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	<title>Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Codice degli Appalti: bussola normativa per gli appalti pubblici in Italia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codice-degli-Appalti-bussola-normativa-per-gli-appalti-pubblici-in-Italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Codice degli Appalti, ufficialmente denominato &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;, rappresenta il fulcro normativo che regolamenta i contratti di appalto e di concessione indetti dalle amministrazioni pubbliche italiane. Emanato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Codice si propone di disciplinare in modo organico e completo l&#8217;intera filiera degli appalti pubblici, dall&#8217;ideazione alla [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Codice-degli-Appalti-bussola-normativa-per-gli-appalti-pubblici-in-Italia/">Codice degli Appalti: bussola normativa per gli appalti pubblici in Italia</a> was first posted on Aprile 22, 2024 at 12:27 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:504">Il Codice degli Appalti, ufficialmente denominato &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;, rappresenta il fulcro normativo che regolamenta i contratti di appalto e di concessione indetti dalle amministrazioni pubbliche italiane. Emanato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Codice si propone di disciplinare in modo organico e completo l&#8217;intera filiera degli appalti pubblici, dall&#8217;ideazione alla realizzazione, con l&#8217;obiettivo di promuovere la trasparenza, l&#8217;efficienza e la concorrenza nel settore.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:504">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:31">Caratteristiche principali</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:330">Il Codice degli Appalti si distingue per la sua <strong>struttura organica e articolata</strong>, suddivisa in <strong>150 articoli</strong> e <strong>13 allegati</strong>. Tale complessità riflette l&#8217;ampiezza e la delicatezza delle tematiche affrontate, che spaziano dalle <strong>procedure di gara</strong> ai <strong>criteri di aggiudicazione</strong>, dai <strong>subappalti</strong> al <strong>contenzioso</strong>.</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:58">Tra le caratteristiche salienti del Codice, si annoverano:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-17:0">
<li data-sourcepos="13:1-13:117"><strong>L&#8217;introduzione di principi cardine quali la concorrenza, la trasparenza, l&#8217;economicità, l&#8217;efficacia e l&#8217;equità.</strong></li>
<li data-sourcepos="14:1-14:177"><strong>L&#8217;enfasi sulla digitalizzazione dei processi</strong>, con l&#8217;obbligo di utilizzare piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara e degli adempimenti contrattuali.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:193"><strong>Il potenziamento del ruolo dell&#8217;Anac</strong>, l&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione, deputata a vigilare sulla corretta applicazione del Codice e a contrastare i fenomeni di corruzione e malaffare.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>L&#8217;introduzione di nuove misure a tutela delle imprese</strong>, volte a semplificare gli adempimenti burocratici e a ridurre i tempi di pagamento.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:25">Struttura del Codice:</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:130">Il Codice degli Appalti si articola in <strong>sei parti</strong>, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina degli appalti pubblici:</p>
<ul data-sourcepos="22:1-28:0">
<li data-sourcepos="22:1-22:36"><strong>Parte I: Disposizioni generali</strong></li>
<li data-sourcepos="23:1-23:53"><strong>Parte II: Principi, criteri e obblighi generali</strong></li>
<li data-sourcepos="24:1-24:41"><strong>Parte III: Procedure di affidamento</strong></li>
<li data-sourcepos="25:1-25:40"><strong>Parte IV: Esecuzione del contratto</strong></li>
<li data-sourcepos="26:1-26:21"><strong>Parte V: Tutela</strong></li>
<li data-sourcepos="27:1-28:0"><strong>Parte VI: Disposizioni transitorie e finali</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="29:1-29:18">Applicabilità</h2>
<p data-sourcepos="31:1-31:305">Il Codice degli Appalti si applica a tutti i <strong>contratti di appalto e di concessione</strong> stipulati <span class="citation-0">dalle </span><strong><span class="citation-0">amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori</span></strong><span class="citation-0">, aventi ad oggetto l&#8217;acquisizione di </span><strong><span class="citation-0 citation-end-0">servizi, forniture, lavori e</span> opere</strong>, nonché ai <strong>concorsi pubblici di progettazione</strong>.</p>
<p data-sourcepos="33:1-33:215">Sono esclusi dal campo di applicazione del Codice i contratti di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 163/2006.</p>
<p data-sourcepos="33:1-33:215">
<h2 data-sourcepos="35:1-35:12">Impatti</h2>
<p data-sourcepos="37:1-37:182">L&#8217;entrata in vigore del Codice degli Appalti ha determinato <strong>un&#8217;ampia serie di cambiamenti</strong> nel panorama degli appalti pubblici in Italia. Tra i principali impatti, si evidenziano:</p>
<ul data-sourcepos="39:1-44:0">
<li data-sourcepos="39:1-39:69"><strong>Maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure di gara.</strong></li>
<li data-sourcepos="40:1-40:58"><strong>Riduzione dei tempi di aggiudicazione degli appalti.</strong></li>
<li data-sourcepos="41:1-41:50"><strong>Incremento della concorrenza tra le imprese.</strong></li>
<li data-sourcepos="42:1-42:49"><strong>Maggiore tutela delle imprese appaltatrici.</strong></li>
<li data-sourcepos="43:1-44:0"><strong>Potenziamento del ruolo dell&#8217;Anac.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="45:1-45:16">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="47:1-47:334">Il Codice degli Appalti rappresenta un <strong>punto di riferimento fondamentale</strong> per tutti gli operatori che operano nel settore degli appalti pubblici in Italia. La sua complessità e la sua ampiezza richiedono un&#8217;attenta disamina e un aggiornamento costante, al fine di comprenderne appieno le disposizioni e di applicarle correttamente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 16:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[delibera 13/07/2016 n. 26166 AGCM]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida imprese al Rating di legalità 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/">Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti</a> was first posted on Febbraio 21, 2017 at 5:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trend progressivamente in rialzo per le richieste di attribuzione del Rating di legalità, “bollino di qualità, garanzia di legalità e trasparenza”, attribuito dall’Antitrust alle imprese con fatturato di almeno 2 milioni “virtuose” ex lege 2012 che consente di ottenere vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Con questa guida illustriamo come funziona il rating, come richiederlo e i requisiti aggiuntivi introdotti dalla “nuova edizione” del rating di legalità.</p>
<p>Trend progressivamente in rialzo per le richieste di attribuzione del Rating di legalità, “bollino di qualità, garanzia di legalità e trasparenza”, attribuito dall’Antitrust alle imprese con fatturato di almeno 2 milioni “virtuose” ex lege 2012. Nello scorso 2016, la richiesta di questo gettonato riconoscimento ha toccato quasi 3000 istanze con un incremento di circa il 50% rispetto all&#8217;anno precedente. Al rating di legalità sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Con la Delib. 13/07/2016, n. 26166 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Antitrust”), in attuazione dell’articolo 5-ter del D. L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012) ha modificato il Regolamento introducendo requisiti aggiuntivi volti all&#8217;implementazione dell&#8217;efficacia del sistema di premialità previsto.</p>
<h2>Vantaggi del Rating di legalità</h2>
<p>Il rating di legalità, è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale anche in rapporto alla tutela dei consumatori: consiste nell’assegnazione da parte dell&#8217;AGCM ( Autorità garante della concorrenza e del mercato) di un punteggio convenzionalmente misurato in “stellette” alle imprese richiedenti che soddisfino determinati requisiti.</p>
<p>Il rating ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ e un massimo di tre ‘stellette’ ed è attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende che saranno oggetto di verificazione tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.</p>
<p>Il rating di legalità rappresenta un indice positivo secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del D. L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Economia e Finanze 20/02/2014, n. 57</p>
<h2>Chi può richiederlo?</h2>
<p>Possono richiederlo le imprese, in forma individuale o collettiva che:</p>
<ul>
<li>abbiano sede operativa nel territorio nazionale;</li>
<li>abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell&#8217;ultimo esercizio chiuso nell&#8217;anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall&#8217;organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;</li>
<li>risultino iscritte, alla data della richiesta di rating, nel registro delle imprese da almeno due anni.</li>
</ul>
<h2>Procedura di Rating</h2>
<p>Spetta all’Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda sottoscritta dal legale rappresentante presentata direttamente, dalle aziende interessate, sulla base del formulario da inoltrare per via telematica seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Authority. I requisiti alla base della valutazione saranno comunicati direttamente dalle imprese e successivamente verificati tramite una serie di controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.</p>
<p>NB Il regolamento riporta l’iter per il rilascio del rating di legalità ponendo particolare attenzione alla corretta valutazione dei requisiti.</p>
<h2>Durata e rinnovo</h2>
<p>Una volta ottenuto, il rating di legalità, dura due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.</p>
<p>Novità introdotte dalla delibera 13/07/2016, n. 26166 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016)</p>
<p>Le novità della “nuova edizione “ del rating di legalità consistono in requisiti più stringenti al fine di ottimizzare e rendere più efficace il controllo che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a esercitare per l&#8217;assegnazione delle “stellette”. Le più importanti modifiche sono le seguenti:</p>
<p>il rating non potrà essere rilasciato ad imprese collettive controllate da società o enti esteri per i quali non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.</p>
<p>possibilità per l’impresa di dimostrare la completa dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating tenuta dai soggetti (es. Titolare, direttore tecnico, direttore generale, procuratore speciale, ecc. ) cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating.</p>
<p>possibilità di ridurre il punteggio di un segno + nel caso in cui nel Casellario informatico tenuto dall’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui all’art. 8 del D. P. R. 207/2010, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e di rapporto di lavoro (in ogni caso l’accertamento non potrà comunque determinare una riduzione del punteggio base, pari ad una stelletta).</p>
<p>obbligo per l’Antitrust di individuare ogni anno un campione rappresentativo (pari al 10% delle imprese in possesso del rating, uniformemente distribuito sul territorio nazionale) e di inviare tale elenco alla Guardia di Finanza al fine di verificare i singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva.</p>
<p>NB L’elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito dell’Autorità (<a href="http://www.agcm.it/" target="_blank" rel="noopener">http://www. Agcm. It/</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per essere assistiti o collaborare serenamente con un nostro consulente , contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/">Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti</a> was first posted on Febbraio 21, 2017 at 5:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABROGATA RESPONSABILITA' IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Abrogata solidarietà ai fini IVA negli appalti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/">APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa &#8220;responsabilità sanzionatoria&#8221; prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale, contattaci per assistenza contabile e pareristica in edilizia…</p>
<p>
</p>
<p>Appalti: Abrogata la Solidarietà ai fini Iva, resta attiva quella previdenziale</p>
<p>Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa &#8220;responsabilità sanzionatoria&#8221; prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale. Contatta il nostro Studio Commercialista e Tributario per assistenza contabile e fiscale in edilizia. </p>
<p>
In altri termini, il decreto non ha modificato il regime di responsabilità solidale contributiva relativa alle ritenute d&#8217;imposta di lavoro dipendente. La norma finale lascia, infatti, inalterate le regole in materia di lavoro. Infatti,  il decreto ha calato la scure  sull&#8217;articolo 35 del Dl 223/2006 abrogando solo i riflessi Iva della normativa. </p>
<p>Indipendentemente dall&#8217;adempimento appena abrogato, le imprese oculate devono introdurre una procedura di controllo economico-amministrativo dei propri fornitori con la quale verificare, per esempio, l&#8217;esistenza di un reale potere di rappresentanza del venditore rispetto all&#8217;impresa fornitrice; l&#8217;esistenza e l&#8217;attività dell&#8217;impresa fornitrice (attraverso l&#8217;acquisizione della visura camerale); la corrispondenza degli indirizzi della sede amministrativa e legale e della localizzazione dei pagamenti rispetto ai dati camerali.  </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></td>
<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/">APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA 2013 Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Appaltatori per il versamento dell]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Appalti ed Edilizia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.  </p>
<p>Sintesi della Circolare N. 2/E della Agenzia delle Entrate</p>
<p>Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 </p>
<p>OGGETTO:    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore &#8211; Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 &#8211; Problematiche interpretative</p>
<p>L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. </p>
<p>In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e  dell’imposta sul  valore  aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. </p>
<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. </p>
<p>Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva &#8211; resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 &#8211; con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in commento. </p>
<p> </p>
<p>Ambito oggettivo di applicazione</p>
<p>è stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. </p>
<p>Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per l’edilizia”.   La  valorizzazione  di  tale  contesto  normativo  potrebbe  quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo settore edile. </p>
<p>Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”. </p>
<p>Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. </p>
<p>Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al  contratto di  appalto  come  definito  dall’articolo 1655  del  codice  civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. </p>
<p>La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo. </p>
<p>Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:</p>
<p>a)     gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli  altri  commi  28  e  28-bis  che,  invece,  richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;</p>
<p> </p>
<p>b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c. C. (sono pertanto esclusi tutti i lavoratori autonomi);</p>
<p> </p>
<p>c)     il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c. C. ;</p>
<p> </p>
<p>d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;</p>
<p> </p>
<p>e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (nel senso che il consorzio non risponde in solido per i debiti dei soci consorziati ai fini iva e delle ritenute erariali). </p>
<p> </p>
<p>La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti  economici distinti  (committente, appaltatore e  subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. </p>
<p>Si evidenzia, infatti, che la  stessa previsione del primo periodo del comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. </p>
<p>Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter. </p>
<p>Al riguardo, si  chiarisce che  l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. </p>
<p> </p>
<p>Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e  subappalto  devono  essere  conclusi  da  soggetti  che  stipulano  i  predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. </p>
<p>Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR. </p>
<p>Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari</p>
<p>Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. </p>
<p>Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. </p>
<p>Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio. </p>
<p>Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento. </p>
<p>In  particolare, in  linea  con  quanto chiarito  dalla  Ragioneria con  la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa   essere   attestata   nel   momento   in   cui   il   cedente   (appaltatore   o subappaltore) dà  notizia  della  cessione  al  debitore  ceduto  (committente o appaltatore). </p>
<p>
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></td>
<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>IVA ALIQUOTA AL 10%  SUI MANUFATTI CIMITERIALI DATI IN USO DA UNA SOCIETÀ CONVENZIONATA CON IL COMUNE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-aliquota-al-10-sui-manufatti-cimiteriali-dati-in-uso-da-una-societ-192-convenzionata-con-il-comune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Cimitero aliquota agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Con risoluzione 376 del 2002 L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all&#8217;attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-aliquota-al-10-sui-manufatti-cimiteriali-dati-in-uso-da-una-societ-192-convenzionata-con-il-comune/">IVA ALIQUOTA AL 10%  SUI MANUFATTI CIMITERIALI DATI IN USO DA UNA SOCIETÀ CONVENZIONATA CON IL COMUNE</a> was first posted on Marzo 21, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con risoluzione 376 del 2002 L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all&#8217;attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, cremazioni, illuminazione elettrica votiva. </p>
<p>Iva aliquota al 10%  sui manufatti cimiteriali dati in uso da una società convenzionata con il Comune </p>
<p>Con risoluzione 376 del 2002 L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all&#8217;attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, cremazioni, illuminazione elettrica votiva. </p>
<p>Con la citata risoluzione l&#8217;Agenzia delle Entrate ha, attraverso un pertinente richiamo alla giurisprudenza comunitaria, condiviso, nel suo complesso, la tesi sostenuta dall&#8217;istante. </p>
<p>Più specificamente, è stato fatto presente che la problematica dell&#8217;assoggettabilità a Iva delle concessioni di loculi cimiteriali precedentemente ha già provocato un contenzioso a livello comunitario e che la Corte di giustizia della Cee, con la sentenza n. 231/87 del 17 ottobre 1989, ha ricompreso detta attività tra quelle svolte dagli enti pubblici in veste di pubblica autorità, considerandola, di conseguenza, esclusa dal campo di applicazione dell&#8217;Iva, in base a quanto previsto dall&#8217;articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva Cee, che, infatti, stabilisce &#8220;Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni&#8221;. </p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito la portata della normativa del 1991, utilizzando un&#8217;interpretazione logico-sistematica che, con l&#8217;ausilio della più recente giurisprudenza comunitaria, ha indotto a restringerne l&#8217;applicabilità ai soli Comuni o altri organismi pubblici che rilasciano le menzionate concessioni. </p>
<p>
Quindi, le cessioni in concessione in uso a terzi dei loculi cimiteriali o altri manufatti realizzate dalla predetta società rientrano nel campo di applicazione dell&#8217;Iva e, ad esse, si rende applicabile l&#8217;aliquota del 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972, in quanto dette opere sono assimilate a quelle di urbanizzazione, ai sensi dell&#8217;articolo 26-bis, del decreto legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. </p>
<p>Relativamente ai servizi cimiteriali resi dalla medesima società, è stato precisato la loro rilevanza ai fini dell&#8217;Iva con applicazione dell&#8217;aliquota ordinaria. Stessa sorte  anche per  i servizi  inerenti  la manutenzione delle tombe, l&#8217;illuminazione elettrica con lampade votive e, in genere, tutti i servizi gestiti privatisticamente. </p>
</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-aliquota-al-10-sui-manufatti-cimiteriali-dati-in-uso-da-una-societ-192-convenzionata-con-il-comune/">IVA ALIQUOTA AL 10%  SUI MANUFATTI CIMITERIALI DATI IN USO DA UNA SOCIETÀ CONVENZIONATA CON IL COMUNE</a> was first posted on Marzo 21, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE E/O SUBAPPALTATORE COME TUTELARSI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-responsabilit-192-solidale-fiscale-tra-committente-ed-appaltatore-e-o-subappaltatore-come-tutelarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA 2013 Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Appaltatori per il versamento dell]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/iva-responsabilit-192-solidale-fiscale-tra-committente-ed-appaltatore-e-o-subappaltatore-come-tutelarsi/</guid>

					<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare N. 40/E del 8 ottobre 2012, si è pronunciata in  merito alle procedure applicative da adottare inerenti la responsabilità fiscale nel settore dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi come disciplinate dal D. L. 223/2006 e successivamente modificate dall’articolo 13-ter del D. L. 22/06/2012 n. 83 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-responsabilit-192-solidale-fiscale-tra-committente-ed-appaltatore-e-o-subappaltatore-come-tutelarsi/">IVA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE E/O SUBAPPALTATORE COME TUTELARSI</a> was first posted on Gennaio 16, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare N. 40/E del 8 ottobre 2012, si è pronunciata in  merito alle procedure applicative da adottare inerenti la responsabilità fiscale nel settore dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi come disciplinate dal D. L. 223/2006 e successivamente modificate dall’articolo 13-ter del D. L. 22/06/2012 n. 83 e seguenti (c. D. Decreto crescita). Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (ex D. Lgs 163/2006). </p>
<p>IVA: Responsabilità solidale fiscale tra committente ed appaltatore e/o subappaltatore Come Tutelarsi</p>
<p>L’<a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/IVA/Circolare%20Agenzia%20Delle%20Entrate%20N%2040E%20%20081012. Pdf">Agenzia delle Entrate, con la Circolare N. 40/E</a> del 8 ottobre 2012, si è pronunciata in  merito alle procedure applicative da adottare inerenti la responsabilità fiscale nel settore dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi come disciplinate dal D. L. 223/2006 e successivamente modificate dall’articolo 13-ter del D. L. 22/06/2012 n. 83 e seguenti (c. D. Decreto crescita). Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (ex D. Lgs 163/2006). </p>
<p>Decorrenza </p>
<p>L’Amministrazione ha stabilito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero dal 12 agosto 2012, e con specifico riferimento agli adempimenti conseguenti, ha disposto che le certificazioni relative debbano essere richieste solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dal 11 ottobre 2012. </p>
<p>Dichiarazione sostitutiva</p>
<p>In merito alla documentazione necessaria a comprovare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore, per L’Agenzia delle Entrate sono idonee sia le asseverazioni rilasciate dai CAF o da altri professionisti abilitati ai sensi di legge (a nostro avviso rare e nell’ipotesi di un consulente abilitato interno all’azienda anche prive dell’efficacia probatoria effettiva), nonché le <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/allegati/dichiarazione%20sostitutiva. Pdf">dichiarazioni sostitutive ex art. 445/2000</a> con cui l’appaltatore/subappaltatore dichiari l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>Obblighi del Committente</p>
<p>IL committente è tenuto prima di versare il corrispettivo/pagare fattura anche solo in acconto a verificare gli adempimenti fiscali (versamento dell’Iva e delle  ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti) eseguiti dall’appaltatori e da eventuali subappaltatori. </p>
<p>Obblighi dell’Appaltatore</p>
<p>L’appaltatore principale è tenuto prima di versare il corrispettivo/pagare fattura anche solo in acconto a verificare gli adempimenti fiscali (versamento dell’Iva e delle  ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti) eseguiti dal proprio subappaltatore. </p>
<p>Pagamenti</p>
<p>Possono essere sospesi fino alla produzione della documentazione richiesta. </p>
<p>Termini di accertamento</p>
<p>Variano a seconda del tributo evaso e dell’ammontare, un minimo di quattro anni ad un massimo di 10. </p>
<p>Sanzioni </p>
<p>In caso di mancata verifica in capo al committente (e all’appaltatore principale verso i subappaltatori) per “l’omissione della verifica della correttezza degli adempimenti” scatta la sanzione amministrativa da un minimo di €. 5. 000 ad una massimo di €. 200. 000. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-responsabilit-192-solidale-fiscale-tra-committente-ed-appaltatore-e-o-subappaltatore-come-tutelarsi/">IVA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE E/O SUBAPPALTATORE COME TUTELARSI</a> was first posted on Gennaio 16, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTRATTI D’APPALTO RESPONSABILITÀ FISCALE SOLIDALE SINTESI E GUIDA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contratti-dappalto-responsabilit-192-fiscale-solidale-sintesi-e-guida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.                                CONTRATTI D’APPALTO Responsabilità fiscale solidale: Committente/Appaltatore/Subappaltatore   L’art. 13ter della L. 134/2012 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contratti-dappalto-responsabilit-192-fiscale-solidale-sintesi-e-guida/">CONTRATTI D’APPALTO RESPONSABILITÀ FISCALE SOLIDALE SINTESI E GUIDA</a> was first posted on Ottobre 30, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto. </p>
<p>                               CONTRATTI D’APPALTO </p>
<p>Responsabilità fiscale solidale:</p>
<p>Committente/Appaltatore/Subappaltatore</p>
<p> </p>
<p>L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto. </p>
<p>La norma esclude la responsabilità se il committente/appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i predetti versamenti “scaduti” alla data del pagamento sono stati eseguiti. </p>
<p>Tale documentazione può essere costituita, indifferentemente, da:</p>
<p>1)     certificazione asseverata da professionista o CAF;</p>
<p>2)    dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ex art. 46 DPR 445/2000. </p>
<p>La norma decorre dai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12/08/2012 e per i  pagamenti effettuati dall’11/10/2012. </p>
<p>Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto; per il committente (vincolato al controllo degli adempimenti) una sanzione da € 5. 000 ad € 200. 000. </p>
<p> </p>
<p>N. B. La legge Fornero (c. 31-art. 4 L. 92/2012) ha modificato e ridefinito la responsabilità solidale su profili retributivi, previdenziali e assicurativi. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contratti-dappalto-responsabilit-192-fiscale-solidale-sintesi-e-guida/">CONTRATTI D’APPALTO RESPONSABILITÀ FISCALE SOLIDALE SINTESI E GUIDA</a> was first posted on Ottobre 30, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sintesi Circolare Agenzia Entrate Circolare n. 40e: Disposizioni in materia di  responsabilità solidale dell’appaltatore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sintesi-circolare-agenzia-entrate-circolare-n-40e-disposizioni-in-materia-di-responsabilit-224-solidale-dellappaltatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/sintesi-circolare-agenzia-entrate-circolare-n-40e-disposizioni-in-materia-di-responsabilit-224-solidale-dellappaltatore/</guid>

					<description><![CDATA[La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il  versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.   OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sintesi-circolare-agenzia-entrate-circolare-n-40e-disposizioni-in-materia-di-responsabilit-224-solidale-dellappaltatore/">Sintesi Circolare Agenzia Entrate Circolare n. 40e: Disposizioni in materia di  responsabilità solidale dell’appaltatore</a> was first posted on Ottobre 10, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il  versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.  </p>
<p>OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore &#8211; Chiarimenti</p>
<p>premessa</p>
<p>Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.   134  –  che, sostituendo integralmente il  comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. </p>
<p>La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il  versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. </p>
<p>La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. </p>
<p>La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione. </p>
<p>L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti, rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale individuazione  dei  limiti  di  responsabilità  dei  soggetti  coinvolti,  sono  stati sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori. </p>
<p>In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA. </p>
<p>Entrata in vigore della disposizione</p>
<p>Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in  forza delle nuove  disposizioni, a  verificare che  gli  adempimenti fiscali &#8211; consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto &#8211; scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore. </p>
<p>Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati  a  decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della norma, ossia dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. </p>
<p>La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali. </p>
<p>Acquisizione della documentazione</p>
<p>Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento  del  corrispettivo, al  fine  di  superare  il  vincolo  di  responsabilità solidale del committente/appaltatore. </p>
<p>Poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione  di  un  responsabile  del  centro  di  assistenza  fiscale  o  di  un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. </p>
<p>In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva &#8211; resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 &#8211; con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:</p>
<p>ü indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;</p>
<p>ü indicare  il  periodo  nel  quale  le  ritenute  sui  redditi  di  lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;</p>
<p>ü riportare  gli  estremi  del  modello  F24  con  il  quale  i  versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;</p>
<p>contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle  riferibili  al  contratto  di  appalto/subappalto per  il  quale  la dichiarazione viene resa</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sintesi-circolare-agenzia-entrate-circolare-n-40e-disposizioni-in-materia-di-responsabilit-224-solidale-dellappaltatore/">Sintesi Circolare Agenzia Entrate Circolare n. 40e: Disposizioni in materia di  responsabilità solidale dell’appaltatore</a> was first posted on Ottobre 10, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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