<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cessione a clienti italiani | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/cessione-a-clienti-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 08:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Cessione a clienti italiani | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO DI LEASING]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione del credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione quote srl]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento Azienda Avviamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento dell&apos;unica azienda dell&apos;imprenditore individuale]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimenti]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sostitutiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30291</guid>

					<description><![CDATA[Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate. Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/">Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni</h2>
<p>Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate.</p>
<p>Questo si applica anche a chi effettua <strong>cessioni di beni, aziende o rami di azienda</strong> nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aliquota e Maggiorazione</h2>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva è pari al <strong>19% delle plusvalenze realizzate</strong>, con un&#8217;aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un&#8217;unica soluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di Versamento</h2>
<p>Il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:</p>
<ul>
<li><strong>Servizi &#8220;F24 web&#8221; o &#8220;F24 online&#8221; dell&#8217;Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.</strong></li>
<li><strong>Home banking del proprio istituto di credito.</strong></li>
<li><strong>Intermediario abilitato.</strong></li>
</ul>
<p>I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall&#8217;ente impositore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Codice Tributo</h2>
<p>Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo &#8220;2728&#8221;, relativo all&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/">Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce: cessioni a clienti italiani</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-commerce-cessioni-a-clienti-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Cessioni di beni e servizi A Clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29986</guid>

					<description><![CDATA[Il commercio elettronico (e-commerce) rappresenta una realtà in continua espansione, con un volume d&#8217;affari in costante crescita. In questo scenario, le cessioni di beni e servizi online a clienti italiani assumono un ruolo di primaria importanza. Tuttavia, per le imprese che effettuano vendite online, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-commerce-cessioni-a-clienti-italiani/">E-commerce: cessioni a clienti italiani</a> was first posted on Giugno 26, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:24">Il commercio elettronico (e-commerce) rappresenta una realtà in continua espansione, con un volume d&#8217;affari in costante crescita. In questo scenario, le <strong>cessioni di beni e servizi online</strong> a clienti italiani assumono un ruolo di primaria importanza.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:70">Tuttavia, per le imprese che effettuano vendite online, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di <strong>IVA, fatturazione e obblighi fiscali</strong>. In questo articolo, forniremo una guida completa e aggiornata al 2024 sulle cessioni di beni e servizi a clienti italiani nell&#8217;ambito dell&#8217;e-commerce.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:70">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:41">Cessioni nazionali e intracomunitarie</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:63">La prima distinzione da fare riguarda la natura della cessione:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-14:35">
<li data-sourcepos="13:1-13:147"><strong>Cessioni nazionali:</strong> si verificano quando sia il cedente (venditore) che il cessionario (cliente) si trovano nello stesso territorio italiano.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:35"><strong>Cessioni intracomunitarie:</strong> si verificano quando il cedente si trova in Italia e il cessionario in un altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="16:1-16:32"><strong>IVA nelle cessioni nazionali</strong></p>
<p data-sourcepos="18:1-18:220">Nelle cessioni nazionali di beni e servizi, l&#8217;<strong>IVA</strong> è applicata al cedente, che ha l&#8217;obbligo di rivalsa nei confronti del cessionario. L&#8217;aliquota IVA da applicare varia in base alla tipologia di bene o servizio ceduto.</p>
<p data-sourcepos="18:1-18:220">
<h2 data-sourcepos="20:1-20:34">Fatture per cessioni nazionali</h2>
<p data-sourcepos="22:1-22:153">Per le cessioni nazionali, il cedente è obbligato ad emettere una <strong>fattura</strong> al cessionario. La fattura deve indicare tutti i dati obbligatori, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-29:6">
<li data-sourcepos="24:1-24:78">Dati del cedente: nome, cognome o ragione sociale, partita IVA, sede legale.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:135">Dati del cessionario: nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA (se obbligatorio), indirizzo di residenza o sede.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:86">Dati del prodotto o servizio: descrizione, quantità, prezzo unitario, prezzo totale.</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:25">Aliquota IVA applicata.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:36">Imposta sul valore aggiunto (IVA).</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:6">Data di emissione della fattura.</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:20">Numero di fattura.</li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0">Modalità di pagamento.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="33:1-33:52">Obblighi di comunicazione per cessioni nazionali</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:252">Oltre all&#8217;emissione della fattura, il cedente ha l&#8217;obbligo di comunicare periodicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni effettuate. L&#8217;adempimento può avvenire tramite il <strong>Modello Intrastat</strong> o il <strong>Registro dei Corrispettivi</strong>.</p>
<p data-sourcepos="35:1-35:252">
<h2 data-sourcepos="37:1-37:39">IVA nelle cessioni intracomunitarie</h2>
<p data-sourcepos="39:1-39:264">Nelle cessioni intracomunitarie di beni, l&#8217;IVA non viene applicata al cedente italiano, ma al cessionario nel proprio Stato membro. Il cedente è comunque tenuto ad emettere una fattura &#8220;esente IVA&#8221; e ad annotare l&#8217;operazione nel <strong>registro delle vendite esterne</strong>.</p>
<p data-sourcepos="39:1-39:264">
<h2 data-sourcepos="41:1-41:41">Fatture per cessioni intracomunitarie</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:38">Le fatture per cessioni intracomunitarie devono contenere alcuni dati specifici, oltre a quelli obbligatori per le cessioni nazionali:</p>
<ul data-sourcepos="45:1-48:0">
<li data-sourcepos="45:1-45:48">Numero di identificazione IVA del cessionario.</li>
<li data-sourcepos="46:1-46:87">Causale dell&#8217;esenzione (articolo 17, paragrafo 2, lettera d) della VI Direttiva CEE).</li>
<li data-sourcepos="47:1-48:0">Spese accessorie (trasporto, assicurazione, ecc.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="49:1-49:59">Obblighi di comunicazione per cessioni intracomunitarie</h2>
<p data-sourcepos="51:1-51:103">Per le cessioni intracomunitarie, il cedente italiano è tenuto a presentare il <strong>Riepilogo Intrastat</strong>.</p>
<p data-sourcepos="51:1-51:103">
<h2 data-sourcepos="53:1-53:40">Cessioni di servizi intracomunitarie</h2>
<p data-sourcepos="55:1-55:298">Le cessioni di servizi intracomunitarie non sono soggette ad IVA in Italia, ma possono essere soggette ad IVA nel Paese del cessionario. Il cedente è comunque tenuto ad emettere una fattura &#8220;esente IVA&#8221; e ad annotare l&#8217;operazione nel <strong>registro delle prestazioni di servizi effettuate all&#8217;estero</strong>.</p>
<p data-sourcepos="55:1-55:298">
<h2 data-sourcepos="57:1-57:28">Regime di franchigia IVA</h2>
<p data-sourcepos="59:1-59:259">Le piccole imprese che applicano il regime di franchigia IVA non sono obbligate ad addebitare l&#8217;IVA nelle cessioni nazionali e intracomunitarie. Tuttavia, sono comunque tenute ad emettere la fattura con la dicitura &#8220;IVA non imponibile &#8211; regime di franchigia&#8221;.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-commerce-cessioni-a-clienti-italiani/">E-commerce: cessioni a clienti italiani</a> was first posted on Giugno 26, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.0 Non titolare di partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 Lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[2.1 SVILUPPATORE FREELANCE GUIDA]]></category>
		<category><![CDATA[3.0 Reddito di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINI INTERNET O NOMI A DOMINIO]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppatore Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[aprire e commerce senza partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[aprire un e commerce gratis]]></category>
		<category><![CDATA[come avviare un'attività di e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 2000/31/CE]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce come aprire]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce con partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce imprese]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce normativa fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce adempimenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[quanto costa aprire un ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[shopping on line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/adempimenti-fiscali/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/</guid>

					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete in testa buone idee e  state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217;e commerce  ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217; e commerce  (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per  potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce  (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona l&#8217;e – commerce  </p>
<p> L&#8217; e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore  carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine. </p>
<p> Tipi di e – commerce  </p>
<p> Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente </p>
<p> B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l&#8217; azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale; </p>
<p> B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende </p>
<p> Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa? </p>
<p>Vendita online occasionale come free lance</p>
<p> Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d&#8217;acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  </p>
<p> NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d&#8217;impresa. </p>
<p> Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio. </p>
<p> E- commerce come professionista con partita IVA</p>
<p> Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l&#8217;obbligo di aprire  Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione  </p>
<p> I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti. </p>
<p> Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano. </p>
<p> Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”</p>
<p>     E-Commerce come imprenditore o società </p>
<p> Se si desidera avviare un&#8217;e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo). </p>
<p> Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali  adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l&#8217;impresa: </p>
<p> SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. </p>
<p> ComUnica, comunicazione unica che attiva l&#8217;iscrizione presso tutti gli enti preposti:  </p>
<p> il Comune dove ha sede l’attività;</p>
<p> l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;</p>
<p> il Registro Imprese;</p>
<p> l’INPS. </p>
<p> NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)</p>
<p> Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa. </p>
<p> NB  la giurisprudenza tributaria ha chiarito che  «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa. </p>
<p> Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale. </p>
<p> Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l&#8217;  l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi. </p>
<p> il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi. </p>
<p> Le società pagheranno l&#8217;IRES con F24. E l&#8217;IRAP</p>
<p> Quanto costa? </p>
<p> I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio. </p>
<p> NB per attivare lo “spazio  web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per   soluzioni low-cost cioè acquistare  pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra e – commerce e ricevere assistenza serenamente step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa dal punto di vista commerciale, legale, fiscale, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!   </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Commerce: Guida Fiscale 1.1 Vendita indiretta cessione a clienti italiani</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-guida-fiscale-11-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITA INDIRETTA]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[corrispettivi]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione]]></category>
		<category><![CDATA[esonerato]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[fatture]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti iva]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[territorialità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/ecommerce-guida-fiscale/e-commerce-guida-fiscale-11-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-italiani/</guid>

					<description><![CDATA[Aspetti Fiscali e giuridici<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-guida-fiscale-11-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-italiani/">E-Commerce: Guida Fiscale 1.1 Vendita indiretta cessione a clienti italiani</a> was first posted on Maggio 11, 2016 at 10:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come anticipato nella guida 1. 0 per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti italiani. </p>
<p>
</p>
<p><a>E-Commerce: Guida Fiscale 1. 1 Vendita indiretta cessione a clienti italiani</a></p>
<p>Come anticipato nella guida 1. 0 per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti italiani. </p>
<p> </p>
<p><a>Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti Italiani</a></p>
<p>Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti italiani, siano essi privati che soggetti IVA, l’operazione di compravendita acquista rilevanza territoriale in Italia. Questo comporta che si applica il regime ordinario ai fini IVA della vendita per corrispondenza. </p>
<p>Il Regime IVA delle vendite per corrispondenza, prevede  l’esenzione sia dall’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale , sia dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia esplicitamente richiesta, prima del pagamento o, se antecedente, della spedizione, dall’acquirente in ipotesi di soggetto passivo IVA e non solo. Resta fermo l’adempimento dei  corrispettivi delle vendite che devono essere annotati nell’apposito registro[1]-[2]. </p>
<p> </p>
<p>RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:</p>
<p>1.       Cessioni a clienti italiani;</p>
<p>2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);</p>
<p>3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari). </p>
<p>Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce. </p>
<p>Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail <a href="mailto:ecommerce@networkfiscale. Com">ecommerce@networkfiscale. Com</a> per ricevere assistenza dedicata a:</p>
<p>A ricevere assistenza per redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce</p>
<p>Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce</p>
<p>Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce</p>
<p>Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce. </p>
<p>I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente. </p>
<p> </p>
<p></p>
<p>[1] Ai sensi degli artt. 21,22 e 24 del DPR 633/72 e dell’art. 2 lett. Oo del DPR 696/96. </p>
<p> </p>
<p>[2] Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 274E  del 3/07/2008 e n. 274E del 5/11/2009. </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></td>
<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-guida-fiscale-11-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-italiani/">E-Commerce: Guida Fiscale 1.1 Vendita indiretta cessione a clienti italiani</a> was first posted on Maggio 11, 2016 at 10:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
