<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comportamento Concludente &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/comportamento-concludente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 09:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Comportamento Concludente &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comportamento concludente nelle relazioni commerciali: un’analisi approfondita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Comportamento-concludente-nelle-relazioni-commerciali-un-analisi-approfondita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento Concludente]]></category>
		<category><![CDATA[Accettazione implicita]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamiche commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Formalizzazione degli accordi]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione dei contratti]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretazione delle azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Omissioni Implicazioni legali]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi e responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trattative e negoziati]]></category>
		<category><![CDATA[Validità dei contratti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30885</guid>

					<description><![CDATA[In questo articolo, esploreremo il significato del comportamento concludente nelle relazioni commerciali, la sua applicazione e le implicazioni legali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Comportamento-concludente-nelle-relazioni-commerciali-un-analisi-approfondita/">Comportamento concludente nelle relazioni commerciali: un’analisi approfondita</a> was first posted on Ottobre 14, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il principio del comportamento concludente è un concetto giuridico di fondamentale importanza nel campo delle relazioni commerciali. Si riferisce alla situazione in cui le azioni, i gesti o le omissioni di una parte possono essere interpretati come una manifestazione di volontà, anche in assenza di una dichiarazione esplicita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa si Intende per Comportamento Concludente?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento concludente si verifica quando un soggetto, attraverso le proprie azioni, crea l’impressione che un determinato accordo o contratto sia stato concluso, anche senza la necessità di una formalizzazione scritta. Questo principio si basa sull&#8217;idea che le parti coinvolte in una transazione commerciale possano legittimamente basarsi sul comportamento dell&#8217;altra parte per stabilire diritti e doveri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Applicazione nelle Relazioni Commerciali</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Contratti Commerciali:</strong> Nelle relazioni commerciali, il comportamento concludente è spesso utilizzato per interpretare la formazione dei contratti. Ad esempio, se un fornitore inizia a consegnare merce senza che vi sia un contratto scritto, ma entrambi le parti continuano a operare come se il contratto fosse in essere, il comportamento del fornitore può essere considerato come una manifestazione della sua volontà di concludere l’accordo.</li>
<li><strong>Trattative e Negoziati:</strong> Durante le trattative, il comportamento concludente può manifestarsi in modi diversi, come un&#8217;email di conferma di un’offerta o l&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione di un servizio. Queste azioni possono essere interpretate come una volontà di procedere con l&#8217;accordo, rendendo le parti vincolate dai termini stabiliti implicitamente.</li>
<li><strong>Relazioni di Lavoro:</strong> Anche nelle relazioni di lavoro, il comportamento concludente gioca un ruolo cruciale. Ad esempio, se un dipendente continua a svolgere le proprie mansioni senza un contratto formalizzato, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per la retribuzione e i diritti del lavoratore sulla base del comportamento concludente.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni Legali del Comportamento Concludente</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione del principio del comportamento concludente nelle relazioni commerciali presenta diverse implicazioni legali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Validità dei Contratti:</strong> La validità dei contratti può essere influenzata dalle azioni delle parti. In caso di dispute, un tribunale potrebbe riconoscere un contratto basato sul comportamento concludente, anche se non formalizzato, rendendo le parti responsabili per l’adempimento delle obbligazioni.</li>
<li><strong>Interpretazione delle Omissioni:</strong> Le omissioni possono avere la stessa valenza del comportamento attivo. Se una parte non agisce quando sarebbe stata ragionevolmente tenuta a farlo, ciò può essere interpretato come accettazione di una proposta.</li>
<li><strong>Rischi e Responsabilità:</strong> Le parti devono essere consapevoli dei rischi associati al comportamento concludente. L&#8217;assenza di un contratto scritto può rendere difficile dimostrare i termini dell&#8217;accordo, esponendo entrambe le parti a incertezze legali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento concludente nelle relazioni commerciali rappresenta un elemento cruciale per la gestione delle interazioni tra le parti. La sua applicazione può portare a conseguenze significative e, pertanto, è fondamentale che le imprese e i professionisti siano consapevoli delle implicazioni legali derivanti dalle loro azioni. È sempre consigliabile formalizzare gli accordi per evitare fraintendimenti e garantire una protezione legale adeguata.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Comportamento-concludente-nelle-relazioni-commerciali-un-analisi-approfondita/">Comportamento concludente nelle relazioni commerciali: un’analisi approfondita</a> was first posted on Ottobre 14, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento Concludente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRATTI DI LOCAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[VALE IL SEMPLICE INVIO DELLA FATTURA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/</guid>

					<description><![CDATA[NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, VALE IL SEMPLICE INVIO DELLA FATTURA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/">COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT</a> was first posted on Novembre 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>la conseguenza che deve escludersi la necessità della forma scritta e deve ritenersi sufficiente un comportamento concludente. Pertanto la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la richiesta debba formularsi in modo chiaro ed univoco, specialmente se rivolta ad una P. A. , e che non sia sufficiente a tal fine l&#8217;invio di una fattura nella quale sia indicato un canone superiore all&#8217;ultimo pagato. </p>
<p> </p>
<p>CASSAZIONE CIVILE  SEZ. III   21/09/2012 ( UD. 12/07/2012 , DEP. 21/09/2012 ) NUMERO: 16068   INTESTAZIONE                    </p>
<p>FATTO</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con ricorso ex art. 447 bis c. P. C.   ALFA Spa, premesso di aver acquistato da Corsale 90 srl un immobile in (OMISSIS), che era stato locato a far data dall&#8217;1. 2. 93 al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e destinato a sede della Direzione Provinciale, al canone iniziale di L. 2. 900. 000. 000 oltre aggiornamento Istat dal secondo anno, chiedeva che, previa determinazione del canone aggiornato a partire dall&#8217;1. 2. 2002, il Ministero fosse condannato a corrispondere per arretrati sino al 31. 5. 2006 la somma di Euro 1. 857. 408,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria. </p>
<p>Si costituiva il Ministero deducendo di non aver ricevuto nessuna richiesta specifica di aggiornamento, se non nel 2003 e nel 2004, e chiedendo la reiezione della domanda ed in via di ulteriore subordine la reiezione della richiesta di rivalutazione ed interessi. </p>
<p>In esito al giudizio il Tribunale di Milano accertava che l&#8217;eventuale residuo debito del Ministero nei confronti di &#8220;Beni Immobili Italia Spa&#8221; doveva determinarsi con riferimento ad un canone di Euro 1. 621. 108 oltre Iva per il bimestre 1. 12. 2003/31. 1. 2004 e con riferimento a un canone di Euro 1. 645. 425,62 oltre Iva per il periodo 1. 2. 2004/31. 5. 2006. </p>
<p>Avverso tale decisione proponeva appello la  ALFA Spa ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il Ministero la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 4 giugno 2008, dato atto dell&#8217;eseguito pagamento da parte del conduttore dell&#8217;importo per canoni, condannava il Ministero a corrispondere gli interessi di mora con decorrenza dalle scadenze contrattuali relative ai ratei di canone tardivamente pagati, confermando nel resto l&#8217;impugnata sentenza e dichiarando compensate le spese del grado. Avverso la detta sentenza la  ALFA Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. </p>
<p>Resiste con controricorso il Ministero. </p>
<p>Diritto</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>In via preliminare va rilevata la fondatezza dell&#8217;eccezione formulata dalla ricorrente, la quale ha dedotto l&#8217;omessa notifica del controricorso presentato proposto dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze. A riguardo, è utile evidenziare che, in base al dettato dell&#8217;art. 370 c. P. C. , la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. </p>
<p>Nella specie, come risulta dalla relata apposta in calce all&#8217;atto in data 10 dicembre 2008, il controricorso non è stato affatto notificato perchè da informazioni assunte sul posto il procuratore domiciliatario era sconosciuto. Ne deriva che, in mancanza della prescritta notificazione, il controricorso de quo non può essere preso in considerazione. </p>
<p>Esaurita tale questione preliminare, passando all&#8217;esame della doglianza, svolta dalla ricorrente, va osservato che la stessa, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. N. 392 del 1978, art. 32, si fonda sulla premessa che la norma citata non pone alcun vincolo di forma ai fini della richiesta di aggiornamento del canone su base Istat, con la conseguenza che deve escludersi la necessità della forma scritta e deve ritenersi sufficiente un comportamento concludente.  Pertanto la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la richiesta debba formularsi in modo chiaro ed univoco, specialmente se rivolta ad una P. A. , e che non sia sufficiente a tal fine l&#8217;invio di una fattura nella quale sia indicato un canone superiore all&#8217;ultimo pagato. </p>
<p>La censura merita attenzione. A riguardo, giova premettere che i primi due commi della L. N. 392 del 1978, art. 32, nel testo risultante dopo la sostituzione ad opera della D. L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9 sexies, conv. In L. 5 aprile 1985, n. 118, dispongono testualmente: &#8220;Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall&#8217;Istat, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati&#8221;. Ora, se è vero che la richiesta si configura come un onere del locatore, al cui adempimento è legato il suo diritto ad ottenere l&#8217;aggiornamento del canone, ponendosi come condizione per il sorgere del relativo diritto, è altrettanto vero che la legge non prevede però che tale richiesta debba essere rivestita di una forma particolare. Pertanto, questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa che richieda una forma particolare, le parti, nell&#8217;esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire, a loro scelta, le modalità attuative della richiesta, prescritta dalla L. N. 392 del 1978, art. 32 &#8211; nel testo modificato dalla L. N. 118 del 1985, art. 1, comma 9 sexies &#8211; per ottenere l&#8217;aumento del canone in dipendenza delle variazioni dell&#8217;indice ISTAT. Pertanto tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia (cfr Cass. N. 9351/92, Cass. 7982/1994, Cass. N. 14655/02,Cass. N. 15034/2004, Cass. N. 25645/2010). Ciò premesso, giova ora richiamare l&#8217;attenzione sulla circostanza che, assai recentemente, con sentenza n. 10720 dell&#8217;11 giugno 2012, questa stessa terza sezione della Corte, in diversa composizione, in una controversia di contenuto analogo tra le stesse parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla  ALFA sia per inosservanza dell&#8217;art. 366 c. P. C. , n. 6 sia perchè, in buona sostanza, la ricorrente aveva sollecitato una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all&#8217;ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, non consentita in sede di legittimità. E ciò, malgrado che i giudici di secondo grado avessero escluso che gli atti trasmessi dalla locatrice al Ministero presentassero &#8220;i requisiti minimi di certezza per fare almeno presumere una richiesta di adeguamento e far comprendere il suo contenuto&#8221; (cfr pag. 5). </p>
<p>Ciò posto, risulta di ovvia evidenza come nella decisione in commento la Corte di legittimità non ha affatto esaminato la fondatezza o meno delle doglianze formulate dalla  ALFA in punto di diritto. Ciò, in quanto le censure non potevano essere esaminate essendo volte in realtà a sollecitare un inammissibile intervento in sovrapposizione del giudice di legittimità rispetto ad una decisione del giudice di secondo grado essenzialmente fondata su una valutazione di stretto merito. </p>
<p>I termini della controversia sottoposti all&#8217;esame di questo Collegio sono invece ben diversi ove si consideri che la Corte di merito ha fondato la sua decisione sull&#8217;affermazione di principio, secondo cui la mancata indicazione del titolo della maggiorazione nonchè della percentuale di aggiornamento applicato, nelle fatture inviate dalla locatrice, indicanti un importo dei ratei di canone variato in aumento, non consentirebbero di integrare una valida richiesta ai fini dell&#8217;ottenimento dell&#8217;aggiornamento del canone. Ed invero, non vi è chi non veda come in tal modo, i giudici di secondo grado hanno finito con il postulare uno specifico requisito formale non previsto dalla legge, formulando un principio di diritto che non merita di essere condiviso. A riguardo, mette conto di sottolineare che la richiesta di aggiornamento contemplata dall&#8217;art. 32 più volte citato mira ad assolvere una duplice funzione, quella di rendere manifesta la volontà del locatore di conseguire l&#8217;aggiornamento annuale del canone e quella dì indicare l&#8217;ammontare della prestazione richiesta dal locatore e dovuta dal conduttore. </p>
<p>Ora, poichè tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia, l&#8217;invio di una fattura, in cui sia indicato un canone maggiore rispetto all&#8217;ultimo pagato, inglobante un aumento corrispondente al 75% delle variazioni, accertate dall&#8217;Istat, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati o comunque corrispondente a quello minore, eventualmente convenuto, non solo consente al conduttore di comprendere in maniera chiara ed univoca la volontà del locatore di ricevere il maggior canone comprensivo dell&#8217;aggiornamento Istat, nel frattempo maturato, ma gli permette, altresì, di desumere previa comparazione con il minor canone precedentemente pagato la misura della percentuale di aggiornamento applicato, così da compiere la necessaria verifica in merito alla legittimità della richiesta medesima. Con la conseguenza che, ferma restando la facoltà del conduttore di richiedere al locatore i necessari chiarimenti, formulando ove del caso le opportune contestazioni, la richiesta, diretta a conseguire l&#8217;aggiornamento Istat, contenuta nella fattura inviata al conduttore, può ritenersi idonea e funzionale al raggiungimento dello scopo propostosi. </p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principio, il ricorso per cassazione in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità, al fine di verificare in concreto la sussistenza o meno, nelle fatture inviate dalla locatrice, dei requisiti minimi necessari idonei al fine di assolvere alla funzione sopra illustrata. </p>
<p>PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2012. </p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012  </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/">COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT</a> was first posted on Novembre 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-rinnovo-e-modalit-224-esercizio-dellopzione-nel-regime-della-trasparenza-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento Concludente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/comportamento-concludente-rinnovo-e-modalit-224-esercizio-dellopzione-nel-regime-della-trasparenza-fiscale/</guid>

					<description><![CDATA[Sintesi risoluzione 185E 2009 AE<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-rinnovo-e-modalit-224-esercizio-dellopzione-nel-regime-della-trasparenza-fiscale/">Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale</a> was first posted on Novembre 8, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale</h2>
<h3>Sintesi Risoluzione n. 185E/2009 Agenzia delle Entrate oggetto:</h3>
<p>Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211; “Trasparenza fiscale” &#8211;  Modalità esercizio opzione – Art 4 DM 23 aprile 2004.       La società ALFA S. R. L. Ha formulato un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla applicazione dell’articolo 4 del decreto 23 aprile 2004, in ordine al corretto esercizio del rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale.</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>In data 10 dicembre 2008 la società istante ha presentato la comunicazione relativa al rinnovo dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza (ex articolo 116 del TUIR) per il triennio 2008 &#8211; 2010. Prima dell’invio della predetta comunicazione, tutti i soci hanno provveduto a comunicare alla società la propria volontà di rinnovare l’opzione, utilizzando lo strumento della raccomandata a mano anziché effettuare la comunicazione mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto 23 aprile 2004.   Ciò premesso, atteso che non sono state rispettate le formalità contenute nel citato decreto in ordine all’invio della comunicazione dell’opzione da parte dei soci alla società, l’istante chiede se l’opzione possa essere considerata valida ai fini della continuazione del regime di tassazione per trasparenza.</p>
<h2></h2>
<h2>Soluzione prospettata dal contribuente:</h2>
<p>La società istante ritiene che l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno  dai  soci  alla  società,  prima  dell’esercizio  dell’opzione,  abbia  l’unico scopo di mettere inequivocabilmente la società stessa nella condizione di conoscere la volontà dei singoli soci, e che tale funzione sia stata adeguatamente svolta con l’inoltro alla società di una raccomandata a mano restituita in copia al mittente previa apposizione, da parte dell’organo amministrativo della società, della data di ricevimento.</p>
<p>L’istante evidenzia, inoltre, che il DM 23 aprile 2004 non sembra subordinare esplicitamente l’efficacia dell’opzione al preventivo invio delle raccomandate da parte dei soci visto che individua nella sola trasmissione dell’opzione  all’Agenzia  delle  Entrate  il  momento  di  perfezionamento  della stessa.</p>
<p>Sulla base delle suesposte considerazioni la società istante considera pienamente valida ed efficace l’opzione per la trasparenza fiscale espressa in data 10 dicembre 2008 per il triennio 2008 – 2010.</p>
<p>L’istante precisa, altresì, che l’opzione verrà confermata da ciascun socio con   comportamento   concludente   nella   propria   dichiarazione   dei   redditi, attraverso  l’esposizione  del  reddito  imputato  per  trasparenza  dalla  società, nonché mediante l’invio, alla stessa società partecipata, di una raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.</p>
<h2></h2>
<h2>Parere dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Il decreto 23 aprile 2004 reca disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.   L’articolo 4 del citato decreto prevede che l’opzione, così come il rinnovo, “deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia”.</p>
<p>La circolare 22 novembre 2004, n. 49/E ha chiarito che l’esercizio dell’opzione deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci, attraverso l’invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per il regime della trasparenza. Al riguardo, il decreto ministeriale non stabilisce gli specifici contenuti della comunicazione essendo sufficiente che dalla medesima si evinca inequivocabilmente la volontà della società di optare per la tassazione per trasparenza di cui agli articolo 115 e 116 del TUIR.</p>
<p>Lo stesso decreto, in ogni caso, statuisce, che per la validità del regime di trasparenza l’opzione deve essere effettuata da tutti i soggetti. (partecipanti e partecipata). Risulta,  pertanto,  necessario  che  la  partecipata  comunichi  all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza e che i soci manifestino, in via preventiva, la loro volontà di optare per il regime della trasparenza attraverso l’invio alla partecipata di una raccomandata postale con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Nel caso prospettato, la società ha presentato in data 10 dicembre 2008, tramite intermediario abilitato, la comunicazione relativa al rinnovo dell’opzione per  il  regime  di  tassazione  per  trasparenza  delle  società  di  capitali  ai  sensi dell’articolo 116 del TUIR mentre i soci hanno comunicato prima dell’invio della predetta  comunicazione  la  loro  volontà  di  rinnovare  l’opzione  utilizzando soltanto lo strumento della raccomandata a mano. A riguardo, la scrivente, nell’osservare che la disposizione di cui all’articolo 4 del decreto 23 aprile 2004 risponde all’esigenza di rendere evidente e certa la volontà dei soci, in ordine all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non solo nei confronti della società partecipata ma anche nei confronti dell’amministrazione  finanziaria,  ritiene  che  l’opzione  per  il  rinnovo dell’adesione al regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del TUIR non sia stata validamente esercitata, in quanto non si può ritenere soddisfatta la condizione di preventiva acquisizione da parte della società e tantomeno da parte dell’amministrazione finanziaria della precipua volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-rinnovo-e-modalit-224-esercizio-dellopzione-nel-regime-della-trasparenza-fiscale/">Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale</a> was first posted on Novembre 8, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione lo scudo del comportamento concludente a tutela del contribuente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassazione-lo-scudo-del-comportamento-concludente-a-tutela-del-contribuente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento Concludente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/cassazione-lo-scudo-del-comportamento-concludente-a-tutela-del-contribuente/</guid>

					<description><![CDATA[Iva, Esenzione, Acquisti oltre il plafond, Mancata iscrizione nel  quadro VC, Contabilità uniformata, Regime scelto<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassazione-lo-scudo-del-comportamento-concludente-a-tutela-del-contribuente/">Cassazione lo scudo del comportamento concludente a tutela del contribuente</a> was first posted on Ottobre 18, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l’ord. N. 9028 del 2011, ha stabilito la legittimità degli acquisti non imponibili Iva oltre i limiti del plafond anche in mancanza della compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva, qualora la contabilità obbligatoria dell’azienda sia uniforme al regime scelto. Così il contribuente è ammesso a esercitare le opzioni relative al regime dell’Iva anche attraverso comportamenti concludenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ord. N. 9028 del 19 aprile 2011 (ud. Del 23 marzo 2011) della Corte Cass.</h2>
<p>Sez. Tributaria – Pres. E Rel. Cappabianca Iva – Esenzione – Acquisti oltre il plafond – Mancata iscrizione nel  quadro VC &#8211; Contabilità uniformata &#8211; Regime scelto – Non rileva &#8211; D. P. R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 8 &#8211; D. P. R. 10 novembre 1997, n. 442 &#8211; D. P. R. 22  dicembre 1986, n. 917, art. 109</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Massima</h2>
<p>L’opzione e  la  revoca  di  regimi  di  determinazione  delle imposte  dirette  e  dell’IVA  o  di  regimi  contabili   si   desumono   da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta  delle scritture contabili, e la loro validità è subordinata unicamente  alla  loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.</p>
<p>Premesso &#8211; che, nell&#8217;ambito di controversia su  avviso  di  accertamento irpeg, iva e irap per l&#8217;anno 2002,  la  decisione  di  appello  indicata  in epigrafe, per la parte che ancora rileva, ha  ritenuto  la  legittimità:  a) della contestazione di acquisti in esenzione iva oltre il limite del plafond spettante, in violazione del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 8, comma 1,  lett. C,  sul  presupposto  della  mancata  compilazione  del  quadro  &#8220;VC&#8221;  della dichiarazione e conseguente mancata  segnalazione  di  opzione  per  il  cd. Regime di &#8220;plafond mobile&#8221;; b) del recupero a tassazione di  costi  ritenuti non inerenti;     che la società contribuente, illustrando le proprie  ragioni  anche  con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, avverso le sopra indicate determinazioni della sentenza impugnata; che  l&#8217;Agenzia  delle  Entrate  si   è   costituita   senza   depositare controricorso.</p>
<h2>Rilevato</h2>
<p>Con il primo motivo di ricorso, la società  contribuente ha dedotto &#8220;violazione e falsa applicazione del D. P. R. 26 ottobre  1973,  n. 633, art. 8 e del D. P. R. 10 novembre 1997, n.   442,  art.   1&#8221;  e,  ai  sensi dell&#8217;art. 366 bis c. P. C. , e formulato il seguente quesito di diritto: se &#8220;il D. P. R. N. 633 del 1972, art. 8 deve essere interpretato  nel  senso  che  il contribuente è ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime  dell&#8217;iva anche per  il  tramite  di  comportamenti  concludenti,  dovendo,  pertanto, ricondursi a mera violazione formale l&#8217;omessa indicazione  dell&#8217;opzione  nel modello di dichiarazione &#8211; definibile ai sensi della L.   n.   413  del  1991, art. 52 &#8211; qualora la contabilità obbligatoria sia  adeguatamente  uniformata al regime scelto&#8221;;     &#8211; che, con il secondo motivo di  ricorso,  la  società  contribuente  ha dedotto &#8220;violazione e falsa applicazione del D. P. R.   22  dicembre  1986,  n. 917, art. 109&#8221; e, ai sensi dell&#8217;art. 366 bis c. P. C. , formulate) il  seguente quesito se &#8220;ai fini della sussistenza del criterio di  inerenza  di  cui  al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 è sufficiente una correlazione tra i costi sostenuti da l&#8217;impresa e l&#8217;attività svolta&#8221;.</p>
<h2> Osservato:</h2>
<p>Che  il  primo  motivo  di  ricorso  &#8211;  dotato  di  quesito  di  diritto sufficientemente specifico e concreto &#8211; appare fondato, posto che, ai  sensi degli artt. 1 e  2  del  regolamento  di  riordine  della  disciplina  della materia, approvato con D. P. R. N. 442 del 1997,  l&#8217;opzione  e  la  revoca  di regimi di determinazione delle  imposte  dirette  e  dell&#8217;iva  o  di  regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o  dalle modalità  di  tenuta  delle  scritture  contabili,  e  la  loro  validità  è subordinata unicamente  al  La  loro  concreta  attuazione  sin  dall&#8217;inizio dell&#8217;anno o  dell&#8217;attività  (cfr.   Cass.   nn.   11170/06,  2810/05,  10599/03 9885/02), salva  l&#8217;applicazione  delle  sanzioni  previste  per  l&#8217;omessa  o irregolare comunicazione.     che il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile,  giacchè  non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d&#8217;inammissibilità, dall&#8217;art. 366 bis c. P. C. Sul quesito di diritto;     &#8211; che le SS. UU. Di questa Corte sono, infatti, chiaramente  orientate  a ritenere che i quesiti  di  diritto  &#8211;  dovendo  assolvere  la  funzione  di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso  specifico  e l&#8217;enunciazione  del  principio  giuridico  generale  &#8211;  non  possono  essere meramente generici e teorici (come quello in  rassegna),  ma  devono  essere calati nella fattispecie concreta, per  mettere  la  Corte  in  grado  poter comprendere dalla sola relativa lettura, l&#8217;errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. S. U. N. 3519/08).</p>
<h2>Considerato:</h2>
<p>&#8211; che il primo motivo di ricorso va accolto  ed  il  secondo  disatteso, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c. P. C. ;</p>
<p>&#8211; che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al  motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione  delle  spese del presente giudizio di legittimità, ad  altra  sezione  della  Commissione Tributaria  regionale  della  Lombardia,  chiamata  a  valutare  l&#8217;effettiva ricorrenza di comportamenti concludenti idonei ad  asseverare  l&#8217;intervenuta opzione, in relazione all&#8217;annualità in contestazione, per il cd.   regime  di &#8220;plafond mobile&#8221;.</p>
<h2></h2>
<h2>P. Q. M.</h2>
<p>A Corte: rigetta il secondo motivo di ricorso ed  accoglie  il primo ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche  per  la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad  altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassazione-lo-scudo-del-comportamento-concludente-a-tutela-del-contribuente/">Cassazione lo scudo del comportamento concludente a tutela del contribuente</a> was first posted on Ottobre 18, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
