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	<title>ASSEGNAZIONE DI AZIONI - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ASSEGNAZIONE DI AZIONI - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-di-azioni-ai-lavoratori-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSEGNAZIONE DI AZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[ASSEGNAZIONE DI AZIONI A LAVORATORI DIPENDENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione di azioni Lavoratori dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni dirette]]></category>
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		<category><![CDATA[Prezzo di esercizio]]></category>
		<category><![CDATA[stock options]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti è una pratica sempre più diffusa tra le aziende, in particolare tra le startup e le imprese innovative.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-di-azioni-ai-lavoratori-dipendenti/">Assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-di-azioni-ai-lavoratori-dipendenti/">Assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti</a> was first posted on Ottobre 4, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti è una pratica sempre più diffusa tra le aziende, in particolare tra le startup e le imprese innovative. Questa strategia non solo offre ai dipendenti la possibilità di diventare azionisti, ma rappresenta anche un potente strumento di motivazione e fidelizzazione. In questo articolo, esploreremo i principali vantaggi dell’assegnazione di azioni ai dipendenti, le modalità di attuazione e le considerazioni legali e fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi dell’Assegnazione di Azioni</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Motivazione e Coinvolgimento</strong>: Quando i dipendenti possiedono azioni dell’azienda, si sentono più coinvolti e motivati a contribuire al successo dell’impresa. L’idea di poter beneficiare direttamente dai risultati economici dell’azienda può aumentare la produttività e l’impegno.</li>
<li><strong>Fidelizzazione dei Talenti</strong>: L’assegnazione di azioni è un modo efficace per trattenere i talenti. I dipendenti sono meno propensi a lasciare l’azienda se sanno di avere un interesse economico legato al suo successo. Programmi di assegnazione azioni, spesso accompagnati da periodi di vesting, incentivano i dipendenti a rimanere più a lungo.</li>
<li><strong>Attrazione di Nuovi Talenti</strong>: Offrire azioni come parte di un pacchetto retributivo può rendere un’azienda più attraente per i potenziali candidati. In un mercato del lavoro competitivo, questo può fare la differenza nel reclutamento di talenti di alto livello.</li>
<li><strong>Cultura Aziendale</strong>: L’assegnazione di azioni promuove una cultura di condivisione e cooperazione. I dipendenti che possiedono una quota dell’azienda tendono a collaborare di più, con un approccio orientato agli obiettivi comuni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di Assegnazione delle Azioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L’assegnazione di azioni ai dipendenti può avvenire attraverso diverse modalità:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Stock Options</strong>: I dipendenti ricevono il diritto di acquistare azioni a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio) entro un certo periodo di tempo. Se il valore delle azioni aumenta, i dipendenti possono esercitare le opzioni a un prezzo inferiore al valore di mercato.</li>
<li><strong>Azioni Dirette</strong>: I dipendenti ricevono azioni gratuitamente o a un prezzo ridotto. Questa modalità è spesso utilizzata in programmi di incentivazione a lungo termine.</li>
<li><strong>Piani di Incentivazione</strong>: Le aziende possono creare piani di incentivazione basati sulle prestazioni, dove l&#8217;assegnazione di azioni è legata al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali o individuali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Legali e Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">L’assegnazione di azioni ai dipendenti comporta anche delle considerazioni legali e fiscali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Regolamentazione</strong>: È fondamentale che l’assegnazione di azioni sia conforme alle normative vigenti. Le aziende devono rispettare le leggi relative alla sicurezza e alla regolamentazione delle azioni, oltre alle disposizioni specifiche per la protezione dei diritti dei lavoratori.</li>
<li><strong>Implicazioni Fiscali</strong>: L’assegnazione di azioni può avere conseguenze fiscali sia per l’azienda che per i dipendenti. Le aziende devono essere a conoscenza delle normative fiscali relative alla tassazione delle stock options e delle azioni assegnate. Inoltre, i dipendenti devono considerare le implicazioni fiscali legate all&#8217;acquisizione e alla vendita delle azioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L’assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti rappresenta una strategia potente per migliorare la motivazione, la fidelizzazione e la cultura aziendale. Tuttavia, è fondamentale che le aziende pianifichino attentamente questa pratica, considerando gli aspetti legali e fiscali coinvolti.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-di-azioni-ai-lavoratori-dipendenti/">Assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Assegnazione-di-azioni-ai-lavoratori-dipendenti/">Assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti</a> was first posted on Ottobre 4, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-titolo-di-divendo-trattamento-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[ASSEGNAZIONE DI AZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Interpelli Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione azioni a titolo dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[interpello 2012 assegnazione azioni]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento fiscale assegnazione azioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Risoluzione Agenzia delle Entrate</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-titolo-di-divendo-trattamento-fiscale/">Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-titolo-di-divendo-trattamento-fiscale/">Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale</a> was first posted on Aprile 21, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Caso esaminato a titolo di esempio</h2>
<p>RISOLUZIONE N. 12/E  Agenzia Entrate Roma, 07 febbraio 2012 Oggetto</p>
<p>Interpello:   Articolo   11,   legge   27   luglio   2000,   n.    212   – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917</p>
<p><strong>Quesito </strong></p>
<p>ALFA S. P. A. (di seguito ALFA o Società), premesso che:</p>
<p>·     in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008, ha deliberato nel marzo del 2009 la distribuzione di un dividendo costituito in parte in denaro – in misura pari a 0,15 euro per ogni azione detenuta – e in parte in natura – nella misura di un’azione ordinaria ogni 25 possedute;</p>
<p>·     l’attribuzione delle  azioni  a  titolo  di  dividendo  è  avvenuta mediante prelievo di azioni proprie detenute in portafoglio acquisite in precedenza sul mercato;</p>
<p>·     ha   considerato  l’assegnazione  delle   azioni   proprie   come dividendo con presumibile tassazione in capo ai soci del valore normale delle azioni assegnate pari a circa [850] milioni di euro;</p>
<p>·     la risoluzione n. 26/E del 07 marzo 2011 ha chiarito che l’assegnazione  di  azioni  proprie  è  assimilabile,  sul  piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l’eccedenza, una distribuzione di dividendi;</p>
<p>·     il  principio  enunciato  nella  citata  risoluzione  è  innovativo rispetto ai precedenti di prassi e, ove confermato, determinerebbe la necessità per ALFA di modificare il “Prospetto del capitale e delle riserve” di cui al quadro RF del modello Unico, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa nei termini di legge stabiliti;</p>
<p>·      sussistono  obiettive  condizioni  di  incertezza  in  ordine  al principio di cui sopra;</p>
<p>chiede  di  avere  conferma  del  corretto  trattamento  tributario  applicabile  alla fattispecie esaminata.</p>
<h2>Soluzione interpretativa prospettata dall’istante</h2>
<p>La Società ritiene che l’attribuzione di azioni proprie costituisca un’operazione di natura patrimoniale che non produce alcun effetto sul piano reddituale.</p>
<p>L’operazione in oggetto non determinerebbe infatti per i soci assegnatari né un arricchimento né un impoverimento, atteso che il valore  economico  delle  partecipazioni  detenute  rimarrebbe  invariato,  ripartendosi tuttavia su un maggior numero di titoli, come nell’ipotesi di aumento gratuito di capitale.</p>
<p>Nella specie, ALFA non condivide l’affermazione contenuta nella risoluzione n. 26/E citata, in base alla quale la diminuzione della riserva di utili che non trova capienza nel capitale sociale configurerebbe l’ipotesi di una distribuzione di dividendi. Sul punto, viene osservato come la riduzione del patrimonio sociale si  produrrebbe immediatamente al  momento dell’acquisto delle azioni proprie da parte della Società, mentre la successiva cancellazione della riserva per effetto dell’assegnazione ai soci non determinerebbe alcuna riduzione patrimoniale e tantomeno una distribuzione di dividendi.</p>
<p>In altri termini, l’eliminazione della riserva, quale mera posta rettificativa dell’attivo patrimoniale, non rappresenterebbe mai una distribuzione di utili in     quanto si  tratterebbe di risorse già “consumate” (impiegate) all’atto di acquisto delle azioni da parte della Società.</p>
<p>In definitiva,  a  parere  dell’interpellante,  l’eliminazione  della  riserva azioni proprie, pur mantenendo il capitale sociale invariato, non configurerebbe mai una distribuzione di dividendi.</p>
<p><strong>Tutto ciò premesso, ALFA chiede che venga: </strong></p>
<p>·      riesaminata  l’interpretazione  resa  nella  risoluzione  n.   26/E  per affermare che l’assegnazione di azioni proprie non costituisce in ogni caso utile per i soci assegnatari;</p>
<p>·      precisato che l’ammontare della riserva azioni proprie da imputare a capitale sociale è costituito esclusivamente dalla quota della stessa corrispondente al valore nominale delle azioni proprie acquistate e successivamente assegnate.</p>
<p>Si tratta, infatti, di somme su cui sono già state assolte le imposte da parte dei soci uscenti che hanno in precedenza  ceduto  le  azioni  alla  Società.</p>
<p>Diversamente argomentando, si produrrebbero effetti di doppia imposizione delle somme in questione, una prima volta in capo ai soci uscenti sotto forma di capital gain e una seconda volta in capo ai soci assegnatari sotto forma di distribuzione di dividendi.</p>
<h2>Parere della Direzione</h2>
<p>La fattispecie sottoposta all’esame della scrivente investe il corretto trattamento fiscale dell’operazione di assegnazione di azioni proprie da parte della Società ai soci, iscritte in bilancio tra le poste dell’attivo patrimoniale conformemente a quanto prescritto dai principi di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.</p>
<p>La questione ha già formato oggetto di una precedente pronuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, che si è espressa sul tema con la risoluzione n.      26/E del 2011 a cui, pertanto, occorre fare rinvio precisando, tuttavia, quanto di seguito specificato. Nella specie, ALFA chiede che l’assegnazione di azioni proprie venga, in ogni caso, considerata un’operazione di natura patrimoniale che non produce effetti reddituali in capo ai soci assegnatari.</p>
<p>In via di principio, torna utile ribadire in questa sede che l’acquisto di azioni proprie – operazione prodromica a quella della successiva assegnazione – riverbera effetti sul capitale sociale in termini di restituzione dei conferimenti ai soci che decidono di uscire dalla compagine sociale ovvero di ridurre la loro esposizione al rischio d’impresa.</p>
<p>I  principi  contabili  internazionali  IAS/IFRS  (cfr.   IAS  32,  par.   33) segnalano come l’acquisto di azioni proprie da parte dell’entità determini una riduzione del capitale, da operarsi direttamente sulle singole poste patrimoniali ovvero indistintamente contabilizzando una posta di rettifica con segno negativo nel patrimonio netto.</p>
<p>L’impostazione adottata dai principi contabili nazionali, a cui risulta informato il bilancio della Società, prevede invece che le azioni proprie detenute in portafoglio – che non possono eccedere la quinta parte del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del codice civile – siano contabilizzate tra gli asset dell’attivo patrimoniale con conseguente iscrizione di una riserva di patrimonio netto di pari importo, resa indisponibile fino al mantenimento dei titoli in portafoglio da parte della società emittente. Come precisato nella risoluzione n. 26/E richiamata dal soggetto istante, la diversa rappresentazione contabile non snatura la sostanza economica del fenomeno quale operazione di natura patrimoniale non produttiva di effetti sul piano reddituale in capo ai soci.</p>
<p>Seppur diverso il trattamento contabile l’operazione  esprime,  tanto  nel  bilancio  IAS  compliant  quanto  nel  bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, un fenomeno tipicamente patrimoniale.</p>
<p>L’effetto di riduzione del patrimonio sociale conseguente all’acquisto di azioni  proprie  si  consolida (rectius formalizza) solo al momento dell’assegnazione ai soci delle azioni detenute in portafoglio con contestuale smobilizzo della riserva patrimoniale   precedentemente  iscritta. In buona sostanza, gli effetti che derivano dall’operazione di specie sono del tutto analoghi a quelli che si produrrebbero se le azioni proprie, anziché essere assegnate, venissero in seguito annullate con la differenza che, in tale seconda ipotesi, la riduzione del patrimonio sociale verrebbe accompagnata anche da una diminuzione dei titoli azionari in circolazione.</p>
<p>Più nello specifico, nell’ipotesi di acquisto e successivo annullamento occorrerebbe, da un lato, ridurre il capitale sociale per un importo pari al valore nominale delle azioni annullate e, dall’altro, abbattere la riserva precedentemente costituita per la quota parte del valore di acquisto eccedente il valore nominale dei titoli partecipativi.</p>
<p>Si ipotizzi, per  semplicità, un capitale sociale pari a diecimila euro, l’acquisto di cento azioni proprie di valore nominale pari a cento [valore nominale di 1 euro per azione] ad un costo di mille euro e conseguente iscrizione di una riserva di utili indisponibile di pari importo [1. 000]. Ne deriva, in sede di annullamento, la riduzione del capitale per un importo pari a euro cento [da 10. 000 a  9. 900] e la cancellazione della riserva iscritta per novecento. Risulta, pertanto, liberata la riserva azioni proprie per una quota pari a cento; quota che torna ad assumere la stessa natura che aveva in origine prima che venisse posto il vincolo civilistico di indisponibilità sulla stessa. Nella diversa ipotesi di acquisto e successiva assegnazione delle azioni proprie, invece, il capitale sociale resta contabilmente invariato e la riserva azioni proprie [nell’esempio pari a 1. 000] è cancellata.</p>
<p>E’ di tutta evidenza che, in questo caso, ai fini fiscali, il capitale sociale si riduce [9. 900] e si ricostituisce, alla stregua di un aumento gratuito di capitale, nella misura precedente l’acquisto delle azioni proprie da parte della Società [nell’esempio pari a 10. 000 euro], in quanto la riserva liberata [i. E. 100] deve considerarsi trasferita nel capitale.</p>
<p>In sostanza, la struttura del capitale sociale risulta modificata rispetto a quella precedente l’operazione di assegnazione delle azioni.</p>
<p>Ciò in considerazione dell’equivalenza degli effetti relativi all’attribuzione di azioni proprie con quelli dell’annullamento in cui, come già evidenziato, a parità di risultato contabile [10. 000] il capitale si riduce e la riserva, nei limiti del valore nominale delle azioni annullate, torna libera. Sulla base di questa ricostruzione, restano valide le considerazioni contenute nella risoluzione n. 26/E laddove si afferma che l’assegnazione delle azioni  proprie risulta  assimilabile, ai  fini  fiscali,  ad  un  aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale.</p>
<p>Sul punto, che forma oggetto della prima questione sollevata dalla Società, si ribadisce che, in ipotesi di assegnazione di azioni proprie acquistate sopra la pari (come nell’esemplificazione numerica sopra riportata), la quota di riserva (azioni proprie) impiegata per “finanziare” l’aumento gratuito di capitale è pari al valore nominale del capitale che le azioni assegnate rappresentano.</p>
<p>L’eccedenza costituisce, infatti, una mera posta di rettifica che trova la sua ragion d’essere nell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo di bilancio ad un costo di acquisto superiore al loro valore nominale.</p>
<p>Ne deriva che, in caso di successiva riduzione del capitale da parte della Società, tale riduzione dovrà essere imputata con precedenza alla quota parte di capitale derivante da passaggi di riserve di utili a capitale determinando, pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del TUIR, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporate.</p>
<p>Quanto alla seconda questione posta da ALFA, relativa all’affermazione contenuta nella risoluzione n. 26/E secondo cui l’eventuale eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l’ipotesi di distribuzione di dividendi, occorre qui precisare che detta eccedenza emerge nell’ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla Società in epoca antecedente, sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi.</p>
<p>Tornando all’esempio precedente, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui il capitale risulti formato da utili per un importo eccedente euro [9. 900].</p>
<p>In tale ipotesi, al fine di determinare la quota parte di riserva di utili “cristallizzata” in via definitiva nel capitale sociale all’atto dell’assegnazione delle azioni, il confronto deve essere operato con il capitale sociale al netto della quota parte dello stesso già formato con utili o riserve di utili. A titolo esemplificativo, se la parte di capitale sociale già costituita con utili ammontasse a euro [9. 960], il trasferimento a capitale della riserva azioni proprie di cento troverebbe capienza solo per un importo pari a euro quaranta, mentre l’eccedenza di sessanta configurerebbe la distribuzione di dividendi.</p>
<p>In definitiva, per quanto sopra argomentato, deve concludersi nel senso che la fattispecie in esame genera in capo ad ALFA una: &#8211;  riduzione del patrimonio netto in  misura corrispondente alle  risorse impiegate per l’acquisto delle azioni proprie;</p>
<p>· diversa composizione del patrimonio netto che impone di monitorare, ai fini fiscali, la parte di utile confluita nel capitale sociale per effetto dell’acquisto dei titoli partecipativi;</p>
<p>· eventuale distribuzione di dividendi nella particolare ipotesi in cui la quota  di  capitale  sociale  costituita da apporti risultasse incapiente rispetto alla quota di riserva di utili corrispondente al valore nominale delle azioni.</p>
<p>Tutto quanto sopra precisato, si confermano in questa sede le istruzioni contenute nella risoluzione n. 26/E con le ulteriori specifiche sopra evidenziate.</p>
<table style="width: 100%; height: 38px;">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-titolo-di-divendo-trattamento-fiscale/">Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-titolo-di-divendo-trattamento-fiscale/">Assegnazione di Azioni a titolo di divendo: Trattamento fiscale</a> was first posted on Aprile 21, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti:   in misura eccedente rispetto all&#8217;importo del conferimento in denaro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-lavoratori-dipendenti-in-misura-eccedente-rispetto-allimporto-del-conferimento-in-denaro-articolo-51-del-tuir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSEGNAZIONE DI AZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[ASSEGNAZIONE DI AZIONI A LAVORATORI DIPENDENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[azioni a dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[azioni a manager]]></category>
		<category><![CDATA[azioni proprie a dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[fringe benefit]]></category>
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		<category><![CDATA[retribuzione manager]]></category>
		<category><![CDATA[stock options]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Articolo 51 del DPR 917 del 1986</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-lavoratori-dipendenti-in-misura-eccedente-rispetto-allimporto-del-conferimento-in-denaro-articolo-51-del-tuir/">Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti:   in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-azioni-a-lavoratori-dipendenti-in-misura-eccedente-rispetto-allimporto-del-conferimento-in-denaro-articolo-51-del-tuir/">Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti:   in misura eccedente rispetto all&#8217;importo del conferimento in denaro</a> was first posted on Dicembre 5, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida per la corretta assegnazione di azioni proprie ai dipendenti, contattaci per assistenza e pianificazione fiscale (cfr rivalutazione quote sociali – azioni) onde conseguire un importante risparmio lecito di imposta…</p>
<p> Guida per la corretta assegnazione di azioni proprie ai dipendenti, contattaci per assistenza e pianificazione fiscale (cfr rivalutazione quote sociali – azioni) onde conseguire un importante risparmio lecito di imposta… </p>
<p>QUESITO</p>
<p>La società interpellante ALFA S. P. A. Afferma nell&#8217;istanza di interpello di essere &#8220;uno dei veicoli societari mediante i quali BETA S. P. A. (&#8212;) realizza le proprie  politiche  di   investimento  nei   settori   del   private  equity  e   delle infrastrutture (&#8212;)&#8221;, detenendo in particolare una partecipazione del 33,5 per cento nel capitale di GAMMA S. P. A. Ed una del 19,9 per cento nel capitale di DELTA. </p>
<p>Fa presente a tale riguardo l&#8217;istante che BETA &#8220;è una holding di investimento diversificata ed indipendente, operativa in Italia ed in Europa da oltre 30 anni&#8221;, mentre GAMMA S. P. A. &#8220;società quotata alla Borsa di Milano, è un operatore nel  mercato italiano dei  giochi  pubblici e  agisce  nel  settore delle scommesse ippiche e sportive (&#8212;)&#8221; e DELTA &#8220;controllata da EPSILON, società di partecipazioni turca quotata alla Borsa di Istanbul, gestisce, attraverso tre società operative proprietarie delle concessioni, altrettanti porti in Turchia&#8221;. </p>
<p>Oltre a ciò, la società istante fa presente di aver effettuato degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. </p>
<p>Il capitale sociale di ALFA, al momento, è complessivamente pari ad euro</p>
<p>151. 594. 375,  ed  è  suddiviso  in  tre  categorie  di  azioni,  ciascuna  del  valore nominale di 1 euro:</p>
<p>&#8211; n. 86. 006. 250 azioni di categoria A;</p>
<p>&#8211; n. 64. 948. 125 azioni di categoria B;</p>
<p>&#8211; n. 640. 000 azioni di categoria C. </p>
<p>La Società, inoltre, a fronte di apporti in denaro pari ad euro 60. 555. 000, ha emesso strumenti finanziari ex art. 2346 c. C. </p>
<p>Al riguardo, si precisa che i soci di ALFA si sono impegnati ad investire nella società complessivamente circa 513 milioni di euro, tramite sottoscrizione di diverse categorie di azioni e di strumenti finanziari. </p>
<p>Relativamente alle caratteristiche delle azioni delle diverse categorie e dei diritti dalle medesime attribuiti, ALFA fa presente quanto segue: &#8220;le azioni A sono azioni ordinarie, mentre le azioni B e C sono azioni speciali. Al riguardo, si precisa che le azioni B e C hanno diritti amministrativi ridotti (azioni B) oppure ne sono sostanzialmente prive (azioni C). Esse, inoltre, sono soggette, pur se in misura diversa, a limiti di trasferibilità; in particolare, per quanto riguarda le azioni B, tali limiti sono rappresentati dall&#8217;esistenza di una clausola di prelazione a favore degli altri soci; relativamente alle azioni C, invece, si osserva che è prevista, con alcune eccezioni, una sostanziale intrasferibilità delle stesse fino al settembre 2015&#8221;. </p>
<p>In merito ai diritti patrimoniali attribuiti dalle diverse categorie di azioni, si  rileva  che  l&#8217;articolo 29  dello  statuto  di  ALFA  dispone che  gli  utili  netti risultanti  dal  bilancio,  dedotto  un  importo  non  inferiore  al  5  per  cento  da destinare alla riserva legale, siano ripartiti tra i soci titolari di azioni A, azioni B ed azioni C ed i titolari degli strumenti finanziari (&#8212;), secondo i seguenti criteri:</p>
<p>(a)  innanzitutto, gli  utili  verranno  corrisposti  ai  beneficiari  in  misura proporzionale al valore nominale di tutti i conferimenti effettuati dai soci (i quali coincideranno con il valore nominale di sottoscrizione delle azioni sottoscritte) e di tutti gli apporti effettuati dai titolari di strumenti finanziari (i quali coincideranno con il valore nominale di sottoscrizione degli strumenti finanziari sottoscritti) sino a che sia stato complessivamente corrisposto ai beneficiari un importo pari al totale di quanto da questi complessivamente conferito/apportato (la &#8216;soglia 1&#8217;);</p>
<p>(b) l&#8217;importo che residua, una volta superata la soglia 1, sarà distribuito ai beneficiari in misura proporzionale a quanto conferito/apportato fino a concorrenza di un rendimento annuo pari al 5 per cento (la &#8216;soglia 2&#8217;). La soglia 2 sarà calcolata applicando il criterio dell&#8217;interesse composto con capitalizzazione annua;</p>
<p>(c)  l&#8217;importo che  residua, una  volta superata anche la  soglia  2,  verrà distribuito pro quota ai soci titolari di azioni C fino al raggiungimento di una soglia (la &#8220;soglia 3&#8221;) pari al 25 per cento dell&#8217;importo complessivamente distribuito in favore dei beneficiari ai sensi del precedente punto (b);</p>
<p>(d)  l&#8217;importo che  residua, una  volta superata anche la  soglia 3,  verrà distribuito per l&#8217;80 per cento ai beneficiari in misura proporzionale agli apporti/conferimenti e per il 20 per cento ai soci titolari di azioni C. </p>
<p>Come si nota, i soci titolari di azioni C, a fronte dell&#8217;assenza di diritti amministrativi  e  dell&#8217;esistenza  di  temporanei  vincoli  alla  trasferibilità  delle azioni, vantano diritti di partecipazione agli utili &#8216;rafforzati&#8217; rispetto a quelli degli altri soci di ALFA. Tali maggiori diritti, tuttavia, sono caratterizzati da una prospettiva temporale di medio-lungo periodo e da un indiscutibile grado di aleatorietà, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti della società daranno complessivamente luogo a risultati economici eccedenti le soglie sopra rappresentate (situazione ad oggi non verificata, ed inoltre di difficile previsione in considerazione del non facile contesto economico/finanziario di riferimento). </p>
<p>Ciò premesso, la società istante afferma che i soci intendono consentire l&#8217;ingresso nel capitale sociale, in qualità di azionisti titolari di azioni C, a taluni dei soggetti che si occupano della gestione degli investimenti della società (che vengono definiti nell&#8217;istanza &#8220;managers&#8221;). </p>
<p>In tale prospettiva, i soci di ALFA &#8220;ritengono che la modalità più appropriata per attuare la suddetta operazione sia rappresentata dall&#8217;effettuazione di un conferimento non proporzionale da  parte dei  managers e  degli attuali detentori di azioni C (BETA, ZETA S. P. A. Ed ETA S. P. A. , &#8212;), in quanto, (&#8212;), i</p>
<p>managers apportano utilità e benefici che, pur non potendo essere iscritti nel bilancio della società, sono comunque idonei ad aumentarne il valore, se non altro in via prospettica (&#8212;)”. </p>
<p>L&#8217;operazione prospettata prevede, in conformità alle disposizioni civilistiche di riferimento, l&#8217;assegnazione ai nuovi soci &#8220;managers&#8221; di azioni C in misura superiore rispetto ai conferimenti in denaro effettuati, e agli attuali soci C di nuove azioni C in numero inferiore rispetto al valore dei conferimenti in denaro. </p>
<p>A quanto afferma la società istante, al momento viene ipotizzata l&#8217;attribuzione ai managers di un quantitativo di azioni C tale per cui, ad esito del conferimento, detti soggetti detengano complessivamente al massimo il 20 per cento del totale delle azioni C di ALFA. </p>
<p>Ciò affermato, la società fa altresì presente che essa redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali (non utilizzando quindi i principi IAS/IFRS), e che le nuove azioni C verranno emesse senza sovrapprezzo con valore di sottoscrizione pari al loro valore nominale (1 euro per azione). </p>
<p>In occasione del prospettato conferimento:</p>
<p>&#8211; verrebbero emesse complessivamente 180. 000 nuove azioni C;</p>
<p>&#8211; i Soci C effettuerebbero, ciascuno in proporzione all&#8217;attuale percentuale di azioni C possedute, un conferimento in denaro complessivamente pari al 70 per cento del valore delle nuove azioni C emesse (126. 000 euro);</p>
<p>&#8211; i managers effettuerebbero un conferimento in denaro pari complessivamente al  rimanente  30  per  cento  del  valore  delle  nuove  azioni emesse (54. 000 euro). </p>
<p>Al fine di raggiungere il risultato sopra esposto, i Soci C libereranno (tramite il denaro da essi versato) circa 110. 000 azioni C che saranno in realtà assegnate (in maniera non proporzionale appunto) ai managers. </p>
<p>Con riferimento all&#8217;operazione descritta, precisa l&#8217;istante che tutti i managers destinatari delle azioni, anche quelli che allo stato sono dipendenti di altre società del gruppo, al momento dell&#8217;assegnazione assumerebbero la carica di amministratori o dipendenti in ALFA. </p>
<p>Inoltre, in considerazione del fatto che le azioni C attribuiscono diritti patrimoniali &#8220;rafforzati&#8221; rispetto alle altre categorie di azioni, afferma l&#8217;interpellante che per esse potrebbe essere individuato un valore teorico di tali azioni maggiore rispetto al loro valore nominale (il quale coincide con il valore di sottoscrizione). </p>
<p>Quanto sopra premesso e argomentato, la società istante, al fine di adempiere  correttamente  ai  propri  obblighi  di  sostituto  d&#8217;imposta,  viene  a chiedere all&#8217;Agenzia delle Entrate se:</p>
<p>&#8211;  le  azioni  C  assegnate  ai  managers  in  misura  eccedente  rispetto all&#8217;importo del conferimento in denaro da questi effettuato possano rappresentare, ai fini delle imposte sui redditi, l&#8217;attribuzione di un reddito di lavoro dipendente o assimilato a favore dei predetti managers;</p>
<p>&#8211; gli utili che i managers eventualmente riceveranno in futuro in qualità di soci proprietari di azioni C, ai fini delle imposte sui redditi dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai percettori come dividendi (se trattasi di utili distribuiti dalla società), ovvero come capital gains (in caso di cessione delle azioni), non costituendo redditi di lavoro dipendente o assimilati. </p>
<p> </p>
<p>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE</p>
<p>Relativamente alle problematiche sopra esposte, la società istante ritiene che al primo quesito debba essere data risposta negativa e che, quindi, le azioni C di  ALFA attribuite ai  managers in  misura eccedente rispetto all&#8217;importo del conferimento in denaro dagli stessi effettuato non costituiscono per tali soggetti l&#8217;attribuzione di un reddito di lavoro dipendente o assimilato. </p>
<p>Ciò in quanto, l&#8217;assegnazione non proporzionale delle azioni a favore dei managers   si   giustifica   esclusivamente   sulla   base   del   rapporto   sociale intercorrente fra gli azionisti conferenti e la società conferitaria e non risulta in alcun modo connessa &#8211;  neppure indirettamente &#8211;  con  le  prestazioni rese dai managers ad ALFA in relazione al rapporto di lavoro dipendente o all&#8217;ufficio di amministratore  (per   le   quali   ovviamente  tali   soggetti   ricevono  già   una remunerazione in linea con i valori di mercato, che è tassata quale reddito di lavoro dipendente o assimilato). </p>
<p>In  merito al  secondo quesito, la  società ritiene che  gli  eventuali utili percepiti dai managers in qualità di azionisti titolari di azioni C, ai fini delle imposte sui redditi dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai percettori come dividendi o come capital gain (in caso di cessione delle azioni), come accadrebbe per i redditi connessi ad ogni tipologia di partecipazione sociale. </p>
<p> </p>
<p>PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p>Preliminarmente, si  osserva che l&#8217;assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato rappresenta, in genere, erogazione di un compenso in natura che, fino al 25 giugno 2008, godeva di un particolare regime fiscale di favore, abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. </p>
<p>Più precisamente, qualora l&#8217;assegnazione di azioni era rivolta a determinati lavoratori dipendenti o  assimilati, individuati discrezionalmente dalla  società promotrice  dell&#8217;operazione,  piuttosto  che  alla  generalità  dei  dipendenti,  si rendeva applicabile l&#8217;articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR, in materia di stock options. </p>
<p>Tale disposizione, al ricorrere di talune condizioni, prevedeva, infatti, una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell&#8217;assegnazione, e l&#8217;ammontare corrisposto dal dipendente. </p>
<p>Abrogata tale disposizione, simili fattispecie devono necessariamente essere ricondotte nell&#8217;ambito dei fringe benefits e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del principio di omnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono reddito di lavoro dipendente. </p>
<p>Al riguardo, si fa presente che i compensi in natura sono imponibili anche in  capo  ai  soggetti  che  percepiscono  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro</p>
<p>dipendente,  tra  cui   i   titolari  di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa &#8211; come ad esempio gli amministratori di società. </p>
<p>In relazione, poi, al valore del fringe benefit ovvero al quantum da assoggettare a tassazione, l&#8217;articolo 51, comma 3, del TUIR individua nel cosiddetto  valore  normale  il  criterio  generale  da  utilizzare  per  valutare  i compensi in natura, i cui princìpi sono stabiliti dall&#8217;articolo 9 del citato Testo Unico che al comma 4 statuisce che &#8220;Il valore normale è determinato:</p>
<p>a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell&#8217;ultimo mese;</p>
<p>b) per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli  o  quote  di  partecipazione al  capitale  di  enti  diversi  dalle  società,  in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all&#8217;ammontare complessivo dei conferimenti;&#8221;. </p>
<p>Naturalmente, come più volte precisato dall&#8217;Amministrazione Finanziaria (cfr. , tra l&#8217;altro, circolare n. 30 del 2000 e risoluzione n. 186 del 2002), costituisce reddito per il lavoratore dipendente il valore del compenso in natura, come sopra specificato, al netto di quanto corrisposto dal dipendente ovvero trattenuto direttamente dal  sostituto d&#8217;imposta per  il  godimento del  bene  ceduto o  del servizio prestato. </p>
<p>Tanto premesso, si ritiene di non condividere la soluzione prospettata dall&#8217;interpellante in relazione al primo quesito posto. </p>
<p>Invero, prescindendo dalla modifica dello statuto che la società interpellante, in ossequio al disposto dell&#8217;art. 2346, co. 4, c. C. , si impegna ad operare per consentire l&#8217;assegnazione non proporzionale delle azioni C, si rileva che l&#8217;articolo 8, comma 2, lett. C), dello Statuto espressamente prevede che &#8220;Le Azioni C non possono essere oggetto di trasferimento. A qualunque titolo, sino al 27 settembre 2015. Fanno eccezione al divieto di trasferimento qui previsto i trasferimenti effettuati tra soggetti titolari di azioni C, effettuati a  favore di amministratori e dipendenti della Società, di società controllanti la Società. &#8220;. </p>
<p>Pertanto, lo statuto di ALFA consente ai titolari delle azioni C di trasferire le relative azioni prima della data prevista, sempreché queste non vengano cedute a soggetti estranei alla compagine sociale. Considerato che, come descritto dall&#8217;interpellante, l&#8217;aumento di capitale comporterà che &#8220;. I Soci C libereranno (tramite il denaro da essi versato) circa 110. 000 azioni C che saranno in realtà assegnate (in maniera non proporzionale appunto) ai managers&#8221;, il trasferimento delle azioni C non può prescindere dallo status di lavoratore dipendente dell&#8217;assegnatario. </p>
<p>Inoltre, a conferma della natura remunerativa delle azioni C, si fa presente che la stessa società ALFA afferma che il conferimento non proporzionale da parte dei manager costituisce la modalità più appropriata per attuare l&#8217;aumento di capitale, &#8220;. In quanto i manager apportano utilità e benefici che, pur non potendo essere iscritti nel bilancio della Società, sono comunque idonei ad aumentare il valore, se non altro in via prospettica (. )&#8221;. </p>
<p>Dette utilità, a parere della scrivente, possono essere ritenute come espressive dell&#8217;impegno profuso dai managers nell&#8217;attività della società e la loro rilevanza rispetto alla parte &#8220;monetaria&#8221; del conferimento posto in essere giustifica, nell&#8217;ambito degli accordi con ALFA, l&#8217;attribuzione di azioni con diritti patrimoniali rafforzati. </p>
<p>Si ravvisa, pertanto, nell&#8217;attribuzione delle azioni C un&#8217;ipotesi di concorso al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell&#8217;articolo 51 del TUIR, nel caso dei managers dipendenti della società, ovvero ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell&#8217;articolo 50, primo comma, lettera c-bis, TUIR, nel caso di managers &#8211; amministratori. </p>
<p>In considerazione, poi, di quanto rappresentato dalla società istante, secondo  la  quale  l&#8217;ingresso  nel  capitale  sociale  sarebbe  rivolto  &#8220;.   a  taluni soggetti che si occupano della gestione degli investimenti della società. &#8221; cd. Managers, la scrivente ritiene che, ove tali soggetti possano costituire una categoria di dipendenti, possa trovare applicazione la lettera g) del comma 2 dell&#8217;articolo 51 del TUIR laddove è statuito che &#8220;Non concorrono a formare il reddito. Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente a euro 2. 065,83 a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l&#8217;importo che non ha concorso a formare  il  reddito  al  momento  dell&#8217;acquisto è  assoggettato a  tassazione  nel periodo d&#8217;imposta in cui avviene la cessione&#8221;. </p>
<p>Al riguardo, infatti, l&#8217;Amministrazione Finanziaria ha affermato (cfr. , tra l&#8217;altro, risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 378) che al fine dell&#8217;applicazione del particolare regime da ultimo descritto è necessario che l&#8217;offerta sia rivolta alla generalità ovvero a categorie di dipendenti, ricomprendendo in tale ultimo concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, operai ecc. ), ma anche  i  dipendenti  di  un  certo  tipo  o  che  svolgono  le  medesime  mansioni (turnisti, expatriates. ). </p>
<p>In relazione al secondo quesito formulato ovvero alla qualificazione degli eventuali utili conseguiti dal dipendente nella sua veste di azionista della società nella quale presta lavoro, si  condivide la  soluzione prospettata dalla società istante. L&#8217;articolo 44, comma 1, lett. E), del TUIR, definisce redditi di capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all&#8217;IRES. </p>
<p>Al riguardo, si rileva che tale disposizione non limita il suo ambito di applicazione in ragione della qualifica soggettiva rivestita dal soggetto percettore degli utili, rilevando esclusivamente la circostanza che il medesimo soggetto partecipi al capitale o al patrimonio sociale. Invero, la partecipazione agli utili non è subordinata all&#8217;esistenza del rapporto di lavoro, dal momento che il beneficiario potrebbe continuare a mantenere il possesso delle azioni anche in caso di cessazione del rapporto stesso. </p>
<p>La qualifica di lavoratore dipendente (o assimilato) rileva, infatti, esclusivamente al momento dell&#8217;offerta delle azioni, mentre la fase successiva non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall&#8217;azionista con l&#8217;emittente. </p>
<p>In  questo  contesto  possono  verificarsi  profili  impositivi,  ma  aventi carattere diverso da quello dei redditi di lavoro dipendente: eventuali dividendi costituiranno redditi di capitale ai sensi dell&#8217;articolo 44, comma 1, lettera e), del</p>
<p>TUIR, così come i proventi ottenuti dalla cessione delle partecipazioni potranno rilevare  ai  fini  della  determinazione dei  redditi  diversi  di  natura  finanziaria (capital gain) di cui all&#8217;articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. </p>
<p>Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni  si  ritiene,  pertanto,  che  i dividendi  percepiti  dai  managers,  titolari  delle  Azioni  C,  assegnate  con  le modalità precisate dalla Società istante, costituiscano reddito di capitale così come previsto dall&#8217;articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR. </p>
<p> </p>
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