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	<title>AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Commercialista.it</title>
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	<title>AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Guida fiscale e previdenziale per aprire la Partita IVA come Amministratore di condominio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-e-previdenziale-per-aprire-la-Partita-IVA-come-Amministratore-di-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;attività dell&#8217;amministratore di condominio è regolata da specifiche normative che influenzano sia gli aspetti fiscali sia quelli previdenziali. Aprire una partita IVA come amministratore di condominio richiede una comprensione accurata delle norme per garantire la corretta gestione delle imposte e dei contributi previdenziali. Ecco una guida passo dopo passo per assistere gli amministratori in queste [&#8230;]</p>
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<p>L&#8217;attività dell&#8217;amministratore di condominio è regolata da specifiche normative che influenzano sia gli aspetti fiscali sia quelli previdenziali. Aprire una partita IVA come amministratore di condominio richiede una comprensione accurata delle norme per garantire la corretta gestione delle imposte e dei contributi previdenziali. Ecco una guida passo dopo passo per assistere gli amministratori in queste procedure.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Registrazione della Partita IVA</h2>
<p>L&#8217;apertura della partita IVA avviene tramite l&#8217;Agenzia delle Entrate. L&#8217;amministratore deve compilare il<strong> modello AA9/12.</strong> La scelta del regime fiscale durante questa fase è cruciale e dipenderà dai ricavi annui previsti e altre caratteristiche dell’attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Scelta del Regime Fiscale</h2>
<p>Gli amministratori di condominio possono optare per il <strong>regime forfettario</strong> se i loro ricavi non superano i limiti stabiliti dalla legge, che offre il vantaggio di una fiscalità ridotta. Alternativamente, possono scegliere il regime ordinario o il regime dei minimi, a seconda della loro situazione specifica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Obblighi Contributivi</h2>
<p>Gli amministratori di condominio sono generalmente iscritti all&#8217;INPS Gestione Separata, a meno che non siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La contribuzione è calcolata su una percentuale del reddito professionale annuo e deve essere versata trimestralmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fatturazione e Ritenuta d&#8217;Acconto</h2>
<p>Per ogni prestazione effettuata, l&#8217;amministratore di condominio deve emettere fattura. Se non si adotta il regime forfettario, sulla fattura va applicata la ritenuta d&#8217;acconto del 20% a titolo di imposta anticipata sul reddito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Dichiarazione dei Redditi</h2>
<p>L&#8217;amministratore di condominio deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, includendo <strong>tutte le entrate e le spese sostenute nell’ambito della gestione condominiale.</strong> La scelta del regime fiscale influenzerà la modalità di dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deduzioni e Detrazioni</h2>
<p>È possibile dedurre le spese sostenute per l’attività, come viaggi, formazione e acquisto di materiali. Inoltre, ci sono detrazioni applicabili per gli amministratori di condominio, come quelle per le<strong> assicurazioni professionali</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Adempimenti Periodici</h2>
<p>Gli amministratori di condominio devono tenere traccia dei loro obblighi fiscali e contributivi, compreso il pagamento trimestrale dei contributi INPS e il versamento delle ritenute d&#8217;acconto.</p>
<h4></h4>
<h2>Verifica Costante delle Normative</h2>
<p>Le leggi fiscali e previdenziali possono subire modifiche; pertanto, è essenziale che l&#8217;amministratore di condominio rimanga aggiornato su eventuali novità legislative che potrebbero influenzare la sua attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Aprire una partita IVA come amministratore di condominio comporta una serie di obblighi fiscali e previdenziali non trascurabili. Una corretta pianificazione e gestione di questi aspetti sono fondamentali per garantire il successo e la legalità dell&#8217;attività professionale. Consigliamo sempre la consultazione di un commercialista per orientarsi al meglio in queste procedure.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all&#8217;85% per gli interventi di  messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sismabonus-2017-agevolazione-fiscale-fino-all85-per-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza-degli-edifici-a-rischio-sismico-anche-per-le-zone-a-rischio-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 11:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale all' Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma Bonus nella legge di stabilità  2017:  chi può ottenere le  detrazioni  Irpef e Ires fino all’85% e quando</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2017, nell&#8217;ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza  degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico. La novità più importante introdotta è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Delle spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto. Vediamo quando, dove e a chi spetta questo importante beneficio fiscale. </p>
<p> Adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare in Italia: arriva il Sismabonus  </p>
<p> La legge di bilancio 2017, nell&#8217;ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico. </p>
<p> La novità più importante del Sisma bonus 2017 è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Per le spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto, effettuate sulle case, immobili delle attività produttive e condomini, nelle zone ad alto rischio sismico. Inoltre, la possibilità di usufruire del Bonus viene estesa anche alle seconde case e alle zone a rischio 3 (zone nelle quali, in base alla classificazione sismica del territorio possono verificarsi forti terremoti ma rari). </p>
<p> Aliquote di detrazione del Sismabonus  </p>
<p> La detrazione Irpef partirà dal 50% e potrà salire nel caso in cui l’edificio venga migliorato di due classi di rischio. Nello specifico, è previsto che lo sconto possa aumentare al 70% o all’80% per le case e dal 75% all’85% per i condomini e l’importo massimo per il quale si può richiederei il Sisma bonus è di € 96. 000. </p>
<p> Per quali interventi e dove è previsto lo sconto d&#8217;imposta  </p>
<p> In buona sostanza deve trattarsi di interventi antisismici su edifici ricadenti in zone ritenute ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2) e anche in zone 3 , appositamente individuate con una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003. </p>
<p> Classificazione zone a rischio sismico </p>
<p> Zona 1 &#8211; Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g. ];</p>
<p> Zona 2 &#8211; Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], che include 2. 345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;</p>
<p> Zona 3 &#8211; Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti;</p>
<p> Zona 4 &#8211; Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici. (non inclusa nell&#8217;agevolazione). </p>
<p> Distinzione applicativa per il funzionamento del Sismabonus sotto il profilo temporale  </p>
<p> Sisma bonus 2017 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per le abitazioni e attività produttive, spetta una detrazione pari al 50% su 96. 000 € di spesa massima da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese;</p>
<p>a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è prevista l&#8217;estensione della predetta detrazione  anche alla zona sismica 3. </p>
<p> A beneficiare del Sismabonus saranno anche le seconde case, i condomìni anche se incapienti, e gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici. </p>
<p> Il Sismabonus quindi viene in soccorso, oltre che per la sicurezza delle private abitazioni, ogni qualvolta si tratti di costruzioni adibite ad attività produttive, quindi quelle destinate all’esercizio di attività commerciali (negozi, laboratori etc. ) ovvero anche a quelle professionali. Sarebbero quindi incluse anche quelle rurali. </p>
<p> Percentuali del Sismabonus condomini 2017: </p>
<p> Riguardo agli edifici condominiali, per una riduzione di 1 classe di rischio spetta una detrazione del 75%, per 2 classi 85%. Il limite massimo di spesa è di 96. 000 € e vi rientrano anche spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. </p>
<p> Destinatari del Sismabonus  </p>
<p> La “legge-base” (art. 16-bis TUIR) indica quali possibili destinatari dell’agevolazione, coloro che possiedono l’unità immobiliare a titolo di proprietà ovvero che la detengono ad altro titolo (ad esempio, in conseguenza di un contratto di locazione, comodato o di abitazione o un diritto di usufrutto). </p>
<p> Agli effetti delle imposte, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il Bonus, a certe condizioni, anche al  “familiare convivente” (non possessore o detentore dell’immobile) consentendogli la detrazione di imposta per spese da lui sostenute per l’intervento edilizio sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge. </p>
<p> Le novità introdotte dal Sismabonus in pillole</p>
<p> detrazione applicabile anche alle seconde case e alle attività produttive;</p>
<p> estensione del diritto al Bonus anche per chi si trova in zona sismica 3;</p>
<p> detrazione in 5 anni e non più 10;</p>
<p> possibilità di chiedere il bonus per interventi di classificazione e verifica sismica;</p>
<p> estensione dell’agevolazione ai condomini. </p>
<p> Se desiderate mettere in sicurezza i vostri immobili con il Sismabonus ed essere assistiti con serenità e professionalità, </p>
<p> contattateci al NUMERO VERDE 800192752!  </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sismabonus-2017-agevolazione-fiscale-fino-all85-per-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza-degli-edifici-a-rischio-sismico-anche-per-le-zone-a-rischio-3/">Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all’85% per gli interventi di  messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sismabonus-2017-agevolazione-fiscale-fino-all85-per-gli-interventi-di-messa-in-sicurezza-degli-edifici-a-rischio-sismico-anche-per-le-zone-a-rischio-3/">Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all&#8217;85% per gli interventi di  messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”</a> was first posted on Gennaio 28, 2017 at 12:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-e-ristrutturazioni-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale all'Ecobonus, Bonus ristrutturazione edilizia e Sisma-Bonus 2017</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l&#8217;”Ecobonus”, l&#8217;agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, elevabile fino al 75% per i condomini, con un&#8217;importante novità: possibilità di rimborsi immediati e in un&#8217;unica soluzione e non più dilazionati in 10 anni. Vediamo insieme cos&#8217;è l&#8217;Ecobonus, quando opera, chi può ottenerlo e quali vantaggi produce.  </p>
<p>
</p>
<p>Obbligatorietà dell&#8217;attestato di prestazione energetica (APE), interventi di riqualificazione energetica e agevolazioni fiscali immediate con l&#8217;Ecobonus </p>
<p>La disciplina in materia (Decreto legislativo n°192 del 2005 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2002/91/CE e integrato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 &#8211; Linee guida nazionali per la certificazione energetica), ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione del c. D. Attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica, ACE) per gli edifici che comportino un consumo energetico. La certificazione energetica serve a far fronte a sprechi, incentivare ad aumentare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo il consumo energetico e recuperare eventuali costi di ristrutturazione o adeguamento dell’edificio in brevissimo tempo, tutelando anche l&#8217;ambiente . </p>
<p>Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica? </p>
<p>Trattasi di una serie di interventi effettuati su un edificio esistente, allo scopo di migliorarne la classe energetica di appartenenza. </p>
<p>A titolo esemplificativo, questi interventi sono essenzialmente tre:</p>
<p>a) isolamento termico che consente di riscaldare o rinfrescare gli ambienti con un minor consumo di energia (gas ed elettricità);</p>
<p>b) sistemi per alimentare la produzione di energia e ridurre il fabbisogno energetico di un&#8217;abitazione: pannelli fotovoltaici, impianti solari termici;</p>
<p>Ottimizzazione dell’impianto di riscalda mento (ad esempio sostituzione di caldaie). </p>
<p>Ecobonus 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica in un&#8217;unica soluzione! </p>
<p>Tra le novità previste dal Bonus “casa” della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’Ecobonus al 65% per 5 anni, dal 2017 al 2021. </p>
<p>La detrazione Ecobonus è una detrazione di imposta lorda sull&#8217;IRPEF in caso di contribuenti privati e sull&#8217;IRES in caso di società. Inoltre, per gli interventi sui condomini il bonus 2017 è elevato fino al 75%. </p>
<p>Questo è il punto di arrivo di un progetto governativo al quale si lavorava da tempo, per consentire al privato di fruire immediatamente del predetto sconto fiscale per gli interventi di efficientazione energetica, quindi direttamente sul prezzo dei lavori anziché come rimborso frammentato in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. </p>
<p>Quali sono le spese ammesse al beneficio fiscale Ecobonus? </p>
<p>L&#8217;Ecobonus è un&#8217;agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. </p>
<p>La detrazione IRPEF o IRES Ecobonus operano al 65% per la riqualificazione energetica e al 50% per il bonus ristrutturazioni edili. </p>
<p>Andando nel dettaglio, sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all&#8217;interno dell&#8217;edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. </p>
<p>Ecobonus equivale quindi a meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica. </p>
<p>Il tetto spesa massimo Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:</p>
<p>1) Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti: € 100. 000;</p>
<p>2) Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi: € 60. 000;</p>
<p>3) Installazione di pannelli solari: € 60. 000;</p>
<p>4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: € 30. 000. </p>
<p>A chi spetta la detrazione fiscale? </p>
<p>La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. </p>
<p>Nel dettaglio essa spetta a:</p>
<p>a) persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d&#8217;uso l’immobile;</p>
<p>b) titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;</p>
<p>c) contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull&#8217;IRES;</p>
<p>d) associazioni tra professionisti;</p>
<p>e) enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;</p>
<p>N. B.  La detrazione IRPEF Ecobonus per le spese di risparmio energetico si estende anche ai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;agevolazione i quali sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, salvo in caso di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. </p>
<p>Sconto maggiorato fino al 75% per gli interventi sui condomini</p>
<p>Se gli interventi di riqualificazione energetica vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al70%;</p>
<p>Se nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale raggiungendo una media prefissata, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%. </p>
<p>Un&#8217;altra novità: la cedibilità dell&#8217;Ecobonus</p>
<p>Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito fiscale derivante dall’Ecobonus, quindi direttamente alle imprese e fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, sopperendo così all&#8217;eventuale mancanza di disponibilità economica immediata per effettuare gli interventi. </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed essere assistiti con professionalità ed efficienzaper ottenere serenamente il vostro Ecobonus, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752! </p>
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		<title>Amministratori di Condominio: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/amministratori-di-condominio-guida-fiscale-e-previdenziale-per-aprire-la-partita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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		<category><![CDATA[Come aprire la partita iva e gestire la posizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come aprire la partita iva e gestire la posizione previdenziale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli Amministratori di Condominio che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000, quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.</p>
<h2>Amministratori di Condominio: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva</h2>
<p>Gli Amministratori di Condominio che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.</p>
<h2>Aspetti Previdenziali</h2>
<p>La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.</p>
<p>A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.</p>
<p>Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.</p>
<h2>Aspetti Fiscali</h2>
<p>La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.</p>
<p>Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.</p>
<p>Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.</p>
<p>Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.</p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo">Se volete essere assistiti con professionalità e scegliere il regime fiscale che vi consente di risparmiare  contattateci. </a></p>
<p>Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.</p>
<p>Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.</p>
<p>Potete scegliere due pacchetti di assistenza:</p>
<p>a)     Finalizzato alla Scelta del regime</p>
<p>b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale</p>
<p>c)     a + b</p>
<p>Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.</p>
<h2>Sintesi e Vademecum</h2>
<h3>Apertura partita IVA</h3>
<p>Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).</p>
<p>Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.</p>
<p>Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.<br />
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA. </strong></span></p>
<h3>Iscrizione Gestione Separata INPS</h3>
<p>La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.<br />
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.<br />
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.</p>
<p>Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).<br />
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.</p>
<p>Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/amministratori-di-condominio-guida-fiscale-e-previdenziale-per-aprire-la-partita-iva/">Amministratori di Condominio: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/amministratori-di-condominio-guida-fiscale-e-previdenziale-per-aprire-la-partita-iva/">Amministratori di Condominio: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva</a> was first posted on Febbraio 4, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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