira a ridurre il carico burocratico per i professionisti e le strutture sanitarie, semplificando le procedure e migliorando l&#8217;efficienza complessiva del sistema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi per Contribuenti e Professionisti</h2>
<p>Il passaggio a una trasmissione semestrale non solo<strong> faciliterà il lavoro per chi gestisce la comunicazione, ma renderà anche più accessibile per i contribuenti la verifica delle proprie spese sanitarie</strong>. Questo potrebbe portare a una maggiore accuratezza nella dichiarazione dei redditi, poiché i dati saranno consolidati e più facili da gestire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Implicazioni Future</h4>
<p>Le modifiche entreranno in vigore in un contesto più ampio di digitalizzazione dei servizi fiscali, che mira a semplificare le interazioni tra contribuenti e amministrazione fiscale. Con l&#8217;introduzione di strumenti digitali più avanzati, ci si aspetta che il processo di verifica delle spese sanitarie e la preparazione delle dichiarazioni precompilate diventino sempre più snelli e user-friendly.</p>
<h4>Conclusioni</h4>
<p>Questa riforma rappresenta un passo significativo verso una maggiore semplificazione burocratica e un miglioramento dei servizi per i cittadini. È fondamentale che i contribuenti e i professionisti si preparino a queste novità, approfittando delle opportunità offerte per ottimizzare la gestione delle spese sanitarie.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Semplificazioni-nella-trasmissione-dati-sanitari-dall-Invio-mensile-al-semestrale-dei-dati-spese-sanitarie-per-la-dichiarazione-precompilata/">Semplificazioni nella trasmissione dati sanitari: dall&#8217;Invio mensile al semestrale dei dati spese sanitarie per la dichiarazione precompilata</a> was first posted on Novembre 1, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità sul visto di conformità: aumento delle soglie per l&#8217;apposizione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Novita-sul-visto-di-conformita-aumento-delle-soglie-per-l-apposizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 12:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione IMU]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia entrate Fac simile visto di conformità]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia entrate Visto di conformità 2024 pdf]]></category>
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		<category><![CDATA[Guida al visto di conformità 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° settembre, le soglie per il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali sono aumentate, semplificando gli adempimenti per i contribuenti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Novita-sul-visto-di-conformita-aumento-delle-soglie-per-l-apposizione/">Novità sul visto di conformità: aumento delle soglie per l&#8217;apposizione</a> was first posted on Novembre 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 1° settembre 2024, le nuove disposizioni riguardanti il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali sono entrate in vigore, apportando significative modifiche per i contribuenti e i professionisti del settore. In particolare, <strong>è stato stabilito un aumento delle soglie di fatturato al di sopra delle quali è necessario apporre il visto di conformità. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo cambiamento ha come obiettivo quello di semplificare gli adempimenti burocratici e migliorare l&#8217;efficienza delle procedure fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Cambia con l&#8217;Aumento delle Soglie</h2>
<p style="text-align: justify;">Le soglie per l&#8217;apposizione del visto di conformità sono state elevate,<strong> permettendo così a un numero maggiore di contribuenti di operare senza l&#8217;obbligo di questo controllo.</strong> Questa modifica si applica a tutte le dichiarazioni fiscali, rendendo più accessibile il processo di verifica e snellendo le operazioni per i professionisti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Impatti sui Contribuenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i contribuenti, l&#8217;aumento delle soglie rappresenta un&#8217;<strong>opportunità per ridurre il carico burocratico</strong>. Tuttavia, è fondamentale rimanere informati sulle nuove regole per evitare errori o omissioni che potrebbero comportare sanzioni. I professionisti del settore fiscale dovranno aggiornare le loro pratiche per adeguarsi a queste modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">Queste novità sul visto di conformità si inseriscono in un contesto di riforma fiscale più ampio, mirato a semplificare il sistema tributario e a promuovere la compliance tra i contribuenti. Sarà importante monitorare l&#8217;impatto di queste modifiche nei prossimi mesi e valutare come influenzeranno le pratiche fiscali quotidiane.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Novita-sul-visto-di-conformita-aumento-delle-soglie-per-l-apposizione/">Novità sul visto di conformità: aumento delle soglie per l&#8217;apposizione</a> was first posted on Novembre 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elenco oneri detraibili e spese deducibili: guida alla dichiarazione dei redditi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Elenco-oneri-detraibili-e-spese-deducibili-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[ELENCO SPESE AMMISSIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[730 precompilato 2024 pdf]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2024 Agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2024 cosa serve]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2024 online]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2024 precompilata]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2024 quando si fa]]></category>
		<category><![CDATA[Inps 730 precompilato 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[La dichiarazione dei redditi è un appuntamento fiscale annuale in cui i contribuenti dichiarano i propri redditi all'Agenzia delle Entrate e calcolano le imposte dovute.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Elenco-oneri-detraibili-e-spese-deducibili-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi/">Elenco oneri detraibili e spese deducibili: guida alla dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Settembre 13, 2024 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La dichiarazione dei redditi è un appuntamento fiscale annuale in cui i contribuenti dichiarano i propri redditi all&#8217;Agenzia delle Entrate e calcolano le imposte dovute. Uno degli strumenti più utili per ridurre il carico fiscale è rappresentato dagli <strong>oneri detraibili</strong> e dalle <strong>spese deducibili</strong>, che consentono di ottenere sconti o riduzioni sulle imposte da pagare. Ma qual è la differenza tra questi due concetti e quali sono le voci principali che possiamo includere? Vediamolo insieme in questa guida.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Oneri Detraibili: Cos&#8217;è e Come Funzionano</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli oneri detraibili consentono di <strong>ridurre l’imposta lorda</strong> calcolata sulla base imponibile. In altre parole, si tratta di somme che, una volta documentate e inserite nella dichiarazione, riducono direttamente l’importo delle tasse che si deve pagare. Le detrazioni si applicano in percentuale su determinati tipi di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni esempi di oneri detraibili sono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Spese Sanitarie</strong>:
<ul>
<li>Sono detraibili al 19% le spese mediche generiche e specialistiche, compresi i farmaci da banco e le visite.</li>
<li>Gli importi superiori a una <strong>franchigia di 129,11 euro</strong> possono essere dichiarati per ottenere la detrazione.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Interessi sui Mutui Prima Casa</strong>:
<ul>
<li>È possibile detrarre il 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale, fino a un massimo di <strong>4.000 euro</strong>.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese per la Frequenza di Istituti Scolastici e Universitari</strong>:
<ul>
<li>Le spese sostenute per l’iscrizione a scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, così come le tasse universitarie, sono detraibili al 19%.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese per il Recupero del Patrimonio Edilizio e il Risparmio Energetico</strong>:
<ul>
<li>Per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico (es. installazione di pannelli solari o cappotti termici), è prevista una detrazione del <strong>50%</strong> o <strong>65%</strong>, rispettivamente.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese Funebri</strong>:
<ul>
<li>Sono detraibili al 19% fino a un massimo di <strong>1.550 euro</strong> per ogni evento funebre, indipendentemente dal legame di parentela con la persona deceduta.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Spese Deducibili: Cos&#8217;è e Come Funzionano</h2>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>spese deducibili</strong>, a differenza delle detrazioni, <strong>ridimensionano la base imponibile</strong> su cui si calcola l’imposta. Ciò significa che abbassano l&#8217;importo del reddito soggetto a tassazione, riducendo così l&#8217;imposta lorda.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le spese deducibili principali troviamo:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Contributi Previdenziali e Assistenziali</strong>:
<ul>
<li>I contributi versati ai fini previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono integralmente deducibili dal reddito. Questo vale per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Contributi per Lavoratori Domestici</strong>:
<ul>
<li>Se hai assunto collaboratori domestici come badanti o colf, i contributi previdenziali versati sono deducibili fino a <strong>1.549,37 euro</strong> l’anno.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Assegni di Mantenimento all’Ex Coniuge</strong>:
<ul>
<li>Gli assegni periodici corrisposti all&#8217;ex coniuge, se stabiliti da un provvedimento dell&#8217;autorità giudiziaria, sono integralmente deducibili.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Erogazioni Liberali a ONLUS e Fondazioni</strong>:
<ul>
<li>Sono deducibili le donazioni effettuate in favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e altre organizzazioni no-profit. Il limite per la deduzione è il <strong>10% del reddito dichiarato</strong> o fino a un massimo di <strong>70.000 euro</strong>.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese Mediche per Persone con Disabilità</strong>:
<ul>
<li>Le spese sanitarie sostenute per persone con disabilità possono essere interamente dedotte dal reddito, senza limiti di franchigia.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Documentazione Necessaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter beneficiare di oneri detraibili e spese deducibili, è fondamentale conservare tutta la documentazione che attesti le spese sostenute, quali scontrini, ricevute, fatture e certificazioni. Molte delle detrazioni e deduzioni, infatti, sono accessibili solo presentando adeguata prova della spesa.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Come Inserire Oneri e Spese Nella Dichiarazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inserimento di queste voci nella dichiarazione può essere fatto autonomamente tramite il modello <strong>730</strong> o <strong>Redditi PF</strong> (ex Unico), oppure rivolgendosi a un commercialista o a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). È essenziale prestare attenzione alla corretta compilazione delle sezioni dedicate, poiché eventuali errori possono comportare sanzioni o la mancata accettazione della detrazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Conoscere gli oneri detraibili e le spese deducibili è un passo fondamentale per ottimizzare la propria dichiarazione dei redditi e ridurre il carico fiscale. Ogni anno, le normative possono subire modifiche, perciò è consigliabile rimanere aggiornati consultando i migliori portali fiscali, come quelli dell’Agenzia delle Entrate e siti specializzati in consulenza tributaria.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Elenco-oneri-detraibili-e-spese-deducibili-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi/">Elenco oneri detraibili e spese deducibili: guida alla dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Settembre 13, 2024 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione dei Redditi o di Successione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-Redditi-o-di-Successione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Certificato di morte]]></category>
		<category><![CDATA[Deduzioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei Redditi 2024]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Donazioni e successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eredi Imposta di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Franchigia imposta di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta sul reddito (IRPEF)]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730 Modello Redditi (ex UNICO)]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni fiscali CAF (Centro Assistenza Fiscale)]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze fiscali 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Successione telematica]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione eredità.]]></category>
		<category><![CDATA[Voltura catastale Patrimonio ereditario]]></category>
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					<description><![CDATA[La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di successione sono due tra gli adempimenti fiscali più comuni e importanti in Italia, con normative e modalità di presentazione che è fondamentale conoscere per evitare errori e sanzioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-Redditi-o-di-Successione/">Dichiarazione dei Redditi o di Successione</a> was first posted on Settembre 12, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di successione sono due tra gli adempimenti fiscali più comuni e importanti in Italia, con normative e modalità di presentazione che è fondamentale conoscere per evitare errori e sanzioni. Entrambi i processi richiedono una buona comprensione delle leggi fiscali e una corretta gestione della documentazione necessaria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Dichiarazione dei Redditi</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>dichiarazione dei redditi</strong> è l’atto con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate il reddito complessivo percepito nel corso dell’anno, al fine di calcolare l’imposta sul reddito (IRPEF) da versare allo Stato. Per il 2024, il periodo di riferimento è l’anno fiscale 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chi deve presentarla?</h2>
<p style="text-align: justify;">Sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano percepito redditi nell’anno precedente.</li>
<li>Pensionati che abbiano percepito redditi oltre la pensione.</li>
<li>Contribuenti che hanno redditi da terreni, fabbricati o altre attività patrimoniali.</li>
<li>Persone fisiche con redditi di capitale o investimenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modelli da utilizzare</h2>
<p style="text-align: justify;">Per presentare la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono utilizzare due modelli principali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Modello 730</strong>: utilizzato principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati. Permette di ottenere eventuali rimborsi fiscali direttamente in busta paga o sulla pensione.</li>
<li><strong>Modello Redditi (ex UNICO)</strong>: obbligatorio per autonomi, imprenditori e tutti i contribuenti che non possono utilizzare il Modello 730. Consente di dichiarare redditi complessi e prevede la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scadenze 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l&#8217;anno fiscale 2023 sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Modello 730</strong>: 30 settembre 2024.</li>
<li><strong>Modello Redditi</strong>: 30 novembre 2024.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Deduzioni e detrazioni fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più importanti della dichiarazione dei redditi è la possibilità di usufruire di <strong>deduzioni</strong> e <strong>detrazioni fiscali</strong>. Le deduzioni riducono il reddito imponibile, mentre le detrazioni riducono direttamente l’imposta da pagare. Alcuni esempi includono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Spese mediche</strong>: detraibili al 19%.</li>
<li><strong>Interessi passivi sui mutui</strong>: detraibili al 19% fino a un massimo di 4.000 euro per l’acquisto della prima casa.</li>
<li><strong>Spese per l’istruzione</strong>: deducibili per scuole e università.</li>
<li><strong>Ristrutturazioni edilizie</strong>: agevolazioni per lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come presentare la dichiarazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal 2024, i contribuenti possono continuare a utilizzare i tradizionali canali di presentazione della dichiarazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Online</strong>: tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (precompilato o attraverso intermediari abilitati).</li>
<li><strong>CAF o professionisti</strong>: centri di assistenza fiscale o commercialisti possono presentare la dichiarazione per conto del contribuente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Dichiarazione di Successione</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>dichiarazione di successione</strong> è l’adempimento fiscale necessario per trasferire il patrimonio del defunto agli eredi. Deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso e comporta il pagamento di eventuali imposte di successione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chi deve presentarla?</h2>
<p style="text-align: justify;">Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione gli <strong>eredi</strong>, i <strong>legatari</strong> e i <strong>chiamati all’eredità</strong> che accettano l’eredità. La dichiarazione deve essere presentata anche dagli eventuali <strong>amministratori dell’eredità</strong> o dai <strong>curatori testamentari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è necessario presentare la dichiarazione di successione nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se l’eredità è inferiore a 100.000 euro e non include beni immobili o diritti reali immobiliari.</li>
<li>Se il defunto non possedeva immobili e il patrimonio ereditario è costituito esclusivamente da denaro o titoli.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Documenti necessari</h2>
<p style="text-align: justify;">Per la dichiarazione di successione, sono richiesti vari documenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Certificato di morte</strong>.</li>
<li><strong>Atto notorio</strong> o <strong>dichiarazione sostitutiva</strong> per attestare la qualità di erede.</li>
<li><strong>Documentazione patrimoniale</strong>: necessaria per identificare i beni mobili e immobili del defunto.</li>
<li><strong>Certificati catastali</strong> e eventuali perizie per valutare i beni immobili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposta di successione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’imposta di successione varia in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede e al valore del patrimonio ereditato. Le aliquote previste per il 2024 sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>4%</strong> per il coniuge e i parenti in linea diretta (figli, genitori), con una franchigia di 1.000.000 euro per ciascun erede.</li>
<li><strong>6%</strong> per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100.000 euro.</li>
<li><strong>6%</strong> per altri parenti fino al quarto grado, senza franchigia.</li>
<li><strong>8%</strong> per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di presentazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal 2024, la dichiarazione di successione può essere presentata:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Telematicamente</strong>: tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito software di compilazione.</li>
<li><strong>Presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate</strong>: attraverso intermediari abilitati o tramite delega a un commercialista o CAF.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Voltura catastale</h2>
<p style="text-align: justify;">Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi devono provvedere alla <strong>voltura catastale</strong>, ovvero la modifica dell’intestazione degli immobili ereditati. Questa operazione può essere effettuata direttamente online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o presso gli uffici territoriali del catasto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni e Ritardi</h2>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi, dichiarazione dei redditi o di successione, è importante rispettare le scadenze per evitare sanzioni. Le sanzioni per ritardata o omessa dichiarazione possono variare da una <strong>multa fissa</strong> a una <strong>percentuale dell’imposta non versata</strong>, a seconda della gravità e del ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La gestione della dichiarazione dei redditi e della successione richiede attenzione ai dettagli e una buona comprensione delle normative fiscali in vigore. Sia per privati che per imprese, restare aggiornati su eventuali cambiamenti normativi, affidarsi a professionisti o utilizzare strumenti telematici come quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate è fondamentale per evitare errori e ottimizzare la propria situazione fiscale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-Redditi-o-di-Successione/">Dichiarazione dei Redditi o di Successione</a> was first posted on Settembre 12, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello redditi persone fisiche 2024: guida completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-redditi-persone-fisiche-2024-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Modello Redditi Persone Fisiche 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Modello Redditi Persone Fisiche (PF) è utilizzato dai contribuenti italiani per dichiarare i redditi percepiti nell’anno fiscale precedente.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-redditi-persone-fisiche-2024-guida-completa/">Modello redditi persone fisiche 2024: guida completa</a> was first posted on Luglio 24, 2024 at 10:29 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
<div class="min-h-[20px] text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="57c936aa-151a-4c14-8002-c8fc2b696e38">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Il Modello Redditi Persone Fisiche (PF) è utilizzato dai contribuenti italiani per dichiarare i redditi percepiti nell’anno fiscale precedente. Esso si distingue dal Modello 730 principalmente perché può essere utilizzato anche da coloro che non hanno un sostituto d&#8217;imposta (come lavoratori autonomi, professionisti, e chi percepisce redditi da capitale o da affitti).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi deve presentare il Modello Redditi PF?</h2>
<p>Il Modello Redditi PF deve essere presentato da:</p>
<ul>
<li>Persone fisiche residenti in Italia che hanno percepito redditi nell&#8217;anno fiscale precedente.</li>
<li>Non residenti che hanno percepito redditi in Italia.</li>
<li>Contribuenti che devono dichiarare redditi non compresi nel Modello 730, come quelli derivanti da attività professionali o imprenditoriali, da partecipazioni in società, e redditi esteri.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Novità del Modello Redditi PF 2024</h2>
<h3>Semplificazioni e Nuove Funzionalità</h3>
<p>La dichiarazione dei redditi per il 2024 presenta diverse novità volte a semplificare il processo di compilazione e presentazione. Tra queste:</p>
<ul>
<li><strong>Precompilazione</strong>: Anche per il 2024, l&#8217;Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello precompilato, che include già molte informazioni fornite da enti terzi (come banche e datori di lavoro). È possibile accedere al modello tramite il sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li><strong>Delega</strong>: Diventa più semplice delegare un&#8217;altra persona per la presentazione della dichiarazione. La delega può essere effettuata online, anche tramite videochiamata, una novità che facilita l&#8217;assistenza per chi ha difficoltà con la tecnologia​.</li>
<li><strong>Modifiche nei Quadri</strong>: Per esempio, il quadro W è stato integrato nel Modello 730 per accogliere determinati redditi che in passato necessitavano del Modello Redditi aggiuntivo.</li>
</ul>
<h3>Termini di Presentazione</h3>
<p>I termini per la presentazione del Modello Redditi PF per l&#8217;anno fiscale 2024 sono:</p>
<ul>
<li><strong>Presentazione telematica</strong>: Entro il 15 ottobre 2024.</li>
<li><strong>Presentazione cartacea</strong>: Dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 tramite gli uffici postali, nei casi previsti​.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Struttura del Modello Redditi PF</h2>
<h3>Quadro dei Redditi</h3>
<p>Il Modello Redditi PF si compone di vari quadri che devono essere compilati a seconda del tipo di reddito percepito:</p>
<ul>
<li><strong>Quadro RA</strong>: Redditi dei terreni.</li>
<li><strong>Quadro RB</strong>: Redditi dei fabbricati.</li>
<li><strong>Quadro RC</strong>: Redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li>
<li><strong>Quadro RE</strong>: Redditi di lavoro autonomo.</li>
<li><strong>Quadro RF</strong>: Redditi di impresa.</li>
<li><strong>Quadro RG</strong>: Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata.</li>
<li><strong>Quadro RL</strong>: Redditi diversi.</li>
<li><strong>Quadro RM</strong>: Redditi soggetti a tassazione separata e altre categorie di redditi.</li>
<li><strong>Quadro RT</strong>: Plusvalenze di natura finanziaria.</li>
</ul>
<h3>Detrazioni e Deduzioni</h3>
<p>Il modello include sezioni dedicate alle detrazioni e deduzioni fiscali che permettono di ridurre l’imposta dovuta. Tra le principali:</p>
<ul>
<li><strong>Detrazioni per carichi di famiglia</strong>: Figli a carico, coniuge e altri familiari.</li>
<li><strong>Spese sanitarie</strong>: Deducibili al 19%.</li>
<li><strong>Spese per l’istruzione</strong>: Deducibili al 19%.</li>
<li><strong>Interessi passivi su mutui</strong>: Deducibili al 19%.</li>
<li><strong>Contributi previdenziali e assistenziali</strong>: Deduzione integrale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura di Compilazione</h2>
<h3>Accesso al Modello Precompilato</h3>
<p>Il primo passo per la compilazione è accedere al modello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o le credenziali Fisconline.</p>
<h3>Verifica dei Dati</h3>
<p>Una volta ottenuto il modello precompilato, è fondamentale verificare l’accuratezza dei dati inseriti. In caso di errori o omissioni, il contribuente deve correggere e integrare le informazioni.</p>
<h3>Compilazione Manuale</h3>
<p>Per chi non utilizza il modello precompilato, la compilazione manuale richiede di inserire accuratamente tutti i dati richiesti nei vari quadri del modello. È possibile utilizzare software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da provider terzi.</p>
<h3>Presentazione della Dichiarazione</h3>
<p>La dichiarazione può essere presentata:</p>
<ul>
<li><strong>Telematicamente</strong>: Direttamente dal contribuente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati (CAF, commercialisti).</li>
<li><strong>Cartaceamente</strong>: Inviando il modello compilato agli uffici postali nei casi previsti.</li>
</ul>
<h3>Ricevute e Conservazione</h3>
<p>Dopo l’invio, è possibile scaricare e stampare la dichiarazione presentata e le relative ricevute. È importante conservare una copia della dichiarazione e delle ricevute per almeno cinque anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Errori e Correzioni</h2>
<h3>Annullamento e Correzione</h3>
<p>Se dopo la presentazione ci si accorge di errori, è possibile annullare la dichiarazione e inviarne una nuova. Per il modello 730/2024, l’annullamento può essere effettuato entro il 20 giugno 2024, mentre per il modello Redditi fino al 26 giugno 2024 se è stato predisposto un modello F24, altrimenti fino al 27 settembre 2024​.</p>
<h3>Redditi Correttivo e Integrativo</h3>
<p>In caso di errori riscontrati dopo le scadenze di annullamento, è possibile presentare il modello &#8220;Redditi correttivo&#8221; entro il 15 ottobre 2024. Oltre tale data, si può presentare un &#8220;Redditi integrativo&#8221; per sanare eventuali omissioni o errori​.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Trattamento Integrativo e Detrazioni</h2>
<h3>Modifiche alla Disciplina delle Detrazioni</h3>
<p>Per il 2024, sono previste alcune modifiche alle detrazioni fiscali:</p>
<ul>
<li><strong>Reddito complessivo superiore a 50.000 euro</strong>: Riduzione di 260 euro sulla detrazione spettante per spese detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie.</li>
<li><strong>Adeguamento delle Addizionali IRPEF</strong>: Le regioni e le province autonome possono modificare le aliquote delle addizionali regionali entro il 15 aprile 2024. Se non vengono approvate modifiche, si applicano le aliquote vigenti per il 2023​.</li>
</ul>
<h3>Certificazione Unica e Fringe Benefit</h3>
<p>Tra le novità della Certificazione Unica per il 2024 si segnala l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit per i lavoratori con figli a carico e la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori del settore turistico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La compilazione e la presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche 2024 rappresentano un momento cruciale per i contribuenti italiani. Le novità introdotte per il 2024 mirano a semplificare il processo e a offrire maggiore flessibilità nella gestione della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>È fondamentale rispettare le scadenze e verificare accuratamente i dati inseriti per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni o la necessità di ulteriori correzioni.</p>
<p>Per ulteriori dettagli e supporto, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista abilitato.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-redditi-persone-fisiche-2024-guida-completa/">Modello redditi persone fisiche 2024: guida completa</a> was first posted on Luglio 24, 2024 at 10:29 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione precompilata 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-precompilata-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione precompilata 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione redditi]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 730]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30127</guid>

					<description><![CDATA[La Dichiarazione precompilata 2024 è disponibile a partire dal 30 aprile 2024 per i contribuenti che hanno aderito al servizio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-precompilata-2024/">Dichiarazione precompilata 2024</a> was first posted on Luglio 12, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="3:1-3:36">La Dichiarazione precompilata 2024 è disponibile a partire dal 30 aprile 2024 per i contribuenti che hanno aderito al servizio. Si tratta di un modello 730 o Redditi predisposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate con i dati in possesso dell&#8217;Amministrazione finanziaria, relativi a redditi da lavoro, pensioni, interessi, rendite catastali, dividendi, somme percepite a titolo di risarcimento del danno, premi derivanti da lotterie e concorsi, assegni periodici di mantenimento, borse di studio, redditi di terreni e fabbricati.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="5:1-5:47">Cosa contiene la Dichiarazione precompilata</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="7:1-7:39">La Dichiarazione precompilata contiene:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="9:1-10:9">
<li data-sourcepos="9:1-9:166"><strong>Dati anagrafici e reddituali:</strong> il contribuente può verificare e, se necessario, integrare i dati anagrafici e reddituali precompilati dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:9"><strong>Spese sanitarie e veterinarie:</strong> sono precompilate le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023 che sono state comunicate all&#8217;Agenzia delle Entrate dalle farmacie, dagli ospedali e dai veterinari. Il contribuente può modificare o integrare i dati precompilati.</li>
<li data-sourcepos="11:1-11:235"><strong>Spese per l&#8217;istruzione:</strong> sono precompilate le spese per l&#8217;istruzione sostenute nel 2023 che sono state comunicate all&#8217;Agenzia delle Entrate dagli istituti scolastici. Il contribuente può modificare o integrare i dati precompilati.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:227"><strong>Erogazioni liberali:</strong> sono precompilate le erogazioni liberali effettuate nel 2023 che sono state comunicate all&#8217;Agenzia delle Entrate dagli enti beneficiari. Il contribuente può modificare o integrare i dati precompilati.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:152"><strong>Bonus edilizi:</strong> sono precompilati i dati relativi ai bonus edilizi fruiti nel 2023. Il contribuente può modificare o integrare i dati precompilati.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:120"><strong>Redditi da lavoro autonomo e d&#8217;impresa:</strong> per i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo o d&#8217;impresa, sono precompilati i dati relativi ai redditi percepiti nel 2023. Il contribuente può modificare o integrare i dati precompilati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="16:1-16:49">Come consultare la Dichiarazione precompilata</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="18:1-18:52">La Dichiarazione precompilata può essere consultata:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="20:1-23:0">
<li data-sourcepos="20:1-20:117"><strong>Entrando nell&#8217;area autenticata del sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> con le credenziali SPID, CIE o Entratel.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:102"><strong>Utilizzando il software gratuito Fisconline</strong> disponibile sul sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li data-sourcepos="22:1-23:0"><strong>Tramite i canali telematici di un intermediario abilitato</strong> (commercialista, CAF).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="24:1-24:46">Come inviare la Dichiarazione precompilata</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="26:1-26:49">La Dichiarazione precompilata può essere inviata:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="28:1-29:76">
<li data-sourcepos="28:1-28:110"><strong>Entrando nell&#8217;area autenticata del sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> e selezionando l&#8217;opzione &#8220;Invio&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:76"><strong>Utilizzando il software gratuito Fisconline</strong> e selezionando l&#8217;opzione &#8220;Invio&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="30:1-31:0"><strong>Tramite i canali telematici di un intermediario abilitato</strong> (commercialista, CAF).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="32:1-32:57">Scadenza per l&#8217;invio della Dichiarazione precompilata</h2>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="34:1-36:0">
<li data-sourcepos="34:1-34:139"><strong>Modello 730:</strong> la scadenza per l&#8217;invio della Dichiarazione precompilata 2024, relativa ai redditi del 2023, è il <strong>30 settembre 2024</strong>.</li>
<li data-sourcepos="35:1-36:0"><strong>Modello Redditi:</strong> la scadenza per l&#8217;invio della Dichiarazione precompilata 2024, relativa ai redditi del 2023, è il <strong>15 ottobre 2024</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="37:1-37:60">Modifiche e integrazioni alla Dichiarazione precompilata</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="39:1-39:93">Il contribuente può modificare o integrare i dati precompilati presenti nella Dichiarazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="41:1-41:55">Errori e omissioni nella Dichiarazione precompilata</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="43:1-43:128">In caso di errori o omissioni nella Dichiarazione precompilata, il contribuente è tenuto a segnalarli all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-precompilata-2024/">Dichiarazione precompilata 2024</a> was first posted on Luglio 12, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione dei Redditi: le novità per la compilazione del modello 730</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-Redditi-le-novita-per-la-compilazione-del-modello-730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 16:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Asilo nido]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus mobili ed elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazioneprecompilata]]></category>
		<category><![CDATA[Modello Redditi PF]]></category>
		<category><![CDATA[RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Sostituto d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[Spese per l'istruzione]]></category>
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					<description><![CDATA[La stagione della Dichiarazione dei Redditi è alle porte, e con essa le novità per la compilazione del modello 730. Quest&#8217;anno, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha introdotto diverse modifiche volte a semplificare il processo e a renderlo più accessibile ai contribuenti. &#160; Ampliamento della platea dei beneficiari: Una delle novità più importanti riguarda [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-Redditi-le-novita-per-la-compilazione-del-modello-730/">Dichiarazione dei Redditi: le novità per la compilazione del modello 730</a> was first posted on Marzo 18, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La stagione della Dichiarazione dei Redditi è alle porte, e con essa le novità per la compilazione del modello 730. Quest&#8217;anno, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha introdotto diverse <strong>modifiche</strong> v<strong>olte a semplificare il processo</strong> e a renderlo più accessibile ai contribuenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ampliamento della platea dei beneficiari:</h2>
<p>Una delle novità più importanti riguarda l&#8217;ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730. In particolare, da quest&#8217;anno potranno avvalersi di questa modalità anche coloro che in precedenza erano obbligati a presentare il modello Redditi PF.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tra questi si includono:</span></p>
<ul>
<li><strong>Lavoratori autonomi con partita IVA in regime forfettario:</strong> in precedenza, questi contribuenti erano esclusi dal 730, ma ora potranno utilizzarlo se il loro reddito complessivo non supera i 85.000 euro.</li>
<li><strong>Titolari di redditi di capitale di fonte estera:</strong> a partire dal 2024, sarà possibile dichiarare nel 730 anche alcuni redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio i dividendi e gli interessi.</li>
</ul>
<h2>Nuove istruzioni per la compilazione:</h2>
<p>Oltre all&#8217;ampliamento della platea, sono state introdotte anche alcune novità per la compilazione del modello 730. In particolare, sono state modificate le istruzioni relative a:</p>
<ul>
<li><strong>Spese detraibili</strong>: sono state aggiornate le istruzioni per la detrazione delle spese per ristrutturazioni edilizie, bonus mobili ed elettrodomestici, spese per l&#8217;istruzione e per la frequenza di asili nido.</li>
<li><strong>Redditi da lavoro dipendente</strong>: sono state introdotte nuove istruzioni per la compilazione del quadro &#8220;Redditi da lavoro dipendente e assimilati&#8221;, con particolare attenzione ai redditi di lavoratori frontalieri e distaccati.</li>
<li><strong>Redditi da terreni e fabbricati:</strong> sono state modificate le istruzioni per la compilazione del quadro &#8220;Redditi dei terreni e dei fabbricati&#8221;, con l&#8217;introduzione di nuovi codici per la specifica dei diversi tipi di reddito.</li>
</ul>
<h2>Precompilata sempre più accessibile</h2>
<p>Anche quest&#8217;anno, la Dichiarazione precompilata sarà disponibile per la maggior parte dei contribuenti. L&#8217;Agenzia delle Entrate ha infatti ampliato la platea di coloro che possono accedere a questa modalità di compilazione, che semplifica notevolmente il processo e riduce il rischio di errori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Scadenze da ricordare</h2>
<p><strong>30 aprile 2024:</strong> presentazione del modello 730 precompilato da parte dei CAF e dei consulenti fiscali.</p>
<p><strong>7 luglio 2024</strong>: presentazione del modello 730 ordinario da parte dei contribuenti.</p>
<p>Per tutte le informazioni e le istruzioni complete sulla compilazione del modello 730, si consiglia di consultare il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate: <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/.">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/.</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-Redditi-le-novita-per-la-compilazione-del-modello-730/">Dichiarazione dei Redditi: le novità per la compilazione del modello 730</a> was first posted on Marzo 18, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-oneri-spese-detraibili-deducibili-unico-2023-redditi-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 10:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spese Veterinarie]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi 2022]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2022]]></category>
		<category><![CDATA[elenco oneri detraibili]]></category>
		<category><![CDATA[elenco oneri detraibili unico pf 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Elenco spese deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[figlio a carico]]></category>
		<category><![CDATA[guida alla dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[quadro RP]]></category>
		<category><![CDATA[reddito minimo]]></category>
		<category><![CDATA[spese mediche]]></category>
		<category><![CDATA[spese veterinarie]]></category>
		<category><![CDATA[unico spese deducibili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=27153</guid>

					<description><![CDATA[Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022 Guida alla dichiarazione dei redditi Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-oneri-spese-detraibili-deducibili-unico-2023-redditi-2022/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</a> was first posted on Giugno 26, 2023 at 12:41 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</p>
<h2><span id="Guida_alla_dichiarazione_dei_redditi" class="ez-toc-section"></span>Guida alla dichiarazione dei redditi</h2>
<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:</p>
<ol>
<li>alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte);</li>
<li>altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.</li>
</ol>
<p>N.B.<br />
Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.</p>
<h2><span id="ONERI_DETRAIBILI" class="ez-toc-section"></span>ONERI DETRAIBILI</h2>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p>– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);</p>
<p>– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);</p>
<p>– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);</p>
<p>– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);</p>
<p>– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);</p>
<p>– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):</p>
<h2><span id="La_detrazione_spetta_anche_nelle_seguenti_particolari_ipotesi" class="ez-toc-section"></span>La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</h2>
<p>– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP13 codice 15);</p>
<p>– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13, codice 32);</p>
<p>– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);</p>
<p>– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);</p>
<p>– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);</p>
<p>– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP13, codice 39);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):</p>
<p>– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);</p>
<p>– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);</p>
<p>– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);</p>
<p>– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice 11);</p>
<p>– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);</p>
<p>– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);</p>
<p>– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</p>
<p>– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);</p>
<p>– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</p>
<p>– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</p>
<p>– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</p>
<p>– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</p>
<p>– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</p>
<p>– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</p>
<p>– spese per canoni di leasing (rigo RP14).</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento</p>
<p>– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);</p>
<p>– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento (da indicare nella sezione III C del quadro RP):</p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;</p>
<p>– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento.</p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.</p>
<p>Sezione III C: righi da RP56 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110 per cento</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):</p>
<p>– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);</p>
<p>– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);</p>
<p>– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);</p>
<p>– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);</p>
<p>– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);</p>
<p>– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);</p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP, righi da RP71 a RP73)</p>
<p>– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);</p>
<p>– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);</p>
<p>– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 4);</p>
<p>– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);</p>
<p>– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73).</p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)</p>
<p>– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;</p>
<p>– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;</p>
<p>– altre detrazioni.</p>
<h2><span id="ONERI_DEDUCIBILI" class="ez-toc-section"></span>ONERI DEDUCIBILI</h2>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP34):</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>– contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);</p>
<p>– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);</p>
<p>– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP30).</p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:</p>
<p>– assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);</p>
<p>– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);</p>
<p>– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);</p>
<p>– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);</p>
<p>– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);</p>
<p>– somme restituite al soggetto erogatore(rigo RP33);</p>
<p>– investimenti in start-up (rigo RP34).</p>
<h2><span id="Spese_sostenute_per_i_figli" class="ez-toc-section"></span>Spese sostenute per i figli</h2>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.</p>
<h2>Spese sostenute dagli eredi</h2>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.</p>
<h2>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza</h2>
<p>È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.</p>
<h2><span id="Il_quadro_RP_e_composto_dalle_seguenti_sezioni" class="ez-toc-section"></span>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</h2>
<p>– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p>– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p>– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento e 110 per cento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto<br />
dell’abitazione di classe A o B;</p>
<p>– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico;</p>
<p>– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p>– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova” e per il bonus vacanze).</p>
<p>Sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento”, che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13.  I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2023.</p>
<h2><span id="Istruzioni_comuni_ai_righi_da_RP1_a_RP4" class="ez-toc-section"></span>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</h2>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2022 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p>– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p>– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2023.</p>
<h2><span id="Vanno_indicate_perche_rimaste_a_carico_del_contribuente" class="ez-toc-section"></span>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</h2>
<p>– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p>– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie_e_spese_per_persone_con_disabilita" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</h2>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al lordo della franchigia di euro 129,11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.</p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).</p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie</h2>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).</p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.</p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.</p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).</p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p>– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p>– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).</p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.</p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329. Pertanto indicare:</p>
<p>– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p>–nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie_sostenute_per_familiari_non_a_carico_affetti_da_patologie_esenti" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti</h2>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.</p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie_per_persone_con_disabilita" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.</p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Spese_per_l%E2%80%99acquisto_e_la_riparazione_di_veicoli_per_persone_con_disabilita" class="ez-toc-section"></span>Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p>– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p>– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.</p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.</p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019 nel 2020 o nel 2021 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).</p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.</p>
<p>Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.</p>
<h2><span id="Spese_per_l%E2%80%99acquisto_di_cani_guida" class="ez-toc-section"></span>Spese per l’acquisto di cani guida</h2>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei ciechi. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.</p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.</p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 1.000 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Rigo_RP6_Spese_sanitarie_rateizzate_in_precedenza" class="ez-toc-section"></span>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza</h2>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2019 e/o 2020 e/o 2021 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato da:</p>
<p>&#8211; il Mod. REDDITI 2022, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2019;</p>
<p>&#8211; il Mod. REDDITI 2021 per le spese sostenute nel 2020, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2);</p>
<p>&#8211; dal Mod. REDDITI 2022 per le spese sostenute nel 2021, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2).</p>
<p>Qualora negli anni precedenti sia stato utilizzato il modello 730, l’importo da riportare in questo campo può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2022, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2019 e nel 2020 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2021.</p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nel 2020 indicare il numero 3).</p>
<p>Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.</p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Interessi_passivi" class="ez-toc-section"></span>Interessi passivi</h2>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2022 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.</p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.</p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.</p>
<h2><span id="Non_danno_diritto_alla_detrazione_gli_interessi_derivanti_da" class="ez-toc-section"></span>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</h2>
<p>– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p>– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).  Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.</p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.</p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p style="text-align: center">(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati)/capitale dato in mutuo</p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.</p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p>– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p>– le spese di perizia;</p>
<p>– le spese di istruttoria;</p>
<p>– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p>– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p>– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p>– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p>– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p>– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p>– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.</p>
<p>Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p>– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p>– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p>– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p>– le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.</p>
<h2>Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</h2>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.</p>
<h2><span id="Nozione_di_abitazione_principale" class="ez-toc-section"></span>Nozione di abitazione principale</h2>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.</p>
<p>Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).</p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.</p>
<p>In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.</p>
<h2><span id="Importo_massimo_cui_applicare_la_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Importo massimo cui applicare la detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.</p>
<p>In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).</p>
<p>Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.</p>
<h2><span id="Soggetti_ammessi_alla_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Soggetti ammessi alla detrazione</h2>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.</p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.</p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.</p>
<p>Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.</p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.</p>
<p>In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.</p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.</p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.</p>
<h2><span id="Condizioni_generali_per_fruire_della_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Condizioni generali per fruire della detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.</p>
<p>Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.</p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.</p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.</p>
<p>Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.</p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.</p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.</p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.</p>
<p>Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.</p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.</p>
<h2><span id="Contratti_di_mutuo_stipulati_prima_del_1993" class="ez-toc-section"></span>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993</h2>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.</p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.</p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.</p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo.<br />
Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.</p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Altre_spese_per_le_quali_spetta_la_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Altre spese per le quali spetta la detrazione</h2>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.</p>
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		<title>Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2021-su-redditi-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi 2021]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2021]]></category>
		<category><![CDATA[elenco oneri detraibili]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla dichiarazione dei redditi quali documenti inviare al commercialista<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2021-su-redditi-2020/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</a> was first posted on Luglio 14, 2022 at 9:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spese veterinarie, quadro RP, detrazioni, Elenco spese deducibili, elenco oneri detraibili, unico spese deducibili, spese medice, figlio a carico, deduzioni, reddito minimo, guida alla dichiarazione dei redditi, dichiarazione dei redditi 2021, elenco oneri detraibili unico pf 2021, denuncia dei redditi 2021,</p>
<p>Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</p>
<h2>Guida alla dichiarazione dei redditi</h2>
<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2021 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.</p>
<p>N. B.  ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.</p>
<h2>ONERI DETRAIBILI</h2>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v.  Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie (rigo RP1 col.  2);</p>
<p>&#8211; spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>&#8211; spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);</p>
<p>&#8211; spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);</p>
<p>&#8211; spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);</p>
<p>&#8211; per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):</p>
<h2>La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</h2>
<p>&#8211; per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti</p>
<p>(righi da RP8 a RP13 codice 15);</p>
<p>&#8211; per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</p>
<p>(righi da RP8 a RP13, codice 39);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);</p>
<p>&#8211; interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);</p>
<p>&#8211; spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);</p>
<p>&#8211; spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</p>
<p>&#8211; contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);</p>
<p>&#8211; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</p>
<p>&#8211; spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</p>
<p>&#8211; spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</p>
<p>&#8211; altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di leasing (rigo RP14).</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):</p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>&#8211; spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>&#8211; spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.</p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.</p>
<p>Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B.</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>&#8211; spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>&#8211; spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);</p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.</p>
<p>&#8211; detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;</p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)</p>
<p>&#8211; investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;</p>
<p>&#8211; detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;</p>
<p>&#8211; altre detrazioni.</p>
<h2>ONERI DEDUCIBILI</h2>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali;</p>
<p>&#8211; contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;</p>
<p>&#8211; contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.</p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:</p>
<p>&#8211; assegni periodici corrisposti al coniuge;</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;</p>
<p>&#8211; contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;</p>
<p>&#8211; rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;</p>
<p>&#8211; somme restituite al soggetto erogatore;</p>
<p>&#8211; investimenti in start-up.</p>
<h2>Spese sostenute per i figli</h2>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.  Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute.  Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione.  Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.</p>
<p>Spese sostenute dagli eredi</p>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.</p>
<p>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza</p>
<p>è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art.  5 del Tuir.  Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.</p>
<h2>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</h2>
<p>&#8211; Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p>&#8211; Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p>&#8211; Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;</p>
<p>&#8211; Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;</p>
<p>&#8211; Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p>&#8211; Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).</p>
<p>sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali</p>
<p>spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13.  I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018.</p>
<h2>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</h2>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p>&#8211; le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.  La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore.  Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.  Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018.</p>
<h2>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</h2>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato.  Per questi premi non spetta la detrazione di imposta.  Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.</p>
<h2>Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</h2>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.</p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi.  A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).</p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.</p>
<h2>Spese sanitarie</h2>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).</p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D.  “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.  Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.</p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.</p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).</p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p>&#8211; sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p>&#8211; effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).</p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.</p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.  329.  Pertanto indicare:</p>
<p>&#8211; nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p>&#8211; nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.</p>
<h2>Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti</h2>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.  L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod.  730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod.  REDDITI di quest’ultimo.</p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.</p>
<h2>Spese sanitarie per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità.  Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.</p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2>Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p>&#8211; di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p>&#8211; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.</p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico.  La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità.  Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.</p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante.  Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2016, 2017 o nel 2018 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).</p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.  Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99.</p>
<p>Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.</p>
<h2>Spese per l’acquisto di cani guida</h2>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti.  La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.</p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.</p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82).  Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza</h2>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2016 e/o 2017 e/o 2018 per la rateazione di tali spese.  Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante.  Detto importo può essere rilevato dal Mod.  REDDITI 2018, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2018, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod.  730/2018, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2016 e nel 2017 e rigo 136 del mod.  730-3 per le spese sostenute nell’anno 2018.</p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es.  per le spese sostenute nel 2021 indicare il numero 3).  Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.</p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2>Interessi passivi</h2>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2018 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.</p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.</p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.</p>
<h2>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</h2>
<p>&#8211; mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p>&#8211; mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).  Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.</p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.</p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto.  Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.</p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.  Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p>&#8211; le spese di perizia;</p>
<p>&#8211; le spese di istruttoria;</p>
<p>&#8211; la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p>&#8211; la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p>&#8211; la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p>&#8211; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p>&#8211; le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p>&#8211; l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p>&#8211; l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.</p>
<p>Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p>&#8211; le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p>&#8211; le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p>&#8211; le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.</p>
<p>Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</p>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.</p>
<h2>Nozione di abitazione principale</h2>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.  Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).</p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.  In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.</p>
<h2>Importo massimo cui applicare la detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00.  In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno).  Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.</p>
<h2>Soggetti ammessi alla detrazione</h2>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.</p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.</p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.  Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso.  In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.</p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.  In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.</p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.</p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.</p>
<h2>Condizioni generali per fruire della detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.  Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.</p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.</p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.  Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.</p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art.  8 del decreto legge n.  7 del 31/01/2007.</p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.  Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.</p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.</p>
<p>si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.  Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).  Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.</p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.</p>
<h2>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993</h2>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.</p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo.</p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.  In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.</p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo.  Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83.</p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2>Altre spese per le quali spetta la detrazione</h2>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2021-su-redditi-2020/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</a> was first posted on Luglio 14, 2022 at 9:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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