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	<title>Cinque per mille | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Cinque per mille | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Il 5 per mille: cos&#8217;è, come funziona e a chi destinarlo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-5-per-mille-cos-e-come-funziona-e-a-chi-destinarlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 07:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinque per mille]]></category>
		<category><![CDATA[5 per mille]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[enti no profit]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazioni di volontariato]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 5 per mille è una quota dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato italiano destina a sostegno di organizzazioni non profit che operano in diversi settori di interesse sociale. Si tratta di un meccanismo di sostegno volontario, che permette ai contribuenti di scegliere a quali enti destinare una parte delle proprie [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-5-per-mille-cos-e-come-funziona-e-a-chi-destinarlo/">Il 5 per mille: cos&#8217;è, come funziona e a chi destinarlo</a> was first posted on Giugno 12, 2024 at 9:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:57">Il 5 per mille è una quota dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato italiano destina a sostegno di organizzazioni non profit che operano in diversi settori di interesse sociale. Si tratta di un <strong>meccanismo di sostegno volontario</strong>, che permette ai contribuenti di scegliere a quali enti destinare una parte delle proprie tasse, senza alcun onere aggiuntivo.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:57">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:32">Come funziona il 5 per mille</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:109">Ogni anno, con la presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono decidere di destinare il 5 per mille a una o più organizzazioni non profit tra quelle che risultano iscritte al <strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore</strong>. La scelta è libera e può essere effettuata indicando il codice fiscale dell&#8217;ente prescelto nell&#8217;apposito spazio presente nel modello di dichiarazione.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:109">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:34">A chi destinare il 5 per mille</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:99">Sono numerose le organizzazioni che possono beneficiare dei contributi del 5 per mille. Tra queste:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-13:165">
<li data-sourcepos="13:1-13:165"><strong>Organizzazioni di volontariato:</strong> che operano in settori come l&#8217;assistenza sociale, la tutela dei diritti, la promozione culturale, la protezione ambientale e la cooperazione internazionale.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:119"><strong>Organizzazioni non profit:</strong> che svolgono attività di ricerca scientifica, istruzione, formazione e riabilitazione.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:72"><strong>Enti ecclesiastici:</strong> che operano in ambiti di carità e beneficenza.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Associazioni sportive:</strong> che promuovono la pratica sportiva e l&#8217;educazione fisica, in particolare tra i giovani.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:66">Come scegliere l&#8217;organizzazione a cui destinare il 5 per mille</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:366">La scelta dell&#8217;organizzazione a cui destinare il 5 per mille è un gesto di grande valore che permette di sostenere cause e valori in cui si crede. Per facilitare la scelta, l&#8217;Agenzia delle Entrate mette a disposizione un <strong>elenco online</strong> di tutti gli enti ammessi a ricevere il 5 per mille, completo di informazioni sulle loro attività e sugli obiettivi perseguiti.</p>
<p data-sourcepos="20:1-20:366">
<h2 data-sourcepos="22:1-22:28">Vantaggi del 5 per mille</h2>
<p data-sourcepos="24:1-24:44">Oltre al valore etico e sociale di sostenere cause di interesse pubblico, il 5 per mille non comporta alcun onere aggiuntivo per i contribuenti. Si tratta infatti di una quota di IRPEF che lo Stato verserebbe comunque alle casse erariali, e che invece può essere destinata a sostenere le organizzazioni prescelte dai cittadini.</p>
<p data-sourcepos="24:1-24:44">
<h2 data-sourcepos="26:1-26:31">Come versare il 5 per mille</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:203">Il versamento del 5 per mille avviene automaticamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è necessario effettuare alcun bonifico o pagamento diretto all&#8217;organizzazione beneficiaria.</p>
<p data-sourcepos="28:1-28:203">
<h2 data-sourcepos="30:1-30:26">Scadenze e adempimenti</h2>
<p data-sourcepos="32:1-32:256">La scadenza per il 5 per mille coincide con quella della presentazione della <strong>dichiarazione dei redditi</strong>. In caso di invio telematico della dichiarazione, la scelta dell&#8217;organizzazione a cui destinare il 5 per mille può essere effettuata direttamente online.</p>
<p data-sourcepos="32:1-32:256">
<h2 data-sourcepos="34:1-34:27">Controlli e trasparenza</h2>
<p data-sourcepos="36:1-36:69">L&#8217;Agenzia delle Entrate effettua controlli rigorosi sull&#8217;utilizzo dei fondi raccolti con il 5 per mille. Le<strong> organizzazioni beneficiarie sono tenute a rendicontare l&#8217;impiego dei contributi ricevuti e a rispettare criteri di trasparenza e buona gestione.</strong></p>
<p data-sourcepos="36:1-36:69">
<h2 data-sourcepos="38:1-38:63">Il 5 per mille: un gesto di solidarietà e di partecipazione</h2>
<p data-sourcepos="40:1-40:372">Il 5 per mille rappresenta un&#8217;importante opportunità per i cittadini di contribuire attivamente al benessere della collettività e di sostenere le organizzazioni che si impegnano a promuovere il bene comune. Un gesto di solidarietà e di partecipazione che, oltre a dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, permette di rafforzare il legame tra cittadini e società civile.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-5-per-mille-cos-e-come-funziona-e-a-chi-destinarlo/">Il 5 per mille: cos&#8217;è, come funziona e a chi destinarlo</a> was first posted on Giugno 12, 2024 at 9:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinque per mille]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
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		<category><![CDATA[cinque per mille]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[domanda 5 per mille]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione 5 per mille 2017]]></category>
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		<category><![CDATA[REQUISITI]]></category>
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		<category><![CDATA[ssd]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale al cinque per mille anno 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/">5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di una serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per l’anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:</h2>
<p>1.     sostegno degli enti del volontariato:</p>
<p>a)    organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991</p>
<p>b)    Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)</p>
<p>c)     cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991</p>
<p>d)    organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)</p>
<p>e)    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
<p>f)     associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
<p>g)    associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)</p>
<p>h)    • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.</p>
<p>2.     finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università</p>
<p>3.     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p>
<p>4.     sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente</p>
<p>5.     sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.</p>
<p>Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 &#8211; pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 &#8211; pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.</p>
<h2>
Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 3 aprile 2017.</h2>
<h3>Tabella riepilogativa</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Descrizione</td>
<td>Enti del volontariato</td>
<td>Associazioni sportive dilettantistiche</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td>Inizio presentazione domanda d’iscrizione</td>
<td>3 aprile 2017</td>
<td>3 aprile 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine presentazione domanda d’iscrizione</td>
<td>8 maggio 2017</td>
<td>8 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicazione elenco provvisorio</td>
<td>14 maggio 2017</td>
<td>14 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Richiesta correzione domande</td>
<td>22 maggio 2017</td>
<td>22 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicazione elenco aggiornato</td>
<td>25 maggio 2017</td>
<td>25 maggio 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine presentazione dichiarazione sostitutiva</td>
<td>30 giugno 2017 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate</td>
<td>30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni</td>
</tr>
<tr>
<td>Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali</td>
<td>2 ottobre 2017</td>
<td>2 ottobre 2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Attenzione: gli enti che sono presenti nell&#8217;elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.<br />
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.</p>
<p>La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. ).</p>
<p>L’iscrizione deve essere presentata entro il 8 maggio 2017. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.</p>
<p>I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).</p>
<p>All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.</p>
<p>I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato entro il 25 maggio 2017 (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell’elenco permanente degli iscritti) devono spedire entro il 30 giugno 2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.</p>
<h2>Attenzione:<br />
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.</h2>
<p>Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-chi-e-come-presentare-la-domanda-di-iscrizione/">5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione</a> was first posted on Aprile 8, 2017 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 20:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque per mille]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/</guid>

					<description><![CDATA[Come e che deve inviare la domanda<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/">5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico. </p>
<p>5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</p>
<p>L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico. </p>
<p>Elenco dei soggetti che possono avere usufruire del 5 per mille:</p>
<p>1.       sostegno degli enti del volontariato:</p>
<p>    ODV &#8211; Organizzazioni Di Volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;</p>
<p>    Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);</p>
<p>    Cooperative sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;</p>
<p>    ONG &#8211; Organizzazioni Non Governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);</p>
<p>    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;</p>
<p>    APS &#8211; Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;</p>
<p>    APS &#8211; Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);</p>
<p>• le Associazioni e Fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997;</p>
<p>2.       finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;</p>
<p>3.       finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;</p>
<p>4.       sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;</p>
<p>5.       sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. </p>
<p>Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. </p>
<p>Tabella riepilogativa</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/5%20per%20mille. Png? Ver=2016-04-12-233045-717" alt="5%20per%20mille. Png? Ver=2016-04-12-233045-717" />
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a>per iscriverti all&#8217;elenco dei beneficiari al 5 per mille <br />
            </a></p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p>CHIAMA IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/5-per-mille-soggetti-ammessi-come-destinatari-e-termini-di-presentazione/">5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 10:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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