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	<title>DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 2013 2014 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 2013 2014 | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Nuovo regime fiscale agevolato per i premi di produttività 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-i-premi-di-produttivita-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 16:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo premio produzione netto]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione MBO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione premio produzione 2024 esempio]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione premio produzione oltre 10.000 euro]]></category>
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		<category><![CDATA[Tassazione premio produzione oltre 5.000 euro]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 2024, il nuovo regime fiscale agevolato sui premi di produttività incentiva efficienza e crescita aziendale, migliorando il benessere dei lavoratori.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-i-premi-di-produttivita-2024/">Nuovo regime fiscale agevolato per i premi di produttività 2024</a> was first posted on Ottobre 29, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 2024, il governo italiano ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i <strong>premi di produttività</strong>, con l&#8217;obiettivo di incentivare l&#8217;efficienza e la crescita aziendale, migliorando allo stesso tempo il benessere dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa misura si inserisce in un contesto di riforma fiscale più ampio, volto a ridurre il carico tributario sui dipendenti e a favorire l&#8217;aumento della produttività nelle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Sono i Premi di Produttività?</h2>
<p style="text-align: justify;">I <strong>premi di produttività</strong> sono somme aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria, corrisposte ai lavoratori che contribuiscono all’incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione dell&#8217;azienda. Questi premi possono essere concordati a livello aziendale o territoriale, e sono uno strumento sempre più utilizzato per allineare gli interessi dei dipendenti con quelli dell’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Le Novità Fiscali per il 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">La principale novità per il 2024 è l&#8217;introduzione di un&#8217;<strong>aliquota fiscale ridotta</strong> sui premi di produttività, che passa al <strong>5%</strong>, rispetto alla precedente aliquota del 10%. Questa riduzione è applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato, entro determinati limiti e condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Limiti e Condizioni per Accedere al Regime Agevolato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime fiscale agevolato per i premi di produttività è applicabile entro un <strong>limite massimo di 3.000 euro lordi all&#8217;anno</strong>. Per poter beneficiare della tassazione agevolata al 5%, è necessario che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I lavoratori abbiano un reddito da lavoro dipendente non superiore a <strong>80.000 euro lordi</strong> nell&#8217;anno precedente.</li>
<li>I premi di produttività siano collegati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione dell&#8217;azienda.</li>
<li>Gli accordi per la corresponsione dei premi siano definiti in sede aziendale o territoriale attraverso contratti collettivi di lavoro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi per i Lavoratori</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo regime fiscale agevolato offre importanti benefici per i lavoratori, che vedono ridotto il carico fiscale sui premi di produttività. Questo significa che una quota maggiore del premio rimane nelle tasche del dipendente, incentivando ulteriormente la partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la misura contribuisce a rendere i premi di produttività più appetibili rispetto ad altre forme di retribuzione variabile, poiché il regime fiscale applicato risulta essere particolarmente vantaggioso rispetto alla tassazione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Benefici per le Aziende</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche le aziende traggono vantaggio dal nuovo regime fiscale. L&#8217;incentivo fiscale, infatti, le incoraggia a utilizzare i premi di produttività come leva per migliorare l&#8217;efficienza e stimolare la crescita aziendale. Un sistema di premi ben strutturato può aumentare la motivazione dei dipendenti, contribuendo a creare un clima aziendale più positivo e produttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per le aziende che scelgono di adottare strumenti di welfare aziendale in alternativa o in combinazione con i premi di produttività, è prevista un&#8217;ulteriore esenzione fiscale. Le somme destinate a questi servizi possono essere completamente esentasse per i lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Richiedere il Regime Agevolato</h2>
<p style="text-align: justify;">Per usufruire della tassazione agevolata al 5%, i premi di produttività devono essere chiaramente indicati come tali nella busta paga del lavoratore e devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa. Le aziende devono, inoltre, depositare gli accordi presso l&#8217;<strong>Ispettorato Territoriale del Lavoro</strong> competente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo regime fiscale agevolato per i premi di produttività 2024 rappresenta un’importante opportunità per aziende e lavoratori. Con una tassazione ridotta al 5% sui premi fino a 3.000 euro lordi annui, la misura punta a incentivare la produttività, a migliorare il benessere lavorativo e a favorire una crescita economica sostenibile. Un&#8217;occasione da cogliere per rendere più competitivi i contesti aziendali, sostenendo al contempo il reddito dei lavoratori.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-i-premi-di-produttivita-2024/">Nuovo regime fiscale agevolato per i premi di produttività 2024</a> was first posted on Ottobre 29, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual è il nuovo regime fiscale agevolato per premi di risultato 2017? Siglato l’Accordo-Quadro Regione Lazio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-premi-di-risultato-2017-siglato-laccordo-quadro-regione-lazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 07:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributi ed finanziamenti alla formazione - training aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Benefits premi ai dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[accordo quadro premi risultato lazio]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota premi risultato 2017]]></category>
		<category><![CDATA[art 51 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione premi produttività 2017]]></category>
		<category><![CDATA[flexible benefit 2017]]></category>
		<category><![CDATA[legge 208 2015 produttività]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
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		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alla gestione dei premi di risultato 2017 per aziende e professionisti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-premi-di-risultato-2017-siglato-laccordo-quadro-regione-lazio/">Qual è il nuovo regime fiscale agevolato per premi di risultato 2017? Siglato l’Accordo-Quadro Regione Lazio</a> was first posted on Maggio 3, 2017 at 9:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole illustriamo alle aziende ed ai professionisti come funziona la nuova detassazione ampliata dei premi di risultato 2017 recentemente recepita nell’Accordo-Quadro Lazio, per consentire loro di conoscere i flexible benefits con i quali gli stessi sono sostituibili e non commettere errori in fase di applicazione del nuovo regime agevolato, in qualità di sostituti d’imposta dei propri dipendenti.</p>
<p>Il premio di produttività è quell’emolumento corrisposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, correlato ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ovvero legato ai risultati dell’andamento economico dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.  Tali premi incentivanti vengono corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.</p>
<p>Sotto il profilo fiscale, su salario di produttività e premi di risultato i dipendenti godono di una parziale detassazione mediante l’applicazione dell’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%.</p>
<p>L’agevolazione fiscale è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.</p>
<h2>Quali sono i premi di risultato ammessi al regime agevolato?</h2>
<p>Il regime agevolato è applicabile esclusivamente ai premi di risultato di ammontare variabile corrisposti in funzione di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</p>
<p>Il requisito della “variabilità” determina la modulazione del quantum del premio in relazione al grado di raggiungimento del risultato prefissato, misurabile in modo oggettivo sulla base di indicatori numerici o altro tipo puntualmente individuati.</p>
<p>Attenzione: tali premi dunque non possono coincidere con un unico importo fisso ma devono essere strutturati sulla base della fissazione di più scaglioni, di importo quantificabile in base all’entità dell’obiettivo raggiunto.</p>
<p>Attualmente restano escluse, sebbene riconducibili a maggiore produttività, altre voci retributive come straordinari, le maggiorazioni per lavoro notturno, le indennità varie.</p>
<h2>Accordo-Quadro regione Lazio e novità legge di Bilancio 2017</h2>
<p>La detassazione dei premi di risultato inerenti ad aumenti  di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, è stata formalizzata all’interno dell’accordo Quadro Territoriale Regione Lazio siglato in data 16 gennaio 2017 da CNA Lazio, Confartigianato Imprese Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio, Cgil Lazio, Cisl Lazio, Uil Lazio, che ha dato attuazione all’operatività dell’aliquota agevolata al 10% ed alle nuove formule di welfare sostitutivo come previste dalla legge di Bilancio 2017, regolamentandole nello specifico.</p>
<p>In particolare la Manovra 2017 ha modificato, integrato e interpretato sia l’articolo 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) sia la legge di Stabilità 2016 (legge n°208/2015), nella parte relativa alla reintroduzione strutturale della parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili e la loro possibile sostituzione mediante l’utilizzo di flexible benefits.</p>
<p>Le principali novità introdotte dall’articolo 23 della Manovra in punto di premi di risultato sono:</p>
<p>estensione dell’importo massimo dei premi dagli iniziali e 2000 ad € 3000 annui;<br />
incremento delle soglie di reddito degli aventi diritto da e 50. 000 annui ad € 80. 000 annui;<br />
nel caso in cui l’impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, il premio sale ad € 4. 000, dai precedenti € 2500;<br />
possibilità di percepire i premi sotto forma di benefits esclusi da tassazione: facoltà per il dipendente di sostituire il premio di produttività, in tutto o in parte, con una serie di somme previste dall&#8217;articolo 51 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi), Dpr 917/86, (ad esempio buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio). In tal caso, le somme non concorreranno a formare il reddito complessivo del lavoratore e non sono soggette all’aliquota sostitutiva del 10%.</p>
<p>N. B. Nello specifico, le voci retributive detassabili in base al comma 182 della legge 208/2015, sono legate ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale del 25 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, e alle “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.</p>
<p>N. B. Le agevolazioni fiscali per i premi di produttività si applicano oltre che alle imprese, anche agli enti pubblici economici, associazioni culturali, politiche o di volontariato, studi professionali, consorzi ed enti ecclesiastici.</p>
<h2>Requisiti per beneficiare dell’Accordo-Quadro</h2>
<p>risultare associati alle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo;<br />
garantire l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo;<br />
conferire mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ricevere assistenza tributaria specializzata, attuare la vostra progettualità d’impresa o richiedere un parere spot e massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta,</p>
<p><strong>Contattateci subito al numero verde 800.19.27.52!  </strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-nuovo-regime-fiscale-agevolato-per-premi-di-risultato-2017-siglato-laccordo-quadro-regione-lazio/">Qual è il nuovo regime fiscale agevolato per premi di risultato 2017? Siglato l’Accordo-Quadro Regione Lazio</a> was first posted on Maggio 3, 2017 at 9:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 &#8211; 2014: ANALISI DEI CONSULENTI DEL LAVORO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detassazione-produttivit-192-2012-2014-analisi-dei-consulenti-del-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/detassazione-produttivit-192-2012-2014-analisi-dei-consulenti-del-lavoro/</guid>

					<description><![CDATA[I Consulenti del lavoro evidenziano le criticità sorte con i nuovi requisiti previsti dalla legge sulla detassazione della produttività 2012, vista la riduzione dei limiti di reddito e della somma erogata agevolata. La giustificazione del Governo, in un&#8217;interrogazione parlamentare di ieri, è che le risorse finanziarie a disposizione sono poche Detassazione produttività 2012: tante critiche [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detassazione-produttivit-192-2012-2014-analisi-dei-consulenti-del-lavoro/">DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 &#8211; 2014: ANALISI DEI CONSULENTI DEL LAVORO</a> was first posted on Dicembre 6, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Consulenti del lavoro evidenziano le criticità sorte con i nuovi requisiti previsti dalla legge sulla detassazione della produttività 2012, vista la riduzione dei limiti di reddito e della somma erogata agevolata. La giustificazione del Governo, in un&#8217;interrogazione parlamentare di ieri, è che le risorse finanziarie a disposizione sono poche<br />
  Detassazione produttività 2012: tante critiche e poche risorse<br />
 <br />
I Consulenti del lavoro evidenziano le criticità sorte con i nuovi requisiti previsti dalla legge sulla detassazione della produttività 2012, vista la riduzione dei limiti di reddito e della somma erogata agevolata. La giustificazione del Governo, in un&#8217;interrogazione parlamentare di ieri, è che le risorse finanziarie a disposizione sono poche</p>
<p>    </p>
<p>La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro evidenzia punti critici </p>
<p>Sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il DPCM 23 marzo 2012, che ha stabilito i nuovi requisiti di accesso alla tassazione agevolata al 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2012, per cui si è sancita la  proroga della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori del settore privato anche per il 2012, alcune criticità sono state evidenziate dai Consulenti del lavoro con una circolare del 19 giugno scorso. </p>
<p> </p>
<p>Detassazione produttività 2012 </p>
<p>Si ricorda a questo punto che proprio la legge di stabilità, la legge n. 183/11 per l’anno 2012, ha previsto anche per quest’anno, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda, ma solo se previsto da accordi collettivi aziendali. La legge  però, demandava ad un apposito decreto di successiva emanazione, l’individuazione dei requisiti reddituali, sia in relazione all’imponibile assoggettabile, sia in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011. Questo decreto è stato emaato il 23 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, vengono così fissati i requisiti per la concreta applicazione del beneficio fiscale in esame. In sostanza, per il 2012, l’imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme detassate) per l’anno 2011 non superiore a 30. 000,00 euro, per un importo massimo agevolabile pari a 2. 500,00 euro, al netto dei contributi. </p>
<p> </p>
<p>Accordo aziendale detassazione </p>
<p>La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, sulla legge di detassazione, ha in primis ricordato che il presupposto di legge affinché sia possibile applicare la detassazione è la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per l’anno 2012. Sottoscrizione e recepimento che dovrebbe avere necessariamente la forma scritta. La conseguenza che traggono i Consulenti del lavoro è che sia possibile  detassare allora solo le somme incentivate maturate ed erogate dopo la sottoscrizione o il recepimento di uno dei contratti collettivi. </p>
<p> </p>
<p>Detassazione somme superiori a 2. 500 euro </p>
<p>Altro aspetto messo in luce dai Consulenti del lavoro è il caso dell’azienda che ha già detassato le somme in misura superiore al limite di 2. 500 euro, ovvero per soggetti in possesso di un reddito nel 2011 superiore al limite di 30. 000 euro. In tali casi, secondo la circolare della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, è la stessa azienda che deve versare le minori ritenute effettuate. </p>
<p> </p>
<p>Recupero detassazione produttività </p>
<p>Da ultimo, viene sottolineato che a prescindere dal momento in cui è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, si possono detassare le somme corrisposte successivamente alla sottoscrizione o al recepimento del contratto collettivo. Pertanto, nel primo mese utile è possibile recuperare la detassazione delle somme incentivante anche per eventuali periodi precedenti il DPCM. </p>
<p> </p>
<p>Detassazione premi produttività senza risorse </p>
<p>Ma sulla detassazione si è parlato anche in una recente interrogazione parlamentare, del 20 giugno scorso, in cui si è chiesto al Governo di intervenire al fine del ripristino dei fondi per la detassazione dei redditi che derivano da premi di produttività, a partire dal 1° gennaio 2012. A ciò il Governo risponde dichiarando che mancano le risorse per rispristinare il regime agevolato precedente, tanto che questo è il motivo di fondo che ha portato alla riduzione dei limiti di redditi e di somma erogata agevolata, mantenendo però stabile l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 10%. </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detassazione-produttivit-192-2012-2014-analisi-dei-consulenti-del-lavoro/">DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 &#8211; 2014: ANALISI DEI CONSULENTI DEL LAVORO</a> was first posted on Dicembre 6, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VADEMECUM  IN MATERIA DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2012 – 2014</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vademecum-in-materia-di-detassazione-dei-premi-di-produttivit-192-per-il-triennio-2012-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale in materia di Detassazione dei premi di produttività per il triennio 2012 – 2014, come e chi può usufruirne. Agevolazioni fiscali per i premi di produttività Proroga per il 2012 Pubblicazione del DPCM attuativo   INDICE   1 &#8211; Premessa 2 &#8211; Quadro normativo 3 &#8211; Regime fiscale agevolato per l’anno 2012 3. 1 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vademecum-in-materia-di-detassazione-dei-premi-di-produttivit-192-per-il-triennio-2012-2014/">VADEMECUM  IN MATERIA DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2012 – 2014</a> was first posted on Dicembre 6, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida e Vademecum Fiscale in materia di Detassazione dei premi di produttività per il triennio 2012 – 2014, come e chi può usufruirne. </p>
<p>Agevolazioni fiscali per i premi di produttività </p>
<p>Proroga per il 2012 </p>
<p>Pubblicazione del DPCM attuativo </p>
<p>  </p>
<p>INDICE </p>
<p>  </p>
<p>1 &#8211; Premessa </p>
<p>2 &#8211; Quadro normativo </p>
<p>3 &#8211; Regime fiscale agevolato per l’anno 2012 </p>
<p>3. 1 &#8211; Agevolazione riconosciuta </p>
<p>3. 2 &#8211; Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione </p>
<p>3. 2. 1 &#8211; Soggetti ammessi all’agevolazione </p>
<p>3. 2. 2 &#8211; Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione </p>
<p>3. 3 &#8211; Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva </p>
<p>3. 4 &#8211; Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione </p>
<p>3. 4. 1 &#8211; Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali </p>
<p>3. 4. 2 &#8211; Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo </p>
<p>3. 5 &#8211; Piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del DPCM attuativo </p>
<p>3. 5. 1 &#8211; Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione </p>
<p>3. 5. 2 &#8211; Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione </p>
<p>* * * * *</p>
<p>  </p>
<p><a>1 &#8211; </a>PREMESSA </p>
<p>è stato pubblicato sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 il DPCM 23. 3. 2012, alla cui emanazione era subordinata la piena operatività della c. D. “detassazione dei premi di produttività” erogati nel 2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello. </p>
<p>2 &#8211; QUADRO NORMATIVO </p>
<p>Analogamente al 2011, anche la proroga al 2012 della possibilità di assoggettare ad un regime fiscale agevolato gli emolumenti correlati all’incremento della produttività del lavoro e ai risultati aziendali (c. D. Premi di produttività o di risultato) – introdotta nel 2008 e prorogata, con alcune modifiche, per i periodi d’imposta successivi – deriva da due testi normativi: </p>
<p>·       il DL 6. 7. 2011 n. 98 convertito nella L. 15. 7. 2011 n. 111, art. 26; </p>
<p>·       la L. 12. 11. 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 22 co. 6 e 33 co. 12. Tale legge, tuttavia, a differenza delle previsioni relative allo scorso anno: </p>
<p>–       ha stabilito un limite di spesa per l’applicazione della tassazione agevolata, con lo stanziamento di 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013; </p>
<p>–       ai fini del rispetto di tali stanziamenti, ha demandato ad un apposito provvedimento attuativo la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l’accesso alla detassazione. </p>
<p>In attuazione di quest’ultima disposizione, il suddetto DPCM 23. 3. 2012 ha, dunque, stabilito per il periodo dall’1. 1. 2012 al 31. 12. 2012, riducendoli rispetto al 2011: </p>
<p>·       l’importo massimo detassabile; </p>
<p>·       il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione. </p>
<p><a>3 &#8211; REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2012</a> </p>
<p>Sulla base delle norme sopra citate, il regime fiscale agevolato dei premi di produttività per l’anno 2012 presenta le seguenti principali caratteristiche. </p>
<p><a>3. 1 &#8211; Agevolazione riconosciuta</a> </p>
<p>Anche nel 2012, l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. </p>
<p><a>3. 2 &#8211; Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione</a> </p>
<p>Nell’anno 2012, il regime fiscale agevolato trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 30. 000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all’imposta sostitutiva. </p>
<p><a>3. 2. 1 &#8211; Soggetti ammessi all’agevolazione</a> </p>
<p>Risulta, dunque, confermata: </p>
<p>·       da un lato, l’applicabilità del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati, al momento dell’erogazione delle somme agevolate, con un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part time, ecc. ); </p>
<p>·       dall’altro, l’esclusione dall’ambito di operatività dello stesso: </p>
<p>–       dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; </p>
<p>–       dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR (es. Collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto). </p>
<p><a>3. 2. 2 &#8211; Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione</a> </p>
<p>Il limite soggettivo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2011), da non oltre­passare per fruire del regime fiscale sostitutivo nel 2012, è stato, invece, ridotto, rispetto allo scorso periodo d’imposta, da 40. 000,00 a 30. 000,00 euro, con conseguente diminuzione del numero di lavoratori potenzialmente interessati. </p>
<p>Si ricorda che, ai fini della verifica del rispetto della suddetta soglia reddituale, occorre considerare: </p>
<p>·       tutti i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR percepiti nel 2011, anche in relazione a più rapporti lavorativi, soggetti a tassazione ordinaria (con esclusione quindi dei redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e delle altre categorie reddituali); </p>
<p>·       anche i redditi di lavoro dipendente assoggettati, nel medesimo anno 2011, all’imposta sostitutiva del 10%. </p>
<p>Devono comunque ritenersi ammessi al regime agevolato sia i lavoratori che, nel 2011, non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, sia i soggetti che, in tale anno, non abbiano conseguito alcun reddito. </p>
<p><a>3. 3 &#8211; Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva</a> </p>
<p>Rispetto al 2011, l’importo massimo delle somme detassabili – da considerare al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie – diminuisce da 6. 000,00 a 2. 500,00 euro. </p>
<p>Tale limite è riferito a ciascun lavoratore dipendente per l’intero periodo agevolato e, quindi, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti lavorativi nel corso del 2012. </p>
<p><a>3. 4 &#8211; Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione</a> </p>
<p>Rientrano nel novero degli emolumenti potenzialmente agevolabili le somme (con esclusione dei compensi in natura): </p>
<p>·       correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organiz­zativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese – stante la nozione “ampia” di premio di produttività cui hanno aderito il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate – le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario); </p>
<p>·       erogate ai suddetti lavoratori tra l’1. 1. 2012 e il 31. 12. 2012 (con estensione al 12. 1. 2013 in virtù del c. D. “principio di cassa allargato”), sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello. </p>
<p>3. 4. 1 &#8211; Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali </p>
<p>Con particolare riguardo alla valorizzazione della contrattazione collettiva decentrata, in relazione al periodo d’imposta in corso: </p>
<p>·       è stata confermata l’esclusione della possibilità di fruire dell’agevolazione con riguardo agli emolumenti, ancorché correlati ad incrementi della produttività: </p>
<p>–       introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest’ultimo e il lavoratore; </p>
<p>–       riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale; </p>
<p>·       si è precisato che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo fiscale, le somme correlate all’incremento della produttività devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da intese sottoscritte (con utilizzo, quindi, della forma scritta), a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma: </p>
<p>–       da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; </p>
<p>–       ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU); </p>
<p>·       sono stati espressamente ricompresi nell’ambito applicativo della detassazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 13. 8. 2011 n. 138 convertito nella L. 14. 9. 2011 n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o terri­toriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL. </p>
<p>In base ai chiarimenti in precedenza forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (circ. 3/2011 e 19/2011) – da ritenersi ancora validi ed operanti, in assenza di indicazioni contrarie – tali accordi o contratti territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono avere anche rilevanza nazionale, come nel caso di aziende con una pluralità di impianti e siti produttivi): </p>
<p>·       non possono avere efficacia retroattiva, con conseguente possibilità di detassare esclusivamente le somme legate all’incremento della produttività erogate, in assenza di accordi e contratti di secondo livello già esistenti e in corso di efficacia, successivamente alla data di stipula o di rinnovo degli stessi con riferimento al 2012; </p>
<p>·       non devono necessariamente dichiarare in modo esplicito e formale che le somme corrisposte sono finalizzate all’incremento della produttività, essendo sufficiente che prevedano modalità di organizzazione del lavoro idonee a perseguire, in base ad una valutazione del datore di lavoro, una maggiore produttività e competitività aziendale; </p>
<p>·       ferma restando la loro irretroattività, possono, peraltro, limitarsi a: </p>
<p>–       confermare la regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di riferimento; </p>
<p>–       recepire i contenuti di prassi aziendali o di precedenti accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, ecc. ; </p>
<p>·       non devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro. </p>
<p>3. 4. 2 &#8211; Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo </p>
<p>Nell’attesa del DPCM recante i parametri applicativi dell’agevolazione fiscale in esame nel 2012, in numerosi territori e in numerose aziende con rappresentanze sindacali operanti al loro interno, le parti sociali hanno provveduto a rinnovare, con riferimento a tale anno, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l’applicazione della misura non appena il suddetto provvedimento attuativo fosse stato emanato. </p>
<p>Come già avvenuto nel 2011, la via seguita in molti casi è stata quella della sottoscrizione, da parte delle associazioni di categoria datoriali e delle organizzazioni sindacali, di intese quadro nazionali recanti un “modello” di accordo da recepire e sottoscrivere a livello territoriale, nel quale ci si è limitati a richiamare gli istituti riconducibili ad incrementi della produttività disciplinati dai CCNL e del quale si è ribadito il carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese raggiunte a livello aziendale. </p>
<p>Per le piccole imprese non sindacalizzate, l’accesso alla detassazione è, invece, possibile solo previo recepimento (in forma scritta) dell’accordo o contratto collettivo territoriale. </p>
<p>3. 5 &#8211; piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del Dpcm attuativo </p>
<p>Come già rilevato, con la pubblicazione del DPCM 23. 3. 2012 sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 la detassazione dei premi di produttività, erogati nel 2012 in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello, è divenuta pienamente operativa, con conseguente possibilità, per il datore di lavoro sostituto d’imposta – qualora non ritenga la tassazione ordinaria più conveniente per il dipendente e quest’ultimo non abbia espressamente dichiarato di voler rinunciare alla detassazione – di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sin dalla prima erogazione di componenti retributive agevolabili effettuata successivamente all’intervento del provvedimento attuativo (ossia, verosimilmente, dalla retribuzione del mese di giugno, con versamento delle ritenute entro il 16. 7. 2012). </p>
<p>Le modalità applicative dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta – che sarà chiamato a dare atto del suo operato compilando gli appositi campi del modello CUD 2013 – sono rimaste invariate. In particolare, possono distinguersi le seguenti ipotesi: </p>
<p>·       il sostituto d’imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2012 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l’intero anno 2011, può applicare la detassazione in via automatica; </p>
<p>·       il lavoratore, qualora, pur avendo lavorato per l’intero 2011 alle dipendenze del sostituto chiamato ad applicare la detassazione, abbia intrattenuto, nel medesimo anno, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di reddito di 30. 000,00 euro, ha l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta l’inapplicabilità del regime fiscale agevolato; </p>
<p>·       qualora il sostituto d’imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l’anno 2011 (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2012) ovvero abbia rilasciato tale certificazione soltanto per un periodo inferiore all’anno (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2011 senza conguaglio complessivo dei redditi), è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto d’imposta, in forma scritta, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2011; </p>
<p>·       il dipendente deve comunicare al sostituto d’imposta la non spettanza dell’agevolazione qualora, nel corso del 2012, raggiunga il limite di importo agevolabile di 2. 500,00 euro, in virtù del percepimento, nel medesimo anno, di somme già assoggettate al prelievo fiscale sostitutivo nell’ambito di altri rapporti di lavoro subordinato precedenti o contestuali. </p>
<p>3. 5. 1 &#8211; Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione </p>
<p>L’intervento del DPCM 23. 3. 2012 consente di detassare anche gli emolumenti legati alla produttività corrisposti nei precedenti mesi (da gennaio a maggio) del 2012, ai quali, nonostante risultassero erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello validi per tale anno, il sostituto d’imposta abbia cautelativamente preferito, nell’attesa del suddetto DPCM, applicare la tassazione ordinaria. </p>
<p>Il recupero delle maggiori imposte versate su tali somme, tassate ordinariamente pur avendo i presupposti per essere assoggettate all’imposta sostitutiva, può avvenire, nel rispetto dei limiti di cui al citato DPCM, nel primo mese utile (ossia sin dal mese di giugno 2012), con un conguaglio provvisorio (circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro 19. 6. 2012 n. 13). </p>
<p>Si segnala, però, che, secondo alcuni, in assenza di diversa disposizione dell’Agenzia delle Entrate, occorrerebbe attendere il conguaglio di fine anno 2012 (da effettuare entro il 28. 2. 2013), oppure il conguaglio di fine rapporto, se precedente. </p>
<p>3. 5. 2 &#8211; Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione </p>
<p>Qualora, invece, il sostituto d’imposta, in presenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali tempestivamente stipulati/rinnovati sin dall’inizio del 2012, abbia deciso di detassare i premi di produttività erogati in attuazione di questi ultimi, pur in assenza del DPCM attuativo, sulla base dei“vecchi” parametri (importo massimo detassabile pari a 6. 000,00 euro e limite reddituale soggettivo, riferito all’anno precedente, pari a 40. 000,00 euro), occorre distinguere tra le seguenti ipotesi: </p>
<p>·       nel caso in cui il lavoratore beneficiario risulti aver percepito, nel 2011, redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 30. 000,00 euro e le somme già detassate nel 2012 non superino il nuovo limite di 2. 500,00 euro, è possibile continuare ad applicare l’agevolazione fino a quando le somme incentivanti erogate al medesimo lavoratore non raggiungano tale importo massimo; </p>
<p>·       nel caso in cui l’agevolazione sia già stata applicata, nel 2012, ad un importo superiore a 2. 500,00 euro o a lavoratori titolari, nel 2011, di un reddito di lavoro dipendente superiore a 30. 000,00 euro, il datore di lavoro: </p>
<p>–       è ora tenuto al versamento delle maggiori imposte dovute sulle somme detassate, da ricondurre alla tassazione ordinaria in quanto assoggettate all’imposta sostitutiva in violazione dei limiti di cui al DPCM 23. 3. 2012, con rivalsa sul dipendente; </p>
<p>–       può effettuare il ravvedimento operoso delle violazioni riguardanti gli obblighi di sostituto d’imposta, versando gli interessi e le previste sanzioni (salvo diversa ed auspicabile indicazione dell’Agenzia delle Entrate che escluda la sanzionabilità di tali comportamenti, per effetto delle incertezze che sussistevano al riguardo). </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vademecum-in-materia-di-detassazione-dei-premi-di-produttivit-192-per-il-triennio-2012-2014/">VADEMECUM  IN MATERIA DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2012 – 2014</a> was first posted on Dicembre 6, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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