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	<title>COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Costi deducibili in bilancio 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Costi-deducibili-in-bilancio-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilità dell'IVA sostenute per Alberghi e Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[SPESE DELLA PALESTRA PER I FIGLI]]></category>
		<category><![CDATA[Spese detraibili]]></category>
		<category><![CDATA[Spese Veterinarie]]></category>
		<category><![CDATA[TELEFONICHE PERCENTUALE DEDUCIBILITA’ DEI COSTI E DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia entrate Elenco spese detraibili 2024 pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Costi deducibili esempio]]></category>
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		<category><![CDATA[Spese deducibili 730]]></category>
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		<category><![CDATA[Spese mediche detraibili 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spese passaporto sono detraibili 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spese sanitarie detraibili limite massimo]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel contesto fiscale del 2024, i costi deducibili rivestono un ruolo cruciale per aziende e professionisti, consentendo di ottimizzare il carico fiscale e mantenere una gestione efficiente delle risorse finanziarie.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Costi-deducibili-in-bilancio-2024/">Costi deducibili in bilancio 2024</a> was first posted on Settembre 12, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p style="text-align: justify;">Nel contesto fiscale del 2024, i costi deducibili rivestono un ruolo cruciale per aziende e professionisti, consentendo di ottimizzare il carico fiscale e mantenere una gestione efficiente delle risorse finanziarie. Le novità fiscali introdotte per il 2024 hanno apportato aggiornamenti alle regole e alle modalità di deduzione dei costi, rendendo necessario un attento monitoraggio delle spese aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa sono i costi deducibili?</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi deducibili sono tutte quelle spese che possono essere sottratte dal reddito imponibile, riducendo così la base imponibile su cui calcolare le imposte. Tuttavia, non tutti i costi sono automaticamente deducibili: la normativa fiscale italiana prevede criteri specifici per determinare quali spese possano essere considerate tali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’Agenzia delle Entrate, i costi deducibili devono rispettare i principi di <strong>certezza, inerenza, competenza temporale e congruità</strong>. Ciò significa che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Certezza</strong>: il costo deve essere documentato e comprovato;</li>
<li><strong>Inerenza</strong>: la spesa deve essere direttamente collegata all’attività economica svolta;</li>
<li><strong>Competenza temporale</strong>: il costo deve essere contabilizzato nel periodo di imposta corretto;</li>
<li><strong>Congruità</strong>: l’importo del costo deve essere ragionevole rispetto all’attività aziendale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tipologie di costi deducibili nel 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Le principali categorie di costi deducibili includono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Costi del personale</strong>:
<ul>
<li><strong>Stipendi e salari</strong>: le retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono integralmente deducibili.</li>
<li><strong>Contributi previdenziali e assistenziali</strong>: i contributi obbligatori pagati dall&#8217;azienda sono deducibili.</li>
<li><strong>TFR (Trattamento di Fine Rapporto)</strong>: le accantonamenti per il TFR sono deducibili.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese per beni strumentali</strong>:
<ul>
<li><strong>Ammortamenti</strong>: l’ammortamento dei beni strumentali è deducibile secondo i coefficienti fissati dal Ministero delle Finanze. Le novità per il 2024 prevedono ulteriori incentivi per l’acquisto di beni tecnologicamente avanzati, legati agli investimenti in innovazione.</li>
<li><strong>Leasing</strong>: i canoni di leasing finanziario sono deducibili nel limite della durata del contratto, in relazione al bene strumentale acquistato.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese di rappresentanza</strong>:
<ul>
<li>Le spese per eventi, pranzi o regali aziendali, purché correlate all’attività, sono deducibili fino a una certa percentuale del fatturato. Per il 2024, il limite massimo per la deducibilità di queste spese è pari all’1,5% dei ricavi aziendali.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese di viaggio e trasporto</strong>:
<ul>
<li>I costi di viaggio per trasferte di lavoro, inclusi i rimborsi chilometrici per l’uso di veicoli personali, sono deducibili. È importante che siano documentati con precisione e correlati all’attività aziendale.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese di consulenza e prestazioni professionali</strong>:
<ul>
<li>Le spese per consulenze legali, commerciali, amministrative o tecniche sono deducibili, a condizione che siano chiaramente connesse all’attività economica.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese per la formazione del personale</strong>:
<ul>
<li>Investire nella formazione continua del personale è una spesa deducibile. Le nuove normative fiscali del 2024 incentivano ulteriormente la formazione su temi legati alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Costi parzialmente deducibili</h2>
<p style="text-align: justify;">Alcuni costi possono essere dedotti solo in parte. Tra questi rientrano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Autovetture aziendali</strong>: le spese per autovetture destinate all’uso aziendale sono deducibili al 20%, salvo per i veicoli destinati a uso specifico, per i quali la deducibilità è del 100%.</li>
<li><strong>Spese telefoniche</strong>: la deducibilità delle spese telefoniche è limitata all’80%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità fiscali del 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Le principali novità introdotte per il 2024 riguardano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Incentivi per investimenti green</strong>: le aziende che effettuano investimenti in progetti ecologici o di sostenibilità potranno beneficiare di ulteriori deduzioni fiscali.</li>
<li><strong>Sgravi per la digitalizzazione</strong>: le imprese che investono nella digitalizzazione e nella trasformazione tecnologica possono dedurre una percentuale maggiorata dei costi.</li>
<li><strong>Incentivi per le PMI</strong>: le piccole e medie imprese, in particolare quelle che operano nel settore manifatturiero, beneficeranno di nuove agevolazioni per le spese di ricerca e sviluppo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come ottimizzare la deduzione dei costi</h2>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il massimo beneficio dalla deduzione dei costi, è essenziale mantenere una documentazione accurata e conforme alle normative. In particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Conservare tutte le fatture, ricevute e documentazione che attestino la certezza e la congruità dei costi.</li>
<li>Utilizzare software gestionali che facilitino la gestione della contabilità e il monitoraggio delle spese deducibili.</li>
<li>Rivolgersi a consulenti fiscali aggiornati sulle ultime normative per garantire una corretta applicazione delle deduzioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi deducibili rappresentano una leva fondamentale per la gestione fiscale aziendale nel 2024. Con le nuove agevolazioni e incentivi per investimenti tecnologici e sostenibili, le imprese possono non solo ridurre il carico fiscale, ma anche investire strategicamente per il futuro. Rimanere aggiornati sulle normative e gestire in modo rigoroso la contabilità sono passaggi chiave per ottenere vantaggi fiscali significativi.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Costi-deducibili-in-bilancio-2024/">Costi deducibili in bilancio 2024</a> was first posted on Settembre 12, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale: benefici economici per azienda e lavoratore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/welfare-aziendale-benefici-economici-per-azienda-e-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Luisa Vinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Benefits premi ai dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[benefici welfare]]></category>
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		<category><![CDATA[vantaggi fiscali e contributivi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
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					<description><![CDATA[I flexible benefit concessi ai lavoratori permettono di ottenere dei benefici economici, in termini anche di vantaggi fiscali e contributivi, sia per l’azienda che per i lavoratori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/welfare-aziendale-benefici-economici-per-azienda-e-lavoratore/">Welfare aziendale: benefici economici per azienda e lavoratore</a> was first posted on Marzo 25, 2019 at 3:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per welfare aziendale si intende la gestione integrata di tutte le iniziative con le quali una azienda si fa carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, concedendo benefit e agevolazioni sotto forma di beni e servizi. è uno strumento di remunerazione “alternativo” che comporta un beneficio economico sia per le aziende che per i dipendenti. </p>
<p>Per welfare aziendale si intende la gestione integrata di tutte le iniziative con le quali una azienda si fa carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, concedendo benefit e agevolazioni sotto forma di beni e servizi. è uno strumento di remunerazione “alternativo” che comporta un beneficio economico sia per le aziende che per i dipendenti. </p>
<p> </p>
<p>I requisiti del welfare</p>
<p>Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi le opere e i servizi devono essere riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento aziendale ed essere offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie degli stessi. </p>
<p>Qual è il paniere di beni a cui si riferisce? </p>
<p>Il paniere di beni riconducibile al welfare aziendale (art. 52 del DPR n° 917 del 1986) corrisponde alle esclusioni riferite all’art. 51 del DPR n° 917 del 1986, comma 1: Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>AREA</p>
</td>
<td>
<p>SERVIZI</p>
</td>
<td>
<p>VINCOLI E LIMITI DI SPESA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Scuola e Istruzione</p>
</td>
<td>
<p>Asili nido, servizi di mensa, ludoteche, centri estivi ed invernali, borse di studio, testi scolastici</p>
</td>
<td>
<p>Erogati direttamente dall’azienda o tramite strutture esterne, ammesso rimborso di spese documentate, nessun limite di spesa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Assistenza famigliari anziani e non autosufficienti</p>
</td>
<td>
<p>Assistenza domiciliare, case di cura, badanti, infermieri, ecc. </p>
</td>
<td>
<p>Erogati direttamente dall’azienda o tramite strutture esterne, ammesso rimborso di spese documentate, nessun limite di spesa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Mutui e finanziamenti</p>
</td>
<td>
<p>Rimborso interessi di mutuo</p>
</td>
<td>
<p>Nessun limite di spesa, nel rispetto della normativa vigente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Sociale ricreativo culturale educativo</p>
</td>
<td>
<p>Corsi di lingue, abbonamenti e teatro, palestre, pellegrinaggi, visite mediche specialistiche, ecc. </p>
</td>
<td>
<p>Erogati direttamente o pagati dall’azienda (interamente deducibile se in forza di accordo negoziale), nessun limite per dipendente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Assistenza sanitaria e previdenziale complementare</p>
</td>
<td>
<p>Assicurazione sanitaria integrativa, fondi di previdenza complementare</p>
</td>
<td>
<p>€3. 615,00 annui, €5. 164,57 annui, limiti superabili se alternativo a premio di produttività</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Polizze e servizi assicurativi</p>
</td>
<td>
<p>Long Term Care, polizza indennizzo per gravi malattie</p>
</td>
<td>
<p>Contributi o premi assicurativi, nessun limite</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Altri servizi e fringe benefits</p>
</td>
<td>
<p>Ticket mensa, trasporto collettivo, fringe benefits (es. Buoni spesa), convenzioni</p>
</td>
<td>
<p>€5,90/gg o €7,00/g se elettronico, nessun limitte, €258,23 annui, nessun limite</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Perché un piano di welfare? </p>
<p>I principali obiettivi del welfare aziendale sono: </p>
<p>·        ottenere un risparmio di oneri contributivi e fiscali per l’azienda e per il lavoratore;</p>
<p>·        favorire il benessere e la motivazione dei propri dipendenti garantendogli un miglioramento delle condizioni di vita;</p>
<p>·        aumentare la produttività e l’efficienza;</p>
<p>·        valorizzare l’immagine e la reputazione aziendale;</p>
<p>·        attrarre e trattenere i lavoratori migliori, rendendo appetibile l’azienda e rafforzando il loro senso di appartenenza. </p>
<p>Le aziende hanno la possibilità di aumentare le retribuzioni reali, offrendo beni e servizi, senza accrescere il costo del lavoro (risparmio di circa il 30 % dei contributi). Per alcuni dei servizi offerti sono previste agevolazioni fiscali in termini di deducibilità dei costi sostenuti. Il lavoratore ha la possibilità di acquisire beni e servizi il cui costo è sostenuto in parte o integralmente dall’azienda, percependo il 100% del valore degli stessi. </p>
<p>Benefici economici per l’azienda</p>
<p>L’azienda che concede beni e servizi sottoforma di benefit e agevolazioni ai propri dipendenti deduce i relativi costi dal reddito d’impresa (art. 95 c. 1 TUIR &#8211; spese per prestazioni di lavoro). Le spese per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto sono deducibili, invece, nel limite del 5‰ del costo del lavoro se sostenute volontariamente o integralmente se in attuazione di un vincolo di natura negoziale. Inoltre, i flexible benefit non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente non sono assoggettati a contribuzione. </p>
<p>Benefici economici per il lavoratore</p>
<p>Il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal lavoratore non concorre, o concorre parzialmente, alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente non sono assoggettati a contribuzione. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/welfare-aziendale-benefici-economici-per-azienda-e-lavoratore/">Welfare aziendale: benefici economici per azienda e lavoratore</a> was first posted on Marzo 25, 2019 at 3:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Luisa Vinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[buoni pasto]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 122/2017]]></category>
		<category><![CDATA[decreto mise]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità buoni pasto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/</guid>

					<description><![CDATA[La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 (Decreto MISE)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</a> was first posted on Marzo 1, 2019 at 5:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il buono pasto è un mezzo sostitutivo di pagamento dal valore compreso tra i €2 e i €10 utilizzabile esclusivamente per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari. è considerato dalla legge un servizio alternativo alla mensa per il personale nonostante spetti anche ai lavoratori subordinati part-time. </p>
<p>Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette. </p>
<p>La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 (Decreto MISE). Complessa è la disciplina fiscale riferita alle imposte dirette. </p>
<p>Il buono pasto è un mezzo sostitutivo di pagamento dal valore compreso tra i €2 e i €10 utilizzabile esclusivamente per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari. è considerato dalla legge un servizio alternativo alla mensa per il personale nonostante spetti anche ai lavoratori subordinati part-time. </p>
<p> </p>
<p>A chi spettano i buoni pasto? </p>
<p>Possono essere corrisposti da imprese pubbliche e private, da professionisti e da imprenditori individuali ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale e a chi ha instaurato un rapporto di collaborazione (come i co. Co. Co. ). I datori di lavoro sono obbligati ad erogarli solo nei casi in cui sono previsti dai contratti collettivi, dalla contrattazione di secondo livello o individuale, e quando il dipendente durante la pausa lavoro non abbia il tempo di raggiungere l’abitazione prima che termini la pausa (sentenza della Cassazione n. 22702/2014). </p>
<p>I buoni sono utilizzabili solo dal titolare, non sono cedibili né commercializzabili né convertibili in denaro. Infatti, si possono utilizzare solo per l’intero valore facciale senza ricevere il resto in denaro. </p>
<p> </p>
<p>Novità apportate dal Decreto MISE. </p>
<p>A partire dal 10 settembre 2017, grazie al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, sono state apportate alcune modifiche in materia di buoni pasto. è ora possibile utilizzare i buoni pasto non solo al ristorante o al supermercato, ma anche in agriturismi e in esercizi che vendono prodotti locali. Come per tutte le cose vi è, anche in questo caso, un graduale passaggio dai buoni cartacei ai buoni elettronici con aumento della fascia di esenzione da €5. 29 a €7 per il datore che li eroga in formato elettronico. Inoltre, a seguito di tale decreto possono essere utilizzati esclusivamente dal lavoratore, durante l’orario di lavoro e fino a un cumulo di 8 buoni per singola spesa. </p>
<p> </p>
<p>Deducibilità ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires). </p>
<p>Per quanto concerne le imposte dirette, il datore di lavoro può dedurre i costi dei buoni pasto al 100% essendo riconducibili alla voce di costo di Bilancio inerente i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (voce B/ del Conto Economico). Le ditte individuali e i lavoratori autonomi generalmente considerati possono dedurre fino al 75% di tali spese sostenute. Per i liberi professionisti il limite del 75% non deve superare però il 2% del fatturato. </p>
<p>Per evitare che la deducibilità del costo dei buoni pasto venga contestata in fase di accertamento, si consiglia comunque di farsi rilasciare la fattura per ogni pasto consumato. </p>
<p>Per il lavoratore, invece, la tassazione cambia a seconda che si tratti di buoni cartacei o elettronici. </p>
<p>L’articolo 51, comma 2 del TUIR stabilisce che i buoni cartacei non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se l’importo complessivo giornaliero non supera i €5,90; questo significa che soltanto l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito imponibile fiscale e quindi è soggetta a Irpef. </p>
<p> La legge di stabilità 2015 ha elevato, a partire dal 01/07/2015, la soglia di esenzione dal reddito a €7 giornalieri per i buoni pasto erogati in formato elettronico. Anche in questo caso, solo l’eccedenza è soggetta a tassazione. La detassazione e decontribuzione nasce sempre dal fatto che dietro l’erogazione del buono pasto si cela sempre un servizio di mensa. </p>
<p>Per ricevere assistenza sulla materia esaminata in questo articolo al n. 800. 19. 27. 52 contattate direttamente l’autrice</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/buoni-pasto-e-deducibilit224-ai-fini-delle-imposte-dirette/">Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette</a> was first posted on Marzo 1, 2019 at 5:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spese Telefoniche: percentuale deducibilità dei costi e di detraibilità dell’iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[TELEFONICHE PERCENTUALE DEDUCIBILITA’ DEI COSTI E DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
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		<category><![CDATA[Spese telefoniche guida fiscale alla deducibilità]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
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					<description><![CDATA[La recente finanziaria ha modificato la detraibilità dell'IVA per le spese telefoniche e per l'acquisto di apparecchi di telefonia fissa e mobile, inclusi servizi ADSL<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/">Spese Telefoniche: percentuale deducibilità dei costi e di detraibilità dell’iva</a> was first posted on Febbraio 27, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Risale alla legge finanziaria del 2008 l’attuale corpus normativo che disciplina le percentuali di deducibilità e detraibilità delle spese di telefonia fissa e mobile in capo ad una azienda e/o ad un professionista. Il concetto chiave appena introdotto è quello del principio dell’inerenza dove in modo nominale e timido si è introdotto che la  percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art. 19 del D. P. R. 633/72), salvo controllo da parte degli uffici finanziari.</p>
<p>In realtà, si fa riflettere che a riguardo il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce: “per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione  l’imposta riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini in misura superiore al 50%”. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detraibilità dell’IVA per le Spese Telefoniche</h2>
<p>La richiamata finanziaria ha introdotto modifiche in merito alla detraibilità dell’Iva, ovvero l’IVA pagata per le spese telefoniche, per l’acquisto di apparecchi di telefonia fissa, mobile, ADSL, sostenute nell’esercizio della professione o dell’attività di impresa. Ante 2008, l’IVA pagata era detraibile solo al 50%, ora è detraibile anche fino al 100%.</p>
<p>Condizioni: la condizione necessaria affinché l’IVA possa essere detratta al 100%, é che le spese siano state sostenute ad uso esclusivo della propria attività. L’uso deve quindi essere esclusivo e dimostrabile: nella dichiarazione IVA andremo a dichiarare la detrazione superiore al 50%. L’Agenzia delle Entrate é l’istituto chiamato a controllare le dichiarazioni dei contribuenti che avranno computato in detrazione l’imposta IVA superiore al 50%. Il titolare di partita IVA potrà quindi essere chiamato a dimostrare l’utilizzo ad uso esclusivo professionale.</p>
<p>Nel caso di spese telefoniche ad uso promiscuo  la detraibilità è del 50% ed il contribuente è esonerato a dimostrarne il reale uso all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deducibilità delle spese di telefonia fissa e mobile</h2>
<p>La percentuale che esenta dalla soprarichiamate “ipotesi di rettifiche in sede di accertamento” è pari all’80% sia per i costi di telefonia mobile (prima del 2007 la deducibilità era al 50%) che per quelli di telefonia fissa (prima del 2007 la deducibilità era al 100%).</p>
<p>Questi oneri deducibili possono essere computati ai fini della determinazione della base imponibile Irpef/Ires/Irap. La percentuale dell’80% funziona come norma di “sistema” e non antielusiva specifica. Per cui anche se dimostrassimo l’uso esclusivo a fini aziendali, non é prevista la possibilità di aumentare questa percentuale di deduzione.</p>
<p>La deducibilità si riferisce a tutte le spese inerenti le spese telefoniche impiegate nell’esercizio della propria attività: le quote di ammortamento per l’acquisto di cellulari, canoni di locazione, noleggio, bollette, ricariche telefoniche. Ovviamente occorre conservare scontrini e fatture che comprovino il costo sostenuto.</p>
<p>In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art. 19 del D. P. R. 633/72 la deducibilità delle spese telefoniche a:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>SPESE TELEFONICHE</td>
<td>IVA %</td>
<td>IRPEF/IRES/IRAP %</td>
</tr>
<tr>
<td>TIPOLOGIA</td>
<td>DETRAIBILITA&#8217;</td>
<td>DEDUCIBILITA&#8217;</td>
</tr>
<tr>
<td>FISSA</td>
<td>100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>ADSL</td>
<td>100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>MOBILE</td>
<td>50% o 100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCESSORI TELEFONINI</td>
<td>50% o 100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/">Spese Telefoniche: percentuale deducibilità dei costi e di detraibilità dell’iva</a> was first posted on Febbraio 27, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iva indetraibile: è costo deducibile</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-indetraibile-232-costo-in-tutto-o-parte-deducibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA INDETRAIBILE È COSTO IN TUTTO O PARTE DEDUCIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>
		<category><![CDATA[633]]></category>
		<category><![CDATA[72]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[artt]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
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		<category><![CDATA[pro rata]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tuir]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida Fiscale alla deducibilità dell'IVA indetraibile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-indetraibile-232-costo-in-tutto-o-parte-deducibile/">Iva indetraibile: è costo deducibile</a> was first posted on Novembre 29, 2017 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, l’Iva assolta sulle fatture di costo genera una variazione numeraria neutrale ai fini reddituali (è la fattispecie in cui l’imposta risulti pienamente detraibile). Qualora, invece, l&#8217;imposta assolta è parzialmente o totalmente indetraibile, la stessa viene inquadrata nel rispetto delle norme tributarie come onere accessorio o costo generale ed influisce direttamente sul reddito d’esercizio.</p>
<h2>Iva indetraibile: è costo in tutto o parte deducibile</h2>
<p>L’attività di due diligence oltre al carattere investigativo, deve essere strumento utile al perseguimento della kósmesis aziendale dell’impianto contabile di un’azienda, inquadrando, prevenendo e pianificando i riflessi tributari ad essi legati. In questa sede illustriamo le dinamiche di natura contabile, civilistica e fiscale legate all’indetraibilità (totale o parziale) dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto/ricevute.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, l’Iva assolta sulle fatture di costo genera una variazione numeraria neutrale ai fini reddituali (è la fattispecie in cui l’imposta risulti pienamente detraibile). Qualora, invece, l&#8217;imposta assolta è parzialmente o totalmente indetraibile, la stessa viene inquadrata nel rispetto delle norme tributarie come onere accessorio o costo generale ed influisce direttamente sul reddito d’esercizio.</p>
<h2>Fattispecie di indetraibilità dell’Iva</h2>
<p>Ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972, le fattispecie di indetraibilità sono le seguenti:</p>
<p>a) Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato(art. 19-bis1);</p>
<p>b) Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un&#8217;operazione non soggetta o esente (artt. 19, co. 4, e 19-bis, co. 2);</p>
<p>c) Iva indetraibile da &#8220;pro-rata&#8221;, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (artt. 19, co. 5, e 19-bis);</p>
<p>d) esercizio dell’opzione  per la dispensa dagli adempimenti IVA da parte dei contribuenti che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti (art. 36-bis).</p>
<p>Iva indetraibile: natura di onere accessorio o costo generale</p>
<p>L’Associazione Dottori Commercialisti (ADC) di Milano con la norma di comportamento n. 152 emanata nel maggio 2003 ha rilevato che l&#8217;Iva indetraibile può costituire, a seconda delle fattispecie:</p>
<p>1.       un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o del servizio cui si riferisce, deducibile ai sensi dell&#8217;art. 110 del D. P. R. 917 del 1986;</p>
<p>2.       un costo generale d&#8217;esercizio, deducibile ai sensi dell&#8217;art. 109 del D. P. R. 917 del 1986.</p>
<h2>Conferma nei principi contabili italiani</h2>
<p>Sotto il profilo civilistico, il documento interpretativo del principio contabile n. 12 conferma che l&#8217;Iva non detraibile è incorporata nel costo dei beni e classificata nello stesso modo. Inoltre, il principio contabile n. 16 afferma che la capitalizzazione del costo aggiuntivo sostenuto a causa di acquisti di immobilizzazioni materiali in regime di  Iva indetraibile è consentita nei limiti in cui l&#8217;aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile tramite l&#8217;uso del bene.</p>
<h2>Conferma da parte della amministrazione finanziaria</h2>
<p>Tale interpretazione è confermata anche dal Ministero delle finanze nella R. M. N. 9/869 del 19 gennaio 1980, in cui viene chiarito che l&#8217;Iva non recuperabile riferibile ad una specifica operazione di acquisto deve integrarne il costo originario, con la conseguenza che l&#8217;onere, in base alla natura dell&#8217;operazione:</p>
<p>a)     sarà capitalizzato nel valore dei beni strumentali;</p>
<p>b)    concorrerà alla formazione del valore di magazzino per le &#8220;merci&#8221;;</p>
<p>c)     formerà il costo in relazione alle spese generali ed ai servizi.</p>
<h2>Sintesi</h2>
<p>Nella fattispecie di Iva indetraibile derivante dall&#8217;applicazione del pro-rata di detraibilità, totale o parziale ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D. P. R. N. 633/72, l’onere costituisce una spesa generale, deducibile nell&#8217;esercizio di competenza secondo il disposto dell&#8217;art. 109 del Tuir. La ratio di tale considerazione è che l’onere è considerato collegato all&#8217;intera gestione aziendale e non riferibile alle singole operazioni d&#8217;acquisto.</p>
<p>Anche in questo caso l’Amministrazione finanziaria, con la citata Risoluzione, ha affermato che in presenza di operazioni esenti l&#8217;Iva indetraibile non può essere considerata come un costo afferente le singole operazioni di acquisto, visto che l&#8217;indetraibilità è determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere dall&#8217;impresa nel corso dell&#8217;esercizio. In tale caso a determinare l&#8217;indetraibilità non è né la natura del singolo bene acquistato, né quella della singola operazione, bensì la situazione generale dell’azienda in cui convivono sia attività assoggettate ad Iva, sia attività esenti dall’imposta. Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato costo generale, che va dedotto nell&#8217;esercizio di competenza.</p>
<p>Tuttavia la norma di comportamento dell’ADC n. 152 ha chiarito che se l’Iva indetraibile da pro-rata fosse imputata direttamente agli specifici acquisti cui afferisce, nei limiti dei principi contabili, tale imputazione assumerebbe rilevanza anche agli effetti fiscali. Questo vuol dire che è possibile imputare al costo di acquisto di un bene o servizio anche l&#8217;Iva indetraibile da pro-rata, ma solo se tale imputazione risulta contabilmente corretta. Confermando tale tesi, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta n. 4. 3 della Circolare n. 154/E/1995 e nella Risoluzione n. 297/E/2002, ha affermato che in ipotesi di imposta totalmente indetraibile causa pro-rata, l&#8217;Iva relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene stesso. Allo stesso modo, o meglio con lo stesso tenore nella risposta n. 15. 12 della Circolare n. 137/E/1997, l’Amministrazione ha precisato che l&#8217;importo dell&#8217;Iva indetraibile per effetto del pro-rata può ritenersi imputabile al costo dell&#8217;unico acquisto effettuato nel corso del periodo d&#8217;imposta in base all&#8217;art. 110 del Tuir.</p>
<p>In tal caso, torneranno valide le osservazioni già fatte, ovvero che l’Iva indetraibile da pro–rata relativo ad una specifica operazione di acquisto può essere imputata al costo originario, con le conseguenze sopra descritte.</p>
<p>In ultimo, va segnalato che secondo il disposto del comma 5 dell’art. 19 del D. P. R. N. 633/72, la determinazione dell&#8217;iva indetraibile da pro-rata avviene alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell&#8217;esercizio, l&#8217;indetraibilità dell&#8217;Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell&#8217;anno precedente.</p>
<p>Anche in relazione a tale fattispecie ha avuto modo di esprimersi l’amministrazione con nota n. 9/1565 del 23 gennaio 1984, chiarendo che l&#8217;onere accessorio determinato in funzione della percentuale provvisoria possiede, comunque, il requisito della &#8220;oggettiva determinabilità&#8221; necessario per la sua deducibilità, dato che è quantificato sulla base di un elemento certo costituito dall&#8217;anzidetta percentuale, ancorché riguardante un periodo d&#8217;imposta precedente.</p>
<p>A nostro parere, avendo il dato del pro rata iva dell’esercizio precedente, l’impostazione migliore è quella di rilevare l’Iva indetraibile come onere accessorio, fattura per fattura, imputando in tal modo la corretta norma di deducibilità (si pensi alle spese telefoniche oggi deducibili all’80%), onde evitare di effettuare calcoli empirici a fine esercizio.</p>
<h2>Esempio di non applicazione del seguente parere</h2>
<p>Azienda con applicazione del pro rata Iva di indetraibilità</p>
<p>Iva indetraibile pari ad euro 100. 000</p>
<p>Non sono presenti spese a deducibilità parziale</p>
<p>Costo deducile dell’Iva indetraibile = 100. 000</p>
<p>Minor gettito di  imposte = Irap 27,5% ed Irap 2,5%[1] = 30. 000</p>
<p><em>[1] Varia a seconda della Regione e del codice attività, abbiamo inserito aliquota media.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-indetraibile-232-costo-in-tutto-o-parte-deducibile/">Iva indetraibile: è costo deducibile</a> was first posted on Novembre 29, 2017 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ad ASD-ONLUS: guida fiscale 2017 alla deduzione/detrazione per imprese e privati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ad-asd-onlus-guida-fiscale-2017-alla-deduzionedetrazione-per-imprese-e-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[ONLUS]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali donazioni onlus]]></category>
		<category><![CDATA[art 14 dl 35 2005]]></category>
		<category><![CDATA[asd onlus]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità donazioni onlus]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità erogazioni liberali onlus]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilità donazioni onlus]]></category>
		<category><![CDATA[erogazioni liberali deducibili ires 2017]]></category>
		<category><![CDATA[erogazioni liberali deducibili reddito impresa]]></category>
		<category><![CDATA[erogazioni liberali onlus 2017]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising asd]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale no profit]]></category>
		<category><![CDATA[sport per disabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/donazioni-ad-asd-onlus-guida-fiscale-2017-alla-deduzionedetrazione-per-imprese-e-privati/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale deducibilità/detraibilità erogazioni liberali ASD-ONLUS 2017 per imprese e privati<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ad-asd-onlus-guida-fiscale-2017-alla-deduzionedetrazione-per-imprese-e-privati/">Donazioni ad ASD-ONLUS: guida fiscale 2017 alla deduzione/detrazione per imprese e privati</a> was first posted on Maggio 22, 2017 at 9:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017? </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017? </p>
<p>Analisi normativa </p>
<p>Come noto, attraverso il c. D. “Fundraising” cioè l’attività di raccolta di fondi, le ONLUS raccolgono destinazioni liberali da reinvestire per sviluppare le finalità di utilità sociale dell’associazione. </p>
<p>Inoltre, come nel caso di specie, può accadere che un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e che sia in possesso dei requisiti previsti ex lege, acquisti anche la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). </p>
<p>Occorre distinguere le agevolazioni fiscali previste dal legislatore in materia per i soggetti che decidono di finanziare il no profit, a seconda che si tratti di persona fisica o impresa ed in funzione della natura della donazione che può avere ad oggetto:</p>
<p>    denaro;<br />
    costi di personale per servizi;<br />
     merci. </p>
<p>EROGAZIONI IN DENARO</p>
<p>Agevolazioni fiscali per persone fisiche  </p>
<p>Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR) possono optare alternativamente tra:</p>
<p>a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005); </p>
<p>N. B. Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;</p>
<p>Attenzione: per le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) si applica la deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100. 000 €, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. </p>
<p>b) la detrazione dall’IRPEF del 26% calcolata sul limite massimo di 30. 000 € che consente di realizzare un risparmio fiscale fino a 7. 800 €;</p>
<p>N. B nel calcolo dei 30. 000 € occorre computare anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”. </p>
<p>Attenzione: In entrambe le ipotesi, presupposto fondamentale per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito sarà sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. </p>
<p>Agevolazioni fiscali per imprese e società</p>
<p>Le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES) potranno optare alternativamente tra:</p>
<p>a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005);</p>
<p>b) la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30. 000 € (articolo 100 TUIR comma 2 lettera h). </p>
<p>E se l’ASD non ha i requisiti della ONLUS in che misura opera la detrazione? <br />
L’articolo 78, comma 1, TUIR prevede che i soggetti passivi IRES possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), TUIR. </p>
<p>EROGAZIONI COSTI DI PERSONALE</p>
<p>Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi” (Lettera h) ed i) del comma 2 dell’articolo 100 del TUIR. , che non hanno subito modifiche per effetto della legge n°96/2012. </p>
<p>EROGAZIONI BENI-MERCE</p>
<p>Le erogazioni liberali consistenti in “cessioni gratuite di merce” che le ONLUS possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) godono del regime fiscale agevolato previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del d. Lgs. N°460/1997. In particolare, il comma 2 stabilisce che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del TUIR. E, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’IRES o con l’IRPEF. I medesimi principi si applicano in caso di donazione di beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato. </p>
<p>N. B. Ai fini dell’IVA queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’articolo 10 del D. P. R. 633/1972, perché rientranti nella fattispecie di cui al numero 4 dell’articolo 2 dello stesso D. P. R. Da esso richiamata (i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa). L’agevolazione opera se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50. 00 € (fino al 2014 il limite era circa la metà) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’IVA relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’articolo 19 del d. P. R. 633/1972. </p>
<p>La legge di stabilità 2016 ha elevato a 15. 000 € (in precedenza fissato a 5. 164,57 €) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 cioè quella relativa alla cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. </p>
<p>Attenzione: l’inosservanza degli obblighi contabili da parte del soggetto che riceve l’erogazione comporta per il soggetto beneficiario la perdita della deduzione fiscale! </p>
<p>Soluzione</p>
<p>L’impresa potrà optare per la deducibilità delle liberalità in denaro erogate in favore dell’ASD/ONLUS, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui come previsto dall’articolo 14 comma 1 D. L. N°35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005, sottraendo così l’importo ottenuto a tassazione. </p>
<p>Se desiderate:</p>
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		<title>Bonus ricerca 2017: incentivi record per le imprese e società. Come si calcola il credito d’imposta e con quali agevolazioni fiscali è cumulabile?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-ricerca-2017-incentivi-record-per-le-imprese-e-societ224-come-si-calcola-il-credito-dimposta-e-con-quali-agevolazioni-fiscali-232-cumulabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 06:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale completa Bonus ricerca e sviluppo 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-ricerca-2017-incentivi-record-per-le-imprese-e-societ224-come-si-calcola-il-credito-dimposta-e-con-quali-agevolazioni-fiscali-232-cumulabile/">Bonus ricerca 2017: incentivi record per le imprese e società. Come si calcola il credito d’imposta e con quali agevolazioni fiscali è cumulabile?</a> was first posted on Maggio 17, 2017 at 8:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete un’impresa o una società che investe in ricerca? Ecco pronta per voi la guida completa che vi consentirà di massimizzare il vostro risparmio d’imposta e moltiplicare esponenzialmente la vostra redditività grazie ai bonus fiscali ricerca e sviluppo 2017 e le altre agevolazioni fiscali con gli stessi cumulabili, anche nei rapporti commerciali con l’estero!  </p>
<p>Il credito d’imposta per le aziende che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 3, comma 1, dl 145/2013 è stato potenziato sotto il duplice aspetto strutturale e temporale. Infatti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto, sul punto diverse novità che hanno reso ancora più vantaggioso questo bonus, come chiarito dalla circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate 13/E 2017: in sintesi credito d&#8217;imposta al 50% per tutte le spese fino al 2020, anche per commesse estere. 
</p>
<p>A chi spetta e come si calcola il bonus ricerca e sviluppo? </p>
<p>Il bonus è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti relativi a spese di ricerca e sviluppo di seguito specificate, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. </p>
<p>Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni. </p>
<p>Esempio di calcolo: ipotizzando un investimento 2017 in ricerca e sviluppo pari ad € 700. 000 e consideriamo che la media degli investimenti dei tre anni precedenti sia pari ad e 650. 00. “L’eccedenza” corrispondente alla quota agevolabile ammonterà ad € 50. 000: sulla stessa applichiamo quindi l’aliquota del 50% ottenendo come credito d’imposta a titolo di “Bonus per ricerca e sviluppo” l’importo finale di € 25. 000. </p>
<p>Quali spese rientrano nell’agevolazione? </p>
<p>Sotto il profilo oggettivo le spese ammesse al credito d’imposta sono: </p>
<p>    costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;<br />
    quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;<br />
    spese per contratti di ricerca extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge n°179/2012;<br />
    spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali. </p>
<p>N. B. Per alcune di queste tipologie, precisamente l’assunzione di personale altamente qualificato ed i contratti di ricerca extra-muros, l’agevolazione era già al 50% anche in relazione agli anni passati (dal 2014 in poi). </p>
<p>Novità bonus ricerca 2017</p>
<p>Nel dettaglio, il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è stato oggetto delle seguenti modifiche:</p>
<p>    è stato esteso di un anno (fino al 2020 e non più solo fino al 2019);<br />
    è stata raddoppiata (al 50% prima fissata al 25%) l’aliquota per tutte le tipologie di spesa;<br />
    è stato incrementato (a 20. 000. 000 € dai precedenti 5. 000. 000) il massimale a cui si può applicare il bonus;</p>
<p>    è stato esteso anche alle imprese residenti che svolgono attività di R&amp;S per conto di committenti non residenti. </p>
<p>N. B. Resta invece fissato ad € 30. 000 l’importo minimo di investimenti richiesti per poter applicare l’agevolazione fiscale. </p>
<p>Attenzione: la circolare n°5/2016 Agenzia delle Entrate, chiarisce che i costi per la ricerca e sviluppo sono agevolabili al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute, e che in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti. </p>
<p>Cumulabilità Bonus ricerca e Patent Box </p>
<p>Si ricorda che le imprese innovative hanno la possibilità di cumulare tale bonus con quelli previsti dal Patent Box ex articolo 1 commi 37-43  L. 190/2014 per la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento degli intangible assets. Questa possibilità è stata espressamente chiarita dalla Circolare Agenzia Entrate n°5/E del 2016  la quale ha altresì precisato che la condizione relativa alla soglia minima di investimento di € 30. 000 prevista per beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non richiede l’effettuazione di investimenti pari almeno alla suddetta soglia in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo d’imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione. </p>
<p>Per saperne di più sul Patent Box e quantificare il vostro risparmio d’imposta se decidete di aderire anche a questa opzione fiscale agevolativa, leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">la guida dedicata a come si calcola il Patent Box</a>! </p>
<p>Siete un’impresa innovativa che mira a fare business con il marchio collettivo? Leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">la divulgazione sul marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! </p>
<p>Cumulabilità del Bonus ricerca con incentivi UE</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta per ricerca e sviluppo è compatibile anche con le sovvenzioni europee (che prevedono un contributo finanziario, parziale o totale, dei costi ammissibili ai programmi comunitari)  previste per i medesimi investimenti come gli incentivi UE Horizon 2020? </p>
<p>La risposta è positiva come confermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello con la risoluzione 12/E 2017, a condizione che la somma dei due incentivi non superi l’investimento effettuato. In pratica, un’azienda potrà utilizzare il bonus ricerca anche per investimenti in ricerca e sviluppo in relazione ai quali ha ricevuto le sovvenzioni europee, sempre che l’importo complessivo non ecceda l’ammontare complessivo di competenza del periodo per poter applicare il credito d’imposta. </p>
<p>Estensione del bonus alle commesse estere </p>
<p>Il bonus fiscale è esteso anche alle imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Occorre sottolineare che in questo ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, caso non rileverà il singolo corrispettivo pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa sostenute per gli investimenti ammissibili, nell’anno in cui sono state sostenute, e non in quelli di completamente della commessa.  Il commissionario potrà anche essere una società dello stesso gruppo. Questo significa che ad esempio i bonus ricerca saranno attivabili anche nel caso di una capogruppo estera che affida un contratto di ricerca alla controllata italiana. </p>
<p>N. B. Le citate regole si applicano sono circoscritte all’ipotesi in cui la committente sia un’impresa non residente. Se al contrario la controparte contrattuale è un’impresa residente, sarà quest’ultima ad applicare il credito d’imposta, a titolo di “ricerca extra muros”. </p>
<p>Attenzione: il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. Se un’impresa si è costituita nel 2017, non applica il criterio della spesa incrementale rispetto al triennio precedente, ma utilizza il credito d’imposta su tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo. </p>
<p>
</p>
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		<title>Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell&#8217;azienda sponsor? La risposta della Cassazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/deducibilit224-di-spese-di-sponsorizzazione-sportive-quando-lagenzia-delle-entrate-pu242-emettere-avvisi-di-accertamento-nei-confronti-dellaziendaprofessionista-sponsor-le-risposta-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[cassazione 8981/2017]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/deducibilit224-di-spese-di-sponsorizzazione-sportive-quando-lagenzia-delle-entrate-pu242-emettere-avvisi-di-accertamento-nei-confronti-dellaziendaprofessionista-sponsor-le-risposta-della-cassazione/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale alla deducibilità di spese di pubblicità presso ASD/SSD  per aziende e professionisti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/deducibilit224-di-spese-di-sponsorizzazione-sportive-quando-lagenzia-delle-entrate-pu242-emettere-avvisi-di-accertamento-nei-confronti-dellaziendaprofessionista-sponsor-le-risposta-della-cassazione/">Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell&#8217;azienda sponsor? La risposta della Cassazione</a> was first posted on Aprile 14, 2017 at 9:26 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad € 180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione? </p>
<p> </p>
<p>Quesito</p>
<p>Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad €180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione? </p>
<p>Focus sulle spese di pubblicità e norma applicabile</p>
<p>L’articolo 108 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che la pubblicità è l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico e si differenzia dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R. M. 17 settembre 1998, n°148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda. </p>
<p>Sotto un profilo fiscale, entrambe le fattispecie sono equiparate e tali spese possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro successivi in parti uguali. </p>
<p>Tuttavia nel caso specifico in cui i corrispettivi funzionali alla pubblicità dell’Azienda sono versati ad un’ASD (oppure ad una SSD) trova applicazione l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che limita la deducibilità fiscale alle spese di pubblicità e sponsorizzazione ad un importo massimo di € 200. 000.    </p>
<p>Soluzione  </p>
<p>Quanto sopra asserito trova una conferma nella recentissima sentenza n°8981/2017 depositata il 6 aprile, con la quale Corte di Cassazione ha chiarito che il Fisco non può opporsi alla deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuata da aziende e professionisti fino all’importo massimo di € 200. 000 annui se corrisposte ad una ASD o SSD</p>
<p>Nella fattispecie,  l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati. </p>
<p>La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa esattoriale in applicazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, in base al quale “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200. 000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente del la Repubblica 22 dicembre 1986, n°917”. </p>
<p>Deve quindi concludersi che il recupero a mezzo di avviso di accertamento del costo di pubblicità inferiore ad € 200. 000 risulta illegittimo poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta. </p>
<p>Condizioni per la deducibilità delle spese di pubblicità corrisposte SSD (Società sportive dilettantistiche), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), associazioni sportive scolastiche o fondazioni scolastiche:</p>
<p>    corrispettivi fino ad € 200. 000;<br />
    la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;<br />
    il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. Apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera). </p>
<p>Sussistendo tali requisiti l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avvisi di accertamento legittimi per disconoscere la deducibilità fiscale delle somme corrisposte da aziende o professionisti  agli enti sopra specificati. </p>
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		<title>Guida novità fiscali 2017 per Imprese: istruzioni in pillole per calcolo di ammortamenti, IRI ed IVA con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-novit224-fiscali-2017-per-imprese-istruzioni-in-pillole-per-calcolo-di-ammortamentiiri-e-iva-con-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-7-aprile-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:42:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida novità fiscali 2017 per imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-novit224-fiscali-2017-per-imprese-istruzioni-in-pillole-per-calcolo-di-ammortamentiiri-e-iva-con-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-del-7-aprile-2017/">Guida novità fiscali 2017 per Imprese: istruzioni in pillole per calcolo di ammortamenti, IRI ed IVA con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017</a> was first posted on Aprile 11, 2017 at 9:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle novità fiscali 2017, chiarendo i dubbi sollevati in punto di Ammortamenti, IRI, regime di cassa, IVA. Dedichiamo un focus alle istruzioni per le imprese.</p>
<p>Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle novità fiscali 2017, chiarendo i dubbi sollevati in punto di Ammortamenti, IRI, regime di cassa, IVA. Dedichiamo un focus alle istruzioni per le imprese.</p>
<p>A) Ammortamenti</p>
<p>L’iperammortamento al 250% per l’acquisto di macchinari digitali è concesso solo alle imprese (non a professionisti e autonomi).</p>
<p>Come si  applica la maggiorazione al software:</p>
<p>se il software è “embedded”, ovvero acquistato insieme al bene materiale, è anch’esso agevolato con la maggiorazione al 150%;<br />
se invece è “stand alone”, cioè indipendente cioè non necessario al funzionamento del bene materiale, è agevolato con il superammortamento al 140% (quindi, la maggiorazione è limitata al 40%);<br />
se un macchinario digitale, incluso nell’elenco dei beni ammessi all’iperammortamento è acquistato nel 2016, non può utilizzare l’agevolazione al 250%, che in base alla normativa si applica solo ai beni immateriali acquistati nel 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 con almeno il 20% di acconto pagato entro il 31 dicembre 2017. N. B.  Questo, indipendentemente dal fatto che venga poi interconnesso nel 2017 (è quello dell’interconnessione il momento rilevante ai fini fiscali per applicare l’iperammortamento). Il bene in questione, acquistato nel 2016, potrà invece essere ammesso al superammortamenti al 140%.</p>
<p>Attenzione: per essere definito interconnesso, ai fini del godimento dell’iperammortamento al 250%, un bene deve:</p>
<p>scambiare informazioni con sistemi interni o esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;<br />
essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante utilizzo di standard di indirizzamento internazionale riconosciuti.</p>
<p>B) IRI</p>
<p>La base imponibile della nuova imposta sul reddito d’impresa calcola in due passaggi:</p>
<p>1) determinazione reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni (capo IV titolo I del testo unico imposte sui redditi);</p>
<p>2) deduzione dal reddito delle somme prelevate dai soci a carico dell’utile.</p>
<p>C) Regime di Cassa</p>
<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede il regime di cassa per le imprese minori ma occorre precisare deroghe previste:</p>
<p>plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, sono imponibili o deducibili per competenza;<br />
per le assegnazioni di beni ai soci o la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodi di competenza (quello in cui è avvenuta l’assegnazione o destinazione a finalità estranea).</p>
<p>D) IVA</p>
<p>Comunicazioni IVA</p>
<p>Con riferimento alle  comunicazioni sulle fatture emesse e ricevute, non c’è alcun obbligo per le operazioni che non richiedono fattura, a prescindere dall’importo.</p>
<p>Rimborsi IVA</p>
<p>Riguardo ai  rimborsi IVA è stato precisato che l’innalzamento da € 15. 000 a € 30. 000 della soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso IVA senza altri adempimenti, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3 dicembre 2016, entrata in vigore del dl 193/2016.</p>
<p>Per richiedere assistenza fiscale specializzata e customizzata, ottenere un parere spot e per attivare la nostra contabilità in Cloud, affidatevi ai nostri esperti che vi supporteranno con efficienza, efficacia e in tutta serenità per soddisfare ogni vostra esigenza!</p>
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		<title>Bonus fiscali e accesso agevolato al credito  per le Start Up innovative 2017 : la guida pratica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 16:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - commerciale - fiscale - finanziaria  all'apertura e avvio di Start - up  innovative 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-fiscali-e-accesso-agevolato-al-credito-per-le-start-up-innovative-2017-la-guida-pratica/">Bonus fiscali e accesso agevolato al credito  per le Start Up innovative 2017 : la guida pratica</a> was first posted on Marzo 16, 2017 at 5:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In un&#8217;ottica volta ad incentivare gli investimenti e la creazione di Startup innovative rafforzando ulteriormente un settore ad alto tasso di tecnologia  in forte espansione, l&#8217;ultima manovra finanziaria, stanziando circa 26,5 miliardi in favore delle attività imprenditoriali, ha introdotto un pacchetto di agevolazioni sia di natura fiscale che finanziaria per questa tipologia di imprese. Ecco la vostra guida completa. </p>
<p> In un&#8217;ottica volta ad incentivare gli investimenti e la creazione di startup innovative rafforzando ulteriormente un settore ad alto tasso di tecnologia  in forte espansione, l&#8217;ultima manovra finanziaria, stanziando circa 26,5 miliardi in favore delle attività imprenditoriali, ha introdotto un pacchetto di agevolazioni contenente in primis bonus fiscali potenziati, articolato in due dimensioni :</p>
<p> misure per stimolare gli investimenti dei finanziatori esterni;</p>
<p> una serie di benefits che puntano, dall&#8217;interno, alla creazione e crescita di nuove aziende. </p>
<p> Bonus investimenti al 30%</p>
<p> Da quest’anno chi investe in startup innovative fino a un milione di euro (esteso l&#8217;iniziale paletto di 500. 000 euro), potrà godere di una detrazione Irpef elevata al 30% ( dal 19% iniziale e 25% solo per quelle a vocazione sociale) della somma versata, a condizione di non cedere le quote detenute prima di un triennio, pena la decadenza dall&#8217;agevolazione e il recupero a tassazione con applicazione degli interessi legali. </p>
<p> Sale al 30% anche la deduzione Ires per le imprese che investono in startup (inizialmente fissata al 20%) con un tetto massimo agevolabile rimane pari a un 1 milione 800 mila euro, fermo restando il mantenimento dell&#8217;investimento per almeno tre anni. </p>
<p> Aziende Sponsor. </p>
<p> Le perdite delle start up potranno, per il primo triennio, essere assorbite dalle aziende sponsor, in deroga al principio del consolidato fiscale, a condizione che le stesse siano quotate e abbiano in portafoglio una partecipazione (anche indiretta) nel capitale della startup pari almeno al 20%</p>
<p> Esonero fiscale e semplificazione per l&#8217;atto costitutivo</p>
<p> Le startup innovative attualmente sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo ordinarimente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese e per quelli relativi all’atto costitutivo, che potrà essere siglato, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata. </p>
<p> Agevolazioni fiscali e contributive</p>
<p> Si applica un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull&#8217;assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall&#8217;attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa. </p>
<p> Permessi di soggiorno agevolati</p>
<p> Chi decide di investire in Italia in una start up innovativa potrà giovarsi di una straordinaria  agevolazione relativa al permesso di soggiorno. Nello specifico, il cittadino straniero già in possesso di regolare permesso di soggiorno (sono inclusi i permessi per studio, tirocinio o formazione) che intende restare in Italia per avviare una startup, potrà procedere alla conversione del suo documento in permesso di soggiorno per lavoro autonomo senza dover tornare nel paese d’origine per l’apposito visto. </p>
<p> Gli altri benefits  </p>
<p> Proroga  del super ammortamento al 140% per l’acquisto di macchinari nuovi e introduzione dell’iper ammortamento al 250% per gli investimenti digitali rientranti nel progetto di Industria 4. ;</p>
<p> Prevista l’estensione della platea di lavoratori che possono usufruire della detassazione del premio di produttività 2017 con nuove soglie di reddito. Il premio in questione sarà tassato a cedolare secca per un importo, raddoppiato rispetto a quello prima applicabile, pari  a 4 mila euro massimo, nel caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore nella gestione dell’azienda;  </p>
<p> Agevolazioni estese anche per il nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo: prorogato fino al 2020 il termine per beneficiare dello stesso per investimenti in ricerca e sviluppo, con una copertura di spesa che viene innalzata dal 25% al 50% di quanto speso;</p>
<p>  E&#8217; stata prevista la nuova Iri al 24%, l’imposta sul reddito imprenditoriale che tasserà gli utili lasciati in azienda cioè la base di reddito non prelevata dal professionista, con l’aliquota unica sostitutiva dell’Irpef;  </p>
<p>  Detassazione per le imprese che aderiranno ai piani individuali di risparmio Pir: sono piani che  puntano a svincolare  gli investitori dai finanziamenti bancari e premiano chi investe il proprio capitale con la detassazione degli interessi (il capital gain) per medio e lungo periodo; (accento posto sull&#8217;economia reale). NB potranno aprire piani individuali di risparmio anche le imprese al di sopra di 300 milioni di fatturato annuo. </p>
<p> Aliquota agevolata nel nuovo regime forfettario  </p>
<p> La legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di tali requisiti:</p>
<p> il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;</p>
<p> l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;</p>
<p> qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO. </p>
<p> Accesso al credito</p>
<p> Le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Potranno inoltre godere dei finanziamenti a fondo perduto;</p>
<p> Saranno incrementati i prestiti per le start-up innovative: il Fondo per la crescita sostenibile sarà aumentato di 47,5 milioni di euro per l’anno appena iniziato e di altrettanti per il 2018;</p>
<p> E&#8217; stata prevista anche una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding);</p>
<p> Infine, la legge di Bilancio prevede forme di investimento da parte dell&#8217;Inail in favore delle imprese start-up innovative. In particolare, si prevede che l&#8217;Istituto possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative o costituire e partecipare &#8211; anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri &#8211; a start-up di tipo societario. </p>
<p> Attenzione: ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, le Start up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione attestante il soddisfacimento dei requisiti prescritti ex lege ai fini della qualificazione come Start Up. Tali dati saranno analizzati dal Mise con cadenza annuale. Il decreto del Mise con i requisiti per il 2017 è entrato in vigore con decorrenza dal 21 gennaio 2017 e le Start up innovative già iscritte al registro delle imprese dovranno depositare la dichiarazione con i nuovi dati richiesti, pena la cancellazione dalla sezione speciale e quindi la decadenza da tutti i bonus e le agevolazioni sopra illustrati. </p>
<p> NB Con la riforma del settore, le Start up innovative possono contare su un totale di 28 misure agevolative  introdotte con le seguenti norme: Dl 201/2011, Dl 179/2012, Dl 69/2013, Dl 3/2015, Dlgs 81/2015, legge 208/2015, legge 232/2016</p>
<p> Per avviare con successo  la vostra Start – Up innovativa e attivare correttamente tutti i bonus fiscali e le agevolazioni finanziarie,</p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p>
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