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	<title>Cassa Edile | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Cassa Edile | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Cassa edile: Interessi per ritardato pagamento e variazione della percentuale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cassa-edile-Interessi-per-ritardato-pagamento-e-variazione-della-percentuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 15:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassa Edile]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Casse Edili sono enti bilaterali che gestiscono diverse prestazioni a favore dei lavoratori del settore edile, tra cui l&#8217;integrazione salariale, la formazione professionale e l&#8217;assistenza sanitaria. Le imprese edili, a loro volta, sono obbligate al versamento dei contributi alla Cassa Edile di competenza. In caso di ritardato pagamento, le Casse Edili applicano degli interessi [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cassa-edile-Interessi-per-ritardato-pagamento-e-variazione-della-percentuale/">Cassa edile: Interessi per ritardato pagamento e variazione della percentuale</a> was first posted on Giugno 21, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:14">Le Casse Edili sono enti bilaterali che gestiscono diverse prestazioni a favore dei lavoratori del settore edile, tra cui l&#8217;integrazione salariale, la formazione professionale e l&#8217;assistenza sanitaria. Le imprese edili, a loro volta, sono obbligate al versamento dei contributi alla Cassa Edile di competenza. In caso di ritardato pagamento, le Casse Edili applicano degli interessi moratori a titolo di sanzione.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:14">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:30">Variazione della percentuale degli Interessi</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:368">La percentuale degli interessi moratori applicati dalle Casse Edili per il ritardato pagamento dei contributi è soggetta a variazioni periodiche, in base a quanto stabilito dal Comitato della Bilateralità Nazionale dell&#8217;Edilizia. Tale variazione è in linea con l&#8217;andamento del tasso di interesse legale, fissato annualmente dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:368">
<h2 data-sourcepos="11:1-11:23">Percentuale attuale</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:31">A partire dal <strong>20 settembre 2023</strong>, la percentuale degli interessi moratori applicati dalle Casse Edili per il ritardato pagamento dei contributi è pari al <strong>5%</strong> in ragione d&#8217;anno. Tale valore rappresenta un aumento rispetto alla precedente percentuale del <strong>3%</strong>, applicata dal 27 luglio 2022 al 19 settembre 2023.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:31">
<h2 data-sourcepos="15:1-15:27">Calcolo degli interessi</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:224">Gli interessi moratori vengono calcolati sull&#8217;importo del contributo non pagato, a partire dalla data di scadenza del pagamento fino alla data di effettivo versamento. La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:</p>
<p data-sourcepos="19:1-19:97"><strong>Interessi = (Importo contributo non pagato x Giorni di ritardo x Percentuale interessi) / 365</strong></p>
<p data-sourcepos="19:1-19:97">
<h2 data-sourcepos="21:1-21:22">Esempio di calcolo</h2>
<p data-sourcepos="23:1-23:151">Un&#8217;impresa edile che ritarda il pagamento di un contributo di 1.000 euro per 30 giorni, dovrà corrispondere alla Cassa Edile interessi moratori pari a:</p>
<p data-sourcepos="25:1-25:26"><strong>Interessi = (1.000 € x 30 giorni x 5%) / 365 = 4,11 €</strong></p>
<p data-sourcepos="25:1-25:26">
<h2 data-sourcepos="27:1-27:29">Pagamento degli interessi</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:225">Gli interessi moratori devono essere pagati unitamente al contributo non versato. In caso di mancato pagamento, la Cassa Edile potrà procedere al recupero coattivo delle somme dovute, con l&#8217;applicazione di ulteriori sanzioni.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:225">
<h2 data-sourcepos="31:1-31:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:339">Il rispetto delle scadenze di pagamento dei contributi alle Casse Edili è fondamentale per evitare l&#8217;applicazione di sanzioni sotto forma di interessi moratori. Le imprese edili sono tenute a consultare periodicamente il sito web della propria Cassa Edile di riferimento per rimanere aggiornate sulla percentuale degli interessi in vigore.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cassa-edile-Interessi-per-ritardato-pagamento-e-variazione-della-percentuale/">Cassa edile: Interessi per ritardato pagamento e variazione della percentuale</a> was first posted on Giugno 21, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licenziamento collettivo e trasferimento d&#8217;impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-collettivo-e-trasferimento-d-39impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Ingrosso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassa Edile]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/licenziamento-collettivo-e-trasferimento-d-39impresa/</guid>

					<description><![CDATA[Cass., sez. lav., 10 novembre 2011, n. 23420<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-collettivo-e-trasferimento-d-39impresa/">Licenziamento collettivo e trasferimento d&#8217;impresa</a> was first posted on Gennaio 3, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lavoro &#8211; Rapporto di lavoro &#8211; Licenziamento collettivo per cessazione attività &#8211; Trasferimento imprese in amministrazione straordinaria &#8211; Violazione direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell&#8217;Unione europea del 12 marzo 2001 &#8211; Insussistenza</p>
<p>La violazione della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell&#8217;Unione europea del 12 marzo 2001 è stata riconosciuta unicamente in relazione all&#8217;ipotesi di trasferimento riguardante &#8220;aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 2, comma 5, lettera c)&#8221; (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della modifica di cui al Dl n. 135/2009, articolo 19- quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e non per l&#8217;ipotesi relativa al trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di sottoposizione all&#8217;amministrazione straordinaria. </p>
<p>Licenziamento collettivo e trasferimento d&#8217;impresa</p>
<p>Cass. , sez. Lav. , 10 novembre 2011, n. 23420</p>
<p>Lavoro &#8211; Rapporto di lavoro &#8211; Licenziamento collettivo per cessazione attività &#8211; Trasferimento imprese in amministrazione straordinaria &#8211; Violazione direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell&#8217;Unione europea del 12 marzo 2001 &#8211; Insussistenza</p>
<p>La violazione della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell&#8217;Unione europea del 12 marzo 2001 è stata riconosciuta unicamente in relazione all&#8217;ipotesi di trasferimento riguardante &#8220;aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 2, comma 5, lettera c)&#8221; (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della modifica di cui al Dl n. 135/2009, articolo 19- quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e non per l&#8217;ipotesi relativa al trasferimento di imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di sottoposizione all&#8217;amministrazione straordinaria. </p>
<p>Nota &#8211; Un lavoratore, già dipendente di un istituto di vigilanza e di una società in amministrazione straordinaria, conveniva in giudizio quest&#8217;ultima e l&#8217;istituto di vigilanza, cessionario dell&#8217;azienda, impugnando il licenziamento che gli era stato intimato nell&#8217;ambito di un licenziamento collettivo per cessazione di attività coinvolgente tutti i lavoratori ad eccezione di centotredici di loro che erano stati individuati, in base a proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, dall&#8217;Istituto cessionario. Il ricorrente assumeva, quindi, che il suo rapporto di lavoro sarebbe dovuto proseguire, ai sensi dell&#8217;art. 2112 c. C. , con l&#8217;istituto di vigilanza. </p>
<p>Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso. </p>
<p>Anche la Corte d&#8217;Appello, successivamente adita dal dipendente, confermava la sentenza di primo grado, rilevando, in particolare, l&#8217;infondatezza del motivo di gravame fondato sul preteso obbligo della cessionaria di applicare i criteri di scelta previsti dalla legge n.  223/1991, art. 5, comma 1, nell&#8217;assunzione dei lavoratori della società cedente e sulla pretesa violazione di tali criteri, asseritamente derivata dal possesso di un&#8217;anzianità e di un carico familiare superiori a quelli dei centotredici dipendenti non licenziati. </p>
<p>La Corte Territoriale evidenziava, infatti, che nel caso di specie &#8211; i suddetti criteri non potessero trovare applicazione, atteso che il Dlgs n. 270/1999, art. 63, disciplinante la vendita di aziende delle imprese in amministrazione straordinaria, sanciva l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 2112 c. C. E consentiva il trasferimento da azienda ad azienda solo parziale dei lavoratori senza stabilire alcun criterio di scelta dei dipendenti trasferiti;</p>
<p>&#8211; non potessero trovare applicazione in via analogica neppure i criteri di cui all&#8217; art. 5, comma 1 legge n. 223/1991, attesa l&#8217;assoluta diversità di ratio tra l&#8217;ipotesi di licenziamento collettivo, incentrato sul diritto del dipendente con maggiore anzianità e carico familiare, e quella della cessione delle aziende delle imprese in crisi, nel quale l&#8217;interesse preminente doveva considerarsi quello dell&#8217;impresa cessionaria, che si faceva carico di assorbire un&#8217;azienda in perdita;</p>
<p>&#8211; il criterio stabilito nel contratto di cessione di azienda tra cedente e cessionario (fondato sulle &#8220;esigenze tecniche organizzative e le prerogative imprenditoriali della parte acquirente&#8221;) dovesse ritenersi quindi legittimo e non sindacabile dal Giudice;</p>
<p>&#8211; nessun rilievo assumesse l&#8217;ulteriore circostanza, riferita dall&#8217;appellante, secondo cui la cessionaria aveva assunto, in epoca successiva alla cessione di azienda, altro personale con la sua stessa qualifica. </p>
<p>Il lavoratore ricorreva, pertanto, per Cassazione, lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto l&#8217;insindacabilità in sede giudiziaria del criterio stabilito dal contratto di cessione di azienda per l&#8217;individuazione dei dipendenti da assumere presso la società cessionaria, ritenendo, per contro, la necessità del controllo in relazione al rispetto dei principi di buona fede e correttezza e deducendo la plurima violazione di tali principi, per esser stato esso ricorrente escluso dal passaggio alle dipendenze della cessionaria (&#8220;pur avendo egli la maggiore anzianità ed un gravoso carico familiare&#8221;), per non essere stato inserito tra i lavoratori, sempre svolgenti mansioni di vigilanza, successivamente assunti e per non averlo la cessionaria &#8211; &#8220;disattendendo ogni impegno assunto &#8220;) &#8211; preso alle proprie dipendenze allorché aveva terminato il periodo di mobilità senza avere maturato i requisiti pensionistici o trovato una nuova occupazione. </p>
<p>Il ricorrente denunciava, altresì, violazione di norme di diritto (legge n. 223/1991, art. 5, comma 1; legge n. 428/1990, art. 47), dolendosi che la Corte Territoriale non avesse ritenuto di dover applicare analogicamente i criteri di scelta stabiliti dalla legge n. 223/1991, art. 5, comma 1. </p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i suddetti motivi di impugnazione per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi indicati i tempi e i modi di acquisizione né trascritto l&#8217;integrale contenuto delle ri sultanze processuali atte a comprovare gli elementi fattuali su cui le doglianze si fondavano (anzianità e carico familiare del ricorrente comparativamente maggiori rispetto a quelli dei dipendenti trasferiti; mansioni svolte dal ricorrente ed eventuale svolgimento di altre mansioni da parte dei lavoratori assunti in un secondo momento; atti negoziali comportanti l&#8217;impegno asseritamente preso dalla cessionaria di assunzione dei lavoratori che, al termine del periodo di mobilità, non avessero maturato i requisiti pensionistici e non avessero trovato altra occupazione; possesso dei requisiti di scelta secondo i criteri di cui all&#8217;invocata legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1). </p>
<p>Con ulteriore motivo il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 3 della direttiva n. 2001/23/Ce del Consiglio dell&#8217;Unione europea del 12 marzo 2001 nonché dell&#8217;art. 2112 c. C. , deducendo che, secondo l&#8217;interpretazione fornita dalla Corte europea di Giustizia nella sentenza dell&#8217;11 giugno 2009 in causa C561/ 07, le disposizioni della legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6, non garantissero la tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla citata direttiva, onde avrebbe dovuto trovare integrale applicazione l&#8217;art. 2112 c. C. , laddove prescrive che, in caso di trasferimento d&#8217;azienda, il rapporto di lavoro continua con l&#8217;acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. </p>
<p>La Corte di Cassazione ha rigettato anche tale motivo di impugnazione, osservando che le statuizioni dell&#8217;invocata sentenza della Corte di Giustizia fossero inconferenti rispetto alla fattispecie in esame. </p>
<p>La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che la Corte di Giustizia, nella sopra richiamata sentenza, in riferimento alla legge n. 428/1990, art. 47, commi 5 e 6 nel testo in allora vigente &#8211; e, perciò, anteriore alle modifiche introdotte al comma 5 art. 19-quater, comma 1, lett. B) Dl n. 135/2009 -, convertito in legge n. 166/2009 aveva dichiarato che &#8220;Mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, commi 5 e 6, in caso di &#8220;crisi aziendale&#8221; a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. C), in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall&#8217;art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall&#8217;art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un&#8217;azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva&#8221;. Pertanto, secondo la Suprema Corte: &#8220;la violazione della direttiva è stata quindi riconosciuta unicamente in relazione all&#8217;ipotesi di trasferimento riguardante &#8220;aziende o unità produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. C)&#8221; (come previsto dalla legge n. 428/1990, art. 47, comma 5, prima della ricordata modifica di cui al Dl n. 135/2009, art. 19quater, comma 1, lett. B), convertito in legge n. 166/2009) e nient&#8217;affatto per l&#8217;ipotesi, ricorrente nella fattispecie, relativa al trasferimento di &#8220;imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione (. ) di sottoposizione all&#8217;amministrazione straordinaria&#8221;&#8221;. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/licenziamento-collettivo-e-trasferimento-d-39impresa/">Licenziamento collettivo e trasferimento d&#8217;impresa</a> was first posted on Gennaio 3, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassa edile oggetto: interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-edile-oggetto-interessi-per-ritardato-pagamento-variazione-della-percentuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassa Edile]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[CASSA EDILE<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-edile-oggetto-interessi-per-ritardato-pagamento-variazione-della-percentuale/">Cassa edile oggetto: interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale</a> was first posted on Dicembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la presente informiamo che, con decorrenza 9/11/2011, agli importi versati oltre la scadenza sono aggiunti interessi di mora, calcolati in ragione d’anno, al tasso del 4,75% corrispondente a due punti in meno di quanto previsto dall’INPS per il mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (morosità).</p>
<p>Cogliamo l’occasione per ricordare che i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile sono da versare entro la fine del mese successivo a quello di competenza.</p>
<h2>Cassa edile Bergamo</h2>
<p>Estratto Circolare  25 novembre 2011 Prot. N.     2960/2011/GC/ep</p>
<h3>Oggetto: Interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale.</h3>
<p>Con la presente informiamo che, con decorrenza 9/11/2011, agli importi versati oltre la scadenza sono aggiunti interessi di mora, calcolati in ragione d’anno, al tasso del 4,75% corrispondente a due punti in meno di quanto previsto dall’INPS per il mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (morosità).   Cogliamo l’occasione per ricordare che i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile sono da versare entro la fine del mese successivo a quello di competenza.</p>
<p>Distinti saluti.</p>
<p>Il Presidente (Ing. Giulio Pandini)</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-edile-oggetto-interessi-per-ritardato-pagamento-variazione-della-percentuale/">Cassa edile oggetto: interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale</a> was first posted on Dicembre 23, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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