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	<title>CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Scadenze fiscali di metà settembre</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-di-meta-settembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 08:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Adempimenti fiscali settembre]]></category>
		<category><![CDATA[Bollo auto e superbollo]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenzario fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze fiscali settembre]]></category>
		<category><![CDATA[Versamenti INPS]]></category>
		<category><![CDATA[Versamenti IRPEF]]></category>
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					<description><![CDATA[Le scadenze fiscali di metà settembre rappresentano uno degli appuntamenti più cruciali per contribuenti, imprese, e professionisti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-di-meta-settembre/">Scadenze fiscali di metà settembre</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 10:05 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le scadenze fiscali di metà settembre rappresentano uno degli appuntamenti più cruciali per contribuenti, imprese, e professionisti. In questo periodo, infatti, si concentrano una serie di adempimenti che riguardano sia imposte dirette che indirette, coinvolgendo diverse categorie di contribuenti. L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida esaustiva sugli adempimenti fiscali del 16 settembre e approfondire le principali obbligazioni tributarie che devono essere onorate in questo periodo, con l’aiuto di fonti autorevoli nel settore fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Panoramica delle Scadenze di Metà Settembre</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo lo <strong>scadenzario fiscale</strong> dell&#8217;Agenzia delle Entrate, il 16 settembre è una delle date più importanti dell&#8217;anno per quanto riguarda i versamenti fiscali. In particolare, questa data vede la concentrazione di oltre <strong>123 adempimenti</strong> fiscali, tra cui versamenti di imposte come <strong>IRPEF</strong>, <strong>IVA</strong>, <strong>IRES</strong>, <strong>IRAP</strong>, e contributi INPS per lavoratori dipendenti e autonomi​.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli obblighi principali di questa giornata figurano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Versamento IRPEF</strong>: saldo e acconto per l&#8217;anno fiscale precedente e quello in corso.</li>
<li><strong>IVA</strong>: liquidazione e versamento mensile per i contribuenti soggetti al regime di liquidazione IVA mensile.</li>
<li><strong>IRES e IRAP</strong>: saldo e primo acconto.</li>
<li><strong>Contributi INPS</strong>: pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti e autonomi.</li>
<li><strong>Imposte sostitutive</strong> per chi aderisce al regime forfettario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le scadenze di metà settembre non riguardano soltanto i versamenti, ma coinvolgono anche una serie di obbligazioni che devono essere rispettate da specifiche categorie di contribuenti, come i sostituti d&#8217;imposta, gli operatori finanziari, e le associazioni senza scopo di lucro​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Versamenti IRPEF: Cosa Prevedere?</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno degli adempimenti più significativi del 16 settembre riguarda il versamento dell&#8217;<strong>IRPEF</strong> (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). In questa data, i contribuenti sono chiamati a versare le rate di saldo e acconto relative all&#8217;anno fiscale precedente e quello in corso. In particolare, è necessario considerare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Saldo IRPEF 2023</strong>: per chi non ha ancora completato il versamento, è prevista la <strong>quarta rata</strong> del saldo IRPEF 2023, con l&#8217;aggiunta di interessi pari allo 0,83%.</li>
<li><strong>Acconto IRPEF 2024</strong>: contemporaneamente, i contribuenti devono versare la terza rata dell&#8217;acconto IRPEF per l&#8217;anno in corso, anche in questo caso con l&#8217;applicazione di interessi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per i soggetti in regime forfettario, il versamento di settembre riguarda anche l’<strong>imposta sostitutiva</strong> delle imposte sui redditi, inclusi gli eventuali addizionali comunali e regionali​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Liquidazione e Versamento IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Il 16 settembre rappresenta una scadenza cruciale anche per quanto riguarda l’<strong>IVA</strong> (Imposta sul Valore Aggiunto). I contribuenti soggetti al regime di liquidazione mensile devono versare l&#8217;importo relativo alla liquidazione dell&#8217;IVA del mese precedente. È importante sottolineare che, se l&#8217;importo dovuto è inferiore a 100 euro, il pagamento può essere posticipato alla scadenza successiva, ma non oltre il 16 dicembre dello stesso anno​.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato, è inoltre prevista la <strong>registrazione dei corrispettivi</strong> del mese precedente. Questo adempimento riguarda soprattutto enti come società sportive dilettantistiche e associazioni culturali che beneficiano di agevolazioni fiscali​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Versamento IRES e IRAP</h2>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti soggetti all’<strong>IRES</strong> (Imposta sul Reddito delle Società) e all’<strong>IRAP</strong> (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) devono effettuare il versamento del saldo per l&#8217;anno precedente e della terza rata dell&#8217;acconto per l&#8217;anno in corso. Anche in questo caso, gli importi sono soggetti all’applicazione di interessi pari allo 0,51%​.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;IRES riguarda le <strong>società di capitali</strong> e altri enti commerciali, mentre l&#8217;IRAP interessa principalmente le <strong>società di persone</strong>, i professionisti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciali​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Contributi INPS e Altri Adempimenti per i Sostituti d’Imposta</h2>
<p style="text-align: justify;">Un’altra categoria fortemente coinvolta nelle scadenze fiscali di metà settembre è quella dei <strong>sostituti d’imposta</strong>. Questi soggetti devono versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, e in alcuni casi anche sulle locazioni brevi. Nello specifico:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ritenute su redditi di lavoro dipendente</strong>: i datori di lavoro devono versare le ritenute operate sui redditi erogati nel mese precedente.</li>
<li><strong>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</strong>: includono le ritenute operate su compensi, provvigioni, e altri redditi assimilati​.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i <strong>collaboratori coordinati e continuativi</strong> e i lavoratori autonomi devono effettuare i versamenti relativi ai contributi INPS, che includono sia i contributi per la gestione separata sia quelli relativi ai dipendenti​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Regime Forfettario e Imposta Sostitutiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Il 16 settembre rappresenta una scadenza importante anche per i contribuenti che aderiscono al <strong>regime forfettario</strong>. Questo regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’<strong>IRPEF</strong>, delle addizionali regionali e comunali, e dell’<strong>IRAP</strong>, con aliquote ridotte rispetto al regime ordinario. I soggetti forfettari sono quindi chiamati a versare la terza rata dell’imposta sostitutiva relativa all’anno fiscale 2023​.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime forfettario è molto vantaggioso per le piccole imprese e i lavoratori autonomi, in quanto consente una semplificazione fiscale notevole, ma è fondamentale rispettare le scadenze per evitare sanzioni e interessi di mora​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Altri Adempimenti Importanti: Dalla Tobin Tax alla Fatturazione Differita</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri adempimenti rilevanti di metà settembre, vale la pena menzionare la <strong>Tobin Tax</strong>, ovvero l&#8217;imposta sulle transazioni finanziarie, che deve essere versata entro il 16 settembre. Questo tributo interessa principalmente gli investitori e gli operatori finanziari​.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto da considerare è la <strong>fatturazione differita</strong>, che consente di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l&#8217;operazione di vendita. In questo caso, i contribuenti che hanno effettuato operazioni di vendita nel mese precedente devono emettere e registrare le fatture entro il 16 settembre​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni e Conseguenze per il Mancato Rispetto delle Scadenze</h2>
<p style="text-align: justify;">Il mancato rispetto delle scadenze fiscali può comportare sanzioni piuttosto onerose. Per i versamenti tardivi delle imposte come l&#8217;IRPEF, l&#8217;IVA, l&#8217;IRES, e l&#8217;IRAP, è prevista una <strong>sanzione</strong> che può variare dal <strong>30% al 100%</strong> dell&#8217;importo dovuto, a seconda della gravità del ritardo. Tuttavia, se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, è possibile beneficiare di una <strong>riduzione della sanzione al 2%</strong> dell’importo dovuto​.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare le sanzioni, è fondamentale rispettare scrupolosamente le scadenze e utilizzare eventualmente il <strong>ravvedimento operoso</strong>, che consente di regolarizzare le posizioni fiscali con sanzioni ridotte​.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Scadenze-fiscali-di-meta-settembre/">Scadenze fiscali di metà settembre</a> was first posted on Settembre 10, 2024 at 10:05 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVITÀ SUL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE! 📌</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/novit192-sul-lavoro-autonomo-occasionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[occasionale]]></category>
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					<description><![CDATA[Obbligo di comunicazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/novit192-sul-lavoro-autonomo-occasionale/">NOVITÀ SUL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE! 📌</a> was first posted on Gennaio 14, 2022 at 8:26 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell&#8217;utilizzo di tale tipologia contrattuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come da nota del Ministero del Lavoro pubblicata in data 11 gennaio 2022, è già attivo l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 c. C. Con le seguenti modalità, contenuti e tempistiche:</p>
<p>1.        MODALITA&#8217;</p>
<p>Comunicazione all’Ispettorato Territorialmente Competente in base al luogo di svolgimento della prestazione, tramite posta elettronica semplice, agli indirizzi elencati nella nota ministeriale allegata;</p>
<p>1.        CONTENUTI</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Occorre comunicare quanto segue:</h2>
<p>1.        Dati del committente e del prestatore;</p>
<p>2.        Luogo della prestazione;</p>
<p>3.        Sintetica descrizione dell’attività;</p>
<p>4.        Data di inizio della prestazione;</p>
<p>5.        Data di fine della prestazione;</p>
<p>6.        Ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.</p>
<p>1.        TEMPISTICHE</p>
<p>1.        Rapporti ancora da avviare alla data dell’11. 01. 2022: la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.</p>
<p>Consigliamo di effettuare, di conseguenza, la comunicazione almeno il giorno prima dell’inizio effettivo della prestazione, come risultante dalla lettera di incarico.</p>
<p>1.        Tutti i rapporti già in corso alla data dell’11. 01. 2022 (ivi comprese le collaborazioni iniziate dal 21. 12. 2021 e già cessate) devono essere comunicati entro e non oltre martedì 18. 01. 2022;</p>
<p>1.        SANZIONI</p>
<p>Da € 500,00 a € 2. 500,00 per ciascun lavoratore con comunicazione omessa o ritardata.</p>
<p>Trasmettiamo in allegato la Nota del Ministero del Lavoro</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/novit192-sul-lavoro-autonomo-occasionale/">NOVITÀ SUL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE! 📌</a> was first posted on Gennaio 14, 2022 at 8:26 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📌📰 ASSEGNO UNICO: PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO 📰📌</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-unico-per-nuclei-familiari-con-figli-a-carico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[ANF]]></category>
		<category><![CDATA[assegno unico]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo familiare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/assegno-unico-per-nuclei-familiari-con-figli-a-carico/</guid>

					<description><![CDATA[Dal 1° marzo 2022<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-unico-per-nuclei-familiari-con-figli-a-carico/">📌📰 ASSEGNO UNICO: PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO 📰📌</a> was first posted on Gennaio 12, 2022 at 3:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Di seguito le novità e gli adempimenti previsti dal decreto.</h2>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2021, N. 230</p>
<p>ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO</p>
<p>(G. U. N. 309 DEL 30. 12. 2021)</p>
<p>Vigente al 31. 12. 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gentile Utente,</p>
<p>La presente per informarLa che dal prossimo 1° marzo 2022 gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) saranno sostituiti dall’Assegno Unico e Universale per nuclei familiari con figli a carico,</p>
<p>la cui gestione sarà esclusiva dell’INPS e non più del datore di lavoro.</p>
<p>Di seguito le novità e gli adempimenti previsti dal decreto.</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2021, N. 230</p>
<p>ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO</p>
<p>(G. U. N. 309 DEL 30. 12. 2021)</p>
<p>Vigente al 31. 12. 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Definizione e caratteristiche principali</h2>
<p>Creato in sostituzione degli attuali Assegni per il nucleo familiare (ANF), l’Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU) è una misura di sostegno al reddito delle famiglie, istituito in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.</p>
<p>Rispetto a quanto previsto dalla normativa per il godimento degli ANF, l’Assegno Unico e Universale si differenzia per due principali aspetti: il primo, nonché più rilevante, è quello di essere rivolto ad una più ampia platea di utilizzatori: infatti, il nuovo Assegno unico è destinato a tutte le famiglie che:</p>
<p>Abbiano genitori lavoratori sia dipendenti che autonomi, inoccupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o pensionati, purché ne facciano domanda;<br />
Abbiano figli a carico di età compresa tra il settimo mese di gravidanza fino al 18° anno di età (limite elevato a 21 anni, in casi specifici);<br />
Senza limiti di reddito: l’importo dell’assegno unico varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tanto più alto sarà il suo valore, minore sarà l’importo erogato a titolo di Assegno unico, fino a stabilizzarsi per redditi superiori a 40mila euro o in caso di mancata presentazione dell’ISEE entro i termini stabiliti.</p>
<p>In ragione dell’ampliamento della platea dei beneficiari dell’Assegno Unico, il secondo e rilevante aspetto riguarda la sua gestione che sarà di esclusiva competenza dell’INPS, senza il coinvolgimento del datore di lavoro.</p>
<p>La validità dell’Assegno Unico e Universale è annuale: da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo. L’erogazione, invece, avviene su base mensile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Requisiti per beneficiare dell&#8217;assegno</h2>
<h3>REQUISITI DI CITTADINANZA – il richiedente deve essere in possesso di:</h3>
<p>Cittadinanza italiana;<br />
Cittadinanza comunitaria (cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea) con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;<br />
Cittadinanza extra comunitaria, con titoli che consentano la permanenza sul territorio dello Stato italiano:</p>
<p>Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure<br />
Permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oppure<br />
Permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi</p>
<h3>REQUISITI DI RESIDENZA – il richiedente deve:</h3>
<p>essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa,<br />
essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi oppure<br />
essere titolare di un contratto di lavoro con una durata minima di sei mesi</p>
<h3>REQUISITI FISCALI – il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (IRPEF)</h3>
<h3>
REQUISITI ANAGRAFICI DEI FIGLI A CARICO – si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato nell’ISEE che:</h3>
<p>Abbiano un’età compresa tra il 7° mese di gravidanza al 18° anno di età<br />
Abbiano un’età compresa tra il 18° e il 21° anno di età, purché:</p>
<p>Frequentino un corso di formazione scolastica, professionale o di un corso di laurea<br />
Svolgano tirocinio o di un’attività lavorativa che produca un reddito complessivo annuo inferiore a € 8. 000,00<br />
Siano registrati come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego<br />
Svolgano servizio civile universale</p>
<p>Siano considerati disabili: misura concessa indipendentemente dal requisito anagrafico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Misura dell&#8217;assegno</h2>
<p>Gli importi percepiti tengono conto dell’ISEE presentato: tanto più basso sarà il suo valore, maggiore sarà l’ammontare del sussidio e viceversa.</p>
<p>Per determinare dell’importo del sussidio, il decreto sull’Assegno unico prende in considerazione tre fasce limite. Poiché è una misura rivolta a ogni nucleo familiare, lo stesso sarà corrisposto anche alle famiglie che non dichiarano la propria situazione economica equivalente. In questo ultimo caso, la composizione del nucleo familiare verrà ricavata, e in seguito verificata dall’INPS, da quanto auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda:</p>
<p>Soglia minima: nucleo familiare con reddito fino a 15mila euro<br />
Soglia massima: nucleo familiare con redditi oltre 40mila euro<br />
ISEE non presentato</p>
<p>Tra la soglia minima e la soglia massima, gli importi erogati variano in base alla fascia di reddito dichiarata.</p>
<p>Le soglie ISEE sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Per questo motivo, gli importi dell’assegno di seguito elencati possono subire delle variazioni di anno in anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Di seguito, gli importi per fasce di reddito:</h2>
<h3>FIGLI MINORENNI</h3>
<p>FASCIA MINIMA € 175,00 per ogni figlio<br />
FASCIA MASSIMA € 50,00 per ogni figlio<br />
ISEE NON PRESENTATO €50,00 per ogni figlio</p>
<p>Sono riservate ai figli minori le seguenti maggiorazioni:</p>
<h3>ENTRAMBE I GENITORI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: €30. 00 per ogni figlio, che spettano in misura piena per un ISEE fino a 15mila euro e si azzerano al raggiungimento di un ISEE da 40mila euro. MADRI FINO A 21 ANNI – maggiorazione di €20,00 per ogni figlio, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>FIGLI MAGGIORENNI</h3>
<p>I figli maggiorenni che rispettino le condizioni per poter accedere al beneficio possono presentare la domanda di Assegno Unico in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante:</p>
<p>FASCIA MINIMA € 85,00 per ogni figlio<br />
FASCIA MASSIMA € 25,00 per ogni figlio<br />
ISEE NON PRESENTATO €25,00 per ogni figlio</p>
<h3>FIGLI DISABILI</h3>
<p>Fino al 18° anno di età – maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità definita ai fini ISEE, pari a</p>
<p>Non autosufficienza €105,00<br />
Disabilità grave €95,00<br />
Disabilità media €85,00</p>
<p>Dal 18° al 21° anno di età €80,00<br />
Dal 21° anno di età</p>
<p>FASCIA MINIMA 85,00<br />
FASCIA MASSIMA € 15,00<br />
ISEE NON PRESENTATO € 15,00</p>
<h3>MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE (N°FIGLI SUPERIORE A 2) –</h3>
<p>FASCIA MINIMA € 85,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo<br />
FASCIA MASSIMA € 15,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo<br />
ISEE NON PRESENTATO € 15,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo</p>
<p>Per nuclei familiari numerosi, con un numero di figli pari o superiore a 4 è prevista una maggiorazione forfettaria, pari a €100,00 mensili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ulteriore maggiorazione</h2>
<p>Il decreto che introduce l’Assegno Unico ha previsto un ulteriore bonus, di natura transitoria e con durata triennale, con lo scopo principale di favorire le famiglie che potrebbero trovarsi svantaggiate dall’assenza delle detrazioni per figli a carico e degli ANF.</p>
<p>L’ulteriore bonus previsto dal decreto ha natura transitoria e durata triennale: l’importo diminuirà di anno in anno, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025.</p>
<p>L’importo varia in base all’ISEE e verrà erogato:</p>
<p>In misura piena, per l’anno 2022<br />
Ridotto a 2/3 per l’anno 2023<br />
Ridotto a 1/3 per l’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025.</p>
<p>Le condizioni che devono sussistere contestualmente per l’erogazione dell’ulteriore maggiorazione sono principalmente due: il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 25mila euro e deve aver percepito effettivamente l’ANF nel corso del 2022.</p>
<p>L’importo viene calcolato sulla base di due componenti:</p>
<p>Componente familiare – si distinguono</p>
<p>Nuclei familiari con due genitori, siano anche separati, divorziati o non conviventi<br />
Nuclei familiari con un solo genitore</p>
<p>Componente fiscale – si distinguono</p>
<p>Entrambe i genitori abbiano un reddito superiore a €2. 840. 51<br />
Casi diversi da quello descritto</p>
<p>Una volta determinate le due componenti in cui rientra il nucleo familiare, si può calcolare la maggiorazione che sarà pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Decorrenza dell&#8217;assegno</h2>
<p>La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno. Ha validità annuale e deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite e ricordando che l’assegno unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza. è importante ricordare che:</p>
<p>Le domande presentate fino al 30 giugno di ogni anno danno diritto agli arretrati da marzo<br />
Le domande presentate dal 1° luglio di ogni anno faranno perdere i mesi pregressi<br />
La domanda presentata fino al 30 giugno copre un arco temporale che va da marzo a febbraio dell’anno successivo</p>
<h2></h2>
<h2>Modalità di presentazione della domanda</h2>
<p>Può presentare la domanda:</p>
<p>Uno dei due genitori;<br />
Chi ne esercita la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla convivenza con il figlio;<br />
Il figlio maggiorenne per sé stesso;<br />
Un affidatario del figlio;<br />
Un tutore del figlio, nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato</p>
<p>La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:</p>
<p>Sito INPS, tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3. 0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)<br />
Contact Center integrato<br />
Istituti di Patronato</p>
<h2></h2>
<h2>Modalità erogazione</h2>
<p>Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto:</p>
<p>Al genitore richiedente, al 100%<br />
A coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, in pari misura<br />
Al figlio maggiorenne richiedente</p>
<p>L’accredito avviene con le seguenti modalità:</p>
<p>Su IBAN tramite uno degli strumenti di seguito elencati, intestati o cointestati al richiedente:</p>
<p>conto corrente bancario<br />
conto corrente postale<br />
carta di credito o di debito dotata di codice IBAN<br />
libretto di risparmio dotato di codice IBAN</p>
<p>Accredito su carta per i percipienti Reddito di Cittadinanza<br />
In contati, tramite sportello postale</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Compatibilità con altre misure a sostegno del reddito</h2>
<p>A partire da marzo 2022, l’Assegno unico sostituirà le seguenti misure di sostengo al reddito:</p>
<p>Bonus bebè – se maturato entro il 31. 01. 2022 verrà percepito fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022<br />
Premio nascita o adozione<br />
Assegni per il nucleo familiare<br />
Detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni</p>
<p>Diversamente, l’erogazione dell’Assegno unico per figli a carico è compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con il Bonus Asilo Nido.</p>
<p>Nel caso di percettori di Reddito di Cittadinanza, questi non dovranno presentare domanda all’Inps: infatti, l’Assegno unico e universale verrà corrisposto d’ufficio, da parte dell’INPS, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-unico-per-nuclei-familiari-con-figli-a-carico/">📌📰 ASSEGNO UNICO: PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO 📰📌</a> was first posted on Gennaio 12, 2022 at 3:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
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		<category><![CDATA[Alessio Ferretti]]></category>
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					<description><![CDATA[Bis dell'affermazione del 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall&#8217;Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.</p>
<p>Il Team di Commercialista.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-legge-di-conversione-del-decreto-legge-liquidit224-e-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l'approvazione del Senato il 4 giugno 2020...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-legge-di-conversione-del-decreto-legge-liquidit224-e-scuola/">COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</a> was first posted on Giugno 8, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 5 giugno 2020 n. 40 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. ” </p>
<p>COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</p>
<p>Con l&#8217;approvazione del Senato il 4 giugno 2020. </p>
<p>E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 5 giugno 2020 n. 40 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. ” e la legge 6 giugno 2020 n. 41 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. ”. </p>
<p>
</p>
<p>Scarica il pdf nella sezione “Documenti da scaricare”</p>
<p>
</p>
<p>Se un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo?  </p>
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<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/">Studio Professionale dell&#8217;anno da &#8220;Le Fonti Awards&#8221;</a>! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-legge-di-conversione-del-decreto-legge-liquidit224-e-scuola/">COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</a> was first posted on Giugno 8, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STOP ALL’IRAP ✋🛑</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
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		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/">STOP ALL’IRAP ✋🛑</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia. </p>
<p>STOP ALL’IRAP ✋🛑</p>
<p>Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive</p>
<p>
</p>
<p>Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia. </p>
<p>Pertanto, in materia di versamento IRAP, il Decreto-legge 19 maggio 2020 dichiara che:</p>
<p>&#8211;          Non è dovuto il versamento del saldo dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, codice tributo 3800, fermo restando il  versamento  dell&#8217;acconto  dovuto per il medesimo  periodo  di  imposta. </p>
<p>&#8211;          Non  è dovuto  il versamento della prima rata dell&#8217;acconto dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al  periodo  di  imposta  2020, codice tributo 3812. </p>
<p>Tale misura si applica ai  soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d&#8217;imposta precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge. </p>
<p>Sono escluse da tale misura: banche ed altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici. </p>
<p>Nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia  e  delle finanze è istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/">STOP ALL’IRAP ✋🛑</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO RILANCIO: IL TESTO DEFINITIVO IN GAZZETTA UFFICIALE 📌</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-rilancio-il-testo-definitivo-in-gazzetta-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[19 maggio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[misure urgenti]]></category>
		<category><![CDATA[testo definitivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Scarica il testo del Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-rilancio-il-testo-definitivo-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO RILANCIO: IL TESTO DEFINITIVO IN GAZZETTA UFFICIALE 📌</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 8:13 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante &#8220;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;. </p>
<p>DECRETO RILANCIO: IL TESTO DEFINITIVO IN GAZZETTA UFFICIALE 📌</p>
<p>Scarica il testo del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34</p>
<p>
</p>
<p>E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante &#8220;Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;. </p>
<p>Dunque, entra in vigore il tanto atteso Decreto-legge che interviene in vari campi al fine di sostenere la fase 2, con l’intento di assicurare una coordinazione soddisfacente e la completa attuazione delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti attraverso interventi da 55 miliardi di euro. </p>
<p>Si tratta di un testo complesso, composto di 266 articoli, ha spiegato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza di presentazione del testo, annunciando 25,6 miliardi di euro destinati ai lavoratori, circa 16 miliardi di euro per le imprese e un rilevante taglio delle tasse di circa 4 miliardi di euro. </p>
<p>
</p>
<p>Scarica il PDF del testo del Decreto-legge nella sezione “Documenti da scaricare”. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-rilancio-il-testo-definitivo-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO RILANCIO: IL TESTO DEFINITIVO IN GAZZETTA UFFICIALE 📌</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 8:13 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUANDO RIAPRONO I BAR…? 🍹</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-riaprono-i-bar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[apertura limitata]]></category>
		<category><![CDATA[asporto]]></category>
		<category><![CDATA[domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[riapertura bar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/quando-riaprono-i-bar/</guid>

					<description><![CDATA[Apertura limitata dal 4 maggio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-riaprono-i-bar/">QUANDO RIAPRONO I BAR…? 🍹</a> was first posted on Aprile 30, 2020 at 5:31 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al via la fase 2, ufficializzata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte attraverso il DPCM del 26 aprile 2020, in cui vengono elencati i codici ATECO delle attività che potranno ripartire con la propria attività produttiva dal 4 maggio. </p>
<p>QUANDO RIAPRONO I BAR…? 🍹</p>
<p>Apertura limitata dal 4 maggio. </p>
<p> </p>
<p>Al via la fase 2, ufficializzata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte attraverso il DPCM del 26 aprile 2020, in cui vengono elencati i codici ATECO delle attività che potranno ripartire con la propria attività produttiva dal 4 maggio. </p>
<p>Ai bar, non è ancora consentita la totale riapertura del locale, poiché restano sospese le attività dei servizi di ristorazione. </p>
<p>Rimane invece consentita l’attività di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. </p>
<p>In aggiunta, ai sensi del nuovo Decreto sarà concesso anche l’asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. </p>
<p>Per la riapertura vera e propria dei bar si dovrà aspettare il 1 giugno. </p>
<p> </p>
<p>Si consiglia di visitare il sito Ancors. Eu per le procedure da attivare a seguito dell’emergenza da Covid-19 e monitorare il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It</p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-riaprono-i-bar/">QUANDO RIAPRONO I BAR…? 🍹</a> was first posted on Aprile 30, 2020 at 5:31 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PASTICCERIE: APERTURA LIMITATA DAL 4 MAGGIO 🍰</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/pasticcerie-apertura-limitata-dal-4-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 06:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[asporto]]></category>
		<category><![CDATA[consegna a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 26 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[pasticceria]]></category>
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					<description><![CDATA[Pubblichiamo la risposta ad un quesito postoci da una pasticceria.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/pasticcerie-apertura-limitata-dal-4-maggio/">PASTICCERIE: APERTURA LIMITATA DAL 4 MAGGIO 🍰</a> was first posted on Aprile 28, 2020 at 8:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Gentile Junior Consultant Silvia Picca mi può cortesemente indicare se la nostra attività, codice ATECO 56. 10. 3, corrispondente a pasticceria, potrà riaprire dal 4 maggio? ”</p>
<p>PASTICCERIE: APERTURA LIMITATA DAL 4 MAGGIO 🍰</p>
<p>Pubblichiamo la risposta ad un quesito postoci da una pasticceria. </p>
<p>
</p>
<p>“Gentile Junior Consultant Silvia Picca mi può cortesemente indicare se la nostra attività, codice ATECO 56. 10. 3, corrispondente a pasticceria, potrà riaprire dal 4 maggio? ”</p>
<p>
</p>
<p>Risposta:</p>
<p>Ai sensi del precedente Decreto, l’attività non poteva essere aperta al pubblico, l’apertura era consentita limitatamente al laboratorio con conseguente possibilità di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. </p>
<p>Dal 4 maggio, ai sensi del Decreto 26 aprile 2020 sarà concesso anche l’asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. </p>
<p> </p>
<p>Si consiglia di visitare il sito Ancors. Eu per le procedure da attivare a seguito dell’emergenza da Covid-19 e monitorare il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It</p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/pasticcerie-apertura-limitata-dal-4-maggio/">PASTICCERIE: APERTURA LIMITATA DAL 4 MAGGIO 🍰</a> was first posted on Aprile 28, 2020 at 8:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>AVVIO DELLA FASE 2: CHI POTRA’ TORNARE AL LAVORO IL 4 MAGGIO? 🛠️</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/avvio-della-fase-2-chi-potra-tornare-al-lavoro-il-4-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[4 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[codici ateco]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[riapertura attività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/avvio-della-fase-2-chi-potra-tornare-al-lavoro-il-4-maggio/</guid>

					<description><![CDATA[Elenco dei codici ATECO delle attività che riapriranno<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/avvio-della-fase-2-chi-potra-tornare-al-lavoro-il-4-maggio/">AVVIO DELLA FASE 2: CHI POTRA’ TORNARE AL LAVORO IL 4 MAGGIO? 🛠️</a> was first posted on Aprile 27, 2020 at 8:16 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’avvio della fase 2, dell’emergenza Coronavirus, il Governo ha annunciato la riapertura al 4 maggio di alcune attività. </p>
<p>E’ presente, nel DPCM del 26 aprile 2020, la lista dei codici ATECO delle attività che potranno ripartire, riportate di seguito nel presente articolo. </p>
<p>AVVIO DELLA FASE 2: CHI POTRA’ TORNARE AL LAVORO IL 4 MAGGIO? </p>
<p>Elenco dei codici ATECO delle attività che riapriranno. </p>
<p>
</p>
<p>Con l’avvio della fase 2, dell’emergenza Coronavirus, il Governo ha annunciato la riapertura al 4 maggio di alcune attività. </p>
<p>E’ presente, nel DPCM del 26 aprile 2020, la lista dei codici ATECO delle attività che potranno ripartire, riportate di seguito nel presente articolo. </p>
<p>
</p>
<p>CODICI ATECO:</p>
<p>01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI</p>
<p>02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI</p>
<p>03 PESCA E ACQUACOLTURA</p>
<p>05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)</p>
<p>06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE</p>
<p>07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI</p>
<p>08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE</p>
<p>09 ATTIVITA&#8217; DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL&#8217;ESTRAZIONE</p>
<p>10 INDUSTRIE ALIMENTARI</p>
<p>11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE</p>
<p>12 INDUSTRIA DEL TABACCO</p>
<p>13 INDUSTRIE TESSILI</p>
<p>14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA</p>
<p>15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI</p>
<p>16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO</p>
<p>17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA</p>
<p>18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI</p>
<p>19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO</p>
<p>20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI</p>
<p>21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI</p>
<p>22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE</p>
<p>23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI</p>
<p>24 METALLURGIA</p>
<p>25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)</p>
<p>26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI</p>
<p>27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE</p>
<p>28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</p>
<p>29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI</p>
<p>30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</p>
<p>31 FABBRICAZIONE DI MOBILI</p>
<p>32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE</p>
<p>33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE</p>
<p>35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA</p>
<p>36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA</p>
<p>37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE</p>
<p>38 ATTIVITA&#8217; DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI</p>
<p>39 ATTIVITA&#8217; DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p>
<p>41 COSTRUZIONE DI EDIFICI</p>
<p>42 INGEGNERIA CIVILE</p>
<p>43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</p>
<p>45 COMMERCIO ALL&#8217;INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</p>
<p>46 COMMERCIO ALL&#8217;INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)</p>
<p>49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE</p>
<p>50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D&#8217;ACQUA</p>
<p>51 TRASPORTO AEREO</p>
<p>52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA&#8217; DI SUPPORTO AI TRASPORTI</p>
<p>53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA&#8217; DI CORRIERE</p>
<p>551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</p>
<p>58 ATTIVITA&#8217; EDITORIALI</p>
<p>59 ATTIVITA&#8217; DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE</p>
<p>60 ATTIVITA&#8217; DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE</p>
<p>61 TELECOMUNICAZIONI</p>
<p>62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA&#8217; CONNESSE</p>
<p>63 ATTIVITA&#8217; DEI SERVIZI D&#8217;INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</p>
<p>64 ATTIVITA&#8217; DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)</p>
<p>65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)</p>
<p>66 ATTIVITA&#8217; AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA&#8217; ASSICURATIVE</p>
<p>68 ATTIVITA&#8217; IMMOBILIARI</p>
<p>69 ATTIVITA&#8217; LEGALI E CONTABILITA&#8217;</p>
<p>70 ATTIVITA&#8217; DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE</p>
<p>71 ATTIVITA&#8217; DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D&#8217;INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE</p>
<p>72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO</p>
<p>73 PUBBLICITA&#8217; E RICERCHE DI MERCATO</p>
<p>74 ALTRE ATTIVITA&#8217; PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</p>
<p>75 SERVIZI VETERINARI</p>
<p>78 ATTIVITA&#8217; DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE</p>
<p>80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE</p>
<p>81. 2 ATTIVITA&#8217; DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE</p>
<p>81. 3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)</p>
<p>82 ATTIVITA&#8217; DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D&#8217;UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</p>
<p>84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA</p>
<p>85 ISTRUZIONE</p>
<p>86 ASSISTENZA SANITARIA</p>
<p>87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE</p>
<p>88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE</p>
<p>94 ATTIVITA&#8217; DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE</p>
<p>95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA</p>
<p>97 ATTIVITA&#8217; DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO</p>
<p>99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</p>
<p>
</p>
<p>Si allega DPCM del 26 aprile 2020</p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/avvio-della-fase-2-chi-potra-tornare-al-lavoro-il-4-maggio/">AVVIO DELLA FASE 2: CHI POTRA’ TORNARE AL LAVORO IL 4 MAGGIO? 🛠️</a> was first posted on Aprile 27, 2020 at 8:16 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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