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	<title>COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Come annullare le cartelle esattoriali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Fac simile ricorso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate-Riscossione]]></category>
		<category><![CDATA[Annullamento cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione necessaria per annullare le cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo di richiesta Posta Elettronica Certificata (PEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Richiesta di annullamento cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Tempi di risposta annullamento cartelle esattoriali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questo articolo, esploreremo come annullare le cartelle esattoriali, analizzando le procedure da seguire, le motivazioni valide e i diritti dei contribuenti.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-3/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-3/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> was first posted on Ottobre 16, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le cartelle esattoriali sono strumenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per comunicare ai contribuenti debiti fiscali da saldare. Tuttavia, può capitare che queste cartelle siano illegittime o che presentino errori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Quando È Possibile Annullare una Cartella Esattoriale?</h2>
<p style="text-align: justify;">Esistono diverse motivazioni per cui un contribuente può richiedere l’annullamento di una cartella esattoriale, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Errori Materiali</strong>: Se la cartella contiene errori di calcolo o di trascrizione.</li>
<li><strong>Decadenza dei Termini</strong>: Se l’atto è stato emesso oltre i termini di prescrizione.</li>
<li><strong>Irregolarità Procedurali</strong>: Se non sono stati rispettati i procedimenti di notifica.</li>
<li><strong>Sussistenza di Giustificazioni</strong>: Se il debito è stato già saldato o se ci sono motivi di esonero.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Procedure per Richiedere l’Annullamento</h2>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Passo 1: Verifica della Cartella</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere con la richiesta di annullamento, è fondamentale verificare la cartella esattoriale. Controlla attentamente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I dati identificativi</li>
<li>Le somme richieste</li>
<li>La data di notifica</li>
<li>La motivazione del debito</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Passo 2: Raccolta della Documentazione</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Raccogli tutta la documentazione necessaria per supportare la tua richiesta di annullamento. Questo potrebbe includere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ricevute di pagamento</li>
<li>Documenti che attestano errori materiali</li>
<li>Comunicazioni precedenti con l’Agenzia delle Entrate</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Passo 3: Presentazione della Richiesta di Annullamento</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di annullamento deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ci sono diversi modi per farlo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Modulo di Richiesta</strong>: Puoi utilizzare un modulo specifico per la richiesta di annullamento. Assicurati di compilare il modulo con tutte le informazioni richieste.</li>
<li><strong>Via Pec o Raccomandata</strong>: Invia la richiesta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R per avere una prova di invio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tempi di Risposta e Follow-Up</h2>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver presentato la richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha un termine di 60 giorni per fornire una risposta. Se non ricevi alcuna comunicazione entro questo termine, la tua richiesta è considerata accettata.</p>
<p style="text-align: justify;">È consigliabile effettuare un follow-up, specialmente se hai presentato la richiesta in prossimità di scadenze di pagamento. Puoi contattare l’ufficio competente o utilizzare il servizio online dell’Agenzia per verificare lo stato della tua richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ricorso al Giudice</h2>
<p style="text-align: justify;">Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rigetta la tua richiesta di annullamento, hai la possibilità di presentare ricorso. Il ricorso deve essere presentato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Entro 60 giorni</strong> dalla notifica del provvedimento di diniego.</li>
<li>Presso il tribunale competente, con l’assistenza di un legale esperto in materia fiscale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Prevenzione: Come Evitare Futuri Problemi</h2>
<p style="text-align: justify;">Per prevenire l’emissione di cartelle esattoriali illegittime, è importante:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mantenere una corretta tenuta della contabilità.</li>
<li>Pagare tempestivamente le imposte dovute.</li>
<li>Conservare tutta la documentazione fiscale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L’annullamento delle cartelle esattoriali è un diritto dei contribuenti, ma richiede attenzione e conoscenza delle procedure corrette. È fondamentale agire tempestivamente e in modo informato per tutelare i propri diritti. Se hai dubbi o difficoltà, considerare l’assistenza di un professionista esperto in materia fiscale può rivelarsi estremamente utile</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-3/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-3/">Come annullare le cartelle esattoriali</a> was first posted on Ottobre 16, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartelle esattoriali prescritte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-prescritte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 15:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[sollecito]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cartelle esattoriali prescritte la rilevanza del sollecito di pagamento. Premessa. Preliminarmente, occorre osservare che per interrompere la prescrizione è necessario un atto con cui il creditore indichi precisamente il credito a cui fa riferimento, l’importo e la relativa causale (ossia, la fonte da cui proviene detto credito). Ciò al fine di consentire al debitore di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cartelle esattoriali prescritte</strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>la rilevanza del sollecito di pagamento.</strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><em><strong>Premessa.</strong></em></h2>



<p>Preliminarmente, occorre osservare che per interrompere la prescrizione è necessario un atto con cui il creditore indichi precisamente il credito a cui fa riferimento, l’importo e la relativa causale (ossia, la fonte da cui proviene detto credito). Ciò al fine di consentire al debitore di individuare immediatamente l’origine del proprio obbligo e verificare la fondatezza della pretesa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella</strong></h2>



<p>Che cosa accade quando a inviare la diffida è il fisco? Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25226/2023, ha risposto a una interessante domanda:&nbsp;che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella in prescrizione?&nbsp;Può cioè interrompere tale termine di prescrizione e farlo decorrere nuovamente da capo?</p>



<p>La questione deve essere prudentemente analizzata tenendo preliminarmente conto di alcune questioni fondamentali: quando si prescrive una cartella esattoriale? Come opera la prescrizione e come farla valere? Dopodiché: come deve essere il sollecito di pagamento per interrompere la prescrizione di una cartella di pagamento?</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando si prescrive una cartella esattoriale?</strong></h2>



<p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, bisogna far riferimento ai termini previsti per le singole imposte o sanzioni. In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>si prescrivono in 10 anni</strong>: le cartelle esattoriali per le imposte dovute allo Stato come Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, imposta di registro, canone Rai, contributi dovuti alle Camere di Commercio, imposta sulle donazioni o sulle successioni;</li>



<li><strong>si prescrivono in 5 anni</strong>: le cartelle esattoriali per imposte dovute alle Regioni, Province e Comuni come l’Imu, la Tari, la Tosap; le multe stradali e tutte le sanzioni amministrative; i contributi previdenziali dovuti all’Inps e i contributi assistenziali dovuti all’Inail;</li>



<li><strong>si prescrivono in 3 anni</strong>: i bolli auto arretrati.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Da quando decorre la prescrizione?</strong></h2>



<p>Il termine di prescrizione di una cartella esattoriale inizia a decorrere dal giorno successivo al suo ricevimento, ossia da quando il portalettere consegna il plico al contribuente. Se questi non è a casa, il termine decorre dal ritiro alle poste. Ma se l’atto non viene ritirato, il termine decorre dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa. La prescrizione si forma in automatico, per il semplice decorso dei termini che abbiamo indicato sopra. Non è quindi necessario avviare alcuna attività ulteriore.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come liberarsi di una cartella prescritta?</strong></h2>



<p>Una volta intervenuta la prescrizione, la cartella non deve essere più pagata. Tuttavia, il contribuente non può far “cancellare” la cartella precedentemente notificatagli in quanto i termini per far ricorso sono ormai decorsi. Egli quindi deve impugnare l’eventuale successivo atto che l’Esattore gli invierà deducendo, in quella sede, l’intervenuta prescrizione.</p>



<p>Sicché, se l’Agente per la riscossione dovesse notificare un&nbsp;<strong>sollecito di pagamento</strong>&nbsp;o un preavviso di&nbsp;<strong>ipoteca o di fermo</strong>, oppure dovesse avviare un&nbsp;<strong>pignoramento</strong>, il contribuente può proporre ricorso e ottenerne l’annullamento per intervenuta prescrizione. Così si libererà da ogni pretesa di pagamento nei suoi confronti.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Che cosa interrompe la prescrizione di una cartella esattoriale?</strong></h2>



<p>In generale, il sollecito di pagamento inviato tramite PEC o raccomandata a.r. può interrompere la prescrizione se contiene (come abbiamo detto ad inizio articolo) tutti gli estremi del credito fatto valere. Se però il creditore è l’Agente per la Riscossione Esattoriale (come Agenzia Entrate Riscossione), il sollecito di pagamento si chiama&nbsp;<strong>intimazione di pagamento</strong>. In sostanza, l’intimazione di pagamento è un atto che ripropone fedelmente il contenuto della cartella esattoriale e che rinnova l’invito a pagare avvertendo la parte che il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni consente di evitare conseguenze peggiori come il pignoramento.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando il sollecito non interrompe la prescrizione?</strong></h2>



<p>Secondo la Cassazione, non può un semplice sollecito di pagamento interrompere la prescrizione di una cartella esattoriale. È necessario che tale sollecito rivesta la forma della “intimazione di pagamento”. Questo perché solo gli atti tipici del procedimento per l’accertamento della violazione hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione. Invece, le lettere raccomandate contenenti semplici solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione.</p>



<p>La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento con la quale l’amministrazione intimava il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione, per avere indebitamente percepito aiuti comunitari, notificata dopo oltre cinque anni dalla violazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il principio di diritto.</strong></h2>



<p>In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-prescritte/">Cartelle esattoriali prescritte</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-prescritte/">Cartelle esattoriali prescritte</a> was first posted on Agosto 29, 2023 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi della notifica]]></category>
		<category><![CDATA[220 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella equitalia per prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella esattoriale]]></category>
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		<category><![CDATA[sgravio cartella esattoriale inps]]></category>
		<category><![CDATA[sgravio equitalia per prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[sgravio parziale cartella esattoriale pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[testo legge 228 del 2012]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via</p>
<p>amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</h2>
<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia (o notificato da altro ente di riscossione) è illegittimo, il contribuente può fare una  semplice istanza di sgravio in autotutela e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.</p>
<p>Il principio trova fondamenta giuridiche proprio nella richiamata Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità per il 2013), la quale disciplina che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.  Al fine di comprendere meglio la portata della norma, l’articolo 1, comma 537, della legge n. 228 del 2012  prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.</p>
<p>A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente di accertamento, quello cioè che vanta il credito e che ha notificato l’atto prodromico da cui è scaturita l’iscrizione al ruolo e la successiva cartella esattoriale.</p>
<p>Il passo successivo, è quello in cui la norma disciplina gli effetti derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 della Legge n. 212 del 2012 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Orientamento Giurisprudenziale recente e Massima</h2>
<p>Su tale indirizzo sono allineati sia i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5667 del 2015, che quelli della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1955 del 2015, con cui hanno stabilito che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria… un passo importante per la tutela del diritto del contribuente, inoltro dalla lettura delle richiamate sentenze è facile ricostruire una sorta di iter che deve essere attuato e monitorato:</p>
<p>1)    il debitore inoltra l’istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione;</p>
<p>2)    il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore (ente di accertamento), il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore.</p>
<p>La mancata comunicazione da parte dell’ente di accertamento dei “risultati al debitore”, per la quale è previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Crediti illegittimi: le cartelle esattoriali devono essere esigibili</h2>
<p>In altri termini, l’Ente di Riscossione (Equitalia, Soget, Riscossione Sicilia etc. )  tra i propri diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti (&#8220;il ruolo&#8221;) certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore &#8211; ha l&#8217;obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che lo porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili.  In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti ed a tal fine illegittimi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Comportamento dell’ente di riscossione</h2>
<p>Nonostante il disposto della Legge di stabilità e l’orientamento giurisprudenziale ivi descritto, l&#8217;annullamento in autotutela da parte dell&#8217;agenzia della riscossione, non ha avuto e non ha a tutt’oggi l&#8217;esito sperato dal Legislatore.  Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela gli enti di riscossione (Soget, Riscossione Sicilia, Equitalia, etc. ) hanno posto in essere ugualmente ed ostinatamente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo. Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore (cfr la richiamata nella sentenza n. 5667 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano), il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l&#8217;annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come disciplinato dalla legge di stabilità), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia!</p>
<p>L&#8217;imprenditore ha proceduto nei tempi utili (90 giorni dalla notifica! ) con l&#8217;opposizione dell&#8217;atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l&#8217;illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228 del 2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione.</p>
<h3>La riflessione è duplice:</h3>
<p>A.     l&#8217;agente della riscossione non è competente a disporre l&#8217;annullamento delle poste iscritte a ruolo, il diritto spetta esclusivamente all&#8217;ente di accertamento (quello che vanta il credito, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, l’Inail, etc. ), in tal senso la richiamata norma è cristallina, il comma 539 della Legge n. 228 del 2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all&#8217;ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell&#8217;esistenza delle ragioni indicate e ottenere, &#8220;in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi&#8221;, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell&#8217;ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di &#8220;mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest&#8217;ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.</p>
<p>La prima riflessione risiede nel fatto che le inefficienze legate al flusso informativo della pubblica amministrazione (basti pensare alla “fluidità” di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia) possono ritorcersi contro la p. A. Stessa ed essere elemento a favore del contribuente per ottenere all’annullamento del debito.</p>
<p>Seconda riflessione risiede nel fatto che l’ostinazione del funzionario o dell’Ufficio Legale, sia dell’ente di accertamento che di riscossione, che dovessero ricorrere contro il contribuente deve essere sanzionata con condanna a “lite temeraria” da parte dei giudici, su richiesta del contribuente stesso.</p>
<p>Per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali o ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi della notifica]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[cartella equitalia mai notificata]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione sezioni unite n.19704/2015]]></category>
		<category><![CDATA[come difendersi da equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[come impugnare estratto di ruolo equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
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		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza cassazione n.16610/2015]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida pratica all’impugnazione delle cartelle esattoriali 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede? </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”. </p>
<p>a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;</p>
<p>b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione. </p>
<p>Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite  </p>
<p>Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia. </p>
<p>Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. </p>
<p>Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti? </p>
<p>La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A. </p>
<p>Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati. </p>
<p>Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:</p>
<p>a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;</p>
<p>b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente. </p>
<p>N. B.  All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata! </p>
<p>Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo. </p>
<p>N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-commercialista-esperto/tag/come-annullare-cartelle-esattoriali">divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali</a>. </p>
<p>Per difenderti dalle cartelle di pagamento mai notificate, per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali, per richiedere un parere spot oppure per ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento,</p>
<p>Contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>OPPURE INVIACI UNA MAIL A: <a href="mailto:CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM">CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM</a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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