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	<title>Autotutela del Contribuente &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Autotutela del Contribuente &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Guida all&#8217;esercizio del diritto all&#8217;autotutela: tutela dei cittadini contro gli atti illegittimi della Pubblica Amministrazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-all-esercizio-del-diritto-all-autotutela-tutela-dei-cittadini-contro-gli-atti-illegittimi-della-Pubblica-Amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto all'autotutela]]></category>
		<category><![CDATA[Provvedimento di autotutela]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;autotutela è uno strumento di diritto amministrativo che consente alla Pubblica Amministrazione di rivedere autonomamente i propri provvedimenti illegittimi, al fine di conformarli alla legge e di tutelare i diritti dei cittadini. Si tratta di un potere discrezionale che la Pubblica Amministrazione può esercitare d&#8217;ufficio o su richiesta del cittadino interessato. Quando è possibile esercitare [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-all-esercizio-del-diritto-all-autotutela-tutela-dei-cittadini-contro-gli-atti-illegittimi-della-Pubblica-Amministrazione/">Guida all&#8217;esercizio del diritto all&#8217;autotutela: tutela dei cittadini contro gli atti illegittimi della Pubblica Amministrazione</a> was first posted on Giugno 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:6">L&#8217;autotutela è uno strumento di diritto amministrativo che consente alla Pubblica Amministrazione di <strong>rivedere autonomamente i propri provvedimenti illegittimi</strong>, al fine di conformarli alla legge e di tutelare i diritti dei cittadini. Si tratta di un potere discrezionale che la Pubblica Amministrazione può esercitare d&#8217;ufficio o su richiesta del cittadino interessato.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:6">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:60">Quando è possibile esercitare il diritto all&#8217;autotutela?</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:47">Il diritto all&#8217;autotutela può essere esercitato in presenza di <strong>un provvedimento amministrativo illegittimo</strong>, ovvero di un atto che viola una norma di legge, un regolamento o i principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico. L&#8217;illegittimità può essere di diversa natura, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="9:1-10:108">
<li data-sourcepos="9:1-9:108"><strong>Vizio di forma:</strong> il provvedimento non è stato adottato nel rispetto delle forme prescritte dalla legge.</li>
<li data-sourcepos="10:1-10:108"><strong>Vizio di contenuto:</strong> il provvedimento contiene disposizioni contrarie alla legge o ai principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico.</li>
<li data-sourcepos="11:1-12:0"><strong>Vizio di eccesso di potere:</strong> il provvedimento è stato adottato per un fine diverso da quello previsto dalla legge o per motivi illeciti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="13:1-13:54">Termini per l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;autotutela</h2>
<p data-sourcepos="15:1-15:335">Il diritto all&#8217;autotutela può essere esercitato entro un <strong>termine di 18 mesi</strong> dall&#8217;adozione del provvedimento illegittimo. Il termine è perentorio, il che significa che se il cittadino non presenta la richiesta di autotutela entro i 18 mesi, la Pubblica Amministrazione non potrà più esercitare il suo potere di autotutela d&#8217;ufficio.</p>
<p data-sourcepos="15:1-15:335">
<h2 data-sourcepos="17:1-17:45">Come esercitare il diritto all&#8217;autotutela</h2>
<p data-sourcepos="19:1-19:217">Il diritto all&#8217;autotutela può essere esercitato <strong>presentando una richiesta alla Pubblica Amministrazione che ha adottato il provvedimento illegittimo</strong>. La richiesta deve essere redatta per iscritto e deve contenere:</p>
<ul data-sourcepos="21:1-23:22">
<li data-sourcepos="21:1-21:36">I dati anagrafici del richiedente;</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:42">Gli estremi del provvedimento impugnato;</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:22">Le motivazioni dell&#8217;illegittimità del provvedimento;</li>
<li data-sourcepos="24:1-25:0">La richiesta di annullamento o di modifica del provvedimento.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="26:1-26:172">La richiesta può essere presentata direttamente all&#8217;ufficio dell&#8217;amministrazione competente oppure mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica.</p>
<p data-sourcepos="26:1-26:172">
<h2 data-sourcepos="28:1-28:31">Provvedimento di autotutela</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:129">La Pubblica Amministrazione, dopo aver esaminato la richiesta di autotutela, adotterà un <strong>provvedimento di autotutela</strong> con cui:</p>
<ul data-sourcepos="32:1-34:0">
<li data-sourcepos="32:1-32:116"><strong>Accoglie la richiesta:</strong> in questo caso, l&#8217;amministrazione annullerà o modificherà il provvedimento illegittimo.</li>
<li data-sourcepos="33:1-34:0"><strong>Respinge la richiesta:</strong> in questo caso, l&#8217;amministrazione confermerà la validità del provvedimento impugnato.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="35:1-35:114"><strong>Contro il provvedimento di autotutela negativo, il cittadino può presentare ricorso al giudice amministrativo.</strong></p>
<p data-sourcepos="35:1-35:114">
<h2 data-sourcepos="37:1-37:37">Rimedi alternativi all&#8217;autotutela</h2>
<p data-sourcepos="39:1-39:155">Oltre all&#8217;autotutela, il cittadino può avvalersi di altri <strong>rimedi per tutelare i propri diritti contro gli atti illegittimi della Pubblica Amministrazione</strong>, ad esempio:</p>
<ul data-sourcepos="41:1-44:0">
<li data-sourcepos="41:1-41:148"><strong>Ricorso gerarchico:</strong> un ricorso che deve essere presentato all&#8217;amministrazione superiore a quella che ha adottato il provvedimento illegittimo.</li>
<li data-sourcepos="42:1-42:146"><strong>Ricorso al giudice amministrativo:</strong> un ricorso che può essere presentato al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o al Consiglio di Stato.</li>
<li data-sourcepos="43:1-44:0"><strong>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:</strong> un ricorso che può essere presentato solo in casi eccezionali.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="45:1-45:28">Vantaggi dell&#8217;autotutela</h2>
<p data-sourcepos="47:1-47:69">L&#8217;autotutela presenta alcuni <strong>vantaggi</strong> rispetto agli altri rimedi:</p>
<ul data-sourcepos="49:1-52:0">
<li data-sourcepos="49:1-49:118"><strong>Rapidità:</strong> il procedimento di autotutela è generalmente più rapido rispetto al ricorso al giudice amministrativo.</li>
<li data-sourcepos="50:1-50:124"><strong>Semplicità:</strong> il procedimento di autotutela è più semplice e meno costoso rispetto al ricorso al giudice amministrativo.</li>
<li data-sourcepos="51:1-52:0"><strong>Effettività:</strong> il provvedimento di autotutela ha effetti immediati, mentre il provvedimento del giudice amministrativo può essere impugnato in appello o in cassazione.</li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-all-esercizio-del-diritto-all-autotutela-tutela-dei-cittadini-contro-gli-atti-illegittimi-della-Pubblica-Amministrazione/">Guida all&#8217;esercizio del diritto all&#8217;autotutela: tutela dei cittadini contro gli atti illegittimi della Pubblica Amministrazione</a> was first posted on Giugno 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 07:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[alert fisco iva]]></category>
		<category><![CDATA[art 1 comma 634 L. 190/2014]]></category>
		<category><![CDATA[come correggere dichiarazioni iva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione correttiva iva]]></category>
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		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimento 3 maggio 2017 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio dichiarazioni iva scartate]]></category>
		<category><![CDATA[scarto dichiarazioni iva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/adempimenti-fiscali/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/</guid>

					<description><![CDATA[Guida pratica correzione dichiarazioni IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/">Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</a> was first posted on Maggio 26, 2017 at 9:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avete ricevuto una lettera di Alert del Fisco e non sapete come comportarvi per rimediare alle dichiarazioni IVA errate o omesse e mettervi al riparo da pesanti sanzioni? Leggete subito la nostra guida pratica nella quale illustriamo in sintesi le istruzioni operative da seguire per non sbagliare nei vari casi.  </p>
<p>In base all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014 l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso dalle quali emergono omissioni o anomalie riguardanti le dichiarazioni fiscali, in modo che gli interessati possano rimediare o spiegare le irregolarità riscontrate. </p>
<p>Questa norma è il risultato di un cambiamento di approccio nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino, disegnando un sistema fiscale trasparente che incoraggia la collaborazione agevolando l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. </p>
<p>Per le dichiarazioni IVA 2017 relative all’anno d’imposta 2016, il provvedimento del 3 maggio 2017 indica le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica agli interessati le incongruenze rilevate e rende disponibili i dati a contribuenti e Guardia di finanza. <br />
 <br />
Destinatari della comunicazione sono i soggetti che in base all’Anagrafe tributaria:</p>
<p>    sono titolari di partita IVA attiva;<br />
    hanno presentato la dichiarazione 2016 (relativa al periodo d’imposta 2015);<br />
    hanno omesso la dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) oppure hanno presentato la dichiarazione 2017 compilando il solo quadro VA del modello. <br />
      </p>
<p>Lettere di Allerta del Fisco: quali elementi contengono? </p>
<p>    il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente;</p>
<p>    l’identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;<br />
    la dichiarazione IVA 2016;</p>
<p>    la dichiarazione IVA 2017 (se presente in Anagrafe tributaria);<br />
    il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.  </p>
<p>N. B. Se non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, l’Agenzia delle Entrate avverte del fatto il contribuente ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017. <br />
 <br />
Attenzione: la comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all’interno del proprio “Cassetto fiscale”. <br />
 <br />
Cosa può fare contribuente che ha ricevuto l’alert per rimediare? </p>
<p>Il contribuente che ha commesso errori o omesso la dichiarazione IVA, ricevendo l’avvertimento avrà così la possibilità di: </p>
<p>    domandare con le modalità indicate nella comunicazione, maggiori informazioni sui rilievi emersi; <br />
    segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciute che giustificano le anomalie;<br />
    porre rimedio agli errori commessi<br />
     </p>
<p>Attenzione ai vari casi: </p>
<p>1) nel caso in cui la segnalazione di omessa dichiarazione sia fondata, il contribuente potrà porre rimedio attuando l’adempimento entro 90 giorni dal 28 febbraio 2017 (data entro la quale il modello andava presentato) quindi ad oggi avrà come termine ultimo per il ravvedimento il 29 maggio 2017 con pagamento della sanzione fissa di 250 € (articolo 1, comma 1 decreto legislativo 471/1997), ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso, per l’articolo 13, comma 1, lettera c del decreto legislativo 472/1997;</p>
<p>2) se l’invio avviene dopo il 29 maggio 2017, invece, la dichiarazione viene considerata omessa. Perciò, se il modello IVA 2017 viene presentato dopo tale data quindi spirati i 90 giorni dal 28 febbraio 2017, è considerato omesso e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. (Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1. 000 €);</p>
<p>3) se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. (Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro);<br />
 </p>
<p>4) nel caso in cui sia stato compilato soltanto il quadro VA, i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione avvalendosi della rinnovata disciplina del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), con conseguente riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda del tempo trascorso tra la commissione della violazione e l’intervento correttivo. </p>
<p>NB. I rimedi potranno essere attuati anche nel caso in cui siano iniziati, nei confronti del contribuente accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui ha avuto formale conoscenza;<br />
Non potranno invece essere applicati dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzato o formale. </p>
<p>Come correggere in pratica gli errori:</p>
<p>Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorrerà:</p>
<p>1) modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;</p>
<p>2) trasmettere nuovamente la dichiarazione rettificata per via telematica. </p>
<p>Istruzioni Invio dopo lo scarto</p>
<p>Lo scarto del file equivale a mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute ed è dovuto al riscontro di errori &#8220;gravi&#8221;, cioè equivalenti ad un &#8220;modello non conforme&#8221;: in tal caso per procedere correttamente, dopo aver rimosso l&#8217;errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l&#8217;invio senza alcun riferimento all’invio precedente. </p>
<p>Occorre distinguere tra:</p>
<p>a) errori evidenziati dal software di controllo con il simbolo &#8220;***&#8221;: la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; </p>
<p>b) errori evidenziati dal software di controllo con il simbolo &#8220;***C&#8221;: la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello. </p>
<p>Dichiarazione correttiva e integrativa</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di dichiarazione incompleta o con dati inesatti, si deve presentare:</p>
<p>    una dichiarazione correttiva, se nei termini;<br />
    una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. </p>
<p>Attenzione: Nel caso in cui di errori non sono sanabili con la presentazione di una dichiarazione &#8220;correttiva&#8221; o &#8220;integrativa&#8221;, (esempio: dichiarazione doppia) è necessario procedere all&#8217;annullamento della dichiarazione stessa. </p>
<p>N. B. Non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la &#8220;liquidazione&#8221; ai sensi degli articoli 36 bis del D. P. R. 600 del 1973 e 54 bis del D. P. R. 633 del 1972. </p>
<p>Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell&#8217;Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell&#8217;avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell&#8217;eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. </p>
<p>Per monitorare le scadenze delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro e fatturazione elettronica  leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/buone-notizie-in-arrivo-per-i-commercialisti-proroga-liquidazioni-trimestrali-iva-del-31-maggio-2017-e-decorrenza-sanzioni-errori-f24-tabella-aggiornata-alle-prossime-scadenze-1">la divulgazione dedicata alla proroga delle liquidazioni IVA periodiche e della decorrenza sanzioni F24</a>! </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/">Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</a> was first posted on Maggio 26, 2017 at 9:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual è la differenza tra accertamento con adesione ed acquiescenza e come vanno pagate le imposte? Quali sono le tre opzioni consigliabili al contribuente che riceve un avviso di accertamento ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-differenza-tra-accertamento-con-adesione-ed-acquiescenza-e-come-vanno-pagate-le-imposte-quali-sono-le-tre-opzioni-consigliabili-al-contribuente-che-riceve-un-avviso-di-accertamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACQUIESCENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Istanza di adesione all’avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento adesione 2017]]></category>
		<category><![CDATA[acquiescenza 2017]]></category>
		<category><![CDATA[acquiescenza accertamento riduzione sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[adesione al pvc]]></category>
		<category><![CDATA[art 15 D lgs 218/1997]]></category>
		<category><![CDATA[art 6 comma 2 d.lgs n 218 del 1997]]></category>
		<category><![CDATA[atto di contestazione agenzia entrate pagamento]]></category>
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		<category><![CDATA[avviso di accertamento sanzioni ridotte]]></category>
		<category><![CDATA[definizione agevolata sanzioni tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[differenza adesione acquiescenza]]></category>
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		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/qual-232-la-differenza-tra-accertamento-con-adesione-ed-acquiescenza-e-come-vanno-pagate-le-imposte-quali-sono-le-tre-opzioni-consigliabili-al-contribuente-che-riceve-un-avviso-di-accertamento/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale all’accertamento con adesione e all’ acquiescenza 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-la-differenza-tra-accertamento-con-adesione-ed-acquiescenza-e-come-vanno-pagate-le-imposte-quali-sono-le-tre-opzioni-consigliabili-al-contribuente-che-riceve-un-avviso-di-accertamento/">Qual è la differenza tra accertamento con adesione ed acquiescenza e come vanno pagate le imposte? Quali sono le tre opzioni consigliabili al contribuente che riceve un avviso di accertamento ?</a> was first posted on Aprile 5, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acquiescenza all&#8217;avviso di accertamento, proprio come  l&#8217;accertamento con adesione, costituisce uno strumento stragiudiziale di definizione del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso determinando un  abbattimento delle sanzioni. Con questa guida pratica analizziamo il diverso funzionamento tra i due istituti tributari, come versare le imposte in tali casi e quali sono le tre strade percorribili dal contribuente che si vede recapitare un avviso di accertamento.  </p>
<p>L&#8217;acquiescenza all&#8217;avviso di accertamento, proprio come l&#8217;accertamento con adesione, costituisce uno strumento di definizione stragiudiziale del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso, ottenendo  un abbattimento del carico sanzionatorio. </p>
<p>Evidenziamo in sintesi qual è  la sostanziale  differenza tra i due istituti: </p>
<p>A)    L&#8217;accertamento con adesione ( concordato)  disciplinato  dagli artt. 1 e ss. Del D. Lgs. 218/97 (in vigore dal 1/8/1997) prevede un’attività  di contraddittorio con l&#8217;Ufficio finanziario, finalizzata a  rimodulare la pretesa fiscale, relativa alle imposte sui redditi, all&#8217;IVA e alle altre imposte indirette, sulla base di elementi difensivi mediante i quali “patteggiare” una  diversa base imponibile. L’effetto che si ottiene è la diminuzione   delle sanzioni tributarie ad 1/3 del minimo edittale ; secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 3, D. Lgs. N. 218/97, successivamente alla definizione dell’accertamento, quest’ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, non è più impugnabile dal contribuente, nè modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio. </p>
<p>La procedura di accertamento con adesione può essere attivata secondo due diverse modalità a seconda che:</p>
<p>1)      sia l’Amministrazione finanziaria a  formulare al soggetto passivo d’imposta, un  invito espresso ex articolo 5, D. Lgs. 218/1997;</p>
<p>2)       sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D. Lgs. 218/1997. </p>
<p>B)    L&#8217;acquiescenza all&#8217;accertamento, prevista dall&#8217;art. 15 del citato Decreto Legislativo costituisce la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell&#8217;atto di accertamento quindi, in pratica  viene attuato lo “scambio” tra una  completa  &#8220;ammissione di colpa&#8221; fiscale e l’alleggerimento  del carico sanzionatorio. </p>
<p>Tecnicamente l’ atto di acquiescenza è quell’atto mediante il quale il contribuente, sussistendo  determinate condizioni, accetta  l&#8217;avviso di accertamento, o anche il Pvc (processo verbale di costatazione contenente le violazioni fiscali i relativi addebiti rilevati a seguito dei controlli e  verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza),  rinunciando di conseguenza  all&#8217;impugnazione  dell’atto impositivo (rispettivamente immediata e differita)  ed ottiene così  in contropartita  la riduzione delle sanzioni ,  che andranno  pagate entro i termini previsti per la proposizione del ricorso introduttivo potendo scegliere anche il pagamento rateale dei tributi constatati o accertati. </p>
<p>In questo modo, il soggetto passivo d’imposta evita aprioristicamente di sobbarcarsi  i costi onerosi del ricorso ed “attiva” nell’ immediatezza la riduzione ad 1/3 del carico sanzionatorio che invece avrebbe dovuto essere applicato pagando le imposte così come accertate dall’amministrazione finanziaria.  </p>
<p>Quindi, in entrambi i casi la riduzione delle sanzioni , a seguito delle recenti modifiche , è stata equiparata fissandola nella misura di 1/3. </p>
<p>A quali condizioni il contribuente può ottenere tramite acquiescenza l’abbattimento del carico sanzionatorio? </p>
<p>A tal fine il contribuente dovrà: </p>
<p>    rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento;<br />
    rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;<br />
    pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell&#8217;atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. </p>
<p>Come vanno pagate  le imposte accertate con acquiescenza? </p>
<p>Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23. </p>
<p>Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. </p>
<p>Attenzione:  Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. </p>
<p>E’ possibile definire con acquiescenza anche gli atti di contestazione che irrogano solo sanzioni? </p>
<p>La risposta al quesito è positiva. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata. </p>
<p>Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all&#8217;articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative). </p>
<p>Quali sono quindi le tre scelte alternative per un contribuente che riceve un avviso di accertamento? </p>
<p>1.       Presentare domanda di accertamento con adesione, ottenendo in tal modo la sospensione del  termine per il ricorso per 90 giorni. Tale possibilità opera quando in precedenza non sia stato notificato l’invito di cui all’art. 5 del DLgs. N. 218/97. </p>
<p>NB in alcuni casi consigliamo di allegare all’istanza un vero e proprio ricorso, in qualità di memorie difensive! </p>
<p>2.       Atto di acquiescenza all’accertamento, versando (entro il termine per il ricorso) l’intera somma dovuta a titolo di imposta e le sanzioni ridotte a 1/3, rinunciando così all’instaurazione del giudizio tramite ricorso; </p>
<p>3.       Definire a 1/3 solo le sanzioni di cui all’art. 17 del DLgs. N. 472/97 e saldarle entro il termine fissato per il ricorso, riservando il processo unicamente alle imposte. </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate ricevere serenamente un parere o consulenza fiscale  sulle  fasi di  accertamento con adesione o acquiescenza, e per fissare un appuntamento Skype in conference call, contattateci al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52   ! </p>
<p>NB Per richiedere  un esito di fattibilità gratuito inerente la stesura di memorie difensive o di un fac simile di ricorso tributario, visitate il sito <a href="http://www. Facsimilericorso. It/">www. Facsimilericorso. It</a> o inviateci la documentazione a <a href="mailto:facsimilericorso@networkfiscale. Com">facsimilericorso@networkfiscale. Com</a></p>
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		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Per ottenere una consulenza per la tua attività di Escort e tutelare il tuo patrimonio, puoi chiamarci al <a href="tel:800192752"><strong><span style="color: #339966;">numero verde 800.19.27.52</span></strong></a> o <strong><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=escort_aprire_partita_iva">compilare il form cliccando qui</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema del  “Prezzo &#8211; Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l&#8217;“agevolazione nell&#8217;agevolazione”?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all'applicazione del prezzo-valore e applicabilità del valore catastale in caso di assegnazione di beni immobili  ai soci<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sistema-del-prezzo-valore-e-applicabilit224-del-beneficio-fiscale-anche-alle-assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-come-si-ottiene-l-agevolazione-nellagevolazione/">Sistema del  “Prezzo &#8211; Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l&#8217;“agevolazione nell&#8217;agevolazione”?</a> was first posted on Febbraio 15, 2017 at 4:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consentente di realizzare un consistente risparmio d&#8217;imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell&#8217;agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell&#8217;agevolazione”. </p>
<p> Il sistema del “prezzo-valore”</p>
<p> Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consente di realizzare un consistente e  risparmio d&#8217;imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di  assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell&#8217;agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell&#8217;agevolazione”. </p>
<p> Assegnazione agevolata dei beni ai soci e Benefits fiscali  </p>
<p> La tassazione agevolata con imposta sostitutiva delle  plusvalenze derivanti dall’assegnazione (o dalle cessioni) di beni ai soci, rappresenta una delle più interessanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016. </p>
<p> Questa opzione fiscale, disciplinata dall’art. 1, commi 115-120, delle Legge citata, si pone l&#8217;obiettivo di rendere più conveniente l’estromissione dall&#8217;attivo patrimoniale di società di persona e società di capitali, dei beni non strumentali all’attività d’impresa. (vedi precedenti divulgazioni)</p>
<p> I relativi benefits fiscali hanno un fortissimo impatto anche sulle imposte indirette, eventualmente dovute a seguito della cessione/assegnazione, quali l’imposta di registro e le imposte ipocatastali. </p>
<p> La norma in esame prevede che le plusvalenze in questione siano  tassate con imposta sostitutiva dell’Ires/Irpef e dell’Irap. Con aliquota pari all’8% per le sole società operative (cioè per le società che non risultino società di comodo in base alla normativa vigente)</p>
<p> Applicabilità del valore catastale alle ipotesi di assegnazione di beni con il sistema del “prezzo valore” : un&#8217;agevolazione nell&#8217;agevolazione   </p>
<p> In caso di assegnazione, la plusvalenza, da tassare con imposta sostitutiva, è pari alla differenza tra valore normale del bene, determinato secondo le regole dettate dall’art. 9 del Tuir, e il costo fiscale del bene. Il concetto di plusvalenza civilisticamente evoca una differenza positiva tra il valore normale dei beni assegnati e costo non ammortizzato dei beni assegnati. </p>
<p> Tuttavia per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la norma consente di determinare il valore normale con le regole previste per il calcolo del valore catastale ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. P. R. 131/1986 cioè con il sistema analogo a quello del cosiddetto “prezzo valore” operante in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43. Quindi, in sintesi. è possibile utilizzare in luogo del valore normale (valore venale in comune commercio) il valore catastale dell&#8217;immobile. </p>
<p> Infatti a decorrere dal primo gennaio 2006, è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito o comunque valore di mercato indicato nell’atto. </p>
<p> Questa previsione rappresenta un beneficio aggiuntivo rispetto a quello già previsto dall&#8217;opzione dell&#8217;assegnazione agevolata, in quanto solitamente il valore catastale degli immobili è inferiore a quello “normale” (che nei trasferimenti a titolo oneroso equivale  al corrispettivo pattuito e indicato nell&#8217;atto)  </p>
<p> L&#8217;operatività del sistema del prezzo &#8211; valore anche per le assegnazione di beni ai soci deriva dal suo ambito oggettivo di applicazione che comprende oltre alle “cessioni” in senso tecnico anche agli altri atti traslativi della proprietà (oltre che quelli traslativi e costitutivi di diritti parziari di godimento) dunque anche le ipotesi di estromissione di beni immobili in assegnazione al soggetto persona fisica come quelli rientranti nel regime dell&#8217;assegnazione agevolata. </p>
<p> Nello specifico il meccanismo del prezzo valore si applica ai trasferimenti soggetti ad imposta di Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell&#8217;esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e a cessioni effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di &#8220;persone fisiche&#8221; e purché soggette a imposta di Registro (non IVA). </p>
<p> Quadro delle imposte degli atti (Registro, Ipotecaria &amp; Catastale) in caso di assegnazione di beni immobili ai soci  </p>
<p> Ai sensi del DPR n. 131 del 1986, articolo 4 lettera a) della tariffa allegata, quando l’assegnazione dei beni ai soci non è soggetta ad Iva è soggetta a registro nella misura ordinaria, ridotta alla metà per l’agevolazione in punto di assegnazione , con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. </p>
<p> Con riferimento ai beni immobili di natura residenziale di conseguenza risulteranno applicabili a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario:</p>
<p> il prezzo valore;</p>
<p> le agevolazioni prima casa;</p>
<p> l’agevolazione dell’1% (per le società di trading immobiliare). </p>
<p> NB Si ricorda ancora che, per non essere assoggettati ad accertamenti &#8220;induttivi&#8221; non è sufficiente indicare nel contratto un qualsiasi prezzo simulato anche se superiore al valore catastale, ma occorre indicare il reale &#8220;corrispettivo pattuito&#8221;</p>
<p> Base imponibile del bene nel regime di assegnazione agevolata di beni ai soci  </p>
<p> In conclusione, ai fini del calcolo della plusvalenza che godrà dell&#8217;agevolazione grazie all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sostitutiva, la base imponibile in caso di assegnazione di beni ai soci, potrà essere costituita alternativamente dal:</p>
<p> valore normale del bene immobile ( valore di mercato) al netto del costo fiscale;</p>
<p> valore catastale ( prezzo-valore) al netto del costo fiscale ( in genere più vantaggioso e produttivo di un risparmio addizionale d&#8217;imposta)</p>
<p> Come ottenere il “beneficio nel beneficio”   </p>
<p> Per utilizzare il valore catastale sarà necessaria l’esplicita richiesta del beneficio al notaio ,che risulti opportunamente dall&#8217;atto di assegnazione (ocessione dell’immobile)</p>
<p> Quindi, in linea di principio,ai fini e per effetto del  beneficio fiscale del prezzo – valore, il contribuente:  </p>
<p> indicherà il “prezzo” reale pattuito ( o cmq il valore di mercato in caso di assegnazione )</p>
<p> otterrà una riduzione degli onorari notarili al 30%;</p>
<p> pagherà le imposte solo sul valore dell&#8217;immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale &#8220;valutazione automatica”</p>
<p> non avrà un  reddito tassabile determinato sulla base della “spesa” effettuata per l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile  </p>
<p> non si esporrà ad eventuali verifiche dell&#8217;Agenzia delle Entrate in quanto gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi ex art 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 non potranno  essere effettuati. </p>
<p> NB Nella logica dell&#8217;assegnazione dei beni ai soci, le agevolazioni non vengono meno nel caso in cui valore catastale o il valore normale  siano inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi, in tale circostanza, la necessità di assolvere l’imposta sostitutiva. </p>
<p>
</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-allesercizio-del-diritto-alla-autotutela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[Autotutela<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-allesercizio-del-diritto-alla-autotutela/">Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela</a> was first posted on Dicembre 1, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto ministeriale 11-02-1997, n. 37 (G. U. N. 53 del 5 marzo 1997 ) Regolamento recante norme relative all&#8217;esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela</h2>
<h3>Preambolo</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il ministero delle finanze</h2>
<p>Visto l&#8217;articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n, 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell&#8217;Amministrazione finanziaria competenti per l&#8217;esercizio del potere di annullamento d&#8217;ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l&#8217;attività dell&#8217;Amministrazione;</p>
<p>Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell&#8217;Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante norme per la riorganizzazione dell&#8217;Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l&#8217;ordinamento del relativo personale;</p>
<p>Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;</p>
<p>Visto il D. P. R. 27 marzo 1992, n. 287, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;</p>
<p>Riconosciuta la necessità di individuare gli organi competenti per l&#8217;esercizio del potere di autotutela di cui all&#8217;articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, nonché di disciplinare la relativa procedura;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>
<p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell&#8217;adunanza generale del 28 novembre 1996;</p>
<p>Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Adotta il seguente regolamento: D. M. 11-02-1997, n. 37</h2>
<p>Art. 1 &#8211; Organi competenti per l&#8217;esercizio del potere di annullamento e di revoca d&#8217;ufficio o di rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento</p>
<p>[1] Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento spetta all&#8217;ufficio che ha emanato l&#8217;atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d&#8217;ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l&#8217;ufficio stesso dipende.</p>
<p>Art. 2 &#8211; Ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio o di rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento</p>
<p>[1] L&#8217;Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all&#8217;annullamento o alla rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell&#8217;atto o dell&#8217;imposizione, quali tra l&#8217;altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell&#8217;imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>[2] Non si procede all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, o alla rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Art. 3 &#8211; Criteri di priorità</p>
<p>[1] Nell&#8217;attività di cui all&#8217; articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.</p>
<p>Art. 4 &#8211; Adempimenti degli uffici</p>
<p>[1] Nel caso in cui l&#8217;importo dell&#8217;imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l&#8217;annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l&#8217;ufficio dipende.</p>
<p>[2] Dell&#8217;eventuale annullamento, o rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all&#8217;organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché &#8211; in caso di annullamento disposto in via sostitutiva &#8211; all&#8217;ufficio che ha emanato l&#8217;atto.</p>
<p>[3] Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonché le misure adottate per migliorare l&#8217;efficienza dell&#8217;attività di accertamento di loro competenza.</p>
<p>Art. 5 &#8211; Richieste di annullamento o di rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento</p>
<p>[1] Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all&#8217;imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all&#8217; articolo 1 ; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a trasmetterla all&#8217;ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.</p>
<p>Art. 6 &#8211; Rilevazione da parte degli uffici</p>
<p>[1] La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l&#8217;organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all&#8217; articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.</p>
<p>[2] Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che più frequentemente formano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.</p>
<p>Art. 7 &#8211; Criteri di economicità per l&#8217;inizio o l&#8217;abbandono dell&#8217;attività contenziosa</p>
<p>[1] Tenuto conto delle rilevazioni previste dall&#8217;articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l&#8217;abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l&#8217;adozione di iniziative in sede contenziosa.</p>
<p>[2] Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l&#8217;esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.</p>
<p>Art. 8 &#8211; Criteri di economicità per l&#8217;inizio o l&#8217;abbandono dell&#8217;attività amministrativa [1] Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l&#8217;attività dell&#8217;Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-allesercizio-del-diritto-alla-autotutela/">Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela</a> was first posted on Dicembre 1, 2011 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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