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	<title>Ambiente e Gestione Rifiuti - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Ambiente e Gestione Rifiuti - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>L’ambiente: la tutela di un bene giuridico di rilievo costituzionale.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-ambiente-la-tutela-di-un-bene-giuridico-di-rilievo-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 10:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e Gestione Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
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		<category><![CDATA[art. 9]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Premessa. L’8 febbraio 2022 sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Per la prima volta dal 1948 viene apportata una modifica a uno degli articoli della Costituzione, contenenti i c.d. “Principi Fondamentali” dell’ordinamento costituzionale (articoli 1-12). [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Premessa.</strong></h2>
<p>L’8 febbraio 2022 sono state approvate le modifiche agli <strong>articoli 9 e 41</strong> della Costituzione, che introducono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale.</p>
<p>Per la prima volta dal 1948 viene apportata una modifica a uno degli articoli della Costituzione, contenenti i c.d. <em>“Principi Fondamentali”</em> dell’ordinamento costituzionale (articoli 1-12).</p>
<p>Con la modifica dell’articolo 9, la legge costituzionale introduce tra i principi fondamentali la <strong>tutela dell’ambiente</strong>, della <strong>biodiversità</strong> e degli <strong>ecosistemi</strong>, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di <strong>tutela degli animali</strong>.</p>
<p>La riforma è intervenuta anche sul secondo comma dell’articolo 41. La nuova formulazione dispone che l’attività economica privata è libera, e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o “<em>in modo da recare danno alla <strong>salute, all’ambiente</strong>, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana</em>”. L’articolo prevede inoltre che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata “<em>a fini sociali <strong>e ambientali</strong></em>”.</p>
<p>Ad oggi l’art. 9 Cost. tutela quindi non solo più il paesaggio, ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi; per altro verso, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente. Volendo calare nella pratica l’introduzione di questi nuovi principi, con riferimento alla realizzazione di nuove opere, ad esempio, potremmo lecitamente concludere che la valutazione sull’opportunità (e legittimità) di una nuova costruzione non muove più unicamente dall’esigenza di tutelare il paesaggio giacché, a fianco ad esso, compaiono altri beni parimenti tutelati in via immediata quali l’ambiente, la biodiversità e l’ecosistema. Il che si traduce in un serio bilanciamento di interessi da operare a livello amministrativo – centrale o locale – per determinare, caso per caso, se l’opera <em>realizzanda</em> porti più vantaggi all’ambiente, biodiversità ed ecosistemi <strong><em>nell’interesse delle future generazioni</em></strong> di quanto nocumento possa causare al paesaggio.</p>
<h2><strong><u>L’ambiente in Costituzione.</u></strong></h2>
<p>Nella sua formulazione originaria, la Costituzione non conteneva disposizioni espressamente finalizzate a proteggere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Gli unici riferimenti ai concetti di “ambiente” ed “ecosistemi” sono stati introdotti a seguito della riforma del titolo V della Costituzione in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni.</p>
<p>Ciononostante, la dottrina, prima, e la giurisprudenza – segnatamente quella costituzionale – hanno cercato di attribuire un fondamento costituzionale alle politiche di tutela ambientale tramite il ricorso ad altre disposizioni.</p>
<p>La Corte Costituzionale ha preso le mosse dapprima dallo stesso articolo 9 della Costituzione, che al secondo comma individua tra i compiti assegnati alla Repubblica la tutela del <strong>paesaggio </strong>e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Con l’emersione delle tematiche ambientali, la nozione di “paesaggio” è stata interpretata estensivamente dalla Corte, passando da un concetto che “<em>ha di mira unicamente i valori paesistici</em>”, estranei alla “<em>natura in quanto tale, e quindi la fauna e la stessa flora</em>” (C. Cost. 106/76) ad un concetto di paesaggio fortemente slegato dalla sua dimensione meramente estetica. A partire dagli anni ’80, dunque, il paesaggio viene a coincidere con la “forma del territorio e dell’ambiente”, includendo anche la tutela ambientale.</p>
<p>L’interpretazione che faceva perno sull’articolo 9 e sulla nozione di paesaggio non permetteva però di offrire una copertura costituzionale a circostanze che, pur non concernendo la “forma del Paese”, avevano un impatto sull’ambiente (si pensi ad esempio alle emissioni di anidride carbonica e gas nell’atmosfera, o all’utilizzo di diserbanti agricoli). La giurisprudenza è andata dunque alla ricerca di fondamenti costituzionali ulteriori, basandosi in particolare sull’articolo 32 della Costituzione e, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1987, il <strong>diritto alla salute</strong> è stato inteso come diritto ad un ambiente salubre.</p>
<p>Infine, la Corte ha accolto la tesi per cui i doveri di solidarietà economica, politica e sociale imposti dall’articolo 2 della Costituzione includerebbero anche i <strong>doveri di solidarietà ambientale</strong>, dando copertura costituzionale a tutti quei casi che fuoriuscivano dall’ambito di applicazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione.</p>
<h2><strong><u>Il nuovo articolo 9</u></strong></h2>
<p>La nuova formulazione dell’articolo 9 pone sin da ora alcuni dubbi interpretativi.</p>
<p>Anzitutto, alcuni dubbi sono stati sollevati in merito all’utilizzo del termine “<strong>future generazioni</strong>”. La riforma costituzionale, infatti, inserisce all’art. 9 Cost. il concetto di una responsabilità intergenerazionale, ma non è chiaro come questa espressione si relazioni con il concetto di “sviluppo sostenibile”, che non è stato invece introdotto nel testo della riforma.</p>
<p>Sennonché, la recente riforma costituzionale ha introdotto il concetto di “biodiversità”, affiancandolo alle nozioni di “ambiente” ed “ecosistemi”, già posti in relazione tra di loro all’articolo 117 Cost. Ci si chiede dunque se i tre termini siano espressione di un unico bene giuridicamente tutelato o se possano restare indipendenti tra di loro.</p>
<p>Sulla relazione tra le nozioni di “ambiente” ed “ecosistemi”, la Corte Costituzione ha già affermato che “<em>anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, <strong>non </strong>si risolve in un’<strong>endiadi</strong>, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, far riferimento a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé</em>” (sentenza n. 12/2009). Analoghe riflessioni possono valere in relazione al termine “biodiversità” che, secondo la definizione della <a href="https://www.cbd.int/">Convenzione di Rio sulla diversità biologica</a><a href="https://www.legance.it/la-tutela-dellambiente-entra-in-costituzione-e-ora/#_ftn2">[3]</a>, deve essere intesa come la variabilità di tutti gli organismi viventi inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e nei complessi ecologici di cui essi sono parte. La biodiversità, come concetto che “<em>include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi”</em>, si presenta dunque come un concetto differente – seppur connesso – dalle nozioni di “ambiente” ed “ecosistemi”.</p>
<h2><strong><u>L’articolo 41</u></strong></h2>
<p>La riforma è intervenuta sul secondo comma dell’articolo 41 Cost., aggiungendo due ulteriori vincoli alla libertà di iniziativa economica privata, che non può svolgersi in contrasto – oltre che con l’utilità sociale, la sicurezza, la liberà e la dignità umana – con la <strong>salute </strong>e l’<strong>ambiente</strong>. La novella costituzionale ha inoltre riformato il terzo comma dell’articolo 9 che, prevedendo che l’attività economica pubblica e privata “<em>possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e <strong>ambientali</strong></em>”, suggerisce l’idea che la legislazione dello Stato debba tener conto anche delle esigenze ecologiche.</p>
<p>Le modifiche dell’articolo 41 riprendono i principi sul bilanciamento tra i vari interessi costituzionali già affermati dalla Corte Costituzionale nelle varie interpretazioni del dettato costituzionale. In particolare la Corte, nel cd. “caso ILVA” ha ricordato che la tutela della libera iniziativa economica deve essere comunque bilanciata con il diritto alla salute (da cui deriva il diritto all’ambiente salubre) e al lavoro.</p>
<p>La cristallizzazione degli indirizzi giurisprudenziali della Consulta rafforza dunque il peso dell’ambiente e della salute nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti.</p>
<h2><strong>Gli articoli 9 e 41 della Costituzione: prima e dopo</strong></h2>
<p>Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente:<br />
«<em>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.</em><br />
<em>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</em><br />
<strong><em>Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali</em></strong>».<br />
Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita:<br />
«<em>L’iniziativa economica privata è libera.</em><br />
<em>Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno <strong>alla salute, all’ambiente</strong>, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</em><br />
<em>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali <strong>e ambientali</strong></em>».<br />
<strong>L’ambiente in Costituzione e lo sviluppo sostenibile</strong><br />
Il nuovo articolo 9 della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi <strong>anche nell’interesse delle future generazioni</strong>, richiama uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente: lo <strong>sviluppo sostenibile</strong>.<br />
Trattasi di un concetto definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente nel rapporto Brundtland del lontano 1987, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è <em>uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri</em>.<br />
<strong>Tutela degli animali: la riserva di legge</strong><br />
<strong> </strong>Di portata innovativa è poi il riferimento agli animali inserito dalla riforma costituzionale nel nuovo articolo 9 della Costituzione. In proposito è prevista una <strong>riserva di legge</strong>, attraverso la quale si dovranno disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.</p>
<h2><strong>Gli effetti della riforma</strong></h2>
<p><strong>In Italia nulla sarà più come prima</strong>: il <strong>diritto dell’ambiente assume una propria oggettività giuridica, rileva come “bene autonomo costituzionalmente tutelato.” </strong>E lo stesso succede per la tutela degli <strong>animali</strong>, della <strong>biodiversità</strong> e degli interessi delle <strong>prossime</strong> <strong>generazioni</strong>. Una rivoluzione, questa, che investe anche l’<strong>iniziativa economica privata</strong>, d’ora in avanti sottoposta al vincolo di non creare danno alla <strong>salute</strong> e all’<strong>ecosistema</strong>.  La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “<em>ambiente</em>” (a parte l’articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale). In <strong>passato</strong> la tutela costituzionale dell’ambiente era menzionata in riferimento all’<strong>articolo 32</strong>, ovvero il diritto a un ambiente salubre. Negli anni Settanta e Ottanta, questa è stata la visione della Corte Costituzionale nelle sue sentenze: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo, non come bene in sé. La Corte comincia a cambiare orientamento con la decisione numero 67 del 1992, poi con la riforma del Titolo V e quindi con due sentenze del 2016 e del 2018, dove l’<strong>ambiente non è più considerato</strong> come <strong>“<em>materia</em>”</strong> ma quale <strong>“<em>valore costituzionalmente protetto</em>”</strong>.<br />
<strong>Ma bastavano i principi delle sentenze della Corte Costituzionale?</strong> No. Innanzitutto perché l’Italia è un ordinamento di <em>civil law</em>, dove le sentenze non sono vincolanti per altre sentenze, come nei paesi di <em>common law</em>. Ci volveva la riforma costituzionale in questione per conferire maggiore dignità alla problematica della tutela ambientale. Infatti, la riforma degli articoli 9 e 41 Cost. imporrà che non solo se esiste una legge contraria alla tutela dell’ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla dichiarare incostituzionale. Ma che se non esiste una legge a favore di questi principi, è possibile reclamare in modo formale affinché sia presentata in Parlamento.<br />
Il risultato?  <em>Tante questioni nuove saranno portate direttamente davanti al giudice costituzionale, ad esempio da associazioni ambientaliste. E quindi credo che ci saranno molte nuove cause su questi temi. Ma dobbiamo ancora valutare gli effetti numerosi che riguarderanno diverse discipline</em>.<br />
<em>Si tratta di una decisione storica</em>. <em>In particolare il riferimento all’interesse delle future generazioni sarà prezioso anche per l’azione legale climatica contro lo Stato</em>”,<em>ovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti</em>, <em>ovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti</em>.<br />
Sono numerosi gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale. Solo per citare quelli a noi più vicini geograficamente: <strong>Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Francia</strong>.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-ambiente-la-tutela-di-un-bene-giuridico-di-rilievo-costituzionale/">L’ambiente: la tutela di un bene giuridico di rilievo costituzionale.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-ambiente-la-tutela-di-un-bene-giuridico-di-rilievo-costituzionale/">L’ambiente: la tutela di un bene giuridico di rilievo costituzionale.</a> was first posted on Novembre 13, 2023 at 11:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La certificazione ambientale EMAS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-certificazione-ambientale-emas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 06:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e Gestione Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[a cosa serve la certificazione Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione Emas ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione Emas come ottenere]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione Emas costo]]></category>
		<category><![CDATA[chi rilascia la certificazione Emas]]></category>
		<category><![CDATA[cos’è la dichiarazione ambientale Emas]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida a come e perché migliorare le prestazioni ambientali di un’azienda</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-certificazione-ambientale-emas/">La certificazione ambientale EMAS</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-certificazione-ambientale-emas/">La certificazione ambientale EMAS</a> was first posted on Settembre 2, 2022 at 8:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il sistema di gestione ambientale EMAS riduce l’impatto ambientale delle prestazioni aziendali tramite un utilizzo più efficiente delle risorse e consente all’azienda di conseguire una serie di ulteriori vantaggi.</p>
<h2>Che cos’è</h2>
<p>EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme.</p>
<p>Si tratta di un sistema di gestione ambientale introdotto dal Regolamento europeo n. 1221/2009.</p>
<p>Comprensivo di buone prassi e indicatori, è uno strumento pensato per aiutare le aziende, che svolgono attività aventi un impatto ambientale, a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un dato settore e a gestirne l’impatto.</p>
<p>L’obiettivo finale dell’UE è migliorare, globalmente, le prestazioni ambientali.</p>
<p>è possibile aderire a questo sistema, mediante la registrazione.</p>
<h2>I vantaggi per l’azienda</h2>
<p>Ecco alcuni vantaggi derivanti dalla certificazione:</p>
<p>1.     vantaggi nelle gare di appalto. Il soggetto che indice la gara (“stazione appaltante”) può richiedere, tra i requisiti di selezione, la certificazione Emas;</p>
<p>2.     ridurre al minimo i rischi ambientali e il rischio di multe per violazione della legislazione ambientale;</p>
<p>3.    agevolazioni economiche e finanziarie (contributi a fondo perduto, riduzioni dei costi delle fideiussioni), per investimenti in materia di sostenibilità ambientale, previsti per le PMI che hanno conseguito la registrazione;</p>
<p>4.     maggiore credibilità aziendale rispetto ad altri operatori economici, grazie all’utilizzazione del logo EMAS.</p>
<h2>Chi può registrarsi?</h2>
<p>Qualsiasi soggetto (sia aziende sia enti pubblici) che vuole valutare, migliorare e comunicare al pubblico le sue prestazioni ambientali.</p>
<h2>I requisiti per registrarsi.</h2>
<p>I requisiti sono indicati all’interno del Regolamento Ema e, in particolare, nei suoi allegati finali.</p>
<p>In sintesi, ecco i preparativi preliminari alla registrazione:</p>
<p>1.     analisi ambientale, da condurre secondo i parametri indicati nell’allegato 1 del Regolamento Ema;</p>
<p>2.     sistema di gestione ambientale (SGA), elaborato sulla base degli esiti dell’analisi ambientale, e secondo i parametri dell’allegato 2 del Regolamento. Il SGA racchiude le procedure idonee a garantire che il processo produttivo e la qualità del prodotto finale siano rispettosi dell’ambiente;</p>
<p>3.     audit ambientale interno. Consiste in un’analisi di dati fattuali per valutare le prestazioni ambientali. L’audit riguarda tutte le attività aziendali e si svolge a intervalli non superiori a tre/quattro anni, in base al tipo di attività e, comunque, secondo le modalità di cui all’Allegato 3 del Regolamento Emas;</p>
<p>4.     dichiarazione ambientale resa ad esito del periodico auditing, secondo gli indicatori di cui all’allegato 4. è finalizzata a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.</p>
<p>5.     convalida della dichiarazione ambientale da parte di un Verificatore accreditato.</p>
<h2>La domanda di registrazione</h2>
<p>Le aziende, solo dopo aver adempiuto, ai preparativi in elenco, possono presentare domanda di registrazione.</p>
<p>La domanda comprende:</p>
<p>&#8211; la dichiarazione ambientale, convalidata da un Verificatore certificato;</p>
<p>&#8211; la dichiarazione di convalida del Verificatore;</p>
<p>&#8211; il modulo compilato, presente nell’allegato 6 del Regolamento, contenente informazioni sull’azienda, la dichiarazione ambientale e il Verificatore;</p>
<p>&#8211; la prova del pagamento dei diritti applicabili.</p>
<h2>L’iter di registrazione</h2>
<p>In Italia provvede alla registrazione il Comitato interministeriale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico dell’ISPRA e delle ARPA/APPA competenti per territorio.</p>
<p>Prima della registrazione, è, infatti, prevista un’istruttoria tecnico-amministrativa. Come si svolge?</p>
<p>La domanda di registrazione viene inviata sul portale di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale). I tecnici di ISPRA sono chiamati ad analizzare la documentazione richiesta e a trasmetterla all’ARPA/APPA territorialmente competente che verifica il rispetto della pertinente legislazione ambientale.</p>
<p>Una volta terminata l’istruttoria tecnica, l’ISPRA invia la relazione finale al Comitato Ecolabel Ecoaudit, formato da esperti nominati dai Ministeri coinvolti.</p>
<p>La registrazione è concessa dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.</p>
<p>Una volta registrato, il richiedente ottiene il proprio numero di registrazione e può utilizzare il logo EMAS.</p>
<p>Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione</p>
<h2>Le tempistiche di registrazione</h2>
<p>Non è possibile quantificare la tempistica per il rilascio delle certificazioni. Nel caso della prima registrazione, le ARPA/APPA competenti dispongono di 90 giorni e il Comitato Ecolabel Ecoaudit si riunisce periodicamente, in genere ogni 30-40 giorni, per esaminare le richieste e le relative istruttorie.</p>
<p>Per questo motivo ISPRA consiglia alle organizzazioni di “considerare i tempi tecnici sopra descritti nel pianificare la propria comunicazione verso le parti interessate, ad esempio nel caso di campagne pubblicitarie o di partecipazioni a gare che richiedono la registrazione EMAS”.</p>
<h2>La registrazione sul portale ISPRA</h2>
<p>La richiesta di registrazione, e l’inoltro della relativa documentazione, si effettuano esclusivamente on-line. All’indirizzo <a href="https://certificazioni.isprambiente.it/html/front-end-emas/register.php">https://certificazioni.isprambiente.it/front-end-emas/login.hp</a> è presente una schermata che, dopo la registrazione al sito, consentirà di inserire tutti i propri dati e ottenere le credenziali personali.</p>
<p>Di fondamentale importanza, prima di procedere con la registrazione, è il download e l’attenta lettura del manuale, realizzato per guidare passo passo gli utenti all’interno delle varie schermate, delle opzioni e degli adempimenti da rispettare per poter inoltrare correttamente la documentazione e presentare le istanze.</p>
<h2>Per quanto tempo è valida la registrazione?</h2>
<p>La registrazione EMAS è valida per tre anni, dopo i quali andrà rinnovata.<br />
L’iter del rinnovo è il medesimo della prima registrazione, inclusa la redazione di una nuova Dichiarazione Ambientale.</p>
<p>Nel caso del rinnovo, salvo casi particolari, non è previsto il coinvolgimento delle ARPA/APPA. Quindi le tempistiche tecniche per il rinnovo sono dimezzate.</p>
<p>Invece, l’aggiornamento dei dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale ha cadenza annuale.</p>
<h2>Costo della registrazione</h2>
<p>La quota annuale di registrazione è pari a:</p>
<p>&#8211; €50,00 per le piccole imprese</p>
<p>&#8211; €500,00 per le medie imprese</p>
<p>&#8211; €1. 500,00 per le grandi imprese</p>
<p>è possibile versare in unica soluzione la quota relativa ai tre anni di validità della Dichiarazione Ambientale.</p>
<p>Il pagamento delle quote annuali di registrazione EMAS deve essere eseguito tramite bollettino postale o bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato pertinente per territorio.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-certificazione-ambientale-emas/">La certificazione ambientale EMAS</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-certificazione-ambientale-emas/">La certificazione ambientale EMAS</a> was first posted on Settembre 2, 2022 at 8:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritto Penale: illegittimità e disapplicazione dell&#8217;ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/diritto-penale-illegittimit-224-e-disapplicazione-dell-39ordinanza-sindacale-di-rimozione-dei-rifiuti-con-ripristino-dello-stato-dei-luoghi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e Gestione Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/diritto-penale-illegittimit-224-e-disapplicazione-dell-39ordinanza-sindacale-di-rimozione-dei-rifiuti-con-ripristino-dello-stato-dei-luoghi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diritto Ambientale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Corte Cassazione, Sezione III Penale, 15 maggio 2007, n. 24724</h2>
<p>In tema di gestione dei rifiuti, è illegittima e deve essere disapplicata l&#8217;ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall&#8217;art.  14, comma terzo, D. Lgs. N. 22 del 1997 (oggi sostituito dall&#8217;art.  192, comma terzo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), emessa nei confronti del proprietario dell&#8217;area su cui insistono i rifiuti, senza accertare se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono e/o deposito incontrollato; immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) ovvero se sia configurabile nei suoi confronti un concorso morale o materiale.</p>
<h2>Repubblica italiana in nome del popolo italiano la Corte Suprema di Cassazione sezione terza penale</h2>
<p>Composta dagli Ill. Mi Sigg. Ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto &#8211; Presidente Dott. ONORATO Pierluigi &#8211; Consigliere Dott. MANCINI Franco &#8211; Consigliere Dott. PETTI Ciro &#8211; Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:</p>
<p>1) G. S. , N. IL (OMISSIS);</p>
<p>2) A. V. , N. IL (OMISSIS); 3) AD. VI. , N. IL (OMISSIS); 4) D. V. I. , N. IL (OMISSIS);</p>
<ul>
<li>avverso <strong>sentenza</strong> del 22/03/2006 <strong>corte appello di Palermo</strong>; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;</li>
<li>udita in <strong>pubblica udienza</strong> la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Squassoni Claudia;</li>
<li>udito il Procuratore Generale in persona Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.</li>
</ul>
<h2>Svolgimento del processo e motivi della decisione</h2>
<p>Con sentenza 9 novembre 2004, il Tribunale di Trapani ha ritenuto G. S. , A. V. , Ad. Vi. , D. V. I. Responsabili &#8211; condannandoli alla pena di giustizia &#8211; del reato previsto dalD. Lgs. N. 22 del 1997, art.  50, comma 2 per non avere ottemperato alla ordinanza sindacale 29 gennaio 2003 con la quale erano stati diffidati a procedere alla bonifica e ripristino ambientale di un sito di loro proprietà; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 22 marzo 2006.</p>
<p>Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto accertato che gli imputati fossero comproprietari di una area sulla quale in modo non occasionale erano abbandonati rifiuti eterogenei; hanno osservato, inoltre, che gli appellanti non avevano ottemperato allo onere di allegazione tendente a dimostrare eventuali &#8220;ipotesi di exceptio&#8221; avente ad oggetto &#8220;l&#8217;esclusione di ogni forma di partecipazione alla fattispecie configurata&#8221;.</p>
<p>Per l&#8217;annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando: &#8211; che l&#8217;abbandono di rifiuti è imputabile a soggetti terzi tanto è vero che G. S. E Ad. Vi. Sono stati assolti dal reato di discarica abusiva, per non avere commesso il fatto, ed Ad. Vi. E D. V. I. Non sono state incriminate e non hanno responsabilità a titolo di dolo o colpa per l&#8217;abbandono di rifiuti; &#8211; che, in tale contesto, l&#8217;ordinanza sindacale perde di legittimità.</p>
<p>Le censure sono meritevoli di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati. Il proprietario del suolo non può essere ritenuto responsabile per questa sua qualifica &#8211; o per una eventuale condotta di mera connivenza &#8211; dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato sul suo terreno in quanto non è riscontrabile una fonte formale dalla quale fare derivare l&#8217;obbligo giuridico di impedire l&#8217;evento.</p>
<p>In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il proprietario sia responsabile della contravvenzione di abbandono dei rifiuti (o di discarica abusiva) solo se ha posto in essere la condotta tipica o ha fornito un apporto morale o materiale all&#8217;autore del reato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Obblighi che gravano sul proprietario</h2>
<p>Gli obblighi che gravano sul proprietario sono dettati nel Decreto Ronchi dall&#8217;art. 14, per le ipotesi di abbandono o deposito incontrollato, e dall&#8217;art. 17 per quelle di bonifica dei siti contaminati; una disciplina analoga è reperibile nell&#8217;attuale D. Lgs. N. 152 del 2006. L&#8217;art. 14 individua il soggetto obbligato alla rimozione ed al ripristino nella persona che ha violato il divieto di abbandono al quale sono affiancati in solido il proprietario del sito (o il titolare di diritti di godimento sulla area) solo se la violazione gli sia imputabile &#8220;a titolo di dolo o di colpa&#8221;. Anche per l&#8217;art. 17, il proprietario non è tenuto a bonificare l&#8217;area se non è anche l&#8217;inquinatore, mentre l&#8217;obbligo grava sempre su chi ha inquinato ed, in sua sostituzione, sulla pubblica autorità. Correlata al divieto di abbandono dei rifiuti ed alla posizione del proprietario &#8220;incolpevole&#8221;, si pone la ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi prevista dal D. Lgs. N. 22 del 1997, art.  14, comma 3 (ora D. Lgs. N. 152 del 2006, art.  193, comma 2); essa può essere emanata solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e non già nei confronti del proprietario dell&#8217;area in quanto tale.</p>
<p>Una ordinanza sindacale che gli imponesse una prestazione non prevista dalla legge sarebbe illegittima, per violazione dell&#8217;art. 23 Cost. , con conseguente obbligo del Giudice di disapplicarla (Cass. Sezione 3 ordinanza 825/2007).</p>
<p>Nel caso in esame, gli imputati, destinatari formali della ordinanza sindacale e proprietari del sito ove sono stati reperiti i rifiuti, sostengono di non essere i responsabili della condotta di abbandono e, pertanto, di non avere violato il precetto di cui all&#8217;art. 14, comma 3. Spettava agli imputati per evitare di dovere rispondere della inottemperanza dell&#8217;ordine sindacale (di cui non avevano chiesto l&#8217;annullamento in via amministrativa) di provare l&#8217;assenza di loro responsabilità nello abbandono al fine di ottenere la disaplicazione della ordinanza illegittima (per carenza dei presupposti soggettivi).</p>
<p>Onere della accusa era solo quello di provare l&#8217;esistenza della ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità) e l&#8217;inottemperanza dei suoi destinatari (Cass. Sezione 3 sentenza 31003/2002).</p>
<p>La prospettazione difensiva dei ricorrenti, ora al vaglio di legittimità, era già stata sottoposta all&#8217;esame dei Giudici di merito che l&#8217;hanno disattesa rilevando come gli imputati non avessero ottemperato all&#8217;onere probatorio che incombeva loro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Atti processuali</h2>
<p>Tale conclusione non tiene conto di una produzione della difesa, allegata agli atti processuali, rappresentata dalla sentenza passata in giudicato 313/2004 con la quale il Tribunale di Trapani ha assolto G. S. E Ad. Vi. Dal reato di discarica abusiva (allocata nello stesso sito oggetto dello abbandono dei rifiuti per cui è processo) con la formula &#8220;per non avere commesso il fatto&#8221;; le imputate non erano state tratte a giudizio e tale particolare fa ritenere che il Pubblico Ministero le reputasse estranee alla gestione dei rifiuti. Deriva che la Corte territoriale ha trascurato di esaminare una documentazione di particolare significato per verificare la tesi degli imputati e la conseguente possibilità di disapplicare l&#8217;atto amministrativo; tale lacuna non può essere colmata direttamente da questa Corte in quanto la sentenza citata deve essere letta e valutata congiuntamente agli altri atti processuali e richiede una disamina che esula dai limiti cognitivi della Cassazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>P. Q. M.</h2>
<p>La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007</p>
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