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	<title>Compenso Amministratore - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Compenso Amministratore - Commercialista.it</title>
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		<title>Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 14:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’amministratore di una società svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella crescita aziendale, e il suo compenso rappresenta un tema centrale non solo per la gestione interna, ma anche per le implicazioni fiscali. In questo articolo esploreremo tutto ciò che riguarda il compenso dell’amministratore, le alternative tra compenso e distribuzione degli utili, i vantaggi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’amministratore di una società svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella crescita aziendale, e il suo compenso rappresenta un tema centrale non solo per la gestione interna, ma anche per le implicazioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo esploreremo tutto ciò che riguarda il compenso dell’amministratore, le alternative tra compenso e distribuzione degli utili, i vantaggi fiscali di ciascuna scelta e alcuni esempi pratici per comprendere meglio le dinamiche fiscali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è il compenso dell’amministratore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il compenso dell’amministratore è il corrispettivo economico riconosciuto a chi ricopre la carica di amministratore in una società. Questo compenso può essere stabilito in vari modi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Attraverso lo statuto societario:</strong> Lo statuto della società può definire criteri specifici o una soglia massima per il compenso.</li>
<li><strong>Deliberazione dell’assemblea dei soci:</strong> In molte società, l’assemblea ordinaria decide annualmente il compenso dell’amministratore.</li>
<li><strong>Contratti specifici:</strong> Può essere formalizzato un contratto che definisce modalità di pagamento e dettagli fiscali.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Normativa di riferimento</strong><br />
L’articolo 2389 del Codice Civile regola il compenso degli amministratori nelle società di capitali, sottolineando la necessità di una delibera assembleare per stabilirlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista fiscale, il compenso dell’amministratore rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, con specifiche detrazioni e aliquote applicabili.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Compenso dell’amministratore vs Distribuzione degli utili</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta tra riconoscere un compenso all’amministratore o distribuire gli utili è una decisione cruciale che può influenzare la fiscalità della società e dei suoi soci. Ognuna di queste opzioni presenta vantaggi e svantaggi, a seconda della struttura aziendale, del regime fiscale e delle esigenze dei soci.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il compenso dell’amministratore</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Attribuire un compenso all’amministratore è una scelta che permette di remunerare in modo diretto il suo lavoro e il suo impegno. Tuttavia, questa opzione ha implicazioni fiscali specifiche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposizione fiscale</strong>: Il compenso dell’amministratore è soggetto all’IRPEF e ai contributi previdenziali (INPS Gestione Separata o casse professionali). L’aliquota fiscale varia in base agli scaglioni di reddito, arrivando fino al 43% per le fasce più alte.</li>
<li><strong>Deducibilità per la società</strong>: Uno dei principali vantaggi del compenso è che rappresenta un costo deducibile per la società, riducendo l’imponibile IRES e IRAP.</li>
<li><strong>Liquidità immediata</strong>: La liquidazione periodica del compenso garantisce un flusso di cassa regolare per l’amministratore.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>La distribuzione degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La distribuzione degli utili è un’alternativa che consente di riconoscere ai soci i profitti generati dalla società. Dal punto di vista fiscale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta sostitutiva</strong>: Gli utili distribuiti ai soci persone fisiche sono tassati con un’aliquota fissa del 26% (per partecipazioni non qualificate), senza ulteriori contributi previdenziali.</li>
<li><strong>Non deducibilità</strong>: A differenza del compenso, gli utili distribuiti non sono deducibili dal reddito della società, con un impatto maggiore sull’IRES e sull’IRAP.</li>
<li><strong>Limitazioni societarie</strong>: Gli utili possono essere distribuiti solo dopo l’approvazione del bilancio e in presenza di riserve sufficienti.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico di calcolo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Supponiamo una società con un utile di €100.000.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compenso dell’amministratore</strong>: Se la società decide di riconoscere un compenso di €50.000, questa somma sarà dedotta dal reddito imponibile, riducendo l’IRES dovuta. Tuttavia, l’amministratore dovrà pagare IRPEF e contributi sulla somma ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Distribuzione utili</strong>: Se la società opta per distribuire €50.000, pagherà l’IRES sull’intero utile, e i soci riceveranno gli utili con una tassazione fissa del 26%.</p>
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<h2 style="text-align: justify;">Esempio dettagliato compenso dell’amministratore</h2>
<p style="text-align: justify;">Analizziamo un esempio pratico per comprendere meglio le implicazioni fiscali della scelta di assegnare un compenso all’amministratore.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario</strong>:</h3>
<p style="text-align: justify;">Una SRL ha un utile ante imposte di <strong>€100.000</strong> e decide di destinare un compenso di <strong>€50.000</strong> all’amministratore, lasciando il restante utile come base imponibile per la società. Supponiamo che l’amministratore rientri nel secondo scaglione IRPEF (27%) e sia iscritto alla Gestione Separata INPS con un’aliquota contributiva del 25,72%.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per la società:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Utile ante imposte</strong>: €100.000</li>
<li><strong>Compenso all’amministratore (deducibile)</strong>: €50.000</li>
<li><strong>Reddito imponibile societario</strong>: €100.000 &#8211; €50.000 = <strong>€50.000</strong></li>
<li><strong>IRES dovuta (24%)</strong>: €50.000 x 24% = <strong>€12.000</strong></li>
<li><strong>IRAP (ipotizzando un’aliquota del 3,9%)</strong>: €50.000 x 3,9% = <strong>€1.950</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte per la società</strong>: €12.000 + €1.950 = <strong>€13.950</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per l’amministratore:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compenso lordo percepito</strong>: €50.000</li>
<li><strong>Contributi INPS (25,72%)</strong>: €50.000 x 25,72% = <strong>€12.860</strong></li>
<li><strong>Reddito imponibile IRPEF</strong>: €50.000 &#8211; €12.860 = <strong>€37.140</strong></li>
<li><strong>Imposta IRPEF (27% sul reddito imponibile)</strong>: €37.140 x 27% = <strong>€10.028</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte e contributi per l’amministratore</strong>: €12.860 + €10.028 = <strong>€22.888</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Sintesi dell’impatto totale:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione complessiva (società + amministratore)</strong>: €13.950 + €22.888 = <strong>€36.838</strong></li>
<li><strong>Compenso netto per l’amministratore</strong>: €50.000 &#8211; €22.888 = <strong>€27.112</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In questo esempio, la scelta di riconoscere un compenso all’amministratore consente alla società di abbassare l’imponibile fiscale, ma il netto percepito dall’amministratore subisce un’erosione significativa a causa dei contributi previdenziali e dell’IRPEF.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Esempio dettagliato sulla distribuzione degli utili</h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere meglio il confronto, analizziamo ora cosa accade se, invece di riconoscere un compenso all’amministratore, la società decide di distribuire gli utili agli azionisti, incluso l’amministratore stesso.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario</strong>:</h3>
<p style="text-align: justify;">La stessa SRL ha un utile ante imposte di <strong>€100.000</strong>, che decide di distribuire interamente come utili ai soci dopo aver pagato le imposte societarie. Supponiamo che l’amministratore sia un socio con una partecipazione qualificata del 50%.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per la società:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Utile ante imposte</strong>: €100.000</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES (24%)</strong>: €100.000 x 24% = <strong>€24.000</strong></li>
<li><strong>IRAP (3,9%)</strong>: €100.000 x 3,9% = <strong>€3.900</strong></li>
<li><strong>Utile netto dopo imposte</strong>: €100.000 &#8211; (€24.000 + €3.900) = <strong>€72.100</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte per la società</strong>: €24.000 + €3.900 = <strong>€27.900</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per i soci:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Utile netto distribuito (quota dell’amministratore)</strong>: €72.100 x 50% = <strong>€36.050</strong></li>
<li><strong>Tassazione sui dividendi (26%)</strong>: €36.050 x 26% = <strong>€9.373</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte per l’amministratore socio</strong>: €9.373<br />
<strong>Netto percepito dall’amministratore socio</strong>: €36.050 &#8211; €9.373 = <strong>€26.677</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Sintesi dell’impatto totale:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione complessiva (società + amministratore)</strong>: €27.900 + €9.373 = <strong>€37.273</strong></li>
<li><strong>Netto percepito dall’amministratore socio</strong>: <strong>€26.677</strong></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione sul confronto</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compenso dell’amministratore</strong>: È fiscalmente vantaggioso quando l’obiettivo è ridurre l’imponibile della società. Tuttavia, comporta un maggior carico contributivo.</li>
<li><strong>Distribuzione utili</strong>: È una scelta più semplice e priva di oneri previdenziali, ma non consente vantaggi fiscali alla società, che paga l’IRES sull’intero utile.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Strategie per ottimizzare la fiscalità del compenso dell’amministratore</h2>
<p style="text-align: justify;">Per scegliere la strategia migliore tra il compenso dell’amministratore e la distribuzione degli utili, è fondamentale analizzare le caratteristiche della società, la situazione personale del socio/amministratore e le opportunità offerte dalla normativa fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito, alcune strategie utili per ottimizzare il carico fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1. Compenso misto: fisso e variabile</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un modo per equilibrare gli oneri fiscali è riconoscere all’amministratore un compenso misto: una parte fissa e una parte variabile legata agli utili della società o al raggiungimento di obiettivi specifici.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La parte variabile può essere parametrata all’andamento della società, incentivando la crescita.</li>
<li>La parte fissa deducibile riduce l’imponibile IRES.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione</strong>: La parte variabile deve essere chiaramente definita e legata a criteri oggettivi per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. Contributi previdenziali e casse professionali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Gli amministratori con iscrizione a casse professionali (ad esempio, gli ingegneri o gli avvocati) possono beneficiare di aliquote previdenziali più basse rispetto alla Gestione Separata INPS, che supera il 25%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Riduzione del carico previdenziale.</li>
<li>Possibilità di versamenti integrativi volontari deducibili dal reddito.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico</strong>: Un ingegnere amministratore con iscrizione a Inarcassa paga un’aliquota contributiva intorno al 16%, ben inferiore a quella INPS.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3. Distribuzione controllata degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se la società ha soci persone fisiche con diverse partecipazioni, è possibile ottimizzare la distribuzione degli utili in base alle loro aliquote fiscali personali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Strategia fiscale</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Distribuire una maggiore quota di utili ai soci con una tassazione personale più bassa.</li>
<li>Limitare la distribuzione agli amministratori per evitare il cumulo con altri redditi da lavoro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione</strong>: Questa strategia deve rispettare i diritti proporzionali dei soci, a meno che lo statuto non preveda modalità di distribuzione personalizzate.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>4. Regime forfettario per il compenso</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, l’amministratore potrebbe avvalersi del regime forfettario se rispetta i requisiti (ad esempio, non superare i 85.000 euro di fatturato personale annuo). In questo regime, il compenso dell’amministratore è tassato con un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi anni di attività).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Aliquota fiscale ridotta.</li>
<li>Esenzione IVA per le prestazioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Limiti</strong>: Non è applicabile se l’attività di amministrazione è esercitata esclusivamente per la società che eroga il compenso.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>5. Creazione di una holding per ottimizzare la tassazione degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un’ulteriore strategia avanzata è la creazione di una holding a cui attribuire le partecipazioni societarie. Gli utili distribuiti alla holding sono tassati con un’imposta ridotta grazie alla cosiddetta <strong>Participation Exemption (PEX)</strong>. Successivamente, la holding può distribuire gli utili ai soci in modo ottimizzato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La società operativa distribuisce €100.000 di utili alla holding.</li>
<li>Grazie al regime PEX, solo il 5% degli utili è tassabile, riducendo drasticamente il carico fiscale.</li>
<li>La holding distribuisce gli utili ai soci applicando strategie personalizzate.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>6. Pianificazione fiscale internazionale</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se l’amministratore risiede all’estero, è possibile sfruttare i trattati internazionali contro la doppia imposizione (DTA) per ridurre la tassazione del compenso o degli utili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Riduzione delle imposte grazie a regimi fiscali favorevoli in paesi come Malta, Cipro o Svizzera.</li>
<li>Ottimizzazione dei flussi di cassa con costi operativi contenuti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione</strong>: Questa strategia deve essere strutturata in modo conforme alle normative di residenza fiscale per evitare contestazioni.</p>
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<h2 style="text-align: justify;">Regime fiscale specifico per le SRL e SPA</h2>
<p style="text-align: justify;">La natura giuridica della società influisce significativamente sulle modalità di tassazione del compenso dell’amministratore e della distribuzione degli utili.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito, analizziamo i regimi fiscali più rilevanti per SRL e SPA, due delle forme societarie più comuni.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Compenso dell’amministratore nelle SRL</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nelle SRL, il compenso dell’amministratore è regolato dallo statuto societario o da delibere assembleari, che devono definire con precisione le modalità e l’ammontare del compenso. Fiscalmente, si applicano le seguenti regole:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tassazione personale dell’amministratore</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il compenso percepito dall’amministratore è assimilato al reddito da lavoro dipendente (art. 50 TUIR), ma senza vincolo di subordinazione.</li>
<li>Soggetto all’IRPEF con aliquote progressive (dal 23% al 43%).</li>
<li>È obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (Gestione Separata) o a casse professionali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deducibilità per la società</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il compenso rappresenta un costo deducibile ai fini IRES (aliquota 24%) e IRAP (aliquota regionale variabile, generalmente 3,9%).</li>
<li>Tuttavia, ai fini IRAP, è rilevante verificare se il compenso rientri tra le spese che influenzano il valore della produzione netta.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Distribuzione degli utili nelle SRL</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per le SRL, la distribuzione degli utili segue un regime fiscale specifico a seconda della tipologia di partecipazione detenuta dai soci:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Partecipazioni qualificate</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soci che possiedono oltre il 25% del capitale sociale in società non quotate sono tassati sui dividendi percepiti. Tuttavia, la normativa prevede che solo il <strong>58,14% del dividendo</strong> concorra alla formazione del reddito imponibile IRPEF.</li>
<li>Questo comporta un carico fiscale effettivo più basso rispetto a un compenso diretto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Partecipazioni non qualificate</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I dividendi percepiti sono tassati con una <strong>imposta sostitutiva del 26%</strong>, indipendentemente dal reddito personale del socio.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Compenso e utili nelle SPA</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nelle SPA, le modalità di determinazione del compenso e la distribuzione degli utili sono simili a quelle delle SRL, ma vi sono alcune differenze rilevanti:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compenso amministratori</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lo statuto o una delibera assembleare può prevedere compensi fissi, variabili o misti. È anche possibile stabilire compensi in base al bilancio o al risultato economico.</li>
<li>La fiscalità personale dell’amministratore segue le stesse regole delle SRL: IRPEF e contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Distribuzione degli utili</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La distribuzione è tassata con imposta sostitutiva del 26% per i soci persone fisiche (partecipazioni non qualificate).</li>
<li>Per i soci con partecipazioni qualificate, il 58,14% del dividendo è imponibile IRPEF.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota importante</strong>: Le SPA possono emettere azioni privilegiate, che garantiscono ai soci dividendi superiori rispetto alle azioni ordinarie, un’opzione non disponibile nelle SRL.</p>
<h3>Riepilogo fiscale: SRL vs SPA</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 98.2696%; height: 252px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<th style="width: 40.0861%; height: 26px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Parametro</strong></span></th>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;"><strong><span style="color: #3366ff;">SRL</span></strong></td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;"><span style="color: #3366ff;"> <strong>SPA</strong></span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong><span style="color: #000000;">Tassazione compenso</span></strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">IRPEF + INPS</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">IRPEF + INPS</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Deducibilità compenso</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">Totale ai fini IRES e IRAP</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">Totale ai fini IRES e IRAP</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Tassazione utili (non qualificata)</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">26% sostitutiva</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">26% sostitutiva</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Tassazione utili (qualificata)</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">58,14% imponibile IRPEF</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">58,14% imponibile IRPEF</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Aliquota IRES</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;"> 24%</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;"> 24%</td>
</tr>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 10px;"><strong>Aliquota IRAP</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 10px;">~3,9%</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 10px;">~3,9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle SRL e SPA, la scelta tra compenso e utili deve tenere conto non solo dell’imposizione fiscale diretta, ma anche di fattori come i contributi previdenziali, la deducibilità per la società e la tipologia di partecipazione. Nelle SPA, le azioni privilegiate possono offrire un ulteriore strumento per ottimizzare la distribuzione dei dividendi.</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La gestione del compenso dell’amministratore e la scelta tra compenso e distribuzione degli utili rappresentano decisioni strategiche fondamentali per ottimizzare la fiscalità di una società. Ogni opzione presenta vantaggi e criticità, che devono essere attentamente valutati in funzione delle specifiche esigenze aziendali e personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Optare per il <strong>compenso dell’amministratore</strong> consente di beneficiare della deducibilità fiscale per la società, riducendo l’imponibile IRES e IRAP. Tuttavia, questo comporta un maggiore carico contributivo per l’amministratore, che deve affrontare anche le aliquote progressive IRPEF. Per contro, la <strong>distribuzione degli utili</strong> è meno gravosa dal punto di vista previdenziale, ma non offre alcun vantaggio in termini di deducibilità fiscale per la società.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta migliore spesso risiede in un <strong>equilibrio tra le due opzioni</strong>, affiancata da strategie fiscali mirate, come l’utilizzo di regimi agevolati, la gestione di partecipazioni qualificate o la creazione di strutture come holding. Per le società di grandi dimensioni, ulteriori strumenti come le azioni privilegiate o i contratti misti di remunerazione possono garantire una maggiore flessibilità e risparmio.</p>
<p style="text-align: justify;">In un contesto normativo in costante evoluzione, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati per pianificare e gestire in modo ottimale il carico fiscale. Una consulenza mirata può fare la differenza non solo in termini di risparmio, ma anche per garantire la conformità alle normative fiscali ed evitare potenziali sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Adottare una visione strategica della fiscalità, con un’attenzione particolare agli obblighi normativi e alle opportunità offerte dalla legislazione, permette sia all’amministratore che alla società di raggiungere obiettivi economici sostenibili e massimizzare i benefici nel lungo termine.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/">Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/">Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</a> was first posted on Dicembre 3, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come calcolare il compenso dell&#8217;amministratore di una SRL</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-calcolare-il-compenso-dell-amministratore-di-una-SRL/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 09:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso Amministratore con Foglio di Calcolo Excel per posizione Fiscale Previdenziale e Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo compenso amministratore srl Excel gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo compenso amministratore SRL online]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo online compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso amministratore calcolo Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso amministratore SRL senza busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[Foglio di calcolo compenso amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione compenso amministratore SRL]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale compenso amministratore lordo o netto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il ruolo dell’amministratore di una società a responsabilità limitata (SRL) è cruciale per la gestione e il funzionamento dell'impresa.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-calcolare-il-compenso-dell-amministratore-di-una-SRL/">Come calcolare il compenso dell’amministratore di una SRL</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-calcolare-il-compenso-dell-amministratore-di-una-SRL/">Come calcolare il compenso dell&#8217;amministratore di una SRL</a> was first posted on Settembre 12, 2024 at 11:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il ruolo dell’amministratore di una società a responsabilità limitata (SRL) è cruciale per la gestione e il funzionamento dell&#8217;impresa. Tuttavia, stabilire il giusto compenso per l&#8217;amministratore non è sempre un compito semplice, poiché richiede di prendere in considerazione vari fattori fiscali, legali e contrattuali. In questo articolo, vedremo come calcolare correttamente il compenso dell’amministratore di una SRL, prendendo spunto dalle migliori fonti fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Quali Fattori Considerare per il Calcolo del Compenso?</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si determina il compenso dell’amministratore di una SRL, ci sono diversi aspetti chiave da tenere in considerazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ruolo e Responsabilità</strong>: Il compenso deve riflettere le responsabilità e i compiti svolti dall&#8217;amministratore. Maggiore è la complessità gestionale, più elevato sarà il compenso.</li>
<li><strong>Capacità Finanziaria della SRL</strong>: Il compenso deve essere commisurato alle risorse finanziarie dell&#8217;azienda, per non gravare eccessivamente sui conti.</li>
<li><strong>Contratto di Amministrazione</strong>: Il compenso può essere stabilito da un accordo scritto tra l’amministratore e la società, che specificherà anche eventuali benefit e bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.</li>
<li><strong>Situazione di Mercato</strong>: È utile analizzare il mercato e confrontare i compensi di amministratori in settori o aziende simili per avere un punto di riferimento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tipologie di Compenso</h2>
<p style="text-align: justify;">Il compenso dell&#8217;amministratore di una SRL può assumere diverse forme:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compenso fisso</strong>: È un importo annuale o mensile fisso stabilito dal contratto o dall&#8217;assemblea dei soci.</li>
<li><strong>Gettoni di presenza</strong>: Previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione o altre attività specifiche.</li>
<li><strong>Partecipazione agli utili</strong>: L&#8217;amministratore può avere diritto a una quota degli utili generati dalla SRL.</li>
<li><strong>Bonus</strong>: Legato al raggiungimento di obiettivi specifici, come fatturato, crescita o espansione dell&#8217;azienda.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aspetti Fiscali: Come Viene Tassato il Compenso?</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista fiscale, il compenso dell’amministratore è considerato un reddito assimilato al lavoro dipendente. Questo comporta l&#8217;applicazione delle seguenti imposte:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)</strong>: L&#8217;amministratore è soggetto a questa imposta con aliquote progressive, in base al suo reddito complessivo.</li>
<li><strong>Contributi previdenziali</strong>: Generalmente l’amministratore deve versare contributi INPS, in particolare se iscritto alla gestione separata. Se l’amministratore è anche socio lavoratore, potrebbe dover contribuire alla gestione artigiani e commercianti.</li>
<li><strong>Ritenuta d&#8217;acconto</strong>: La SRL che eroga il compenso all&#8217;amministratore è tenuta ad applicare una ritenuta d&#8217;acconto pari al 20% sul compenso lordo, da versare poi all&#8217;erario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Deduzione Fiscale del Compenso per la SRL</h2>
<p style="text-align: justify;">Il compenso pagato all&#8217;amministratore è deducibile dal reddito imponibile della SRL, a condizione che rispetti il principio dell&#8217;inerenza. Ciò significa che il compenso deve essere commisurato all’effettivo valore dell&#8217;attività svolta dall&#8217;amministratore per l&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Determinare il Compenso Giusto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Per determinare il compenso adeguato, è utile seguire questi passaggi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Valutare il budget aziendale</strong>: Analizza le entrate e le spese previste per determinare la sostenibilità di un compenso.</li>
<li><strong>Analizzare il mercato</strong>: Studia compensi simili in altre aziende del settore per ottenere un confronto realistico.</li>
<li><strong>Considerare il valore dell’amministratore</strong>: L&#8217;esperienza, le competenze e l’apporto dell’amministratore devono essere considerati per stabilire un compenso equo.</li>
<li><strong>Definire i termini nel contratto</strong>: Specifica chiaramente i criteri di pagamento, inclusi eventuali bonus, incentivi e gettoni di presenza.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conseguenze di un Compenso Non Adeguato</h2>
<p style="text-align: justify;">Un compenso troppo basso potrebbe scoraggiare l&#8217;amministratore, mentre uno troppo alto potrebbe mettere a rischio la solidità finanziaria della SRL. In ogni caso, è importante mantenere un equilibrio, sia per motivare l’amministratore che per salvaguardare la sostenibilità dell&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Calcolare il compenso di un amministratore di una SRL richiede un&#8217;attenta analisi di fattori legali, fiscali e finanziari. Con una corretta pianificazione e una valutazione delle esigenze aziendali e personali dell’amministratore, è possibile trovare la soluzione più adatta, che garantisca trasparenza e sostenibilità economica.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-calcolare-il-compenso-dell-amministratore-di-una-SRL/">Come calcolare il compenso dell’amministratore di una SRL</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-calcolare-il-compenso-dell-amministratore-di-una-SRL/">Come calcolare il compenso dell&#8217;amministratore di una SRL</a> was first posted on Settembre 12, 2024 at 11:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come pagare il legale rappresentante e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29868</guid>

					<description><![CDATA[<p>La normativa che disciplina il pagamento del legale rappresentante e/o degli amministratori (o membri del consiglio direttivo) di un'associazione è complessa e variegata, in quanto dipende da diversi fattori.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> was first posted on Giugno 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:126">La normativa che disciplina il pagamento del legale rappresentante e/o degli amministratori (o membri del consiglio direttivo) di un&#8217;associazione è complessa e variegata, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="7:1-7:45">
<li data-sourcepos="7:1-7:45"><strong>Tipologia di associazione:</strong> associazione senza scopo di lucro (ONLUS, APS, etc.), associazione sportiva dilettantistica (ASD, SSD), etc.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:19"><strong>Attività svolte dall&#8217;associazione:</strong> attività istituzionali, attività commerciali, etc.</li>
<li data-sourcepos="9:1-9:80"><strong>Modalità di conferimento dell&#8217;incarico:</strong> nomina assembleare, elezione, etc.</li>
<li data-sourcepos="10:1-11:0"><strong>Regime fiscale prescelto dall&#8217;associazione:</strong> regime forfettario, regime ordinario, etc.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="12:1-12:23">Regime forfettario</h2>
<p data-sourcepos="14:1-14:137">In generale, le associazioni che adottano il regime forfettario possono erogare compensi al legale rappresentante e/o agli amministratori <strong>a titolo di collaborazione coordinata e continuativa</strong> (co.co.). In questo caso, i compensi erogati sono <strong>soggetti a ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> a carico dell&#8217;associazione, con aliquote variabili a seconda del fatturato annuale dell&#8217;associazione. L&#8217;associazione dovrà inoltre versare i <strong>contributi previdenziali obbligatori</strong> all&#8217;INPS.</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:21">Regime ordinario</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:139">Le associazioni che adottano il regime ordinario possono erogare compensi al legale rappresentante e/o agli amministratori in due modalità:</p>
<ul data-sourcepos="20:1-20:305">
<li data-sourcepos="20:1-20:305"><strong>A titolo di lavoro dipendente:</strong> in questo caso, i compensi erogati sono <strong>soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria</strong> e a <strong>ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> a carico dell&#8217;associazione. L&#8217;associazione dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di <strong>gestione del rapporto di lavoro dipendente</strong>.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>A titolo di prestazione d&#8217;opera professionale:</strong> in questo caso, i compensi erogati sono <strong>soggetti a ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> a carico dell&#8217;associazione, con aliquote variabili a seconda del regime fiscale del professionista (ad esempio, 20% per i professionisti iscritti all&#8217;albo). Il professionista dovrà inoltre emettere <strong>fattura</strong> all&#8217;associazione per i compensi erogati.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:21">Casi particolari</h2>
<ul data-sourcepos="25:1-26:210">
<li data-sourcepos="25:1-25:279"><strong>Rimborsi spese:</strong> le associazioni possono rimborsare al legale rappresentante e/o agli amministratori le <strong>spese effettivamente sostenute</strong> nell&#8217;espletamento del loro incarico. I rimborsi spesa non sono soggetti a tassazione, a condizione che siano adeguatamente documentati.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:210"><strong>Prestazioni occasionali:</strong> le associazioni possono erogare compensi per <strong>prestazioni occasionali</strong> di valore non superiore a 6.775 euro annui a ciascun percipiente. I compensi erogati sono <strong>soggetti a ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> al 20% a carico dell&#8217;associazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="28:1-28:19">Documentazione</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:175">L&#8217;erogazione di qualsiasi compenso al legale rappresentante e/o agli amministratori di un&#8217;associazione deve essere sempre accompagnata da adeguata <strong>documentazione</strong>, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="32:1-36:0">
<li data-sourcepos="32:1-32:49">Delibera assembleare che autorizza il pagamento</li>
<li data-sourcepos="33:1-33:43">Contratto di collaborazione (se del caso)</li>
<li data-sourcepos="34:1-34:23">Fattura (se del caso)</li>
<li data-sourcepos="35:1-36:0">Note spese (per rimborsi)</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> was first posted on Giugno 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere imposte e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi chilometrici]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Mondo del compenso degli amministratori di società Nel panorama aziendale moderno, la figura dell&#8217;amministratore di società riveste un ruolo cruciale per la gestione e il successo di un&#8217;impresa. Tuttavia, questa posizione comporta anche una serie di responsabilità fiscali che possono incidere significativamente sul compenso netto percepito. In questo contesto, diventa fondamentale esplorare strategie efficaci [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell’impresa</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</a> was first posted on Marzo 8, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Mondo del compenso degli amministratori di società</h2>
<p>Nel panorama aziendale moderno, la figura dell&#8217;amministratore di società riveste un ruolo cruciale per la gestione e il successo di un&#8217;impresa. Tuttavia, questa posizione comporta anche una serie di <strong>responsabilità fiscali</strong> che possono incidere significativamente sul compenso netto percepito. In questo contesto, diventa fondamentale esplorare strategie efficaci per ottimizzare la gestione fiscale, con l&#8217;obiettivo di abbattere imposte e contributi, garantendo al contempo la piena conformità alle normative vigenti. Questo articolo si propone di guidare amministratori e società attraverso le possibilità offerte dalla legislazione italiana per ridurre il carico fiscale associato al compenso degli amministratori, esplorando tecniche di pianificazione fiscale, incentivi fiscali disponibili, e le ultime novità legislative in materia.</p>
<p>Questo approccio non solo permetterà di massimizzare il compenso netto per gli amministratori ma contribuirà anche alla salute finanziaria dell&#8217;impresa, ottimizzando le risorse disponibili per investimenti e sviluppo.</p>
<p>La determinazione del compenso dell&#8217;amministratore di una società è un processo che richiede un&#8217;attenta considerazione di vari fattori e deve essere conforme alle norme legali e statutarie applicabili. <strong>Il compenso può essere stabilito dall&#8217;assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione, a seconda della struttura e delle regole interne della società.</strong></p>
<p>Ecco i principali <strong>passaggi e criteri</strong> coinvolti nella determinazione del compenso degli amministratori:</p>
<ol>
<li><strong> Normativa e Statuto Societario</strong></li>
</ol>
<p>La legge e lo statuto societario forniscono il quadro entro cui deve essere stabilito il compenso degli amministratori. Lo statuto può dettagliare le modalità di determinazione del compenso o delegare questa decisione all&#8217;assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione. La conformità alle normative vigenti è fondamentale per evitare potenziali contestazioni legali.</p>
<ol start="2">
<li><strong> Delibera dell&#8217;Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione</strong></li>
</ol>
<p>Generalmente, il compenso viene stabilito attraverso una delibera dell&#8217;assemblea dei soci o, in alcuni casi, del consiglio di amministrazione. Questa delibera deve essere presa in considerazione dei compiti e delle responsabilità affidati all&#8217;amministratore, nonché della situazione economica della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong> Fattori di valutazione</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso può essere influenzato da vari fattori, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>Dimensione e complessità della società:</strong> società più grandi e complesse tendono a offrire compensi più elevati.</li>
<li><strong>Settore di attività:</strong> alcuni settori possono avere standard retributivi specifici.</li>
<li><strong>Prestazioni della società:</strong> in alcuni casi, parte del compenso può essere legata alle prestazioni economiche della società.</li>
<li><strong>Competenze e esperienza dell&#8217;amministratore:</strong> amministratori con maggiore esperienza o competenze specialistiche possono negoziare compensi più alti.</li>
<li><strong>Confronto con il mercato:</strong> spesso le società si confrontano con i compensi offerti per ruoli simili nel loro settore per garantire competitività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4">
<li><strong> Componenti del Compenso</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso può includere diverse componenti, quali:</p>
<ul>
<li><strong>Retribuzione fissa:</strong> un importo fisso annuale o mensile.</li>
<li><strong>Parte variabile:</strong> bonus o incentivi legati al raggiungimento di obiettivi specifici.</li>
<li><strong>Benefit:</strong> come auto aziendale, assicurazione sanitaria, partecipazioni azionarie o stock option.</li>
<li><strong>Rimborsi spese:</strong> per le trasferte o altre spese legate all&#8217;attività di amministrazione.</li>
</ul>
<ol start="5">
<li><strong> Trasparenza e Documentazione</strong></li>
</ol>
<p>La determinazione del compenso deve essere documentata adeguatamente, attraverso delibere assembleari o di consiglio, e deve essere trasparente nei confronti dei soci e degli stakeholders. Questo non solo garantisce la conformità legale, ma contribuisce anche alla fiducia e alla credibilità della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="6">
<li><strong> Revisione Periodica</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso degli amministratori dovrebbe essere rivisto periodicamente per assicurare che rimanga in linea con le prestazioni della società, con l&#8217;evoluzione delle responsabilità dell&#8217;amministratore e con le condizioni di mercato.</p>
<p>La determinazione del compenso dell&#8217;amministratore è quindi un processo complesso che deve bilanciare le esigenze di remunerazione equa e competitiva con la sostenibilità finanziaria della società e la conformità normativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Utility: indennità di trasferta e rimborsi chilometrici</h2>
<p>Nel dettaglio del compenso degli amministratori di società,<strong> <u>due elementi spesso presenti e di rilevante interesse fiscale sono le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici.</u></strong> Queste voci, se gestite correttamente, possono offrire significative opportunità di ottimizzazione fiscale sia per l&#8217;amministratore che per la società.</p>
<p>Le indennità di trasferta sono somme erogate agli amministratori per coprire le spese sostenute in occasione di viaggi di lavoro. La normativa fiscale italiana prevede che queste indennità, quando corrispondono a spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, non concorrano a formare il reddito imponibile dell&#8217;amministratore, a condizione che siano rispettati determinati limiti e modalità di erogazione previsti dalla legge. Questo comporta un duplice vantaggio: da un lato, la società può dedurre tali costi dal proprio reddito imponibile; dall&#8217;altro, l&#8217;amministratore non è tenuto a pagare tasse su queste somme.</p>
<p>I <strong>rimborsi chilometrici</strong> seguono una logica simile. Essi sono destinati a coprire i costi specificamente legati all&#8217;uso del veicolo personale per esigenze di lavoro. Anche in questo caso, se i rimborsi sono calcolati in base alle tabelle ACI (Automobile Club Italia) e non superano i limiti stabiliti, non vengono considerati come reddito imponibile per l&#8217;amministratore e rimangono deducibili per la società. Questo meccanismo non solo garantisce una copertura delle spese di viaggio in maniera efficiente dal punto di vista fiscale ma incentiva anche una gestione trasparente e documentata delle spese di trasferta.</p>
<p>È fondamentale, tuttavia, che la documentazione relativa a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici sia gestita con precisione, includendo dettagli quali la <strong>motivazione del viaggio, la destinazione, la durata, e le spese effettivamente sostenute.</strong> Questo aspetto è cruciale non solo per garantire la conformità alle normative fiscali ma anche per prevenire possibili contestazioni da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>In conclusione, una corretta gestione delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici rappresenta uno strumento strategico per l&#8217;ottimizzazione del compenso degli amministratori, consentendo significative economie fiscali e contribuendo alla riduzione del carico tributario complessivo dell&#8217;azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>La capacità di stabilire un equilibrio tra retribuzione fissa, incentivi basati sulle prestazioni, benefit e rimborsi spese, richiede una comprensione approfondita delle dinamiche aziendali e del mercato di riferimento. Inoltre, considerare la sostenibilità finanziaria della società nel lungo termine è cruciale per evitare politiche retributive insostenibili che potrebbero compromettere la stabilità economica dell&#8217;impresa.</p>
<p>In conclusione, la politica di compenso per gli amministratori rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle società per guidare la direzione aziendale verso gli obiettivi desiderati, mantenendo al contempo integrità e trasparenza. La sfida sta nel bilanciare equità, competitività e sostenibilità, garantendo che il compenso rifletta adeguatamente il valore apportato dagli amministratori alla società.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell’impresa</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</a> was first posted on Marzo 8, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso Amministratore con Foglio di Calcolo Excel per posizione Fiscale Previdenziale e Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo compenso amministratore srl]]></category>
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		<category><![CDATA[calcolo imposte amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo netto amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[emolumento amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[foglio calcolo amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio contributivo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pianificazione Fiscale Nazionale, acquista il foglio di calcolo e/o la nostra consulenza con cui determinare esito di fattibilità per risparmiare fino al 59% di  imposte e contributi. CASI REALI LAVORATI</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> was first posted on Novembre 13, 2021 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Determina in via istantanea il compenso mensile o annuale con il nostro foglio di calcolo (centinaia di casi risolti in tutta Italia ed amministratori soddisfatti), referenze certificate. Lo hai già acquistato? Passa allo step successivo e conferisci incarico per calcolare esito di fattibilità per risparmiare fino al 59% di imposte e contributi  sul compenso stesso a parità di liquidità erogata con la nostra pianificazione fiscale italiana, persegui un risparmio lecito d&#8217;imposta e previdenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Calcolo del compenso netto all&#8217;amministratore in via autonoma, immediata e riservata</h2>
<p>Dal 2012 a seguito delle richieste di centinaia di amministratori di S. R. L. o S. P. A ci siamo specializzati nel:</p>
<p>a) elaborare e vendere all&#8217;amministratore un foglio di calcolo personalizzato per il computo immediato e riservato del netto a pagare, del compenso lordo mensile/annuale, dei contributi a carico dell&#8217;azienda, di quelli personali, del costo aziendale, delle imposte dirette, erogando inoltre un&#8217;ora di assistenza su Skype;</p>
<p>b) calcolare la percentuale di risparmio fiscale sulla persona dell&#8217;amministratore adottando la nostra pianificazione;</p>
<p>c) erogare ed assistere nell&#8217;attuazione della pianificazione fiscale e previdenziale con cui abbattere fino al 59% le imposte ed i contributi previdenziali a parità di liquidità erogata, su base mensile o annuale.</p>
<p>a) Descrizione del foglio di calcolo</p>
<p>L&#8217;amministratore di S. R. L e/o S. P. A. Inserendo solo l’importo del compenso lordo atteso, determina autonomamente il proprio emolumento netto (inteso come netto a pagare in busta paga) i contributi previdenziali (1/3) a carico dell’amministratore e deducibili dalla sua base imponibile Irpef, quelli a carico della società (2/3) deducibili ai fini della base imponibile Ires dell&#8217;azienda e Irpef in capo all&#8217;amministratore.</p>
<p>Con l’acquisto del foglio di calcolo descritto in questa sezione, è compresa mezz&#8217;ora di assistenza Skype per illustrarti il funzionamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Riepilogo dei quesiti ai quali risponde il foglio di calcolo:</h2>
<p>A quanto ammonta il compenso da erogare all&#8217;amministratore che la società può sostenere?</p>
<p>Quale è l’ammontare dei contributi a carico della azienda?</p>
<p>Quale è l’ammontare dei contributi a carico dell&#8217;amministratore deducibile ai fini del reddito imponibile dello stesso?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Irpef attesa in capo all&#8217;amministratore?</h2>
<p>Qual è il compenso lordo ed il carico previdenziale per percepire un emolumento netto di euro 2.000/4.000/8.000/20.000 o di qualsiasi altro importo?</p>
<p>b) calcolare la percentuale di risparmio fiscale sulla persona dell&#8217;amministratore adottando la nostra pianificazione</p>
<p>Oltre alla cessione del foglio di calcolo siamo esperti nel determinare altre strade percorribili per erogare liquidità all&#8217;amministratore dalla società con cui risparmiare in imposte e contributi fino al 59%, decine di casi reali, pro norma, no elusione, no evasione.</p>
<p>L&#8217;amministratore interessato ci conferisce incarico per il calcolo della percentuale di risparmio lecito di imposta e contributi, compilando il modulo presente in fondo a questa pagina e fornendo alcuni dati.</p>
<p>c) Pianificazione Fiscale Nazionale &amp; Contributiva dell&#8217;amministratore di S. R. L e/o S. P. A.</p>
<p>Gli amministratori interessati a godere dei benefici della pianificazione fiscale e contributiva possono optare direttamente per l&#8217;opzione c) ricevendo assistenza prioritaria per procedere ed ottenere un risparmio tra irpef e contributi previdenziali, a parità di liquidità erogata rispetto alla sola fattispecie del compenso ad amministratore con casi accertati, fino al 59%.</p>
<h2>CASO REALE RISPARMIO FINO AL 59%</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-26454" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1.png" alt="Calcolo del compenso netto all’amministratore in via autonoma, immediata e riservata" width="1134" height="532" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1.png 1134w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-300x141.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-1024x480.png 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-768x360.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-150x70.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-600x281.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-696x327.png 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-1068x501.png 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-895x420.png 895w" sizes="(max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></p>
<p>Chiamaci al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752"><span style="color: #339966;">800.19.27.52</span></a></span> per pianificare fiscalmente la tua posizione, oppure compila il <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=calcolo_compenso_amministratore">questionario. </a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> was first posted on Novembre 13, 2021 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>S.R.L e socio lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[contributi socio dipendente SRL]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 31 marzo n.78]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente e socio SRL]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commercianti INPS]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata INPS]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[legge 662/1996]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[socio d’opera]]></category>
		<category><![CDATA[socio lavoratore dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Socio lavoratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[socio prestatore d’opera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio</p>
<p>S. R. L e socio lavoratore dipendente</p>
<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale? </p>
<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. </p>
<p>La SRL si può costruire per contratto o, dal 1993, anche per atto unilaterale; il capitale sociale minimo ammonta a € 10. 000,00, (sulla base dell’art. 2463, 2° comma) anche se può essere determinato in misura inferiore a € 10. 000,00 ma deve essere pari almeno ad 1€. In questo caso i conferimenti dovranno essere fatti in denaro e versati per intero alle persone a cui viene affidata l’amministrazione ed una somma pari ad 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale fintanto che il patrimonio netto della società non raggiungerà la soglia di € 10. 000,00. </p>
<p>Per poter costituire una SRL è necessario un atto costitutivo per atto pubblico che dovrà contenere alcune indicazioni fondamentali sulla società come ad esempio l’ammontare del capitale sociale, la denominazione, l’oggetto sociale e lo statuto sulle regole sociali (rappresentanza, funzionamento, amministrazione)</p>
<p> Generalmente un socio SRL non può essere assunto anche come dipendente della società stessa ma in determinate condizioni l’assunzione è ammessa solo se ricorrono alcune condizioni e cioè il socio:</p>
<p>·         non deve essere un membro dell’organo amministrativo o anche se ne fa parte, non deve interferire con le decisioni da prendere;</p>
<p>·         non è un socio di maggioranza o che ha una partecipazione qualificata; in questi casi infatti potrebbe comunque interferire con i poteri dell’organo ammnistrativo pur non essendo un amministratore;</p>
<p>·         non è l’amministratore unico della società perchè non ci sarebbe il requisito della subordinazione in quanto non soggetto ad alcun potere di direzione e controllo e sarebbe come se l’amministratore unico si autoassumesse. </p>
<p>E’altrettanto impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente se partecipa al capitale sociale in misura tale da assicurargli la maggioranza o nel caso in cui possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni dell’assemblea</p>
<p>Occorre fare una distinzione tra “socio prestatore d’opera” e “socio lavoratore dipendente”: il socio d’opera o prestatore d’opera, è colui che diventa socio perché conferisce la propria attività lavorativa che sarà oggetto di valutazione economica; è legato alla società in merito al rapporto ed agli obblighi dal contratto societario e non da un rapporto di lavoro dipendente quindi il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e di conseguenza l’esclusione dalla società sulla base dell’art. 2286 del Codice Civile. L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate: l’apporto della prestazione d’opera o di servizi potrà essere garantita anche da fideiussione o da assicurazione.  In questo caso ,invece di denaro o beni materiali il socio immette nella SRL il proprio lavoro che gli dà comunque la qualità di socio come prestatore d’opera. In genere è buona prassi concordare un conferimento per un periodo limitato nel tempo, evitando l’obbligo, per il socio d’opera di prestate l’attività lavorativa per sempre. </p>
<p>Il socio lavoratore dipendente è il socio che presta l’attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro dipendente (subordinato) distinto dal contratto societario e percepisce tanto di busta paga e tassazione applicata sullo stipendio.  La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la contemporanea qualifica di socio e di dipendente ma devono sussistere alcuni elementi fondamentali che sono stabiliti dall’art. 2094 del c. C. E sono:</p>
<p>·         sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro: il lavoratore dovrà assoggettarsi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; siamo di fronte all’etero-direzione e cioè alla dipendenza assoluta da un soggetto diverso, ovvero dipendente dal consiglio di amministrazione/amministratore. </p>
<p>·         continuità della prestazione lavorativa cioè una l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro, può anche essere  discontinua, come nel part time verticale, purchè tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro;</p>
<p>·         collaborazione offerta all’impresa in cambio del pagamento di una retribuzione, quindi ci dovrà essere un inserimento continuo e sistematico del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. </p>
<p> Il socio dipendente di una SRL ha gli stessi diritti e doveri sia di un socio che di un dipendente: potrà votare in assemblea o partecipare agli utili, proporzionalmente alla quota di partecipazione goduta; se viene assunto come dipendente dalla società, avrà anche il diritto di godere di ferie e permessi e dovrà essere iscritto all’Inps fino a quando la società versa i contributi, avrà così diritto all’indennità di disoccupazione, a quella di malattia, maternità obbligatoria o facoltativa e al congedo parentale. </p>
<p>Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’INPS, è iscrivibile il socio che esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale pur non avendo la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore. ; questo principio è stabilito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 che ridefinisce i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nella gestione Commercianti ed introduce l’iscrivibilità della figura di un socio SRL, in presenza dei requisiti indicati in precedenza. Questa disposizione si applica anche nei confronti del socio unico di una SRL che ha quindi l’obbligo assicurativo, se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di gestione) con abitualità e prevalenza, a prescindere del numero dei dipendenti assunti nell’impresa; nel caso in cui il socio non gestisce autonomamente il proprio lavoro ma è soggetto ad etero- direzione da parte del Consiglio di amministrazione, in termini di rispetto degli orari stabiliti, giustificazione assenze, sanzioni disciplinari ecc. , il suo lavoro sarà inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò accade anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione pur essendo egli stesso un amministratore ma subisce le decisioni di una maggioranza contraria. </p>
<p>Nel caso di una SRL senza dipendenti, nei settori commercio e servizi, almeno uno dei soci dovrà iscriversi alla gestione INPS Commercianti salvo il caso in cui un socio è iscritto ad un’altra copertura previdenziale obbligatoria, diversa dalla Gestione Separata, perché svolge un’attività lavorativa in modo prevalente rispetto a quella svolta nella società; l’iscrizione obbligatoria deriva dall’impossibilità di svolgere un’attività senza dipendenti e senza soci lavoratori. </p>
<p>Se invece un socio è anche amministratore è obbligato ad iscriversi alla gestione INPS commercianti; se sono presenti dipendenti all’interno della società, l’INPS potrebbe contestare l’attività direttiva ed organizzativa svolta dal socio, obbligandolo all’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti. In questo caso per evitare l’iscrizione bisognerà dimostrare che l’attività di coordinamento è svolta da professionisti esterni o che almeno uno dei dipendenti svolga questa attività. L’INPS procederà a verificare che l’inquadramento del dipendente corrisponda ad una declaratoria che consente l’attività di gestione e coordinamento e se effettivamente il dipendente svolge quella mansione. </p>
<p>Il decreto legge 31 marzo n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito poi in legge n. 122 del 30 Luglio 2010, relativo all’interpretazione dell’art. 1, c. 208, legge 662/96, stabilisce “il principio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’attività prevalente del soggetto che svolge contemporaneamente più attività autonome”. </p>
<p>L’articolo 1 della legge 662/1996 prevede che se i soggetti esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti all’assicurazione prevista per l’attività prevalente da essi esercitata. L’INPS però a tal proposito ha precisato che per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, si intendono quelle che hanno natura imprenditoriale escludendo quelle che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS</p>
<p> Questo principio trova quindi applicazione per attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dai coltivatori diretti, escludendo i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata; se un socio è allo stesso tempo lavoratore e amministratore di una SRL ci sarà la doppia imposizione contributiva: iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione INPS Commercianti. </p>
<p>Occorre distinguere tra attività amministrativa e lavorativa: l’amministrazione prevede mansioni gestionale ed organizzative dei fattori di produzione, richiede capacità imprenditoriali con funzioni di rappresentanza e di carattere decisionale; l’attività di lavoratore/socio lavoratore è integrata nell’organico aziendale, quindi è inserita all’interno del sistema di produzione/erogazione servizi insieme alle altre figure quali le risorse umane e i quadri/dirigenti. Nel caso in cui ci siano sia il socio che svolge attività di direzione e organizzazione, sia risorse umane esterne con funzione di coordinamento, gli unici elementi su cui potremo basare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione sono l’abitualità o l’occasionalità dell’attività. </p>
<p>L’INPS ha inoltre chiarito che in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, non è rilevante la prevalenza ma l’abitualità e la professionalità: può definirsi abituale anche un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come nel caso ad esempio della gestione immobiliare, la vendita di merce online, se però viene effettuata con regolarità e ripetizione nel tempo. </p>
<p>Occorre precisare che la Società a responsabilità limitata è una società di capitali quindi in virtù di questo, delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il loro patrimonio personale; se ci sono debiti societari, ne risponde solo la SRL con il suo capitale e il patrimonio personale del socio/lavoratore non potrà essere preso in considerazione così come il suo stipendio come dipendente della società. L’INPS però potrebbe contestare l’assunzione come lavoratore subordinato perché potrebbe sospettare che abbia come motivo quello di ottenere agevolazioni contributive anche nel caso in cui sussistano le condizioni vere e proprie del lavoro subordinato; per evitare questo, si rende necessario che il lavoratore sia effettivamente soggetto a eterodirezione da parte dell’organo amministrativo della SRL e quindi sia a tutti gli effetti in uno stato di subordinazione. </p>
<p>I soci della SRL che sono anche dipendenti devono iscriversi all’INAIL, ma devono iscriversi anche i soci che, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali od opere non manuali di sovraintendenza al lavoro altrui; non è invece soggetto all’iscrizione il socio addetto alla semplice supervisione del lavoro altrui. Per opera manuale si intende un’attività manuale in senso stresso nella quale il socio è a stretto contatto con apparecchi e macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro</p>
<p>In una società senza dipendenti, almeno un socio sicuramente svolgerà attività quindi almeno un socio sarà soggetto all’INAIL. </p>
<p>Il socio lavoratore, essendo assunto in qualità di dipendente, potrà essere licenziato: trovano applicazione le stesse norme previste per i lavoratori quindi occorrerà rispettare i termini di preavviso, versare il TFR maturato e, essendo iscritto all’INPS, avrà diritto anche all’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento, anche per giusta causa, o in caso di dimissioni solo per giusta causa. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compensi-agli-amministratori-disciplina-e-trattamento-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Foglio di calcolo per determinare il compenso agli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Foglio di calcolo per determinare il compenso agli amministratori di srl</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compensi-agli-amministratori-disciplina-e-trattamento-fiscale/">COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compensi-agli-amministratori-disciplina-e-trattamento-fiscale/">COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE</a> was first posted on Aprile 22, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili).  </p>
<p>Compensi agli amministratori di S. R. L. , S. P. A, S. S. D, A. S. D, e Società di Persone (snc, sas)  Disciplina e trattamento Fiscale Art. 95 DPR comma quinto 917/86 </p>
<p>I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili). In entrambi i casi, in applicazione del criterio di cassa, sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati corrisposti. In alternativa, quando i compensi erogati agli amministratori sono inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, sono in quest’ultimo deducibili, in virtù dell’applicazione del criterio di cassa allargato<a>[1]</a>. </p>
<p> </p>
<p>Decreto Del Presidente Della Repubblica &#8211; 22/12/1986, N. 917 &#8211; Gazzetta Uff.  31/12/1986, N. 302</p>
<p>Articolo N. 95</p>
<p>Spese Per Prestazioni Di Lavoro (1) (2). TESTO POST RIFORMA</p>
<p> </p>
<p>Art. 95 [Ex Art. 62]. </p>
<p>1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell&#8217;articolo 100, comma 1. </p>
<p> </p>
<p>2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell&#8217;articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l&#8217;attività, per il periodo d&#8217;imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (3). </p>
<p> </p>
<p>3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all&#8217;estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. </p>
<p> </p>
<p>4. Le imprese autorizzate all&#8217;autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all&#8217;estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. </p>
<p> </p>
<p>5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all&#8217; articolo 73, comma 1, sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico (4). </p>
<p> </p>
<p>6. Fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell&#8217;esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. </p>
<p> </p>
<p>(1) Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall&#8217;articolo 62. </p>
<p>(2) Articolo modificato dall’articolo 26, comma 9, del D. L. 2 marzo 1989, n. 69, dall’articolo 14, comma 3, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 33, comma 1, del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall’<a href="http://bancadati. Fiscopiu. It/fontinormative/ShowCurrentDocument? IdDocMaster=1803631&amp;IdUnitaDoc=5572000&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 5, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314</a>, dall’<a href="http://bancadati. Fiscopiu. It/fontinormative/ShowCurrentDocument? IdDocMaster=1807618&amp;IdUnitaDoc=5630129&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 1, comma 1, del D. L. 22 giugno 2000, n. 167</a> , dall’<a href="http://bancadati. Fiscopiu. It/fontinormative/ShowCurrentDocument? IdDocMaster=2122725&amp;IdUnitaDoc=6562165&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 145, comma 98, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</a>, dall’<a href="http://bancadati. Fiscopiu. It/fontinormative/ShowCurrentDocument? IdDocMaster=2124887&amp;IdUnitaDoc=6580069&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289</a> e successivamente sostituito dall’<a href="http://bancadati. Fiscopiu. It/fontinormative/ShowCurrentDocument? IdDocMaster=1804111&amp;IdUnitaDoc=5582503&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344</a>. </p>
<p>(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. </p>
<p>(4) Comma modificato dall’<a href="http://bancadati. Fiscopiu. It/fontinormative/ShowCurrentDocument? IdDocMaster=1804252&amp;IdUnitaDoc=5586283&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 6, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247</a>. </p>
<p></p>
<p><a>[1]</a> Circolare Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2001 n. 58E e Circolare Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001 n. 105E</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compensi-agli-amministratori-disciplina-e-trattamento-fiscale/">COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compensi-agli-amministratori-disciplina-e-trattamento-fiscale/">COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE</a> was first posted on Aprile 22, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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