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	<title>Attività Sanitarie e Parasanitarie &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Attività Sanitarie e Parasanitarie &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>IVA al 4%: solo per le prestazioni sociosanitarie dirette, esclusi i servizi di supporto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-al-4-solo-per-le-prestazioni-sociosanitarie-dirette-esclusi-i-servizi-di-supporto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTAZIONI SANITARIE GUIDA FISCALE IVA E VADEMECUM]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia Tributaria]]></category>
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		<category><![CDATA[IVA al 4% prestazioni sociosanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[residenze sanitarie assistenziali]]></category>
		<category><![CDATA[servizi di supporto aliquota piena]]></category>
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					<description><![CDATA[L'IVA al 4% si applica solo alle prestazioni sociosanitarie dirette, mentre i servizi di supporto come lavanderia o trasporti scontano l'aliquota piena.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-al-4-solo-per-le-prestazioni-sociosanitarie-dirette-esclusi-i-servizi-di-supporto/">IVA al 4%: solo per le prestazioni sociosanitarie dirette, esclusi i servizi di supporto</a> was first posted on Novembre 15, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le prestazioni sociosanitarie possono beneficiare dell&#8217;aliquota IVA ridotta al 4%, mentre i servizi di supporto come lavanderia, trasporti e portineria non rientrano in tale agevolazione.</strong> Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna con la sentenza 763/14/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una società cooperativa aveva offerto servizi a diverse case di riposo, raggruppando sia attività sociosanitarie che servizi accessori, come la manutenzione e la lavanderia.</p>
<p style="text-align: justify;">La cooperativa aveva applicato l&#8217;aliquota ridotta del 4% a tutti i servizi, sostenendo che le prestazioni fossero parte di un servizio integrato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, recuperando l&#8217;IVA ordinaria per i servizi di supporto, in quanto questi non potevano essere considerati prestazioni sociosanitarie. <strong>La Corte ha confermato che i servizi come lavanderia e portineria, non essendo forniti direttamente ai pazienti, ma agli enti gestori delle strutture, non possono essere soggetti all&#8217;aliquota ridotta</strong>. Inoltre, non esistendo un contratto di &#8220;global service&#8221; tra la cooperativa e le case di riposo, i servizi devono essere trattati separatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Modena aveva accolto il ricorso della cooperativa, ma la Corte di secondo grado ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che l&#8217;aliquota ridotta si applica solo quando il beneficiario diretto è il paziente e non quando le prestazioni vengono erogate a un ente gestore che aggrega vari servizi per offrire un pacchetto globale agli ospiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa sentenza sottolinea l&#8217;importanza di <strong>distinguere tra le prestazioni direttamente erogate agli utenti finali e quelle di supporto fornite agli enti gestori, ribadendo che solo le prime possono beneficiare dell&#8217;agevolazione fiscale.</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-al-4-solo-per-le-prestazioni-sociosanitarie-dirette-esclusi-i-servizi-di-supporto/">IVA al 4%: solo per le prestazioni sociosanitarie dirette, esclusi i servizi di supporto</a> was first posted on Novembre 15, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida medici 2024: avviare la professione e regime fiscale agevolato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-medici-2024-avviare-la-professione-e-regime-fiscale-agevolato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTAZIONI SANITARIE GUIDA FISCALE IVA E VADEMECUM]]></category>
		<category><![CDATA[Abilitazione medica]]></category>
		<category><![CDATA[Avvio professione medica]]></category>
		<category><![CDATA[Deduzioni e detrazioni medici]]></category>
		<category><![CDATA[Deduzioni fiscali medici]]></category>
		<category><![CDATA[Guida pratica medici]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva medica]]></category>
		<category><![CDATA[Regime fiscale agevolato medico]]></category>
		<category><![CDATA[Regime forfettario medico]]></category>
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					<description><![CDATA[Cambiamenti e aggiornamenti per i professionisti della medicina. Nuove opportunità e regolamenti per avviare e gestire la loro pratica.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-medici-2024-avviare-la-professione-e-regime-fiscale-agevolato/">Guida medici 2024: avviare la professione e regime fiscale agevolato</a> was first posted on Settembre 27, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 2024 rappresenta un anno di cambiamenti e aggiornamenti per i professionisti della medicina, con nuove opportunità e regolamenti che influenzano il modo in cui i medici avviano e gestiscono la loro pratica. In questo articolo, esploreremo una guida pratica per i medici che desiderano avviare la propria attività professionale e capiremo come funziona il regime fiscale agevolato per i professionisti del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Avviare la Professione di Medico</h2>
<p style="text-align: justify;">Avviare la professione medica richiede una serie di passaggi fondamentali, che includono sia adempimenti legali sia pratiche operative. Ecco una panoramica dei principali passaggi necessari:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Abilitazione e Iscrizione all’Albo</strong>: Prima di tutto, è essenziale ottenere l’abilitazione alla professione medica, che si acquisisce completando il percorso di studi e superando l&#8217;esame di abilitazione. Dopo aver ottenuto l&#8217;abilitazione, il medico deve iscriversi all&#8217;Albo professionale presso l&#8217;Ordine dei Medici della propria provincia.</li>
<li><strong>Apertura della Partita IVA</strong>: Per esercitare la professione in modo legale e fatturare i propri servizi, è necessario aprire una partita IVA. Questo processo richiede la registrazione presso l&#8217;Agenzia delle Entrate e la scelta del regime fiscale più appropriato.</li>
<li><strong>Scelta della Forma Giuridica</strong>: I medici possono scegliere di operare come liberi professionisti, in forma individuale o associata, oppure costituire una società di persone o di capitali, a seconda delle proprie esigenze e ambizioni professionali.</li>
<li><strong>Acquisizione di Assicurazioni</strong>: È fondamentale stipulare assicurazioni professionali che coprano i rischi legati all’esercizio della professione, come la responsabilità civile professionale.</li>
<li><strong>Obblighi di Registrazione e Compliance</strong>: I medici devono garantire la compliance con le normative sanitarie e fiscali, che includono la registrazione presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e l&#8217;adempimento agli obblighi di fatturazione elettronica e dichiarazione dei redditi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Regime Fiscale Agevolato per i Medici</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime fiscale agevolato è stato introdotto per semplificare e ridurre l&#8217;onere fiscale per i professionisti, inclusi i medici. Ecco come funziona e quali sono i principali benefici:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Regime Forfettario</strong>: Il regime forfettario è uno dei principali regimi fiscali agevolati per i professionisti, inclusi i medici. Questo regime prevede una tassazione semplificata basata su una percentuale fissa dei ricavi, con spese deducibili predefinite. Per accedere a questo regime, i ricavi annui del medico devono essere inferiori a 85.000 euro. Le principali caratteristiche includono:
<ul>
<li><strong>Aliquota Ridotta</strong>: L&#8217;aliquota fiscale applicabile è ridotta rispetto ai regimi ordinari.</li>
<li><strong>Semplificazione degli Adempimenti</strong>: Minori obblighi contabili e dichiarativi rispetto al regime ordinario.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Deduzioni e Detrazioni</strong>: Anche nel regime forfettario, è possibile usufruire di alcune deduzioni e detrazioni, come quelle per spese professionali specifiche o investimenti in attrezzature mediche.</li>
<li><strong>Esenzioni e Crediti d’Imposta</strong>: In alcuni casi, i medici possono beneficiare di esenzioni e crediti d&#8217;imposta specifici, come quelli legati all&#8217;acquisto di dispositivi medici innovativi o investimenti in tecnologie per migliorare la qualità del servizio.</li>
<li><strong>Obblighi di Fatturazione Elettronica</strong>: A partire dal 2024, tutti i professionisti, inclusi i medici, sono tenuti a emettere e ricevere fatture elettroniche. Questo obbligo ha lo scopo di semplificare la gestione delle fatture e migliorare la trasparenza fiscale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Benefici e Considerazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il regime fiscale agevolato offre numerosi vantaggi ai medici, tra cui una minore pressione fiscale e una semplificazione delle pratiche contabili. Tuttavia, è importante considerare anche alcuni aspetti critici:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Limiti di Reddito</strong>: I vantaggi del regime forfettario sono limitati ai redditi al di sotto di una certa soglia. Medici con ricavi superiori devono valutare l’opportunità di passare a un regime ordinario.</li>
<li><strong>Obblighi di Documentazione</strong>: Anche se il regime forfettario semplifica le pratiche, è essenziale mantenere una buona documentazione delle spese e delle entrate per evitare problemi in fase di controllo fiscale.</li>
<li><strong>Aggiornamenti Normativi</strong>: Le normative fiscali possono subire modifiche, quindi è fondamentale rimanere aggiornati sulle novità legislative e fiscali che possono influenzare la propria attività.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Avviare la professione medica e gestire il regime fiscale agevolato richiede una preparazione accurata e una buona comprensione delle normative vigenti. Il 2024 porta con sé opportunità e sfide per i medici, che possono beneficiare di regimi fiscali semplificati e agevolazioni ma devono anche garantire la compliance con gli obblighi fiscali e professionali. Una pianificazione attenta e la consulenza di esperti fiscali possono aiutare i medici a ottimizzare la gestione della propria attività e a sfruttare al meglio le agevolazioni disponibili.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-medici-2024-avviare-la-professione-e-regime-fiscale-agevolato/">Guida medici 2024: avviare la professione e regime fiscale agevolato</a> was first posted on Settembre 27, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCIA sanitaria: cos&#8217;è, come funziona e quando è necessaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/SCIA-sanitaria-cos-e-come-funziona-e-quando-e-necessaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI]]></category>
		<category><![CDATA[Attività sanitaria SUAP]]></category>
		<category><![CDATA[Conformità igienico-sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli ASL]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione igienico-sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[scia Ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazione Certificata di Inizio Attività alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Sportello Unico delle Attività Produttive]]></category>
		<category><![CDATA[Studi medici Autorizzazione amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Verifiche normative Avvio attività]]></category>
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					<description><![CDATA[La SCIA sanitaria è una procedura amministrativa indispensabile per avviare o modificare attività che operano nel settore sanitario e alimentare.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/SCIA-sanitaria-cos-e-come-funziona-e-quando-e-necessaria/">SCIA sanitaria: cos&#8217;è, come funziona e quando è necessaria</a> was first posted on Settembre 20, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>SCIA sanitaria</strong> (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una procedura amministrativa indispensabile per avviare o modificare attività che operano nel settore sanitario e alimentare. Questa dichiarazione permette di certificare l&#8217;adeguatezza dell&#8217;attività ai requisiti normativi e igienico-sanitari imposti dalla legge. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona e quando è necessaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la SCIA Sanitaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La SCIA sanitaria è una segnalazione che deve essere presentata dalle imprese che svolgono attività che possono avere un impatto sulla salute pubblica, come le attività legate alla produzione, manipolazione, distribuzione e somministrazione di alimenti o servizi sanitari. Questo strumento sostituisce autorizzazioni preventive, semplificando e velocizzando l’iter burocratico.</p>
<p style="text-align: justify;">La SCIA permette alle imprese di avviare o modificare un’attività <strong>dopo la sua presentazione</strong>, senza dover attendere l’approvazione formale degli enti preposti. Tuttavia, le autorità competenti (ASL, SUAP) possono effettuare controlli successivi per verificare la conformità dell&#8217;attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Come Funziona la SCIA Sanitaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Per avviare un&#8217;attività sanitaria o alimentare, è necessario presentare la SCIA attraverso lo <strong>Sportello Unico delle Attività Produttive</strong> (SUAP) del comune in cui si intende operare. Di seguito sono i principali passaggi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Preparazione della documentazione</strong>: Prima di presentare la SCIA, l&#8217;impresa deve preparare tutta la documentazione richiesta, che include certificazioni relative agli impianti, piani di sicurezza alimentare, layout dei locali, e altre specifiche relative all&#8217;attività.</li>
<li><strong>Presentazione della SCIA</strong>: Una volta raccolta la documentazione, la SCIA viene inoltrata tramite il SUAP. L’invio può avvenire online, facilitando ulteriormente il processo.</li>
<li><strong>Avvio immediato dell’attività</strong>: Subito dopo la presentazione della SCIA, l’attività può essere avviata, poiché si tratta di una segnalazione autocertificata. Tuttavia, l&#8217;impresa è soggetta a verifiche da parte delle autorità.</li>
<li><strong>Controlli e verifiche</strong>: Le autorità competenti (ASL o altri enti sanitari) possono condurre controlli entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA per accertarsi che l&#8217;attività rispetti le normative igienico-sanitarie. In caso di irregolarità, l&#8217;impresa deve correggere eventuali carenze, pena la sospensione o la chiusura dell’attività.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quando è Necessaria la SCIA Sanitaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La SCIA sanitaria è richiesta per tutte le attività che coinvolgono prodotti alimentari o sanitari. Ecco alcuni esempi di attività che necessitano della SCIA:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ristoranti, bar e pasticcerie</strong>: Tutte le attività di ristorazione, inclusi pub e locali, devono presentare la SCIA prima di iniziare a operare, poiché trattano alimenti destinati al consumo umano.</li>
<li><strong>Supermercati e negozi alimentari</strong>: Anche chi gestisce negozi di alimentari o supermercati deve ottenere la SCIA sanitaria, poiché manipola e vende prodotti alimentari.</li>
<li><strong>Laboratori artigianali di produzione alimentare</strong>: Panifici, pastifici, macellerie, e altre attività che producono alimenti devono avere una SCIA valida.</li>
<li><strong>Studi medici e ambulatori</strong>: La SCIA è necessaria anche per avviare studi medici privati, ambulatori o altre strutture che forniscono servizi sanitari.</li>
<li><strong>Palestre, centri wellness, estetica</strong>: Alcune attività legate al benessere e alla cura del corpo, come centri estetici o wellness, richiedono la SCIA sanitaria per operare, specialmente se offrono servizi che coinvolgono pratiche sanitarie o trattamenti estetici invasivi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni e Conseguenze</h2>
<p style="text-align: justify;">Non presentare la SCIA sanitaria o non rispettare le normative vigenti può comportare <strong>pesanti sanzioni amministrative</strong> e la <strong>sospensione o chiusura dell’attività</strong>. Le autorità competenti, durante i controlli, possono disporre la cessazione immediata delle attività non in regola, oltre a comminare multe che variano in base alla gravità delle violazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La SCIA sanitaria rappresenta un’importante semplificazione amministrativa per le imprese che operano in settori sensibili come quello alimentare e sanitario. Pur trattandosi di una procedura snella, è fondamentale garantire la conformità della propria attività alle normative igienico-sanitarie per evitare sanzioni e problemi futuri. Chiunque voglia avviare un’attività che rientra in queste categorie dovrebbe quindi informarsi accuratamente e, se necessario, rivolgersi a un consulente o a un commercialista esperto in materia.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/SCIA-sanitaria-cos-e-come-funziona-e-quando-e-necessaria/">SCIA sanitaria: cos&#8217;è, come funziona e quando è necessaria</a> was first posted on Settembre 20, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atto di diniego: un&#8217;analisi completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Atto-di-diniego-un-analisi-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[ATTO DI DINIEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Domanda di permesso di costruire]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;atto di diniego è un provvedimento amministrativo con cui l&#8217;amministrazione pubblica respinge una richiesta presentata da un cittadino. Si tratta di un atto unilaterale, che produce i suoi effetti direttamente nei confronti del richiedente, senza bisogno del suo consenso. Elementi essenziali dell&#8217;atto di diniego L&#8217;atto di diniego, per essere valido, deve contenere alcuni elementi essenziali: [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Atto-di-diniego-un-analisi-completa/">Atto di diniego: un&#8217;analisi completa</a> was first posted on Maggio 27, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:64">L&#8217;atto di diniego è un provvedimento amministrativo con cui l&#8217;amministrazione pubblica respinge una richiesta presentata da un cittadino. Si tratta di un atto unilaterale, che produce i suoi effetti direttamente nei confronti del richiedente, senza bisogno del suo consenso.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:64">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:44">Elementi essenziali dell&#8217;atto di diniego</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:37">L&#8217;atto di diniego, per essere valido, deve contenere alcuni elementi essenziali:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-11:83">
<li data-sourcepos="11:1-11:83"><strong>Intestazione:</strong> Deve indicare l&#8217;amministrazione che lo emana e il destinatario.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:108"><strong>Premessa:</strong> Contiene una breve descrizione dei fatti che hanno portato all&#8217;emanazione del provvedimento.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:189"><strong>Motivazione:</strong> Deve indicare i motivi per cui la richiesta è stata respinta. La motivazione deve essere esatta, completa e coerente con i presupposti e i requisiti previsti dalla legge.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:104"><strong>Dispositivo:</strong> Contiene la decisione finale dell&#8217;amministrazione, ovvero il diniego della richiesta.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:53"><strong>Firma:</strong> Deve essere sottoscritto dal funzionario competente.</li>
<li data-sourcepos="16:1-16:64"><strong>Data:</strong> Deve indicare la data di adozione del provvedimento.</li>
<li data-sourcepos="17:1-18:0"><strong>Termini per l&#8217;impugnazione:</strong> Deve indicare i termini entro cui il richiedente può presentare un ricorso contro il diniego.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="19:1-19:36">Motivazione dell&#8217;atto di diniego</h2>
<p data-sourcepos="21:1-21:82">La motivazione è l&#8217;elemento più importante dell&#8217;atto di diniego. Essa deve essere:</p>
<ul data-sourcepos="23:1-26:0">
<li data-sourcepos="23:1-23:91"><strong>Esatta:</strong> I motivi addotti devono corrispondere al vero e non possono essere inventati.</li>
<li data-sourcepos="24:1-24:104"><strong>Completa:</strong> La motivazione deve esporre tutti i motivi che hanno portato al diniego della richiesta.</li>
<li data-sourcepos="25:1-26:0"><strong>Coerente:</strong> I motivi addotti devono essere compatibili con i presupposti e i requisiti previsti dalla legge.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="27:1-27:38">Comunicazione dell&#8217;atto di diniego</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:188">L&#8217;atto di diniego deve essere comunicato al richiedente mediante notifica. La notifica deve essere effettuata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:188">
<h2 data-sourcepos="31:1-31:36">Ricorso contro l&#8217;atto di diniego</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:181">Avverso il diniego della richiesta è possibile presentare ricorso. Il ricorso può essere proposto al giudice amministrativo (TAR) o al giudice ordinario (Tribunale), a seconda della natura del provvedimento. Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla data di notifica del diniego.</p>
<p data-sourcepos="33:1-33:181">
<h2 data-sourcepos="35:1-35:18">Giurisprudenza</h2>
<p data-sourcepos="37:1-37:142">La giurisprudenza ha elaborato alcuni principi fondamentali in materia di atti di diniego. In particolare, la giurisprudenza ha stabilito che:</p>
<ul data-sourcepos="39:1-43:0">
<li data-sourcepos="39:1-39:78">La motivazione dell&#8217;atto di diniego deve essere esatta, completa e coerente.</li>
<li data-sourcepos="40:1-40:87">La mancata o insufficiente motivazione dell&#8217;atto di diniego determina la sua nullità.</li>
<li data-sourcepos="41:1-41:82">Il richiedente ha diritto di conoscere i motivi del diniego della sua richiesta.</li>
<li data-sourcepos="42:1-43:0">Avverso il diniego della richiesta è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo o al giudice ordinario.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="44:1-44:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="46:1-46:347">L&#8217;atto di diniego è un provvedimento amministrativo importante che deve essere redatto con attenzione, nel rispetto dei principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il richiedente che ha ricevuto un diniego della sua richiesta ha diritto di conoscere i motivi del diniego e di presentare ricorso contro il provvedimento.</p>
<p data-sourcepos="46:1-46:347">
<h2 data-sourcepos="48:1-48:18">Casi specifici</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:336">Oltre a quanto sopra esposto, è importante sottolineare che l&#8217;atto di diniego può assumere caratteristiche diverse a seconda del tipo di richiesta respinta. Ad esempio, l&#8217;atto di diniego di una domanda di permesso di costruire avrà contenuti differenti rispetto all&#8217;atto di diniego di una domanda di accesso ai documenti amministrativi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Atto-di-diniego-un-analisi-completa/">Atto di diniego: un&#8217;analisi completa</a> was first posted on Maggio 27, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendita farmaci on line: come attivarla? Guida pratica e-commerce per farmacie e parafarmacie con le istruzioni da seguire</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-farmaci-on-line-come-attivarla-guida-pratica-e-commerce-per-farmacie-e-parafarmacie-con-le-istruzioni-da-seguire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 08:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica e-commerce per farmacie e parafarmacie 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-farmaci-on-line-come-attivarla-guida-pratica-e-commerce-per-farmacie-e-parafarmacie-con-le-istruzioni-da-seguire/">Vendita farmaci on line: come attivarla? Guida pratica e-commerce per farmacie e parafarmacie con le istruzioni da seguire</a> was first posted on Giugno 13, 2017 at 10:32 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete titolari di una Farmacia o Parafarmacia e desiderate vendere online i medicinali da banco (farmaci SOP o OTC)? Ecco la procedura da seguire per ottenere l’autorizzazione e gestire la pratica in modo semplice senza commettere errori.</p>
<p>Con il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2015 è stata recepita la Direttiva dell’Unione Europea 2011/62/UE, consentendo la vendita on line di farmaci da banco, cioè quelli che non richiedono la prescrizione medica, i cosiddetti SOP altrimenti conosciuti con il termine di OTC, (Over the Counter) medicinali di automedicazione (mentre non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica), a condizione che il sito sia di una farmacia o parafarmacia già autorizzata alla vendita sul territorio in Italia.</p>
<p>L’e-commerce delle farmacie si inserisce in un’ottica di liberalizzazione consentendo di espandere il mercato farmacologico a livello internazionale, osservando un protocollo che consente di arginare la contraffazione dei prodotti.</p>
<h2>Logo identificativo</h2>
<p>La corretta individuazione delle farmacie e le parafarmacie autorizzate avviene attraverso un logo identificativo, che deve essere richiesto al Ministero della Salute il quale provvederà altresì a registrare l’esercizio commerciale autorizzato alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione nell’apposito elenco visibile sul sito istituzionale.</p>
<h2>Bollino di qualità</h2>
<p>I siti web autorizzati saranno riconoscibili grazie ad un “bollino di qualità” rilasciato dallo stesso Ministero della Salute. Inoltre nel sito dovrà essere ben visibile un link alla pagina del sito del Ministero contenente la lista degli enti autorizzati alla vendita di farmaci online.</p>
<p>Per verificare l’elenco dei soggetti autorizzati al commercio on line di medicinali, <a href="https://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm" target="_blank" rel="noopener">cliccate qui</a>!</p>
<h2>Procedura</h2>
<p>Per diventare venditori online di farmaci e medicinali da banco occorrerà:</p>
<p>1) richiedere l’autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico alla Regione, o alla Provincia autonoma, o alle altre autorità competenti inviando la domanda vendita farmaci online indicando:</p>
<p>denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito;<br />
data d&#8217;inizio dell&#8217;attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell&#8217;informazione;<br />
indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.</p>
<p>2) richiedere la registrazione nell’elenco degli esercizi autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione: tale richiesta si effettua inviando il modulo disponibile sul sito del Ministero all’indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it (Oggetto: FDM-VOL-RRL), completo delle seguenti informazioni:</p>
<p>codice Identificativo Ministeriale assegnato;<br />
denominazione;<br />
indirizzo completo;<br />
partita IVA;<br />
indirizzo del sito web utilizzato a tale fine;<br />
tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito commerciale;</p>
<p>autorizzazione dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti a fornire medicinali a distanza al pubblico;</p>
<p>documento di riconoscimento.</p>
<p><a href="https://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/" target="_blank" rel="noopener">Vai alla compilazione del modulo online</a>!</p>
<p>N. B. Contestualmente al precedente passaggio, richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.</p>
<p>Attenzione: la risposta alla propria richiesta dovrà pervenire, sempre tramite PEC, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di allegati trasmessa via PEC.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&amp;label=servizionline&amp;idMat=FDM&amp;idAmb=VOL&amp;idSrv=RRL&amp;flag=P#costa" target="_blank" rel="noopener">Ministero della Salute</a></p>
<h2>ALTRE INFORMAZIONI UTILI NEL SETTORE SANITARIO E PARASANITARIO</h2>
<p>a) Volete scoprire le novità IVA 2017 per le professioni sanitarie?</p>
<p>b) siete medici e desiderate avviare la vostra attività?</p>
<p>c) quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA?  Scopritelo subito con <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-gli-interventi-di-medicina-estetica-sono-esenti-iva-la-risposta-della-corte-di-giustizia-ue/">la nostra guida fiscale dedicata all&#8217;esenzione IVA per i trattamenti estetici</a>;</p>
<p>d) desiderate lavorare come fisioterapisti?  Ecco per voi <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fisioterapisti-guida-fiscale-e-previdenziale-per-aprire-la-partita-iva/">la nostra guida fiscale e previdenziale per aprire partita IVA come fisioterapisti</a>;</p>
<p>e) volete scoprire il regime fiscale agevolato per massaggiatori sportivi?</p>
<p><strong>PER RICHIEDERE ADESSO:</strong></p>
<ul>
<li>consulenza specializzata in materia di IVA;</li>
<li>il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;</li>
<li>un Checkup Fiscale;</li>
</ul>
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<p><strong>PER URGENZE</strong></p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-farmaci-on-line-come-attivarla-guida-pratica-e-commerce-per-farmacie-e-parafarmacie-con-le-istruzioni-da-seguire/">Vendita farmaci on line: come attivarla? Guida pratica e-commerce per farmacie e parafarmacie con le istruzioni da seguire</a> was first posted on Giugno 13, 2017 at 10:32 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Autotest, prenotazione visite/esami e altri nuovi servizi in Farmacia: quali sono esenti IVA?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-della-farmacia-alternative-alla-somministrazione-di-farmaci-quali-sono-esenti-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 09:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale IVA Farmacie 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-della-farmacia-alternative-alla-somministrazione-di-farmaci-quali-sono-esenti-iva/">Autotest, prenotazione visite/esami e altri nuovi servizi in Farmacia: quali sono esenti IVA?</a> was first posted on Giugno 8, 2017 at 11:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una Farmacia effettua prestazioni alternative alla semplice somministrazione di farmaci, proprio come accade in base ad un trend sempre più diffuso, ad esempio mette a disposizione test per le intolleranze alimentari, test per la misurazione della glicemia e simili oppure offre prestazioni sanitarie dentro o fuori dai locali, come funziona il regime IVA? Ecco i chiarimenti forniti sul punto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°60/E del 12 maggio 2017 per riconoscere le operazioni esenti IVA.</p>
<h2>Le farmacie &#8220;innovative&#8221; dei servizi</h2>
<p>Come ormai noto, oggi le nostre Farmacie non si limitano più al comune servizio di somministrazione di farmaci ma forniscono prestazioni sempre più aderenti ai bisogni specifici della persona sotto il duplice profilo della salute e del wellbeing ponendosi come strumenti del SSN (servizio sanitario nazionale) che contribuiscono proattivamente a trasferire l’innovazione al cittadino migliorando la qualità della vita.</p>
<p>In particolare, tra i servizi “alternativi” emergono in primo piano i seguenti:</p>
<p>1) messa a disposizione di operatori socio-sanitari, come infermieri e fisioterapisti, che offrono proprie prestazioni;</p>
<p>2) autoanalisi di prima istanza, ossia prestazioni effettuabili direttamente dal soggetto tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia (misurazione della pressione arteriosa, test per colesterolo, glicemia, eccetera);</p>
<p>3) supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri;</p>
<p>4) prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, con riscossione dei relativi ticket (ossia le quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini) e ritiro dei referti, attività che le farmacie svolgono in nome e per conto dell’azienda ASL, alla quale riversano le somme incassate.</p>
<p>Trattasi, di attività peculiari che hanno sollevato dubbi di natura fiscale (potendo in apparenza sembrare un ibrido tra prestazioni del SSN e prestazioni commerciali) riguardo in particolare all’assoggettabilità ad IVA.</p>
<h2>Chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate sul regime IVA</h2>
<p>L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°60/E/2017, ha sul punto messo in evidenza in primis un criterio generale: le prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie sono soggette al regime IVA e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: l’esenzione IVA ex articolo 10 n°18 DPR 633 1972, è subordinata ad un duplice presupposto:</p>
<p>a) la natura della prestazione: deve trattarsi di diagnosi, cura e riabilitazione;</p>
<p>b) la qualifica del soggetto che la rende: deve essere tassativamente un soggetto abilitato all’esercizio della professione.</p>
<p>Al di fuori delle ipotesi in cui coesistono tali requisiti, è obbligatorio assolvere all’Imposta sul Valore Aggiunto.</p>
<p>Quindi l’Amministrazione Finanziaria ha precisato in sintesi che:</p>
<p>sono esenti da IVA esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all’esercizio della professione;<br />
lo scontrino “parlante”, rappresenta il corretto metodo di certificazione dei corrispettivi.</p>
<h2>Prestazioni Farmacie: quelle esenti e quelle non esenti IVA</h2>
<p>1) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari: sono esenti le prestazioni professionali specifiche previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4) del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n°153, rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra;</p>
<p>2) prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) del citato Decreto (restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti), siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n°18), del D. P. R. N°633 del 1972 quindi non sarà possibile sottrarsi all’adempimento fiscale;</p>
<p>3) le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello non scontano l’IVA ove prescritti da medici o pediatri ed erogati &#8220;anche&#8221; avvalendosi di personale infermieristico;</p>
<p>4) i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, scontano invece l’imposta ad aliquota ordinaria 3 del D. P. R. N°633 del 1972 solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.</p>
<h2>Certificazione dei corrispettivi</h2>
<p>Riguardo alla certificazione dei corrispettivi, le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale “parlante”, che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario.</p>
<p>N. B. I soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all&#8217;interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.</p>
<p>ALTRE INFORMAZIONI UTILI NEL SETTORE SANITARIO E PARASANITARIO…</p>
<ul>
<li>Volete scoprire le novità IVA 2017 per le professioni sanitarie?</li>
<li>Siete medici e desiderate avviare la vostra attività?</li>
<li>Quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA? ( Scopritelo subito con <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-gli-interventi-di-medicina-estetica-sono-esenti-iva-la-risposta-della-corte-di-giustizia-ue/">la nostra guida fiscale dedicata all&#8217;esenzione IVA per i trattamenti estetici</a>);</li>
<li>Desiderate lavorare come fisioterapisti? (Ecco per voi <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fisioterapisti-guida-fiscale-e-previdenziale-per-aprire-la-partita-iva/">la nostra guida fiscale e previdenziale per aprire partita IVA come fisioterapisti</a>);</li>
<li>Volete scoprire il regime fiscale agevolato per massaggiatori sportivi?</li>
</ul>
<p><strong>Per richiedere adesso:</strong></p>
<ul>
<li>consulenza specializzata in materia di IVA;</li>
<li>il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;</li>
<li>un Checkup Fiscale,</li>
</ul>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">cliccate qui</a>!</p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">cliccando qui</a>!</p>
<p>Attenzione: se desiderate avviare con successo la vostra attività e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale, <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">cliccate qui</a>, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!</p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800.19.27.52!</p>
<p>riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-della-farmacia-alternative-alla-somministrazione-di-farmaci-quali-sono-esenti-iva/">Autotest, prenotazione visite/esami e altri nuovi servizi in Farmacia: quali sono esenti IVA?</a> was first posted on Giugno 8, 2017 at 11:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fattura il massaggiatore sportivo terapeutico che opera come libero professionista?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fattura-il-massaggiatore-sportivo-terapeutico-che-opera-come-libero-professionista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 14:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<category><![CDATA[art 99 dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[iva massaggiatore sportivo]]></category>
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		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
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		<category><![CDATA[regime fiscale massaggiatore sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario 2017]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione 70/E 2007 agenzia entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/come-fattura-il-massaggiatore-sportivo-terapeutico-che-opera-come-libero-professionista/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale massaggiatori sportivi  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fattura-il-massaggiatore-sportivo-terapeutico-che-opera-come-libero-professionista/">Come fattura il massaggiatore sportivo terapeutico che opera come libero professionista?</a> was first posted on Aprile 23, 2017 at 4:44 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un libero professionista che opera con il codice attività 960909 &#8220;Altre attività di servizi alla persona&#8221; e possiede la qualifica di massaggiatore sportivo terapeutico, gode dell’esenzione IVA sulle fatture emesse ai clienti? </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un libero professionista che opera con il codice attività 960909 &#8220;Altre attività di servizi alla persona&#8221; ed ha la qualifica di massaggiatore sportivo terapeutico, gode dell’esenzione IVA sulle fatture emesse ai clienti? </p>
<p>Analisi della normativa applicabile  </p>
<p>Il comma 18 dell&#8217;articolo 10 del Dpr 633/1972, ammette in esenzione anche le attività sanitarie soggette a vigilanza ex articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie. L&#8217;articolo 99 a sua volta prevede che è soggetto a vigilanza l&#8217;esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ricomprendendo tra queste anche gli infermieri abilitati o autorizzati, i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori. </p>
<p>Tuttavia, occorre evidenziare che le prestazioni di massofisioterapia, anche se rese sulla base di un titolo professionale abilitativo specifico, non rientrano fra quelle aventi natura sanitaria o di cura, menzionate nell’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972. Ciò implica di conseguenza che le stesse  non godono del regime di esenzione da IVA. In senso conforme si è pronunciata l’Agenzia  delle Entrate con la risoluzione 70/E del 14 aprile 2007, in risposta a una istanza d&#8217;interpello di un contribuente, fondata sull’interpretazione dell’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972. </p>
<p>Tale norma, come precisato dall&#8217;Amministrazione Finanziaria, si limita infatti a considerare esenti da IVA le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze», di fatto caratterizzando l’esenzione solo sotto il profilo soggettivo (cioè di chi esegue la prestazione). </p>
<p>Occorre tuttavia sottolineare che l’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972 fa innanzitutto riferimento all’articolo 99 del “vecchio” testo unico delle leggi sanitarie (approvato con il regio decreto 1265 del 27 luglio 1934). Tale disposizione prevede che sia soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. è soggetto a vigilanza, inoltre, l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, intendendo per tali le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.  </p>
<p>Per beneficiare dell’esenzione da IVA, quindi, la prestazione deve avere carattere oggettivamente e soggettivamente sanitario. </p>
<p>Soluzione</p>
<p>Nel caso di specie, le prestazioni rese dal massaggiatore professionale non saranno sottratte all’Imposta sul valore aggiunto ma andranno fatturate:</p>
<p>a) in regime ordinario con applicazione IVA  nella misura fissa del 22%</p>
<p>b) in regime forfettario, applicandosi l&#8217;aliquota agevolata unica del 15%, la fattura:</p>
<p>    dovrà contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n. 633/1972;<br />
    non dovrà esporre l’IVA (operazione non soggetta ad IVA);</p>
<p>    dovrà  contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” per indicare che chi emette fattura beneficia del nuovo regime forfettario;</p>
<p>Per avviare la vostra attività e scegliere il regime fiscale più conveniente</p>
<p>oppure per richiedere:</p>
<p>    assistenza tributaria specializzata in materia di IVA;<br />
    un parere IVA;<br />
    un’istanza di rimborso IVA;<br />
    un chek up fiscale;</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!  </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fattura-il-massaggiatore-sportivo-terapeutico-che-opera-come-libero-professionista/">Come fattura il massaggiatore sportivo terapeutico che opera come libero professionista?</a> was first posted on Aprile 23, 2017 at 4:44 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Massaggiatori sportivi: come avviare e quale regime fiscale agevolato applicare?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/massaggiatori-sportivi-come-avviare-quali-sono-i-codici-ateco-e-quale-regime-fiscale-agevolato-applicare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 14:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale massaggiatori sportivi 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/massaggiatori-sportivi-come-avviare-quali-sono-i-codici-ateco-e-quale-regime-fiscale-agevolato-applicare/">Massaggiatori sportivi: come avviare e quale regime fiscale agevolato applicare?</a> was first posted on Aprile 23, 2017 at 4:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sei un aspirante massaggiatore sportivo? Ecco per te la guida pratica che ti illustrerà in sintesi cosa fare per aprire la tua attività e quale regime fiscale ti consentirà di ottenere un vantaggioso risparmio d’imposta!  </p>
<p>Il massofisioterapista opera in via ausiliaria e su indicazione del medico nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico attraverso il <a href="https://it. Wikipedia. Org/wiki/Massoterapia">massaggio terapeutico</a>, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della <a href="https://it. Wikipedia. Org/wiki/Patologia">patologia</a> e dell’età dei pazienti. Nel dettaglio, il massaggio sportivo è in sintesi un <a href="http://www. My-personaltrainer. It/postura/tipi-massaggio-TIB2. Html">tipo particolare di massaggio</a> eseguito su specifiche regioni corporee al fine di migliorare la performance atletica.  </p>
<p>Secondo l&#8217;ordinamento italiano e la giurisprudenza consolidata sul punto, fatti salvi i titoli conseguiti nel pregresso ordinamento (nello specifico, entro il 17 marzo 1999), la figura del massofisioterapista non è più riconducibile a quella del <a href="https://it. Wikipedia. Org/wiki/Fisioterapista">fisioterapista</a>, in virtù del differente percorso formativo seguito (del canale universitario, il primo, di carattere regionale e professionale, il secondo), del diverso inquadramento giuridico, del diverso regime fiscale applicato nonché dei diversi perimetri di intervento. </p>
<p>Come avviare </p>
<p>Chiunque aspiri ad esercitare la professione di massaggiatore sportivo, dopo aver frequentato lo specifico corso e conseguito il relativo attestato, per essere in regola con il Fisco, dovrà possedere la <a href="http://www. Scuoladimassaggiotao. It/it/articoli-corso-di-massaggio-scuola-tao/professione-massaggiatore/leggi-e-normative-sul-massaggio/codice-ateco-per-il-massaggiatore/">Partita Iva</a> ed essere iscritto anche alla Gestione Separata Inps ai fini dell’inquadramento a livello previdenziale. 
</p>
<p>Per aprire partita IVA occorrerà, su assistenza specializzata, compilare  il Modello AA9/7.  <br />
Una volta rilasciata la Partita Iva, il massaggiatore dovrà inserire il numero di documento su qualsiasi fattura o ricevuta fiscale da lui emessa. </p>
<p>
N. B. L’iscrizione alla Camera di Commercio va fatta solamente se si intende strutturare l’attività a livello imprenditoriale quindi in pratica se si desidera  aprire un <a href="http://www. Scuoladimassaggiotao. It/it/articoli-corso-di-massaggio-scuola-tao/professione-massaggiatore/leggi-e-normative-sul-massaggio/come-aprire-centro-massaggio/">Centro Massaggio</a> con dei dipendenti. </p>
<p>Codici Ateco (Attività Economica)</p>
<p>I Codici Ateco sono combinazioni di lettere e numeri, che la Camera di Commercio assegna al momento di apertura di un’attività e sono utili sia per inquadrarne la tipologia, sia ai fini della tassazione. </p>
<p>I Codici nella specifica materia possono essere due: </p>
<p>a) 96. 09. 09. Per “Attività di servizi per la persona n. C. A. (non classificabili altrove)”;</p>
<p>b) 96. 04. 10. Per “Servizi di Centri per il Benessere Fisico”. </p>
<p>a) Il primo è quello maggiormente utilizzato da tutti quei massaggiatori che intendono iniziare a lavorare come liberi professionisti e che desiderano quindi aprire un’attività legata ai massaggi, magari aprendo un proprio studio oppure collaborando con altre strutture come: spa, centri benessere, palestre, etc…;</p>
<p>
 b) il secondo in genere viene utilizzato da chi intende aprire un’attività sottoforma di centro massaggi di esclusivo benessere, risultando come ditta individuale di stampo imprenditoriale. </p>
<p>Regime fiscale agevolato 2017</p>
<p>L’unico regime fiscale agevolato applicabile al massaggiatore sportivo in presenza dei presupposti prescritti è attualmente il regime forfettario (che ha sostituito il Regime dei Minimi) il quale consente di applicare una tassazione unica sostitutiva sul reddito prodotto e presenta le seguenti caratteristiche:   </p>
<p>    abolizione  limiti di età per l’accesso;<br />
    non si deve aver superato 30 mila € di fatturato l’anno precedente;<br />
    è necessario non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5. 000 euro lordi;<br />
    coefficiente di redditività (da applicare al fatturato) del 67%;<br />
    la cifra ottenuta applicando il coefficiente al fatturato, sarà tassata al 15%  </p>
<p>N. B. Chi ha già avviato l’attività applicando il  Regime dei Minimi, continuerà a rimanervi fino al tempo stabilito e tecnicamente “fino a naturale scadenza” cioè al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. </p>
<p>Per avviare la vostra attività e scegliere il regime fiscale più conveniente </p>
<p>oppure per richiedere:</p>
<p>    assistenza tributaria specializzata in materia di IVA<br />
    un parere IVA<br />
    un’istanza di rimborso IVA<br />
    un chek up fiscale</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!  </p>
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		<title>Quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA? La risposta della Corte di Giustizia UE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 12:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale esenzione IVA trattamenti estetici<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-gli-interventi-di-medicina-estetica-sono-esenti-iva-la-risposta-della-corte-di-giustizia-ue/">Quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA? La risposta della Corte di Giustizia UE</a> was first posted on Aprile 23, 2017 at 2:18 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un paziente che a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, necessita di trattamenti di chirurgia estetica deve pagare l’IVA al pari di un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico a scopo cosmetico per migliorare il proprio aspetto fisico? </p>
<p>Quesito </p>
<p>Un paziente che a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, necessita di trattamenti di chirurgia estetica deve pagare l’IVA al pari di un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico a scopo cosmetico per migliorare il proprio aspetto fisico? </p>
<p>Sentenza della Corte di Giustizia </p>
<p>La Corte di Giustizia CGE con la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12 che rappresenta sul punto giurisprudenza autorevole per tutti gli Stati Membri, si è pronunciata sull’applicabilità delle esenzioni Iva previste dagli articoli 10 D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) in materia  di trattamenti estetici sanitari enunciando i seguenti principi:</p>
<p>1) i trattamenti sanitari estetici sono esenti dall’IVA, in quanto riconducibili nella nozione di cure mediche alla persona, se effettuati a scopo terapeutico cioè allo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; </p>
<p>2) sono invece imponibili se effettuati a scopo puramente cosmetico;  </p>
<p>3) nella valutazione della finalità della prestazione, non si tiene conto della semplice convinzione soggettiva del paziente;</p>
<p>4) le valutazioni devono essere effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato oppure lo scopo di tali prestazioni deve essere determinato da un professionista. </p>
<p>N. B.  Per quanto concerne le prestazioni sanitarie:</p>
<p>    la lettera b) dell’articolo 132 riguarda quelle rese in ambito ospedaliero e rinvia alla nozione di “cure mediche”;<br />
    la lettera c) del citato articolo riguarda quelle fornite al di fuori di tale ambito, nel domicilio del prestatore oppure altrove e si riferisce quindi alle “prestazioni mediche”. </p>
<p>Entrambe prestazioni hanno lo scopo di diagnosticare, curare e possibilmente guarire malattie o problemi di salute (sentenze 10/9/2002, Kugler, C-141/01 e 10 giugno 2010, Future Health Technologies, C-86/09. </p>
<p>Attenzione: l’esenzione non può essere estesa, sia agli interventi con un fine puramente estetico/cosmetico non terapeutico, sia alle prestazioni, anch’esse mediche, rivolte principalmente ad uno scopo diverso da quello indicato, quali le visite, le analisi e le perizie che hanno come fine quello di permettere ad un terzo di assumere una decisione produttiva di effetti giuridici (ad esempio, per la concessione di una pensione di invalidità, per la risoluzione di una controversia legale, per il disconoscimento della paternità), a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni possono anche portare alla scoperta di patologie (citate sentenze del 20 novembre 2003). </p>
<p>Oggettività della qualificazione della prestazione di servizi: la valutazione relativa al caso concreto per determinare la tipologia dell’intervento, necessaria poi ad identificare il trattamento fiscale,  risulta svincolata dalla volontà del paziente e rimessa al giudizio clinico del medico. </p>
<p>Risposta </p>
<p>Nel caso di specie il l’intervento di medicina estetica effettuato nei confronti del paziente, rileverà, previa valutazione oggettiva dal medico abilitato, come  trattamento sanitario effettuato a scopo terapeutico quindi il professionista emetterà fattura senza addebito di IVA. </p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>    un parere in materia di IVA;<br />
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    un&#8217;istanza di rimborso IVA;<br />
    consulenza tributaria specializzata. </p>
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<p>I nostri esperti vi assisteranno con la massima serenità cortesia ed efficienza! </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[art 53 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 10 n. 18 DPR n. 633/72]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità medico]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale medici]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazioni trimestrali iva medico]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
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		<category><![CDATA[partita iva medici 2017]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni mediche soggette ad iva]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni sanitarie esenti iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale/contabile alla professione medica 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/">Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</a> was first posted on Aprile 20, 2017 at 11:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole individuiamo le prestazioni medico/sanitarie che sono o meno soggette ad IVA con le relative istruzioni contabili e le indicazioni 2017 utili per provvedere correttamente agli adempimenti IVA annuali e trimestrali. </p>
<p>Le attività mediche effettuate da soggetti iscritti all’Albo (OMCEO) ai fini IVA ex DPR 633/1972, sono classificabili in tre categorie:</p>
<p>A) operazioni esenti: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza. </p>
<p>Esempi: in particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione. </p>
<p>Note contabili: per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (articolo 10 n. 18, DPR n. 633/72). Se il compenso è maggiore di €. 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo, pari a €. 2,00. L’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può in via opzionale addebitare il relativo importo al paziente. Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. N. 633/72. </p>
<p>B) Operazioni imponibili: le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico. </p>
<p>Esempi: Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; Certificazione per riconoscimento di invalidità civile. </p>
<p>C) Operazioni escluse: le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge. </p>
<p>Esempi: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dei casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico; denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia della condizione di minore in stato di abbandono; certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia. </p>
<p>Tabella esemplificativa trattamento IVA prestazioni sanitarie</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>PRESTAZIONI SANITARIE IMPONIBILI IVA</p>
</td>
<td>
<p>PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>· Prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;</p>
<p>· Consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;</p>
<p>· Prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;</p>
<p>· Prestazioni rese da chiropratici. </p>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>· Prestazioni effettuate da medici, chirurghi e odontoiatri;</p>
<p>· Prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;</p>
<p>· Certificazioni varie, prestazioni mediche di chirurgia estetica (solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche), medicina sportiva, medicina del lavoro;</p>
<p>· Prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche;</p>
<p>· Visite mediche fiscali per conto dell’Inps o dell’Inail. </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Note: la maggior parte delle prestazioni sanitarie erogate dai  medici liberi professionisti titolari di partita IVA rientrano tra le operazioni esenti con la conseguenza che gli adempimenti in materia di IVA risultano spiccatamente contenuti. </p>
<p>N. B. Di particolare rilievo è la questione relativa al <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/attivita-sanitarie">trattamento IVA applicabile alle prestazioni sanitarie effettuate in cliniche private non convenzionate</a>, circa le corrette modalità di fatturazione. </p>
<p>Attenzione:  diversi medici, oltre alle operazioni esenti, realizzano anche operazioni imponibili (ad esempio consulenze medico legali), quindi devono far fronte  agli adempimenti dichiarativi che sono stati oggetto di recenti modifiche.  A decorrere dal 2017 le novità introdotte sono le seguenti: </p>
<p>    comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;  <br />
    abolizione spesometro annuale (adempimento già superato per le operazioni incluse nei dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria); <br />
    modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale; </p>
<p>    Istruzioni per le comunicazioni trimestrali IVA:</p>
<p>a) I dati. Nel dettaglio dovranno essere comunicati in via telematica i seguenti dati: </p>
<p>1) dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione (chi ha eseguito la prestazione professionale e il beneficiario di tale prestazione); </p>
<p>2) data e numero della fattura; </p>
<p>3) ammontare base imponibile IVA; </p>
<p>4) ammontare dell’imposta; </p>
<p>5) tipologia dell’operazione.  </p>
<p>b) Soggetti esonerati </p>
<p>    soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti; <br />
    soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 D. L. 98/2011; <br />
    soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014.  </p>
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c) Scadenze </p>
<p>La comunicazione va trasmessa: <br />
1) entro il 31 maggio per il primo trimestre; <br />
2) entro il 16 settembre per il secondo trimestre; <br />
3) entro il 30 novembre per il terzo trimestre; <br />
4) entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.  </p>
<p>Dichiarazione IVA annuale: nuovo termine <br />
Con decorrenza dal 2017 in poi la dichiarazione IVA dovrà essere presentata tra il 1°febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  </p>
<p> Termine di presentazione dichiarazione IVA <br />
a) 2016 &#8211; Entro il 28 febbraio 2017; <br />
b) 2017 e successivi &#8211; Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. </p>
<p>Per  essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia nei vostri adempimenti IVA, per scegliere il regime fiscale più conveniente o se desiderate richiedere un parere legale/tributario,</p>
<p>non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52.!  </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/">Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</a> was first posted on Aprile 20, 2017 at 11:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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