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	<title>Cartella Esattoriale - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Cartella Esattoriale - Commercialista.it</title>
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		<title>Cartelle esattoriali: la rateizzazione resta valida anche se salti rate – la nuova sentenza che tutela i contribuenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-la-rateizzazione-resta-valida-anche-se-salti-rate-%e2%80%93-la-nuova-sentenza-che-tutela-i-contribuenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una nuova sentenza della giurisprudenza italiana ha recentemente portato alla luce un aspetto particolarmente interessante, per i contribuenti in difficoltà economica: la rateizzazione delle cartelle esattoriali resta valida anche se il contribuente non riesce a pagare tutte le rate previste. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto alla prassi degli anni passati, in cui [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="808" data-end="1290">Una nuova sentenza della giurisprudenza italiana ha recentemente portato alla luce un aspetto particolarmente interessante, per i contribuenti in difficoltà economica: <strong data-start="993" data-end="1121">la rateizzazione delle cartelle esattoriali resta valida anche se il contribuente non riesce a pagare tutte le rate previste</strong>. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto alla prassi degli anni passati, in cui il mancato pagamento di alcune rate comportava spesso la decadenza dell’intero piano.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1292" data-end="1576">Questa sentenza, emessa dalla <strong data-start="1322" data-end="1374">Commissione Tributaria Regionale della Lombardia</strong>, rappresenta un&#8217;importante tutela per quei contribuenti che si trovano in difficoltà temporanea ma che hanno comunque dimostrato la volontà di adempiere, almeno parzialmente, al proprio debito fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1578" data-end="2048">Il caso riguarda una società che aveva ottenuto la rateazione di alcune cartelle ma che, a causa di problemi finanziari, non era riuscita a versare tutte le rate. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva quindi revocato la rateazione, pretendendo il pagamento dell’intero debito residuo. Tuttavia, secondo i giudici, <strong data-start="1898" data-end="1933">l’accordo iniziale resta valido</strong>, e la decadenza non può essere applicata in automatico se il contribuente ha comunque pagato una parte del dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2050" data-end="2300">In questo articolo approfondiremo cosa cambia con questa sentenza, quali sono le implicazioni per chi ha debiti fiscali, e soprattutto come sfruttare legalmente la rateizzazione per risparmiare sulle sanzion<strong data-start="2193" data-end="2270">i</strong> ed evitare sgradite sorprese.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="326" data-end="407"><strong>La decadenza automatica dalle rate</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="409" data-end="1130">Per anni, la decadenza automatica dai piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali è stata applicata in modo rigido e impersonale, secondo una logica che ha ignorato del tutto le reali condizioni di vita dei contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="409" data-end="1130">Con le modifiche normative introdotte <strong data-start="674" data-end="700">dopo il 16 luglio 2022</strong>, il meccanismo si è ulteriormente irrigidito: <strong data-start="747" data-end="846">bastano otto rate non pagate, anche non consecutive, per perdere il beneficio della dilazione</strong>. A ciò si aggiunge una conseguenza ancor più penalizzante: <strong data-start="906" data-end="989">il divieto assoluto di richiedere una nuova rateizzazione per gli stessi debiti</strong>, rendendo di fatto impossibile per chiunque rientrare in un piano sostenibile di pagamento, anche in caso di difficoltà reali e documentate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1132" data-end="1567">L’obiettivo del legislatore era chiaro: rafforzare l’efficacia della riscossione. Ma la norma, così com&#8217;è strutturata, pecca di rigidità, non distinguendo tra chi evade volontariamente e chi, al contrario, è colpito da eventi straordinari che rendono impossibile rispettare le scadenze. Malattie gravi, disastri naturali, crisi economiche personali non trovano spazio in un sistema che applica la legge come un “automatismo cieco”.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1569" data-end="2044">È proprio su questo punto che interviene la <strong data-start="1613" data-end="1683">sentenza n. 15671/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma</strong>, ribaltando la visione tradizionale: se il mancato pagamento non è imputabile alla volontà del contribuente, non si può applicare la decadenza automatica.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1569" data-end="2044">Un principio che richiama valori costituzionali fondamentali come <strong data-start="1909" data-end="1944">ragionevolezza, proporzionalità</strong> e soprattutto il rispetto delle garanzie previste dallo <strong data-start="2001" data-end="2043">Statuto del Contribuente (L. 212/2000)</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="217" data-end="295"><strong>Il caso concreto</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="297" data-end="825">La sentenza n. 15671/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma nasce da un caso emblematico, che mette in luce le distorsioni di un sistema di riscossione troppo inflessibile. Il ricorrente, un contribuente affetto da una <strong data-start="526" data-end="556">grave patologia oncologica</strong>, si era visto revocare il piano di rateizzazione dopo aver saltato otto rate, come previsto dalle nuove norme. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva quindi emesso una <strong data-start="730" data-end="760">comunicazione di decadenza</strong>, pretendendo l’immediato pagamento integrale del debito residuo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="827" data-end="1231">Tuttavia, il contribuente ha <strong data-start="856" data-end="888">documentato in modo puntuale</strong> le ragioni dell’inadempimento: un intervento chirurgico, lunghi periodi di degenza ospedaliera, terapie debilitanti e condizioni fisiche incompatibili con la gestione delle proprie pratiche fiscali. Non si trattava dunque di trascuratezza o malafede, ma di <strong data-start="1146" data-end="1173">circostanze eccezionali</strong>, non controllabili né evitabili con la normale diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1233" data-end="1788">La Corte ha accolto integralmente le ragioni del contribuente, sottolineando che <strong data-start="1314" data-end="1425">equiparare una situazione di oggettiva impossibilità a una scelta volontaria è giuridicamente inaccettabile</strong>. In particolare, i giudici hanno ribadito che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato, come previsto dallo <strong data-start="1557" data-end="1585">Statuto del contribuente</strong>, e non può prescindere da una valutazione concreta del caso specifico. È qui che entrano in gioco i principi di <strong data-start="1698" data-end="1737">equità, giustizia e proporzionalità</strong>, che devono guidare l’azione dell’ente riscossore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1790" data-end="2052">Non solo la Corte ha annullato la decadenza, ma ha anche ordinato all’Agenzia di ripristinare il piano di rateizzazione, prevedendo una rimodulazione delle rate non pagate, in modo da permettere al contribuente di rientrare nel piano in modo sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1790" data-end="2052"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-33813 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="224" data-end="306"><strong>Statuto del contribuente </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="308" data-end="710">La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Roma non si limita a valutare il singolo caso, ma lancia un messaggio più ampio e strutturale: l’azione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può prescindere dalla valutazione concreta delle condizioni del contribuente, né tanto meno ignorare i principi sanciti dalla <strong>Legge n. 212 del 2000</strong>, lo Statuto dei diritti del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="712" data-end="1052">Uno dei pilastri dello Statuto è l’obbligo di <strong data-start="758" data-end="804">motivare ogni provvedimento amministrativo</strong>. Questo significa che <strong data-start="827" data-end="893">l’Amministrazione deve spiegare le ragioni della sua decisione</strong>, tenendo conto delle circostanze individuali del contribuente, specialmente quando si tratta di misure così impattanti come la decadenza da una rateizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1054" data-end="1485">Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad applicare la norma in modo meccanico: otto rate non pagate = decadenza. Nessuna considerazione sulle motivazioni, nessuna valutazione della documentazione medica presentata, nessun confronto. Ma secondo la Corte, <strong data-start="1329" data-end="1389">l’azione amministrativa non può ridursi a un automatismo</strong>, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali e condizioni di oggettiva impossibilità.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1487" data-end="1740">Il principio di <strong data-start="1503" data-end="1522">proporzionalità</strong> si affianca a quello di motivazione: non si può trattare un contribuente malato grave come un evasore seriale. La misura della decadenza dev’essere giustificata e proporzionata al comportamento effettivo del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1742" data-end="1977">Questo orientamento apre la strada a una nuova <strong data-start="1789" data-end="1854">interpretazione più umana e flessibile del diritto tributario</strong>, in cui il contribuente non è solo un soggetto passivo, ma un cittadino da tutelare, soprattutto nei momenti di fragilità.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="224" data-end="317"><strong>Cosa cambia per i contribuenti</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="319" data-end="776">La sentenza n. 15671/2025 rappresenta un <strong data-start="360" data-end="408">precedente giurisprudenziale molto rilevante</strong> per tutti i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche o personali durante un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, stabilisce un principio fondamentale: il mancato pagamento delle rate non può automaticamente comportare la decadenza se esistono cause oggettive e documentate che giustificano l’inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="778" data-end="1163">Cosa significa questo nella pratica? Che la rigidità normativa può essere superata quando il contribuente riesce a dimostrare, con documentazione adeguata, che il mancato pagamento è dipeso da eventi imprevedibili, straordinari e non gestibili con la normale diligenza. Parliamo, ad esempio, di gravi malattie, incidenti, calamità naturali, crisi familiari o economiche improvvise.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1165" data-end="1490">Inoltre, l&#8217;Agenzia non potrà più limitarsi ad applicare in modo meccanico l&#8217;articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 o il contenuto delle recenti normative sulla decadenza per 8 rate non pagate. Dovrà, invece, <strong data-start="1369" data-end="1395">valutare caso per caso</strong> e motivare ogni eventuale provvedimento di revoca o decadenza, pena l’annullabilità dell’atto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1492" data-end="1858">Questo nuovo approccio può aiutare moltissimi contribuenti a <strong data-start="1553" data-end="1603">mantenere attivo il proprio piano di pagamento</strong>, evitando il rischio di vedersi chiedere l&#8217;intero importo in un&#8217;unica soluzione e subire ulteriori azioni esecutive. È, quindi, un importante passo avanti nella direzione di un <strong data-start="1781" data-end="1857">Fisco più equo, sostenibile e vicino alle reali condizioni del cittadino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1492" data-end="1858"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33744 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="253" data-end="346"><strong>Guida operativa alla documentazione </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="348" data-end="770">Uno degli insegnamenti fondamentali della sentenza è che <strong data-start="405" data-end="452">la tutela del contribuente non è automatica</strong>: per evitare la decadenza dal piano di rateizzazione è indispensabile <strong data-start="523" data-end="568">dimostrare in modo rigoroso e documentato</strong> che l’inadempimento non dipende dalla propria volontà, ma da cause esterne, gravi e imprevedibili. È qui che entra in gioco la <strong data-start="696" data-end="748">capacità di produrre una documentazione adeguata</strong>, completa e coerente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="772" data-end="1207">Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, il contribuente ha allegato <strong data-start="864" data-end="956">certificazioni mediche, cartelle cliniche, attestati di ricovero e referti specialistici</strong> che dimostravano la gravità della sua condizione di salute e l’oggettiva impossibilità di adempiere. Questo tipo di documentazione è stato ritenuto sufficiente per provare che l’inadempimento era forzato, e non frutto di negligenza o volontà evasiva.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1209" data-end="1297">In situazioni diverse ma analoghe, possono essere utili anche altri tipi di prove, come:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1298" data-end="1648">
<li data-start="1298" data-end="1409">
<p data-start="1300" data-end="1409"><strong data-start="1300" data-end="1329">Atti di calamità naturali</strong> o emergenze documentate (es. ordinanze comunali, verbali di Protezione Civile);</p>
</li>
<li data-start="1410" data-end="1483">
<p data-start="1412" data-end="1483"><strong data-start="1412" data-end="1432">Perizie tecniche</strong> che attestino l’inagibilità di un luogo di lavoro;</p>
</li>
<li data-start="1484" data-end="1563">
<p data-start="1486" data-end="1563"><strong data-start="1486" data-end="1514">Dichiarazioni asseverate</strong> del proprio commercialista o consulente fiscale;</p>
</li>
<li data-start="1564" data-end="1648">
<p data-start="1566" data-end="1648"><strong data-start="1566" data-end="1619">Verbali di infortunio o certificazioni INPS/INAIL</strong> per eventi lavorativi gravi.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1650" data-end="1979">È fondamentale che la documentazione sia <strong data-start="1691" data-end="1794">tempestiva, autentica e direttamente collegata al periodo in cui si sono verificate le inadempienze</strong>. Meglio ancora se accompagnata da una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per dimostrare la buona fede e la volontà di adempiere nonostante le difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1981" data-end="2154">In sintesi, chi riesce a dimostrare l’impossibilità oggettiva può evitare di perdere il beneficio della rateizzazione e mantenere un rapporto collaborativo con il Fisco.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="238" data-end="308"><strong>Rischi e conseguenze della decadenza </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="310" data-end="681">La decadenza da un piano di rateizzazione, soprattutto dopo le modifiche normative entrate in vigore dal 2022, <strong data-start="421" data-end="453">non è una semplice formalità</strong>, ma rappresenta un evento grave che può avere <strong data-start="500" data-end="544">pesanti conseguenze economiche e fiscali</strong> per il contribuente. Comprenderne la portata è essenziale per capire perché la sentenza della Corte tributaria di Roma è così rilevante.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="683" data-end="704">In caso di decadenza:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="705" data-end="1453">
<li data-start="705" data-end="790">
<p data-start="707" data-end="790"><strong data-start="707" data-end="767">L’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile</strong> in un’unica soluzione;</p>
</li>
<li data-start="791" data-end="979">
<p data-start="793" data-end="979">L’Agenzia delle Entrate – Riscossione <strong data-start="831" data-end="879">può avviare o riprendere le azioni esecutive</strong>: pignoramenti su conti correnti, stipendi, pensioni, iscrizione di fermi amministrativi o ipoteche;</p>
</li>
<li data-start="980" data-end="1112">
<p data-start="982" data-end="1112">Non è più possibile ottenere <strong data-start="1011" data-end="1058">una nuova rateizzazione sugli stessi debiti</strong> (salvo nuove norme o sanatorie straordinarie future);</p>
</li>
<li data-start="1113" data-end="1260">
<p data-start="1115" data-end="1260">Si perdono gli eventuali <strong data-start="1140" data-end="1179">vantaggi ottenuti con la rateazione</strong>, come il blocco delle azioni esecutive o la sospensione degli interessi di mora;</p>
</li>
<li data-start="1261" data-end="1453">
<p data-start="1263" data-end="1453">In caso di rateizzazione “agevolata” o legata a rottamazioni fiscali, si rischia anche <strong data-start="1350" data-end="1403">la perdita definitiva della definizione agevolata</strong>, con il ripristino di sanzioni e interessi pieni.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1719">Inoltre, a livello reputazionale e di affidabilità bancaria, la decadenza può influenzare negativamente l’<strong data-start="1561" data-end="1583">accesso al credito</strong>, generare segnalazioni in centrale rischi o complicare il rilascio di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per le imprese.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1721" data-end="2015">Per questo motivo, <strong data-start="1740" data-end="1798">difendere il proprio piano di pagamento è fondamentale</strong>. La possibilità, ora riconosciuta dalla giurisprudenza, di evitare la decadenza se si dimostra l’impossibilità oggettiva di adempiere, può fare la differenza tra una situazione recuperabile e un tracollo finanziario.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="235" data-end="335"><strong>Strategie proattive per difendersi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="337" data-end="720">Uno degli aspetti più sottovalutati nella gestione delle cartelle esattoriali è il <strong data-start="420" data-end="482">rapporto diretto con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione</strong>. Spesso il contribuente si limita a ricevere comunicazioni e a subirne gli effetti, senza sapere che esistono strumenti e modalità per attivare un dialogo, anche quando si è in difficoltà nel rispettare le scadenze del piano rateale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="722" data-end="1213">In primo luogo, è sempre consigliabile comunicare tempestivamente ogni ostacolo al pagamento: inviare una PEC o una raccomandata A/R all’AdER spiegando le proprie condizioni personali, allegando la documentazione a supporto e chiedendo una sospensione o una rimodulazione del piano. Anche se l’Agenzia non è formalmente tenuta ad accogliere queste richieste, una richiesta ben motivata può evitare conseguenze peggiori e, in alcuni casi, portare alla rinegoziazione delle condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1215" data-end="1630">In secondo luogo, in caso di ricezione di un atto di decadenza o sollecito, è opportuno attivarsi immediatamente, rivolgendosi a un commercialista o legale esperto in contenzioso tributario. Spesso è possibile impugnare il provvedimento davanti alla Corte Tributaria competente, come avvenuto nel caso della sentenza di Roma. Il ricorso, se ben fondato, può sospendere gli effetti esecutivi della decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1632" data-end="1988">Infine, è fondamentale ricordare che il Fisco è tenuto a rispettare i principi di buona fede, collaborazione e trasparenza. Il contribuente che dimostra di voler pagare e si attiva per trovare soluzioni, anche in difficoltà, ha dalla sua parte non solo la legge, ma anche un orientamento giurisprudenziale sempre più sensibile ai diritti della persona.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="247" data-end="323"><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="325" data-end="715">La sentenza n. 15671/2025 rappresenta un passo importante nella costruzione di un sistema fiscale più giusto, equo e coerente con la realtà. In un contesto in cui la normativa tende a irrigidirsi e a trasformare ogni deviazione dalle scadenze in una colpa, la giurisprudenza riafferma un principio fondamentale: <strong data-start="637" data-end="714">la legge va applicata, ma non cieca; deve tenere conto della realtà umana</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="717" data-end="1032">Il contribuente non è un evasore per definizione. È spesso una persona in difficoltà, che cerca di onorare i propri impegni ma può essere travolta da eventi imprevisti, come una malattia, una crisi economica o un’emergenza familiare. In questi casi, il diritto deve offrire strumenti di tutela, e non solo sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1034" data-end="1315">Con questa decisione, i giudici tributari non si sono limitati ad annullare un atto, ma hanno lanciato un messaggio chiaro: <strong data-start="1158" data-end="1314">la decadenza automatica dai piani di pagamento non è compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del cittadino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1317" data-end="1725">In attesa di una possibile riforma del sistema di riscossione, che tenga davvero conto delle condizioni soggettive dei contribuenti, questa sentenza può essere un punto di riferimento per migliaia di persone che si trovano nella stessa situazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1317" data-end="1725">Il consiglio è sempre lo stesso: non subire in silenzio, ma attivarsi, documentare, farsi assistere da un professionista e difendere i propri diritti.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-la-rateizzazione-resta-valida-anche-se-salti-rate-%e2%80%93-la-nuova-sentenza-che-tutela-i-contribuenti/">Cartelle esattoriali: la rateizzazione resta valida anche se salti rate – la nuova sentenza che tutela i contribuenti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-la-rateizzazione-resta-valida-anche-se-salti-rate-%e2%80%93-la-nuova-sentenza-che-tutela-i-contribuenti/">Cartelle esattoriali: la rateizzazione resta valida anche se salti rate – la nuova sentenza che tutela i contribuenti</a> was first posted on Dicembre 9, 2025 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cartelle esattoriali inesigibili: dal 2026 cancellazione automatica per i debiti fiscali senza possibilità di recupero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 07:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[Riforma Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 potrebbe arrivare una svolta importante per milioni di contribuenti italiani alle prese con vecchi debiti fiscali. Il governo sta infatti valutando una nuova sanatoria fiscale che prevede la cancellazione automatica di alcune cartelle esattoriali, aprendo la strada a una significativa riduzione del carico fiscale e burocratico per cittadini e imprese. Si tratterebbe di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="" style="text-align: justify;" data-start="174" data-end="874">Nel 2025 potrebbe arrivare una svolta importante per milioni di contribuenti italiani alle prese con vecchi debiti fiscali. Il governo sta infatti valutando una <strong data-start="335" data-end="362">nuova sanatoria fiscale</strong> che prevede la <strong data-start="378" data-end="437">cancellazione automatica di alcune cartelle esattoriali</strong>, aprendo la strada a una significativa riduzione del carico fiscale e burocratico per cittadini e imprese.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="174" data-end="874">Si tratterebbe di un provvedimento inserito all&#8217;interno della <strong data-start="607" data-end="673">riforma tributaria collegata alla Legge Delega n. 111 del 2023</strong>, e che si ispira ai precedenti condoni e rottamazioni degli anni passati, ma con una sostanziale differenza: <strong data-start="783" data-end="873">l&#8217;annullamento avverrebbe in modo automatico, senza la necessità di presentare domanda</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="876" data-end="1332">La misura rientrerebbe in un più ampio disegno di semplificazione e razionalizzazione della riscossione, con l&#8217;obiettivo di liberare i ruoli dell’Agenzia delle Entrate da crediti ormai difficilmente esigibili, spesso vecchi di oltre dieci anni. Questo comporterebbe non solo un <strong data-start="1154" data-end="1206">vantaggio diretto per i contribuenti interessati</strong>, ma anche un beneficio indiretto per lo Stato, che potrebbe ottimizzare le proprie risorse su crediti realmente recuperabili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1334" data-end="1702">Ma <strong data-start="1337" data-end="1495">quali annualità saranno coinvolte da questa cancellazione? A quanto deve ammontare il debito per essere annullato? Chi ne potrà beneficiare concretamente?</strong> In questo articolo analizziamo in dettaglio tutti gli aspetti di questa possibile sanatoria, con attenzione alle norme previste, ai beneficiari e agli effetti concreti sul piano fiscale, economico e legale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1334" data-end="1702">Cartelle esattoriali inesigibili</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="336" data-end="864">Nel sistema fiscale italiano, le <strong data-start="369" data-end="393">cartelle esattoriali</strong> rappresentano lo strumento con cui l’<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home" target="_blank" rel="noopener">Agenzia delle Entrate</a> &#8211; Riscossione (AdER) notifica ai cittadini e alle imprese l’obbligo di versamento di somme dovute a vario titolo: imposte, contributi previdenziali, sanzioni o tributi locali. Se il contribuente non è in grado di saldare immediatamente l’importo richiesto, può accedere a forme di <strong data-start="734" data-end="751">rateizzazione</strong>, ma in caso di persistente inadempienza la cartella resta “a ruolo”, ovvero iscritta nel sistema di riscossione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="866" data-end="1346">Tuttavia, <strong data-start="876" data-end="954">una parte consistente di questi crediti è ormai considerata irrecuperabile</strong>. Secondo l’ultima relazione della Commissione speciale sul sistema fiscale, il cosiddetto “magazzino fiscale” italiano contiene oltre <strong data-start="1089" data-end="1134">1.272 miliardi di euro di cartelle aperte</strong>, di cui <strong data-start="1143" data-end="1186">537 miliardi già dichiarati inesigibili</strong>. Le cause? Debitori deceduti, irreperibili o nullatenenti, per i quali non è stato possibile procedere né a pignoramenti né ad altre forme di recupero forzoso.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1348" data-end="1893">Di fronte a questo scenario, si è fatta largo l’ipotesi di un <strong data-start="1410" data-end="1429">condono tombale</strong>, ovvero una cancellazione definitiva dei debiti ritenuti senza possibilità di riscossione. La proposta riguarda in particolare le <strong data-start="1560" data-end="1620">cartelle affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2010</strong>, periodo in cui si è accumulata la parte più consistente del debito fiscale inesigibile. L’obiettivo? Liberare le risorse amministrative e concentrarsi sulla <strong data-start="1779" data-end="1838">riscossione efficace dei crediti realmente recuperabili</strong>, migliorando così l’efficienza del sistema tributario.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1348" data-end="1893">Testo Unico della riscossione</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="276" data-end="791">A partire dal <strong data-start="290" data-end="309">1° gennaio 2026</strong>, entrerà ufficialmente in vigore il <strong data-start="346" data-end="385">nuovo Testo Unico della riscossione</strong>, introdotto con il <strong data-start="405" data-end="437">D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33</strong>. Si tratta di una delle riforme più attese in ambito fiscale, frutto della delega prevista dalla <strong data-start="535" data-end="560">Legge n. 111 del 2023</strong>, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l’intero processo di riscossione dei tributi. Tra gli articoli più rilevanti della nuova normativa spicca l’articolo <strong data-start="735" data-end="742">211</strong>, intitolato “Discarico automatico o anticipato”.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="793" data-end="1191">Questa norma introduce una <strong data-start="820" data-end="877">rivoluzione nella gestione delle cartelle esattoriali</strong>: l’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione potrà <strong data-start="923" data-end="954">discaricare automaticamente</strong> dai propri registri quelle <strong data-start="982" data-end="1037">quote di debito divenute oggettivamente inesigibili</strong>, senza attendere il decorso dei cinque anni ordinariamente previsti.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="793" data-end="1191">In particolare, il discarico potrà avvenire in presenza di circostanze precise come:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1193" data-end="1404">
<li class="" data-start="1193" data-end="1223">
<p class="" data-start="1195" data-end="1223"><strong data-start="1195" data-end="1209">Fallimento</strong> del debitore;</p>
</li>
<li class="" data-start="1224" data-end="1288">
<p class="" data-start="1226" data-end="1288"><strong data-start="1226" data-end="1257">Assenza di beni aggredibili</strong> da parte dell’ente riscossore;</p>
</li>
<li class="" data-start="1289" data-end="1404">
<p class="" data-start="1291" data-end="1404"><strong data-start="1291" data-end="1317">Mancanza di nuovi beni</strong> rispetto a quelli già individuati, che non abbiano consentito il recupero delle somme.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1406" data-end="1780">La novità più rilevante consiste proprio nella <strong data-start="1453" data-end="1521">possibilità di comunicare telematicamente e in qualsiasi momento</strong> il discarico anticipato alle amministrazioni titolari del credito. Questo significa che non sarà più necessario attendere lunghi periodi per accertare l’inesigibilità: <strong data-start="1690" data-end="1769">una volta verificati i presupposti, il debito potrà essere scaricato subito</strong> dai ruoli.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1782" data-end="2189">Inoltre, la norma disciplina anche la <strong data-start="1820" data-end="1876">restituzione anticipata dei carichi iscritti a ruolo</strong>: gli enti creditori potranno chiedere la riconsegna delle quote dopo 24 mesi dalla presa in carico, per i crediti precedenti all’8 agosto 2024, o tra il 24° e il 30° mese se affidati successivamente. Questo passaggio è fondamentale per alleggerire il “magazzino” fiscale e snellire il lavoro degli enti pubblici.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-32650 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-1024x643.jpg" alt="" width="696" height="437" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-1024x643.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-300x188.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-768x482.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-1536x965.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-669x420.jpg 669w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-150x94.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-600x377.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-696x437.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per-1068x671.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/marito-e-moglie-controllano-gli-acquisti-per.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Chi riguarda la cancellazione automatica</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="313" data-end="614">La riforma della riscossione, così come delineata dal <strong data-start="367" data-end="409">nuovo articolo 211 del D. Lgs. 33/2025</strong>, si concentra su una categoria ben precisa di debiti fiscali: <strong data-start="472" data-end="505">quelli dichiarati inesigibili</strong>. Ma chi rientra esattamente tra i beneficiari della <strong data-start="558" data-end="586">cancellazione automatica</strong> delle cartelle esattoriali?</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="616" data-end="773">In base alla normativa, la misura interesserà quei contribuenti (persone fisiche o giuridiche) per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="774" data-end="987">
<li class="" data-start="774" data-end="813">
<p class="" data-start="776" data-end="813">È stato <strong data-start="784" data-end="812">dichiarato il fallimento</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="814" data-end="880">
<p class="" data-start="816" data-end="880">È stata accertata la <strong data-start="837" data-end="879">mancanza di beni utili al pignoramento</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="881" data-end="987">
<p class="" data-start="883" data-end="987">Si è constatata l’<strong data-start="901" data-end="930">impossibilità di recupero</strong> sulla base di azioni già esperite, senza esito positivo.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="989" data-end="1455">Ciò significa che <strong data-start="1007" data-end="1080">la cancellazione non sarà generalizzata né rivolta a tutti i debitori</strong>, ma esclusivamente a coloro il cui debito sia stato <strong data-start="1133" data-end="1183">oggettivamente qualificato come irrecuperabile</strong> da parte dell’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione. In questi casi, non sarà più necessario attendere i classici cinque anni per dichiarare il credito come perso: l’eliminazione dal ruolo potrà avvenire <strong data-start="1386" data-end="1413">anche in via anticipata</strong>, previa comunicazione all’ente creditore.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1457" data-end="1976">Per quanto riguarda gli <strong data-start="1481" data-end="1504">anni di riferimento</strong>, l’attenzione è puntata principalmente sulle cartelle affidate alla riscossione <strong data-start="1585" data-end="1610">tra il 2000 e il 2010</strong>. Si tratta, infatti, del periodo in cui si è accumulato il maggior volume di debiti ormai “cristallizzati” e difficilmente recuperabili. Tuttavia, è bene chiarire che il nuovo meccanismo di discarico si applicherà a <strong data-start="1827" data-end="1914">tutte le cartelle esattoriali per le quali ricorrano le condizioni di inesigibilità</strong>, anche successive al 2010, <strong data-start="1942" data-end="1975">a partire dal 1° gennaio 2026</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1978" data-end="2284">In sintesi, il beneficio non dipende da una domanda del contribuente, ma dall’attività dell’agente della riscossione e dalla verifica dell’impossibilità effettiva di recupero. Si tratta, dunque, di una <strong data-start="2180" data-end="2215">misura strutturale e automatica</strong>, destinata a diventare parte integrante del nuovo assetto normativo.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1978" data-end="2284">I vantaggi della sanatoria</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="280" data-end="574">La cancellazione automatica delle cartelle esattoriali inesigibili, introdotta dal nuovo Testo Unico della riscossione, non rappresenta soltanto un sollievo per i contribuenti, ma anche un passo avanti per l’intero sistema fiscale italiano. Il beneficio è duplice: <strong data-start="545" data-end="573">individuale e collettivo</strong>.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="576" data-end="598">Per i contribuenti</h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="600" data-end="1181">Chi rientra nei casi previsti dall’articolo 211 del D. Lgs. 33/2025 vedrà <strong data-start="674" data-end="743">azzerarsi il proprio debito senza dover presentare alcuna domanda</strong>, evitando così il rischio di ricevere nuove notifiche o azioni esecutive su somme ormai irrecuperabili. Questo porterà anche a un’importante <strong data-start="885" data-end="932">pulizia delle posizioni fiscali individuali</strong>, ridando serenità a chi è stato perseguitato per anni da cartelle spesso vetuste o legate a situazioni di disagio economico non più attuali. Inoltre, si eviteranno <strong data-start="1097" data-end="1139">ulteriori sanzioni o interessi di mora</strong> su posizioni ormai inutili da perseguire.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1183" data-end="1221">Per lo Stato e la macchina fiscale</h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1223" data-end="1621">Il vantaggio per lo Stato non è meno rilevante. Attualmente, l’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione gestisce <strong data-start="1331" data-end="1374">oltre mille miliardi di euro in crediti</strong>, molti dei quali già dichiarati irrecuperabili. Continuare a mantenere in vita queste posizioni ha un <strong data-start="1477" data-end="1514">costo amministrativo elevatissimo</strong> e distoglie risorse dal recupero di somme realmente esigibili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1223" data-end="1621">Con il meccanismo del discarico automatico:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1622" data-end="1858">
<li class="" data-start="1622" data-end="1720">
<p class="" data-start="1624" data-end="1720">si <strong data-start="1627" data-end="1668">liberano risorse umane e tecnologiche</strong> per il recupero di crediti più recenti ed efficaci;</p>
</li>
<li class="" data-start="1721" data-end="1762">
<p class="" data-start="1723" data-end="1762">alleggerisce il “magazzino fiscale”;</p>
</li>
<li class="" data-start="1763" data-end="1858">
<p class="" data-start="1765" data-end="1858">si migliora la <strong data-start="1780" data-end="1818">credibilità del sistema tributario</strong>, rendendolo più giusto e proporzionato.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1860" data-end="2120">In un sistema fiscale moderno, perseguire ostinatamente debiti irrecuperabili è controproducente. Questa misura, pur non essendo un “condono generalizzato”, si muove nella logica del <strong data-start="2043" data-end="2063">realismo fiscale</strong>, premiando l’efficienza e la razionalità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1860" data-end="2120"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-32651 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-1024x681.png" alt="" width="696" height="463" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-1024x681.png 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-300x200.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-768x511.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-1536x1022.png 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-631x420.png 631w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-150x100.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-600x399.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-696x463.png 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314-1068x710.png 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/freepik__upload__48314.png 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1860" data-end="2120">Come orientarsi</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="390" data-end="859">Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico della riscossione dal <strong data-start="458" data-end="477">1° gennaio 2026</strong>, cambia radicalmente l’approccio alla gestione delle cartelle esattoriali. La novità principale sarà la <strong data-start="582" data-end="656">disattivazione automatica delle cartelle riconosciute come inesigibili</strong>, senza che il contribuente debba fare alcuna richiesta formale. Tuttavia, questo non significa che tutto il processo sia completamente invisibile o che sia impossibile capire se si rientra nella misura.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="861" data-end="888">Cosa succederà dal 2026</h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="890" data-end="954">Dal 2026, l’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione potrà procedere:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="955" data-end="1402">
<li class="" data-start="955" data-end="1113">
<p class="" data-start="957" data-end="1113">al <strong data-start="960" data-end="984">discarico automatico</strong> delle cartelle affidate dal 1° gennaio 2025, se si accertano condizioni come fallimento, nullatenenza o irreperibilità dei beni;</p>
</li>
<li class="" data-start="1114" data-end="1219">
<p class="" data-start="1116" data-end="1219">alla <strong data-start="1121" data-end="1149">comunicazione telematica</strong> del discarico agli enti creditori, rendendo tracciabile l’operazione;</p>
</li>
<li class="" data-start="1220" data-end="1402">
<p class="" data-start="1222" data-end="1402">alla possibilità, per gli enti creditori stessi, di <strong data-start="1274" data-end="1325">richiedere la riconsegna anticipata dei carichi</strong> a determinate condizioni, accelerando così la pulizia del magazzino fiscale.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1404" data-end="1669">Per il contribuente, questo si traduce nella <strong data-start="1449" data-end="1492">scomparsa delle cartelle irrecuperabili</strong> dalla propria posizione fiscale, alleggerendo il carico debitorio residuo e potenzialmente migliorando anche il proprio merito creditizio nei confronti di banche e finanziarie.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1671" data-end="1711">Come verificare la propria posizione</h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1713" data-end="1825">Chi desidera sapere <strong data-start="1733" data-end="1801">se le proprie cartelle rientrano tra quelle oggetto di discarico</strong> può agire in vari modi:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="1826" data-end="2617">
<li class="" data-start="1826" data-end="2051">
<p class="" data-start="1829" data-end="2051"><strong data-start="1829" data-end="1913">Accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione</strong> (<a class="" href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it" target="_new" rel="noopener" data-start="1915" data-end="1999">www.agenziaentrateriscossione.gov.it</a>) per consultare la situazione debitoria aggiornata.</p>
</li>
<li class="" data-start="2052" data-end="2193">
<p class="" data-start="2055" data-end="2193">Utilizzare il servizio “<strong data-start="2079" data-end="2108">Controlla la tua cartella</strong>” per visualizzare gli importi dovuti, gli anni di riferimento e lo stato del debito.</p>
</li>
<li class="" data-start="2194" data-end="2388">
<p class="" data-start="2197" data-end="2388">Verificare se le cartelle sono <strong data-start="2228" data-end="2301">state già oggetto di precedenti rottamazioni o rateizzazioni decadute</strong>, perché anche queste possono rientrare tra le posizioni considerate ormai inesigibili.</p>
</li>
<li class="" data-start="2389" data-end="2617">
<p class="" data-start="2392" data-end="2617">Infine, è consigliabile <strong data-start="2416" data-end="2450">rivolgersi a un commercialista</strong> per ottenere una valutazione tecnica della propria situazione fiscale, soprattutto se sono presenti più posizioni aperte o se si hanno dubbi su procedure già avviate.</p>
</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Criticità, dubbi e limiti</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="410" data-end="782">Nonostante i numerosi vantaggi introdotti dal nuovo meccanismo di discarico automatico, è doveroso soffermarsi anche su alcune <strong data-start="537" data-end="559">criticità e limiti</strong> che potrebbero emergere durante l’applicazione pratica della normativa. Infatti, la riforma, seppur ambiziosa, si muove su un terreno complesso che richiede attenzione e chiarimenti operativi, soprattutto in fase iniziale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="784" data-end="1269">Una delle prime criticità riguarda il <strong data-start="822" data-end="853">criterio di “inesigibilità”</strong>: sebbene il decreto parli chiaramente di casi come fallimento, assenza di beni aggredibili o mancata disponibilità di nuovi beni, resta il rischio che l’accertamento di tali condizioni possa variare da caso a caso. In mancanza di linee guida operative univoche, ogni sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione potrebbe interpretare in modo diverso la soglia per considerare un debito irrecuperabile.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1271" data-end="1675">Un altro punto delicato è rappresentato dal <strong data-start="1315" data-end="1345">ruolo degli enti creditori</strong>. Se da un lato viene concessa loro la possibilità di richiedere la riconsegna anticipata dei carichi, dall’altro <strong data-start="1459" data-end="1488">non vi è obbligo di farlo</strong>, né automatismo in questo passaggio. In alcune situazioni, quindi, il rischio è che cartelle teoricamente cancellabili <strong data-start="1608" data-end="1653">rimangano a ruolo per inerzia burocratica</strong> o ritardi gestionali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1677" data-end="1979">C’è poi il nodo delle cartelle oggetto di <strong data-start="1719" data-end="1756">precedenti rateizzazioni decadute</strong> o <strong data-start="1759" data-end="1783">vecchie rottamazioni</strong> non perfezionate: sarà importante chiarire se rientreranno automaticamente nello stralcio, o se verranno trattate con criteri distinti, specie nei casi in cui residuino somme ancora recuperabili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1981" data-end="2435">Infine, vi è un potenziale <strong data-start="2008" data-end="2037">effetto “morale” negativo</strong>, già osservato nei precedenti condoni: il timore che la cancellazione dei debiti spinga i contribuenti più virtuosi a sentirsi penalizzati rispetto a chi, pur non pagando, finisce per essere sollevato dai propri obblighi. Un problema culturale che si combatte con la chiarezza normativa e con una riscossione efficace nei confronti di chi è effettivamente in grado di pagare ma cerca di sottrarsi.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1981" data-end="2435">Conclusioni</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="244" data-end="713">La nuova sanatoria fiscale del 2025, con effetto operativo dal 2026, rappresenta <strong data-start="325" data-end="404">una delle più rilevanti riforme in materia di riscossione degli ultimi anni</strong>. Il discarico automatico delle cartelle esattoriali ormai ritenute inesigibili segna un netto cambio di rotta rispetto al passato: si abbandona la logica dei condoni straordinari su richiesta, per approdare a una gestione sistemica e trasparente, basata su criteri oggettivi e sull’efficienza amministrativa.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="715" data-end="1160">Per i contribuenti onesti ma sfortunati, può essere <strong data-start="767" data-end="828">un’occasione concreta per chiudere i conti con il passato</strong>, alleggerire il proprio profilo debitorio e guardare con più fiducia al futuro, anche in termini di accesso al credito, opportunità lavorative e serenità familiare. Per lo Stato, è l’occasione per <strong data-start="1026" data-end="1061">fare pulizia nei conti pubblici</strong>, ridurre il carico amministrativo e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni fiscali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1162" data-end="1434">Tuttavia, sarà fondamentale monitorare <strong data-start="1201" data-end="1239">l’applicazione pratica della norma</strong>, affinché non si creino disuguaglianze o interpretazioni arbitrarie. L’introduzione di strumenti di controllo, trasparenza e uniformità applicativa sarà essenziale per il successo della riforma.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1162" data-end="1434">Se hai vecchie cartelle esattoriali, il 2025 potrebbe essere <strong data-start="1500" data-end="1523">l’anno della svolta</strong>. Rivolgiti al tuo commercialista di fiducia per analizzare la tua situazione debitoria e scoprire se rientri nei casi previsti per la cancellazione. Non perdere l’occasione di voltare pagina in modo legale, sicuro e definitivo.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-inesigibili-dal-2026-cancellazione-automatica-per-i-debiti-fiscali-senza-possibilita-di-recupero/">Cartelle esattoriali inesigibili: dal 2026 cancellazione automatica per i debiti fiscali senza possibilità di recupero</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-inesigibili-dal-2026-cancellazione-automatica-per-i-debiti-fiscali-senza-possibilita-di-recupero/">Cartelle esattoriali inesigibili: dal 2026 cancellazione automatica per i debiti fiscali senza possibilità di recupero</a> was first posted on Maggio 22, 2025 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-e-saldo-e-stralcio-delle-cartelle-esattoriali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate rottamazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prossima rottamazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle 2024 ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle Agenzia delle entrate 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle esattoriali 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione quater]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime rottamazione cartelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Introdotte misure come la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo per agevolare la regolarizzazione delle posizioni debitorie.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-e-saldo-e-stralcio-delle-cartelle-esattoriali/">Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-e-saldo-e-stralcio-delle-cartelle-esattoriali/">Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali</a> was first posted on Novembre 13, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, la questione delle cartelle esattoriali ha rappresentato una sfida per molti contribuenti italiani, colpiti da debiti fiscali e difficoltà economiche.</p>
<p>Per far fronte a questa situazione, il governo ha introdotto misure come la <strong>rottamazione delle cartelle esattoriali</strong> e il <strong>saldo e stralcio</strong>, strumenti pensati per agevolare la regolarizzazione delle posizioni debitorie. In questo articolo, esamineremo le ultime proroghe e le modalità di adesione a queste misure, offrendo una guida pratica per i contribuenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos&#8217;è la Rottamazione delle Cartelle Esattoriali?</h2>
<p>La <strong>rottamazione delle cartelle esattoriali</strong> è un processo che consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti fiscali eliminando sanzioni e interessi di mora. Con questa misura, i debitori possono pagare solo l&#8217;importo principale dovuto, agevolando così il processo di saldamento delle proprie posizioni.</p>
<h3>Saldo e Stralcio</h3>
<p>Il <strong>saldo e stralcio</strong> è un&#8217;altra opzione disponibile, che permette ai contribuenti con situazioni economiche particolarmente difficili di pagare una percentuale ridotta del debito totale. Questa misura è rivolta a chi ha un reddito basso o ha subito gravi difficoltà economiche, consentendo di estinguere il debito in modo più sostenibile.</p>
<h3>Proroghe Recenti</h3>
<p>Nel 2024, il governo ha annunciato <strong>proroghe significative</strong> sia per la rottamazione che per il saldo e stralcio, offrendo un’ulteriore opportunità ai contribuenti di regolarizzare la propria situazione. Le proroghe includono:</p>
<ol>
<li><strong>Scadenze Flessibili</strong>: Le scadenze per presentare la domanda di adesione sono state ampliate, consentendo ai contribuenti di avere più tempo per valutare le proprie opzioni.</li>
<li><strong>Piani di Pagamento Estesi</strong>: È stato introdotto un programma di rateizzazione più flessibile, che permette ai contribuenti di suddividere il pagamento in più rate, senza interessi aggiuntivi, facilitando così la gestione del debito.</li>
</ol>
<h3>Modalità di Adesione</h3>
<p>Per aderire alla rottamazione e al saldo e stralcio, i contribuenti devono seguire alcune fasi fondamentali:</p>
<ol>
<li><strong>Verifica dei Debiti</strong>: È importante per i contribuenti verificare quali debiti sono oggetto della rottamazione o del saldo e stralcio. Le cartelle esattoriali ammissibili devono riguardare debiti fiscali pregressi, in genere risalenti a periodi antecedenti a una certa data stabilita dalla normativa.</li>
<li><strong>Presentazione della Domanda</strong>: La domanda di adesione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È possibile farlo sia online, tramite il portale dedicato, che presso gli sportelli fisici. La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste e i documenti necessari.</li>
<li><strong>Attesa di Accettazione</strong>: Dopo la presentazione, i contribuenti riceveranno una comunicazione di accettazione della domanda, che confermerà la regolarizzazione dei debiti.</li>
<li><strong>Piano di Pagamento</strong>: Una volta accettata la domanda, i contribuenti dovranno rispettare il piano di pagamento stabilito. È fondamentale effettuare i versamenti secondo le scadenze previste per evitare di perdere i benefici della rottamazione o del saldo e stralcio.</li>
</ol>
<h3>Benefici delle Misure</h3>
<p>Le misure di rottamazione e saldo e stralcio offrono numerosi vantaggi, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>Eliminazione di Sanzioni e Interessi</strong>: Riduzione del carico fiscale grazie all’esclusione di interessi e sanzioni, permettendo una liquidazione più conveniente.</li>
<li><strong>Semplificazione della Gestione Debitoria</strong>: Le procedure semplificate rendono più agevole il processo di regolarizzazione, eliminando l’ansia di dover gestire debiti complessi.</li>
<li><strong>Opportunità di Recupero Economico</strong>: Per molti contribuenti, queste misure rappresentano un&#8217;opportunità di rilancio economico, consentendo di chiudere con il passato e ripartire con maggiore serenità.</li>
</ul>
<h3>Considerazioni Finali</h3>
<p>La rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio rappresentano strumenti utili per i contribuenti in difficoltà. Le recenti proroghe e l’ampliamento delle modalità di adesione offrono un’importante opportunità di risolvere situazioni debitorie complesse e di liberarsi dal peso delle cartelle esattoriali.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-e-saldo-e-stralcio-delle-cartelle-esattoriali/">Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-e-saldo-e-stralcio-delle-cartelle-esattoriali/">Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali</a> was first posted on Novembre 13, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rottamazione delle cartelle esattoriali: novità</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-delle-cartelle-esattoriali-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate rottamazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[Prossima rottamazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle 2024 Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle 2024 ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione cartelle esattoriali 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rottamazione quater]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime rottamazione cartelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La rottamazione delle cartelle esattoriali è un processo che consente ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali in modo agevolato.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-delle-cartelle-esattoriali-novita/">Rottamazione delle cartelle esattoriali: novità</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-delle-cartelle-esattoriali-novita/">Rottamazione delle cartelle esattoriali: novità</a> was first posted on Novembre 8, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>rottamazione delle cartelle esattoriali</strong> è un processo che consente ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali in modo agevolato, evitando così l’accumulo di interessi e sanzioni. Questo strumento è stato introdotto per venire incontro a chi si trova in difficoltà economica, offrendo la possibilità di ripartire senza il peso delle cartelle esattoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Sono le Cartelle Esattoriali?</h2>
<p style="text-align: justify;">Le cartelle esattoriali sono documenti emessi dagli enti di riscossione per notificare ai contribuenti il debito fiscale da saldare. Possono riguardare diverse tipologie di tributi, come imposte dirette, IVA, contributi previdenziali e multe. Quando un contribuente non paga entro i termini stabiliti, la cartella viene notificata, dando inizio a un processo di recupero crediti che può culminare in azioni legali e pignoramenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Rottamazione: Come Funziona?</h2>
<p style="text-align: justify;">La rottamazione consente di estinguere le cartelle esattoriali senza dover pagare interessi e sanzioni. Gli interessati devono presentare domanda entro una certa scadenza, seguendo le modalità stabilite dall&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione. Una volta accettata la domanda, il contribuente deve effettuare il pagamento dell&#8217;importo dovuto secondo le modalità e i termini indicati​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Novità del 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024 sono previste importanti novità relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali. La legge di Bilancio ha introdotto modifiche che semplificano ulteriormente il processo, rendendo più accessibile la possibilità di rottamare i debiti. Si prevede un ampliamento delle categorie di debiti che possono essere rottamati e l’abbassamento delle soglie di accesso, rendendo questa opportunità disponibile a un numero maggiore di contribuenti​<span class="whitespace-nowrap text-token-text-secondary dark:text-token-text-tertiary">(</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi della Rottamazione</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Estinzione del Debito</strong>: Il principale vantaggio è la possibilità di estinguere il debito senza pagare interessi o sanzioni.</li>
<li><strong>Semplificazione delle Procedure</strong>: La rottamazione riduce le complicazioni burocratiche legate al pagamento dei debiti fiscali.</li>
<li><strong>Ritorno alla Regolarità Fiscale</strong>: Consente ai contribuenti di tornare in regola con il fisco, facilitando la possibilità di ottenere finanziamenti o stipulare contratti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Considerare Prima di Richiedere la Rottamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di avviare la procedura di rottamazione, è fondamentale valutare attentamente la situazione fiscale e finanziaria. È consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale per comprendere appieno i vantaggi e le eventuali criticità della rottamazione. Inoltre, è importante rispettare le scadenze e le modalità di pagamento previste per evitare problematiche future.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La rottamazione delle cartelle esattoriali rappresenta un&#8217;opportunità importante per i contribuenti italiani che desiderano risolvere le proprie pendenze fiscali in modo agevolato. Con le novità introdotte nel 2024, questa procedura si preannuncia ancora più accessibile, permettendo a molti di liberarsi di debiti pesanti e di ripartire con una nuova prospettiva economica.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-delle-cartelle-esattoriali-novita/">Rottamazione delle cartelle esattoriali: novità</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Rottamazione-delle-cartelle-esattoriali-novita/">Rottamazione delle cartelle esattoriali: novità</a> was first posted on Novembre 8, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sgravio delle cartelle esattoriali: una nuova opportunità di risparmio fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Sgravio-delle-cartelle-esattoriali-una-nuova-opportunita-di-risparmio-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Giorgia Pica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Aiuto cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Annullamento debiti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Come cancellare le tasse]]></category>
		<category><![CDATA[difesa contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Errori cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Prescrizione cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione debito tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio fiscale legale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel panorama fiscale italiano, l’eventuale possibilità di richiedere lo sgravio delle cartelle esattoriali rappresenta una svolta significativa per cittadini e imprese. Questa misura, introdotta per alleggerire il peso del debito tributario accumulato, offre un&#8217;opportunità unica di risparmio e di regolarizzazione delle pendenze fiscali. In questo articolo, approfondiremo come funziona lo sgravio delle cartelle esattoriali, chi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel panorama fiscale italiano, l’eventuale possibilità di richiedere lo sgravio delle cartelle esattoriali rappresenta una svolta significativa per cittadini e imprese.</p>
<p>Questa misura, introdotta per alleggerire il peso del debito tributario accumulato, offre un&#8217;opportunità unica di <strong>risparmio e di regolarizzazione delle pendenze fiscali.</strong></p>
<p>In questo articolo, approfondiremo come funziona lo sgravio delle cartelle esattoriali, chi può beneficiarne e quali sono i passi necessari per usufruire di questa opportunità.</p>
<h2>Cosa Intendiamo per Sgravio delle Cartelle Esattoriali?</h2>
<p>Lo sgravio delle cartelle esattoriali è un<strong> meccanismo che permette di ridurre o annullare i debiti tributari contenuti nelle cartelle esattoriali</strong>.</p>
<p>Questa misura si rivolge a specifiche categorie di debitori che rispettando determinati requisiti, che elencheremo di seguito, ed ha l&#8217;obiettivo di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e stimolare la ripresa economica.</p>
<p>Il processo di sgravio prevede l&#8217;<strong>analisi della situazione debitoria del contribuente e, a seconda dei casi, può portare all&#8217;annullamento totale o parziale del debito.</strong></p>
<p>È fondamentale, per i contribuenti interessati, avvalersi della consulenza di un professionista per navigare le complessità del processo e presentare la documentazione necessaria per accedere allo sgravio.</p>
<h2>Criteri e Condizioni per l&#8217;Annullamento delle Cartelle Esattoriali</h2>
<p>L&#8217;annullamento delle cartelle esattoriali non è una misura applicabile universalmente ma è <strong>soggetto a specifici criteri che determinano l&#8217;ammissibilità del contribuente</strong>. Questi criteri sono fondamentali per comprendere in quali situazioni è possibile richiedere lo sgravio e beneficiare di un alleggerimento del proprio carico fiscale.</p>
<p>Di seguito, esploreremo i <strong>principali casi e le condizioni sotto cui è possibile avviare la procedura di annullamento delle cartelle esattoriali</strong>.</p>
<h2>Situazioni di Grave Disagio Economico</h2>
<p>I contribuenti che versano in situazioni di grave disagio economico, valutate su criteri specifici come il <strong>reddito familiare, la presenza di malattie gravi o altre condizioni che impattano significativamente la capacità di reddito, possono richiedere l&#8217;annullamento delle cartelle esattoriali</strong>.</p>
<p>Queste situazioni richiedono la <strong>presentazione di documentazione comprovante il disagio.</strong></p>
<h2>Errore Materiale o Doppia Imposizione</h2>
<p>In casi di errore materiale nella notifica delle cartelle esattoriali o di doppia imposizione, il contribuente ha il diritto di<strong> richiedere l&#8217;annullamento del debito</strong>.</p>
<p>Questi errori possono derivare da disguidi burocratici o da interpretazioni errate delle normative fiscali applicate.</p>
<h2>Prescrizione del Debito</h2>
<p>Un altro caso riguarda la prescrizione del debito. Le cartelle esattoriali <strong>hanno un termine entro cui devono essere riscosse; superato questo termine senza che sia stata intrapresa un&#8217;azione di riscossione, il debito si prescrive e il contribuente può richiedere l&#8217;annullamento della cartella.</strong></p>
<h2>L’istanza in autotutela</h2>
<p>Se il contribuente ritiene che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione <strong>non sia dovuta</strong> puoi <strong>chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore</strong>, al giudice, oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della cartella.<br />
E’ opportuno precisare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha si il compito di riscuotere, ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici pertanto l’annullamento (detto “sgravio”) bisognerà richiederlo direttamente all’ente creditore a cui è riferito il tributo (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate…).</p>
<p>La richiesta da rivolgere all’ente si chiama “autotutela”. <strong>Con l’autotutela chiedi all’ente di correggere il proprio errore</strong>. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito invierà all’Agenzia delle entrate-Riscossione lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia delle entrate-Riscossione in questo modo cancellerà quel tributo dalla cartella.<br />
Se invece l’ Agenzia delle entrate-Riscossione non riceve dall’ente lo sgravio è obbligata per legge a procedere con la riscossione.Non c’è un termine per presentare la domanda, ma ti consigliamo di agire tempestivamente.</p>
<p>Inoltre, in alcuni casi specifici previsti dalla legge, puoi anche chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore.</p>
<h2>Come richiedere l’annullamento con ricorso al giudice</h2>
<p>Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella, puoi fare <strong>ricorso all’autorità giudiziaria competente</strong>. Nel documento che deciderai di impugnare (per esempio la cartella) troverai maggiori informazioni su come effettuare il ricorso e a quale giudice inviarlo.</p>
<p>Se il giudice ti darà ragione, accogliendo il riscorso, l’ente dovrà annullare il debito.<br />
Tuttavia capita a volte che l’ente non si adegui alla decisione del giudice. In questo caso, potrai far valere le tue ragioni ricorrendo direttamente al giudice e iniziare il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”.</p>
<p>Si tratta di un ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro giudice.<br />
Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile, comunque, rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>In sintesi, il contribuente ha la possibilità di far valere i propri diritti ed ha la possibilità di richiedere uno sgravio totale o parziale: nel primo caso il tributo viene annullato per intero, nel secondo il tributo caso viene annullato solo in parte. Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Sgravio-delle-cartelle-esattoriali-una-nuova-opportunita-di-risparmio-fiscale/">Sgravio delle cartelle esattoriali: una nuova opportunità di risparmio fiscale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Sgravio-delle-cartelle-esattoriali-una-nuova-opportunita-di-risparmio-fiscale/">Sgravio delle cartelle esattoriali: una nuova opportunità di risparmio fiscale</a> was first posted on Febbraio 19, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Proroga al 15 Marzo 2024 per la Rottamazione-Quater</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Proroga-al-15-Marzo-2024-per-la-Rottamazione-Quater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 12:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[agenzia entrate-riscossione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rottamazione-Quater: Pagamento delle prime tre rate entro il 15 Marzo La decisione di prorogare ulteriormente i termini per aderire alla Rottamazione-Quater fino al 15 marzo 2024 rappresenta un&#8217;azione significativa da parte del governo, mirata a fornire un ulteriore supporto ai contribuenti in un periodo ancora segnato da sfide economiche. Questa estensione offre una nuova possibilità [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Rottamazione-Quater: Pagamento delle prime tre rate entro il 15 Marzo</h2>
<p>La decisione di prorogare ulteriormente i termini per aderire alla Rottamazione-Quater fino al 15 marzo 2024 rappresenta un&#8217;azione significativa da parte del governo, mirata a fornire un ulteriore supporto ai contribuenti in un periodo ancora segnato da sfide economiche. Questa estensione offre una nuova possibilità per coloro che non avevano ancora avuto l&#8217;opportunità di mettersi in regola con i propri debiti tributari e contributivi.</p>
<h2>Il Decreto Milleproroghe e la Rottamazione-Quater</h2>
<p>Il Decreto Milleproroghe, un provvedimento legislativo utilizzato per prorogare termini e scadenze di diverse misure, ha incluso tra le sue disposizioni anche quelle relative alla Rottamazione-Quater. La fase di conversione in legge di questo decreto è un momento fondamentale, poiché conferma e rende effettive le modifiche proposte, tra cui le nuove scadenze per il pagamento delle rate.</p>
<h2>Importanza della Scadenza del 15 Marzo</h2>
<p>La data del<strong> 15 marzo 2024</strong> rappresenta un termine limite per i contribuenti che intendono aderire alla Rottamazione-Quater, in quanto è richiesto il pagamento delle prime tre rate entro questa data. Questo pagamento è essenziale per beneficiare delle condizioni vantaggiose previste dalla rottamazione, quali la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora sui debiti fiscali e contributivi oggetto dell&#8217;adesione.</p>
<h2>Come Procedere</h2>
<p>I contribuenti interessati devono quindi prepararsi a rispettare questa scadenza, organizzando i pagamenti necessari. È consigliabile verificare con attenzione l&#8217;importo delle rate, le modalità di pagamento disponibili e ogni eventuale specificità relativa al proprio debito o alla propria situazione fiscale. Per facilitare questi passaggi, è possibile avvalersi della consulenza di un professionista fiscale, che può offrire assistenza personalizzata e guidare attraverso il processo di adesione e pagamento.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La fase di conversione in legge del Decreto Milleproroghe rappresenta un&#8217;opportunità per i contribuenti di avvalersi delle ultime disposizioni in materia fiscale, inclusa la Rottamazione-Quater. Rispettare la scadenza del 15 marzo per il pagamento delle prime tre rate è fondamentale per sfruttare appieno i benefici offerti da questa misura, rappresentando un passo importante verso la regolarizzazione della propria posizione fiscale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Proroga-al-15-Marzo-2024-per-la-Rottamazione-Quater/">Proroga al 15 Marzo 2024 per la Rottamazione-Quater</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Proroga-al-15-Marzo-2024-per-la-Rottamazione-Quater/">Proroga al 15 Marzo 2024 per la Rottamazione-Quater</a> was first posted on Febbraio 15, 2024 at 1:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Vizi della notifica]]></category>
		<category><![CDATA[220 giorni]]></category>
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		<category><![CDATA[testo legge 228 del 2012]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via</p>
<p>amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</h2>
<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia (o notificato da altro ente di riscossione) è illegittimo, il contribuente può fare una  semplice istanza di sgravio in autotutela e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.</p>
<p>Il principio trova fondamenta giuridiche proprio nella richiamata Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità per il 2013), la quale disciplina che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.  Al fine di comprendere meglio la portata della norma, l’articolo 1, comma 537, della legge n. 228 del 2012  prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.</p>
<p>A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente di accertamento, quello cioè che vanta il credito e che ha notificato l’atto prodromico da cui è scaturita l’iscrizione al ruolo e la successiva cartella esattoriale.</p>
<p>Il passo successivo, è quello in cui la norma disciplina gli effetti derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 della Legge n. 212 del 2012 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Orientamento Giurisprudenziale recente e Massima</h2>
<p>Su tale indirizzo sono allineati sia i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5667 del 2015, che quelli della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1955 del 2015, con cui hanno stabilito che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria… un passo importante per la tutela del diritto del contribuente, inoltro dalla lettura delle richiamate sentenze è facile ricostruire una sorta di iter che deve essere attuato e monitorato:</p>
<p>1)    il debitore inoltra l’istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione;</p>
<p>2)    il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore (ente di accertamento), il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore.</p>
<p>La mancata comunicazione da parte dell’ente di accertamento dei “risultati al debitore”, per la quale è previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Crediti illegittimi: le cartelle esattoriali devono essere esigibili</h2>
<p>In altri termini, l’Ente di Riscossione (Equitalia, Soget, Riscossione Sicilia etc. )  tra i propri diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti (&#8220;il ruolo&#8221;) certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore &#8211; ha l&#8217;obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che lo porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili.  In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti ed a tal fine illegittimi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Comportamento dell’ente di riscossione</h2>
<p>Nonostante il disposto della Legge di stabilità e l’orientamento giurisprudenziale ivi descritto, l&#8217;annullamento in autotutela da parte dell&#8217;agenzia della riscossione, non ha avuto e non ha a tutt’oggi l&#8217;esito sperato dal Legislatore.  Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela gli enti di riscossione (Soget, Riscossione Sicilia, Equitalia, etc. ) hanno posto in essere ugualmente ed ostinatamente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo. Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore (cfr la richiamata nella sentenza n. 5667 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano), il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l&#8217;annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come disciplinato dalla legge di stabilità), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia!</p>
<p>L&#8217;imprenditore ha proceduto nei tempi utili (90 giorni dalla notifica! ) con l&#8217;opposizione dell&#8217;atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l&#8217;illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228 del 2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione.</p>
<h3>La riflessione è duplice:</h3>
<p>A.     l&#8217;agente della riscossione non è competente a disporre l&#8217;annullamento delle poste iscritte a ruolo, il diritto spetta esclusivamente all&#8217;ente di accertamento (quello che vanta il credito, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, l’Inail, etc. ), in tal senso la richiamata norma è cristallina, il comma 539 della Legge n. 228 del 2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all&#8217;ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell&#8217;esistenza delle ragioni indicate e ottenere, &#8220;in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi&#8221;, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell&#8217;ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di &#8220;mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest&#8217;ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.</p>
<p>La prima riflessione risiede nel fatto che le inefficienze legate al flusso informativo della pubblica amministrazione (basti pensare alla “fluidità” di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia) possono ritorcersi contro la p. A. Stessa ed essere elemento a favore del contribuente per ottenere all’annullamento del debito.</p>
<p>Seconda riflessione risiede nel fatto che l’ostinazione del funzionario o dell’Ufficio Legale, sia dell’ente di accertamento che di riscossione, che dovessero ricorrere contro il contribuente deve essere sanzionata con condanna a “lite temeraria” da parte dei giudici, su richiesta del contribuente stesso.</p>
<p>Per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali o ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida pratica all’impugnazione delle cartelle esattoriali 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede? </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”. </p>
<p>a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;</p>
<p>b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione. </p>
<p>Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite  </p>
<p>Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia. </p>
<p>Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. </p>
<p>Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti? </p>
<p>La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A. </p>
<p>Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati. </p>
<p>Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:</p>
<p>a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;</p>
<p>b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente. </p>
<p>N. B.  All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata! </p>
<p>Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo. </p>
<p>N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-commercialista-esperto/tag/come-annullare-cartelle-esattoriali">divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali</a>. </p>
<p>Per difenderti dalle cartelle di pagamento mai notificate, per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali, per richiedere un parere spot oppure per ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento,</p>
<p>Contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>OPPURE INVIACI UNA MAIL A: <a href="mailto:CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM">CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM</a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 07:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-fiscale impresa familiare 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/">Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/">Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</a> was first posted on Aprile 26, 2017 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se l’impresa  familiare non è stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere avvisi di accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato? Ecco una guida pratica e le indicazioni della Cassazione per avviare correttamente la vostra impresa familiare e non incorrere in errori formali che paghereste a caro prezzo di fronte al Fisco.  </p>
<p>In base all’articolo 5 comma 4 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), l’impresa familiare, come disciplinata dall&#8217;articolo 230-bis c. C. , per poter beneficiare del regime fiscale stabilito dallo stesso TUIR (DPR 917/1986), deve essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico (atto notarile, da assoggettare a tassa fissa di registro entro 20 giorni dalla stipula dell&#8217;atto). </p>
<p>Contenuto dell’atto costitutivo </p>
<p>Nel predetto atto, oltre a stabilire l&#8217;opponibilità fiscale rispetto all’Amministrazione finanziaria, vengono  formalizzate le generalità dei soggetti partecipanti all&#8217;impresa familiare ed i loro vincoli di parentela; inoltre vengono stabilite le quote di partecipazione all&#8217;impresa, il soggetto imprenditore deve detenere almeno il 51% delle quote, ma le stesse potranno variare, in funzione del vincolo del 51%, di anno in anno in relazione alla percentuale di lavoro prestato dai collaboratori familiari. </p>
<p>Cassazione tributaria 2017</p>
<p>La Cassazione tributaria, con la sentenza n. 2472/2017, confermando e rafforzando il dato normativo, ha statuito perentoriamente che un’impresa, sotto il profilo fiscale, non è configurabile come impresa familiare nell’ipotesi in cui manchi l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata precedente al periodo d’imposta che la qualifichi come tale. </p>
<p>Il caso sottoposto all’esame del Giudice di Legittimità riguardava il titolare di un’impresa familiare (nello specifico una tabaccheria) che chiedeva la censura della sentenza della CTR la quale, confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, aveva ritenuto validi gli avvisi di accertamento che rilevavano un maggior reddito d’impresa rispetto a quanto dichiarato, con conseguente ricalcolo delle imposte dovute per Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. </p>
<p>Il contribuente ricorreva in Cassazione, ritenendo illegittima la decisione dei giudici di merito che avrebbe violato le norme fiscali relative all’impresa familiare, argomentando nella sua domanda che il maggior reddito accertato non poteva essere attribuito integralmente alla titolare, ma solo pro-quota con quello del coniuge, che, a sua volta, partecipava agli utili come contitolare. </p>
<p>I chiarimenti della Cassazione</p>
<p>La Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che per applicare il regime fiscale dell’impresa familiare (articolo 220 bis c. C. ) disciplinato dall’<a href="http://media. Directio. It/portale/norme/19861222-Dpr_917_art_5. Pdf">articolo 5, comma 4 del TUIR</a>, secondo cui i redditi (limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore) prodotti da tale tipo di impresa, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in maniera continuativa e prevalente la propria attività nell’impresa familiare, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, è necessario che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, comma 4 del TUIR, e quindi che sussistano: </p>
<p>    l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, delle quote attribuite ai singoli familiari e l&#8217;attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell&#8217;impresa in modo continuativo e prevalente;<br />
    l’attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione, di aver lavorato per l&#8217;impresa familiare in modo continuativo e prevalente;<br />
    l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all&#8217;inizio del periodo d&#8217;imposta, regolarmente sottoscritti dall&#8217;imprenditore e dai familiari (Cfr. Anche Cassazione n. 23170 del 2010 e n. 17010 del 2013). </p>
<p>Posto che, nel caso di specie, difettava tale ultimo requisito, l’impresa non poteva essere qualificata fiscalmente come impresa familiare, ma come ditta individuale, né di conseguenza era possibile applicare il regime fiscale previsto dall’articolo 5 comma 4 del TUIR, in quanto i familiari collaboratori non potevano essere ritenuti contitolari dell&#8217;impresa familiare ed i redditi loro imputati erano da considerarsi reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa. </p>
<p>Inoltre la Suprema Corte ha precisato che comunque, non è mutuabile la struttura propria delle società, la cui disciplina &#8211; come precisato dalle  Sezioni  Unite Cassazione con sentenza n. 23676 del 2014 &#8211; non può essere applicata, per incompatibilità, all’esercizio dell’impresa familiare. </p>
<p>Per avviare la vostra impresa familiare, scegliere il regime fiscale più conveniente, richiedere assistenza fiscale tributaria specializzata, attivare la contabilità in Cloud o richiedere un parere spot, contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!  </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/">Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-e-cosa-accade-ai-fini-delle-imposte-se-non-si-rispettano-determinati-requisiti-i-chiarimenti-della-cassazione-tributaria-2/">Come va costituita l’impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali? Cassazione Tributaria 2017</a> was first posted on Aprile 26, 2017 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Come si attiva  il nuovo  reclamo/ mediazione contro gli atti di accertamento, cartelle esattoriali, fermo amministrativo, ipoteca, atti catastali e degli Enti locali e come si redige il ricorso?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-attiva-il-nuovo-reclamo-mediazione-contro-gli-atti-di-accertamento-cartelle-esattoriali-fermo-amministrativo-ipoteca-atti-catastali-e-degli-enti-locali-e-come-si-redige-il-ricorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FAC SIMILE ISTANZA DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Fac simile ricorso Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[art 17 bis D.Lgs 564/1992]]></category>
		<category><![CDATA[art 39 comma 9 della Legge 98/2011]]></category>
		<category><![CDATA[art. 9]]></category>
		<category><![CDATA[comma 1 lett. l) Dlgs 156/2015]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione tributaria commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione tributaria equitalia 2016]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo mediazione tributaria fac simile]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo mediazione tributi locali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/come-si-attiva-il-nuovo-reclamo-mediazione-contro-gli-atti-di-accertamento-cartelle-esattoriali-fermo-amministrativo-ipoteca-atti-catastali-e-degli-enti-locali-e-come-si-redige-il-ricorso/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico – fiscale procedura di  reclamo/ mediazione tributaria 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-attiva-il-nuovo-reclamo-mediazione-contro-gli-atti-di-accertamento-cartelle-esattoriali-fermo-amministrativo-ipoteca-atti-catastali-e-degli-enti-locali-e-come-si-redige-il-ricorso/">Come si attiva  il nuovo  reclamo/ mediazione contro gli atti di accertamento, cartelle esattoriali, fermo amministrativo, ipoteca, atti catastali e degli Enti locali e come si redige il ricorso?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-attiva-il-nuovo-reclamo-mediazione-contro-gli-atti-di-accertamento-cartelle-esattoriali-fermo-amministrativo-ipoteca-atti-catastali-e-degli-enti-locali-e-come-si-redige-il-ricorso/">Come si attiva  il nuovo  reclamo/ mediazione contro gli atti di accertamento, cartelle esattoriali, fermo amministrativo, ipoteca, atti catastali e degli Enti locali e come si redige il ricorso?</a> was first posted on Aprile 3, 2017 at 9:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica illustriamo come dal 2016 va  presentato il nuovo reclamo/mediazione, quali altri atti vanno impugnati con questo strumento e come può concludersi il relativo procedimento amministrativo sia in caso di esito positivo che negativo , indicando il contenuto del  ricorso utile a tal fine.  </p>
<p>Come funziona il reclamo/mediazione? </p>
<p>Come noto, in una prospettiva di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso, per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 è stato previsto lo strumento della mediazione tributaria introdotta dall’articolo 39 comma 9 della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione  del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992. </p>
<p>Successivamente, dal 1° gennaio 2016 , con l’art. 9, c. 1, lett. L), del decreto legislativo n. 156 del 2015 sono state previste le seguenti novità:</p>
<p>    una volta accertato che l’atto notificato rientra tra quelli reclamabili, si dovrà proporre direttamente ricorso, senza più necessità d’inviare l’istanza di reclamo-mediazione:  con la proposizione del ricorso, infatti  si aprirà automaticamente una nuova fase amministrativa, che si potrà concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente ed Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, ecc. ). La mediazione tributaria è stata resa  applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, oltre agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012, anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016)</p>
<p>In sintesi, per attivare la nuova procedura del reclamo-mediazione è necessaria la presentazione di un ricorso, che “produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell&#8217;ammontare della pretesa” (nuovo articolo 17-bis del Dlgs 546/1992). Pertanto:</p>
<p>    il reclamo scatta automaticamente con il ricorso;<br />
    la mediazione è facoltativa e deve essere espressamente richiesta dal contribuente sempre attraverso il ricorso.  </p>
<p>La fase amministrativa durerà 90 giorni durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione. </p>
<p>NB Il vantaggio per i contribuente relativo all’utilizzo di questo strumento tributario  è quella di evitare l’istaurazione di un contenzioso con  l’ottenimento di una sensibile riduzione dell&#8217;accertato nell’ipotesi in cui la mediazione abbia  esito positivo. </p>
<p>Quali sono gli atti reclamabili? </p>
<p>Potranno essere oggetto del procedimento di reclamo-mediazione  i seguenti atti, purché di valore inferiore a 20. 000 Euro:</p>
<p>    avviso di accertamento;<br />
    avviso di liquidazione ;<br />
    provvedimento che irroga le sanzioni;<br />
    ruolo;<br />
    rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;<br />
    diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;<br />
    ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie. </p>
<p>Come si determina il valore della controversia? </p>
<p>Tale valore va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. </p>
<p>Come si redige il ricorso? </p>
<p>Il ricorso dovrà contenere:</p>
<p>    i dati ed il domicilio del contribuente (ivi compreso l’indirizzo Pec);<br />
    i dati ed il domicilio del difensore eventualmente nominato (compreso l’indirizzo Pec), assieme alla relativa Procura speciale;<br />
    gli esatti riferimenti dell’atto impugnato (ente che ha emesso l’atto, numero di protocollo, data della notifica ed ulteriori eventuali specifiche);<br />
    le motivazioni dell’illegittimità della pretesa dell’Ente impositore;<br />
    le richieste del contribuente (ad esempio l’annullamento dell’atto);<br />
    il valore della lite (che dovrà essere inferiore a 20. 000 Euro, perché possa essere esperita la fase del reclamo-mediazione); nel valore non rilevano eventuali somme a titolo di sanzioni e interessi;<br />
    Al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio. </p>
<p>NB come sopra precisato, la formulazione di una proposta di mediazione è facoltativa dal 2016; qualora la si voglia presentare, essa dovrà contenere gli stessi dati elencati per quanto concerne il ricorso, insieme ad  una proposta di rideterminazione della pretesa, nonché all’indicazione della disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. </p>
<p>Come si notifica il ricorso? </p>
<p>L’atto contenente sia il ricorso che, eventualmente, l’istanza di mediazione,  deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale, al Centro operativo, o all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, o, ancora, al diverso Ente pubblico che ha emanato l’atto. </p>
<p>Il termine per la notifica del ricorso, che va proposto, in primo grado, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato: una volta notificato all’Ente che ha emanato l’atto, si aprirà automaticamente la fase amministrativa relativa al reclamo-mediazione, della durata di 90 giorni, nella quale, come già detto, sono automaticamente sospesi i termini di pagamento e riscossione. </p>
<p>NB la differenza sostanziale rispetto al funzionamento della mediazione ante 2016 è quella per la quale  prima  era l’istanza di reclamo-mediazione a “trasformarsi” in ricorso, attualmente invece  è il ricorso stesso a fare “le veci” del reclamo, ed eventualmente della mediazione. </p>
<p>Come può concludersi il procedimento di mediazione tributaria? </p>
<p>Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi:</p>
<p>    col totale accoglimento delle richieste del contribuente e l’annullamento dell’atto;<br />
    con l’accoglimento della proposta di mediazione: in questo caso, il contribuente pagherà le sanzioni nella misura del 35% del minimo edittale, e non più del 40%;<br />
    senza l’accoglimento né del reclamo, né della mediazione. </p>
<p>Attenzione: l’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24 e in caso si opti per la dilazione, il pagamento può avvenire sino ad un massimo di otto rate trimestrali (16 rate per gli importi oltre 50. 000 Euro)</p>
<p>Quando scatta la costituzione in giudizio? </p>
<p>Se la fase amministrativa  non si conclude con l’accoglimento delle richieste del contribuente, o con la mediazione, entro 30 giorni dal termine della procedura, il contribuente deve costituirsi in giudizio. </p>
<p>La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. </p>
<p>All’atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia. </p>
<p>Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo. </p>
<p>Conciliazione giudiziale</p>
<p>La presentazione di una precedente istanza di mediazione non è più preclusiva della la possibilità di addivenire ad una conciliazione anche durante il giudizio sia in  udienza che fuori udienza, con  diritto al dimezzamento delle sanzioni. </p>
<p>NB il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all&#8217;articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative). </p>
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