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	<title>Cessione a Clienti Extra UE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Cessione a Clienti Extra UE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO DI LEASING]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione del credito]]></category>
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		<category><![CDATA[Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento dell&apos;unica azienda dell&apos;imprenditore individuale]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
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		<category><![CDATA[Conferimenti]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sostitutiva]]></category>
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					<description><![CDATA[Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate. Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/">Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni</h2>
<p>Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate.</p>
<p>Questo si applica anche a chi effettua <strong>cessioni di beni, aziende o rami di azienda</strong> nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aliquota e Maggiorazione</h2>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva è pari al <strong>19% delle plusvalenze realizzate</strong>, con un&#8217;aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un&#8217;unica soluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di Versamento</h2>
<p>Il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:</p>
<ul>
<li><strong>Servizi &#8220;F24 web&#8221; o &#8220;F24 online&#8221; dell&#8217;Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.</strong></li>
<li><strong>Home banking del proprio istituto di credito.</strong></li>
<li><strong>Intermediario abilitato.</strong></li>
</ul>
<p>I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall&#8217;ente impositore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Codice Tributo</h2>
<p>Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo &#8220;2728&#8221;, relativo all&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/">Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce: cessioni di beni e servizi a clienti extra UE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-commerce-cessioni-di-beni-e-servizi-a-clienti-extra-UE/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online Clienti stranieri]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commercio elettronico (e-commerce) si sta espandendo a livello globale, offrendo alle imprese italiane l&#8217;opportunità di raggiungere nuovi mercati e clienti extra UE. Tuttavia, per le vendite online a clienti extra UE, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di IVA, fatturazione, dogana e obblighi fiscali. In questa guida completa e aggiornata [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-commerce-cessioni-di-beni-e-servizi-a-clienti-extra-UE/">E-commerce: cessioni di beni e servizi a clienti extra UE</a> was first posted on Giugno 26, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:150">Il commercio elettronico (e-commerce) si sta espandendo a livello globale, offrendo alle imprese italiane l&#8217;opportunità di raggiungere nuovi mercati e clienti <strong>extra UE</strong>. Tuttavia, per le vendite online a clienti extra UE, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di <strong>IVA, fatturazione, dogana e obblighi fiscali</strong>.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:95">In questa guida completa e aggiornata al 2024, illustreremo i principali aspetti da considerare per le cessioni di beni e servizi a clienti extra UE nell&#8217;ambito dell&#8217;e-commerce.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:95">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:29">Cessioni all&#8217;esportazione</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:235">Le cessioni all&#8217;esportazione si verificano quando il <strong>cedente (venditore)</strong> si trova in Italia e il <strong>cessionario (cliente)</strong> in un <strong>Paese extra Unione Europea</strong>. In questo caso, l&#8217;operazione è <strong>esente IVA</strong> per il cedente italiano.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:8"><strong>Regime di non imponibilità IVA</strong></p>
<p data-sourcepos="15:1-15:77">Per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve:</p>
<ul data-sourcepos="17:1-22:0">
<li data-sourcepos="17:1-17:46">Essere registrato al registro IVA in Italia.</li>
<li data-sourcepos="18:1-18:51">Possedere un numero di identificativo IVA valido.</li>
<li data-sourcepos="19:1-19:70">Effettuare la cessione a un soggetto residente in un Paese extra UE.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:99">Emettere una fattura &#8220;esente IVA&#8221; con la dicitura &#8220;Art. 8, comma primo, lettera a) DPR 633/1972&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0">Annotare l&#8217;operazione nel <strong>registro delle vendite esterne</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:45">Prova dell&#8217;avvenuta esportazione dei beni</h2>
<p data-sourcepos="25:1-25:192">Per poter applicare il regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve dimostrare l&#8217;avvenuta <strong>esportazione dei beni</strong> dal territorio italiano. Tale prova può essere fornita mediante:</p>
<ul data-sourcepos="27:1-30:42">
<li data-sourcepos="27:1-27:54">Documenti doganali (bolla doganale di esportazione).</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:62">Documenti di trasporto (lettera di vettura, CMR, DDT, etc.).</li>
<li data-sourcepos="29:1-29:30">Assicurazione sul trasporto.</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:42">Attestazioni rilasciate dal vettore o da altri terzi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="32:1-32:32">Cessioni di servizi extra UE</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:211">Anche le cessioni di servizi extra UE sono <strong>esenti IVA</strong> in Italia per il cedente. Tuttavia, a differenza delle cessioni di beni, per le cessioni di servizi l&#8217;IVA può essere applicata nel Paese del cessionario.</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:211">
<h2 data-sourcepos="36:1-36:53">Regime dell&#8217;imposizione nel Paese del cessionario</h2>
<p data-sourcepos="38:1-38:307">Per le cessioni di servizi extra UE, il cedente italiano può optare per il <strong>regime dell&#8217;imposizione nel Paese del cessionario</strong>. In questo caso, il cedente è tenuto ad addebitare l&#8217;IVA al cessionario secondo l&#8217;aliquota applicabile nel Paese di destinazione. Per avvalersi di questo regime, il cedente deve:</p>
<ul data-sourcepos="40:1-44:26">
<li data-sourcepos="40:1-40:46">Essere registrato al registro IVA in Italia.</li>
<li data-sourcepos="41:1-41:51">Possedere un numero di identificativo IVA valido.</li>
<li data-sourcepos="42:1-42:70">Effettuare la cessione a un soggetto residente in un Paese extra UE.</li>
<li data-sourcepos="43:1-43:69">Iscriversi al registro IVA del Paese di destinazione (se previsto).</li>
<li data-sourcepos="44:1-44:26">Applicare l&#8217;aliquota IVA del Paese di destinazione.</li>
<li data-sourcepos="45:1-45:51">Emettere una fattura con l&#8217;applicazione dell&#8217;IVA.</li>
<li data-sourcepos="46:1-47:0">Versare l&#8217;IVA al Paese di destinazione (se previsto).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="48:1-48:31">Regime della franchigia IVA</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:261">Le piccole imprese che applicano il regime di <strong>franchigia IVA</strong> non sono obbligate ad addebitare l&#8217;IVA nelle cessioni extra UE di beni e servizi. Tuttavia, sono comunque tenute ad emettere la fattura con la dicitura &#8220;IVA non imponibile &#8211; regime di franchigia&#8221;.</p>
<p data-sourcepos="50:1-50:261">
<h2 data-sourcepos="52:1-52:22">Formalità doganali</h2>
<p data-sourcepos="54:1-54:248">Per le cessioni all&#8217;esportazione di beni di valore superiore a €1.000, il cedente italiano è tenuto ad adempiere alle <strong>formalità doganali</strong>. Ciò significa presentare una <strong>dichiarazione doganale di esportazione</strong> all&#8217;Agenzia delle Dogane e Accise.</p>
<p data-sourcepos="54:1-54:248">
<h2 data-sourcepos="56:1-56:44">Documentazione per le formalità doganali</h2>
<p data-sourcepos="58:1-58:90">Per le formalità doganali, il cedente italiano deve disporre di alcuni documenti, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="60:1-63:0">
<li data-sourcepos="60:1-60:23">Fattura &#8220;esente IVA&#8221;.</li>
<li data-sourcepos="61:1-61:25">Documenti di trasporto.</li>
<li data-sourcepos="62:1-63:0">Altri documenti richiesti dall&#8217;Agenzia delle Dogane e Accise.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="64:1-64:12">Sanzioni</h2>
<p data-sourcepos="66:1-66:145">Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa IVA e doganale può comportare l&#8217;applicazione di <strong>sanzioni amministrative e penali</strong>.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/E-commerce-cessioni-di-beni-e-servizi-a-clienti-extra-UE/">E-commerce: cessioni di beni e servizi a clienti extra UE</a> was first posted on Giugno 26, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.0 Non titolare di partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 Lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[2.1 SVILUPPATORE FREELANCE GUIDA]]></category>
		<category><![CDATA[3.0 Reddito di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
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		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete in testa buone idee e  state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217;e commerce  ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217; e commerce  (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per  potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce  (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona l&#8217;e – commerce  </p>
<p> L&#8217; e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore  carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine. </p>
<p> Tipi di e – commerce  </p>
<p> Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente </p>
<p> B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l&#8217; azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale; </p>
<p> B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende </p>
<p> Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa? </p>
<p>Vendita online occasionale come free lance</p>
<p> Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d&#8217;acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  </p>
<p> NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d&#8217;impresa. </p>
<p> Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio. </p>
<p> E- commerce come professionista con partita IVA</p>
<p> Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l&#8217;obbligo di aprire  Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione  </p>
<p> I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti. </p>
<p> Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano. </p>
<p> Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”</p>
<p>     E-Commerce come imprenditore o società </p>
<p> Se si desidera avviare un&#8217;e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo). </p>
<p> Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali  adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l&#8217;impresa: </p>
<p> SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. </p>
<p> ComUnica, comunicazione unica che attiva l&#8217;iscrizione presso tutti gli enti preposti:  </p>
<p> il Comune dove ha sede l’attività;</p>
<p> l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;</p>
<p> il Registro Imprese;</p>
<p> l’INPS. </p>
<p> NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)</p>
<p> Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa. </p>
<p> NB  la giurisprudenza tributaria ha chiarito che  «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa. </p>
<p> Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale. </p>
<p> Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l&#8217;  l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi. </p>
<p> il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi. </p>
<p> Le società pagheranno l&#8217;IRES con F24. E l&#8217;IRAP</p>
<p> Quanto costa? </p>
<p> I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio. </p>
<p> NB per attivare lo “spazio  web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per   soluzioni low-cost cioè acquistare  pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra e – commerce e ricevere assistenza serenamente step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa dal punto di vista commerciale, legale, fiscale, </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>E-Commerce: Guida Fiscale 1.3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-guida-fiscale-13-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-extra-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITA INDIRETTA]]></category>
		<category><![CDATA[cessione extra ue]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni estero]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni extra comunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
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		<category><![CDATA[iva]]></category>
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		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Come aprire un ecommerce<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-guida-fiscale-13-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-extra-ue/">E-Commerce: Guida Fiscale 1.3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE</a> was first posted on Maggio 3, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In merito alla gestione fiscale di un ecommerce indiretto esaminiamo la fattispecie delle vendite a clienti Extra UE. </p>
<p><a>E-Commerce: Guida Fiscale 1. 3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE</a></p>
<p>In merito all’ecommerce indiretto esaminiamo la fattispecie delle vendite a clienti Extra UE. </p>
<p> </p>
<p><a>Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti Extra UE</a></p>
<p>Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti extra comunitari siano essi privati che  soggetti passivi IVA, deve essere regolata da emissione di fattura come “cessioni all’esportazione” ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/1972, non imponibili (il cedente non applicherà l’imposta). </p>
<p> </p>
<p>RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:</p>
<p>1.       Cessioni a clienti italiani;</p>
<p>2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);</p>
<p>3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari). </p>
<p>Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce. </p>
<p>Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 per ricevere assistenza dedicata a:</p>
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</p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-guida-fiscale-13-vendita-indiretta-cessione-a-clienti-extra-ue/">E-Commerce: Guida Fiscale 1.3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE</a> was first posted on Maggio 3, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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