<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circolazione Stradale | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/circolazione-stradale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 08:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Circolazione Stradale | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Licenza per il mercato ambulante: guida completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Licenza-per-il-mercato-ambulante-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio ambulante]]></category>
		<category><![CDATA[Licenza mercato ambulante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30076</guid>

					<description><![CDATA[Il mercato ambulante rappresenta una delle forme più antiche e dinamiche di commercio al dettaglio, caratterizzata dalla vendita di merci in spazi pubblici come piazze e strade. Questo tipo di commercio richiede una licenza specifica che autorizzi l’esercente a operare in tali contesti. Di seguito, una guida completa e aggiornata su come ottenere e mantenere [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Licenza-per-il-mercato-ambulante-guida-completa/">Licenza per il mercato ambulante: guida completa</a> was first posted on Luglio 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato ambulante rappresenta una delle forme più antiche e dinamiche di commercio al dettaglio, caratterizzata dalla vendita di merci in spazi pubblici come piazze e strade. Questo tipo di commercio richiede una licenza specifica che autorizzi l’esercente a operare in tali contesti.</p>
<p>Di seguito, una guida completa e aggiornata su come ottenere e mantenere una licenza per il mercato ambulante in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos&#8217;è una licenza per il mercato ambulante?</h2>
<p>Una licenza per il mercato ambulante è un’autorizzazione rilasciata dalle autorità locali che permette a un commerciante di vendere beni o servizi in aree pubbliche. Questa licenza è necessaria per garantire che l’attività si svolga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, oltre a regolamentare l&#8217;occupazione del suolo pubblico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di licenza</h2>
<ol>
<li><strong>Licenza di Tipo A</strong>: Consente di operare su tutto il territorio nazionale in mercati settimanali, fiere ed eventi simili.</li>
<li><strong>Licenza di Tipo B</strong>: Limita l’attività a specifici mercati o fiere indicati nel permesso.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Requisiti per ottenere la licenza</h2>
<ol>
<li><strong>Requisiti Personali</strong>: L&#8217;esercente deve essere maggiorenne e non deve avere precedenti penali che impediscano l’esercizio dell’attività commerciale.</li>
<li><strong>Requisiti Professionali</strong>: È necessario possedere requisiti professionali specifici, come l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio e, in alcuni casi, aver frequentato corsi di formazione specifici.</li>
<li><strong>Requisiti Economici</strong>: Non devono esserci pendenze economiche, come debiti fiscali o contributivi.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura per ottenere la licenza</h2>
<ol>
<li><strong>Domanda al Comune</strong>: La richiesta deve essere presentata al Comune dove si intende operare. È possibile scaricare il modulo di domanda dal sito web del Comune o ritirarlo presso gli uffici competenti.</li>
<li><strong>Documentazione Necessaria</strong>:
<ul>
<li>Documento d’identità valido.</li>
<li>Codice fiscale.</li>
<li>Certificato di residenza.</li>
<li>Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali.</li>
<li>Attestati di eventuali corsi di formazione professionale.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Versamento dei Diritti di Segreteria</strong>: Alcuni Comuni richiedono il pagamento di diritti di segreteria al momento della presentazione della domanda.</li>
<li><strong>Iscrizione alla Camera di Commercio</strong>: Prima di ottenere la licenza, è necessario essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio locale.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Durata e rinnovo della licenza</h2>
<p>La licenza per il mercato ambulante ha una durata variabile, spesso quinquennale, e deve essere rinnovata alla scadenza. Il rinnovo richiede la presentazione di una nuova domanda e il rispetto dei requisiti iniziali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi di avere una licenza</h2>
<ul>
<li><strong>Legalità</strong>: Operare con una licenza regolare evita sanzioni amministrative e legali.</li>
<li><strong>Sicurezza</strong>: La licenza garantisce che l&#8217;attività si svolga nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene.</li>
<li><strong>Opportunità di Mercato</strong>: Avere una licenza permette di partecipare a mercati, fiere ed eventi ufficiali, ampliando le opportunità di vendita.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Normative e aggiornamenti recenti</h2>
<p>Le normative riguardanti il commercio ambulante possono variare a livello regionale e comunale. Recentemente, sono stati introdotti alcuni aggiornamenti per semplificare le procedure di rilascio e rinnovo delle licenze, nonché per garantire maggiore trasparenza e sicurezza nelle attività commerciali su suolo pubblico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sfide e opportunità</h2>
<ul>
<li><strong>Sfide</strong>: Le principali difficoltà riguardano la burocrazia per ottenere e rinnovare la licenza, nonché la concorrenza con altri venditori ambulanti.</li>
<li><strong>Opportunità</strong>: Il mercato ambulante offre una grande flessibilità e possibilità di interazione diretta con i clienti, rendendolo un’opzione interessante per chi vuole avviare una piccola attività commerciale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Ottenere una licenza per il mercato ambulante è un passaggio fondamentale per chi desidera intraprendere questa attività. Conoscere i requisiti e seguire correttamente la procedura può facilitare l’avvio e la gestione del commercio ambulante in modo legale e sicuro, offrendo numerose opportunità di crescita e sviluppo economico.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Licenza-per-il-mercato-ambulante-guida-completa/">Licenza per il mercato ambulante: guida completa</a> was first posted on Luglio 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritto Penale: Sequestro preventivo del Veicolo e confisca</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-penale-sequestro-preventivo-del-veicolo-e-confisca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolazione Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/diritto-penale-sequestro-preventivo-del-veicolo-e-confisca/</guid>

					<description><![CDATA[Circolazione Stradale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-penale-sequestro-preventivo-del-veicolo-e-confisca/">Diritto Penale: Sequestro preventivo del Veicolo e confisca</a> was first posted on Febbraio 4, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 186 comma 2 del C. D. S. Consente il sequestro preventivo &#8211; e la conseguente confisca &#8211; del veicolo in comproprietà, in quanto la lettera della norma esclude soltanto la confisca di veicolo appartenente ad un terzo per la tutela del suo diritto di proprietà.</p>
<p>Del resto, solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall&#8217;uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra.</p>
<h2>Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza del 6 maggio 2009 (dep. 11 giugno 2009), n. 24015.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
QUARTA SEZIONE PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill. Mi Sigg. Ri:</p>
<p>Dott. MOCALI PIETRO Presidente</p>
<p>Dott. CAMPANATO GRAZIANA Consigliere</p>
<p>Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE</p>
<p>Dott. MASSAFRA UMBERTO</p>
<p>Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA</p>
<p>ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da: 1) X. Y. N. Il XX/XX/19XX avverso ordinanza del 22/09/2008 Trib. Libertà di Latina sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE</p>
<p>sentite le conclusioni del P. G. Dr. AURELIO GALASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<h2>La Corte osserva:</h2>
<p>1) X. Y. Ha proposto ricorso avverso l&#8217;ordinanza 3 ottobre 2007del Tribunale di Latina, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 1° luglio 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto un&#8217;autovettura a lui sequestrata.</p>
<p>Il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso in relazione ad un procedimento per il reato di cui all&#8217;art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) rilevando come non fosse ostativa al sequestro preventivo la circostanza che l&#8217;autovettura fosse in comproprietà con altre persona (la madre del ricorrente) e che il fatto non poteva essere ritenuto occasionale essendo ciò escluso dall&#8217;elevato tasso alcolico rilevato.</p>
<p>2) A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, la violazione dell&#8217;art. 186 comma 2° del codice della strada e dell&#8217;art. 240 comma 2° cod. Pen. Perché il Tribunale non avrebbe considerato che il veicolo non era di proprietà esclusiva del ricorrente e l&#8217;interpretazione data dal Tribunale si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della norma che prevede la confisca del veicolo. Con il secondo motivo si deduce invece la violazione dell&#8217;art. 125 comma 3° c. P. P. Perché il Tribunale non avrebbe considerato che si trattava di condotta occasionale e quindi difettavano le esigenze cautelari che peraltro non avrebbero potuto essere ravvisate nell&#8217;elevato tasso alcolico in mancanza di precedenti specifici.</p>
<p>3) Va preliminarmente rilevato che il sequestro preventivo in esame è stato disposto in base al nuovo testo dell&#8217;art. 186 comma 2° del d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) modificato dall&#8217;art. 4 del d. 1. 23 maggio 2008 n. 92 convertito, con modificazioni, nella 1. 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). Con questa modifica legislativa sono stati introdotti i seguenti periodi nel secondo comma dell&#8217;art. 186: &#8220;Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell&#8217;art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. &#8221;</p>
<p>Come è agevole verificare dal tenore della norma, si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (&#8220;è sempre disposta&#8221;) sia dal richiamo al secondo comma dell&#8217;art. 240 cod. Pen. Che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all&#8217;art. 240: v. Cass. , sez. IV, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479).</p>
<p>Dalla natura obbligatoria della confisca deriva un&#8217;importante conseguenza: che, nel caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell&#8217;art. 321 c. P. P. , l&#8217;esistenza del periculum &#8211; cui l&#8217;emissione di tale misura cautelare reale è subordinata &#8211; è presunta per legge, con la conseguenza che non deve essere accertata caso per caso e che non può essere disposta (a meno che non vengano meno i presupposti per ritenere esistente il fumus) la restituzione del veicolo prima della sentenza definitiva (v. La già citata sentenza 13831/2009 nonché Cass. , sez. Fer. , 28 agosto 2008 n. 36822, Simmerle, rv. 241269 &#8211; entrambe relative alla norma innovata del codice della strada &#8211; e in generale, precedentemente, Cass. , sez. III, 6 aprile 2005, n. 17439, Amico, rv. 231516).</p>
<p>4) Ciò premesso, deve ancora osservarsi che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per 1&#8217;espresso disposto dell&#8217;art. 325 comma 1° c. P. P. , solo &#8220;per violazione di legge&#8221;. Ciò vale anche per l&#8217;ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero, che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, o sulla richiesta di riesame del sequestro disposto dall&#8217;autorità giudiziaria (v. Artt. 355 c. 3° e 257 c. P. P. Che rinviano entrambi all&#8217;art. 324 con la conseguente applicabilità dell&#8217;art. 325 in tema di ricorso in cassazione).<br />
Ciò comporta in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall&#8217;art. 606, comma 1°, lett. E) del codice di rito, ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell&#8217;art. 125 comma 3° c. P. P. Che prescrive, a pena di nullità, 1&#8217;obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6° e 7° dell&#8217;art. 111 della Costituzione. Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell&#8217; esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela, Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare 1&#8217;insufficienza, 1&#8217;incompletezza, l&#8217;illogicità o la contradditorietà della motivazione.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. Da ultimo Cass. , sez. V, 11 gennaio 2007 n. 8434, Ladiana, rv. 236255; sez. III, 5 maggio 2004 n. 26853, Sainato, rv. 228738, sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876, Bevilacqua, rv. 226710.<br />
Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che nel ricorso neppure viene posto in discussione) se anche la censura rivolta dal ricorrente all&#8217;ordinanza impugnata con il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, fosse da ritenere ammissibile (sotto il profilo della necessità di accertare in concreto 1&#8217;esistenza del periculum anche nel caso di confisca obbligatoria) la censura sarebbe comunque inammissibile essendo rivolta all&#8217;accertamento di un vizio relativo alla motivazione che, nel nostro caso, non può essere ritenuta mancante.</p>
<p>5) E&#8217; invece infondato il primo motivo di ricorso che si riferisce all&#8217;interpretazione della norma innovata di cui al comma 2° dell&#8217;art. 186 in precedenza riportata e che, secondo il ricorrente, non consentirebbe la confisca &#8211; e quindi il sequestro preventivo &#8211; nei caso di veicolo in comproprietà.</p>
<p>La tesi è infondata perché la lettera della norma non autorizza questa interpretazione, sembrando al contrario escludere la confisca di veicolo appartenente ad un terzo per la tutela del suo diritto di proprietà. Ma la tesi risulta in particolare infondata ove si consideri quale è la ratio della norma: solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall&#8217;uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra. Resta il problema della legittimità del sequestro (e della successiva eventuale confisca) della quota appartenente al terzo. Ma, su questo aspetto, il ricorrente è privo di interesse a richiedere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, o la restituzione del bene, unico legittimato essendo il comproprietario del veicolo. 6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2009. Il presidente<br />
Dr. Piero Mocali   Il Consigliere Relatore Dr. Carlo Brusco Depositato in cancelleria il giorno 11 giugno 2009.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-penale-sequestro-preventivo-del-veicolo-e-confisca/">Diritto Penale: Sequestro preventivo del Veicolo e confisca</a> was first posted on Febbraio 4, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
