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	<title>Affittacamere &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Affittacamere &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>AlloggiatiWeb e controlli fiscali 2026: questionari Agenzia Entrate e rischi per affitti brevi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/AlloggiatiWeb-e-controlli-fiscali-2026-questionari-Agenzia-Entrate-e-rischi-per-affitti-brevi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="73" data-end="794">Negli ultimi mesi si sta intensificando un fenomeno che riguarda migliaia di proprietari di immobili, gestori di B&amp;B, affittacamere e locazioni brevi: l’incrocio dei dati tra il portale <strong data-start="259" data-end="291">AlloggiatiWeb della Questura</strong> e le banche dati dell’<strong data-start="314" data-end="339">Agenzia delle Entrate</strong>. Un controllo che non nasce per caso, ma rientra in una strategia sempre più sofisticata di contrasto all’evasione fiscale. Sempre più contribuenti stanno infatti ricevendo <strong data-start="513" data-end="547">questionari da parte del Fisco</strong>, finalizzati a verificare eventuali discrepanze tra i redditi dichiarati e i flussi turistici comunicati obbligatoriamente alla pubblica sicurezza. Ma cosa significa tutto questo in concreto? E soprattutto, quali rischi corre chi non è in regola?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="796" data-end="1265">Questo tema è oggi di estrema attualità perché coinvolge un settore in forte crescita, quello degli affitti brevi, spesso gestito in modo non strutturato o con scarsa consapevolezza fiscale. Molti contribuenti, infatti, non sanno che i dati comunicati su AlloggiatiWeb possono diventare un potente strumento di controllo incrociato. E quando emergono incongruenze, il Fisco interviene con richieste di chiarimenti che possono trasformarsi in accertamenti veri e propri.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1267" data-end="1536">In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funziona questo sistema di controllo, quali sono le norme di riferimento, quali rischi si corrono e soprattutto <strong data-start="1430" data-end="1498">come mettersi in regola e risparmiare sulle tasse in modo legale</strong>, evitando sanzioni e problemi futuri.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="yh65pz" data-start="0" data-end="72"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="72">Obblighi, funzionamento e primi controlli fiscali</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="74" data-end="693">Il portale <strong data-start="85" data-end="102">AlloggiatiWeb</strong> rappresenta uno strumento obbligatorio per tutti i gestori di strutture ricettive, dagli hotel ai B&amp;B, fino agli affitti brevi gestiti anche in forma non imprenditoriale. Si tratta di una piattaforma della <strong data-start="309" data-end="329">Polizia di Stato</strong>che consente la comunicazione telematica dei dati degli ospiti, in ottemperanza a quanto previsto dall’<strong data-start="433" data-end="503">art. 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)</strong>. La norma impone infatti che i gestori trasmettano, <strong data-start="556" data-end="627">entro 24 ore dall’arrivo (o immediatamente per soggiorni inferiori)</strong>, le generalità delle persone alloggiate alle Questure competenti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="695" data-end="1197">Quello che molti contribuenti hanno sottovalutato, però, è che tali informazioni non restano confinate all’ambito della sicurezza pubblica. Oggi, grazie alla digitalizzazione e allo scambio di dati tra amministrazioni, queste informazioni vengono utilizzate anche dall’<strong data-start="964" data-end="989">Agenzia delle Entrate</strong> per effettuare controlli fiscali mirati. In particolare, i dati relativi al numero di ospiti e alla durata dei soggiorni vengono incrociati con i redditi dichiarati dai proprietari o gestori delle strutture.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1199" data-end="1632">Proprio in questi giorni, l’Amministrazione finanziaria sta inviando <strong data-start="1268" data-end="1297">questionari di compliance</strong> ai contribuenti per segnalare possibili anomalie: in sostanza, dai dati di AlloggiatiWeb emergerebbero presenze turistiche non coerenti con i redditi dichiarati. Questo può indicare, secondo il Fisco, una <strong data-start="1503" data-end="1536">possibile omissione di ricavi</strong>, soprattutto nel caso di locazioni brevi non correttamente dichiarate o parzialmente occultate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1634" data-end="1966">Ma la domanda centrale è: <strong data-start="1660" data-end="1729">chi sono i soggetti maggiormente interessati da questi controlli?</strong> Non si tratta solo di grandi strutture, ma soprattutto di piccoli proprietari, gestori di case vacanza e affitti turistici occasionali, spesso meno strutturati dal punto di vista fiscale e quindi più esposti a errori o sottovalutazioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1634" data-end="1966"><strong>Incrocio dati AlloggiatiWeb e Fisco</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="71" data-end="689">L’incrocio dei dati tra il portale <strong data-start="106" data-end="123">AlloggiatiWeb</strong> e l’<strong data-start="128" data-end="153">Agenzia delle Entrate</strong> non riguarda una platea ristretta, ma un insieme molto ampio di soggetti. In particolare, sono coinvolti tutti coloro che, a vario titolo, esercitano attività di ospitalità: dai <strong data-start="332" data-end="368">gestori di strutture alberghiere</strong> ai titolari di <strong data-start="384" data-end="420">B&amp;B, affittacamere, case vacanza</strong>, fino ai <strong data-start="430" data-end="482">privati che affittano immobili per brevi periodi</strong>, anche senza partita IVA. Rientrano inoltre tra i soggetti obbligati anche i gestori di <strong data-start="571" data-end="602">strutture non convenzionali</strong>, purché tenuti alla comunicazione delle presenze ai sensi dell’<strong data-start="666" data-end="688">art. 109 del TULPS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="691" data-end="1084">Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, è che l’obbligo non riguarda solo le attività imprenditoriali strutturate, ma anche chi opera in forma <strong data-start="837" data-end="862">occasionale o privata</strong>. Questo significa che anche chi affitta saltuariamente un appartamento su piattaforme online è soggetto sia agli obblighi di comunicazione alla Questura, sia – indirettamente – ai controlli fiscali derivanti da tali dati.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1086" data-end="1473">Dal punto di vista operativo, la comunicazione avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale della Polizia di Stato (AlloggiatiWeb). Tuttavia, il vero nodo emerge successivamente: l’<strong data-start="1297" data-end="1393">Agenzia delle Entrate utilizza questi dati per verificare la coerenza dei redditi dichiarati</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1086" data-end="1473">Nei casi sospetti, vengono inviati questionari con richieste precise, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1474" data-end="1541">
<li data-section-id="1pn8k5i" data-start="1474" data-end="1496">
<p data-start="1476" data-end="1496">numero degli ospiti;</p>
</li>
<li data-section-id="jvxxf" data-start="1497" data-end="1520">
<p data-start="1499" data-end="1520">durata dei soggiorni;</p>
</li>
<li data-section-id="u5y2s7" data-start="1521" data-end="1541">
<p data-start="1523" data-end="1541">importi percepiti.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1543" data-end="1964">Il contribuente ha <strong data-start="1562" data-end="1599">15 giorni di tempo per rispondere</strong>, fornendo la documentazione richiesta. La mancata risposta comporta sanzioni amministrative da <strong data-start="1695" data-end="1715">250 a 2.000 euro</strong> e, soprattutto, espone al rischio più grave: l’<strong data-start="1763" data-end="1789">accertamento induttivo</strong> del reddito, previsto dall’<strong data-start="1817" data-end="1855">art. 39, comma 2, del DPR 600/1973</strong>, che consente al Fisco di ricostruire i guadagni presunti anche in assenza di dati forniti dal contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1966" data-end="2324">Dalle prime informazioni disponibili, i controlli sembrano concentrarsi sui casi più evidenti, ovvero quelli in cui i redditi derivanti dall’attività ricettiva risultano <strong data-start="2136" data-end="2160">completamente omessi</strong>. Non risulterebbe invece ancora avviata, almeno su larga scala, una verifica sistematica delle semplici incongruenze tra quanto dichiarato e i dati delle presenze.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1966" data-end="2324"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-34032 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/hand-holding-keys-outdoors-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="1qcu84x" data-start="0" data-end="85"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="85">Questionari dell’ADE</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="87" data-end="611">L’invio dei questionari da parte dell’<strong data-start="125" data-end="150">Agenzia delle Entrate</strong> rappresenta uno strumento di controllo sempre più utilizzato nell’ambito delle locazioni brevi e delle attività ricettive. Non si tratta ancora di un vero e proprio accertamento fiscale, ma di una fase preliminare definita di <strong data-start="377" data-end="393">“compliance”</strong>, con cui il Fisco invita il contribuente a chiarire eventuali anomalie emerse dall’incrocio dei dati. In sostanza, è un’opportunità per regolarizzare la propria posizione prima che si arrivi a contestazioni più gravi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="613" data-end="989">Nel caso specifico di AlloggiatiWeb, il questionario nasce dal confronto tra le presenze comunicate alla Questura e i redditi dichiarati. Se, ad esempio, risultano numerosi ospiti ma non vi è traccia di redditi da locazione nella dichiarazione, l’Agenzia presume una possibile evasione. A quel punto, il contribuente è chiamato a fornire spiegazioni dettagliate e documentate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="991" data-end="1456">È importante comprendere che <strong data-start="1020" data-end="1066">ignorare il questionario è un errore grave</strong>. Oltre alle sanzioni amministrative già previste, la mancata collaborazione può portare l’Amministrazione a procedere con metodi presuntivi, spesso più penalizzanti. Il Fisco, infatti, potrebbe stimare i ricavi sulla base di parametri medi (numero ospiti, durata soggiorni, prezzi di mercato), con il rischio di vedersi attribuire redditi anche superiori a quelli effettivamente percepiti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1458" data-end="1835">Al contrario, rispondere in modo completo e tempestivo consente non solo di evitare sanzioni più pesanti, ma anche di dimostrare eventuali errori o situazioni particolari (ad esempio ospitalità gratuita, cancellazioni, o redditi già dichiarati in altre forme). In molti casi, una gestione corretta della fase di compliance può chiudere la posizione senza ulteriori conseguenze.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="1mlfy0l" data-start="0" data-end="72"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="72">Come mettersi in regola </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="74" data-end="492">Di fronte a controlli sempre più incrociati e automatizzati, la vera domanda che molti contribuenti si pongono è: <strong data-start="188" data-end="255">come evitare problemi con il Fisco senza pagare più del dovuto?</strong> La risposta non è nascondere i redditi, ma adottare una gestione fiscale corretta e, soprattutto, strategica. Esistono infatti diverse soluzioni perfettamente legali che consentono di <strong data-start="440" data-end="469">ridurre il carico fiscale</strong> sulle locazioni brevi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="494" data-end="870">Una delle opzioni più utilizzate è la <strong data-start="532" data-end="550">cedolare secca</strong>, che prevede un’imposta sostitutiva del <strong data-start="591" data-end="598">21%</strong> (o 26% in alcuni casi per più immobili), evitando l’applicazione dell’IRPEF progressiva e delle addizionali. Questa scelta consente non solo di semplificare la gestione, ma spesso anche di ottenere un risparmio significativo, soprattutto per chi ha altri redditi elevati.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="872" data-end="1360">Un altro aspetto fondamentale è la <strong data-start="907" data-end="974">corretta distinzione tra attività occasionale e imprenditoriale</strong>. Superare determinati limiti (ad esempio numero di immobili o servizi offerti) può comportare l’obbligo di apertura della partita IVA. Ignorare questo passaggio espone a sanzioni rilevanti, mentre pianificare correttamente l’attività permette di scegliere il regime fiscale più conveniente, come il <strong data-start="1274" data-end="1296">regime forfettario</strong>, che offre ulteriori vantaggi in termini di tassazione ridotta.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1362" data-end="1636">Inoltre, è essenziale conservare tutta la documentazione: ricevute, contratti, estratti conto e comunicazioni degli ospiti. Una gestione ordinata consente di rispondere rapidamente ai questionari dell’Agenzia delle Entrate e di dimostrare la correttezza del proprio operato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1638" data-end="1829">In definitiva, oggi più che mai, la trasparenza e la pianificazione fiscale rappresentano non solo un obbligo, ma una vera opportunità per <strong data-start="1777" data-end="1828">ottimizzare i guadagni ed evitare contestazioni</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="2adedu" data-start="0" data-end="85"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="85">Accertamenti fiscali </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="87" data-end="493">L’attività di incrocio tra i dati di <strong data-start="124" data-end="141">AlloggiatiWeb</strong> e quelli fiscali rappresenta solo l’inizio di un sistema di controllo destinato a diventare sempre più capillare. L’Agenzia delle Entrate, infatti, sta progressivamente affinando strumenti di analisi basati su <strong data-start="352" data-end="409">big data e interoperabilità tra banche dati pubbliche</strong>, con l’obiettivo di individuare in modo automatico le posizioni a rischio evasione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="495" data-end="980">Oggi, come emerso, i controlli sembrano concentrarsi sui casi più evidenti di <strong data-start="573" data-end="609">omessa dichiarazione dei redditi</strong>. Tuttavia, è altamente probabile che nei prossimi mesi l’attenzione si sposti anche sulle cosiddette <strong data-start="711" data-end="729">“incongruenze”</strong>, ovvero quelle situazioni in cui i redditi sono stati dichiarati ma non risultano coerenti con il numero di ospiti e i periodi di soggiorno comunicati alla Questura. Questo potrebbe portare a una nuova ondata di controlli ancora più mirati e diffusi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="982" data-end="1325">Un altro elemento da considerare è l’integrazione con altre banche dati, come quelle delle <strong data-start="1073" data-end="1119">piattaforme online (Airbnb, Booking, ecc.)</strong>, dei pagamenti elettronici e delle comunicazioni obbligatorie già previste per gli intermediari immobiliari. Questo significa che il margine di errore si riduce drasticamente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1327" data-end="1630">In questo scenario, diventa fondamentale adottare un approccio preventivo: verificare la propria posizione fiscale, sanare eventuali irregolarità e, se necessario, valutare strumenti come il <strong data-start="1518" data-end="1542">ravvedimento operoso</strong>, che consente di regolarizzare spontaneamente eventuali omissioni con sanzioni ridotte.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1632" data-end="1849">Ignorare questi segnali sarebbe un errore strategico: il sistema fiscale italiano sta evolvendo verso un modello sempre più digitale e interconnesso, in cui ogni dato comunicato può diventare un elemento di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1632" data-end="1849"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33926 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-1024x576.jpg" alt="" width="696" height="392" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-300x169.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-768x432.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-1536x864.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-747x420.jpg 747w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-150x84.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-600x338.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-696x392.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1-1068x601.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/woman-working-with-finances-table-laptop-smartphone-money-notepad-clock-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="h8tu21" data-start="0" data-end="71"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="71">Errori più comuni </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="73" data-end="559">Uno degli aspetti più critici emersi dai primi controlli riguarda gli <strong data-start="143" data-end="190">errori ricorrenti commessi dai contribuenti</strong>, spesso non per dolo ma per scarsa conoscenza della normativa. Il primo errore, molto diffuso, è ritenere che la comunicazione su <strong data-start="321" data-end="338">AlloggiatiWeb</strong> abbia solo finalità di pubblica sicurezza e non fiscali. In realtà, come abbiamo visto, questi dati vengono oggi utilizzati anche dall’Agenzia delle Entrate, diventando un vero e proprio indicatore dei ricavi potenziali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="561" data-end="928">Un secondo errore frequente è la <strong data-start="594" data-end="660">mancata dichiarazione dei redditi derivanti da locazioni brevi</strong>, soprattutto quando l’attività è considerata “occasionale”. Molti proprietari pensano erroneamente che affittare per pochi giorni all’anno non comporti obblighi fiscali: in realtà, qualsiasi reddito percepito deve essere dichiarato, indipendentemente dalla frequenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="930" data-end="1218">Altro punto critico è la <strong data-start="955" data-end="981">gestione dei pagamenti</strong>. Incassi in contanti non tracciati o mancata emissione di ricevute possono complicare la difesa in caso di controlli. Al contrario, l’utilizzo di strumenti tracciabili e una corretta documentazione rappresentano una tutela fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1220" data-end="1527">Infine, si riscontrano errori nella <strong data-start="1256" data-end="1288">qualificazione dell’attività</strong>: molti contribuenti operano di fatto in modo imprenditoriale (ad esempio offrendo servizi aggiuntivi o gestendo più immobili) senza adeguarsi fiscalmente. Questo può comportare non solo recuperi d’imposta, ma anche sanzioni più rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1529" data-end="1651">Evitare questi errori è essenziale per non trovarsi impreparati di fronte ai controlli sempre più frequenti e sofisticati.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="13muvs2" data-start="0" data-end="70"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="70">Cosa fare se ricevi un questionario dell’ADE</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="72" data-end="479">Ricevere un questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate può generare preoccupazione, ma è fondamentale affrontare la situazione con lucidità e metodo. Come anticipato, non si tratta ancora di un accertamento fiscale vero e proprio, bensì di una richiesta di chiarimenti: questo significa che il contribuente ha ancora margine per <strong data-start="407" data-end="478">regolarizzare la propria posizione ed evitare conseguenze più gravi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="481" data-end="855">Il primo passo è analizzare attentamente la comunicazione ricevuta, verificando quali dati vengono richiesti e a quale periodo si riferiscono. Successivamente, è essenziale raccogliere tutta la documentazione utile: contratti di locazione, ricevute, estratti conto, eventuali comunicazioni con gli ospiti e riepiloghi delle prenotazioni provenienti dalle piattaforme online.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="857" data-end="1121">A questo punto, è fortemente consigliato rivolgersi a un <strong data-start="914" data-end="940">commercialista esperto</strong>, in grado di valutare la situazione e predisporre una risposta corretta e completa. Una risposta superficiale o incompleta potrebbe infatti aggravare la posizione del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1123" data-end="1432">Se emergono irregolarità, è possibile valutare strumenti come il <strong data-start="1188" data-end="1212">ravvedimento operoso</strong>, che consente di sanare errori o omissioni con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicate in fase di accertamento. In molti casi, intervenire tempestivamente permette di chiudere la questione senza ulteriori sviluppi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1434" data-end="1632">Infine, è importante rispettare il termine dei <strong data-start="1481" data-end="1494">15 giorni</strong> per la risposta: il mancato riscontro, come già evidenziato, può comportare sanzioni e l’avvio di procedure di accertamento più invasive.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="1gxba2e" data-start="0" data-end="96"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="96">Il ruolo delle piattaforme online </strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="98" data-end="501">Un ulteriore elemento che sta rafforzando l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate è il crescente utilizzo dei dati provenienti dalle <strong data-start="242" data-end="283">piattaforme online di intermediazione</strong>, come Airbnb, Booking.com e simili. Questi portali, infatti, non solo facilitano la gestione delle prenotazioni, ma rappresentano anche una fonte informativa estremamente dettagliata per l’Amministrazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="503" data-end="1021">Negli ultimi anni, la normativa fiscale si è evoluta prevedendo obblighi sempre più stringenti anche per gli intermediari digitali. In molti casi, le piattaforme comunicano direttamente al Fisco i dati relativi ai <strong data-start="717" data-end="805">canoni incassati, al numero di prenotazioni e ai soggetti che affittano gli immobili</strong>. Questo significa che le informazioni dichiarate dal contribuente vengono confrontate non solo con AlloggiatiWeb, ma anche con i dati delle piattaforme, creando un sistema di controllo incrociato ancora più preciso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1023" data-end="1494">Il risultato è che eventuali omissioni diventano facilmente individuabili: ad esempio, dichiarare redditi inferiori rispetto a quelli effettivamente incassati tramite piattaforme digitali può far emergere rapidamente anomalie. Inoltre, in alcuni casi, gli intermediari operano come <strong data-start="1305" data-end="1328">sostituti d’imposta</strong>, trattenendo direttamente una percentuale sui canoni percepiti (come previsto per le locazioni brevi), elemento che rende ancora più tracciabili i flussi finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1496" data-end="1764">In questo contesto, diventa fondamentale avere una visione completa e coerente della propria posizione fiscale: i dati devono combaciare tra <strong data-start="1637" data-end="1702">AlloggiatiWeb, dichiarazione dei redditi e piattaforme online</strong>. Qualsiasi disallineamento può attivare controlli automatici.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-section-id="1pe5qik" data-start="0" data-end="86"><span role="text"><strong data-start="4" data-end="86">Conclusioni</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="88" data-end="461">L’incrocio dei dati tra <strong data-start="112" data-end="153">AlloggiatiWeb e Agenzia delle Entrate</strong> segna un punto di svolta nei controlli fiscali sulle locazioni brevi e sulle attività ricettive. Non si tratta più di verifiche occasionali, ma di un sistema strutturato e automatizzato che sfrutta le informazioni già disponibili nella Pubblica Amministrazione per individuare anomalie e possibili evasione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="463" data-end="878">Il messaggio è chiaro: oggi è sempre più difficile sfuggire ai controlli, soprattutto in un contesto in cui dati come presenze degli ospiti, pagamenti digitali e informazioni delle piattaforme online vengono costantemente incrociati. Tuttavia, questo scenario non deve essere visto solo come un rischio, ma anche come un’opportunità per chi vuole operare in modo corretto e ottimizzare la propria posizione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="880" data-end="1320">Agire in anticipo, dichiarare correttamente i redditi e scegliere il regime fiscale più adatto – come la cedolare secca o il forfettario quando possibile – consente non solo di evitare sanzioni, ma anche di <strong data-start="1087" data-end="1127">ridurre legalmente il carico fiscale</strong>. La vera differenza oggi la fa la pianificazione: affidarsi a professionisti e mantenere una gestione ordinata e trasparente è la chiave per trasformare un potenziale problema in un vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1322" data-end="1527">In definitiva, chi opera nel settore delle locazioni brevi deve essere consapevole che ogni dato comunicato può essere utilizzato dal Fisco. Per questo motivo, prevenire è sempre meglio che difendersi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/AlloggiatiWeb-e-controlli-fiscali-2026-questionari-Agenzia-Entrate-e-rischi-per-affitti-brevi/">AlloggiatiWeb e controlli fiscali 2026: questionari Agenzia Entrate e rischi per affitti brevi</a> was first posted on Aprile 2, 2026 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cedolare secca affitti brevi 2026: nuove aliquote, limiti e obbligo di partita IVA dal terzo immobile</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cedolare-secca-affitti-brevi-2026-nuove-aliquote-limiti-e-obbligo-di-partita-IVA-dal-terzo-immobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 04:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 2026 porta con sé una svolta significativa per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi: la nuova Legge di Bilancio interviene sul regime della cedolare secca, introducendo modifiche che avranno un impatto diretto su tassazione, adempimenti e convenienza economica. Chi affitta case per pochi giorni tramite piattaforme come Airbnb o Booking dovrà fare [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cedolare-secca-affitti-brevi-2026-nuove-aliquote-limiti-e-obbligo-di-partita-IVA-dal-terzo-immobile/">Cedolare secca affitti brevi 2026: nuove aliquote, limiti e obbligo di partita IVA dal terzo immobile</a> was first posted on Marzo 7, 2026 at 5:55 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="277" data-end="742">Il 2026 porta con sé una svolta significativa per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi: la nuova <strong data-start="392" data-end="413">Legge di Bilancio</strong> interviene sul regime della <strong data-start="442" data-end="460">cedolare secca</strong>, introducendo modifiche che avranno un impatto diretto su tassazione, adempimenti e convenienza economica. Chi affitta case per pochi giorni tramite piattaforme come Airbnb o Booking dovrà fare i conti con regole più stringenti e una pressione fiscale potenzialmente più elevata.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="744" data-end="1190">Ma cosa cambia davvero? E soprattutto: è ancora conveniente utilizzare la cedolare secca per gli affitti brevi nel 2026?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="744" data-end="1190">In questo articolo analizziamo nel dettaglio tutte le novità introdotte, cosa prevede la nuova normativa, i vantaggi e gli svantaggi, e come muoversi per risparmiare legalmente sulle tasse senza rischiare sanzioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="198" data-end="277"><strong>Affitti brevi 2026</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="279" data-end="805">Dal <strong data-start="283" data-end="302">1° gennaio 2026</strong> è entrato in vigore un nuovo impianto normativo che segna una vera svolta per chi affitta immobili con la formula degli <strong data-start="423" data-end="440">affitti brevi</strong>. La <strong data-start="445" data-end="471">Legge di Bilancio 2026</strong> ha introdotto importanti modifiche fiscali e normative, ridisegnando i confini tra attività privata e attività imprenditoriale. La novità più rilevante? Chi affitta <strong data-start="637" data-end="659">tre o più immobili</strong>sarà considerato automaticamente un imprenditore e dovrà <strong data-start="717" data-end="742">aprire la partita IVA</strong>, con tutti gli obblighi contabili e fiscali che ne conseguono.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="807" data-end="1139">Questa presunzione di imprenditorialità segna un cambio di paradigma rispetto al passato, in cui si poteva affittare più di due immobili senza dover passare al regime IVA. Ora, la soglia è stata abbassata, con l’obiettivo (non dichiarato ma evidente) di contrastare l’evasione fiscale e regolamentare un settore in forte espansione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1141" data-end="1295">Per quanto riguarda la <strong data-start="1164" data-end="1182">cedolare secca</strong>, la Legge ha confermato il sistema progressivo introdotto nel 2024, ma lo ha codificato con maggiore precisione:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1297" data-end="1422">
<li data-start="1297" data-end="1352">
<p data-start="1299" data-end="1352"><strong data-start="1299" data-end="1306">21%</strong> sul primo immobile affittato a breve termine;</p>
</li>
<li data-start="1353" data-end="1384">
<p data-start="1355" data-end="1384"><strong data-start="1355" data-end="1362">26%</strong> sul secondo immobile;</p>
</li>
<li data-start="1385" data-end="1422">
<p data-start="1387" data-end="1422"><strong data-start="1387" data-end="1394">30%</strong> su terzo e quarto immobile.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1424" data-end="1675">La base normativa è l’<strong data-start="1446" data-end="1485">art. 7 della Legge di Bilancio 2026</strong>, che modifica l’art. 4 del DL 50/2017. È importante sottolineare che resta possibile scegliere l’unità immobiliare a cui applicare l’aliquota più bassa in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1677" data-end="1882">Oltre alla normativa statale, si attendono <strong data-start="1720" data-end="1764">ulteriori interventi da Regioni e Comuni</strong>, in particolare su aspetti <strong data-start="1792" data-end="1824">urbanistici e amministrativi</strong>, che potrebbero influenzare l’attività in modo rilevante.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="329" data-end="398"><strong>Cedolare secca</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="400" data-end="846">Prima di entrare nel merito delle novità introdotte dalla <strong data-start="458" data-end="484">Legge di Bilancio 2026</strong>, è utile ricordare cosa prevede il regime della <strong data-start="533" data-end="551">cedolare secca</strong>, uno strumento fiscale che negli ultimi anni ha attirato molti proprietari di immobili in locazione. La cedolare secca è una <strong data-start="677" data-end="713">modalità opzionale di tassazione</strong> che consente di sostituire l’<strong data-start="743" data-end="752">IRPEF</strong> e le relative addizionali con un’<strong data-start="786" data-end="809">imposta sostitutiva</strong>, calcolata sul reddito da locazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="848" data-end="1179">Oltre alla tassazione agevolata, il regime offre altri vantaggi: chi opta per la cedolare non deve pagare l’<strong data-start="956" data-end="979">imposta di registro</strong> né l’<strong data-start="985" data-end="1005">imposta di bollo</strong> per la registrazione, proroga o risoluzione del contratto. Tuttavia, è importante sapere che <strong data-start="1099" data-end="1118">non sostituisce</strong> l’imposta di registro in caso di <strong data-start="1152" data-end="1178">cessione del contratto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1181" data-end="1498">L’adesione alla cedolare comporta anche <strong data-start="1221" data-end="1263">la rinuncia all’adeguamento del canone</strong>: non sarà possibile aggiornare l’affitto nemmeno sulla base dell’<strong data-start="1329" data-end="1345">indice ISTAT</strong>. Questo limite è spesso sottovalutato, ma può incidere nel medio-lungo periodo sui ricavi del locatore, soprattutto in contesti di inflazione crescente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1500" data-end="1843">Secondo quanto indicato dall’<strong data-start="1529" data-end="1554">Agenzia delle Entrate</strong>, l’opzione può essere esercitata <strong data-start="1588" data-end="1636">al momento della registrazione del contratto</strong> o <strong data-start="1639" data-end="1669">in sede di rinnovo annuale</strong>, nel caso di contratti pluriennali. Se non viene esercitata subito, si applicano le regole ordinarie, comprese le imposte di registro e bollo, che <strong data-start="1817" data-end="1842">non sono rimborsabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1845" data-end="2056">Infine, ricordiamo che quanto previsto dalla manovra 2026 è ancora contenuto in un <strong data-start="1928" data-end="1954">disegno di legge (DDL)</strong> in fase di approvazione: sono quindi possibili <strong data-start="2002" data-end="2055">modifiche prima dell’entrata in vigore definitiva</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="292" data-end="373"><strong>Partita IVA obbligatoria dal terzo immobile</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="375" data-end="858">Uno dei cambiamenti più impattanti introdotti dalla <strong data-start="427" data-end="453">Legge di Bilancio 2026</strong> riguarda la definizione di “<strong data-start="482" data-end="510">attività imprenditoriale</strong>” per chi gestisce affitti brevi. Fino al 2025, il confine tra gestione privata e attività d’impresa era piuttosto sfumato e lasciava spazio a interpretazioni. Dal 2026, invece, viene introdotto un <strong data-start="708" data-end="730">criterio oggettivo</strong> e chiaro: <strong data-start="741" data-end="857">dal terzo immobile affittato con contratti brevi, scatta automaticamente l’obbligo di apertura della partita IVA</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="860" data-end="1043">Questo significa che chi possiede e affitta tre o più appartamenti con contratti inferiori a 30 giorni sarà considerato un <strong data-start="983" data-end="1019">imprenditore a tutti gli effetti</strong>. Di conseguenza, dovrà:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1045" data-end="1361">
<li data-start="1045" data-end="1124">
<p data-start="1047" data-end="1124">Aprire una <strong data-start="1058" data-end="1073">partita IVA</strong> con codice ATECO specifico per le locazioni brevi;</p>
</li>
<li data-start="1125" data-end="1259">
<p data-start="1127" data-end="1259">Adempiere agli <strong data-start="1142" data-end="1174">obblighi contabili e fiscali</strong> tipici di un’impresa (tenuta registri, fatturazione elettronica, dichiarazioni IVA);</p>
</li>
<li data-start="1260" data-end="1361">
<p data-start="1262" data-end="1361">Eventualmente iscriversi alla <strong data-start="1292" data-end="1318">Gestione Separata INPS</strong>, se si supera una certa soglia di reddito.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1363" data-end="1633">Inoltre, l’attività potrebbe essere soggetta a controlli <strong data-start="1420" data-end="1452">urbanistici e amministrativi</strong> da parte dei Comuni o delle Regioni, che stanno valutando l’introduzione di <strong data-start="1529" data-end="1557">nuovi regolamenti locali</strong>, come limiti al numero di immobili affittabili o obblighi di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1635" data-end="1999">Il passaggio alla forma imprenditoriale, per molti piccoli proprietari, può comportare un aumento dei costi gestionali e fiscali. Tuttavia, in alcuni casi, può rivelarsi anche un’opportunità per <strong data-start="1830" data-end="1863">strutturare meglio l’attività</strong> e <strong data-start="1866" data-end="1887">scaricare i costi </strong>legati alla gestione dell’immobile. Valutare caso per caso è essenziale per non incorrere in errori o sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1635" data-end="1999"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-34031 " src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/renting-house-concept-with-wooden-blocks-sticky-note-grey-background-flat-lay.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="386" data-end="454"><strong>Conviene ancora la cedolare secca </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="456" data-end="848">Con l’introduzione del nuovo sistema a <strong data-start="495" data-end="520">scaglioni di aliquota</strong> (21%, 26% e 30%) e l’obbligo di aprire <strong data-start="560" data-end="594">partita IVA dal terzo immobile</strong>, la domanda che molti proprietari si pongono è: <strong data-start="643" data-end="694">la cedolare secca è ancora conveniente nel 2026</strong>? La risposta dipende da diversi fattori, tra cui il numero di immobili affittati, il reddito prodotto e le spese sostenute per la gestione dell’attività.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="850" data-end="864">Nel dettaglio:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="866" data-end="1634">
<li data-start="866" data-end="1097">
<p data-start="868" data-end="1097">Se si affitta <strong data-start="882" data-end="902">solo un immobile</strong>, l’aliquota al <strong data-start="918" data-end="925">21%</strong> rimane competitiva rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF, soprattutto per chi si trova in scaglioni medio-alti. In più, il regime è semplice, senza obblighi IVA o INPS.</p>
</li>
<li data-start="1098" data-end="1299">
<p data-start="1100" data-end="1299">Con <strong data-start="1104" data-end="1120">due immobili</strong>, l’aliquota sale al <strong data-start="1141" data-end="1148">26%</strong>, ma può ancora risultare vantaggiosa se i canoni sono elevati e non si hanno molti costi da scaricare. Tuttavia, si perde parte del risparmio fiscale.</p>
</li>
<li data-start="1300" data-end="1634">
<p data-start="1302" data-end="1634">Dal <strong data-start="1306" data-end="1330">terzo immobile in su</strong>, con tassazione al <strong data-start="1350" data-end="1357">30%</strong> e obbligo di partita IVA, la cedolare secca diventa decisamente <strong data-start="1422" data-end="1441">meno attrattiva</strong>, soprattutto se confrontata con il regime d’impresa ordinario o forfettario, che consente di dedurre i costi e, in alcuni casi, di applicare aliquote più basse grazie alla flat tax (15% o 5%).</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1636" data-end="1912">Inoltre, va considerato che la cedolare secca <strong data-start="1682" data-end="1715">non consente di dedurre spese</strong> come ristrutturazioni, arredi, utenze, spese condominiali o commissioni di agenzie e portali online. Questo può rappresentare un limite per chi gestisce immobili in modo intensivo e professionale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1914" data-end="2119">Conclusione?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1914" data-end="2119">La cedolare secca continua a essere una buona scelta <strong data-start="1980" data-end="2045">per chi affitta saltuariamente o con basso profilo gestionale</strong>, ma diventa meno conveniente per chi entra in una logica imprenditoriale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="374" data-end="467"><strong>Affitti brevi, locazioni turistiche e attività imprenditoriale</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="469" data-end="839">Con le modifiche introdotte dalla <strong data-start="503" data-end="529">Legge di Bilancio 2026</strong>, diventa ancora più importante distinguere chiaramente tra <strong data-start="589" data-end="606">affitto breve</strong>, <strong data-start="608" data-end="631">locazione turistica</strong> e <strong data-start="634" data-end="662">attività imprenditoriale</strong> vera e propria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="469" data-end="839">Tre termini spesso utilizzati come sinonimi, ma che in realtà si riferiscono a <strong data-start="758" data-end="797">modelli giuridici e fiscali diversi</strong>, ognuno con obblighi e regole specifiche.</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="841" data-end="1921">
<li data-start="841" data-end="1167">
<p data-start="843" data-end="1167">Gli <strong data-start="847" data-end="864">affitti brevi</strong> sono definiti come contratti di <strong data-start="897" data-end="943">locazione di durata inferiore ai 30 giorni</strong>, senza servizi aggiuntivi come colazione, pulizia giornaliera o reception. Sono rivolti prevalentemente a turisti o lavoratori in trasferta e non richiedono, in linea generale, partita IVA, se limitati a uno o due immobili.</p>
</li>
<li data-start="1169" data-end="1519">
<p data-start="1171" data-end="1519">Le <strong data-start="1174" data-end="1198">locazioni turistiche</strong> sono una forma di affitto breve regolata a livello <strong data-start="1250" data-end="1274">regionale e comunale</strong>, con adempimenti che possono includere <strong data-start="1314" data-end="1322">SCIA</strong>, comunicazione alla questura degli ospiti, rispetto di norme urbanistiche e certificazioni energetiche. Alcune Regioni impongono l’iscrizione in elenchi specifici o l’uso di codici identificativi.</p>
</li>
<li data-start="1521" data-end="1921">
<p data-start="1523" data-end="1921">L’<strong data-start="1525" data-end="1553">attività imprenditoriale</strong> scatta quando si superano determinati limiti, ora ben definiti: <strong data-start="1618" data-end="1650">dal terzo immobile affittato</strong>, si presume per legge l’esercizio di un’impresa. In questo caso, il proprietario è obbligato ad aprire <strong data-start="1754" data-end="1769">partita IVA</strong>, adottare un regime fiscale coerente e rispettare le normative del settore turistico-alberghiero (come la registrazione presso la Camera di Commercio).</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1923" data-end="2293">La corretta qualificazione dell’attività è fondamentale, perché da essa derivano importanti conseguenze fiscali, amministrative e perfino <strong data-start="2061" data-end="2071">penali</strong> in caso di omessa comunicazione o esercizio abusivo. È perciò consigliabile, prima di avviare o ampliare un’attività di affitti brevi, <strong data-start="2207" data-end="2239">consultare un commercialista</strong> esperto in materia per una valutazione caso per caso.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="311" data-end="385"><strong>Interventi attesi da Regioni e Comuni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="387" data-end="835">Oltre alle novità introdotte a livello statale dalla <strong data-start="440" data-end="466">Legge di Bilancio 2026</strong>, nei prossimi mesi si attendono importanti sviluppi anche sul piano <strong data-start="535" data-end="545">locale</strong>, con <strong data-start="551" data-end="571">Regioni e Comuni</strong> pronti a introdurre ulteriori regole per la gestione degli affitti brevi. Si tratta di un passaggio cruciale, perché il legislatore nazionale ha lasciato <strong data-start="726" data-end="774">ampio margine di intervento agli enti locali</strong>, in particolare su aspetti <strong data-start="802" data-end="834">urbanistici e amministrativi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="837" data-end="1024">Alcuni Comuni – soprattutto nelle città turistiche o ad alta tensione abitativa come <strong data-start="922" data-end="965">Roma, Firenze, Venezia, Bologna, Milano</strong> – stanno valutando o hanno già annunciato l’intenzione di:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1026" data-end="1563">
<li data-start="1026" data-end="1123">
<p data-start="1028" data-end="1123">limitare il numero massimo di immobili affittabili come affitti brevi per ciascun proprietario;</p>
</li>
<li data-start="1124" data-end="1230">
<p data-start="1126" data-end="1230">introdurre <strong data-start="1137" data-end="1173">zone a regolamentazione speciale</strong>, dove gli affitti turistici saranno fortemente limitati;</p>
</li>
<li data-start="1231" data-end="1345">
<p data-start="1233" data-end="1345">obbligare i proprietari a richiedere <strong data-start="1270" data-end="1299">autorizzazioni preventive</strong> o a iscriversi in appositi registri comunali;</p>
</li>
<li data-start="1346" data-end="1469">
<p data-start="1348" data-end="1469">intensificare i controlli sul <strong data-start="1378" data-end="1419">codice identificativo nazionale (CIN)</strong> e sulla trasmissione dei dati agli enti preposti;</p>
</li>
<li data-start="1470" data-end="1563">
<p data-start="1472" data-end="1563">aumentare la <strong data-start="1485" data-end="1507">tassa di soggiorno</strong> o introdurre contributi speciali a carico dei locatori.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1565" data-end="1808">Anche le <strong data-start="1574" data-end="1585">Regioni</strong>, da parte loro, possono intervenire con leggi ad hoc, ad esempio prevedendo <strong data-start="1662" data-end="1697">corsi obbligatori di formazione</strong>, requisiti strutturali minimi per gli alloggi o l’obbligo di stipulare assicurazioni di responsabilità civile.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1810" data-end="2107">Questo contesto normativo frammentato e in evoluzione rende la gestione degli affitti brevi sempre più complessa. È quindi fondamentale che ogni locatore sia aggiornato sulla normativa <strong data-start="1995" data-end="2033">non solo nazionale ma anche locale</strong>, per evitare sanzioni o addirittura l’interruzione forzata dell’attività.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1810" data-end="2107"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-34030 size-full" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1.jpg" alt="" width="1920" height="1281" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1.jpg 1920w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/flat-lay-real-estate-concept-1-1068x713.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="304" data-end="388"><strong>Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="390" data-end="838">Le novità introdotte dalla <strong data-start="417" data-end="443">Legge di Bilancio 2026</strong> cambiano in modo sostanziale il panorama fiscale degli <strong data-start="499" data-end="516">affitti brevi</strong> in Italia. L’obiettivo del legislatore è chiaro: ridurre le zone grigie, contrastare l’evasione e distinguere chi affitta in modo occasionale da chi lo fa come vera attività d’impresa. Tuttavia, questo si traduce in nuove <strong data-start="739" data-end="767">complessità burocratiche</strong> e in un aumento della pressione fiscale per chi gestisce più immobili.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="840" data-end="1333">Per i <strong data-start="846" data-end="869">piccoli proprietari</strong>, la cedolare secca al 21% può continuare a rappresentare una soluzione semplice e vantaggiosa, a patto di limitare l’attività a un solo immobile e rispettare tutte le regole. Chi invece possiede più unità immobiliari e genera redditi significativi da affitti turistici deve ora valutare con attenzione <strong data-start="1172" data-end="1204">l’apertura della partita IVA</strong>, la possibilità di passare a un <strong data-start="1237" data-end="1259">regime forfettario</strong> (dove applicabile), e i vantaggi fiscali legati alla deduzione dei costi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1335" data-end="1645">Fondamentale sarà anche monitorare i futuri interventi di <strong data-start="1393" data-end="1413">Regioni e Comuni</strong>, che potrebbero introdurre nuove restrizioni o obblighi. L’adeguamento alle normative locali diventa quindi un passaggio obbligato per evitare <strong data-start="1557" data-end="1569">sanzioni</strong>, <strong data-start="1571" data-end="1591">chiusure forzate</strong> o l&#8217;esclusione dalle principali piattaforme digitali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1647" data-end="2001">Il consiglio finale è semplice: <strong data-start="1679" data-end="1733">farsi assistere da un commercialista specializzato</strong> nella fiscalità immobiliare. Solo un’analisi personalizzata può aiutare a scegliere il regime fiscale più conveniente e a mantenere l’attività pienamente conforme alla normativa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1647" data-end="2001">In un settore in continua evoluzione, <strong data-start="1951" data-end="2000">la prevenzione è il miglior risparmio fiscale</strong>.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cedolare-secca-affitti-brevi-2026-nuove-aliquote-limiti-e-obbligo-di-partita-IVA-dal-terzo-immobile/">Cedolare secca affitti brevi 2026: nuove aliquote, limiti e obbligo di partita IVA dal terzo immobile</a> was first posted on Marzo 7, 2026 at 5:55 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Affitti brevi 2025: quando scatta l’IVA per i privati e cosa cambia con le piattaforme digitali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Affitti-brevi-2025-quando-scatta-l-IVA-per-i-privati-e-cosa-cambia-con-le-piattaforme-digitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 04:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[cedolare secca 26%]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa affitti brevi Europa]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni, il settore degli affitti brevi ha conosciuto una vera e propria esplosione grazie alla diffusione delle piattaforme digitali come Airbnb, Booking e simili. Sempre più privati scelgono di mettere a reddito le proprie seconde case o anche singole stanze, generando flussi economici significativi. Tuttavia, questo boom ha messo in luce la necessità [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Affitti-brevi-2025-quando-scatta-l-IVA-per-i-privati-e-cosa-cambia-con-le-piattaforme-digitali/">Affitti brevi 2025: quando scatta l’IVA per i privati e cosa cambia con le piattaforme digitali</a> was first posted on Giugno 2, 2025 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" style="text-align: justify;" data-start="468" data-end="899">Negli ultimi anni, il settore degli affitti brevi ha conosciuto una vera e propria esplosione grazie alla diffusione delle piattaforme digitali come Airbnb, Booking e simili. Sempre più privati scelgono di mettere a reddito le proprie seconde case o anche singole stanze, generando flussi economici significativi. Tuttavia, questo boom ha messo in luce la necessità di una maggiore regolamentazione, soprattutto in ambito fiscale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="901" data-end="1454">Dal 2025, le novità introdotte dalla Direttiva UE VIDA (VAT in the Digital Age) potrebbero rivoluzionare la gestione fiscale degli affitti brevi, soprattutto per quanto riguarda l’<strong data-start="1081" data-end="1183">imponibilità IVA delle locazioni turistiche effettuate da privati tramite piattaforme elettroniche</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="901" data-end="1454">In particolare, la direttiva prevede che le piattaforme possano diventare soggetti passivi IVA quando intermediano affitti effettuati da privati non soggetti a IVA. Questo cambiamento potrebbe avere impatti rilevanti sia per i proprietari sia per le stesse piattaforme.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1456" data-end="1830">Questa evoluzione normativa pone una serie di interrogativi cruciali: <strong data-start="1526" data-end="1682">quando un affitto breve è soggetto a IVA? Qual è il ruolo delle piattaforme digitali? Come dovranno comportarsi i privati per non incorrere in sanzioni?</strong> In questo articolo, analizzeremo in dettaglio tutte queste questioni, alla luce delle nuove disposizioni europee e del contesto normativo italiano.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1456" data-end="1830">Regime fiscale</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="339" data-end="697">Prima di affrontare le novità fiscali previste per il 2025, è utile fare un passo indietro e ricordare come sono stati regolati finora gli affitti brevi in Italia. La cornice normativa di riferimento è il <strong data-start="544" data-end="586">Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017</strong>, che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica per i cosiddetti &#8220;contratti di locazione breve&#8221;.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="699" data-end="1147">Secondo il decreto, per <strong data-start="723" data-end="742">locazioni brevi</strong> si intendono quei contratti di affitto di immobili a uso abitativo, <strong data-start="811" data-end="850">di durata non superiore a 30 giorni</strong>, stipulati da <strong data-start="865" data-end="884">persone fisiche</strong> al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la <strong data-start="1000" data-end="1048">fornitura di biancheria e pulizia dei locali</strong>, purché accessori e non tali da trasformare l’attività in vera e propria attività imprenditoriale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1149" data-end="1544">Un aspetto centrale della normativa è il <strong data-start="1190" data-end="1229">ruolo delle piattaforme telematiche</strong>, come Airbnb, Booking.com e simili, che agiscono da intermediari tra chi offre l’alloggio e chi lo cerca. Il decreto del 2017 ha previsto che queste piattaforme possano svolgere anche il ruolo di <strong data-start="1426" data-end="1449">sostituto d’imposta</strong>, trattenendo e versando un’imposta sostitutiva (cedolare secca al 21%) per conto dei locatori.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1546" data-end="1920">Tuttavia, fino a oggi, le locazioni brevi effettuate da privati non sono state soggette a <strong data-start="1636" data-end="1643">IVA</strong>, proprio perché effettuate al di fuori di un’attività professionale o d’impresa. Questo equilibrio, però, è destinato a cambiare con l’entrata in vigore della nuova Direttiva UE VIDA, che spinge verso una maggiore armonizzazione dell’IVA anche nel settore degli affitti brevi.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1546" data-end="1920">Direttiva UE VIDA</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="365" data-end="814">Il 2025 segna un anno di transizione importante per il settore delle locazioni brevi, ma sarà il <strong data-start="462" data-end="470">2028</strong> a rappresentare una vera e propria svolta normativa, grazie all’attuazione della <strong data-start="552" data-end="598">Direttiva UE VIDA (VAT in the Digital Age)</strong>. Questa direttiva introduce un pacchetto di misure pensate per armonizzare e modernizzare la disciplina IVA nell’economia digitale, con effetti diretti anche sugli affitti brevi gestiti tramite piattaforme digitali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="816" data-end="1411">In particolare, la direttiva stabilisce che <strong data-start="860" data-end="908">anche i privati, non titolari di partita IVA</strong>, saranno considerati soggetti passivi IVA <strong data-start="951" data-end="1021">quando effettuano locazioni brevi tramite piattaforme elettroniche</strong>, come Airbnb, Booking.com e simili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="816" data-end="1411">Tuttavia, non saranno i privati a dover calcolare e versare l’imposta, bensì sarà la <strong data-start="1143" data-end="1173">piattaforma stessa a farlo</strong>, in qualità di “<strong data-start="1190" data-end="1213">prestatore presunto</strong>”. Questo approccio si ispira al modello già adottato per il commercio elettronico, dove i marketplace sono responsabili del versamento dell’IVA per le vendite effettuate da soggetti non imponibili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1413" data-end="1871">La novità trova fondamento nell’<strong data-start="1445" data-end="1460">art. 28-bis</strong> della Direttiva n. 516/2025, che modifica la direttiva madre 2006/112/CE. In esso si prevede che quando una piattaforma facilita una locazione breve (fino a 30 giorni), si considera che <strong data-start="1647" data-end="1719">la piattaforma abbia ricevuto e poi fornito direttamente il servizio</strong> al cliente, salvo che il fornitore (cioè il privato) non abbia comunicato un valido numero di partita IVA e dichiarato che applicherà l’IVA in proprio.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1873" data-end="2253">Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal <strong data-start="1920" data-end="1938">1° luglio 2028</strong>, ma ciascuno Stato membro potrà adottarle entro un periodo massimo che si estende fino al <strong data-start="2029" data-end="2048">1° gennaio 2030</strong>. In questo scenario, le piattaforme saranno tenute a <strong data-start="2102" data-end="2161">riscossione e versamento dell’IVA in maniera automatica</strong>, assicurando così la tracciabilità dei flussi economici e riducendo il rischio di evasione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2255" data-end="2535">È importante sottolineare che questo sistema si applicherà solo quando i proprietari <strong data-start="2340" data-end="2389">non utilizzano l’immobile per scopi personali</strong> e che le piattaforme non potranno esimersi da questi obblighi, a meno che il locatore non abbia fornito prova del proprio status di soggetto IVA.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2255" data-end="2535"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-32619 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/tenere-le-chiavi-mano-all-aperto.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2255" data-end="2535">Implicazioni fiscali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="306" data-end="888">Le nuove regole introdotte dalla Direttiva VIDA e in arrivo tra il 2028 e il 2030 segnano un cambio di paradigma per chi affitta immobili a breve termine senza partita IVA. Fino a oggi, il regime fiscale italiano ha permesso a molti privati di gestire gli affitti brevi come una forma di entrata occasionale, soggetta a cedolare secca al 21% e priva di obblighi IVA. Questo approccio ha favorito la crescita del mercato turistico e l’ingresso di milioni di immobili nel circuito delle locazioni brevi. Tuttavia, con la riforma in arrivo, <strong data-start="844" data-end="887">l&#8217;esenzione IVA non sarà più automatica</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="890" data-end="1466">Nel nuovo scenario, se il locatore <strong data-start="925" data-end="951">non ha una partita IVA</strong>, ma offre il proprio immobile su una piattaforma elettronica, <strong data-start="1014" data-end="1069">l’IVA sarà applicata direttamente dalla piattaforma</strong>, la quale assumerà il ruolo di &#8220;prestatore presunto&#8221; del servizio. Questa figura è puramente fiscale: non incide sul contratto tra locatore e turista, ma assegna alla piattaforma il compito di <strong data-start="1263" data-end="1326">calcolare, riscuotere e versare l’IVA allo Stato competente</strong>. Il proprietario riceverà il pagamento al netto dell’imposta, e in teoria non dovrà compiere alcun adempimento specifico in materia di IVA.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1468" data-end="2023">Le piattaforme, dal canto loro, saranno chiamate a <strong data-start="1519" data-end="1576">ristrutturare i propri sistemi gestionali e contabili</strong>, per conformarsi alle nuove regole europee. Sarà necessario verificare l’identità dei locatori, chiedere loro il numero di partita IVA o la conferma dell’assenza di tale status, e infine applicare le aliquote IVA corrette in base alla normativa del Paese dove avviene la prestazione. Questo significa che l’affitto breve in Italia sarà soggetto all’<strong data-start="1926" data-end="1950">aliquota IVA del 10%</strong>, come avviene già per la maggior parte dei servizi alberghieri e simili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2025" data-end="2420">Questa riforma porterà sicuramente maggiore <strong data-start="2069" data-end="2097">trasparenza e uniformità</strong>, ma potrebbe anche rappresentare un ostacolo per i piccoli proprietari, disincentivando chi affitta occasionalmente. È dunque prevedibile un <strong data-start="2239" data-end="2271">riposizionamento del mercato</strong>, con una polarizzazione tra piccoli affitti familiari non più redditizi e soggetti strutturati che gestiranno le locazioni in forma imprenditoriale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2025" data-end="2420">Novità fiscali 2025</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="447" data-end="770">Il 2025 è un anno di transizione significativa per il regime fiscale degli affitti brevi. Pur non essendo ancora pienamente operativa la direttiva europea VIDA, il legislatore italiano ha già introdotto <strong data-start="650" data-end="674">modifiche importanti</strong> che influenzeranno sia i privati che le piattaforme digitali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="447" data-end="770">Tra le principali novità ci sono:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="772" data-end="1333">
<li class="" data-start="772" data-end="1059">
<p class="" data-start="774" data-end="1059"><strong data-start="774" data-end="827">Obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong>: i proprietari che affittano immobili per periodi inferiori ai 30 giorni devono dotarsi di un codice identificativo, utile per fini di tracciabilità fiscale e sicurezza. L&#8217;assenza di tale codice comporta sanzioni fino a 8.000 euro.</p>
</li>
<li class="" data-start="1063" data-end="1333">
<p class="" data-start="1065" data-end="1333"><strong data-start="1065" data-end="1118">Aumento dell’aliquota della cedolare secca al 26%</strong> dalla <strong data-start="1125" data-end="1154">seconda unità immobiliare</strong> destinata agli affitti brevi. Fino al 2024 l’aliquota era pari al 21%, ma ora si penalizza chi gestisce più immobili, rendendo più oneroso il ricorso alla tassazione sostitutiva.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1335" data-end="1787">Anche se <strong data-start="1344" data-end="1436">l’IVA non è ancora applicata direttamente agli affitti brevi gestiti da privati nel 2025</strong>, iniziano ad emergere <strong data-start="1459" data-end="1494">primi segnali di armonizzazione</strong> con quanto previsto dalla riforma europea. In particolare, si rafforza il ruolo delle piattaforme digitali come <strong data-start="1607" data-end="1631">intermediari fiscali</strong> e si introducono meccanismi di segnalazione automatica delle operazioni all’Agenzia delle Entrate, soprattutto in caso di incassi superiori a certe soglie.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1789" data-end="2257">In sostanza, il 2025 è un anno in cui si <strong data-start="1830" data-end="1851">preparano le basi</strong> per un sistema più strutturato e integrato, in vista dell’obbligo IVA previsto nel 2028. Per i locatori privati diventa cruciale <strong data-start="1981" data-end="2024">verificare la propria posizione fiscale</strong>, valutare la convenienza della cedolare secca rispetto all’IRPEF ordinaria, e soprattutto evitare di rientrare in parametri che possano essere interpretati come attività d’impresa, con conseguenze ben più gravose in termini fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1789" data-end="2257"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-32620 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/disposizione-delle-chiavi-studio.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1789" data-end="2257">Strategie di risparmio fiscale</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="353" data-end="765">Con l’inasprimento fiscale introdotto nel 2025 – tra cui l’<strong data-start="412" data-end="481">aumento al 26% della cedolare secca sulla seconda unità affittata</strong> e i maggiori controlli tramite piattaforme digitali – diventa fondamentale per i locatori privati agire in modo strategico per contenere la pressione tributaria. Fortunatamente, esistono diverse modalità <strong data-start="686" data-end="710">perfettamente legali</strong> per ottimizzare il regime fiscale degli affitti brevi.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="767" data-end="824"><strong data-start="774" data-end="824">Utilizzare la cedolare secca sulla prima unità</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="825" data-end="1251">La <strong data-start="828" data-end="853">cedolare secca al 21%</strong> resta ancora molto vantaggiosa, in particolare per chi ha solo un immobile destinato agli affitti brevi. Questo regime evita il cumulo con il reddito IRPEF e consente un calcolo chiaro e immediato dell’imposizione fiscale. L&#8217;importante è non superare i <strong data-start="1107" data-end="1142">30 giorni per singolo contratto</strong> e restare <strong data-start="1153" data-end="1192">fuori dall’attività imprenditoriale</strong> (niente reception, colazione, servizi extra continuativi).</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1608" data-end="1647"><strong data-start="1615" data-end="1647">Monitorare i servizi offerti</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1648" data-end="2046">L’aggiunta di servizi accessori come pulizia quotidiana, colazione, cambio biancheria giornaliero può far rientrare l’attività tra quelle <strong data-start="1786" data-end="1805">imprenditoriali</strong>, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e possibile assoggettamento a IVA e contributi INPS. Limitarli, oppure affidarli a fornitori esterni, può essere una scelta efficace per mantenere l’inquadramento “non imprenditoriale”.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="2048" data-end="2088"><strong data-start="2055" data-end="2088">Detrazioni e costi deducibili</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2089" data-end="2419">Anche nel regime della cedolare secca non è possibile portare in deduzione i costi sostenuti, ma se si opta per l’<strong data-start="2203" data-end="2222">IRPEF ordinaria</strong> (in caso di reddito complessivo basso o assenza di altri redditi), è possibile dedurre spese per manutenzioni, provvigioni agenziali e utenze, rendendo tale opzione potenzialmente più conveniente.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="2421" data-end="2472"><strong data-start="2428" data-end="2472">Valutare l’inquadramento imprenditoriale</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2473" data-end="2903">Chi gestisce più unità immobiliari, con prenotazioni regolari e servizi continuativi, potrebbe essere considerato in automatico come imprenditore. In questo caso, può essere vantaggioso <strong data-start="2659" data-end="2726">optare per l’apertura di una partita IVA con regime forfettario</strong>, che consente una tassazione flat al 15% o 5% (nei primi 5 anni) fino a 100.000 euro di fatturato, evitando così sia l’aliquota del 26% sia le limitazioni della cedolare secca.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2473" data-end="2903">Vantaggi e svantaggi del modello IVA</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="350" data-end="716">L’introduzione del concetto di “<strong data-start="382" data-end="405">prestatore presunto</strong>” rappresenta una delle novità più rilevanti della riforma UE VIDA. In questo modello, la piattaforma digitale – come Airbnb o Booking – diventa il soggetto obbligato al <strong data-start="575" data-end="598">versamento dell’IVA</strong> per conto dei locatori privati che non hanno una partita IVA. Ma cosa comporta davvero questa novità per chi affitta?</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="718" data-end="748"><strong data-start="722" data-end="748">Vantaggi per i privati</strong></h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="750" data-end="1474">
<li class="" data-start="750" data-end="1004">
<p class="" data-start="753" data-end="1004"><strong data-start="753" data-end="788">Semplificazione amministrativa:</strong> il privato non dovrà aprire partita IVA né gestire dichiarazioni IVA. Tutto sarà gestito dalla piattaforma, che applicherà automaticamente l’aliquota corretta, trattenendo e versando l’imposta all’erario competente.</p>
</li>
<li class="" data-start="1006" data-end="1266">
<p class="" data-start="1009" data-end="1266"><strong data-start="1009" data-end="1043">Riduzione del rischio fiscale:</strong> oggi molti locatori rischiano di essere riqualificati come imprenditori occulti, con sanzioni pesanti. Il nuovo sistema, invece, crea un <strong data-start="1181" data-end="1221">meccanismo automatico di adempimento</strong>, riducendo il rischio di errori o omissioni.</p>
</li>
<li class="" data-start="1268" data-end="1474">
<p class="" data-start="1271" data-end="1474"><strong data-start="1271" data-end="1304">Maggiore trasparenza fiscale:</strong> il nuovo regime può favorire la regolarizzazione di molti soggetti che operano in modo informale, rafforzando la credibilità del settore e tutelando i locatori regolari.</p>
</li>
</ol>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1476" data-end="1507"><strong data-start="1480" data-end="1507">Svantaggi per i privati</strong></h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="1509" data-end="2302">
<li class="" data-start="1509" data-end="1777">
<p class="" data-start="1512" data-end="1777"><strong data-start="1512" data-end="1548">Minor margine netto di guadagno:</strong> con l’applicazione dell’IVA (10% presumibilmente, come nel settore alberghiero), il canone percepito sarà al netto dell’imposta, <strong data-start="1678" data-end="1712">riducendo l’introito effettivo</strong>. Per chi opera con margini sottili, questa riduzione può pesare.</p>
</li>
<li class="" data-start="1779" data-end="2021">
<p class="" data-start="1782" data-end="2021"><strong data-start="1782" data-end="1821">Limitata flessibilità contrattuale:</strong> la gestione fiscale sarà legata ai flussi digitali tracciati dalla piattaforma. Questo significa <strong data-start="1919" data-end="1950">meno autonomia contrattuale</strong> e possibili limitazioni nei casi di affitti gestiti fuori piattaforma.</p>
</li>
<li class="" data-start="2023" data-end="2302">
<p class="" data-start="2026" data-end="2302"><strong data-start="2026" data-end="2059">Dipendenza dalla piattaforma:</strong> il locatore diventa ancor più dipendente dalle policy fiscali della piattaforma. Errori nella gestione IVA da parte del portale potrebbero avere riflessi anche sul locatore, nonostante quest’ultimo sia “passivo” dal punto di vista tributario.</p>
</li>
</ol>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2304" data-end="2594">In sintesi, il nuovo modello mira a <strong data-start="2340" data-end="2372">semplificare e regolarizzare</strong> il settore degli affitti brevi, ma impone anche <strong data-start="2421" data-end="2462">un ripensamento del modello economico</strong> per i piccoli locatori, che dovranno valutare se continuare a operare nel regime occasionale oppure strutturarsi come microimprese.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2304" data-end="2594">Affitti brevi e IVA in Europa</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="326" data-end="742">Il mercato degli affitti brevi non è solo un fenomeno italiano. In tutta Europa, le locazioni turistiche gestite da privati rappresentano un segmento in forte espansione, che ha portato le autorità fiscali nazionali a cercare nuove soluzioni per garantire <strong data-start="582" data-end="603">equità tributaria</strong> e <strong data-start="606" data-end="630">corretto gettito IVA</strong>. Alcuni Paesi dell’Unione Europea sono già da tempo avanti nella gestione dell’IVA per questo tipo di attività.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="744" data-end="798"><strong data-start="748" data-end="798">Francia: la fiscalità passa per la piattaforma</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="800" data-end="1296">La Francia è stata una delle prime a introdurre <strong data-start="848" data-end="932">l’obbligo per le piattaforme digitali di trasmettere i dati fiscali dei locatori</strong> all&#8217;amministrazione tributaria. Dal 2021, inoltre, le piattaforme devono anche trattenere imposte alla fonte per i privati che superano determinati limiti di reddito, sebbene l’IVA venga applicata solo se l’attività ha natura imprenditoriale. Con la direttiva VIDA, si prevede una transizione graduale verso l&#8217;applicazione automatica dell’IVA anche per i privati.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1298" data-end="1358"><strong data-start="1302" data-end="1358">Spagna: apertura alla ritenuta e all’IVA sui portali</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1360" data-end="1798">In Spagna, gli affitti brevi sono soggetti a regole molto stringenti a livello regionale, ma sul piano fiscale è stata prevista una <strong data-start="1492" data-end="1525">ritenuta obbligatoria del 19%</strong> per i non residenti. L’IVA viene invece applicata in caso di servizi accessori. La Spagna ha accolto con favore l’adozione del meccanismo del “prestatore presunto”, prevedendo una <strong data-start="1706" data-end="1740">graduale adozione già nel 2027</strong>, prima ancora del termine minimo imposto dalla direttiva.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1800" data-end="1849"><strong data-start="1804" data-end="1849">Germania: IVA già applicata in molti casi</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1851" data-end="2226">In Germania, l’IVA è già applicabile agli affitti brevi se il locatore <strong data-start="1922" data-end="1970">fornisce servizi simili a quelli alberghieri</strong> (come la colazione o la pulizia giornaliera). Tuttavia, molti Land tedeschi stanno spingendo per un’applicazione più estesa dell’IVA anche per i privati che operano tramite piattaforme. Non a caso, la Germania è tra i Paesi promotori della direttiva VIDA.</p>
<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="2228" data-end="2264"><strong data-start="2232" data-end="2264">Italia: tra attesa e cautela</strong></h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2266" data-end="2637">L’Italia, rispetto ad altri Paesi, ha finora mantenuto una <strong data-start="2325" data-end="2343">linea prudente</strong>, limitandosi ad aumentare la tassazione con la cedolare secca al 26% sulla seconda unità immobiliare. Tuttavia, con l’obbligo del CIN e i nuovi poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate, è chiaro che il sistema fiscale italiano <strong data-start="2577" data-end="2636">si sta preparando all’impatto della riforma IVA europea</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2639" data-end="2952">Questo confronto evidenzia come il <strong data-start="2674" data-end="2710">modello europeo stia convergendo</strong> verso una gestione automatizzata e digitale dell’IVA sugli affitti brevi. L’Italia sarà chiamata a prendere posizione entro il 2028, ma già oggi è fondamentale per i locatori prepararsi al cambiamento, anche guardando alle esperienze estere.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2639" data-end="2952">Considerazioni finali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="358" data-end="799">Il mercato degli affitti brevi si sta trasformando rapidamente, spinto da nuove esigenze fiscali, pressioni normative e obiettivi di equità tributaria. Il 2025 rappresenta già un momento cruciale: <strong data-start="555" data-end="653">aliquote più alte, controlli più serrati e una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme</strong> digitali. Ma è il biennio 2028–2030, con l’entrata in vigore del <strong data-start="719" data-end="765">meccanismo IVA tramite prestatore presunto</strong>, che segnerà il vero spartiacque.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="801" data-end="909">Cosa deve fare oggi un locatore privato che intende continuare ad affittare?</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="801" data-end="909">Ecco una breve guida operativa:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="911" data-end="2042">
<li class="" data-start="911" data-end="1130">
<p class="" data-start="914" data-end="1130"><strong data-start="914" data-end="955">Valutare la propria posizione fiscale</strong>: avere uno o più immobili, offrire servizi accessori, superare una certa soglia di redditi – tutti elementi che possono far scattare la qualifica di attività imprenditoriale.</p>
</li>
<li class="" data-start="1132" data-end="1326">
<p class="" data-start="1135" data-end="1326"><strong data-start="1135" data-end="1198">Sfruttare ancora la cedolare secca al 21% sulla prima unità</strong>, evitando di superare i limiti temporali o di trasformare l’attività in una gestione continuativa con servizi para-alberghieri.</p>
</li>
<li class="" data-start="1328" data-end="1585">
<p class="" data-start="1331" data-end="1585"><strong data-start="1331" data-end="1394">Considerare l’apertura di partita IVA in regime forfettario</strong> se si prevede una gestione professionale o più unità: con tassazione al 15% o 5% e una contabilità semplificata, può risultare più vantaggioso rispetto all’aumento al 26% sulla seconda casa.</p>
</li>
<li class="" data-start="1587" data-end="1791">
<p class="" data-start="1590" data-end="1791"><strong data-start="1590" data-end="1635">Rendere l’attività trasparente e conforme</strong>, dotandosi del <strong data-start="1651" data-end="1692">Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong>, registrando gli ospiti e trasmettendo i dati richiesti alla Questura e all’Agenzia delle Entrate.</p>
</li>
<li class="" data-start="1793" data-end="2042">
<p class="" data-start="1796" data-end="2042"><strong data-start="1796" data-end="1841">Monitorare l’evoluzione normativa europea</strong> e le scelte applicative dell’Italia rispetto alla Direttiva VIDA. Ogni Paese potrà adottare il meccanismo IVA tra il 2028 e il 2030: sapere con anticipo quando cambieranno le regole sarà fondamentale.</p>
</li>
</ol>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2044" data-end="2325">Infine, è consigliabile <strong data-start="2068" data-end="2113">affidarsi a un consulente fiscale esperto</strong>, in grado di valutare la situazione personale e suggerire il regime più conveniente. In un contesto in continua evoluzione, essere informati e strutturati rappresenta la miglior forma di tutela e di risparmio.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Affitti-brevi-2025-quando-scatta-l-IVA-per-i-privati-e-cosa-cambia-con-le-piattaforme-digitali/">Affitti brevi 2025: quando scatta l’IVA per i privati e cosa cambia con le piattaforme digitali</a> was first posted on Giugno 2, 2025 at 6:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello 730/2025 e Locazioni Brevi: Guida completa alla cedolare secca e risparmio fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-7302025-e-Locazioni-Brevi-Guida-completa-alla-cedolare-secca-e-risparmio-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’entrata in vigore del Modello 730/2025, cambiano le regole per chi affitta immobili a breve termine, anche per pochi giorni all’anno. Le locazioni brevi – ossia i contratti inferiori a 30 giorni stipulati da privati – sono sempre più diffuse grazie a piattaforme come Airbnb o Booking, ma richiedono oggi una gestione fiscale più [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-7302025-e-Locazioni-Brevi-Guida-completa-alla-cedolare-secca-e-risparmio-fiscale/">Modello 730/2025 e Locazioni Brevi: Guida completa alla cedolare secca e risparmio fiscale</a> was first posted on Marzo 24, 2025 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" style="text-align: justify;" data-start="265" data-end="627">Con l’entrata in vigore del <strong data-start="293" data-end="313">Modello 730/2025</strong>, cambiano le regole per chi affitta immobili a breve termine, anche per pochi giorni all’anno. Le locazioni brevi – ossia i contratti inferiori a 30 giorni stipulati da privati – sono sempre più diffuse grazie a piattaforme come Airbnb o Booking, ma richiedono oggi una gestione fiscale più attenta e consapevole.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="629" data-end="1079">Tra le principali novità, l’<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home" target="_blank" rel="noopener">Agenzia delle Entrate</a> ha introdotto <strong data-start="693" data-end="757">nuove istruzioni per dichiarare i redditi da locazioni brevi</strong>, rendendo obbligatoria l’indicazione dei canoni percepiti anche se già assoggettati a ritenuta tramite intermediari. Inoltre, viene confermata la possibilità di scegliere la <strong data-start="932" data-end="957">cedolare secca al 21%</strong>, un regime fiscale agevolato che consente di pagare meno tasse, evitando IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="629" data-end="1079">In questo articolo scoprirai tutto ciò che ti serve per affittare in regola e risparmiare sulle imposte, dalle novità del 730/2025 per le locazioni brevi alla convenienza della cedolare secca, passando per gli adempimenti fiscali da rispettare, le istruzioni pratiche per compilare correttamente il modello e utili esempi numerici per calcolare il risparmio effettivo.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="629" data-end="1079">Modello 730/2025</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="262" data-end="892">Il <strong data-start="265" data-end="285">Modello 730/2025</strong> introduce alcune importanti novità per chi effettua <strong data-start="338" data-end="357">locazioni brevi</strong>, cioè contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Si tratta di una forma di locazione sempre più diffusa, soprattutto grazie alle piattaforme digitali come Airbnb, che ormai fanno parte della gestione ordinaria di molti piccoli proprietari.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="262" data-end="892">La novità principale riguarda l’<strong data-start="713" data-end="798">obbligo di indicare in dichiarazione tutti i redditi derivanti da locazioni brevi</strong>, anche se gestiti da intermediari o piattaforme online che agiscono come sostituti d’imposta.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="894" data-end="1470">Una delle modifiche più rilevanti inserite nelle <strong data-start="943" data-end="1010">istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2025</strong>, pubblicate a marzo, è l’introduzione di un nuovo campo dedicato proprio ai <strong data-start="1087" data-end="1126">canoni percepiti da locazioni brevi</strong>, con la possibilità di scegliere direttamente l’opzione per la <strong data-start="1190" data-end="1215">cedolare secca al 21%</strong>, evitando l’assoggettamento all’IRPEF progressiva.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="894" data-end="1470">In pratica, chi ha affittato un immobile per periodi inferiori a 30 giorni potrà inserire questi redditi nella sezione &#8220;Redditi fondiari&#8221;, specificando la natura del contratto e l&#8217;opzione fiscale scelta.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1472" data-end="1815">Inoltre, viene chiarito che <strong data-start="1500" data-end="1566">non è più possibile evitare la dichiarazione di questi redditi</strong> anche nel caso in cui il canone sia stato già tassato alla fonte da una piattaforma online (ad esempio Airbnb): il reddito va comunque riportato nel 730, anche se il prelievo è già avvenuto, proprio per garantire una corretta tracciabilità fiscale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1472" data-end="1815">Cedolare secca 2025</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="308" data-end="739">La <strong data-start="311" data-end="329">cedolare secca</strong> rappresenta una forma alternativa e semplificata di tassazione sui redditi derivanti da locazione, che consente di evitare l’IRPEF ordinaria e le relative addizionali, applicando invece un’imposta sostitutiva con aliquota fissa. Per le <strong data-start="566" data-end="585">locazioni brevi</strong>, l’aliquota prevista anche nel 2025 rimane al <strong data-start="632" data-end="639">21%</strong>, e l’opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi con il Modello 730.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="741" data-end="1316">Nel caso specifico delle <strong data-start="766" data-end="811">locazioni brevi non superiori a 30 giorni</strong>, la cedolare secca può essere applicata anche quando il contratto viene gestito tramite <strong data-start="900" data-end="928">intermediari immobiliari</strong> o <strong data-start="931" data-end="955">piattaforme digitali</strong>. Tuttavia, a partire dal 2024 (e quindi con effetto sulla dichiarazione 2025), il legislatore ha stabilito che <strong data-start="1067" data-end="1158">l’opzione per la cedolare secca deve essere esplicitata chiaramente nella dichiarazione</strong> anche se il reddito è già stato assoggettato a ritenuta d’acconto dall’intermediario. Questo per evitare fenomeni di doppia imposizione o errori nei calcoli.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1318" data-end="1660">Inoltre, la cedolare secca <strong data-start="1345" data-end="1408">non comporta il pagamento di imposta di registro e di bollo</strong> sul contratto di locazione, a condizione che si tratti di immobili a uso abitativo e che l’opzione sia esercitata per intero. Un vantaggio non trascurabile per chi vuole massimizzare la redditività dei propri immobili senza appesantimenti burocratici.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1662" data-end="1925">Attenzione però: <strong data-start="1679" data-end="1720">la cedolare non è sempre esercitabile</strong>. Ad esempio, non può essere scelta se il proprietario è una società o se si affittano più di quattro appartamenti, in tal caso si rientra nell’attività imprenditoriale e non nella locazione breve privata.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1662" data-end="1925">Requisiti e limiti</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="299" data-end="655">La <strong data-start="302" data-end="320">cedolare secca</strong> è un regime opzionale che non tutti possono utilizzare: è pensato per le <strong data-start="394" data-end="413">persone fisiche</strong> che concedono in locazione immobili a uso abitativo <strong data-start="466" data-end="505">al di fuori dell’attività d’impresa</strong>. Questo significa che non è accessibile a società, enti o soggetti titolari di partita IVA che operano nel settore immobiliare in modo professionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="657" data-end="737">Ecco i <strong data-start="664" data-end="707">requisiti principali per poter accedere</strong> alla cedolare secca nel 2025:</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="739" data-end="1373"><strong data-start="741" data-end="762">Soggetto locatore</strong>: deve essere una persona fisica.</li>
<li data-start="739" data-end="1373"><strong data-start="800" data-end="855">Società di persone, di capitali, enti o cooperative</strong>: <strong data-start="857" data-end="868">escluse</strong>.</li>
<li data-start="739" data-end="1373"><strong data-start="874" data-end="894">Tipo di immobile</strong>: solo immobili ad uso <strong data-start="917" data-end="930">abitativo</strong> (categoria catastale da A1 a A11, esclusa A10 – uffici).</li>
<li data-start="739" data-end="1373"><strong data-start="992" data-end="1018" data-is-only-node="">Tipologia di contratto</strong>: ammessi tutti i contratti abitativi, inclusi <strong data-start="1065" data-end="1098">affitti brevi (max 30 giorni)</strong>, purché non imprenditoriali.</li>
<li data-start="739" data-end="1373"><strong data-start="1132" data-end="1188">Numero massimo di immobili affittati a breve termine</strong>: 4. Superato questo limite, si presume attività imprenditoriale.</li>
<li data-start="739" data-end="1373"><strong data-start="1258" data-end="1339">Contratti con inquilini in regime d’impresa o con uso diverso dall’abitazione</strong>: non ammessi alla cedolare secca.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1375" data-end="1456">Inoltre, per le <strong data-start="1391" data-end="1410">locazioni brevi</strong> tramite piattaforme online, è importante che:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1457" data-end="1702">
<li class="" data-start="1457" data-end="1532">
<p class="" data-start="1459" data-end="1532">il locatore resti una <strong data-start="1481" data-end="1499">persona fisica</strong>, senza attività imprenditoriale;</p>
</li>
<li class="" data-start="1533" data-end="1702">
<p class="" data-start="1535" data-end="1702">non siano forniti servizi accessori “alberghieri” (pulizie giornaliere, colazione, reception, ecc.), che trasformerebbero l’attività in una forma di impresa turistica.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1704" data-end="2031"><strong data-start="1707" data-end="1722">Novità 2025</strong>: è confermata l’incompatibilità tra cedolare secca e attività imprenditoriale. Questo è particolarmente rilevante per chi affitta diversi appartamenti o opera con continuità e sistematicità: in questi casi, potrebbe essere necessaria l’apertura della partita IVA e il passaggio a un regime fiscale ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1662" data-end="1925"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-32102 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/hand-holding-keys-outdoors.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1662" data-end="1925">Obblighi fiscali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="340" data-end="921">Affittare un immobile a uso turistico o transitorio per periodi inferiori a 30 giorni può sembrare semplice, ma comporta diversi <strong data-start="469" data-end="504">obblighi fiscali e comunicativi</strong>, ancora più stringenti con l’introduzione delle nuove regole per il <strong data-start="573" data-end="593">Modello 730/2025</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="340" data-end="921">Il primo obbligo fondamentale è la <strong data-start="630" data-end="724">registrazione del contratto solo se supera i 30 giorni complessivi con lo stesso inquilino</strong>, altrimenti non è richiesta la registrazione, né il pagamento dell’imposta di registro. Tuttavia, il contratto deve comunque essere redatto in forma scritta, anche per eventuali controlli fiscali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="923" data-end="1222">Un altro adempimento cruciale è la <strong data-start="958" data-end="1011">comunicazione alla Questura dei dati degli ospiti</strong>, obbligatoria entro 24 ore dall’arrivo tramite il portale “Alloggiati Web”, anche per una sola notte di permanenza. La mancata comunicazione può comportare <strong data-start="1168" data-end="1187">sanzioni penali</strong>, anche se l’affitto è occasionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1224" data-end="1349">Sul piano fiscale, il reddito derivante da locazione breve deve essere riportato nel <strong data-start="1309" data-end="1337">quadro B del Modello 730</strong>, indicando:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1350" data-end="1492">
<li class="" data-start="1350" data-end="1391">
<p class="" data-start="1352" data-end="1391">il codice identificativo dell’immobile,</p>
</li>
<li class="" data-start="1392" data-end="1416">
<p class="" data-start="1394" data-end="1416">i giorni di locazione,</p>
</li>
<li class="" data-start="1417" data-end="1445">
<p class="" data-start="1419" data-end="1445">il canone lordo percepito,</p>
</li>
<li class="" data-start="1446" data-end="1492">
<p class="" data-start="1448" data-end="1492">e l’eventuale opzione per la cedolare secca.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1494" data-end="1825">Nel caso in cui l’incasso avvenga tramite una <strong data-start="1540" data-end="1564">piattaforma digitale</strong>, sarà quest’ultima a effettuare una ritenuta del 21% come acconto o imposta sostitutiva. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, <strong data-start="1706" data-end="1750">questi redditi vanno comunque dichiarati</strong>, e l’importo già trattenuto sarà detratto dal calcolo dell’imposta finale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1827" data-end="2015">Infine, è importante conservare la <strong data-start="1862" data-end="1902">documentazione relativa ai pagamenti</strong>, ai contratti e alle comunicazioni, almeno per 5 anni, per eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1827" data-end="2015">Vantaggi fiscali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="298" data-end="855">La <strong data-start="301" data-end="319">cedolare secca</strong> continua a rappresentare, anche nel 2025, una delle <strong data-start="372" data-end="409">soluzioni fiscali più vantaggiose</strong> per chi affitta immobili a uso abitativo con contratti di breve durata. Scegliere questo regime permette al contribuente di pagare un’imposta sostitutiva <strong data-start="564" data-end="606">pari al 21% sul canone lordo incassato</strong>, evitando l’applicazione dell’IRPEF progressiva, che spesso può superare il 30% nelle fasce di reddito medio-alte. Questo significa, in pratica, un <strong data-start="755" data-end="785">risparmio fiscale concreto</strong> per chi ha altri redditi e rischierebbe di salire di scaglione IRPEF.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="857" data-end="1251">Un altro vantaggio importante è l’<strong data-start="891" data-end="936">esonero da imposta di registro e di bollo</strong>: se si opta per la cedolare secca, anche nel caso delle locazioni brevi, non è dovuta l’imposta di registro sul contratto né quella di bollo sulle ricevute. Inoltre, non c&#8217;è obbligo di registrazione del contratto se non supera i 30 giorni complessivi con lo stesso locatario, riducendo ulteriormente la burocrazia.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1253" data-end="1563">Dal punto di vista della <strong data-start="1278" data-end="1305">gestione amministrativa</strong>, il regime della cedolare secca è semplice da applicare: non richiede l’apertura della partita IVA e può essere utilizzato anche da chi affitta saltuariamente, purché resti nei limiti previsti dalla legge (massimo 4 immobili e non attività imprenditoriale).</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1565" data-end="1870">Infine, in caso di <strong data-start="1584" data-end="1643">ritenuta già effettuata dalla piattaforma intermediaria</strong>, come Airbnb, il contribuente può considerare tale ritenuta come <strong data-start="1709" data-end="1740">imposta a titolo definitivo</strong>, se ha scelto la cedolare secca: questo elimina qualsiasi ulteriore saldo da versare, semplificando la dichiarazione dei redditi.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1565" data-end="1870">Come compilare il Modello 730/2025</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="345" data-end="672">Compilare correttamente il <strong data-start="372" data-end="392">Modello 730/2025</strong> in presenza di <strong data-start="408" data-end="427">locazioni brevi</strong> è fondamentale per evitare accertamenti e ottimizzare la tassazione. La sezione da utilizzare è il <strong data-start="527" data-end="564">Quadro B – Redditi dei fabbricati</strong>, dove andranno indicati i dati relativi all’immobile locato, al periodo di locazione e ai canoni percepiti.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="674" data-end="729">Per ogni immobile concesso in locazione breve, bisogna:</h3>
<ol style="text-align: justify;" data-start="730" data-end="1123">
<li class="" data-start="730" data-end="813">
<p class="" data-start="733" data-end="813">Inserire il <strong data-start="745" data-end="765">codice catastale</strong> e l’<strong data-start="770" data-end="798">identificativo catastale</strong> dell’immobile;</p>
</li>
<li class="" data-start="814" data-end="911">
<p class="" data-start="817" data-end="911">Specificare il <strong data-start="832" data-end="878">periodo dell’anno in cui è stato affittato</strong> (giorni effettivi di locazione);</p>
</li>
<li class="" data-start="912" data-end="955">
<p class="" data-start="915" data-end="955">Riportare il <strong data-start="928" data-end="954">canone lordo percepito</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="956" data-end="1042">
<p class="" data-start="959" data-end="1042">Indicare il <strong data-start="971" data-end="1005">codice “D” per locazione breve</strong> (come da istruzioni ufficiali 2025);</p>
</li>
<li class="" data-start="1043" data-end="1123">
<p class="" data-start="1046" data-end="1123">Barrare l’apposita casella per l’<strong data-start="1079" data-end="1111">opzione della cedolare secca</strong>, se scelta.</p>
</li>
</ol>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1125" data-end="1412">Nel caso in cui il canone sia stato gestito da una piattaforma (come Airbnb), bisogna indicare anche l’eventuale <strong data-start="1238" data-end="1258">ritenuta del 21%</strong> già applicata: questo importo verrà riportato nel <strong data-start="1309" data-end="1332">quadro F, sezione V</strong>, tra le <strong data-start="1341" data-end="1360">ritenute subite</strong>, e verrà sottratto dal calcolo dell’imposta dovuta.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1414" data-end="1741">È bene anche verificare la <strong data-start="1441" data-end="1496">corrispondenza dei dati con la Certificazione Unica</strong> eventualmente ricevuta dall’intermediario. Se la piattaforma ha agito da sostituto d’imposta, il contribuente potrà trovare questi redditi precompilati nel proprio 730, ma è sempre consigliabile controllare e integrare le informazioni mancanti.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1743" data-end="1995">Infine, per chi presenta il 730 tramite CAF o commercialista, è importante <strong data-start="1818" data-end="1853">fornire tutta la documentazione</strong>: contratti, ricevute, movimenti bancari e CU da piattaforme. Una buona compilazione è la miglior difesa contro errori e contestazioni future.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1743" data-end="1995"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-32103 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/03/close-up-hands-with-different-items.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1743" data-end="1995">Aspetti fiscali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="396" data-end="879">La <strong data-start="399" data-end="417">cedolare secca</strong> è un regime fiscale <strong data-start="438" data-end="465">agevolato e sostitutivo</strong>, pensato per semplificare la tassazione degli affitti a uso abitativo. In pratica, chi la sceglie <strong data-start="564" data-end="589">paga un’imposta unica</strong> sul canone percepito, <strong data-start="612" data-end="627">sostituendo</strong> l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali, e l’imposta di registro e di bollo. Nel 2025, l’aliquota prevista per le <strong data-start="747" data-end="766">locazioni brevi</strong> (fino a 30 giorni) è del <strong data-start="792" data-end="805">21% fisso</strong> sul canone lordo, indipendentemente dal reddito complessivo del locatore.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="881" data-end="927">Dal punto di vista fiscale, la cedolare secca:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="928" data-end="1238">
<li class="" data-start="928" data-end="1030">
<p class="" data-start="930" data-end="1030"><strong data-start="930" data-end="986">Non concorre alla formazione del reddito complessivo</strong> IRPEF, quindi non fa “salire di scaglione”;</p>
</li>
<li class="" data-start="1031" data-end="1082">
<p class="" data-start="1033" data-end="1082">È <strong data-start="1035" data-end="1081">esente da addizionali regionali e comunali</strong>;</p>
</li>
<li class="" data-start="1083" data-end="1238">
<p class="" data-start="1085" data-end="1238">Elimina l’obbligo di versare l’imposta di registro (che normalmente è del 2% annuo del canone) e quella di bollo (16 euro ogni 4 facciate del contratto).</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1240" data-end="1623">L’imposta è <strong data-start="1252" data-end="1267">sostitutiva</strong> anche se il contratto è di breve durata e non registrato, purché rientri nei casi previsti dalla normativa. Il pagamento della cedolare avviene in <strong data-start="1415" data-end="1435">autoliquidazione</strong> tramite modello F24 (per chi presenta il modello Redditi) oppure tramite conguaglio nel <strong data-start="1524" data-end="1531">730</strong>, con eventuale trattenuta in busta paga se il 730 è presentato tramite sostituto d’imposta.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1625" data-end="1888">Un altro aspetto importante riguarda le <strong data-start="1668" data-end="1707">ritenute operate dagli intermediari</strong> (come Airbnb o Booking): se viene applicata la ritenuta del 21%, il contribuente potrà <strong data-start="1795" data-end="1827">detrarla dall’imposta dovuta</strong>, indicando l’importo nella sezione apposita del modello 730.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1890" data-end="2156">Tuttavia, la cedolare secca <strong data-start="1921" data-end="1964">non dà diritto a deduzioni o detrazioni</strong> tipiche dell’IRPEF ordinaria (es. detrazione per lavori di ristrutturazione sull’immobile affittato), ed è <strong data-start="2072" data-end="2089">incompatibile</strong> con la possibilità di dedurre spese o costi legati alla locazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1743" data-end="1995">Esempi pratici</h2>
<p style="text-align: justify;">Vediamo ora con <strong data-start="341" data-end="364">alcuni casi pratici</strong> quanto si può risparmiare utilizzando la <strong data-start="406" data-end="431">cedolare secca al 21%</strong> rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF con scaglioni progressivi.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="506" data-end="563"><strong data-start="517" data-end="563">Esempio 1 – Proprietario con reddito medio</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="564" data-end="669">
<li class="" data-start="564" data-end="609">
<p class="" data-start="566" data-end="609"><strong data-start="566" data-end="599">Reddito complessivo da lavoro</strong>: 35.000 €</p>
</li>
<li class="" data-start="610" data-end="669">
<p class="" data-start="612" data-end="669"><strong data-start="612" data-end="660">Canoni percepiti da locazione breve nel 2024</strong>: 6.000 €</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="671" data-end="715"><strong data-start="671" data-end="715">Scenario A – Tassazione ordinaria IRPEF:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="716" data-end="858">
<li class="" data-start="716" data-end="762">
<p class="" data-start="718" data-end="762">I 6.000 € si sommano al reddito complessivo.</p>
</li>
<li class="" data-start="763" data-end="810">
<p class="" data-start="765" data-end="810">Parte di questi cade nello scaglione del 35%.</p>
</li>
<li class="" data-start="811" data-end="858">
<p class="" data-start="813" data-end="858">Tasse da pagare sui canoni: circa <strong data-start="847" data-end="858">2.100 €</strong></p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="860" data-end="899"><strong data-start="860" data-end="899">Scenario B – Cedolare secca al 21%:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="900" data-end="981">
<li class="" data-start="900" data-end="940">
<p class="" data-start="902" data-end="940">Imposta fissa sui 6.000 €: <strong data-start="929" data-end="940">1.260 €</strong></p>
</li>
<li class="" data-start="941" data-end="981">
<p class="" data-start="943" data-end="981"><strong data-start="943" data-end="964">Risparmio fiscale</strong>: <strong data-start="966" data-end="981">circa 840 €</strong></p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="988" data-end="1044"><strong data-start="999" data-end="1044">Esempio 2 – Proprietario con reddito alto</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1045" data-end="1130">
<li class="" data-start="1045" data-end="1089">
<p class="" data-start="1047" data-end="1089"><strong data-start="1047" data-end="1079">Reddito da lavoro o pensione</strong>: 60.000 €</p>
</li>
<li class="" data-start="1090" data-end="1130">
<p class="" data-start="1092" data-end="1130"><strong data-start="1092" data-end="1121">Locazione breve percepita</strong>: 8.000 €</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1132" data-end="1165"><strong data-start="1132" data-end="1165">Scenario A – IRPEF ordinaria:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1166" data-end="1275">
<li class="" data-start="1166" data-end="1227">
<p class="" data-start="1168" data-end="1227">Questi canoni vengono tassati allo scaglione massimo (43%).</p>
</li>
<li class="" data-start="1228" data-end="1275">
<p class="" data-start="1230" data-end="1275">Tasse da pagare sui canoni: <strong data-start="1258" data-end="1275">circa 3.440 €</strong></p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1277" data-end="1316"><strong data-start="1277" data-end="1316">Scenario B – Cedolare secca al 21%:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1317" data-end="1399">
<li class="" data-start="1317" data-end="1362">
<p class="" data-start="1319" data-end="1362">Imposta sostitutiva sui canoni: <strong data-start="1351" data-end="1362">1.680 €</strong></p>
</li>
<li class="" data-start="1363" data-end="1399">
<p class="" data-start="1365" data-end="1399"><strong data-start="1365" data-end="1386">Risparmio fiscale</strong>: <strong data-start="1388" data-end="1399">1.760 €</strong></p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1406" data-end="1466"><strong data-start="1420" data-end="1466">Esempio 3 – Proprietario con reddito basso</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1467" data-end="1549">
<li class="" data-start="1467" data-end="1508">
<p class="" data-start="1469" data-end="1508"><strong data-start="1469" data-end="1498">Reddito annuo complessivo</strong>: 12.000 €</p>
</li>
<li class="" data-start="1509" data-end="1549">
<p class="" data-start="1511" data-end="1549"><strong data-start="1511" data-end="1540">Canoni da locazione breve</strong>: 5.000 €</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1551" data-end="1617"><strong data-start="1551" data-end="1617">Scenario A – IRPEF ordinaria (23%) + no detrazioni aggiuntive:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1618" data-end="1654">
<li class="" data-start="1618" data-end="1654">
<p class="" data-start="1620" data-end="1654">Tasse su canoni: circa <strong data-start="1643" data-end="1654">1.150 €</strong></p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1656" data-end="1692"><strong data-start="1656" data-end="1692">Scenario B – Cedolare secca 21%:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1693" data-end="1809">
<li class="" data-start="1693" data-end="1715">
<p class="" data-start="1695" data-end="1715">Imposta: <strong data-start="1704" data-end="1715">1.050 €</strong></p>
</li>
<li class="" data-start="1716" data-end="1809">
<p class="" data-start="1718" data-end="1809"><strong data-start="1718" data-end="1765">Risparmio limitato ma gestione semplificata</strong> (niente imposta di registro, niente bollo).</p>
</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni finali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="370" data-end="776">La gestione fiscale delle <strong data-start="396" data-end="424">locazioni brevi nel 2025</strong> richiede maggiore attenzione, ma offre anche strumenti vantaggiosi per chi sceglie di affittare in modo trasparente e regolare. Il <strong data-start="556" data-end="576">Modello 730/2025</strong> introduce nuove modalità per dichiarare i redditi derivanti da affitti brevi e chiarisce definitivamente l’importanza di <strong data-start="698" data-end="775">riportare in dichiarazione anche i canoni già tassati tramite piattaforme</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="778" data-end="1125">In questo contesto, l’<strong data-start="800" data-end="840">opzione per la cedolare secca al 21%</strong> si conferma una soluzione ideale per molti proprietari: semplice, conveniente e perfettamente legale. Permette di <strong data-start="955" data-end="988">alleggerire il carico fiscale</strong>, evitare l’IRPEF progressiva, saltare imposte accessorie come registro e bollo, e di dichiarare il tutto con facilità attraverso il 730.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1127" data-end="1469">Abbiamo visto come funziona, chi può accedervi, quali obblighi sono da rispettare e <strong data-start="1211" data-end="1248">quanto si può risparmiare davvero</strong>, attraverso esempi numerici e casi concreti.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1127" data-end="1469">Affittare oggi non significa solo guadagnare: significa anche <strong data-start="1358" data-end="1402">gestire correttamente il proprio reddito</strong>, evitando sanzioni e sfruttando tutte le agevolazioni disponibili.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1471" data-end="1782">Affidarsi a un commercialista esperto o a una consulenza fiscale specializzata può fare la differenza: la normativa è chiara, ma in continua evoluzione. Con le giuste informazioni e un approccio strategico, la locazione breve può diventare una <strong data-start="1715" data-end="1781">fonte di reddito stabile, redditizia e fiscalmente ottimizzata</strong>.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Modello-7302025-e-Locazioni-Brevi-Guida-completa-alla-cedolare-secca-e-risparmio-fiscale/">Modello 730/2025 e Locazioni Brevi: Guida completa alla cedolare secca e risparmio fiscale</a> was first posted on Marzo 24, 2025 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affitti Brevi: Nuove Normative e Obblighi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Affitti-Brevi-Nuove-Normative-e-Obblighi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Cedolare Secca]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti brevi 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti brevi sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti brevi sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Cedolare secca affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Codice Identificativo Nazionale CIN]]></category>
		<category><![CDATA[Come gestire affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Divieto key box affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Normative affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Norme affitti turistici]]></category>
		<category><![CDATA[Registrazione ospiti affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Soggiorno minimo affitti brevi]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni, gli affitti brevi sono diventati una soluzione abitativa sempre più popolare per viaggiatori e proprietari immobiliari. Tuttavia, con il crescente utilizzo delle piattaforme online dedicate agli affitti brevi, è aumentata l&#8217;attenzione del legislatore per regolamentare il settore in espansione. Il governo italiano ha introdotto una serie di novità normative per disciplinare gli [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Affitti-Brevi-Nuove-Normative-e-Obblighi/">Affitti Brevi: Nuove Normative e Obblighi</a> was first posted on Dicembre 20, 2024 at 12:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni, gli <strong>affitti brevi</strong> sono diventati una soluzione abitativa sempre più popolare per viaggiatori e proprietari immobiliari. Tuttavia, con il crescente utilizzo delle piattaforme online dedicate agli affitti brevi, è aumentata l&#8217;attenzione del legislatore per regolamentare il settore in espansione. Il governo italiano ha introdotto una serie di <strong>novità normative</strong> per disciplinare gli affitti brevi, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza fiscale, sicurezza e tutela dei consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa prevedono le nuove regole, come queste influiscono sui proprietari e sugli affittuari, e quali sono le opportunità e i rischi connessi. Scopriremo anche come rispettare la normativa ed evitare sanzioni, oltre a qualche suggerimento per ottimizzare la gestione degli affitti brevi in modo legale.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Sono gli Affitti Brevi?</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli affitti brevi sono contratti di locazione che riguardano immobili destinati a soggiorni di durata inferiore ai 30 giorni. Questo tipo di locazione non richiede la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, una caratteristica che li ha resi molto diffusi, soprattutto nelle città turistiche. Tuttavia, l’assenza di regolamentazione chiara ha generato diverse problematiche, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Concorrenza sleale</strong> rispetto alle strutture ricettive tradizionali come hotel e B&amp;B.</li>
<li><strong>Evasione fiscale</strong>, con proprietari che non dichiarano i redditi derivanti dalle locazioni.</li>
<li><strong>Problemi urbanistici e sociali</strong>, con alcune aree cittadine che hanno subito una pressione abitativa insostenibile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le nuove normative mirano a risolvere questi problemi bilanciando gli interessi di tutte le parti coinvolte.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le Principali Novità Introdotte dalle Normative</h2>
<p style="text-align: justify;">Le nuove regole sugli affitti brevi hanno introdotto misure specifiche per disciplinare il settore, garantendo maggiore controllo da parte delle autorità e una più equa concorrenza tra proprietari privati e strutture ricettive tradizionali. Ecco i punti salienti delle modifiche normative:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ogni immobile destinato agli affitti brevi deve essere registrato presso il portale nazionale degli affitti brevi, ottenendo un codice identificativo univoco. Questo codice deve essere obbligatoriamente riportato in tutti gli annunci pubblicati online o offline. L&#8217;obiettivo è rendere più trasparente l&#8217;attività di locazione e facilitare i controlli fiscali.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Limiti di affitto per le zone ad alta densità turistica</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In alcune città italiane, come Roma, Firenze e Venezia, è stato introdotto un tetto massimo di giorni per cui è possibile affittare una proprietà a uso turistico. Questo limite è stato concepito per arginare il fenomeno dell’<strong>over-tourism</strong> e garantire un equilibrio tra abitazioni residenziali e locazioni turistiche.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Maggiore controllo fiscale</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È stata rafforzata la collaborazione tra le piattaforme di affitto breve e l’Agenzia delle Entrate. Le piattaforme devono trasmettere automaticamente i dati relativi ai contratti di locazione e trattenere una <strong>ritenuta del 21%</strong>(cedolare secca) sui guadagni dei proprietari che aderiscono a questa opzione fiscale.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Obblighi di sicurezza</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per garantire la sicurezza degli ospiti, è obbligatoria la comunicazione delle generalità degli affittuari alle autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall’arrivo, attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Inoltre, gli immobili devono rispettare i requisiti minimi di abitabilità e sicurezza.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Sanzioni più severe</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per chi non si adegua alle nuove regole, sono previste multe che possono arrivare fino a 5.000 euro, oltre alla rimozione degli annunci dalle piattaforme.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste disposizioni segnano un passo importante verso la regolamentazione del mercato, ma pongono anche nuove sfide per i proprietari.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Approfondimento delle Normative</h2>
<p style="text-align: justify;">Le nuove normative sugli affitti brevi sono entrate in vigore il <strong>1° settembre 2024</strong>. Da questa data, è operativo il <strong>Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong>, obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazioni di breve durata. Il CIN deve essere esposto in modo visibile all&#8217;esterno dell&#8217;immobile e inserito in ogni annuncio pubblicitario, sia online che offline.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, gli immobili destinati agli affitti brevi devono essere dotati di <strong>dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio</strong> funzionanti, nonché di <strong>estintori portatili</strong> a norma di legge. Questi requisiti di sicurezza sono obbligatori per garantire la tutela degli ospiti e la conformità alle nuove disposizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">È importante notare che sono previste sanzioni per chi non si adegua alle nuove regole, con multe che possono variare da 500 a 10.000 euro, a seconda della violazione. Pertanto, è fondamentale per i proprietari e i gestori di immobili destinati agli affitti brevi assicurarsi di essere in regola con le nuove normative per evitare penalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il CIN, i proprietari o i gestori devono registrarsi presso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) tramite il portale dedicato del Ministero del Turismo, utilizzando le proprie credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta ottenuto, il CIN deve essere utilizzato in tutti gli annunci e comunicazioni relative all&#8217;immobile.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-31539 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/folded-towels-bed.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Obbligo di Registrazione e Divieto dei Key Box</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra le nuove disposizioni sugli affitti brevi, sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza degli ospiti e prevenire situazioni di illegalità. Due aspetti fondamentali sono l’obbligo di registrazione degli ospiti e il divieto di utilizzare i <strong>key box</strong> per la consegna delle chiavi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Registrazione degli ospiti</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">I proprietari o i gestori di immobili destinati agli affitti brevi sono obbligati a comunicare le generalità di tutti gli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza. Questa comunicazione deve avvenire entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti, tramite il portale<a href="https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/" target="_blank" rel="noopener"> <strong>Alloggiati Web</strong></a> della Polizia di Stato.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>In caso di soggiorni inferiori alle 24 ore, la registrazione deve essere effettuata entro poche ore dal check-in.</li>
<li>La mancata comunicazione può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questo obbligo è stato rafforzato per garantire maggiore trasparenza e sicurezza, oltre a facilitare i controlli da parte delle autorità.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Divieto dei key box</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le nuove normative vietano l’utilizzo di key box, cassette automatiche o sistemi simili per la consegna delle chiavi agli ospiti. Questo divieto è stato introdotto per contrastare l’abusivismo e garantire un contatto diretto tra il gestore e l’affittuario, elemento essenziale per verificare l’identità degli ospiti.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I proprietari sono tenuti a consegnare le chiavi di persona o tramite un incaricato.</li>
<li>In alternativa, è possibile utilizzare sistemi di accesso elettronico con controllo remoto, che consentono al gestore di verificare e registrare gli ingressi in tempo reale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questi provvedimenti mirano a rendere più sicuro e controllabile il settore degli affitti brevi, tutelando sia i proprietari che gli ospiti. Tuttavia, rappresentano anche un’ulteriore responsabilità per i locatori, che devono adeguare le proprie modalità operative per rispettare le nuove regole.</p>
<div class="relative inline-flex items-center">
<h2 style="text-align: justify;">Le Implicazioni Pratiche</h2>
<p style="text-align: justify;">Le nuove normative hanno un impatto significativo sia sui proprietari degli immobili che sui loro affittuari. Analizziamo più nel dettaglio come queste regole influenzano la gestione e l’utilizzo degli affitti brevi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Impatto sui proprietari</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I proprietari di immobili destinati agli affitti brevi devono adattarsi rapidamente ai nuovi obblighi amministrativi. Ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e inserirlo negli annunci richiede un impegno burocratico aggiuntivo, ma è indispensabile per evitare sanzioni. Inoltre, le nuove regole sui limiti di affitto nelle città ad alta densità turistica possono ridurre le possibilità di guadagno, soprattutto durante l’alta stagione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul fronte fiscale, la trattenuta automatica della cedolare secca da parte delle piattaforme rappresenta un vantaggio per chi desidera una gestione semplificata del proprio carico tributario, ma limita la flessibilità di chi preferiva altre opzioni fiscali. A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare le generalità degli ospiti, che implica una gestione più attenta e tempestiva.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Impatto sugli affittuari</strong></h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per i turisti e i lavoratori che scelgono gli affitti brevi, le nuove normative possono tradursi in un leggero aumento dei costi, dato che alcuni proprietari potrebbero trasferire l’impatto delle nuove regolazioni sulle tariffe. Tuttavia, gli affittuari beneficeranno di una maggiore trasparenza, grazie al controllo più rigido sugli immobili e alle garanzie di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-31540 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-1024x684.jpg" alt="" width="696" height="465" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-1024x684.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-768x513.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-1536x1026.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-629x420.jpg 629w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-600x401.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-696x465.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/standard-quality-control-concept-m.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Riepilogo delle Nuove Normative</h2>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Codice Identificativo Nazionale (CIN)</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Obbligo di registrazione:</strong> Dal 1° settembre 2024, tutte le strutture ricettive, comprese le unità immobiliari destinate agli affitti brevi, devono ottenere il CIN tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).</li>
<li><strong>Esposizione del CIN:</strong> Il codice deve essere esposto all&#8217;esterno dell&#8217;immobile e inserito in tutti gli annunci pubblicitari, sia online che offline.</li>
<li><strong>Sanzioni:</strong> La mancata esposizione del CIN comporta sanzioni che variano da 500 a 5.000 euro.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Requisiti di sicurezza</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Dispositivi obbligatori:</strong> Le strutture devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.</li>
<li><strong>Sanzioni:</strong> La non conformità ai requisiti di sicurezza può comportare multe da 600 a 6.000 euro.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Limiti alla cedolare secca</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Aliquota aumentata:</strong> Per chi affitta più di un immobile per brevi periodi, l&#8217;aliquota della cedolare secca è stata elevata dal 21% al 26%.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Obbligo di SCIA per attività imprenditoriale</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Presentazione della SCIA:</strong> Chi gestisce affitti brevi in forma imprenditoriale deve presentare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).</li>
<li><strong>Sanzioni:</strong> L&#8217;assenza della SCIA per chi affitta più di quattro immobili può comportare sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Divieto di key box</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Consegna delle chiavi:</strong> È vietato l&#8217;uso di cassette di sicurezza per la consegna delle chiavi (key box) negli spazi pubblici.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Obbligo di registrazione degli ospiti</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Comunicazione alle autorità:</strong> I proprietari devono comunicare le generalità degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall&#8217;arrivo, tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale per i proprietari e i gestori di immobili destinati agli affitti brevi adeguarsi a queste nuove disposizioni per garantire la conformità legale e la sicurezza degli ospiti, evitando così le sanzioni previste.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">Le nuove normative sugli affitti brevi rappresentano un cambiamento significativo per proprietari, gestori e affittuari. Sebbene gli obblighi introdotti possano inizialmente sembrare complessi, essi mirano a rendere il settore più trasparente, sicuro e sostenibile, bilanciando le esigenze del turismo con quelle delle comunità locali.</p>
<p style="text-align: justify;">La chiave per affrontare questi cambiamenti è l’organizzazione. Rivolgersi a esperti fiscali o a società specializzate nella gestione di affitti brevi può semplificare il rispetto delle nuove regole, evitando errori che potrebbero comportare sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le sfide, il settore degli affitti brevi continua a offrire opportunità interessanti per chi è disposto a investire nella conformità normativa e nella qualità del servizio offerto. Con un approccio responsabile e informato, i proprietari possono non solo adeguarsi alle nuove normative, ma anche trarre vantaggio da un mercato in continua evoluzione.</p>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Affitti-Brevi-Nuove-Normative-e-Obblighi/">Affitti Brevi: Nuove Normative e Obblighi</a> was first posted on Dicembre 20, 2024 at 12:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriturismo e Affittacamere in Sardegna: Normative e Regimi Fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Agriturismo-e-Affittacamere-in-Sardegna-Normative-e-Regimi-Fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[affittacamere azienda agricola]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi per aziende agricole Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[regime fiscale agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione catastale agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo rurale Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi fiscali IAP]]></category>
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					<description><![CDATA[La Sardegna è una delle mete turistiche più ambite in Italia, famosa per la sua natura incontaminata, le tradizioni autentiche e un’enogastronomia che attrae visitatori da tutto il mondo. Avviare un’attività di agriturismo o affittacamere in questa regione può rappresentare un’opportunità redditizia, ma richiede conoscenze specifiche sia per la gestione che per il regime fiscale [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Agriturismo-e-Affittacamere-in-Sardegna-Normative-e-Regimi-Fiscali/">Agriturismo e Affittacamere in Sardegna: Normative e Regimi Fiscali</a> was first posted on Novembre 25, 2024 at 11:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Sardegna è una delle mete turistiche più ambite in Italia, famosa per la sua natura incontaminata, le tradizioni autentiche e un’enogastronomia che attrae visitatori da tutto il mondo. Avviare un’attività di agriturismo o affittacamere in questa regione può rappresentare un’opportunità redditizia, ma richiede conoscenze specifiche sia per la gestione che per il regime fiscale da adottare.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo, esploreremo i passaggi per aprire un’attività, come gestirla al meglio e i vantaggi fiscali disponibili, con particolare attenzione agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).</p>
<h2 style="text-align: justify;">Come Aprire un Agriturismo o un Affittacamere in Sardegna</h2>
<p style="text-align: justify;">Aprire un’attività di agriturismo o affittacamere in Sardegna richiede il rispetto di normative precise, che variano a seconda del tipo di struttura e della localizzazione geografica. Per iniziare, è fondamentale distinguere tra agriturismo, che prevede un collegamento diretto con l’attività agricola, e affittacamere, che offre un servizio ricettivo più generico.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Passaggi per l’apertura di un agriturismo:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Requisiti di base:</strong> l’attività deve essere gestita da un imprenditore agricolo o IAP e svolta su un fondo agricolo. I servizi offerti devono essere legati all’azienda agricola, come degustazioni o vendita di prodotti propri.</li>
<li><strong>Iter burocratico:</strong>
<ul>
<li>Iscrizione al Registro delle Imprese come imprenditore agricolo.</li>
<li>Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il comune.</li>
<li>Rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Regolamentazioni locali:</strong> alcune Regioni, come la Sardegna, richiedono autorizzazioni specifiche per tutelare il territorio e preservare il patrimonio rurale.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Passaggi per aprire un affittacamere:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Requisiti normativi:</strong> l’affittacamere può essere gestito sia da privati che da imprese, con un numero massimo di camere solitamente fissato a 6.</li>
<li><strong>Iter burocratico:</strong>
<ul>
<li>Comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune di riferimento.</li>
<li>Adempimenti in materia di privacy per la registrazione degli ospiti.</li>
<li>Classificazione della struttura secondo gli standard regionali.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un elemento chiave è la scelta della location: la vicinanza a località turistiche e la qualità dei servizi offerti possono fare la differenza per il successo dell’attività.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Gestione di un Agriturismo o Affittacamere in Sardegna</h2>
<p style="text-align: justify;">Gestire un agriturismo o un affittacamere in Sardegna richiede competenze organizzative e un’attenta pianificazione. Il successo dell’attività dipende non solo dalla qualità dei servizi, ma anche dalla capacità di attrarre e fidelizzare i clienti.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Gestione dell’agriturismo:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Promozione e marketing:</strong> utilizzare piattaforme online come Booking.com, Airbnb e TripAdvisor, oltre a investire in un sito web ben ottimizzato per i motori di ricerca (SEO), è essenziale per raggiungere un pubblico più ampio.</li>
<li><strong>Esperienze uniche:</strong> offrire attività esperienziali, come corsi di cucina sarda, visite guidate alla scoperta del territorio e degustazioni di prodotti locali, può distinguere il tuo agriturismo dalla concorrenza.</li>
<li><strong>Gestione agricola:</strong> una parte fondamentale è mantenere l’attività agricola come fulcro. I prodotti coltivati (olio, vino, miele) possono essere utilizzati per integrare i ricavi.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Gestione di un affittacamere:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Servizi personalizzati:</strong> un’accoglienza calorosa, consigli su itinerari locali e servizi extra come colazioni tipiche possono migliorare l’esperienza degli ospiti.</li>
<li><strong>Gestione delle prenotazioni:</strong> strumenti digitali come i gestionali per il turismo (PMS &#8211; Property Management System) semplificano il processo di prenotazione e comunicazione con i clienti.</li>
<li><strong>Rispetto delle normative:</strong> oltre alla segnalazione degli ospiti alle autorità locali (alloggiati Web), è importante curare gli aspetti fiscali e assicurativi per evitare sanzioni.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Regime Fiscale per Agriturismo e Affittacamere in Sardegna</h2>
<p style="text-align: justify;">Scegliere il regime fiscale corretto è cruciale per ottimizzare i costi e garantire la conformità alle normative. Le opzioni fiscali variano a seconda della tipologia di attività e del profilo del titolare.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Regime fiscale per l’agriturismo:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’agriturismo gode di un trattamento fiscale agevolato, poiché l’attività rientra nell’ambito agricolo.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Regime forfettario:</strong> se i requisiti sono rispettati (ricavi annui non superiori a 85.000 euro), è possibile applicare il regime forfettario, con un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni).</li>
<li><strong>Regime agricolo:</strong> i redditi derivanti da attività agrituristiche sono spesso assoggettati a tassazione catastale, con un’imposizione che considera il reddito agrario anziché il reale.</li>
<li><strong>IVA agevolata:</strong> per la somministrazione di pasti e bevande, si applica un’aliquota ridotta del 10%.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Regime fiscale per l’affittacamere:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per gli affittacamere, le opzioni fiscali dipendono dalla modalità di gestione (occasionale o imprenditoriale):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Attività occasionale:</strong> se il servizio non prevede un’organizzazione imprenditoriale (personale dipendente, pubblicità, gestione avanzata), il reddito può essere tassato come &#8220;reddito diverso&#8221; nella dichiarazione dei redditi.</li>
<li><strong>Attività imprenditoriale:</strong> in questo caso, è necessario aprire una Partita IVA e si può scegliere tra il regime forfettario o ordinario.</li>
<li><strong>Cedolare secca:</strong> se l’affittacamere non fornisce servizi aggiuntivi, è possibile optare per la cedolare secca (21%) sul reddito da locazione.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Aprire un Affittacamere all’Interno di un’Attività Agricola</h2>
<p style="text-align: justify;">L’apertura di un affittacamere all’interno di un’attività agricola rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio rurale e sfruttare al massimo le risorse già esistenti. Questa soluzione consente di coniugare l’accoglienza turistica con l’esperienza autentica della vita in campagna, offrendo un valore aggiunto sia per i visitatori che per l’impresa agricola.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Normativa e requisiti specifici:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Connessione con l’attività agricola:</strong> a differenza dell’agriturismo, l’affittacamere non richiede un legame diretto tra l’attività ricettiva e quella agricola. Tuttavia, posizionare l’affittacamere in un contesto agricolo lo rende più attraente per turisti interessati alla natura e alla cultura rurale.</li>
<li><strong>Requisiti strutturali:</strong> è necessario adattare gli immobili già esistenti nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza. Il recupero di edifici rurali o casali inutilizzati può essere finanziato attraverso bandi regionali o europei.</li>
<li><strong>Regolamentazione locale:</strong> le regioni, compresa la Sardegna, regolano in modo specifico le strutture ricettive, per cui è essenziale verificare presso il comune di riferimento eventuali vincoli o richieste aggiuntive.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi dell’integrazione tra affittacamere e attività agricola:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esperienze per gli ospiti:</strong> la presenza di un’attività agricola consente di offrire esperienze immersive, come visite ai campi, degustazioni di prodotti a chilometro zero e partecipazione a laboratori tematici (ad esempio, raccolta dell’olio o del miele).</li>
<li><strong>Ottimizzazione delle risorse:</strong> si possono utilizzare spazi già disponibili (ad esempio, vecchie stalle o magazzini ristrutturati) per l’attività ricettiva, riducendo i costi di avviamento.</li>
<li><strong>Promozione reciproca:</strong> il turismo può diventare uno strumento per promuovere i prodotti agricoli, mentre i prodotti stessi possono contribuire a fidelizzare gli ospiti, che porteranno a casa un pezzo dell’esperienza vissuta.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Regime fiscale favorevole:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’affittacamere può beneficiare del regime forfettario o della cedolare secca, offrendo un’opzione flessibile per gestire i ricavi.</li>
<li>Se l’attività ricettiva è direttamente collegata all’azienda agricola (gestita dallo stesso IAP), si possono applicare ulteriori agevolazioni fiscali, come l’IMU agevolata per gli immobili rurali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Aprire un affittacamere all’interno di un’azienda agricola non solo rappresenta una nuova fonte di reddito, ma contribuisce anche a preservare e rilanciare il territorio rurale, offrendo al contempo ai visitatori un’esperienza memorabile.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Regime Fiscale per un Affittacamere in un’Azienda Agricola</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta del regime fiscale dipende dalla struttura giuridica dell’attività e dal tipo di servizi offerti. Di seguito analizziamo le principali opzioni per un affittacamere integrato in un’azienda agricola.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Regime forfettario:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Requisiti:</strong> per accedere al regime forfettario, i ricavi annui non devono superare i <strong>85.000 euro</strong>. Questa soluzione è ideale per attività di piccole dimensioni e consente di semplificare la gestione fiscale.</li>
<li><strong>Vantaggi:</strong>
<ul>
<li>Imposta sostitutiva al <strong>15%</strong> (ridotta al 5% per i primi cinque anni).</li>
<li>Esenzione IVA: non è necessario addebitare IVA sui ricavi né detrarla sulle spese.</li>
<li>Contabilità semplificata, con minori oneri amministrativi.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Applicabilità:</strong> adatto se l’affittacamere viene gestito come attività imprenditoriale separata rispetto all’azienda agricola.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Regime agricolo e tassazione catastale:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Requisiti:</strong> se il titolare dell’azienda agricola è un IAP o un coltivatore diretto e l’attività di affittacamere è strettamente connessa a quella agricola, i ricavi possono essere tassati secondo il reddito agrario.</li>
<li><strong>Vantaggi:</strong>
<ul>
<li>Il reddito derivante dall’affittacamere si somma al reddito agrario, spesso più favorevole rispetto al reddito effettivo.</li>
<li>Minore impatto fiscale in confronto al regime ordinario.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Applicabilità:</strong> particolarmente conveniente per chi integra l’affittacamere in un contesto agricolo attivo, promuovendo esperienze e prodotti legati all’azienda.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> Cedolare secca (solo per attività non imprenditoriali):</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Requisiti:</strong> la cedolare secca al <strong>21%</strong> può essere applicata solo se l’attività di affittacamere è occasionale, senza servizi aggiuntivi come la somministrazione di pasti.</li>
<li><strong>Vantaggi:</strong>
<ul>
<li>Tassazione fissa e semplice.</li>
<li>Nessun obbligo di aprire Partita IVA.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Applicabilità:</strong> indicata per chi affitta poche camere (massimo 6) e non vuole strutturare l’attività in forma imprenditoriale.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Regime ordinario:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Requisiti:</strong> per attività di grandi dimensioni, con ricavi elevati o una gestione complessa (personale dipendente, servizi avanzati), il regime ordinario può diventare necessario.</li>
<li><strong>Vantaggi:</strong>
<ul>
<li>Possibilità di dedurre integralmente i costi (personale, manutenzioni, ecc.).</li>
<li>Maggiore flessibilità per espandere l’attività.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Applicabilità:</strong> consigliato per chi vuole sviluppare una realtà ricettiva strutturata e con un’offerta diversificata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per un affittacamere integrato in un’azienda agricola, il <strong>regime agricolo con tassazione catastale</strong> è spesso la scelta più vantaggiosa se il titolare è un IAP, poiché consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali legate all’attività agricola. Tuttavia, per attività di dimensioni più contenute, il <strong>regime forfettario</strong> può offrire una gestione semplificata e costi fiscali ridotti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Differenze tra il Regime Agricolo e il Regime Forfettario</h2>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1. Regime Agricolo (Tassazione Catastale)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caratteristiche principali:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Applicabile solo se l’affittacamere è considerato attività connessa all’azienda agricola e il titolare è un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o coltivatore diretto.</li>
<li>Il reddito derivante dall’attività non viene calcolato sui ricavi reali ma è basato sul reddito agrario del fondo agricolo.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi:</strong></h3>
<p><strong>Tassazione favorevole:</strong> il reddito agrario è generalmente inferiore ai ricavi reali, riducendo così la base imponibile.</p>
<p><strong>Agevolazioni IMU:</strong> gli immobili agricoli utilizzati per l’attività possono essere esenti o soggetti a riduzioni fiscali.</p>
<p><strong>Semplificazione contabile:</strong> non è richiesta una contabilità analitica per l’attività di affittacamere, poiché si basa sul reddito catastale.</p>
<p><strong>IVA agevolata:</strong> per alcuni beni e servizi forniti dall’azienda agricola possono applicarsi aliquote ridotte.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Svantaggi: </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Non si possono dedurre costi aggiuntivi legati all’attività, come manutenzioni o acquisto di materiali specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Limitazioni sulla possibilità di fornire servizi accessori complessi (ad esempio, somministrazione di pasti non prodotti dall’azienda agricola).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quando sceglierlo: </strong>Se l’affittacamere è pienamente integrato nell’attività agricola e si punta a massimizzare le agevolazioni previste per gli IAP.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. Regime Forfettario</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caratteristiche principali:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Disponibile per attività di piccole dimensioni con ricavi annui non superiori a <strong>85.000 euro</strong>.</li>
<li>Tassazione basata su un coefficiente di redditività predeterminato, con un’imposta sostitutiva al <strong>15%</strong> (ridotta al 5% per i primi cinque anni).</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tassazione semplificata:</strong> l’imposta è calcolata sul 40% dei ricavi (coefficiente per le attività ricettive). Ad esempio, su 50.000 euro di ricavi annui, il reddito imponibile sarà 20.000 euro, tassato al 15% (o al 5%).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Esenzione IVA:</strong> non è necessario applicare IVA sui servizi offerti né gestire le relative dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Semplicità contabile:</strong> non occorre tenere una contabilità complessa, ma solo registrare ricavi e alcune spese documentate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Flessibilità:</strong> è possibile gestire l’affittacamere anche come attività non strettamente agricola, includendo servizi aggiuntivi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Svantaggi: </strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Non si possono dedurre i costi reali, come nel caso di spese per ristrutturazione o pubblicità. Si perde il collegamento diretto con il regime agricolo, rinunciando ad alcune agevolazioni legate al reddito agrario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quando sceglierlo: </strong>Se l’affittacamere genera ricavi significativi e non è strettamente connesso alla produzione agricola. Ideale per chi vuole sfruttare la semplicità del regime senza rinunciare alla possibilità di offrire servizi extra.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora l’obiettivo sia massimizzare le agevolazioni fiscali previste per il settore agricolo e mantenere un forte legame con l’attività agricola, il regime agricolo con tassazione catastale rappresenta la scelta più vantaggiosa. Diversamente, nel caso in cui si prediliga una maggiore flessibilità gestionale e si prevedano ricavi più elevati, il regime forfettario risulta più indicato, soprattutto per chi intende offrire un’esperienza turistica maggiormente diversificata.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Normativa Generale sull’Affittacamere in Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">La quantità massima di camere che è possibile destinare a un’attività di affittacamere all’interno di un’azienda agricola dipende dalle normative regionali e locali, ma in generale segue le disposizioni nazionali stabilite per le attività di affittacamere.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Numero massimo di camere:</strong> generalmente, la legge italiana consente di destinare fino a <strong>6 camere</strong> per un massimo di <strong>12 posti letto</strong> per l’attività di affittacamere.</li>
<li><strong>Connessione con l’attività agricola:</strong> per gli affittacamere inseriti in un contesto agricolo, questo limite rimane valido, salvo diverse specifiche regionali o locali.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Regolamentazione Regionale in Sardegna</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">In Sardegna, la normativa regionale non prevede eccezioni specifiche per gli affittacamere all’interno di aziende agricole rispetto agli affittacamere tradizionali. Pertanto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>6 camere e 12 posti letto massimi</strong> rimangono il limite applicabile.</li>
<li>È possibile offrire servizi aggiuntivi (come colazione) a patto che gli spazi rispettino le norme igienico-sanitarie e che l’attività rimanga conforme alla licenza di affittacamere.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Eccezioni o ampliamenti</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se si intende superare il limite di 6 camere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Si deve optare per un’altra forma giuridica, come quella di <strong>albergo diffuso</strong>, che consente di gestire un maggior numero di camere anche in più edifici, purché ubicati nello stesso contesto rurale.</li>
<li>Un’altra opzione è registrare la struttura come <strong>agriturismo</strong>, che consente una maggiore flessibilità rispetto agli affittacamere tradizionali, pur rimanendo collegata all’attività agricola.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Consigli Pratici</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Verifica presso il <strong>Comune</strong> o lo <strong>SUAP locale</strong> le normative specifiche per il tuo territorio. Alcuni regolamenti comunali potrebbero consentire deroghe in base alle caratteristiche della struttura o alla tipologia di ospitalità offerta.</li>
<li>Contatta un consulente tecnico o commerciale per confermare che la destinazione d’uso degli immobili sia compatibile con l’attività ricettiva.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Aprire un affittacamere o un agriturismo in Sardegna, specialmente integrandolo in un’attività agricola, rappresenta una scelta vincente per chi desidera valorizzare il territorio e offrire esperienze autentiche ai visitatori. Questo tipo di attività consente di creare una connessione unica tra il mondo agricolo e il turismo, offrendo agli ospiti non solo un luogo in cui soggiornare, ma un’immersione nella cultura e nella tradizione sarda.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora l’obiettivo principale sia quello di beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate al settore agricolo e mantenere un collegamento diretto con l’attività agricola, il regime agricolo con tassazione catastale si configura come la soluzione più vantaggiosa. Questo approccio consente di ridurre l’impatto fiscale mantenendo il focus sulle caratteristiche tradizionali del contesto rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, nel caso in cui si desideri una maggiore flessibilità nella gestione dell’attività e si prevedano ricavi più elevati, il regime forfettario rappresenta un’opzione più adatta. Tale regime è particolarmente indicato per coloro che intendono ampliare l’offerta turistica, includendo servizi diversificati che possono attrarre un pubblico più ampio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con una gestione strategica e l’uso delle agevolazioni disponibili, questa tipologia di attività può diventare una fonte di soddisfazione personale e un’opportunità di sviluppo economico per il territorio. Sardegna e ospitalità rurale: un connubio perfetto per chi vuole investire nel futuro del turismo sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Agriturismo-e-Affittacamere-in-Sardegna-Normative-e-Regimi-Fiscali/">Agriturismo e Affittacamere in Sardegna: Normative e Regimi Fiscali</a> was first posted on Novembre 25, 2024 at 11:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi e Ristoranti]]></category>
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					<description><![CDATA[Vademecum per professionisti ed aziende<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche le  informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto. Tutte queste esigenze trovano la perfetta sintesi e soddisfazione nel marchio collettivo, che nello scenario del Made in Italy sposa divinamente il cosiddetto “enoturismo”, attirando  nel nostro Paese capitali esteri elevatissimi.  Vediamo perché questo Brand apre le porte a nuove opportunità di business e con incrementi in alcuni casi anche sensibili di fatturato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il connubio tra enogastronomia e turismo per la  rivalutazione del territorio: il Business dell’enoturismo</h2>
<p>Come noto, il fenomeno enogastronomico ha un inevitabile risvolto culturale che rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia : il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto.</p>
<p>Tutte queste esigenze sono perfettamente sintetizzate e soddisfatte dalla formula del marchio collettivo ex art 2570 cc e 11 CPI, che garantisce origine , qualità, provenienza e processi produttivi dei prodotti enologici abbinati ai cibi che lo indossano e  sposa divinamente la cultura della buona cucina nel ricercato abbinamento dei vini che ne esaltano sapore e pregio.</p>
<p>E’ per questi motivi che il marchio collettivo, oltre a creare un potentissimo business derivante dalla moltiplicazione esponenziale dei guadagni  e all’affermazione di una reputazione comune di successo delle imprese nell’esaltazione di un’immagine manageriale di spicco e differenziata, rappresenta anche  la formula perfetta per quel  fenomeno noto come “enoturismo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marchio collettivo ed enoturismo</h2>
<p>L’enoturismo, o turismo enologico, ha la sua radice etimologica nella  parola greca “oinos” (vino) e indica quella tipologia di turismo incentrata  sulla  cultura del vino che oscilla dalla valorizzazione delle risorse vitivinicole del luogo all’abbinamento di enologia, gastronomia e turismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cosa cerca l’enoturista moderno nel nostro  Paese?</h2>
<p>La soddisfazione di questa particolare tipologia di turista che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa,   non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto : il suo interesse e la sua curiosità toccano anche gli elementi ad esso strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi e degustazioni  così come la  presenza di servizi complementari quali, ad esempio, il catering, lo sport, il relax e le soste attrezzate che fanno fare un “tuffo” nella dimensione paesaggistica del luogo.</p>
<p>L’Enoturista è quindi profondamente attratto e incuriosito  dalle visite alle cantine e ai vigneti dalle degustazioni guidate e il suo occhio non può non fermarsi davanti alla lettura del nome di un marchio collettivo che racchiude nel profumo , gusto, qualità origine e processi produttivi del vino che lo stesso certifica,  tutti i suoi sogni da straniero in una terra nuova, terra che potrà così  trasmettergli tutta la propria  familiarità e coccolarlo tra mille prelibatezze garantite da un Brand di eccellenza per il Made in Italy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi, per tutte le aziende e gli operatori del settore: &#8220;a buon intenditor, poche parole&#8221;!</p>
<p>Per registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo, per la redazione dei disciplinari e per l’attuazione della vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-uso-marchio-collettivo-mondo-enogastronomico/">Guida all&#8217;uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico</a> was first posted on Novembre 28, 2017 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Cene, pranzi e soggiorni di lavoro gratis presso hotel/ristoranti: guida alla detrazione fino al 100% per le aziende</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-fiscali-fino-al-100-per-le-aziende-su-spese-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-in-hotelristoranti-cosa-fare-per-ottenerli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
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					<description><![CDATA[Con questa guida pratica spieghiamo come farlo senza sbagliare, illustrando anche una tabella aggiornata al 2017 per quelle spese del settore assimilabili alle spese di rappresentanza.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-fiscali-fino-al-100-per-le-aziende-su-spese-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-in-hotelristoranti-cosa-fare-per-ottenerli/">Cene, pranzi e soggiorni di lavoro gratis presso hotel/ristoranti: guida alla detrazione fino al 100% per le aziende</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutte le imprese sanno che per sviluppare e potenziare il proprio Business coltivando rapporti professionali e concludendo affari al di là dei limiti geografici e in una location gradevole, hanno a disposizione una grossissima opportunità per ottenere un fruttuoso risparmio d’imposta sulle spese per alberghi/ristoranti: infatti rispettando le istruzioni e i requisiti richiesti potranno addirittura azzerare il carico fiscale sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno/meeting/pranzi e cene di lavoro/convegni e aggiornamento professionale. Con questa guida pratica spieghiamo come farlo senza sbagliare, illustrando anche una tabella aggiornata al 2017 per quelle spese del settore assimilabili alle spese di rappresentanza.</p>
<p>Non tutte le imprese sanno che per sviluppare e potenziare il proprio Business coltivando rapporti professionali e concludendo affari al di là dei limiti geografici ed in una location gradevole, hanno a disposizione una grossissima opportunità per ottenere un fruttuoso risparmio d’imposta sulle spese per alberghi/ristoranti: infatti rispettando le istruzioni e i requisiti richiesti potranno azzerare il carico fiscale sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno/meeting/pranzi e cene di lavoro/convegni e aggiornamento professionale.</p>
<p>Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente  gli <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/Employee-benefits/tag/costo-deducibile">&#8220;Employee Benefits&#8221;: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti! </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese per alberghi e ristoranti somministrazioni bevande, alimenti e trasferte</h2>
<p>A) Imprese in regime ordinario e società</p>
<p>Detraibilità spese per alberghi e ristoranti</p>
<p>La detraibilità IVA, come per i professionisti copre il 100% delle suddette spese sempre a condizione che sia rispettato il requisito di inerenza siano documentate con fattura.</p>
<p>Deducibilità spese per alberghi e ristoranti</p>
<p>Ai fini della deducibilità l’articolo 109 del comma 5 TUIR fissa la percentuale di detrazione al 7% senza previsione (a differenza di quanto previsto per i professionisti) di un tetto massimo entro il quale applicarla.</p>
<p>B) Imprese in regime forfettario</p>
<p>A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato  forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione di tali spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza</h2>
<p>Le spese di rappresentanza sono quelle spese sostenute dall’impresa per consolidare l’immagine positiva e prestigiosa dell’attività, tramite soggetti collegati all’impresa, alla professione o all’arte di beni e servizi a titolo gratuito per finalità promozionali e la deducibilità delle stesse è subordinata ad un  ritorno economico, anche solo potenziale, della spesa effettuata.</p>
<p>Le spese sostenute dalle aziende per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 108 comma 2 TUIR per le imprese ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.</p>
<p>Istruzioni 2017 per la deducibilità di spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza per le imprese</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Limite ricavi di pertinenza</td>
<td>Aliquote di deducibilità</td>
<td>Plafond</td>
</tr>
<tr>
<td>Fino a 10 milioni</td>
<td>1,5 %</td>
<td>150. 000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td>oltre 10 milioni e fino a 50 milioni</td>
<td>0,6 %</td>
<td>150. 000 euro+240. 000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Oltre 50 milioni</td>
<td>0,1%</td>
<td>390. 000 euro +0. 4% per l’eccedenza</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Se desiderate:</p>
<p>attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;<br />
richiedere un parere tributario in materia IVA;<br />
ottenere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia per Hotel e Ristoranti,</p>
<p><a href="http://www. Omniatax. Com/Preventivo-on-line">cliccate qui</a>, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-fiscali-fino-al-100-per-le-aziende-su-spese-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-in-hotelristoranti-cosa-fare-per-ottenerli/">Cene, pranzi e soggiorni di lavoro gratis presso hotel/ristoranti: guida alla detrazione fino al 100% per le aziende</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affittacamere]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi e Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi, Hotel, Affittacamere e B&B]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale 2017 alla detraibilità IVA e deducibilità spese alberghi/ristoranti per professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/">Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:17 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I professionisti al pari delle imprese possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Con questa guida operativa illustriamo come ottenere il bonus fiscale per le varie tipologie di spese del settore, specificando nel dettaglio le istruzioni pratiche da seguire per non commettere errori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I professionisti, al pari delle imprese, possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente gli <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/Employee-benefits/tag/costo-deducibile">&#8220;Employee Benefits&#8221;: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti! </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di spesa</h2>
<p>Occorre in primis catalogare le spese in questione in tre diverse categorie, per poter individuarne nello specifico la deducibilità e detraibilità nei vari casi e per ciascuna tipologia di contribuente:</p>
<p>1) spese per alberghi e ristoranti per somministrazioni di bevande e alimenti e trasferte;</p>
<p>2) spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale;</p>
<p>3) spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti</h2>
<p>La detraibilità Iva delle spese sostenute dai professionisti per ristoranti e alberghi nel 2017 è consentita  per un importo pari al 100% del costo sostenuto, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>inerenza allo svolgimento dell’attività;</li>
<li>documentazione esclusivamente da fattura.</li>
</ul>
<p>N. B. La documentazione della spesa con ricevuta fiscale non consente di usufruire del beneficio fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti</h2>
<p>a) In applicazione del comma 5 dell’articolo 54 TUIR la percentuale di deducibilità massima è fissata al 75% ed in ogni caso, per un importo massimo pari al 2% del fatturato (Plafond di deducibilità);</p>
<p>b) le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Istruzioni</h2>
<p><strong>Punto a)</strong></p>
<p>Se il 75% delle spese è minore o uguale del 2% dei compensi, si deduce il 75% delle spese per alberghi e ristoranti;<br />
Se invece il 75% delle spese è maggiore del 2% dei compensi→ si deduce un importo pari al 2% dei compensi.</p>
<p><strong>Per calcolare l’importo dei compensi occorre sommare:</strong></p>
<ul>
<li>i compensi effettivamente percepiti;</li>
<li>gli interessi di mora e dilazione;</li>
<li>i proventi sostitutivi di reddito;</li>
<li>gli eventuali maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.</li>
</ul>
<p><strong>Punto b)</strong></p>
<p>Le prestazioni che il committente imprenditore o professionista acquista direttamente per un altro professionista non sono compensi per il professionista beneficiario (novità del Dlgs 174/2014).</p>
<p>Tali spese sono integralmente deducibili, in quanto già comprese nel costo della prestazione a condizione che:</p>
<p>il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a sé stesso ma con l’indicazione del professionista;<br />
sono inerenti l’attività di impresa, arte o professione.</p>
<p>B) Professionisti e titolari di partita IVA in regime forfettario</p>
<p>A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione in cambio di una decurtazione del reddito, fissata per i professionisti al 22% (viene, cioè, tassato il 78% dei compensi): in sintesi nessun beneficio fiscale per le spese di viaggio, alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande, né per quelle di carburante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti per partecipazioni e convegni o corsi di aggiornamento professionale</h2>
<p>Tali spese non rientrano nella categoria  di spese per alberghi e ristoranti in senso stretto quindi andranno applicate regole precise sulla detraibilità IVA e sulla deducibilità, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la <a href="http://www. Agenziaentrate. Gov. It/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2008/settembre+2008/circolare+53+del+05+09+2008/circ_53E_05092008. Pdf">circolare numero 53/E/2008</a> e cioè:</p>
<p>a) deducibilità al 50% del costo sostenuto;</p>
<p>N. B. Le eventuali spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto.</p>
<p>b) in misura pari al 75%, nel limite del 2% dei compensi annui, se sostenute per attività professionale in trasferta;</p>
<p>c) in misura pari al 75%, nel limite dell’1% dei compensi annui, se sostenute per rappresentanza;</p>
<p>d) in misura pari al 75%, sul 50% del loro ammontare, se sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza</h2>
<p>Le spese sostenute per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 45 comma 5 TUIR per i professionisti ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.</p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;<br />
richiedere un parere tributario in materia IVA;<br />
ottenere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia per Hotel e Ristoranti,</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/">Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:17 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commerciati-al-dettaglio-e-allingrosso-quando-conviene-il-regime-di-iva-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:35:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida alla convenienza del  regime IVA per cassa  2017 per i commercianti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commerciati-al-dettaglio-e-allingrosso-quando-conviene-il-regime-di-iva-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo/">Commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.</a> was first posted on Febbraio 24, 2017 at 11:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 ex art 18 D. P. R. 600/1973 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica ( principio che invece caratterizza il regime contabile ordinario). Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? Distinguiamo tra commercianti all&#8217;ingrosso e artigiani da un lato o comunque chi ha clienti “ritardatari” nei pagamenti e commercianti al dettaglio/minuto, in particolare settore abbigliamento, alimentare, bar, ristoranti, parrucchieri e in genere i contribuenti che incassano corrispettivi giornalieri,dall&#8217;altro. La soluzione con i casi pratici e l&#8217;“opzione semplificata comma 5”. </p>
<p> Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall&#8217;art 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest&#8217;ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario. Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? </p>
<p> Se fosse applicato il criterio della competenza che assoggetta ad imposizione fiscale i redditi a prescindere dai pagamenti incassati, si produrrebbero  gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari. </p>
<p> Ed è qui che l&#8217;innovativa iva per cassa si rivela vantaggiosa perché in via “rivoluzionaria” i commercianti all&#8217;ingrosso e artigiani potranno in sostanza posticipare l’imposizione fiscale rispetto alle fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe. </p>
<p> Il discorso si ribalta invece per  i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici servizi e per coloro che hanno i corrispettivi giornalieri e cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo (bar, parrucchieri, ecc. ) ma pagano con piccole dilazioni i propri fornitori. </p>
<p> In tali casi è evidente che il regime per cassa in regime semplificato ex art 18 con rilevazione degli incassi e pagamenti non si rivelerebbe particolarmente conveniente in quanto implicante : </p>
<p> maggiori adempimenti e costi amministrativi;</p>
<p> problematiche emergenti a seguito di pagamenti e incassi. </p>
<p> Esempio  un ristorante nel mese di dicembre 2017 acquista merce per un importo pari a 30. 000 euro per coprire gli “eventi” relativi alle feste di fine anno. Dato che il pagamento delle fatture d&#8217;acquisto avverrà molto probabilmente agli inizi del 2018, ma gli incassi avverranno nel 2017, la tassazione fiscale colpirebbe immediatamente i relativi importi. </p>
<p> Quesito Quale sarebbe in tal caso il regime maggiormente conveniente per questi contribuenti, continuando ad usufruire del criterio iva per cassa (cioè tassazione su ciò che è stato effettivamente pagato o incassato) ma riducendo ulteriormente gli oneri contabili? </p>
<p> La soluzione : Il  metodo della registrazione o metodo “opzione comma 5” , la “panacea” per i commercialisti e una soluzione vantaggiosa per bar, ristoranti, commercianti al minuto di alimentari o abbigliamento</p>
<p> Le imprese minori che devono determinare il reddito in base al nuovo regime di cassa di cui all’art. 66 TUIR, (ad es. Soggetti di cui all’art. 22 D. P. R. N. 633/72) aderendo al “regime delle registrazioni” ex art. 18, comma 5, del D. P. R. 600/1973 vincolante almeno per un triennio , potranno  limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, senza effettuare alcuna annotazione cronologica  delle date di incasso e di pagamento. </p>
<p> Trattasi dell&#8217;opzione “comma 5” al quale si ricollega la presunzione  che la data di registrazione dei documenti coincida con la manifestazione finanziaria delle operazioni. (“ juris et de jure” cioè presunzione assoluta che non ammette prova contraria)</p>
<p> In altre parole , registrazione contabile del documento equivale all’incasso o pagamento dello stesso delineando un regime di cassa “virtuale” </p>
<p> Ratio: semplificare l&#8217;attuazione pratica del regime di contabilità semplificata per cassa riducendo gli adempimenti contabili necessari per la sua applicazione e fornire una sorta di “panacea” per i  professionisti che devono assistere gli imprenditori titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato per cassa. </p>
<p> I contribuenti ai quali giova di più il regime per cassa “virtuale”  </p>
<p> I vantaggi maggiori di questo regime riguarda in particolare i contribuenti  ex art 22 del D. P. R. N. 633/72 (commercianti al minuto ed attività assimilate) e quindi:</p>
<p> commercianti al minuto;</p>
<p> commercianti ambulanti;</p>
<p> commercianti che effettuano cessioni tramite distributori automatici;</p>
<p> pubblici esercizi (bar);</p>
<p> ristoranti, alberghi ed attività paralberghiere. </p>
<p> NB tale regime potrebbe invece non risultare “particolarmente” vantaggioso per commercianti all’ingrosso ed artigiani ma è comunque necessario valutare caso per caso ,modalità e tempistiche di incasso dei corrispettivi e/o fatture. </p>
<p>  Attenzione  salvo diversa interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, tale opzione sembra ridurre  i problemi connessi al principio di competenza (es. Competenza delle provvigioni per agenti/rappresentanti di commercio, individuazione del momento di ultimazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi, momento di consegna del bene, ratei e risconti). </p>
<p> Esempio pratico sull&#8217;opzione comma 5 :</p>
<p> Quesito  </p>
<p> Come si produrranno con l&#8217;opzione comma 5  le stampe dei registri Iva vendite e acquisti in caso di emissione di una fattura per cessione di beni nel 2017 con incasso nel 2018? </p>
<p> Soluzione L&#8217;Iva è dovuta tenendo conto che il regime per cassa segue il momento della registrazione (e non viceversa). La fattura (emessa o ricevuta) registrata nel 2017 si considererà (per presunzione, indipendentemente dalla data dell&#8217;effettiva riscossione/pagamento) incassata o pagata nel 2017 per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. </p>
<p> Conclusione </p>
<p> Per i contribuenti sopra indicati l&#8217;opzione comma 5 sarà più conveniente: </p>
<p> del regime di semplificata &#8220;per cassa&#8221; (con rilevazione degli incassi e pagamenti);</p>
<p> del regime di contabilità ordinaria (con vincolo annuale), previa opzione che verrà esercitata nella dichiarazione IVA 2018 (relativa all&#8217;anno 2017). </p>
<p> Riferimenti normativi:</p>
<p> Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;</p>
<p> D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66;</p>
<p> D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18, comma 5. </p>
<p> NB L’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecita un intervento di modifica del nuovo regime Iva per cassa in  contabilità semplificata al fine di renderlo opzionale ( e non più una scelta obbligata ). </p>
<p>
</p>
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<p>contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52!  </p>
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